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Riassunto medicina legale: responsabilità professionale
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo V: La responsabilità professionale Il concetto di “responsabilità” fa riferimento all’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dalla propria illecita condotta. Risulterà, in particolare, illecita quella condotta posta in essere in violazione di una norma. A seconda degli ambiti di operatività della norma, distingueremo la responsabilità morale (in cui sono “imperativi” etico-morali ad essere infranti), da quella legale (dove la norma violata è quella dell’ordinamento giuridico, penale e civile) e da quella amministrativo-disciplinare(riguarda la violazione di norme che riguardano il servizio prestato ed ai doveri d’ufficio od ancora a regole del codice deontologico). Nel caso della responsabilità morale, si è chiamati a rispondere di fronte alla propria coscienza, mentre per quanto riguarda la responsabilità amministrativo-disciplinare comporta l’obbligo di sottostare a sanzioni comminate dal proprio Ente di appartenenza o dall’Ordine professionale. Riguardo, invece, alla responsabilità legale, si fa riferimento alla condotta professionale medica di natura colposa. L’espressione “colpa medica” è riservata ai casi in cui il medico è chiamato a rispondere di fronte alla legge penale della propria condotta colposa cui è conseguita una lesione personale o la morte della persona assistita. Il nostro ordinamento penale non contiene norme “ad hoc”, riservate cioè ai medici, dunque occorrerà fare riferimento al concetto di colpa quale risulta definito dal codice penale (art. 43 c.p.). In questo articolo il legislatore penale precisa che deve ritenersi colposo o contro l’intenzione un “evento che, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. I primi tre elementi sono costitutivi della colpa cosiddetta “generica” e consistono rispettivamente: a. negligenza: si rivelerà superficiale quel medico che incorrerà in errore per non aver approfondito un dato anamnestico (=di elemento o informazione raccolta direttamente dalla voce del paziente, o dei familiari, che può indirizzare il medico verso una diagnosi.); b. imprudenza: si riferisce ad una condotta improntata ad avventatezza e si concretizza, in particolare, quando pur conoscendo i rischi che si corrono si decide comunque di procedere oltre i limiti del lecito. c. imperizia: consiste nella scarsa preparazione professionale quale deriva da insufficienti conoscenze tecniche o da un inadeguato bagaglio di esperienza specifica od ancora da un difetto di capacità. Imperito sarà quel medico che non sappia o non sappia fare, mentre esso apparirà imprudente quando non saprà valutare ex ante le conseguenze delle proprie azioni, negligente infine, quando farà o non farà senza l’attenzione e l’impegno che il caso richiede. Per quanto riguarda la c.d. “colpa specifica”, consiste nella violazione o nella non applicazione di norme che il medico era tenuto a conoscere e ad osservare e che possono essere rappresentate da vere e proprie norme di legge o da norme predisposte da una autorità pubblica od anche gerarchica finalizzata a regolamentare e disciplinare la esplicazione di alcune attività o il buon andamento del lavoro (c.d. regolamenti, ordini o discipline). In ogni caso è l’errore commesso dal medico a costituire la fonte dalla quale scaturisce la responsabilità. Distinguiamo: a. errore nella fase diagnostica: si concretizza tutte le volte che il medico non riesce a pervenire ad un corretto inquadramento diagnostico della patologia che affligge la persona assistita e può consistere in un incongruo approccio a partire già dalla raccolta dei dati anamnestici, non sufficientemente approfondita o inadeguatamente valorizzata. L’errore non si configura solo a causa di un errore nella diagnosi ma anche da un ritardo diagnostico che finisca per comportare un connesso ritardo nella esecuzione delle indispensabili terapie. Il progresso maturato in tanti campi della scienza medica fa sì che una serie di patologie un tempo ritenute non o mal curabili oggi ben possono essere curate ed anche guarite, purchè vi sia data una diagnosi precoce che consenta di intervenire con la necessaria tempestività e rapidità. b. errore nella fase prognostica: discende dalla formulazione di un giudizio di previsione che si rivela infondato e che finisce con il condizionare gli orientamenti terapeutici e con il comportare la insorgenza di un danno ingiusto.
c. errore nella fase terapeutica: potrà aversi una condotta erronea in entrambi i momenti che caratterizzano la fase terapeutica, vale a dire sia nel momento della scelta della terapia, sia nel momento della esecuzione della terapia. Anche questi errori sono spesso originati dal pregresso errore diagnostico, essendo chiaro che se una patologia viene erroneamente diagnosticata sarà ben difficile che essa possa avvalersi di cure appropriate. L’accertamento di una condotta erronea da parte del medico non è sufficiente ai fini della responsabilità in quanto affinchè il medico si trovi a vederla pienamente impegnata è necessario che si riesca a stabilire un preciso legame fra l’errore commesso dal medico e il danno subito dall’assistito tale da potersi affermare che il secondo è diretta conseguenza del primo. Occorre, infatti, procedere all’accertamento del nesso causale. Il nostro ordinamento giuridico disciplina la materia del rapporto di causalità tramite norme contenute negli articoli 40, 41 e 45 del codice penale. Occorre, poi, tener conto che molte patologie, pur opportunamente trattate, possono presentare delle complicanze “intrinseche” alla patologia stessa e non dipendenti dalla pur lodevole condotta medica, così come alcune terapie, pur indicate in relazione al caso concreto, possono comportare effetti collaterali c.d. “iatrogeni” perché direttamente collegati alla terapia effettuata ma non riconducibili ad errore medico. La giurisprudenza, più recentemente orientata alla ricerca della dimostrazione della prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, richiede soprattutto in materia di colpa omissiva che la esistenza del rapporto fra condotta ed evento di danno sia ammessa con un grado di probabilità molto elevato ed assai prossimo alla certezza. Il compito di esprimere il giudizio sulla responsabilità penale del medico è pertinenza della magistratura, la quale tuttavia non dispone del bagaglio di conoscenze e di competenze tecniche necessarie per valutare se, in relazione al caso concreto, la condotta del medico sia censurabile e se a tale illecita condotta siano ascrivibili o meno le conseguenze di danno derivato al paziente. Per questo motivo ogni qual volta la magistratura è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza di colpa medica, essa si avvale dell’ausilio di un consulente tecnico o di un perito specialista in medicina legale, alla cui competenza è demandato l’accertamento degli aspetti tecnici. Il consulente compie tutte le indagini utili e necessarie al chiarimento del caso e riferisce per iscritto al magistrato “committente” le conclusioni cui è pervenuto. Sia il medico indagato che le parti lese hanno facoltà di farsi assistere a loro volta da consulenti di parte, i quali partecipano a pieno titolo a tutte le fasi del procedimento giudiziario, compresa quella del dibattimento in aula. Sarà il giudice ad emettere, poi, la sentenza, di assoluzione o di condanna, sulla base delle risultanze emerse nel corso del giudizio, derivanti dalla “dialettica tra le parti”. Nel corso degli anni le sentenze pronunciate a carico dei medici hanno fatto registrare “orientamenti” non sempre univoci e talora contrastanti. In linea di massima, può affermarsi che il secolo scorso ha fatto registrare orientamenti giurisprudenziali caratterizzati da particolare benevolenza e da autentica indulgenza nei confronti della classe medica, il cui operato è stato per lungo tempo giudicato “con larghezza di vedute” e “con comprensione”, che hanno finito con il sanzionare penalmente solo gli errori “grossolani” e, per così dire, “imperdonabili” perché “incompatibili con il minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi in colui che esercita la professione medica”. A partire dagli anni ’80 si è assistito ad un “viraggio” dell’orientamento giurisprudenziale, improntato ad una maggiore “severità” nei confronti dell’operato medico, a volte eccessiva ed in parte responsabile della nascita della c.d. “medicina difensiva”. Il medico non è più condizionato pesantemente dal timore di incorrere nei rigori delle leggi penali, rifugiandosi in scelte comportamentali non più dettate dall’interesse del paziente ma finalizzate anche a garantirgli una qualche “copertura” in una prospettiva giudiziaria. In tempi più recenti si registra un orientamento della magistratura che potremmo definire equilibrato, infatti la sanzione penale della condotta professionale medica è subordinata al raggiungimento di quella certezza processuale sulla prova della colpa che risulti “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Ma la responsabilità penale non esaurisce le conseguenze cui il medico è esposto in ragione della
di “un nuovo danno non patrimoniale”. Nel novembre 2008 un nuovo pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile ha ulteriormente rimodellato la nozione di danno non patrimoniale, con ricadute anche su quella di danno biologico. Il sistema risarcitorio previsto dal nostro ordinamento può definirsi bipolare: il danno patrimoniale incide sugli averi del danneggiato, nel caso delle lesioni alla persona, include sia il mancato guadagno conseguente alla menomazione (lucro cessante), sia le spese che il leso deve sostenere a causa della menomazione medesima (danno emergente). Il danno non patrimoniale è determinato dalla lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica. Esso è risarcibile in tutte le fattispecie di reato ex art 185 c.p. e nei casi espressamente disciplinati da leggi ordinarie a tutela di valori personali. Da tenere presente che, secondo le citate sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione Civile del 2008, il danno non patrimoniale è una categoria generale ed unitaria, per cui le menzionate figure hanno solo funzione descrittiva ma non implicano il riconoscimento di diverse categorie di danno. Il danno biologico E’ necessario superare il dogma secondo cui il danno risarcibile è costituito esclusivamente dalla differenza tra il valore del patrimonio del danneggiato prima e dopo l’evento dannoso. Fu Cesare Gerin nel 1952 a proporre un sistema valutativo fondato sul concetto di validità. Egli osservava che non è soltanto il lavoro che dà all’uomo un valore: l’integrità della persona ha di per sé valore economico, indipendentemente dalla sua traduzione in reddito. Validità e efficienza psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attività umana. Ogni perdita anatomo-funzionale che riduca la validità costituisce danno risarcibile, a prescindere dalle sue eventuali ripercussioni reddituali, che dovranno semmai essere ristorate a parte. Ma la concezione innovativa di Gerin non trovò accoglienza favorevole, tuttavia a partire dagli anni ’70 del secolo trascorso, una nuova dottrina si sviluppò e rapidamente si impose nel mondo del diritto, grazie alle Scuole di Pisa e di Genova che proposero una rilettura costituzionale dei principi dell’ordinamento. Detto in termini semplici, l’art. 32 della Costituzione opera anche nei rapporti tra privati. Chi cagiona un danno alla persona, compromettendone la salute, lede un diritto costituzionalmente garantito ed è pertanto tenuto al risarcimento. Questo nuovo tipo di danno fu definito danno alla salute o danno biologico. Il danno biologico, nato dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale trovò definitivo accoglimento nella sentenza della Corte Costituzionale n 184 del 1986. Tale sentenza stabilì che: a. il risarcimento del danno biologico deriva dal combinato disposto dell’art 2043 cc., b. il danno biologico sussiste se è provata una menomazione dell’integrità psico-fisica; c. il danno biologico è altra cosa dal danno biologico prescinde dalla contrazione del reddito del leso, che deve essere ristorata a parte. Proprio perché nato dall’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, il danno biologico non ha ancora avuto una definizione generale di legge. In attesa di questa definizione il d lgs n 38 (23/02/00) ne ha fornita una in via sperimentale. Altra definizione la ritroviamo nel decreto lgs del 2005 n 109, agli art. 138 (danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (danno biologico per lesioni di lieve entità) “..per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente della integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’influenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Sebbene tale definizione sia stata concepita per uno specifico settore del danno alla persona (riguardo all’infortunistica stradale), nella pratica il suo campo di applicazione finisce con l’estendersi alla generalità dei risarcimenti. In sintesi, il danno biologico è il pregiudizio che la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona, conseguente alla lesione iniziale arreca al bene costituzionalmente protetto della salute. In quali modi la menomazione pregiudica la salute? Innanzitutto, limitando gli atti della vita quotidiana del leso, come quelli attinenti la cura e l’igiene della persona, l’ordinaria attività fisica, le abilità manuali non lavorative, la comunicazione, la percezione sensoriale, la capacità di spostarsi e viaggiare, il sonno, ecc. Confluiscono nel danno biologico: il danno sessuale, il danno estetico e il danno alla vita di relazione, anche il danno alla capacità lavorativa generica, in quanto è stata concepita come capacità produttiva potenziale e dunque afferente al reddito, dove il danno biologico è per definizione, areddituale. Deve essere stabilito un valore del punto di invalidità, uguale per tutti. Tale valore aumenta con l’aumentare
della percentuale di danno biologico. Il risarcimento del danno biologico avviene su base ugualitaria, esiste tuttavia un’esigenza di personalizzazione. Fermo restando il principio dell’uniformità di base, sarebbe però iniquo non riconoscere le peculiarità del caso concreto. Ancora una volta, un esempio potrà essere utile: in una gita aziendale rimangono feriti due impiegati del catasto, entrambi riportano una frattura al ginocchio destro, da cui residua una rigidità articolare della stessa entità, valutata nella misura del 15% in termini di danno biologico permanente. Però il primo impiegato, nel suo tempo libero si diletta a seguire le fiction in TV e fa collezione di francobolli. Il secondo, invece, giocava tre volte la settimana a tennis e negli week-end praticava l’alpinismo, ama adesso ne è impedito. Ecco un caso in cui la stessa menomazione si ripercuote in misura differente sulla vita di due persone. Quando la menomazione accertata “incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali”, il giudice può tenerne conto aumentando il valore del punto fino ad un massimo del 30% rispetto al valore base, con “equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Il danno morale descrive un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva in sé considerata, che può essere, o no, conseguenza di una lesione dell’integrità psico-fisica. Rientra nel danno morale autonomamente risarcibile, ad esempio, il dolore intimo sofferto dalla persona diffamata. Se però tale sofferenza consegue alla lesione del bene salute, allora “si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente”. Il giudice, quindi, dovrebbe commisurare il quantum di risarcimento non solo agli specifici aspetti dinamico relazionali, ma anche alle patite sofferenze dell’animo. Il danno esistenziale è stato definito come “ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e alla realizzazione della propria personalità nel mondo esterno”, ad esempio, la perdita del padre è per un minore un grave pregiudizio di natura esistenziale. Quando il pregiudizio esistenziale sia conseguenza di una menomazione dell’integrità psico-fisica, esso rappresenta solo un aspetto del danno biologico. Quest’ultimo, per definizione, “esplica un’influenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. Come si valuta il danno alla persona Il medico legale esamina la documentazione relativa alla lesione iniziale e al decorso della malattia ad essa conseguita ed accerta la natura e l’entità delle menomazioni permanenti residuate. Il danno biologico ha una componente temporanea e una componente permanente. Il danno biologico temporaneo è quello che si realizza nel lasso di tempo che intercorre tra la lesione iniziale e la stabilizzazione, è cioè il periodo di invalidità temporanea. Il medico legale deve valutare ex-post l’attendibilità della documentazione sanitaria. A titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un certo importo giornaliero, per intero o in percentuale a seconda del grado di compromissione della salute. Di solito, per il periodo di applicazione di un apparecchio gessato si riconosce la somma per intero (inabilità temporanea c.d. “assoluta”); invece per il periodo di riabilitazione si attribuisce usualmente un’inabilità temporanea parziale. Il medico legale deve poi valutare il danno biologico permanente. L’accertamento dovrà essere eseguito dopo che i postumi si siano stabilizzati. E, ad ogni modo, l’esperto dovrà tenere conto degli elementi prognostici disponibili, come pure dovrà indicare se il danno biologico permanente può essere modificato dall’applicazione di protesi o da idonei trattamenti sanitari.