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Il Principio di Pubblicità e la Protezione della Privacy in un Processo Giudiziario, Appunti di Diritto Processuale Penale

Il principio di pubblicità in un contesto giudiziario, distingue tra pubblicità immediata e mediata, e analizza le eccezioni alla regola di accesso all'aula di giustizia. Viene inoltre esaminato il diritto di cronaca e il controllo dell'opinione pubblica sui processi, con un focus sulla necessità di preservare la riservatezza e la sicurezza. Il documento conclude con una discussione sui principi generali e il procedimento probatorio dibattimentale.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 28/11/2022

Gabriel9819
Gabriel9819 🇮🇹

4.9

(7)

22 documenti

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3.3. IL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ
Le udienze dibattimentali sono
pubbliche
,
è salve le tassative eccezioni previste dalla legge, a pena di nullità.
L’ordinamento a base democratica assicura al popolo la prerogativa di vigilare sul corretto esercizio di un
potere, quello giurisdizionale, legittimato in ultima istanza dalla sovranità dei cittadini.
- Il controllo esterno dei cittadini sull’amministrazione della giustizia funge al tempo stesso da
deterrente ai potenziali abusi
dell’autorità nei confronti della persona accusata
Il principio di pubblicità ha solido fondamento di garanzia individuale.
A livello classificatorio si distingue anzitutto:
1.
la
tradizionale modalità di assistere alle udienze, propria di chi sia presente
di persona
all’interno dell’aula
(pubblicità immediata),
2.
la
divulgazione dell’attività dibattimentale presso la collettività indistinta tramite i mezzi di
comunicazione di massa
(pubblicità mediata).
1.Disciplina dei provvedimenti di esclusione dall’aula di singole persone
- dettata dall’art 471.
- Di maggiore rilievo sono i casi di totale estromissione del pubblico all’udienza, disposta con l’
ordine di
procedere a porte chiuse
(art 472-473).
o Ratio:
esigenza di proteggere beni di rilevanza costituzionale
, selezionati dalla legge mediante
un catalogo di fattispecie derogatorie tipizzate.
Il bilanciamento di interessi
-
deve riflettersi nella motivazione dell’ordinanza
- e rispettare il
criterio di proporzionalità
: questo comporta che il limite d’accesso all’aula del
dibattimento possa essere anche solo temporaneo, strettamente
circoscritto
alla parte dell’attività
processuale da preservare.
Gli interessi individuali e collettivi suscettibili di patire pregiudizio a causa della pubblicità dell’udienza sono
1. il
buon costume
;
2. la
riservatezza di testimoni e parti private
, quando l’accertamento di fatti secondari implichi la
rivelazione di dati sensibili;
3. la
pubblica igiene
, cosi da evitare la propagazione di malattie contagiose (daje COVID);
4. il
regolare corso dell’attività processuale
, se ostacolato dalle intemperanze della schiera
indifferenziata dei presenti in aula;
5. la
sicurezza dei testimoni o imputati
, si intende, qualora non sia conseguibile altrimenti; l’
interesse
dello Stato a mantenere segrete certe notizie
.
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3.3. IL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ

Le udienze dibattimentali sono pubbliche, è salve le tassative eccezioni previste dalla legge, a pena di nullità. L’ordinamento a base democratica assicura al popolo la prerogativa di vigilare sul corretto esercizio di un potere , quello giurisdizionale, legittimato in ultima istanza dalla sovranità dei cittadini.

  • Il controllo esterno dei cittadini sull’amministrazione della giustizia funge al tempo stesso da deterrente ai potenziali abusi (^) dell’autorità nei confronti della persona accusata Il principio di pubblicità ha solido fondamento di garanzia individuale. A livello classificatorio si distingue anzitutto:
  1. la tradizionale modalità di assistere alle udienze, propria di chi sia presente di persona all’interno dell’aula (pubblicità immediata),
  2. (^) la divulgazione dell’attività dibattimentale presso la collettività indistinta tramite i mezzi di comunicazione di massa (pubblicità mediata). 1.Disciplina dei provvedimenti di esclusione dall’aula di singole persone
  • dettata dall’art 471.
  • Di maggiore rilievo sono i casi di totale estromissione del pubblico all’udienza, disposta con l’ordine di procedere a porte chiuse (^) (art 472 - 473). o Ratio: esigenza di proteggere beni di rilevanza costituzionale, selezionati dalla legge mediante un catalogo di fattispecie derogatorie tipizzate. Il bilanciamento di interessi
  • deve^ riflettersi^ nella^ motivazione^ dell’ordinanza
  • e rispettare il criterio di proporzionalità: questo comporta che il limite d’accesso all’aula del dibattimento possa essere anche solo temporaneo , strettamente circoscritto alla parte dell’attività processuale da preservare. Gli interessi individuali e collettivi suscettibili di patire pregiudizio a causa della pubblicità dell’udienza sono
  1. il buon costume ;
  2. la riservatezza di testimoni e parti private , quando l’accertamento di fatti secondari implichi la rivelazione di dati sensibili;
  3. la pubblica igiene , cosi da evitare la propagazione di malattie contagiose (daje COVID);
  4. il regolare corso dell’attività processuale , se ostacolato dalle intemperanze della schiera indifferenziata dei presenti in aula;
  5. la sicurezza dei testimoni o imputati , si intende, qualora non sia conseguibile altrimenti; l’ interesse dello Stato a mantenere segrete certe notizie.

2.esercizio del diritto di cronaca nostro ordinamento ammette che i cittadini assistano a distanza all’attività processuale grazie all’esercizio del diritto di cronaca da parte dei mezzi di comunicazione audiovisiva (art 147 disp. att.) è ma l’udienza celebrata a porte chiuse esclude questa eventualità. Il controllo dell’opinione pubblica sui modi di amministrare la giustizia risulta accresciuto per la diffusione capillare di quanto succede in dibattimento e questo può favorire il rispetto delle regole processuali. Rischi

  • Sorge il rischio di spettacolarizzazione del processo, con l’effetto spesso conseguente di esaltare o degradare la personalità dei suoi protagonisti (la c.d. gogna mediatica).
  • Spetta in primo luogo alla concorde volontà delle parti, titolari dei diritti fondamentali in gioco, il nulla osta alla pubblicità mediata del dibattimento in forma audio visiva.
  • Il giudice rilascia l’autorizzazione con ordinanza solo se ritiene che ciò non finisca per influire negativamente sulla regolarità dell’udienza, alterando i comportamenti di chi vi partecipa, e la correttezza della decisione, suscettibile di piegarsi alle aspettative sociali quasi sempre colpevoliste. Il veto della parti può essere superato, in via di eccezione se il giudice reputa sussistenza un interesse sociale di particolare rilevanza all’informazione sull’attività dibattimentale. La fisiologia vorrebbe che si guardasse all’oggetto dell’imputazione in rapporto alla natura collettiva del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice addebitata, oppure ai criteri congiunti della posizione politica rivestita dall’imputato e della commissione del reato nello svolgimento della funzione. Malgrado l’autorizzazione resta sempre fermo il diritto alla riservatezza in capo a ciascun soggetto titolare di un rapporto processuale, così abilitato a vietare la ripresa delle proprie sembianze che lo renda riconoscibile al grande pubblico (es. oscurandone il pubblico o riprendendolo solo di spalle).

2. altra cosa che affievolisce l’immediatezza è l’uso di mezzi audiovisivi di collegamento a distanza per l’assunzione della prova à che pongono un inevitabile filtro tra il giudice e la fonte dichiarativa.

- Infine il principio di CONCENTRAZIONE ,

è manifestazione temporale dell’immediatezza , è impone che il dibattimento si svolga a ciclo continuato e ritmo sostenuto, senza pause prolungate , o sia subito seguito dalla fase di deliberazione della sentenza o (in questo modo il giudice potrebbe mantenere vive le impressioni prodotte dalla prova elaborata al suo cospetto e i ragionamenti imbastiti su di essa ). è Questa finalità è perseguita con la predeterminazione legale della durata del dibattimento, che il codice vorrebbe concluso in una sola udienza, o, al massimo entro la seduta del giorno dopo. La fattispecie di sospensione disciplinata dell’art 477 comma 2 ha carattere residuale rispetto alle numerose figure speciali disseminate all’interno e fuori del codice di rito, sicchè il giudice può dare applicazione alla prima quando sorgono esigenze qualificate di stasi temporanea non considerate dalle altre norme. Preordinato ad evitare stasi del dibattimento prolungate oltre i 60 giorni è il caso singolare di perizia complessa anticipata nell’incidente probatorio.