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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - PATRITO, Sintesi del corso di Diritto Amministrativo

Appunti sul RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di Paolo PATRITO

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 14/02/2022

anna-giusto
anna-giusto 🇮🇹

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Il responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la figura principale per lo svolgimento del procedimento:
previsto dalla l.n. 241/1990, il responsabile del procedimento rompe il “muro di anonimato” dietro
cui si celava l'Amministrazione.
La ratio dell'introduzione della figura è l'esigenza di attuazione dei principi di trasparenza ed
efficienza, la responsabilizzazione dei funzionari preposti alla gestione del preocedimento, la
volontà di imprimere celerità all'azione amministrativa.
L'art. 4 della l.n. 241/1990 prevede che ogni Amministrazione si doti, per ciascun tipo di
procedimento, di un'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento
procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a o ad un altro addetto dell'unità, la
responsabilità dell'istruttoria e, eventualmente, ove, cioè, ne abbia la competenza, dell'adozione del
provvedimento (finché non è disposta l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa): art. 5.
L'individuazione della unità organizzativa e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all'art. 7, ossia (a) i destinatari del provvedimento, (b) chi per legge
deve intervenire, (c) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subire un
pregiudizio dal provvedimento finale.
I compiti del responsabile del procedimento sono indicati all'art. 6, ed attengono alla cura della fase
istruttoria ed eveuntalmente all'adozione del provvedimento.
Egli, in particolare, a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.
Da sottolineare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio: sempre l'art. 6, lett. b), prevede che il
responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete”: la domanda presentata dal cittadino che risulti incompleta o
erronea non può essere respinta tout court, ma il responsabile deve ammetterne l'integrazione o la
correzione, purché, trattandosi di procedimenti concorsuali (ad es. per l'assunzione di pubblici
dipendenti) tale attività non violi il principio della par condicio.
Oltre alla proposta di indizione o all'indizione della conferenza di servizi, il responsabile cura le
comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni previste dalla legge: in particolare, si attira l'attenzione
sulla comunicazione dell'avvio del procedimento, sulla comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento del procedimento, sulla comunicazione del provvedimento.
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Il responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento è la figura principale per lo svolgimento del procedimento: previsto dalla l.n. 241/1990, il responsabile del procedimento rompe il “muro di anonimato” dietro cui si celava l'Amministrazione. La ratio dell'introduzione della figura è l'esigenza di attuazione dei principi di trasparenza ed efficienza, la responsabilizzazione dei funzionari preposti alla gestione del preocedimento, la volontà di imprimere celerità all'azione amministrativa. L'art. 4 della l.n. 241/1990 prevede che ogni Amministrazione si doti, per ciascun tipo di procedimento, di un'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad un altro addetto dell'unità, la responsabilità dell'istruttoria e, eventualmente, ove, cioè, ne abbia la competenza, dell'adozione del provvedimento (finché non è disposta l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa): art. 5. L'individuazione della unità organizzativa e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7, ossia (a) i destinatari del provvedimento, (b) chi per legge deve intervenire, (c) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subire un pregiudizio dal provvedimento finale. I compiti del responsabile del procedimento sono indicati all'art. 6, ed attengono alla cura della fase istruttoria ed eveuntalmente all'adozione del provvedimento. Egli, in particolare, a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Da sottolineare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio: sempre l'art. 6, lett. b), prevede che il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”: la domanda presentata dal cittadino che risulti incompleta o erronea non può essere respinta tout court, ma il responsabile deve ammetterne l'integrazione o la correzione, purché, trattandosi di procedimenti concorsuali (ad es. per l'assunzione di pubblici dipendenti) tale attività non violi il principio della par condicio. Oltre alla proposta di indizione o all'indizione della conferenza di servizi, il responsabile cura le comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni previste dalla legge: in particolare, si attira l'attenzione sulla comunicazione dell'avvio del procedimento, sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del procedimento, sulla comunicazione del provvedimento.

Infine, ai sensi dell'art. 6, lett. e), il responsabile adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. Di rilievo la circostanza che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento solamente ove ne indichi le ragioni nel provvedimento finale (c.d motivazione aggravata): V. LA SENTENZA (TAR UMBRIA, N. 78/2015) IN CALCE. La legislazione in tema di lotta alla corruzione (l. n. 190/2012) ha introdotto la previsione di cui all'art. 6-bis, l.n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento (oltre alle altre figue ivi indicate) deve astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. N. 00078/2015 REG.PROV.COLL. N. 00108/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 108 del 2014, proposto da: Feliciano Brunetti, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Velatta, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; contro

  • Comune di Fossato di Vico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Rampini e Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
  • Regione Umbria;
  • Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria in qualita' di Commissario Delegato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, via degli Offici, 14; nei confronti di Fabrizio Menghini, Stefano Ercoli, Antonio Burzacca; per l'annullamento del provvedimento in data 12 dicembre 2013, prot. 10624, notificato il 20 dicembre successivo, a mezzo del quale il Responsabile dei Servizi Associati Edilizia e Protezione Civile tra i Comuni di

(per un ammontare pari ad euro 40.039,00); tale istanza è stata inviata in allegato ad una nota di accompagnamento indirizzata al Sindaco; a tale nota erano altresì allegati : a) la perizia giurata in data 14 ottobre 2013 contenente la relazione tecnica dei danni subiti e le opere necessarie per il ripristino con il computo metrico estimativo che le quantificava; b) la documentazione fotografica e le planimetrie catastali. E’ intervenuto il preavviso di rigetto in data 22 novembre 2013 del Responsabile dei Servizi associati edilizia e protezione civile tra i Comuni di Fossato di Vico, Costacciaro, Scheggia, Pascelupo e Sigillo, il quale evidenziava che la domanda non poteva essere accolta, in quanto la perizia giurata non conteneva gli elaborati grafici e planimetrici dell’edificio oggetto di domanda. Nonostante il contributo partecipativo del ricorrente, con provvedimento in data 12 dicembre 2013 il Responsabile del procedimento ha dichiarato l’irricevibilità della domanda, asseritamente non redatta in conformità dell’art. 5, comma 2, del decreto del Commissario Delegato n. 1 del 2013; inoltre con determinazione n. 7 in pari data veniva ribadita l’esclusione della domanda del ricorrente ed approvato l’elenco delle tre domande ammesse a contributo (quelle dei sigg.ri Menghini, Ercoli e Burzacca, odierni controinteressati). Avverso detti provvedimenti del 12 dicembre 2013, nonché avverso le disposizioni contenute agli artt. 4 e 5 del decreto del Commissario Delegato 9 agosto 2013, n. 1, ove intese nel senso che dalla mancata allegazione alla perizia giurata delle planimetrie ed elaborati grafici discende automaticamente l’esclusione della domanda, propone il presente gravame, sorretto dai seguenti motivi di diritto :

  1. Violazione dell’art. 5 del decreto del Presidente della G.R.-Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 1; violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990; violazione del principio del c.d. “dovere di soccorso”; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Nelle procedure di tipo concorsuale la regolarizzazione deve essere consentita allorchè i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili ad errore materiale, e sempre che riguardino dichiarazione o documenti che dalla lex specialis non siano richiesti a pena di esclusione. Nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti; in primo luogo, l’avviso approvato con decreto del Commissario Delegato 9 agosto 2013, n. 1 non reca alcuna clausola comminatoria dell’esclusione; inoltre, le planimetrie sono state comunque prodotte, sia pure non a corredo della perizia giurata che dimostra e quantifica il danno. Ne consegue che il responsabile del procedimento avrebbe dovuto consentire al Brunetti, che aveva segnalato l’errore materiale a seguito del preavviso di rigetto, di integrare la perizia giurata con le planimetrie e gli altri elaborati, pur prodotti, e non decidere per la irricevibilità della istanza.
  2. Violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità; sviamento; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità. Nell’ambito della disciplina che il decreto commissariale 13 agosto 2013, n. 1 ha stabilito per la presentazione della domanda di contributo la perizia giurata indicata dall’art. 5 ha la dichiarata funzione di dimostrare e quantificare il danno subito dagli immobili, onde consentire agli uffici comunali la determinazione del “danno ammissibile” ai sensi del successivo art. 6. Pertanto la descrizione dell’immobile e del danno ha la funzione di circostanziare le risultanze del computo metrico estimativo. Evidente è, allora, l’illegittimità dell’art. 5, comma 2, dell’avviso se inteso nel senso che dalla mancata allegazione alla perizia delle planimetrie relative all’immobile danneggiato discenda automaticamente l’irricevibilità della domanda per incompletezza della documentazione, senza subordinare tale esclusione all’accertamento che la descrizione dell’immobile e del danno non fossero ricavabili dalla restante documentazione prodotta, ovvero da atto che il responsabile del procedimento è chiamato ad accertare d’ufficio.
  3. Violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000; eccesso di potere per difetto dei presupposti, nell’assunto che l’elemento utile alla determinazione del contributo ammissibile ricavabile dalle

planimetrie, e cioè la superficie calpestabile dell’immobile (sulla quale computare il costo parametrico forfetizzato, che concorre alla determinazione del danno), bene poteva essere accertata d’ufficio dal Comune (ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000), utilizzando le risultanze dell’Agenzia del Territorio sulla base degli estremi catastali del fabbricato indicati con l’istanza proposta dal Brunetti nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ciò significa che la produzione delle planimetrie catastali da parte dell’interessato non è di per sé infungibile, bene potendo la loro mancanza essere surrogata dall’acquisizione officiosa ex art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000. Si è costituito in giudizio il Comune di Fossato di Vico puntualmente controdeducendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione. Si è altresì costituito in giudizio il Presidente della Regione dell’Umbria, quale Commissario Delegato per la Protezione Civile, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, questa spettando alla Regione dell’Umbria. All’udienza dell’8 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO

    • Deve essere preliminarmente accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria quale Commissario Delegato (in forza di d.P.C.M. 23 marzo 2013), svolta dall’Avvocatura dello Stato. Ed invero in forza dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 123 del 21 novembre 2013 la Regione Umbria è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nel novembre 2012. Tale subentro della Regione Umbria al Commissario delegato è stata poi confermata, in via generale, dall’art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è però successiva al provvedimento in questa sede gravato. 2.- Con il primo mezzo si deduce l’illegittimità del provvedimento di irricevibilità della domanda di contributo (per i danni causati dagli eventi alluvionali dell’11/13 novembre 2012) per violazione dell’art. 5 del decreto del Commissario delegato n. 1 del 2013, nell’assunto che quest’ultimo non prevede alcuna ipotesi di esclusione in caso di irregolare produzione della documentazione tecnica (per la dimostrazione e quantificazione del danno), e che comunque il ricorrente ha prodotto sin dall’inizio le planimetrie catastali, sia pure, per errore, non a corredo della perizia giurata che illustra e quantifica il danno; conseguentemente, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto, quanto meno, esercitare il potere di soccorso istruttorio nei confronti del ricorrente. Il motivo è meritevole di positiva valutazione, e va dunque accolto. Il motivo di “esclusione” della domanda del ricorrente riposa nel fatto che «la perizia giurata non è stata redatta conformemente a quanto richiesto dall’avviso in quanto non contiene i documenti minimi obbligatori previsti dall’art 5, comma 2, del decreto del Commissario Delegato n. 1/2013»; in particolare, non contiene gli elaborati grafici e le planimetrie, sebbene questi documenti siano stati contestualmente prodotti come allegati alla domanda. L’art 5 del decreto del Commissario Delegato n. 1 del 2013 prevede che i soggetti privati danneggiati dall’alluvione «dimostrano e quantificano il danno mediante perizia giurata, redatta da un professionista abilitato»; al secondo comma è precisato che «la perizia contiene : a) la descrizione completa dell’immobile distrutto o danneggiato corredata da planimetrie, elaborati grafici e relazione tecnica; b) la descrizione del danno riscontrato; c) il computo metrico estimativo delle opere necessarie per la riparazione del danno». Dalla lettura della documentazione versata in atti emerge che le planimetrie catastali non sono effettivamente incluse nella documentazione di parte ricorrente “coperta” dal verbale di

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Presidente della Regione Umbria, quale Commissario Delegato per la Protezione Civile, lo accoglie, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Cesare Lamberti, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore Paolo Amovilli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/ IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)