









































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
riassunto dei capitoli sulle misure cautelari, impugnazioni e esecuzione del Conso -Grevi
Tipologia: Appunti
1 / 49
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!










































MISURE CAUTELARI: le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Sull’applicazione , sulla revoca , sulle vicende modificative delle misure cautelari personali la competenza a provvedere spetta sempre al giudice che procede.( cioè quello competente a seconda della fase del procedimento). Al Pm è riconosciuto unicamente il potere di disporre il fermo di indiziati.
PRESUPPOSTI DEL FUMUS COMMISSI DELICTI E DEL PERICULUM LIBERTATIS: a proposito del primo profilo, il codice individua quali condizioni generali di applicabilità delle misure in questione la sussistenza a carico del destinatario di gravi indizi di colpevolezza, con l’evidente proposito di accentuare la consistenza della piattaforma indiziaria indispensabile per l’adozione di qualunque misura cautelare personale. Si raccomanda inoltre all’autorità competente un sommario accertamento negativo circa la sussistenza di una delle cause di giustificazione o di non punibilità o di estinzione del reato o della pena. Venendo ai criteri di valutazione di detti “gravi indizi” il giudice potrà tener conto delle dichiarazioni provenienti da persone che siano imputate dello stesso reato o in un procedimento connesso o di un reato collegato purché corroborate da riscontri estrinseci. Il medesimo giudice non dovrà ritenersi necessariamente vincolato dalla regola ivi prevista per cui l’esistenza di un fatto non può essere desunta sulla base di indizi salvo che gli stessi risultino gravi precisi e concordanti. Non può essere usata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge. Quanto al versante del “periculum libertatis” il codice chiarisce come ciascuna esigenza sia automaticamente sufficiente a legittimare il ricorso allo strumento cautelare e come nessuna misura possa venire disposta se non in base al concreto
accertamento della sussistenza di una delle suddette esigenze.
ESIGENZE CAUTELARI: queste vengono finalisticamente circoscritte in rapporto a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova. Il proposito legislativo è quello di consentire il ricorso alle misure cautelari per fronteggiare il cd pericolo di inquinamento delle prove, cui si affianca però l’intento di escludere qualunque possibilità di impiego di misure cautelari allo scopo di assicurare il compimento di atti determinati per i quali non si possa prescindere dalla presenza dell’imputato. Circa l’ipotesi di fuga o del concreto pericolo di fuga dell’imputato, essa trova un limite alla sua rilevanza sul terreno cautelare nel collegamento alle sole imputazioni per le quali il giudice preveda che possa venire irrogata una pena superiore a 2 anni di reclusione. per ciò che riguarda invece il tema della tutela della collettività si è assunto come parametro di valutazione gli elementi ricavabili da specifiche modalità e circostanze del fatto nonché dalla personalità dell’imputato assumendo essi rilevanza ogniqualvolta ne risulti il concreto pericolo che il medesimo imputato possa commettere gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, o diretti contro l’ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata o ancora delitti della stessa specie per cui si procede( deve
però essere prevista per essi una pena con reclusione non inferiore a 4 anni ; la reclusione in carcere come misura cautelare necessita una pena invece non inferiore a 5 anni di reclusione). È illegittimo qualsiasi provvedimento di adozione o di mantenimento , delle misure cautelari che risulti esclusivamente finalizzato a conseguire la confessione dell’imputato. In nessun caso infine, l’esercizio del diritto al silenzio da parte dell’imputato, può essere posto a fondamento , sul terreno del periculum libertatis , di una misura cautelare personale disposta a suo carico e quindi, a maggior ragione , che nessuna misura cautelare possa venire legittimamente adottata allo scopo di indurre l’imputato stesso a collaborare con l’autorità giudiziaria.
DELLE MISURE: una volta accertata la sussistenza di almeno una delle esigenze cautelari (art 274), in ordine alla scelta delle misure da adottare nel caso concreto, il codice detta alcuni criteri fondamentali da seguire. Viene anzitutto enunciato il “principio di adeguatezza”: il giudice, nell’individuare quale misura debba venire disposta, sarà obbligato a tener conto della specifica idoneità di ciascuna, rapportandola alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto con l’ovvia conseguenza che dovrà venire scelta la misura meno gravosa per l’imputato tra quelle di per sé idonee a fronteggiare le suddette esigenze. Segue a questo , il “principio di proporzionalità , stando al qual ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. quindi il giudice dovrà tener conto nel determinare la misura , non solo dell’attitudine della misura stessa a soddisfare le esigenze cautelari verificate caso per caso , ma anche della sua congruità sotto il profilo della deminutio libertatis che ne deriva all’imputato: sia rispetto alla gravità del fatto addebitatogli, sia rispetto al quantum di pena che in concreto possa essergli irrogata o che gli sia stata irrogata. In capo al giudice è inoltre dettato uno specifico divieto di disporre sia la custodia cautelare in carcere che agli arresti domiciliari quando il medesimo ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena;, tale divieto opera anche quando il giudice ritiene che all’esito del giudizio , la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. La custodia in carcere può essere disposta innanzitutto in sostituzione della misura non carceraria quando siano state violate le connesse prescrizioni. Inoltre può farsi
ricorso alla carcerazione se , rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di un luogo idoneo per l’esecuzione. Infine ultima eccezione al divieto di carcerazione riguarda il caso in cui si proceda per una serie di delitti quali ad es. incendio boschivo, stalking , furto in abitazione ecc. Si prevede che contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari debba essere condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze ( possibilità di fuga e pena superiore a reclusione di 2 anni ; pericolo che commetta gravi delitti; art 274). Nel caso di sentenza di condanna pronunciata in 2° grado , contestualmente ad essa il medesimo giudice dovrà obbligatoriamente valutare la sussistenza delle esigenze cautelari e degli altri presupposti indicati nel codice, ed applicare sempre la misura cautelare più adeguata, ogni qualvolta tale valutazione abbia dato esito positivo. La custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata come extrema ratio. Per particolari delitti però vige l’obbligo sul giudice di disporre sempre la carcerazione (es delitti di cui all’art 51 terrorismo o criminalità organizzata) e parallelamente un vero e proprio onere di motivazione negativa circa la non sussistenza in concreto di esigenze
50
anni. Questo limite tuttavia non opera per coloro che abbiano trasgredito alle prescrizioni inerenti alle misure cautelari per cui incorreranno nel sistema sostitutivo della misura cautelare visto nel paragrafo precedente. Una seconda eccezione riguarda la conversione dei casi di arresto in flagranza o fermo in una misura coercitiva(compresa la custodia in carcere). Si dispone infatti che tale conversione può avere luogo anche al di fuori dei limiti di pena previsti dalla legge (es corruzione di minorenne, lesione personale , violenza o minaccia a pubblico ufficiale). La misura carceraria non potrà invece essere applicata quando l’arresto se pur in flagranza è avvenuto per delitti pei quali la legge prevede una reclusione nel massimo superiore a 3 anni ma inferiore a 5.
le diverse misure coercitive appaiono ordinate in termini di progressiva afflittività: a cominciare da misure di contenuto meramente obbligatorio per finire alle vere e proprie misure detentive. All’interno di questa ideale gerarchia si collocano le misure del divieto di espatrio, dell’obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia giudiziaria e dell’allontanamento dalla casa familiare. Più di recente è venuta a collocarsi anche la misura del divieto di avvicinamento a determinati luoghi, in quanto frequentati dalla persona offesa o dai suoi congiunti o conviventi. Ad esse si aggiungono poi le misure del divieto e dell’obbligo di dimora( caso massimo di tale obbligo è l’arresto domiciliare). Mentre per ciò che riguarda la concedibilità degli arresti domiciliari un limite soggettivo espresso è il divieto nei confronti degli imputati già condannati per il reato di evasione nei 5 anni precedenti al fatto per cui si procede, assai più articolata appare la disciplina inerente alla possibilità di subordinare la misura degli arresti domiciliari all’assoggettamento dell’imputato a particolari procedure di controllo da attuarsi mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici(es braccialetto elettronico).il codice stabilisce che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia in carcere prescriva le suddette procedure di controllo elettronico salvo che le ritenga non necessarie in relazione alle esigenze cautelari nel caso concreto e sempre che vi sia la disponibilità della strumentalizzazione da parte della polizia giudiziaria. Andrà disposta la carcerazione allorché l’imputato neghi il proprio consenso a sottoporsi ai relativi mezzi e strumenti
LE FORME DELLA CUSTODIA CAUTELARE: va ricordato il principio relativo alla computabilità per una sola volta della durata della stessa(misura cautelare) ai fini della determinazione della pena da eseguire. Le forme già esaminate nei paragrafi precedenti si individuano in :custodia in carcere, ricovero provvisorio, istituto a custodia attenuata per detenute madri, arresti domiciliari)
TIPOLOGIA DELLE MISURE INTERDITTIVE: per quel che concerne le misure interdittive il limite di sbarramento correlato ai procedimenti per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni subisca svariate deroghe in rapporto a quanto previsto da disposizioni particolari vale a dire dalla singole disposizioni concernenti le singole misure cautelari. circa la tipologia delle misure interdittive vengono disciplinate , in particolare , la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ; la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio ed infine il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali o determinati uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Quanto ai criteri di scelta delle misure interdittive per le quali valgono i principi di adeguatezza e proporzionalità, va ricordata l’ulteriore
50
possibilità offerta al giudice di dare più specifica attuazione a tali principi attraverso l’applicazione soltanto parziale della misura scelta. Si consente infatti che l’incidenza della misura possa venire in concreto limitata a una parte della potestà o a un settore o a una parte della attività inerente all’ufficio o alla professione interdetti. Infine va ricordato che ogni ordinanza che applichi una misura interdittiva deve essere trasmessa in copia all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria
PROCEDIMENTO APPLICATIVO: la competenza a disporre le misure cautelari appartiene al giudice , il quale nel momento applicativo provvede sempre su richiesta del PM ( a parte alcuni rari casi in cui provvede ex officio art 299 comma 3). Il PM dovrà , in fase di richiesta, fornire tutti gli elementi su cui essa si fonda ma anche tutti gli elementi a favore dell’imputato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. situazione particolare riguarda il caso in cui il giudice riconosca la propri incompetenza ; in tal caso dovrà disporre la misura richiesta con il medesimo provvedimento declinatorio di competenza , salva la caducazione della misura così applicata qualora entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti al giudice competente , questi non la confermi con proprio autonomo provvedimento. La richiesta formulata dal PM, necessaria ad attivare l’esercizio del potere cautelare del giudice, non è tuttavia vincolante per quel che concerne la tipologia della misura oggetto della richiesta stessa: il giudice può disporre anche una misura meno grave rispetto a quella richiesta , non può invece disporne una più grave. Il Pm può chiedere al giudice, per conto della persona offesa, l’applicazione di una delle misure patrimoniali provvisorie previste all’art 282 comma 3 cioè il caso in cui la persona offesa a causa dell’allontanamento dell’imputato sia rimasta senza sostentamento. Quanto al provvedimento del giudice( di regola ordinanza) oltre alla descrizione sommaria del fatto e delle norme di legge che si assumono violate , dovrà contenere la motivazione che comprenderà gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta , l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza e le specifiche esigenze cautelari. Si prescrive altresì la
predeterminazione della durata della misura quando la stessa sia stata disposta in vista dell’esigenza di garantire l’acquisizione o la genuinità della prova. infine la motivazione dovrà contenere anche le ragioni per le quali non siano stati ritenuti validi gli elementi forniti dalla difesa e da ultimo in caso di misura carceraria l’indicazione delle ragioni per le quali si sia ritenuto essenziale arrivare a questa extrema ratio. Tutti questi requisiti sono stabiliti a pena di nullità. Ulteriore ipotesi di nullità riguarda il caso in cui l’ordinanza non contenga la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato
ADEMPIMENTI ESECUTIVI E LE GARANZIE DIFENSIVE: (^) innanzitutto va
sottolineato l’obbligo per l’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare di consegnare all’imputato copia del provvedimento e una comunicazione scritta chiara e precisa con cui lo informa dei suoi diritti difensivi e cioè: -facoltà di nominare un difensore( o patrocinio dello stato) -diritto ad ottenere informazioni sull’accusa -diritto all’interprete e alla traduzione -facoltà di non rispondere -diritto ad accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento -diritto di dare notizia ai familiari e alle autorità consolari -diritto ad accedere ad assistenza medica urgente
all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art 294(5 giorni dalla custodia o 10 per determinate misure). Una volta avvenuta la liberazione dell’indiziato, il medesimo potrà essere di nuovo sottoposto a custodia cautelare, su richiesta del PM, sempreché ne ricorrano i presupposti , soltanto dopo che sia stato interrogato in stato di libertà. Si prevede poi che la custodia possa venire comunque ripristinata quando l’indiziato , dopo essere stato posto in libertà si sia sottratto all’interrogatorio senza addurre alcun giustificato motivo. Non sarà invece necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente , per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del PM non può precedere l’interrogatorio del giudice , ove lo stesso PM ne faccia istanza il giudice è tenuto ad effettuare l’interrogatorio entro le 48 ore dall’inizio della custodia.( se non dovesse riuscire entro le 48 ore è da escludersi che si verifichi la caducazione)
COMPUTO DEI TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo , mentre gli effetti delle altre misure decorrono dal momento della notifica della relativa ordinanza. In caso di pluralità di provvedimenti riguardanti lo stesso fatto i termini decorrono dal giorno in cui è stato eseguito o notificato il primo provvedimento, ma sono commisurati in rapporto all’imputazione più grave tra quelle contestate con le diverse ordinanze. Tale ipotesi è stata estesa ora anche alle ordinanze che facciano riferimento a fatti diversi sotto una duplice condizione: fra tali atti deve sussistere un rapporto di connessione di cui all’art 12( concorso formale, reato continuato, reati commessi per eseguire gli altri) e purché si tratti di fatti commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza. Tale regola non si applica in rapporto alle ordinanze emesse per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione. Ove la pluralità di ordinanze emesse nei confronti dello stesso imputato riguardi fatti diversi l’eventuale passaggio in giudicato della condanna per il fatto considerato nel primo provvedimento cautelare non fa venir meno l’operatività della regola di retrodatazione del termine iniziale delle misura disposta con la successiva ordinanza cautelare , non potendo evidentemente il giudicato produrre l’effetto di azzerare il tempo di custodia già sofferta. quanto all’ipotesi del cumulo tra un provvedimento cautelare ed un provvedimento di custodia per altro reato, o di detenzione o di
internamento a titolo definitivo la regola è quella per cui gli effetti della misura decorrono dal giorno della notifica della relativa ordinanza, ove si tratti di misura compatibile con lo stato di detenzione o di internamento, mentre nel caso contrario decorrono dalla cessazione di tale stato; agli effetti del computo dei termini massimi, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza lo stesso deve infine ritenersi per il cumulo tra una misura cautelare detentiva ed un provvedimento di custodia già in atto a carico della medesima persona per un diverso fatto di reato. Si prevede infine che l’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un imputato sottoposto a misura cautelare personale per un diverso reato determini la sospensione dell’esecuzione di quest’ultima, a meno che gli effetti di tale misura risultino compatibili con l’espiazione della pena.
PROVVEDIMENTI DI REVOCA E SOSTITUZIONE: (^) la revoca, quale fattispecie
estintiva delle misure cautelari personali, opera tutte le volte in cui risultino carenti, per ciascuna di esse, le condizioni di applicabilità o le esigenze cautelari. Lo stesso vale per quanto concerne l’ipotesi in cui si accerti che le esigenze cautelari si sono attenuate , al punto da far ritenere eccessivamente vessatoria la misura applicata o che
la medesima misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o della sanzione irrogabile. In casi del genere si prevede che il giudice debba sostituire la misura originaria con altra correlativamente meno grave o disporne l’applicazione con modalità meno gravose. Quanto ai profili procedurali si stabilisce che durante le indagini preliminari, il giudice debba provvedere in ordine alla revoca ed alla sostituzione delle misure, di regola, soltanto dietro richiesta del PM o dell’imputato, ed entro 5 giorni dal deposito di tale richiesta. Anche ne corso delle indagini preliminari si ammette che il giudice possa assumere ex officio l’iniziativa della revoca o della sostituzione delle misure, quando risulti già investito del procedimento per l’esercizio di uno dei poteri appartenenti alla sua competenza funzionale: in particolare quando assuma l’interrogatorio dell’indiziato in custodia cautelare. Prima di provvedere però il giudice deve sempre sentire il PM, il quale dovrà esprimere il proprio parere nei 2 giorni successivi, salva restando al medesimo giudice la possibilità di procedere alla decisione qualora entro tale termine il suddetto parere non sia stato espresso. Stesso procedimento vien applicato in caso di richiesta dell’imputato dopo la chiusura delle indagini preliminari. Il giudice prima di provvedere può sempre procedere ad interrogatorio della persona sottoposta alla misura. Esso diventa invece doveroso qualora l’imputato ne abbia fato richiesta, quando l’istanza di revoca si basa su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. Per quanto riguarda il caso di revoca o sostituzione di determinate misure applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona: il provvedimento deve essere subito comunicato a cura della polizia giudiziaria ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa. Il difensore e la persona
offesa potranno presentare, entro 2 giorni dalla notifica, una memoria al giudice , il quale procede una volta decorso il predetto termine. Per quanto riguarda invece l’ipotesi in cui si accerti che le esigenze cautelari si sono accresciute rispetto a quelle individuate alla base della misura applicata , è previsto che il giudice, su richiesta del Pm debba sempre , ricorrendone i presupposti, sostituire la misura originaria con altra più rigida o disporne l’applicazione con modalità più gravose. Il giudice può in ogni stato e grado del procedimento disporre anche d’ufficio i necessari accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità dell’imputato( da svolgersi entro 15 giorni dal deposito della richiesta). Se la richiesta di revoca o sostituzione è fondata su condizioni di salute particolarmente gravi , se il giudice non ritiene di accogliere la richiesta deve disporre subito gli accertamenti medici dei quali l’esito dovrà pervenire al giudice entro 5 giorni o in caso di necessità 2. In caso la struttura sia inidonea per gli accertamenti diagnostici il giudice può disporre il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio sanitario nazionale.
MISURE : a differenza della sostituzione e revoca ci sono alcune figure di estinzione che operano automaticamente al verificarsi di determinati eventi. Oltre alla già esaminata estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio entro il termine previsto, qui viene in evidenza prima di tutto la prevista estinzione ipso iure di tutte le suddette misure in conseguenza della pronuncia di determinati provvedimenti.si stabilisce l’immediata perdita di efficacia delle misure applicate con riferimento ad un certo fatto allorquando, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, venga disposta l’archiviazione, ovvero venga pronunciata una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. laddove invece la sentenza sia stata di condanna si stabilisce che le misure già in atto perdano efficacia se la pena irrogata venga dichiarata estinta o condizionalmente sospesa.(la custodia cautelare perde altresì efficacia se la durata della custodia pre-sofferta sia uguale o superiore
50
6 mesi (delitto punito con reclusione nel massimo non superiore a 20 anni) o 9 mesi ( delitti puniti con ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni) -per quanto riguarda il giudizio di 2° grado la custodia è destinata a perdere efficacia allorché dalla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado e senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in appello sia decorso il temine di 9 mesi, se vi è stata condanna alla reclusione non superiore a 3 anni; o il termine di 1 anno se vi è stata condanna a reclusione non superiore a 10 anni o ancora di 1 anno e 6 mesi in caso di condanna a reclusione superiore a 10 anni o ad ergastolo. Quando vi sia stata già una sentenza di condanna anche in primo grado o quando l’impugnazione si astata proposta esclusivamente dal PM, si stabilisce che non debba più farsi riferimento ai termini intermedi ma solo a quelli di durata complessiva della custodia cautelare. Nell’eventualità di regresso del procedimento ad una diversa fase o di rinvio dinanzi ad un diverso giudice , a partire dalla data del correlativo provvedimento riprendono a decorrere ex novo i termini stabiliti con riguardo a ciascun stato e grado del procedimento. Si prevede infine un termine massimo di durata complessiva della custodia : 2 anni se si prevede reclusione di massimo 6 anni 4 anni se si prevede reclusione non superiore nel massimo a 20 anni 6 anni se si prevede reclusione superiore a 20 anni o l’ergastolo
PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI MASSIMI DI CUSTODIA: per quanto riguarda la disciplina della proroga , se si prescinde all’ipotesi del compimento di una perizia psichiatrica, il codice ne circoscrive l’operatività alla sola fase delle indagini preliminari. I termini di custodia prossimi a scadere in tale fase possono venire prorogati soltanto in presenza di gravi esigenze cautelari, le quali rapportate ad accertamenti complessi, rendano necessaria la prosecuzione della cautela. In questa ipotesi la competenza a provvedere sulla richiesta di proroga da parte del PM spetta al giudice per indagini preliminari, il quale dopo aver sentito in contradditorio il difensore ed il PM, ove ritenga vi siano i presupposti potrà concedere una proroga, rinnovarla una sola volta fino al limite rappresentato dalla metà dei termini massimi di custodia previsti per la fase delle indagini preliminari. Per ciò che riguarda la sospensione invece la cosa risulta più complessa. La competenza a stabilirla spetta al giudice , anche d’ufficio, con ordinanza appellabile. In base all’art 304 i termini sono sospesi: -giudizio: in caso di dibattimento sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore o dietro richiesta dei medesimi oppure per mancata presentazione , allontanamento o mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza l’imputato. A questa ipotesi deve aggiungersi quella sospensione dei termini di custodia durante la pendenza dei termini previsti per la redazione della sentenza differita dei motivi della sentenza. Analogamente i termini devono essere altresì sospesi quando tali situazioni si verificano nel giudizio abbreviato. L’operatività dei termini di custodia è stata allargata anche alla fase dell’udienza preliminare. più precisamente in tale fase i termini sono sospesi tutte le volte in cui la stessa udienza venga sospesa o rinviata per il verificarsi di uno dei casi del 304 sopra
indicati. Ultima figura di sospensione è quella prevista in caso di richiesta di rimessione. Le ipotesi di sospensione non si applicano , all’interno dei processi cumulativi, nei confronti dei coimputati cui le stesse non si riferiscono, sempreché questi ultimi chiedano che nei loro confronti si proceda previa separazione dei processi. nell’ipotesi di particolare complessità dei dibattimenti o dei giudizi abbreviati relativi ai gravi delitti elencati nell’art 407 compresi quelli di criminalità organizzata, il regime delle sospensione possa venire esteso anche ai periodi di tempo in cui sono
50
tenute le udienze o si delibera la sentenza nella fase del giudizio. In questi casi la sospensione è disposta dal giudice , su richiesta del PM con ordinanza appellabile. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art 303. Da ultimo , come affermata dalla corte di cassazione, la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione , anche se l’imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore o su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine di difesa.
SCARCERATO PER DECORRENZA DEI TERMINI: a carico di tale imputato il giudice deve disporre le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti sempreché si accerti la permanenza delle esigenze che avevano giustificato la sottoposizione alla custodia stessa.( vi è la possibilità di procedere cumulativamente nel caso di delitti strage, saccheggio , guerra civile ecc.). anche successivamente alla scarcerazione per decorrenza dei termini , la custodia cautelare deve essere rinnovata allorquando si verifichino 2 situazioni: imputato scarcerato che abbia dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una delle misure cautelari applicategli in luogo della custodia; sopravvenienza a carico del suddetto imputato di una sentenza di condanna di 1° grado o di 2° grado ( quando vi sia comunque pericolo di fuga o fuga). Con riferimento a simili ipotesi di rispristino vige la regola della decorrenza ex novo dei termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova( salvo il computo della custodia anteriormente subita ai fini dei termini di durata complessiva) ciò vale anche per l’imputato sottrattosi mediante evasione all’esecuzione della custodia cautelare.
CUSTODIALI: a tal riguardo va operata una distinzione tra misure coercitive e misure interdittive. Per queste ultime ci si limita a richiedere la predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia; per le prime si esige una articolazione di termini per ciascuna fase processuale con cessazione automatica delle stesse in rapporto alle correlative scadenze. si stabilisce quindi la perdita delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare a seguito del decorso di un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti in rapporto alla custodia. Per quanto concerne invece le misure interdittive si fissa in via generale il termine di due mesi, scaduto il quale si prevede che le medesime perdano efficacia. Vi è poi la possibilità di proroga per esigenze probatorie. Una seconda deroga è prevista inoltre nel caso in cui si proceda per delitti contro la PA ; si stabilisce qui infatti che le misure interdittive perdano efficacia decorsi 6 mesi dall’inizio della loro esecuzione , peraltro si può disporne la rinnovazione anche oltre il limite temporale, entro il tetto massimo però del triplo dei termini previsti dall’art 303. La sopravvenuta estinzione delle misure in discorso non può recare pregiudizio all’esercizio dei poteri attribuiti ex lege al giudice penale o ad altre autorità in materia di pene accessorie o misure interdittive di altra natura.
PROCEDIMENTO DI RIESAME DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI DINANZI AL TRIBUNALE: lo strumento del riesame nel merito è configurato dall’art 309 come utilizzabile esclusivamente avverso le ordinanze che abbiamo disposto una misura coercitiva.( con l’eccezione delle ordinanze adottate nell’ambito del procedimento di estradizione o di esecuzione del mandato europeo per le quali è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge). La titolarità del
una misura cautelare a carico dell’imputato, si stabilisce che l’esecuzione di tale decisione rimanga sospesa finché la medesima non sia diventata definitiva. Per ciò che riguarda il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale a seguito di riesame o a seguito di appello si riconosce la titolarità all’imputato , al suo difensore e al PM. Il ricorso deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione o rispettivamente, dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento. È possibili un “ricorso omisso medio” in caso di violazione di legge direttamente contro le ordinanze applicative di una misura coercitiva , cioè prescindendo dalla previa richiesta di riesame. La corte deve decidere entro 30 giorni dalla ricezione di tali atti , osservando la procedura in camera di consiglio di cui art 127 salva per il resto la procedura per cassazione. I motivi del ricorso devono venire enunciati contestualmente al ricorso ma si riconosce al ricorrente la possibilità di enunciare nuovi motivi dinanzi alla corte prima dell’inizio della discussione.
APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA : Le misure di
sicurezza sono provvedimenti previsti dai vari sistemi penali, adottate per
finalità terapeutiche, rieducative e risocializzanti delle persone ritenute
socialmente pericolose. Esse possono venire disposte dal giudice procedente in qualunque stato e grado del procedimento, e sempre su richiesta del PM , sulla base di un presupposto riconducibile all’area del Fumus commissi delicti. Occorre cioè che sia accertata a carico dell’imputato la sussistenza di gravi indizi di commissione del fatto e sia contemporaneamente esclusa la ricorrenza di una delle cause di non punibilità o di estinzione quali condizione negative delle misure cautelari personali. Il giudice prima di provvedere deve accertare in concreto la sussistenza dell’altro tipico presupposto di queste ultime, riconducibile alla sfera dl periculum libertatis e rappresentato in chiave eminentemente sostanzialistica dalla pericolosità sociale del soggetto contro cui si sta procedendo. tali sono a parte il minorenne, l’infermo o l’ubriaco abituale ovvero la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o in stato di cronica intossicazione. La pronuncia del provvedimento applicativo della misura di sicurezza dovrà di regola essere preceduta dall’interrogatorio dell’imputato , tanto più necessario nei confronti di un soggetto di cui deve essere accertata la pericolosità. Ove non sia possibile, l’indiziato dovrà essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari non oltre 5 giorni dall’inizio dell’esecuzione della stessa, ed al termine di tale interrogatorio il medesimo giudice, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della misura adottata , potrò anche disporne la revoca. Causa estintiva di queste ultime consta nella constatazione della cessata pericolosità sociale.( a tal fine il giudice deve provvedere ad un periodico riesame dell’imputato entro la scadenza del 6° mese dalla pronuncia dell’ordinanza ed in ogni successiva scadenza semestrale). Per ciò che riguarda infine la disciplina delle impugnazioni esse vengono equiparate alle misure cautelari. Anche per le misure di sicurezza devono applicarsi le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione.
RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE: è un istituto che deve necessariamente coordinarsi con le ipotesi di risarcimento dei danni da responsabilità civile dei magistrati in materia di provvedimenti concernenti la libertà personale. Più precisamente, fissando l’esigenza della riparazione non solo nel caso dell’errore giudiziario, ma anche nel caso dell’ingiusta detenzione , il legislatore ha lasciato intendere con chiarezza di voler allargare l’orbita di incidenza della procedura riparatoria ad ogni forma di detenzione che dovesse risultare ingiusta. Si sono quindi individuate due fasce di ipotesi di detenzione.
La prima fascia(art 314 comma 1) è riferita alla situazione dell’imputato che dopo aver subito un periodo di custodia cautelare sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, ivi comprese le eventualità del fatto compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima o ancora perché il fatto non è previsto come reato.( stessa cosa con riferimento alle indagini preliminari e quindi una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere o anche l’archiviazione). Al diritto alla riparazione fa da corollario anche il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro che il soggetto occupava prima dell’applicazione della misura, e dal quale sia stato licenziato a causa di tale ingiusta detenzione. La seconda fascia(art 314 comma 2) fa riferimento al caso dell’imputato già sottoposto a custodia cautelare nel corso del processo , facendo riferimento alle ipotesi in cui sia stato accertato con decisione irrevocabile che il relativo provvedimento era stato emesso , o mantenuto, senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art 279 e 280. Si esclude la configurabilità di un diritto alla riparazione per quella parte della custodia cautelare che si stata computata ex art 657 ai fini della determinazione della misura di una pena o per il periodo in cui tali limitazioni siano state sofferte ex artt. 297 e 298 anche in forza di un altro titolo. La domanda di riparazione deve essere proposta a pena di inammissibilità , entro 2 anni dal giorno in cui siano divenute irrevocabili le sentenze (art 314) o dal giorno in cui il provvedimento di archiviazione sia stato notificato al soggetto destinatario. La legittimazione a proporre la richiesta spetta al soggetto interessato o in casi particolari ai suoi eredi. Per il resto vale la stessa disciplina prevista per l’errore giudiziario di cui art 643-647.
MISURE CAUTELARI REALI: SEQUESTRO CONSERVATIVO, SEQUESTRO PREVENTIVO, RIMEDI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO: il codice ha individuato due diverse specie di misure cautelari reali. Da un lato la classica figura del sequestro conservativo , dall’altra la figura del sequestro preventivo, entrambe di regola affidate alla competenza del giudice di merito., dietro richiesta del PM ( o della parte civile nel primo caso). -circa il sequestro conservativo, la sua funzione rimane quella di assicurare , attraverso il vincolo posto sui beni mobili o immobili dell’imputato, nonché sulle somme a lui dovute, l’esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa, tutte le volte in cui vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le relative garanzie. Sia sotto il profilo del pagamento della pena pecuniaria , delle spese processuali e delle altre somme dovute all’erario statale, sia sotto il profilo dell’adempimento delle obbligazioni civili da reato. In funzione di alternativa o sostituzione al sequestro conservativo vi è la figura dell’offerta di cauzione. Si prevede anche la possibilità di conversione del sequestro in pignoramento quale conseguenza del giudicato di condanna. -circa il sequestro preventivo occorre innanzitutto accertare la sussistenza di elementi idonei a suffragare la configurabilità in concreto della fattispecie di reato ( fumus delicti) mentre non si richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto imputato o indagato. Si stabilisce che anche prima dell’esercizio dell’azione penale , il giudice , su richiesta del PM, debba disporre con decreto motivato il sequestro delle cose pertinenti al reato , tutte le volte in cui la libera disponibilità delle stesse possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo o agevolare la commissione di altri reati. al di fuori di questi casi il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è di regola rimesso alla
discrezionalità del giudice , mentre diventa obbligatorio nel corso dei procedimenti
50
PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ DELLE IMPUGNAZIONI: è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. Tuttavia si prevede che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione , quando non altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze(art 568). In sostanza le sentenze sono tutte impugnabili ma per il mezzo di impugnazione dipende da vari elementi: se si tratta di sentenza di 1° grado appellabile , il mezzo è costituito dall’appello o , ricorrendone i presupposti, dal ricorso per cassazione,(omisso medio); se si tratta di sentenza di 1° grado inappellabile o di sentenza emessa dal giudice di appello , il mezzo è costituito dal ricorso per cassazione. -Le sentenze di non luogo a procedere sono inappellabili; -le sentenze di proscioglimento , in sede di giudizio abbreviato, sono inappellabili dall’imputato , a meno che si tratti di assoluzione per difetto di imputabilità , derivante da vizio totale di mente , e appellabili invece dal PM -le sentenze di proscioglimento emesse in dibattimento di 1° grado sono appellabili senza limiti dal PM , mentre l’imputato può appellarle salvo che siano relative a contravvenzioni punite con solo l’ammenda o con pena alternativa , ferma restando la mancanza di interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento pronunciate con formule ampiamente liberatoria. -i provvedimenti sulla libertà personale sono ricorribili per cassazione, in certi casi appello e sono suscettibili di richiesta di riesame. -contro i provvedimenti diversi dalle sentenze e non riguardanti la libertà persona vige il principio di tassatività quindi si seguirà ciò che la legge di caso in caso stabilisce. Per ciò che riguarda il provvedimento “abnorme”(cioè quello che per singolarità e stranezza risulti avulso dall’intero ordinamento processuale) la cassazione ha affermato che il termine per proporre ricorso cassazione stessa decorre dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e che , in difetto di prova contraria, tale momento è quello indicato dal ricorrente.
IMPUGNABILITA’ OGGETTIVA: (^) per quanto concerne le sentenze, l’impugnazione può essere totale , cioè avere ad oggetto l’intera sentenza, o parziale, cioè con oggetto solo alcuni capi di essa. Particolare attenzione a riguardo va fatta circa l’impugnazione per i soli interessi civili( es risarcimento del danno). L’impugnazione dei soli capi extrapenali non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato; i capi penali se non impugnati diventano irrevocabili. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. Disposizioni specifiche sono dettate poi per l’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari al dibattimento o nel dibattimento. La regola è che l’impugnazione contro talo ordinanze può essere proposta , a pena di inammissibilità, sono con l’impugnazione contro la sentenza , quando non è diversamente stabilito dalla legge: tuttavia l’impugnazione è ammissibile anche se la sentenza è impugnata solo per connessione con l’ordinanza. Alla regola della impugnazione congiunta fanno eccezione le ipotesi espressamente stabilite dalla legge e le ordinanze in materia di libertà personale, contro cui è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza. In questo caso l’impugnazione deve essere fatta con atto scritto , in cui sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso e la dichiarazione dell’illegittimità dell’ordinanza con i relativi motivi.
50
TITOLARITA’ DEL DIRITTO D’IMPUGNAZIONE: anche sul versante soggettivo vige il principio di tassatività. Il PM, il procuratore della repubblica presso il tribunale ed il procuratore generale presso la corte d’appello , possono proporre impugnazione , nei casi stabiliti dalla legge , quali che siano le conclusione del rappresentante del PM: il titolare dell’ufficio non è vincolato alle conclusioni presentate a suo tempo dal rappresentante dell’ufficio medesimo, neppure nel caso di loro accoglimento nella decisione. Il procuratore generale presso la corte d’appello può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L’eventuale concorrenza di impugnazioni presuppone il riconoscimento di una duplice autonoma titolarità e quini di possibili diverse richieste ad opera dei due organi del pubblico ministero, legittimati entrambi ad impugnare( si prevede comunque un meccanismo di rinuncia). L’impugnazione può essere fatta anche dal rappresentante del PM che ha presentato le conclusioni. esso se ne fa richiesta può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte d’appello, previo consenso di questo.( tale previsione è finalizzata dall’opportunità di non far disperdere la conoscenza e l’esperienza già acquisite). I soggetti non legittimati ad impugnare i capi penali della sentenza possono sollecitare il PM a farlo; in caso non voglia farlo invierà al richiedente un decreto motivato contenente le ragioni di tale decisione.
IMPUGNAZIONE DELL’IMPUTATO E DEL SUO DIFENSORE: (^) la titolarità dell’impugnazione è riconosciuta all’imputato , il quale può proporla personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, nominato anche prima dell’emissione del provvedimento da impugnare. Nelle situazioni in cui per legge essi sono presenti, il tutore ed il curatore speciale, possono proporre l’impugnazione spettante all’imputato. può proporre impugnazione il difensore al momento del deposito del provvedimento o il difensore nominato proprio per la presentazione dell’impugnazione.( ricorda la eventuale nomina di un terzo difensore comporta la revoca dei precedenti solo se egli abbia effettivamente presentato l’atto d’impugnazione). L’imputato nei modi previsti dalla legge per la rinuncia(art 589) può togliere effetto all’impugnazione proposta dal difensore ( se presenti , è necessario il consenso del tutore o curatore per gli infermi o i minorenni). L’impugnazione dell’imputato non concerne solo i capi penali ma anche gli interessi civili. L’imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza. il richiamo alla sentenza di assoluzione è da intendersi limitato al caso in cui l’imputato fosse stato assolto per difetto di imputabilità, formula che non gli consente di richiedere la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali. Infine va ricordato che quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal
reato, a favore della parte civile, il giudice d’appello e la corte di cassazione , nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano gli interessi civili.
CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA: il responsabile civile può proporre impugnazione, con il mezzo che la legge attribuisce all’imputato, contro
l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso e sono enunciati i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, le richieste , i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’unicità dell’atto di impugnazione non esclude però la presentazione di nuovi motivi. I punti sopra elencati devono essere presenti a pena di inammissibilità( è inammissibile l’impugnazione redatta in lingua straniera). Se l’impugnazione è proposta a giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente, unico limite è rappresentato dalla non impugnabilità del provvedimento, la quale sola esclude qualunque possibilità di qualificare diversamente il mezzo di impugnazione proposto. In caso una sentenza sia impugnabile solo per cassazione , ed erroneamente venga proposto appello terminante con una sentenza, la cassazione dovrà annullare senza rinvio la sentenza e ritenere il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso. Salo che la legge disponga altrimenti , l’atto d’impugnazione è presentato personalmente o a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: il pubblico ufficiale vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta , lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia , se richiesto, ricevuta. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano.( è possibile anche proporla con telegramma o con atto da trasmettere tramite raccomandata)
trattandosi di parti private la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio o dal difensore. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al PM presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti provate senza ritardo. il mancato adempimento comporta la regressione del procedimento, con restituzione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti dovuti ed impedisce che cominci a decorrere il termine per proporre appello in via incidentale o ricorso per saltum.
NUOVI: i termini per proporre impugnazione variano di durata a seconda delle modalità cronologiche adottate per redigere la motivazione. Il termine è infatti di: -15 giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio e nel caso di motivazione redatta subito dopo la stesura del dispositivo, in questo ultimo caso il termine decorre immediatamente ( la sentenza di non luogo a procedere è sempre impugnata nel termine di 15 giorni anche se motivata entro il 30° giorno dalla pronuncia); tale termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento ; nel caso della sentenza di proscioglimento, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine legale -di 30 giorni nel caso di motivazione redatta non oltre il 15° giorno -di 45 giorni nel caso di motivazione redatta oltre il 15° giorno( non eccedente comunque i 90 giorni) negli ultimi due casi il termine per impugnare decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito. quando il giudice, pur non avendo fissato un termine maggiore di quello di 15 giorni a lui normativamente assegnato, depositi la sentenza oltre tale termine, ma entro il 30° giorno , la cancelleria deve obbligatoriamente far luogo a comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito.
L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito a sua richiesta , nel termine per proporre opposizione , salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. Può accadere che la decorrenza del termine per impugnare sia diversa per l’imputato e per il suo difensore: in tal caso opera per entrambi il termine che scade per ultimo ( es giorni di notificazione diversa) Fino a 15 giorni prima dell’udienza possono essere presentati in cancelleria motivi nuovi nel numero di copie necessario per tutte le parti. Si ritiene però che i motivi nuovi debbano avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell’originario atto d’impugnazione. Se l’atto di impugnazione è inammissibile, essa si estende anche ai nuovi motivi i quali quindi non rimediano ai vizi originari.
SENTENZA E CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO: l’ipotesi del concorso di mezzi di impugnazione ordinari è risolto dal codice con la regola della conversione del ricorso in appello(art 580). Tale regola è però limitata ai casi di connessione di cui all’art 12. La regola quindi fa fronte ad un processo cumulativo, in tale eventualità la sentenza è idealmente scindibile in vari capi, ciascuno impugnabile con il mezzo consentito dalla legge, potendo quindi un capo essere appellabile ed un altro capo solo ricorribile. In questo caso il ricorso verrà convertito in appello. Tale regola non viene applicata in caso di reato collegato e nel caso in cui l’imputato è stato giudicato per un’unica imputazione e avverso la sentenza soltanto una parte può appellare , mentre l’altra può solo ricorre per cassazione. Nel caso ancora in cui una parte proponga appello e l’altra ricorso per saltum, quest’ultimo si convertirà in appello. Avendo alcune parti appellato ed altre ricorso per saltum, entro 15 giorni dalla notificazione del ricorso , le parti che hanno proposto appello possono dichiarare tutte di rinunciarvi per proporre ricorso per cassazione in via diretta: è allora l’appello a convertirsi in ricorso e se i motivi non sono conformi al modello per il ricorso per cassazione, le parti devono presentare nuovi motivi entro 15 giorni dalla dichiarazione suddetta.
INAMMISSIBILITA’ DELL’IMPUGNAZIONE: competente a controllare l’ammissibilità dell’impugnazione è il giudice che dovrà decidere su di essa. L’impugnazione si considera inammissibile quando è proposta da soggetto non legittimato o che non vi ha interesse, quando il provvedimento non è impugnabile, quando non sono state osservate le disposizioni relative alla forma, alla presentazione, alla spedizione ed ai termini e quando vi è rinuncia all’impugnazione. L’inammissibilità è dichiarata con ordinanza e contestualmente il giudice dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. Essa è ricorribile per cassazione. Se l’inammissibilità non viene dichiarata preliminarmente , essa può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento. Particolare rilievo riveste la problematica riguardante le ipotesi in cui, accanto alla causa d’inammissibilità dell’impugnazione, sussista una causa di non punibilità ex art 129: poiché pure per quest’ultima causa è prevista la declaratoria, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, il giudice dell’impugnazione deve decidere a quale declaratoria dare la prevalenza. Tutte le cause di inammissibilità dell’impugnazione, salvo la rinuncia, devono essere considerate come originarie e quindi tali da impedire la declaratoria di non punibilità.( riguarda il paragrafo sul libro pag 968)
RINUNCIA ALL’IMPUGNAZIONE: la rinuncia è delineata come atto negoziale con cui la parte, che ha proposto l’impugnazione, dichiara di non volersene più
50