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Il Giusto Processo nel Diritto Civile Italiano, Appunti di Diritto Processuale Civile

DE SANTIS MONTESANO ARIETA

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 19/09/2013

potolino
potolino 🇮🇹

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LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE
La costituzione repubblicana dal 1948 si colloca al vertice della gerarchia delle fonti
interne.
Art 24 stabilisce il diritto d’azione e di difesa a tutela dei propri diritti , interessi
legittimi e relative garanzie.
Art 111 che contiene i principi del giusto processo .
Art25 nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Art 101 e 110 sanciscono autonomia e indipendenza della magistratura.
FONTI COMUNITARIE
Appartengono all’ordinamento italiano da quando l’ Italia ha sottoscritto i trattato di
Roma 1950 istituitivi delle comunità europee (cee ceca euratom). Il diritto
comunitario penale prevale sulla legge interna ordinaria con esso contrastante ma
ripone al di sotto dei principi costituzionali.
IL TRATTATO DI MAASTRICHT 1992 aveva previsto una politica di cooperazione
in materia di giustizia e affari interna (cd terzo pilastro dell’UE). A cui il trattato di
Amsterdam introdusse importanti innovazioni tra le quali la cooperazione giudiziaria
in materia civile. I cui obbiettivi sono : notificazione e comunicazione transazionale
degli atti giudiziari, compatibilità delle regole da applicare negli stati membri,
cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova, eliminazione degli ostacoli al
corretto svolgimento dei procedimenti civili, sviluppo dei metodi alternativi per la
risoluzione delle controversie e ha previsto un passaggio sotto la giurisdizione della
corte di giustizia della CE. Ulteriore tappa è stata la Carta dei diritti Fondamentali
dell’UE che all’art 47 sancisce il diritto ad un giudice imparziale la facoltà di farsi
rappresentare anche mediante patrocinio a opera dello stato e un giusto processo.
LE CONVEZIONI INTERNAZIONALI
Sono obblighi assunti a livello internazionale tra le piu’ significative:
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 1950
CONV DELL’AIA 1954 concernente la procedura civile
CONV DELL’AIA 1965 relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed
extragiudiziari in materia civile e commerciale
CONV DI BRUXELLES 1968 concernente la competenza giurisdizionale in materia
civile e commerciale
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LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE

La costituzione repubblicana dal 1948 si colloca al vertice della gerarchia delle fonti interne.

Art 24 stabilisce il diritto d’azione e di difesa a tutela dei propri diritti , interessi legittimi e relative garanzie.

Art 111 che contiene i principi del giusto processo.

Art25 nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Art 101 e 110 sanciscono autonomia e indipendenza della magistratura.

FONTI COMUNITARIE

Appartengono all’ordinamento italiano da quando l’ Italia ha sottoscritto i trattato di Roma 1950 istituitivi delle comunità europee (cee ceca euratom). Il diritto comunitario penale prevale sulla legge interna ordinaria con esso contrastante ma ripone al di sotto dei principi costituzionali.

IL TRATTATO DI MAASTRICHT 1992 aveva previsto una politica di cooperazione in materia di giustizia e affari interna (cd terzo pilastro dell’UE). A cui il trattato di Amsterdam introdusse importanti innovazioni tra le quali la cooperazione giudiziaria in materia civile. I cui obbiettivi sono : notificazione e comunicazione transazionale degli atti giudiziari, compatibilità delle regole da applicare negli stati membri, cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova, eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, sviluppo dei metodi alternativi per la risoluzione delle controversie e ha previsto un passaggio sotto la giurisdizione della corte di giustizia della CE. Ulteriore tappa è stata la Carta dei diritti Fondamentali dell’UE che all’art 47 sancisce il diritto ad un giudice imparziale la facoltà di farsi rappresentare anche mediante patrocinio a opera dello stato e un giusto processo.

LE CONVEZIONI INTERNAZIONALI

Sono obblighi assunti a livello internazionale tra le piu’ significative:

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 1950

CONV DELL’AIA 1954 concernente la procedura civile

CONV DELL’AIA 1965 relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale

CONV DI BRUXELLES 1968 concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale

CONV DELL’AIA 1970 sull’assunzione delle prove all’estero

FONTI ORDINARIE

La materia processuale è oggetto di una riserva relativa di legge e come disciplinata da norme di legge di rango ordinaria e solo alcuni profili sono oggetto di una riserva assoluta di legge.

Il codice si divide in 4 libri:

DISPOSIZIONI GENERALI DEL PROCESSO CIVILE

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO DI COGNIZIONE

DISP SUL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA

DISP SUI PROCEDIMENTI SPECIALI

Del 1940 porta il nome del guardasigilli dell’epoca Grandi entrato in vigore il 21.04.1942, riconobbe ampi poteri al giudice, introduce il giudice istruttore cui delegò le fasi di preparazione e istruzione.

La legge 14 luglio 1950/581 utilizzando la tecnica della novellazione incise sulle strutture del processo che determinarono uno stato di crisi.A cui seguirono la riforma del 1990/353 ,1991/374 che introdusse il giudice pace e 1995/534 che attentò il regime delle preclusioni.La riforma 51/1998 ha istituito il giudice unico di primo grado sopprimendo l’ufficio del Pretore,trasferendone le competenze al Tribunale divenuto organo monocratico. Il d. lgs nr. 5/2003 aveva introdotto il processo societario entrato in vigore il 1 gennaio 2004. Gli obiettivi erano la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali affidando la difesa alle parti senza alcun controllo del giudice,il quale veniva investito della gestione del processo solo quando le parti lo ritenessero maturo per renderlo conoscibile al giudice.Ma ha avuto vita breve abrogato dalla legge 69/2009.

Nel 2005 e nel 2006 ci furono ulteriori modifiche che riguardarono l’art 179. L’obiettivo di recuperare maggiore efficienza e celerità ha dato vita ad una riforma del 2009 nr 69 che ha previsto l’allargamento delle competenze del Giudice di Pace,il principio di non contestazione,innovazioni in materia di spese di lite,la generalizzazione della norma sulla rimessione in termini,l’introduzione della testimonianza scritta,la drastica riduzione di termini processuali,le modifiche alla disciplina del Processo di Cassazione,oltre che l’introduzione del Procedimento Sommario di Cognizione.

Anche il CODICE CIVILE ha rango di norma ordinaria in particolare il libro sesto.

Per volontà della Costituzione ci sono funzioni giurisdizionali che non possono mancare:

FUNZIONI GIUSDIZIONALI COSTITUZIONALMENTE NECESSARIE :

  1. TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI
  2. NELL’ACCERTAMENTO E NELLA REPRESSIONE DEI REATI

In altri casi ci sono:

FUNZIONI GIURISDIZIONALI COSTITUZIONALMENTE NON NECESSARIE

Si rammenta che la repressione dei reati spetta alla giurisdizione penale,invece quella preordinata alla tutela degli interessi legittimi è la Giurisdizione Amministrativa.

In base a quanto dispone l’art 1 cpc è la legge generale di ogni GIURISDIZIONE CIVILE esercitata da Giudici Ordinari o anche Giudici Speciali.

Le tipologie

Si conoscono diverse tipologie di Giurisdizione alle quali corrispondono altrettante tipologie di processi:

TUTELE COGNITIVE

TUTELE SOMMARIE

TUTELE CAMERALI

TUTELE ESECUTIVE

Per la tutela dei diritti soggettivi va richiesto l’iter contenuto negli art 163-408 del secondo libro e nel terzo libro. Questa si può chiamare TUTELA NORMALE GENERALE. Invece per le tutele riguardanti determinati diritti si può parlare di TUTELA NORMALE SPECIALE regolata dagli artt. 409-447.

L. 69/2009 ha introdotto il RITO SOMMARIO in cui prevalgono i caratteri della semplificazione.

Le numerose TUTELE SOMMARIE apprestano strumenti che possono anticipare o garantire il risultato.

Infine le TUTELE CAMERALI nelle quali i poteri cognitivi del giudice sono limitati alla specifica situazione oggetto di tutela.

La giurisdizione di distingue in INTERNA ed ESTERNA,quest’ultima emana provvedimenti che incidono anche sui rapporti tra cittadini italiani.

ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA

La Costituzione individua in primo luogo il Giudice Ordinario. Secondo l’art. 102 sono GIUDICI ORDINARI TOGATI:

IL TRIBUNALE quale Giudice unico di primo grado ha di regola composizione monocratica che ha sede in ogni capoluogo di provincia nonché nei comuni indicati dalla legge,in un ambito territoriale denominato CIRCONDARIO.

LA CORTE D’APPELLO giudica in composizione collegiale in un ambito territoriale detto DISTRETTO,competente nei giudizi di impugnazione nelle sentenze del Tribunale.

LA CORTE DI CASSAZIONE ha sede in Roma e svolge le funzioni indicate dall’art. 65 cpc dirette ad assicurare l’esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge.

La Costituzione garantisce L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA sotto diversi profili:

CRITERI DI SELEZIONE,per concorso

INDIPENDENZA ESTERNA,l’art 104 istituisce il CSM presieduto dal PR della Repubblica al quale l’art 105 assegna la competenza ad adottare provvedimenti per assunzioni,assegnazioni,trasferimenti e promozione del Magistrati

INDIPENDENZA INTERNA l’art 107 prevede che i Magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi se non su decisione del CSM

La legge 25 luglio 2005 nr 150 conferisce una delega al Governo per la Riforma dell’Ordinamento Giudiziario.Le innovazioni sono state:

TITOLARITà DELL’AZIONE PENALE:il procuratore della repubblica è titolare esclusivo della giurisdizione penale che può esercitare personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati che può essere anche revocata

SISTEMA DI VALUTAZIONE PERIODOICA DELLA PROFESSIONALITà DEI MAGISTRATI DA PARTE DEL CSM

esiliato,o in qualunque altro modo danneggiato….salvo che a seguito di un legittimo giudizio dei suoi pari o in conformità alla legge del Regno….)”.Così nella Costituzione degli USA il principio del ”due process” viene espressamente fissato nel 5 e 14 Emendamento.La garanzia di un processo equo ed imparziale appartiene al patrimonio del DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE,si può far riferimento all’art 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948 relativo alla piena eguaglianza delle parti e al diritto di essere ascoltato,in corretto e pubblico giudizio,da un Tribunale indipendente ed imparziale.All’art 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 cheripropone le garanzie enunciate dalla Dichiarazione Universale aggiungendovi il riferimento al “giudice competente…..costituito per legge” e alla’art 6 della Convenzione di Salvaguardia dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950,che contiene la gran parte dei principi recepiti nel testo della legge costituzionale n.2 del 1999.

I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO

La legge 2/1999 ha premesso alcuni commi all’art. 111 inserendovi i seguenti principi:

  1. GIUSTO PROCESSO REGOLATO PER LEGGE
  2. CONTRADDITTORIO
  3. PARITà DELLE PARTI
  4. IMPARZIALITà DEL GIUDICE
  5. TERZIETà DEL GIUDICE
  6. RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
  7. INFORMAZIONE ALL’ACCUSATO DELL’ACCUSA A SUO CARICO
  8. GARANZIA DI TEMPO E CONDIZIONI PER LA DIFESA
  9. DIRITTO AL CONTROESAME

10)DIRITTO DI CHIAMARE TESTIMONI A DIFESA(nonché ALL’ACQUISIZIONE DI OGNI ALTRO MEZZO DI PROVA A PROPRIO FAVORE)

  1. ASSISTENZA DI UN INTERPRETE SE NECESSARIO

  2. FORMAZIONE DELLA PROVA IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI IN CONDIZIONI DI PARITà

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

L’art. 101 c.p.c. contiene la nozione del contraddittorio - che è espressamente sancito anche nel testo dell’art. 111 Cost. – statuendo che il giudice non può decidere su alcuna domanda se la parte contro cui è stata proposta “non è stata regolarmente citata e non è comparsa”,salvo che la legge disponga altrimenti.Quest’ultima parte consente un contraddittorio non iniziale ma DIFFERITO,ma può anche provvedere alla decisione in assenza di contraddittorio ”INAUDITA ALTERA PARTE” ma a condizione che si riconosca la possibilità di opporsi.

LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

L’art. 111 prevede espressamente il principio della Ragionevole Durata del Processo ed affida alla legge ordinaria il compito di assicurarne l’effettiva attuazione.La Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 all’art. 6 stabilisce che ogni persona ha un’equa e pubblica udienza in un termine ragionevole.La ragionevolezza deve essere valutata in rapporto alla complessità del giudizio.Per quanto la LEGGE PINTO 24 marzo 2001 nr. 89 ha riconosciuto il diritto ad un’ EQUA RIPARAZIONE in favore di chi ha subito un danno patrimoniale e non in conseguenza del mancato rispetto del termine ragionevole.Tale diritto deve essere azionato dal soggetto interessato con ricorso davanti alla Corte d’Appello e può essere presentato sia durante il procedimento sia quando la decisione è divenuta definitiva e la Corte d’Appello determina la riparazione sulla base del danno.

Il rispetto fondamentale di tale principio impone al Giudice di evitare inutili dispendi di energia processuale.La problematica della ragionevole durata del processo va affrontata in un esame di compatibilità con la disciplina dei TERMINI PERENTORI,questi sono termini che il legislatore impone alle parti per il compimento di determinate attività,sanzionando con la decadenza il mancato compimento di quelle attività nei termini previsti(se,cioè,le attività in questione non vengono compiute nel termine perentorio previsto,la parte non può più compierle in seguito nel corso del processo).La previsione di tali termini risponde ad esigenze di certezza ed uniformità,la valutazione di compatibilità di tali termini con il dettato costituzionale si risolve nell’accertamento di congruità del termine di volta in volta imposto.Deve essere inspirato all’effettiva possibilità di avvalersi del diritto alla difesa,valutate in relazione all’interesse del soggetto e alla funzione assegnata all’istituto.

Alla categoria di CAUSA NON IMPUTABILE l’ordinamento attribuisce rilevanza ad un terzo fattore oltre la forza maggiore ed il caso fortuito,L’INCONGRUITà in

Disciplinata dalla L. 218/95:all’art. 3 determina l’ambito di applicazione della giurisdizione italiana:

a)CONVENUTO DOMICILIATO O RESIDENTE IN ITALIA

b)CONVENUTO HA IN ITALIA UN RAPPRESENTANTE CHE SIA AUTORIZZATO A STARE IN GIUDIZIO

c)NEGLI ALTRI CASI IN CUI LA GIURISDIZIONE ITALIANA è PREVISTA DALLA LEGGE

d)QUANDO SUSSISTONO,PER LE CONTROVERSIE CHE RICADONO NELLA Convenzione di Bruxelless,ALCUNI CRITERI SPECIALI DI COLLEGAMENTO

e)QUANDO SUSSISTONO I CRITERI DI STABILITà PER LA COMPETENZA DI TERRITORIO

L’art. 4 prevede che la giurisdizione italiana sussiste quando le parti l’abbiano CONVENZIONALMENTE ACCETTATA :

ESPRESSA prima o durante il processo o con atto negoziale o con atto processuale

TACITA senza eccepire il difetto durante il 1 atto difensivo.

L’art 5 esclude la giurisdizione italiana rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero.

Art. 4 comma 2 prevede la DEROGABILITà CONVENZIONALE della Giurisd ital a favore di 1 giudice straniero o di un arbitrato estero SEMPRE CHE LA DEROGA SIA PROVATA PER ISCRITTO E VERTA SU DIRITTI DISPONIBILI. è INEFFICACE se il giudice o l’arbitro indicati declinano o non possono conoscere della causa.

IMMUNITà GIURISDIZIONALI

Norma consuetudinaria che impone agli stati di astenersi dall’esercitare il proprio potere giurisdizionale su atti compiti da stati membri IURE IMPERII cioè nell’esercizio della loro sovranità(c.d. immunità statale della giurisdizione civilke straniera).

2)NEI CONFRONTI DELLE MAGISTRATURE SPECIALI NELLE MATERIE RISERVATE ALLA LORO GIURISDIZIONE se ne viene investito il giudice ordinario deve pronunciare una SENTENZA DECLINATORIA della propria

giurisdizione.Se sorgono questioni di giurisdizione il giudice ultimo è la CORTE DI CASSAZIONE.La L. 69/2009 impone al giudice che dichiara il difetto di giurisdizione di far trasmigrare il processo davanti al giudice munito di giurisdizione.

3)NEI CONFRONTI DELLA P.A. CONVENUTA IN GIUDIZIO si pensi agli atti politici o alle operazioni elettorali,il privato è privo di tutela giurisdizionale,siamo di fronte all’IMPROPONIBILITà ASSOLUTA DELLA DOMANDA.

REGIME PROCESSUALE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

È il primo accertamento da compiersi.La disciplina prevista dal’art. 37 detta termini e modalità. è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio senza di tempo anche d’ufficio o su impulso delle parti o del giudice in caso di questioni inerenti alle magistrature speciali o alla PA. L’unico limite alla rilevabilità è la formazione del giudicato interno. L’ambito di applicazione dell’art37:

  • dalle parti fino alla decisione sul merito
  • la sentenza di I grado sul merito può essere impugnata
  • le sent della corte d’appello possono essere impugnate soltanto se sul punto non si sia formato un giudicato interno
  • il giudice può rilevare d’ufficio fino alla formazione del giudizio

QUESTIONI DI GIURIDIZIONE IN PRESENZA DI CONVENUTO STRANIERO

Art 11 l. 218/95 rilevabile in qualunque grado e stato del giudizio solo dal convenuto che non ha accettato la giurid italiana è rilevato d’ufficio se il conventuo è contumace o se ricorre l’ipotesi ex art 5.

REGOLAGEMENTO DI GIURIDIZIONE

L’art 41 consente che su richiesta di una delle parti le quest di giurisdizione possano essere decise dalle sez unit della corte di cass finchè la causa non sia decisa sul merito. L’istanza si propone con RICORSO notificato alle parti che deve contenere:

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • RAGIONI SU CUI SI FONDA LA NEGAZIONE DELLA GIURIDIZIONE
  • MATERIA,alla natura della controversia o al tipo di diritto in contestazione. Criterio FORTE per l’impossibilità di deroga e per immodificabilità per ragioni di connessione
  • VALORE hanno riguardo all’aspetto quantitativo della causa. regola fissata dall’art 10 il valore si determina col valore della domanda. Si applica quando la legge non prevede il criterio di competenza. L’art 7 prevede che il giudice di pace sia competente qualunque sia il valore per:
  • CAUSE RELATIVE AD OPPOSIZIONE DI TERMINI ED OSSERVANZA DI DISTANZE PER PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI
  • CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITà D’USO DEI SERVIZIO DI CONDOMINIO.
  • CAUSE RELATIVE A RAPPORTI TRA PROPRIETARI O DETENTORI DI IMMOBILI IN MATERIA DI IMMISSIONI DI FUMO , ESALAZIONI, RUMORI, SCUOTIMENTI.
  • CAUSE RELATIVE AGLI INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI.

L’ART 9 dispone che il tribunale è esclusivamente competente :

  • IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE
  • RELATIVAMENTE ALLO STATO E CAPACITà DELLE PERSONE
  • PER LA QUERELA DI FALSO , PER L’ESECUZIONE FORZATA
  • PER OGNI CAUSA DI VALORE INDETERMIINABILE.

A volte la competenza PER MATERIA è attribuita alla CORTE D’APPELLO

  • IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE
  • OPPOSIZIONE A SANZIONI IRROGATE DA BANCA D’ITALIA E CONSOB

I criteri di competenza e valore possono operare congiuntamente ad es l’art 7 cpc prevede al primo comma che il giudice di pace è competente per la cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5000€, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice; e lo stesso art7 comma 2 attribuisce al gdp la competenza a conoscere delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non

superi 20000€. Infine il trib è competente per tutte le cause che non siano di competenza di altro giudice(art9cpc).

TERRITORIO

Ha come criterio di dislocazione sul territorio.

Il codice stabilisce:

  • FORI GENERALI quando mancano diverse previsioni di legge

Art. 18 PERSONE FISICHE residenza o domicilio del convenuto e se non sono conosciute dimora,se non ce l’ha o non è conosciuta è competente il giudice del luogo dove ha la residenza l’attore.

ART. 19 PERSONE GIURIDICHE il giudice del luogo dove esse hanno la sede o uno stabilimento e un rappresentante idoneo a stare in giudizio.Se la società non è riconosciuta la sede dell’attività.

  • FORI FACOLTATIVI per le cause relative a diritti di obbligazione.

ART. 20 FORUM CONTRACTUS del luogo in cui è sorta.

FORUM SOLUTIONIS del luogo in cui si deve eseguire

  • FORI ESCLUSIVI artt. Dal 21 al 27,ad es. per cause relative a diritti reali sui beni immobili o di affitto di aziende,il luogo in cui si trova l’immobile o l’azienda.

INDEROGABILITà CONVENZIONALE DELLA COMPETENZA

Prevista dall’art. 6 inderogabilità per accordo tra le parti.

L’art. 28 stabilisce la deroga per accordo tra le parti ai criteri di competenza per territorio,in alcune ipotesi,di fatti la norma vieta la derogabilità in alcuni casi “COMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGABILE O FUNZIONALE”.

Negli altri casi la deroga deve essere ad substantiam ed approvata per iscritto. SEDE DEL TRIBUNALE E SEZIONE DISTACCATE

Il D.lgs. 51/98 ha previsto una ristrutturazione degli uffici giudiziari.Con la soppressione degli uffici di Pretura sono state introdotte delle Sezioni distaccate del Tribunale alle quali sono assegnate cause civile a trattazione monocratica,quando rientrino nella circoscrizione di

Contenuto negli ARTT. 42 e ss. Quale mezzo d’impugnazione ordinario,il quale riconosce alle parti il potere di chiedere alla CORTE DI CASSAZIONE,un accertamento definitivo e vincolante al giudice competente.L’art. 46 esclude il REGOLAMENTO DI COMP. Come mezzo d’impugnazione per le pronunzie del Giudice di Pace contro le quali è previsto l’APPELLO.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA:

D’UFFICIO

AD ISTANZA: 1)necessario 2) facoltativo

DI PARTE

1)Necessario: unico rimedio per censurare o caducare la decisione sulla competenza(impedendo che si formi l’incontrovertibilità che è tipica del giudicato formale art. 324 cpc).

2)Facoltativo: art. 43 il provvedimento pronuncia sulla competenza insieme al merito può essere impugnato c.d. REGOLAM DI COMP. o con i mezzi ordinari,ciò rende possibile il CONCORSO CON I MEZZI D’IMPUGNAZIONE in caso di più parti soccombenti e la legge:

i) se una delle parti propone APPELLO prima delle altre,quest’ultima non perdendo la facoltà di proporre l’istanza di regol. di comp.

II) se l’istanza di regolamento viene proposta prima delle altre i termini dell’appello sono riferibili fino alla comunicazione della decisione sul regolamento

III) se l’istanza di regolamento viene proposta dopo la notifica dell’atto di appello,il processo d’appello è sospesa in attesa della decisione della Cassazione. IL PROCEDIMENTO DEL REGOLAMENTO

Previsto dagli artt. 47 e 49

Si propone con RICORSO IN CASSAZIONE e notificato alle parti entro 30 g dalla comunicazione al giudice sull’ordinanza di competenza o notifica dell’impugnazione ordinaria,in assenza di notifica e comunicazione si applica il “TERMINE LUNGO” DI 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. A seguito della proposizione dell’istanza di regolamento IL PROCESSO è SOSPESO.Art. 48 ex legge ,il giudice può autorizzare il compimento di ATTI URGENTI.

Con LA PRONUNCIA DI REGOLAMENTO che assume la forma di ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO la corte statuisce sulla competenza. Tale ordinanza ha efficacia panprocessuale sulla precedente vincolante.

Se il giudice ritenuto competente dalla Cassazione si dichiarasse incompetente,tale provvedimento è impugnabile con il regolamento,la corte non dovrà riesaminare la questione.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO

Se il giudice ad quem,designato da altro giudice ritenutosi incompetente,se ritiene a sua volta incompetente può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza art. 45. Il rilievo officioso deve avvenire entro la prima udienza. La Cassazione deciderà con ordinanza ed a sezione semplice.

ESERCIZIO DELL’AZIONE E DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

ESERCIZIO DELL’AZIONE diritto civico di adire agli organi giurisdizionali che spetta ad ogni soggetto ed ha inizio con la proposizione della DOMANDA GIUDIZIALE:atto di esercizio del potere processuale di azione,potere d’impulso che origina il processo.

LEGITTIMAZIONJE AD AGIRE

Attore e convenuto destinatari degli effetti della tutela invocata e posseggno una legittimazione ad agire.Ulteriore condizione necessaria dell’azione è L’INTERESSE AD AGIRE, disciplinato dall’art. 100 che lo ritiene CONCRETO ed ATTUALE e consiste nell’esigenza di ottenere

  • RISULTATO UTILE
  • GIURIDICAMENTE APPREZZABILE
  • NON CONSEGUIBILE SENZA L’INTERVENTO DEL GIUDICE

La legittimazione e l’interesse ad agire sono oggetto di sentenze di MERITO acui segue ACCOGLIMENTO O RIGETTO

AZIONJE DI CLASSE

Dottrina e giurisprudenza hanno portato alla ribalta la problematica degli INTERESSI DIFFUSI

ART 139-140 del D,lgs 206/2005 prevedono che le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimati ad agire a tutela degli stessi.

  • IMMEDIATO= provvedimento richiesto dal giudice
  • MEDIATO= il bene della vita che si vuole conseguire nei confronti dell’altra parte.

CAUSA PETENDI= “RAGIONE DELLA DOMANDA” (titolo giuridico sul quale la domanda si fonda,comprendente i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) ma questa definizione inidonea,la nozione è il frutto della contrapposizione di 2 teorie:

  • SOSTANZIALE che richiede che la causa petendi sia il compendio dei fatti costitutivi della domanda
  • Dell’INDIVIDUAZIONE che ritiene che la causa petendi abbia la funzione di individuare il rapporto giuridico controverso. La dottrina ritiene che entrambe sono le 2 facce della stessa realtà. Muovendoci dagli art. 24 Cost. 2907 c.c. 99 C.P.C.

LA CAUSA PETENDI non è mai costituita da atti o fatti ma solo da DIRITTI che si dividono secondo la dottrina dominante,sulle orme di CHIOVENDA in: AUTODERMINATI sono diritti che non possono sussistere simultaneamente con lo stesso contenuto,tra gli stessi soggetti,che si individuano per il loro contenuto senza tener conto del fatto generatore(es. dir.proprietà).

ETERODETERMINATI diritti che possono sussistere simultaneamente con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti,che si individuano in conseguenza del loro fatto generatore(es. diritti reali di garanzia=pegno-ipoteca).

Per i primi il mutamento del fatto costitutivo non comporta mutamento mentre per i secondi comporta il mutamento della causa petendi.

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Non è consentito ad un creditore di una determinata somma di denaro di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali ne scaglionarlo nel tempo in quanto si pone in contrasto con i principi:CORRETTEZZA,BUONA FEDE E GIUSTO PROCESSO.

ECCEZIONE DI RITO E DI MERITO

Si applica l’art 112 che fa divieto al giudice di pronunciarsi d’ufficio su eccezioni non proposte dalle parti.

Quest’art. si distingue:

ECCEZIONI IN SENSO STRETTO:solo dalla parte mai dall’ufficio

ECCEZIONI IN SENSO STRETTO:proposte anche ex ufficio. ECCEZIONE DI RITO:Si introduce nel processo una questione sull’idoneità del processo a concludersi con la decisione di merito. Può fondarsi sull’assenza di un presupposto processuale,validità di singoli atti,difetti di rappresentanza,assistenza o autorizzazione delle parti a stare in giudizio.

ECCEZIONI DI MERITO:volte a paralizzare la domanda d’eccezione dell’altra parte per motivi di merito,che attengono,all’accertamento del diritto o del rapp giuridico. Eccezioni in senso lato si fanno valere fatti che hanno efficacia estintiva,impeditiva o modificativa del diritto. In senso stretto:eccezione di compensazione,inadempimento o annullamento del contratto. ECCEZIONE DI NULLITà DEL CONTRATTO

Art 1421 c.c. Sanzione di ordine pubblico che consiste nell’obbligo giudiziario di non dichiarare o costituire alcun effetto che contrasti con le norme inderogabili sulla nullità dei negozi. Il giudice deve rigettare d’ufficio la domanda di risoluzione di un contratto nullo,dichiarandone la nullità(risultante dagli atti).

CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO

Sancisce l’obbligo del giudice di pronunciarsi non oltre i limiti della domanda che fissa il THEMA DECIDENDUM. Non è consentita la pronunzia:

  • ULTRAPETIZIONE:più di quanto richiesto
  • EXTRAPETIZIONE:su un oggetto diverso

GIUDICI E SENTENZE DI EQUITà

L’Art. 113 prevede casi in cui il giudice è chiamato a decidere SECONDO EQUITà. Il secondo comma prevede che il giudice di pace per le cause che non eccedano 1. euro decide sempre secondo equità. Forma eccezione i contratti conclusi ex art. 1342 c.c.