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La tutela dei minori nell'era digitale, esaminando le fonti normative applicabili all'immagine digitale del minore e i rimedi in caso di violazione del diritto all'immagine, come il diritto all'oblio e la tutela inibitoria. Approfondisce la capacità di agire del minore online, i contratti conclusi online e l'imputabilità per illeciti commessi in rete. Inoltre, esplora la circolazione dei dati personali, il gdpr e le posizioni giuridiche soggettive relative ai dati digitali, offrendo una panoramica completa delle sfide legali e delle tutele disponibili per i minori nel contesto digitale. Una guida dettagliata e ben strutturata per comprendere le implicazioni legali dell'attività online dei minori.
Tipologia: Appunti
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Immagine digitale dei minori disciplina rilevante/Le fonti e la disciplina applicabili all’immagine digitale del minore La disciplina del diritto all’immagine si rivede in una pluralità di disposizioni (art. 10 c.c e artt. 96- 97 della legge sul diritto d’autore) da leggere in un’ottica di reciproca integrazione, le quali vanno poi integrate con i generali principi del nostro ordinamento a tutela dei minori. In generale, il diritto della persona alla propria immagine trova tutela nel divieto posto a carico di terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui sottoforma di qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze senza il consenso dell’interessato. Siccome il minore non può dare direttamente il proprio consenso, questo va dato da entrambi i genitori (o comunque da chi esercita la responsabilità genitoriale) di comune accordo (art. 316 c.c) e sempre perseguendo il miglior interesse del figlio minore. L’immagine digitale è anche un dato personale e pertanto si applica anche la disciplina del GDPR, il quale consente anche ai minori di almeno 16 anni (in Italia
determinata da incapacità. Per il contratto telematico concluso dal minore dobbiamo dire che in linea di principio si può applicare la regola del art. 1425 cc (il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare) con però le limitazioni del successivo articolo 1426cc: il contratto non è annullabile se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto. Il minore che con dei raggiri occulta la sua minore età dimostra di essere dotato di una furbizia che configura uno stato di capacità naturale che a sua volta può diventare presupposto eccezionale di validità di un contratto altrimenti annullabile. Il raggiro attuato dal minore ha la forza di derogare alla regola generale dell’annullabilità per tre ragioni concorrenti:
durante la stipulazione del contratto. Queste discipline mirano a garantire:
lato vi è l’interesse del soggetto debole, dall’altro l’interesse del contraente capace. Gli stessi minori di età non trarrebbero alcun vantaggio da una regola ferrea che porterebbe inefficacia a prescindere per i contratti da loro stipulati, nemmeno la collettività! Ciò consente anche all’adolescente possibilità di imparare. Nella maggior parte degli ordinamenti europei vi è
un limite di età al di sotto del quale si L’istituto dell’incapacità di agire è previsto in funzione protettiva del soggetto debole e vige la regola dell’annullabilità del contratto, a prescindere dal danno derivato e dalle circostanze. Pensando con logica astratta , mancherebbe la volontà di una delle parti (del minore), e quindi il contratto dovrebbe ritenersi nullo; nella pratica però, le esigenze di tutela dell’autonomia privata vanno sempre coordinate al fine di far circolare i beni e ridurre i casi di nullità del contratto. Il contratto del minore è quindi EFFICACE ma ANNULLABILE. La dottrina riconosce però un’anticipazione della capacità del minore per determinati atti giuridici di natura patrimoniale: varie sono le giustificazioni: - I contratti “minori” danno la possibilità al minore di esplicare la propria personalità e partecipa alla vita- Se viene riconosciuta la capacità per i beneficiari di amministrazione di sostegno, va riconosciuta anche al minore- Il minore può essere inteso come rappresentante dei propri genitori: al rappresentante è richiesta solo la capacità naturale Nel caso di contrattazione online, bisogna comprendere se si possono applicare le norme del Codice Civile per:- Il momento del perfezionamento del contratto , quindi i contraenti sono vincolati. Dipende innanzitutto dalle MODALITA’ DI PRESENTAZIONE dell’offerta online. Il contratto può essere considerato concluso se: o
Parte della dottrina ritiene che, il fatto che le dichiarazioni telematiche siano spersonalizzate e “anonime”, impone di considerare la negoziazione online come il frutto di uno scambio senza accordo. È uno scambio derivato da atti indirizzati alla cosa e iscritti in un sistema di mercato. Sono atti senza fine di comunicazione di volontà negoziale ma di mera esposizione di una cosa e di scegliere quella cosa. Se si seguisse questa teoria, al contratto telematico non si potrebbe applicare la disciplina del consenso e quindi il contratto del minore non sarebbe annullabile. Contro questa impostazione si è osservato che un accordo si può concludere anche senza comunicare. L’uso della parola non vale a cambiare la natura e la sostanza dell’accordo. Non si dovrebbe quindi parlare di scambi senza accordo, ma di scambi senza trattativa. L’accordo resta e quindi le regole tradizionali si possono applicare (incapacità e vizi di volontà). L’imputabilità dell’atto invece dovrà essere giudicata applicando i principi dei negozi dispositivi, adattati allo specifico mezzo di comunicazione utilizzato.Non sarà ipotizzabile la rilevanza della capacità di agire...chi sceglie un mezzo che non gli consente di valutare lo stato dell’altrui capacità, si assume il rischio di contrarre con un incapace!
utilizzato tale computer.
CAPACITA’ NEGOZIALE DEL MINORE IN RETE: CRITERIO DEL MIGLIOR INTERESSE E LEGGITIMITA’ DEGLI ATTI DI ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE. Il contenuto di rappresentanza dei genitori si è dovuto adattare sia in termini quantitativi che qualitativi. Si rende infatti necessario un adattamento degli atti di esercizio della rappresentanza legale,al fine di perseguire il miglior interesse del minore, interesse del quale bisogna riconoscere una rilevanza particolare in termini di superiorità rispetto ad altri coinvolti nella medesima vicenda; il migliore interesse dovrà quindi essere individuato ascoltando le aspirazioni del minore da un lato e dall’altro la considerazione complessiva degli interessi di cui è portatore. GDPR E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ESERCIZIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE. IL GDPR è formato da un insieme di nuove disposizioni che il legislatore dedica alla tutela del diritto di protezione dei dati personali, senza fare riferimento all’età dei soggetti; ma si pone in linea con i principi generali in tema di tutela della personalità dei minori. Si riconosce dunque che sotto questo aspetto i minori meritano una speciale protezione. Viene abbassato, però, il limite di età per la concessione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a 16 anni, in un’ottica di considerazione del minore come soggetto di diritti e titolare di autonome posizioni giuridiche. Le posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento in relazione ai dati digitali L'impatto delle evoluzioni digitali e tecnologiche sui dati personali ha portato la giurisprudenza allo studio del fenomeno e conseguenza creazione di nuovi diritti della personalità da affiancare a quelli di natura nell'Art 2 della costituzione. Essi hanno l'obiettivo di tutela del bene giuridico rappresentato dalle informazioni sulla persona. Essi sono: diritto d'onore, diritto di riservatezza, diritto reputazionale, diritto dell'identità personale