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Tipologia: Appunti
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Il giudice
Il codice di rito si apre con la normativa relativa al giudice come a sottolineare – coerentemente con il sistema accusatorio adottato - il ruolo centrale che tale soggetto processuale, titolare del potere decisionale, riveste nell’attuale ordinamento. La disciplina del codice in questo ambito attiene a profili organizzativi, strutturali e funzionali quali giurisdizione e competenza (con le relative problematiche sui conflitti), capacità, incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice nonché la rimessione del processo. Recita l’art. 1: “ la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice ”. La giurisdizione qui richiamata è, nel senso più lato dell’espressione, la funzione dello Stato, esercitata dalla magistratura
ordinaria a norma dell’art. 102 Cost. 1 e rivolta all’imparziale attuazione della legge, tramite l’applicazione di sanzioni qualora venga trasgredito il precetto della norma giuridica.
Diritto Processuale Penale
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regola si ha nell’ipotesi di “procedimenti” riguardanti magistrati (art. 11): in tal caso la rimessione può essere chiesta anche in fase di indagini preliminari. La rimessione non ha effetto sospensivo del processo, né efficacia invalidante sugli atti già compiuti. Il giudice può altresì pronunciare sentenza nonostante sia pendente l’istanza di rimessione: quella sarà nulla solo nel caso che la Corte di Cassazione accolga la richiesta di rimessione. L’originale formulazione dell’art. 47 non prevedeva tale possibilità. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 353/96 ha dichiarato illegittimo il divieto di pronunciare sentenza in pendenza di un’istanza di rimessione al fine di armonizzare l’esigenza di imparzialità del giudice con quella dell’efficienza del processo.
L’incompatibilità
Al fine di garantire la completa imparzialità dell’organo giudicante, il codice di rito prevede alcune ipotesi di incompatibilità designando con tale termine la condizione in cui viene a trovarsi il giudice (non anche il P.M.) quando particolari condizioni processuali o personali fanno presupporre lesa la sua necessaria posizione super partes. La incompatibilità determina la sostituzione della persona fisica del giudice con altro, appartenente allo stesso ufficio. L’eventuale provvedimento giurisdizionale adottato da un giudice “incompatibile” non è però affetto da nullità legittimando, la sua condizione, soltanto alla richiesta di ricusazione ai sensi dell’art. 37.
L’astensione
L’astensione è uno strumento preventivo, in capo al giudice, finalizzato ad eliminare qualsiasi sospetto sulla sua imparzialità. A costui è fatto obbligo di astenersi (art. 36) sia quando ricorrano motivi per i quali possa essere ricusato (comprese le ragioni di incompatibilità già viste),
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sia quando ricorra l’ipotesi generica delle altre “gravi ragioni di convenienza” 2.
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l’istanza di ricusazione sia fondata sugli stessi motivi di istanza già respinta (C. Cost. n. 10/’97).
La competenza
Le norme che disciplinano la competenza penale provvedono a quella divisione del lavoro che è essenziale per l’efficienza di ogni organizzazione. L’esigenza della determinazione di criteri di competenza nasce dalla ripartizione del territorio nazionale in una serie di ambiti territoriali e dalla coesistenza in uno stesso ambito di una pluralità di giudici. Ne deriva la necessità di individuare per ogni procedimento il suo giudice secondo un duplice criterio di collegamento dello stesso ad una delle circoscrizioni territoriali (competenza per territorio) e, in relazione a queste ad uno degli organi giudiziari che ivi svolgono la loro funzione (competenza per materia). Esistendo, peraltro, fra l’elevato numero dei procedimenti l’esigenza di una trattazione unitaria di taluni di essi, per particolari ragioni, la competenza territoriale o quella per materia ovvero entrambe, subiscono modificazioni allorché uno dei procedimenti attrae nella cognizione del giudice presso cui esso si incardina anche gli altri (competenza per connessione).
La competenza per territorio
La competenza per territorio individua orizzontalmente il giudice chiamato a pronunciarsi ed è generalmente determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se si tratta
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di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto 3.
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vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto^4.
La competenza per materia
La competenza per materia individua verticalmente il giudice attenendo alla distribuzione dei procedimenti tra i giudici aventi in comune una stessa giurisdizione territoriale. Il codice di rito prevede i casi di
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competenza per materia relativi alla Corte di Assise (art. 5) e al Pretore (art. 7) lasciando al Tribunale una competenza per materia di tipo residuale (art. 6). La Corte di Assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. Il Pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Sono inoltre previste alcune ipotesi di reato tassativamente individuate dal secondo comma dell’art. 7 quali il furto aggravato, la ricettazione, la truffa aggravata, la violazione di domicilio, l’omicidio colposo, i maltrattamenti ecc. Per il Tribunale dei Minorenni non sorge questione per materia, avendo essi cognizione di qualsiasi reato commesso da un minore.
Competenza per connessione
La connessione comporta la transmigrazione di procedimenti separati innanzi ad un unico giudice. L’art. 12 prevede tre casi di connessione: a) (^) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
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Tribunale dei minorenni la connessione dispiega i suoi effetti solo sul piano spaziale della competenza per territorio.
La riunione di processi
La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'articolo 12; b) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; c) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.
La separazione di processi
Ai sensi dell’art. 18, la separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento; c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione; d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di
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altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. Fuori da questi casi, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
L’incompetenza
La violazione delle norme sulla competenza è assoggettata ad una serie di sanzioni processuali correlate al tipo di violazione.
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