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Prova d'esame - Tema sullo sciopero, Esercizi di Diritto del Lavoro

Tema sul diritto di sciopero, diritto del lavoro roma la sapienza

Tipologia: Esercizi

2020/2021

Caricato il 11/11/2022

alessia-canino-1
alessia-canino-1 🇮🇹

4.2

(9)

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Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Lo sciopero rappresenta da sempre il principale strumento di lotta
sindacale, mediante il quale i lavoratori, nel tempo, hanno ottenuto
le più importanti conquiste in termini di relazione dei propri
rapporti con i datori di lavoro.
Esso, infatti, è la principale arma nelle mani dei lavoratori e delle
organizzazioni rappresentative per sostenere le proprie
rivendicazioni.
Il diritto di sciopero si concretizza, dunque, nel convincere il
datore di lavoro della giustezza delle proprie posizioni, astenendosi
dall’attività lavorativa per un periodo di tempo definito, cui
consegue lo speculare diritto del datore stesso di non
corrispondere la retribuzione.
Nel corso dei decenni il predetto diritto, si è diversamente
configurato nel nostro ordinamento. Invero, trascorso il primo
periodo successivo all’Unità d’Italia, ove il regno Sardo bandiva lo
sciopero, nel 1889 il codice Zanardelli permise di fare un primo
passo avanti in tal senso. Lo stesso, infatti, non considerava lo
sciopero un reato, ma una libertà dell’individuo, assumendo
pertanto una sorta di tolleranza nei confronti di tale forma di lotta
sindacale, ma senza affermare l’esistenza di un vero e proprio
diritto allo sciopero.
Durante il ventennio fascista, invece, il codice Rocco del 1930
tornò a ricondurre lo sciopero tra le fattispecie criminose
sanzionate con pene detentive molto rigide. La vera svolta, si ebbe
con l’emanazione della Costituzione del 1948, ove allo sciopero
venne dedicato un intero articolo, Art. 40 Cost., in cui lo fu stesso
riconosciuto formalmente come un vero e proprio diritto.
Tale disposizione, in particolare, sancisce:
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano”.
La Costituzione, dunque, oltre a riconoscere il diritto di sciopero,
ne rimanda la regolamentazione alla legge ordinaria, il cui
intervento, tuttavia, non ha mai avuto luogo. Infatti, ad oggi non
esiste in Italia una legge che si occupa di disciplinare
compiutamente detto diritto, ma l’unico intervento regolativo in
materia è rappresentato dalla legge 146/90 che si occupa di
regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui
successivamente si dirà.
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Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Lo sciopero rappresenta da sempre il principale strumento di lotta sindacale, mediante il quale i lavoratori, nel tempo, hanno ottenuto le più importanti conquiste in termini di relazione dei propri rapporti con i datori di lavoro. Esso, infatti, è la principale arma nelle mani dei lavoratori e delle organizzazioni rappresentative per sostenere le proprie rivendicazioni. Il diritto di sciopero si concretizza, dunque, nel convincere il datore di lavoro della giustezza delle proprie posizioni, astenendosi dall’attività lavorativa per un periodo di tempo definito, cui consegue lo speculare diritto del datore stesso di non corrispondere la retribuzione. Nel corso dei decenni il predetto diritto, si è diversamente configurato nel nostro ordinamento. Invero, trascorso il primo periodo successivo all’Unità d’Italia, ove il regno Sardo bandiva lo sciopero, nel 1889 il codice Zanardelli permise di fare un primo passo avanti in tal senso. Lo stesso, infatti, non considerava lo sciopero un reato, ma una libertà dell’individuo, assumendo pertanto una sorta di tolleranza nei confronti di tale forma di lotta sindacale, ma senza affermare l’esistenza di un vero e proprio diritto allo sciopero. Durante il ventennio fascista, invece, il codice Rocco del 1930 tornò a ricondurre lo sciopero tra le fattispecie criminose sanzionate con pene detentive molto rigide. La vera svolta, si ebbe con l’emanazione della Costituzione del 1948, ove allo sciopero venne dedicato un intero articolo, Art. 40 Cost., in cui lo fu stesso riconosciuto formalmente come un vero e proprio diritto. Tale disposizione, in particolare, sancisce: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. La Costituzione, dunque, oltre a riconoscere il diritto di sciopero, ne rimanda la regolamentazione alla legge ordinaria, il cui intervento, tuttavia, non ha mai avuto luogo. Infatti, ad oggi non esiste in Italia una legge che si occupa di disciplinare compiutamente detto diritto, ma l’unico intervento regolativo in materia è rappresentato dalla legge 146/90 che si occupa di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui successivamente si dirà.

Natura giuridica. Lo sciopero è dunque un diritto: si qualifica come tale la astensione/ sospensione della prestazione lavorativa che fa venir meno la sinallagmaticità del rapporto di lavoro, comportando per il lavoratore la sola perdita della retribuzione per il tempo in cui non ha rispettato quanto pattuito nel contratto. Di che tipo di diritto si tratta? Sono diverse le teorie al riguardo, per Francesco Santoro Passarelli si tratta di un diritto soggettivo potestativo, altre letture influenzate dalla politica lo riconoscono come diritto assoluto, ma la definizione maggiormente riconosciuta appartiene ancora una volta a Gino Giugni che lo definisce come un diritto pubblico di libertà; pubblico perché può essere fatto valere verso il datore di lavoro e verso lo Stato, soggetto quest'ultimo che ha l'obbligo di non impedire l'esercizio di tale diritto con sanzioni di qualsiasi tipo.

  1. Titolarità del diritto. La titolarità del diritto di sciopero potrebbe essere sia individuale che collettiva. Ancora una volta il diritto sindacale oscilla tra spontaneismo e organizzazione, a seconda della lettura che del fenomeno giuridico si vuole dare, possiamo delineare due teorie:
  • Diritto a titolarità collettiva ed esercizio individuale => secondo cui per l’organizzazione dello sciopero vi è la necessità di un minimo di struttura sindacale e dunque di una organizzazione rappresentativa che in questa qualità diviene titolare di un diritto di tutti gli associati (il sindacato organizza lo sciopero e i lavoratori decidono se aderirvi o meno); così facendo però se 20 persone decidono di scioperare senza “avere dietro”il sindacato è come se stessero esercitando non un diritto ma una libertà,

autonomi (ad es piccoli imprenditori) dipendano in qualche modo da una impresa di maggiori dimensioni perciò siano subordinati a livello sociale ed economico (ad esempio bar all’interno dello stabilimento FIAT) anche questi soggetti senza lavoratori alle proprie dipendenze possono esercitare il diritto di sciopero con parificazione ai lavoratori subordinati, a causa dello squilibrio di posizione rispetto ad un soggetto esterno e anche per via della mancanza di una definizione di sciopero anche a livello costituzionale. Infatti la loro agitazione è vista come un legittimo strumento di pressione verso i committenti.

  1. Limitazioni-limiti I limiti al diritto di scioperare dipendono da una definizione dello stesso che discende dalla sua considerazione all’interno della società, tradotta dalla giurisprudenza. Esso è stato definito da Passarelli come “astensione dal lavoro continuativa, concertata e completa a tutela di un interesse professionale collettivo” (id quod plerumque accidit, ciò che accade di solito). La giurisprudenza in un primo periodo, partendo da questa definizione, ha tracciato un limite / sbarramento alle situazioni non riconducibili a tale dettato, considerando come illegittimo lo sciopero anomalo/ articolato, frutto dell'ingegno del sindacato finalizzato a far subire al datore il maggiore danno possibile col minor sacrificio per il lavoratore ( ne è un es. l'astensione a scacchiera e per periodi prolungati: “x si astiene dalle 8 alle 9, y dalle 10 alle 11, z dalle 12 alle 13 etc.“ ognuno di questi soggetti perde solo 2 ore di retribuzione, ma il datore subisce un danno maggiore perdendo l'intera giornata lavorativa). Facendo ricorso alla definizione tradizionale questa forma non può rientrare nella fattispecie delineata perché non continuativa e non completa, una prima giurisprudenza non ha dunque considerato tali comportamenti come sciopero perché contrari ai limiti interni. Ad esempio lo sciopero a singhiozzo carenti della continuità dove i momenti di astensione si alternano a momenti di lavoro mentre lo Sciopero a scacchiera manca della completezza e vede l’astensione solo in alcuni reparti. Tale lettura del fenomeno è stata fortemente contestata dagli addetti ai lavori i quali

hanno invece sottolineato che lo sciopero è un fenomeno giuridico in continua evoluzione e dunque mancando una definizione precisa non possono essere apposti ad esso dei limiti interni (coerente con la definizione, limiti interni cioè interni alla definizione data dalla giurisprudenza. Nasce quindi un ulteriore filone giurisprudenziale che avanzò con la teoria c.d del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici, secondo cui i sacrifici sopportati da entrambe le parti devono essere tra loro proporzionati. Perciò si riconosce l’inevitabilità del danno sofferto dal datore ma che non può essere maggiore di quello sofferto dal lavoratore. Interviene nuovamente la dottrina sottolineando che non esiste alcuna previsione normativa secondo cui si debbano bilanciare i sacrifici sopportati dalle due parti, pertanto lo sciopero è ammesso anche qualora il datore di lavoro sopporti conseguenze sproporzionate (come d'esempio la perdita di una commessa milionaria). Si sottolinea ancora una volta la sua natura di mezzo squilibrato calato in un rapporto squilibrato, ragion per cui la giurisprudenza, in particolare con la sentenza della Cassazione 711/1980 elabora la teoria dei limiti esterni secondo cui vi deve essere nell'esercizio dello sciopero il contemperamento con altri diritti di uguale o maggiore portata costituzionale, concetto che entra con prepotenza anche nella legge del 1990 ( ad es. il medico che lavora in terapia intensiva non può aderire allo sciopero se esso può determinare la morte del paziente che ha in cura o ancora, il professore non può astenersi dal lavoro il giorno dell’esame). Il diritto alla vita, alla libertà di circolazione, alla salute, all’istruzione etc. prevarranno, in quanto superiori al diritto allo sciopero. Sul piano industriale, in condizioni normali il limite esterno è dato dal danno alla produttività/ attitudine produttiva, anch'esso diritto costituzionalmente garantito la cui violazione si ha qualora l’impianto produttivo, in seguito allo sciopero, non sia più in grado di ripartire e di svolgere la propria attività (ad es. se dovesse essere spento un impianto che per il suo funzionamento necessita di una continua attività, costo la sua totale distruzione, lo sciopero sarebbe ovviamente illegittimo, al contrario sarebbe legittimo se i lavoratori con l'astensione dall'attività

se si tratta del datore, se si tratta di lavpratore vi sono 6 mesi di reclusione e multa fino a 103 euro.

  1. modalità di sciopero e le altre forme di tutela. L’effettuazione dello sciopero trasforma l’inadempimento dell’obbligazione lavorativa in sospensione del rapporto di lavoro. Non sempre le modalità di svolgimento dell'astensione dal lavoro sono lineari. Spesso la fantasia delle relazioni sindacali ha dato vita a variegate forme di sciopero, sulla cui legittimità la giurisprudenza è stata più volte chiamata a pronunciarsi. Vediamo alcune forme:
  • sciopero dello straordinario => dove i lavoratori si astengono dallo svolgere solo il lavoro straordinario richiesto dal contratto collettivo (in pratica il lavoratore una volta finito l'orario di lavoro ordinario, si rifiuta di continuare);
  • sciopero delle mansioni => in cui il lavoratore si rifiuta di svolgere compiti/ mansioni ulteriori rispetto a quelle di propria competenza;
  • sciopero del cottimo o del rendimento=> in cui i lavoratori rallentano i ritmi produttivi richiesti,determinando una contrazione della produzione; N.B. Queste forme, definite come ostruzionismo, sono caratterizzate dalla mancanza di un elemento ritenuto fondamentale per la fattispecie di sciopero, cioè l'abbandono del lavoro, per vari motivi vengono ugualmente sussunte sotto l'articolo 40, comportando la perdita dei soli vantaggi retributivi dovuti alle prestazioni aggiuntive. Quindi non c’è astensione dal lavoro. In altre forme di protesta collettiva, la prestazione viene resa ma vengono esasperati i contenuti, come:
  • sciopero pignolo => effettuato rallentando notevolmente l'attività in conseguenza della rigidissima se non pedante applicazione di disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali;
  • sciopero bianco => in cui i dipendenti si astengono dal lavoro rimanendo in azienda per combattere anche solo psicologicamente gli scioperanti (ad esempio sedendosi davanti ai macchinari senza metterli in funzione). A tutte queste forme, ritenute dalla prevalente giurisprudenza come lecite, si aggiungono delle condotte considerate come estreme quali: l'occupazione d’azienda (lecito solo se accompagnato da debita giustificazione , altrimenti art 508 cp ), che presuppone la permanenza dei lavoratori anche oltre l'ordinario orario lavorativo, fattispecie che rischia di essere punita dall’art. 508 c.p. ritenuta lecita solo in presenza di una debita giustificazione. Dal concetto di sciopero si distingue: il picchettaggio che è un’attività strumentale all’esercizio dello sciopero ed è un blocco effettuato dai lavoratori in agitazione che davanti all’azienda dissuadono i colleghi che vogliono entrare nel lavoro. Nel caso in cui tale comportamento si spinga oltre entra in gioco il bilanciamento tra libertà negative di non aderire ad uno sciopero e quella positiva di p ed organizzazione. La sanzione penale entra quando il picchettaggio degeneri in azioni violente. Il picchetto può agire anche in senso inverso, impedendo l’uscita dall’impresa dei prodotti e tale blocco di merci è letto purché non trascendi in comportamento violenti o minacciosi. Il boicottaggio dei lavoratori consiste nella propaganda per indurre terzi a non fornire all’impresa materie prima o non acquistarne i prodotti. La corte ha ritenuto però lecita solo l’attività di propaganda, vista come libera manifestazione del pensiero. Infine il danneggiamento dei locali dell’azienda o di macchinari e che integra l’ipotesi si “sabotaggio”, ritenuto legittimo e il reato è contemplato dall’art 508 co2. 5 .Le risposte del datore: la serrata e il crumiraggio Anche il datore di lavoro ha accesso a degli strumenti di autotutela, il più famoso dei quali è noto come serrata, consistente nella chiusura totale o parziale dell'azienda per un periodo di tempo più o meno lungo. Si tratta di uno strumento non molto rilevante nella pratica ma utilizzato
  1. Sciopero nei servizi pubblici essenziali. La disciplina dello sciopero nei SPE merita una apposita trattazione per via di alcune peculiarità dovute alla sua previsione e regolamentazione da parte dell’unica legge attuativa dell’art 40 della Costituzione, la l. 146/ (aggiornata dalla l. 83/2000). È definito come pubblico non per via della sua natura (numerosissimi sono i servizi pubblici erogati da enti privati come la telefonia mobile), bensì per la sua funzione di servizio destinato alla collettività. Esso nasce con la astensione collettiva dei dipendenti pubblici, in origine culturalmente inconcepibile (perché si trattava di uno sciopero contro lo Stato), tanto che la corte costituzionale si pronunciò favorevolmente alla legittimità dell'art 330 c.p nel
  2. Tuttavia, pochi anni dopo, nel 1969 la corte, operando un bilanciamento tra interessi costituzionali, cambia il suo orientamento e dichiara parzialmente illegittimo l’art 330 rendendo lecita l'ipotesi di sciopero dei dipendenti pubblici. Negli anni 80 ha inizio il processo di terziarizzazione dell’economia e grazie alla liberalizzazione proveniente dalla corte costituzionale, assistiamo a scioperi spesso selvaggi (ad esempio quelli nel trasporto ferroviario) di cui il settore dei servizi risente moltissimo. In quegli anni i sindacati italiani decidono di dotarsi di codici di autoregolamentazione che però non funzionano, provocando un grande disordine nel sistema. Per queste ragioni si prese la decisione di fare intervenire lo Stato per mezzo della legge, per ovviare ai problemi conseguenti alla caratteristica fondamentale dello sciopero nell'ambito pubblico: i suoi effetti negativi vengono prodotti nei confronti del datore di lavoro ma anche degli utenti del servizio (soggetti terzi al rapporto). La legge del 1990 viene emanata in occasione di un evento importante, i mondiali di calcio “Italia ’90”, lo Stato voleva evitare di sfigurare nei confronti di tutto il mondo a causa dei disservizi provocati dagli scioperi selvaggi nei servizi pubblici (stessa sorte per la riforma del 2000, emanata in occasione del Giubileo). Lo scopo di queste leggi è quello di contemperare il diritto di scioperare dei lavoratori con i diritti costituzionali della persona (si tratta di un bilanciamento tra diritti di

massimo rango). La definizione di servizi pubblici essenziali, è stata tracciata facendo ricorso al criterio teleologico- finalistico: sono tali quelli diretti all'attuazione di alcuni diritti della persona costituzionalmente tutelati. La legge fissa per la disciplina dei spe un doppio campo di applicazione(l’elenco degli spe è tassativo, questo conta, mentre i servizi vhe assicurano questi diritti sono elenati ESEMPLIFICATIVAMENTE (per aiutare l’interprete) quello dei servizi non è un numerus clausus 8ùnel 2015 ifatti allargò l’elenco dei servizi e renzi mise i musei):

  • Oggettivo => in essa, l’elencazione dei diritti costituzionalmente tutelati (vita, salute, libertà, sicurezza, circolazione, assistenza previdenza sociale, istruzione e comunicazione) è tassativa, mentre al contrario è meramente esemplificativa l'indicazione dei servizi in cui la prestazione assicura l'effettività dei suddetti diritti. In questo modo è possibile un allargamento esplicito o una interpretazione estensiva (adattabile al progresso e all’evoluzione dei tempi) con ampliamento del novero di questi servizi. Sono esclusi dalla elencazione i diritti di rango costituzionale di contenuto sostanzialmente economico.
  • Soggettivo => su questo piano oltre ai dipendenti di imprese che esercitino spe, la riforma del 2000, allarga l’ambito di applicazione anche all'astensione collettiva dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità di servizi pubblici. Modalità dello sciopero. A differenza delle altre forme, in questo caso prima di scioperare bisogna sempre percorrere un tentativo di composizione bonaria, la procedura di raffreddamento e conciliazione, solo qualora questa procedura abbia esito negativo lo sciopero potrà aver luogo, ma solo dopo aver rispettato l'obbligo di preavviso di almeno 10 giorni (ma , invece, se c’è un colpo di statoi lavoratori devono scendee in piazza per protestare contro il colpo di stato, ovviamente non c’è bisogno del preavviso di 10 giorni. Stessa cosa per gravi eventi lesivi dell’incolumità(terremoti ecc) in modo che l'azienda erogatrice possa predisporre le misure indispensabili e l'utenza possa usufruire di servizi alternativi. È richiesta inoltre la motivazione dello sciopero

dice la legge, valide per iscritti e non iscritti, xk devono garantire diritti cpstituzionali della persona. Commissione di garanzia (degli utenti). Ruolo importantissimo, lo scopo è garantire l’utenza. È una autorità amministrativa indipendente (la prima nella storia della Repubblica e prototipo di tutte le altre come ad es. l’autorità antitrust), composta da cinque esperti in diritto costituzionale, del lavoro e relazioni sindacali. Essa ha una serie di compiti anche consultivi, di mediazione, di prevenzione degli scioperi illegittimi ed ha un ruolo fondamentale (altrimenti lasceremmo alle parti sociali totale libertà , ad esempio le aprti potrebbero dire che un treno solo è sufficiente), come già detto, riguardo alla valutazione sull'idoneità degli accordidi cui sopra. Qualora la commissione reputi come non idoneo l’accordo, sottopone alle parti una proposta (ad esse non può imporsi perché altrimenti violerebbe l’art 39 comma 1) sui servizi da ritenersi indispensabili, se le parti non la accettano, magari fanno una controproposta, o non si pronunciano nei successivi 15giorni essa provvederà a formulare una regolamentazione provvisoria (finchè non c’è un nuovo accordo la proposta della commissione diventa regolamentazione provvisoria). Alla commissione è affidato inoltre un potere sanzionatorio atto a rendere effettivi i compiti ad essa affidati. L’apparato è composto da tre tipi di sanzione: (la commissione quando applica le sanzioni sente le utenze interessate)

  • verso i sindacati, che abbiano magari violato l’obbligo di preavviso (o meglio le org dei lavratori che hanno organizzato lo sciopero) => il sindacato che violi la legge, gli accordi sulle prestazioni indispensabili, le procedure di raffreddamento conciliazione o il codice di autoregolamentazione è punito con la sospensione dei permessi sindacali retribuiti, con la mancata percezione dei contributi associativi trattenuti sulla retribuzione (a seconda della gravità) per un ammontare complessivo compreso tra € 2.500 e € 50.000 e con l'esclusione dalle trattative alle quali l'organizzazione partecipa per un periodo di 2 mesi dalla cessazione del comportamento;
  • verso la parte datoriale => I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti delle aziende, laddove non garantiscano le prestazioni indispensabili, non prestino correttamente l'informazione o non adempiano agli accordi (o alla regolazione provvisoria) sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 50.000;
  • verso i lavoratori => I lavoratori che si astengano dal lavoro in violazione degli obblighi sulle prestazioni minime sono soggetti a sanzioni disciplinari (proporzionate alla gravità ) con l'esclusione del licenziamento (è vero che ha sbagliato ma stava svolgendo un suo diritto costituzionale) e di ogni misura che comporti mutamenti definitivi del rapporto (le sanzioni sono comminate dalla commissione (ad esempio sospensione dal lavoro, ovviamente esso ha funzione dissuasiva, non punitiva. Ciò vale per tutte e 3 le categorie), ma applicate dal datore di lavoro, tanto che la loro qualificazione come sanzioni disciplinari è considerata atecnica). Precettazione. La realizzazione del bilanciamento tra il diritto di sciopero ed i diritti costituzionali della persona è affidata dal legislatore anche ad uno strumento di natura amministrativa detto precettazione. Emessa, a seconda dell'entità territoriale circoscritta ad una o più regioni dello Stato, dal prefetto o dal presidente del consiglio (o ministro da esso delegato) in base a stringenti requisiti sostanziali e procedurali. Si tratta di uno strumento da utilizzare con grande prudenza, infatti è previsto solo per scongiurare pericoli di pregiudizio grave imminente ai diritti della persona ed è esperibile solo in seguito ad un tentativo di conciliazione, fallito il quale l’organo preposto, potrà chiedere (di sua iniziativa o su proposta della commissione) il differimento dello sciopero, la riduzione della sua durata o la prescrizione di osservare misure idonee ad assicurare all'utenza i servizi indispensabili. Il mancato rispetto dell'ordine dell'organo di precettazione comporta l'assoggettamento a sanzione pecuniaria amministrativa.