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Influenze estere e leggi locali nel Codice civile ticinese del 1837, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Privato Comparato

Questo documento raccoglie la tesi di laurea di gabriello patocchi, che descrive il lungo e meditato travaglio che condusse all'approvazione del codice civile ticinese del 1837. Il documento illustra come la generazione politica ticinese, senza distinzioni di partito, contribuì a questa rivoluzione cantonale, e come la conoscenza del 'rancidume delle leggi statutarie' spinse la commissione a sostituire le disposizioni suggerite dalla 'natura, dalla morale e dall'autorità di un diritto europeo'. Anche informazioni sulla difficoltà di considerare la realtà del contesto ticinese, l'assenza di giuristi ticinesi e l'influenza delle legislazioni francese, austriaca e parmense sul codice civile ticinese.

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2018/2019

Caricato il 11/10/2019

giulia-delli-rocili
giulia-delli-rocili 🇮🇹

4.5

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bg1
38
comprendenti: i D.0cumenti
della.
guer:
ra
Santa d'Italia, m
28
volumettI, tuttI
dedicati alla guerra del '48 e che co-
minciarono ad apparire mentre ancora
si
combatteva a Roma e a Venezia,
l'Archivio triennale delle cose d'Italia,
apparso in due volumi (il terzo
u~cì
a
Chieri) che dal '47, anno dell'
elezlOn~
di
Pio IX, giungeva fino alla caduta di
Venezia
nel'
49, e infine
Le
carte segre-
te e
Atti
ufficiali della polizia austriaca
in
Italia, coprenti il periodo dal
1814
a~
1
848
trascelti fra ottomila documenti
di ctli la Tipografia era venuta in pos-
sesso per vie diverse e che riuniti in tre
volumi, composero tutti
i~ieme
una
silloge imponente e allora msuperata
del malgoverno austriaco in Italia.
il
lavoro batteva il pieno nel silenzio
di Capolago, quando l'arresto, e poi
l.a
condanna alla forca, del comasco
LUI-
gi
Dottesio, agente
princip~e
della
stamperia all'inizio del
'51
Si
abbatté
come una 'folgore sull'Elvetica finendo
per stroncarla.
..
I taccuini trovati sul Dottesio, colmi
di appunti che ormai svelavano tutto il
sottile lavoro cospiratorio della tipo-
grafìa nei suoi legami coi
pa
trioti ita:
liani, mettevano finalmente nelle mam
dell' Austria la prova provata della pe-
ricolosità dell' officina capolaghiana, e
solo
si
aspettò l'occasione per esigerne
ufficialmente la chiusura. L'occasione
venne col tentativo mazziniano, larga-
mente preparato a Lugano, di far in-
sorgere Milano
il6
febbraio del '53.
Fu
facile allora all' Austria estorcere alla
Svizzera attraverso i suoi commissari
mandati' nel Ticino, l'espulsione, che
fu pressoché
generll;le,.
degli
esul~
rifu-
giati nel Cantone e
InSleme
la
chiu~~a
della tipografìa che, benché non di
1I~
dirizzo mazziniano, era pur sempre di-
ventata col Cattaneo, un attivo centro
del partito federalista italiano. Pochi
giorni dopo il fallito tentativo milanese
al Repetti non rimase che
co~s~gnare
le
chiavi della tipografia a chl
Vl
appose
anche il catenaccio.
I primi codici civile e penale
deII'Ottocento ticinese
I
La
legislazione civile
1.
Dell'introduzione di un «nuovo Co-
dice civile e criminale uniforme in tutto
il Cantone»
si
parla già come di
un'opera di «lungo e meditato trava-
glio» nel decreto legislativo del
16
giu-
gno 1803, quando dovevano essere an-
cora fior di conio
le
medaglie
d'oro
di-
stribuite il 20 maggio ai consiglieri par-
tecipanti alla prima seduta del Gran
Consiglio ticinese. Quel decreto -co-
stituito bensì lo Stato del Cantone Tici-
no
ma
«diviso» in otto distretti
(art.
2
della costituzione) che più divisi e
l'un
l'altro estranei non avrebbero potuto
essere, senza
un
popolo «legato da
un'antica abitudine ad una stessa sor-
te», senza quindi che
si
potesse parlare
di uno spirito pubblico (Dalberti nel
primo proclama del Piccolo Consiglio)
-esprimeva insieme una prudenza e
una saggezza di
una
logica irrecusabi-
le: esso rimetteva provvisoriamente in
vigore nei differenti distretti gli statuti,
gli
usi e consuetudini vigenti avanti la
rivoluzione (art. 1 del decreto). Forse
il
verbo rimettere in vigore non era il più
appropriato, perché l'art.
48
della Co-
stituzione elvetica quegli statuti e con-
suetudini non aveva abrogato, doven-
do essi servire quali direttive
(<<z
ur
Richtschnur») fin che i consigli legisla-
tivi avranno a poco a poco introdotto
leggi civili uniformi: previsione che nel
periodo della Repubblica elvetica non
si
realizzò che in modo frammentario e
insufficiente (cfr. Hans Staehelin, Die
Civilgesetzgebung der Helvetik, Berna
1931).
2.
Nel concetto del «lavoro enorme»
compiuto dalle nostre autorità nei pri-
mi anni d'esistenza, quel decreto del
16
giugno entra, per Giulio Rossi-Eligio
Pometta, Storia del Cantone Ticino,
II
ed., p .
207
in alto, fra i primi abbozzi
delle leggi civili e penali:
una
definizio-
ne che io non saprei condividere: non
di abbozzo,
ma
di
una
conferma della
situazione anteriore
si
trattò. Quanto
alle realizzazioni successive, sia nel
campo del diritto civile sia in quello pe-
nale, quegli storici
si
disinteressarono
quasi totalmente:
si
tolga una rapida
citazione del codice penale del 1816,
nulla
si
ricorda, neppure la data,
della riforma di questo codice nel
1822
(100
articoli!), del codice civile del
1837
. Tanto meno
se
ne parla nella
«conclusione» dell'opera, p .. 365-367,
in cui però la «nostra magnifica rete
stradale, vanto dei primi reggitori del
Ticino» induce
gli
storici a un'ammira-
zione senza confronti. Ma allegislato-
re ticinese aveva almeno pensato Stefa-
no Franscini, ne
La
Svizzera italiana,
in capitoli sobri
ma
vivaci e istruttivi
sulla Giustizia (p.
375
e seg.) e poi sui
Tribunali (p.
378
e
sego
dell'edizione
del
1973):
da
giustificare che i temi fos-
sero ripresi e approfonditi.
3.
Sul «lungo e meditato travaglio»
che condusse al Codice civile del
14
giugno
1837
(Supplemento
primo
al
manuale del Cittadino ticinese, compi-
lato
da
Stefano Franscini, Lugano, Ti-
pografia di G. Ruggia e comp., 1838,
da p.
61
a p.
332)
disponiamo ormai di
uno strumento di lavoro validissimo: è
la tesi di laurea presentata da Gabriello
Patocchi, Gli influssi delle legislazioni
straniere e degli statuti locali
sul
Codi-
ce
Civile Ticinese del 1837, pubblicata
a Bellinzona nel 1961. Per il Patocchi
il
nuovo codice civile fu una svolta rivo-
luzionaria nella legislazione ticinese,
alla quale concorse una generazione di
uomini politici senza distinzioni di par-
tito:
una
rivoluzione cantonale, insom-
ma, non soltanto liberale (p.
141).
Gli storici del passato già disponeva-
no, per l'ultima fase del travaglio legi-
slativo, del Bullettino delle sessioni del
Gran Consiglio compilato dallo steno-
grafo ufficiale (che fu Carlo Battaglini
di Cagiallo,
il
quale aveva allora appe-
na
conclusi gli studi universitari di di-
ritto a Ginevra e
31
anni dopo, per ri-
manere nel campo della legislazione,
sarà autore di un progetto di codice pe-
nale ticinese), sessione ordinaria di
maggio, anno 1837, Bellinzona, dalla
tipografia e libreria patria 1837. Non si
può
dire che ne abbiano tratto
il
profit-
to
che
una
consultazione attenta avreb-
be consentito. Con
il
Bullettino e con
gli Influssi di Patocchi gli storici di do-
mani avranno modo di dare alle nostre
vicende storiche
un
contenuto sociale,
la
cui trascuranza non mi sembra più
consentita.
Nei limiti di questa Collana di docu-
menti (ma i codici come possono essere
documentati, se non trascrivendoli?)
poche notazioni mi saranno consenti-
te:
a) dal
1803
alla promulgazione del pri-
mo codice civile il giudizio sulle leggi
statutarie diventa nel Ticino sempre
più severo.
La
retorica che poi fiorirà
sugli statuti ticinesi, della quale il Pa-
tocchi
un
esempio fin troppo pro-
bante (p.
56)
,
non
poteva allora attec-
chire, smorzata
da
una più sicura co-
noscenza del «rancidume delle leggi
statutarie» (Franscini, nel Bullettino
cit., p. 94), dell'«informe caos delle
leggi statutarie varianti ad ogni cangiar
di passo,
un
amalgama di diritto scrit-
to
con delle consuetudini spesso assur-
de e barbare» (Rapp-orto della commis-
sione sul progetto di codice civile, nel
Bullettino p. 67). Per cui
non
può stu-
pire che la commissione, «quando
si
presentò sotto il manto della legge la
barbarie, od
una
inconciliabile dispari-
tà, ed il rancidume feodale» (Bulletti-
no, p. 69), fu accorta nel sostituirvi
le
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comprendenti: i D.0cumenti della. guer: ra Santa d'Italia, m 28 volumettI, tuttI dedicati alla guerra del '48 e che co- minciarono ad apparire mentre ancora si combatteva a Roma e a Venezia, l'Archivio triennale delle cose d'Italia, apparso in due volumi (il terzo u~cì a Chieri) che dal '47, anno dell' elezlOn~ di Pio IX, giungeva fino alla caduta di Venezia nel' 49, e infine Le carte segre- te e Atti ufficiali della polizia austriaca in Italia, coprenti il periodo dal 1814 a~ 1848 trascelti fra ottomila documenti di ctli la Tipografia era venuta in pos- sesso per vie diverse e che riuniti in tre volumi, composero tutti i~ieme una silloge imponente e allora msuperata del malgoverno austriaco in Italia. il lavoro batteva il pieno nel silenzio di Capolago, quando l'arresto, e poi l.a condanna alla forca, del comasco LUI- gi Dottesio, agente princip~e della stamperia all'inizio del '51 Si abbatté come una 'folgore sull'Elvetica finendo per stroncarla. .. I taccuini trovati sul Dottesio, colmi di appunti che ormai svelavano tutto il sottile lavoro cospiratorio della tipo- grafìa nei suoi legami coi patrioti ita: liani, mettevano finalmente nelle mam dell' Austria la prova provata della pe- ricolosità dell' officina capolaghiana, e solo si aspettò l'occasione per esigerne ufficialmente la chiusura. L'occasione venne col tentativo mazziniano, larga- mente preparato a Lugano, di far in- sorgere Milano il6 febbraio del '53. Fu facile allora all' Austria estorcere alla Svizzera attraverso i suoi commissari mandati' nel Ticino, l'espulsione, che fu pressoché generll;le,. degli esul~ rifu- giati nel Cantone e InSleme la chiu~~a della tipografìa che, benché non di 1I~ dirizzo mazziniano, era pur sempre di- ventata col Cattaneo, un attivo centro del partito federalista italiano. Pochi giorni dopo il fallito tentativo milanese al Repetti non rimase che co~s~gnare le chiavi della tipografia a chl Vl appose anche il catenaccio.

I primi codici civile e penale

deII'Ottocento ticinese

I

La legislazione civile

  1. Dell'introduzione di un «nuovo Co- dice civile e criminale uniforme in tutto il Cantone» si parla già come di un'opera di «lungo e meditato trava- glio» nel decreto legislativo del 16 giu- gno 1803, quando dovevano essere an- cora fior di conio le medaglie d'oro di- stribuite il 20 maggio ai consiglieri par- tecipanti alla prima seduta del Gran Consiglio ticinese. Quel decreto - co- stituito bensì lo Stato del Cantone Tici- no ma «diviso» in otto distretti (art. 2 della costituzione) che più divisi e l'un l'altro estranei non avrebbero potuto essere, senza un popolo «legato da un'antica abitudine ad una stessa sor- te», senza quindi che si potesse parlare di uno spirito pubblico (Dalberti nel primo proclama del Piccolo Consiglio)
  • esprimeva insieme una prudenza e una saggezza di una logica irrecusabi- le: esso rimetteva provvisoriamente in vigore nei differenti distretti gli statuti, gli usi e consuetudini vigenti avanti la rivoluzione (art. 1 del decreto). Forse il verbo rimettere in vigore non era il più appropriato, perché l'art. 48 della Co- stituzione elvetica quegli statuti e con- suetudini non aveva abrogato, doven- do essi servire quali direttive (<<z ur Richtschnur») fin che i consigli legisla- tivi avranno a poco a poco introdotto leggi civili uniformi: previsione che nel periodo della Repubblica elvetica non si realizzò che in modo frammentario e insufficiente (cfr. Hans Staehelin, Die Civilgesetzgebung der Helvetik, Berna 1931).
  1. Nel concetto del «lavoro enorme» compiuto dalle nostre autorità nei pri- mi anni d'esistenza, quel decreto del 16 giugno entra, per Giulio Rossi-Eligio Pometta, Storia del Cantone Ticino, II ed., p. 207 in alto, fra i primi abbozzi delle leggi civili e penali: una definizio- ne che io non saprei condividere: non di abbozzo, ma di una conferma della situazione anteriore si trattò. Quanto alle realizzazioni successive, sia nel campo del diritto civile sia in quello pe- nale, quegli storici si disinteressarono quasi totalmente: si tolga una rapida citazione del codice penale del 1816, nulla si ricorda, neppure la data, né della riforma di questo codice nel 1822 (100 articoli!), né del codice civile del
  2. Tanto meno se ne parla nella «conclusione» dell'opera, p .. 365-367, in cui però la «nostra magnifica rete stradale, vanto dei primi reggitori del Ticino» induce gli storici a un'ammira- zione senza confronti. Ma allegislato- re ticinese aveva almeno pensato Stefa- no Franscini, ne La Svizzera italiana, in capitoli sobri ma vivaci e istruttivi

sulla Giustizia (p. 375 e seg.) e poi sui Tribunali (p. 378 e sego dell'edizione del 1973): da giustificare che i temi fos- sero ripresi e approfonditi.

  1. Sul «lungo e meditato travaglio» che condusse al Codice civile del 14 giugno 1837 (Supplemento primo al manuale del Cittadino ticinese, compi- lato da Stefano Franscini, Lugano, Ti- pografia di G. Ruggia e comp. , 1838, da p. 61 a p. 332) disponiamo ormai di uno strumento di lavoro validissimo: è la tesi di laurea presentata da Gabriello Patocchi, Gli influssi delle legislazioni straniere e degli statuti locali sul Codi- ce Civile Ticinese del 1837, pubblicata a Bellinzona nel 1961. Per il Patocchi il nuovo codice civile fu una svolta rivo- luzionaria nella legislazione ticinese, alla quale concorse una generazione di uomini politici senza distinzioni di par- tito: una rivoluzione cantonale, insom- ma, non soltanto liberale (p. 141). Gli storici del passato già disponeva- no, per l'ultima fase del travaglio legi- slativo, del Bullettino delle sessioni del Gran Consiglio compilato dallo steno- grafo ufficiale (che fu Carlo Battaglini di Cagiallo, il quale aveva allora appe- na conclusi gli studi universitari di di- ritto a Ginevra e 31 anni dopo, per ri- manere nel campo della legislazione, sarà autore di un progetto di codice pe- nale ticinese), sessione ordinaria di maggio, anno 1837, Bellinzona, dalla tipografia e libreria patria 1837. Non si può dire che ne abbiano tratto il profit- to che una consultazione attenta avreb- be consentito. Con il Bullettino e con gli Influssi di Patocchi gli storici di do- mani avranno modo di dare alle nostre vicende storiche un contenuto sociale, la cui trascuranza non mi sembra più consentita. Nei limiti di questa Collana di docu- menti (ma i codici come possono essere documentati, se non trascrivendoli?) poche notazioni mi saranno consenti- te: a) dal 1803 alla promulgazione del pri- mo codice civile il giudizio sulle leggi statutarie diventa nel Ticino sempre più severo. La retorica che poi fiorirà sugli statuti ticinesi, della quale il Pa- tocchi dà un esempio fin troppo pro- bante (p. 56) , non poteva allora attec- chire, smorzata da una più sicura co- noscenza del «rancidume delle leggi statutarie» (Franscini, nel Bullettino cit., p. 94), dell'«informe caos delle leggi statutarie varianti ad ogni cangiar di passo, un amalgama di diritto scrit- to con delle consuetudini spesso assur- de e barbare» (Rapp-orto della commis- sione sul progetto di codice civile, nel Bullettino p. 67). Per cui non può stu- pire che la commissione, «quando si presentò sotto il manto della legge la barbarie, od una inconciliabile dispari-

tà, ed il rancidume feodale» (Bulletti-

no, p. 69), fu accorta nel sostituirvi le

disposizioni suggerite «dal voto della natura, della morale e dell'autorità di un diritto europeo». Né può stupire che nella discussione granconsigliare sul progetto, il richia- mo degli statuti sia quasi inesistente. Se ho letto con sufficiente attenzione il rendiconto dei lavori parlamentari cantonali, una sola volta, a proposito di una norma del diritto ereditario (art. 480 del progetto: «Ciascuno dei coere- di può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell'eredi- tà»), un deputato, il canonico Rossetti, insorge, vedendo

che la disposizione di questo articolo

tende a distruggere tutto quello che è

stabilito dagli Statuti di Riviera e di

Leventina. Mi oppongo di conseguen-

za a questo articolo, e propongo che si

rimandi alla Commissione affinché

consultati meglio gli interessi delle di-

verse località pensi ad una redazione

che concili le abitudini del passato col

bisogno del presente».

Ma basterà che il cons. di Stato avv. Corrado Molo ricordi al canonico:

«qui si stabilisce una massima generale

di diritto, tolta la quale si rende illuso-

rio il diritto di eguale successione»,

perché il Gran Consiglio adotti l'art.

del progetto (art. 499 del codice) (Bul-

lettino, cit., p. 253).

b) «L'autorità di un diritto europeo». All'uno o all'altro dei modelli disponi- bili certamente non poteva non pensa- re il legislatore ticinese. All'imitazione era indotto dalla «penuria di uomini istruiti», dalla difficoltà di considerare le realtà del contesto ticinese, dall'as- senza o comunque dall'ignoranza della pratica dei nostri giudici (diciamo pure la parola tecnica: la giurisprudenza), dal fatto che i giuristi ticinesi andava- no man mano formandosi, in preva- lenza, a Pavia, in uno Stato, cioè, che prima aveva recepito, per decreto na- poleonico, il Code civil francese, e poi, subentrata l'Austria a dettar legge, quello austriaco. L'insegnamento di questo servilismo fu sicuramente pre- sente al Piccolo Consiglio del nostro Cantone quando, con messaggio del 19 maggio 1810 (testualmente riprodotto da Patocchi nell'appendice III, p. 148 -

  1. fu proposto al Gran Consiglio l'«espediente» di adottare tout court il Codice Napoleone, con qualche esclu- sione concernente il matrimonio e i be- ni dei coniugi. A questa esclusione non dovette essere estranea l'opposizione

che, adottato nel Regno Italico il IO

aprile 1806 il codice francese, la Santa Sede aveva vivacemente espresso in materia matrimoniale, le cui norme erano addirittura raffigurate come una terribile minaccia delle basi stesse della religione. Su quel messaggio, certo an- che per gli eventi politici di quegli anni, cadde il silenzio, egregiamente mante- nuto per il diritto privato dalla nomina

di una commissione, nel 1815. Così che, 17 anni dopo, Veladini poteva pubblicare i «Decreti e statuti civili» «attualmente vigenti nel distretto luga- nese» illudendosi nella prefazione «che continueranno ad esserlo ancora per secoli»: ma è da ritenere che la frase esprimesse soltanto una sofferta iro- nia. Ingiustificata ironia, tuttavia, per- ché già nel 1834 veniva pubblicato a Bellinzona il «Progetto di Codice civile per la Repubblica e Cantone del Tici- no», due anni dopo il Consiglio di Sta- to lo presentava con messaggio al Gran Consiglio, che lo trasmise a una com- missione di 15 membri, presieduta dall'avv. Domenico Galli di Locarno (1790-1856): finalmente, nella sessione ordinaria di maggio dell'anno 1837, si aprirà e si concluderà la discussione in Gran Consiglio con un voto per appel- lo nominale, che darà un risultato qua- si unanime (72 signori affermativi, 5

negativi) (Bullettino cit., p. 617).

c) Possiamo consegnare alla storia il nome di un autore del Codice civile ti- cinese? In altre parole vi fu , come per il codice civile svizzero (Eugen Huber), un solo autore? Furono proposti due nomi: Antonio Albrizzi (1773-1846) di Lugano, Corrado Molo (1792-1864) di Bellinzona ma dal primo intervento del cons. di Stato Molo nella discussione granconsigliare sappiamo ch 'egli «coo- però nella sua parte in questa redazio-

ne» (Bullettino cit., p. 82): egli medesi-

mo si affermerà nella stessa sede «co- me uno dei compilatori del Codice» (p. 255). Da ritenere quindi che l'opera sia stata collettiva: Albrizzi e Molo, mem- bri della Commissione compilatrice del progetto, e per scienza giuridica emi-

(\f C:....lt;t~J,.M,~ c'/~u:..

~ I ,~

nenti, vi avranno certamente avuto parte rilevante, e addirittura essenzia- le, ma non esclusiva. A essi un nome è da aggiungere, quello del già citato avv. Domenico Galli, presidente della commissione di 15 membri, designata dal presidente del Gran Consiglio. I di- battiti parlamentari sono dominati dal- la sua conoscenza dei temi in discussio- ne, dalla sua chiarezza, dalla sua mo- derazione, in una parola dalla sua co- scienza di giurista: una personalità all'altezza del compito di difendere un codice civile, degno di reggere final- mente l'insieme della vita sociale tici- nese.

d) Siamo nell'aula del Gran Consiglio composto di 114 deputati (art. 24 della Riforma del 23 giugno 1830). Non si parlava ancora della maggioranza si- lenziosa, ma già esisteva, e come!, so- vente impaziente e magari infastidita dai contrasti fra i giuristi o fra questi e i canonici, ed esperta in un solo grido: «alle voci, alle voci», che lo stenografo meticolosamente registra: il canonico Rossetti così avvia un suo discorso: Si buttano là le cose con un certo liberali- smo che ... », ma è int~rrotto «alle voci alle voci». La discussione è chiusa. Co- sì che non sapremo dalla confidenza del canonico quanto delliberalismo gli dispiacesse. Quando la discussione era aperta vi parteciperà un ristretto gruppo di de- putati, quasi sempre i medesimi, con alcuni consiglieri di Stato (attivissimi i già citati Franscini e Molo), i quali, con la Riforma del 1830 (art 22 § 11), non avevano però più diritto di voto. Sul codice francese, su quello au- striaco, sul codice parmense e più rara- mente sul codice di' Friborgo - e sin-

CODICE

NAPOLEONE

GRANDE

EDIZIONE

IN LUGANO f 806. /Rrno ffiaue<lco <]J,t/i),u,·, ~~".,.

to firmato «Pel Gran Consiglio Il Lan- damano Reggente Gio. Batt. Quadri», ricordando che il progetto del Codice penale era stato compilato dagli avvo- cati Antonio Quadri, Antonio Albrizzi e Gio. Battista Bustelli, quali delegati del Consiglio di Stato, e da questo rive- duto e corretto «dietro istruzioni da Noi dategli»: si avverte lo stile del Go- verno dei Landamani. Il giudizio quasi concorde degli stu- diosi, riferito ai tempi in cui il codice fu promulgato, è positivo, nonostante alcuni elementi negativi, fra i quali pri- meggia la limitata autonomia del giu- dice, risultante già dalla divisione in gradi delle pene. Ma l'assenza di pene corporali, la li- mitazione al reo degli effetti di una pe- na infamante, il metodo di graduare le multe, la possibilità di commutarle in detenzione di breve durata, la commi- nazione della pubblica riprensione per i reati lievi, il riconoscimento della ria- bilitazione - elementi tutti illustrati e

ricordati da Roncoroni, La Legislazio-

ne penale, p. 22 nota 105 - sono ido-

nei a sostanziare, nella valutazione complessiva,quel giudizio. La pena di morte era prevista per di- ciotto reati, in 5 dei quali doveva essere «specialmente esemplare»: l'esempio consisteva nell'infiggere la testa del reo in un palo e così esporla fino al tra - monto del sole (art. 8 §1). Se nei delitti colpiti da pena di morte concorressero circostanze attenuanti, il giudice avrebbe potuto commutarla nella con- danna aì ferri a vita: da chiedersi, letta la definizione dell'art. 9

(<<Il condannato aiferri a vita è cinto di

due catene, l'una ai piedi, e l'altra at-

torno al corpo: strascina una palla di

ferro attaccata a quest'ultima catena

(...) dorme su nuda paglia: non ha per

nutrimento giornaliero che una mine-

stra, pane ed acqua ( ...) non può in

istato di sanità ricevere soccorsi di sor-

ta» ),

se la liberazione della morte non fosse più pietosa di quei tormenti di vita.

  1. Eppure, l'effetto intimidatorio di quel codice - che meglio si palesereb- be a una lettura attenta di tutti gli arti- coli - la pena di morte prevista per esempio già per ogni cospirazione, complotto o attentato diretto a cam- biare la forma del Governo, per l'omi- cidio comunque premeditato anche soltanto semplice se non concorra una grave circostanza attenuante il dolo, per il furto violento commesso da due o più coautori, non sembra aver dato il risultato pratico sperato (usiamo que- sta ca ut a espressione in mancanza di qualsiasi conforto statistico): così vero che la frequenza dei reati non è tanto in funzione delle pene, quanto della miseria (che nel 1816 e 1817 ebbe l'aspetto della carestia), dell'ignoran- za, dell'ozio imposto dalle circostanze.

Si verificò cosi che «tutti i pregiudizi furono d'accordo di scagliarsi contro

la mitezza delle pene» (Franscini, La

Svizzera italiana, p. 376). L'art. 380

del codice penale del 1816 aveva aperto la via al supposto «benessere della Re- pubblica» con l'invito allo zelo dei tri- bunali di far noti al Consiglio di Stato gli inconvenienti che si potessero pre- sentare nell'applicazione del codice. E lo zelo assume, già nella prima lettera del Tribunale distrettuale di Leventina al Consiglio di Stato, del 26 maggio 1818, forme disumane per rimediare alla «soverchia e pericolosa indulgenza del codice: «per poche ore» resta espo- sto il capo dei sommi delinquenti:

«sarebbe forse ben fatto, che il corpo

del giustiziato sarebbe esposto a lace-

ramento od alla consunzione del fuo-

co. Trattandosi de' Nazionali sarebbe

troppo dolorosa per la loro famiglia la

permanente esposizione de loro capi,

ma se sono forestieri, i loro capi e la

destra dovrebbero restare continua-

mente esposti in gabbia di ferro sopra

un palo».

Sarebbe stato necessario «ajuster les opinions au niveau de la raison», come consiglia Descartes nel «Discours de la méthode». Ma quanti nostri legislatori ne erano capaci? Si giunge cosi alla «ferrea riforma» del 1822, su un messaggio di due pagi- nette scarse, nelle quali la pubblica opinione è ritenuta immatura ad «una certa dolcezza» del codice per quanto riguarda le pene. A renderlo più accet- tabile, «assecondando il pubblico vo- to» come si legge nella premessa della riforma del 17 dicembre 1822, l'esposi- zione alla berlina fu dichiarata ripetibi- le in tre giorni, fu introdotta la deten- zione assoluta non commutabile in multa, fu comminato il servizio milita- re forzato da 4 a 12 anni per reati assaì lievi (per es. per i figli o pupilli recidivi nell'insubordinazione a genitori o tu-

CODICE PENALE

DELLA. REPUBBLICA

E

CANTONE DEL rrICINO.

IN LUGANO

PRESSO FRA:'fCESCO VELADllfl • COM?

18r6.

tori), la pena fu inasprita per numero- sissimi re~ti, quella di morte fu commi- nata per altri tre reati per i quali il co- dice prevedeva i lavori forzati fino a quindici o vent'anni. Diciamo almeno, per giustificare in parte l'indulgente giudizio di un anonimo criminalista negli Schweizerische Jahrbiicher, anno I, Aarau 1823, p. 413 (<<Der Gesetzge- bung des Kantons Tessin macht diese Revision keineswegs Unehre»), che nuova e migliore, per «chiarezza del te- sto e dei concetti» (Roncoroni, La legi- slazione penale, p. 43), fu la regola- mentazione dell'omicidio nelle sue va- rie divisioni, «ovviamente caratterizza- te dall'inasprimento delle pene». Con la riforma costituzionale del 1830 inizierà lo smantellamento, all'inizio però contraddittorio (cfr. la legge del 2 giugno 1837 sull'abolizione di alcuni articoli della riforma del 17 dicembre 1822), ma poi finalmente completo della «ferrea riforma» (legge 20 giugno 1842). Ci attende, lontano, e ormai fuori dai limiti di questo orientamento, il Codice penale ticinese del 25 gennaio

  1. Ci attende la polemica sul giudi- zio di Francesco Carrara: «il migliore fra tutti i codici penali che possiede og- gi l'Europa», un giudizio però supera- to dalle innovazioni che al progetto di Carlo Battaglini apportò la commissio- ne che diremo ancora, per una certa pi- grizia, dei «tre saggi». (Cfr. sull'indi- rizzo del giudizio espresso dal Carrara, Stefano Gabuzzi, Il codice penale tici- nese, nel Repertorio di giurisprudenza patria 1930 p. 457-461).

III

L'amministrazione della giustizia nella prima metà dell'Ottocento Non si dispone per la prima metà dell'Ottocento di collezioni di sentenze rese dai nostri tribunali di prima istan- za o dal Tribunale di appello, per cui riesce praticamente impossibile con- trollare l'antitesi fra il fatto nella sua varietà e la legge nella sua costanza, o, come si esprime uno degli studiosi cita- ti, fra «il testo legale e la realtà» (Ron- coroni, La legislazione penale, p. 23). È una lacuna la quale potrebbe essere colmata soltanto dai risultati più sod- disfacenti di indagini d'archivio, risul- tati sui quali graverà pur sempre l'in- curia del passato in questo ramo dell' amministrazione statale. Siamo cosi ridotti, se non si voglia riconoscere allo storico il lusso della fantasia, ad attenerci ai giudizi scon- fortanti di alcuni nostri studiosi, fra i quali spetta a Stefano Franscini il pri- mato per la vastità e la solidità delle in- formazioni, per la coscienza del magi- strato politico, per la saldezza dei con- 42 vincimenti. Ma già un articolo della

prima Costituzione del Cantone Ticino (<<In materia civile e criminale vi sono dei Tribunali di Prima Istanza, i cui membri sono indennizzati dai litigan- ti»: art. 9) potrebbe indurci allo scon- forto, attenuato però dalla norma se- condo cui le sedute dei tribunali sono pubbliche «tanto pel rapporto degli af- fari quanto per le arringhe delle parti» (art. 27 della legge del 16 giugno 1803 sull'organizzazione dei tribunali di pri- ma istanza), esclusa s'intende la delibe- razione. Allo sconforto qui sopra te- muto non era indifferente lo stato della «giustizia che soffriva del sopravvivere di non oneste abitudini ereditate dai baliaggi» (Patocchi, Gli influssi, p. 101, con quel che segue su questa «gra- vosa eredità»). Né poteva giovare, la necessità in cui lo Stato si trovò, nei suoi primi decenni d'esistenza, di affi- dare l'applicazione dei codici «a tribu- nali composti in gran parte d'uomini di giurisprudenza digiuni», per di più fra un soverchio numero di «accattabrighe e storcileggi» (Franscini, La Svizzera Italiana, p. 375): tribunali e consulenti chiamati a operare secondo ordina- menti processuali - sia il codice di procedura correzionale e criminale, del 15 luglio 1816, sia il codice di procedu- ra civile, del 14 dicembre 1820 <<pieni di essenziali magagne, compli- cati soprattutto e favoreggiatori delle lungherie con una interminabile serie di assolute e di relative nullità.» Fanno eco a queste deludenti realtà esposte dal Franscini i giudizi anche più severi di Angelo Baroffio, Storia cit., p. 484: «non di rado uomini pressoché idioti o venali coprivano le scranne dei Tribu- nali, e quindi i giudizi troppo spesso si allontanavano dai dettami della giusti- zia»: l'indipendenza del potere giudiziario sottoposta a più di un'ingiuria da parte del legislativo e dell'esecutivo; un tri- bunale d'appello itinerante; le ferie le- gali prolungate motu proprio dalla consuetudine di taluni giudici «onde esercitare una specie di giustizia puniti- va verso il pubblico che li paga mala- mente»; la trascuranza delle denunce

  • sono altrettanti fattori di una situa- zione che troverà negli stessi conti-resi del Consiglio di Stato, finalmente pre- sentati nel 1838 per l'anno amministra- tivo precedente, drammatica illustra- zione: molto rimane - si legge per es. nel rapporto del 30 aprile 1838 del Consiglio di Stato sugli «Affari giudi- ziari» - per far scomparire abusi e in- convenienti che inceppano il buon an- damento della giustizia; un grido di malcontento spesso risuona nel pubbli- co per i difetti nella pratica del nostro sistema giudiziario. E ancora il conto- reso dallo gennaio al 31 dicembre 1841, a p. 83 sui tribunali, ricorda che nel 1840 il numero dei processi finiti

riusci 4 volte minore di quello dei pro- cessi pendenti (47 5), e ammonisce «che col medesimo grado di attività i tribunali del Cantone avrebbero avuto colla sola rimanenza del 1840 occupa- zione bastevole pel 1841, 1842, 1843 e per quasi tutto il 1844». L'Archivio storico cantonale conser- va questi rendiconti (fra altro ricchi di materiale statistico), sui quali non pare che l'interesse di qualche studioso si sia mai concentrato. Ma noi dobbiamo sa- pere attraverso quali difficoltà e disagi e lacune siamo approdati, per la tena- cia e il valore di nostri uomini non più «larve di dotti» (giusta l'apostrofe amara di Carlo Cattaneo ai ticinesi, del maggio 1836, ora negli Scritti politici voI. I p. 70, Firenze 1964) a un'ammi- nistrazione della giustizia finalmente limpida e decorosa. Credo che alla co- noscenza di tali difficoltà si riconnetta il giudizio fransciniano su «quella ma- ledetta servitù di tre secoli ... ».

Da consultare gli autori citati, ma soprattutto: Stefano Franscini, La Svizzera Italiana, ed. della Banca della Svizzera Italiana, Lugano

Angelo Baroffio, Storia del Cantone Ticino dal principio di sua autonomia politica, Lugano

Gabriello Patocchi, Gli influssi delle legisla- zioni straniere e degli statuti locali sul Codice Ci- vile Ticinese del 1837, Bellinzona 1961. Giacomo Roncoroni, La legislazione penale ticinese dal 1816 0/1873 con particolare riguardo al Codice del 25 gennaio 1873, Pisa 1975.