Ravvedimento Operoso – Art. 13 D.Lgs. 472/1997
1. Definizione
Istituto deflativo che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie, beneficiando della riduzione delle
sanzioni amministrative, mediante:
pagamento del tributo (se dovuto)
pagamento della sanzione ridotta
pagamento degli interessi legali calcolati giorno per giorno
2. Ambito di applicazione
Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, imposte sostitutive, addizionali, imposta di registro ecc.).
Anche tributi locali e di altre amministrazioni, se previsto dai relativi regolamenti.
Novità L. 190/201: per i tributi AE non opera più la preclusione in caso di:
avvenuta contestazione della violazione
inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento→ È possibile ravvedersi anche se i controlli sono già in
corso.
Essersi avvalsi del ravvedimento non preclude l’inizio o il proseguimento di controlli.
3. Tipologie e termini
Ravvedimento sprint: entro 14 giorni → sanzione 0,1% per giorno.
Ravvedimento breve: entro 30 giorni → sanzione 1/10 del minimo (1,5% per omessi versamenti).
Ravvedimento medio: entro 90 giorni → sanzione 1/9 del minimo.
Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione → sanzione 1/8
del minimo.
Ravvedimento oltre un anno ma entro due anni → 1/7 del minimo.
Ravvedimento ultra-biennale: oltre due anni → 1/6 del minimo.
Ravvedimento post contestazione: entro i termini di decadenza dell’accertamento → 1/5 del minimo.
4. Condizioni
Regolarizzazione spontanea (cioè senza atto di liquidazione o accertamento definitivo notificato).
Integrale pagamento di imposta, sanzione ridotta e interessi legali.
Possibile rateazione degli importi dovuti (art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/97 come modificato) con perdita del beneficio in caso di
mancato pagamento anche di una sola rata.
5. Procedura
Versamento tramite modello F24 (codici tributo specifici).
Presentazione di dichiarazione integrativa, se la violazione riguarda dati dichiarativi.
Calcolo degli interessi legali al tasso vigente pro tempore.
6. Effetti
Riduzione sanzioni secondo lo scaglione temporale applicabile.
Estinzione della violazione ai fini amministrativi.
Non rilevanza per i termini di accertamento (che restano invariati).
In caso di reati tributari: non estingue il reato, ma può costituire circostanza attenuante.
7. Limiti
Omissione della dichiarazione: non ravvedibile (manca il presupposto formale).
Dichiarazione infedele: ravvedibile.
Dichiarazione fraudolenta: ravvedibile ai soli fini amministrativi (non elimina il reato).
Reati tributari: ravvedimento non estingue il reato, ma può ridurre la pena (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000).
8. Differenze rispetto alla disciplina previgente
Prima della L. 190/2014: ravvedimento precluso in caso di accessi, ispezioni, verifiche o inizio di attività di accertamento.
Dopo la L. 190/2014: preclusione eliminata per tributi AE.
Ora possibile anche in fase avanzata, purché non vi sia atto definitivo notificato.
9. Riferimenti normativi
Art. 13 D.Lgs. 472/1997 (come modificato da L. 190/2014 e D.Lgs. 219/2023).
Art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 (effetti penali).
Circolare AE n. 42/E/2016, n. 11/E/2019.