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processo nel diritto privato romano, Appunti di Diritto Privato Romano

il contenuto del file proposto riguarda il processo nel diritto privato romano, ossia il complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi o comunque di posizioni giuridiche soggettive attive. Il tutto è ben articolato e consente di prepararsi al meglio in vista dell'esame.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 07/02/2023

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Il processo privato romano
Il processo che ci riguarda è il processo privato, ossia il complesso delle attività volte
all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi o comunque di posizioni giuridiche
soggettive attive (hanno fondamento nel diritto sostanziale, il quale consta di norme
primarie che regolano direttamente i rapporti tra gli uomini nella vita associata. Se il diritto
sostanziale fissa le condizioni in cui trova riconoscimento un dato diritto soggettivo, ciò
comporta che una volta verificate quelle a colui che del diritto è titolare ne viene assicurata
la tutela giudiziaria. Questi avrà il potere di promuovere un giudizio per far valer le proprie
ragioni. Questo potere è detto azione. Pertanto ad ogni diritto soggettivo corrisponde
lazione il cui riconoscimento è implicito in quello del diritto soggettivo: esso è un prius,
l’azione che ne discende automaticamente invece è un posterius) . A darvi impulso è il
singolo, soggetto privato, e si ha l’intervento di un organo pubblico, specificamente un
organo giudiziario.
Per il diritto romano il rapporto tra diritto sostanziale e processo era diverso. L’idea di
azione cui si è fatto cenno deriva dalla actio delle fonti romane intesa come strumento per
l’esercizio del potere di promuovere un giudizio.
Il processo romano, così come Roma stessa, ha subito, nel corso dei secoli, una continua e
progressiva evoluzione. Passando dalla Monarchia, alla Repubblica, all’Impero, questo si è
evoluto di pari passo con lo Stato, adeguandosi ai suoi progressivi cambiamenti e alle
nuove necessità da questi scaturenti.
Il più antico tipo di processo era costituito dalle legis actiones, fruibili dai cittadini romani
(e solo da loro) durante l’età arcaica. Queste erano incardinate attorno a cinque veri e
propri riti processuali, le actiones, di cui tre erano dichiarative e due esecutive: la tipicità,
caratteristica fondamentale che contraddistingue questa tipologia processuale, deriva
esattamente da questo: le uniche azioni attivabili erano quelle prestabilite dallo ius civile
romano, e dunque un determinato diritto poteva essere fatto valere in giudizio solo se vi
era un’apposita actio dedicata alla sua tutela.
Il processo cominciava con la convocazione del convenuto: ambo le parti dovevano essere
necessariamente presenti innanzi al pretore per poter compiere le necessarie formalità, e
per questo motivo l’attore disponeva della “in ius vocatio”, la “chiamata in giudizio”, con
cui ingiungeva all’altra di seguirlo dinanzi al magistrato. Tale atto non ammetteva repliche:
il recalcitrante poteva essere trascinato con la forza in giudizio dalla parte attrice.
Le actiones dichiarative (“sacramenti”, “per iudicis arbitrive postulationem”, “per
condictionem”) erano accomunate per la suddivisione del processo in due distinte fasi. La
prima, “in iure”, che si svolgeva dinanzi al pretore, era volta alla fissazione dei termini
giuridici della lite attraverso prestabiliti riti solenni. Per esempio, nella “legis actio
sacramenti in rem”, impiegata per il riconoscimento e la tutela di situazioni giuridiche
soggettive assolute (la proprietà), una volta presenti ambedue i contendenti e la cosa
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Il processo privato romano Il processo che ci riguarda è il processo privato, ossia il complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi o comunque di posizioni giuridiche soggettive attive (hanno fondamento nel diritto sostanziale, il quale consta di norme primarie che regolano direttamente i rapporti tra gli uomini nella vita associata. Se il diritto sostanziale fissa le condizioni in cui trova riconoscimento un dato diritto soggettivo, ciò comporta che una volta verificate quelle a colui che del diritto è titolare ne viene assicurata la tutela giudiziaria. Questi avrà il potere di promuovere un giudizio per far valer le proprie ragioni. Questo potere è detto azione. Pertanto ad ogni diritto soggettivo corrisponde lazione il cui riconoscimento è implicito in quello del diritto soggettivo: esso è un prius, l’azione che ne discende automaticamente invece è un posterius). A darvi impulso è il singolo, soggetto privato, e si ha l’intervento di un organo pubblico, specificamente un organo giudiziario. Per il diritto romano il rapporto tra diritto sostanziale e processo era diverso. L’idea di azione cui si è fatto cenno deriva dalla actio delle fonti romane intesa come strumento per l’esercizio del potere di promuovere un giudizio. Il processo romano, così come Roma stessa, ha subito, nel corso dei secoli, una continua e progressiva evoluzione. Passando dalla Monarchia, alla Repubblica, all’Impero, questo si è evoluto di pari passo con lo Stato, adeguandosi ai suoi progressivi cambiamenti e alle nuove necessità da questi scaturenti. Il più antico tipo di processo era costituito dalle legis actiones , fruibili dai cittadini romani (e solo da loro) durante l’età arcaica. Queste erano incardinate attorno a cinque veri e propri riti processuali, le actiones, di cui tre erano dichiarative e due esecutive: la tipicità, caratteristica fondamentale che contraddistingue questa tipologia processuale, deriva esattamente da questo: le uniche azioni attivabili erano quelle prestabilite dallo ius civile romano, e dunque un determinato diritto poteva essere fatto valere in giudizio solo se vi era un’apposita actio dedicata alla sua tutela. Il processo cominciava con la convocazione del convenuto: ambo le parti dovevano essere necessariamente presenti innanzi al pretore per poter compiere le necessarie formalità, e per questo motivo l’attore disponeva della “in ius vocatio”, la “chiamata in giudizio”, con cui ingiungeva all’altra di seguirlo dinanzi al magistrato. Tale atto non ammetteva repliche: il recalcitrante poteva essere trascinato con la forza in giudizio dalla parte attrice. Le actiones dichiarative (“sacramenti”, “per iudicis arbitrive postulationem”, “per condictionem”) erano accomunate per la suddivisione del processo in due distinte fasi. La prima, “in iure”, che si svolgeva dinanzi al pretore, era volta alla fissazione dei termini giuridici della lite attraverso prestabiliti riti solenni. Per esempio, nella “legis actio sacramenti in rem”, impiegata per il riconoscimento e la tutela di situazioni giuridiche soggettive assolute (la proprietà), una volta presenti ambedue i contendenti e la cosa

controversa, la parte attrice, mediante l’utilizzo di certa verba, affermava solennemente che l’oggetto conteso gli apparteneva e poi la toccava con una bacchetta. Stessa cosa faceva il convenuto se intendeva opporsi a tale rivendicazione. A questo punto il pretore ingiungeva alle due parti di deporre la cosa; queste obbedivano e si sfidavano al sacramentum, un atto pregno di sacralità. Una volta prestato il sacramentum interveniva nuovamente il magistrato, il quale “vindicias dicebat”: emanava, cioè, un provvedimento in forza del quale assegnava il possesso provvisorio della cosa controversa a quella delle parti che assicurasse l’intervento di più idonei garanti, che rendevano sicura l’eventuale restituzione della cosa a processo finito nel caso la parte cui veniva affidata finisse per soccombere. Prima della chiusura della fase “in iure”, infine, le parti compivano un atto solenne di convocazione di testimoni che attestassero il rito appena compiuto (litis contestatio), e il pretore provvedeva a nominare un giudice. Il processo approdava poi alla sua seconda fase (“apud iudicem”), che si svolgeva davanti al giudice, il quale aveva il compito di decidere concretamente sulla controversia. Compito delle due parti era adoperarsi per dimostrare la loro posizione, e convincere, di conseguenza, il giudice a dichiarare il sacramentum pronunciato dalla controparte come iniustum (non conforme a “ius”) e il proprio come iustum (conforme a ”ius”). Con l’intensificarsi dei commerci tra Romani e stranieri e con lo sviluppo della stessa società romana, le legis actiones si rivelaronono rapidamente inadeguate. Sia perché potevano usufruirne solo i cittadini romani, sia perchè le actiones erano concretamente troppo poche per poter tutelare tutti i diritti scaturenti dai rapporti di commercio basati sulla bona fides (concetto estraneo allo ius romano arcaico). Per questo motivo il vecchio processo venne affiancato da un nuovo procedimento: il processo formulare. Davanti al pretore era ora possibile litigare sia tramite le tradizionali legis actiones sia per formulas, e venne anche istituito un secondo pretore (il praetor peregrinus) con il compito di dicere ius tra cittadini e stranieri e tra soli stranieri. Il nuovo processo aveva carattere unitario: si trattava cioè di un solo procedimento, che poteva essere impiegato per l’esercizio delle varie actiones previste nell’Editto. Per ciascuna di esse era prevista una diversa formula, mantenendo così, in continuità con le legis actiones, la caratteristica della tipicità. Tuttavia il loro elevato numero e la struttura non rigida del processo formulare consentiva la tutela delle più diverse pretese per origini, natura e fondamento. Il procedimento era sempre diviso nelle due fasi “in iure” e “apud iudicem”, ma anche nella prima fase era ora possibile esprimere liberamente le proprie ragioni di parte: erano venuti totalmente a mancare il rigido formalismo e la sacralità che caratterizzavano le legis actiones. Inoltre nel processo formulare trovava posto la scrittura, in quanto le formulae erano redatte per iscritto, e il ruolo del magistrato aveva risvolti molto più attivi e dinamici. Tutti sintomi del più avanzato contesto culturale nel quale questo processo prese corpo.

parenti e il pagamento di onorari agli avvocati), ma si sviluppò progressivamente fino a creare una sovrapposizione di competenze: un cittadino si ritrovò a poter alternativamente scegliere se utilizzare il processo formulare o le nuove cognitiones extra ordinem. Gli organi competenti a giudicare tramite questo nuovo processo erano sia i magistrati dell’ordine costituzionale repubblicano sia funzionari direttamente nominati e dipendenti dall’Imperatore, il quale poteva anche intervenire direttamente nei processi privati. Il princeps, inoltre, poteva decidere sia in primo grado che in appello: si andava così creando, per la prima volta, una vera e propria gerarchia giudiziaria. Questo nuovo procedimento non era più nemmeno diviso nelle due tradizionali fasi “in iure” e “apud iudicem”, in quanto il giudizio si svolgeva per intero davanti a un organo pubblico investito del potere di emettere la sentenza. Non vi era quindi alcuna litis contestatio, i cui effetti si collegarono a diversi momenti del processo: gli effetti conservativi a un momento iniziale (di solito la chiamata in giudizio), gli effetti preclusivi alla sentenza. Fondamentali caratteristiche di questa tipologia processuale erano la massima libertà di apprezzamento del giudice, non più limitato da direttive espresse in formule, la maggiore autonomia nella conduzione del procedimento in capo allo stesso e la totale assenza, come nel più risalente processo formulare, di formalismi e sacralità. E’ possibile, quindi, constatare che il processo privato romano andò evolvendosi da un modello estremamente limitato e formale – adatto a gestire le controversie che potevano emergere in una Roma ancora in via di sviluppo e priva di quei rapporti diplomatici e commerciali che la avrebbero proiettata prima nella penisola italiana e poi nel Mediterraneo e in Europa – ad uno totalmente privo di formalità prestabilite, privo della limitazione posta da un numero di actiones e formulas tipiche, e inquadrato in una precisa gerarchia che consentiva il giudizio di secondo grado. Un apparato giudiziario che si era evoluto di pari passo con lo Stato romano, e che ha forgiato procedimenti e concetti giuridici che ancora oggi possono essere ritrovati negli ordinamenti vigenti in tantissimi Paesi nel mondo, molti dei quali non subirono mai direttamente il dominio imperiale. LA LEGIS ACTIO SACRAMENTI  fu la legis actio dichiarativa di più largo impiego, qualificata generalis poiché utilizzabile per ogni pretesa e poteva essere in rem o in personam.  Legis actio sacramenti in rem Attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di cosa non trasportabile. L’attore, tenendo in mano una bacchetta ( festùca ), faceva atto di apprensione della cosa, affermando solennemente che essa gli apparteneva; contestualmente toccava la cosa con la festuca , operando la vindicàtio.

Come spiega Gaio, poiché la festuca rappresentava la lancia di guerra, questo atto simboleggiava l’occupazione bellica e, quindi, nel toccare la cosa con la festuca , l’attore manifestava simbolicamente il suo diritto di piena proprietà sulla cosa: in epoca più antica, infatti, il diritto tipico di proprietà era quello sulle cose prese al nemico. A questo punto due erano le possibilità. Se il convenuto non compiva alcuna dichiarazione contraria, la cosa restava definitivamente in proprietà dell’attore (a questa forma, si ricorse molto spesso per trasmettere i beni oggetto di compravendita). Se, invece, il convenuto compiva la stessa dichiarazione ed eseguiva gli stessi atti compiuti già dall’attore, operando una controvindicatio, sorgeva la controversia vera e propria. In questo caso il magistrato intimava ad entrambe le parti di abbandonare la cosa contesa; a ciò seguiva la reciproca scommessa — la somma oggetto della sfida si chiamava sacramentum. Prestato questo interveniva il pretore il quale emanava un provvedimento in forza del quale assegnava il possesso interinale (o provvisorio) della cosa controversa alla parte che assicurava l’intervento di garanti ritenuti più idonei. Questi avrebbero assunto il ruolo di praedes, perché garantivano che, una volta soccombente (parte costretta al cedimento o sconfitta) la parte alla quale il magistrato aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa l’avrebbe restituita all’avversario insieme coi frutti maturati durante il processo. Successivamente, nominato il iudex , si passava alla fase àpud iùdicem , nella quale ciascuna parte produceva le prove che intendeva porre a sostegno della sua tesi, ed il giudice, dopo averle valutate, emetteva la sua sententia , con la quale, risolvendo il tema oggetto della controversia, proclamava quale dei sacramenta fosse iùstum e quale iniustum. Poiché la summa sacramenti era promessa da tutte e due le parti, pur dovendo essere pagata solo da chi perdeva la causa, si richiedeva che ognuna presentasse dei garanti per il futuro eventuale pagamento (i prædes sacramenti che prestavano garanzia davanti al magistrato); la somma era poi devoluta ad una cassa pubblica.  Legis actio sacramenti in personam Il creditore e il debitore convenivano in iure : dinanzi al magistrato il creditore, rivolgendosi al debitore, affermava il proprio diritto e l’esistenza di un credito verso il convenuto. Il convenuto poteva tacere , nel qual caso risultava definitivamente accertato il suo debito, o contestare il diritto azionato: in questo caso il creditore lo provocava al sacramentum. A differenza della legis actio sacramenti in rem , in cui le parti affermavano per sé lo stesso diritto, in questa una parte affermava il credito e l’altra lo negava. Inoltre mancava la fase di attribuzione del possesso interinale, non essendoci

LA FORMULA E LA DATIO ACTIONIS  il pretore con la dactio actionis dava il via libera all’ulteriore procedimento. La dactio actionis presupponeva che le parti con la partecipazione ed approvazione del pretore, utilizzando alcuno dei modelli edittali, avessero concordato il testo della formula da adottare. La formula consisteva in un breve documento scritto dove era indicato il nome del giudice che avrebbe emanato la sentenza; al giudice era poi rivolto invito di condannare o assolvere il convenuto a seconda che riscontrasse vere o meno le circostanze nella stessa formula indicate. In sostanza nella formula erano sintetizzati i termini della controversia ritenuti determinanti ai fini della decisione.  LITIS CONTESTATIO  era l’elemento fondamentale della fase processuale in iùre delle lègis actiònes. Essa consisteva nello scambio di dichiarazioni solenni e tra loro incompatibili, tra le parti. Tali dichiarazioni erano pronunciate davanti a testimoni , esplicitamente richiesti della loro presenza. La funzione della litis era duplice: determinava l’oggetto del processo e impegnava le parti alla soluzione della lite mediante la sentenza. Nel processo per formulas la litis contestatio (atto istitutivo del giudizio con la quale i termini giuridici della lite restavano definitivamente fissati così come espressi nella formula, la quale non avrebbe potuto essere più mutata), anche qui tipica della fase in iure , consisteva nella lettura da parte dell’attore del testo della formula. Terminata la lettura, ognuna delle parti si rivolgeva ai testimoni chiedendo di testimoniare. La funzione era quella di stabilire ufficialmente che il processo si era iniziato con la partecipazione di tutti i soggetti: l’oggetto della controversia risultava, invece, dalla formula. Se il giudizio era legitimum (riconosciuto formalmente dalla legge), la litis produceva ìpso iùre l’estinzione dell’obbligo dedotto in giudizio: al suo posto sorgeva l’obbligo di soggezione all’eventuale condanna. Nella cognìtio extra òrdinem infine, la litis aveva luogo con la costituzione in giudizio.  INDEFENSIO  Nel processo per fòrmulas si aveva quando il convenuto si limitava ad un comportamento meramente passivo, senza né contestare né riconoscere la fondatezza dell’azione: in tal caso il magistrato riteneva accertato il diritto dell’attore. Pertanto, se l’azione era in rem , l’ indefensus perdeva il possesso della cosa controversa; se era in personam , subiva l’esecuzione sui suoi beni.  La formula (elemento tipico del processo per formulas ), consisteva in una sorta di riepilogo del giudizio avvenuto in iùre , fatto secondo un programma concordato tra le parti, ed in base a modelli preparati dal magistrato, contenente le rispettive pretese delle parti, nonché il compito di cui veniva investito, nella successiva fase àpud iùdicem , il iudex privatus. Le parti fondamentali della formula erano: l’ intèntio , con la quale l’attore riassumeva la sua pretesa; caratterizzava la formula denunziandone la natura e consentendo qualora mancasse la demonstratio di stabilire il tipo dell’azione

la demonstràtio indicava la questione di fatto oggetto della controversia. La demonstratio circoscriveva l’ oggetto del giudizio di fronte ad una intèntio indeterminata e quindi la precedeva: era pertanto una parte accessoria del processo formulare la condemnàtio , con la quale si dava al iudex privatus il potere di condannare il convenuto se sussistevano le condizioni nella stessa formula indicate; in caso contrario andava ad assolvere. Talvolta però si voleva che una condanna pecuniaria non superasse certi limiti. La condemnatio veniva dunque integrata da una taxatio in modo che il giudice non condannasse il convenuto soccombente oltre una certa misura. In forza di taxatio si realizzava il beneficium competentiae per cui il convenuto non avrebbe potuto essere condannato al di là delle sue possibilità economiche. l’ adiudicàtio , parte della formula che attribuiva al giudice, nei giudizi di divisione del patrimonio o della cosa comune a più contitolari, il potere di assegnare ai condividenti in proprietà esclusiva singole porzioni materiale del patrimonio o della cosa.  PRAESCRIPTIO  Parte accessoria della formula inserita prima dell’ intentio diretta ad escludere la deduzione in giudizio di pretese che si intendeva riservare ad eventuali future domande giudiziali, e, di conseguenza, ad evitare che l’effetto di consumazione processuale tipico della lìtis contestàtio. determinasse l’estinzione integrale del credito vantato dall’attore. Si pensi al caso di una stipulatio avente ad oggetto un pagamento rateale con scadenze semestrali. Se alla prima scadenza il creditore avesse proposto l’azione, avrebbe sì ottenuto la condanna del debitore al pagamento della rata scaduta ma non avrebbe potuto poi, alle successive scadenze ripetere l’azione: tutto il sul credito era stato infatti già dedotto in giudizio la prima volta sicché l’unica azione cui il creditore era legittimato si era consumata per effetto della litis contestatio. A ciò rimediava la praescriptio in forza della quale l’oggetto dell’azione e conseguentemente l’effetto preclusivo della litis contestatio venivano limitati a quanto l’attore volesse o potesse perseguire. La praescriptio era dunque un rimedio che giovava all’attore.  L’EXCEPTIO  era una clausola posta nella formula tra l’ intentio e la condemnàtio e serviva a condizionare la condanna del convenuto alla verifica del fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto stesso e tale da rendere inefficace la pretesa attorea. La circostanza, se accertata, portava al rigetto della domanda attorea. Essa costituiva pertanto un mezzo di difesa del convenuto, il quale poteva non solo negare i fatti esposti dall’attore, ma anche contrapporre, a tali fatti, altri fatti o situazioni di diritto che, se veri od esistenti, potevano escludere la sua condanna. Poteva darsi, però, che all’eccezione sollevata dal convenuto l’attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto che paralizzassero l’eccezione stessa;

nell’intentio con un oportere puro e semplice in contrapposizione alla azioni ex fide bona. In questo caso il magistrato nella fase in iure enunciava un obbligo a contenuto certo e determinato, con formulazione che non lasciava al iudex privato, investito della successiva fase, nessuno spazio per valutazioni discrezionali o equitative. Tra le azioni pretorie troviamo:  Azioni utili  Categoria di azioni utilizzate per uno scopo analogo, ma non del tutto identico, a quello originario, onde disciplinare casi non previsti dal ius civile. L’impiego delle actiones utiles consentì, pertanto, di tutelare situazioni nuove, sfornite di una propria disciplina. In concreto si ricorreva a tre espedienti: — la trasposizione di soggetti , consistente nell’indicazione di “un soggetto come titolare della pretesa o dell’obbligo ... e nella designazione di un altro come titolare del corrispondente potere o della corrispondente soggezione” — la finzione di un requisito civilistico ; si realizzava mediante la fictio. Le azioni utili nelle quali si operava mediante fictio erano dette azioni fittizie. Nella intentio di queste formule il giudice era invitato a giudicare sulla base di una finzione giuridica , a giudicare come se esistesse un elemento o una circostanza in effetti mancanti, ma che secondo il ius civile sarebbero stati necessari per dare luogo a una situazione riconosciuta e tutelata — la creazione di azioni nuove ad imitazione di altre esistenti per casi analoghiAzioni in factum  Azione onoraria concessa dal magistrato sulla scorta di una valutazione di merito della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, nel caso in cui la stessa non fosse prevista dall’ edictum pretorile. Si prescindeva del tutto dal ius civile e mancava anche ogni riferimento a ius quiritium, a ius, a oportere. AZIONI IN REM E IN PERSONAM  Nel sistema romano, fondato su azioni anziché su diritti, è apparso naturale distinguere tra azioni in rem e in personam. Le azioni in rem spettanti contro chiunque si frappone tra il titolare e il bene che si afferma di essere di propria spettanze. Tale azione era usata per la tutela della proprietà e di altri diritti sulle cose. le azioni in personam solo contro colui che è tenuto per contratto o per delitto ad osservare verso la controparte un certo comportamento. Tale azioni era usata a difesa dei diritti di credito. Tradotto questo sistema nel linguaggio dei diritti soggettivi, esso si tramuta nella storica divisione tra: diritti reali che garantiscono al titolare un potere di godere e di disporre della cosa ad esclusione di altri. Si è soliti affermare che il diritto reale conferisce al suo titolare

un potere immediato sulla cosa, nel senso che il diritto tende a soddisfarsi a prescindere dalla cooperazione di altri. Quindi si realizza per la sola volontà del suo titolare. È inoltre un diritto assoluto nel senso che tutti sono tenuti a rispettarlo. diritti di credito che garantisce al titolare un potere di pretendere che l’obbligato dia o faccia o non faccia alcunché. Nei diritti di credito il creditore attende la soddisfazione del proprio diritto dalla cooperazione del debitore e il suo diritto è tale solo verso il debitore (relatività) Questa divisione si manifesta anche sotto il profilo della direzione della tutela. Infatti legittimato passivo nei giudizi che hanno per oggetto la violazione della proprietà è chiunque venga a trovarsi in una situazione conflittuale con il titolare del diritto e la sentenza resa in tale giudizio fa stato erga omnes. Invece nei giudizi aventi per oggetto diritti di credito, legittimato passivo non potrà che essere colui che per contratto o fatto illecito è indicato come contraente o responsabile. Il giudizio termina con una condanna dell’obbligato e fa stato solo tra quest’ultimo e il creditore vittorioso. AZIONI ARBITRARIE  Sono azioni la cui formula conteneva una particolare clausola, la clausola restitutoria o arbitraria, per cui il giudice, verificata l'intentio, prima di procedere alla condanna pecuniaria avrebbe dovuto invitare il convenuto a restituire e condannarlo solo in caso di mancata restituzione. Il ricorso alla clausola arbitraria è da porsi in connessione con il principio per cui la condanna doveva essere sempre espressa in denaro, e ne rappresentava un evidente temperamento, che giovava di norma sia al convenuto (che avrebbe evitato la condanna al pagamento di una somma di denaro di cui poteva non disporre), sia all'attore che avrebbe conseguito in natura l'oggetto della sua pretesa. Una peculiarità delle azioni arbitrarie era che se il convenuto su invito del giudice non avesse restituito, a stabilire l'importo della condanna pecuniaria sarebbe stato l'attore. Ed è naturale pensare che questi avrebbe giurato un valore parecchio superiore a quello di mercato attribuendo alla Res della quale si trattava un valore affettivo. La regola doveva essere pertanto che, prevalso l'attore, nelle azioni arbitrarie la lite si concludesse con la restituzione, con conseguente assoluzione del convenuto. Va da sé che una clausola restitutoria avrebbe avuto senso In tutte le azioni in cui l'attore avanzava una pretesa che non fosse in denaro. Ad avere la clausola erano tuttavia soltanto le azioni reali, per le quali più sentita era l'esigenza che l'attore ottenesse la cosa anziché la stima di essa. Quando la clausola mancava il giudice avrebbe dovuto condannare Il convenuto pure se questi dopo la litis contestatio avesse soddisfatto le giuste pretese dell'avversario. Ciò perché secondo i termini della formula per la decisione bisognava fare riferimento alla situazione giuridica qual era al tempo della litis contestatio. AZIONI PENALI E AZIONI REIPERSECUTORIE  Le azioni penali tendevano ad ottenere il pagamento di una ammenda pecuniaria (pœna) all’attore da parte del responsabile di un atto illecito; generalmente l’ammenda consisteva in un multiplo (actiones in duplum,

  • che i termini per l’adempimento non fossero ancora trascorsi l’atteggiamento del convenuto che si fosse opposto negando i presupposti dell’azione costituiva infitiatio e comportava la condanna al doppio in caso di contestazione infondata. PROCEDURE ESECUTIVE CONTRO IL IUDICATUS  quando il convenuto rincoceva di esser tenuto o se avendolo contestato era stato condannato al doppio, il pretore dava corso all’esecuzione, la quale poteva essere personale o patrimoniale.  Esecuzione personale  era ricalcata sulla legis actio per manus iniectionem; il pretore pronunziava addictio del debitore in favore del creditore cosi autorizzandolo a condurre il debitore nelle proprie carceri private e tenervelo in uno stato di assoggettamento sin quando altri non l’avesse riscattato o fin quando lo stesso debitore non avesse col suo lavoro riscattato il debito.  Esecuzione patrimoniale  L’esecuzione patrimoniale è una novità introdotta dal processo formulare. La procedura non è difficile, vinta l’actio iudicati, il creditore veniva ammesso ad una procedura che si chiamava BONORUM VENDITIO, ossia la vendita dei beni del debitore che avveniva con dei passaggi procedurali. Si iniziava con la missio in bona mediante la quale il pretore autorizzava un soggetto ad entrare in possesso non già di singoli beni, bensì di tutto il patrimonio del debitore inadempiente (la funzione di questa missio era di custodia e conservazione). Contemporaneamente il pretore disponeva la proscriptio, con la quale si dava notizia della procedura in corso a tutti gli altri eventuali creditori in modo da dar loro l’opportunità di intervenire. Con la partecipazione di questi la procedura era a questo punto concorsuale. Il debitore trascorsi 30 gg dalla proscriptio, in mancanza di soddisfazione del creditore che aveva dato impulso all’esecuzione, diveniva infame assumendo così le conseguenze sulla capacità della persona. Intervenuti i creditori e trascorsi i termini della proscriptio, il pretore poteva nominare un curator bonorum per gestire in via provvisoria il patrimonio del debitore. I creditori designavano un magister bonorum che preparava la vendita all’asta dello stesso patrimonio stabilendone le condizioni. Una volta approvate dal pretore si procedeva alla vendita. Ovviamente acquistava in blocco il tutto chi offriva i pagare la più alta percentuale dei debiti. L’acquirente era detto bonorum emptor, ossia compratore dei beni. Egli avrebbe pagato subito la percentuale offerta al creditore che sveva promosso l’actio iudicati. Il bonorum emptor in sostanza subentrava dal lato attivo e passivo nella situazione giuridica patrimoniale del debitore che aveva subito la bonorum venditio, alla stregua di un **successore universale (perché gli erano date dal pretore le azioni che sarebbero spettate al debitore adattandole al caso. L’adattamento poteva realizzarsi in due modi:
  • Attraverso una fictio con una formula nella quale si invitava il giudice a giudicare come se il bonorum emptor fosse l’erede del debitore**

- Per mezzo di una formula con trasposizione di soggetti; nella intentio della formula avrebbe figurato il nome della persona legittimata all’azione che era il debitore, e la condemnatio sarebbe stata volta in favore del bonorum emptor) CESSIO BONORUM E DISTRACTIO BONORUM  con cessio bonorum si intende una volontaria cessione dei beni ai creditori da parte del debitore insolvente, al fine di evitare sia l'esecuzione personale, sia l'infamia derivante dalla bonorum venditio ordinaria. Con distractio bonorum si intende un rimedio concesso a un debitore insolvente che consisteva nella vendita dei beni necessaria per poter pagare i debiti. A questo scopo veniva nominato un curator il quale per l’appunto vendeva singolarmente cespiti patrimoniali ereditari tanto quanto bastava per soddisfare col ricavato i creditori. I RIMEDI PRETORI  Troviamo tra questi la denegatio actionis, l’exceptio, le actiones utiles, le azioni con trasposizione di soggetti e le actiones in factum. A queste si aggiungono anche:  Gli interdicta  Dal latino interdicere voleva dire proibire; con interdicta si intende degli ordini processuali che vietavano determinati comportamenti. Gli interdicta erano emessi su domanda di un privato contro un altro privato. Agli inizi, conformemente al significato letterale, doveva trattarsi di divieti perentori (quindi che non ammettono delazione, rinvio) del magistrato; con la diffusione invece e affermazione del processo per formulas, gli interdicta divennero ordini condizionati (non più divieti). Potevano essere:

  • Prohibitoria, che vietavano
  • Restitutoria, che ordinavano di restituire
  • Exhibitoria, che ordinavano di esibire Per l’appunto divennero ordini condizionati, per cui il pretore in presenza dei due contendenti procedeva ad esame sommario delle ragioni degli interessati ma l’ordine che egli emanava (appunto interdictum) era articolato perché faceva riferimento ai presupposti che ne giustificavano l’emanazione. La conseguenza era che se l’intimato avesse riconosciuto l’esistenza di quei presupposti, avrebbe obbedito all’ordine del magistrato. L’intimato però poteva non ammettere l’esistenza dei presupposti previsti nel testo dell’interdetto. Si dava allora luogo ad un procedimento volto ad accertare se le condizioni cui l’ordine era subordinato effettivamente sussistessero. Se l’esito era contrario all’intimato, contro di lui si davano all’attore gli strumenti processuali idonei alla realizzazione dell’interdictum. Anche gli interdetti erano tipici: erano previsti nell’editto per singoli tipi, ognuno per un caso diverso nello stesso editto precisato.  La in integrum restitutio  classificabile tra i rimedi pretori per correggere il ius civile. Comportava il ripristino della situazione giuridica qual era prima dell’evento o