


















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Questa direttiva europea ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli stati membri relativi alle obbligazioni dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, riguardanti la conservazione di determinati dati generati o trattati, per garantire la loro disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Il documento include disposizioni sui documenti informatici, le firme digitali, la protezione di dati personali e la sicurezza di sistemi informatici e telematici.
Tipologia: Appunti
Caricato il 26/09/2019
1 / 26
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



















1.- Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della riservatezza
Tra i “ diritti e doveri dei cittadini ” e in particolare nell’ambito dei “ rapporti civili ”, la vigente Costituzione italiana contempla i valori, definiti “ inviolabili ”, della “ libertà personale ” ( art. 13 ), del “ domicilio ” ( art. 14 ) e della “ libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ” ( art. 15 ).
Nel medesimo contesto, la stessa Carta fondamentale riconosce a tutti il “ diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ” ( art. 21 ).
I citati diritti, che per qualche verso potrebbero apparire in contrasto tra loro, in realtà sono ricompresi nel medesimo “ catalogo ” di valori finalizzati a realizzare compiutamente i principi di base posti dall’ art. 2 Cost ..
Questa norma si propone di armonizzare la libertà del singolo individuo con la difesa della società.
Infatti, da un lato essa “ riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ”, e dall’altro “ richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”.
Il medesimo obiettivo di realizzare l’equilibrio tra i diritti della persona e le esigenze della collettività nel suo insieme è altresì perseguito, nell’ambito del Consiglio d’Europa, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Infatti, l’ art. 8 della Convezione sancisce il “ diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza ”, mentre il successivo art. 10 prevede la “ libertà di espressione ” che “ comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità ”. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero si esplica pertanto in due direzioni:
A tale scopo sono funzionali appunto la parola, lo scritto, la stampa, la cronaca e più diffusamente tutti i “ mass-media ”.
Peraltro, considerato che nessun diritto può mai essere esercitato in modo assoluto, arbitrario o “ anarchico ”, opportunamente la legge potrà imporre limite e “ confini ” nel difficile bilanciamento tra le libertà “ positive ” e quelle cosiddette “ negative ”.
Ad ogni modo, le suddette restrizioni o limitazioni normative devono essere ritenute “ necessarie ” per assicurare e garantire, in una società democratica, la sicurezza nazionale, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei diritti, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti di altri , nonché per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario ( art. 10, co. 2 Convenzione citata).
tra computer e reti locali; il che consente la trasmissione e la ricezione di informazioni in tempo reale in tutto il mondo, che appare perciò “ ravvicinato ” e “ rimpicciolito ”.
2.- I reati informatici o “computer crimes” o “cyber crimes”
Lo sviluppo delle tecnologie digitali , attraverso l’informatica e la telematica, ha enormemente contribuito, negli ultimi anni, alla diffusione della conoscenza e in generale allo sviluppo economico e alla crescita civile della società.
Infatti, lo scambio rapido e senza confini delle reti commerciali e dello scambio del sapere ha avvicinato e va tendenzialmente omologando culture e modelli di vita che nel passato apparivano inconciliabili tra loro.
Poiché però ogni medaglia ha il suo rovescio, bisogna fare i conti non solo con i vantaggi ma anche con gli svantaggi di tutte le forme evolutive.
È noto infatti, tra l’altro, che la criminalità e le diverse tipologie di illeciti si “ modellano ” e si “ conformano ” costantemente alla evoluzione della economia e allo sviluppo delle applicazioni tecnologiche.
Ciò deriva dal fatto che i soggetti devianti tendono per loro natura e interesse a sfruttare in “ negativo ”, e cioè a scopi illegali, tutte le potenzialità offerte dal “ mercato ”.
Pertanto, si registra in tutto il mondo l’incremento esponenziale e preoccupante dei “ reati informatici ” o “ computer crimes ” o “ cyber crimes ” (crimini o reati realizzati attraverso sistemi artificiali o virtuali ).
I singoli Stati e la stessa Comunità Internazionale stanno perciò attribuendo straordinaria importanza alla “ sicurezza informatica ”.
Essi si vanno quindi progressivamente attrezzando per studiare e attuare idonee “ contromisure ” volte a prevenire , contrastare e reprimere , anche attraverso sanzioni penali specifiche le suddette nuove forme di crimine (spionaggio, truffe, intrusioni arbitrarie nella riservatezza, ecc.).
La “ prevenzione ” si attua anzitutto attraverso la “ sensibilizzazione ” e la “ responsabilizzazione ” degli utenti, resi edotti dei rischi e dei pericoli in cui è possibile incorrere nell’uso degli strumenti informatici.
Per quanto riguarda il rispetto della “ sicurezza ” e della “ riservatezza ”, si rende ora necessario ricorrere al costante “ monitoraggio ” della rete internet, essendo così possibile tenere traccia dei dati inerenti gli spostamenti degli utenti, sia per quanto riguarda la navigazione in rete, sia per l’utilizzo della posta elettronica.
Se però tutti concordano sulla necessità di tutelare al privacy delle persone, non può nel contempo essere violato in modo indiscriminato il diritto alla libertà di informazione.
Ciò vale, ad es., anche per le discusse e controverse limitazioni ora imposte all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche e ambientali (a mezzo di cimici, microspie, riprese video, ecc.). si ritiene infatti che tali limitazioni potrebbero condizionare le esigenze della giustizia penale e il completo esercizio del diritto di cronaca.
Inoltre, non è possibile limitare in via preventiva il diritto di “ accesso ” ai navigatori sui siti web attraverso mappe interattive con specifici motori di ricerca.
Decreto legisla�vo 8 giugno 2001, n. 231 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice della Privacy).
In particolare, il provvedimento introduce le seguenti novità:
Ciò deriva dal fatto che all’epoca le telecomunicazioni (telefono, radio, ecc.) muovevano i primi passi, mentre internet era di là da venire.
Tuttavia, sotto la spinta delle richiamate direttive europee e della crescente emergenza criminale, anche il nostro Codice penale è stato progressivamente “ aggiornato ” attraverso la previsione di nuove fattispecie criminose.
Questa “ novellazione ” è stata introdotta dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 e da successive altre norme, ivi compreso il Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Le nuove disposizioni penali sanzionano:
La qui allegata “ appendice normativa ” può essere efficacemente utilizzata per la migliore comprensione degli elementi costitutivi delle nuove fattispecie penali in tema di reati informatici.
A). - Costituzione italiana Art. 2.
Articolo 10 Libertà di espressione.
C). - Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005
relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea , in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
(1) L’obiettivo della presente decisione quadro è quello di migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia e gli altri servizi specializzati incaricati dell’applicazione della legge, mediante il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.
(2) Si sono registrati attacchi ai danni di sistemi di informazione, in particolare ad opera della criminalità organizzata, e aumentano le preoccupazioni per la possibilità di attacchi terroristici contro sistemi di informazione che fanno parte dell’infrastruttura critica degli Stati membri. Ciò costituisce una minaccia per la creazione di una società dell’informazione sicura e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e richiede pertanto una risposta a livello di Unione europea.
(3) Una risposta efficace a queste minacce richiede un approccio globale rispetto alla sicurezza delle reti e dell’informazione, come evidenziato nel piano d’azione e Europe,
nella comunicazione della Commissione «Sicurezza delle reti e sicurezza dell’informazione: proposta di un approccio strategico europeo» e nella risoluzione del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell’informazione.
Omissis…
D). - Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 marzo 2006
b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:
iii) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante; iv) l’IMSI del chiamato; v) l’IMEI del chiamato; vi) nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l’ora dell’attivazione iniziale della carta e l’etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l’attivazione;
2. A norma della presente direttiva, non può essere conservato alcun dato relativo al contenuto della comunicazione.
Articolo 6 Periodi di conservazione
Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all’articolo 5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione.
G). - Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992, n. 518 Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per l’elaboratore Art. 10
H). - Legge 23 dicembre 1993 n. 547
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica
I). - Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Art. 15.
L). - Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 1, co. 1, lett. a) Il documento informatico, formato dalla pubblica amministrazione è da considerarsi originale****. A partire dal documento informatico possono essere effettuate riproduzioni e copie su diversi tipi di supporto informatico e cartaceo, per gli usi consentiti dalla legge.
Art. 1, co. 1, lett b) Per firma digitale si intende il risultato della procedura informatica ( validazione ) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
M). - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico in materia di documentazione amministrativa
Art. 1 Definizioni
b ) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
O). - Codice penale
Art. 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilità
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o progammi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Art. 491 bis Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento