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Tipologia: Appunti
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DIRITTO PUBBLICO
Istituzioni e sistema economico
Francesco Sampugnaro
pag.
1. MERCATI, SISTEMI ECONOMICI E STATI
1.1. Introduzione 1.2. Mercati: modelli e regolamentazioni 1.3. I sistemi economici: economie di mercato ed economie pubbliche 1.4. Moneta, banche e sistema dei pagamenti 1.5. La circolazione dei capitali 1.6. Mercati finanziari: regolamentazione e controlli 1.7. Mercato unico e Unione europea 1.8. Stato, fiscalità e spesa pubblica 1.9. Stato, intervento diretto e aiuti 1.10. Stato e tutele sociali
Parte I - Parlamento, Governo e fonti normative
2.1. Introduzione. La formazione delle decisioni politiche 1 2.2. Rappresentanza politica e sistema elettorale 5 2.3. Camere e organi interni. Regolamenti parlamentari 7 2.4. Il procedimento legislativo 11 2.5. Governo, Presidente del Consiglio e Ministri 15 2.6. Il rapporto fiduciario 18 2.7. Le fonti normative: gerarchia e competenza 21 2.8. Le fonti primarie 23 2.9. Le fonti secondarie 26 2.10. Il referendum abrogativo 28 2.11. La revisione costituzionale 31 2.12. Gli atti normativi europei 32 2.13. Trattati e accordi internazionali 34
IV Diritto pubblico. Istituzioni e sistema economico
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Parte II - Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale e organi ausiliari
2.14. Introduzione 37 2.15. Presidente della Repubblica: nomina, ruolo e poteri 38 2.16. La responsabilità presidenziale 43 2.17. La Corte Costituzionale: composizione e procedimenti 46 2.18. Consiglio di Stato, Corte dei conti e CNEL 55 2.19. CSM e organismi di presidenza delle altre magistrature 59 2.20. La Banca d'Italia 63
Parte III - Pubblica amministrazione, autorità indipendenti, autonomie locali
2.21. Introduzione 67 2.22. Principi costituzionali in materia di pubblica amministrazione 68 2.23. Atti amministrativi, vizi, tutele 71 2.24. Ministeri e altre amministrazioni 75 2.25. Autorità indipendenti: nomina, ruolo e poteri 78 2.26. Le autonomie locali: regioni, province e comuni 81
Parte IV - Libertà e Costituzione economica
2.27. I principi costituzionali (artt. 1-12) 89 2.28. Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili (artt. 13-28) 95 2.29. Rapporti etico-sociali (artt. 29-34) 103 2.30. Rapporti politici (artt. 48-54) 105 2.31. La Costituzione economica (artt. 35-47; 23 e 53) 106 2.32. La Costituzione economica e il bilancio dello Stato (art. 81) 114
3.1. Introduzione 3.2. Globalizzazione 3.3. Mercato unico e integrazione europea 3.4. Privatizzazioni 3.5. Liberalizzazioni 3.6. Politiche di bilancio e fiscal compact 3.7. Politica monetaria e circolazione dei capitali
Costituzione della Repubblica Italiana http://www.altalex.com/index.php?idnot=
2 Diritto pubblico. Istituzioni e sistema economico
tra i quali è ripartita la sovranità (cioè il sommo potere politico dell’or- dinamento), la Costituzione italiana ha fatto proprio un modello di forma di governo parlamentare puro a governo debole. Centro del sistema è il Parlamento bicamerale (con identici poteri e funzioni per le due came- re), che conferisce e revoca la fiducia al Governo, organo che ha prero- gative ridotte rispetto alla maggioranza parlamentare che lo sostiene, a differenza di quanto accade in molti altri ordinamenti europei a governo forte (premierato inglese e spagnolo, cancellierato tedesco e austriaco, semipresidenzialismo francese). Secondo i principi del costituzionalismo moderno, inoltre, le funzioni fondamentali dello Stato (legislativa, esecutivo-amministrativa e giudizia- ria) devono essere attribuite a organi diversi al fine di evitare la concen- trazione dei poteri in capo ad unico soggetto, tipica degli Stati assoluti. Nell’ordinamento italiano il circuito decisionale politico-istituzionale è basato sull’attribuzione di poteri e di funzioni ai cinque organi costituzio- nali specificatamente individuati dalla Costituzione. Gli organi costituzionali che prendono parte al circuito di decisione po- litica sono: corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Re- pubblica e Corte Costituzionale. Il primo organo costituzionale è rappresentato dal corpo elettorale. Infatti, per espressa previsione costituzionale (art. 1 Cost.) la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costi- tuzione. Il corpo elettorale è costituito da quella parte della popolazione che per propria condizione (cittadinanza, maggiore età, assenza di im- pedimenti legali) viene chiamata ad esprimere la propria volontà politica attraverso la partecipazione all’elezione degli organi rappresentativi e al- le altre iniziative di democrazia diretta (come i referendum, ex artt. 75 e 138 c. 2 Cost.; l’iniziativa legislativa popolare, ex art. 71 c. 2 Cost.). Sono elettori tutti i cittadini italiani, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età (art. 48 Cost.) e che non siano sottoposti a limitazioni come avviene nei casi di “ incapacità civile o per effetto di condanna pe- nale irrevocabile e nei casi di indegnità morale ” (art. 48 c. 4 Cost.). Il Parlamento è l’organo costituzionale elettivo che esercita le più rile- vanti funzioni nell’ambito dell’ordinamento italiano, in quanto organo di rappresentanza politica del corpo elettorale. Le funzioni svolte dal Par- lamento sono principalmente tre: funzione di indirizzo politico, funzione legislativa e funzione di controllo sul Governo.
Le istituzioni e l’ordinamento costituzionale 3
Una particolarità del nostro ordinamento che contraddistingue il fun- zionamento delle due Camere di cui è composto il Parlamento italiano è che i due rami del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Re- pubblica) detengono i medesimi poteri e svolgono le stesse funzioni; gli atti parlamentari principali, come le leggi, scaturiscono necessariamente dall’accordo tra le due Camere. Per questo motivo si parla di bicamerali- smo paritario e indifferenziato, oppure di bicameralismo perfetto, evi- denziando proprio l’esistenza di due Camere che sono poste sullo stesso piano. Le motivazioni che indussero l’Assemblea Costituente ad optare per un sistema di bicameralismo perfettamente paritario, che non trova ri- scontro in alcuna delle costituzioni europee, vanno ricercate nella de- terminazione delle forze politiche costituenti, da un lato memori del- l’esperienza fascista e al contempo consapevoli dell’incertezza dei futuri sviluppi dello scenario politico nazionale, di suddividere la rappresentan- za politica tra i due rami del Parlamento, con l’evidente obiettivo di favo- rire l’esercizio di un reciproco controllo tra gli stessi e rendere quanto mai difficile la concentrazione di potere politico nelle mani del governo. Va detto che l’esperienza di un bicameralismo paritario e indifferen- ziato come quello italiano ha confermato i dubbi da più parti sollevati anche in sede di Assemblea Costituente, secondo cui una scelta di que- sto tipo avrebbe compromesso la funzionalità interna del Parlamento, con conseguente crisi funzionale della forma di governo, come è confer- mato dai numerosi progetti di riforma del modello bicamerale italiano proposti nel corso del tempo. Nel circuito della decisione politica assume un rilievo fondamentale il rapporto di fiducia che lega il Governo al Parlamento. Il Governo, secon- do quanto disposto dall’art. 94 Cost., deve avere infatti la fiducia delle Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il Governo deve dunque pre- sentarsi davanti a ciascuna delle due Camere per ottenerne la fiducia. Parimenti rilevante è il ruolo del governo in Parlamento, in quanto ti- tolare principale del potere di iniziativa legislativa e di altri poteri norma- tivi primari (su delega legislativa del Parlamento, ex art. 76 Cost. e in forma di decretazione legislativa d’urgenza ex art. 77 Cost.), oltre che come destinatario dell’esercizio parlamentare della funzione di controllo. Il Governo, inoltre, è titolare del potere esecutivo; la funzione esecu-
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I sistemi elettorali sono quei procedimenti mediante il quale i voti che il corpo elettorale esprime sono trasformati in seggi degli organi rappre- sentativi (Parlamento, consigli regionali, comunali, ecc.). Un sistema elettorale si definisce maggioritario quando prevede che il seggio da ricoprire all’interno di ciascuna circoscrizione elettorale sia as- segnato al candidato che ottenga il numero maggiore di voti. Un sistema maggioritario può essere a turno unico oppure a doppio turno; in questo secondo caso può accadere che il seggio sia assegnato al primo turno ma solo in caso di raggiungimento di maggioranze qualificate (in genere maggioranza assoluta) o, in difetto, sarà assegnato all’esito del secondo turno elettorale (ballottaggio) che avverrà tra due o più dei candidati maggiormente votati nel primo turno. Nei sistemi proporzionali, invece, i seggi vengono attribuiti tra tutte le liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, in proporzione al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto. Nei sistemi proporzionali possono essere applicati vari metodi per la ripartizione dei seggi, con risultati molto diversi a seconda del metodo prescelto per la ripartizione dei voti, che possono avvantaggiare le liste che hanno ottenuto maggiori voti o quelle di minoranza. In molti casi, al fine di evitare la dispersione di voti tra le liste minori, i sistemi proporzionali prevedono soglie di sbarramento, vale a dire un numero percentuale minimo di voti al di sotto del quale una lista verreb- be esclusa dalla ripartizione dei seggi. Nel nostro ordinamento per lungo tempo (sino al referendum eletto- rale del 1993) sono stati applicati sistemi elettorali di tipo proporzionale. In seguito sono state introdotte formule che, pur nell’ambito di un si- stema proporzionale, tentavano di garantire la formazione di chiare mag- gioranze nelle assemblee rappresentative tramite l’attribuzione di un pre- mio di maggioranza, vale a dire una maggior quota di seggi attribuiti in premio a chi, in lista unica o in coalizione, abbia ottenuto il maggior nu- mero di voti. Taluni sistemi elettorali, detti misti, mirano a conciliare il principio maggioritario e il principio proporzionale, nel tentativo (in realtà difficile da raggiungere) di raccogliere i vantaggi di entrambi. Nell’ordinamento italiano le elezioni avvengono a suffragio universale
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e diretto: la Camera dei Deputati è eletta dai cittadini che abbiano com- piuto il diciottesimo anno di età, mentre il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini che abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni ab- biano compiuto 25 anni per la Camera dei deputati e 40 anni per il Se- nato della Repubblica e che siano elettori, cioè non siano incorsi in una limitazione legale del diritto di voto. Il sistema di elezione è sostanzialmente equivalente per le due came- re. Per la Camera dei deputati il sistema, disciplinato dalla l. 270/2005, è di tipo proporzionale con soglie di sbarramento (sono escluse le liste che non fanno parte di coalizioni che abbiano avuto meno del 4 per cen- to dei voti a livello nazionale e le coalizioni che non abbiano raggiunto almeno il 10 per cento del totale dei voti validi; sono previsti inoltre ul- teriori limiti di dettaglio) e premio di maggioranza eventuale (che si ap- plica solo se nessuna coalizione di liste e nessuna lista non collegata ha ottenuto meno di 340 seggi sui 630 da assegnare; in questo caso si at- tribuisce alla coalizione o alla lista più votata un premio di maggioranza che consiste in un numero di seggi pari alla differenza tra 340 e il nume- ro di seggi ottenuti sulla base della ripartizione proporzionale). Al Senato i 315 seggi sono attribuiti a liste di candidati concorrenti nelle singole circoscrizioni regionali, mediante riparto proporzionale e at- tribuzione di un premio di coalizione su base regionale. Anche per il Senato, come per la Camera dei Deputati, sono previste soglie di sbarramento per coalizioni, singole liste collegate e liste non coalizzate, applicate però su base regionale e con soglie di sbarramento diverse (20 per cento per le coalizioni, 8 per cento per le liste non coa- lizzate, il 3 per cento se coalizzate, sempre su base regionale). Il premio di coalizione o di lista regionale ha lo scopo di garantire, come accade per la Camera dei Deputati, la formazione di una maggio- ranza a livello regionale, che possa disporre almeno di un numero di seggi pari al 55 per cento di quelli da assegnare in tutta la regione. Tut- tavia, la circostanza che manchi una soglia minima di consenso elettora- le prevista su base nazionale per ottenere il premio, determina che il si- stema elettorale del Senato non assicura la maggioranza assoluta dei seggi a chi ha ottenuto più voti (coalizione o lista non coalizzata) e in tal modo non assicura che nelle due Camere si formi la stessa maggioranza, come in effetti è avvenuto più volte nelle ultime Legislature.
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ca (315 senatori elettivi, 5 senatori nominati per alti meriti dal Presiden- te della Repubblica e di diritto gli ex Presidenti della Repubblica). Le Camere durano in carica 5 anni e possono essere prorogate soltan- to per legge, nel caso in cui sia dichiarato lo stato di guerra (art. 60 Cost.). L’organizzazione e il funzionamento delle due Camere sono disciplina- ti da atti-fonte costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali) e da at- ti-fonte di autonomia parlamentare (regolamenti parlamentari). Al momento del loro insediamento ciascuna Camera deve procedere all’elezione tra i propri membri del Presidente e dei componenti dell’Uf- ficio di Presidenza. L’elezione del Presidente di ciascuna camera avviene a scrutinio se- greto e a maggioranza qualificata. Alla Camera dei Deputati è richiesta la maggioranza di 2/3 di componenti al primo scrutinio, la maggioranza di 2/3 dei voti al secondo, la maggioranza assoluta dei voti dal terzo scrutinio in poi. Al Senato è richiesta la maggioranza assoluta dei com- ponenti nei primi due scrutini, la maggioranza assoluta dei voti nel terzo scrutinio, in seguito si procede all’eventuale ballottaggio tra i due sena- tori più votati. La previsione delle maggioranze qualificate indicate per l’elezione dei Presidenti delle camere è volta ad assicurare ampio con- senso di ciascuna assemblea intorno a tale figura istituzionale. Il Presidente dell’assemblea rappresenta all’esterno la camera, assi- cura il corretto e ordinato svolgimento dei suoi lavori nonché il buon an- damento dell’amministrazione interna della stessa camera. Il Presidente, inoltre, ha il compito di far osservare il regolamento e di dirigere le se- dute dell’assemblea. Nello svolgimento delle sue funzioni è coadiuvato da alcuni vicepresidenti e, per le funzioni amministrative, dai questori. Spetta ancora al Presidente il compito di assicurare il mantenimento del- l’ordine all’interno della Camera e quello di applicare le sanzioni previste dalle norme regolamentari nei confronti dei parlamentari che abbiano commesso infrazioni disciplinari. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente è supportato dal- l’Ufficio di presidenza, che è eletto da ciascuna assemblea tra i propri membri ed è composto dai vicepresidenti, dai questori e dai segretari. L’ufficio di presidenza, composto in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari, ha compiti amministrativi e compiti attinenti alla disciplina interna delle Camere.
Le istituzioni e l’ordinamento costituzionale 9
In ciascuna camera, inoltre, sono organizzati vari gruppi parlamenta- ri, che non sono propriamente organi parlamentari ma svolgono ugual- mente una funzione istituzionale importante; ai gruppi parlamentari ap- partengono i parlamentari che si riconoscono in uno stesso partito o gruppo politico. I regolamenti parlamentari hanno stabilito una soglia minima di parlamentari per poter costituire un gruppo parlamentare au- tonomo (20 deputati e 10 senatori). Qualora non sia raggiunta tale so- glia minima, i parlamentari devono afferire al gruppo misto, che in via residuale raccoglie gli eletti delle diverse liste minoritarie. All’interno dei gruppi parlamentari vengono decisi gli orientamenti che dovranno essere seguiti nel corso delle discussioni e delle votazioni che si tengono in Parlamento. I gruppi parlamentari procedono inoltre alla designazione di un proprio presidente e di propri rappresentanti nelle commissioni; i presidenti dei vari gruppi parlamentari partecipano alle Conferenze dei capigruppo di ciascuna camera, che sono invece organi parlamentari in senso proprio. La Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari (o capigruppo) assiste il Presidente di ciascuna camera anche in relazione a tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula e delle commissioni par- lamentari. La funzione principale della Conferenza dei capigruppo è pre- disporre, sotto la direzione del Presidente della camera di appartenenza, il programma e il calendario dei lavori; alle riunioni fissate per tale scopo il governo può sempre inviare un proprio rappresentante per prendervi parte. Le Camere sono articolate al loro interno in due tipologie di organi collegiali, composti in proporzione alla consistenza dei diversi gruppi parlamentari: le giunte e le commissioni. Alle giunte sono affidate funzioni specifiche: la giunta per il rego- lamento dà pareri al presidente nel caso in cui si renda necessaria l’interpretazione di un regolamento e propone le modifiche al regola- mento medesimo; la giunta delle elezioni si occupa delle contestazioni aventi a oggetto la regolarità delle elezioni, la verifica dei titoli e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità degli eletti; la giunta delle au- torizzazioni a procedere richieste ai sensi dell’art. 68 Cost. ha il com- pito di esaminare le richieste di sottoposizione a misura limitativa della libertà personale dei membri del Parlamento Al Senato vi è un’unica giunta delle elezioni e delle immunità.
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funzionamento delle due Camere devono essere disciplinati, infatti, dai regolamenti parlamentari, che sono atti-fonte del diritto autonomi di cia- scuna camera. Ciascuna Camera (art. 64 Cost.) adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale disposizione è dettata allo scopo di garantire l’autonomia di ciascuna camera, dal momento che l’organizzazione e il funzionamento delle stesse non possono essere di- sciplinate da altre fonti normative, nemmeno dalla legge. Nello stesso tempo la norma della Costituzione tutela entro una certa misura le mi- noranze parlamentari, dal momento che i regolamenti parlamentari, che disciplinano i rapporti tra maggioranza e opposizione, sono sottoposti ad un procedimento di approvazione che richiede una maggioranza qualifi- cata e non una maggioranza semplice. Gli attuali regolamenti generali delle due Camere risalgono al 1971 e hanno subito nel tempo molteplici integrazioni e modifiche, sino alle ul- time revisioni del 1997 alla Camera e del 1999 al Senato. Le sedute per l’approvazione del regolamento sono pubbliche, tutta- via ciascuna camera e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti (quorum funzionale) e se è presente la mag- gioranza dei componenti di ciascuna assemblea (chiamata quorum strut- turale.) I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e – se richiesti – l’obbligo di assistere alle sedute.
La funzione legislativa ordinaria di livello nazionale spetta in via esclusiva al Parlamento, salvi i poteri normativi attribuiti in casi specifici al Governo (che, tuttavia, comportano sempre l’intervento legislativo an- teriore o posteriore del Parlamento). La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Came- re, nel rispetto del modello di bicameralismo perfetto: la legge è espressione dell’approvazione del medesimo testo da parte di entram- be le Camere.
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La funzione legislativa dello Stato deve essere esercita nel rispetto della Costituzione, oltre che (in applicazione di quanto previsto dalla stessa Costituzione, agli artt. 10 e 11) dei vincoli derivanti dall’ordina- mento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il procedimento legislativo si articola in più fasi: la fase dell’iniziativa; la fase istruttoria, affidata alle commissioni; la fase deliberativa; la fase della promulgazione, affidata al Presidente della Repubblica; fase della pubblicazione. In questa sede si esaminano le prime tre fasi che sono propriamente parlamentari. La fase dell’iniziativa consiste nell’esercizio, da parte dei soggetti au- torizzati dalla Costituzione, del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento. L’iniziativa legislativa appartiene in primo luogo al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita con legge costituzionale (art. 71 Cost.). L’iniziativa governativa è la prima a cui fa riferimento la Costituzione, ma anche la più rilevante in concreto. Per il Governo l’iniziativa legislati- va rappresenta lo strumento principale attraverso il quale realizzare il proprio programma, con il necessario sostegno della maggioranza par- lamentare che gli ha riconosciuto la fiducia. I disegni di legge governa- tivi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e presentati indifferente- mente a una delle Camere. Per alcune materie, ad esempio per le leggi collegate alla manovra di bilancio e per quelle di conversione dei decreti legge, l’iniziativa è riser- vata in via esclusiva al Governo, in considerazione delle competenze spe- cifiche che solo tale organo possiede. Le proposte di legge possono poi provenire da uno o più parlamen- tari, indifferentemente dai gruppo di appartenenza. Non hanno, invece, diritto di iniziativa gli altri organi interni delle Camere, come le commis- sioni e le giunte, e nemmeno i gruppi parlamentari. Titolare dell’iniziativa legislativa è anche il corpo elettorale, che può esercitarla mediante la presentazione alle Camere di una proposta sotto- scritta da almeno 50.000 elettori. L’iniziativa legislativa spetta anche ai Consigli regionali (art. 121 c. 2 Cost.), che possono formulare proposte di legge alle Camere. L’iter pre- visto passa per la deliberazione della proposta da parte dell’assemblea
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all’altra camera o da inviare al Presidente della Repubblica per la pro- mulgazione. In taluni casi alla commissione può essere affidato l’esame in sede legislativa o deliberante , che consiste in un procedimento speciale nel quale alla commissione è affidato il compito di discutere, votare e ap- provare in via definitiva il progetto di legge senza necessità di una ap- provazione dell’assemblea. Il ricorso a tale procedimento, tuttavia, è sot- toposto ad alcuni limiti: è escluso per le materie riservate all’assemblea, sopra menzionate (art. 72 c. 4 Cost.); per le altre materie è ammesso solo in mancanza di opposizione del governo, di 1/10 dei componenti della camera o 1/5 di quelli della commissione competente per materia (art. 72 c. 3 Cost.); durante i lavori in commissione può sempre essere chiesta e deliberata la ‘rimessione in assemblea’ del progetto di legge. Infine alla commissione può essere affidato l’esame in sede redi- gente ; si tratta di un secondo procedimento speciale nel quale alla com- missione, dopo l’esame e la discussione generale dell’assemblea, è affi- dato il compito di procedere all’esame come in sede referente, ma con l’ulteriore compito di redigere un testo che contenga la formulazione de- finitiva degli articoli, che l’assemblea voterà individualmente e con vota- zione finale. Anche in questo caso il ricorso a tale procedimento, tutta- via, è escluso per le materie riservate all’assemblea, sopra menzionate (art. 72 c. 4 Cost.). Nell’ambito del procedimento legislativo ordinario, l’esame in assem- blea del progetto di legge si articola in una prima fase, nel corso della quale si dibatte in generale sulla materia; si passa poi alla fase dell’esa- me e votazione articolo per articolo, per poi procedere alla votazione fi- nale sull’intero testo normativo. Nel caso in cui sia approvato, il progetto di legge è trasmesso con ap- posito messaggio al Presidente dell’altra camera, che lo approverà nella identica formulazione. Nel caso in cui venga apportata qualsiasi modifica al testo trasmesso, lo stesso dovrà tornare alla camera che lo aveva ap- provato per prima, sino a che non si giungerà ad un testo identico ap- provato da entrambe le Camere. Questo passaggio del progetto di legge da una Camera all’altra prende il nome di navetta. Quando le camere approvano nel medesimo testo il progetto di legge, il testo deliberato è trasmesso al Presidente della Repubblica per la pro- mulgazione in forma di legge.
Le istituzioni e l’ordinamento costituzionale 15
La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere ne dichia- rano l’urgenza, a maggioranza assoluta. Subito dopo la promulgazione e comunque entro trenta giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata, per essere resa nota a tutti. In questa fase il Ministro della Giustizia, apposto il sigillo dello Stato alla leg- ge, provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e all’inseri- mento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale decorre ossia il periodo di tempo (detto vacatio legis ) previsto tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge; tale termine è ordinariamente di 15 gior- ni, ma può essere abbreviato o prolungato dal Parlamento in sede di ap- provazione della legge. Dopo la pubblicazione e il decorso del periodo di vacatio legis la legge entra finalmente in vigore.
Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto da organi tra loro distinti e dotati di specifiche attribuzioni proprie: il Presidente del Consiglio e i singoli ministri, che insieme compongono il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo, di cui è responsabile, mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministra- tivo del Governo, promuove e coordina l’attività dei ministri; egli non ha, dunque, una preminenza sugli altri ministri, pur essendo tuttavia primus inter pares. I singoli ministri, al pari Presidente del Consiglio, fanno parte del Con- siglio Ministri e costituiscono il vertice della strutture ministeriali (mini- steri o dicasteri) cui sono preposti. La disciplina sui poteri e sulle funzioni del Governo è contenuta in Costi- tuzione (nella parte II, titolo III) e in una serie di leggi; la normativa sul- l’ordinamento della Presidenza del Consiglio è contenuta nella l. 400/ che ne disciplina struttura, funzioni e organizzazione e nel d.lgs. 303/1999. Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta la funzione di direzione della politica generale del governo, di cui è politicamente responsabile,