



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti sul RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di Paolo PATRITO
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 7
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




Il responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento è la figura principale per lo svolgimento del procedimento: previsto dalla l.n. 241/1990, il responsabile del procedimento rompe il “muro di anonimato” dietro cui si celava l'Amministrazione. La ratio dell'introduzione della figura è l'esigenza di attuazione dei principi di trasparenza ed efficienza, la responsabilizzazione dei funzionari preposti alla gestione del preocedimento, la volontà di imprimere celerità all'azione amministrativa. L'art. 4 della l.n. 241/1990 prevede che ogni Amministrazione si doti, per ciascun tipo di procedimento, di un'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad un altro addetto dell'unità, la responsabilità dell'istruttoria e, eventualmente, ove, cioè, ne abbia la competenza, dell'adozione del provvedimento (finché non è disposta l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa): art. 5. L'individuazione della unità organizzativa e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7, ossia (a) i destinatari del provvedimento, (b) chi per legge deve intervenire, (c) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subire un pregiudizio dal provvedimento finale. I compiti del responsabile del procedimento sono indicati all'art. 6, ed attengono alla cura della fase istruttoria ed eveuntalmente all'adozione del provvedimento. Egli, in particolare, a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Da sottolineare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio: sempre l'art. 6, lett. b), prevede che il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”: la domanda presentata dal cittadino che risulti incompleta o erronea non può essere respinta tout court, ma il responsabile deve ammetterne l'integrazione o la correzione, purché, trattandosi di procedimenti concorsuali (ad es. per l'assunzione di pubblici dipendenti) tale attività non violi il principio della par condicio. Oltre alla proposta di indizione o all'indizione della conferenza di servizi, il responsabile cura le comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni previste dalla legge: in particolare, si attira l'attenzione sulla comunicazione dell'avvio del procedimento, sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del procedimento, sulla comunicazione del provvedimento.
Infine, ai sensi dell'art. 6, lett. e), il responsabile adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. Di rilievo la circostanza che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento solamente ove ne indichi le ragioni nel provvedimento finale (c.d motivazione aggravata): V. LA SENTENZA (TAR UMBRIA, N. 78/2015) IN CALCE. La legislazione in tema di lotta alla corruzione (l. n. 190/2012) ha introdotto la previsione di cui all'art. 6-bis, l.n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento (oltre alle altre figue ivi indicate) deve astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. N. 00078/2015 REG.PROV.COLL. N. 00108/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 108 del 2014, proposto da: Feliciano Brunetti, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Velatta, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; contro
(per un ammontare pari ad euro 40.039,00); tale istanza è stata inviata in allegato ad una nota di accompagnamento indirizzata al Sindaco; a tale nota erano altresì allegati : a) la perizia giurata in data 14 ottobre 2013 contenente la relazione tecnica dei danni subiti e le opere necessarie per il ripristino con il computo metrico estimativo che le quantificava; b) la documentazione fotografica e le planimetrie catastali. E’ intervenuto il preavviso di rigetto in data 22 novembre 2013 del Responsabile dei Servizi associati edilizia e protezione civile tra i Comuni di Fossato di Vico, Costacciaro, Scheggia, Pascelupo e Sigillo, il quale evidenziava che la domanda non poteva essere accolta, in quanto la perizia giurata non conteneva gli elaborati grafici e planimetrici dell’edificio oggetto di domanda. Nonostante il contributo partecipativo del ricorrente, con provvedimento in data 12 dicembre 2013 il Responsabile del procedimento ha dichiarato l’irricevibilità della domanda, asseritamente non redatta in conformità dell’art. 5, comma 2, del decreto del Commissario Delegato n. 1 del 2013; inoltre con determinazione n. 7 in pari data veniva ribadita l’esclusione della domanda del ricorrente ed approvato l’elenco delle tre domande ammesse a contributo (quelle dei sigg.ri Menghini, Ercoli e Burzacca, odierni controinteressati). Avverso detti provvedimenti del 12 dicembre 2013, nonché avverso le disposizioni contenute agli artt. 4 e 5 del decreto del Commissario Delegato 9 agosto 2013, n. 1, ove intese nel senso che dalla mancata allegazione alla perizia giurata delle planimetrie ed elaborati grafici discende automaticamente l’esclusione della domanda, propone il presente gravame, sorretto dai seguenti motivi di diritto :
planimetrie, e cioè la superficie calpestabile dell’immobile (sulla quale computare il costo parametrico forfetizzato, che concorre alla determinazione del danno), bene poteva essere accertata d’ufficio dal Comune (ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000), utilizzando le risultanze dell’Agenzia del Territorio sulla base degli estremi catastali del fabbricato indicati con l’istanza proposta dal Brunetti nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ciò significa che la produzione delle planimetrie catastali da parte dell’interessato non è di per sé infungibile, bene potendo la loro mancanza essere surrogata dall’acquisizione officiosa ex art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000. Si è costituito in giudizio il Comune di Fossato di Vico puntualmente controdeducendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione. Si è altresì costituito in giudizio il Presidente della Regione dell’Umbria, quale Commissario Delegato per la Protezione Civile, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, questa spettando alla Regione dell’Umbria. All’udienza dell’8 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Presidente della Regione Umbria, quale Commissario Delegato per la Protezione Civile, lo accoglie, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Cesare Lamberti, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore Paolo Amovilli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/ IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)