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Il procedimento legislativo in italia, che prevede la presentazione di un progetto di legge, la sua approvazione da entrambe le camere del parlamento, la promulgazione del presidente della repubblica e la pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Vengono spiegate le fasi del procedimento, l'iniziativa legislativa, l'esame e l'approvazione della camera, i procedimenti abbreviati e l'esame dei progetti approvati dal senato.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70) Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter ) si articola perciò in fasi successive: la presentazione del progetto (iniziativa legislativa); l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima; la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finché non sarà approvato da entrambe con identica formulazione (c.d. « navette »); la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Iniziativa legislativa Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed ai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge , mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto. L'esame e l’approvazione della Camera Il procedimento ordinario si articola in due fasi: esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta Commissione in sede referente ); discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea. Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati ) per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I
Esame dei progetti approvati dal Senato Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il messaggio del Presidente dell’altro ramo del Parlamento sarà perciò stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguirà tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa. Se però si tratta di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarderà le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto , la navette fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico. La promulgazione e la pubblicazione La promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge. MA il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato , per chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata (stesso testo) essa deve essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata.
La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( vacatio legis ), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.