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La Tutela dei Minori nell'Era Digitale: Aspetti Legali e Contrattuali - Prof. De Belvis, Appunti di Diritto Privato

La tutela dei minori nell'era digitale, esaminando le fonti normative applicabili all'immagine digitale del minore e i rimedi in caso di violazione del diritto all'immagine, come il diritto all'oblio e la tutela inibitoria. Approfondisce la capacità di agire del minore online, i contratti conclusi online e l'imputabilità per illeciti commessi in rete. Inoltre, esplora la circolazione dei dati personali, il gdpr e le posizioni giuridiche soggettive relative ai dati digitali, offrendo una panoramica completa delle sfide legali e delle tutele disponibili per i minori nel contesto digitale. Una guida dettagliata e ben strutturata per comprendere le implicazioni legali dell'attività online dei minori.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 03/09/2025

yuri_marchiani
yuri_marchiani 🇮🇹

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POSSIBILI DOMANDE:
Immagine digitale dei minori disciplina rilevante/Le fonti e la disciplina
applicabili all’immagine digitale del minore
La disciplina del diritto all’immagine si rivede in una pluralità di disposizioni (art.
10 c.c e artt. 96- 97 della legge sul diritto d’autore) da leggere in un’ottica di
reciproca integrazione, le quali vanno poi integrate con i generali principi del
nostro ordinamento a tutela dei minori. In generale, il diritto della persona alla
propria immagine trova tutela nel divieto posto a carico di terzi di esporre o
pubblicare il ritratto altrui sottoforma di qualsiasi rappresentazione delle sue
sembianze senza il consenso dell’interessato. Siccome il minore non può dare
direttamente il proprio consenso, questo va dato da entrambi i genitori (o
comunque da chi esercita la responsabilità genitoriale) di comune accordo (art.
316 c.c) e sempre perseguendo il miglior interesse del figlio minore.
L’immagine digitale è anche un dato personale e pertanto si applica anche la
disciplina del GDPR, il quale consente anche ai minori di almeno 16 anni (in Italia
14) di prestare il consenso autonomamente al trattamento dei propri dati
personali.
Strumenti di tutela dell’immagine digitale del minore
Qualora venga violato il diritto all’immagine del minore sono previsti diversi
rimedi:
1. il risarcimento del danno, se il minore ha subito un pregiudizio
patrimoniale o un danno morale a causa della pubblicazione illecita della
sua immagine online;
2. il diritto all’oblio, che prevede la cancellazione delle immagini già
pubblicate anche se si era dato il consenso alla loro pubblicazione;
3. tutela inibitoria, che prevede l’ordine da parte del giudice di rimozione
dell’immagine pubblicata e il divieto assoluto di pubblicare ulteriori
immagini del minore in futuro, eventualmente assistita dalle misure di
coercizione indiretta;
4. atto di diffida nei confronti dei terzi responsabili dell’attività di
divulgazione dell’immagine, che permette all’effetto inibitorio di arrivare a
colpire anche il gestore del motore di ricerca, ottenendo la rimozione dei
dati dall’elenco dei risultati di ricerca
(deindicizzazione);
5. strumenti di limitazione della responsabilità genitoriali nel caso in
cui la violazione sia posta in essere da uno o entrambi i genitori;
6. autorizzazione preventiva da parte del giudice tutelare per atti che
eccedono l’ordinaria amministrazione come il consenso alla pubblicazione
dell’immagine del minore per fini commerciali.
La capacità di agire del minore online/i contratti conclusi online dal
minore di età
Lo strumento informatico consente al minore di età di compiere atti rilevanti dal
punto di vista giuridico, per esempio gli consente di effettuare acquisti in
completa solitudine e senza una supervisione da parte dei soggetti che
esercitano la responsabilità genitoriale.
L’assenza di contatto fisico tra i contraenti caratterizza sia la fase di conclusione
del contratto, sia il momento successivo cioè quello della esecuzione del
contratto.
C’è anche l’assenza di dialogo, che fa venir meno le trattative ma non fa venir
meno l’accordo, quindi i contratti conclusi online dal minore di età sono
comunque soggetti all’applicazione delle regole sulla patologia del contratto
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POSSIBILI DOMANDE:

Immagine digitale dei minori disciplina rilevante/Le fonti e la disciplina applicabili all’immagine digitale del minore La disciplina del diritto all’immagine si rivede in una pluralità di disposizioni (art. 10 c.c e artt. 96- 97 della legge sul diritto d’autore) da leggere in un’ottica di reciproca integrazione, le quali vanno poi integrate con i generali principi del nostro ordinamento a tutela dei minori. In generale, il diritto della persona alla propria immagine trova tutela nel divieto posto a carico di terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui sottoforma di qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze senza il consenso dell’interessato. Siccome il minore non può dare direttamente il proprio consenso, questo va dato da entrambi i genitori (o comunque da chi esercita la responsabilità genitoriale) di comune accordo (art. 316 c.c) e sempre perseguendo il miglior interesse del figlio minore. L’immagine digitale è anche un dato personale e pertanto si applica anche la disciplina del GDPR, il quale consente anche ai minori di almeno 16 anni (in Italia

  1. di prestare il consenso autonomamente al trattamento dei propri dati personali. Strumenti di tutela dell’immagine digitale del minore Qualora venga violato il diritto all’immagine del minore sono previsti diversi rimedi:
  1. il risarcimento del danno , se il minore ha subito un pregiudizio patrimoniale o un danno morale a causa della pubblicazione illecita della sua immagine online;
  2. il diritto all’oblio , che prevede la cancellazione delle immagini già pubblicate anche se si era dato il consenso alla loro pubblicazione;
  3. tutela inibitoria , che prevede l’ordine da parte del giudice di rimozione dell’immagine pubblicata e il divieto assoluto di pubblicare ulteriori immagini del minore in futuro, eventualmente assistita dalle misure di coercizione indiretta;
  4. atto di diffida nei confronti dei terzi responsabili dell’attività di divulgazione dell’immagine, che permette all’effetto inibitorio di arrivare a colpire anche il gestore del motore di ricerca, ottenendo la rimozione dei

dati dall’elenco dei risultati di ricerca (deindicizzazione);

  1. strumenti di limitazione della responsabilità genitoriali nel caso in cui la violazione sia posta in essere da uno o entrambi i genitori;
  2. autorizzazione preventiva da parte del giudice tutelare per atti che eccedono l’ordinaria amministrazione come il consenso alla pubblicazione dell’immagine del minore per fini commerciali. La capacità di agire del minore online/i contratti conclusi online dal minore di età Lo strumento informatico consente al minore di età di compiere atti rilevanti dal punto di vista giuridico, per esempio gli consente di effettuare acquisti in completa solitudine e senza una supervisione da parte dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale. L’assenza di contatto fisico tra i contraenti caratterizza sia la fase di conclusione del contratto, sia il momento successivo cioè quello della esecuzione del contratto. C’è anche l’assenza di dialogo, che fa venir meno le trattative ma non fa venir meno l’accordo, quindi i contratti conclusi online dal minore di età sono comunque soggetti all’applicazione delle regole sulla patologia del contratto

determinata da incapacità. Per il contratto telematico concluso dal minore dobbiamo dire che in linea di principio si può applicare la regola del art. 1425 cc (il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare) con però le limitazioni del successivo articolo 1426cc: il contratto non è annullabile se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto. Il minore che con dei raggiri occulta la sua minore età dimostra di essere dotato di una furbizia che configura uno stato di capacità naturale che a sua volta può diventare presupposto eccezionale di validità di un contratto altrimenti annullabile. Il raggiro attuato dal minore ha la forza di derogare alla regola generale dell’annullabilità per tre ragioni concorrenti:

  1. in primo luogo->il minore in questione si rivela essere meno bisognoso di tutela rispetto un qualunque altro minore.
  2. seconda ragione-> per la sua condotta fraudolenta non merita tutela
  3. in terzo luogo-> la sua condotta può aver creato nella controparte un affidamento particolarmente solido sulla capacità di agire del contraente Per agire con l’azione di annullamento del contratto concluso dal minore, bisogna provare la minore età dell’acquirente. L’onere della prova riguarda anche la dimostrazione dell’imputabilità dell'atto negoziale al minore di età, quindi non basta dimostrare la minore età dell’acquirente ma anche che quell’atto sia effettivamente imputabile al soggetto minore di età. Imputabilità del minore che commette atti illeciti in rete/Imputabilità del minore per illecito nel contesto digitale Se il minore di età commette atti illeciti in rete, ad esempio pubblicando illecitamente in rete le immagini di un altro minore (quindi senza aver ottenuto il consenso dei genitori dell’altro minore), si individuano dei profili di responsabilità a carico dei genitori del minore che ha pubblicato la foto. La disciplina si distingue a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e di volere. Se non è capace di intendere e di volere si applica l’art. 2047 c.c. esso stabilisce che il risarcimento del danno causato dalla persona incapace di intendere e di volere (cioè dal minore in questo caso) grava su chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (cioè sui suoi genitori), salvo che essi provino di non aver potuto impedire il fatto. Se il minore è capace di intendere e di volere , si applica l’art. 2048 c.c. cioè chi esercita la responsabilità genitoriale è responsabile del danno cagionato dai figli minori, grava una presunzione relativa circa il fatto che vi sia stato un difetto di educazione nei confronti del minore (legittima la responsabilità dei genitori per la condotta, il minore ha commesso una condotta illecita perché non è stato correttamente educato dai propri genitori). La circolazione dei dati personali/ Il dato nella commercializzazione 1 Il dato personale ha una duplice natura
    • da un lato è un diritto della personalità, rappresentato dal diritto alla riservatezza

durante la stipulazione del contratto. Queste discipline mirano a garantire:

  • Un livello di tutela comune per il consumatore armonizzando le varie norme sulle pratiche sleali poste in essere dalle imprese
  • Ricondurre l’attività commerciale entro i binari della correttezza e della buona fede in modo da promuovere il benessere dell’intero sistema economico Questo porta la necessità di una rilettura delle discipline contrattuali, al fine di garantire la trasparenza del mercato grazie ad un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Art. 20 codice del consumo: la pratica commerciale è scorretta se è:
    • Contraria alla diligenza professionale
    • Falsa (idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio o del membro medio di un gruppo rispetto a un certo prodotto) - Distinguiamo le pratiche ingannevole con quelle aggressive:
  • INGANNEVOLI: tutte quelle attività che contengono informazioni false virgola non veritiere e che ingannano o possono ingannare il consumatore medio
  • AGGRESSIVE: tutte quelle pratiche che mediante molestie coercizione limitano la libertà di scelta del consumatore medio Nel GDPR quindi possiamo trovare le norme generali sul trattamento dei dati personali in ogni settore (come il consenso informato, etc...) e nelle discipline nazionali ed europee si possono trovare le normative in particolare rispetto a determinate situazioni. ATTI NEGOZIALI COMPIUTI DAL MINORE IN RETE Il minore è un soggetto debole per status e può trovarsi nelle vesti di un consumatore, pertanto merita una particolare protezione. Per minore, comunque, si intende un adolescente. L’INCAPACITÀ LEGALE COME SI CONIUGA CON LA CAPACITÀ DI CONTRATTAZIONE IN RETE? Esistono molti settori in cui nonostante un soggetto sia minorenne, è considerato capace di agire e di intendere e di volere. Bisogna differenziare comunque gli atti in cui è SEMPRE necessaria la rappresentanza legale a pena di annullabilità a quelli vincolanti anche se compiuti dai minori. È necessario accertare se le categorie tradizionali del CC sono adeguate a proteggere il minore nella conclusione dei negozi in rete. REGOLE CIVILISTICHE NELLA CONTRATTAZIONE ONLINE NEL DIRITTO ITALIANO

Qualsiasi ordinamento giuridico contiene norme che stabiliscono le condizioni per

le quali gli adolescenti o gli adulti parzialmente capaci naturali acquistano

la capacità di agire per poter concludere contratti validi e vincolanti. Da un

lato vi è l’interesse del soggetto debole, dall’altro l’interesse del contraente capace. Gli stessi minori di età non trarrebbero alcun vantaggio da una regola ferrea che porterebbe inefficacia a prescindere per i contratti da loro stipulati, nemmeno la collettività! Ciò consente anche all’adolescente possibilità di imparare. Nella maggior parte degli ordinamenti europei vi è

un limite di età al di sotto del quale si L’istituto dell’incapacità di agire è previsto in funzione protettiva del soggetto debole e vige la regola dell’annullabilità del contratto, a prescindere dal danno derivato e dalle circostanze. Pensando con logica astratta , mancherebbe la volontà di una delle parti (del minore), e quindi il contratto dovrebbe ritenersi nullo; nella pratica però, le esigenze di tutela dell’autonomia privata vanno sempre coordinate al fine di far circolare i beni e ridurre i casi di nullità del contratto. Il contratto del minore è quindi EFFICACE ma ANNULLABILE. La dottrina riconosce però un’anticipazione della capacità del minore per determinati atti giuridici di natura patrimoniale: varie sono le giustificazioni: - I contratti “minori” danno la possibilità al minore di esplicare la propria personalità e partecipa alla vita- Se viene riconosciuta la capacità per i beneficiari di amministrazione di sostegno, va riconosciuta anche al minore- Il minore può essere inteso come rappresentante dei propri genitori: al rappresentante è richiesta solo la capacità naturale Nel caso di contrattazione online, bisogna comprendere se si possono applicare le norme del Codice Civile per:- Il momento del perfezionamento del contratto , quindi i contraenti sono vincolati. Dipende innanzitutto dalle MODALITA’ DI PRESENTAZIONE dell’offerta online. Il contratto può essere considerato concluso se: o

Nei casi di contestazione di questi principi, la legge applicabile è quella del

LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE DEL CONSUMATORE, a condizione:

  • Che il proponente svolga la sua attività in quel Paese
  • Che le parti non abbiano indicato nel contratto la legge applicabile Ad ogni modo, la seconda condizione non priva il consumatore della protezione fornita dalla legge dello Stato di sua residenza abituale in quanto sono convenzionalmente inderogabili. PER IL MINORE? Il minore è un soggetto facilmente suggestionabile, in grado però di utilizzare agevolmente e autonomamente gli strumenti informatici.

Com’è possibile applicare le tradizionali regole sulla patologia del

contratto (le quali si fondono sull’accertamento delle

caratteristiche soggettive del contraente) ai contratti telematici?

Parte della dottrina ritiene che, il fatto che le dichiarazioni telematiche siano spersonalizzate e “anonime”, impone di considerare la negoziazione online come il frutto di uno scambio senza accordo. È uno scambio derivato da atti indirizzati alla cosa e iscritti in un sistema di mercato. Sono atti senza fine di comunicazione di volontà negoziale ma di mera esposizione di una cosa e di scegliere quella cosa. Se si seguisse questa teoria, al contratto telematico non si potrebbe applicare la disciplina del consenso e quindi il contratto del minore non sarebbe annullabile. Contro questa impostazione si è osservato che un accordo si può concludere anche senza comunicare. L’uso della parola non vale a cambiare la natura e la sostanza dell’accordo. Non si dovrebbe quindi parlare di scambi senza accordo, ma di scambi senza trattativa. L’accordo resta e quindi le regole tradizionali si possono applicare (incapacità e vizi di volontà). L’imputabilità dell’atto invece dovrà essere giudicata applicando i principi dei negozi dispositivi, adattati allo specifico mezzo di comunicazione utilizzato.Non sarà ipotizzabile la rilevanza della capacità di agire...chi sceglie un mezzo che non gli consente di valutare lo stato dell’altrui capacità, si assume il rischio di contrarre con un incapace!

utilizzato tale computer.

  • Il computer può essere strumento della formazione della capacità negoziale
  • Il computer può essere strumento di trasmissione di una volontà già formatasi Casi:
  • Se il minore si spaccia per un’altra persona, utilizzando ad esempio l’identità del genitore, il contratto è concluso sotto FALSO NOME. o Se sussiste un comportamento oggettivamente autorizzativo del dominus, il contratto è valido. o Se il dominus è estraneo all’attività, il negozio è nullo per mancanza di accordo
  • Se il minore tratta con il proprio nome, è un contratto concluso da un incapace, da un consumatore particolarmente vulnerabile. Il codice del consumo mira a preservare il minore da pressioni tali da incidere nella formazione della sua volontà, tutelandolo anche da pratiche commerciali scorrette (false o idonee a falsare in maniera apprezzabile la valutazione del prodotto).La giurisprudenza tende a far riferimento al consumatore medio del gruppo debole con riferimento ai messaggi promozionali rivolti a bambini e adolescenti. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette non è violenza morale!
  • La violenza morale mira a rendere inefficace mediante annullamento l’atto del soggetto debole.
  • La disciplina delle pratiche commerciali scorrette fa riferimento all’attività del contraente forte, quando mira a condizionare il libero convincimento del consumatore. RIMEDI DAL CODICE CIVILE:
  • Se i comportamenti sono da osservare in trattative o nella formazione del contratto , si ritengono adempimenti precontrattuali e ricadono nell’art. 1337 (responsabilità precontrattuale)
  • Se sono comportamenti successivi alla formazione del contratto , si qualificano come prestazioni contrattuali la cui mancata esecuzione espone il responsabile a risoluzione del contratto o responsabilità contrattuale o da inadempimento. RIMEDI DAL CODICE DEL CONSUMO:
  • Il consumatore minorenne, invocando i diritti che gli riconosce l’articolo 2 del codice del consumo (adeguata informazione, corretta pubblicità, pratiche commerciali corrette, leali e in buona fede), il minore può chiedere un risarcimento.
  • Recesso: è possibile recedere dal contratto stipulato senza onere di motivazione, senza alcun costo ulteriore rispetto a quelli di restituzione del bene. Si fissa comunque un termine breve di 14 giorni salvo che il professionista abbia violato obblighi informativi a suo carico.Nel caso di acquisto online del minore, è frequente che i genitori siano all’oscuro della contrattazione del figlio, rendendo impraticabile il diritto di recesso entro il termine.
  • Inefficacia del vincolo contrattuale rispetto a singole clausole , ritenute particolarmente pregiudizievoli.
  • L’UE propone alcuni mezzi di tutela senza l’utilizzo di giudice tramite organismi ADR. (risoluzione alternativa delle controversie)
  • Annullamento impugnando il contratto tramite l’aiuto di rappresentante. Vi è l’onere di produrre la prova dell’età del minore e la dimostrazione dell’imputabilità dell’atto negoziale al minore (molto difficile!). Può assumere rilevanza l’uso della carta di credito, come se fosse una rinuncia tacita all’azione dell’annullamento (presupponendo che ci sia a monte un’autorizzazione del titolare)

YURI

CAPACITA’ NEGOZIALE DEL MINORE IN RETE: CRITERIO DEL MIGLIOR INTERESSE E LEGGITIMITA’ DEGLI ATTI DI ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE. Il contenuto di rappresentanza dei genitori si è dovuto adattare sia in termini quantitativi che qualitativi. Si rende infatti necessario un adattamento degli atti di esercizio della rappresentanza legale,al fine di perseguire il miglior interesse del minore, interesse del quale bisogna riconoscere una rilevanza particolare in termini di superiorità rispetto ad altri coinvolti nella medesima vicenda; il migliore interesse dovrà quindi essere individuato ascoltando le aspirazioni del minore da un lato e dall’altro la considerazione complessiva degli interessi di cui è portatore. GDPR E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ESERCIZIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE. IL GDPR è formato da un insieme di nuove disposizioni che il legislatore dedica alla tutela del diritto di protezione dei dati personali, senza fare riferimento all’età dei soggetti; ma si pone in linea con i principi generali in tema di tutela della personalità dei minori. Si riconosce dunque che sotto questo aspetto i minori meritano una speciale protezione. Viene abbassato, però, il limite di età per la concessione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a 16 anni, in un’ottica di considerazione del minore come soggetto di diritti e titolare di autonome posizioni giuridiche. Le posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento in relazione ai dati digitali L'impatto delle evoluzioni digitali e tecnologiche sui dati personali ha portato la giurisprudenza allo studio del fenomeno e conseguenza creazione di nuovi diritti della personalità da affiancare a quelli di natura nell'Art 2 della costituzione. Essi hanno l'obiettivo di tutela del bene giuridico rappresentato dalle informazioni sulla persona. Essi sono: diritto d'onore, diritto di riservatezza, diritto reputazionale, diritto dell'identità personale