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Tema sul diritto di sciopero, diritto del lavoro roma la sapienza
Tipologia: Esercizi
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Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Lo sciopero rappresenta da sempre il principale strumento di lotta sindacale, mediante il quale i lavoratori, nel tempo, hanno ottenuto le più importanti conquiste in termini di relazione dei propri rapporti con i datori di lavoro. Esso, infatti, è la principale arma nelle mani dei lavoratori e delle organizzazioni rappresentative per sostenere le proprie rivendicazioni. Il diritto di sciopero si concretizza, dunque, nel convincere il datore di lavoro della giustezza delle proprie posizioni, astenendosi dall’attività lavorativa per un periodo di tempo definito, cui consegue lo speculare diritto del datore stesso di non corrispondere la retribuzione. Nel corso dei decenni il predetto diritto, si è diversamente configurato nel nostro ordinamento. Invero, trascorso il primo periodo successivo all’Unità d’Italia, ove il regno Sardo bandiva lo sciopero, nel 1889 il codice Zanardelli permise di fare un primo passo avanti in tal senso. Lo stesso, infatti, non considerava lo sciopero un reato, ma una libertà dell’individuo, assumendo pertanto una sorta di tolleranza nei confronti di tale forma di lotta sindacale, ma senza affermare l’esistenza di un vero e proprio diritto allo sciopero. Durante il ventennio fascista, invece, il codice Rocco del 1930 tornò a ricondurre lo sciopero tra le fattispecie criminose sanzionate con pene detentive molto rigide. La vera svolta, si ebbe con l’emanazione della Costituzione del 1948, ove allo sciopero venne dedicato un intero articolo, Art. 40 Cost., in cui lo fu stesso riconosciuto formalmente come un vero e proprio diritto. Tale disposizione, in particolare, sancisce: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. La Costituzione, dunque, oltre a riconoscere il diritto di sciopero, ne rimanda la regolamentazione alla legge ordinaria, il cui intervento, tuttavia, non ha mai avuto luogo. Infatti, ad oggi non esiste in Italia una legge che si occupa di disciplinare compiutamente detto diritto, ma l’unico intervento regolativo in materia è rappresentato dalla legge 146/90 che si occupa di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui successivamente si dirà.
Natura giuridica. Lo sciopero è dunque un diritto: si qualifica come tale la astensione/ sospensione della prestazione lavorativa che fa venir meno la sinallagmaticità del rapporto di lavoro, comportando per il lavoratore la sola perdita della retribuzione per il tempo in cui non ha rispettato quanto pattuito nel contratto. Di che tipo di diritto si tratta? Sono diverse le teorie al riguardo, per Francesco Santoro Passarelli si tratta di un diritto soggettivo potestativo, altre letture influenzate dalla politica lo riconoscono come diritto assoluto, ma la definizione maggiormente riconosciuta appartiene ancora una volta a Gino Giugni che lo definisce come un diritto pubblico di libertà; pubblico perché può essere fatto valere verso il datore di lavoro e verso lo Stato, soggetto quest'ultimo che ha l'obbligo di non impedire l'esercizio di tale diritto con sanzioni di qualsiasi tipo.
autonomi (ad es piccoli imprenditori) dipendano in qualche modo da una impresa di maggiori dimensioni perciò siano subordinati a livello sociale ed economico (ad esempio bar all’interno dello stabilimento FIAT) anche questi soggetti senza lavoratori alle proprie dipendenze possono esercitare il diritto di sciopero con parificazione ai lavoratori subordinati, a causa dello squilibrio di posizione rispetto ad un soggetto esterno e anche per via della mancanza di una definizione di sciopero anche a livello costituzionale. Infatti la loro agitazione è vista come un legittimo strumento di pressione verso i committenti.
hanno invece sottolineato che lo sciopero è un fenomeno giuridico in continua evoluzione e dunque mancando una definizione precisa non possono essere apposti ad esso dei limiti interni (coerente con la definizione, limiti interni cioè interni alla definizione data dalla giurisprudenza. Nasce quindi un ulteriore filone giurisprudenziale che avanzò con la teoria c.d del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici, secondo cui i sacrifici sopportati da entrambe le parti devono essere tra loro proporzionati. Perciò si riconosce l’inevitabilità del danno sofferto dal datore ma che non può essere maggiore di quello sofferto dal lavoratore. Interviene nuovamente la dottrina sottolineando che non esiste alcuna previsione normativa secondo cui si debbano bilanciare i sacrifici sopportati dalle due parti, pertanto lo sciopero è ammesso anche qualora il datore di lavoro sopporti conseguenze sproporzionate (come d'esempio la perdita di una commessa milionaria). Si sottolinea ancora una volta la sua natura di mezzo squilibrato calato in un rapporto squilibrato, ragion per cui la giurisprudenza, in particolare con la sentenza della Cassazione 711/1980 elabora la teoria dei limiti esterni secondo cui vi deve essere nell'esercizio dello sciopero il contemperamento con altri diritti di uguale o maggiore portata costituzionale, concetto che entra con prepotenza anche nella legge del 1990 ( ad es. il medico che lavora in terapia intensiva non può aderire allo sciopero se esso può determinare la morte del paziente che ha in cura o ancora, il professore non può astenersi dal lavoro il giorno dell’esame). Il diritto alla vita, alla libertà di circolazione, alla salute, all’istruzione etc. prevarranno, in quanto superiori al diritto allo sciopero. Sul piano industriale, in condizioni normali il limite esterno è dato dal danno alla produttività/ attitudine produttiva, anch'esso diritto costituzionalmente garantito la cui violazione si ha qualora l’impianto produttivo, in seguito allo sciopero, non sia più in grado di ripartire e di svolgere la propria attività (ad es. se dovesse essere spento un impianto che per il suo funzionamento necessita di una continua attività, costo la sua totale distruzione, lo sciopero sarebbe ovviamente illegittimo, al contrario sarebbe legittimo se i lavoratori con l'astensione dall'attività
se si tratta del datore, se si tratta di lavpratore vi sono 6 mesi di reclusione e multa fino a 103 euro.
massimo rango). La definizione di servizi pubblici essenziali, è stata tracciata facendo ricorso al criterio teleologico- finalistico: sono tali quelli diretti all'attuazione di alcuni diritti della persona costituzionalmente tutelati. La legge fissa per la disciplina dei spe un doppio campo di applicazione(l’elenco degli spe è tassativo, questo conta, mentre i servizi vhe assicurano questi diritti sono elenati ESEMPLIFICATIVAMENTE (per aiutare l’interprete) quello dei servizi non è un numerus clausus 8ùnel 2015 ifatti allargò l’elenco dei servizi e renzi mise i musei):
dice la legge, valide per iscritti e non iscritti, xk devono garantire diritti cpstituzionali della persona. Commissione di garanzia (degli utenti). Ruolo importantissimo, lo scopo è garantire l’utenza. È una autorità amministrativa indipendente (la prima nella storia della Repubblica e prototipo di tutte le altre come ad es. l’autorità antitrust), composta da cinque esperti in diritto costituzionale, del lavoro e relazioni sindacali. Essa ha una serie di compiti anche consultivi, di mediazione, di prevenzione degli scioperi illegittimi ed ha un ruolo fondamentale (altrimenti lasceremmo alle parti sociali totale libertà , ad esempio le aprti potrebbero dire che un treno solo è sufficiente), come già detto, riguardo alla valutazione sull'idoneità degli accordidi cui sopra. Qualora la commissione reputi come non idoneo l’accordo, sottopone alle parti una proposta (ad esse non può imporsi perché altrimenti violerebbe l’art 39 comma 1) sui servizi da ritenersi indispensabili, se le parti non la accettano, magari fanno una controproposta, o non si pronunciano nei successivi 15giorni essa provvederà a formulare una regolamentazione provvisoria (finchè non c’è un nuovo accordo la proposta della commissione diventa regolamentazione provvisoria). Alla commissione è affidato inoltre un potere sanzionatorio atto a rendere effettivi i compiti ad essa affidati. L’apparato è composto da tre tipi di sanzione: (la commissione quando applica le sanzioni sente le utenze interessate)