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Le disposizioni legislative introdotte dall'articolo 243-bis del Tuel (Testo Unico Consolidato della Finanza Locale) in materia di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali in situazioni di squilibrio strutturale. nuove procedure, fondi di rotazione, modalità di esame e controllo, misure per garantire stabilità finanziaria, utilizzo del Fondo di rotazione, accesso alla procedura, deliberazioni consiliari e approvazione di piani di riequilibrio finanziario. Il testo include anche la durata massima del piano, sospensione di procedure esecutive, indicazione di misure da prendere per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e verifica del rispetto delle regole di gestione finanziaria.
Tipologia: Appunti
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Proff. Paolo Tenuta ([email protected]) Principi di gestione delle aziende pubbliche Predissesto finanziario negli enti locali Il d.l. 174/2012, convertito con alcune modificazioni ed integrazioni nella l. 213/2012, ha introdotto numerose disposizioni aventi il fine di risolvere, almeno in parte, le drammatiche condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in cui si trovano gli enti territoriali ed in particolar modo i comuni. Esso ha previsto l’introduzione di nuovi articoli nel Tuel:
impegni registrati al Titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura, o dell’ultimo rendiconto approvato: ≤ 20% Max. 4 anni 20% < e ≤ 60% Max. 10 anni 60% < e ≤ 100% Max. 15 anni
100% Max. 20 anni N.B. anche gli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione prima della data di entrata in vigore delle presente legge possono rimodulare il predetto piano per usufruire delle modifiche introdotte in termini di durata della procedura. Il c.d. decreto crescita, l. 58/2019, ha rimodulato la durata massima dei vari scaglioni: ≤ 20% Max. 4 anni 20% < e ≤ 60% Max. 10 anni 60% < e ≤ 100% (comuni con abitanti < 60.000) Max. 15 anni 100% (comuni con abitanti < 60.000) Max. 20 anni 60% (comuni con abitanti > 60.000) Max. 20 anni Entro 60 giorni dalla data di presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale la commissione svolge i necessari controlli e successivamente redige una relazione finale e la trasmette alla Corte dei Conti. Infine, la sezione regionale, entro 30 giorni dalla data di recezione della relazione finale, delibera l’approvazione o meno del piano. Gli effetti immediati che scaturiscono dal ricorso dell’ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono sostanzialmente due, ossia la sospensione temporanea della possibilità per la Corte dei Conti di assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive, così come previsto dall’art. 6 del d.lgs. 149/2011, precludendo così l’avvio del procedimento per la dichiarazione esterna di dissesto; tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio. Il legislatore ha previsto, inoltre, effetti obbligatori e facoltativi. Per quanto riguarda gli effetti obbligatori, consistono nella soggezione a controlli centrali in materia di copertura dei costi di alcuni servizi, nonché assicurare la copertura dei costi di quelli a c.d. domanda individuale; nella copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quello dell’acquedotto; nella sottoposizione al controllo periodico delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale; nella revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi rappresentati in bilancio, procedendo ad eliminare quelli inesistenti e prescritti; e, infine, nell’ottimizzazione della spesa e la verifica con relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate, comunque a carico del bilancio dell’ente. Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti facoltativi, consistono nell’aumento dei tributi locali nella misura massima; nell’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio
Sono 952 i comuni che nel periodo di riferimento sono stati interessati da rilevanti criticità finanziarie che hanno determinato il ricorso all’istituto del dissesto o al riequilibrio finanziario pluriennale. A questo dato vanno aggiunte le 18 province che hanno attivato negli anni una procedura di risanamento. ANNO DISSESTI % DISSESTI RIEQUILIB RI % RIEQUILIB RI DISS + RIEQ % DISS + RIEQ 1989 133 21.6 133 14. 1990 68 11.1 68 7. 1991 65 10.6 65 6. 1992 36 5.9 36 3. 1993 37 6.0 37 3. 1994 33 5.4 33 3. 1995 21 3.4 21 2. 1996 4 0.7 4 0. 1997 3 0.5 3 0. 1998 4 0.7 4 0. 1999 5 0.8 5 0. 2000 0 0 0 0 2001 4 0.7 4 0. 2002 2 0.3 2 0. 2003 2 0.3 2 0. 2004 2 0.3 2 0. 2005 4 0.7 4 0. 2006 3 0.5 3 0. 2007 1 0.2 1 0. 2008 6 1.0 6 0. 2009 6 1.0 6 0. 2010 5 0.8 5 0. 2011 13 2.1 13 1. 2012 15 2.4 46 13.6 61 6. 2013 19 3.1 65 19.3 84 8. 2014 21 3.4 48 14.2 69 7. 2015 18 2.9 31 9.2 49 5. 2016 31 5.0 55 16.3 86 9. 2017 27 4.4 47 13.9 74 7. REGIONE N° PREDISSE STI Abruzzo 8 Basilicata 10 Calabria 70 Campania 51 Emilia- Romagna 5 Lazio 20 Liguria 6 Lombardia 24 Molise 13 Piemonte 6 Puglia 31 Sicilia 74 Toscana 8 Umbria 5 Veneto 1 ANNO N° PROCEDURE ATTIVATE 2012 46 2013 35 2014 48 2015 31 2016 55 2017 47 2018 45
2018 27 4.4 45 13.4 72 7. TOTALE 615 337 952 REGIONE DISSE STI PREDIS SESTI TOTAL E % Abruzzo 25 8 33 3. 7 Basilicata 23 10 33 3. 7 Calabria 179 70 249 26. 16 Campania 153 51 204 21. 43 Emilia- Romagna 8 5 13 1. 7 Lazio 51 20 71 7. 6 Liguria 4 6 10 1. 5 Lombardia 17 24 41 4. 1 Marche 7 5 12 1. 6 Molise 17 13 30 3. 5 Piemonte 9 6 15 1. 8 Puglia 45 31 76 7. 8 Sicilia 60 74 134 14. 08 Toscana 6 8 14 1. 7 Umbria 5 5 10 1. 5 Veneto 3 1 4 0. 2 Sardegna 3 0 0 0. 2 TOTALE 615 337 952