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Diritto Fallimentare: Creditori, Liquidazione Beni e Fallimento - Prof. Scognamiglio, Appunti di Diritto Commerciale

Diritto commerciale appunti specifici per procedure concorsualiparagrafo libro Campobasso

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 23/07/2018

matteo_monaco
matteo_monaco 🇮🇹

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bg1
La crisi dell'impresa ed il conseguente dissesto patrimoniale dell'imprenditore sono
eventi che possono provocare un effetto domino e comportare gravi turbative per
lo svolgimento della vita economica.
Infatti i creditori di un imprenditore sono quasi sempre a loro volta imprenditori
( fornitori, banche) e la mancata realizzazione del credito concesso può provocare
di riflesso, la crisi economica delle loro imprese. Sono eventi infine che soprattutto
se si tratta di grande imprese coinvolgono interessi collettivi dell'attività quando la
crisi è temporanea e reversibile.
Il dissesto patrimoniale può riguardare qualsiasi tipo d'impresa. La sistemazione del
dissesto degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori commerciali, resta
affidata agli strumenti di diritto comune. Per il dissesto dell'imprenditore
commerciale non piccolo sono state invece previste speciali procedure,
diversamente articolate, denominate procedure concorsuali.
La legge regola attualmente 5 procedure concorsuali. Tre sono previste dalla legge
fallimentare e sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa.
Una quarta procedura, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza.
Le singole procedure concorsuali sono procedure generali e collettive.
Sono procedure generali perché coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore e
non solo singoli beni, sono procedure collettive perché coinvolgono tutti i creditori
dell'imprenditore alla data in cui il dissesto è accertato e mirano ad assicurare la
parità di trattamento degli stessi
Pur atteggiandosi tutte come procedure generali e collettive le procedure sono
però diverse fra loro sotto più profili
Presupposti soggettivi ed oggettivi, applicazione, finalità specificamente perseguita
IL FALLIMENTO
I caratteri della procedura fallimentare
L'universalità, il fallimento colpisce tutti i beni del debitore
La concorsualità, il fallimento è predisposto nell'interesse di tutti i creditori
perciò devono essere soddisfatti salvo le giuste cause di prelazione
L'ufficialità il fallimento proprio perché tutela un interesse collettivo può
essere iniziata senza impulso d'ufficio.
Le fasi del procedimento fallimentare
Accertamento dei presupposti legali per la dichiarazione di fallimento
Identificazione, acquisizione, e conservazione del patrimonio fallito.
Accertamento dei creditori
Liquidazione dei beni
Riporto del ricavato fra i creditori
I presupposti del fallimento
Qualidi imprenditore commerciale del debitore
Lo stato di insolvenza dello stesso
Il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall'art 1, 2
comma fall.
Presenza di inadempimenti complessivamente superiori all importo fissato
per legge
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo c'è da dire che l'ambito di
applicazione del fallimento subisce una duplice
Limitazione in quanto
1) il fallimento è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune
categorie di imprenditori commerciali individuate con leggi speciali (imprese
bancarie)
Il fallimento cede il passo all'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza quando rincorrono i presupposti specifici per
l'applicazione di tale procedura.
2)
LO STATO DI INSOLVENZA
L'imprenditore versa in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni
L'insolvenza si manifesta di regola con l'inadempimento di una o più obbligazioni
altri rilevatori di dissesto, pagamenti con mezzi anomali, fuga o latitanza
dell'imprenditore.
Stato di insolvenza e inadempimento sono tenuti distinti, infatti un imprenditore
può aver soddisfatto tutti i suoi debiti ed essere ciò nonostante insolvente, se lo ha
fatto con mezzi normali ricorso a prestiti usurai.
Viceversa l'imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente.
L'imprenditore che ha mezzi patrimoniali liquidi e non paga perché trascura per
negligenza di pagare.
Fin quando i creditori sono soddisfatti anche se irregolarmente, il dissesto non
assume per la legge rilievo sociale ed economico tale da giustificare i costi della
procedura fallimentare. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non paganti risultanti dagli atti è inferiore a 30 k
Il fallimento è necessario che il debitore abbia superato anche uno solo dei limiti
patrimoniali, reddituali e di indebitamento fissati art1
LA QUALITA' DI IMPRENDITORE COMMERCIALE. I REQUISITI DI NON FALLIBILITA'
L'art 1.1 fall. Prevede espressamente l'assoggettamento alle norme sul fallimento
per gli imprenditori che esercitano un' attivicommerciale con esclusione degli
enti pubblici.
Qquindi è soggetto a fallimento solo l'imprenditore commerciale di natura privata.
Requisiti di non fattibili
requisiti dimensionali e di indebitamento massimi che tutti gli imprenditori
commerciali devono avere con giuntamente per non essere assoggettati a
procedure concorsuali.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e al concordato preventivo gli
imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti
requisiti
Aver avuto per tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
fallmento o dall'inizio dell'attivise di durata inferiore, un attivo
patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300 mila euro
Aver realizzato in qualunque modo risulti nei 3 esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivise di durata
inferiore ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore di
200 mila euro.
Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila
euro
ONERE DELLA PROVA
Spetta al debitore l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei requisiti di non
fallibilità.
IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA'
La legge fallimentare prevede l'assoggettabilial fallimento di ogni soggetto
collettivo dotato di autonomia patrimoniale anche se non di personaligiuridica
che eserciti un'impresa commerciale che non sia un ente pubblico e che superi i
requisiti di non fallibiliprevisti dal nuovo art1.1 fall quindi sono soggette a
fallimento.
Le sociecommerciali
Le associazioni, le fondazioni e gli enti no profit, qualora abbiamo come scopo
esclusivo o prevalente l'esercizio di attivicommerciale
Le sociesportive
ESCLUSI DI FALLIMENTO
Le sociesemplici che non esercitano attivicommerciale.
Le comunioni a scopo di godimento
Le associazioni in partecipazione.
Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
La legge fallimentare estende il fallimento della socieai soci con responsabili
illimitata.
Al riguardo è previsto che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili
conseguente il fallimento societario non può essere dichiarato decorso un anno
dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabili
illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione se sono state
osservate le formaliper rendere noti ai terzi i fatti indicati.
IL FALLIMENTO DEL SOCIO OCCULTO
La legge fallimentare dispone che se dopo la dichiarazione di fallimento della
socierisulti che l'impresa sia riferibile ad una sociedi cui il fallito è il socio
illimitatamente responsabile è possibile richiedere la dichiarazione di fallimento
della socieocculta e degli altri soci illimitatamente responsabili su istanza del
curatore, dei creditroi o del socio fallito.
Infine va dichiarato anche il fallimento della socieapparente cioè quella sociein
cui gli interessati malgrado non risulti che siano in effetti legati da un vincolo
sociale
Tuttavia hanno esercitato l'impresa in modo tale da ingenerare nei terzi con il loro
comportamento un vincolo tra le due società.
Il fallimento dell'imprenditore cessato e defunto
Non impediscono la dichiarazione di fallimento. Il fallimento può essere però
dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione
dell'imprenditore dal registro delle imprese.
Per quanto riguarda il fallimento dell'imprenditore defunto, questo può essere
chiesto dagli eredi dell'imprenditore purchè non vi sia stata confusione tra
patrimoni.
Nel caso di morte dell'imprenditore già dichiarato fallito invece la prcedura
fallimentare procede per gli eredi.
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Il fallimento può essere dichiarato
Su ricorso di uno o più creditori è l'ipoteso più frequente in pratica. Essi sono
legittimati a chiedere il fallimento di un imprenditore anche se non sono muniti di
titolo esecutivo ed anche se vantano un credito non ancora scaduto. Non è
necessario fornire la piena prova dello stato di insolvenza del debitore essendo il
procedimento di tipo inquisitorio.
L'iniziativa del debitore costituisce di regola la facoldello stesso. La richiesta del
proprio fallimento diventa però un obbligo quando l'inerzia provoca
l'aggravamento del dissesto.
Il pubblico ministero ha il potere-dovere di chiedere il
fallimento quando l'insolvenza risulti da fatti che
configurano non fallimentari e ciò al fine di promuovere
l'a
zione penale anche
prima che il fallimento
sia dichiarato.
Competente per la dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo dove
l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. La dichiarazione di fallimento
conserva efficacia anche se viene pronunciata da un giudice incompetente. Infatti
per effetto della dichiarazione di incompetenza, la procedura è immediatamente
trasferita d'ufficio al tribunale competente e tutti gli atti precedentemente
compiuti restano validi.
ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE
Il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con uno speciale procedimento in
camera di consiglio.
Il tribunale può anche emettere provvedimenti cautelari o conservativi diretti a
tutelare il patrimonio o l'impresa del debitore per la durata dell'istruttoria del
fallimento. in caso di apertura della procedura di fallimento , la sentenza
dichiarativa di fallimento decide se conservali o revocarli altrimenti sono destinati a
cadere.
Rigetto dellla domanda
Il tribunale che non accoglie la domanda di fallimento deve provvedere con decreto
motivato.
Il fallimento è dichiarato con sentenza. La sentenza contiene alcuni provvedimenti
necessari per lo svolgimento della proceduta ( nomina giudice, curatore
fallimentare)
RECLAMO.LA REVOCA DEL FALLIMENTO.
Possono proporre reclamo contro la dichiarazione al fallimento il fallito e qualsiasi
interessato.
Il ricorso deve essere depositato presso la corte d'appello entro trenta giorni che
decorrono per il fallito dalla data della notificazione della sentenza che dichiara il
fallimento. Con la sentenza che accoglie il reclamo il fallimento è revocato.
Essa è perciò pubblicata nel registro delle imprese come la dichiarazione di
fallimento. Ma sul piano patrimoniale cio che è stato è stato restano infatti salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari.
All'ex fallito può solo rivolgersi nei confronti del creditore istante per ottenere la
condanna al risarcimento dei danni, possibile se vi sia stata colpa dello stesso nella
richiesta della dichiarazione di fallimento.
GLI ORGANI DEL FALLIMENTO
Per lo svolgimento della procedura fallimentare sono proposti quattro organi
ciascuno dei quali è investito di proprie specifiche funzioni.
Tribunale fallimentare
Giudice delegato
Il curatore
Comitato creditori.
TRIBUNALE FALLIMENTARE
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura
fallimentare, in particolare il giudice delegato e sorveglia l'operato e può sostituirli,
decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del
giudice delegato, può in ognitempo chiedere chiarimenti ed informazioni al
curatore e al fallito ed al comitato dei creditori.
GIUDICE DELEGATO
Vigila sulle operazioni del falliemento e controlla la regolaridella procedura
falliementare.
In particolare il giudice delegato nomina e revoca i componenti del comitato dei
creditori e nel caso di inerzia o impossibilidi costituzione o di funzionamento o di
urgenza pone in essere gli atti che rientrano nelle competenze del giudice delegato
CURATORE
Organo preposto all'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le
operazioni della procedura nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
La funzione centrale è quella di conservare gestire e realizzare il patrimonio
falliementare sotto la vigilanza del giudice delegato del comitato dei creditori
Il curatore viene nominato dal tribunale, i creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione indicando al
tribunale la ragione della richiesta.
IL COMITATO DEI CREDITORI
Composto da 3-5 creditori scelti per rappresentare in misura equilibrata la quanti
e qualidei crediti.
Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore ne autorizza gli atti ed
esprime pareri. Autorizza inoltre il curatore a compiere una serie di atti fra cui in
generale tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Il comitato dei creditori ed ogni suo membro possono ispezionare tutti i documenti
del fallimento e chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
Può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore e può esercitare
l'azione di responsabilicontro il curatore revocato. I suoi componenti sono a loro
volta responsabili previste per i sindaci si socieper azioni.
EFFETTI DEL FALLIMENTO. PATRIMONIALI
La dichiarazione di fallimento produce molteplici effetti che investono il fallito, i
suoi creditori ed i terzi che hanno avuto rapporti con il fallito.
Possono distinguersi in effetti patrimoniali personali e penali.
Per quanto riguarda gli effetti patrimoniali con la dichiarazione di fallimento il fallito
perde l'amministrazioen e la disponibilima non la propriedei suoi beni che
passano al curatore
Lo spossessamento non colpisce tuttavia i beni ed i diritti di natura strettamente
personale.
Lo spossessamento si estende ai beni che pervengono al fallito durante il fallimento
a titolo gratuito ed onerose. Se contribuiscono ad incrementare la massa attiva.
Il fallito non perde la capacido agire ne perde la propriedei beni oggetto dello
spossessamento.
Gli atti posti in essere dal fallito sono però inefficaci rispetto alla massa di creditori
se hanno per oggetto beni e diritti ricompresi nello spossessamento dato che degli
stessi il fallito non può disporre durante il fallimento
La perdita dell'amministrazione e della disponibilidel patrimonio del fallito
comporta infine che il fallito non può stare in giudizio nelle cause relative a rapporti
patrimoniali compresi nel fallimento
EFFETTI PERSONALI E PENALI
Per quanto riguarda gli effetti personali che colpiscono il fallito le dichiarazioni di
fallimento comporta la limitazione di alcuni diritti civili garantiti dalla costituzione il
diritto al segreto epistolare e liberdi movimento
La corrispondenza indirizzata al fallito che non sia persona fisica viene consegnata
al curatore nel caso di fallimento di una persona fisica invece la corrispondenza
viene recapitata al fallito il quale però ha l'obbligo di consegnare al curatore quella
riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
I
Un secondo gruppo di limitazioni riguarda la capacidel fallito fra l'altro il fallito
non può essere amministratore sindaco revisore di altre socienon può essere
iscritto all'albo degli avvocati e dei dottori commericalisti non può svolgere la
funzione di tutore arbitro notaio. Tali restrizioni colpiscono l'imprenditore per il
solo fstto di essere sottoposto a fallimento cessano con la chiusura di quest ultimo.
La dichiarazione di fallimento espone infine il fallito a sanzioni penali le principali
figure fallimentari sono
La bancarotta fraudolenta
La bancarotta semplice
Il ricorso abusivo al credito.
Ricorso abusivo al credito
EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI
Il fallimento è diretto a soddisfare secondo il principio della paridi trattamento
tutti coloro che sono creditori del fallito al momento della dichiarazione del
fallimento. Con il fallimento si apre il concorso sul patrimonio del fallito.
CREDITORI CONCORRENTI
I CREDITORI concorsuali acquistano però il diritto di partecipare alla ripartizione
dell'attivo fallimentare solo in seguito all'accertamento giudiziale del loro credito.
Diventano in tal modo creditori concorrenti.
Fra i creditori concorrenti viene meno la distinzione creditori chirografari - creditori
privilegiati. I creditori privilegiati hanno diritto di prelazione sul ricavato della
vendita del bene oggetto della loro garanzia. Se in tal modo non sono soddisfatti
integralmente, per il residuo concorrono alla pari con i creditori chirografar i nella
ripartizione di ciò che resta dell'attivo fallimentare.
I creditori chirografari invece partecipano solo alla ripartizione dell'attivo
fallimentare non sgravato da vincoli, in proporzione del loro credito e sono quindi
soddisfatti tutti nella stessa misura percentuale.
Dai creditori concorrenti si distinguono poi i creditori della massa cioè coloro i cui
crediti devono essere soddisfatti in prededuzione vale a dire prima dei creditori
concorrenti per intero. Rientrano fra i crediti prededucibili soprattutto le spese
della procedura fallimentare e le obbligazioni contratte dal curatore per
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
Sulle modaliprocessuali di realizzazione del credito c'è da dire che all'esecuzione
individuale sui beni del debitore si sostituisce l'esecuzione collettiva fallimentare al
riguardo la legge fallimentare prevede che:
Ogni credito deve essere accertato giudizialmente nell'ambito del fallimento.
Dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione esecutiva individuale
può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Al fine di fissare l'intera situazione debitoria del fallito al momento della
dichiarazione di fallimento tutti i debiti pecuniari del fallito possono far valere la
compensazione coi loro debiti verso lo stesso anche se il credito verso il fallito non
è scaduto prima della dichiarazione di fallimento entrambi i crediti devono però
essere anteriori alla dichiarazione di fallimento.
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI
Il patrimonio del fallito costituisce la primaria garanzia delle pretese dei creditori. Il
fallito può però aver compiuto atti di dismissione dei propri beni nell'unico intento
di sottrarli alle possibili azioni esecutive dei creditori.
La legge prevede a tutela dei creditori l'esperimento dell'azione revocatoria
ordinaria disciplinata art 2901 l'esercizio dell'azione revocatoria necessita
dell'esistenza di due presupposti.
L'EVENTUS DAMNI cioè l'atto deve arrecare o può arrecare una riduzione del
patrimonio del fallito
Il CONSILIUM FRAUDIS cioè la consapevolezza del fallito e anche del terzo.
L onere della prova circa l'esistenza di questi presupposti compete al curatore
legittimato ad esercitare la revocatoria ordinaria nell'interesse di tutti i creditori.
L'azione si prescrive entro 5 anni dalla stipulazione dell'atto impugnato.
Il legislatore accanto alla revocatoria ordinaria ha previsto anche l'azione
revocatoria fallimentare quale agevola le posizioni dei creditori facilitando con una
serie di presunzioni la ricostruzione del patrimonio del fallito.
La revocatoria fallimentare si fonda sul presupposto che tutti gli atti compiuti dal
fallito nel periodo in cui si trovava in stato d'insolvenza sono pregiudizievoli per i
creditori e violano il principio della par condicio creditorum di conseguenza il
curatore non ha l'onere di provare il consilium fraudis e l'eventus damni.
Sul piano degli effetti la revocatoria fallimentare al pari della revocatoria ordinaria
produce non la nullidegli atti compiuti dal fallito ma semplicemente la inefficacia
degli stessi nei confronti dei creditori. L'atto revocato pertanto rimane sempre
valido fra le parti ma non ha effetto per i creditori del fallito il bene non viene
ritrasferito al fallito bensi acquisto al fallimento ai limitati fini esecutivi e
conservativi della procedura concorsuale.
La revocatoria fallimentare non può essere promossa decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento
dell'atto.
Gli atti sottoposti alla revocatoria fallimentare si distinguono in due categorie.
ATTI NORMALI.
Gli atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti o garanzie che presentino
anormalitali da far presumere l'intenzione fraudolenta il legislatore presume
l'intenzione fraudolenta se compiuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di
fallimento ( PER I PEGNI ANTICRESI E IPOTECHE se compiuti nei sei mesi
precedenti )
Ammettendo però che il terzo possa provare di aver ignorato lo stato di insolvenza
del soggetto fallito nel momento in cui è stato compiuto l'atto.
ATTI ANORMALI
Gli atti a titolo oneroso pagamenti e garanzie che non presentano irregolariil
legislatore ha ammesso la revocatoria solo se il curatore provi che l'altra parte
conosceva lo stato di insolvenza e gli atti stessi siano stati compiuti entro sei mesi
dalla dichiarazione di fallimento.
Vi è poi una categoria di atti che è senz'altro priva di effetti nei confronti dei
creditori per il solo fatto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento. Rientrano
in questa categoria
Gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento ad esempio DONAZIONI
I pagamenti di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o
successivamente anch'essi compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
La disciplina della revocatoria fallimentare è resa più drastica quando i relativi atti
di disposizione sono posti in essere fra i coniugi, infatti è previsto
Che possono essere revocati tutti gli atti di disposizione fra i coniugi a partire dal
momento in cui il fallito aveva iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale.
Che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del coniuge è sempre presunta
opera cioè non solo per gli atti anormali ma anche per quelli normali. Sul coniuge
del fallito graverà perciò in ogni caso l'onere della prova.
DIFFERENZA FRA AZIONE REVOCATORIA E AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE
In primo luogo la revocatoria fallimentare è diretta alla tutela non del singolo ma di
tutta la massa dei creditori e perciò può essere promossa solo dal curatore
fallimentare.
In secondo luogo la revocatoria ordinaria presuppone la valididegli atti compiuti
dal debitore in frode ai creditori mentre la revocatoria fallimentare si fon da
sull'indisponibiliche colpisce il patrimonio del fallito.
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Il fallimento non determina mai la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione
tra le pa rti ma solo lo sciogliemnto del rapporto in determinati casi.
La legge fallimentare prevede una disciplina generale applicabile ai contratti
pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.
I contratti gia eseguiti da una delle parti restano in vita se però ad eseguirla è stata
la controparte del fallito, questa entrerà nel concorso e dovrà accontentarsi della
percentuale fallimentare.
I contratti ancora non eseguiti vanno distinti fra
Contratti intuitus personae negozi nel quale è rilevante per il consenso di una parte
la fiducia riposta nell'altro contraente che si sciolgono ipso iure cioè senza
mandato, commissione, il rapporto sociale nelle sociedi persone.
Contratti che invece possono essere mantenuti in vita in tal caso spetta al curatore
previa autorizzazione del comitato dei creditori decidere se subentrare ai contratti
pendenti in luogo del fallito assumendo tutti i relativi diritti ed obblighi ovvero
sciogliersi dal contratto.
L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA
Il fallimento comporta la cessazione dell'attivid'impresa che può essere
provvisoriamente perseguita in due
In primo si ha con la dichiarazione di fallimento il tribunale nella sentenza che lo
dichiara può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa se dalla interruzione può
derivare un danno grave purchè non arrechi pregiudizio ai creditori
CONTINUAZIONE TEMPORANEA
Il secondo interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori che può
decidere di continuare l'esercizio dell'impresa se dalla interruzione può derivare un
curatore può disporre la continuazione dell'attivi
Durante l'esercizio provvisorio tutti i contratti pendenti proseguono e le
obbligazioni assunte del curatore per la continuazione dell'esercizio dell'impresa
costituiscono debiti della massa da soddisfare in prededuzione
La conservazione del complesso aziendale può essere realizzata anche attraverso
l'affito dell'azienda, in tal caso l'attivid'impresa è imputabile all'affittuario che la
gestisce personalmente ed assume in proprio le relative obbligazioni. Il fallimento
non assume alcuna responsabiliper i debiti sorti durante l'affitto. L'affittuario
rimane pertanto unico debitore per le obbligazioni che assume.
L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
L'accertamento del passivo è la fase diretta ad accertare quali creditori hanno
diritto di partecipare alle ripartizioni dell'attivo l'ammontaredei loro crediti e le
eventuali cause di prelazione.
La procedura di accertamento del passivo si apre con la domanda di ammissione dei
creditori.
Sulla base delle domande presentate il curatore predispone un PROGETTO DI
STATO PASSIVO nel quale deve indicare i crediti ammessi
I crediti non ammessi
I crediti ammessi con riserva
Si apre in seguito la fase di esame dello stato passivo. Il giudice delegato dopo aver
esaminato le posizioni dei singoli creditori forma lo stato passivo definitivo e
dichiara esecutivo
Il DECRETO ESECUTIVO preclude ogni ulteriore questione in merito ai crediti
verificati.
CONTRO LO stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato possono essere
proposte opposizioni e impugnazioni.
Le opposizioni possono essere proposte dai creditori ammessi dai titolari di diritti
sulla massa. Nonché dello stesso curatore e sono dirette ad ottenere l'eliminazione
della massa passiva di uno o più crediti o della relativa clausola di prelazione.
LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
La liquidazione dell'attivo è diretta a convertire in denaro i beni del fallito per
soddisfare i creditori. Ad essa provvede il curatore il quale predispone un
programma di liquidazione deve essere approvato dal comitato dei creditori. Una
volta approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli
atti ad esso conformi
Per la vendita di beni mobili ed immobili si richiede che siano prescelte procedure
competitive e ne sia data massima informazione per la partecipazione di tutti.
In ogni caso la vendita dei singoli beni è considerata una soluzione residuale è
infatti disposta solo quando risulta prevedibile che la vendita dell'intera azienda
non consenta un maggiore soddisfacimento dei creditori.
Le somme che si rendono via via disponibili sono ripartite fra i creditori tenendo
conto della tipologia di crediti prededucibili, privilegiati, chirografari
Prima di procedere a qualsiasi ripartizione fra i creditori concorrenti si deve
provvedere al pagamento dei crediti prededucibili. Se l'attivo non è sufficiente a
soddisfare tutti i crediti prededucibili gli stessi sono soddisfatti nell'ambito del
procedimento di riparto.
Il ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca viene devoluto per il
pagamento dei creditori a cui spetta relativa garanzia.
Quanto residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili o assistiti da garanzia e
in fine destinato al pagamento proporzionale dei creditori chirografari o dei
creditori privilegiati per la parte del loro credito rimasta eventualmente
insoddisfatta.
LA CESSAZIONE DEL FALLIMENTO
Oltre che per concordato fallimentare sono cause di chiusura del fallimento.
La mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo nel termine
stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Ciò si verifica quando fra il fallito
e tutti i suoi creditori è raggiunto un accordo extragiudiziario per il pagamento di
quanto dal primo dovuto. CONCORDATO STRAGIUDIZIALE
Il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo e di tutti debiti e le spese da
soddisfare in prededuzione prima che sia compiuta la ripartizione integrale
dell'attivo.
La ripartizione integrale dell' attivo ipotesi che lascia i concorrenti creditori
parzialmente insoddisfatti
L impossibilidi continuare utilmente la procedura per insufficienza di attivo.
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza
del curatore del fallito o d'ufficio.
Con la chiusura del fallimento decadono gli organi preposti alla procedura e
cessano gli effetti del fallimento sia per il fallito che per i creditori.
Il debitore rimane obbligato verso i creditori concorsuali non interamente
soddisfatti attraverso il fallimento. Questi ultimi riacquistano perciò la possibilidi
proporre azioni esecutive individuali contro l'ex fallito.
La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi solo in due casi quando il
fallimento si chiude per concordato
Oppure quando ottiene la esdebitazione dal tribunale.
ESDEBITAZIONE
Beneficio concesso al fallito persona fisica
Che ne è meritevole per aver svolto in modo corretto la propria attivied aver
mostrato buona condotta ed atteggiamento collaborativo durante la procedura
fallimentare
Il cui fallimento avvia consentito il soddisfacimento almeno parziale dei creditori
concorsuali.
Il fallimento chiuso per ripartizione integrale o per insufficienza dell'attivo cioè
senza che siano integralmente soddisfatti i creditori concorrenti può essere
successivamente riaperto.
Devono però ricorrere le seguenti condizioni
Non devono essere trascorsi 5 anni dal decreto di chiusura
Nel patrimonio del fallito si rinvengono nuove attiviche rendono utile la
riapertura
Al fallimento riaperto concorrono non solo i vecchi creditori ma anche i nuovi.
CONCORDATO FALLIMENTARE
Particola modo di chiusura del fallimento che può giovare sia al fallito che ai
creditori il fallito adempiuto il concordato si libera definitivamente dei propri debiti
per la parte che eccede la percentuale concordata e può sottrarsi alle sanzioni
penali connesse al fallimento. I creditori chirografari a loro volta rinunciano
definitivamente ad una parte del proprio credito ma questo sacrificio è compensato
dalla possbilidi ottenere qualcosa di più e soprattutto più rapidamente.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori ed anche
dal fallito.
La proposta può provedere fra l'altro
L'offerta di pagamento in percentuale e dilazionato.
La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma
La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei con trattamenti differenziati per le varie classi
La proposta deve essere approvata dai creditori con voto favorevole dei creditori
che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto
Il giudice delegato deve esaminare preventivamente la mera ritualidella proposta
di concordato
Una volta approvato il concordato è sottoposto al giudizio di omologazione del
tribunale che si conclude con il decreto di omologazione, se omologato la
procedura fallimentare si intende chiusa
Gli effetti del concordato vincolano sia il fallito che tutti i creditori anteriori
all'apertura del fallimento.
La proposta può prevedere fra l'altro
L'offerta di un pagamento in percentuale e dilazionato
La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma.
La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei con trattamenti differenziati per le varie classi
L'approvazione dei creditori
La proposta deve essere approvata dai creditori con il voto favorevole dei creditori
che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il giudice delegato
deve esaminare preventivamente la mera ritualidella proposta di concordato
previo parere favorevole e vincolante del comitato dei creditori che ne valuta la
convenienza.
Una volta approvato il concordato è sottoposto al giudizio di omologazione del
tribunale che si conclude con il decreto di omologazione se il concordato è
omologato la procedura fallimentare si intende chiusa con il passaggio in giudicato
del decreto di omologazione.
Gli effetti del concordato vincolano sia il fallito sia tutti i creditori anteriori
all'apertura al fallimento.
L'esecuzione del concordato è effettuato dal fallito sotto la sorveglianza del giudice
delegato, curatore, e del comitato dei creditori.
Il concordato può essere annullato se si scopre che è stato dolosamente esagerato
il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte dell'attivo oppure risolto se il
fallito non adempie gli obblighi assunti in caso di risoluzione o di annullamento si
riapre la procedura fallimentare
IL CONCORDATO PREVENTIVO
Procedura concorsuale alla quale può ricorrere qualsiasi imprenditore commerciale
in stato di crisi economica che superi i limiti dimensionali fissati dall art 1.2 c0mma
l.fall. Per la soggezione del fallimento.
Per stato di crisi si intende sia una difficoltemporanea e reversibile che non
consente all'imprenditore di soddisfare regolarmente i creditori sia lo stato di
insolvenza che giustificherebbe la dichiarazione di fallimento.
Il concordato preventivo perciò è una procedura concorsuale alla quale può essere
riconosciuta una duplice finalità.
Se la crisi è temporanea e reversibile essa mira a superare tale situazione attraverso
il risanamento economico e finanziario dell'impresa.
Se la crisi è definitiva e irreversibile, il concordato preventivo può essere attuato
prima che sia dichiarato il fallimento e serve ad evitare il fallimento stesso. Al pari
del concordato fallimentare il concordato preventivo libera definitivamente
l'imprenditore per la parte eccedente la percentuale concordataria inoltre offre
all'imprenditore insolvente l'ulteriore vantaggio di evitare le gravi conseguenze
patrimoniali, personali, penali del fallimento. L'imprenditore non subisce lo
spossessamento e conserva l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di concordato preventivo valgono
le stesse regole previste per il concordato fallimentare. Il concordato può quindi
perseguire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma può consistere in una dilazione dei termini di pagamento o nel
soddisfacimento parziale dei creditori può prevedere la suddivisione dei creditori in
classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei
L'AMMISSIONE AL CONCORDATO
La procedura di concordato preventivo inizia con la domanda di ammissione del
debitore.
Ricevuta la domanda il tribunale svolge un controllo preliminare diretto ad
accertare se ricorrono presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione nella
procedura
Si ritiene ammissibile la proposta il tribunale con decreto dichiara aperta la
procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento sono designati
gli organi della procedura, il giudice delegato cui compete la direzione della
procedura, un commissario giudiziale, che svolge funzioni di vigilanza e di controllo.
Il decreto di ammissione è pubblicato nel registro delle imprese.
In merito agli effetti riguardanti il debitore c'è da dire che egli conserva
l'amministrazione dei suoi beni e continua l'esercizio dell'impresa, anche se sotto la
vigilanza del commissario giudiziale in ogni caso occorre l'autorizzazione del giudice
delegato per il compimento di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
Gli effetti per i creditori anteriori al concordato sono quasi del tutto coincidenti con
quelli propri del fallimento, dato che anche il concordato preventivo si basa su
principio della par condicio creditorum.
non trova invece applicazione la disciplina della revocatoria fallimentare e non è
richiamata la disciplina del fallimento per i contratti in corso di esecuzione.
Lo svolgimento della procedura
Intervenuta l'ammissione alla procedura, il procedimento per la concessione del
concordato preventivo si articola in due fasi, l'approvazione della proposta da parte
dei creditori e la successiva omologazione del concordato da parte del tribunale.
L'approvazione del concordato preventivo avviene in apposita adunanza del
creditore presieduta dal giudice delegato . Le maggioranze richieste per
l'approvazione sono le stesse di quelle previste per il concordato fallimentare. La
maggioranza dei crediti e, in caso di concordato con classi anche la maggioranza
delle classi.
Se la maggioranza sono raggiunte si apre il giudizio di omologazione. Il tribunale
oltre a controllare la regolaridella procedura e l'esito della votazione può
spingersi ad un controllo di merito sulla convenienza del concordato quando sul
punto è stata sollevata contestazione da parte di un creditore appartenente alle
classi dissenzienti.
Se i risultati del controllo sono positivi il tribunale omologa con decreto il
concordato altrimenti lo respinge e su istanza di un creditore o del pubblico
ministero e previo accertamento dei relativi presupposti dichiara contestualmente
il fallimento o lo stato di insolvenza per le imprese assoggettabili ad
amministrazione straordinaria.
Il concordato preventivo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori
all'apertura della procedura.
RISOLUZIONE ED ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO
Il concordato viene eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale
secondo le modalistabilite nel decreto di omologazione.
Il concordato preventivo può essere risolto o annullato negli stessi casi previsti per
il concordato fallimentare su ricorso di ciascun creditore.
L'apertura del fallimento in seguito al mancato perfezionamento del concordato o
alla risoluzione dello stesso pone due problemi.
1
Se i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, decorrano dalla data
del decreto di ammissione al concordato preventivo o da quella successiva della
dichiarazione di fallimento. Prevalente è la prima soluzione si vuole evitare che i
creditori anteriori dopo aver invano atteso l'adempimento del concordato
subiscano quasi ogni caso di reintegrare il patrimonio
2 coloro che sono diventati creditori dell'imprenditore durante la procedura di
concordato per atti inerenti all'esercizio dell'impresa devono essere considerati nel
successivo fallimento creditori della massa o all'opposto devono essere considerati
creditori concorsuali
Prevalente è l'orientamento che ammette la prededucibiliquindi i debiti sorti in
occasione o in funzione delle procedure concorsuali devono essere soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri.
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono un nuovo istituto introdotto nella
legge fallimentare come ulteriore strumento per la soluzione della crisi d'impresa
alternativo al fallimento
Si tratta di accordi stipulati fra l'imprenditore ed una maggioranza qualificata di
creditori i quali una volta pubblicati nel registro delle imprese e ottenuta
l'omologazione del tribunale di esentare da revocatoria fallimentare gli atti
vompiuti in esecuzione degli stessi, qualora la crisi non sia superata e sopraggiunga
il fallimento
Vanno distinti dal concordato
Non vengono stipulati nell'ambito di una procedura giudiziale
Non sono concordati di massa perché vincolano solo i creditori che vi aderiscono i
creditori estranei devono essere soddisfatti regolarmente per intero
Per quanto riguarda il contenuto degli accordi. L'imprenditore è libero di pattuire
con i creditori aderenti le modalipiù opportune di ristrutturazione dei debiti
Dopo la stipulazione dell'accordo il debitore deve chiedere l'omologazione al
tribunale, accordo è pubblico.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura procedura concorsuale
carattere amministrativo qui sono assoggettate determinate categorie di imprese
specificatamente indicate da leggi speciali alle procedure in particolare prevista per
impedire bancarie imprese assicurazioni decide intermezzo immobiliare e sociedi
gestione del risparmio la liquidazione coatta può essere di spassoso
*Stato di insolvenza ma anche per gravi irregolaridi gestione per violazione di
norme di legge di regolamentare l'autoricompetente dispone riduzione quattro
all'autorigiudiziaria all'autoriamministrativa individuale alle singole leggi
speciali ad esempio il ministero economia delle finanze delle isole assicurazioni la
liquidazione quarta amministrativa disposta un video dell'autorigovernativa che
alla vigilanza dell'impresa la stessa autorigovernativa
Organizza procedura che sono il commissario liquidatore e il comitato di
sorveglianza il commissario il guidatore dell'organismo incaricato di svolgere
attividi limitazioni devono le direttive impartite da autoridi vigilanza.
Il comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri non necessariamente
creditori ha funzioni consultive e di controllo l'autoriamministrativa di vigilanza
di nuovo gli stessi ruoli che il fallimento sono coperti dal tribunale dal giudice
delegato
Resta però di competenza esclusiva dell'autorigiudiziaria l'accertamento
dell'eventuale stato di insolvenza.
L'accertamento dello stato di insolvenza incide sugli effetti del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.
In entrambi i casi trovano applicazione le norme in tema di effetti a fallimento sul
patrimonio del debitore(spossessamento) È semplice una socierestano sospese
le funzioni degli organismi sociali.
Si applicano in utente e integralmente le norme che regolano gli effetti del
fallimento per i creditori a quelli rapporti in corso di svolgimento.
Sono stato accertato lo stato di insolvenza trovano invece applicazione le norme
della legge fallimentare relativi agli atti pregiudizievoli creditori e le sanzioni penali
disposte per il fallimento.
Liquidazione coatta amministrativa si sviluppa come il fallimento attraverso le feste
l'accertamento dello stato passivo, Della liquidazione dell'attivo e delle riparto
delicato del ricavato fra creditori concorrenti.
Leggi sulla delimitazione cotta si ha:
Con l'esaurimento dell'attivo
Quello con un concordato che può essere proposto dall'impresa in liquidazione
dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo.
CONCORDATO
La procedura di concordato si caratterizza per il fatto che non è richiesta
l'approvazione dei creditori la proposta di concordato presentata dall'imprenditore
da 1+ creditori o da un terzo È infatti approvata direttamente dal tribunale sentito
parere dell'autoridi vigilanza e tenendo conto di parere il commissario del
comitato di sorveglianza.
I creditori possono far valere le loro ragioni solo mediante opposizione del
tribunale.
Il tribunale può risolvere il concordato in caso di inadempimento ed annullarlo in
caso di dolo. Risolto o annullato il concordato si riapre la l liquidazione quarta
amministrativa E l'autoriamministrativa che vigila Sulla liquidazione adotterà
provvedimenti che ritiene necessari.
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
Il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa sono
procedure concorsuali che di regola conducono alla disgregazione del complesso
aziendale con conseguente perdita di posti di lavoro per i dipendenti.
Per questo, si è avvertita l'esigenza di una nuova procedura concorsuale idonea a
conciliare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore insolvente con il
salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione dei posti di lavoro.
Tale procedura risponde al nome di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza.
La procedura di amministrazione straordinaria è riservata alle grandi imprese
commerciali soggetti al fallimento che si trovano le seguenti condizioni:
A numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno
Hanno debiti per un ammontare complessivi non inferiore ai due terzi del totale
dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle
prestazioni dell'ultimo esercizio.
Sono in stato di insolvenza.
Presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.
La procedura si svolge due fasi
Nella prima fase il tribunale accerta lo stato di insolvenza e se ricorrono le
condizioni sopraindicate, deve astenersi dal dichiarare il fallimento E invece
emettere una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale nomina il giudice
delegato E anche uno dei tre commissari giudiziali, inoltre dà l'avvio al
procedimento per la formazione dello stato passivo. Gli effetti della sentenza che
dichiara lo stato di insolvenza coincidono anche se non del tutto con quelli propri
dell'ammissione al concordato preventivo.
L'imprenditore insolvente conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio
dell'impresa.
I creditori non posso iniziare O proseguire azioni esecutive individuali ne possono
acquistare diritti di prelazione salvo autorizzazione del giudice delegato.
Infine espressamente stabilito che I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono considerati crediti della
massa e vanno soddisfatti in prededuzione
Se dichiarata insolvente una socieconsoci a responsabiliillimitata gli effetti
della dichiarazione lo stato di insolvenza si estendono ai soci illimitatamente
responsabili.
L'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria È subordinata
all'accertamento che ricorrano concrete prospettive di risanamento, il risanamento
vuoi essere aggiunto tramite : cessione dei complessi aziendali, sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad
un anno (programma di cessione dei complessi aziendali). Ristrutturazione
economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento di
durata non superiore a due anni(programma di ristrutturazione).
La procedura si apre con decreto motivato da parte del tribunale.
L'amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari
straordinari nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei
beni dell'imprenditore.
Il ministro dello sviluppo economico nomina anche un comitato di sorveglianza su
composto da tre o cinque membri, che esprime parere sugli atti del commissario.
Per quanto non espressamente previsto si applicherà amministrazione straordinaria
le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili
La specifica disciplina invece prevista per i contratti in corso di esecuzione questa
prevede che tutti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il
commissario straordinario non decidesse subentrare nel contratto o scioglierlo. Il
commissario straordinario deve predisporre e presentare al ministero dello
sviluppo economico programma per il recupero dell'equilibrio economico delle
attiviimprenditoriali, optando per uno degli indirizzi alternativi previsti per legge,
programma di cessione di complessi aziendali da realizzare entro l'anno,
programma di ristrutturazione da attuare entro due anni
Per evitare che vengono chiusi canali del finanziamento bancario prevista la
concessione della garanzia dello Stato a favore delle banche erogano finanziamenti
per la gestione corrente E per la riattivazione e il completamento di impianti
immobili ed attrezzature industriali.
La cessione in blocco dei beni aziendali è agevolato sotto più profili, In particolare
può essere concesso un consistente sconto sul valore del complesso aziendale a chi
acquista aziende non ancora risanate che perciò continuano a produrre perdite
Per quanto riguarda la ripartizione dell'attivo, la disciplina prevede due forme di
distribuzione gli acconti e riparti.
Gli acconti possono essere disposti dal commissario straordinario in qualsiasi
momento della procedura.
E riparti invece possono essere effettuati solo dopo che lo stato passivo è stato reso
esecutivo.
L'amministrazione straordinaria termina per conversionei in fallimento O con la
chiusura della procedura.
La conversione in fallimento può essere disposta nel corso della procedura quando
risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita
Sono cause generali di chiusura, la mancata presentazione di domande di
ammissione al passivo, Nei termini stabiliti dalla sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza
Il recupero da parte dell'imprenditore della capacidi soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.
Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la
procedura si chiude anche quando tutti i crediti ammessi sono soddisfatti
quando è comunque compiuta ripartizione finale dell'attivo.
La cessazione dell'amministrazione straordinaria confina averci per concordato
proposto dall'intervento da imprenditori o da un terzo dopo che lo stato passivo è
stato reso esecutivo. La proposta di concordato deve essere autorizzata dal
ministero dello sviluppo economico ed è assoggettata alla stessa disciplina prevista
per il concordato nella liquidazione coatta amministrativa.
I tempi non brevi che richiede la procedura di amministrazione straordinaria della
fase di apertura(quando si deve accertare prima insolvenza E poi esistenza di
concrete prospettive di recupero dell'impresa)
Comportano la necessidi attendere mesi prima che si possa insidiare il
commissario straordinario ed avviene completamente il piano di recupero.
Per rimediare a questo inconveniente si è introdotto 1 una procedura per la
ristrutturazione delle imprese di maggiori dimensioni.
Questa riservata alle imprese soggette al fallimento delle persone in stato di
insolvenza è che:
Abbiamo impiegato da almeno un anno non meno di 500 dipendenti
Abbiamo debito per non meno di 300 milioni di euro.
Inoltre la procedura può essere avviata solo se l'impresa intende perseguire il
recupero dell'equilibrio economico attraverso un programma di ristrutturazione
non invece se vuoi realizzare un programma di cessione. I
In presenza di tali requisiti, l'ammissione all'amministrazione straordinaria viene
disposta direttamente dal ministro dello sviluppo economico sulla base della
semplice richiesta delle imprese in crisi.
Con il decreto di apertura il debitore vieni immediatamente spossessato e la
gestione dell'impresa viene assunta dal commissario straordinario.
Contestualmente alla domanda d'ammissione, il tribunale deve accertare la
condizione di insolvenza.
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza avviene quindi ad
amministrazione straordinaria già aperta.
Qualora però il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza o dei limiti
dimensionali per l'ammissione alla procedura cessano gli effetti del decreto
ministeriale di ammissione.
Con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza si producono gli effetti propri
dell'amministrazione straordinaria, che retroagiscono a partire dal momento del
decreto ministeriale di ammissione alla procedura.
Solo il commissario straordinario è legittimata proporre il concordato che è parte
integrante del programma di ristrutturazione.
PROCEDURE CONCORSUALI
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La crisi dell'impresa ed il conseguente dissesto patrimoniale dell'imprenditore sono eventi che possono provocare un effetto domino e comportare gravi turbative per lo svolgimento della vita economica. Infatti i creditori di un imprenditore sono quasi sempre a loro volta imprenditori ( fornitori, banche) e la mancata realizzazione del credito concesso può provocare di riflesso, la crisi economica delle loro imprese. Sono eventi infine che soprattutto se si tratta di grande imprese coinvolgono interessi collettivi dell'attività quando la crisi è temporanea e reversibile. Il dissesto patrimoniale può riguardare qualsiasi tipo d'impresa. La sistemazione del dissesto degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori commerciali, resta affidata agli strumenti di diritto comune. Per il dissesto dell'imprenditore commerciale non piccolo sono state invece previste speciali procedure, diversamente articolate, denominate procedure concorsuali. La legge regola attualmente 5 procedure concorsuali. Tre sono previste dalla legge fallimentare e sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa. Una quarta procedura, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Le singole procedure concorsuali sono procedure generali e collettive. Sono procedure generali perché coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore e non solo singoli beni, sono procedure collettive perché coinvolgono tutti i creditori dell'imprenditore alla data in cui il dissesto è accertato e mirano ad assicurare la parità di trattamento degli stessi Pur atteggiandosi tutte come procedure generali e collettive le procedure sono però diverse fra loro sotto più profili Presupposti soggettivi ed oggettivi, applicazione, finalità specificamente perseguita IL FALLIMENTO I caratteri della procedura fallimentare

  • L'universalità, il fallimento colpisce tutti i beni del debitore La concorsualità, il fallimento è predisposto nell'interesse di tutti i creditori perciò devono essere soddisfatti salvo le giuste cause di prelazione

L'ufficialità il fallimento proprio perché tutela un interesse collettivo può essere iniziata senza impulso d'ufficio.

Le fasi del procedimento fallimentare

  • Accertamento dei presupposti legali per la dichiarazione di fallimento
  • Identificazione, acquisizione, e conservazione del patrimonio fallito.

PROCEDURE CONCORSUALI

mercoledì 6 giugno 2018 12:

perciò devono essere soddisfatti salvo le giuste cause di prelazione L'ufficialità il fallimento proprio perché tutela un interesse collettivo può essere iniziata senza impulso d'ufficio.

Le fasi del procedimento fallimentare

  • Accertamento dei presupposti legali per la dichiarazione di fallimento
  • Identificazione, acquisizione, e conservazione del patrimonio fallito.
  • Accertamento dei creditori
  • Liquidazione dei beni
  • Riporto del ricavato fra i creditori I presupposti del fallimento
  • Qualità di imprenditore commerciale del debitore
  • Lo stato di insolvenza dello stesso Il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall'art 1, 2 comma fall.

Presenza di inadempimenti complessivamente superiori all importo fissato per legge

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo c'è da dire che l'ambito di applicazione del fallimento subisce una duplice Limitazione in quanto

  1. il fallimento è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori commerciali individuate con leggi speciali (imprese bancarie) Il fallimento cede il passo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza quando rincorrono i presupposti specifici per l'applicazione di tale procedura.

LO STATO DI INSOLVENZA

L'imprenditore versa in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni L'insolvenza si manifesta di regola con l'inadempimento di una o più obbligazioni altri rilevatori di dissesto, pagamenti con mezzi anomali, fuga o latitanza dell'imprenditore. Stato di insolvenza e inadempimento sono tenuti distinti, infatti un imprenditore può aver soddisfatto tutti i suoi debiti ed essere ciò nonostante insolvente, se lo ha fatto con mezzi normali ricorso a prestiti usurai. Viceversa l'imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente. L'imprenditore che ha mezzi patrimoniali liquidi e non paga perché trascura per negligenza di pagare. Fin quando i creditori sono soddisfatti anche se irregolarmente, il dissesto non assume per la legge rilievo sociale ed economico tale da giustificare i costi della procedura fallimentare. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non paganti risultanti dagli atti è inferiore a 30 k Il fallimento è necessario che il debitore abbia superato anche uno solo dei limiti patrimoniali, reddituali e di indebitamento fissati art LA QUALITA' DI IMPRENDITORE COMMERCIALE. I REQUISITI DI NON FALLIBILITA' L'art 1.1 fall. Prevede espressamente l'assoggettamento alle norme sul fallimento

Le associazioni in partecipazione. Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. La legge fallimentare estende il fallimento della società ai soci con responsabilità illimitata. Al riguardo è previsto che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili conseguente il fallimento societario non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. IL FALLIMENTO DEL SOCIO OCCULTO La legge fallimentare dispone che se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti che l'impresa sia riferibile ad una società di cui il fallito è il socio illimitatamente responsabile è possibile richiedere la dichiarazione di fallimento della società occulta e degli altri soci illimitatamente responsabili su istanza del curatore, dei creditroi o del socio fallito. Infine va dichiarato anche il fallimento della società apparente cioè quella società in cui gli interessati malgrado non risulti che siano in effetti legati da un vincolo sociale Tuttavia hanno esercitato l'impresa in modo tale da ingenerare nei terzi con il loro comportamento un vincolo tra le due società. Il fallimento dell'imprenditore cessato e defunto Non impediscono la dichiarazione di fallimento. Il fallimento può essere però dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese. Per quanto riguarda il fallimento dell'imprenditore defunto, questo può essere chiesto dagli eredi dell'imprenditore purchè non vi sia stata confusione tra patrimoni. Nel caso di morte dell'imprenditore già dichiarato fallito invece la prcedura fallimentare procede per gli eredi. DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Il fallimento può essere dichiarato Su ricorso di uno o più creditori è l'ipoteso più frequente in pratica. Essi sono legittimati a chiedere il fallimento di un imprenditore anche se non sono muniti di titolo esecutivo ed anche se vantano un credito non ancora scaduto. Non è necessario fornire la piena prova dello stato di insolvenza del debitore essendo il procedimento di tipo inquisitorio. L'iniziativa del debitore costituisce di regola la facoltà dello stesso. La richiesta del proprio fallimento diventa però un obbligo quando l'inerzia provoca l'aggravamento del dissesto. Il pubblico ministero ha il potere-dovere di chiedere il fallimento quando l'insolvenza risulti da fatti che configurano non fallimentari e ciò al fine di promuovere l'a zione penale anche prima che il fallimento sia dichiarato. Competente per la dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo dove

Il pubblico ministero ha il potere-dovere di chiedere il fallimento quando l'insolvenza risulti da fatti che configurano non fallimentari e ciò al fine di promuovere l'a zione penale anche prima che il fallimento sia dichiarato. Competente per la dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. La dichiarazione di fallimento conserva efficacia anche se viene pronunciata da un giudice incompetente. Infatti per effetto della dichiarazione di incompetenza, la procedura è immediatamente trasferita d'ufficio al tribunale competente e tutti gli atti precedentemente compiuti restano validi. ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE Il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con uno speciale procedimento in camera di consiglio. Il tribunale può anche emettere provvedimenti cautelari o conservativi diretti a tutelare il patrimonio o l'impresa del debitore per la durata dell'istruttoria del fallimento. in caso di apertura della procedura di fallimento , la sentenza dichiarativa di fallimento decide se conservali o revocarli altrimenti sono destinati a cadere. Rigetto dellla domanda Il tribunale che non accoglie la domanda di fallimento deve provvedere con decreto motivato. Il fallimento è dichiarato con sentenza. La sentenza contiene alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento della proceduta ( nomina giudice, curatore fallimentare) RECLAMO.LA REVOCA DEL FALLIMENTO. Possono proporre reclamo contro la dichiarazione al fallimento il fallito e qualsiasi interessato. Il ricorso deve essere depositato presso la corte d'appello entro trenta giorni che decorrono per il fallito dalla data della notificazione della sentenza che dichiara il fallimento. Con la sentenza che accoglie il reclamo il fallimento è revocato. Essa è perciò pubblicata nel registro delle imprese come la dichiarazione di fallimento. Ma sul piano patrimoniale cio che è stato è stato restano infatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari. All'ex fallito può solo rivolgersi nei confronti del creditore istante per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, possibile se vi sia stata colpa dello stesso nella richiesta della dichiarazione di fallimento. GLI ORGANI DEL FALLIMENTO Per lo svolgimento della procedura fallimentare sono proposti quattro organi ciascuno dei quali è investito di proprie specifiche funzioni. Tribunale fallimentare Giudice delegato Il curatore Comitato creditori.

suoi creditori ed i terzi che hanno avuto rapporti con il fallito. Possono distinguersi in effetti patrimoniali personali e penali. Per quanto riguarda gli effetti patrimoniali con la dichiarazione di fallimento il fallito perde l'amministrazioen e la disponibilità ma non la proprietà dei suoi beni che passano al curatore Lo spossessamento non colpisce tuttavia i beni ed i diritti di natura strettamente personale. Lo spossessamento si estende ai beni che pervengono al fallito durante il fallimento a titolo gratuito ed onerose. Se contribuiscono ad incrementare la massa attiva. Il fallito non perde la capacità do agire ne perde la proprietà dei beni oggetto dello spossessamento. Gli atti posti in essere dal fallito sono però inefficaci rispetto alla massa di creditori se hanno per oggetto beni e diritti ricompresi nello spossessamento dato che degli stessi il fallito non può disporre durante il fallimento La perdita dell'amministrazione e della disponibilità del patrimonio del fallito comporta infine che il fallito non può stare in giudizio nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento EFFETTI PERSONALI E PENALI Per quanto riguarda gli effetti personali che colpiscono il fallito le dichiarazioni di fallimento comporta la limitazione di alcuni diritti civili garantiti dalla costituzione il diritto al segreto epistolare e libertà di movimento La corrispondenza indirizzata al fallito che non sia persona fisica viene consegnata al curatore nel caso di fallimento di una persona fisica invece la corrispondenza viene recapitata al fallito il quale però ha l'obbligo di consegnare al curatore quella riguardante i rapporti compresi nel fallimento. I Un secondo gruppo di limitazioni riguarda la capacità del fallito fra l'altro il fallito non può essere amministratore sindaco revisore di altre società non può essere iscritto all'albo degli avvocati e dei dottori commericalisti non può svolgere la funzione di tutore arbitro notaio. Tali restrizioni colpiscono l'imprenditore per il solo fstto di essere sottoposto a fallimento cessano con la chiusura di quest ultimo. La dichiarazione di fallimento espone infine il fallito a sanzioni penali le principali figure fallimentari sono La bancarotta fraudolenta La bancarotta semplice Il ricorso abusivo al credito. Ricorso abusivo al credito EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI Il fallimento è diretto a soddisfare secondo il principio della parità di trattamento tutti coloro che sono creditori del fallito al momento della dichiarazione del fallimento. Con il fallimento si apre il concorso sul patrimonio del fallito. CREDITORI CONCORRENTI I CREDITORI concorsuali acquistano però il diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare solo in seguito all'accertamento giudiziale del loro credito. Diventano in tal modo creditori concorrenti.

tutti coloro che sono creditori del fallito al momento della dichiarazione del fallimento. Con il fallimento si apre il concorso sul patrimonio del fallito. CREDITORI CONCORRENTI I CREDITORI concorsuali acquistano però il diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare solo in seguito all'accertamento giudiziale del loro credito. Diventano in tal modo creditori concorrenti. Fra i creditori concorrenti viene meno la distinzione creditori chirografari - creditori privilegiati. I creditori privilegiati hanno diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia. Se in tal modo non sono soddisfatti integralmente, per il residuo concorrono alla pari con i creditori chirografar i nella ripartizione di ciò che resta dell'attivo fallimentare. I creditori chirografari invece partecipano solo alla ripartizione dell'attivo fallimentare non sgravato da vincoli, in proporzione del loro credito e sono quindi soddisfatti tutti nella stessa misura percentuale. Dai creditori concorrenti si distinguono poi i creditori della massa cioè coloro i cui crediti devono essere soddisfatti in prededuzione vale a dire prima dei creditori concorrenti per intero. Rientrano fra i crediti prededucibili soprattutto le spese della procedura fallimentare e le obbligazioni contratte dal curatore per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Sulle modalità processuali di realizzazione del credito c'è da dire che all'esecuzione individuale sui beni del debitore si sostituisce l'esecuzione collettiva fallimentare al riguardo la legge fallimentare prevede che: Ogni credito deve essere accertato giudizialmente nell'ambito del fallimento. Dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Al fine di fissare l'intera situazione debitoria del fallito al momento della dichiarazione di fallimento tutti i debiti pecuniari del fallito possono far valere la compensazione coi loro debiti verso lo stesso anche se il credito verso il fallito non è scaduto prima della dichiarazione di fallimento entrambi i crediti devono però essere anteriori alla dichiarazione di fallimento. EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI Il patrimonio del fallito costituisce la primaria garanzia delle pretese dei creditori. Il fallito può però aver compiuto atti di dismissione dei propri beni nell'unico intento di sottrarli alle possibili azioni esecutive dei creditori. La legge prevede a tutela dei creditori l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata art 2901 l'esercizio dell'azione revocatoria necessita dell'esistenza di due presupposti. L'EVENTUS DAMNI cioè l'atto deve arrecare o può arrecare una riduzione del patrimonio del fallito Il CONSILIUM FRAUDIS cioè la consapevolezza del fallito e anche del terzo. L onere della prova circa l'esistenza di questi presupposti compete al curatore legittimato ad esercitare la revocatoria ordinaria nell'interesse di tutti i creditori. L'azione si prescrive entro 5 anni dalla stipulazione dell'atto impugnato. Il legislatore accanto alla revocatoria ordinaria ha previsto anche l'azione revocatoria fallimentare quale agevola le posizioni dei creditori facilitando con una serie di presunzioni la ricostruzione del patrimonio del fallito.

di disposizione sono posti in essere fra i coniugi, infatti è previsto Che possono essere revocati tutti gli atti di disposizione fra i coniugi a partire dal momento in cui il fallito aveva iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale. Che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del coniuge è sempre presunta opera cioè non solo per gli atti anormali ma anche per quelli normali. Sul coniuge del fallito graverà perciò in ogni caso l'onere della prova. DIFFERENZA FRA AZIONE REVOCATORIA E AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE In primo luogo la revocatoria fallimentare è diretta alla tutela non del singolo ma di tutta la massa dei creditori e perciò può essere promossa solo dal curatore fallimentare. In secondo luogo la revocatoria ordinaria presuppone la validità degli atti compiuti dal debitore in frode ai creditori mentre la revocatoria fallimentare si fon da sull'indisponibilità che colpisce il patrimonio del fallito. EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE Il fallimento non determina mai la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione tra le pa rti ma solo lo sciogliemnto del rapporto in determinati casi. La legge fallimentare prevede una disciplina generale applicabile ai contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento. I contratti gia eseguiti da una delle parti restano in vita se però ad eseguirla è stata la controparte del fallito, questa entrerà nel concorso e dovrà accontentarsi della percentuale fallimentare. I contratti ancora non eseguiti vanno distinti fra Contratti intuitus personae negozi nel quale è rilevante per il consenso di una parte la fiducia riposta nell'altro contraente che si sciolgono ipso iure cioè senza mandato, commissione, il rapporto sociale nelle società di persone. Contratti che invece possono essere mantenuti in vita in tal caso spetta al curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori decidere se subentrare ai contratti pendenti in luogo del fallito assumendo tutti i relativi diritti ed obblighi ovvero sciogliersi dal contratto. L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA Il fallimento comporta la cessazione dell'attività d'impresa che può essere provvisoriamente perseguita in due In primo si ha con la dichiarazione di fallimento il tribunale nella sentenza che lo dichiara può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa se dalla interruzione può derivare un danno grave purchè non arrechi pregiudizio ai creditori CONTINUAZIONE TEMPORANEA Il secondo interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori che può decidere di continuare l'esercizio dell'impresa se dalla interruzione può derivare un curatore può disporre la continuazione dell'attività Durante l'esercizio provvisorio tutti i contratti pendenti proseguono e le obbligazioni assunte del curatore per la continuazione dell'esercizio dell'impresa costituiscono debiti della massa da soddisfare in prededuzione La conservazione del complesso aziendale può essere realizzata anche attraverso l'affito dell'azienda, in tal caso l'attività d'impresa è imputabile all'affittuario che la gestisce personalmente ed assume in proprio le relative obbligazioni. Il fallimento non assume alcuna responsabilità per i debiti sorti durante l'affitto. L'affittuario

costituiscono debiti della massa da soddisfare in prededuzione La conservazione del complesso aziendale può essere realizzata anche attraverso l'affito dell'azienda, in tal caso l'attività d'impresa è imputabile all'affittuario che la gestisce personalmente ed assume in proprio le relative obbligazioni. Il fallimento non assume alcuna responsabilità per i debiti sorti durante l'affitto. L'affittuario rimane pertanto unico debitore per le obbligazioni che assume. L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO L'accertamento del passivo è la fase diretta ad accertare quali creditori hanno diritto di partecipare alle ripartizioni dell'attivo l'ammontaredei loro crediti e le eventuali cause di prelazione. La procedura di accertamento del passivo si apre con la domanda di ammissione dei creditori. Sulla base delle domande presentate il curatore predispone un PROGETTO DI STATO PASSIVO nel quale deve indicare i crediti ammessi I crediti non ammessi I crediti ammessi con riserva Si apre in seguito la fase di esame dello stato passivo. Il giudice delegato dopo aver esaminato le posizioni dei singoli creditori forma lo stato passivo definitivo e dichiara esecutivo Il DECRETO ESECUTIVO preclude ogni ulteriore questione in merito ai crediti verificati. CONTRO LO stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato possono essere proposte opposizioni e impugnazioni. Le opposizioni possono essere proposte dai creditori ammessi dai titolari di diritti sulla massa. Nonché dello stesso curatore e sono dirette ad ottenere l'eliminazione della massa passiva di uno o più crediti o della relativa clausola di prelazione. LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO La liquidazione dell'attivo è diretta a convertire in denaro i beni del fallito per soddisfare i creditori. Ad essa provvede il curatore il quale predispone un programma di liquidazione deve essere approvato dal comitato dei creditori. Una volta approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi Per la vendita di beni mobili ed immobili si richiede che siano prescelte procedure competitive e ne sia data massima informazione per la partecipazione di tutti. In ogni caso la vendita dei singoli beni è considerata una soluzione residuale è infatti disposta solo quando risulta prevedibile che la vendita dell'intera azienda non consenta un maggiore soddisfacimento dei creditori. Le somme che si rendono via via disponibili sono ripartite fra i creditori tenendo conto della tipologia di crediti prededucibili, privilegiati, chirografari Prima di procedere a qualsiasi ripartizione fra i creditori concorrenti si deve

La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi solo in due casi quando il fallimento si chiude per concordato Oppure quando ottiene la esdebitazione dal tribunale. ESDEBITAZIONE Beneficio concesso al fallito persona fisica Che ne è meritevole per aver svolto in modo corretto la propria attività ed aver mostrato buona condotta ed atteggiamento collaborativo durante la procedura fallimentare Il cui fallimento avvia consentito il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Il fallimento chiuso per ripartizione integrale o per insufficienza dell'attivo cioè senza che siano integralmente soddisfatti i creditori concorrenti può essere successivamente riaperto. Devono però ricorrere le seguenti condizioni Non devono essere trascorsi 5 anni dal decreto di chiusura Nel patrimonio del fallito si rinvengono nuove attività che rendono utile la riapertura Al fallimento riaperto concorrono non solo i vecchi creditori ma anche i nuovi. CONCORDATO FALLIMENTARE Particola modo di chiusura del fallimento che può giovare sia al fallito che ai creditori il fallito adempiuto il concordato si libera definitivamente dei propri debiti per la parte che eccede la percentuale concordata e può sottrarsi alle sanzioni penali connesse al fallimento. I creditori chirografari a loro volta rinunciano definitivamente ad una parte del proprio credito ma questo sacrificio è compensato dalla possbilità di ottenere qualcosa di più e soprattutto più rapidamente. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori ed anche dal fallito. La proposta può provedere fra l'altro L'offerta di pagamento in percentuale e dilazionato. La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei con trattamenti differenziati per le varie classi La proposta deve essere approvata dai creditori con voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto Il giudice delegato deve esaminare preventivamente la mera ritualità della proposta di concordato Una volta approvato il concordato è sottoposto al giudizio di omologazione del tribunale che si conclude con il decreto di omologazione, se omologato la procedura fallimentare si intende chiusa Gli effetti del concordato vincolano sia il fallito che tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento.

tribunale che si conclude con il decreto di omologazione, se omologato la procedura fallimentare si intende chiusa Gli effetti del concordato vincolano sia il fallito che tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento. La proposta può prevedere fra l'altro L'offerta di un pagamento in percentuale e dilazionato La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei con trattamenti differenziati per le varie classi L'approvazione dei creditori La proposta deve essere approvata dai creditori con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il giudice delegato deve esaminare preventivamente la mera ritualità della proposta di concordato previo parere favorevole e vincolante del comitato dei creditori che ne valuta la convenienza. Una volta approvato il concordato è sottoposto al giudizio di omologazione del tribunale che si conclude con il decreto di omologazione se il concordato è omologato la procedura fallimentare si intende chiusa con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione. Gli effetti del concordato vincolano sia il fallito sia tutti i creditori anteriori all'apertura al fallimento. L'esecuzione del concordato è effettuato dal fallito sotto la sorveglianza del giudice delegato, curatore, e del comitato dei creditori. Il concordato può essere annullato se si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte dell'attivo oppure risolto se il fallito non adempie gli obblighi assunti in caso di risoluzione o di annullamento si riapre la procedura fallimentare IL CONCORDATO PREVENTIVO Procedura concorsuale alla quale può ricorrere qualsiasi imprenditore commerciale in stato di crisi economica che superi i limiti dimensionali fissati dall art 1.2 c0mma l.fall. Per la soggezione del fallimento. Per stato di crisi si intende sia una difficoltà temporanea e reversibile che non consente all'imprenditore di soddisfare regolarmente i creditori sia lo stato di insolvenza che giustificherebbe la dichiarazione di fallimento. Il concordato preventivo perciò è una procedura concorsuale alla quale può essere riconosciuta una duplice finalità. Se la crisi è temporanea e reversibile essa mira a superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell'impresa. Se la crisi è definitiva e irreversibile, il concordato preventivo può essere attuato

Lo svolgimento della procedura Intervenuta l'ammissione alla procedura, il procedimento per la concessione del concordato preventivo si articola in due fasi, l'approvazione della proposta da parte dei creditori e la successiva omologazione del concordato da parte del tribunale. L'approvazione del concordato preventivo avviene in apposita adunanza del creditore presieduta dal giudice delegato. Le maggioranze richieste per l'approvazione sono le stesse di quelle previste per il concordato fallimentare. La maggioranza dei crediti e, in caso di concordato con classi anche la maggioranza delle classi. Se la maggioranza sono raggiunte si apre il giudizio di omologazione. Il tribunale oltre a controllare la regolarità della procedura e l'esito della votazione può spingersi ad un controllo di merito sulla convenienza del concordato quando sul punto è stata sollevata contestazione da parte di un creditore appartenente alle classi dissenzienti. Se i risultati del controllo sono positivi il tribunale omologa con decreto il concordato altrimenti lo respinge e su istanza di un creditore o del pubblico ministero e previo accertamento dei relativi presupposti dichiara contestualmente il fallimento o lo stato di insolvenza per le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria. Il concordato preventivo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura. RISOLUZIONE ED ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO Il concordato viene eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Il concordato preventivo può essere risolto o annullato negli stessi casi previsti per il concordato fallimentare su ricorso di ciascun creditore. L'apertura del fallimento in seguito al mancato perfezionamento del concordato o alla risoluzione dello stesso pone due problemi. 1 Se i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, decorrano dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo o da quella successiva della dichiarazione di fallimento. Prevalente è la prima soluzione si vuole evitare che i creditori anteriori dopo aver invano atteso l'adempimento del concordato subiscano quasi ogni caso di reintegrare il patrimonio 2 coloro che sono diventati creditori dell'imprenditore durante la procedura di concordato per atti inerenti all'esercizio dell'impresa devono essere considerati nel successivo fallimento creditori della massa o all'opposto devono essere considerati creditori concorsuali Prevalente è l'orientamento che ammette la prededucibilità quindi i debiti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.

concordato per atti inerenti all'esercizio dell'impresa devono essere considerati nel successivo fallimento creditori della massa o all'opposto devono essere considerati creditori concorsuali Prevalente è l'orientamento che ammette la prededucibilità quindi i debiti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono un nuovo istituto introdotto nella legge fallimentare come ulteriore strumento per la soluzione della crisi d'impresa alternativo al fallimento Si tratta di accordi stipulati fra l'imprenditore ed una maggioranza qualificata di creditori i quali una volta pubblicati nel registro delle imprese e ottenuta l'omologazione del tribunale di esentare da revocatoria fallimentare gli atti vompiuti in esecuzione degli stessi, qualora la crisi non sia superata e sopraggiunga il fallimento Vanno distinti dal concordato Non vengono stipulati nell'ambito di una procedura giudiziale Non sono concordati di massa perché vincolano solo i creditori che vi aderiscono i creditori estranei devono essere soddisfatti regolarmente per intero Per quanto riguarda il contenuto degli accordi. L'imprenditore è libero di pattuire con i creditori aderenti le modalità più opportune di ristrutturazione dei debiti Dopo la stipulazione dell'accordo il debitore deve chiedere l'omologazione al tribunale, accordo è pubblico. LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA La liquidazione coatta amministrativa è una procedura procedura concorsuale carattere amministrativo qui sono assoggettate determinate categorie di imprese specificatamente indicate da leggi speciali alle procedure in particolare prevista per impedire bancarie imprese assicurazioni decide intermezzo immobiliare e società di gestione del risparmio la liquidazione coatta può essere di spassoso *Stato di insolvenza ma anche per gravi irregolarità di gestione per violazione di norme di legge di regolamentare l'autorità competente dispone riduzione quattro all'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa individuale alle singole leggi speciali ad esempio il ministero economia delle finanze delle isole assicurazioni la liquidazione quarta amministrativa disposta un video dell'autorità governativa che alla vigilanza dell'impresa la stessa autorità governativa Organizza procedura che sono il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza il commissario il guidatore dell'organismo incaricato di svolgere attività di limitazioni devono le direttive impartite da autorità di vigilanza. Il comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri non necessariamente creditori ha funzioni consultive e di controllo l'autorità amministrativa di vigilanza di nuovo gli stessi ruoli che il fallimento sono coperti dal tribunale dal giudice

caso di dolo. Risolto o annullato il concordato si riapre la l liquidazione quarta amministrativa E l'autorità amministrativa che vigila Sulla liquidazione adotterà provvedimenti che ritiene necessari. L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa sono procedure concorsuali che di regola conducono alla disgregazione del complesso aziendale con conseguente perdita di posti di lavoro per i dipendenti. Per questo, si è avvertita l'esigenza di una nuova procedura concorsuale idonea a conciliare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore insolvente con il salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione dei posti di lavoro. Tale procedura risponde al nome di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. La procedura di amministrazione straordinaria è riservata alle grandi imprese commerciali soggetti al fallimento che si trovano le seguenti condizioni: A numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno Hanno debiti per un ammontare complessivi non inferiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. Sono in stato di insolvenza. Presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico. La procedura si svolge due fasi Nella prima fase il tribunale accerta lo stato di insolvenza e se ricorrono le condizioni sopraindicate, deve astenersi dal dichiarare il fallimento E invece emettere una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale nomina il giudice delegato E anche uno dei tre commissari giudiziali, inoltre dà l'avvio al procedimento per la formazione dello stato passivo. Gli effetti della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza coincidono anche se non del tutto con quelli propri dell'ammissione al concordato preventivo. L'imprenditore insolvente conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa. I creditori non posso iniziare O proseguire azioni esecutive individuali ne possono acquistare diritti di prelazione salvo autorizzazione del giudice delegato. Infine espressamente stabilito che I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono considerati crediti della massa e vanno soddisfatti in prededuzione Se dichiarata insolvente una società consoci a responsabilità illimitata gli effetti della dichiarazione lo stato di insolvenza si estendono ai soci illimitatamente responsabili. L'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria È subordinata all'accertamento che ricorrano concrete prospettive di risanamento, il risanamento vuoi essere aggiunto tramite : cessione dei complessi aziendali, sulla base di un

della dichiarazione lo stato di insolvenza si estendono ai soci illimitatamente responsabili. L'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria È subordinata all'accertamento che ricorrano concrete prospettive di risanamento, il risanamento vuoi essere aggiunto tramite : cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali). Ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni(programma di ristrutturazione). La procedura si apre con decreto motivato da parte del tribunale. L'amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore. Il ministro dello sviluppo economico nomina anche un comitato di sorveglianza su composto da tre o cinque membri, che esprime parere sugli atti del commissario. Per quanto non espressamente previsto si applicherà amministrazione straordinaria le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili La specifica disciplina invece prevista per i contratti in corso di esecuzione questa prevede che tutti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario straordinario non decidesse subentrare nel contratto o scioglierlo. Il commissario straordinario deve predisporre e presentare al ministero dello sviluppo economico programma per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, optando per uno degli indirizzi alternativi previsti per legge, programma di cessione di complessi aziendali da realizzare entro l'anno, programma di ristrutturazione da attuare entro due anni Per evitare che vengono chiusi canali del finanziamento bancario prevista la concessione della garanzia dello Stato a favore delle banche erogano finanziamenti per la gestione corrente E per la riattivazione e il completamento di impianti immobili ed attrezzature industriali. La cessione in blocco dei beni aziendali è agevolato sotto più profili, In particolare può essere concesso un consistente sconto sul valore del complesso aziendale a chi acquista aziende non ancora risanate che perciò continuano a produrre perdite Per quanto riguarda la ripartizione dell'attivo, la disciplina prevede due forme di distribuzione gli acconti e riparti. Gli acconti possono essere disposti dal commissario straordinario in qualsiasi momento della procedura. E riparti invece possono essere effettuati solo dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo. L'amministrazione straordinaria termina per conversionei in fallimento O con la chiusura della procedura. La conversione in fallimento può essere disposta nel corso della procedura quando