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Questo documento raccoglie la tesi di laurea di gabriello patocchi, che descrive il lungo e meditato travaglio che condusse all'approvazione del codice civile ticinese del 1837. Il documento illustra come la generazione politica ticinese, senza distinzioni di partito, contribuì a questa rivoluzione cantonale, e come la conoscenza del 'rancidume delle leggi statutarie' spinse la commissione a sostituire le disposizioni suggerite dalla 'natura, dalla morale e dall'autorità di un diritto europeo'. Anche informazioni sulla difficoltà di considerare la realtà del contesto ticinese, l'assenza di giuristi ticinesi e l'influenza delle legislazioni francese, austriaca e parmense sul codice civile ticinese.
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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comprendenti: i D.0cumenti della. guer: ra Santa d'Italia, m 28 volumettI, tuttI dedicati alla guerra del '48 e che co- minciarono ad apparire mentre ancora si combatteva a Roma e a Venezia, l'Archivio triennale delle cose d'Italia, apparso in due volumi (il terzo u~cì a Chieri) che dal '47, anno dell' elezlOn~ di Pio IX, giungeva fino alla caduta di Venezia nel' 49, e infine Le carte segre- te e Atti ufficiali della polizia austriaca in Italia, coprenti il periodo dal 1814 a~ 1848 trascelti fra ottomila documenti di ctli la Tipografia era venuta in pos- sesso per vie diverse e che riuniti in tre volumi, composero tutti i~ieme una silloge imponente e allora msuperata del malgoverno austriaco in Italia. il lavoro batteva il pieno nel silenzio di Capolago, quando l'arresto, e poi l.a condanna alla forca, del comasco LUI- gi Dottesio, agente princip~e della stamperia all'inizio del '51 Si abbatté come una 'folgore sull'Elvetica finendo per stroncarla. .. I taccuini trovati sul Dottesio, colmi di appunti che ormai svelavano tutto il sottile lavoro cospiratorio della tipo- grafìa nei suoi legami coi patrioti ita: liani, mettevano finalmente nelle mam dell' Austria la prova provata della pe- ricolosità dell' officina capolaghiana, e solo si aspettò l'occasione per esigerne ufficialmente la chiusura. L'occasione venne col tentativo mazziniano, larga- mente preparato a Lugano, di far in- sorgere Milano il6 febbraio del '53. Fu facile allora all' Austria estorcere alla Svizzera attraverso i suoi commissari mandati' nel Ticino, l'espulsione, che fu pressoché generll;le,. degli esul~ rifu- giati nel Cantone e InSleme la chiu~~a della tipografìa che, benché non di 1I~ dirizzo mazziniano, era pur sempre di- ventata col Cattaneo, un attivo centro del partito federalista italiano. Pochi giorni dopo il fallito tentativo milanese al Repetti non rimase che co~s~gnare le chiavi della tipografia a chl Vl appose anche il catenaccio.
I
La legislazione civile
sulla Giustizia (p. 375 e seg.) e poi sui Tribunali (p. 378 e sego dell'edizione del 1973): da giustificare che i temi fos- sero ripresi e approfonditi.
no, p. 69), fu accorta nel sostituirvi le
disposizioni suggerite «dal voto della natura, della morale e dell'autorità di un diritto europeo». Né può stupire che nella discussione granconsigliare sul progetto, il richia- mo degli statuti sia quasi inesistente. Se ho letto con sufficiente attenzione il rendiconto dei lavori parlamentari cantonali, una sola volta, a proposito di una norma del diritto ereditario (art. 480 del progetto: «Ciascuno dei coere- di può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell'eredi- tà»), un deputato, il canonico Rossetti, insorge, vedendo
Ma basterà che il cons. di Stato avv. Corrado Molo ricordi al canonico:
perché il Gran Consiglio adotti l'art.
b) «L'autorità di un diritto europeo». All'uno o all'altro dei modelli disponi- bili certamente non poteva non pensa- re il legislatore ticinese. All'imitazione era indotto dalla «penuria di uomini istruiti», dalla difficoltà di considerare le realtà del contesto ticinese, dall'as- senza o comunque dall'ignoranza della pratica dei nostri giudici (diciamo pure la parola tecnica: la giurisprudenza), dal fatto che i giuristi ticinesi andava- no man mano formandosi, in preva- lenza, a Pavia, in uno Stato, cioè, che prima aveva recepito, per decreto na- poleonico, il Code civil francese, e poi, subentrata l'Austria a dettar legge, quello austriaco. L'insegnamento di questo servilismo fu sicuramente pre- sente al Piccolo Consiglio del nostro Cantone quando, con messaggio del 19 maggio 1810 (testualmente riprodotto da Patocchi nell'appendice III, p. 148 -
aprile 1806 il codice francese, la Santa Sede aveva vivacemente espresso in materia matrimoniale, le cui norme erano addirittura raffigurate come una terribile minaccia delle basi stesse della religione. Su quel messaggio, certo an- che per gli eventi politici di quegli anni, cadde il silenzio, egregiamente mante- nuto per il diritto privato dalla nomina
di una commissione, nel 1815. Così che, 17 anni dopo, Veladini poteva pubblicare i «Decreti e statuti civili» «attualmente vigenti nel distretto luga- nese» illudendosi nella prefazione «che continueranno ad esserlo ancora per secoli»: ma è da ritenere che la frase esprimesse soltanto una sofferta iro- nia. Ingiustificata ironia, tuttavia, per- ché già nel 1834 veniva pubblicato a Bellinzona il «Progetto di Codice civile per la Repubblica e Cantone del Tici- no», due anni dopo il Consiglio di Sta- to lo presentava con messaggio al Gran Consiglio, che lo trasmise a una com- missione di 15 membri, presieduta dall'avv. Domenico Galli di Locarno (1790-1856): finalmente, nella sessione ordinaria di maggio dell'anno 1837, si aprirà e si concluderà la discussione in Gran Consiglio con un voto per appel- lo nominale, che darà un risultato qua- si unanime (72 signori affermativi, 5
c) Possiamo consegnare alla storia il nome di un autore del Codice civile ti- cinese? In altre parole vi fu , come per il codice civile svizzero (Eugen Huber), un solo autore? Furono proposti due nomi: Antonio Albrizzi (1773-1846) di Lugano, Corrado Molo (1792-1864) di Bellinzona ma dal primo intervento del cons. di Stato Molo nella discussione granconsigliare sappiamo ch 'egli «coo- però nella sua parte in questa redazio-
mo si affermerà nella stessa sede «co- me uno dei compilatori del Codice» (p. 255). Da ritenere quindi che l'opera sia stata collettiva: Albrizzi e Molo, mem- bri della Commissione compilatrice del progetto, e per scienza giuridica emi-
~ I ,~
nenti, vi avranno certamente avuto parte rilevante, e addirittura essenzia- le, ma non esclusiva. A essi un nome è da aggiungere, quello del già citato avv. Domenico Galli, presidente della commissione di 15 membri, designata dal presidente del Gran Consiglio. I di- battiti parlamentari sono dominati dal- la sua conoscenza dei temi in discussio- ne, dalla sua chiarezza, dalla sua mo- derazione, in una parola dalla sua co- scienza di giurista: una personalità all'altezza del compito di difendere un codice civile, degno di reggere final- mente l'insieme della vita sociale tici- nese.
d) Siamo nell'aula del Gran Consiglio composto di 114 deputati (art. 24 della Riforma del 23 giugno 1830). Non si parlava ancora della maggioranza si- lenziosa, ma già esisteva, e come!, so- vente impaziente e magari infastidita dai contrasti fra i giuristi o fra questi e i canonici, ed esperta in un solo grido: «alle voci, alle voci», che lo stenografo meticolosamente registra: il canonico Rossetti così avvia un suo discorso: Si buttano là le cose con un certo liberali- smo che ... », ma è int~rrotto «alle voci alle voci». La discussione è chiusa. Co- sì che non sapremo dalla confidenza del canonico quanto delliberalismo gli dispiacesse. Quando la discussione era aperta vi parteciperà un ristretto gruppo di de- putati, quasi sempre i medesimi, con alcuni consiglieri di Stato (attivissimi i già citati Franscini e Molo), i quali, con la Riforma del 1830 (art 22 § 11), non avevano però più diritto di voto. Sul codice francese, su quello au- striaco, sul codice parmense e più rara- mente sul codice di' Friborgo - e sin-
CODICE
NAPOLEONE
GRANDE
EDIZIONE
IN LUGANO f 806. /Rrno ffiaue<lco <]J,t/i),u,·, ~~".,.
to firmato «Pel Gran Consiglio Il Lan- damano Reggente Gio. Batt. Quadri», ricordando che il progetto del Codice penale era stato compilato dagli avvo- cati Antonio Quadri, Antonio Albrizzi e Gio. Battista Bustelli, quali delegati del Consiglio di Stato, e da questo rive- duto e corretto «dietro istruzioni da Noi dategli»: si avverte lo stile del Go- verno dei Landamani. Il giudizio quasi concorde degli stu- diosi, riferito ai tempi in cui il codice fu promulgato, è positivo, nonostante alcuni elementi negativi, fra i quali pri- meggia la limitata autonomia del giu- dice, risultante già dalla divisione in gradi delle pene. Ma l'assenza di pene corporali, la li- mitazione al reo degli effetti di una pe- na infamante, il metodo di graduare le multe, la possibilità di commutarle in detenzione di breve durata, la commi- nazione della pubblica riprensione per i reati lievi, il riconoscimento della ria- bilitazione - elementi tutti illustrati e
nei a sostanziare, nella valutazione complessiva,quel giudizio. La pena di morte era prevista per di- ciotto reati, in 5 dei quali doveva essere «specialmente esemplare»: l'esempio consisteva nell'infiggere la testa del reo in un palo e così esporla fino al tra - monto del sole (art. 8 §1). Se nei delitti colpiti da pena di morte concorressero circostanze attenuanti, il giudice avrebbe potuto commutarla nella con- danna aì ferri a vita: da chiedersi, letta la definizione dell'art. 9
se la liberazione della morte non fosse più pietosa di quei tormenti di vita.
Si verificò cosi che «tutti i pregiudizi furono d'accordo di scagliarsi contro
del codice penale del 1816 aveva aperto la via al supposto «benessere della Re- pubblica» con l'invito allo zelo dei tri- bunali di far noti al Consiglio di Stato gli inconvenienti che si potessero pre- sentare nell'applicazione del codice. E lo zelo assume, già nella prima lettera del Tribunale distrettuale di Leventina al Consiglio di Stato, del 26 maggio 1818, forme disumane per rimediare alla «soverchia e pericolosa indulgenza del codice: «per poche ore» resta espo- sto il capo dei sommi delinquenti:
Sarebbe stato necessario «ajuster les opinions au niveau de la raison», come consiglia Descartes nel «Discours de la méthode». Ma quanti nostri legislatori ne erano capaci? Si giunge cosi alla «ferrea riforma» del 1822, su un messaggio di due pagi- nette scarse, nelle quali la pubblica opinione è ritenuta immatura ad «una certa dolcezza» del codice per quanto riguarda le pene. A renderlo più accet- tabile, «assecondando il pubblico vo- to» come si legge nella premessa della riforma del 17 dicembre 1822, l'esposi- zione alla berlina fu dichiarata ripetibi- le in tre giorni, fu introdotta la deten- zione assoluta non commutabile in multa, fu comminato il servizio milita- re forzato da 4 a 12 anni per reati assaì lievi (per es. per i figli o pupilli recidivi nell'insubordinazione a genitori o tu-
DELLA. REPUBBLICA
PRESSO FRA:'fCESCO VELADllfl • COM?
tori), la pena fu inasprita per numero- sissimi re~ti, quella di morte fu commi- nata per altri tre reati per i quali il co- dice prevedeva i lavori forzati fino a quindici o vent'anni. Diciamo almeno, per giustificare in parte l'indulgente giudizio di un anonimo criminalista negli Schweizerische Jahrbiicher, anno I, Aarau 1823, p. 413 (<<Der Gesetzge- bung des Kantons Tessin macht diese Revision keineswegs Unehre»), che nuova e migliore, per «chiarezza del te- sto e dei concetti» (Roncoroni, La legi- slazione penale, p. 43), fu la regola- mentazione dell'omicidio nelle sue va- rie divisioni, «ovviamente caratterizza- te dall'inasprimento delle pene». Con la riforma costituzionale del 1830 inizierà lo smantellamento, all'inizio però contraddittorio (cfr. la legge del 2 giugno 1837 sull'abolizione di alcuni articoli della riforma del 17 dicembre 1822), ma poi finalmente completo della «ferrea riforma» (legge 20 giugno 1842). Ci attende, lontano, e ormai fuori dai limiti di questo orientamento, il Codice penale ticinese del 25 gennaio
III
L'amministrazione della giustizia nella prima metà dell'Ottocento Non si dispone per la prima metà dell'Ottocento di collezioni di sentenze rese dai nostri tribunali di prima istan- za o dal Tribunale di appello, per cui riesce praticamente impossibile con- trollare l'antitesi fra il fatto nella sua varietà e la legge nella sua costanza, o, come si esprime uno degli studiosi cita- ti, fra «il testo legale e la realtà» (Ron- coroni, La legislazione penale, p. 23). È una lacuna la quale potrebbe essere colmata soltanto dai risultati più sod- disfacenti di indagini d'archivio, risul- tati sui quali graverà pur sempre l'in- curia del passato in questo ramo dell' amministrazione statale. Siamo cosi ridotti, se non si voglia riconoscere allo storico il lusso della fantasia, ad attenerci ai giudizi scon- fortanti di alcuni nostri studiosi, fra i quali spetta a Stefano Franscini il pri- mato per la vastità e la solidità delle in- formazioni, per la coscienza del magi- strato politico, per la saldezza dei con- 42 vincimenti. Ma già un articolo della
prima Costituzione del Cantone Ticino (<<In materia civile e criminale vi sono dei Tribunali di Prima Istanza, i cui membri sono indennizzati dai litigan- ti»: art. 9) potrebbe indurci allo scon- forto, attenuato però dalla norma se- condo cui le sedute dei tribunali sono pubbliche «tanto pel rapporto degli af- fari quanto per le arringhe delle parti» (art. 27 della legge del 16 giugno 1803 sull'organizzazione dei tribunali di pri- ma istanza), esclusa s'intende la delibe- razione. Allo sconforto qui sopra te- muto non era indifferente lo stato della «giustizia che soffriva del sopravvivere di non oneste abitudini ereditate dai baliaggi» (Patocchi, Gli influssi, p. 101, con quel che segue su questa «gra- vosa eredità»). Né poteva giovare, la necessità in cui lo Stato si trovò, nei suoi primi decenni d'esistenza, di affi- dare l'applicazione dei codici «a tribu- nali composti in gran parte d'uomini di giurisprudenza digiuni», per di più fra un soverchio numero di «accattabrighe e storcileggi» (Franscini, La Svizzera Italiana, p. 375): tribunali e consulenti chiamati a operare secondo ordina- menti processuali - sia il codice di procedura correzionale e criminale, del 15 luglio 1816, sia il codice di procedu- ra civile, del 14 dicembre 1820 <<pieni di essenziali magagne, compli- cati soprattutto e favoreggiatori delle lungherie con una interminabile serie di assolute e di relative nullità.» Fanno eco a queste deludenti realtà esposte dal Franscini i giudizi anche più severi di Angelo Baroffio, Storia cit., p. 484: «non di rado uomini pressoché idioti o venali coprivano le scranne dei Tribu- nali, e quindi i giudizi troppo spesso si allontanavano dai dettami della giusti- zia»: l'indipendenza del potere giudiziario sottoposta a più di un'ingiuria da parte del legislativo e dell'esecutivo; un tri- bunale d'appello itinerante; le ferie le- gali prolungate motu proprio dalla consuetudine di taluni giudici «onde esercitare una specie di giustizia puniti- va verso il pubblico che li paga mala- mente»; la trascuranza delle denunce
riusci 4 volte minore di quello dei pro- cessi pendenti (47 5), e ammonisce «che col medesimo grado di attività i tribunali del Cantone avrebbero avuto colla sola rimanenza del 1840 occupa- zione bastevole pel 1841, 1842, 1843 e per quasi tutto il 1844». L'Archivio storico cantonale conser- va questi rendiconti (fra altro ricchi di materiale statistico), sui quali non pare che l'interesse di qualche studioso si sia mai concentrato. Ma noi dobbiamo sa- pere attraverso quali difficoltà e disagi e lacune siamo approdati, per la tena- cia e il valore di nostri uomini non più «larve di dotti» (giusta l'apostrofe amara di Carlo Cattaneo ai ticinesi, del maggio 1836, ora negli Scritti politici voI. I p. 70, Firenze 1964) a un'ammi- nistrazione della giustizia finalmente limpida e decorosa. Credo che alla co- noscenza di tali difficoltà si riconnetta il giudizio fransciniano su «quella ma- ledetta servitù di tre secoli ... ».
Da consultare gli autori citati, ma soprattutto: Stefano Franscini, La Svizzera Italiana, ed. della Banca della Svizzera Italiana, Lugano
Angelo Baroffio, Storia del Cantone Ticino dal principio di sua autonomia politica, Lugano
Gabriello Patocchi, Gli influssi delle legisla- zioni straniere e degli statuti locali sul Codice Ci- vile Ticinese del 1837, Bellinzona 1961. Giacomo Roncoroni, La legislazione penale ticinese dal 1816 0/1873 con particolare riguardo al Codice del 25 gennaio 1873, Pisa 1975.