

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il procedimento parlamentare ordinario, decentrato e misto in italia. Il procedimento ordinario prevede l'esame e l'approvazione di una legge articolo per articolo dalla camera e dall'assemblea, mentre il procedimento decentrato consente alle commissioni legislative di approvare le leggi. Il procedimento misto suddivide i lavori tra la commissione e l'assemblea. La fase costitutiva comprende l'approvazione finale della legge da entrambe le camere, la promulgazione da parte del presidente della repubblica e la pubblicazione. Se il presidente della repubblica ritiene che la legge contenga errori costituzionali, può richiedere una nuova deliberazione delle camere.
Tipologia: Appunti
1 / 3
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


PROCEDIMENTO ORDINARIO (commissione in sede referente)L’art. 72, comma I stabilisce che “ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”.1) il progetto di legge viene prima esaminato da una commissione legislativa competente nella materia a cui il progetto si riferisce. In questo caso, la commissione svolgerà il suo lavoro in sede referente. La commissione può anche proporre modifiche al testo originario e redigere, qualora siano presentati più progetti di legge su uno stesso oggetto, un testo unificato.2) la commissione trasmette all’Assemblea il progetto di legge, accompagnandolo con una o più relazioni.3) il progetto viene discusso nelle sue linee generali dall’Assemblea, per capire se l’assemblea sia o meno favorevole allo stesso e la discussione generale si chiude con la presentazione e la votazione di ordini del giorno.4) se l’assemblea si è dimostrata favorevole al progetto, passano alla discussione e all’approvazione dello stesso articolo per articolo5) approvati tutti gli articoli, si sottopone il progetto nel suo complesso alla votazione finale, per la quale e richiesto lo scrutinio palese. Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato (art. 72, comma 4):
IL PROCEDIMENTO MISTO (commissione in sede redigente)questo procedimento è stato introdotto dai regolamenti parlamentari. Nel procedimento misto, i lavori vengono suddivisi tra la commissione e l’assemblea. La commissione provvede alla stesura del testo e alla discussione e votazione dello stesso, mentre l'assemblea approva i singoli articoli senza dichiarazione di voto e la legge nel suo complesso con dichiarazione di voto. CAMERA:- l’assemblea incarica la commissione competente, permanente o speciale, di elaborare e votare i singoli articoli del progetto di legge.- L’Assemblea poi voterà i singoli articoli senza dichiarazione di voto e procederà all’approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. SENATO:- il presidente del senato può assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o speciali progetti di legge per la deliberazione dei singoli articoli- l’assemblea procederà alla votazione finale con dichiarazioni di voto. In entrambe le camere, il procedimento misto non può essere adottato per i progetti di legge previsti dall’art. 72, comma 4.
.LE CAMERE DEVONO APPROVARE IL PROGETTO DI LEGGE NEL MEDESIMO TESTO: se una camera apporta al progetto già approvato dall'altra degli emendamenti, il progetto dovrà tornare alla Camera che lo ha approvato per prima perchè anche questa approvi a sua volta gli emendamenti (cosiddette navette).
. I REGOLAMENTI DELLE CAMERE STABILISCONO CHE I PRESIDENTI DELLE CAMERE POSSONO DISPORRE CHE SU UN PROGETTO DI LEGGE ASSEGNATO ADUNA COMMISSIONE SIA SENTITO IL PARERE DI UN'ALTRA COMMISSIONE (cosiddette commissioni filtro). . IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ADOTTATO DA UNA CAMERA NON VINCOLA ANCHE L'ALTRA (per esempio una camera può usare il procedimento ordinario, l'altro il procedimento decentrato)4. Quando l'approvazione di una legge ha avuto un iter molto travagliato, è NECESSARIO IL SUO COORDINAMENTO FORMALE, che è affidato alla Camera al suo presidente, al Senato all'assemblea. . Il presidente dell'assemblea può richiedere il parere di un'altra commissione,di organi o enti estranei al Parlamento su un progetto di legge da lui assegnato ad una commissione.3^ fase: Fase integrativa dell'efficacia arrivati qui la legge sarà un atto perfetto, cioè completo di tutti i suoi elementi. Questa fase si divide a sua volta in due sotto-fasi: LA PROMULGAZIONE La legge approvata da entrambe le camere viene trasmessa a cura del presidente della camera che l’ha approvata per ultima, al Presidente della Repubblica per la promulgazione. La promulgazione delle leggi deve avvenire entro 30 gg dall’approvazione, con la controfirma del presidente del consiglio (salvo in casi d’urgenza: in questo caso le Camere stabiliscono un termine inferiore).Essa consiste in un decreto del Presidente della Repubblica con il quale egli: