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Powerpoint di diritto, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

PowerPoint di diritto internazionale

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

Caricato il 21/11/2025

serena-maria-freni
serena-maria-freni 🇮🇹

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Diritto
internazionale
privato
-prof. Sara Tonolo –
- GORIZIA 12 aprile 2023-
-Iparte-
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Scarica Powerpoint di diritto e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

Diritto

internazionale

privato

  • prof. Sara Tonolo –
  • (^) GORIZIA 12 aprile 2023-
  • Iparte-

3 domande

GIUDICE COMPETENTE? RICONOSCIMEN TO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? LEGGE APPLICABILE?

DEFINIZIONI

LEGGE APPLICABILE NORME DI CONFLITTO REGOLE DI FUNZIONAMEN TO

  • ARTT. 13 - 19 l. 218/ DIRITTO APPLICABILE
  • (^) ARTT. 20- 63.l.218/

MOLTEPLICITA’ DI FONTI

Legge 31.5.1995, n. 218 REGOLE DI FUNZ. – 13- 19 DIRITTO APPLICABILE

  • 20- REGOLAMENTI UE REG. ROMA I - CONTRATTI REG. ROMA II
  • OBBL EXTRACONTR REG. ROMA III
  • SEPARAZ e DIVORZIO REG SUCCESSIONI CONVENZIONI INTERNAZIONA LI Convenzione de L'Aja su trust Convenzione di Vienna su vendita int. merci

DEFINIZIONI

 ANALOGIA con le norme di

giurisdizione ma comprensibile

differenza perché in tema di ricerca

della legge applicabile è ormai

generalmente accettata una diversa

impostazione di metodo per

l’operatività delle norme di diritto

internazionale privato.

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RICERCA DELLA LEGGE

APPLICABILE

 La norma di diritto internazionale privato descrive una FATTISPECIE giuridica e prevede per la stessa una CONSEGUENZA collegando questi due elementi con il nesso di causalità giuridica  Ad es.:  la CAPACITA’ DI AGIRE degli individui è regolata in base alla loro legge nazionale ; a differenza del diritto privato: La capacità di agire si acquista a 18 anniIl CONTRATTO INTERNAZIONALE è regolato dalla legge scelta dalle parti;  Il MATRIMONIO è regolato dalla legge del luogo di celebrazione.

NORMA DI D.I.P.

 (^) Varie definizioni della norma di diritto internazionale privato, che si caratterizza per il fatto di prevedere per una fattispecie particolare una conseguenza particolare.  (^) NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO= NORME DI CONFLITTO – norme utili al coordinamento tra diversi sistemi giuridici, basate sul metodo della LOCALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE.

11 METODI PER DEFINIRE LE NORME DI D.I.P. 

LOCALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE: individuazione

della disciplina di una fattispecie tramite la

localizzazione della stessa in un dato ordinamento

mediante connessioni di tipo spaziale – globalizzazione

rende difficile questa ricerca in maniera

sociologicamente valida…

PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: si mira a valorizzare nel

singolo caso concreto «la prossimità» ad un certo

ordinamento, la «vicinanza» la cui valutazione il

legislatore rimanda al giudice- ad es. collegamento

più stretto.

RICHIAMO DELL’ORDINAMENTO

COMPETENTE/METODO DEL RICONOSCIMENTO:

riconoscimento della situazione di fatto creata entro

un altro ordinamento: ad es. art. 65 l. 218/95.

CONSIDERAZIONI MATERIALI: si valutano gli interessi

in gioco entro le diverse fattispecie e si sceglie il

diritto che assicuri il risultato ambito dal legislatore:

art. 48 l. 218/95 e validità del testamento.

APPROCCIO DEL SISTEMA ITALIANO DI D.I.P. INFLUENZE LIMITATE ANCHE DI ALTRI METODI:  PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: localizzazione prevalente della vita matrimoniale : es. artt. 29, 2 co, 31, 38.1.e 39 l. 218/95.  RICHIAMO DELL’ORDINAMENTO COMPETENTE/METODO DEL RICONOSCIMENTO: riconoscimento della situazione di fatto creata entro un altro ordinamento: ad es. art. 65 l. 218/95.  CONSIDERAZIONI MATERIALI: si valutano gli interessi in gioco entro le diverse fattispecie e si sceglie il diritto che assicuri il risultato ambito dal legislatore: art. 48 l. 218/95 e validità del testamento.

APPROCCIO DEL SISTEMA UE DI

D.I.P.

 (^) COMBINAZIONE DI PIU’ METODI  (^) LOCALIZZAZIONE SPAZIALE: art. 19 Roma I e 23 Roma II per residenza abituale  (^) PRINCIPIO PROSSIMITA’: art. 4.3. Reg. ROMA II per le obbligazioni da fatto illecito regolate dalla legge del paese in cui si è verificato il danno , tuttavia «se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso si applica la legge di quest’altro paese».

RISULTATI DI QUESTI APPROCCI PER LA LEGGE APPLICABILE 

OBIETTIVO più ampio: ARMONIA

INTERNAZIONALE delle soluzioni :

disciplinare la stessa fattispecie allo

stesso modo entro diversi

ordinamenti come entro le

Convenzioni internazionali

conseguenti alla cooperazione

internazionale…

Ma non è l’unico obiettivo…….

RISULTATI DI QUESTI APPROCCI PER LA LEGGE APPLICABILE  (^) TUTELA EFFETTIVA DEI DIRITTI UMANI: grazie agli ampi interventi della Corte EDU….nello specifico del d.i.p. si lega al limite dell’ORDINE PUBBLICO  (^) CERTEZZA DELLA LEGGE APPLICABILE/PREVEDIBILITA’ DELLE SOLUZIONI: con riferimento al momento dell’instaurazione del giudizio.  (^) TUTELA DELLA PARTE DEBOLE del rapporto  (^) NUOVA TEORIA ECONOMICA : applicare la legge che implica costi meno alti per le parti coinvolte.

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NORMA DI D.I.P.

 Varie TEORIE per spiegare queste peculiari norme:  FUNZIONE UNILATERALE INTROVERSA: il compito delle norme di conflitto è quello di delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno mentre nei casi non sottoposti alla legge italiana si applica il diritto straniero che richiede di essere applicato.  FUNZIONE UNILATERALE ESTROVERSA: le norme di conflitto hanno il compito di rendere applicabile il diritto straniero, mentre l’applicabilità della legge italiana avviene per forza propria e non per l’operare delle norme di conflitto.  FUNZIONE BILATERALE: le norme di conflitto possono designare indifferentemente il diritto italiano o un diritto straniero a seconda del modo di localizzarsi del criterio di collegamento.

NORMA DI D.I.P.

 Nella legge 218/95 prevalgono le norme bilaterali con qualche eccezione: art. 25 per la sede della società in Italia, o 31,2° comma, ma sono appunto delle eccezioni.  Negli atti internazionali (convenzioni) e dell’UE le norme sono necessariamente BILATERALI.