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prova intinere svolta, Tesi di laurea di Psicologia Scolastica

sul caso cordero, spero vi possa tornare utile

Tipologia: Tesi di laurea

2024/2025

Caricato il 28/04/2025

Rora12
Rora12 🇮🇹

7 documenti

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Traccia: Premessi brevi cenni sul principio di uguaglianza della Costituzione
Italiana, il candidato esponga le proprie considerazioni sul caso cosiddetto
Cordero.
Nonostante la Costituzione italiana ha dedicato molti articoli e pagine sul tema dell’uguaglianza, ancora ad
oggi qualcuno dimentica e non comprende l’importanza di questo principio fondamentale. Il principio di
uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana rappresenta uno dei fondamenti più importanti
dell’Italia come Stato democratico. In esso si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali o sociali. Tutti principi che sono stati distrutti durante gli anni del fascismo e che hanno
inizio dalla rivoluzione Francese. L articolo si compone di due aspetti principali: l’uguaglianza formale,
prevista dal primo comma, e l’uguaglianza sostanziale, definita nel secondo comma. L’uguaglianza formale
si riferisce all’obbligo per lo Stato di trattare tutti i cittadini in maniera identica, indipendentemente dalle loro
caratteristiche o appartenenze, garantendo che la legge si applichi allo stesso modo per tutti. L’uguaglianza
sostanziale, invece, richiede alla Repubblica di impegnarsi attivamente per rimuovere quegli ostacoli di
carattere economico o sociale che limitano di fatto l’accesso di ogni cittadino ai propri diritti e alle proprie
libertà, impedendo il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti alla vita della comunità. Questi
due aspetti, strettamente connessi tra loro, rendono evidente come la Costituzione non si limiti a enunciare
principi astratti, ma chieda allo Stato di adottare misure concrete per realizzare un’uguaglianza reale tra i
cittadini. Tuttavia, il principio di uguaglianza non è sempre facile da applicare, specialmente quando deve
essere bilanciato con altre libertà fondamentali, come la libertà religiosa o quella d’insegnamento. Un caso
emblematico che ha sollevato questioni complesse sotto questo profilo è il cosiddetto caso Cordero, che ha
visto protagonista il professor Franco Cordero, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, l’articolo 3 è l’articolo principale su cui il professore preme durante la sentenza del 29 dicembre
1972. Questa vicenda è stata al centro di un dibattito giuridico e costituzionale che ha coinvolto temi quali
l’autonomia confessionale delle istituzioni educative, la libertà individuale e il principio di uguaglianza. Il
professor Franco Cordero era docente di diritto processuale penale presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, un’istituzione confessionale riconosciuta come università libera ma con personalità giuridica
pubblica. Nel 1971, l’Università revocò al professor Cordero il nulla osta richiesto dalla Santa Sede,
un’autorizzazione necessaria per poter insegnare in quella specifica università secondo quanto stabilito
dall’articolo 38 del Concordato Lateranense del 1929. Il Concordato, appunto, è un atto di diritto
internazionale che regola i rapporti tra Stato e chiesa e riconosce la sovranità della Santa Sede e della città
del Vaticano su cui lo stato italiano non può esercitare la sovranità poiché è un territorio che appartiene alla
chiesa; tutto ciò fino al 1948, poi con la costituzione italiana i rapporti tra stato e chiesa sono stabiliti nella
costituzione (articoli 7-8). La revoca fu decisa dalla Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica con la
motivazione che il docente non fosse più in linea con i requisiti morali e religiosi richiesti per insegnare in
un’istituzione cattolica. Cordero impugnò la decisione, sostenendo che essa violava i suoi diritti
fondamentali, tra cui la libertà d’insegnamento sancita dall’articolo 33 della Costituzione, e la sua libertà
religiosa, protetta dall’articolo 19. La vicenda arrivò al Consiglio di Stato, che sollevò la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 38 del Concordato, sottoponendola alla Corte Costituzionale. La
questione sollevava diversi interrogativi sui principi costituzionali italiani. Da una parte, il principio di
uguaglianza sembrava violato poiché il controllo morale e religioso esercitato dalla Santa Sede sui docenti
dell’Università Cattolica creava una disparità di trattamento rispetto ai docenti delle università statali, dove
tali requisiti non erano richiesti. Dall’altra, l’intervento della Santa Sede in materia d’istruzione, attraverso la
revoca del nulla osta, sembrava interferire con la sovranità dello Stato, contravvenendo al principio di
indipendenza e sovranità reciproca tra Stato e Chiesa cattolica sancito dall’articolo 7 della Costituzione.
Inoltre, la revoca del nulla osta appariva in contrasto con la libertà religiosa, poiché il professor Cordero non
avrebbe dovuto essere penalizzato per motivi legati a questioni di fede o morale. Infine, la libertà
d’insegnamento garantita dall’articolo 33 sembrava messa in discussione, in quanto il docente non aveva la
possibilità di svolgere liberamente la propria attività accademica senza il vincolo di un’autorizzazione
esterna di natura confessionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 195 del 1972, dichiarò infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38 del Concordato. Secondo la Corte, l’Università
Cattolica, in quanto istituzione confessionale, aveva il diritto di tutelare la propria identità religiosa e il nulla
osta rappresentava uno strumento legittimo per garantire che i docenti fossero coerenti con i valori
dell’istituzione. La Corte sottolineò che il rapporto tra un docente e un’istituzione confessionale si basa su un
consenso libero: il docente accetta volontariamente di aderire ai principi e ai valori di quell’istituzione nel
momento in cui accetta l’incarico. Inoltre, la Corte precisò che il nulla osta non rappresentava un privilegio
riservato all’Università Cattolica, ma era un’espressione della libertà garantita dalla Costituzione a tutte le
scuole e università confessionali o ideologicamente caratterizzate. La sentenza, quindi, si basava sull’idea
che il pluralismo scolastico e la libertà religiosa giustificassero la presenza di istituzioni educative che
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Traccia: Premessi brevi cenni sul principio di uguaglianza della Costituzione

Italiana, il candidato esponga le proprie considerazioni sul caso cosiddetto

Cordero.

Nonostante la Costituzione italiana ha dedicato molti articoli e pagine sul tema dell’uguaglianza, ancora ad oggi qualcuno dimentica e non comprende l’importanza di questo principio fondamentale. Il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana rappresenta uno dei fondamenti più importanti dell’Italia come Stato democratico. In esso si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. Tutti principi che sono stati distrutti durante gli anni del fascismo e che hanno inizio dalla rivoluzione Francese. L’ articolo si compone di due aspetti principali: l’uguaglianza formale, prevista dal primo comma, e l’uguaglianza sostanziale, definita nel secondo comma. L’uguaglianza formale si riferisce all’obbligo per lo Stato di trattare tutti i cittadini in maniera identica, indipendentemente dalle loro caratteristiche o appartenenze, garantendo che la legge si applichi allo stesso modo per tutti. L’uguaglianza sostanziale, invece, richiede alla Repubblica di impegnarsi attivamente per rimuovere quegli ostacoli di carattere economico o sociale che limitano di fatto l’accesso di ogni cittadino ai propri diritti e alle proprie libertà, impedendo il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti alla vita della comunità. Questi due aspetti, strettamente connessi tra loro, rendono evidente come la Costituzione non si limiti a enunciare principi astratti, ma chieda allo Stato di adottare misure concrete per realizzare un’uguaglianza reale tra i cittadini. Tuttavia, il principio di uguaglianza non è sempre facile da applicare, specialmente quando deve essere bilanciato con altre libertà fondamentali, come la libertà religiosa o quella d’insegnamento. Un caso emblematico che ha sollevato questioni complesse sotto questo profilo è il cosiddetto caso Cordero, che ha visto protagonista il professor Franco Cordero, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’articolo 3 è l’articolo principale su cui il professore preme durante la sentenza del 29 dicembre

  1. Questa vicenda è stata al centro di un dibattito giuridico e costituzionale che ha coinvolto temi quali l’autonomia confessionale delle istituzioni educative, la libertà individuale e il principio di uguaglianza. Il professor Franco Cordero era docente di diritto processuale penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, un’istituzione confessionale riconosciuta come università libera ma con personalità giuridica pubblica. Nel 1971, l’Università revocò al professor Cordero il nulla osta richiesto dalla Santa Sede, un’autorizzazione necessaria per poter insegnare in quella specifica università secondo quanto stabilito dall’articolo 38 del Concordato Lateranense del 1929. Il Concordato, appunto, è un atto di diritto internazionale che regola i rapporti tra Stato e chiesa e riconosce la sovranità della Santa Sede e della città del Vaticano su cui lo stato italiano non può esercitare la sovranità poiché è un territorio che appartiene alla chiesa; tutto ciò fino al 1948, poi con la costituzione italiana i rapporti tra stato e chiesa sono stabiliti nella costituzione (articoli 7-8). La revoca fu decisa dalla Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica con la motivazione che il docente non fosse più in linea con i requisiti morali e religiosi richiesti per insegnare in un’istituzione cattolica. Cordero impugnò la decisione, sostenendo che essa violava i suoi diritti fondamentali, tra cui la libertà d’insegnamento sancita dall’articolo 33 della Costituzione, e la sua libertà religiosa, protetta dall’articolo 19. La vicenda arrivò al Consiglio di Stato, che sollevò la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38 del Concordato, sottoponendola alla Corte Costituzionale. La questione sollevava diversi interrogativi sui principi costituzionali italiani. Da una parte, il principio di uguaglianza sembrava violato poiché il controllo morale e religioso esercitato dalla Santa Sede sui docenti dell’Università Cattolica creava una disparità di trattamento rispetto ai docenti delle università statali, dove tali requisiti non erano richiesti. Dall’altra, l’intervento della Santa Sede in materia d’istruzione, attraverso la revoca del nulla osta, sembrava interferire con la sovranità dello Stato, contravvenendo al principio di indipendenza e sovranità reciproca tra Stato e Chiesa cattolica sancito dall’articolo 7 della Costituzione. Inoltre, la revoca del nulla osta appariva in contrasto con la libertà religiosa, poiché il professor Cordero non avrebbe dovuto essere penalizzato per motivi legati a questioni di fede o morale. Infine, la libertà d’insegnamento garantita dall’articolo 33 sembrava messa in discussione, in quanto il docente non aveva la possibilità di svolgere liberamente la propria attività accademica senza il vincolo di un’autorizzazione esterna di natura confessionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 195 del 1972, dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38 del Concordato. Secondo la Corte, l’Università Cattolica, in quanto istituzione confessionale, aveva il diritto di tutelare la propria identità religiosa e il nulla osta rappresentava uno strumento legittimo per garantire che i docenti fossero coerenti con i valori dell’istituzione. La Corte sottolineò che il rapporto tra un docente e un’istituzione confessionale si basa su un consenso libero: il docente accetta volontariamente di aderire ai principi e ai valori di quell’istituzione nel momento in cui accetta l’incarico. Inoltre, la Corte precisò che il nulla osta non rappresentava un privilegio riservato all’Università Cattolica, ma era un’espressione della libertà garantita dalla Costituzione a tutte le scuole e università confessionali o ideologicamente caratterizzate. La sentenza, quindi, si basava sull’idea che il pluralismo scolastico e la libertà religiosa giustificassero la presenza di istituzioni educative che

potessero selezionare i propri docenti sulla base di criteri morali o religiosi. Il caso Cordero, tuttavia, continua a sollevare interrogativi e riflessioni. Da un lato, è chiaro che l’autonomia delle istituzioni confessionali è un aspetto fondamentale del pluralismo garantito dalla Costituzione. Il diritto di istituire scuole private con un’identità ideologica o religiosa specifica è riconosciuto dall’articolo 33, che tutela la libertà educativa. Questo diritto implica anche la possibilità per queste istituzioni di stabilire criteri per la scelta dei propri docenti, al fine di preservare la coerenza con i valori e gli obiettivi che le caratterizzano. Dall’altro lato, il caso evidenzia la tensione tra l’autonomia delle istituzioni confessionali e i diritti individuali, come la libertà d’insegnamento e il principio di uguaglianza. La decisione di revocare il nulla osta al professor Cordero può essere vista come una limitazione della libertà individuale, in quanto condiziona la possibilità di esercitare la propria attività accademica a un giudizio esterno basato su criteri religiosi. La vicenda invita a riflettere sul ruolo delle università e delle istituzioni educative in una società democratica. L’università non è solo un luogo di formazione professionale, ma anche uno spazio di confronto tra idee diverse, dove il pluralismo e la libertà di pensiero dovrebbero essere incoraggiati. La revoca del nulla osta potrebbe quindi essere interpretata come una chiusura verso il dialogo e il confronto, elementi essenziali per una crescita culturale autentica. Infine, il caso solleva una questione più ampia relativa al rapporto tra norme di epoca diversa. In conclusione, credo che il caso Cordero evidenzi un difficile equilibrio tra l’autonomia delle istituzioni confessionali, la libertà religiosa e la libertà d’insegnamento. È importante che le istituzioni religiose possano preservare la loro identità, ma allo stesso tempo non possiamo dimenticare che ogni individuo ha il diritto di essere trattato con uguaglianza e senza discriminazioni, nonostante ciò bisogna sempre tenere conto che l’insegnante deve essere un facilitatore, che deve costruire rapporti interpersonali ‘utili’ e creare contesti di collaborazione che favoriscono lo sviluppo armonico della persona e un apprendimento sereno, per questo motivo nelle scuole pubbliche non è completamente libero di manifestare il proprio pensiero, dovendo tenere sempre conto che la sua libertà è limitata nel rispetto dell’età evolutiva e dalla tutela del minore, di conseguenza nelle scuole privata viene ulteriormente limitata dall’ordinamento ideologico della scuola. Nel caso di pensieri completamente opposti rispetto all’ordinamento ideologico della scuola ritengo sia più giusto cercare un altra posizione, magari conforme alle proprie idee, e non andare in contrasto con essi. In quanto la maggior parte dei genitori che mandano i propri figli in queste scuole condividono l’ordinamento ideologico della scuola.