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Riassunto processo per legis actiones
Tipologia: Sintesi del corso
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Le fonti delle legis actiones sono le XII Tavole e le Istituzioni di Gaio. Caratteristiche:
corrispondeva a un dato tipo. La tipicità era sia interna sia esterna e questo conferiva una forte rigidità. Prima delle XII Tavole vi era sicuramente la legis actio sacramento in rem e forse la legis actio sacramento in personam. Gli atti in cui le legis actiones si concretavano venivano compiuti con la presenza del rex o magistrato repubblicano e, dopo il 367 a.C., dal “praetor urbanus” che controllavano la regolarità degli atti e autorizzavano o impedivano la prosecuzione del processo (iurisdictio). Attore e convenuto erano: liberi, cittadini romani, sui iuris. Fasi del processo per legis actiones:
soggetto passivo (convenuto) a venire nel luogo in cui il magistrato esercitava la iurisdictio. Le XII Tavole stabilivano il dovere del vocatus di obbedire alla chiamata, in caso di disobbedienza l’attore poteva impiegare la forza per trascinarlo dinanzi al magistrato (manus iniectio). A questo punto le parti procedevano alla recita delle azioni. Il convenuto poteva negare almeno implicitamente ciò che l’attore affermava. L’attività difensiva del convenuto (c.d. “defensio”) si concretizzava nella partecipazione alla “ litis contestatio ” che serviva: a fissare l’oggetto della controversia, a impegnare le parti a risolvere la controversia mediante la sentenza che avrebbe pronunciato il giudice rinunciando quindi alla difesa privata. Una conseguenza importante della litis contestatio era la “consumazione processuale” in quanto prevedeva l’obbligo di subire la condanna. Nel caso in cui il convenuto assumesse un atteggiamento passivo non facendo alcuna dichiarazione si aveva la “confessio in iure” e il processo aveva termine.
parte a comparire danni all’organo giudicante nel “comperendinus dies” ossia il dopodomani dal giorno dell’intimazione. Si faceva poi un’esposizione sintetica della lite (“causae coniectio”) a cui seguiva la “peroratio”. Alla peroratio si addiveniva solo in presenza di entrambe le parti, se ne era presente una sola si aspettava fino a mezzogiorno che intervenisse l’altra, se non interveniva il giudice doveva dare ragione a chi era presente senza bisogno che questi facesse la peroratio. Se invece entrambe le parti erano presenti, esse esponevano verbalmente le ragioni e gli argomenti a sostegno del loro assunto (“ peroratio ”) e insieme presentavano le prove, costituite soprattutto da testimoni (secondo le XII Tavole il dibattimento non poteva protrarsi oltre il tramonto del sole). La peroratio si concludeva con la pronuncia della sentenza , la quale poteva dare adito alla manus iniectio. La pronuncia della sentenza impediva una nuova legis actio. LEGIS ACTIONES “DI COGNIZIONE” (dirette ad accertare la violazione del diritto):
del pater familias, dell’erede e del proprietario verso i terzi, essa servi anche per le “causae liberales” fra chi asseriva la libertà di un dato individuo e chi se ne affermava proprietario in quanto schiavo. L’attore doveva portare in ius la cosa che affermava appartenergli, togliendola a chi la possedeva. Chiunque volesse contestare la vindicatio dell'attore doveva recarsi spontaneamente in ius e opporsi nelle forme prescritte. Dinanzi al rex o al magistrato, come afferma Gai 4.16, facendo l'esempio della vindicatio su uno schiavo, l'attore con una bacchetta in mano affermava la proprietà di egli. Il convenuto non poteva limitarsi a negare che lo schiavo appartenesse all'attore, ma aveva l'onere di affermare che esso apparteneva invece a lui, fare quindi una contravindicatio, parlando e gestendo come aveva fatto l’attore. Entrambi affermavano proprio lo schiavo afferrandolo come per strapparselo l'un l'altro di mano. Se invece dovesse trattarsi di un immobile, in quel caso il rex si reca sul posto vedendo la cerimonia del manum conserere che consisteva nell'intreccio delle mani di una parte con l’altra; successivamente con le XII Tavole divenne l'atto solo dichiarato di affermare insieme una zolla del fondo o parte dell'altro bene per portarla dinanzi al magistrato e lì farne la vindicatio. L'attore sfidava l'avversario al sacramentum, ossia a giurare in nome di Giove che la propria vindicatio
era conforme al ius. In un periodo in cui era diffusa la credenza sovrannaturale, era ovvio sperare che una delle due parti non volesse rischiare la vendetta divina. Secondo Gaio invece l'attore era pronto al giuramento e nel caso in cui entrambi giuravano, si aveva una situazione di stallo, che veniva superata con un giudizio sulla conformità al ius dell'uno o dell'altro sacramentum. In attesa del giudizio il rex o magistrato assegnava il possesso provvisorio del bene ad una delle parti, a quella che riteneva più probabile vincitrice o che forniva migliori garanzie di restituzione all'altra parte. L'assegnatario doveva assicurare la restituzione, qualora l'altra parte vincesse, del bene o dei frutti nel frattempo maturati. La natura religiosa del sacramentum induce a supporre che anche il giudizio fosse religioso: si aveva un vero e proprio giudizio di Dio, basato su un modello ordalico, e successivamente un giudizio con cui da parte dell'uno o dell'altro collegio sacerdotale si scrutava in altro modo il pensiero della divinità. In entrambi i casi la decisione finale era pronunziata dallo stesso rex supremo capo anche religioso, e instaurata la repubblica fu dato il compito ai soli pontefici prima della laicizzazione del processo. Concluso il giudizio, il vincitore poteva tenersi la cosa o la persona, l'altro poteva recuperarla con la forza. Questo processo non dava nessun vantaggio al possessore della cosa, in quanto non gli permetteva di negare l'appartenenza della cosa o persona all'attore, ma lo costringeva ad affermarsi egli stesso titolare del potere familiare o di proprietà. Lo metteva anche in una situazione di svantaggio in quanto doveva essere il primo a pronunciare il sacramento. Alla fine il giudizio era relativo, in quanto il giudice dava faceva vincere colui con il diritto più forte o meno debole.
erano vari, tra essi c'erano le percosse o il taglio di alberi altrui ecc..; L'attore chiedeva al convenuto se riconosceva di essere tenuto a una certa prestazione nei suoi confronti. Le affermazioni da parte dell'attore venivano chiamate INTENDERE. Dopo Gaio maturò l'idea in cui si doveva sacramento agere per tutti i vincoli. Questa intentio non era astratta, doveva indicare una causa da cui derivava l'oportere. Alla intentio dell'attore, il convenuto poteva rispondere con una confessio, quindi di essere vincolato da quell’oportere. Nel caso in cui il convenuto contestasse la intentio dicendo “nego”, l'attore lo sfidava al sacramentum: “dal momento che neghi, ti sfido a un sacramentum di 500 assi”. Certamento non poteva essere il convenuto a sfidare l'attore al sacramentum in quanto erano in posizioni processuali differenti.
limitata ai processi di divisione dell’eredità e di cose comuni ma si estendeva anche ai vincoli derivanti da sponsio. Questa si distinse dalla legis actio sacramento in personam per il suo carattere interamente laico e per il fatto di non esporre il convenuto che contestava l’affermazione dell’attore a nessun rischio di pena. Ad esempio nel caso della legge delle dodici tavole per ciò che viene chiesto in base ad una stipulatio. E così si svolgeva: colui che agiva pronunciava le seguenti parole "Affermo che tu sei obbligato a dare a me ex sponsione dieci mila sesterzi: chiedo se tu affermi o neghi ciò". L'avversario diceva di non essere obbligato. L'attore diceva: Poiché tu lo neghi, chiedo a te pretore di dare un giudice (o un arbitro). E così in questo genere di azione non vi era pena per chi negava. La stessa legge prevedeva che si potesse agire per iudicis postulationem in caso di divisione ereditaria tra coeredi. Lo stesso stabilì la Legge Licinnia, se si agiva per la divisione di cosa comune. E così nominata la causa per la quale si agiva immediatamente veniva richiesto l’arbitro (eccezione perché non si trattava solamente di stabilire il ius tra le parti ma di addivenire a misure e valutazioni).
attività economiche condusse l’incremento delle attività creditizie, siccome per la riscossione di questi crediti la procedura per legis actiones appariva ancora adatta, la lex Silia istituì la legis actio per condictionem per i crediti di certa pecunia. Successivamente la lex Calpurnia estese l’applicabilità della legis actio ai crediti omnia certa res (di qualsiasi cosa determinata). I vantaggi di questa nuova legis actio furono: esonero delle parti dalla necessità dell’involucro religioso del sacramentum e dal rischio della pena per soccombenza; un altro vantaggio consisteva nella possibilità di non indicare la causa su cui il credito si fondava. L’attore, ottenuta l’in ius vocatio, affermava: “Affermo che tu mi devi dare 10000 sesterzi: ti chiedo se lo riconosci o lo contesti”. L’avversario poteva riconoscerlo, facendo la confessio in iure la quale, se si trattava di una somma di denaro, equivaleva a una sentenza di condanna; se si trattava di certa res si procedeva a un’ulteriore valutazione. Supposto che il convenuto contestasse l’attore proseguiva: