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Responsabilità Amministrativa e Civile della PA: Condotte Illecite e Risarcimento Danno, Appunti di Contabilità

Una panoramica della responsabilità civile e amministrativa della pubblica amministrazione in italia, con un focus sulle condotte illecite e sul risarcimento del danno. Viene spiegato come i funzionari pubblici sono responsabili per gli atti violanti i diritti, come si estende la responsabilità civile allo stato e agli enti pubblici, e come il risarcimento del danno deve essere equivalente o specifico. Inoltre, vengono descritte le tre tipi di responsabilità civile (contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale) e le tipologie di danno non economico (danno all’immagine, danno da tangente e danno da disservizi) che possono sussistere responsabilità amministrativa.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 02/04/2020

-martina-1997
-martina-1997 🇮🇹

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LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Responsabilità (art.28cost): i funzionari pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende anche allo Stato e agli enti pubblici”.
Per responsabilità s’intende l’assoggettabilità ad una sanzione, dell’autore di un illecito. E’ un principio di
immedesimazione organica: perché i soggetti della PA non operano in semplice rappresentanza dell’amministrazione ma
si immedesimano con essa, infatti nel caso di provvedimenti disciplinari, il funzionario risponde in solido con
l’amministrazione. A tal fine, è prevista dalla 241 la figura del responsabile del procedimento.
RISARCIMENTO art 2043 cc
Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Consiste nel pagamento di una somma di danaro, al fine di riparare il danno arrecato ad un altro soggetto. Il
risarcimento del danno deve essere equivalente o in forma specifica.
Risarcimento in forma specifica: Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o
in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione
in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
L’azione di responsabilità , da compiersi dinanzi alla Corte dei Conti, va esercitata, a pena di prescrizione, entro 5 anni
dal momento in cui si è concretizzato il danno.
1. La responsabilità civile
Consegue alla violazione delle norme civili da parte di privati o di enti pubblici ed è una responsabilità diretta.
Il riferimento è all’ART. 2043 C.C. che stabilisce che:
“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”.
Il codice civile italiano prevede tre tipi di responsabilità civile:
CONTRATTUALE Si ha responsabilità contrattuale solo se tra i due soggetti c’è un rapporto di tipo contrattuale.
Quando un ente pubblico non adempie ad un obbligo che discende da un rapporto obbligatorio con un cittadino,
tale obbligo grava unicamente in capo alla PA e non sul funzionario. A quest’ultimo, il cittadino potrà al più chiedere
i danni invocando la responsabilità extracontrattuale (ad esempio, danno causato da medico del servizio sanitario
pubblico ad un paziente: l’amministrazione risponderà a titolo contrattuale, il medico a titolo extracontrattuale);
EXTRACONTRATTUALE ex art 2043 cc è la responsabilità per eccellenza, perché si ricorre anche nel caso in cui non
sussiste un rapporto contrattuale. i presupposti sono quelli di cui all'art. 2043 cc e, cioè, la condotta antigiuridica,
il danno ingiusto, il requisito psicologico della colpa o del dolo, l'evento dannoso il nesso di causalità tra condotta
ed evento:
1) la condotta: può consistere in un’azione o omissione della PA, di natura dolosa o colposa (il silenzio, la mancata
emissione di un provvedimento amministrativo), dalla quale sia derivato un danno. La condotta deve essere
imputabile ad un’autorità amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni.
2) l’antigiuridicità della condotta: si concretizza nella violazione della sfera giuridica di un soggetto in assenza di
cause di giustificazione;
3) Evento dannoso o elemento oggettivo: è costituito dal danno che si concretizza in ogni forma di pregiudizio non
economico o economico derivante dalla lesione di un diritto soggettivo o interesse legittimo;
4) Imputabilità: è l’elemento psicologico. L’ART. 2043 richiede che il fatto dannoso sia riferibile a colpa o dolo.
Quindi, la condotta e l’antigiuridicità della stessa non sono sufficienti a determinare responsabilità in capo
all’agente, dovendo essere accompagnate da dolo o colpa grave (allo scopo di evitare che i dipendenti pubblici
rimangano inerti per il timore di provocare un danno).
- L’azione dolosa può essere compiuta con la volontà cosciente di causare un pregiudizio (dolo diretto); con la
consapevolezza del rischio che l’azione stessa possa determinare un certo evento dannoso (dolo indiretto o
eventuale); con l’intenzione di trasgredire gli obblighi nascenti da un rapporto contrattuale (dolo contrattuale) o con
la volontà di arrecare un danno ingiusto ad un altro soggetto (dolo extracontrattuale).
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LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Responsabilità (art.28cost): i funzionari pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende anche allo Stato e agli enti pubblici”. Per responsabilità s’intende l’assoggettabilità ad una sanzione, dell’autore di un illecito. E’ un principio di immedesimazione organica: perché i soggetti della PA non operano in semplice rappresentanza dell’amministrazione ma si immedesimano con essa, infatti nel caso di provvedimenti disciplinari, il funzionario risponde in solido con l’amministrazione. A tal fine, è prevista dalla 241 la figura del responsabile del procedimento. RISARCIMENTO art 2043 cc Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consiste nel pagamento di una somma di danaro, al fine di riparare il danno arrecato ad un altro soggetto. Il risarcimento del danno deve essere equivalente o in forma specifica. Risarcimento in forma specifica: Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. L’azione di responsabilità , da compiersi dinanzi alla Corte dei Conti, va esercitata, a pena di prescrizione, entro 5 anni dal momento in cui si è concretizzato il danno.

1. La responsabilità civile

Consegue alla violazione delle norme civili da parte di privati o di enti pubblici ed è una responsabilità diretta. Il riferimento è all’ART. 2043 C.C. che stabilisce che: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il codice civile italiano prevede tre tipi di responsabilità civile:  CONTRATTUALE Si ha responsabilità contrattuale solo se tra i due soggetti c’è un rapporto di tipo contrattuale. Quando un ente pubblico non adempie ad un obbligo che discende da un rapporto obbligatorio con un cittadino, tale obbligo grava unicamente in capo alla PA e non sul funzionario. A quest’ultimo, il cittadino potrà al più chiedere i danni invocando la responsabilità extracontrattuale (ad esempio, danno causato da medico del servizio sanitario pubblico ad un paziente: l’amministrazione risponderà a titolo contrattuale, il medico a titolo extracontrattuale);  EXTRACONTRATTUALE ex art 2043 cc è la responsabilità per eccellenza, perché si ricorre anche nel caso in cui non sussiste un rapporto contrattuale. i presupposti sono quelli di cui all'art. 2043 cc e, cioè, la condotta antigiuridica , il danno ingiusto , il requisito psicologico della colpa o del dolo , l'evento dannoso il nesso di causalità tra condotta ed evento :

  1. la condotta : può consistere in un’azione o omissione della PA, di natura dolosa o colposa (il silenzio, la mancata emissione di un provvedimento amministrativo), dalla quale sia derivato un danno. La condotta deve essere imputabile ad un’autorità amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni.
  2. l’antigiuridicità della condotta : si concretizza nella violazione della sfera giuridica di un soggetto in assenza di cause di giustificazione;
  3. Evento dannoso o elemento oggettivo: è costituito dal danno che si concretizza in ogni forma di pregiudizio non economico o economico derivante dalla lesione di un diritto soggettivo o interesse legittimo;
  4. Imputabilità : è l’elemento psicologico. L’ART. 2043 richiede che il fatto dannoso sia riferibile a colpa o dolo. Quindi, la condotta e l’antigiuridicità della stessa non sono sufficienti a determinare responsabilità in capo all’agente, dovendo essere accompagnate da dolo o colpa grave (allo scopo di evitare che i dipendenti pubblici rimangano inerti per il timore di provocare un danno).
  • L’azione dolo sa può essere compiuta con la volontà cosciente di causare un pregiudizio (dolo diretto); con la consapevolezza del rischio che l’azione stessa possa determinare un certo evento dannoso (dolo indiretto o eventuale); con l’intenzione di trasgredire gli obblighi nascenti da un rapporto contrattuale (dolo contrattuale) o con la volontà di arrecare un danno ingiusto ad un altro soggetto (dolo extracontrattuale).
  • Dal dolo va distinta la colpa grave che attiene non tanto alla sfera psicologica della volontà di nuocere, quanto alle modalità con cui l’azione viene compiuta. In particolare, la colpa grave si individua nelle ipotesi in cui l’azione sia compiuta con negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di norme, sprezzante trascuratezza dei propri doveri.
  1. Danno ingiusto: si configura come lesione di un interesse ad un bene della vita , comprendendo anche le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione di interessi legittimi.
  2. Nesso di causalità : è la stretta relazione che intercorre tra la condotta e l’evento dannoso. Perché possa sussistere responsabilità è necessario che il pregiudizio sia stato provocato in via immediata dall’azione.  PRECONTRATTUALE: in passato non era prevista, ma, attualmente, la giurisprudenza riconosce al privato aspirante contraente che abbia subito danni dal comportamento precontrattuale dell’ente pubblico, in violazione degli ARTT. 1337 e 1338 C.c., il diritto al risarcimento del danno. ART. 1337 C.c.: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. ART. 1338 C.c.: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.

2. Responsabilità amministrativa

Gli elementi che caratterizzano tale tipo di responsabilità, vista come una responsabilità contrattuale, sono:

  • il rapporto di servizio : si intende qualunque rapporto, anche di natura temporanea, che comporti l’esercizio di attività di diritto pubblico;
  • il pregiudizio nei confronti dell’amministrazione: è necessario che il soggetto danneggiato sia una PA (in caso contrario, qualunque soggetto può rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni attraverso l’ordinaria azione risarcitoria);
  • la condotta imputabile : si traduce nella violazione, dolosa o gravemente colposa , degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio. Anche l’azione compiuta in contrasto con il principio di buona amministrazione e i criteri di efficacia, efficienza ed economicità costituisce una condotta imputabile. Tale condotta non è in sé sufficiente a determinarne la responsabilità in capo all’agente, ma deve essere accompagnata dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave (cd. elemento soggettivo).
  • il danno o elemento oggettivo si concretizza in ogni forma di pregiudizio non economico ed economico e comprende sia il danno emergente (perdita subita) sia il lucro cessante (mancato guadagno). La giurisprudenza ha individuato alcune tipologie di danno non economico, in relazione alle quali può sussistere responsabilità amministrativa:
  • Il danno all’immagine consiste nella lesione dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione causata dall’azione illegittima del dipendente;
  • il danno da tangente : dazione di una somma di denaro in favore di amministratori o dipendenti pubblici in relazione alle funzioni da queste svolte;
  • il danno da disservizi si verifica laddove il dipendente compie un’attività pregiudizievole per l’ordinario funzionamento dell’amministrazione.
  • l’elemento soggettivo: elemento psicologico del dolo o della colpa grave ;
  • il nesso di causalità è la stretta relazione che intercorre tra la condotta e l’evento dannoso.

3. La responsabilità penale

Si configura in tutte le ipotesi di violazione di norme penali e ricade unicamente sui dipendenti pubblici che abbiano violato dette norme nell’esercizio delle funzioni pubbliche (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, etc.). Non può estendersi all’amministrazione: l’ART. 27 COST. stabilisce che “la responsabilità penale è personale”; Vengono, pertanto, applicate le norme penali all’autore dell’illecito, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di attuare, nei confronti del dipendente, azioni di responsabilità amministrativa o contabile laddove l’illecito abbia causato danno all’ente pubblico.