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riassunto - riassunto
Tipologia: Sintesi del corso
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Il rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale, si connota per 2 criteri:
Non si sottrae a questa regola il diritto processuale. Fin dall’origine, il trattato di Roma, istitutivo della comunità europea, conteneva una previsione art 293, che promuove il riconoscimento e la circolazione delle decisioni giudiziarie fra i paesi membri, come imp elemento di supporto delle 4 libertà fondamentali:
Altre 2 fonti importanti sul processo civile sono:
apportato effetti di rilievo sulle norme processuali dei singoli paesi
normazione processuale. Con l’introduzione ad Amsterdam dell’art 65 nel trattato Ce, la cooperazione giudiziaria civile è divenuta oggetto di una precisa politica dell’unione:
Articolo 65 (ex articolo 73 M) Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: a) il miglioramento e la semplificazione:
Fulcro di questa politica di intervento attivo dell’unione europea sono i regolamenti.
Da un lato sussiste la piena libertà per i legislatori nazionali di modella come meglio credono le regola di procedura civile; tuttavia questa autonomia deve tenere conto della supremazia del diritto comunitario. Le norme nazionali devono garantire una tutela effettiva ed adeguata ai diritti discendenti dall’ordinamento europeo, e devono assicurare a questi diritti una tutela non inferiore a quella prevista per le situazioni di diritto interno. Dal presupposto che la normativa comunitaria è dotata di supremazia rispetto al diritto processuale interno, si può anche parlare di autonomia-supremazia: I diritti processuali interni sono autonomi, ma devono raggiungere uno standard minimo di tutela, e le norme di procedura derivanti dal diritto comunitario
(regolamenti, direttive, sentenze Corte di giustizia) hanno valore prevalente risposta alle disposizioni nazionali. Corollario: le disposizioni interne devono passare il vaglio di compatibilità con il diritto europeo.
Nel testo del trattato costituzionale europeo firmato a Roma nel 2004, la cooperazione in materia civile rientra tra le materie di competenza concorrente fra unione e stati membri. Mentre talune aree del processo sono ampiamente investite dal diritto europeo (es notificazioni), certe altre non lo sono (es esecuzione forzata).
Dall’art 65 tr. Ce non discendeva necessariamente la scelta di usare i regolamenti come strumento di cooperazione civile; nulla precludeva la possibilità di provvedere mediante direttive o convenzioni tra stati, ma la maggiore forza cogente ed unificante dei regolamenti ha prevalso. Elenco dei regolamenti:
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
alla competenza, al riconoscimento, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale.
delle prove civili.
ADR in ambito comunitario In questo libro si dedicherà attenzione anche al reg. 1/2003 in materia di concorrenza. Gli attuali regolamenti si possono distinguere in:
trasferiscono nel contesto europeo preesistenti convenzioni e pertanto sono più omogenei e più facili da interpretare.
novo determinati istituti; essendo il frutto di soluzioni di compromesso, sono meno chiari e n ancora collaudati nell’esperienza pratica. La decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 ha previsto la Rete giudiziaria europea, con il fine di porre in contatto le autorità giudiziarie dei diversi stati membri; inoltre è stato organizzato l’Atlante giudiziario europeo, che raccoglie dati e notizie sull’organizzazione giudiziaria degli stati membri.
La materia della cooperazione civile fu introdotta nel quadro comunitario, nel titolo IV del trattato Ce, relativo alla libera circolazione delle persone. Alcuni stati presero le distanze da questa soluzione: Regno Unito e Irlanda si riservarono il diritto di partecipare di volta in volta all’adozione e all’applicazione dei singoli regolamenti; mentre la Danimarca si escluse a priori dalla successiva normazione relativa al titolo IV.
L’equivalenza delle giurisdizioni è un postulato di partenza, ma anche un obbiettivo difficile da raggiungere; i veri nodi non sono tanto quelli della differenza delle procedure, ma piuttosto quelli della diseguale struttura dell’amministrazione della giustizia e dell’ordinamento giudiziario.
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha un ruolo di assoluto rilievo nel dare forma al diritto vivente europeo. La corte ha svolto un compito decisivo di interpretazione della convenzione di Bruxelles, che ora consente di dare una lettura non basata sul mero testo anche al reg 44/01. A causa dei compromessi di Amsterdam la Corte di Lussemburgo ha subito una grave limitazione nel suo compito ermeneutico in rapporto ai regolamenti processuali europei. Attualmente l’art 68 del tr Ce deroga alle disposizioni dell’art 234 sul rinvio pregiudiziale dinnanzi alla corte di giustizia. L’art 234 attribuisce in esclusiva al giudice europeo il compito di interpretare il diritto comunitario tutte le volte che dinnanzi ad un giudice nazionale sorga una questione di incertezza. Il rinvio pregiudiziale può essere proposta dai giudici nazionali non di ultima istanze deve essere proposto contro le decisioni che non possono più essere impugnate. Ora l’art 68 restringe l’ambito di operatività del rinvio pregiudiziale sotto 3 profili:
di mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.
affidando questo compito alle sole corti supreme nazionali
derubricarsi a mera facoltà