Scarica Prodotti cosmetici - Chimica, tecnica e legislazione e più Appunti in PDF di cosmetologia solo su Docsity! . Definizione: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Nuovo regolamento dei prodotti cosmetici Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.). Entrata in vigore Il regolamento è entrato in vigore l'11 gennaio 2010, tuttavia, avrà completa ed effettiva applicazione solo a partire dall'11 luglio 2013. Scopi eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche dovute all'elevato numero di emendamenti che la direttiva ha subìto nel corso dei decenni; armonizzare la procedura di immissione sul mercato dei prodotti cosmetici ad oggi presenta diversa da Stato a Stato; garantire maggiore certezza ed uniformità di interpretazione attraverso l'introduzione di un set di definizioni base, finora assenti; evitare divergenze nei recepimenti nazionali da parte dei vari Stati membri che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto ma gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi; garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore. Novità principali Set di definizioni (articolo 2) È stato inserito un set di definizioni finora assente. A titolo meramente esemplificativo, si richiama l'importanza dell'introduzione delle definizioni di immissione e messa a disposizione sul mercato, sul mercato o di fabbricante e distributore che nel corso degli anni avevano dato vita ad un acceso dibattito interpretativo; Valutazione della sicurezza dei cosmetici (articolo 10) In passato non venivano specificate le informazioni che la valutazione della sicurezza doveva contenere; ora l'elemento cruciale del nuovo testo è il chiarimento in merito alle informazioni che devono essere contenute nella valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico. I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere «sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili», tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle istruzioni per l'uso e per lo smaltimento e considerata anche qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona (giuridica o fisica) designata quale responsabile del prodotto cosmetico, che dovrà assicurare il rispetto del disposizioni del regolamento da parte del prodotto commercializzato nell'ambito dell'Unione Europea. In generale, si tratta del fabbricante ma, in alcuni casi, può consistere nel distributore (ovvero il soggetto che immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili), che avrà il compito di adottare tutte le misure correttive necessarie (inclusi la notifica alle autorità competenti e il ritiro dal mercato), qualora emerga che il prodotto venduto non sia conforme ai requisiti stabiliti. La persona responsabile dovrà anche garantire che, prima di essere immessi sul mercato, i cosmetici siano stati sottoposti a una valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza stilata in base alle indicazioni del regolamento; dovrà inoltre tenere per un periodo di dieci anni una documentazione informativa sul prodotto cosmetico per il quale è responsabile. La persona responsabile del prodotto sarà tenuta, inoltre, a notificare una serie d'informazioni - in formato elettronico - alla Commissione europea, relativamente alle sostanze presenti e alla composizione del prodotto cosmetico, anche al fine di consentire un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute; Notifica centralizzata (articolo 13) Coerentemente con l'obiettivo di armonizzare le diverse normative nazionali riguardanti la procedura di immissione sul mercato si è prevista una notifica centralizzata e in formato elettronico alla Commissione europea, contenente una serie di informazioni stabilite. Al momento dell'immissione sul mercato è previsto l'invio sempre alla Commissione anche dell'etichetta e dell'eventuale fotografia del prodotto. Sostanze CMR (articolo 15) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 (10) La presentazione di un prodotto cosmetico e, in partico lare, la forma, l’odore, il colore, l’aspetto, l’imballaggio, l’etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimen tari, a norma della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legi slazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compro mettono la salute o la sicurezza dei consumatori (1) GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 49. (1). (11) Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all’interno della Comunità. (12) Garantire la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli opera tori economici. (13) È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile. (14) Tutti i grossisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore sono coperti dal riferimento al distributore. È quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispet tivo ruolo e alla parte di attività di ognuno di tali operatori. (15) Il settore europeo dei cosmetici è una delle attività indu striali vittime della contraffazione, con rischi sempre mag giori per la salute umana. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all’applicazione della legi slazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento del l’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di vio lare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (2) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7. (2), e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Con siglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di pro prietà intellettuale (3) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. (3). I controlli all’interno del mercato rappresentano uno strumento efficiente per l’identifica zione dei prodotti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento. (16) Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che ven gono commercializzati dovrebbero essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. (17) Ai fini di un’efficace sorveglianza del mercato, la documen tazione informativa sul prodotto dovrebbe essere tenuta ad immediata disposizione dell’autorità competente dello Stato membro in cui si trova la documentazione presso un indirizzo unico all’interno della Comunità. (18) Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici dovrebbero essere con formi alla legislazione comunitaria pertinente. (19) È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità competenti. Tali informazioni dovrebbero includere tutti gli elementi necessari relativi all’identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico. In particolare tali informazioni sul prodotto dovrebbero includere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto. (20) Per garantire l’applicazione ed il controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campiona mento e l’analisi d effettuati in modo riproducibile e standardizzato. (21) Ai sensi del presente regolamento il termine «miscela» dovrebbe avere lo stesso significato del termine «preparato» precedentemente utilizzato nella legislazione comunitaria. (22) Per ragioni di efficace sorveglianza del mercato, è oppor tuno che venga stabilito l’obbligo di notifica all’autorità competente di determinate informazioni riguardanti il pro dotto cosmetico immesso sul mercato. (23) Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni neces sarie sulla formulazione del prodotto dovrebbero essere presentate ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri. (24) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le informa zioni notificate alle autorità competenti, ai centri antive leno e agli organismi analoghi dovrebbero essere presentate centralmente per l’intera Comunità facendo ricorso ad un’interfaccia elettronica. (25) Al fine di garantire un’agevole transizione alla nuova inter faccia elettronica, è opportuno consentire agli operatori economici di notificare le informazioni richieste a norma del presente regolamento anteriormente alla sua data di applicazione. (26) Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto dovrebbe essere sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV dovreb bero essere elencate negli allegati IV, V e VI rispettiva mente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi. TI06/243L Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/61 (27) Per evitare ambiguità dovrebbe essere chiarito che l’elenco dei coloranti autorizzati di cui all’allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l’assorbi mento o la riflessione e non sostanze che agiscono attra verso la fotoluminescenza, l’interferenza o la reazione chimica. (28) Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicu rezza l’allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrebbe comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scien tifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), istituito dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settem bre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comi tati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente (1) GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21. (1) avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione dovrebbe avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d’ap plicazione del suddetto allegato attraverso la procedura di comitatologia. (29) L’uso di nanomateriali in prodotti cosmetici può aumen tare con l’ulteriore sviluppo della tecnologia. Al fine di assi curare un livello elevato di protezione dei consumatori, la libera circolazione delle merci e la certezza giuridica per i produttori, è necessario elaborare una definizione uni forme di nanomateriali a livello internazionale. La Comu nità dovrebbe adoperarsi per pervenire a un accordo sulla definizione nelle pertinenti sedi internazionali. Qualora fosse raggiunto un siffatto accordo, la definizione di nano materiali nel presente regolamento dovrebbe essere adat tata di conseguenza. (30) Attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati ai nanomateriali. Per poterne valutare meglio la sicurezza, il CSSC dovrebbe fornire linee guida, in coope razione con gli organi competenti, sulle metodologie per i test che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali. (31) La Commissione dovrebbe rivedere regolarmente le dispo sizioni sui nanomateriali alla luce dei progressi scientifici. (32) Considerate le proprietà pericolose delle sostanze classifi cate come cancerogene, mutagene o tossiche per la ripro duzione (CMR), di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (2) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. (2), il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la pos sibilità di autorizzare l’impiego di sostanze classificate come CMR 2 qualora, in considerazione dell’esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l’impiego nei prodotti cosmetici dal CSSC e siano regola mentate dalla Commissione negli allegati del presente rego lamento. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1A o 1B, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze siano conformi ai requisiti relativi alla sicurezza alimentare, anche a causa della loro naturale presenza nei prodotti alimentari e in cui non esi stano sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei pro dotti cosmetici a condizione che tale impiego sia stato ritenuto sicuro dal CSSC. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe modificare i perti nenti allegati del presente regolamento entro 15 mesi dalla classificazione delle sostanze come CMR 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze dovreb bero essere sottoposte a continue revisioni da parte del CSSC. (33) Una valutazione della sicurezza delle sostanze, in partico lare di quelle classificate come sostanze CMR 1A o 1B, dovrebbe tenere conto dell’esposizione complessiva a tali sostanze provenienti da tutte le fonti. Al contempo è essen ziale che quanti partecipano alle valutazioni della sicurezza adottino un approccio armonizzato all’elaborazione e all’utilizzo delle stime relative all’esposizione complessiva. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con il CSSC, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Autorità europea per la sicu rezza alimentare (EFSA) e altre parti interessate, proceda con urgenza a una revisione e metta a punto linee guida riguardanti la produzione e l’utilizzo delle stime relative all’esposizione complessiva a tali sostanze. (34) La valutazione da parte del CSSC concernente l’impiego di sostanze classificate come CMR 1A e 1B nei prodotti cosmetici dovrebbe tener conto anche dell’esposizione a tali sostanze dei gruppi di popolazione vulnerabili, come bambini di età inferiore a tre anni, persone anziane, donne incinte e che allattano nonché persone con un sistema immunitario compromesso. (35) Il CSSC dovrebbe esprimere pareri, ove opportuno, sulla sicurezza dell’impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici. I pareri dovrebbero basarsi sulle informazioni complete messe a disposizione dalla persona responsabile. (36) Le azioni della Commissione e degli Stati membri relative alla protezione della salute umana dovrebbero essere basate sul principio di precauzione. (37) Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate dovrebbero essere ammesse solo sotto forma di tracce se tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro. (38) Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell’attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mer cato interno. TI9002.21.22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 (39) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati mem bri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini spe rimentali o ad altri fini scientifici (1) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. (1) ha stabilito regole comuni per l’utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperi menti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare, l’articolo 7 di tale direttiva pre scrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientifica mente validi. (40) È possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non neces sariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chi mici. Occorre dunque promuovere l’utilizzo di tali metodi nell’industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l’ado zione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente. (41) È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosme tici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vie tano la realizzazione di sperimentazione animale per i pro dotti cosmetici finiti dovrebbero pertanto essere stabilite. L’applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, sia di metodi di sperimentazione sia di procedure di valutazione dei dati pertinenti disponibili, compreso l’uso del metodo del nesso esistente e del metodo del peso dell’evidenza, che consentono di evitare il ricorso alla spe rimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti, potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione. (42) La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosme tici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l’impiego di ani mali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all’Orga nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Dopo aver consultato il CSSC circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei pro dotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo. (43) La Commissione ha fissato un calendario delle scadenze sino all’11 marzo 2009 in relazione al divieto di commer cializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali. Per quanto riguarda tuttavia gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripe tuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica è oppor tuno che il termine finale per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati sia l’11 marzo 2013. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autoriz zata ad adattare il calendario entro i termini massimi di cui sopra. (44) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comuni tario contribuirà all’approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alterna tivi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso i programmi quadro di ricerca, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali. (45) Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei metodi alter nativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incorag giato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l’accetta zione di questi metodi da parte dell’OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il rico noscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e per pre ventire o evitare che i paesi terzi esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale. (46) È necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza dovrebbe essere ottenuta indicando sul l’imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosme tici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull’imballaggio, le relative indicazioni dovreb bero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni. (47) La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garan tire un’etichettatura uniforme e di agevolare l’identifica zione degli ingredienti cosmetici. Tale glossario non dovrebbe essere inteso a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici. (48) Allo scopo di informare i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un’indicazione precisa e facil mente comprensibile sulla loro durata di utilizzo. Poiché i consumatori dovrebbero essere informati in merito alla data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e resterà sicuro, è impor tante conoscere la durata di conservazione minima, vale a dire la data entro la quale è meglio utilizzare il prodotto. Se la conservazione minima è superiore a trenta mesi, il consumatore dovrebbe essere informato sul periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi se il con cetto di durata dopo l’apertura non è rilevante, vale a dire per i prodotti monouso, i prodotti che non rischiano di deteriorarsi o i prodotti che non si aprono. TI26/243L Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/65 i) «importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia sta bilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo; j) «norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli orga nismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informa zione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecni che e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. (1), sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva; k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm; l) «conservanti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalen temente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel pro dotto cosmetico; m) «coloranti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalente mente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l’assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precur sori dei coloranti di ossidazione per capelli; n) «filtri UV»: sostanze destinate esclusivamente o prevalente mente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l’assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV; o) «effetto indesiderabile»: una reazione avversa per la salute umana derivante dall’uso normale o ragionevolmente preve dibile di un prodotto cosmetico; p) «effetto indesiderabile grave»: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disa bilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso; q) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura; r) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all’utilizzatore finale; s) «formulazione quadro»: una formulazione che elenca la cate goria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogniqualvolta un pro dotto cosmetico non sia coperto da tale formulazione o lo sia solo parzialmente. La Commissione fornisce indicazioni per predisporre la formulazione quadro e le adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico. 3. La Commissione, considerando le varie definizioni di nano materiali pubblicate da organismi diversi ed i costanti sviluppi tecnico-scientifici nel settore delle nanotecnologie, adegua e adatta il paragrafo 1, lettera k), ai progressi tecnico-scientifici ed alle defi nizioni successivamente concordate a livello internazionale. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamenta zione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3. CAPO II SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE Articolo 3 Sicurezza I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue: a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE, b) etichettatura, c) istruzioni per l’uso e l’eliminazione, d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della per sona responsabile definita dall’articolo 4. La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento. Articolo 4 Persona responsabile 1. Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «per sona responsabile» all’interno della Comunità. 2. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la per sona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento. 3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all’interno della Comunità è la persona responsabile. TI9002.21.22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto. 4. Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all’in terno della Comunità e successivamente non esportato e reimpor tato nella Comunità è stabilito all’esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto. 5. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato. L’importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto. 6. Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili. La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosme tico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento. Articolo 5 Obblighi delle persone responsabili 1. Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli arti coli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell’articolo 19, para grafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24. 2. Le persone responsabili che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico che esse hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottaono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere con forme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso. Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediata mente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate. 3. Le persone responsabili cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso dispo nibili sul mercato. In particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, for niscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di aspetti specifici del pro dotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Articolo 6 Obblighi dei distributori 1. Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando ren dono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. 2. Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che: — l’etichetta contenga le informazioni previste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4; — siano rispettati i requisiti linguistici di cui all’articolo 19, paragrafo 5; — non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all’articolo 19, paragrafo 1. 3. Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di rite nere che: — un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il pro dotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili; — un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mer cato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso. Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la per sona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese. 4. I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di tra sporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento. 5. I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a que st’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti elencati al para grafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. TI66/243L Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/67 Articolo 7 Identificazione nella catena di fornitura Su richiesta di un’autorità competente: — le persone responsabili identificano i distributori ai quali for niscono il prodotto cosmetico; — il distributore identifica il distributore o la persona responsa bile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito. Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a dispo sizione del distributore. Articolo 8 Buone pratiche di fabbricazione 1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungi mento degli obiettivi di cui all’articolo 1. 2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle per tinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. Articolo 9 Libera circolazione Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi ine renti alle esigenze contenute nel presente regolamento, rifiutare, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici con formi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. CAPO III VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA Articolo 10 Valutazione della sicurezza 1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosme tico all’articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano stati sottopo sti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I. La persona responsabile garantisce che: a) l’uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l’espo sizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una for mulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza; b) nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati pro venienti da tutte le fonti esistenti; c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggior nata tenendo conto delle informazioni supplementari perti nenti disponibili successivamente all’immissione sul mercato del prodotto. Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE. La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti inte ressate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2. 2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all’allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro. 3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell’ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosme tico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di rea lizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall’ECHA. Articolo 11 Documentazione informativa sul prodotto 1. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato. 2. La documentazione informativa contiene le seguenti infor mazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario: a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di col legare chiaramente la documentazione informativa sul pro dotto al prodotto cosmetico stesso; b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all’articolo 10, paragrafo 1; c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichia razione relativa all’osservanza delle buone pratiche di fabbri cazione di cui all’articolo 8; TI9002.21.22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 2. L’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia le suddette sostanze possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell’alle gato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu rezza alimentare (1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. (1); b) non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell’analisi delle alternative; c) l’applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un’esposizione conosciuta; nonché d) sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC per l’impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista dell’esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l’esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi di popolazione vulnerabili. Per evitare l’uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un’etichettatura specifica a norma dell’articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione. Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli alle gati del presente regolamento nel rispetto della procedura di rego lamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento entro quindici mesi dall’inserimento delle sostanze in questione nell’allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 32, paragrafo 4 del presente regolamento. La Commissione incarica il CSSC di eseguire una nuova valuta zione delle sostanze in questione non appena emergono preoc cupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi cinque anni dopo l’inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI del presente regolamento e successivamente almeno ogni cinque anni. 3. Entro il 11 gennaio 2012, la Commissione garantisce che siano elaborate linee guida adeguate al fine di consentire un approccio armonizzato allo sviluppo e all’utilizzo delle stime di esposizione complessiva in sede di valutazione della sicurezza del l’impiego delle sostanze CMR. Tali linee guida sono elaborate in consultazione con il CSSC, l’ECHA, l’EFSA e altre parti interessate facendo ricorso, se del caso, alle migliori prassi pertinenti. 4. Una volta disponibili criteri concordati a livello comunita rio o internazionale per l’identificazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino, o al più tardi il 11 gennaio 2015, la Commis sione riesamina quest’ultimo per quanto riguarda le sostanze alte ranti il sistema endocrino. Articolo 16 Nanomateriali 1. Per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nanomateriali utilizzati come coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati all’articolo 14, a meno che non sia espressamente specificato. 3. Oltre alla notifica di cui all’articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsa bile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima del l’immissione sul mercato, tranne quando detti prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima del 11 gennaio 2013. In quest’ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomate riali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsa bile alla Commissione in formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all’articolo 13. Il primo e il secondo comma non si applicano ai prodotti cosme tici contenenti nanomateriali in conformità ai requisiti di cui all’allegato III. Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti: a) l’identificazione del nanomateriale compresi la denomina zione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI; b) la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche; c) una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei pro dotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno; d) il profilo tossicologico del nanomateriale; e) i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato; f) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. TI07/243L Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/71 La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un’altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione. La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presen tazione del profilo tossicologico, che può sostituire l’informazione da notificare ai sensi della lettera d). 4. Nel caso in cui nutra preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione chiede immediatamente al CSSC di esprimere un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per l’uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente preve dibili. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commis sione. Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione chiede alla persona responsabile di fornire tali dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non proro gabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico. 5. Qualora nutra qualsiasi preoccupazione riguardo alla sicu rezza, la Commissione può invocare in qualsiasi momento la pro cedura di cui al paragrafo 4, ad esempio in seguito a nuove informazioni fornite da terzi. 6. Tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati sono insufficienti, la Commissione può modificare gli allegati II e III. 7. La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico- scientifico, può modificare il paragrafo 3 aggiungendovi altri requisiti. 8. Le misure di cui ai paragrafi 6 e 7, intese a modificare ele menti non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3. 9. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avva lersi della procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 4. 10. Le seguenti informazioni sono rese disponibili dalla Commissione: a) Entro il 11 gennaio 2014, la Commissione mette a disposi zione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei pro dotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosme tici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedi bili. In seguito detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico. b) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Con siglio una relazione di verifica annuale, recante informazioni sull’evoluzione dell’utilizzazione di nanomateriali nei pro dotti cosmetici nella Comunità, compresi quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata. La prima relazione è presentata entro il 11 luglio 2014. L’ag giornamento della relazione riepiloga, in particolare, i nuovi nanomateriali nelle nuove categorie di prodotti cosmetici, il numero di notifiche, i progressi compiuti nella messa a punto di metodi di valutazione specifici per i nanomateriali e di guide alla valutazione della sicurezza, nonché informazioni sui programmi di cooperazione internazionale. 11. La Commissione riesamina periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del presente regolamento rela tive ai nanomateriali e, se del caso, propone modifiche appro priate di tali disposizioni. La prima revisione è effettuata entro il 11 luglio 2018. Articolo 17 Tracce di sostanze vietate La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sinte tici, dal procedimento di fabbricazione, dall’immagazzinamento, dalla migrazione dall’imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l’osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è con sentita a condizione che tale pesenza sia in conformità dell’articolo 3. CAPO V SPERIMENTAZIONE ANIMALE Articolo 18 Sperimentazione animale 1. Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall’articolo 3, è vie tato quanto segue: a) l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formu lazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimenta zione animale con un metodo diverso da un metodo alterna tivo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE; b) l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del pre sente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE; c) la realizzazione, all’interno della Comunità, di sperimenta zioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento; TI9002.21.22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 d) la realizzazione, all’interno della Comunità, di sperimenta zioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingre dienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figu rano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valu tazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chi miche (REACH) (1) GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1. (1), o nell’allegato VIII del presente regolamento. 2. La Commissione, previa consultazione del CSSC e del Cen tro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE, ha stabilito calendari per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono stati messi a disposizione del pubblico il 1o ottobre 2004 e sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è stato limitato all’11 marzo 2009 in relazione al para grafo 1, lettere a), b) e d). Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attua zione è limitato all’11 marzo 2013 in relazione al paragrafo 1, let tere a) e b). La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti con cernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all’articolo 35. Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del primo comma hanno potuto essere adeguati fino all’11 marzo 2009 in relazione al primo comma e possono essere adeguati fino all’11 marzo 2013 in relazione al secondo comma e previa consultazione degli organismi di cui al primo comma. La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze non ché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all’articolo 35. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro due anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e pre senta una proposta legislativa conformemente all’articolo 251 del trattato. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commis sione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi speci fici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga può essere accordata soltanto se: a) l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sosti tuito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga; b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimo strato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca detta gliato proposto come base per la valutazione. La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 35. Le misure di cui al sesto comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la pro cedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3. 3. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 20: a) «prodotto cosmetico finito» indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato e messo a disposizione dell’utilizzatore finale, ovvero il suo prototipo; b) «prototipo» indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito. CAPO VI INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE Articolo 19 Etichettatura 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i pro dotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona respon sabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l’abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata dispo sizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine; TI27/243L Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/75 b) il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l’identificazione specifica; c) le eventuali misure correttive da lei adottate. 2. Qualora la persona responsabile notifichi effetti indesidera bili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle auto rità competenti degli altri Stati membri. 3. Qualora i distributori notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediata mente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità compe tenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile. 4. Qualora utilizzatori finali o professionisti del settore sanita rio notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informa zioni sul prodotto cosmetico in questione alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile. 5. Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell’ambito della sorveglianza all’interno del mercato, dell’analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27. Articolo 24 Informazioni sulle sostanze Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell’elenco viene indicata la con centrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici. Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell’ambito della sorveglianza all’interno del mercato, dell’analisi del mercato, della valutazione e delle infor mazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27. CAPO VIII NON CONFORMITÀ, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Articolo 25 Non conformità da parte della persona responsabile 1. Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti ade guati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi: a) buona pratica di fabbricazione di cui all’articolo 8; b) valutazione della sicurezza di cui all’articolo 10; c) prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all’articolo 11; d) disposizioni su campionamento e analisi di cui all’articolo 12, e) prescrizioni relative alla notifica di cui agli articoli 13 e 16; f) restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli arti coli 14, 15 e 17; g) prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all’articolo 18; h) prescrizioni relative all’etichettatura di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 2, 5 e 6; i) prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all’articolo 20; j) accesso del pubblico alle informazioni di cui all’articolo 21; k) informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all’articolo 23; l) obblighi di informazione sulle sostanze di cui all’articolo 24. 2. Se del caso, un’autorità competente notifica all’autorità competente dello Stato membro nel quale la persona responsa bile è stabilita i provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile. 3. La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità. 4. In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le auto rità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto cosmetico è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Com missione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile. 5. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti ade guati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti: a) quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure TI9002.21.22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 b) qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1. Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate. 6. In assenza di rischi gravi per la salute umana, qualora la per sona responsabile non adotti tutti i provvedimenti adeguati, le autorità competenti informano tempestivamente le autorità com petenti dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita circa i provvedimenti adottati. 7. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utiliz zato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall’arti colo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4. (1). Si applicano inoltre l’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (2) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. (2). Articolo 26 Non conformità da parte dei distributori Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a ren dere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme agli obblighi di cui all’articolo 6. Articolo 27 Clausola di salvaguardia 1. Nel caso di prodotti che rispondono ai requisiti di cui all’ar ticolo 25, paragrafo 1, ove un’autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure tem poranee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limi tata la disponibilità. 2. L’autorità competente comunica immediatamente alla Com missione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano. Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE. Si applica l’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE. 3. La Commissione deve stabilire quanto prima se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o meno. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e il CSSC, qualora possibile. 4. Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l’arti colo 31, paragrafo 1. 5. Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commis sione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti inte ressate abrogano le misure temporanee in questione. Articolo 28 Buone prassi amministrative 1. Le decisioni adottate a norma degli articoli 25 e 27 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio dalle autorità competenti alla persona responsabile informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso. 2. Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immedia tamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione. 3. Se del caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si appli cano al distributore per qualsiasi decisione adottata conforme mente agli articoli 26 e 27. CAPO IX COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 29 Cooperazione tra le autorità competenti 1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l’adeguata applicazione e la debita esecuzione del presente regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l’applicazione uniforme del presente regolamento. 2. La Commissione provvede all’organizzazione di uno scam bio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l’applicazione uniforme del presente regolamento. 3. La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative ela borate a livello internazionale. TI67/243L Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/77 Articolo 30 Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chie dere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la docu mentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requi siti di cui all’articolo 11, paragrafo 2 e se le informazioni ivi con tenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico. Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta. In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima e alla luce del grado di urgenza la verifica ed informano l’autorità competente richiedente in merito ai risultati. CAPO X MISURE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31 Modifica degli allegati 1. Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all’impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Com missione, dopo aver consultato il CSSC, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del pre sente regolamento, sono adottate secondo la procedura di rego lamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 32, paragrafo 4. 2. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modifi care gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del pre sente regolamento, sono adottate secondo la procedura di rego lamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3. 3. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modifi care l’allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del pre sente regolamento, sono adottate secondo la procedura di rego lamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3. Articolo 32 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ar ticolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ar ticolo 8 della stessa. Articolo 33 Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. A tale scopo, la Com missione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici. La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell’eti chettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 34 Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi 1. Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili orga nismi di cui all’articolo 13, paragrafo 6. Le modifiche di tali infor mazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso. 3. La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende acces sibile al pubblico. Articolo 35 Relazione annuale sulla sperimentazione animale Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione: 1) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, conva lida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione con tiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi; TI9002.21.22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 Nel calcolo dell’esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (ad es. potrebbe essere neces sario calcolare l’esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell’eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all’applicazione diretta (ad es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra, ecc.). Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sull’esposizione dovuti alle dimensioni delle particelle. 7. Esposizione alle sostanze Dati sull’esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6. 8. Profilo tossicologico delle sostanze Fatto salvo l’articolo 18, il profilo tossicologico della sostanza contenuta nel prodotto cosmetico per tutte le soglie tos sicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel caso dell’assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta. Tutte le vie di assorbimento tossicologiche significative vanno considerate, così come gli effetti sistemici, e va calcolato il margine di sicurezza in base al livello al quale non si osservano effetti nocivi (NOAEL - no-observed-adverse-effect level). L’assenza di tali informazioni va debitamente motivata. Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a — dimensioni delle particelle, compresi i nanomateriali; — impurezze delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e — interazione tra sostanze. L’eventuale applicazione del metodo «read-across» va debitamente documentata e motivata. Le fonti d’informazione vanno identificate chiaramente. 9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi Tutti i dati disponibili sugli effetti indesiderabili e sugli effetti indesiderabili gravi connessi al prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri prodotti cosmetici. Essa comprende dai statistici. 10. Informazioni sul prodotto cosmetico Altre informazioni pertinenti, ad esempio studi disponibili, effettuati su volontari, o i risultati debitamente confermati e comprovati delle valutazioni dei rischi effettuate in altri ambiti pertinenti. PARTE B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici 1. Conclusioni della valutazione Dichiarazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in relazione all’articolo 3. 2. Avvertenze ed istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sull’etichetta tutte le avvertenze e le istruzioni per l’uso particolari, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d). 3. Motivazione Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui alla sezione 1 e della dichia razione di cui alla sezione 2. La spiegazione deve fondarsi sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno vanno valutati e discussi margini di sicurezza. TI08/243L 22.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/81 Va effettuata, fra l’altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all’igiene intima esterna. Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel prodotto cosmetico. Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici. Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del prodotto cosmetico. 4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza. Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza. Data e firma del valutatore della sicurezza. L 342/82 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 Preambolo agli allegati da II a VI (1) Ai fini degli allegati da II a VI: a) «prodotto da sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a essere rimosso dopo l’applicazione sulla cute, le zone pilifere o le membrane mucose; b) «prodotto da non sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose; c) «prodotto per capelli/barba e baffi» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia; d) «prodotto per la pelle» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione cutanea; e) «prodotto per le labbra» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle labbra; f) «prodotto per il viso» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulla cute del viso; g) «prodotto per le unghie» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle unghie; h) «prodotto per il cavo orale» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale; i) «prodotto da applicare sulle membrane mucose» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle membrane mucose — della cavità orale, — intorno agli occhi, — o degli organi genitali esterni; j) «prodotto per gli occhi» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione in zona perioculare; k) «uso professionale» significa l’applicazione e l’impiego di prodotti osmetici da parte di persone durante lo svolgi mento della loro attività professionale. (2) Per agevolare l’identificazione delle sostanze vengono impiegati i seguenti descrittori: — gli «international non-proprietary names» (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS, Ginevra, agosto 1975; — i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers); — il numero CE, che corrisponde ai numeri dell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere com merciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances – EINECS), o della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances – ELINCS), oppure al numero di regi strazione assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006; — lo XAN, che indica il nome approvato da un paese specifico (X), ad esempio USAN che corrisponde al nome approvato dagli Stati Uniti; — il nome contenuto nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all’articolo 33 del presente regolamento. 3) Le sostanze elencate negli allegati da III a VI non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/85 71 Phenprobamatum(INN) 673-31-4 211-606-1 72 Carbazolo (derivati nitrati del) 73 Carbonio (solfuro di) 75-15-0 200-843-6 74 Catalasi 9001-05-2 232-577-1 75 Cefelina e suoi Sali 483-17-0 207-591-6 76 Chenopodium ambrosioides L. (essenza) 8006-99-3 77 Cloralio idrato 302-17-0 206-117-5 78 Cloro elementare 7782-50-5 231-959-5 79 Chlorpropramidum(INN) 94-20-2 202-314-5 80 Spostato o soppresso 81 Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato) 5909-04-6 82 Chlorzoxazonum(INN) 95-25-0 202-403-9 83 Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina) 535-89-7 208-622-6 84 Chlorprothixenum (INN) e suoi sali 113-59-7 204-032-8 85 Clofenanidum(INN) 671-95-4 211-588-5 86 Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido) 126-85-2 87 Chlormethinum (INN) e suoi sali 51-75-2 200-120-5 88 Cyclophosphamidum (INN) e suoi sali 50-18-0 200-015-4 89 Mannomustinum (INN) e suoi sali 576-68-1 209-404-3 90 Butanilicainum (INN) e suoi sali 3785-21-5 91 Chlormezanonum (INN) 80-77-3 201-307-4 92 Triparanolum(INN) 78-41-1 201-115-0 93 [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone) 3691-35-8 223-003-0 94 Chlorphenoxaminum(INN) 77-38-3 95 Phenaglycodolum (INN) 79-93-6 201-235-3 96 Cloruro di etile 75-00-3 200-830-5 97 Sali di cromo, acido cromico e suoi sali 7440-47-3 231-157-5 98 Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati 84775-56-4 283-885-8 99 Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati) 85116-75-2 285-527-6 100 Glycyclamidum(INN) 664-95-9 211-557-6 101 Cobalto (benzene sulfonato di) 23384-69-2 102 Colchicina, suoi sali e suoi derivati 64-86-8 200-598-5 103 Colchicoside e suoi derivati 477-29-2 207-513-0 104 Colchicum autumnale L. e suoi preparati 84696-03-7 283-623-2 105 Convallatossina 508-75-8 208-086-3 106 Anamirta Cocculus L. (frutti) 107 Croton tiglium L. (olio) 8001-28-3 108 N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N’-butilurea 52964-42-8 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 109 Curaro e curarine 8063-06-7; 22260-42-0 232-511-1; 244-880-6 110 Curarizzanti di sintesi 111 Cianidrico (acido) e suoi sali 74-90-8 200-821-6 112 Feclemina (INN); 2-(alfa-cicloesilbenzil)-N,N,N’,N’-tetraetil-1,3-propandiammina 3590-16-7 113 Cyclomenolum(INN) e suoi sali 5591-47-9 227-002-6 114 Natrii hexacyclonas(INN) 7009-49-6 115 Hexapropymatum(INN) 358-52-1 206-618-9 116 Spostato o soppresso 117 O,O′-diacetil N-allil normorfina 2748-74-5 118 Pipazetatum (INN) e suoi sali 2167-85-3 218-508-8 119 (α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina 511-75-1 208-133-8 120 bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.: Pentamethonii bromidum (INN) 541-20-8 208-771-7 121 Azamethonii bromidum (INN) 306-53-6 206-186-1 122 Cyclarbamatum (INN) 5779-54-4 227-302-7 123 Clofenotanum (INN) DDT (ISO) 50-29-3 200-024-3 124 bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum) (INN) 55-97-0 200-249-7 125 Dicloroetano (Cloruri di etilene) per es.: 1,2-dicloroetano 107-06-2 203-458-1 126 Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) per es.: cloruro di vinilidene (1,1-dicloroetilene) 75-35-4 200-864-0 127 Lysergidum (INN) (LSD) e suoi sali 50-37-3 200-033-2 128 2-dietilamminoetil 3-drossi-4-fenilbenzoato e suoi sali 3572-52-9 222-686-2 129 Cinchocainum (INN) e suoi sali 85-79-0 201-632-1 130 Dietilammino-3 propil cinnamato 538-66-9 131 O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (Parathion – ISO) 56-38-2 200-271-7 132 N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) per es.: Ambenonii chloridum (INN) 115-79-7 204-107-5 133 Methyprylonum (INN) * e suoi sali 125-64-4 204-745-4 134 Digitalina e tutti gli eterosidi della digitale 752-61-4 212-036-6 135 (Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo) 2530-97-4 136 Dioxethedrinum (INN) e suoi sali 497-75-6 207-849-8 137 Piprocurarii iodidum (INN) 3562-55-8 222-627-0 138 Propyphenazonum (INN) 479-92-5 207-539-2 139 Tetrabenazinum (INN) e suoi sali 58-46-8 200-383-6 140 Captodiamum (INN) 486-17-9 207-629-1 141 Mefechlorazinum (INN) e suoi sali 1243-33-0 142 Dimetilammina 124-40-3 204-697-4 143 (Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali 963-07-5 213-512-6 144 Methapyrilenum(INN) e suoi sali 91-80-5 202-099-8 TI68/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/87 145 Metamfepramonum(INN) e suoi sali 15351-09-4 239-384-1 146 Amitriptylinum (INN) e suoi sali 50-48-6 200-041-6 147 Metforminum (INN) e suoi sali 657-24-9 211-517-8 148 Isosorbidi dinitras (INN) 87-33-2 201-740-9 149 Dinitrile malonico 109-77-3 203-703-2 150 Dinitrile succinico 110-61-2 203-783-9 151 Dinitrofenoli isomeri 51-28-5 / 329-71-5 / 573-56-8 / 25550-58-7 200-087-7 / 206-348-1 / 209-357-9 / 247-096-2 152 Inproquonum (INN) 436-40-8 153 Dimevamidum (INN) e suoi sali 60-46-8 200-479-8 154 Diphenylpyralinum (INN) e suoi sali 147-20-6 205-686-7 155 Sulfinpyrazonum (INN) 57-96-5 200-357-4 156 N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (INN)) 71-81-8 200-766-8 157 Benactyzinum(INN) 302-40-9 206-123-8 158 Benzatropinum (INN) e suoi sali 86-13-5 159 Cyclizinum (INN) e suoi sali 82-92-8 201-445-5 160 Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4 (Doxenitoinum (INN)) 3254-93-1 221-851-6 161 Probenecidum (INN) 57-66-9 200-344-3 162 Disulfiramum (INN); tiram (INN) 97-77-8/ 137-26-8 202-607-8/ 205-286-2 163 Emetina, suoi sali e suoi derivati 483-18-1 207-592-1 164 Efedrina e suoi sali 299-42-3 206-080-5 165 Oxanamidum (INN) e suoi derivati 126-93-2 166 Eserina o fisostigmina e suoi sali 57-47-6 200-332-8 167 Esteri dell’acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell’allegato VI 168 Esteri della colina e della metilcolina e loro sali (INN) 67-48-1 200-655-4 169 Caramiphenum (INN) e suoi sali 77-22-5 201-013-6 170 Estere dietilfosforico del para nitrofenolo (Paraoxon - ISO) 311-45-5 206-221-0 171 Metethoheptazinum (INN) e suoi sali 509-84-2 172 Oxypheneridinum (INN) e suoi sali 546-32-7 173 Ethoheptazinum(INN) e suoi sali 77-15-6 201-007-3 174 Metheptazinum(INN) e suoi sali 469-78-3 175 Methylphenidatum (INN) e suoi sali 113-45-1 204-028-6 176 Doxylaminum (INN) e suoi sali 469-21-6 207-414-2 177 Tolboxanum (INN) 2430-46-8 178 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo 103-16-2/ 622-62-8 203-083-3/ 210-748-1 179 Parethoxycainum (INN) e suoi sali 94-23-5 205-246-4 180 Fenozolonum (INN) 15302-16-6 239-339-6 181 Glutethimidum (INN) e suoi sali 77-21-4 201-012-0 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 258 Noscapinum (INN) e suoi sali 128-62-1 204-899-2 259 Guanethidinum (INN) e suoi sali 55-65-2 200-241-3 260 Estrogena 261 Oleandrina 465-16-7 207-361-5 262 Chlortalidonum (INN) 77-36-1 201-022-5 263 Pelletierina e suoi sali 2858-66-4 / 4396-01-4 220-673-6 / 224-523-0 264 Pentacloroetano 76-01-7 200-925-1 265 Pentaerithrityli tetranitras (INN) 78-11-5 201-084-3 266 Petrichloralum (INN) 78-12-6 267 Octamylaminum (INN) e suoi sali 502-59-0 207-947-0 268 Acido picrico 88-89-1 201-865-9 269 Phenacemidum (INN) 63-98-9 200-570-2 270 Difencloxazinum(INN) 5617-26-5 271 2-Fenil indan 1,3-dione (fenindione (INN)) 83-12-5 201-454-4 272 Ethylphenacemidum (feneturide (INN)) 90-49-3 201-998-2 273 Phenprocoumonum (INN) 435-97-2 207-108-9 274 Fenyramidolum (INN) 553-69-5 209-044-7 275 Triamterenum (INN) e suoi sali 396-01-0 206-904-3 276 Pirofostato di tetraetile (TEP - ISO) 107-49-3 203-495-3 277 Tricresilfosfato 1330-78-5 215-548-8 278 Psilocybinum (INN) 520-52-5 208-294-4 279 Fosforo e fosfuri metallici 7723-14-0 231-768-7 280 Thalidomidum(INN) e suoi sali 50-35-1 200-031-1 281 Physostigma Venenosum Balf. 89958-15-6 289-638-0 282 Picrotossina 124-87-8 204-716-6 283 Pilocarpina e suoi Sali 92-13-7 202-128-4 284 α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano (INN)) e suoi sali 24558-01-8 285 Pipradrolum (INN) e suoi sali 467-60-7 207-394-5 286 Azacylonolum (INN) e suoi sali 115-46-8 204-092-5 287 Bietamiverinum (INN) 479-81-2 207-538-7 288 Butopiprinum (INN) e suoi sali 55837-15-5 259-848-7 289 Piombo e suoi composti 7439-92-1 231-100-4 290 Conina 458-88-8 207-282-6 291 Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso) 89997-54-6 289-689-9 292 Metyraponum (INN) 54-36-4 200-206-2 293 Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom (1) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti 294 Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati) 90046-04-1 289-971-1 TI09/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/91 295 Scopolamina, suoi sali e suoi derivati 51-34-3 200-090-3 296 Sali di oro 297 Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell’allegato III, numero 49 7782-49-2 231-957-4 298 Solanum nigrum L. e suoi preparati 84929-77-1 284-555-6 299 Sparteina (INN) e suoi sali 90-39-1 201-988-8 300 Glucocorticoidi (corticosteroidi) 301 Datura stramonium L. e suoi preparati 84696-08-2 283-627-4 302 Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati 11005-63-3 234-239-9 303 Strofanto (specie) e loro preparati 304 Stricnina e suoi sali 57-24-9 200-319-7 305 Strychnos (specie) e loro preparati 306 Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961 307 Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali 308 Sultiamum (INN) 61-56-3 200-511-0 309 Neodimio e suoi sali 7440-00-8 231-109-3 310 Thiotepum (INN) 52-24-4 200-135-7 311 Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati 84696-42-4 283-649-4 312 Tellurio e suoi composti 13494-80-9 236-813-4 313 Xylometazolinum (INN) e suoi sali 526-36-3 208-390-6 314 Tetracloroetilene 127-18-4 204-825-9 315 Tetracloruro di carbonio 56-23-5 200-262-8 316 Tetrafosfato di esaetile 757-58-4 212-057-0 317 Tallio e suoi composti 7440-28-0 231-138-1 318 Glicosidi estratti dalla Theveta neriifolia Juss 90147-54-9 290-446-4 319 Ethionamidum (INN) 536-33-4 208-628-9 320 Phenothiazinum (INN) e suoi composti 92-84-2 202-196-5 321 Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell’allegato III 62-56-6 200-543-5 322 Mephenesinum (INN) e suoi esteri 59-47-2 200-427-4 323 Vaccini, tossine o sieri definiti come medicinali immunologici in conformità dell’articolo 1, par. 4 della direttiva 2001/83/CE 324 Tranylcyprominum (INN) e suoi sali 155-09-9 205-841-9 325 Tricloronitrometano 76-06-2 200-930-9 326 Tribromoetanolo (alcol tribromoetilico) 75-80-9 200-903-1 327 Trichlormethinum (INN) e suoi sali 817-09-4 212-442-3 328 Tretaminum (INN) 51-18-3 200-083-5 329 Gallamini triethiodidum (INN) 65-29-2 200-605-1 330 Urginea scilla Steinh. e suoi preparati 84650-62-4 283-520-2 331 Veratrina e suoi sali 8051-02-3 613-062-00-4 332 Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati 84604-18-2 283-296-6 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 333 Veratrum spp. e preparati 90131-91-2 290-407-1 334 Cloruro di vinile monomero 75-01-4 200-831-0 335 Ergocalciferolum (INN) + Cholecalciferolo (vitamine D2 e D3) 50-14-6 / 67-97-0 200-014-9 / 200-673-2 336 Sali degli acidi O-alchilditiocarbonici (xantati) 337 Yohimbina e suoi sali 146-48-5 205-672-0 338 Dimethili sulfoxidum (INN) 67-68-5 200-664-3 339 Diphenhydraminum (INN) e suoi sali 58-73-1 200-396-7 340 4-terzbutilfenolo 98-54-4 202-679-0 341 4-terzbutilpirocatecolo 98-29-3 202-653-9 342 Dihydrotachysterolum (INN) 67-96-9 200-672-7 343 Diossano (1,4 dietilene diossido) 123-91-1 204-661-8 344 Morfolina e suoi sali 110-91-8 203-815-1 345 Piretro album L. e suoi preparati 346 N-[(4-metossifenil)metil]-N’,N’-dimetil-N-2-piridinil-1,2-etandiammina maleato (Maleato di pirianisamina) 59-33-6 200-422-7 347 Tripelennaminum (INN) 91-81-6 202-100-1 348 Tetraclorosalicilanilidi 7426-07-5 349 Diclorosalicilanilidi 1147-98-4 350 Tetrabromosalicilanilidi --- 351 Dibromosalicilanilidi --- 352 Bithionolum (INN) 97-18-7 202-565-0 353 Monosulfuri tiouramici 97-74-5 202-605-7 354 Spostato o soppresso 355 Dimetileformamide (N,N-dimetileformamide) 68-12-2 200-679-5 356 Acetone benzilidene 122-57-6 204-555-1 357 Benzoati di coniferile (alcol coniferile), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate 358 Furocumarine (per esempio Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impie gate Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg 3902-71-4 / 298-81-7 / 484-20-8 223-459-0 / 206-066-9 / 207-604-5 359 Oli di semi di Laurus nobilis L. 84603-73-6 283-272-5 360 Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a 100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini 94-59-7 202-345-4 361 4,4’-bis(iodossi)-2,2’-dimetil-5,5’-bis(1-metiletil)-1,1’-bifenile (Iodoti molo) 552-22-7 209-007-5 362 3’-etil-tetraidro-5’,6’,7’, 8’-tetraidro-5’,5’,8’,8’-tetrametil-2’- acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro- naftalene (AETT; Versalide) 88-29-9 201-817-7 363 o-Fenilendiammina e suoi sali 95-54-5 202-430-6 TI29/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/95 429 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 40607-48-5 254-999-5 430 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose 17874-34-9 241-827-9 431 Citraconato di dimetile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 617-54-9 432 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudometilionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 26651-96-7 247-878-3 433 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 141-10-6 205-457-1 434 Difenilammina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose 122-39-4 204-539-4 435 Etilacrilato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 140-88-5 205-438-8 436 Assoluta di foglia di fico (Ficus carica L.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose 68916-52-9 437 trans-2-eptenale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 18829-55-5 242-608-0 438 trans-2-esenale-dietilacetale se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 67746-30-9 266-989-8 439 trans-2-esenale-dimetilacetale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 18318-83-7 242-204-4 440 Alcol idroabietilico, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 13393-93-6 236-476-3 441 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 34131-99-2 251-841-7 442 7-Metossicumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose 531-59-9 208-513-3 443 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 943-88-4 213-404-9 444 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (alfa-metile anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 104-27-8 203-190-5 445 Metil-trans-2-butenoato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 623-43-8 210-793-7 446 7-Metilcumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose 2445-83-2 219-499-3 447 5-Metil-2,3-esandione (acetil isovaleril), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 13706-86-0 237-241-8 448 2-Pentilidencicloesanone se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 25677-40-1 247-178-8 449 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (pseudo-isometil-ionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose 1117-41-5 214-245-8 450 Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose 8024-12-2 451 Spostato o soppresso 452 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano 37894-46-5 253-704-7 453 Dicloruro di cobalto 7646-79-9 231-589-4 454 Solfato di cobalto 10124-43-3 233-334-2 455 Monossido di nichel 1313-99-1 215-215-7 456 Triossido di dinichel 1314-06-3 215-217-8 457 Diossido di nichel 12035-36-8 234-823-3 458 Disolfuro di trinichel 12035-72-2 234-829-6 459 Tetracarbonilnichel 13463-39-3 236-669-2 460 Solfuro di nichel 16812-54-7 240-841-2 461 Bromato di potassio 7758-01-2 231-829-8 462 Monossido di carbonio 630-08-0 211-128-3 463 Buta-1,3-diene, cfr. anche voci 464-611 106-99-0 203-450-8 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 464 Isobutano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene 75-28-5 200-857-2 465 Butano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene 106-97-8 203-448-7 466 Gas (petrolio), C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68131-75-9 268-629-5 467 Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68307-98-2 269-617-2 468 Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68307-99-3 269-618-8 469 Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-00-9 269-619-3 470 Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-01-0 269-620-9 471 Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-03-2 269-623-5 472 Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-04-3 269-624-0 473 Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-05-4 269-625-6 474 Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-06-5 269-626-1 475 Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall’impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-07-6 269-627-7 476 Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-08-7 269-628-2 477 Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-09-8 269-629-8 478 Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall’idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-10-1 269-630-3 479 Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-11-2 269-631-9 480 Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall’idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68308-12-3 269-632-4 481 Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68409-99-4 270-071-2 482 Alcani, C1-2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68475-57-0 270-651-5 483 Alcani, C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68475-58-1 270-652-0 484 Alcani, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68475-59-2 270-653-6 485 Alcani, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68475-60-5 270-654-1 486 Gas combustibili), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68476-26-6 270-667-2 487 Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68476-29-9 270-670-9 488 Idrocarburi, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68476-40-4 270-681-9 489 Idrocarburi, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68476-42-6 270-682-4 490 Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68476-49-3 270-689-2 TI69/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/97 491 Gas di petrolio, liquefatti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68476-85-7 270-704-2 492 Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68476-86-8 270-705-8 493 Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-33-8 270-724-1 494 Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-35-0 270-726-2 495 Gas (petrolio), carica sistema amminico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-65-6 270-746-1 496 Gas (petrolio), dall’idrodesolforatore dell’impianto benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-66-7 270-747-7 497 Gas (petrolio), riciclo dall’impianto benzene, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-67-8 270-748-2 498 Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-68-9 270-749-8 499 Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-69-0 270-750-3 500 Gas (petrolio), C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-70-3 270-751-9 501 Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-71-4 270-752-4 502 Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-72-5 270-754-5 503 Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-73-6 270-755-0 504 Gas (petrolio), dall’impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-74-7 270-756-6 505 Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-75-8 270-757-1 506 Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-76-9 270-758-7 507 Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-77-0 270-759-2 508 Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-79-2 270-760-8 509 Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-80-5 270-761-3 510 Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-81-6 270-762-9 511 Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-82-7 270-763-4 512 Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-83-8 270-765-5 513 Gas (petrolio), corrente di ritorno C2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-84-9 270-766-0 514 Gas (petrolio), ricchi di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-85-0 270-767-6 515 Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-86-1 270-768-1 516 Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-87-2 270-769-7 517 Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68477-90-7 270-772-3 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 569 Gas (petrolio), C2-4, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68783-65-3 272-205-5 570 Gas (petrolio), di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68814-67-5 272-338-9 571 Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68814-90-4 272-343-6 572 Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68911-58-0 272-775-5 573 Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68911-59-1 272-776-0 574 Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68918-99-0 272-871-7 575 Gas (petrolio), dal deesanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-00-6 272-872-2 576 Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-01-7 272-873-8 577 Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-02-8 272-874-3 578 Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell’impianto di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-03-9 272-875-9 579 Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-04-0 272-876-4 580 Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-05-1 272-878-5 581 Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-06-2 272-879-0 582 Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-07-3 272-880-6 583 Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-08-4 272-881-1 584 Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-09-5 272-882-7 585 Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-10-8 272-883-2 586 Gas (petrolio), dallo stripper del catrame, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-11-9 272-884-8 587 Gas (petrolio), dallo stripper «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-12-0 272-885-3 588 Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68919-20-0 272-893-7 589 Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68952-76-1 273-169-3 590 Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68952-77-2 273-170-9 591 Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68952-79-4 273-173-5 592 Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68952-80-7 273-174-0 593 Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68952-81-8 273-175-6 TI001/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/101 594 Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68952-82-9 273-176-1 595 Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68955-28-2 273-265-5 596 Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68955-33-9 273-269-7 597 Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68955-34-0 273-270-2 598 Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 68989-88-8 273-563-5 599 Idrocarburi, C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 87741-01-3 289-339-5 600 Alcani, C1-4, ricchi di C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 90622-55-2 292-456-4 601 Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-15-3 295-397-2 602 Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-16-4 295-398-8 603 Gas (petrolio), spurgo dell’idrodesolforazione del gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-17-5 295-399-3 604 Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell’idrogenatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-18-6 295-400-7 605 Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-19-7 295-401-2 606 Gas (petrolio), residuo «visbreaking», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-20-0 295-402-8 607 Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-22-2 295-404-9 608 Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-23-3 295-405-4 609 Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 92045-80-2 295-463-0 610 Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 95465-89-7 306-004-1 611 Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell’estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 97722-19-5 307-769-4 612 Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) 50-32-8 200-028-5 613 Pece, catrame-petrolio di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 68187-57-5 269-109-0 614 Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 68188-48-7 269-159-3 615 Spostato o soppresso 616 Spostato o soppresso 617 Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene, con contenuto> 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 90640-85-0 292-606-9 618 Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 90669-57-1 292-651-4 619 Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 90669-58-2 292-653-5 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 620 Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 90669-59-3 292-654-0 621 Residui di estrazione (carbone), bruno, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 91697-23-3 294-285-0 622 Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 92045-71-1 295-454-1 623 Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 92045-72-2 295-455-7 624 Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 92062-34-5 295-549-8 625 Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 94114-13-3 302-650-3 626 Residui (carbone), estrazione con solvente liquido, con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 94114-46-2 302-681-2 627 Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 94114-47-3 302-682-8 628 Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 94114-48-4 302-683-3 629 Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 97926-76-6 308-296-6 630 Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 97926-77-7 308-297-1 631 Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 97926-78-8 308-298-7 632 Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 101316-45-4 309-851-5 633 Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 101794-74-5 309-956-6 634 Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 101794-75-6 309-957-1 635 Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 101794-76-7 309-958-7 636 Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 121575-60-8 310-162-7 637 Dibenzo[a,h]antracene 53-70-3 200-181-8 638 Benzo[a]antracene 56-55-3 200-280-6 639 Benzo[e]pirene 192-97-2 205-892-7 640 Benzo[j]fluorantene 205-82-3 205-910-3 641 Benzo(e)acefenantrilene 205-99-2 205-911-9 642 Benzo[k]fluorantene 207-08-9 205-916-6 643 Crisene 218-01-9 205-923-4 644 2-bromopropano 75-26-3 200-855-1 645 Tricloroetilene 79-01-6 201-167-4 646 1,2-dibromo-3-cloropropano 96-12-8 202-479-3 TI201/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/105 724 Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina 74753-18-7 277-985-0 725 Sostanze coloranti a base di o-tolidina 611-030-00-4 726 Bifenil-4-ilammina (4-aminodifenil) e suoi sali 92-67-1 202-177-1 727 Azobenzene 103-33-3 203-102-5 728 Acetato di (metil-ONN-azossi)metile 592-62-1 209-765-7 729 Cicloesimide 66-81-9 200-636-0 730 2-metilaziridina 75-55-8 200-878-7 731 Imidazolidin-2-tione (Etilene tiourea) 96-45-7 202-506-9 732 Furano 110-00-9 203-727-3 733 Aziridina 151-56-4 205-793-9 734 Captatolo 2425-06-1 219-363-3 735 Carbadox 6804-07-5 229-879-0 736 Flumioxazine 103361-09-7 613-166-00-X 737 Tridemorfo 24602-86-6 246-347-3 738 Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 739 Fluazifop-butile 69806-50-4 274-125-6 740 Flusilazolo 85509-19-9 014-017-00-6 741 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC, Triglicidilisocianurato) 2451-62-9 219-514-3 742 Tioacetammide 62-55-5 200-541-4 743 Spostato o soppresso 744 Formammide 75-12-7 200-842-0 745 N-metilacetammide 79-16-3 201-182-6 746 N-metilformammide 123-39-7 204-624-6 747 N,N-dimetilacetammide 127-19-5 204-826-4 748 Triammide esametilfosforica 680-31-9 211-653-8 749 Solfato di dietile 64-67-5 200-589-6 750 Solfato di dimetile 77-78-1 201-058-1 751 1,3-propansulfone 1120-71-4 214-317-9 752 Cloruro di dimetilsolfammoile 13360-57-1 236-412-4 753 Sulfallate 95-06-7 202-388-9 754 Miscela di:4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo 403-250-2 755 (+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2- ilossi)fenilossi]propionato 119738-06-6 607-373-00-4 756 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo) fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile 85136-74-9 400-340-3 757 Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5- triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio 108225-03-2 402-060-7 758 [4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino- 3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′] rame(II) di trisodio 413-590-3 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 759 Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi) propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi) propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2- metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide 412-790-8 760 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin- 2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Terossirone) 59653-74-6 616-091-00-0 761 Erionite 12510-42-8 650-012-00-0 762 Amianto 12001-28-4 650-013-00-6 763 Petrolio 8002-05-9 232-298-5 764 Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64741-76-0 265-077-7 765 Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solventecon contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64741-88-4 265-090-8 766 Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64741-89-5 265-091-3 767 Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64741-95-3 265-096-0 768 Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64741-96-4 265-097-6 769 Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64741-97-5 265-098-1 770 Oli residui (petrolio), raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-01-4 265-101-6 771 Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-36-5 265-137-2 772 Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-37-6 265-138-8 773 Oli residui (petrolio), trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-41-2 265-143-5 774 Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-44-5 265-146-1 775 Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-45-6 265-147-7 776 Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-52-5 265-155-0 777 Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-53-6 265-156-6 778 Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-54-7 265-157-1 779 Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-55-8 265-158-7 780 Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-56-9 265-159-2 781 Oli residui (petrolio), idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-57-0 265-160-8 782 Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-62-7 265-166-0 TI601/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/107 783 Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-63-8 265-167-6 784 Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-64-9 265-168-1 785 Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-65-0 265-169-7 786 Olio di trasudamento (petrolio), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-67-2 265-171-8 787 Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-68-3 265-172-3 788 Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-69-4 265-173-9 789 Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-70-7 265-174-4 790 Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-71-8 265-176-5 791 Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-75-2 265-179-1 792 Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 64742-76-3 265-180-7 793 Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 68783-00-6 272-175-3 794 Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 68783-04-0 272-180-0 795 Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 68814-89-1 272-342-0 796 Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 72623-85-9 276-736-3 797 Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 72623- 86-0 276-737-9 798 Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 72623- 87-1 276-738-4 799 Oli lubrificanti, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 74869-22-0 278-012-2 800 Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi-, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 90640-91-8 292-613-7 801 Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 90640-92-9 292-614-2 802 Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 90640-94-1 292-616-3 803 Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 90640-95-2 292-617-9 804 Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 90640-96-3 292-618-4 805 Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 90640-97-4 292-620-5 806 Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 90641-07-9 292-631-5 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 850 Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 97862-81-2 308-131-8 851 Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 97862-82-3 308-132-3 852 Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 97862-83-4 308-133-9 853 Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 97926-68-6 308-287-7 854 Idrocarburi, C20-58, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 97926-70-0 308-289-8 855 Idrocarburi, C27-42, naftenici, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO 97926-71-1 308-290-3 856 Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 100684-02-4 309-672-2 857 Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 100684- 03-5 309-673-8 858 Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 100684-04-6 309-674-3 859 Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 100684-05-7 309-675-9 860 Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 100684-37-5 309-710-8 861 Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 100684-38-6 309-711-3 862 Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 101316-69-2 309-874-0 863 Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 101316-70-5 309-875-6 864 Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 101316-71-6 309-876-1 865 Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 101316-72-7 309-877-7 866 Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita, a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64741-86-2 265-088-7 867 Gasoli (petrolio), raffinati con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64741-90-8 265-092-9 868 Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64741-91-9 265-093-4 869 Gasoli (petrolio), trattati con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-12-7 265-112-6 870 Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-13-8 265-113-1 871 Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-14-9 265-114-7 TI011/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/111 872 Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-29-6 265-129-9 873 Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-30-9 265-130-4 874 Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-38-7 265-139-3 875 Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-46-7 265-148-2 876 Gasoli (petrolio), idrodesolforati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-79-6 265-182-8 877 Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-80-9 265-183-3 878 Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 68477-29-2 270-719-4 879 Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 68477-30-5 270-721-5 880 Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 68477-31-6 270-722-0 881 Alcani, C12-26 ramificati e lineari a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 90622-53-0 292-454-3 882 Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 90640-93-0 292-615-8 883 Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 91995-34-5 295-294-2 884 Gasoli, paraffinici a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 93924-33-5 300-227-8 885 Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97488-96-5 307-035-3 886 Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97675- 85-9 307-659-6 887 Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97675-86-0 307-660-1 888 Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97722-08-2 307-757-9 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 889 Gasoli, idrotrattati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97862-78-7 308-128-1 890 Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 100683-97-4 309-667-5 891 Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 100683-98-5 309-668-0 892 Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 100683-99-6 309-669-6 893 Grassi lubrificanti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 74869-21-9 278-011-7 894 Paraffina molle (petrolio) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 64742-61-6 265-165-5 895 Paraffina molle (petrolio), trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 90669-77-5 292-659-8 896 Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 90669-78-6 292-660-3 897 Paraffina molle (petrolio), idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 92062-09-4 295-523-6 898 Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 92062-10-7 295-524-1 899 Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 92062-11-8 295-525-7 900 Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97863-04-2 308-155-9 901 Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97863-05-3 308-156-4 902 Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 97863-06-4 308-158-5 903 Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 100684-49-9 309-723-9 904 Petrolato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena 8009-03-8 232-373-2 905 Petrolato (petrolio), ossidato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena 64743-01-7 265-206-7 906 Petrolato (petrolio), trattato con allumina, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena 85029-74-9 285-098-5 TI211/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/115 982 Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente 64742-05-8 265-104-2 983 Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente 64742-11-6 265-111-0 984 Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto 91995-78-7 295-341-7 985 Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici 97722-04-8 307-753-7 986 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, 573-58-0 209-358-4 987 4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, 1937-37-7 217-710-3 988 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen- 2,7-disolfonato] di tetrasodio, 2602-46-2 220-012-1 989 4-o-tolilazo-o-toluidina, 97-56-3 202-591-2 990 4-amminoazobenzene, 60-09-3 200-453-6 991 [5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1′- bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) 16071-86-6 240-221-1 992 Etere diglicidilico di resorcinolo 101-90-6 202-987-5 993 1,3-difenilguanidina 102-06-7 203-002-1 994 Epossido di eptacloro 1024-57-3 213-831-0 995 4-nitrosofenolo 104-91-6 203-251-6 996 Carbendazina 10605-21-7 234-232-0 997 Ossido di allile e glicidile 106-92-3 203-442-4 998 Cloroacetaldeide 107-20-0 203-472-8 999 Esano 110-54-3 203-777-6 1000 2-(2-metossietossi)etanolo (dietilene glicol monometil etere; DEGME) 111-77-3 203-906-6 1001 (+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2- tetrafluoroetiletere (Tetraconazolo ISO) 112281-77-3 407-760-6 1002 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5- nitroantrachinone 114565-66-1 406-057-1 1003 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinolin- 1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 115662-06-1 405-100-1 1004 Fosfato di tris(2-cloroetile) 115-96-8 204-118-5 1005 4′-etossi-2-benzimidazolanilide 120187-29-3 407-600-5 1006 Diidrossido di nichel) 12054-48-7 235-008-5 1007 N,N-dimetilanilina 121-69-7 204-493-5 1008 Simazina 122-34-9 204-535-2 1009 Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio 125051-32-3 412-000-1 1010 N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildifenilmetano 130728-76-6 410-060-3 1011 Pentaossido di divanadio 1314-62-1 215-239-8 1012 Pentaclorofenolo e suoi sali alcalini 87-86-5 / 131-52-2 / 7778-73-6 201-778-6 / 205-025-2 / 231-911-3 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 1013 Fosfamidon 13171-21-6 236-116-5 1014 N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet ISO) 133-07-3 205-088-6 1015 N-2-naftilanilina 135-88-6 205-223-9 1016 Ziram 137-30-4 205-288-3 1017 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene 138526-69-9 418-480-9 1018 Propazina 139-40-2 205-359-9 1019 Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA 140-41-0 006-043-00-1 1020 Isoxaflutolo 141112-29-0 606-054-00-7 1021 Kresoxim-metile 143390-89-0 607-310-00-0 1022 Clordecone 143-50-0 205-601-3 1023 9-vinilcarbazolo 1484-13-5 216-055-0 1024 Acido 2-etilesanoico 149-57-5 205-743-6 1025 Monuron 150-68-5 205-766-1 1026 Cloruro di morfolin-4-carbonile 15159-40-7 239-213-0 1027 Daminozide 1596-84-5 216-485-9 1028 Alacloro (ISO) 15972-60-8 240-110-8 1029 Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata 166242-53-1 422-720-8 1030 Iossinilo e ottanoato di iossinilo (ISO) 1689-83-4 / 3861-47-0 216-881-1 / 223-375-4 1031 Bromossinil (ISO) (3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile) e bromossinil eptanoato (ISO) 1689-84-5 / 56634-95-8 216-882-7 / 260-300-4 1032 Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile 1689-99-2 216-885-3 1033 Spostato o soppresso 1034 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one 17630-75-0 412-200-9 1035 Benomil 17804-35-2 241-775-7 1036 Clorotalonil 1897-45-6 217-588-1 1037 N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato 19750-95-9 243-269-1 1038 4,4′-metilenbis(2-etilanilina) 19900-65-3 243-420-1 1039 Valinammide 20108-78-5 402-840-7 1040 [(p-tolilossi)metil]ossirano 2186-24-5 218-574-8 1041 [(m-tolilossi)metil]ossirano 2186-25-6 218-575-3 1042 Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile 2210-79-9 218-645-3 1043 [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere 26447-14-3 247-711-4 1044 Diallato 2303-16-4 218-961-1 1045 Benzil-2,4-dibromobutanoato 23085-60-1 420-710-8 1046 Trifluoroiodometano 2314-97-8 219-014-5 1047 Tiofanato-metile 23564-05-8 245-740-7 1048 Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8] decano (Mirex) 2385-85-5 219-196-6 1049 Propizammida 23950-58-5 245-951-4 1050 Ossido di butile e glicidile 2426-08-6 219-376-4 1051 2,3,4-triclorobut-1-ene 2431-50-7 219-397-9 TI611/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/117 1052 Chinometionato 2439-01-2 219-455-3 1053 (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato) monoidrato 25383-07-7 418-570-8 1054 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole 2593-15-9 219-991-8 1055 Disperse Yellow 3 2832-40-8 220-600-8 1056 1,2,4-triazolo 288-88-0 206-022-9 1057 Aldrin (ISO) 309-00-2 206-215-8 1058 Diuron (ISO) 330-54-1 206-354-4 1059 Linuron (ISO) 330-55-2 206-356-5 1060 Carbonato di nichel 3333-67-3 222-068-2 1061 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea 34123-59-6 251-835-4 1062 Iprodione 36734-19-7 253-178-9 1063 Spostato o soppresso 1064 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2- idrossimetiltetraidrofurano 41107-56-6 415-360-8 1065 Crotonaldeide 4170-30-3 224-030-0 1066 Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N- (p-oilsolfonil)azanide 418-350-1 1067 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] e suoi sali 492-80-8 207-762-5 1068 DNOC (ISO) 534-52-1 208-601-1 1069 Cloruro di toluidinio 540-23-8 208-740-8 1070 Solfato di toluidina (1:1) 540-25-0 208-741-3 1071 2-(4-terz-butilfenil)etanolo 5406-86-0 410-020-5 1072 Fention 55-38-9 200-231-9 1073 Clordano, puro 57-74-9 200-349-0 1074 Esan-2-one (metil-butil-chetone) 591-78-6 209-731-1 1075 Fenarimol 60168-88-9 262-095-7 1076 Acetammide 60-35-5 200-473-5 1077 N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (Furmeciclox - ISO) 60568-05-0 262-302-0 1078 Dieldrin 60-57-1 200-484-5 1079 4,4′-isobutiletilidendifenolo 6807-17-6 401-720-1 1080 Clordimeforme 6164-98-3 228-200-5 1081 Amitrolo 61-82-5 200-521-5 1082 Carbaril 63-25-2 200-555-0 1083 Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking 64741-77-1 265-078-2 1084 Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio 65756-41-4 612-182-00-4 1085 (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone 66938-41-8 423-290-4 1086 Combustibili, diesel, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena 68334-30-5 269-822-7 1087 Olio combustibile n. 2 68476-30-2 270-671-4 1088 Olio combustibile n. 4 68476-31-3 270-673-5 1089 Combustibili, diesel n. 2 68476-34-6 270-676-1 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 1152 Benzilbutilftalato (BBP) 85-68-7 201-622-7 1153 Acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari 68515-42-4 271-084-6 1154 Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5- idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5- diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4- solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5- ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio 402-660-9 1155 (metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro- 6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1’-diclorodipiridinio, di cloridrato 401-500-5 1156 2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3- (3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one 420-580-2 1157 Azafenidina 68049-83-2 1158 2,4,5-trimetilanilina [1] 137-17-7 [1] 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2] 21436-97-5 [2] 1159 4,4’-tiodianilina e suoi sali 139-65-1 205-370-9 1160 4,4’-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali 101-80-4 202-977-0 1161 N,N,N’,N’-tetrametil-4,4-metilenedianilina 101-61-1 202-959-2 1162 6-metossi-m-toluidina (p-cresidina) 120-71-8 204-419-1 1163 3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina 143860-04-2 421-150-7 1164 Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5- (1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)- 2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)- triazin-2,4,6-trione 421-550-1 1165 2-nitrotoluene 88-72-2 201-853-3 1166 Tributilfosfato 126-73-8 204-800-2 1167 Naftalene 91-20-3 202-049-5 1168 Nonilfenolo [1] 25154-52-3 [1] 246-672-0 4-nonilfenolo, ramificato [2] 84852-15-3 [2] 284-325-5 1169 1,1,2-tricloroetano 79-00-5 201-166-9 1170 Spostato o soppresso 1171 Spostato o soppresso 1172 Cloruro di allile 3-cloropropene 107-05-1 203-457-6 1173 1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene) 106-46-7 203-400-5 1174 bis(2-cloroetil) etere 111-44-4 203-870-1 1175 Fenolo 108-95-2 203-632-7 1176 Bisfenolo A (4,4′-isopropilidendifenolo) 80-05-7 201-245-8 1177 Triossimetilene (1,3,5-triossano) 110-88-3 203-812-5 1178 Propargite (ISO) 2312-35-8 219-006-1 1179 1-cloro-4-nitrobenzene 100-00-5 202-809-6 1180 Molinato (ISO) 2212-67-1 218-661-0 1181 Fenpropimorf (ISO) 67564-91-4 266-719-9 1182 Spostato o soppresso 1183 Isocianato di metile 624-83-9 210-866-3 TI021/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/121 1184 N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato 118612-00-3 422-050-6 1185 O,O′-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima] 421-870-1 1186 Miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris (6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi- 2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro- 5-ossonaftalen -1-solfonato) 140698-96-0 414-770-4 1187 Miscela di: prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3) 417-980-4 1188 Verde malachite cloridrato [1] 569-64-2 [1] 209-322-8 Verde malachite ossalato [2] 18015-76-4 [2] 241-922-5 1189 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo 107534-96-3 403-640-2 1190 5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3- idrossicicloes-2-en-1-one 138164-12-2 414-790-3 1191 trans-4-fenil-L-prolina 96314-26-0 416-020-1 1192 Spostato o soppresso 1193 Miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5- dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino- 1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3- [(3-fosfonofenil)azo] benzoico 163879-69-4 418-230-9 1194 2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4- solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2- ilammino}-2-aminopropilformiato 424-260-3 1195 5-nitro-o-toluidina 99-55-8 [1] 202-765-8 5-nitro-o-toluidina cloridrato [2] 51085-52-0 [2] 256-960-8 1196 Cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio 65322-65-8 406-220-7 1197 (R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo 143322-57-0 422-390-5 1198 Pimetrozina (ISO) 123312-89-0 613-202-00-4 1199 Oxadiargil (ISO) 39807-15-3 254-637-6 1200 Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea 15545-48-9 239-592-2 1201 N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide 416-860-9 1202 1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano 93629-90-4 428-350-3 1203 p-fenetidina (4-etossianilina) 156-43-4 205-855-5 1204 m-fenilenediammina e suoi sali 108-45-2 203-584-7 1205 Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 92061-93-3 295-506-3 1206 Olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 90640-84-9 292-605-3 1207 Olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 61789-28-4 263-047-8 1208 Creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 8001-58-9 232-287-5 1209 Olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 70321-79-8 274-565-9 1210 Residui di estrazione (carbone), acido dell’olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 122384-77-4 310-189-4 1211 Olio di creosoto, distillato a basso punto d’ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 70321-80-1 274-566-4 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 1212 6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli 94166-62-8 303-358-9 1213 2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 92-44-4 202-156-7 1214 2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli 136-17-4 1215 2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli 117907-42-3 1216 2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 135043-65-1 / 29785-47-5 1217 4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 20055-01-0 / 21616-59-1 1218 Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 163183-00-4 1219 2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 95-85-2 202-458-9 1220 4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 2380-94-1 219-177-2 1221 4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli 56496-88-9 1222 Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 163183-01-5 1223 N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 91-68-9 / 68239-84-9 202-090-9 / 269-478-8 1224 N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli — 1225 N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 104903-49-3 1226 N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli 72584-59-9 / 66566-48-1 276-723-2 1227 2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 113715-25-6 1228 1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 575-38-2 209-383-0 1229 Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 619-05-6 210-577-2 1230 2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli 79352-72-0 1231 Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli 1229-55-6 214-968-9 1232 Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli 1320-07-6 215-296-9 1233 Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli 5413-75-2 226-502-1 1234 PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine 144644-13-3 1235 6-Nitro-o-Toluidine 570-24-1 209-329-6 1236 HC Yellow n. 11 73388-54-2 1237 HC Orange n. 3 81612-54-6 1238 HC Green n. 1 52136-25-1 257-687-7 1239 HC Red n. 8 e i suoi sali 13556-29-1 / 97404-14-3 - / 306-778-0 1240 Tetraidro-6-nitrochinoxalina e i suoi sali 158006-54-3 / 41989-35-7 / 73855-45-5 TI221/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/125 1283 1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 1220-94-6 214-944-8 1284 N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 2973-21-9 221-014-5 1285 N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 56932-44-6 260-450-0 1286 N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 56932-45-7 260-451-6 1287 2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 57524-53-5 1288 N,N’-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 10228-03-2 233-549-1 1289 3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 93633-79-5 403-440-5 1290 Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 2788-74-1 412-090-2 1291 (8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 7113—97-9 275-216-3 1292 5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 12221-52-2 1293 m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 495-54-5 207-803-7 1294 1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 4438-16-8 224-654-3 1295 Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3- ((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 6441-93-6 229-231-7 1296 4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiammina] (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 4482-25-1 224-764-1 1297 Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2 -metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 83803-99-0 280-920-9 1298 Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]- 1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 83803-98-9 280-919-3 1299 Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5- cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 633-03-4 211-190-1 1300 9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 2475-46-9 / 86722-66-9 219-604-2 / 289-276-3 1301 1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 2872-48-2 220-703-8 1302 1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 3179-90-6 221-666-0 TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2009 1303 1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 22366-99-0 244-938-0 1304 N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4- cicloesadien-1-il]acetammide (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 66612-11-1 266-424-5 1305 [6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa- 1,4-dien-1-il]urea (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 56330-88-2 260-116-4 1306 Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 61-73-4 200-515-2 1307 4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 94082-85-6 1308 5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 104333-03-1 1309 4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 537-65-5 208-673-4 1310 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 148-71-0 / 24828-38-4 / 2051-79-8 205-722-1 / 246-484-9 / 218-130-3 1311 N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 93-05-0 / 6065-27-6 / 6283-63-2 202-214-1 / 227-995-6 / 228-500-6 1312 N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 99-98-9 / 6219-73-4 202-807-5 / 228-292-7 1313 Toluene-3,4-Diammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 496-72-0 207-826-2 1314 2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 141614-05-3 / 113715-27-8 1315 6-Ammino-o-cresolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 17672-22-9 1316 Idrossietilamminometil-p-amminofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 110952-46-0 / 135043-63-9 1317 2-Ammino-3-nitrofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 603-85-0 210-060-1 1318 2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 50610-28-1 256-652-3 1319 2-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 5307-14-2 / 18266-52-9 226-164-5 / 242-144-9 1320 Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 122252-11-3 1321 6-Nitro-2,5-piridindiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 69825-83-8 1322 Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli 477-73-6 207-518-8 1323 Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 16279-54-2 / 5610-64-0 240-379-1 / 227-029-3 TI621/243L dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/127 1324 3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 104333-00-8 1325 2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 59320-13-7 1326 3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2- Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 173994-75-7 / 102767-27-1 1327 3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 114087-41-1 / 114087-42-2 1328 Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1- naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli 2390-60-5 219-232-0 (1) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. (2) Denominazione INNM modificata. (3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. (4) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II. (5) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II. TI9002.21.22 dcba ECoremuNSACoremuNNNI/acimihcenoizanimoneD aznatsosalledenoizacifitnedI enidro’d oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 2b Esteri dell’acido tioglicolico Prodotti per l’arricciatura o la stiratura dei capelli: a) 8 % pronto per l’uso pH 6-9,5 Uso generale Pronto per l’uso pH 6-9,5 Modalità d’impiego: a) b) Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle Evitare il contatto con gli occhi Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediata mente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista Portare guanti adeguati Avvertenze: Contiene esteri dell’acido tioglico lico Seguire le istruzioni per l’uso Tenere lontano dalla portata dei bambini b) 11 % Le percentuali sopra indicate sono calco late in acido tiogli colico Uso professionale Pronto per l’uso pH 6-9,5 b) Solo per uso professionale 3 Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini Oxalic acid 144-62-7 205-634-3 Prodotti per capelli/barba e baffi 5 % Uso professionale Solo per uso professionale 4 Ammoniaca Ammonia 7664-41-7/ 1336-21-6 231-635-3/ 215-647-6 6 % (in NH3) Superiore al 2 % contiene ammo niaca TI 03 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea L 342/131 5 Tosylchloramidum natricum (INN) Chloramine-T 127-65-1 204-854-7 0∙2 % 6 Clorati di metalli alcalini Sodium chlorate 7775-09-9 231-887-4 a) Dentifrici b) Altri prodotti a) 5 % b) 3 % Potassium chlorate 3811-04-9 223-289-7 7 Cloruro di metilene Dichloromethane 75-09-2 200-838-9 35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %) Contenuto massimo di impurità: 0,2 % 8 p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione del l’azoto e suoi sali; derivati per sostitu zione dell’azoto dell’o- fenilendiammina (1), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d’ordine 1309, 1311 e 1312 nell’al legato II p-Phenylenediamine 106-50-3 203-404-7 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 6 % in base libera a) uso generale Non usare per le sopracciglia a) Può dare una reazione allergica. Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) uso professionale b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione aller gica. Portare guanti adeguati. TI 90 02 .2 1. 22 ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 9 Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all’azoto e loro sali (1) esclusa la sostanza di cui ai numeri d’ordine 364, 413, 1144, 1310 e 1313 dell’allegato II Toluene-2,5-diamine 95-70-5 202-442-1 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 10 % in base libera a) Uso generale Non usare per sopracciglia a) Può dare una reazione allergica. Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) Uso professionale b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione allergica Portare guanti adeguati. 10 Diamminofenoli (1) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 10 % in base libera a) Uso generale Non usare per sopracciglia a) Può dare una reazione allergica. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) Uso professionale b) Solo per uso professionale. Può dare una reazione aller gica. Portare guanti adeguati. 11 Diclorofene Dichlorophene 97-23-4 202-567-1 0,5 % Contiene Dichlorophene TI 23 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea L 342/135 15b Idrossido di litio Lithium hydroxide 1310-65-2 215-183-4 a) Prodotti per la stira tura dei capelli 2 % (6) Uso generale a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini 4,5 % (6) Uso professionale Evitare il contatto con gli occhi Può causare cecità b) Regolatore del pH per prodotti per la depilazione pH < 12,7 b) Contiene un agente alcalino Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi c) Altri impieghi rego latore del pH (unica mente per prodotti da sciacquare) pH < 11 TI 90 02 .2 1. 22 ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 15 c Idrossido di calcio Calcium hydroxide 1305-62-0 215-137-3 a) Prodotti per la stira tura dei capelli con tenenti due componenti: idros sido di calcio ed un sale della guanidina a) 7 % in idrossido di calcio a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Tenere lontano dalla portata dei bambini Pericolo di cecità b) Regolatore del pH per prodotti per la depilazione b) pH < 12,7 b) Contiene un agente alcalino Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi c) Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adiuvanti di processo) c) pH < 11 16 1-naftolo (e suoi sali) 1-Naphtol 90-15-3 201-969-4 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 2,0 % In combinazione con il perossido d’idrogeno la concentrazione mas sima di impiego all’atto dell’applicazione è 1,0 % Può causare una reazione allergica 17 Nitrito di sodio Sodium nitrite 7632-00-0 231-555-9 Anticorrosivo 0,2 % Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroam mine 18 Nitrometano Nitromethane 75-52-5 200-876-6 Anticorrosivo 0,3 % 19 Spostato o soppresso 20 Spostato o soppresso TI 63 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea L 342/137 21 Cinconan-9-ol, 6’-metossi-, (8.alfa., 9R)- e suoi sali Quinine 130-95-0 205-003-2 a) Prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo a) 0,5 % in chinino- base b) Prodotti per capelli da non eliminare con il risciacquo b) 0,2 % in chinino- base 22 Resorcina (4) Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a) Colorante ossidante in tinture per capelli 5 % Uso generale Non usare per sopracci glia Contiene resorcina Sciacquare bene i capelli dopo l’ap plicazione Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediata mente Uso professionale Solo per uso professionale Contiene resorcinolo Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediata mente b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo) 0,5 % Contiene resorcinolo 23 a) Solfuri alcalini a) Prodotti per la depi lazione a) 2 % in zolfo pH ≤ 12,7 a) b) Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhib) Solfuri alcalino- terrosi b) Prodotti per la depi lazione b) 6 % in zolfo 24 Sali di zinco idroso lubili, tranne lo zinco solfofenato (n. 25) e lo zinco piritione (n. 101 e Allegato V, n. 8) Zinc acetate, Zinc chloride, Zinc glu conate, Zinc gluta mate 1 % in zinco TI 90 02 .2 1. 22 ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» 30 Fluoruro di calcio Calcium fluoride 7789-75-5 232-188-7 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluoruro di calcio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» TI 04 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea L 342/141 31 Fluoruro di sodio Sodium fluoride 7681-49-4 231-667-8 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluoruro di sodio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» 32 Fluoruro di potassio Potassium fluoride 7789-23-3 232-151-5 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluoruro di potassio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» TI 90 02 .2 1. 22 ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 33 Fluoruro di ammonio Ammonium fluoride 12125-01-8 235-185-9 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluoruro di ammonio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» 34 Fluoruro di alllumi nio Aluminium fluoride 7784-18-1 232-051-1 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluoruro di alluminio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» TI 24 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea L 342/145 «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» 39 Fluoridrato di otta decenilammina Octadecenyl- ammonium fluoride 2782-81-2 — Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluoridratodi ottadeceni lammina Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» 40 Fluosilicato di sodio Sodium fluorosili cate 16893-85-9 240-934-8 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluosilicato di sodio TI 90 02 .2 1. 22 ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» 41 Fluosilicatodi potas sio Potassium fluorosili cate 16871-90-2 240-896-2 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluosilicato di potassio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» TI 64 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea L 342/147 42 Fluosilicato di ammonio Ammonium fluorosilicate 16919-19-0 240-968-3 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluosilicato di ammonio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» 43 Fluosilicato di magnesio Magnesium fluoro silicate 16949-65-8 241-022-2 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F). In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluosilicato di magnesio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» TI 90 02 .2 1. 22 ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 53 Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi-- etilidendi-fosfonico e suoi sali) Etidronic acid 2809-21-4 220-552-8 a) Prodotti per capelli/barba e baffi 1,5 % in acido etidro nico b) Sapone 0,2 % (acido etidronico) 54 1-fenossipropan- 2-olo (8) Phenoxyisopropanol 770-35-4 212-222-7 Da utilizzare solo nei prodotti da sciacquare Da non utilizzare nei prodotti per il cavo orale 2 % Per scopi diversi dall’ini bizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto 55 Spostato o soppresso 56 Fluoruro di magne sio Magnesium fluoride 7783-40-6 231-995-1 Prodotti per il cavo orale 0,15 % (in F.) In caso di miscela con altri com posti fluorurati autoriz zati dal presente allegato, la concentra zione massima di F resta stabilita a 0,15 % Contiene fluoruro di magnesio Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indica zione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d’obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingeri mento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico» TI 05 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea L 342/151 57 Cloruro di stronzio (esaidrato) Strontium chloride 10476-85-4 233-971-6 a) Prodotti per il cavo orale 3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentra zione massima di stron zio resta fissata a 3,5 %. Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l’impiego fre quente per i bambini. b) Shampoo e prodotti per il viso 2,1 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentra zione massima di stron zio resta fissata a 2,1 %. 58 Acetato di stronzio (semi-idrato) Strontium acetate 543-94-2 208-854-8 Prodotti per il cavo orale 3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentra zione massima di stron zio resta fissata a 3,5 %. Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l’impiego fre quente per i bambini. 59 Talco: silicato di magnesio idrato Talc 14807-96-6 238-877-9 a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a 3 anni b) Altri prodotti a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino TI 90 02 .2 1. 22 ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN G azzetta ufficiale dell’U nione europea 22.12.2009 60 Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % — Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in reci pienti esenti da nitriti 61 Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % — Non impiegare con sistemi nitrosanti – Purezza minima: 99 % — Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le mate rie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in reci pienti esenti da nitriti TI 25 1/ 24 3 L ihgfedcba ertlA osu’l repitnorpitaraperpien amissamenoizartnecnoC oprocled itrap,ottodorpidopiTECoremuNSACoremuN itneidergniilged oirassolglenenumoc enoizanimoneD NNI/acimihc enoizanimoneD eznetrevva eogeipmi’dàtiladomellaovitalerotseT inoizirtseRaznatsosalledenoizacifitnedI otnem -irefirid oremuN