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Il potere disciplinare del datore di lavoro e i suoi limiti procedurali e sostanziali. Anche della procedura da seguire quando si applicano sanzioni disciplinari, inclusa l'impugnazione stragiudizialmente e giudizialmente. Viene inoltre discusso il ruolo del collegio di conciliazione e arbitrale e la possibilità per il datore di licenziare il lavoratore.
Tipologia: Appunti
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Lezione 14. 10/04/2018.
Consiste nel potere riconosciuto al datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari per i comportamenti del lavoratore che violino gli obblighi contrattuali. Per quanto riguarda il regime dei contratti abbiamo un’anomalia perché in nessun altro contratto troviamo quest’anomalia , che non solo permette di infliggere sanzioni , ma è rivolta soltanto al DATORE DI LAVORO; la giustificazione di ciò è data dal fatto che con queste sanzioni disciplinari il datore raggiunge due obbiettivi :
da esempio per gli altri componenti dell’organizzazione ed evitare che questi commettano la stessa inflazione.
L’ART. 2106 del c.c. intergrato dall ’art. 7 dello statuto dei lavoratori costituiscono le fonti normative di tale potere. Nel 1970, perché prima nel codice del ’42 non se ne parlava, si è sentita l’esigenza di “ PROCEDIMENTALIZZARE “ il potere disciplinare del datore di lavoro attraverso la previsione di una serie di limiti ( che invece prima non erano previsti ). LIMITI POSTI DALL’ART. 7:
legittimare la natura del potere disciplinare. A carico del datore sono posti anche una serie di obblighi :
Si discute se oltre a questi obblighi previsti ci possano essere altri obblighi accessori , tra cui uno di essi potrebbe essere se il codice debbe essere redatto solo in italiano o anche in altre lingue; questo problema si pone oggi che nelle aziende ci sono molti stranieri. La risposta a tale discussione è che non si possono prevedere altri obblighi al di fuori dell’art.7 , per il caso della lingua straniera bisognerebbe analizzare caso per caso.
Quando il datore di lavoro viene a conoscrnza dell’inadempimento del lavoratore non può immediatamente irrogare la sanzione ,ma deve porre in essere un procedimento :
Tale procedimento consiste in una serie di fasi fondamentale (pena nullità della sanzione , quindi la sanzione potrebbe diventare legittima ):
venire a conoscenza dell’inflazione commessa , poi contestarla per iscritto. Nella contestazione il datore di lavoro deve rispettare una serie di elementi :
irrogare la sanzione se non sono trascorsi almeno 5 giorni ( dalla consegna della contestazione ) Questa pausa serve sia al datore che al lavoratore ; poiché il datore potrebbe anche ripensarci e il lavoratore dovrebbe organizzare la propria difesa. Il lavoratore in questi 5 giorni può difendersi presentando delle giustificazioni scritte chiedendo di essere sentito , oppure non difendersi e non fare nulla ( quindi la posizione del lavoratore non è identificata dall’art.7). Se il lavoratore dovesse decidere di presentare una giustificazione scritta ,il datore deve convocarlo e sentire le sue giustificazione ; inoltre il lavoratore può anche decidere di farsi assistere da un rappresentante sindacale ,però non è prevista la difesa tecnica ,cioè la presenza dell’avvocato. Sempre durante questi 5 giorni il datore o decide di accogliere le giustificazioni e il procedimento si estingue ,oppure decide di non accoglierle in tal caso va ad IRROGARE LA SANZIONE ( quindi va ad applicare il proprio potere disciplinare , ma sempre con i limiti previsti dall’art.7).
distinguono in :
Ovviamente è la massima sanzione disciplinare. Questo è il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo: