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Appello Penale: Condizioni e Procedura, Appunti di Diritto Processuale Penale

Il concetto di appello penale, un mezzo per impugnare sentenze di condanna emanate da un giudice. Esploriamo le regole generali, le ipotesi in cui la facoltà di appello è esclusa, i soggetti che possono proporre appello, il ruolo della parte civile, e le possibili decisioni del giudice d'appello. Inoltre, viene discusso il procedimento per appellare, la citazione, i requisiti del decreto di citazione, e le possibili esiti.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 11/11/2020

francesca_tomaselli
francesca_tomaselli 🇮🇹

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L'appello penale è un mezzo di impugnazione ordinario, attraverso il quale la
parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice, mediante lo
svolgimento di un nuovo giudizio.
Per regola generale, sia il PM che l'imputato possono proporre appello
avverso le sentenze di condanna.
Tuttavia in talune ipotesi tale facoltà è esclusa. Sono infatti inappellabili le
sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda,
quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e,
per il solo PM, quelle pronunciate nel giudizio abbreviato, tranne i casi in cui il
giudice abbia modificato il titolo di reato.
I soggetti che possono proporre appello avverso i capi penali della sentenza
sono il PM e l’imputato.
Per quanto riguarda la parte civile l'art. 576 c.p.p. dispone che l' impugnazione
contro la sentenza di proscioglimento può essere fatta ai soli effetti della
responsabilità civile.
In tal caso il giudice d'appello può decidere solo in merito alle disposizioni della
sentenza che riguardano gli interessi civili.
Con la proposizione dell’appello si attribuisce al giudice del gravame "la
cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p.).
A tale proposito si deve distinguere a seconda che a proporre l’impugnazione
sia il PM o l’imputato.
Quando ad appellare è il PM, infatti, l’art. 597 co. 2 c.p.p., prevede che:
"se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può entro i limiti
della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione
giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena,
revocare benefici, applicare quando occorre, misure di sicurezza e adottare
ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
se l’appello riguarda una sentenza di prosciogliemmo, il giudice può
pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a),
ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza
di condanna;
se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o
escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di
sicurezza".
Quando ad appellare è l’imputato, l’art. 597 co. 2 c.p.p., in ottemperanza al
divieto di reformatio in pejus, prevede che "il giudice non può irrogare una
pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova
o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella
enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici".
Il giudice del gravame può inoltre attribuire al fatto una definizione giuridica
più grave, purché non sia superata la competenza del giudice di prime cure
(art. 567 u.c. c.p.p).
La parte che non ha proposto appello può comunque proporre appello
incidentale.
Adesso non è più proponibile dal pubblico ministero ed è quindi riservata
all'imputato.
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L'appello penale è un mezzo di impugnazione ordinario, attraverso il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice, mediante lo svolgimento di un nuovo giudizio. Per regola generale, sia il PM che l'imputato possono proporre appello avverso le sentenze di condanna. Tuttavia in talune ipotesi tale facoltà è esclusa. Sono infatti inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e, per il solo PM, quelle pronunciate nel giudizio abbreviato, tranne i casi in cui il giudice abbia modificato il titolo di reato. I soggetti che possono proporre appello avverso i capi penali della sentenza sono il PM e l’imputato. Per quanto riguarda la parte civile l'art. 576 c.p.p. dispone che l' impugnazione contro la sentenza di proscioglimento può essere fatta ai soli effetti della responsabilità civile. In tal caso il giudice d'appello può decidere solo in merito alle disposizioni della sentenza che riguardano gli interessi civili. Con la proposizione dell’appello si attribuisce al giudice del gravame "la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p.). A tale proposito si deve distinguere a seconda che a proporre l’impugnazione sia il PM o l’imputato. Quando ad appellare è il PM, infatti, l’art. 597 co. 2 c.p.p., prevede che: "se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge; se l’appello riguarda una sentenza di prosciogliemmo, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a), ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza di condanna; se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza". Quando ad appellare è l’imputato, l’art. 597 co. 2 c.p.p., in ottemperanza al divieto di reformatio in pejus, prevede che "il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici". Il giudice del gravame può inoltre attribuire al fatto una definizione giuridica più grave, purché non sia superata la competenza del giudice di prime cure (art. 567 u.c. c.p.p). La parte che non ha proposto appello può comunque proporre appello incidentale. Adesso non è più proponibile dal pubblico ministero ed è quindi riservata all'imputato.

In particolare, l’appello incidentale si atteggia come una rimessione in termini che consente all'imputato che non abbia proposto impugnazione principale di proporre appello incidentale entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione. Proprio perché l’appello incidentale è proposto a seguito dell’impugnazione di un altro soggetto, subisce le sorti di quest’ultimo e, quindi, se l’appello principale è dichiarato inammissibile o vi è rinuncia allo stesso, l’appello incidentale perde efficacia (595 u.c. c.p.p.). Per quanto riguarda la competenza , essa spetta generalmente al giudice di grado superiore a quello che ha emesso il provvedimento. L’art. 596 c.p.p stabilisce infatti che:

  1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.
  2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428 (NDR: sentenze di non luogo a procedere per le quali è previsto il ricorso per cassazione), sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise. Per quanto riguarda il procedimento : si predilige il rito camerale che è celebrato in tutti i casi indicati all’art. 599 c.p.p., al di fuori dei quali l’appello è celebrato in udienza pubblica. Il decreto di citazione per il giudizio di appello: L’art. 601 c.p.p. prevede che, il presidente ordini la citazione dell’imputato appellante e, inoltre, di quello non appellante quando a proporre appello sia stato il PM, oppure quando ricorre uno dei casi previsti dall’art. 587 c.p.p. (estensione dell’impugnazione) o, infine, nel caso in cui l’appello sia stato proposto per i soli interessi civili. E’ in ogni caso "ordinata" la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile. L’avviso è altresì notificato almeno venti giorni prima dell’udienza ai difensori (art. 601 co. 5 c.p.p.). Il decreto di citazione, a norma dell’art. 601 c.p.p. deve contenere i seguenti requisiti:
    1. l’indicazione del giudice competente;
    2. le generalità dell’imputato e le indicazioni che servono ad identificarlo, oltre alle generalità delle parti private, con le indicazioni dei difensori (art. 429 co. 1 lett. a) c.p.p.);
    3. il luogo, il giorno e l’ora della comparizione, con l’avvertimento in caso di mancata comparizione, l’imputato sarà giudicato in contumacia (art. 429 co. 1 lett. f) c.p.p.);
    4. la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario (art. 429 co. 1 lett. g) c.p.p.). La norma inoltre prevede che il termine a comparire non possa essere inferiore a venti giorni. Il giudice di appello può dichiarare la nullità totale o parziale della sentenza appellata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado,