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Processo per legis actiones nel diritto romano, Dispense di Istituzioni di Diritto Romano

Istituzioni di diritto romano, riassunto del processo per legis actiones

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 18/08/2019

Sasara25
Sasara25 🇮🇹

4.1

(26)

37 documenti

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PROCESSO PER LEGIS ACTIONES:
Le situazioni giuridiche di vantaggio (patria potestas, manus e il mancipium) comprendevano mezzi
per ridurre all'obbedienza il sottoposto eventualmente riottoso. Il soggetto vittima poteva impiegare
la forza per catturare il colpevole o infliggergli lesione, non bisogna però pensare che la forza
costituisse l'autorizzazione di farsi giustizia da sé, in quantociò avrebbe determinato una situazione
di anarchia, è da evidenziare il fatto che gli interessi suscettibili di protezione con forza erano solo
quelli riconosciuti da regole giuridiche o giuridico-religiose. Era dunque una difesa in conformità
del diritto. Solo alcune volte potevano non essere osservate queste regole, lasciando impregiudicato
il fatto se esse sussistessero all’interno di ogni familia o di ciascuna gens. L'osservanza di un dato
rito permetteva di aprire la strada all'esercizio legittimo della forza e di limitare la possibilità di
opposizione della controparte, lo stesso rito comunque richiamava una situazione favorevole
all'interesse di chi agiva. Questi atti dovevano essere compiuti in pubblico, in modo che questa
pubblicità avesse funzione di controllo sulla fondatezza del richiamo alla situazione giuridica, un
richiamo a una situazione infondata avrebbe determinato una reazione negativa nella collettività, si
può dire che quindi l’autotutela non era del tutto privata, ma gettava le basi per le prime forme
rudimentali processuali per legis actiones (Tuttavia il soddisfacimento immediato dell'interesse
poteva essere impedito nella l.a. sacramento in rem dalla controvindicatio dell'avversario e nella
manus iniectio dall'intervento del garante (vindex) a difesa del soggetto passivo): il tutto era
regolato da un mezzo religioso: il sacramentum attraverso il quale si risolveva il contrasto di
appartenenza, si erano gettate le basi della legis actio sacramento in rem. In entrambi i casi
bisognava stabilire chi avesse ragione, cosicché la l.a. Sacramento in rem veniva ad assumere la
natura di cognizione. Una volta concluso il giudizio poteva riprendere il processo di esecuzione.
L'espressione legis actio é relativamente recente in quanto in precedenza venivano indicate le
singole specie (es vindicatio). Le legis actiones erano modi di agire aventi ciascuno una data
struttura formale che corrispondeva ad un dato tipo. Secondo le indicazioni date dai mores e dalle
XII Tavole ciascuna leges serviva a tutelare più situazioni giuridiche soggettive, solo le situazioni
giuridiche così riconosciute avevano una duplice tipicità (interna ed esterna) e insieme conferivano
una forte rigidità, nonostante quest’ultima però alcune scomparvero e altre nuove vennero istituite.
Solo le situazioni così riconosciute erano tutelabili. Altri poteri di autotutela non riconosciuti in
legis actio, consistevano nel catturare il ladro colto in flagrante (potere non suscettibile di
contestazione) e il potere di infliggere al colpevole lesioni equivalenti (controllato da organi della
comunità e non suscettibile di contestazione).
Nel mondo romano il processo fino all'età imperiale ha caratteri spiccatamente privatistici, non é
tanto un momento di diritto pubblico, quanto una sorta di regolamento di interessi.
Il rex/magistrato decideva attraverso varie fasi intermedie l’effettiva attuazione dell’autotutela ius
dicere. Se era un vero e proprio giudizio sulla situazione giuridica (vindicatio e controvidicatio)
inizialmente venne utilizzato l’istituto del sacramentum, successivamente il magistrato nominava
(inizialmente scegliendo fra i patrizi e poi fra i senatori quindi anche plebei) caso per caso un
giudice vero e proprio (caso della iudicis posulatio o arbitri postulatio). Vennero poi istituiti anche
particolari organi giudicanti chiamati: decemviri stlitibus iudicandis.
L’iniziativa di ogni l.a. veniva presa da chi si affermava titolare della situazione soggettiva (attore)
e di chi egli affermava titolare dell’eventuale situazione contrapposta (convenuto), entrambi
dovevano essere necessariamente liberi, cittadini romani e sui iuris. Le donne, gli impuberi, i furiosi
erano sostituiti dal tutor o curator. Nel secondo sottoperiodo antico il tutore si dovrà limitare a
interporre la sua ratifica, mentre nei processi di libertà la persona il cui status era controverso
veniva sostituita dal ricorrente per l'indipendenza (nel processo veniva rivendicato che lo schiavo è
un uomo libero).
La prigionis capio era una l.a. esecutiva nel senso che serviva a soddisfare direttamente l'interesse
dell'attore costringendo un altro soggetto a soddisfarlo. Il soggetto interessato poteva eseguire gli
atti impegnando la forza anche con l'aiuto, l'unica differenza era costituita dall'obbligo di controllo
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PROCESSO PER LEGIS ACTIONES:

Le situazioni giuridiche di vantaggio (patria potestas, manus e il mancipium) comprendevano mezzi per ridurre all'obbedienza il sottoposto eventualmente riottoso. Il soggetto vittima poteva impiegare la forza per catturare il colpevole o infliggergli lesione, non bisogna però pensare che la forza costituisse l'autorizzazione di farsi giustizia da sé, in quantociò avrebbe determinato una situazione di anarchia, è da evidenziare il fatto che gli interessi suscettibili di protezione con forza erano solo quelli riconosciuti da regole giuridiche o giuridico-religiose. Era dunque una difesa in conformità del diritto. Solo alcune volte potevano non essere osservate queste regole, lasciando impregiudicato il fatto se esse sussistessero all’interno di ogni familia o di ciascuna gens. L'osservanza di un dato rito permetteva di aprire la strada all'esercizio legittimo della forza e di limitare la possibilità di opposizione della controparte, lo stesso rito comunque richiamava una situazione favorevole all'interesse di chi agiva. Questi atti dovevano essere compiuti in pubblico, in modo che questa pubblicità avesse funzione di controllo sulla fondatezza del richiamo alla situazione giuridica, un richiamo a una situazione infondata avrebbe determinato una reazione negativa nella collettività, si può dire che quindi l’autotutela non era del tutto privata, ma gettava le basi per le prime forme rudimentali processuali per legis actiones (Tuttavia il soddisfacimento immediato dell'interesse poteva essere impedito nella l.a. sacramento in rem dalla controvindicatio dell'avversario e nella manus iniectio dall'intervento del garante (vindex) a difesa del soggetto passivo): il tutto era regolato da un mezzo religioso: il sacramentum attraverso il quale si risolveva il contrasto di appartenenza, si erano gettate le basi della legis actio sacramento in rem. In entrambi i casi bisognava stabilire chi avesse ragione, cosicché la l.a. Sacramento in rem veniva ad assumere la natura di cognizione. Una volta concluso il giudizio poteva riprendere il processo di esecuzione. L'espressione legis actio é relativamente recente in quanto in precedenza venivano indicate le singole specie (es vindicatio). Le legis actiones erano modi di agire aventi ciascuno una data struttura formale che corrispondeva ad un dato tipo. Secondo le indicazioni date dai mores e dalle XII Tavole ciascuna leges serviva a tutelare più situazioni giuridiche soggettive, solo le situazioni giuridiche così riconosciute avevano una duplice tipicità (interna ed esterna) e insieme conferivano una forte rigidità, nonostante quest’ultima però alcune scomparvero e altre nuove vennero istituite. Solo le situazioni così riconosciute erano tutelabili. Altri poteri di autotutela non riconosciuti in legis actio, consistevano nel catturare il ladro colto in flagrante (potere non suscettibile di contestazione) e il potere di infliggere al colpevole lesioni equivalenti (controllato da organi della comunità e non suscettibile di contestazione). Nel mondo romano il processo fino all'età imperiale ha caratteri spiccatamente privatistici, non é tanto un momento di diritto pubblico, quanto una sorta di regolamento di interessi.

Il rex/magistrato decideva attraverso varie fasi intermedie l’effettiva attuazione dell’autotutela ius dicere. Se era un vero e proprio giudizio sulla situazione giuridica (vindicatio e controvidicatio) inizialmente venne utilizzato l’istituto del sacramentum, successivamente il magistrato nominava (inizialmente scegliendo fra i patrizi e poi fra i senatori quindi anche plebei) caso per caso un giudice vero e proprio (caso della iudicis posulatio o arbitri postulatio). Vennero poi istituiti anche particolari organi giudicanti chiamati: decemviri stlitibus iudicandis.

L’iniziativa di ogni l.a. veniva presa da chi si affermava titolare della situazione soggettiva (attore) e di chi egli affermava titolare dell’eventuale situazione contrapposta (convenuto), entrambi dovevano essere necessariamente liberi, cittadini romani e sui iuris. Le donne, gli impuberi, i furiosi erano sostituiti dal tutor o curator. Nel secondo sottoperiodo antico il tutore si dovrà limitare a interporre la sua ratifica, mentre nei processi di libertà la persona il cui status era controverso veniva sostituita dal ricorrente per l'indipendenza (nel processo veniva rivendicato che lo schiavo è un uomo libero).

La prigionis capio era una l.a. esecutiva nel senso che serviva a soddisfare direttamente l'interesse dell'attore costringendo un altro soggetto a soddisfarlo. Il soggetto interessato poteva eseguire gli atti impegnando la forza anche con l'aiuto, l'unica differenza era costituita dall'obbligo di controllo

della civitas (presenza di rex o magistrato --> autorizzavano o impedivano l'attuazione dell'autotutela, ovvero il potere di dicere ius). Nel secondosottoperiodo antico tutte le l.a. dovevano essere introdotte dalla ius vocatio (intimazione dell'attore nei confronti del convenuto a venire nel luogo in cui il magistrato esercitava la iurisdictio), il tutto regolato dalle XII Tavole. Compiuta la ius vocatio si svolgeva la l.a. di cognizione, un dibattimento formale in iure e poi in seconda fase dinnanzi all'organo giudicante. La seconda fase del processo era regolata dal punto essenziale delle Tavole, ovvero l'intimazione di una delle parti e la comparsa il dopodomani dinanzi all'organo giudicante, si faceva un'esposizione sintetica a cui dovevano essere presenti entrambe le parti e con la quale si cercava di commuovere l’uditorio (peroratio), altrimenti si aspettava fino a mezzogiorno e se non si presentava si dava ragione all'unica parte presente. Il dibattito non poteva protrarsi oltre il tramonto. Il tutto si concludeva con la pronunzia della sentenza. La quale impediva una nuova legis actio.

Le legis actio si distinguevano in: -l.a. di cognizione (sacramento in rem, in personam, per iudicis arbitrive postulationem, per conditionem); -l.a. esecutive (manus iniectionem, prigionis capio). E’ da considerarsi che la distinzione non era così netta.

La legis actio sacramento in rem: Con questa legis actio potevano esser fatti valere i poteri del pater familias, dell'erede e del proprietario verso i terzi; esso regolava anche i rapporti tra chi si riteneva proprietario di un dato individuo, in quanto schiavo, e chi invece voleva affermare la sua libertà. Tutelava anche alcuni diritti sui beni. L'attore doveva portare in ius la cosa o la persona che affermava essere di sua proprietà, togliendola, nel caso, con la forza a chi la possedeva, oppure facendo venire il rex sull'immobile di cui si contendeva. Chiunque volesse contestare la vindicatio dell'attore doveva recarsi spontaneamente in ius e opporsi nelle forme prescritte. Dinanzi al rex o al magistrato, l'attore con una bacchetta in mano affermava la proprietà di egli. Il convenuto doveva fare necessariamente una controvindicatio, parlando e gestendo come aveva fatto l'attore. Entrambi affermavano proprio lo schiavo afferrandolo come per strapparselo l'un l'altro di mano. Se invece si trattava di un immobile, il rex doveva recarsi sul posto effettuando “una cerimonia” che consisteva nell'intreccio delle mani di una parte con l'altra; successivamente con le XII Tavole divenne l'atto solo dichiarato di affermare insieme una zolla del fondo o parte dell'altro bene per portarla dinanzi al magistrato e lì farne la vindicatio. L'attore sfidava l'avversario al sacramentum, ossia a giurare in nome di Giove che la propria vindicatio era conforme al ius. In un periodo in cui era diffusa la credenza sovrannaturale, era ovvio sperare che una delle due parti non volesse rischiare la vendetta divina. Secondo Gaio invece l'attore era pronto al giuramento e nel caso in cui entrambi giuravano, si aveva una situazione di stallo, che veniva superata con un giudizio sulla conformità al ius dell'uno o dell'altro sacramentum. In attesa del giudizio il rex o magistrato assegnava il possesso provvisorio del bene ad una delle parti, a quella che riteneva più probabile vincitrice o che forniva migliori garanzie di restituzione all'altra parte. L'assegnatario doveva assicurare la restituzione, qualora l'altra parte vincesse, del bene o dei frutti nel frattempo maturati. La natura religiosa del sacramentum induce a supporre che anche il giudizio fosse religioso. In entrambi i casi la decisione finale era pronunziata dallo stesso rexe instaurata la repubblica fu dato il compito ai soli pontefici prima della laicizzazione del processo. Concluso il giudizio, il vincitore poteva tenersi la cosa o la persona, l'altro poteva recuperarla con la forza.

La legis actio sacramento in personam: Essa appare più recente e nasce in relazione all'intervento del vindex a difesa di chi stava subendo una manus iniecto. Il processo iniziava con la ius vocatio. I delitti nell'età antica erano vari, l'attore chiedeva al convenuto se riconosceva di essere tenuto a una

catene per sessanta giorni. Il creditore, in questa posizione, aveva l'obbligo di condurlo in tre mercati e proclamare l'importo del debito, affinché qualcuno, se avesse voluto, riscattasse il debitore. Se questo, però, non avveniva, il debitore a questo punto perdeva qualsiasi diritto, potendo non soltanto essere venduto come schiavo fuori Roma, ma anche essere ucciso.

La prigionis capio: Essa veniva compiuta extra iuris, ovvero senza la resenza del rex/magistrato e perlopiù anche in assenza dell’avversario. I mores consentivano ai soldati di usare la pignoris capio per ottenere il proprio stipendio; le XII Tavole invece a colui che avesse comprato un animale da sacrificare senza pagarne il prezzo. Più tardi venne concessa ai publicani nei confronti dei debitori di imposte. Queste azioni costringevano il soggetto passivo a eseguire una prestazione; l'attore si teneva la cosa finchè non venisse soddisfatto. Se in un anno l'interesse non fosse stato soddisfatto, allora l'attore poteva tenersi la cosa (usucapio). In mancanza di giustificazione, il convenuto poteva adempiere alla l.a sacramento il rem.

È da tenere in considerazione che nel mondo romano il processo fino all’età imperiale ha caratteri spiccatamente privatistici, non è quindi un momento prettamente di diritto pubblico, quanto una sorta di regolamento degli interessi (interesse privato processo privato; interesse pubblico/crimina processo pubblico pena).