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Cos'è, come funziona, alcuni articoli al riguardo, e l'eventualità (per ora scartata) dell'inserimento della PEC nel processo penale
Tipologia: Appunti
Caricato il 31/05/2014
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Il processo civile telematico ( PCT ) è parte integrante del piano di e-Government della giustizia civile italiana.
L'obiettivo del processo civile telematico è l’informatizzazione di tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo al giudizio in aula, e consente:
Ad oggi il PCT può dirsi esteso a tutti i procedimenti, ed all'intero territorio nazionale, con la sola eccezione di alcuni uffici giudiziari,
Fino al 30-06-2014 i depositi degli atti da parte degli Avvocati, negli uffici abilitati, possono essere effettuati sia nel tradizionale formato cartaceo, che per via telematica: dal 30-06-2014, invece, in tutti i Tribunali, i depositi degli atti di parte (con esclusione degli atti di costituzione) e dei ricorsi per ingiunzione sarà possibile esclusivamente per via telematica.
Si tratta, evidentemente, di un importante tappa verso la eliminazione della "carta" dai processo civile.
Il tempo dedicato dalle Cancellerie all'attività di immissione dei dati nel sistema informativo ed al relativo aggiornamento, viene ampiamente compensato dalla enorme riduzione (e dalla successiva eliminazione) degli accessi, in tali uffici, da parte degli Avvocati che - in passato - erano costretti a recarsi fisicamente nei detti uffici per consultare i registri ed i fascicoli, e chiedere notizie sul deposito di atti del Giudice e dei suoi ausiliari.
Avendo ad oggetto dati sensibili, l'accesso ai registri di cancelleria è consentito esclusivamente agli Avvocati iscritti nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia) e limitatamente ai procedimenti nei quali risultano costituiti; è poi in fase di realizzazione l'accesso dei singoli cittadini, sempre attraverso l'identificazione a mezzo smartcard, limitatamente ai procedimenti in cui sono parti.
Attraverso il portale dei servizi telematici del ministero (http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp) sono accessibili a chiunque - senza la esposizione dei nomi delle parti e di altri dati sensibili - un servizio per la consultazione pubblica dei registri dei Tribunali e delle Corti d'Appello, uno per la consultazione dei procedimenti civili davanti al giudice di pace (contenente anche utilità per la compilazione dei ricorsi) ed un portale per informazioni sulle procedure concorsuali.
Le norme iniziali del processo civile telematico erano contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
Le fonti sono costituite, più precisamente, dalle seguenti norme:
Nel corso dell'anno 2012 sono state introdotte modifiche in relazione ai seguenti argomenti:
Infine le cd. "regole tecniche" sono state ulteriormente modificate con D.M. 3 aprile 2013 n° 48 - pubblicato sulla G.U. n° 107 del 9 maggio 2013.
Ad oggi i due requisiti per l'esecuzione del deposito telematico da parte dell'Avvocato sono:
Il PCT venne introdotto nell'anno 2006, limitatamente al deposito telematico dei decreti ingiuntivi, nelle sedi sperimentali di Bologna, genova, Catania, Lamezia Terme, Bari, Bergamo e Padova.
Nello stesso anno, il servizio PolisWeb consentiva la consultazione, da parte degli avvocati, dei registri di cancelleria dei seguenti uffici: Corte d'Appello di Lecce, Tribunale di Ancona, Tribunale di Bari, Tribunale di Bologna (Imola e Porretta Terme), Tribunale di Cassino, Tribunale di Catania, Tribunale di Firenze, Tribunale di Genova, Tribunale di Grosseto (Orbetello), Tribunale di Lecce (Casarano, Campi Salentina, Maglie, Nardò), Tribunale di Lucera, Tribunale di Macerata, Tribunale
Gli atti (ed alcuni documenti, come la procura o la nota di iscrizione a ruolo) debbono obbligatoriamente essere sottoscritti digitalmente: per tale motivo l'avvocato dovrà essere dotato del certificato di firma contenuto nelle smart-card, acquistabili presso diversi fornitori (tra cui le Camere di Commercio), e procedere alla sottoscrizione digitale mediante i programmi forniti dai produttori di smart-card (ad es. DiKe, o ArubaSign).
L'avvocato, ancora, dovrà essere dotato di una casella di posta elettronica certificata, regolarmente censita nel ReGIndE, e curarne la efficienza (verificando che non raggiunga il limite di capienza, e che il relativo contratto venga rinnovato alla scadenza).
Per consentire l'automatica trascrizione nei registri di cancelleria dei dati relativi ad ogni deposito, essi debbono essere "inquadrati" in un determinato modo (ed in formato xml), ed il plico contenente il deposito deve rispettare rigidi requisiti di forma e di segretezza (impedendo che esso possa essere intercettato durante l'invio, e conosciuto da terzi): il compito della creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a mezzo PEC all'ufficio destinatario, deve pertanto essere svolto da uno specifico software.
Molti produttori (i quali possono essere autorizzati dal Ministero a collaudare i proprio invii) mettono a disposizione vari software: alcuni integrati in più complessi programmi che si occupano della intera gestione dello studio legale, altri comprendenti una semplice agenda elettronica, altri ancora limitati al solo imbustamento.
DA ALTALEX
1) Processo telematico, allarme Aiga: due tribunali su tre sono in ritardo Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, comunicato stampa 10.05. " Il processo civile telematico parte <
Questo l'allarme lanciato da Aiga - Associazione Italiana dei Giovani Avvocati durante la prima conferenza nazionale sull'Ordinamento giudiziario, #lanuovagiustizi@, tenutasi a Parma nei giorni 9 e 10 maggio 2014.
L'indagina condotta da Aiga fornisce un quadro dettagliato dell'attuale stato di implementazione dei servizi del processo civile telematico; la rilevazione, condotta su un campione di 80 Tribunali equamente distribuiti sul territorio nazionale, ha evidenziato una diffusione non omogenea del Processo Civile Telematico.
Con riferimento alla fase monitoria, ad esempio, solo 36 Tribunali su 100 permettono il deposito del ricorso per ingiunzione, il pagamento telematico delle relative spese e l'emissione del decreto.
Dunque, due Tribunali su tre sono in ritardo rispetto alla data di entrata in vigore del PCT ma la presidente Aiga, Nicoletta Giorgi, ed il sottosegretario alla giustizia, Cosimo Ferri, concordano sulla necessità di rispettare comunque la data del 30 giugno.
La Giorgi ha affermato " Non dobbiamo consentire che chi si è impegnato a rispettare la scadenza rimanga deluso e chi rema contro la riforma del nostro ordinamento possa dire <
(Altalex, 17 maggio 2014)
2) Posta elettronica certificata: quale rilevanza nel processo civile?
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752 (Michele Iaselli)
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione (24 gennaio-18 marzo 2013, n. 6752) chiarisce in maniera inequivocabile quale sia l’attuale rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendo ormai la piena operatività dello strumento telematico.
Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall'art. 136, comma 3, c.p.c.
Si ricorda, inoltre, che già il D.M. n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133
. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.
Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal recente DL 179/2012 (Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito che ”……… nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ”.
3) Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/ Articolo 23.05.2013 (Giorgio Rognetta)
Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati autorizzati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994: esaminiamo di seguito la nuova disposizione.
1 - Le copie informatiche da notificare come allegati alla PEC
Il nuovo art. 18 si riferisce alle notifiche che gli avvocati autorizzati effettuano per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; pertanto, prima di addentrarci nell’esame del nuovo art. 18, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del predetto art. 3 bis: questo prevede che l’avvocato possa notificare per via telematica allegando alla PEC documenti informatici (nativi), oppure copia informatica di originali cartacei.
Nel caso del documento informatico nativo, non si pone il problema del trattamento dell’originale cartaceo; nel caso di un originale cartaceo, invece, occorre affrontare il problema di come l’avvocato possa notificare una copia informatica.
Preliminarmente occorre fare una distinzione: “copia informatica” è una copia che ha lo stesso contenuto, ma non la stessa forma dell’originale cartaceo; “copia informatica per immagine” è la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo (art. 1 CAD).
a) Copia informatica per immagine dell’originale cartaceo
L’art. 3 bis utilizza impropriamente l’espressione “copia informatica”, perché in realtà si riferisce alla “copia informatica per immagine”: ciò si desume dal rinvio all’art. 22, comma 2, del CAD che
53/1994, la quale non prevede quindi che, per tale attività, l’avvocato possa assumere la veste del pubblico ufficiale (mentre ciò è previsto per le copie informatiche per immagine di cui all’art. 22, comma 2, CAD).
Appare inoltre singolare che il nuovo art. 18 contempli la possibilità di estrarre copia informatica (non per immagine) dell’originale cartaceo, senza prevedere alcuna regolamentazione tecnica di tale possibilità che, per quanto ci concerne, non può trovare applicazione.
2 - La firma digitale dell'avvocato notificante
Proseguiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico occupandoci della firma digitale dell'avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta? Per rispondere compiutamente conviene distinguere le varie ipotesi di atti da notificare:
a) copia informatica per immagine dell'originale cartaceo
Il nuovo comma 4 dell'art. 18 prevede che l’avvocato, dopo aver estratto la copia informatica per immagine dell'originale cartaceo, firmi digitalmente la relata contenente la dichiarazione di conformità, ma non la copia informatica per immagine (a differenza della versione precedente dell’art. 18): quindi, leggendo (solo) il comma 4, la soluzione appare la seguente: l’avvocato notificante allega alla PEC la scansione dell’originale cartaceo senza firma digitale, e la relata con la sua firma digitale.
Questa soluzione potrebbe lasciare smarriti: perché il comma 4 ha eliminato la firma digitale dell'avvocato notificante dalla scansione dell'originale cartaceo, riservandola alla relata? In realtà tale soluzione non dovrebbe sorprendere, in un contesto tecnico-giuridico in cui sia accuratamente regolamentato il profilo del documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità, ove occorre obbligatoriamente la firma digitale; si veda, a tal proposito, lo schema delle future regole tecniche sul documento informatico, ove non è considerata obbligatoria la firma digitale delle copie informatiche per immagine degli originali analogici, sia pure nel contesto di una rigorosa disciplina delle separate dichiarazioni di conformità da firmare digitalmente (che peraltro si dovrebbe confrontare con quella, meno articolata, del nuovo art. 18, consistente in sostanza nella c.d. busta PEC). Inoltre occorre considerare che la copia informatica per immagine contiene l’acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe dell’originale cartaceo, e ciò si inserisce nel solco della nuova disciplina del documento informatico, richiamata dal comma 3 bis, comma 1, della legge 53/1994.
Sembrerebbe, quindi, che l'avvocato notificante possa procedere alla notifica solo con la firma digitale della relata, congiunta alla scansione dell'originale cartaceo mediante PEC. Attenzione, però, al comma 1 dell'art. 18: purtroppo la scelta infelice di costruire una disciplina inedita e delicata, quale quella delle notifiche telematiche degli avvocati, attraverso continui rimandi normativi, anziché precisi dettagli informatico-giuridici, genera dannose incertezze: infatti, se è vero che il comma 4 dell'art. 18 prevede la firma digitale solo sulla relata e non sulla scansione dell'atto, il comma 1 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico. Queste ultime, all'art. 12, prevedono che l'atto del processo sia, tra l'altro, in formato PDF con firma digitale p7m (il PDF non firmato è previsto invece per gli allegati degli atti processuali). Pertanto si potrebbe sostenere che la firma digitale del documento informatico contenente la scansione, eliminata dal comma 4, rientri attraverso il comma 1.
L'avvocato prudente, considerato quanto sopra, apporrà la sua firma digitale alla scansione dell'atto originale cartaceo, allegando alla PEC anche il PDF non firmato, fermo restando che comunque non potranno essere rispettati altri requisiti dell'art. 12 delle specifiche tecniche, quali le informazioni strutturate in XML e, naturalmente, il divieto della scansione per immagini.
b) documento informatico nativo dell'avvocato notificante
Per l'ipotesi in cui l'atto informatico da notificare sia formato in originale dall'avvocato, quindi non generato attraverso la copia di un atto cartaceo, il nuovo art. 18 stabilisce solo che il documento
informatico sia privo di elementi attivi e redatto nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico, già esaminate sopra per le copie informatiche. In tal caso, peraltro, non essendoci l'esigenza di trasformare in digitale un originale cartaceo, si potrà rispettare il divieto di scansione di immagini: il PDF sarà quindi strutturato come testo, oltre ad essere privo di elementi attivi. L'eventuale procura potrà essere contenuta in un documento informatico separato, ottenuto anche mediante scansione dell'originale cartaceo, ed allegato alla PEC ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 18. Una volta formato l'atto in PDF, l'avvocato notificante dovrà apporre la sua firma digitale, naturalmente con certificato valido, e allegare l'atto così firmato alla PEC, avendo cura di impostare la ricevuta completa di avvenuta consegna, ora prevista dal comma 6 dell'art. 18.
c) documento informatico nativo dell'ufficio giudiziario
Il nuovo art. 18 si riferisce genericamente a documenti informatici nativi che l'avvocato potrebbe notificare, quindi in tale ambito possono essere compresi anche quelli non formati dall'avvocato, ma provenienti dall'ufficio giudiziario, come i provvedimenti del giudice. Tuttavia su tali documenti si registra il silenzio sia del nuovo art. 18, sia della legge n. 53/1994, che per questa tipologia di atti non attribuiscono la qualità di pubblico ufficiale all'avvocato notificante. Pertanto riteniamo non praticabile la notifica in proprio di questi atti, se non quando sarà percorribile la strada della richiesta e del rilascio delle copie autentiche informatiche (o duplicati) degli originali informatici da parte delle cancellerie, come previsto dalle regole e dalle specifiche tecniche del processo telematico.
3 - Gli indirizzi PEC utilizzabili per le notifiche
Per individuare gli indirizzi PEC utilizzabili per le notifiche degli avvocati autorizzati, dobbiamo esaminare l’art. 3 bis della legge 53/1994, in quanto richiamato dal nuovo art. 18. L’art. 3 bis precisa che le notifiche si possono eseguire soltanto tramite indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi; tali elenchi, utilizzabili ai fini delle notifiche, sono indicati dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 e sono i seguenti:
Tuttavia l’art. 16 ter stabilisce che tali elenchi si considerano pubblici, ai fini delle notifiche, a decorrere dal 15 dicembre 2013: per quale motivo? Innanzi tutto, occorre rilevare che dei suddetti elenchi, i primi due ancora non sono stati formati e, pertanto, non potrebbero comunque essere utilizzati; il terzo (INI-PEC) è in fase di alimentazione ed è prevista la sua consultabilità per il prossimo 19 giugno; gli elenchi di cui al quarto punto (per quanto concerne imprese e professionisti) sono utilizzati per alimentare l’INI-PEC, ma possono essere utilizzati immediatamente in quanto già (parzialmente) esistenti, così come può essere utilizzato già il REGINDE (ove tra l’altro sono reperiti gli indirizzi PEC per le comunicazioni di cancelleria).
Essendo pendenti dei termini per la formazione dei suddetti elenchi, è probabile che si sia ritenuto di posticipare al prossimo 15 dicembre 2013 una decorrenza uniforme della qualificazione pubblica degli stessi elenchi, anche se si può sospettare che non tutti saranno formati per tale data (ma magari saremo smentiti). L’avvocato più prudente, comunque, attenderà il 15 dicembre per utilizzare gli indirizzi PEC di elenchi “pubblici” a fini di notifica, pur non potendosi escludere che già adesso siano di fatto pubblici gli elenchi del REGINDE e quelli di cui all’art. 16 del D.L. 185/2008.
(Altalex, 23 maggio 2013. Articolo di Giorgio Rognetta )
Alla luce, quindi, di questo excursus normativo, ne consegue secondo la Corte che per la parte privata, nel processo penale, l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è - allo stato - consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione.
Indubbiamente la Suprema Corte con questa sentenza ha il merito di individuare quello che possiamo definire un autentico vulnus dell’attuale sistema normativo, in quanto nonostante in via di principio il D.M. 44/2001 e la stessa Legge n. 24/2010 prevedano l’utilizzo delle nuove tecnologie nel processo sia civile che penale, viene poi dedicata maggiore attenzione da parte del legislatore all’uso della PEC nel processo civile con disposizioni ad hoc tenuto anche conto dell’avvio del processo telematico in ambito civile, mentre il settore penale rimane ancora molto lontano da una tale forma di processo.
Naturalmente, al di là del dato normativo, una tale distinzione non è accettabile in via di principio, poiché se viene riconosciuta ormai pacificamente la validità di una notifica operata mediante PEC nel processo civile non si vede per quale motivo non debba giungersi alle stesse conclusioni con riferimento al procedimento giudiziario penale.