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riassunto del libro sulla privacy di rodotà
Tipologia: Sintesi del corso
Caricato il 20/01/2016
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Il concetto di privacy nasce storicamente da una vicenda americana di fine 800 con la pubblicazione del famoso articolo THE RIGHT OF PRIVACY scritto da Warren and Brandeis.
Warren era un avvocato che riteneva che i giornali dell’epoca si occupassero troppo della vita mondana della moglie, Così insieme al suo amico Brandeis , giudice della corte suprema degli Stati uniti, decise di scrivere l’articolo.
Questi riprendono la logica della proprietà e quindi ripropongono la classica definizione di proprietà come “ius escludendi alios” – diritto di escludere l’altro che ben si sposa con il fenomeno delle “enclures” ossia delle chiusure dei fondi. Ad esempio sono proprietario di un fondo lo recinto per evitare l’ingresso non gradito di altri ed il recinto rappresenta proprio il mio diritto alla privacy.
Qui già vediamo un parallelismo tra privacy e libertà.
La privacy viene definita da Warren e Brandies con la frase “let be alone” ossia essere lasciato solo che è ben diversa dall’essere solo. La privacy non è isolamento o abbandono ma significa il voler essere lasciati in pace.
Diverso è il concetto di privacy per le personalità pubbliche. Storicamente si ricorda una sentenza della Corte Suprema degli USA del 1964 che vede il New York Times contro il Sig. Sullivan. La Corte suprema stabilì che le figure pubbliche devono avere una aspettativa di privacy minore rispetto a quella dei comuni cittadini. Ad esempio se un politico porta avanti la lotta contro l’aborto ma poi costringe la sua compagna ad abortire , pur essendo un fatto privato, è necessario che i suoi elettori lo sappiano.
Differente è la situazione delle classi molto povere che spesso sono obbligate a vivere in condizioni di promiscuità,. Qui spesso non ci sono le condizioni che permettono alla privacy di diventare un diritto. Si dice che povertà e privacy sono incompatibili.
Oggi fortunatamente il diritto alla privacy vale per il ricco come per il meno abbiente perché alla fine il diritto alla privacy è legato alla libertà: oggi devo potermi iscrivere ad un partiti politico o essere seguace di una religione e questo non deve creare discriminazione nella società.
Oggi diritto alla privacy significa soprattutto rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tale concetto si trova nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE che ora costituisce parte della Costituzione Europea. L’art 7 della carta riguarda il diritto al rispetto della vita personale e familiare mentre l’art. 8 riguarda la protezione dei dati, ossia fornisco i miei dati personali ma mantengo il controllo sul loro uso. A livello internazionale l’espressione più usata per esprimere il tutto è “ data protection”, ma in Italia si preferisce “ privacy”.
Già all’inizio degli anni 70 è presente il concetto di privacy, ma era considerato un lusso giuridico della classe borghese. Non appariva un problema della classe operaia ma ben presto ci si rese conto
che l’uso di informazioni personali poteva diventare uno strumento di privazione di diritti e libertà per tutte le classi sociali. Ricordiamo che nel codice civile non esisteva traccia di un diritto assimilabile al concetto di privacy, e solo nel maggio 1970 con lo Statuto dei lavoratori con il suo articolo 8 viene sancito il divieto di raccolta delle opinioni politiche, religiose e sindacali dei dipendenti. Nasce così la protezione dei dati personali e nasce in una legge che vuole tutelare la classe operaia. Proprio nel 1971 nasce il problema delle schedature FIAT. Ricordiamo che siamo nel post 68, quindi in anni di profonda rivoluzione sociale. In questi anni la FIAT voleva sapere chi assumeva e così raccoglieva informazioni sulle singole persone ossia idee politiche , sindacali comportamenti personali ed il tutto a fini discriminatori, ossia tali informazioni personali erano usate ad esempio per non assumere una persona. Questo spiega che il diritto alla privacy non è solo il concetto di “ essere lasciati soli”, ma tutela indirettamente il diritto di associazione politica sindacale, del diritto al lavoro e quindi tutela le libertà fondamentali dell’uomo. Con lo statuto dei lavoratori il datore di lavoro non può più schedare le persone come atee, adulteri o comunisti, e decidere in base a ciò il loro futuro.
Nonostante, tutto però l’idea del buon cittadino che non ha niente da nascondere, ossia dell’uomo di vetro, sussisteva. Chi invocava la privacy aveva qualcosa da nascondere. Così si nega la differenza tra sfera pubblica e privata della persona e su tale concetto si basano gli stati totalitari.
Tutto questo per dimostrare che non è semplice e ci vogliano anni per modificare talune impostazioni della mentalità sociale. La legge istitutiva del garante fu in effetti un obbligo dell’UE. Se l’Italia voleva beneficiare dell’Accordo di Shengen ( libera circolazione dei cittadini italiani nell’UE) doveva istituire il Garante della privacy. Venne approvata una legge che non solo riprendeva la base comunitaria ma ampliava di molto la sua applicazione. Il legislatore italiano per per primo introduce il concetto che “ la dignità umana è inviolabile” solo successivamente ripreso dall’UE nella Carta dei diritti fondamentali. Si pensava che inizialmente fosse una legge riservata ai VIP ma ben presto invece la privacy fu invocata da tutti i cittadini. I cittadini chiedevano rispetto. Pensiamo ai certificati medici con diagnosi ad esempio di sieropositività che circolavano nelle amministrazioni , ora inizia a formarsi “ la cultura del rispetto” nelle relazioni private ed in quelle pubbliche.
Sorsero anche diverse problematiche. Una di queste è conciliare la privacy con l’attività giornalistica. Ciò è possibile ma era necessario modificare taluni modi di comunicare ad esempio un titolo dell’epoca “ famoso architetto omosessuale ferito in un incidente” non collima con il concetto di privacy e dimostra che esprime solo un concetto discriminante. Era necessario far capire e illustrare la nuova normativa e così fu fatto. Non si partì con intenti sanzionatori, ma spiegando l’importanza del rispetto della persona ; oggi è normale vedere un’intervista ad un minore con il volto irriconoscibile ecco questo significa essere riusciti a cambiare la mentalità delle persone. L’ maggio 1997 entra in vigore la legge 675 del 1996 sulla tutela dei dati personali. Da questo momento ognuno diventa padrone dei propri dati.
E’ stato necessario insegnare ad usare in maniera appropriata la privacy. Molte volte all’inizio soprattutto la PA negava la conoscenza gli atti per la privacy. Ma non sempre è così la privacy non è limitazione della libertà di informazione. Ad esempio le retribuzioni delle amministrazioni statali devono essere rese pubbliche in quanto si tratta di denaro pubblico e la sua distribuzione deve essere controllata da tutti i cittadini.
intervenuto per affermare che non si possono usare le norme sul divieto di sostea per finalità diverse da quelle del codice della strada(problema prostitute)
In alcuni casi è lo Stato che ha bisogno di raccogliere più informazioni possibile su una persona. Ad esempio nel settore del Welfare deve decidere se ad un soggetto spetta l’esenzione dal ticket. E’ giusto lamentarsi di ciò ma attenzione poi se tale necessità spetta ad un privato che diventa molto più invasivo dell’amministrazione statale. Pensiamo alle assicurazioni sulla salute. Il settore della salute è senza dubbio uno dei più dibattuti ad esempio pensiamo al fatto che i medici non forniscono più informazioni ai familiari dei pazienti, su richiesta del malato.
Altra problematica di cui si è occupato il Garante della privacy riguarda le trasmissioni televisive e il problema dei fuori onda ossia di tutto ciò che viene detto fuori dal momento della registrazione di un programma, difatti non è leale mettere in onda ciò che può essere una conversazione privata all’interno di uno studio televisivo. Viene meno il principio di finalità ( usare le informazioni raccolte solo per la finalità conosciuta) e di consenso dell’interessato.
Il Garante della privacy si è poi dovuto occupare delle cosi dette “Centrali dei rischi ” che costituiscono delle banche dati, che gestiscono i dati di chi ad esempio vive ricorrendo al credito al consumo. Molte famiglie oggi vivono grazie al credito che copre la quarta settimana del mese. Un errore o un abuso poteva compromettere il diritto di alcune famiglie ad usufruire di questo credito. Si è deciso che i dati negativi (ad esempio mancato pagamento di una rata) devono essere inseriti solo dopo un tempo ragionevole. Esiste presso la Banca D’Italia , una centrale dei rischi, dove confluiscono i dati dei prestiti bancari.
Anche le foto segnaletiche devono comunque rispettare la persona ed essere utilizzate e pubblicate solo quanto sono strettamente necessarie per l’incolumità pubblica ( no alle foto al momento dell’arresto di una persona).
DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA PRIVATO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NELLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI : la differenza è sostanziale , il privato deve negoziare con il cittadino informarlo e chiedere il suo consenso per il trattamento dei dati che lo riguardano. La PA invece può raccoglierli nei casi espressamente previsti dalla legge.
Esiste un’eccezione: le società di informazione commerciale. Queste raccolgono notizie sulle imprese, la loro attività, sul loro credito. Se sono un imprenditore siciliano ed ho individuato una collaborazione con una società di Trieste posso rivolgermi a queste società per avere informazioni sulla controparte. Pertanto le informazioni devono essere complete e veritiere.
Altro aspetto per la legge sulla privacy sono i Comitati Etici che affrontano dal punto di vista morale molte questioni giuridiche. In particolare esistono quelli legati al Ministero della Salute che si occupano delle persone che accettano la sperimentazione di cure.
Dopo l’11 settembre in Italia non ci sono state particolari restrizioni alla libertà personale e conseguentemente alla privacy, ,l’unica modifica è stata l’estensione di una legge antimafia sulle intercettazioni preventive. L’Italia ha storicamente già conosciuto un tipo di terrorismo negli anni 70/80 e combatte da sempre la criminalità organizzata. Ma è d’obbligo una domanda. E’ giusto o no rinunciare a porzioni di libertà per permettere la lotta al terrorismo? E’ un problema moto spinoso in quanto quasi tutti
saremmo portati a dire sì al fine di combattere il terrorismo. Ma questo è molto pericoloso il prof. Rodotà parla di pericolo di “ mitridatizzazione” ossia a piccole dosi si abbassa la soglia di percezione della tua libertà ma i mali della democrazia si curano rispettando le regole della democrazia. Spesso molte restrizioni sono inutili e pericolose perché favoriscono la regressione culturale.
Negli Stati Uniti dopo l’11 settembre è stato approvato il Patriot Act che contiene, ad esempio una serie di strumenti straordinari, quindi poteri straordinari tra i quali la possibilità dell’Esecutivo di far giudicare i terroristi (o sospetti tali) catturati da tribunali militari, a porte chiuse senza le garanzie usuali dei procedimenti giurisdizionali^7. Gli USA con il Patriot Act hanno messo in discussione molti aspetti dei diritti fondamentali in nome della sicurezza. Diversa è la situazione in Europa che ha sì ripreso il concetto della privacy nato negli USA, ma lo ha incardinato in un contesto di forte tutela dei diritti fondamentali. Non a caso è nata in Europa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che in un periodo in cui i diritti vengono attaccati riesce a mantenere un alto livello di tutela.
Il Patriot Act è una legislazione di emergenza e come tale prevede forti limitazioni alla libertà personale e passa da forme di sorveglianza mirate a forme di sorveglianza generalizzate.
Secondo Rodotà spesso questi strumenti di sorveglianza generalizzata , che limitano la libertà personale molto spesso risultano sproporzionati rispetto ai risultati ottenuti.
Dobbiamo evitare che le nostre società democratiche si trasformino in Stati oppressivi negatori delle libertà principali ed in tal modo farebbero il gioco dei terroristi. E’ necessario ricordare che la democrazia è un regime faticoso che va reinventato continuamente ed adattato alla realtà, è rischioso. In un Paese totalitario la sicurezza quotidiana può essere maggiore che in uno Stato democratico .Però manca il valore fondamentale e indispensabile della libertà.
Oggi la tecnologia si è insediata nella nostra vita quotidiana , ma occorre governarla per evitare che diventi padrone delle nostre esistenze. Oggi nessuno potrebbe vivere senza internet o la posta elettronica. Oppure pensiamo all’ e-governament, ossia all’amministrazione elettronica.
Ma proprio l’immagazzinamento di dati deve essere regolato dalla privacy , per evitare un loro uso improprio.
In rete è facile costruirsi una seconda identità. Ad esempio se sono una ragazza povera , nera che vive in un quartiere disagiato è facile fingersi un avvocato bianco che vive in un quartiere centrale al fine di essere considerata all’interno di una chat. Oppure un dissidente politico che per cercare di liberare il suo paese rende pubbliche le malefatte interne è necessario che si renda irriconoscibile per evitare rappresaglie e la tutela della sua privacy è anche condizione indispensabile per la tutela della sua libertà di pensiero.
In Rete nel così detto commercio elettronico si usano molto anche le carte di credito e ci si espone al rischio di furto d’identità ossia all’uso fraudolento dei dati della mia carta di credito di cui si appropria qualcun altro. Solo garantendo la privacy e la protezione dei dati personali può svilupparsi il commercio elettronico. Ad esempio se compri in un dato sito ti assicurano che i tuoi dati saranno cancellati molto presto.
Oggi la Rete ed internet rappresentano il luogo di accesso alla conoscenza all’informazione e alle attività imprenditoriali e commerciali. Proprio la diffusione delle tecnologie elettroniche e di
Oggi la privacy va vista in un contesto sociale globalizzato. Una volta il controllo sociale avveniva nel villaggio. Oggi il villaggio si è globalizzato ed è unificato dalle tecnologie .La privacy è stata a lungo identificata come un semplice “no” agli altri. Oggi è diventata un problema centrale in una società che vende e compra informazioni anche personali possiamo diventare noi stessi merce. Non è più solo un problema della sfera privata del singolo ma di tutta la nostra rete di relazione (internet posta elettronica facebook). Ecco la necessità che ognuno mantenga il diritto al controllo sulle proprie informazioni personali.
Infatti senza una forte tutela dei propri dati personali gli uomini rischiano di essere discriminati per le poro opinioni religiose, condizioni sociali, idee politiche. La privacy diventa uno strumento di eguaglianza sociale: senza una forte tutela del cosi detto “ corpo elettronico” , ossia dell’insieme delle informazioni raccolte sul nostro conto, è in pericolo la nostra stessa libertà e la nostra dignità.
Il Garante per la protezione di dati personali è l’Autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy ( legge 31 dicembre 1996,n.675) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità della persona nel trattamento dei dati personali.
Il Garante è un organo collegiale costituito da n. 4 componenti eletti dal Parlamento per un periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta si è insediato il 19 marzo 1997 , e da quel giorno fino al marzo 2005 è stato presieduto dal professore Stefano Rodotà. Dal 1 gennaio 2004 la legge n. 675/96 è stata abrogata e contestualmente sostituita dal Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). La protezione di dati personali è stata considerata un autonomo diritto della persona dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la necessità dell’istituzione di una Autorità indipendente è altresì prevista dagli artt. I-51 e II-68 della Costituzione europea.
Il soggetto che ritiene di aver subito una violazione dei propri diritti relativi alla privacy può presentare ricorso al Garante il quale provvede al termine di un agile e breve istruttoria.
Il ricorso, in alternativa, può essere anche presentato direttamente al Giudice ordinario.
I provvedimenti del Garante possono essere impugnati davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
In caso di richiesta di risarcimento del danno potrà pronunciarsi solo il giudice ordinario e non il Garante.
Esiste in ambito comunitario anche il gruppo dei Garanti Europei di cui fa parte il Garante italiano.