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processo, diritti reali e obbligazioni, Prove d'esame di Istituzioni di Diritto Romano

L’origine del processo formulare e la sua estensione ai cives. La “formula” e le “partes formularum”. I tipi delle azioni formulari. Exceptio e praescriptio. Il processo in iure. I mezzi ausiliari del processo formulare. Il processo “apud iudicem” e la sentenza. Il processo esecutivo. La “cognitio extra ordinem”. Il processo postclassico e giustinianeo.

Tipologia: Prove d'esame

2011/2012

Caricato il 22/07/2012

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L’origine del processo formulare e la sua estensione ai cives.
Nel processo con gli stranieri per la mancanza di un ordinamento comune alle due parti, il pretore giudicava
in base alla sua auctoritas e alle istruzioni date dal magistrato al giudice scelto dai contendenti. Con l’andare
avanti del tempo si venne a creare una raccolta di queste istruzioni le quali andarono a costituire dei
formulari ai quali il pretore faceva riferimento.Successivamente pretore iniziò a utilizzare il processo
formulare anche per le controversie tra cives per offrire una tutela giudiziaria laddove il ius civile non fosse
stato in grado di farlo. Questa situazione durò fino al I sec. a.c. quando con la LEX AEBUTIA le legis
actiones e le formulae vennero messe sullo stesso piano di importanza per il ius civile. Dopo un secolo le
legis actiones furono definitivamente abolite dalla LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM che fece del
processo formulare il processo ordinario per le controversie private riguardanti materie tutelate dal ius civile.
La LEX IULIA fissò poi anche i requisiti che il processo formulare doveva rispettare per far si che si avesse
un giudizio legittimo ed avesse così effetti civili. Era necessario che il processo si svolgesse in Roma tra
cittadini romani, e fosse giudicato da un unico giudice romano anch’egli. Tutti gli altri processi erano
processi che si fondano esclusivamente sull’imperium del magistrato.
La “formula” e le “partes formularum”.
La formula è il momento centrale del processo formulare. La struttura della formula era strutturata in questo
modo: se a allora x ; se non a allora y. Vale a dire: se risulteranno le condizioni per accogliere la domanda
dell’attore, tu giudice condanna; se non risulteranno, assolvi. Le formule erano costruite su determinate
strutture di discorso tipiche.
Le parti della formula sono quattro: “demonstratio”, “intentio”, “adiudicatio” e “condemnatio”.
Con la “intentio” l’attore dichiara su che cosa si basa la sua azione. L’intentio può essere certa o incerta: è
certa quando si dichiara che il convenuto deve una cosa determinata; è incerta quando non viene determinato
cosa il convenuto deve all’attore.
La “demonstratio” serve ad individuare l’oggetto della controversia.
La “condemniatio” è la parte della formula nella quale si da al giudice il potere di condannare o di assolvere.
La “adiudicatio” si trova solo nelle azioni con cui i comproprietari di una comunione.
I tipi delle azioni formulari.
Una prima distinzione è quella tra azioni edittali e decretali: le prime sono quelle azioni, la cui formula viene
proposta nell’editto; le seconde sono quelle in cui il pretore non proposte dall’editto e che trovano tutela
nell’imperium del pretore. In base alla struttura distinguiamo i “iudicia bona fidei”, le “actiones arbitrariae”,
i “praeiudicia”. I “iudicia bonae fidei” sono “actiones in personam” dove il mancato adempimento degli
obblighi di una sentenza precedente da parte del convenuto è in buona fede; per tanto il pretore poteva
ordinare al convenuto di svolgere una prestazione diversa.
Nelle “actiones arbitrariae” il giudice godeva di un ampio potere discrezionale.
I “praeiudicia” sono azioni di mero accertamento.
Le formule onorarie sono tre: le “formulae in factum conceptae”, le “formulae ficticiae” e le formulae con
trasposizione di soggetti.
Le “formulae in factum conceptae” si hanno in seguito all’accertamento della intentio con la conseguente
autorizzazione al giudice di condannare o assolvere il convenuto.
La “formula ficticia” contiene nell’intentio una una clausola che ordina al giudice di comportarsi come se
fosse avvenuto un fatto in realtà non accaduto.
Le azioni con trasposizione di soggetti, sono azioni edittali o decretali in cui nella demonstratio o
nell’intentio si indica un soggetto, mentre nella condemniatio ne indica un altro.
Exceptio e praescriptio.
Exceptio era una clausola inserita nel iudicium,dove per pronunciare la condanna il giudice deve accertare
l’inesistenza del fatto opposto dal convenuto. Questa veniva allegata ai concepta verba i quali altrimenti non
avrebbero permesso al giudice di tenere conto di circostanze non previste nella loro formulazione. I romani
distinguevano le eccezioni in “peremptoriae” e “dilatoriae”, a seconda che potessero venire opposte in
qualsiasi momento e contro ogni persona o che , invece, avessero un’efficacia limitata nel tempo o
opponibili soltanto nei confronti di determinati soggetti.
La “praescriptio” era invece una premessa, che imponeva al giudice di considerare avvenuta la “litis
contestatio”.
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L’origine del processo formulare e la sua estensione ai cives. Nel processo con gli stranieri per la mancanza di un ordinamento comune alle due parti, il pretore giudicava in base alla sua auctoritas e alle istruzioni date dal magistrato al giudice scelto dai contendenti. Con l’andare avanti del tempo si venne a creare una raccolta di queste istruzioni le quali andarono a costituire dei formulari ai quali il pretore faceva riferimento.Successivamente pretore iniziò a utilizzare il processo formulare anche per le controversie tra cives per offrire una tutela giudiziaria laddove il ius civile non fosse stato in grado di farlo. Questa situazione durò fino al I sec. a.c. quando con la LEX AEBUTIA le legis actiones e le formulae vennero messe sullo stesso piano di importanza per il ius civile. Dopo un secolo le legis actiones furono definitivamente abolite dalla LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM che fece del processo formulare il processo ordinario per le controversie private riguardanti materie tutelate dal ius civile. La LEX IULIA fissò poi anche i requisiti che il processo formulare doveva rispettare per far si che si avesse un giudizio legittimo ed avesse così effetti civili. Era necessario che il processo si svolgesse in Roma tra cittadini romani, e fosse giudicato da un unico giudice romano anch’egli. Tutti gli altri processi erano processi che si fondano esclusivamente sull’imperium del magistrato.

La “formula” e le “partes formularum”. La formula è il momento centrale del processo formulare. La struttura della formula era strutturata in questo modo: se a allora x ; se non a allora y. Vale a dire: se risulteranno le condizioni per accogliere la domanda dell’attore, tu giudice condanna; se non risulteranno, assolvi. Le formule erano costruite su determinate strutture di discorso tipiche. Le parti della formula sono quattro: “demonstratio”, “intentio”, “adiudicatio” e “condemnatio”. Con la “intentio” l’attore dichiara su che cosa si basa la sua azione. L’intentio può essere certa o incerta: è certa quando si dichiara che il convenuto deve una cosa determinata; è incerta quando non viene determinato cosa il convenuto deve all’attore. La “demonstratio” serve ad individuare l’oggetto della controversia. La “condemniatio” è la parte della formula nella quale si da al giudice il potere di condannare o di assolvere. La “adiudicatio” si trova solo nelle azioni con cui i comproprietari di una comunione.

I tipi delle azioni formulari. Una prima distinzione è quella tra azioni edittali e decretali: le prime sono quelle azioni, la cui formula viene proposta nell’editto; le seconde sono quelle in cui il pretore non proposte dall’editto e che trovano tutela nell’imperium del pretore. In base alla struttura distinguiamo i “iudicia bona fidei”, le “actiones arbitrariae”, i “praeiudicia”. I “iudicia bonae fidei” sono “actiones in personam” dove il mancato adempimento degli obblighi di una sentenza precedente da parte del convenuto è in buona fede; per tanto il pretore poteva ordinare al convenuto di svolgere una prestazione diversa. Nelle “actiones arbitrariae” il giudice godeva di un ampio potere discrezionale. I “praeiudicia” sono azioni di mero accertamento. Le formule onorarie sono tre: le “formulae in factum conceptae”, le “formulae ficticiae” e le formulae con trasposizione di soggetti. Le “formulae in factum conceptae” si hanno in seguito all’accertamento della intentio con la conseguente autorizzazione al giudice di condannare o assolvere il convenuto. La “formula ficticia” contiene nell’intentio una una clausola che ordina al giudice di comportarsi come se fosse avvenuto un fatto in realtà non accaduto. Le azioni con trasposizione di soggetti, sono azioni edittali o decretali in cui nella demonstratio o nell’intentio si indica un soggetto, mentre nella condemniatio ne indica un altro.

Exceptio e praescriptio. Exceptio era una clausola inserita nel iudicium,dove per pronunciare la condanna il giudice deve accertare l’inesistenza del fatto opposto dal convenuto. Questa veniva allegata ai concepta verba i quali altrimenti non avrebbero permesso al giudice di tenere conto di circostanze non previste nella loro formulazione. I romani distinguevano le eccezioni in “peremptoriae” e “dilatoriae”, a seconda che potessero venire opposte in qualsiasi momento e contro ogni persona o che , invece, avessero un’efficacia limitata nel tempo o opponibili soltanto nei confronti di determinati soggetti. La “praescriptio” era invece una premessa, che imponeva al giudice di considerare avvenuta la “litis contestatio”.

Il processo in iure. La convocazione in giudizio del convenuto avviene mediante la “in ius vocatio”, cioè l’intimazione di recarsi in tribunale che fa l’attore al convenuto. Essa è accompagnata da un “editio actionis”, in cui l’attore indica al convenuto il fondamento dell’azione. Il convenuto, invocato in giudizio è tenuto a presentarsi immediatamente dinanzi al magistrato di persona o mediante un rappresentante. La fase in iure del processo si esauriva genericamente entro lo stesso giorno della convocazione delle parti.L’attore indicava nell’albo la formula che riteneva adatta alle proprie pretese dopodiché doveva specificare i fatti su cui fondava la sua richiesta. Dopo di ciò iniziava una fase in cui le parti evidenziavano i punti in controversia da tener presenti per costruire la formula; se il convenuto ammette che l’azione intentata dall’attore è fondata si avviava un processo esecutivo.Un altro mezzo che eliminava la controversia o influiva sul tipo di azione concessa è il giuramento. La parte che giura o vede rifiutato dalla controparte il giuramento risulta vittoriosa. L’attore doveva porre particolare attenzione alla redazione della formula poiché poteva incorrere nella “pluris petitio”, che si aveva quando l’attore stesso avesse formulato errato il proprio diritto, aggravando l’obbligo del convenuto. Abbiamo quattro forme di pluris petitio: re (oggetto del diritto in misura maggiore di quella reale), loco (luogo errato), tempore (periodo di pretesa errato), causa (prestazione pretesa errata). Le parti dovevano poi accordarsi sul giudice privato. Poteva essere nominato giudice qualsiasi soggetto maschio capace d’agire, pubere, non colpito da cause d’infamia. Se le parti non riuscivano a mettersi d’accordo, ne veniva estratto a sorte uno dall’albo dei giudici. La fase in iure del processo si chiudeva con la “litis contestatio” che serviva a fissare i termini della controversia.

I mezzi ausiliari del processo formulare. I mezzi ausiliari del processo pretorio sono tutti fondati sull’imperium del magistrato. Questi sono: “interdicta”, “stipulationes pretoriae”, “restitutiones in integrum”, “missiones in possessionem”. L’interdictum è un’ordine del pretore che intima ad un soggetto di tenere un certo contegno. La “stipulationes praetoria” si ha quando un soggetto chiede al magistrato di costringere un altro soggetto ad assumersi, un’obbligazione il cui contenuto era predeterminato nell’editto. Con il termine “restituito in integrum” si indica il risultato di un provvedimento del pretore che si risolve praticamente in una datio actionis. Le “missiones in possessionem” ed “in bona” consistevano in un atto che immetteva il soggetto che aveva posto istanza, nel possesso dei beni appartenenti ad altro soggetto.

Il processo “apud iudicem” e la sentenza. Nella fase apud iudicem, il giudice decideva la controversia secondo il proprio discrezionale parere. La sua sentenza dipendeva in gran parte dalle sentenze dei prudentes e dai rescriptia della cancelleria imperiale ai quali il giudice privato faceva riferimento. Egli non era tenuto a dare motivazioni delle proprie decisioni e le parti potevano anche essere lasciate all’oscuro di queste. La sentenza del giudice privato non era soggetta ad impugnazione. La condanna aveva ad oggetto soltanto somme di denaro.

Il processo esecutivo. Il processo viene fatto per garantire l’esecuzione della sentenza. L’esecuzione era prevalentemente patrimoniale. Si tratta di un’esecuzione a carattere generale, poiché, per qualsiasi credito si fosse proceduto, il debitore veniva a perdere tutto il proprio patrimonio, e nella procedura venivano soddisfatti anche tutti gli altri creditori.

La “cognitio extra ordinem”. Essa si svolge per intero dinanzi ad un organo dello stato che poteva essere un funzionario imperiale o un magistrato.Nella cognitio si conoscono due forme di convocaione del convenuto: la “evocatio” e la “denuntiatio”. La più diffusa è la denuntiatio, che consiste in un atto, in cui si espongono sommariamente i fatti al convenuto ed è contenuto l’invito a comparire dinanzi al giudice competente. L’evocatio è invece una citazione pubblica fatta dall’ufficio giudiziario competente, in seguito all’iniziativa dell’attore. La mancata comparizione del convenuto comporta la perdita automatica del processo. Dinanzi al giudice le parti espongono in modo informale le proprie pretese, senza essere legate agli schemi formulari. La sentenza della non ha necessariamente ad oggetto una somma di denaro. Le sentenze cognitorie sono appellabili. In