

































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica dettagliata del diritto internazionale, esaminando gli interventi a tutela dei cittadini all'estero, il diritto dei trattati e la formazione delle consuetudini internazionali. Vengono analizzati i presupposti degli interventi armati, le organizzazioni di autodifesa collettiva come la nato, e le conseguenze della violazione delle procedure interne sulla formazione dei trattati. Inoltre, vengono discussi i principi di reciprocit à e proporzionalit à, nonch e la codificazione del diritto internazionale e le vicende dei trattati di codificazione. Una solida base per comprendere le dinamiche e le fonti del diritto internazionale, offrendo spunti di riflessione sulle sfide e le evoluzioni di questo complesso sistema giuridico.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
1 / 41
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


































CAPITOLO 1: L’USO DECENTRALIZZATO DELLA FORZA Lo sviluppo dei meccanismi di controllo dell'uso della forza è frutto di una evoluzione recente, si caratterizza per un regime di libertà di ciascuno Stato nel decidere il ricorso alla forza. Dal punto di vista sistematico far esistere un ordinamento giuridico che vada acconsentire la libertà assoluta di ricorrere alla violenza, questo avrebbe rinunciato a disciplinare con regole giuridiche e il ricorso alla violenza ovvero ciascun soggetto sarebbe quindi libero di decidere se realizzare le proprie pretese o sul piano giuridico oppure per mezza della forza. Per capire meglio cosa si intende per controllo delle forme minori di uso della forza si può ricordare la vicenda della nave Caroline distrutta nel 1837, la questione della liceità dell'azione britannica venne discussa per molto tempo nel corso di una corrispondenza diplomatica con gli Stati Uniti. I due paesi furono d'accordo a rilevare l'esigenza di impedire un attacco imminente che potesse giustificare un'azione militare oltre frontiera, tali requisiti costituiscono ancora oggi delle forme di controllo sulle azioni legittima difesa. Si hanno quattro fasi per l'arrivo del divieto assoluto della forza:
il divieto di uso della forza è stato stabilito all'interno dell'articolo due paragrafo quattro la carta delle Nazioni unite, il suo inserimento rappresenta l'incontro di due orientamenti: o impronta idealista à vedeva nel divieto l'espressione compiuta della kantiana pace universale o impronta realista à Vedeva nel divieto dell'uso della forza l'unica possibile forma di controllo sociale dei conflitti, secondo questo orientamento in presenza di forti disuguaglianze il divieto di uso della forza rappresenta l'unica possibile tutela nei confronti di abusi perpetrati da dagli Stati più forti nei confronti degli altri Stati il carattere del divieto è stato affermato in termini espressi anche all'interno di due sentenze da parte della Corte internazionale di giustizia relative al caso delle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua ovvero nel caso del Nicaragua contro gli Stati Uniti d'america. In questo caso la Corte era chiamata a decidere della liceità degli azioni militari e paramilitari operate direttamente dagli Stati Uniti la quale però non aveva giù restrizione nei confronti del Nicaragua e era di particolare rilievo stabilire se il divieto di uso della forza fosse riconosciuto anche da una norma di diritto consuetudinario. La Corte ha accertato l'esistenza di due norme distinte: quella convenzionale e quella consuetudinaria. La Corte ha confermato l'esistenza di una norma consuetudinaria che proibisce l'uso della forza ma anche stabilito che questa norma mantiene la sua autonomia concettuale. Questa regola è stata successivamente poi riconfermata e ribadita dall'assemblea generale delle Nazioni unite all'interno della risoluzione del 2 Marzo del 2022 all'interno del quale ha condannato l'aggressione della Russia contro l'Ucraina in violazione dell'articolo 2 paragrafo 4 della carta Delle Nazioni unite. All'interno del nucleo normativo della norma sul divieto dell'uso della forza si distinguono due tipologie di aggressione: o aggressione diretta à Dall'invasione e dall'occupazione militare ai bombardamenti da parte delle forze aeree, terrestri o navali, al blocco di porte e delle coste o aggressione indiretta à L'invio di bande di mercenari o la messa ha a disposizione il proprio territorio per attacchi contro il territorio di un altro LE RAPPRESAGLIE ARMATE Le rappresaglie armate hanno generalmente uno scopo retributivo ovvero essi sono condotte in risposte ad un illecito altrui al fine di infliggere un costo sociale. Esse sono coperte dal divieto di uso della forza nel caso in cui siano condotte in risposta ad un attacco armato. Si caratterizzano in quanto devono essere viste come un attacco al quale si risponde il quale è già esaurito in quanto l'uso della forza, nel caso in cui il conflitto non fosse già esaurito avrebbe come fine non quello di andare a retribuire il comportamento di un illecito altrui ma bensì quello di respingere un attacco uno dei primi casi di rappresaglia armata e stato il caso dei bombardamenti del forte di harib in Yemen del 1964.
LEGITTIMA DIFESA Unica eccezione al divieto di uso della forza che hai espressamente indicato all'interno Delle Nazioni unite e la legittima difesa , art. 51 à viene definita come un diritto naturale che accompagna necessariamente il divieto di uso della forza. Nella sentenza del 27 giugno relativa al caso del Nicaragua la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto che la disposizione dell'articolo 51 della carta delle Nazioni unite corrisponde al diritto consuetudinario. L'esistenza di una norma consuetudinaria indica che il soggetto principalmente l'eso alla violazione del divieto di uso della forza può reagire attraverso un uso difensivo della forza. L'articolo 51 sottolinea anche come l'attacco armato stabilisca un rapporto giuridico individuale non fra gli Stati ma bensì fra l'aggressore e l'aggredito. Lo stato che agisce in legittima difesa deve notificare la propria azione al consiglio di sicurezza il quale deve configurare la legittima difesa come una sorta di misura provvisoria. I rapporti fra legittima difesa ed azioni istituzionale possono essere complicati da una divergenza di vedute fra lo stato attaccato ed il consiglio, potrebbe verificarsi infatti virgola che il consiglio ritenga inopportuno intervenire con misure implicanti l'uso della forza, mentre lo stato aggredito intenda adottare misure militari. ATTACCO ARMATO presupposto essenziale per l'esercizio della legittima difesa è costituito dall'esistenza di un attacco armato, la sua nozione è oggetto di varie interpretazioni. Secondo la Corte internazionale di giustizia la nozione di attacco armato comprende sia forme di aggressione indiretta operate da bande paramilitari che agiscono sul territorio di uno stato per conto e sotto il controllo di un'altro stato sia per l'esistenza di forme di appoggio e assistenza a favore di gruppi armati impegnati in un conflitto interno. Il concetto di attacco armato potrebbe subire anche un'ulteriore evoluzione qualora adesso venisse equiparata la nozione di attacco ai sistemi informatici conosciuti anche come cyber attacks essa si riferisce ad attacchi attraverso sistemi capaci di bloccare il funzionamento di complessi programmi che gestiscono le infrastrutture strategiche. Tale nozione è stata inclusa per la prima volta dalla nato nella dottrina strategica adottata a Lisbona nel 2010. LEGITTIMA DIFESA CONTRO ENTI NON STATALI un crescente rilievo ha assunto negli ultimi anni la questione della natura giuridica le azioni militari transfrontaliere operate da enti non statali, essa si è riproposta in relazione al fenomeno del terrorismo internazionale chi usa il territorio di Stati terzi per pianificare, organizzare e realizzare le proprie strategie terroristiche.
Per quanto concerne il diritto internazionale non vi è alcuna dottrina della legittima difesa contro individui o gruppi di individui la legittima difesa infatti opererebbe solo ed esclusivamente ne nei rapporti fra Stati non fra individui, lo stato attaccato potrebbe quindi reagire mediante l'uso della forza solo qualora l'attacco sia imputabile ad un'altro stato e non ad un individuo o ad un'insieme di individui. Alcune volte alcuni gruppi di individui esercitano forme di vari controllo territoriale il criterio del controllo territoriale de facto ha assunto un rilievo anche nella prassi concerne le relazioni ad attacchi terroristici che commessi da gruppi il radicalismo islamico. Da un lato via l'esigenza di consentire allo stato attaccato di reagire nei confronti di azioni che presuppongono un'elevata capacità di militare, dall'altro lato però vi è l'esigenza di limitare l'ambito spaziale della legittima difesa. L'istituto della legittima difesa e quindi definito da due elementi principali: o elemento di fatto à l'esistenza di un attacco armato o elemento di diritto à la facoltà giuridica di utilizzare la forza al fine di respingere l'attacco armato nella questione relativa alla possibilità di ricondurre alla legittima difesa le reazioni agli attacchi terroristici si inserisce il problema della legittima difesa preventiva, essa consente ad uno stato di utilizzare la forza nella fase antecedente all'attacco armato. Che non rientra nella nozione di legittima difesa la dottrina della guerra preventiva, adottata dall'amministrazione statunitense nel 2002 nell'ambito della propria strategia di sicurezza nazionale dopo gli attacchi terroristici subiti l'undici settembre del 2001. L'articolo 51 della carta idea Nazioni Unite prevede che la legittima difesa possa essere esercitata anche in maniera collettiva la quale però esiste una richiesta di aiuto da parte dello Stato attaccato, questo principio è stato sancito da la Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 1986 relativa al caso del Nicaragua. La norma sul divieto di uso della forza tutela interessi di diversa natura, una tacca armato viola l'interesse dello Stato aggredito alla salvaguardia della propria integrità territoriale e in secondo luogo viola anche l'interesse di tutti gli Stati della comunità internazionale alla stabilità del sistema. Di conseguenza ciascuno Stato terzo è legittimato a reagire nei confronti dello Stato aggressore il problema dell'alice ita della reazione armata nei confronti di gruppi terroristici si sovrappone in maniera considerevole a quella della liceità dell'uso della forza nei confronti di enti non statali. La questione acquisito dal matico liligo in occasione dell'attacco terroristico dell'undici settembre compiuto da Al Qaeda alle torri gemelle di New York in altre parti del territorio statunitense. A tale attacco gli Stati Uniti hanno reagito con imponenti operazioni militari contro l'afghanistan l'azione degli Stati Uniti e dei loro alleati ha provocato la caduta del regime dei talebani e l'instaurazione di un nuovo regime. Il consiglio di sicurezza ha condannato l'azione terroristica con risoluzione 1373 del 2001.
ASSEMBLEA GENERALE L'assemblea generale è composta dai rappresentanti di ciascuno Stato membro, le risoluzioni sono adottate ai sensi dell'articolo 18 della carta a maggioranza semplice ovvero per questioni importanti con il voto di due terzi dei votanti. Nel campo del mantenimento della pace della sicurezza l'assemblea è una competenza molto vasta, la sua competenza si estende ai sensi dell'articolo 10 della carta ad ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Essa però presenta anche due limiti:
L'articolo 33 à impone alle parti di una controversia di perseguire una soluzione con i mezzi pacifici Articolo 36 à il Consiglio dispone di poteri più incisivi Articolo 37 à stabilisce la competenza del consiglio di raccomandare termini di regolamento, off individuare una soluzione della controversia nel merito e indicare alle parti il comportamento necessario per la sua realizzazione. Capitolo VII à concerne Situazioni di minacce alla pace virgola di rottura della pace e di atti di aggressione e conferisce al consiglio di sicurezza la sua competenza esclusiva ad analizzare i meccanismi accentrati di amministrazione della forza internazionale. Articolo 39 à conferisce al consiglio una notevole discrezionalità nel valutare i presupposti per agire ai sensi del capitolo 7, la discrezionalità corrisponde alla natura politica dell'accertamento della situazione che comporta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale fra i presupposti di azione del consiglio l'esistenza di una minaccia alla pace appare quello maggiormente indeterminato, il concetto di questa nozione sia il esteso nella prassi. Il consiglio accertato l'esistenza di una minaccia alla pace ed ha giustificato il proprio intervento ai sensi del capitolo 7 della carta. L'allargamento della nozione di minacce alla pace ha consentito al consiglio di sicurezza e di operare non solo a tutela della pace ma anche a tutela di interessi fondamentali della comunità internazionale relativi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in situazione allinei quali la pace internazionale non era direttamente minacciata. L'estensione di questa nozione ha avuto quindi come effetto l'assunzione da parte del consiglio di sicurezza e di responsabilità al di là dell'ambito del mantenimento della pace in senso stretto. Questa funzione è stata svolta dal consiglio nell'ambito dei propri limiti funzionali e le potenzialità e le deficienze che ne accompagnano l'attività. Una volta accertato l'esistenza di una minaccia alla pace, il consiglio può fare raccomandazioni o decidere di agire con misure correttive ai sensi dell'articolo 41 e 42 della carta, qualora il consiglio decida l'adozione di misure atte a mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale esso dispone di una vasta gamma di mezzi. Ai sensi dell'articolo 41 della carta il consiglio può decidere l'adozione da parte degli Stati di misure non implicanti di uso della forza. La carta prevede anche l'utilizzo delle sanzioni individuali che sono adottate nei confronti di individui la cui condotta costituisce di per sé una minaccia alla pace. Questo tipo di sanzione è stata adottata nella risoluzione 1267 In seguito ad attentati terroristici operati dall'organizzazione Al Qaeda. La risoluzione imponeva agli Stati membri di congelare i fondi ed impedire l'ingresso sul proprio territorio ed individui identificati in una lista redatta da un comitato per le sanzioni. L'adozione di misure senza sanzionatorie a carico di individui ha l'effetto di modificare radicalmente il ruolo del consiglio di sicurezza, il quale è configurato dalla carta essenzialmente
generale e gli Stati che intendono cooperare all'iniziativa e rispondono quindi ad una catena di comando nazionale o multinazionale posta sotto la direzione del segretariato, hanno costituito anche l'unica modalità operativa attraverso la quale il consiglio ha esercitato le proprie funzioni nel campo di mantenimento della pace. la dottrina prevalente tende ad individuare nell'articolo 41 della carta il fondamento del potere del consiglio di costituire tali forze FORZE DI PEACE-ENFORCING Il consiglio ha anche costituito forse aventi lo scopo di importare il ristabilimento della pace anche in questo caso si è seguito il modello di Peace keeping che prevede l'affidamento dell'ammissione al contingenti nazionali operanti sotto la direzione del segretario generale. Nella maggior parte delle ipotesi, azioni di questo tipo hanno costituito semplicemente l'estensione del mandato affidato in precedenza a forze di mantenimento della pace ovvero a forze di peacekeeping AZIONI DI POST CONFLICT PEACE BUILDING Sono azioni mirate ad assicurare forme di amministrazione territoriale nella fase immediatamente successiva ai conflitti bellici, il consiglio di sicurezza si è limitato a conferire il mandato a forze multinazionali già operanti sul territorio sotto controllo dell'organizzazione le scarse capacità operative delle Nazioni unite l'incapacità del consiglio di realizzare direttamente operazioni militari hanno indotto il consiglio l'avverarsi di una diversa modalità di intervento consistente nell'autorizzazione degli Stati ad usare la forza. Il consiglio si limita ad autorizzare gli Stati ad utilizzare la forza per le finalità e le modalità da esso indicate. Al consiglio rimane la fase normativa ovvero quella della certamento delle condizioni che esigono l'impiego della forza e spetta inoltre una funzione di controllo sulle operazioni militari. L'autorizzazione all'uso della forza sono state impiegate a partire dall'inizio degli anni 90 in queste ipotesi le autorizzazioni all'uso della forza presentano caratteri estrinseci simili virgola e se sono concesse per un fine determinato il cui perseguimento rende legittimo l'impiego della forza e si indirizzano agli stati. L'azione armata e condotta dagli Stati ai quali spettro determinare sia l'intensità della forza necessaria sia le modalità operative dell'azione mentre il controllo sul loro operato è solitamente svolto sulla base di rapporti periodici inviati al consiglio. Ci sono stati dei casi in cui gli Stati hanno rivendicato una loro libertà di usare la forza molti anni dopo l'adozione della risoluzione che ne autorizzava l'esercizio virgola in un contesto storico molto diverso da quello che ne aveva motivato la concessione. L'istituto dell'autorizzazione all'uso della forza ha avuto il suo massimo negli anni 90, tale istituto però non è ho utilizzabile nel quadro geopolitico attuale, l'istituto delle autorizzazioni non si non è
concettualmente unitario, occorre infatti distinguere fra i casi in cui l'autorizzazione all'uso della forza concerne attività che sarebbero comunque lecite sensi del diritto generale e i casi invece in cui l'autorizzazione costituisce l'unico fondamento di illecita di attività altrimenti illecite nella prima categoria rientra nei casi in cui l'uso individuale della forza autorizzata dal consiglio sarebbe stato lecito anche a titolo di legittima difesa un esempio all'intervento di una coalizione multilaterale in Kuwait nel 1991 con l'obiettivo di porre fine all'aggressione irachena un discorso diverso vale invece per quegli interventi che non hanno altro fondamento se non l'autorizzazione del consiglio. L'adozione da parte della carta di un modello centralizzato sembra rispondere alle volontà di affidare sia l'accertamento dei presupposti dell'impiego della forza sia le modalità operative ad un organo centralizzato. Tale questione però più controversa dal punto di vista politico, un meccanismo che riserva al consiglio di sicurezza la fase dell'accertamento e di delega agli Stati può apparire un felice comportamento delle esigenze del multilateralismo con il ruolo preponderante svolte dagli Stati nell'ambito delle relazioni internazionali. Un controllo più diretto avrebbe due effetti positivi:
dell'articolo 51, tali organizzazioni hanno lo scopo di istituzionalizzare l'esercito della difesa collettiva fornendo strumenti di assistenza militare ai propri membri in caso di attacco Art. 5 trattato istitutivo NATO à stabilisce che un attacco nei confronti di uno Stato membro costituisce un attacco nei confronti di tutti gli altri membri e prevede un obbligo di assistenza Art. 6 trattato istitutivo NATO à delimita l'ambito territoriale nel quale i meccanismi di autodifesa del trattato sono destinati ad operare Art. 9 trattato istitutivo NATO à Prevede che il consiglio Atlantico possa adottare misure di attuazione del trattato Gli Stati parte della NATO hanno posto in essere un complesso apparato militare dotato di forze assegnate permanentemente all'alleanza. Fra gli atti che hanno maggiormente contribuito a questo cambiamento dobbiamo menzionare:
Dal punto di vista del sistema delle Nazioni unite conviene ricordare la NATO come un'organizzazione regionale la quale però posso sollevare delle difficoltà sia in relazione alla circostanza in cui essa opera che è pressoché esclusivamente sul piano della cooperazione militare, sia in relazione al carattere chiuso del trattato istitutivo che prevede per l'adesione un procedimento discrezionale di ammissione ad opera degli Stati membri. Il ruolo di attore globale per la sicurezza assunto dalla nato rende peraltro inevitabile il sorgere di evidenze frizioni rispetto al divieto di uso unilaterale della forza. Rivendicando gli interventi della NATO non sembra tanto ricollegarsi ad un fondamento normativo esistente quanto a un presupporre un superamento dell'assetto normativo attuale l'allargamento della NATO verso Oriente è stato percepito dalla dirigenza della Federazione russa come una minaccia alla propria sicurezza ed è stato menzionato come una delle cause dell'aggressione all'ucraina nel Febbraio del 2022 CAPITOLO 4 SEZIONE 1: IL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE; LA CONSUETUDINE Negli ordinamenti statali contemporanei il compito di produrre norme è affidato principalmente ad organi centrali titolari della funzione di produzione delle norme. Alla consuetudine è stata dedicata molta attenzione negli ultimi anni da parte della commissione del diritto internazionale, nel 2012 la commissione è inclusa nei suoi programmi di lavoro uno studio sui processi di formazione e di accertamento della consuetudine. Nelle intenzioni della commissione tale conclusione sono tese alla formazione di un testo privo di valore normativo il fondamento dell'obbligatorietà della consuetudine è stato rinvenuto nel consenso degli Stati, le dottrine consenso viste hanno avuto un ruolo decisivo nel processo di evoluzione concettuale. La configurazione della consuetudine come accordo tacito avrebbe tuttavia come conseguenza il venir meno del suo carattere generale in quanto ciascuna norma consuetudinaria sarebbe obbligatoria solo per i soggetti che vi abbiano prestato il consenso espresso o perlomeno in maniera implicita. LA TEORIA DELL’OBIETTORE PERSISTENTE Le concezioni consensuale non sono mai state del tutto abbonda nate e riemergono periodicamente nella dottrina e nella prassi internazionale
Questo è il diritto consuetudinario in senso proprio ovvero il modo Norm attraverso il quale vi sono formate la maggior parte delle consuetudini internazionali e nel quale il riferimento al precedente è un rilievo maggiore rispetto ad ogni altra considerazione SECONDO MODELLO diverso il discorso per normi consiliari che nascono attraverso repentine e a volte prepotenti se sei di stati di realizzare i propri interessi le norme consuetudinarie sorgono sulla base di comportamenti concentrati in un lasso di tempo piuttosto breve ai quali si accompagna la relazione degli altri membri della comunità internazionale. In tale modello difatti le regole nascono e si evolvono attraverso l'interazione fra le pretese avanzate da taluni Stati questo procedimento mostra come alcune norme consuetudinarie si formano sulla base di un compromesso tra le diverse posizioni degli Stati ciascuno dei quali è tesa a modificare ha proprio vantaggio l'equilibrio normativo esistente TERZO MODELLO E CASO TORREY CANYON Un terzo modello è quello che ammette l'esistenza di norme generale anche in assenza di prassi consolidata con loro essi siano rispondenti ai mutanti bisogni della comunità internazionale un esempio è il caso della torrey canyon ovvero una nave petrolifera battente bandiera liberiana alla quale riversava materiali inquinanti in alto mare in seguito ad un incidente occorso di fronte alle coste della Cornovaglia. La Gran Bretagna disponeva un intervento sulla nave che concretizzava in un bombardamento tesa da provocare un incendio a bordo e la conseguente distruzione del materiale inquinante. L'intervento britannico era manifestamente contrario alle regole del diritto esistenti tuttavia tale intervento non solo non ha incontrato giustificative obiezioni ma anzi la congruità del comportamento britannico rispetto alle nuove esigenze ambientali è stata riconosciuta esplicitamente o implicitamente da gran parte degli Stati della comunità internazionale all'interno di questo caso vi era un conflitto fra la norma che assegnava allo stato di bandiera il potere esclusivo di intervenire su una nave in alto mare è una norma emergente che riconosce agli Stati costieri il potere di intervenire al fine di evitare catastrofi ambientali alle proprie coste la prassi in questo caso è data dai comportamenti materiali degli Stati mentre l’opinio iuris esprime la loro coscienza giuridica negli ultimi decenni si assiste in misura crescente alla formazione di regole generali in ambiti più limitati consuetudini particolari potrebbero formarsi fra le plastiche di un trattato in relazione alla sua interpretazione, alla sua applicazione o alla modifica delle sue norme
le consuetudini regionali possono formarsi in ambiti geografici limitati, a volte non rappresentano altro che una articolazione, su base regionale virgola di norme universali il contenuto delle regole potrebbe quindi essere precisato in ambito regionale a seconda del peso rispettivo attribuito a ciascuno dei due interessi in gioco. La scelta del procedimento metodologico di adottare dipende in maniera rilevante anche dalla natura della norma consuetudinaria che si intende accertare nonché del contesto storico e sociale, in questa fase infatti l'elemento che assume maggior rilievo è la ricostruzione dell'opinione della comunità internazionale in relazione all'inadeguatezza delle regole preesistenti ad esprimere l'assetto di interessi e valori dell'ordinamento. CAPITOLO 4- SEZIONE 2: IL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE; I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO Con la formula principi generale di diritto sono indicate due diverse categorie di fonti normative la prima è quella dei principi comuni agli ordinamenti nazionali i quali integrano l'ordinamento internazionale e ne colmano le eventuali lacune L'articolo 38 paragrafo 1 lettera c dello statuto indica fra le fonti del diritto applicabili della Corte internazionale giustizia i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, l'indicazione di questa categoria dei fondi ha sollevato una serie di problemi di inquadramento di non agevole soluzione. In pratica le individuazioni di questi principi ha comportato una serie di problemi sia di carattere teorico che di carattere pratico I principi generali di diritto provenienti dagli ordinamenti in nazionali hanno un rilievo maggiore per la regolamentazione internazionale. Nel campo del diritto penale internazionale i giudici internazionali hanno fatto ampio ricorso a principi provenienti dagli ordinamenti nazionali, gli statuti dei tribunali penali internazionali ad hoc non indicano i principi generali di diritto tra le fonti di diritto applicabili. I principi generali di diritto comuni agli ordinamenti interni sono invece espressamente menzionati fra le fonti del diritto dell'articolo 21 paragrafo 1 lettera c dello statuto della Corte penale internazionale. I tribunali penali internazionali hanno affermato le esigenze di applicare un metodo comparativo tale da assicurare che un certo principio sia stato contemplato perlomeno nei diversi gruppi di ordinamenti che esprimono le grandi tradizioni giuridiche nazionali.
la convenzione di Vienna si applica inoltre ai sensi dell'articolo due lettera a ai soli accordi fra Stati PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI Nel procedimento di formazione dei trattati occorre distinguere varie fasi la prima è quella relativa alla definizione di un testo il testo può essere definito attraverso i negoziati diretti o per i trattati multilaterali con un gran numero di parti nel corso di una conferenza internazionale l'articolo 9 paragrafo due della convenzione di Vienna prevede che l'adozione di un testo di un trattato ad opera di una conferenza internazionale avvenga con la maggioranza di due terzi presenti dei votanti il testo di un trattato può essere anche adottato attraverso risoluzioni di organizzazione internazionali una volta definito il testo il trattato viene firmato ad opera del plenipotenziari. Per l'effetto della firma varia a seconda che il trattato venga concluso in forma solenne o in forma semplificata. Per i trattati concluso in forma semplificata la firma la funzione di concludere il procedimento di formazione e di esprimere il consenso dello Stato ad impegnarsi per i trattati conclusi in forma solenne invece la firma ha solo la funzione di autenticare il testo, il consenso dello Stato è espresso da un'ulteriore atto ovvero la ratifica, un atto unilaterale rivolto alle altre parti del trattato con il quale uno stato esprime il proprio consenso di impegnarsi sul piano internazionale si tratta di atti unilaterali che spiegano effetti giuridici con lo scambio e il deposito presso un depositario designato a riceverli la scelta fra il procedimento in forma solenne e con le in forma semplificata non è disciplinata da alcuna regola internazionale anzi come indicato dall'articolo 11 della convenzione di Vienna i due procedimenti sono perfettamente equivalenti sul piano internazionale. L'equivalenza delle forme di conclusione di un trattato ha come conseguenza che un trattato concluso in forma solenne potrà essere derogato ad un trattato concluso in forma semplificata e viceversa la regola generale dell'articolo 39 prevede che un tratto possa essere emendato di comune accordo fra le parti, tale principio è specificato nell'articolo 40 il quale prevede che tutte le parti di un trattato hanno il diritto di partecipare alla procedura di modifica e divenire parte del trattato demandato. LA NORMATIVA ITALIANA SUI TRATTATI INTERNAZIONALI
Gli ordinamenti nazionali contengono disposizioni che disciplinano i procedimenti di conclusione dei trattati. Tradizionalmente il potere di impegnare con un trattato lo stato sul piano internazionale rientra nella sfera del potere esecutivo. L'idea dell'autorizzazione preventiva alla conclusione dei trattati da parte del Parlamento e quindi dettata dalle esigenze di tutelare le prerogative interne del Parlamento rispetto alle prerogative assicurate all'esecutivo sul piano esterno. L'articolo 87 comma 8 della costituzione italiana prevede la competenza del presidente della Repubblica rettificare i trattati previa quando occorre autorizzazione delle camere. L'articolo 80 della costituzione italiana prevede inoltre che il Parlamento autorizzi con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge le conseguenze sul piano dell'ordinamento interno della mancata osservanza dell'ordine di competenze stabiliti dall'ordinamento per la conclusione dei trattati è una questione molto rilevante soprattutto nei casi in cui un trattato che rientra in una delle categorie elencata all'interno dell'articolo 80 della costituzione italiana venga stipulato in forma semplificata la conclusione in forma semplificata in genere innanzitutto la responsabilità politica dell'esecutivo nei confronti del Parlamento la disciplina costituzionale della legge di autorizzazione alla ratifica è completata da altre due norme l'articolo 72 comma quattro della costituzione prevede la riserva di aula escludendo la possibilità di approvazione da parte di commissioni parlamentari l'articolo 75 comma due della costituzione italiana esclude il referendum abrogativo popolare per le leggi di autorizzazione alla ratifica le due norme sono ispirate da una ratio analoga la prima è motivata dalle necessità di ponderazione accurata da parte del Parlamento la seconda invece va individuata nella volontà di sottrarre al corpo elettorale la decisione circa l'opportunità di violare un impegno internazionale. La questione della competenza a stipulare di enti sub statali e ricca di implicazioni pratiche, sulla questione si può registrare una notevole distanza fra le previsioni di alcune costituzioni nazionali e la prassi che tende invece a restringere tale potere in termini angusti fino a che ad escluderlo del tutto. L'ordinamento italiano prevede espressamente il potere delle regioni di stipulare accordi internazionali, l'articolo 117 comma 9 della costituzione italiana prevede che nelle materie di sulla competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad un altro stato nei casi e nelle forme disciplinate dalla legge dello Stato.