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diritto tributario lezioni
Tipologia: Appunti
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Diritto tributario è una disciplina recente che è stata introdotta come disciplina autonoma nel 91 a Messina.Eì una materia giuridica. Diversamente da tanti accorpamenti con la scienza delle finanze,è una disciplina giuridica che sta avendo espansione enorme.Si sente parlare ogni giorno dei problemi di tassazione. Ha dei momenti pregiuridici per cui alcuni concetti sono stati presi da alcune materia,c’è argomento di effetti economici che è stato preso dalle scienze delle finanze. Questa materia ha punti di contatto con tutte le discipline:con diritto civile,privato,con diritto penale,con diritto costituzionale quando si tratta di principi costituzionali che esamineremo per primi.Poi abbiamo dei punti di contatto con il diritto ecclesiastico per quanto riguarda le agevolazioni e le esenzioni,abbiamo punti di contatto con la procedura civile,con la procedura penale e soprattutto 1 con diritto amministrativo.Con diritto commerciale per quello che riguarda la disciplina di reddito d’impresa,con il diritto internazionale per quanto riguarda la fiscalità comunitaria e internazionale,l’IVA e il mercato unico europeo,punti di contatto con la contabilità di stato.Quindi si hanno i punti di contatto con tutte le disciplina.Infatti si è sostenuto che è una disciplina strumentale,cioè la strumentalità del diritto tributario rispetto a tutte le altre discipline.E’ una legislazione senza principi.Infatti,si è avvertita l’esigenza di codificazione dal 1900.Questa esigenza stata ribadita nel 2003 nella la legge delega per la riforma tributaria del Tremonti che è rimasta inattuata,quindi non abbiamo ancora il codice tributario.Ma solo per ragione di comodità viene denominato codice.E’ una raccolta di leggi tributarie,non è un codice.Abbiamo solo pochi testi unici:il testo unico sulle imposte dirette del 1986 e il testu unico della imposta di registro.Mentre abbiamo le leggi delega e i decreti delegati,decreti legislativi e decreti presidenziali.Cioè se noi dobbiamo esaminare tutta la disciplina,che non ha principi.Gli unici 2 principi sono principi costituzionali sono quelli della riserva di legge e della capacità contributiva.Quindi questo fa capire che la produzione normativa è così vigente che queste semplici raccolte raccolgono soltanto le leggi fondamentali. Pensate che la produzione in materia di iva dal punto di vista quantitativo supera materialmente i 4 codici.Quindi se non si ha il metodo in questa disciplina non ci si orienta.Se invece si riesce a capire il meccanismo si rimane affascinati.Nel diritto tributario non si tratta più di fare conti,di occuparsi di tasse,ecc,ma di interpretare le norme,il tributarista non è un commercialista,ma è un avvocato tributarista.Quindi è una disciplina giuridica senza principi tranne questi 2 principi costituzionali, che ha soltanto dei testi unici e che è in continua evoluzione però ha ormai una sua stabilità.Per quanto riguarda le fonti (sulle quali non ci soffermiamo)è chiaro che noi abbiamo dapprima la costituzione,è una teoria della gerarchia di fonti.Poi abbiamo le leggi costituzionali,poi le leggi ordinarie e poi gli atti aventi forza di leggi.Questa dottrina di gerarchia di fonti oggi è messa in crisi perché c’è la normativa comunitaria.Nella tesi classica,tradizionale dapprima abbiamo la carta costituzionale e in materia tributaria ci sono solo questi 2 principi.C’è una grande novità che è stata introdotta nel 2000.E’ stata emanato lo statuto dei diritti del contribuente che è la legge 212 del 2000.Quiesta è una legge di grande importanza perché segna un passo notevole nella evoluzione di questa materia.In qualsiasi organizzazione statale,già nell’antica Grecia e nell’antica Roma ci sono stati mezzi di entrata. Quindi dal punto di vista didattico è una materia recente,dal punto di vista sostanziale è la prima disciplina delle antiche comunità.Per es.come si fa a pensare ai servizi pubblici essenziali quali la difesa per es,se non hanno mezzi di entrata.Tanto è vero che la nozione di tributo nasce proprio nell’antica Roma e nell’antica Grecia.Il tributum.E’ quindi la prima forma. Là dove c’à un’elevata pressione fiscale,c’è un problema perché ci sono pochi cittadini che pagano perché c’è un numero di cittadini che non paga,i cosiddetti evasori. Quidni il legislatore deve tener conto,deve apprestare tutto il sistema legislativo che consenta di prelevare da tutti per raggiungere un obiettivo della giusta imposta,se tutti pagassimo,pagheremmo di meno. Questo è un fenomeno culturale.Infatti si pensa di introdurre nelle scuole la materia tributaria,perché si pensa che se il tributo si intende come un obbligo di solidarietà
tutti pagheremmo per un fatto di cultura.Purtroppo ci sono stati dei cittadini italiani residenti all’estero che hanno portato fuori dall’Italia delle somme molto elevate.Si ha un elenco di 400 presunti evasori.IL problema è complesso.Tenendo presente che è una ,ateria strumentale che serve a tutte le altre discipline.Oggi non c’è nessuna materia disciplina che può fare a meno del diritto tributario,Le norme tributarie si distinguono in 3 grandi categorie:le norme impositive che prevedono l’istituzione dei tributi,le norme procedimentali che riguardano l’attuazione della norma tributaria ,cioè la fase dell’accertamento,la fase di riscossione e delle sanzioni,e le norme processuali o le norme di tutela. Oggi noi assistiamo ad un enorme dilatazione della fase procedimentale,dove abbiamo accertamento molto complesso:accertamento per adesione,concordato o per condono,dell’autotutela che si atteggia in materia tributaria diversamente dalle altre discipline.Poi abbiamo la riforma delle sanzioni,la riscossione che è di grande attualità perché tutti i cittadini sono destinatari di una cartella di pagamento.Per quanto riguarda la fase processuali,in materia tributaria il processo ha una grande centralità e un suo ruolo che è pari al 2 processo civile,penale o amministrativo.La peculiarità è data soltanto dalla circostanza che non c’è un giudice togato.Se i cittadini nell’arco della nostra vita possiamo sottrarci ad un giudizio del giudice penale,giudice civile e giudice amministrativo,difficilmente suggeremo al giudice tributario perché chiunque di noi ad es.se è destinatario della cosiddetta cartella pazza si dovrà rivolgere al giudice tributario.Le norme impositive in realtà sono le più facili. Abbiamo una dilatazione della fase procedimentale.Ed in genere sono problemi di interpretazione di norme.Ecco perché ormai è affidata soltanto ai giuristi .Quindi dal punto di vista professionale c’è un ampio sbocco. Se esaminiamo la nostra carta costituzionale e la riforma della II parte della costituzione ,quindi gli artt.117-119 toccano anche la materia tributaria,il cosiddetto federalismo fiscale. Quindi anche art.117 e 119 cost incidono nella materia tributaria.C’è anche art.111 cost ,quello del giusto processo che riguarda le norme processuali.Se invece andiamo ad esaminare la prima parte della costituzione le norme che guardano la materia tributaria sono artt.23 e 53 cost. Indubbiamente lo statuto del diritti del contribuente ha segnato una grande evoluzione dei rapporti fiscocontribuente, rapporti che sono stati sempre penalizzanti,cioè il rapporto non è paritario tra fisco e contribuente così come non lo è tra P.A. e cittadino.Mentre materia civilistica disciplina i rapporti tra le parti.Elemento che caratterizza la disciplina civilistica è il rapporto paritario tra le parti,c’è l’accordo tra le parti ,c’è il principio di autonomia contrattuale.IN questa materia non c’è,i rapporti non sono paritari,Tutti contratti che sono disciplinati dal codice civile è chiaro che si tratti di contratti tipi e atipici dobbiamo vedere il codice civile.Non si può transigere in materia tributaria perché le parti non sono in posizione paritaria perché interesse pubblico è prevalente.Cioè il diritto di credito delo stato,dell’ente impositore è prevalnete rispetto a tutti gli altri diritti del cittadini,del contribuente.IL rapporto obbligatorio che sorge in materia tributario non ha nullo di diverso rispetto alla materia civile,ma il creditore e il debitore non si possono accordare.Gli uffici non possono ridurre la pretesa perchè la norma è obbligatoria sia per il contribuente che per l’ente impositore.Questa è un’altra caratteristica.La norma tributaria è una norma è una norma che ha carattere di bilateralità,cioè obbligatoria per entrambi e questo lo vedremo della fase di attuazione. Gli unici 2 principi sono art.23 e art.53 Cost.Il principio della riserva di legge è l’art. Cost.L’art.53 cost oggi è invece stato messo in crisi dall’introduzione dell’I.R.A.P.(imp.reg,selle attività produttive).Art 23 “ nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” .Questo è il principio della riserva di legge.La legge ha un procedimento per la sua emanazione,cioè nei 2 rami di parlamento.La legge passa da una parte all’altra del parlamento perché deve essere approvata dai 2 rami del parlamento,In questo caso si è posta il problema se questa riserva di legge sia assoluta o relativa.Cioè l’espressione”se non in base alla legge” si è da tempo convenuto che si tratta di una riserva di legge relativa,cioè la legge o atti aventi forza di legge8decreto-legge e il decreto legislativo).Tutti i tributi devono essere istituiti per legge o
la legge delega.In materia tributaria non abbiamo mai avuto pronunce di questo genere.Cioè la corte costituzionale salva in genere tutti provvedimenti in materia tributaria perché c’è sempre questa esigenza di gettito,questo interesse pubblico che è prevalente anche sui diritti dei privati.Con la scoperta di 400 presunti evasori che c’è il problema se rivelare o non rilevare questi nomi perchè si dice che ci sarebbe il diritto alla privacy. In materia tributaria in quella fase procedimentale amministrativa che esamineremo tra l’interesse pubblico all’accertamento tributario e il diritto del privato alla riservatezza(differenza tra interesse e diritto),è prevalente l’interesse pubblico.Quindi non si possono divulgare queste informazioni ,ma utilizzazione di queste informazioni è legittima.Perchè lo stato,ente impositore ,deve poter accertare con tutti i mezzi possibili,sia dal punto di vista amministrativo sia anche con i soggetti ausiliari che è la guardia di finanza che ha poteri di polizia giudiziaria e polizia tributaria.Oltre che con le indagini penali.C’è interesse pubblico in caso specifico all’accertamento,ma è l’interesse pubblico di gettito,interesse fiscale nel senso più persecutorio nel senso del cittadino contribuente.Lo stato ha interesse a reperire somme.Per questo fine c’è tutto un apparato procedimentale amministrativo che ha questo obiettivo di raggiungere un certo gettito,di conseguire un certo gettito.Quindi interesse pubblico di gettito è prevalente rispetto ai diritti del cittadino,in particolare ai diritti di riservatezza,alla privacy.Perchè diverso poi il problema della divulgazione.A proposito del soggetti passivi un altro problema che affronteremo è quello delle agenzie fiscali,che ha sconvolto il profilo soggettivo attivo.Perchè oggi il ministero dell’economia non si occupa più,non è ministero che emana atto che ..in giudizio,ma 4 sono le agenzie.Questo art.23 che ci porta così lontano dice“ nessuna prestazione personale o patrimoniale” .Questo termine nessuna prestazione personale o patrimoniale ,in materia tributaria le prestazioni sono sempre di natura patrimoniale,si tratta sempre di una somma di denaro. “ nessuna prestazione personale può essere imposta se non in base alla legge”” .Quali prestazioni personali sono?Es.il servizio militare.Può essere imposta se non in base alla legge.Oggi il servizio militare non è più obbligatorio quindi la prestazione personale non c’è più.Si tratta di prestazione personale o patrimoniale.Questo significa,abbiamo anticipato che il diritto tributario è diritto che si occupa delle entrate dello stato.Ma le entrate dello stato si distinguono in diverse categorie.Ci sono entrate di diritto privato,entrate di diritto pubblico,entrate che derivano dall’attività imprenditoriale dello stato.Le entrate di natura tributaria non troviamo mai definite.Mai troviamo la definizione del termine tributo..Cosa vuol dire nessuna prestazione ?Cioè il tributo del diritto tributario che significa che “ nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” .IL termine imposta cioè il carattere della autotaritatività,della obbligatorietà.Quindi il tributo èp quella prestazione patrimoniale imposta laddove la volontà del privato non vi concorre.Tributo è quella prestazione,quel prelievo che viene richiesto ai cittadini contribuenti senza che concorre la volontà di questi cittadini.Quindi c’è il profilo di autoritatività,della obbligatorietà per quanto riguarda il soggetto destinatario,Questo è un elemento che caratterizza i tributi,Cioè le entrate di natura tributaria che hanno il carattere di autoritatività e della obbligatorietà.Ma dentro questa categoria di tributo dalla dottrina sono state distinte le imposte,le tasse,i contributi.Cosa sono anche queste imposte,tasse?Non sono definite. Questa distinzione tra imposte e tasse,le definizioni di diritto tributario,quindi le entrate di natura tributaria, sono tutte quelle prestazioni patrimoniali imposte laddove la volontà del privato non vi concorre. Questa espressione è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.E si distingue in base agli studi di scienza delle finanze e settori di disciplina economica che sono il dato pregiuridico ,perchè così come tutto il fenomeno giuridiconon fa altro che recepire le istanze che provengono dalla collettività e quindi le traduce in norme lo stesso avviene in materia tributaria.La differenza è che nel diritto tributario c’è una maggiore immediatezza,cioè legislatore recepisce più immediatamente.Ecco per cui c’è la difficoltà di una codificazione e per cui legislatore stesso è carente,è incoerente,è contraddittorio.Proprio perché non c’è la maturazione che si ha per quanto riguarda le riforme di istituti civilistici.Es
famiglia di fatto,quante proposte.Impresa famigliare che è disciplinata anche in materia tributaria che è il 230 bis c.civ.Ma troviamo pochi articoli nel codice civile che sono denominati bis o ter.IN materia tributaria ne abbiamo un’infinità perché è la disciplina che ha il carattere di immediatezza,recepisce immediatamente el istanze che provengono dalla collettività.Quindi non ci può essere questa maturazione che si ha nella materia civile.Es un problema che oggi è attuale,il oggetto di questi programmi elettorali,c’è il family day,la giornata per la riduzione per prelievo fiscale su famiglie.Mentre tradizionalmente c’è l’influenza degli istituti civilistici,in materia tributaria abbiamo la dipendenza cosiddetta rovesciata.Cioè sono gli istituti tributari che influenzano quelli civilistici. Es. è quello dell’impresa familiare.Questo oggi è attualissimo perché trova attuazione dappertutto. La giornata per la riduzione per prelievo fiscale su famiglie è la cosa più errata che ci sia perché il legislatore fiscale non ha preso in considerazione la famiglia,ma ha preso in considerazione il soggetto,persona fisica.Quindi è sbagliata questa diffusione,questa disinformazione.Non è corretto.Perchè il legislatore fiscale non adopera ami famiglia,ma fa sempre riferimento al soggetto che è persona fisica o giuridica.Questo momento di crisi dell’istituto della famiglia,della famiglia di fato,delle convivenze,legislatore fiscale per fortuna è fuori da questa problematica.Perchè se fosse stato preso come soggetto passivo la famiglia incorrerebbe in tutta questa problematica.E invece è fuori perché il soggetto passivo è la persona fisica.Poi si tiene conto dei figli a carico,legittimi o legittimati.Però il soggetto passivo è la persona fisica.Quindi non si può richiedere un trattamento di favore fiscale per la famiglia perché la famiglia non esiste ai fini fiscali. Tributo si distingue in imposte e tasse.Questa distinzione tra imposte e tasse oggi si va segnando.Non c’è una definizione di imposta,come non c’è una definizione di tassa,come non c’è una definizione di reddito.La dottrina tedesca ha dato la definizione di imposta collegandola ai 5 servizi pubblici che devono essere erogati dallo stato in qualsiasi forma,servizi pubblici essenziali. Le imposte sono quelle entrate di natura tributaria laddove la volontà del privato non vi concorre,C’è questo profilo della obbligatorietà nel senso che non c’è un vincolo nella spesa(che vedremo ora collegandola al principio della capacità contributiva)lo stato istituisce alcuni tributi ma alcune imposte il cui gettito non è finalizzato all’erogazione di un servizio specifico.Cioè il gettito Irpef (la imposta sui terreni,sui fabbricati)non serva a finanziare servizio sanitario o il servizio della difesa.Anche perché nella legge di bilancio c’è il principio della unità del bilancio cioè a dire tutte le entrate vengono contrapposte a tutte le spese nella universalità del bilancio.Cioè lo stato preleva tutte queste somme e le spende per servizi pubblici,quello è il problema di politica fiscale che si trova in un'altra disciplina .Cioè lo stato sceglie di spendere quelle somme epr assistenza sanitaria,per l’istruzione,per la difesa.Tradizionalmente i servizi pubblici essenziali erano per la difesa.Oggi per la difesa a parte recenti interventi a seguito di conflitti che non riguardano il nostro paese,ma i paesi dell’europa orientale o degli stati balcanici.Ma non siamo in guerra.In passato invece c’era l’esigenza di difendere i confini del nostro territorio.Quindi lo stato prelevava queste somme e le spendeva per la difesa,per l’istruzione,per la sanità,per l’assistenza.Non erano vincolate.Quindi il carattere della obbligatorietà del prelievo per i cittadini ,si tratta di scelte di politica fiscale.Quindi le imposte non sono correlate all’erogazione di un certo servizio pubblico,ma è lo stato che sceglie.Le tasse invece hanno pire il carattere della autoritatività però c’è un elemento che li distingue.C’è la richiesta di quel servizio da parte di questo soggetto.Es.le tasse scolastiche.Chi vuole conseguire la laurea deve iscriversi all’università e deve pagare le tasse e ottiene quel servizi.Quindi sono collegate alla richiesta di questo soggetto.per cui se il soggetto èp anziano non verserà le tasse scolastiche perché non gode di quel servizio.Tranne l’istrunzione obbligatoria,qui si tratta di scelte del legislatore.L’assistenza sanitaria,quello è un problema diverso perché è stata trasferita alle regioni,perché c’è un tributo particolare.La tassa normalmente è collegata alla richiesta di quel servizio.Sono sempre entrate di natura obbligatoria,perchè si devono prestare quelle somme che sono definite tasse.Oggi questa distinzione va attenuandosi.Ma un
non appartiene al giudice tributario.Quindi questa triparzione delle norme tributarie:impositive,procedimentali e di tutela,trasversalmente si interpretano.E questi principi costituzionali devono essere presenti in tute le norme.La riserva di legge è un limite a questo punto.Qual’è la conclusione?Che il principio della riserva di legge è il limite per il legislatore,diretto al legislatore.Il legislatore ogni qualvolta che introduce un tributo deve elencare tutti gli elementi fondamentali dei tributi.Quindi il principio della riserva di legge è un limite formale per il legislatore. Mentre la capacità contributiva è un limite sostanziale.Quindi abbiamo quest 2 principi:limite formale e limite sostanziale.Quindi il tributo di diritto tributario che studia tutte le entrate di natura tributaria,cioè quelle prestazioni patrimoniali imposte laddove la volontà del privato non vi concorra,e che per ragioni didattiche per modello della dottrina tedesca si distinguono in imposte e tasse.Differenza che si va attenuando è che si attenua anche il…..per queste nove entrate di natura privatistica nella definizione,cioè commutative,quali sono le tariffe,i canoni,i diritti.Quidi laddove c’è un profilo autoritativo e di obbligatorietà si tratta di entrate di natura tributaria.Gli elementi dei tributi devono essere tutti presenti per il principio della riserva di legge in ogni norma che introduce tributi.E la riforma dell’art.117 cost sancisce la competenza esclusiva dello stato in materia del sistema tributario.Mentre attribuisce alla legislazione concorrente delle regioni il coordinamento del sistema tributario della finanza pubblica.Quindi appartiene alla legislazione esclusiva dello stato la materia tributaria.IL principio della riserva di legge non è intaccato dalla riforma dell’art.117-119 cost.Questo significa che per quanto riguarda un profilo che è vicino al diritto amministrativo che mentre nel diritto amministrativo ci può essere un atto viziato per eccesso di potere perché la P.A. com….i diversi interessi. In materia tributaria mai un atto può essere viziato per eccesso di potere perché c’è il principio della riserva di legge.Quindi gli atti saranno legittimi o illegittimi,le pretese saranno fondate o infondate.Ma non può esserci un atto viziato per eccesso di potere perché non ha discrezionalità.Non c’è la discrezionalità.C’è il principio della riserva di legge.Gli atti sono atti vincolati,non sono atti discrezionali.Quindi questo principio della riserva di legge incide in tutta la fase sostanziale e nella fase procedimentale per quanto riguarda l’emanazione degli atti e dell’accertamento.Quindi sono principi che qualificano tutte le norme tributario.Il principio dela riserva di legge significa che i 7 tributi devono essere approvati dal parlamento.E mentre nello statuto albertino non c’era il consenso da parte dei sudditi,per cui venivano approvate perforza dai sudditi.Oggi abbiamo il parlamento con la legge ordinaria e con gli atti aventi forza di legge,.Questo dipende dalla forma di stato.Qui c’è il parlamento che deve approvare le leggi con quell’iter previsto per la legge ordinaria.E anche lo statuto dei diritti del contribuente è una legge ordinaria. Il principio della riserva di legge dalla quale viene enucleata la definizione del tributo che costituisce un limite formale per il legislatore.Mentre il principio della capacità contributiva costituisce un limite sostanziale. 2 punti da tenere presente.Il legislatore in materia di tributi deve conciliare nelle norme procedimenrali e processiali 2 esigenze fondamentali:1)interesse di gettito che è un interesse pubblico2)l’altro è interesse dei cittadini.Esigenza di contemperare queste 2 esigenze.E’ il problema di fondo questo e si oscilla sempre a tentare di portare la parte dell’ente impositore in una posizione paritaria,che ci fosse una parità tra l’ente pubblico e cittadino contribuente.Lo statuto dei diritti del contribuente interviene sopratutto in quest’ambito. Accanto al principio della riserva di legge c’è il principio della capacità contributiva.Questi 2 principi formano tutte le norme:sostanziali,..e di tutela.Il principio della capacità contributiva di cui all’art.53.Tutti sibi tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.2 comma-il sistema tributario è formato di criteri di progressività.Di sistematico questa materia non ha nulla,finchè non si avrà una codificazione.Con questo principio che è un limite sostanziale alla discrezionalità del legislatore.Quando abbiamo visto l’art.23”nessuna prestazione personale può essere imposta”.Può perché è un limite formale si riferisce alla discrezionalità del
legislatore.Non può esserci un legislatore perché prevede i tributi se il soggetto è più alto o è più basso.O il privilegio.Tutti -esprime il carattere di generalità,sono tenuti-esprime il carattere di obbligatorietà,a concorrere alle spese pubiche.Quindi l’esigenza è quella di concorrere in entrate di natura contributiva.Sono entrate di natura contributiva alle spese pubbliche.Quindi si superano le tradizionali teorie di do ut des(di prestazione contro prestazione),del beneficio o di sacrificio(che deve essere minimo collettivo).l’art.53 è inserito nei rapporti politici della carta cost.Entrambi principi fanno parte della prima parte della costituzione quindi non sono oggetti di revisione costituzionale. A concorrere alle spese pubbliche deve tutto il paese.E’ il principio solidaristicoconcorrere alle spese pubbliche quindi di tutti in ragione della loro capacità contributiva.Quindi i tributi sono inseriti nella nostra carta costituzionale nell’ottica solidaristica e quindi se non si sconvolge la carta costituzionale non è possibile che ci sia una diversità.perchè la repubblica è una e indivisibile. In ragione della loro capacità contributiva-è la causa giustificatrice del prelievo.La capacità contributiva è limite sostanziale perché i 2 commi,il 1 comma ha carattere precettivo,mentre il 2 comma ha carattere programmatico.La capacità contributiva non è stata definita perché si è detto che la capacità contributiva è una scatola vuota che si può riempire di qualsiasi contenuto.Dopo studi approfonditi la capacità contributiva è stata definita come forza economica che deve avere delle caratteristiche:deve essere attuale(il soggetto non può essere colpito per una cap.contrib passata o futura o non propria),reale(deve avere un contenuto che può essere reddito,patrimonio e quindi non potenziale) ed effettiva(riferita a quel soggetto,che può essere persona fisica o persona giuridica o soggetto non dotato di personalità fis o giur.).La capacità contribut, dve avere come riferimento 1 soggetto,riferito ad una entità che ha le caratteristiche della soggettività.Quindi questa capacitò contributiva stata riempita come forza economica,ma non nella carta costituzionale,ma dalla dottrina.La capacitò contribut. È stata collegata al principio di uguaglianza,tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge(art.3)Questo princ,della uguaglianza è stato posto in relazione della cap.contributiva,ma non è stata inserita nell’ambito del principio di uguaglianza.Ma sono 2 principi separati.Se andiamo ad esaminare ogni singolo tributi dobbiamo verificare la compatibilità di questi tributi con i principi costituzionali. L’IRAP è uno di quei tributi che ha messo in crisi il concetto di capacitò contributiva perché l’IRAP ha messo in crisi la legittimità costituzionale di questo tributo.Perchè L’IRAP è un tributo anomalo che non si inserisce nel nostro sistema perché èarte da una nozione di capacitò contributiva diversa,innovativa.Per L’IRAP il presupposto di fatto non è ne reddito ne patrimonio a differenza di 8 altri tributi.L’IRPEF è imposta sul reddito,l’IVA …,L’IRAP è imposta regionale sulle attività produttive e sulle attività autonomamente organizzate sul valore aggiunto della produzione.Si è posto il problema della legittimità costituzionale perché si è detto che ci fosse una doppia tassazione.Se io vengo tassato 2 volte per lo stesso reddito,questo limita la mia capacità contributiva.le attività produttive autonomamente organizzate-quindi il presupposto è che ci sia un’attività produttive autonomamente organizzata. Ma cos’è questa attività produttiva autonomamente organizzata?Si è detto che l’IRAP discriminava tra i lavoratori dipendenti che non sono sottoposti ad irap e lavoratori autonomi che sono sottoposti a irap.E allora si è fatto un raffronto s eci fosse la questione di illeggitimità costituzionale dell’ILOR(imposta locale sui redditi patrimoniali) che era un’imposta abolita dall’IRAP.Nell’ilor il presupposto era il reddito,nell’ILOR il presupposto non è il reddito,ma c’è il valore aggiunto della produzione quando c’è un’attivitàò autonomamente organizzata.Allora la corte costituzionale ha rigettato questa questione.Quindi questi soggetti sono soggetti all’IRAP ogni qualvolta che c’è autonoma organizzazione.Es se un avvocato non ha lo studio professionale,non ha il computer,non ha i dipendenti,non ha un’attività autonomamente organizzata quindi non è soggetto passivo ipar.Se invece questo avvocato ha uno studio professionale e dipendente,ha beni strumentali allora c’è l’organizzazione e allora è
tributi.C’è sempre una legge che può disciplinar alcune modalità di accertamento,stabilire percentuale dalla aliquota.Il tributo regionale non vuol dire che è stato istituito dalla regione.Sognifica che l’accertamento o il gettito vengono attribuiti alla regione.Bisogna distinguere la potestà legislativa,da potestà normativa e potere di imposizione.Quindi la potestò legislativa appartiene al legislatore,la potestà normativa è attirbuta agli enti locali,il potere di imposizione,di gestione è affidato agli uffici è il potere amministrativo).In bassato si diceva che il tributo proprio della regione è quello istitutito e accertato riscosso proprio della regione,ma non è così,l’istitutzione non è del comune o della regione,ma è delo stato.Quindi la diszionzione tra i tributi erariali e tributi locali va intesa in questo senso,in base al soggetto attivo. Altre distinzioni abbiamo in base al principio della capacità contributiva cioè abbiamo i tributi diretti(quelli che colpiscono espressione diretta di capacitò contributiva.Irpef-un soggetto che ha un certo reddito viene colpito sul reddito) e tributi indiretti(colpiscono espressione indiretta di capacitò contributiva,iva-è un tributo indiretto che è legato alla spesa,c’è una manifestazione indiretta della capacità contributiva.Ci sono i soggetti che hanno una elevata capacitò contributiva e non acquistano quel bene.Io posso colpire qual soggetto quando si esprime acquistare quel bene).Nell’ambito di tributi diretti si distingue a seguito di discrezionalità del legislatore tra le imposte sul reddito(il reddito è concesso dinamico)sul patrimonio(patr.è concetto statico.Di solito riguarda beni immobiliari).le imposte indirette invece si distinguono in iposte sui consumi e sui trasferimenti. IL nostro legislatore ha deciso di colpire il reddito e non il patrimonio,tranne ici a carattere patrimoniale,ma non abbiamo imposte patr. Per quanto riguarda le imposte sul reddito dobbiamo fare la seguente premessa. Il reddito può essere reddito entrata (significa che il 1 gennaio del 1998 ho 100 euro,l’anno successivo ho 200,non ha importanza come ho percepito questo reddito,se ho trovato questo reddito sulla strada,se l’ho rubata,se me l’hanno regalato ecc.Si riferisce soltanto al dato quantificativi e questo ha inciso sulla tassazione di reddito derivanti dalla attività illecita.es prostituzione.Nel nostro paese non è stato scelto di colpire il reddito entrata.Es i guadagni di borsa che non sono legati ad una fonte.Per quanto riguarda attività illecita non si è voluto tassarla perché in questo modo si legittimerebbe un reato,Ma il reddito prodotto deve derivare da una fonte lecita,non è possibile che il legislatore fiscale dia legittimità al reato). reddito prodotto (che deriva da una fonte.Ci deve essere il legame di derivazione.Questo legame di derivazione porta ad una scelta legislativa che indica quali sono le fonti di redditi che sono:redditi da lavoro autonomo,dipendente,redditi fondiari(terreni fabbricati)redditi di capitali,redditi d’impresa e redditi diretti. Il reddito consumo è quando viene consumato,ci si riferisce alle imposte indirette.
Lezione due Imposte tasse e contributi. L’elemento discriminante e qualificante è l’autoritatività e l’obbligatorietà.per cui nell’ambito di tutte le entrate tributarie si riconducono.Quindi la disciplina e non il nomen.Es la tariffa dei rifiuti solidi urbani che malgrado sia una tariffa in realtà è disciplinata come un tributo.Probabilmente anche i contributi assistenziali e previdenziali obbligatori per il loro carattere di autoritatività e obbligatorietà sarebbero,c’è un orientamento dottrinale giurisprudenziale a ricondurli nell’ambito di natura tributaria il che comporta uno spostamento per quanto riguarda la giurisdizione dal giudice ordinario o giudice del lavoro al giudice tributario.E proprio in questi giorni ci è stata una sentenza di cassazione a sezioni unite perché in materia tributaria è stata istituita una questione fiscale della corte di cassazione nell’ambito delle sezioni civili,la sezione n.5.che si occupa delle sezioni di natura tributaria.le controversie sui tributi di natura giuridica se sono imposte ,sono tributi rientrano in entrate di natura tributaria quindi contributiva in osservanza 1 all’art.53 cost.Quindi queste controversie sulla natura di queste entrate sono o non sono di natura
tribitaria è …nelle sezioni unite.le sezioni unite della corte di cassazione con ordinanza n.31 71 del’11 febbraio 2008 viene affermata la competenza del giudice tributario in materia di controversie concernenti le impugnazioni sia in materia amministrativa,sia per quanto riguarda i contributi.E espressamente sancisce la loro natura tributaria.La corte ha motivato sostenendo che possono essere attribuite al giudice tributario tutte le controversie in materia tributaria o le controversie che riguardano gli atti cosiddetti neutri che sono utilizzabili a sostengo di qualsiasi pretesa patrimoniale di natura pubblica,poi ancora le pretese di natura mista de…tributari e non tributari che sono segnati al giudice unico per esercitare la difesa del cittadino contribuente.Ha stabilito la natura tributaria per quel profilo di autoritativo e obbligatorietà però la giurisdizione è nella libertà nella discrezionalità del legislatore. Ne riconosce la natura tributaria,ma poiché c’è la previsione legislativa,in questo momento rimane di giurisdizione del giudice del lavoro. E’ la prima volta che espressamente le sanzioni unite ne affermano la natura tributaria .Questa affermazione sollecita lo spostamento nella giurisdizione del giudice tributario perché attualmente è nella giurisdizione del giudice del lavoro. Questi principi costituzionali sono gli unici però sono messi sempre in discussione. Intervengono a chiarire sempre tutte le materie di natura tributaria.Quindi questa ordinanza delle sezioni unite della corte di cassazione segna un passo avanti perché attribuisce la natura tributaria e non corrispettiva ai contributi.I contributi previdenziali e sostanziali hanno natura tributaria.la circostanza che la giurisdizione appartenga ancora al giudice ordinario o al giudice del lavoro è il risultato di un aespressa scelta legislativa sulla quale il legislatore proprio perché ha questa discrezionalità sulla base della legge può intervenire con uno spostamento della giurisdizione.Il prelievo a seguito di questi contributi serve all’erogazione di un servizio pubblico.E quindi si rafforza la natura tributaria di questi contributi.Secondo questo ultimo sistema i contributi versati da datori di lavoro a favore di enti previdenziali sono utilizzati per il pagamento delle prestazioni previdenziali,realizzandosi così la cosiddetta solidarietà tra le generazioni in attività e quelle….scelta.Quindi questa è la strada che sta ad essere intrapresa-sotrarre al giudice del lavoro una grossa parte. Classificazione dei tributi .Tributi diretti,tributi indiretti.Tributi diretti sul reddito,reddito di entrata,prodotto….Il nostro legislatore con la discrezionalità che gli è attribuita dalla carta costituzionale ha scelto di colpire il reddito con la nozione di reddito proposto,cioè rilevante da una fonte.Quindi c’è un legame di derivazione il che ha comportato problemi nella cassazione dai….derivanti da attività illecita,ci sono stati ulteriori interventi legislativi .Accanto a questa classificazione di ordine didattico si distingue in relazione all’art.53 cost 2 comma.La nostra legislazione di sistematico non ha nulla.C’è obiettivo di dargli questa sistematicità però non si riesce a raggiungere questo obiettivo.L’imposta può essere personale o reale.E può essere progressiva o proporzionale con riguardo all’aliqouta.Abbiamo detto che elementi fondamentali dei tributi sono:soggetto attivo,soggetto passivo,presupposto,oggetto imponibile e aliquota.Con riferimento alla personalità l’imposta è personale quando tiene in considerazione la situazione personale del soggetto.E come ne tiene conto?Con alcuni strumenti perché possiamo avere una discriminazione dei redditi di tipo quantitativo e di tipo qualitativo,cioè a dire se il legislatore istituisce un sistema tributario fondato su imposte sul reddito può scegliere di realizzare una discriminazione di tipo qualitativo a seconda del tipo di reddito,cioè con ..di lavoro dipendente e non con quello di lavoro autonomo.O viceversa,a seconda di tipologia di reddito.Quindi discrimazione qualitativa significa che c’è il sistema che con alcuni tributi colpisce il reddito da lavoro,con altri il reddito l’impresa ecc.Questa è una discriminazione quindi qualitativa a seconda la tipologia di reddito.Accanto alla discriminazione qualitativa c’è la discriminazione quantitativa cioè sull’ammontare del Y.E si realizza con gli strumenti che sono le deduzioni (si effettuano dal Y)e detrazioni (di effettuano dall’imposta).Non è possibile fare riferimento alla anologia.Queste deduzioni che mutano a seguito dell’intervento legislativo per ragioni di politica fiscale di anno in anno(perché non possono rimanere le stesse perché da anno in anno cambia la situazione del
Quindi tornando al discorso di prima possiamo avere tutti i tributi con aliquota progressiva e il sistema non progressivo,mentre potranno avere un sistema con aliquota proporzionale eppure è progressiva.Quindi la progressività del sistema riguarda l’intero sistema.mentre l’imposta progressiva riguarda il singolo tributo e l’elemento dell’aliquota.L’aluquota progressiva non 3 significa che il sistema è progressivo.tanto è vero che noi oggi abbiamo una progressiva pressione fiscale avendo una irpef che è per scaglioni.Questo non significa che il nostro sistema è progressivo. Con L’ires è successo che così come l’irpeg ha un’aliquota proporzionale,Questa aliquota proporzionale del 33% per es una piccola società che opera per attività agricole o anche commerciali che paga il 33% oppure erg o la fiat che paga sempre il33% con un Y diverso.Quindi realizza una discriminazione tra i soggetto.Irpef è progressiva per scaglioni.C’è un eccessiva pressione fiscale.Cioè il lavoratore dipendente che ha un Y medio basso di 40 mila l’anno ha un aliquota che arriva anche al 55%.Quindi la riforma del governo precedente che ha eliminato la legge Tremonti che ha istituito ires a posto dell’irpeg lasciando invariata l0aliquota del 33% è fortemente regressivo questo sistema,non progressivo.Perchè queste grosse società pagano 33% .Quindi è disattesa la norma dell’art.53 che è una norma programmatica.Quindi la riforma Tremonti e quindi l’’abolizione dell’irpeg e attuazione dell’ires ha favorito le grandi imprese,i contribuenti più forti che hanno la maggiore capacità contributiva.Wuindi ci è stata una scelta legislativa a favore di soggetti più forti economicamente. Mentre per i soggetti lavoratori dipendenti dal 71 quando è stata introdotta l’irpef le aliquote se c’è l’inflazine,la crescita in termini monetari di retribuzioni ha portato alle distorsioni.Quindi la progressività del sistema non ha nulla a che vedere con aliquota progressiva.Quindi la norma 53 che è programmatica non è stata attuata. Effetti economici delle imposte che sono oggetti di studio della scienza delle finanze.Il diritto tributario si occupa soltanto di entrate di natura tributaria,Con riferimento alla disciplina,alla sostanza e non alla forma quindi al nomen.Il diritto finanziario è vicino,ma c’è una differenza perché il diritto tributario si occupa solo delle entrate,il diritto finanziario si occupa delle entrate e delle spese. Effetti economici delle imposte sono: evasione traslazione elusione rimozione Questi sono studiati dalle scienze delle finanze.L’unico effetto economico che ha rilievo nel diritto tributario oltre all’evasione(evasione è oggetto di studio di altre discipline,il legislatore solo prende il dato e interviene) Evasione è una sottrazione al pagamento dei tributi con una violazione delle norme.la violazione delle norme è sanzionata con le sanzioni tributarie non tribuatie(penali).le sanzioni penali appartengono alla giurisdizione del giudice penale.Mentre le sanzioni non penali appartengono anche alla giurisdizione del giudice tributario. L’elusione è una cosa ben diversa ,è aggiramento delle norme il contribuente non viola la norma,ma usa gli strumenti che sono dati dall’ordinamento per aggirare la norma.Per es per quanto riguarda i contratti c’è l’accordo. Nei confronti dello stato il contribuente ha diritto all’integrità del proprio patrimonio che è sancito nella carta costituzionale quindi non è possibile che il legislatore preveda le forme tassazione che violano il principio della riserva di legge.Quindi se il contratto di leasing(contr atipico)è difetto e non preso in considerazione da qualsiasi forma si tassazione diretta o indiretta non può l’ente impositore colpire quel atto facendo ricordo all’analogia.L’interperetazione alla logica in materia tributaria non è possibile perché esiste il principio della riserva di legge ed esiste il diritto dell’integrità del proprio patrimonio per cui se il legislator prevede un imposta indirtela su un atto di trasferimento deve definirlo(es compravendita) e quindi non si può andare a colpire un atto che sostanzialmente è una compravendita ma che è un contratto atipico perché è una legilslazione rigida
che non ammette intepretazione alla logica perché dice che le norme sono a fattispecie esclusiva.Devono essere previste espressamente dal legislatore.Quindi quando si fa il ricorso ad uno strumento giuridico diverso,non previsto dal legislatore sfugge alla tassazione.Quindi l’elusione è un aggiramento delle norme,non si viola una norma,ma si usa uno strumento che è previsto dal legislatore che è lecito,non c’è nessuna illiceità.Quindi non si può intervenire con una interpretazione che vada oltre la previsione legislativa.Perchè il principio della riserva di legge non consente il superamente dellnorme giuridiche,ecco perché il legislatore tributario deve intervenire di 4 volta in volta.Perchè se ci sono delle fattispecie elusive stabilite si deve intervenire contro quelle fattispecie.Come si potrebbe superare questo problema?Si è detto che si può fare ricorso alla interpretazione estensiva o funzionale.Interpretazione funzionale è quella che va a verificare l’effettiva natura giuridica dell’atto.E l’intrpretazione funzionale anche questo non è ammissibile perché c’è serpe il principio della riserva di legge,Si potrebbe fare ricorso al’interpretazione funzionale qualora ci fosse un principio generale antielusivo.Che dovrebbe andare a verificare la natura economica di quell’atto.Ma non è ammissibile interpretazione funzionale in assenza del principio generale antielusivo.Quindi in assenza del principio generale antielusivo occorre che ci siano delle singole fattispecie antielusive.Quinndi il nostro legislatore deve di volat in volta intervenire e prevedere se quell’atto se non vi è la prova contraria è un comportamento elusivo.Abbiamo singole fattispecie antielusive in particolare art.37 bis del decreto sukll’accertamento.Es porre in essere degli atti che non rispondono alle esigenze economiche di quellimpresa.Ma singole fattispecie e in genere sono previste per le vicende societario:fusione,trasformazione e scissione laddove una possibilità per gli operatori economici di aggirare le norme.E allora il legislatore deve intervenire prevedendo singole fattispecie antielusive.L’elusione se on c’è una singola disposizione antielusiva non è possibile perseguire questi comportamento.Quindi legislatore interviene di volta in volta.Quidni non è un negozio in frode alla legge perché la legge non è stata violata.In aprticolare c’è art.27 bis che ci dà esempio di quest fattispecie.Non esiste un principio generale antielusivo e non è possibile una interpretazione analogica.C’è il divieto di analogia.E’ possibile una interpretazione estensiva ma soprattutto per le norme procedimentali e processuali di tutela,per le norme impositive ci sono degli ostacoli anche per interpretazione estensiva.Quindi le norme impositive sono norme a fattispecie esclusiva che non consentono l’interpretazione anologica.mentre ci sono delle previsioni antielusive delle norme antielusive e quindi non può ente impositore procedere ad applicazione di un tributo se non si verificano le condizioni previste dalla legge. E’stata emanata la legge 212 del 2000 che è lo statuto dei diritti del contribuente .Questo statuto ha dei precedenti che risalgono addirittura fino al 900.Che cosa è lo statuto del contribuente?Nel rapporti tra fisco e contribuente per tradizionale impostazione affittiva del tributi,questo rapporto non paritario la posizione del cittadino è sempre non paritaria e anche oggi malgrado si tende oggi verso una posizione di parità in realtà non c’è una parità ne in fase procedimentale ne in fase processuale.Lo statuto dei diritti del contribuente è il risultato di un lungo e lento processo di naturazione e dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.Si cerca di dare tutela alla parte più debole.IL precedente significativo che è questa circolare del ministro delle finanze del Timirri….Una circolare con efficacia interna.Perchè nel sistema delle fonti abbiamo la legge,atti aventi forza di legge ecc.Era una semplice circolare che indicava dei principi importanti perché in diverse proposte di introduzione dello statuto di diritti di contribuente sono state riprese.Questa circolare del Timirri ministro di finanze del 900 ha indicato alcune specificità di natura tributaria che sono ancora valide.E profilano sempre alcune esigenze di intervento e che sono inserite nello statuto dei diritto di contribuente del 2000quindi è evidente quanto sono importanti.In questa circolare si parla di cittadini e agenti della finanza facendo riferimento anche all’equità.oggi c’è allarme,esigenza di semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuente nella redazione soprattutto
presenti nel sistema erano applicabili anche alle controversie pendenti.Quindi ad opera della corte di cassazione vi è stata dettata una scelta significativa di tutela dei diritti del contribuente.ha un preciso valore normativo,ha un’efficacia rafforzata perché contiene principi che erano già presenti nel sistema. Questo statuto costa di diversi articoli che si dividono in 3 tipologie di norme: 1)dirette al legislatore 2)dirette agli enti impositori,agli uffici dell’ex amministrazione(diciamo enti impos.perchè oggi ci sono le agenzie e non più amministrazione) 3)sancisono veri e propri diritti del contribuente introducendo una figura che è la figura del garante del contribuente che ha un ruolo importante e soprattutto è significativo di questa scelta del legislatore di tutelare il contribuente.
Gli enti locali provvedono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di presente legge ad adeguare gli statuti e gli atti normativi da essi emanati.Quindi anche gli enti locali,regioni a statuto ordinario regolano le materie in attuazione delle disposizioni.Enti locali provvedono entro 6 mesi.Se l’ente locale non provvede ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente non significa che ci sono le norme in contrasto,ma significa che lo statuto è vigente per tutti quindi anche gli enti locali comune in particolare devono osservare le norme di statuto del contribuente,Quindi potevano intervenire gli statuti,se non intervengono si deve applicare questa legge dello stato. Art.2 “chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie”.Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie(abbiamo accettano che la materia tributaria non ha quella stabilità normativa che hanno altre discipline proprio perché c’è questa evoluzione continua)Quindi queste norme sono spesso caotiche incoerenti,contraddittorie e addirittura c’è una tecnica legislativa perversa che è stata sempre criticata e che però invece di essere eliminata in materia tributaria si è …soprattutto prima del’approvazione dello statuto anche in altre discipline.Quindi questa tecnica legislativa perversa e caotica.ci sono delle disposizioni tributarie che sono state inserite nelle leggi che hanno ad ogetto altre questioni,es studi di settore sono stati disciplinati per la prima volta in una 7 disposizione che riguardava gli oli minerali.Cioè questa norma difficilmente può venire a conoscenza di un cittadino medio.Non solo ,ma si fa sempre rinvio ad unlatra disposizione che viene abrogata ad un comma ad un testo che non è completo e vigente.Quindi spesso si ha difficoltà nel reperire il testo integrale completo e vigente delle disposizioni.Ecco perché si dice chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie quindi praticamente non è possibile più emanare leggi di natura tributaria inserendo le disposizioni in materia penale e civile.E questo purtroppo è sempre successo quindi ci è stata difficoltà.Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge(quindi non solo leggi ordinarie come prima)che contengono le disposizioni tributarie devono menzionare l’oggetto nel titolo,cioè si deve sapere che quella legge ha riguardo la materia tributaria.La rubrica della ripartizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni e di contenuto.Le leggi e glia tti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere le disposizioni di carattere tributario.Le leggi tributari devono poter essere individuate subito come tali. Le disposizioni modificative delle leggi tributarie devono essere riportate per intero.Questa disposizione purtroppo non è stata attuata dal legislatore. Perchè dopo lo statuto del 2000 la finanziaria del 2001 ha continuato prassi legislativa che è perversa per cui anche bnell’ultima finanziaria ci sono disposizioni di carattere tributario che rinviano alle disposizioni delle finanziarie precedenti.Quindi è una disposizione diretta al legislatore che però è stata disattesa.Però bisogna riconoscere che l’amministrazione(agenzia,enti impositori) ha provveduto,il legislatore non ha seguito e non ha osservato art 2 dello statuto,gli enti impositori hanno osservato questa disposizione. Efficacia temporale delle norme tributarie :art.1in materia di leggi interpretative le disposizioni tributarie non hanno effetti retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche si applicano solo a partire dalla data di entrata in vigore.Quindi purtroppo legislatore non ha osservato disposizioni di statuto,in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 mo giorno dalla data della loro entrata in vigore.O dalla ….one di provvedimenti di attuazione.Questa disposizione è stata invocata in fase contenziosa perché una disposizione che prevede la comunicazione della variazione del domicilio del contribuente che contrattava con questa disposizioni perché era impossibile impugnare in atto in cui termine di impugnazione era di 60 gg proprio perché era inosservata questa disposizione.SE il contribuente può impugnare un atto in materia tributaria entro 60 giorni ma se il contribuente può variare il proprio domicilio e la variazione la fa 10 giorni prima,i termini per l’impugnazione sono scaduti.Quindi questa disposizione dice che in ogni caso le disposizioni
impositore.L’amministrazione finanziaria deve assumere idonea iniziativa di informazione elettronica tale da contenere aggiornamenti in tempo reale ponendo a disposizione gratuita di contribuenti.Questo art,5 è osservato ,quindi è un passo avanti notevolissimo. L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da esse emanate nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e procedimenti.Qui il termine procedimento viene adoperato per la prima volta perché abbiamo dpr sull’accertamento dove vengono disciplinate una serie di sequenze procedimentali e il termine procedimento non è mai adoperato perchè il dpr 600 è del 71.Quindi qui si anticipa art.5 diretto all’amministrazione anticipa nel 2 comma quello che è la disposizione dell’art,6”conoscenza degli atti e semplificazione”.Mentre l’informazione èp diretta all generalità,la conoscenza è diretta la singolo,conoscenza degli atti del singolo contribuente destinatario,si tratta di atti recettizi.Conoscenza degli atti e semplificazione.L’amministrazione finanziaria deve(quindi è l’obbligo)assicurare l’effettiva conoscenza da patte del contribuente degli atti a lui destinati.Questa disposizione è generale a tutela dei diritti del contribuente.Cioè il contribuente deve avere notificati gli atti,quando vengono comunicati o inviati semplicemente per posta non c’è effettiva conoscenza,quindi quando ricevete le comunicazioni per canone radiotelevisivo,è un semplice invio,non è notifica,non c’è certezza della conoscenza al soggetto destinatario ,quindi l’effettiva conoscenza significa che quegli atti devono essere portati a conoscenza e che ci deve essere la certezza della conoscenza.Il problema riguarda la notifica degli atti che sono atti impugnabili.Quindi c’è un legame tra la fase procedimentale amministrativa di ufficio di notizia di un atto e se notificato può essere impugnato.Se non è notificato si pongono i problemi che non rientrano tra gli atti espressamente impugnabili. Quindi art 6 è rivolto 9 all’amministrazione che ha obbligo di portare a conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati.A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente.La nozione di domicilio è quella del domicilio previsto dal codice civile.però di effettivo domicilio del contribuente quale desumibile dalle informazioni della stessa amministrazione.C’è un onere da parte del contribuente a informare l’ufficio di qual è il suo domicilio.Se il contribuente non osserva ci saranno effetti diversi perché se il contribuente ha obbligo di eleggere il domicilio e non elegge il domicilio è chiaro che già c’è l’innoservanza da parte del contribuente quindi gli effetti sono diversi epr l’ente .Quando il contribuente è difeso in giudizio da un avvocato ,commercialista deve indicare il domicilio eletto,scelto.Gli atti in ogni caso devono essere comunicati con qualità idonea a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.Restano ferme le disposizioni ferme in materia di notifica.Questo art,6 disciplina la conoscenza effettiva,ma non quella conoscenza tramite la notifica ad o per a di un soggetto terzo quale ufficiale giudiziario ai sensi delle disposizioni del codice della procedura civile,ma conoscenza effettiva ad opera(ecco perché è comunicazione che è differente dalla notifica,perché la notifica è effettuata da un soggetto terzo,ufficiale giudiziario,la comunicazione avviene ad opera del soggetto interessato.L’agenzia delle entrate comunica una serie di atti che in genere non sono impugnabile).E il contribuente può presentarsi,può non presentarsi,gli effetti poi ricadono sullo stesso contribuente.Però non si tratta di notifica,ma di comunicazione.In questo rapporto più paritario che dovrebbe instaurarsi tra fisco e contribuente nella logica della collaborazione. Collaborazione che è diversa dalla partecipazione modellata sulla legge 241 del 90 sulla trasparenza degli atti amministrativi che viene spesso in considerazione.So tratta di collaborazione nei rapporti tra fisco e contribuente quindi il fisco comunica alcuni atti per portargli a conoscenza effettiva però non ci sono quelle presunzioni o quegli obblighi la cui inosservanza comporta effetti negativi per il contribuente. è diverso dalla notifica.Quindi se deve comunicare questi atti in maniera tale anche non sia possibile prenderne conoscenza da parte degli altri oggetti,devono essere nelle buste che non rilevano il contenuto,questo per tutelare il diritto alla riservatezza o alla privacy del
contribuente.L’amministrazione poi deve informare i contribuenti di ogni passo o circostanza di sua conoscenza dai quali possa derivare mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione richiedendo di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento seppure parziale di un credito. Quindi ci sono norme dirette al legislatore,norme dirette all’amministrazione tra le quali sopratutto l’art.5 –informazione diretta alla generalità,conoscenza diretta a destinatario determinato cioè singolo contribuente.
Lezione tre Art.7 –chiarezza e motivazione degli atti.L’art. 6 fa riferimento alla conoscenza cioè è diretta all’amministrazione però nei confronti della generalità dei consociati quindi si tratta di questi atti generali che sono inserititi nello statuto.Mentre chiarezza e motivazione degli atti fanno riferimento ai requisiti dell’atto.Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall’art.3 della legge del 90 n.241 concernente la motivazione di provvedimento amministrativi,.Questa èp la disposizione che rinvia alla legge del 90 che è all legge sulla trasparenza aministartyiva.Questa legge ha disciplinato il procedimento amministrativo.Il procedimento tributario mai definito come tale è disciplinato nel dpr 600.il rinvio alla chiarezza e motivazione cioè all’obbligo di motivazione degli atti è una novità introdotta dalla legge 241 del 90.Lo satuto lo richiama però in materia tributaria l’obbligo della motivazione degli atti èp preesistente alla legge 241 del 90 ed è prevista nell’art.42 del dpr sull’accertamento del 1 1973.Wuindi non è una novità,la novità è che l’obbligo di motivazione in materia tributaria era prevista soltanto nel dpr 600 ed è previsto ancora con riferimento ad uno atto ed in particolare all’avviso di accertamento e in particolare nel corso del procedmemtnoc he riguarda l’accertamento delle imposte dirette eprchè dpr 600 sull’acceratmento riguarda le imposte dirette anche se poi con successivvii interventi ilegislativi si è omogeneizzato il procedimento anche per le imposte indirette ma iol legislatore nel 1973 quando ha emanato il dpr 600 sull’accerayemnto ha aggiumto l’accertajento delel imposte dirette,.Quindi i contribuenti obiettavano che per le imposte indirette non potevano applicarsi le stesse disposizioni previste per tributi diretti.Questa era un’anomalia e quindi il legislatore con la legge ad hoc è intervenuto a rendere omogeneo il procedimento di accertamento di imposte dirette e indirette.In questo dpr 600 sull’accertamento art.42 disciplina l’avviso di accertamento,.quindi previsto per le imposte dirette l’avviso di accertamento deve indicare le indicazioni e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e allrìe ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Quindi l’obbligo di motivazione non è una novità,ma p previsto nel dpr 600 sull’accertamento.Lo statuto lo riprende rinviando alla legge 241 del 90 il che singficia che prima della legge 241 del 90 l’obbligo di motivazione in mat.tributaria era previsto non come obbligo generalizzato ma come obbligo specifico che riguardava soltanto l’avviso di accertamento.Questa è la differenza.Mentre prima era obbligo previsto per il solo atto quindi avviso di accertamento a seguito della legge 241 del 90 e in particolare del rinvio contenuto nello statuto è un obbligo generalizzato.Quindi la legge 241 del 90 ha stesso merito di aver introdotto questo obbligo generalizzato di motivazione degli atti.E però dobbiamo tener presente che art.7 fa riferimento agli atti,art,41 fa riferimento all’avviso di accertamento.Cioè si unifica che in materia tributaria l’obbligo è generalizzato e riguarda tutti gli atti,cioè anche gli atti diversi dall’avvisod i accertamento,cioè gli atti che hanno un nomen diversi , qualsiasi atto di qualsiasi atto di natura tributaria anche se non è denominato avviso di accertamento oggi deve essere motivato.Questo ha comportato una modifica della configurazione giuridica dell’obbligo di motivazione degli atti in generale in materia tributaria,mentre fino a prima della legge 241 del 90 l’obbligo di motivazione in materia tributari, proprio perché esiste principio della riserva di legge ora ritenuto un presupposto processuale.Abbiamo visto che il legislatore in materia tributaria non ha discrezionalità.Quindi la