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Il diritto ecclesiastico nasce nell'800 come costola del diritto pubblico, con la missione di soddisfare l'esigenza dello stato di tutelare il sentimento religioso individuale e ridurre il peso esercitato dal fattore religioso collettivo. il concetto di libertà religiosa, il suo trattamento giuridico e la relazione tra lo stato e le chiese. Il testo illustra come il diritto ecclesiastico studia la relazione esistente tra la laicità come aconfessionalità e le parallele che nascono tra politica e religione.
Tipologia: Appunti
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il diritto ecclesiastico nasce nell’800, da una costola del diritto pubblico. missione: soddisfare l’esigenza dello stato di tutelare il sentimento religioso individuale e di ridurre il peso esercitato nel Paese dal fatto religioso collettivo , cioè dalle chiese. il giovane stato italiano ritenne di chiudere le pendenze con il papato adottando le cd. legge delle guarentigie(legge emanata dal parlamento del Regno d’Italia il 13 maggio 1871 che concedeva una serie di garanzie alla chiesa di roma , riconoscendole piena libertà di esercizio dei poteri spirituali, inoltre assicurava alla santa SEDE una dotazione di 3.225.000 lire. la legge rimase in vigore fino al 1929, e si susseguirono i patti lateranensi (sotto il regime fascista). Legge delle guarentigie mai riconosciuta dal papa. La chiesa era al tempo una realtà giuridica pari- ordinata all’imperium statale, ma volevano limitare la sovranità e controllare la crescità ma senza reprimerli. In un paese stremato ed economicamente in ginocchio , post 1o dopo guerra, prende forma consolidatosi in un primo blocco sociale. In questa situazione li unisce l’offensiva e decidono di scatenarsi contro un nemico comune: il socialismo. il socialismo voleva esportare in Europa il successo della rivoluzione russa. Il fascismo seppe guadagnare consenso e seguito sociale, imparò rapidamente a parlare al cuore delle classi dominanti. Parole come ORDINE, restaurazione dell’unità, e vera fede ammantarono il nostro paese di megalomani progetti politici che servirono ad alimentare l’immaginario popolare collettivo distraendo le masse impoverite dalla crisi economica che continuava a mordere e dalla deriva autoritaria imboccata dalla politica. La religione cattolica svolse un ruolo non secondario nella crisi dello stato liberale e nell’affermazione dei regimi fascisti, nonché nazisti, infatti il concordato stipulato da chiesa cattolica con il nazismo rispecchia in modo esemplare lo scambio politico che interviene e che assicura al nazismo l’appoggio della componente sociale cattolica. Fu durante la parentesi autoritaria fascista nella storia d’Italia che i rapporti tra stato e chiesa cattolica andarono in frantumi. Il concordato stipulato nel 29 e la coeva legislazione sui culti ammessi incarica l’ultima di sancire la condizione di subalternità delle chiese rispetto a quella di Roma. Infatti nel 2 dopoguerra e la costituzione entrata in vigore nel’48 sanciscono l’archiviazione ufficiale e definitiva di gran parte di questo schema di relazioni e solennizzano l’accoglimento della carta dei principi di uguaglianza e il pluralismo religioso. Contemporaneamente metto in salvo il Concordato del 29 e la discriminante legislazione sui culti ammessi che restano diritto. Il rialliamento della materia ai principi di uguaglianza solennemente affermati nella carta costituzionale diventa una priorità vera solo nella seconda metà degli anni 60. Dobbiamo aspettare gli anni 80 prima di poter parlare di un’uguaglianza grazie al nuovo accordo concordatario e di un certo numero di intese che attuano i principi del pluralismo religioso e l’uguaglianza tra fedi e confessioni religiose. La religione, uno dei motori del processo di autorealizzazione umana (art. 3.2 cost) nonché fattore di progresso collettivo per il paese ( art 4 cost). Il cambio di registro intervenuto è evidentemente influenzato dal modo diverso con cui politica e diritto utilizzano la relazione tra ordinamento giuridico e interessi religiosi. Tipicità e identità sono i caratteri che le attuali norme di diritto ecclesiastico derivano dalla loro travagliata plurisecolare gestazione. Sono tipiche in quanto specchio fedele e variabile dipendente dall’atteggiamento di chiusura o viceversa di disponibilità che nei diversi stadi della storia della repubblica, il diritto pubblico dello stato assume nei confronti del fenomeno religioso individuale o di quello collettivo. Aggiungiamo che anche l’oggetto che identifica il diritto ecclesiastico presenta elementi di continuità nel tempo. Si sta parlando della religione , essa viene presa in considerazione dal diritto sotto due distinti aspetti: il bisogno religioso e il diritto di libertà religiosa.
Sottoforma di bisogno la religione rappresenta una delle dimensioni in cui l’esperienza umana si articola, si differenzia e si esprime all’interno dei modelli organizzativi codificati è il segnale che le guide spirituali dei fedeli di un tempo sono diventate rispettate e potenti. Sono di fatto diventate un diritto. Diritto di libertà religiosa sarà il suo nome. I caratteri tipici e identitari presentano anche le attuali norme di diritto ecclesiastico, il quale si presta ad essere considerato come l’espressione agguerrita ed attuale dell’autocomprensione normativa del processo riformistico in atto nel paese. L’insieme delle norme concernenti il trattamento giuridico assicurato ai diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nel rispetto della laicità dello stato. La costituzione è base normativa e definisce le condizioni di esistenza e le forme di sviluppo del diritto ecclesiastico. Diverse estese e crescenti forme di tutela sono tuttavia previste anche a livello del diritto internazionale, internazionale privato e comunitario. Un’ulteriore problema riguardante il fattore religioso comprende il sistema comunitario. “Se la giurisprudenza europea stenta ad elaborare una concezione compiuta e coerente di libertà religiosa l’unione europea è priva di qualsiasi politica ecclesiastica”. In ambito internazionale la libertà religiosa non gode della stessa autonoma previsione che da noi all’art 19 cost assicura e tutela tanto gli individui quanto le collettività. Il diritto internazionale la concepisce come uno dei modi attraverso cui il principio di eguaglianza e libertà di pensiero assicurano ad ognuno e a tutti le stesse chance. Nel primo caso le sue prerogative si identificano col divieto di discriminazione per motivi religiosi; nel secondo invece la garanzia riguarda la libertà di espressione riconosciuta a tutte le concezioni e visioni del mondo. La conseguenza è che sono gli aspetti individuali della libertà religiosa a godere di speciale tutela, quanto a quelli di natura collettiva vanno ricercate nel diritto di associazione e nella libertà di pensiero insieme. Alcuni di essi per quanto dotati di un’elevatissimo valore morale sul piano dei principi di cui sono portatori conservano un’incidenza solo persuasiva. È il caso della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (del 48 e le sue norme costituiscono il presupposto di tutte le altre carte internazionali aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali) o del patto internazionale sui diritti civili e politici che hanno un’indubbia autorità morale, ma la loro importanza resta ancorata a ragioni di natura politica. La CEDU appare dotata di misure applicative, sanzionatorie e di verifica che ai primi mancano in una sola parola sono giustiziabili (Uno strumento giustificabile rappresenta la CEDU del 50, gli stati firmatari hanno riconosciuto un catalogo di diritti e libertà. È stato cioè instituito un livello di giurisdizione sovranazionale posto a tutela di questi diritti e queste libertà. la cedu produce obblighi giuridici di diritto internazionale, in particolare all’art 9 sancisce la libertà di pensiero coscienza e Religione. Allo stesso tempo pero la cedu afferma che la libertà religiosa può essere oggetto di quelle sole restrizioni che costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione dell’ordine pubblico e dei diritti e libertà altrui.) Il diritto di libertà religiosa gode di prerogative diverse da quelle previste dall’art 19 il che significa che le nuove forme di tutela continuano ad avere come principali se non unici destinatari i profili personali e soggettivi della libertà in questione. La costituzione europea adattata dal trattato tutela religione e sentimento religioso sul piano individuale e collettivo. In conclusione la tutela internazionale dei diritti religiosi conserva natura di tutela individuale e soggettiva e resta affidata a misure già collaudate che vanno però ad implementarsi attraverso processi di giuridificazione piu soft Low (tipico del diritto internazionale come una sorta di fonte alternativa rispetto ai trattati internazionali utilizzata quando non è possibile ricorrere a questi ultimi, si attaglia a quei fenomeni di giuridificazione diversi dai tradizionali strumenti normativi che sono frutto di un processo formale di produzione legislativa ad opera di organi investiti della relativa
L’eguaglianza esprimerà un appropriato grado di resistenza poi tentativi politici, normativi, giurisprudenziali di segno opposto; tutto questo detto vale anche per il diritto ecclesiastico. In questo ambito è la laicità a rappresentare l’interfaccia da cui la regola costituzionale dell’eguaglianza si mostra nella relazione tra diritto pubblico e libertà religiosa. La relazione che si instaura tra libertà religiosa e eguaglianza (principio di laicità) costituisce il cuore di questa disciplina e la causa prossima del carattere ereditato dal suo apparato di norme. Una lettura dell’idea di laicità fondata sulla indispensabilità dell’unione tra le due diverse istanze per raggiungere quello che le chiese chiamano con il nome di bene comune, mentre il diritto pubblico intende come progresso materiale o spirituale della società. La laicità si forma nel contesto sociale. Regioni civili in cui nel 900 si erano tradotte in ideologie cattolica, socialista e liberale. Esse delineano in forme diverse talune sanguinose ed inaccettabili fino a oscurarlo del tutto il principio di eguaglianza. Nel momento in cui il feticcio del mercato e della globalizzazione prendono appeal crisi economiche incontrollabili squassano il mondo domande imperiose baipassano la politica per essere rivolte alla religione e alle istituzioni di eccellenza: le chiese. In una società secolarizzata dalle religioni. Le chiese si sentono richieste di contribuire di contribuire alla formazione di scelte pubbliche. Sul terreno delle questioni di natura anche etica esercitano un vero e proprio diritto di intervento. Le chiese individuano nella modernità dell’occidente le condizioni favorevoli (un considerevole bisogno del sacro e un promettente ritorno a riferimenti religiosi) un supplemento d’anima. Vediamo come una nuova forma per un antico comico ovvero quello di contribuire all’elaborazione del sistema di valori che sorregge l’azione pubblica indirizzandola. (si definiva come magistra vitae potestas indiretta intemporalibus). La cultura politica e giuridica finisce per abdicare in favore delle chiese la produzione e la selezione dei valori formanti le società leggitimandone l’influenza sulla produzione del diritto. Ne risulterà condizionato il modo in cui si confezionano le norme che vanno a incidere su interessi in qualche modo religioso sul concreto atteggiarsi della dialettica tra libertà religiosa e laicità.
La qualità della relazione esistente tra libertà religiosa e laicità rappresenta la bussola per capire se si è cittadini di uno stato separatista , confessionista. Laico-cooperativo: potrebbe essere la definizione descrittiva dell’attuale schema di relazioni Stato- Chiese. La vita politica è strettamente ricollegata al mondo religioso inteso come sistema di interazione tra quelli che sono in verità mondi strettamente distinti. Il diritto ecclesiastico ha delle solide ragioni che giustificano la formazione e l’autonomia riconosciutale. La religione costituisce una componente basica del patrimonio culturale e giuridico non solo del Paese ma di tutto il Vecchio Continente. al di la di questo innegabile dato storico ad oggi (21sec) le dimensioni che caratterizzano la presenza del fattore religioso nella società sono due : una verticale e una orizzontale, che sono fittamente intrecciate tra di loro , poichè hanno modalità contestuali di svolgimento. La condivisione di una fede , di uno specifico corpo di dottrine e la precostituzione di un’organizzazione minima necessaria a praticarlo e diffonderlo ha fatto si che La dimensione verticale ha fatto si che molte delle chiese presenti nel paese traessero la loro origine da esperienze religiose collettive diffuse in certi ambiti territoriali e durante il tempo. Il diritto ecclesiastico , aiutato dalla teoria istituzionistica della pluralità degli ordinamenti giuridici, considera questo stadio l’alba di un processo di consolidamento al termine del quale la comunità religiosa d’origine assumerà i tratti di ordinamento giuridico. Ciò che impulso alla trasformazione di comunità religiose organizzate in chiese poi confessioni è l’associazione fissata e mantenuta tra le regole religiose e comportamentali impartite agli appartenenti al gruppo dell’auctoritas costituitasi al suo interno.
Nel momento in cui la frattura tra principi di fede e regole comportamentali diviene percepibile l’effetto dell’autonomizzarsi dello stato non incide su quella che ormai è l’abitudine all’obbedienza di quanti divenuti cittadini di uno stato restano pur sempre fedeli a una religione a una chiesa, conserva una valenza normativa vincolante. I fenomeni di verticalizzazione culminano nel costituirsi al vertice di una gerarchia di governo e quindi nella costituzione di un ordinamento giuridico la credibilità del suo vertice istituzionale risulterà proporzionale alla capacità di garantire estensione e osservanza al messaggio religioso proposto. E quindi secondo quanto previsto dalla dimensione verticale dell’espressione religiosa l’insieme di più uomini accomunati dalla medesima fede e per effetto della medesima regola comporterebbe quello che generalmente definiamo ORDINAMENTO GIURIDICO e successivamente vi consegue la separazione dello stato, quello politico dalla dottrina religiosa e i suoi precetti. Nell’età della secolarizzazione è giocoforza puntare su di una costituzione come la nostra che garantisca diritto di cittadinanza alla religione del singolo non meno alle esperienze religiose comunitarie mentre costituisce la realizzazione di un sistema progressista. Il massimo successo sarebbe rappresentato dalla convinzione dell’intera società e dell’autorità politica all’osservanza del corpus di regole religiose e comportamentali prescritte dei fedeli. Obiettivo irrealistico. I concordati-quadro e le intese-quadro sono l’esito di un processo di accreditamento ma insieme rappresentano la porta del futuro. Le confessioni di più risalente e consolidata presenza si regolano adottando strategie ispirate al dialogo inter-religioso nel contempo all’interno dei singoli stati seguono le due direttrici di marcia convergenti verso il fine di mantenere inalterato il rapporto esistente di potere-influenza col paese e le sue istituzioni. Concordate e intese confermano la loro attualità. L’art. 117 cost individua nello stato le regioni, i titolari di pari grado dell’iniziativa religiosa e ripartisce tra tali soggetti le materie e le competenze rispettivamente spettanti con l’evidente allargamento di quelle regionali. Prerogativa esclusiva dello stato è la competenza legislativa in materia di rapporti con le chiese, probabilmente per effetto del rilevante peso della questione. La religione corrisponde generalmente a una delle forme principali attraverso le quali si esprime la personalità di un dato soggetto è la manifestazione della sfera soggettiva. Risulta necessario insistere nel migliorare i modi della partecipazione delle chiese nella loro dimensione associativa alla vita sociale e politica del paese. Esiste anche una dimensione orizzontale e corrisponde al principio di suss. orizz. art 188 cost. La trasversalità ,l ’attrattività del fattore religioso e la sua capacità performance sulla società sono legate alla circostanza che la fede e l’esperienza religiosa tendono a coinvolgere globalmente la persona umana ed accompagnarla passo passo nel suo vivere quotidiano. -BISOGNO DI TESTIMONIANZA= ORIZZONTALE- Vi è sicuramente infatti radicato nel soggetto il bisogno di testimoniare nel foro esterno il proprio credo religioso portano il soggetto a entrare in contatto con le altre comunità con le istituzioni politiche e di governo centrale e periferico del sistema stato. Questi ultimi hanno il dovere di assicurare una convivenza ordinata alla società: ordine pubblico e buon costume. Garanzie politiche e risorse economiche come conferirle? Attraverso la previsione di pacchetti più o meno densi di regole ancorate ai valori condivisi e scritte in costituzione. Garantisce la partecipazione delle chiese alla vita sociale la dimensione orizzontale. La rete di interessi religiosi trova nel diritto comune e in quello costituzionale una serie di garanzie che si traducono in forme di sostegno e valorizzazione della dimensione orizzontale del fenomeno religioso. L’art 118 attraverso il principio di Suss. orizz. provvede a garantire l’incentivazione del fattore religioso.
Un potere legale agisce legalmente quando viene esercitato nell’ambito o in conformità delle leggi stabilite o comunque accettate, potremmo dire quando è tipico nel senso di tipizzato e quindi e svolto in sistema normativo. Il diritto ecclesiastico, un sistema normativo tipico = legalità, rappresenta la regolamentazione data al complesso dei poteri, interessi e diritti riconducibili alla religione. Sistema legale avente ad oggetto attualità religiosa. La legalità come tutte le idee cardine del diritto è un’idea per niente semplice ne unitaria. La nozione di legalità non è utile al nostro ragionamento. L’idea di legalità e i concetti di forza e sicurezza si tengono stretti tra loro fino a costituire un tutt uno, in qualunque società la funzione del diritto è quella di stabilire regole legali per l’uso della forza che lo stato detiene. Missione= sicurezza. sicurezza=esigenza fondamentale. ( schema pag 62) Il fondatore della filosofia politica moderna è Machiavelli, spezzando il legame di natura sacrale , tra finalità dello stato e virtù e salvezza dell’anima. Tomas Hobbes il fondatore del potere sovrano si sgancia da condizionamenti di tipo morale. Sono sempre di meno a crederci che il fine di una comunità politica sia il perseguimento e il raggiungimento della virtù. Il potere diventa assoluto, il governo mal gestito dalla forza statale comporta l’instaurassi di un potere assoluto. Ma non esiste potere senza legittimazione- Conditio sine qua non. Il potere assoluto se non gestito correttamente diventa pericoloso, questo comporta la separazione dei poteri. La legalità dunque requisito ed elemento costitutivo del potere. per princ. di legalità si intende che quanti esercitano un potere sono tenuti a farlo nell’ambito o in conformità delle leggi. L’esercizio legale del potere è anche legittimato se poggia su un titolo ereditario o legale giuridicamente fondato. La legalità è la risultante di una duplice interazione : potere -diritto. Diritto = dei consigliati. Il potere ha bisogno del diritto per legittimarsi. ma i diritti individuali hanno bisogno del dovere per essere riconosciuti ed esercitati. Senza una FONDAZIONE GIURIDICA non c’è potere legittimo. Ma, senza un’autorità dotata di potere legittimo non c’certezza nei diritti. Il diritto costituzionale tratta il potere e chi lo esercita come un sogetto da limitare precostituendo garanzie a difesa dei singoli diritti. L'unico soggetto in grado di permettere a quelle garanzie di esistere e di essere fatte valere. Nel panorama giuridico odierno possiamo individuare due momenti : quello della produzione e quello dell’applicazione. L’importanza del principio di legalità sta nel fatto che esso assicurai due valori fondamentali : valore CERTEZZA e valore EGUAGLIANZA(formale). La produzione del diritto mediante leggi ci salva dall’insicurezza dell’ordine dell’arbitrio, l’applicazione del diritto secondo legge garantisce un trattamento eguale per tutti coloro che appartengono alla categoria stabilita dalla legge, e ci salva dal rischio del trattamento preferenziale. Negli ordinamenti positivi contemporanei il potere si fonda sempre sulla legge, questo nei paesi di civil law, il suo incipit dato da un atto costituente democratico formalizzato in un documento scritto chiamato costituzione. il potere deve riuscire a garantire il soddisfacimento degli interessi reali e profondi della comunità, facendoli rientrare nella forma legale delle garanzie di cui sono forniti i diritti. La costituzione è tutt’altro che un atto statico. la sua evoluzione trae le sue ragioni dal mutamento dei bisogni e di interessi. Lo scopo del PRINCIPIO DI LEGALITà è assicurare il soddisfacimento degli interessi attraverso la costituzione di vere e proprie garanzie rivolte non ad un unico settore privilegiato , ma all’intera comunità. Diritto=potere. il potere e l’uso che se ne fa vengono dunque influenzati dal diritto.
Il diritto legittima il potere e lo indirizza , lo gestisce rendendolo legale. Governare una comunità non è cosa semplice, più il gradimento si impenna e si allarga , più si consolida l’obbligo politico di obbedienza e di rispetto alle decisioni di chi governa e l’obbligo giuridico di sottoesposizione alle leggi. La durevole durata di un sistema politico è direttamente legata e proporzionale al consenso mostratogli. Decisioni politiche = ispirate a principi costituzionali e principi di equità e giustizia.
PRINCIPIO LEGALITà-> VALORI ?????? anche nel nostro paese , le forze e i partiti emergenti sulla scena politica nazionale nel secondo dopoguerra, provvidero attraverso la costituzione , a razionalizzare , formalizzare e stabilizzare l’assetto di potere raggiunto. Si volle concentrare in un unico testo, dal valore altamente simbolico , auto-legittimante , l’identikit dell’ordinamento che nasceva con una chiara impronta antifascista e i principi vincolanti su cui doveva conseguentemente svilupparsi. Nel quadro costituzionale il rispetto della legalità si identifica essenzialmente con la osservanza dei principi che prescrivono una determinata ripartizione del potere tra i diversi del potere tra i diversi organi costituzionali. Il fondamento su cui poggia l’intero edificio costituzionale. Investe la scelta della forma di stato. un modello democratico di stato democratico garantista a pieno sul piano dei diritti della persona, dotato di una forte vocazione solidaristica e sociale cd.piano effettività. L’apprezzamento dei singoli poteri è proporzionale alla loro capacità di conseguire i risultati che la collettività e le comunità di interessi in essa presenti si attendono. Dalla sintesi che la Costituzione realizza tra legalità ed effettività trae origine l’insieme delle proporzioni (criteri) che indirizzano i poteri. Se vengono disattesi i criteri cui è subordinato il suo esercizio, la costituzione viene violata e il governo e le sue attività diventano incostituzionali. La Carta Costituzionale , legittima l’esercizio dei poteri , se svolto nell’ambito di precise competenze e indirizzano al perseguimento di valori, di interessi generali, unità diffuse per la collettività nazionale o per quelle locali. Scelte politiche ->scelte giuridiche->strumenti per togliere i problemi collettivi. Missione=art.4 , norma di garanzia del valore-lavoro e della relativa norma-principio-diritto.Viene individuato nel progresso materiale e spirituale della società, un corpo di valori, interessi e unità diffusi. Il progresso materiale e spirituale della società ha la tensione e l’energia sufficiente per mobilitare e tenere uniti interessi , esigenze e finalità. Questo valore qualifica di interesse/valore cd. Generale. Entrando la propria partecipazione alla cerchia di interessi/valori compresenti in costituzione. È questo quanto è accaduto alla religione, è stata accreditata di un valore costituzionale aggiuntivo, ulteriore. L’interesse al processo materiale e spirituale della società, rientra in una categoria concettuale ad alto tasso di ideologia. Il contenuto ed il significato dei valori e principi costituzionali è provvisoria risultante del compromesso di volta in volta trovato tra il sistema scritto delle norme costituzionali originarie e i mutamenti di significato.
PRINCIPIO LEGALITà->DIRITTI ??????? La legalità in questa prospettiva è la risultante dell’impiego di tecniche giuridiche attraverso cui si assicura ai cittadini l’esercizio delle proprie libertà e dei propri diritti mentre i poteri dello stato sono messi nelle condizioni di non poterne intaccare il concreto esercizio. Questo aspetto deve riflettere il valore e l’estensione attribuiti ai diritti e alle libertà individuali nel quadro della specifica esperienza storica e giuridica.
sulla legalità costituzionale. I potenziali conflitti vengonoaffievoliti attraverso meccanismi di coordinamento , l’obbligo per i giudici comuni di interpretare la legge
conformemente a costituzione e tenendo conto delle interpretazioni della consulta.
Dall’altra parte la corte costituzionale ha l’obbligo di tenere conto nelle sue
interpretazioni del diritto vigente. Resta operativo un vero e proprio circuito di
legalità , doppio ciurcuito.
La globalizzazione, la crescita e l’affermazione di forti istituzioni comunitarie e
internazionali hanno portato alla nascita di un vero e proprio diritto internazionale cd.
Globale, hanno sviluppato un meccanismo in parte riuscito di sottrarre poteri e spazio
di intervento giuridico alle nazioni. E questo come si riversa sul nostro settore di
interesse? Il diritto ecclesiastico 1. Riguarda la necessità di studiare i nuovi collegamenti da aggiungere al fascio delle relazioni che d.ecc continua a mantenere in
vita la sfera della legalita legale e la legalità costituzionale. 2. Necessità di valutare
con accortenza i modi in cui viene l’integrazionetra le forme del d.interno per i diritti
e gli interessi religiosi e quelle che può assicurare la legalità multilivello risultante
dall’affermarsi di nuovi ordinamenti.(p.89????)
Vi è quindi una legalità comunitaria, ovvvero un apparato di norme che si presenta
come corredato dal requisito essenziale della giustiziabilità. Giustiziabilità significa che
ognuno di noi , se ritenga leso un diritto , o uno degli aspetti che compongono la
libertà religiosa attraverso un provvedimento o una norma di diritto nazionale e
comunitario possono disporre del rimedi per eccellenza: agire in giudizio. Organo competente: corte di giustizia di lussemburgo, le competenze necessarie a valutare la
conguità dell’ordinamento comunitario rispetto alla tutela dei diritti umani e delle
libertà fondamentali.
Altre sfere della legalità: convenzionale è tra le più importanti al fine del nostro studio,
il suo riferimento essenziale è la convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella giurispudenza della corte europea dei diritti dell’uomo. La convenzione nasce come
trattato internazionale multilaterale, suddivisa in 3 titoli, corredata in numerosi
protocolli, istituita la corte di strasburgo. Le sentenze di Tale corte vincolano gli stati
firmatari (art.46 CEDU). Le norme convenzionali immesse nell’ordinamento sono detto
fonti atipiche, e nella gerarchia delle fonti sono superiori a quelle ordinarie , infatti le norme diventano insuscettibili di abrogazione da parte di legge ordinaria.
Oltre al cd. Ricorso interstatale azionabile da parte dello stato membro in caso di
vuolazione della CEDU di un altro stato membro è ammesso anche il ricorso
individuale(Soggetti individuali e persone giuridiche portatori di interessi religiosi e
filosofici).
Art.117 fa chiaro riferimento al rispetto del diritto internazionale , al rispetto degli
obblighi anche per il legislatore statale.
Le sentenze della corte hanno un’efficacia persuasiva tendente a suggerire allo stato
condannato di introdurre nella propria legislazione modifiche normative idonee a
conformare la tutela interna, lo scopo è quello di prevenire ulteriori violazioni. Scarseggiano le sentenze contenenti orientamenti della Corte Europea per violazioni
della libertà di coscienza e di religione commesse dagli stati attraverso il proprio
diritto. La nazione più bersagliata sembra la grecia , paese dove la presenza
dominante sembra quella di religione ortodossa e il potere-influenza della chiesa
sembra essere discriminante nei confronti delle minoranze religiose. Le ripetute condanne per gli abusi in materia di proselistismo, violazione della libertà di auto-
organizzazione delle confessioni religiose e di auto-gestire dei beni da esse destinati al
culto.(approfondimento pag.95). es. turchia pag 97/98/99.
Art.9 CEDU : libertà di pensiero religiosa e di coscienza(pag.96). principi da tutelare :
laicità e legalità.
DEFINIZIONE DIRITTO ECC: nasce nell’800- costola del diritto pubblico- mission: tutela
del sentimento religioso e ridimensionare la sfera di influenza esercitata dal fattore
religioso collettivo (chiese->stato). Sistema di regole attraverso cui viene disciplinato
l’insieme dei poteri , degli interessi, dei diritti riconducibili alla libertà religiosa, nel
rispetto della laicità dello stato e nel quadro dei principi costituzionali. Insieme di norme aventi ad oggetto l’attività religiosa. Le norme per avere senso e valore
precettivo devono essere inquadrabili ed armonizzabili con i valori dell’ordinamento
statale. Il diritto ecc può essere visto come un sotto sistema, l’insieme delle sue norme
è efficacemente integrato con il sistema più vasto più delineato. Norme appartenenti
al diritto ecc: principi e regole. Collegate ai principi attraverso un rapporto di tipo gerarchico le norme-regole danno vita a sottosistemi omogenei di secondo livello, essi
discilplinano in maniera analitica i singoli ambiti di interesse religioso. Nel loro insieme
costituiscono il sistema di diritto legale delle fonti di diritto ecc, devono mantenere un
nesso di coerenza con il sovrastante sistema di fonti costituzionale naz e sovranaz.Il
sistema delle fonti legali dovrebbe risultare pienamente compatibile con tutti quei principi costituzionali, nella pratica tale vincolo di coerenza è osservato fedelmente
solo con le norme principio dedicate alla valorizzazione del fenomeno religioso stesso.
La corte costituzionale attraverso una interpretazione autorevole opera un
bilanciamento tra valori /interessi costituzionali di cui è applicazione la legislazione
subcostituzionale e gli altri valori che sono stati marginalizzati o travolti.
Concludendo: il diritto ecc costa di un sistema costituzionale di fonti dalla cui esistenza
dipende un sistema legali di fonti(dove sono presenti). Il diritto è una scienza pratica ,
nasce dai conflitti ma serve alla loro compromissoria per assicurare ordine e continuità
alla società da governare. Diritto ecc: sfere di legalità multilivello (cioè?)
IDEA LAICITà:
per laicità si intende l’atteggiamento di indipendenza di un soggetto e di una collettività da condizionamenti di tipo religioso, o anche da apparati ideologici in grado di influenzare azioni e comportamenti. Dallo studio della comprensione del grado di laicità improntato in un determinato ordinamento possiamo classificare uno stato in cofessionale o separatista. Alla voce laico abbiamo due significati: da una parte aggettivo(riguarda la condizione di vita) dall’altro sostantivo ed indica la resistenza che si può opporre ai condizionamenti di natura IDEOLOGICA.
Il versione forte termine si contrappone a CONFESSIONALE e individua comportamenti da laico in a ( conservatore- progressista) il quale nel campo della propria attività rivendica un’assoluta indipendenza e autonomia di scelte nei confronti della chiesa
scarsi risultati. La risoluzione dei conflitti tra diritto dello stato e dettami religiosi dell’islam resta affidata a forme di negoziazione privata e registra poche aperture da parte di autorità pubbliche nelle regioni che hanno adottato strategie di inclusione degli immigrati più ampie della semplice programmazione di quote di forza lavoro. È il caso del protocollo di intesa tra il comune di colle Val d’Elsa e l’ “associazione comunità dei musulmani di Siena e provincia “ per la costruzione di una moschea e di un importante centro di cultura islamico. Manca un Intesa ai sensi dell’art 8.3 cost poiche richiesta dalla comunità islamica, il problema poteva trovare risoluzione attraverso l’istituzione della cosiddetta Consulta Islamica,istituito per decreto del ministro degli interni e selezionati pro tempore (2005), dotata di funzioni consultive volte a garantire l’emersione di un Islam moderato, integrato nella comunità nazionale. L’incertezza sui diritti di libertà religiosa degli islamici favorisce il formarsi di giudizi di squalifica , la mancata adozione del trattamento finisce con il renderli estranei escludendoli dal modello di cittadinanza in uso. ELEMENTI COME LA RELIGIONE, LA FEDE PERSONALE ED IL CULTO COSTITUISCONO IL CARATTERE IDENTITARIO DI UN INDIVIDUO. (P.120-121)
Violazioni della laicità vengono continuamente denunciate da due fonti ideali e si appuntano sulle stesse questioni. il primo raccoglie quanti considerano una violazione della laicità l’insufficiente volontà di cooperazione occasionalmente mostrata dallo steso, quanto al secondo il bersaglio è l’atteggiamento conciliante e la scelta fatta a favore del dialogo del negoziato.
PRINCIPIO LAICITà:
rapporto assai stretto con i mutamenti culturali nel costume e nella mentalità. La legislazione non è solo lo specchio fedele di quelli che sono i modelli accettati dai consociati ma rispecchia anche l’organizzazione politica , economia e sociale. In materia legislativa non sono mai mancati gli scontri tra stato e chiesa per il fatto di toccare da vicino diritti civili. La Chiesa custode dei valori tradizionali e interprete del diritto naturale, l’istituzione cattolica gode di un ascendente sociale proporzionato alla sua crescente alla sua visibilità.
Il termine laicità può avere due significati : sostantivo -> obbligo di neutralità, distinzione e autonomia tra lo stato e le fedeli per il rispetto dei diritti di libertà; aggettivo-> laicità buona e sana, riconoscimento pubblico delle religioni, magistero delle chiese, indicazioni etiche.
L’art.7/8 della costituzione vincolano lo stato e le chiese al reciproco rispetto e sostegno, le finalità di uno stato democratico coincidono con la valorizzazione e l’armonizzazione di tutte le esigenze individuali e collettive. Gli sforzi dei giuristi per poter definire il principio di laicità sono consistenti.. il punto di partenza è l’identità del giuridica attuale del principio di laicità nel nostro ordinamento. Va riconosciuta la parte avuta dal diritto Comparato nella costruzione di questa identità.In Europa il modello di stato è discretamente ricco quello democratico laico , ognuno però dotato di uno specifico sistema di inquadramento dei rapporti con le chiese e le organizzazioni religiose. La comparazione giuridica, va intesa come ricognizione delle diverse esperienze giuridiche, ma ha offerto spunti fruttuosi.
Il separatismo avvolte può essere simbolo di laicità,come netta divisione tra stato e chiesa. Nella nostra vecchia Europa i paesi del tutto laici, o meglio dichiarati laici, come la francia, mostrano di non avere complessi nel mostrare simpatie religiose, o adesioni a confessioni, organizzate con Concordati, motivo sconosciuto risiede nel fatto che non ci si spiega perchè la francia rifiuti le radici cristiane, rifiuto mostrato anche nella mancata adesione alla costituzione europea facente chiaro riferimento alle origini cristiane, e nomini addirittura una commissione per verificare lo stato di salute del principio di laicità. Il nostro paese ospita il papato, cuore pulsante della cristianità.
Bisogna farsene una ragione non esiste un’idea assoluta di laicità, il suo nucleo individuabile nello stato democratico, che obbliga i consociati a rispettare le religioni, le altre confessioni, se pure diverse dalla propria, e sopratutto li obbliga al rispetto delle istituzioni presenti sul territorio.
La costituzione obbliga il paese alla laicità, ma anche senza la costituzione , come nel caso dell’inghilterra è fortemente sentito il principio di laicità.. Tra l’essenza della laicità e il relativo principio giuridico vi è sempre stata una frattura, anche se il secondo rappresenta il modo in cui la laicità entra a far parte dell’ordinamento costituzionale.
Nel nostro paese è la corte costituzionale cha ha trovato un fondamento giuridico- positivo al valore di laicità. Il diritto ecclesiastico come il trattamento giuridico assicurato ai diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nel rispetto della laicità dello stato e nel quadro dei principi della costituzione. Legame speciale tra le sue norme e la laicità dello stato. L’idea costituzionale di laicità giace nelle 20 pronunce contenute nell’ordinanza 127/.
correva l’anno 89 quando il principio di laicità assunse nel nostro odinemaneto lineamenti giuridici positivi ben precisi, crollava ufficialmente il comunismo (come simbolo storico caduta del muro di berlino) e con la storica sentenza 203/89 la corte costituzionale decise essere venuto il momento di ufficializzare la presenza del roccioso principio nel nostro sistema giuridico, qualificandolo come uno dei profili della forma di stato delineata in costituzione e lo incluse tra i cd. Principi supremi dell’ordinamento. la sentenza si preoccupò pero anche di segnare l’importanza della fortezza-quadrilatero di norme costituzionali (7,8,19,29 cost) esse a presidio dell’interesse religioso. INTERFACCIA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA AL FINE DI GESTIRE IL RAPPORTO STATO CHIESA. l’idea liberale della laicità come elemento di divisione costituzionale tra religione e politica viene soppiantata da un’idea di laicità come fattore di integrazione costituzionale di una serie ampia di valori. attività religiose sostenute e promosse dallo stato concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini. Paese in cui diritto e politica guardano alla religione e all’interesse religioso come un potente collante sociale e fattore di integrazione sociologica e giuridica. Il principio di laicità secondo giustizia costituzionale costituisce una delle componenti della forma di stato delineata in costituzione, rendendo più stringente la relazione con i principi di pluralistico, democratico, personalistico e di eguaglianza.
principio pluralista: art.3 (pluralismo ideologico , culturale , politico, istituzionale e religioso…) traduce in termini giuridici il fenomeno della pluralità degli ordinamenti presenti all’interno di quello più generale di stato. pluralismo : elemento di eccellenza di integrazione politica. è una caratteristica ricorrente negli ordinamenti giuridici delle società cd. aperte. Lo stato e i suoi apparati devono conformare ad una neutralità attiva il modo in cui si rapportano alle ideologie o alle religioni. Cosa comporta il rispetto della neutralità? rigetto dell’idea dello stato confessionale (islamico) , astensione da forme plateali di sostegno del singolo credo e della sua organizzazione, l’impegno a scongiurare l’affermazione esclusiva di culti più diffusi a discapito di altri minoritari. Lo stato democratico considera un valore non l’omologazoine dei costumi e delle idee, pensi le differenze, fattore crescita e di confronto e arricchimento. Condizione di base della società aperta consiste nella revisione costituzionale (art.138/139 cost). La laicità in questa prospettiva si può intendere: lo spazio in cui tutti i cittadini scambiano i loro argomenti, conta la capacità di reciproca persuasione e la leale osservanza delle procedure.
PRINCIPIO PERSONALISTA: impegna lo stato laico a favorire massima espansione dell’autonomia dell’individuo , sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (art.2)
Riforme Boato e Spini(?). il modello di stato laico previsto dalle riforme non si scosta molto da quello esistente, entrambi puntano all’allargamento del pluralismo confessionale. La dottrina del nostro paese ci indica uno stato aconfessionale , consapevole dell’importanza del fattore religioso, rispettoso delle libertà di coscienza , equidistante da tutte le chiese.
TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO: lo stato deve proteggere, attraverso meccanismi punitivi la religione in quanto identificabile con un bene o un interesse di natura pubblica. La laicità deve essere valorizzata, anche il principio di libertà di coscienza individuale unitamente a quello del rispetto per il pluralismo religioso e confessionale. Fino al 97 l’orientamento della corte è stato abbastanza lineare, nel 2000 la svolta con la sentenza 508, attraverso la quale si sdoppia l’obbligo di equidistanza ed imparzialità della legge nei confronti delle diverse esperienze religiose. pag. 157.
Principio di laicità rispettato con l’atteggiamento di neutralità e imparzialità , ma al contrario cosa accade? il principio di laicità non si manifesta quando gli uffici pubblici si identificano con una particolare ideologia o fede religiosa, non sono poche le contestazioni riguardanti simboli religiosi presenti nelle aule scolastiche ed aule di tribunale, e la sua affissione non rispetterebbe tale principio, ma la corte afferma che la questione e manifestamente inammissibile in quanto l’impugnazione riguarda norme regolamento , prive di forza legge, e l’art 134 cost afferma che il controllo di legittimità è esercitabile su leggi e atti aventi forza di legge e non su regolamenti. La corte costituzionale a questo punto , nel 21 secolo, vorrebbe istradare la questione verso il giudice amministrativo le controversie di questa natura. Nella matassa di vicende processuali intorno al nodo della presenza di simboli religiosi in luoghi pubblici è possibile individuare alcune linee di fondo che vengono progressivamente affermandosi. Tratto comune è la decostruzione del principio di laicità delle istituzioni pubbliche e la revisione del concetto di libertà di coscienza. una di queste linee si ricollega all’idea che il crocifisso rappresenti un simbolo universale sia dal punto di vista storico-culturale che identitario. La corte di cassazione già si era espressa nel sostenere il cittadino che senta violata la sua libertà di coscienza con una prestazione a carattere religioso, prendendo per esempio il caso dello scrutatore che contesti la presenza del crocifisso in aula. ESEMPI PAGINA(tar aquila-veneto-consiglio di stato) 162-163. molto ovvia è la sentenza del tar veneto sostiene che il crocifisso coniughi efficacemente l’aspetto storico culturale ed indentitario in cui si riconosce la collettività di questo paese con il suo valore intrinsecamente religioso; i simboli del cristianesimo riassumono efficacemente i valori costituzionali di libertà e di eguaglianza, il crocifisso si identifica con la laicità dello stato e allo stesso tempo nella religione cristiana. Il consiglio di stato sostiene una tesi meno bigotta: principio laicità variabile dipendente delle tradizioni culturali, i costumi di vita , di ciascun popolo in quanto tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione. Il principio di laicità nel nostro paese è contrassegnato da origine religiosa, il crocifisso nelle aule abbia dunque valore pedagogico. È indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità. La corte costituzionale individua nella sent 203/89 i valori della libertà religiosa. Seconda sentenza 127/06 dedicata all’esposizione del crocifisso in un luogo pubblico (nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della circolare del Ministro di grazia e giustizia – Div. IIIdel 29 maggio 1926, n. 2134/1867, relativa alla «Collocazione del Crocefisso nelle aule di udienza» e consequenziale diniego dell’attuale Ministro della giustizia alla rimozione dei crocifissi nelle aule giudiziarie, promosso con ricorso di Luigi Tosti, nella qualità di giudice monocratico del Tribunale di Camerino, nei confronti del Ministro della giustizia, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2005 ed iscritto al n.43 del registro conflitti tra poteri dello Stato, fase di ammissibilità.)dichiarainammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto da «Tosti Luigi, nella qualità di magistrato monocratico ordinario con funzioni civili e penali (GIP, GUP supplente) presso il
Tribunale di Camerino» nei confronti del Ministro della giustizia, con l’atto introduttivo indicato in epigrafe.
Le vicende processuali si sono infittite inseguito al processi di migrazione nel nostro paese, la religione e i suoi simboli occupano un posto importante nel processo di espansione degli interessi sociali e dei gruppi loro portatori. Le comunità religiose giovani, desiderose di integrarsi nel nostro paese si trovano ad un bivio: autoescludersi, od omologarsi socialmente. Una volta, queste comunità consolidatasi nel nostro panorama, possono pretendere uno o più spicchi di azione pubblica, grazie alla stipulazione di intese.
La chiesa cattolica si è ritagliata un ruolo di interprete autentica del diritto naturale e di custode di valori “sani”.
Nel nostro paese : laicità cooperativa di tipo inclusivo, religione come fattore di coesione civile , collateralismo tra politica e religione alla base della democrazia. pero nel 21 secolo si arriva ad una rivisitazione della versione di laicità cooperativa, infatti viene aggiunto l’attributo debole ed esclusivo ,debole in quanto guarda al pluralismo. la prospettiva della laicità cooperativa debole può anche portare a considerare il pluralismo religioso e confessionale come una necessità rischiosa. Meglio adottare la più inoffensiva dicitura di multiculturalismo e assimilare la religione a una comunità simbolica (SARTORI). La religione diventa non il cemento di un blocco sociale, ma un identity maker: una sorta di identificatore, un modo per riportarci al sicuro e farci sentire “a casa nostra”, un luogo protetto «... nel quale ci identifichiamo e che ci identifica» dando modo di distinguerci e prendere le distanze da altre comunità simboliche, diverse e, alla nostra, estranee. La suggestione di questa impostazione cresce sul vuoto e la debolezza della politica e sul cambiamento anche morfologico dei partiti. Le forme di cooperazione tra Stato e istituzioni religiose si fanno intanto più ramificate, ma più selettive. In base al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale introdotto dalla riforma costituzionale del 2001, le Chiese insediate nel territorio accedono a forme capillari di partenariato con lo Stato e le Regioni, non indiscriminatamente, ma proporzionalmente alla loro capacità, o idoneità, di promuovere processi ricognitivi e di instradare le comunità locali verso una comunità simbolica ben definita. Che mostri di coprire l’ambito nazionale. O, anche uno più esteso. Come quello della Comunità europea, ad esempio.
Una compagine sociale e culturale con queste caratteristiche può trovare il suo riferimento nella laicità declinata come principio di aconfessionalità.
Il principio di laicità, la laicità come coesione è stato messo a dura prova dalla continua conflittualità tra i gruppi religiosi e la scarsa neutralità delle istituzioni pubbliche.
Il Diritto Ecclesiastico di oggi studia la relazione esistente tra la versione attuale della laicità come aconfessionalità e quelle parallele che nascono tra politica e religione, o tra Stato e Confessioni religiose. Politica e legislazione sono il destinatario comune di due domande di senso provenienti dalla collettività. L’una incentrata sul rispetto dei diritti di libertà e di cittadinanza. L’altra espressiva delle pretese a carattere identitario delle religioni ad un riconoscimento pubblico.
Avvenimenti recenti legati ai sofferti tentativi di regolamentare le convivenze civili: i c.d. pacs, hanno messo in luce la tensione esistente tra queste due polarità e la mancanza, per tale dialettica, di sbocchi che vadano oltre l’occasionalismo degli strappi e le ricuciture abituali del gioco politico democratico.