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processuale penaleprocessuale penale
Tipologia: Appunti
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La riforma del codice Rocco Il 22 Settembre 1988 è stato approvato – con D.P.R. n. 447, pubblicato nella Gazzetta Uffciale del 24 Ottobre 1988 – il testo del nuovo codice di procedura penale, la cui entrata in vigore è fssata un anno dopo la data della sua pubblicazione nella Gaz- zetta Uffciale. Il nuovo codice si ispira ad una flosofa e ad una struttura profon- damente diverse da quelle del codice precedente. Si tratta del primo codice dell'Ita- lia repubblicana, che sostituisce, dopo quasi sessanta anni, il codice Rocco dei 1930. E non deve sorprendere che il primo codice che si è voluto varare sia proprio quel- lo di procedura penale in quanto è nota l'interdipendenza tra processo penale e or- dinamento politico dello Stato. Non era, infatti, possibile lasciare ancora sopravvi- vere, dopo la restaurazione del regime democratico, un codice caratterizzato da una struttura indagatoria, tipica dei regimi autoritari. Per la verità il codice Rocco del 1930, indubbiamente pregevole sotto il proflo tec- nico, aveva non poche connotazioni liberali, dovute alla cultura dei giuristi del pe- riodo prefascista, che in gran parte avevano collaborato alla sua redazione. Ma l'impronta politica del regime autoritario si rivelava in molte altre sue disposizioni e, soprattutto, nella scelta di una istruzione segreta e scritta, di evidente stampo in- dagatorio, in cui veniva lasciato poco spazio al diritto di difesa ed erano notevol- mente compressi i diritti di libertà del cittadino. E’ bensì vero che su quella struttu- ra si erano operati, mediante leggi speciali, numerosi innesti, diretti a garantire il diritto di difesa. Ma tale processo di «liberalizzazione», reso necessario anche per l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), aveva creato inevitabili scompensi con la originaria struttura indagatoria del codice: tanto che qualche au- tore aveva parlato, a questo proposito, di «garantismo indagatorio» o di «soave in- quisizione». Si era trattato, peraltro, sempre di «piccole riforme», come quella rea- lizzata con la legge 18 giugno 1955 n. 517, di sporadici interventi normativi o di di - sposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, perché in contrasto con i principi costituzionali. La situazione si era complicata ulteriormente per l'inter- vento di una serie di innovazioni legislative dettate dalla necessità di combattere il fenomeno del terrorismo e più in generale la criminalità organizzata. Queste nuove norme, generalmente denominate come «legislazione dell'emergenza», avevano in- trodotto, dal 1974 in poi, delle restrizioni estremamente pesanti ai diritti dell'impu- tato e, più in generale, alle garanzie difensive. Contro tali limitazioni non erano mancate critiche da parte della dottrina. Basterebbe ricordare, per fare solo un
Diritto Processuale Penale esempio, che per i reati più gravi era prevista una carcerazione preventiva che po- teva giungere fno ad un massimo di dieci anni ed otto mesi, anche se, con una leg- ge successiva dei 1984, tale limite era stato ridotto a sei anni. Su questo tema, come su altri - quali la disciplina della contumacia e la lunga durata del processo penale - anche la Corte Europea aveva avuto occasione di criticare la legislazione proces- suale penale italiana. Per di più, questo alternarsi e sovrapporsi di riforme di segno opposto, espressioni di tendenze diverse e contrastanti, aveva dato luogo ad un grave disorientamento nella pubblica opinione. Questi brevi cenni alle vicende subite dal codice di procedura penale del 1930 fan- no capire come le istanze di riforma del processo penale fossero diventate, negli ul- timi tempi, sempre più insistenti. Per la verità, l'esigenza di riforma era stata avver- tita subito dopo il ripristino delle libertà democratiche. Si trattava però di scegliere se operare ancora sulla base dei codice del 1930, con interventi razionali e coordi- nati, ovvero optare per un codice ispirato ad un sistema del tutto diverso. Ecco per- ché, abbandonata l'idea di interventi parziali e settoriali, si cominciò a pensare ad una riforma radicale dei sistema. Il primo tentativo in questa direzione fu fatto, nel 1962, da una Commissione Ministeriale presieduta dal prof. Francesco Carnelutti, che si concretò in una «bozza di Progetto», pubblicata nel 1963, ispirata al sistema accusatorio, ma incompleta e tale da non costituire una piattaforma valida per una effettiva riforma. Nel 1965 il Parlamento mise mano, invece, alla elaborazione di una «delega legislativa» al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di proce- dura penale. Secondo il sistema della «delega legislativa» il Parlamento indica solo i «criteri direttivi» ai quali deve ispirarsi il Governo nella predisposizione dei nuo- vo codice: ma questa volta il Parlamento, dopo un lavoro protrattosi per tre Legi- slature, approvò una Legge-delega (3 aprile 1974 n. 108) in cui venivano enunciate ben 84 direttive. Di particolare importanza era la premessa, secondo cui il nuovo codice di procedura penale doveva «attuare nel processo penale i caratteri del siste- ma accusatorio» ed inoltre adeguarsi ai «principi della Costituzione» ed alle «nor- me delle Convenzioni internazionali ratifcate dall'Italia relative ai diritti della per- sona». A questo riguardo vale la pena di ricordare che la Costituzione italiana del 1948, analogamente a quanto fanno anche altre Costituzioni moderne, dedica molte disposizioni ai principi che devono regolare il processo, ed in particolare il proces- so penale. Basterà ricordare, tra gli altri, l'art. 13, secondo cui «la libertà personale è inviolabile» e «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisi- zione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Lo stesso articolo prevede che «la legge deve stabilire i limiti massimi della carcerazio- ne preventiva». Non meno importante è l'art. 24 che proclama «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Esso impegna, inoltre, il legi-
Diritto Processuale Penale delle parti e dei difensori. Si prevedeva il diritto dell’imputato o del fermato di es- sere avvertito immediatamente della facoltà di nominare un difensore e di farsi as- sistere dallo stesso nell'interrogatorio e, in caso di carcerazione preventiva, di con- ferire con il difensore immediatamente o subito dopo la esecuzione del provvedi- mento limitativo della libertà personale. Si stabilivano precise garanzie per la liber- tà del difensore in ogni stato e grado del procedimento. Venivano previste misure alternative alla custodia in carcere e si fssava un termine massimo di quattro anni per la carcerazione preventiva, per i reati più gravi. Il testo del nuovo codice di procedura penale è stato predisposto da una Commis- sione ministeriale e sottoposto al controllo di «conformità alla delega» da una Commissione parlamentare presieduta dal prof. Marcello Gallo. Dopo l'approva- zione del Governo, il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, frmava il 22 settembre 1988 il Decreto Presidenziale n. 447, controfrmato dal Guardasigilli prof. Giuliano Vassalli^1. Il codice è diviso in due Parti: la prima consta di quattro Libri, rispettivamente de- dicati ai «Soggetti» (Giudice; Pubblico Ministero; Polizia giudiziaria; Imputato; Parte civile; Responsabile civile e Civilmente obbligato per la pena pecuniaria; Per- sona offesa dal reato; Difensore), agli «Atti», alle «Prove» (in cui si distinguono mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova) ed alle «Misure cautelari» («persona- li e reali»). La seconda Parte consta di sette Libri e descrive l'iter del procedimento. Si parte dalle «Indagini preliminari», affdate alla Polizia giudiziaria sotto la diretti- va del Pubblico Ministero, che si concludono con una «Udienza preliminare» (Li- bro V). li Libro VI è dedicato ai «Procedimenti speciali», ai quali seguono poi il «Giudizio» (Libro VII), il «Procedimento davanti al Pretore» (Libro VIII), le «Impu- gnazioni» (Libro IX), la «Esecuzione» (Libro X) e i «Rapporti giurisdizionali con au- torità straniere» (Libro XI). Da questa elencazione emerge, a grandi linee, la struttura del nuovo processo, così come se ne intravedono alcune delle innovazioni più signifcative. Il procedimento inizia, infatti, con le indagini preliminari, affdate al P.M. ed alla Polizia giudiziaria. Quest'ultima agisce, anche di propria iniziativa, al fne di ricer- care ed assicurare le fonti di prova. La durata delle indagini preliminari deve, di re- gola, esaurirsi nel termine di sei mesi dalla data di identifcazione della persona alla quale è attribuito il reato; ma può, a richiesta dei P.M., essere prorogato fno al termine massimo di diciotto mesi e, in casi particolari espressamente previsti dalla legge, fno a due anni. Al termine delle indagini preliminari il P.M., se la notizia dei reato è infondata, pre- senta al Giudice richiesta di archiviazione. Se questi accoglie la richiesta, pronuncia (^1) pubblicato, poi, nel Supplemento della Gazzetta Uffciale del 24 ottobre 1988, che prevede il termine di un anno per l'entrata in vigore del codice
Diritto Processuale Penale decreto motivato; se non l'accoglie, fssa un'udienza in camera di consiglio dando- ne avviso alle parti. Se non si procede all'archiviazione, il P.M. chiede il rinvio a giudizio o si limita a formulare l'imputazione. Gli elementi acquisiti in questa fase non hanno, di regola, valore di prova, in quanto acquisiti senza il contraddittorio delle parti. Può tuttavia accadere che, anche in questa fase preliminare, si debbano acquisire delle prove senza attendere il dibattimento, perché la prova potrebbe, nel frattempo, disperdersi o deteriorarsi. In tali casi, e più in generale quando si tratti di prova «non rinviabile al dibattimento», il nuovo codice prevede un meccanismo particolare di acquisizione della prova chiamato «incidente probatorio». Su richie- sta delle parti interessate (P.M. o difensore dell'imputato), infatti, il Giudice può ac- quisire una prova testimoniale o svolgere una perizia, con la garanzia del contrad- dittorio. Si tratta, in sostanza, di una anticipazione del dibattimento, resa necessa- ria dalla esigenza di non fare disperdere una prova che potrebbe venire a mancare. Con questo sistema si è inteso sopperire ad una situazione determinata dalla aboli- zione della istruzione, segreta e scritta, tipica dei sistemi indagatori, ed alla conse- guente soppressione della fgura del Giudice istruttore. Altro istituto, che caratterizza tipicamente il nuovo processo, è la «udienza prelimi- nare», che fa da spartiacque tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudi- zio o, sotto altro proflo, tra la fase preprocessuale e quella processuale vera e pro- pria. Mentre nel Progetto preliminare del 1978 l'udienza preliminare aveva funzio- ne di mero smistamento, nella formulazione della Legge-delega del 1987 e nel codi- ce dell'88 tale udienza ha acquistato un ruolo diverso ed una dimensione più am- pia. Il P.M. vi espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli ele- menti di prova che giustifcano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio e si svolge una discussione, alla qua- le partecipano i difensori di tutte le parti, con diritto di replica. Tale discussione si svolge, di regola, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. (la discovery del processo anglosassone), nonché degli atti e documenti ammessi dal Giudice prima dell'inizio della discussione. Ma se il Giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dopo la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incom- pleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fni della deci- sione. In tal caso il P.M. e i difensori possono produrre nuovi documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici e perfno l'interrogatorio di imputati dello stesso reato o di reati connessi per i quali si procede separatamente. Chiusa la discussione il Giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o decreto di rinvio a giudizio, dando immediata lettura dei provvedimento. Dalla «udienza preliminare» possono dipartirsi, sull'accordo delle parti, dei «proce- dimenti alternativi» o «speciali» (giudizio abbreviato, patteggiamento, ecc.) che co- stituiscono forse la novità più interessante del nuovo processo. Sul funzionamento
Diritto Processuale Penale pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insuffciente o è con- traddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso o che il fat- to costituisce reato». Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà personale, il nuovo codice si è ispirato ai principi della proporzionalità e della adeguatezza. In base a tali criteri si sono previste misure alternative alla carcerazione preventiva; si è stabilito che alla limitazione della libertà personale si debba ricorrere solo in presenza di «gravi in- dizi di colpevolezza» (art. 273) e qualora esistano «inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a specifche situazioni di concreto pericolo per l'acquisi- zione o la genuinità della prova» ovvero «quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga». Il ricorso all'applicazione di mi- sure coercitive personali è, inoltre, consentito anche «quando, per specifche moda- lità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato», sussiste un concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violen- za personale oppure della stessa specie di quelli per cui si procede o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità or- ganizzata (art. 274). A disporre le misure coercitive - a differenza del codice Rocco, che riconosceva anche al P.M. il potere di emettere «ordini di cattura» - è competen- te esclusivamente il Giudice, il quale deve tener conto, nel disporre la misura, della sua specifca idoneità a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, nonché della sua proporzionalità (o adeguatezza) all'entità del fatto ed alla sanzione che presumibilmente sarà irrogata. In ogni caso la carcerazione preventiva (o «custodia in carcere», secondo la più moderna espressione adottata dal nuovo codice) potrà essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata: vale a dire che essa deve essere considerata dal giudice la extrema ratio alla quale ricorrere solo in casi di assoluta necessità e sulla base dei presupposti sopra reciti. Questi criteri re- strittivi (ma non troppo), presuppongono - come si è già avvertito - che accanto alla detenzione preventiva siano previste altre misure cautelari dirette ad assicurare la presenza dell'imputato al processo o, comunque, a tutelare le esigenze di difesa so- ciale. Oltre agli «arresti domiciliari», consistenti nell'obbligo dell'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora o di cura (art. 284), sono, a tal fne, previsti il «divieto di espatrio» (art. 281); il «divieto o l'ob- bligo di dimora» (art. 283) e «l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria» (art. 282). Accanto a queste «misure coercitive» sono, poi, previste delle «misure in- terdittive», consistenti nella «sospensione dall'esercizio di un pubblico uffcio o ser- vizio», nella «sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori» o nel «divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali».
Diritto Processuale Penale L’originalità del nuovo modello processuale Come si è già rilevato è soprattutto la struttura dei processo che è mutata, ispiran- dosi al modello accusatorio, anziché a quello indagatorio. A questo riguardo, però, non possiamo sottrarci ad una osservazione. Da più parti si sente ripetere, con insi- stenza degna di miglior causa, che il nuovo codice di procedura penale sarebbe una riproduzione del processo anglo-americano. Orbene, se si vuole soltanto signifcare che il nuovo processo penale italiano è ispirato al modello accusatorio, al quale si richiamano i processi di tipo anglosassone (pur con le differenze che esistono tra il processo inglese ed i processi nordamericani) si dice cosa esatta. Non v'è dubbio, infatti, che il nuovo processo italiano si allontana decisamente dal modello indaga- torio, al quale si ispirava il codice del 1930, e si presenta come un «processo di par - ti». Sennonché, a prescindere dall'ovvio rilievo che ogni processo, anche a prescin- dere dalla sua struttura, è modellato dagli usi e costumi, oltre che dall'ordinamento politico, giuridico e costituzionale del Paese in cui opera - per cui è assurdo pensa - re a trapianti che sarebbero ineluttabilmente destinati ad una reazione di rigetto - non possiamo non sottolineare che la scelta del modello accusatorio si riallaccia alla migliore dottrina italiana e, storicamente, alla genuina tradizione romanistica. Basta rileggere quanto scriveva Cesare Beccaria, nella sua immortale opera «Dei delitti e delle pene», nella quale si scagliava contro le accuse segrete e contro la tor- tura, strumento tipico dei sistema indagatorio, da lui considerato «mezzo sicuro per assolvere i robusti scellerati e per condannare i deboli innocenti». Ma, più anco- ra, vale la pena di ricordare quanto scriveva Francesco Carrara allorché si batteva, con parole roventi, contro l'istituto dei giudice istruttore e, più in generale, contro il sistema indagatorio. «Sia abolito ogni segreto - Egli ammoniva - anche nel primo periodo dei processo criminale che dicesi indagatorio. Tutto, anche qui, si faccia col metodo accusatorio puro, cioè in pubblico e nel costante contraddittorio dell'impu- tato e del suo difensore». Ecco perché la scelta di fondo del rito accusatorio, operata fn dalla prima Legge-delega dei 1974 e poi ribadita nella Legge-delega dei 1987, si ricollega alla migliore tradizione italiana. Certo, né la Legge-delega del 3 aprile 1974 n. 108 e neppure la nuova Legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, in attuazione della quale è stato redatto il nuovo codice di procedura penale, realizza un puro modello accusatorio: e neppure sarebbe stato possibile, non foss'altro perché questo avrebbe comportato anche il ripristino della «giuria», storicamente legata al proces- so di tipo accusatorio, mentre - come è noto - tale istituto è stato abolito in Italia e non si è inteso ripristinarlo. Del resto l'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 precisa - come già faceva quella del '74 - che il nuovo codice doveva attuare «i caratteri del sistema accusatorio secondo i principi e i criteri che seguono». E tra essi, mentre vengono indicati «l'adozione del metodo orale» e «la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità» (caratteri tipici, appunto, del sistema ac-
Diritto Processuale Penale L’indipendenza del giudice è cosa diversa dalla imparzialità poiché quest’ultima attiene al proflo interno della giurisdizione conferendo al giudice quella posizione super partes a lui connaturale in un sistema accusatorio. L’imparzialità è garantita costitu- zionalmente con il principio di difesa (art. 24) e la precostituzione del giudice (art. 25); il codice di rito prevede allo stesso fne gli istituti della rimessione, dell’incom- patibilità, dell’astensione e della ricusazione. La rimessione L’art. 45 delinea i casi per i quali è prevista la rimessione del processo. Questa con- siste nell’attribuzione della competenza ad un giudice diverso da quello territorial- mente competente, e più precisamente al giudice egualmente competente per ma- teria, che ha sede nel capoluogo del distretto o Corte d’appello più vicino. Ai sensi del suddetto articolo si procede alla rimessione del processo “ (…) quando la sicurez- za o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili (…)”. Alla rimessione provvede “ la Corte di Cas- sazione, su richiesta motivata del Procuratore Generale presso la Corte di Appello o del Pubblico Ministero presso il giudice che procede o dell’imputato (…) ”. I presupposti per la rimessione sono in sintesi: a) la gravità di un pregiudizio localmente radicato; b) l’ineliminabilità altrimenti di quest’ultimo; c) la richiesta motivata da parte del P.M. o dell’imputato; d) la rimessione è confgurabile solo durante la fase processuale (e non quindi nella fase delle indagini preliminari). Un’eccezione a tale regola si ha nell’ipo- tesi di “procedimenti” riguardanti magistrati (art. 11): in tal caso la rimessione può essere chiesta anche in fase di indagini preliminari. La rimessione non ha effetto sospensivo del processo, né effcacia invalidante sugli atti già compiuti. Il giudice può altresì pronunciare sentenza nonostante sia pen- dente l’istanza di rimessione: quella sarà nulla solo nel caso che la Corte di Cassa- zione accolga la richiesta di rimessione. L’originale formulazione dell’art. 47 non prevedeva tale possibilità. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 353/96 ha di- chiarato illegittimo il divieto di pronunciare sentenza in pendenza di un’istanza di rimessione al fne di armonizzare l’esigenza di imparzialità del giudice con quella dell’effcienza del processo. L’incompatibilità Al fne di garantire la completa imparzialità dell’organo giudicante, il codice di rito prevede alcune ipotesi di incompatibilità designando con tale termine la condizio- ne in cui viene a trovarsi il giudice (non anche il P.M.) quando particolari condizio-
Diritto Processuale Penale ni processuali o personali fanno presupporre lesa la sua necessaria posizione super partes. La incompatibilità determina la sostituzione della persona fsica del giudice con al- tro, appartenente allo stesso uffcio. L’eventuale provvedimento giurisdizionale adottato da un giudice “incompatibile” non è però affetto da nullità legittimando, la sua condizione, soltanto alla richiesta di ricusazione ai sensi dell’art. 37. L’astensione L’astensione è uno strumento preventivo, in capo al giudice, fnalizzato ad elimina- re qualsiasi sospetto sulla sua imparzialità. A costui è fatto obbligo di astenersi (art.
Diritto Processuale Penale zione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se si tratta di de - litto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto^4. Un’importante ipotesi riguarda il caso in cui a rivestire la qualità di imputato, di persona offesa dal reato o danneggiata dal reato, sia un magistrato (art. 11). In tal caso - al fne di garantire il principio di imparzialità - i procedimenti che secondo le regole generali sarebbero attribuiti alla competenza di un uffcio giudiziario com- preso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, sal- vo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluo- go di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzio- ni al momento del fatto^5. La competenza per materia La competenza per materia individua verticalmente il giudice attenendo alla distri- buzione dei procedimenti tra i giudici aventi in comune una stessa giurisdizione territoriale. Il codice di rito prevede i casi di competenza per materia relativi alla Corte di Assise (art. 5) e al Pretore (art. 7) lasciando al Tribunale una competenza per materia di tipo residuale (art. 6). La Corte di Assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusio- ne non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del co- dice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione fnale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codi- ce penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. (^4) Qualora la competenza non possa essere determinata seguendo le regole generali esaminate, compe - tente sarà il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Se tale luogo non è noto, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'uffcio del pubblico ministero che ha provveduto per pri- mo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. (^5) I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del pri- mo comma dell’art. 11.
Diritto Processuale Penale Il Pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o con- giunta alla predetta pena detentiva. Sono inoltre previste alcune ipotesi di reato tassativamente individuate dal secondo comma dell’art. 7 quali il furto aggravato, la ricettazione, la truffa aggravata, la violazione di domicilio, l’omicidio colposo, i maltrattamenti ecc. Per il Tribunale dei Minorenni non sorge questione per materia, avendo essi co- gnizione di qualsiasi reato commesso da un minore. Competenza per connessione La connessione comporta la transmigrazione di procedimenti separati innanzi ad un unico giudice. L’art. 12 prevede tre casi di connessione: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno deter- minato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omis- sione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per oc- cultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il proftto, il prezzo, il prodotto o l'impunità. Il fenomeno della connessione comporta ripercussioni in tema di giurisdizione, competenza per materia e competenza per territorio. L’art. 13 prevede il caso di connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. In particolare, se alcuni dei procedimenti connessi appartengo- no alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituziona- le, è competente per tutti quest'ultima. Fra reati comuni e reati militari, la connes- sione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare: in tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. Nel caso contrario, se cioè il reato militare è più grave di quello comune, ognuno dei procedimenti continua per la propria strada. La competenza per materia , consequenziale alla connessione, viene determinata attribuendosi al giudice di competenza superiore la cognizione di tutti i procedi- menti, secondo una scala di priorità che va dalla Corte di Assise, al Tribunale e quindi al Pretore (art. 15). La competenza per territorio è infuenzata dalla connessione nel senso che fra i giudici, tutti esercitanti la stessa funzione, la cognizione spetta al giudice compe- tente per il reato più grave, bastando il radicamento territoriale di questo a deter-
Diritto Processuale Penale tre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. Fuori da questi casi, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fni della speditezza del processo. L’incompetenza La violazione delle norme sulla competenza è assoggettata ad una serie di sanzioni processuali correlate al tipo di violazione. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di uffcio, in ogni stato e grado del processo^6 : solo la formazione del giudicato sana il difetto^7. L'incompetenza per ter- ritorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'u- dienza preliminare o, se questa manchi, entro la costituzione per la prima volta del- le parti in dibattimento. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'ecce- zione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare. L’incompetenza derivante da connessione trova il medesimo sbarramento previsto per la incompetenza per territorio. Se il giudice riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa nel corso delle indagini preliminari, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero; se ciò avviene dopo la chiusura delle indagini preliminari (an- che nel corso dell’udienza di primo grado), la dichiara con sentenza e ordina la tra- smissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente^8. Infne, nel caso in cui l’incompetenza venga dichiarata dal giudice di appello, gli atti vanno trasmessi al P.M. presso il predetto giudice. Quanto alle conseguenze, identiche per qualunque tipo di incompetenza, possiamo così sintetizzare: a) le prove già acquisite restano effcaci; b) le misure cautelari conservano una effcacia provvisoria limitata a venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza. Entro tale termine il giudice competente deve, eventualmente, riemettere una nuova misura cautelare. (^6) Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. (^7) Tuttavia, nel caso che un giudice di competenza superiore decida in luogo di un giudice sottordinato, la rilevabilità trova uno sbarramento nella costituzione per la prima volta delle parti in dibattimento. (^8) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 76 (Gazz. Uff. 17 marzo 1993, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) la illegittimità dell'art. 23, primo comma, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per ma- teria, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso que- st'ultimo; b) non fondata la questione di legittimità dell'art. 23, primo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui pre- vede la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio.
Diritto Processuale Penale Conflitti di competenza e di giurisdizione Vi è confitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di pren- dere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona^9. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto confitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione. La soluzione del confitto può derivare dal provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di uffcio, la propria competenza o la propria incompetenza (art.
Diritto Processuale Penale battimentale rappresenta l’accusa trasformandosi da soggetto attivo a vera e pro- pria parte processuale^13 : perde il ruolo di preminenza e assume una posizione di pa- rità dialettica con la controparte imputato. Il pubblico ministero è magistrato ad- detto alla procura della Repubblica. Le funzioni di P.M. sono esercitate nelle inda- gini preliminari e nel giudizio di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura circondariale; nei giudizi di im- pugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o pres- so la Corte di Cassazione. La funzione del P.M. è pubblica e obiettiva: pubblica perché l’importanza degli in- teressi in gioco (come ad esempio la libertà personale) richiedono che la funzione di accusa sia affdata ad un organo pubblico. E questo – appunto – per garantire l’obiettività dell’operato. Quest’ultima può essere sintetizzata nella formula che il P.M. è un terzo nell’azione allo stesso modo in cui il giudice è un terzo nella giurisdi- zione. Strutturazione del Pubblico Ministero I vari uffci del pubblico ministero sono strutturati in livelli organizzativi compren- denti:
Diritto Processuale Penale L’avocazione Per garantire l’obbligatorietà dell’azione penale di fronte ad eventuali ritardi o omissioni delle procure, l’art. 372 prevede l’istituto dell’avocazione delle indagini. In particolare, il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decre- to motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione; b) il capo dell'uffcio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempe- stiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti di astensione ai sensi dell'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e); c) se le indagini collegate relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. competenti^14 ; d) se non viene richiesta l’archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di compimento delle indagini preliminari; e) se il GIP non accoglie una richiesta di archiviazione; Infne, il Procuratore Nazionale Antimafa può avocare le indagini relative ai delit- ti c.d. mafosi quando esse non siano state coordinate con effettività ed effcienza dai PM competenti. La direzione distrettuale antimafia e la direzione nazionale antimafia Per arginare la crescente diffusione dell’attività criminale organizzata, mafosa e camorristica, il legislatore ha ritenuto opportuno concentrare in poche mani le in- dagini preliminari relative a tali tipi di reati. A tal fne ha ampliato la sfera di competenza territoriale delle maggiori Procure della Repubblica con le disposizioni contenute nel D.L. n. 367/91 che ha modifcato l’art. 51 del codice di rito. E’ previsto infatti che allorché si proceda per delitti mafosi consumati o tentati, lo svolgimento delle indagini preliminari siano affdate alla Procura della Repubblica del capoluogo del distretto di Corte di Appello ove a sede il giudice compe- (^14) Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270- bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in fagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati. Questa previsione è stata aggiunta con l'art. 3, primo comma, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modifcazioni, in L. 8 novembre 1991, n. 356, è stato poi così sostituito dall'art. 8, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modifcazioni, in L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione entra in vigo- re dalla data di pubblicazione del decreto di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafa (art. 16) si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15). Con D.M. 5 gen- naio 1993 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1993) è stata fssata al 15 gennaio 1993 la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafa.