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Il concetto di appello penale, un mezzo per impugnare sentenze di condanna emanate da un giudice. Esploriamo le regole generali, le ipotesi in cui la facoltà di appello è esclusa, i soggetti che possono proporre appello, il ruolo della parte civile, e le possibili decisioni del giudice d'appello. Inoltre, viene discusso il procedimento per appellare, la citazione, i requisiti del decreto di citazione, e le possibili esiti.
Tipologia: Appunti
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L'appello penale è un mezzo di impugnazione ordinario, attraverso il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice, mediante lo svolgimento di un nuovo giudizio. Per regola generale, sia il PM che l'imputato possono proporre appello avverso le sentenze di condanna. Tuttavia in talune ipotesi tale facoltà è esclusa. Sono infatti inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e, per il solo PM, quelle pronunciate nel giudizio abbreviato, tranne i casi in cui il giudice abbia modificato il titolo di reato. I soggetti che possono proporre appello avverso i capi penali della sentenza sono il PM e l’imputato. Per quanto riguarda la parte civile l'art. 576 c.p.p. dispone che l' impugnazione contro la sentenza di proscioglimento può essere fatta ai soli effetti della responsabilità civile. In tal caso il giudice d'appello può decidere solo in merito alle disposizioni della sentenza che riguardano gli interessi civili. Con la proposizione dell’appello si attribuisce al giudice del gravame "la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p.). A tale proposito si deve distinguere a seconda che a proporre l’impugnazione sia il PM o l’imputato. Quando ad appellare è il PM, infatti, l’art. 597 co. 2 c.p.p., prevede che: "se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge; se l’appello riguarda una sentenza di prosciogliemmo, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a), ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza di condanna; se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza". Quando ad appellare è l’imputato, l’art. 597 co. 2 c.p.p., in ottemperanza al divieto di reformatio in pejus, prevede che "il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici". Il giudice del gravame può inoltre attribuire al fatto una definizione giuridica più grave, purché non sia superata la competenza del giudice di prime cure (art. 567 u.c. c.p.p). La parte che non ha proposto appello può comunque proporre appello incidentale. Adesso non è più proponibile dal pubblico ministero ed è quindi riservata all'imputato.
In particolare, l’appello incidentale si atteggia come una rimessione in termini che consente all'imputato che non abbia proposto impugnazione principale di proporre appello incidentale entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione. Proprio perché l’appello incidentale è proposto a seguito dell’impugnazione di un altro soggetto, subisce le sorti di quest’ultimo e, quindi, se l’appello principale è dichiarato inammissibile o vi è rinuncia allo stesso, l’appello incidentale perde efficacia (595 u.c. c.p.p.). Per quanto riguarda la competenza , essa spetta generalmente al giudice di grado superiore a quello che ha emesso il provvedimento. L’art. 596 c.p.p stabilisce infatti che: