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Regolamento sul Potere Disciplinare del Datore di Lavoro: Limiti e Procedura, Appunti di Diritto del Lavoro

Il potere disciplinare del datore di lavoro e i suoi limiti procedurali e sostanziali. Anche della procedura da seguire quando si applicano sanzioni disciplinari, inclusa l'impugnazione stragiudizialmente e giudizialmente. Viene inoltre discusso il ruolo del collegio di conciliazione e arbitrale e la possibilità per il datore di licenziare il lavoratore.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 11/06/2019

Laurap08
Laurap08 🇮🇹

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Lezione 14.
10/04/2018.
IL POTERE DISCIPLINARE
COMPLEMENTO DEL POTERE:
Consiste nel potere riconosciuto al datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari per i comportamenti del
lavoratore che violino gli obblighi contrattuali . Per quanto riguarda il regime dei contratti abbiamo
un’anomalia perché in nessun altro contratto troviamo quest’anomalia , che non solo permette di infliggere
sanzioni , ma è rivolta soltanto al DATORE DI LAVORO; la giustificazione di ciò è data dal fatto che con
queste sanzioni disciplinari il datore raggiunge due obbiettivi :
1. Mantenere il regolare ordinamento nella propria organizzazione produttiva .
2. Colpire gli inadempimenti ,non troppo gravi da determinare la risoluzione del
contratto . Quindi ci possono essere inadempimenti che implicano sanzioni ,ma la
risoluzione del contratto sarebbe “ sproporzionata “ ,allora devono essere colpiti per
garantire il corretto svolgimento delle attività . Il potere disciplinare garantisce il corretto
svolgimento dell’attività anche perché ha anche una funzione ESEMPLARE cioè serve
da esempio per gli altri componenti dell’organizzazione ed evitare che questi commettano la stessa
inflazione .
FONDAMENTO NORMATIVO DEL POTERE:
L’ART. 2106 del c.c. intergrato dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori costituiscono le fonti normative di
tale potere . Nel 1970, perché prima nel codice del ’42 non se ne parlava, si è sentita l’esigenza di “
PROCEDIMENTALIZZARE “ il potere disciplinare del datore di lavoro attraverso la previsione di una serie
di limiti ( che invece prima non erano previsti ) .
LIMITI POSTI DALL’ART. 7:
Limiti di natura procedurale è posto a carico del datore di lavoro per
legittimare la natura del potere disciplinare . A carico del datore sono posti anche una serie
di obblighi :
1. Necessaria predisposizione del codice disciplinare cioè il datore deve provvedere alla
compilazione di un regolamento disciplinare che deve contenere le INFLAZIONI e le
SANZIONI corrispondenti. Il datore nella relazione di questo codice deve attenersi a quanto
stabilito dai contratti collettivi . L’obbiettivo è far si che il datore conosca prima le
conseguenza dei propri comportamenti .
2. Rendere conoscibile il codice mediante affissione in un luogo coscibile a tutti .Questa
è una forma di pubblicità del codice e secondo la giurisprudenza non ammette
equipollenti ,cioè non consente al datore che non ha affisso il codice disciplinare di provare
che il lavoratore ne era venuto a conoscenza e quindi non si potrebbe applicare l’art.7.
Si discute se oltre a questi obblighi previsti ci possano essere altri obblighi accessori , tra cui uno di
essi potrebbe essere se il codice debbe essere redatto solo in italiano o anche in altre lingue; questo
problema si pone oggi che nelle aziende ci sono molti stranieri . La risposta a tale discussione è che
non si possono prevedere altri obblighi al di fuori dell’art.7 , per il caso della lingua straniera
bisognerebbe analizzare caso per caso .
Quando il datore di lavoro viene a conoscrnza dell’inadempimento del lavoratore non può
immediatamente irrogare la sanzione ,ma deve porre in essere un procedimento :
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Lezione 14. 10/04/2018.

IL POTERE DISCIPLINARE

COMPLEMENTO DEL POTERE:

Consiste nel potere riconosciuto al datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari per i comportamenti del lavoratore che violino gli obblighi contrattuali. Per quanto riguarda il regime dei contratti abbiamo un’anomalia perché in nessun altro contratto troviamo quest’anomalia , che non solo permette di infliggere sanzioni , ma è rivolta soltanto al DATORE DI LAVORO; la giustificazione di ciò è data dal fatto che con queste sanzioni disciplinari il datore raggiunge due obbiettivi :

1. Mantenere il regolare ordinamento nella propria organizzazione produttiva.

2. Colpire gli inadempimenti ,non troppo gravi da determinare la risoluzione del

contratto. Quindi ci possono essere inadempimenti che implicano sanzioni ,ma la

risoluzione del contratto sarebbe “ sproporzionata “ ,allora devono essere colpiti per

garantire il corretto svolgimento delle attività. Il potere disciplinare garantisce il corretto

svolgimento dell’attività anche perché ha anche una funzione ESEMPLARE cioè serve

da esempio per gli altri componenti dell’organizzazione ed evitare che questi commettano la stessa inflazione.

FONDAMENTO NORMATIVO DEL POTERE:

L’ART. 2106 del c.c. intergrato dall ’art. 7 dello statuto dei lavoratori costituiscono le fonti normative di tale potere. Nel 1970, perché prima nel codice del ’42 non se ne parlava, si è sentita l’esigenza di “ PROCEDIMENTALIZZARE “ il potere disciplinare del datore di lavoro attraverso la previsione di una serie di limiti ( che invece prima non erano previsti ). LIMITI POSTI DALL’ART. 7:

✓ Limiti di natura procedurale è posto a carico del datore di lavoro per

legittimare la natura del potere disciplinare. A carico del datore sono posti anche una serie di obblighi :

  1. Necessaria predisposizione del codice disciplinare cioè il datore deve provvedere alla compilazione di un regolamento disciplinare che deve contenere le INFLAZIONI e le SANZIONI corrispondenti. Il datore nella relazione di questo codice deve attenersi a quanto stabilito dai contratti collettivi. L’obbiettivo è far si che il datore conosca prima le conseguenza dei propri comportamenti.
  2. Rendere conoscibile il codice mediante affissione in un luogo coscibile a tutti .Questa è una forma di pubblicità del codice e secondo la giurisprudenza non ammette equipollenti ,cioè non consente al datore che non ha affisso il codice disciplinare di provare che il lavoratore ne era venuto a conoscenza e quindi non si potrebbe applicare l’art.7.

Si discute se oltre a questi obblighi previsti ci possano essere altri obblighi accessori , tra cui uno di essi potrebbe essere se il codice debbe essere redatto solo in italiano o anche in altre lingue; questo problema si pone oggi che nelle aziende ci sono molti stranieri. La risposta a tale discussione è che non si possono prevedere altri obblighi al di fuori dell’art.7 , per il caso della lingua straniera bisognerebbe analizzare caso per caso.

Quando il datore di lavoro viene a conoscrnza dell’inadempimento del lavoratore non può immediatamente irrogare la sanzione ,ma deve porre in essere un procedimento :

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:

Tale procedimento consiste in una serie di fasi fondamentale (pena nullità della sanzione , quindi la sanzione potrebbe diventare legittima ):

1. CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO Quindi il datore di lavoro deve prima

venire a conoscenza dell’inflazione commessa , poi contestarla per iscritto. Nella contestazione il datore di lavoro deve rispettare una serie di elementi :

  • IMMEDIATEZZA , cioè tra l’inflazione e la contestazione deve passare un lasso di tempo congruo ,ma non prefissato e varia a seconda delle circostanze dell’organizzazione produttiva.
  • IMMODIFICABILITà, cioè la contestazione non può essere modificata.
  • CONTESTAZIONE DETTAGLIATA , deve indicare il lavoratore per dar la possibilità a questo di difendersi.

2. PAUSA DI RIFLESSIONE Dice l’art. 7 che contestato l’addebito il datore non può

irrogare la sanzione se non sono trascorsi almeno 5 giorni ( dalla consegna della contestazione ) Questa pausa serve sia al datore che al lavoratore ; poiché il datore potrebbe anche ripensarci e il lavoratore dovrebbe organizzare la propria difesa. Il lavoratore in questi 5 giorni può difendersi presentando delle giustificazioni scritte chiedendo di essere sentito , oppure non difendersi e non fare nulla ( quindi la posizione del lavoratore non è identificata dall’art.7). Se il lavoratore dovesse decidere di presentare una giustificazione scritta ,il datore deve convocarlo e sentire le sue giustificazione ; inoltre il lavoratore può anche decidere di farsi assistere da un rappresentante sindacale ,però non è prevista la difesa tecnica ,cioè la presenza dell’avvocato. Sempre durante questi 5 giorni il datore o decide di accogliere le giustificazioni e il procedimento si estingue ,oppure decide di non accoglierle in tal caso va ad IRROGARE LA SANZIONE ( quindi va ad applicare il proprio potere disciplinare , ma sempre con i limiti previsti dall’art.7).

3. IRROGAZIONE PER ISCRITTO DELLA SANZIONE.

4. APPLICAZIONE DELLA SANZIONE. dobbiamo dire che tutte le sanzioni si

distinguono in :

  • CONSERVATIVE = come il rimprovero , la multa e sospensione.
  • ESPULSIVE = come il licenziamento

✓ Limiti di natura sostanziale : sono essenzialmente 3:

  1. Uno dei più importanti limiti sostanziali dell’art. 7 riguarda le sanzioni conservative , in quanto la multa non può essere superiore alle 4 ore di retribuzione e la sospensione non può essere superiore ai 10 giorni.
  2. Un altro limiti sostanziali , come dice il quarto comma dell’art.7, è quello che dice che non possono essere applicate sanzioni disciplinari che comportino un mutamento definitivo del rapporto di lavoro. Su questo limite si è discusso se il procedimento disciplinare poteva riguardare anche il licenziamento ( dato quello che dice la norme) ; poi la corte costituzionale con la sentenza 204 del 1982 ha considerato incostituzionale l’art.7 nella parte in cui si ritiene che non si applica per

Ovviamente è la massima sanzione disciplinare. Questo è il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo:

  • (^) GIUSTA CAUSA = si fa riferimento all’art.2119 del c.c. ; ed è il motivo grave che non consente nemmeno la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro ( quindi si tratta di inadempimenti contrattuali non semplicemente notevoli, ma “ gravissimi “). Questa ha anche una natura quantitativa ,cioè indicare i motivi gravissimi che non permettono di continuare i rapporti. La gravità della giusta causa determina l’interruzione immediata del rapporto ,senza l’obbligo del preavviso e quindi la sanzione scatta IMMEDIATAMENTE, nonostante ciò bisogna fare comunque la contestazione e tutto il seguente procedimento disciplinare ( immediatezza = differenza quantitativa con il giustificato motivo ). Tale licenziamento può anche avvenire per comportamenti soggettivi del lavoratore che non riguardano inadempimenti contrattuali , ma che riguardano la vita privata o sociale del lavoratore ; però questi comportamenti devono essere suscettibili di avere ripercussioni nel rapporto di lavoro ( cioè ledono la fiducia che il dat.di lavoro apporta su futuri adempimenti, esempio impiegato che ruba in banca , ma diventa esempio di licenziamento per giusta causa anche l’impiegato cassiere che ruba i punti della spesa poiché, il licenziamento per essere legittimo , l’importante non è l’entità del furto ma il gesto di aver violato la fiducia del datore di lavoro ).
  • GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO = di tale nozione se ne fa riferimento nell’art.3 della legge 604 del 1966 ; viene definito come un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore ( quindi si tratta di inadempimento grave , “ notevole”). Soltanto qui il datore di lavoro ha l’onere di licenziare il lavoratore , ma soltanto aspettando il decorso del contratto collettivo. Mentre nel licenziamento per giusta causa il licenziamento avviene immediatamente , qui il datore di lavoro ha l’obbligo del preavviso prima che il licenziamento sia efficace ( poi il periodo varia in base al contratto collettivo ). Durante il periodo del preavviso il lavoratore viene comunque pagato , nel frattempo può anche cercarsi un altro lavoro , Il datore di lavoro però ha la possibilità di optare per il pagamento di un indennità ,con l’obbiettivo di interrompere lo stesso subito il rapporto di lavoro ( perché non vuole più vedere il lavoratore ) , chiamata “ indennità di mancato preavviso “, in questo caso il lavoratore viene pagato allo stesso modo come se ci fosse il preavviso ,però il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente. Inizialmente la giurisprudenza sosteneva che anche se il datore decideva di pagare l’indennità di mancato preavviso il rapporto di lavoro si considerava finito al termine del preavviso stabilito ( quindi era semplicemente un presupposto per non trattare più col lavoratore ) , oggi invece la giurisprudenza ritiene che se il datore decide di pagare l’indennità di mancato preavviso il rapporto si intende completamente RISOLTO , anche giuridicamente. Se si considera che anche il pagamento dell’indennità non comporta l’estinzione al rapporto , ovviamente il lavoratore può beneficiare dei favori del rapporto di lavoro previsti dal contratto di lavoro ( esempio aumento di stipendio ), se invece si considera che si interrompe immediatamente ovviamente il lavoratore non potrà più chiedere nulla (oggi prevale il secondo orientamento della giurisprudenza ).