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Conservazione Dati Comunicazione Elettronica Pubblica, Appunti di Sociologia

Questa direttiva europea ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli stati membri relativi alle obbligazioni dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, riguardanti la conservazione di determinati dati generati o trattati, per garantire la loro disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Il documento include disposizioni sui documenti informatici, le firme digitali, la protezione di dati personali e la sicurezza di sistemi informatici e telematici.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 26/09/2019

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1.- Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della riservatezza
Tra i diritti e doveri dei cittadini e in particolare nell’ambito dei
rapporti civili”, la vigente Costituzione italiana contempla i valori, definiti
inviolabili”, della libertà personale” (art. 13), del domicilio (art. 14)
e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione” (art. 15).
Nel medesimo contesto, la stessa Carta fondamentale riconosce a tutti il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21).
I citati diritti, che per qualche verso potrebbero apparire in contrasto tra
loro, in realtà sono ricompresi nel medesimo “catalogo” di valori finalizzati
a realizzare compiutamente i principi di base posti dall’art. 2 Cost..
Questa norma si propone di armonizzare la libertà del singolo individuo
con la difesa della società.
Infatti, da un lato essa riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità”, e dall’altro richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Il medesimo obiettivo di realizzare l’equilibrio tra i diritti della persona e le
esigenze della collettività nel suo insieme è altresì perseguito, nell’ambito
del Consiglio d’Europa, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
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Anteprima parziale del testo

Scarica Conservazione Dati Comunicazione Elettronica Pubblica e più Appunti in PDF di Sociologia solo su Docsity!

1.- Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della riservatezza

Tra i “ diritti e doveri dei cittadini ” e in particolare nell’ambito dei “ rapporti civili ”, la vigente Costituzione italiana contempla i valori, definiti “ inviolabili ”, della “ libertà personale ” ( art. 13 ), del “ domicilio ” ( art. 14 ) e della “ libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ” ( art. 15 ).

Nel medesimo contesto, la stessa Carta fondamentale riconosce a tutti il “ diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ” ( art. 21 ).

I citati diritti, che per qualche verso potrebbero apparire in contrasto tra loro, in realtà sono ricompresi nel medesimo “ catalogo ” di valori finalizzati a realizzare compiutamente i principi di base posti dall’ art. 2 Cost ..

Questa norma si propone di armonizzare la libertà del singolo individuo con la difesa della società.

Infatti, da un lato essa “ riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ”, e dall’altro “ richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”.

Il medesimo obiettivo di realizzare l’equilibrio tra i diritti della persona e le esigenze della collettività nel suo insieme è altresì perseguito, nell’ambito del Consiglio d’Europa, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Infatti, l’ art. 8 della Convezione sancisce il “ diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza ”, mentre il successivo art. 10 prevede la “ libertà di espressione ” che “ comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità ”. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero si esplica pertanto in due direzioni:

  • Libertà di esprimere, comunicare e diffondere il proprio pensiero con ogni mezzo consentito;
  • Libertà di informarsi attraverso il libero accesso a tutte le fonti della conoscenza e del sapere.

A tale scopo sono funzionali appunto la parola, lo scritto, la stampa, la cronaca e più diffusamente tutti i “ mass-media ”.

Peraltro, considerato che nessun diritto può mai essere esercitato in modo assoluto, arbitrario o “ anarchico ”, opportunamente la legge potrà imporre limite e “ confini ” nel difficile bilanciamento tra le libertà “ positive ” e quelle cosiddette “ negative ”.

Ad ogni modo, le suddette restrizioni o limitazioni normative devono essere ritenute “ necessarie ” per assicurare e garantire, in una società democratica, la sicurezza nazionale, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei diritti, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti di altri , nonché per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario ( art. 10, co. 2 Convenzione citata).

tra computer e reti locali; il che consente la trasmissione e la ricezione di informazioni in tempo reale in tutto il mondo, che appare perciò “ ravvicinato ” e “ rimpicciolito ”.

2.- I reati informatici o “computer crimes” o “cyber crimes”

Lo sviluppo delle tecnologie digitali , attraverso l’informatica e la telematica, ha enormemente contribuito, negli ultimi anni, alla diffusione della conoscenza e in generale allo sviluppo economico e alla crescita civile della società.

Infatti, lo scambio rapido e senza confini delle reti commerciali e dello scambio del sapere ha avvicinato e va tendenzialmente omologando culture e modelli di vita che nel passato apparivano inconciliabili tra loro.

Poiché però ogni medaglia ha il suo rovescio, bisogna fare i conti non solo con i vantaggi ma anche con gli svantaggi di tutte le forme evolutive.

È noto infatti, tra l’altro, che la criminalità e le diverse tipologie di illeciti si “ modellano ” e si “ conformano ” costantemente alla evoluzione della economia e allo sviluppo delle applicazioni tecnologiche.

Ciò deriva dal fatto che i soggetti devianti tendono per loro natura e interesse a sfruttare in “ negativo ”, e cioè a scopi illegali, tutte le potenzialità offerte dal “ mercato ”.

Pertanto, si registra in tutto il mondo l’incremento esponenziale e preoccupante dei “ reati informatici ” o “ computer crimes ” o “ cyber crimes ” (crimini o reati realizzati attraverso sistemi artificiali o virtuali ).

I singoli Stati e la stessa Comunità Internazionale stanno perciò attribuendo straordinaria importanza alla “ sicurezza informatica ”.

Essi si vanno quindi progressivamente attrezzando per studiare e attuare idonee “ contromisure ” volte a prevenire , contrastare e reprimere , anche attraverso sanzioni penali specifiche le suddette nuove forme di crimine (spionaggio, truffe, intrusioni arbitrarie nella riservatezza, ecc.).

La “ prevenzione ” si attua anzitutto attraverso la “ sensibilizzazione ” e la “ responsabilizzazione ” degli utenti, resi edotti dei rischi e dei pericoli in cui è possibile incorrere nell’uso degli strumenti informatici.

Per quanto riguarda il rispetto della “ sicurezza ” e della “ riservatezza ”, si rende ora necessario ricorrere al costante “ monitoraggio ” della rete internet, essendo così possibile tenere traccia dei dati inerenti gli spostamenti degli utenti, sia per quanto riguarda la navigazione in rete, sia per l’utilizzo della posta elettronica.

Se però tutti concordano sulla necessità di tutelare al privacy delle persone, non può nel contempo essere violato in modo indiscriminato il diritto alla libertà di informazione.

Ciò vale, ad es., anche per le discusse e controverse limitazioni ora imposte all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche e ambientali (a mezzo di cimici, microspie, riprese video, ecc.). si ritiene infatti che tali limitazioni potrebbero condizionare le esigenze della giustizia penale e il completo esercizio del diritto di cronaca.

Inoltre, non è possibile limitare in via preventiva il diritto di “ accesso ” ai navigatori sui siti web attraverso mappe interattive con specifici motori di ricerca.

Decreto legisla�vo 8 giugno 2001, n. 231 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice della Privacy).

In particolare, il provvedimento introduce le seguenti novità:

  • sanzioni più pesanti per i reati informatici;
  • norme di contrasto più efficace alla pedopornografia in rete;
  • sanzioni anche a carico delle società;
  • (^) possibilità per le forze dell'ordine di chiedere al provider il congelamento dei dati telematici per 6 mesi;
  • maggiori tutele per i dati personali. Per quanto riguarda infine l’ordinamento interno italiano è anzitutto evidente che il Codice penale del 1930 non poteva originariamente prevedere ipotesi di reato nella materia qui trattata.

Ciò deriva dal fatto che all’epoca le telecomunicazioni (telefono, radio, ecc.) muovevano i primi passi, mentre internet era di là da venire.

Tuttavia, sotto la spinta delle richiamate direttive europee e della crescente emergenza criminale, anche il nostro Codice penale è stato progressivamente “ aggiornato ” attraverso la previsione di nuove fattispecie criminose.

Questa “ novellazione ” è stata introdotta dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 e da successive altre norme, ivi compreso il Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Le nuove disposizioni penali sanzionano:

  • le frodi informatiche ( art. 640-ter C.p.);
  • le falsificazioni ( art. 491-bis C.p.);
  • le interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis C.p.);
  • l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ( art. 615- ter C.p.);
  • la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater C.p.);
  • la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (615-quinquies C.p.);
  • (^) il danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 C.p.).

La qui allegata “ appendice normativa ” può essere efficacemente utilizzata per la migliore comprensione degli elementi costitutivi delle nuove fattispecie penali in tema di reati informatici.

4.- Riferimenti normativi

A). - Costituzione italiana Art. 2.

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge. Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
  2. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
  3. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 10 Libertà di espressione.

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
  2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

C). - Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005

relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea , in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:

(1) L’obiettivo della presente decisione quadro è quello di migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia e gli altri servizi specializzati incaricati dell’applicazione della legge, mediante il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.

(2) Si sono registrati attacchi ai danni di sistemi di informazione, in particolare ad opera della criminalità organizzata, e aumentano le preoccupazioni per la possibilità di attacchi terroristici contro sistemi di informazione che fanno parte dell’infrastruttura critica degli Stati membri. Ciò costituisce una minaccia per la creazione di una società dell’informazione sicura e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e richiede pertanto una risposta a livello di Unione europea.

(3) Una risposta efficace a queste minacce richiede un approccio globale rispetto alla sicurezza delle reti e dell’informazione, come evidenziato nel piano d’azione e Europe,

nella comunicazione della Commissione «Sicurezza delle reti e sicurezza dell’informazione: proposta di un approccio strategico europeo» e nella risoluzione del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell’informazione.

Omissis…

D). - Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 marzo 2006

b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:

  1. per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: i) numero/i digitato/i (il numero o i numeri chiamati) e, nei casi che comportano servizi supplementari come l’inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa; ii) nome/i e indirizzo/i dell’abbonato/i o dell’utente/i registrato/i; 13.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 105/
  2. per la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet: i) identificativo dell’utente o numero telefonico del/dei presunto/i destinatario/i di una chiamata telefonica via Internet; ii) nome/i e indirizzo/i dell’abbonato/i o dell’utente/i registrato/i e identificativo del presunto destinatario della comunicazione; c) i dati necessari per determinare la data, l’ora e la durata di una comunicazione:
  3. per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell’inizio e della fine della comunicazione;
  4. per l’accesso Internet, la posta elettronica via Internet e la telefonia via Internet: i) data e ora del log-in e del log-off del servizio di accesso Internet sulla base di un determinato fuso orario, unitamente all’indirizzo IP, dinamico o statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l’identificativo dell’abbonato o dell’utente registrato; ii) data e ora del log-in e del log-off del servizio di posta elettronica su Internet o del servizio di telefonia via Internet sulla base di un determinato fuso orario; d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:
  5. per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato;
  6. per la posta elettronica Internet e la telefonia Internet: il servizio Internet utilizzato; e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature:
  7. per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati;
  8. per la telefonia mobile: i) numeri telefonici chiamanti e chiamati; ii) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;

iii) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante; iv) l’IMSI del chiamato; v) l’IMEI del chiamato; vi) nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l’ora dell’attivazione iniziale della carta e l’etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l’attivazione;

  1. per l’accesso Internet, la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet: i) numero telefonico chiamante per l’accesso commutato (dial-up access); ii) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all’origine della comunicazione; f) i dati necessari per determinare l’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:
  2. etichetta di ubicazione (Cell ID) all’inizio della comunicazione;
  3. dati per identificare l’ubicazione geografica delle cellule facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni.

2. A norma della presente direttiva, non può essere conservato alcun dato relativo al contenuto della comunicazione.

Articolo 6 Periodi di conservazione

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all’articolo 5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione.

G). - Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992, n. 518 Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per l’elaboratore Art. 10

  1. Dopo l’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 171-bis - 1.chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore , o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate , importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 600.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell’abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia di stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
  2. La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati".

H). - Legge 23 dicembre 1993 n. 547

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica

I). - Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Art. 15.

  1. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

L). - Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 1, co. 1, lett. a) Il documento informatico, formato dalla pubblica amministrazione è da considerarsi originale****. A partire dal documento informatico possono essere effettuate riproduzioni e copie su diversi tipi di supporto informatico e cartaceo, per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 1, co. 1, lett b) Per firma digitale si intende il risultato della procedura informatica ( validazione ) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

M). - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico in materia di documentazione amministrativa

Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

b ) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di

da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
  2. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 169 Misure di sicurezza
  3. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
  4. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. Art. 170 Inosservanza di provvedimenti del Garante
  5. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Art. 171 Altre fattispecie
  6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 172 Pene accessorie
  7. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

O). - Codice penale

Art. 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o progammi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 491 bis Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento