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Riequilibrio finanziario pluriennale per enti in squilibrio strutturale, Appunti di Economia Pubblica

Le disposizioni legislative introdotte dall'articolo 243-bis del Tuel (Testo Unico Consolidato della Finanza Locale) in materia di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali in situazioni di squilibrio strutturale. nuove procedure, fondi di rotazione, modalità di esame e controllo, misure per garantire stabilità finanziaria, utilizzo del Fondo di rotazione, accesso alla procedura, deliberazioni consiliari e approvazione di piani di riequilibrio finanziario. Il testo include anche la durata massima del piano, sospensione di procedure esecutive, indicazione di misure da prendere per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e verifica del rispetto delle regole di gestione finanziaria.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/02/2022

Eli_alberti21
Eli_alberti21 🇮🇹

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GERARDO MAIDA
Proff. Paolo Tenuta ([email protected])
Principi di gestione delle aziende pubbliche
Predissesto finanziario negli enti locali
Il d.l. 174/2012, convertito con alcune modificazioni ed integrazioni nella l. 213/2012, ha
introdotto numerose disposizioni aventi il fine di risolvere, almeno in parte, le drammatiche
condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in cui si trovano gli enti territoriali ed in
particolar modo i comuni.
Esso ha previsto l’introduzione di nuovi articoli nel Tuel:
- l’art. 243-bis che prevede l’istituzione di una nuova procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale per gli enti che versano in situazioni di squilibrio strutturale in grado di provocare il
dissesto;
- l’art. 243-ter che istituisce un Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti
locali;
- l’art. 243-quater che disciplina le modalità d’esame del piano e di controllo sulla sua
attuazione;
- l’art. 243-quinquies contenente misure per garantire la stabilità finanziaria ai comuni sciolti per
fenomeni di infiltrazione mafiosa;
- l’art. 243-sexies che regolamenta l’utilizzo del Fondo di rotazione esclusivamente per il
pagamento dei debiti presenti nel Piano di riequilibrio.
Possono accedere alla procedura di predissesto tutti i comuni e le province affetti da evidenti
squilibri strutturali di bilancio, tali da poterli portare al dissesto finanziario, tranne quelli per cui
alla data del 8 dicembre 2012, sia già stato assegnato il termine per l’adozione delle misure
correttive da parte della Corte dei Conti; è richiesta, inoltre, la regolare approvazione del bilancio
di previsione e la regolare approvazione dell’ultimo rendiconto.
Ogni ente che intende accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve
assumere una deliberazione consiliare da trasmettere entro 5 giorni dalla data di esecutività alla
competente sezione regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno, in modo tale che
essi ne prendano atto e ne siano a conoscenza, successivamente il consiglio dell’ente deve
approvare, entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera, un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, della durata massima di 10 anni, termine modificato poi dalla l. di
bilancio del 2018 da 4 a 20 anni, compreso l’anno in corso, contenente le misure da adottare per
poter fronteggiare e superare la condizione di squilibrio cui si trova l’ente, corredato dal parere
dell’Organo di revisione economico-finanziario, che entro 10 giorni dalla data della delibera
viene trasmesso alla Corte dei Conti e alla Commissione prevista dall’art. 155 del Tuel.
La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la l. di bilancio
2018, viene determinata sulla base del rapporto fra le passività da ripianare e l’ammontare degli
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GERARDO MAIDA

Proff. Paolo Tenuta ([email protected]) Principi di gestione delle aziende pubbliche Predissesto finanziario negli enti locali Il d.l. 174/2012, convertito con alcune modificazioni ed integrazioni nella l. 213/2012, ha introdotto numerose disposizioni aventi il fine di risolvere, almeno in parte, le drammatiche condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in cui si trovano gli enti territoriali ed in particolar modo i comuni. Esso ha previsto l’introduzione di nuovi articoli nel Tuel:

  • l’art. 243-bis che prevede l’istituzione di una nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti che versano in situazioni di squilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto;
  • l’art. 243-ter che istituisce un Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
  • l’art. 243-quater che disciplina le modalità d’esame del piano e di controllo sulla sua attuazione;
  • l’art. 243-quinquies contenente misure per garantire la stabilità finanziaria ai comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa;
  • l’art. 243-sexies che regolamenta l’utilizzo del Fondo di rotazione esclusivamente per il pagamento dei debiti presenti nel Piano di riequilibrio. Possono accedere alla procedura di predissesto tutti i comuni e le province affetti da evidenti squilibri strutturali di bilancio, tali da poterli portare al dissesto finanziario, tranne quelli per cui alla data del 8 dicembre 2012, sia già stato assegnato il termine per l’adozione delle misure correttive da parte della Corte dei Conti; è richiesta, inoltre, la regolare approvazione del bilancio di previsione e la regolare approvazione dell’ultimo rendiconto. Ogni ente che intende accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve assumere una deliberazione consiliare da trasmettere entro 5 giorni dalla data di esecutività alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno, in modo tale che essi ne prendano atto e ne siano a conoscenza, successivamente il consiglio dell’ente deve approvare, entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di 10 anni, termine modificato poi dalla l. di bilancio del 2018 da 4 a 20 anni, compreso l’anno in corso, contenente le misure da adottare per poter fronteggiare e superare la condizione di squilibrio cui si trova l’ente, corredato dal parere dell’Organo di revisione economico-finanziario, che entro 10 giorni dalla data della delibera viene trasmesso alla Corte dei Conti e alla Commissione prevista dall’art. 155 del Tuel. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la l. di bilancio 2018, viene determinata sulla base del rapporto fra le passività da ripianare e l’ammontare degli

impegni registrati al Titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura, o dell’ultimo rendiconto approvato: ≤ 20% Max. 4 anni 20% < e ≤ 60% Max. 10 anni 60% < e ≤ 100% Max. 15 anni

100% Max. 20 anni N.B. anche gli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione prima della data di entrata in vigore delle presente legge possono rimodulare il predetto piano per usufruire delle modifiche introdotte in termini di durata della procedura. Il c.d. decreto crescita, l. 58/2019, ha rimodulato la durata massima dei vari scaglioni: ≤ 20% Max. 4 anni 20% < e ≤ 60% Max. 10 anni 60% < e ≤ 100% (comuni con abitanti < 60.000) Max. 15 anni 100% (comuni con abitanti < 60.000) Max. 20 anni 60% (comuni con abitanti > 60.000) Max. 20 anni Entro 60 giorni dalla data di presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale la commissione svolge i necessari controlli e successivamente redige una relazione finale e la trasmette alla Corte dei Conti. Infine, la sezione regionale, entro 30 giorni dalla data di recezione della relazione finale, delibera l’approvazione o meno del piano. Gli effetti immediati che scaturiscono dal ricorso dell’ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono sostanzialmente due, ossia la sospensione temporanea della possibilità per la Corte dei Conti di assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive, così come previsto dall’art. 6 del d.lgs. 149/2011, precludendo così l’avvio del procedimento per la dichiarazione esterna di dissesto; tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio. Il legislatore ha previsto, inoltre, effetti obbligatori e facoltativi. Per quanto riguarda gli effetti obbligatori, consistono nella soggezione a controlli centrali in materia di copertura dei costi di alcuni servizi, nonché assicurare la copertura dei costi di quelli a c.d. domanda individuale; nella copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quello dell’acquedotto; nella sottoposizione al controllo periodico delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale; nella revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi rappresentati in bilancio, procedendo ad eliminare quelli inesistenti e prescritti; e, infine, nell’ottimizzazione della spesa e la verifica con relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate, comunque a carico del bilancio dell’ente. Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti facoltativi, consistono nell’aumento dei tributi locali nella misura massima; nell’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio

  • una quantificazione veritiera e attendibile dell’esposizione debitoria dell’ente;
  • l’indicazione delle misure atte a raggiungere gradualmente il riequilibrio finanziario, con particolare attenzione alla verifica di tutti i costi ed oneri e alla situazione in generale di tutti gli organismi e delle società partecipate;
  • la verifica del rispetto del complesso delle regole della gestione finanziaria imposte agli enti locali. Oltre a tali elementi, nella prima sezione della deliberazione n°16/2012 della Corte dei Conti e successive modifiche e integrazioni, contenente “Fattori e cause dello squilibrio” sono indicati 15 punti rivolti alla Commissione per guidare l’istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di elaborare un quadro chiaro della situazione relativa all’ultimo triennio dell’ente. I punti individuati in tale sezione sono:
  • la verifica delle misure correttive adottate dall’ente locale, a seguito di rilievi mossi dall’Organo di revisione della Corte dei Conti;
  • la verifica del rispetto o meno del patto di stabilità interno nell’ultimo triennio e in caso contrario verificare le ragioni esposte dall’ente sul mancato rispetto;
  • analisi sugli andamenti di cassa, ponendo particolare attenzione all’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;
  • analisi sugli squilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale;
  • dimostrazione del risultato di amministrazione, verificando se siano state adottate le misure previste dall’art. 193 del Tuel per il ripiano dei disavanzi e se sono stati conservati residui attivi iscritti di dubbia esigibilità;
  • analisi della capacità di riscossione, indicando i risultati derivanti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria, illustrando anche le eventuali difficoltà di riscossione riscontrate concernenti, ad esempio, il contesto sociale e territoriale, ecc.;
  • analisi dei residui attivi e passivi;
  • analisi dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali;
  • analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi, in questo caso, si deve effettuare una verifica sulla corrispondenza degli accertamenti e degli impegni delle entrate e delle spese riferite ai servizi conto terzi;
  • analisi sul livello dell’indebitamento, in questo caso al fine di avere un’informazione completa riguardo la situazione debitoria dell’ente dell’ultimo triennio, è necessaria un’attestazione dell’Organo di revisione, corredata da prospetto riepilogativo contenente l’andamento del livello del debito e l’incidenza dei relativi interessi passivi sulle entrate correnti;
  • tributi locali e servizi a domanda individuale, la Commissione dovrà valutare l’andamento delle entrate dei tributi locali, dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto dell’ultimo triennio;
  • analisi della spesa per il personale;
  • analisi degli organismi partecipati;
  • analisi sulla spesa degli organi politici istituzionali, per verificare il rispetto delle norme relative all’obbligo di riduzione dei costi della politica. I punti individuati nella seconda sezione, denominata “Risanamento” sono:
  • misure di riequilibrio economico-finanziario, dove vengono illustrati e verificati gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, facendo particolare attenzione agli effetti delle misure più significative presenti in esso;
  • ripiano del disavanzo di amministrazione, dove vengono illustrate le misure adottate o programmate dall’ente per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione, indicando per ciascun anno del piano, la misura adottata e la percentuale di ripiano dello stesso;
  • ripiano dei debiti fuori bilancio (DFB), dove per i DFB riconosciuti, non riconosciuti e non ripianati devono essere illustrate le forme di copertura nel periodo di riequilibrio, quantificando anno per anno l’entità dei ripiani;
  • revisione dei residui, dove l’ente deve effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio;
  • debiti di funzionamento, dove l’ente, una volta determinato l’ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, deve indicare le misure adottate o programmate per ridurre i tempi di pagamento;
  • tributi locali, dove viene evidenziato se l’ente abbia o meno incrementato nella misura massima consentita, le aliquote e le tariffe dei tributi locali e se l’Organo di revisione abbia attestato l’attendibilità delle previsioni di entrata, oltre che, le somme che si intendono recuperare con l’azione di contrasto all’evasione tributaria;
  • copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, dove l’ente deve dimostrare, attraverso delibere e programmi approvati, le modalità che assicurano la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale;
  • incremento delle entrate correnti, dove l’ente deve dimostrare l’incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio;
  • revisione della spesa, dove l’ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, indicando il risparmio atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali. Una volta effettuate tali valutazioni, la Commissione redige una relazione finale, con eventuali allegati e la trasmette alla Corte dei Conti. Successivamente, la sezione regionale della Corte dei Conti provvede, entro i 30 giorni successivi, a deliberare l’approvazione o il diniego del piano, riservandosi la possibilità di richiedere maggiori approfondimenti cognitivi necessari per rendere chiaro il valore della congruenza ai fini del riequilibrio, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Interno e alle amministrazioni interessate. In caso di approvazione del piano la Corte dei Conti vigila sulla sua esecuzione, ed in questo casi, per controllare lo stato di esecuzione del piano di riequilibrio approvato, l’Organo di revisione dell’ente deve trasmettere al Ministero dell’interno e alla competente sezione regionale, una relazione sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati in esso, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre ed una relazione finale sulla completa attuazione del piano e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata dello stesso. In caso di mancata presentazione del piano entro i termini previsti, salvo il caso in cui la Commissione individui cause che giustificano il ritardo, in caso di diniego dell’approvazione dello stesso, in caso di accertamento di un grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi

Sono 952 i comuni che nel periodo di riferimento sono stati interessati da rilevanti criticità finanziarie che hanno determinato il ricorso all’istituto del dissesto o al riequilibrio finanziario pluriennale. A questo dato vanno aggiunte le 18 province che hanno attivato negli anni una procedura di risanamento. ANNO DISSESTI % DISSESTI RIEQUILIB RI % RIEQUILIB RI DISS + RIEQ % DISS + RIEQ 1989 133 21.6 133 14. 1990 68 11.1 68 7. 1991 65 10.6 65 6. 1992 36 5.9 36 3. 1993 37 6.0 37 3. 1994 33 5.4 33 3. 1995 21 3.4 21 2. 1996 4 0.7 4 0. 1997 3 0.5 3 0. 1998 4 0.7 4 0. 1999 5 0.8 5 0. 2000 0 0 0 0 2001 4 0.7 4 0. 2002 2 0.3 2 0. 2003 2 0.3 2 0. 2004 2 0.3 2 0. 2005 4 0.7 4 0. 2006 3 0.5 3 0. 2007 1 0.2 1 0. 2008 6 1.0 6 0. 2009 6 1.0 6 0. 2010 5 0.8 5 0. 2011 13 2.1 13 1. 2012 15 2.4 46 13.6 61 6. 2013 19 3.1 65 19.3 84 8. 2014 21 3.4 48 14.2 69 7. 2015 18 2.9 31 9.2 49 5. 2016 31 5.0 55 16.3 86 9. 2017 27 4.4 47 13.9 74 7. REGIONE N° PREDISSE STI Abruzzo 8 Basilicata 10 Calabria 70 Campania 51 Emilia- Romagna 5 Lazio 20 Liguria 6 Lombardia 24 Molise 13 Piemonte 6 Puglia 31 Sicilia 74 Toscana 8 Umbria 5 Veneto 1 ANNO N° PROCEDURE ATTIVATE 2012 46 2013 35 2014 48 2015 31 2016 55 2017 47 2018 45

2018 27 4.4 45 13.4 72 7. TOTALE 615 337 952 REGIONE DISSE STI PREDIS SESTI TOTAL E % Abruzzo 25 8 33 3. 7 Basilicata 23 10 33 3. 7 Calabria 179 70 249 26. 16 Campania 153 51 204 21. 43 Emilia- Romagna 8 5 13 1. 7 Lazio 51 20 71 7. 6 Liguria 4 6 10 1. 5 Lombardia 17 24 41 4. 1 Marche 7 5 12 1. 6 Molise 17 13 30 3. 5 Piemonte 9 6 15 1. 8 Puglia 45 31 76 7. 8 Sicilia 60 74 134 14. 08 Toscana 6 8 14 1. 7 Umbria 5 5 10 1. 5 Veneto 3 1 4 0. 2 Sardegna 3 0 0 0. 2 TOTALE 615 337 952