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Riassunti completi di entrambi i moduli, DIRITTO PENITENZIARIO, massimo dei voti
Tipologia: Dispense
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Con la novella dell’art. 1 della legge O.P. si tende a riportare al centro del binomio “ trattamento e rieducazione ”, di cui ne fornisce la definizione normativa, le indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena, come previsto dal comma 3 dell’art. 27 Cost. Inoltre ne arricchisce l’originario contenuto con importanti riferimenti ai principi fondamentali, tratti anche da fonti sovranazionali. Il novellato art. 1 mantiene l’intento di tracciare gli indirizzi di una politica penitenziaria fondata sulla figura del detenuto come persona, posta al centro dell’esecuzione e titolare di quei diritti il cui esercizio non sia strettamente incompatibile con la restrizione della libertà personale. Sono cosi trasfusi come principi costituzionali :
principio rieducativo, attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche esigenze;
all’identità di genere e all’orientamento sessuale (comma 1);
morale”, con specificazione che “non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della sicurezza e, nei confronti degni imputati, non indispensabili ai fini giudiziari”;
l’ autonomia (con cui si deve intendere la capacita di determinare le proprie scelte un modo indipendente, consapevole e libero da condizionamenti esteri), la responsabilità (con cui si deve intendere la capacita di un soggetto di attribuire a se stesso le proprie azioni), la socializzazione e la integrazione (i quali rappresentano un passo successivo ai predetti presupposti, in quanto questi individuano 2 aspetti speculari della rieducazione: dovendosi intendere la capacita di far parte di una comunità);
Il Capo II della legge O.P. disciplina le condizioni generali di trattamento, che costituiscono quell’insieme di condizioni che devono sussistere per i reclusi, non potendosi modificare; ma l’art 16 O.P. prende che in ciascun istituto il trattamento è organizzato secondo le direttive che l’amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Tali direttive sono contenute nel Regolamento interno di ogni istituto penitenziario. Le condizioni generali di trattamento sono cosi individuate nei seguenti aspetti:
Ciò che caratterizza il trattamento rieducativo e costituisce uno dei cardini fondamentali della riforma penitenziaria (D.lgs. 123/2018) è l’individualizzazione del trattamento (art.13 O.P.) che mira a definire gli aspetti del trattamento individualizzato alla stregue dei criteri di dignità e responsabilizzazione e di giustizia ripartita. —> Con la modifica del comma 1 si propone di esplicitare il richiamo al principio di responsabilizzazione e del rispetto della distinta e della salute, con l’espressa diretta di incentivare e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale, ove possibile, le attitudini del soggetto detenuto, idonee a sostenerlo nel processo di reintegrazione sociale. —> Il comma 2 è stato oggetto di una revisione volta a togliere ogni riferimento al disadattamento sociale, stabilendosi nei confronti dei condannati e internati che l’osservazione scientifica della personalità è rivolta esclusivamente alla rilevazione delle cause che hanno condotto la persona a commettere il reato e eventuali carenze psico-fisiche.
In tal modo non viene ignorata una realtà che presenta molteplici forme criminali (wcc, tossicodipendenti..) e che deve essere valutata al fine di proporre un programma di reinserimento volto al superamento degli eventuali ostacoli che si frappongano al recupero sociale. —>L’ osservazione scientifica della personalità è svolta presso istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza, da parte del gruppo di osservazione avente il compito di compilare il programma di trattamento, ed è composto da: direttore-educatore-assistente sociale. Il programma viene poi approvato dal magistrato di sorveglianza vendendo cosi disposta l’assegnazione definitiva del condannato all’istituto (art. 29 Reg). —> Si supera attraverso la trasposizione nel comma 3 di quanto già previsto dall’art. 27 Reg. e cioè il riferimento esplicito alla riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato e per la vittima del reato nonché sule possibili azioni ripartire. —> Si riproduce al comma 4 la previsione di un termine di 6 mesi per la prima formulazione del programma di trattamento allo scopo di ridere effettiva e tempestiva la predetta osservazione. Ed eventuali violazioni possono costituito oggetto di reclamo giurisdizionale ex art. 35bis O.P. Infine, le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite con i dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale ce segue l’interessato nei sui trasferimenti e nelle quale sono successivamente annotati gli sviluppi. IL TRATTAMENTO DEGLI IMPUTATI Nel trattamento degli imputati in stato di custodia cautelare assume particolare importanza il presidio psicologico. Per prevenire ed impedire frequento e gravissimi episodi di autolesionismo, suini e violenze attuate e subite, il servizio cd. presidio psicologico che si rivolge a detenuti ed internati provenienti dalla libertà e va ad affiancare ed integrare la visita medica, cocretandosi in un colloquio premiale di primo ingresso svolto, nello stesso giorno di ingresso in carcere, da un esperto un psicologia che deve valutare l’eventualità ed il grado di rischio che il soggetto possa rendersi protagonista di episodi violenti. Il fine principale del colloquio preliminare è quello di intervenire tempestivamente ed efficacemente per tutelare l’integrità fisica e psicologica della persona umana. OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI CONDANNATI La fase di osservazione vera e propria della personalità del detenuto ha inizio con l’acquisizione della posizione giuridica di definitivo. L’osservazione è svolta ex art 28 Reg, dal gruppo di osservazione, composto da personale dipendente dell’amministrazione penitenziaria e se necessario, anche dai professionisti indicati nell’art. 80 O.P. sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell’istituto. L’art. 27 Reg. precisa la metodologia da eseguire in sede di osservazione comprendente:
(riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione). L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione della pena e proseguita nel corso di essa per registrare l’evoluzione della personalità del detenuto o internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali. Il gruppo di osservazione si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell’osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma di trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal magistrato di sorveglianza. Il programma di trattamento consiste nell’insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell’esecuzione della pena. IL TRATTAMENTO PSICOLOGICO PER I CONDANNATI PER REATI SESSUALI, PER MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI E PER ATTI PERSECUTORI Con l’introduzione dell’ art. 13bis si prende la possibilità per i condannati per delitti sessuali, maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno, suscettibile du valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.
Per tale regime (art.14bis O.P.) si prevede che può essere disposto nei confronti degli imputati, condannati ed internati, in tre ipotesi:
dell’istituto;
confronti. Queste 3 ipotesi si riallacciano ai principali intenti del legislatore, ossia tutelare la sicurezza e l’ordine nelle carceri; sottolineare l’importanza del momento rieducativo; garantire una pacifica convivenza tra detenuti. Tutte le restrizioni all'esercizio dei diritti dei detenuti degli internati operabili attraverso la sorveglianza particolare devono essere motivate e previste dal provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che la instaura, potendosi comprendere anche controllo sulla corrispondenza, alla quale si applicano le disposizioni dell’art. 18ter. S devono essere strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine della sicurezza all'interno dell'istituto in cui è ristretto il destinatario del provvedimento. Nel caso in cui tale regime non sia attuabile nell'istituto è soggetto si trova, questi può essere trasferito, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari (art. 14quater co. 5). È prevista anche la possibilità di sottoporre a regime di sorveglianza particolare, fin dal loro momento del loro ingresso in istituto, i soggetti per i quali tale indicazione sembra giustificata dal comportamento da essi tenuto in precedenza. Procedimento : in ordine alla competenza disporre regime di sorveglianza particolare, è prevista la possibilità di avvalersi di due distinti procedimenti:
dall'amministrazione penitenziaria, previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due esperti. Nel caso si tratti di imputati necessario anche il parere dell'autorità giudiziaria procedente;
caratterizzate da necessità urgenza, la sorveglianza particolare possa essere disposta senza aver acquisito i pareri , che devono comunque intervenire entro 10 giorni. Scaduto tale termine ed ottenuti pareri, l'amministrazione tenuto ad adottare il provvedimento entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali inutilmente, il provvedimento provvisorio decade. In entrambi i casi il provvedimento che dispone la sorveglianza particolare deve essere comunicato al magistrato di sorveglianza, affinché eserciti il proprio potere di vigilanza. Durata : il regime a durata massima di 6 mesi, che decorrono dalla data di emanazione del provvedimento; decorso tale termine il provvedimento può essere prorogato, anche più volte, in misura non superiore ogni volta a 3 mesi. Reclamo : L’ art.14-ter o.p. riconosce il detenuto la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento che dispone la proroga la sorveglianza particolare. Più precisamente l'interessato può ricorrere al tribunale di sorveglianza contro il provvedimento definitivo entro 10 giorni dalla sua comunicazione. Nei 10 giorni successivi alla ricezione del reclamo il tribunale di sorveglianza è tenuto provvedere con ordinanza in camera di consiglio, contro la quale è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge (art. 71ter o.p.). Il reclamo non ha effetto sospensivo. Il procedimento di reclamo disciplinato dagli articoli 666 e 679 c.p.p. Esso si conclude con l'ordinanza, che può essere d'inammissibilità, di rigetto, di accoglimento. —> si svolge con la partecipazione del difensore del pubblico ministero, garantendone quindi il contraddittorio, ed io soggetti interessati dell'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. È importante sottolineare che a differenza dei reclami al tribunale di sorveglianza disciplinati in altre parte dello dell'ordinamento, Questo è l'unico caso previsto di reclamo contro nato sostanzialmente e soggettivamente amministrativo.
Il trattamento del condannato o dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia. La riforma penitenziaria, operata dal D.lgs. 123/2018, mediante la modifica dell’ art. 15 o.p. ha previsto l'inserimento della formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità tra gli elementi fondamentali del trattamento rieducativo contemplati nel primo comma. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi a partecipare alle attività educative, culturali e ricreative e , salvo giustificati motivi, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica. —> L’ISTRUZIONE Negli istituti di previdenza della formazione culturale professionale, è creata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, specie per i detenuti d'età inferiore ai 25 anni, disciplinato dall’art. 19 o.p. La riforma penitenziaria intervenuta con la regola sancita al comma 3, della parità di accesso la formazione culturale professionale delle detenute internate donne, tramite la programmazione di iniziative specifiche. Il comma 4 dedica speciale attenzione all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza di principi costituzionali. Il nuovo comma 6 agevola la frequenza il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore. —> LA RELIGIONE I detenuti e gli internati sono libere di professare la propria fede religiosa di praticarne il culto, purché reti siano compatibili con l'ordine la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge. Negli istituti penitenza e deve essere assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico e da ciascun istituto deve essere assegnato almeno un cappellano (art. 26 o.p.). Coloro che professano altro fede religiosa possono richiedere l'assistenza dei ministri del loro culto celebrarne i riti. —> LE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE Nel quadro delle trattamento rieducativo questo fondamentale importanza l'organizzazione dell'attività culturali, ricreative sportive. Tagliati imitano lo scopo di migliorare il livello culturale, le condizioni fisio-psichiche dei detenuti internati, favorendone al tempo stesso la partecipazione, nonché di smorzare quella carica di aggressività che generalmente si accumula nei soggetti sottoposti ad un regime restrittivo della libertà personale. L'organizzazione di tali attività che possono essere le più varie, non essendo stati posti limiti in apposito, è curata da una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto E dai rappresentanti dei detenuti e degli internati. —> I CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO a) partecipazione della comunità esterna all'azione educativa: l'organizzazione dell'attività di queste detto può essere effettuata anche attraverso opportuni contatti col mondo esterno, mediante la partecipazione di private istituzioni e associazioni pubblico private interessate all'azione educativa dei condannati (art. 17 o.p.). b) l'informazione: il mantenimento dei contatti col mondo esterno si realizza anche, sotto il profilo informativo- struttivo, attraverso la lettura della stampa, l'ascolto dei programmi radiofonici, la visione delle trasmissioni televisive (art. 18 co.6 o.p.). —> RAPPORTI CON LA FAMIGLIA La considerazione dei rapporti familiari come elemento essenziale del trattamento rieducativo costituisce una nota qualificante nel nuovo ordinamento penitenziario, che riconosce l'importanza preminente del mantenimento dello sviluppo delle relazioni affettive del detenuto con i congiunti (art. 28 o.p.).
medesima. Il comma 3 dell’art. 18ter prevede che i predetti provvedimenti possono essere adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto, nei confronti:
Il comma 4 indica gli aspetti operativi afferenti le modalità di controllo che demanda alla competente autorità giudiziaria la possibilità di delegare il controllo della corrispondenza al direttore o ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria. Il comma 5 stabilisce che in seguito a visto di controllo, l’autorità giudiziaria qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta dandone formale comunicazione al detenuto mittente o destinatario della corrispondenza. L’art. 18ter distingue una triplice tipologia di provvedimenti che, in ordine decrescente incisività sul diritto di cui all’art. 15 Cost, sono.
La prima ipotesi riproduce la disciplina dell’ispezione, disciplinata dall’art. 38 Reg. e devoluta all'autorità giudiziaria, mira la verifica che la corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, non contenga valori o oggetti non consentiti. La seconda forma di controllo disposta dall’art. 18 comma 5 stabilisce che “qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza la stampa non debba essere il consegnato inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta”. Analoga previsione inserita nell’art. 38 co. 6 Reg.: la direzione dell'istituto, quando abbia sospetto che, nella corrispondenza epistolare siano contenuti elementi che costituiscono pericolo per l'ordine può la sicurezza che integrano fattispecie di reato, trattiene la missiva, inoltrando immediata segnalazione all'autorità giudiziaria avrebbe per i provvedimenti del caso. In tali evenienze, l'autorità giudiziaria investita dal direttore dell'Istituto potrà disporre gli opportuni provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei presupposti che hanno giustificato il trattenimento della corrispondenza. Il magistrato di sorveglianza potranno trasmettere gli atti alla competente procura della Repubblica qualora ritenga integrato la notizia di reato; in caso contrario disporrà l'inoltro della missiva al destinatario; mentre l'autorità giudiziaria procedente potrà direttamente attivarsi, anche nelle forme cautelare. La terza ipotesi , si prevede all’art. 18ter che l'autorità giudiziaria può stabilire limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa. Il potere disciplinato dalla norma si distingue nettamente dalle altre due tipologie di interventi previsti, poiché si caratterizzano per costituire forme di controllo in senso proprio, mentre questa si configura quale strumento a spiccata connotazione cautelare con finalità speciale preventiva, suscettibile di incidere nella possibilità stessa di esercitare pienamente il diritto di corrispondenza con l'esterno del carcere. Dette limitazioni possono essere adottate sia in seguito all' attivazione dei controlli sia in seguito alla richiesta del P.M. o della direzione dell’istituto. —> bisogna distinguere le due diverse fattispecie che integrano il presupposto del provvedimento di trattenimento: costituite dal sospetto che nella corrispondenza sinceri non elementi di reato; oppure che la missiva costituisca pericolo per l’ordine e la sicurezza (art. 38 comma 6 Reg). Queste si aggiunge, quale terza fattispecie, la previsione di cui all’art. 18ter comma 5 che disciplina l'analogo trattamento della corrispondenza della stampa in seguito all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo. Nella prima ipotesi, all'autorità giudiziaria competerà la delicata valutazione in ordine all'effettiva sussistenza di quegli elementi di reato che ne giustificano il provvedimento cautelare. Nel caso affermativo il magistrato trasmettere agli atti alla procura della Repubblica competente a ricevere la notizia di reato, e pertanto l'eventuale sequestro del corpo di reato, la sua custodia ed eventuale restituzione, seguirà la disciplina del codice processuale penale. Qualora l'autorità non ravvisi la sussistenza di elementi costituenti reato nella corrispondenza esaminata, ne disporrà la restituzione all'autorità amministrativa per l'inoltro al destinatario.
Diverse le ipotesi in cui la missiva trattenuta rappresenti un pericolo per l'ordine la sicurezza, Ove la corrispondenza, in forza di motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria, è definitivamente trattenuta presso l'ufficio matricola del carcere e non può essere inoltrata, Segnalando immediatamente per i provvedimenti del caso al magistrato di sorveglianza, O in caso di imputato all'autorità giudiziaria che procede. —> reclamo: contri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui ai commi uno e cinque dell’art. 18ter può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’art. 14ter o.p., al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, mentre negli altri casi, al tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice che messo il provvedimento (nel collegio non può far parte del giudice che ha emesso il provvedimento). Si applicano le disposizioni dell’articolo 666 c.p.p. per quanto non diversamente disposto (art. 18ter comma 6). Contro l'ordinanza del tribunale e poi ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Avverso il provvedimento amministrativo adottato cautelativamente dalla direzione dell'Istituto ai fini del controllo sulla corrispondenza del detenuto dell'internato, viene assicurato reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 35 e 69 o.p. —> IL LAVORO Il lavoro è stato sempre considerato uno degli strumenti fondamentali per la risocializzazione del condannato. Il legislatore ha posto il lavoro al centro del trattamento, puntando su di esso come fattore decisivo per rendere più vivibile il carcere ed allentare la tensione all’interno. Già l’art. 15 o.p. individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, hai condannato all'internato assicurato un'occupazione lavorativa. Se inoltre introdotto l'esplicito riconoscimento, come elementi trattamentali, della formazione professionale e della partecipazione a progetti di pubblica utilità, che così acquisiscono la medesima dignità trattamentale del lavoro. La riforma interviene con una serie di modifiche caratteristiche del lavoro penitenziario:
Reg.;
il profilo della pignorabilità della stessa;
L ’art. 20 comma 1 definisce le principali caratteristiche del lavoro degli istituti penitenziari:
preventive della libertà, la possibilità di fruire dell’ elemento trattamentale del lavoro ;
penitenziaria può organizzare gestire attività di produzione di beni o servizi, sia all'interno che all'esterno dell’istituto;
stride con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario, quale necessario presupposto per l'effettivo successo del percorso di reinserimento del condannato. Il comma 2 ribadisce che lavoro penitenziario non è carattere afflittivo ed è remunerato. Il comma 3 fa espresso richiamo al principio per cui l'organizzazione dei metodi di lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro e della società libera, al fine di far acquisire i soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, agevolandone il reinserimento nella società. Nei commi 4-7 si riformula la disciplina della composizione della competenza della commissione istituita presso ogni istituto penitenziario per l'avviamento al lavoro attraverso formazione di graduatorie di avvio al lavoro. Il comma 8 prevede la possibilità per gli organi centrali territoriali dell'amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati. Si introduce, al comma 9 , la possibilità di vendita di prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere dei servizi delle prestazioni dei detenuti e degli internati a pari prezzo anche inferiore al loro costo.
L'istituto in esame non è da considerare una misura di trattamento, i permessi ordinari (cd. permessi di necessità) disciplinati all’art. 30 o.p. sono concedibili, prescindendo da ogni valutazione sul comportamento dell'interessato, a tutte le categorie di persone private della libertà in forma piena o attenuata, quindi:
domiciliare;
La concessione di tali permessi non è esclusa nemmeno dalla disciplina dell’art. 41bis, la quale dichiara inconcedibili i permessi premio. Il permesso costituisce lo strumento mediante il quale può consentirsi alla persona stabilmente privata della libertà di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero con le cautele da determinarsi di volta in volta con obbligo di spontaneo rientro nell'istituto penitenziario alla scadenza del termine. La disciplina, oltre che il caso dell'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, prevede la concessione di permessi per eventi familiari di particolare gravità. Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dal comma 2 dell’art. 30 devono sussistere 3 requisit i:
tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto. Gli organi competenti alla concessione di permessi secondo la formulazione dell'articolo sono individuati nel:
Particolare importanza riveste l’art. 61 Reg. il quale integra l’art. 30 o.p. Il permesso può avere una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto l'internato devono recarsi. Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti. Il giudice nel provvedimento di concessione specifica se l'interessato debba essere scortato, dalla polizia penitenziaria, per tutto parte del viaggio, tenuto conto della personalità del soggetto e dell'indole del reato di cui è imputato è stato condannato. Il legislatore a disciplinato in modo autonomo, i casi di infrazione da parte di detenuti ed internati. Il ritardo è tollerato sino a 3 ore, mentre se il detenuto non fa rientro in istituto tra le 3 e le 12 ore, viene prevista la punizione in via disciplinare. Se si prolunga maggiormente, sarà denunziato per il delitto di cui all’art. 385 c.p. Per l'internato, l'assenza sino alle tre ore, è punita con sanzioni disciplinari. Il legislatore ha rimesso alla discrezionale valutazione del giudice, stabilire quando si tratti di vera inosservanza delle misure di sicurezza detentive. —> I PERMESSI PREMIO : Accanto ai permessi di necessita, l’ordinamento penitenziario prevede l’istituto del permesso premio ( art. 30ter o.p. ), che si caratterizza nel non essere collegato ad eventi eccezionali e gravi, costituendo un momento essenziale dell’attività trattamentale del detenuto, finalizzata al suo graduale ma completo recupero e reinserimento sociale. L’istituto in esame ha una chiara valenza premiale, in quanto consente al condannato che abbia palesato una concreta volontà di abbandonare la scelta criminale operata, di uscire temporaneamente dal carcere, per periodi non superiori ogni volta a 15 giorni , fino ad un massimo di 45 giorn i l’anno, per coltivare interessi affettivi, culturali, di lavoro. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i 30 gg. per un totale complessivo di 100 gg. per ciascun anno di espiazione. Attraverso la graduale esperienza del premesso premiale si offre al condannato la possibilità di rimanere in contatto con la comunità esterna, incentivando a mantenere una condotta regolare ed evitando che lo stesso perda speranza in un futuro reinserimento.
Disciplina: L’operatività dell’istituto è collegata a presupposti di tipo soggettivo inerenti al comportamento e alla personalità del destinatario. A norma dell’art. 30ter co. 1 i permessi premio possono concedersi unicamente ai condannati che avendo tenuto una regolare condotta , non sono risultati di particolare pericolosità sociale. La concessione dei permessi è ammessa valutando dei presupposti oggettivi (art. 30ter co. 4):
congiunta all’arresto, in ogni momento;
per taluno dei delitti previsti dall’art. 4bis co. 1, 1ter, 1quater o.p.,dopo l’espiazione di almeno 1/4 della pena;
1quater art. 4 bis o.p. dopo l’espiazione di almeno metà della pena e, comunque di non oltre 10 anni solo se collaborano con la giustizia a norma dell’art. 58ter o.p.
L’art. 30quater consente la concessione dei permessi premi anche ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva In tale ipotesi, la concessione è subordinata:
congiunta all’arresto, all’spiazione di 1/3 della pena;
per taluno dei reati previsti dall’art. 4bis commi 1, 1ter e 1quater o.p. all’espiazione della meta della pena;
1ter e 1quater o.p. all’espiazione di 2/3 della pena e comunque di non oltre 15 anni. Divieti:
riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o dell'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale, la concessione di permessi premiare è ammessa solo dopo il decorso di due anni dalla commissione del fatto (art. 30ter co.5 o.p.);
dell'articolo 4bis comma 1 o.p. sui reati ostativi , nella parte in cui impedisce permessi premio a chi non collabora anche se non ci sono più elementi di collegamento con la criminalità organizzata. In particolare impedisce la concessione di benefici alternativi alla detenzione a favore di chi, condannato per reati di mafia , non collabora con la giustizia.
ripresa l'esecuzione della custodia della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di misura alternativa (art. 50quater co.3 o.p.). Competenza e contenuto: Il direttore dell'Istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie dettate dall'articolo 26 Reg. Esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare. L'istanza presentata al magistrato di sorveglianza, obbliga lo stesso prima di pronunciarsi ad assumere informazioni sulla sussistenza di motivi addotti, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza. La decisione adottata con provvedimento motivato, comunicato immediatamente al P.M. e all'interessato i quali possono, entro 24 ore dalla comunicazione fare reclamo al tribunale di sorveglianza. La disciplina sanzionatoria prevista per il caso di mancato rientro allo scadere del beneficio è identica a quella stabilita per i permessi di necessità. Il periodo trascorso in permesso è computato tutti gli effetti nella durata della pena da espiare, salvo i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è
Disciplinato dal capo IV del titolo I della legge o.p. consiste in un concetto rientrante in quello più vasto di trattamento ed indica quel complesso di regole di condotta che i detenuti e gli internati sono tenuti ad osservare durante la loro detenzione, finalizzate alla rieducazione ed al recupero del reo. Tali regole si riferiscono al contegno che i detenuti e gli internati devono tenere fra oro e nei confronti degli operatori penitenziari nonché all’obbligo che essi hanno di rispettare le norme che regolano la vita penitenziaria nei suoi molteplici aspetti. La norma di riferimento è costituita dall’art. 32 o.p. che precisa “i detenuti e gli internati, all’atto del loro ingresso negli istituti, e quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento”. Inoltre è stato previsto che “nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare consentono l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri”. —> INGRESSO IN ISTITUTO: Colui che viene messo in istituto, proveniente dallo stato di libertà, viene condotto presso l'ufficio matricola, dove vengono prese le impronte digitali, annotati dati anagrafici scattate le foto. Sono previste una serie di adempimenti:
fine di evitare l'introduzione nell'istituto di oggetti pericolosi per l'ordine la sicurezza dell’istituto;
soggetto, dei connotati fisici, degli estremi del provvedimento che legittima lo stato di detenzione e dell'autorità giudiziaria disposizione della quale si trova detenuto;
in quanto contiene tutte le notizie relative al detenuto, essa consente all'operatore penitenziario di avere una prima conoscenza sulla personalità del detenuto;
direttore un operatore da lui designato svolge un colloquio, cd. di primo ingresso, con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per l'iscrizione nel registro, per iniziare la compilazione della cartella personale, e consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti internati;
sottoposto a visita medica allo scopo di accertarne le condizioni di salute dell' assenza di malattie contagiose;
provenga da un altro istituto, viene messo in grado di informare immediatamente congiungere altre persone da lui indicate;
conosciuto viene immediatamente collocato, negli altri casi starà in appositi locali organizzati in modo più accogliente con possibilità di fruire di più ore d’aria (max 7 gg.). —> ISOLAMENTO: La riforma penitenziaria operata dal D.lgs. 123/2018 innova l’art. 33 o.p. in tema di regime di isolamento, delineandone i casi e le ragioni per le quali si rende necessaria tale misura, ma si specifica anche il principio per cui di regola devono essere comunque assicurate le normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle ragioni che hanno giustificato ricorso all’isolamento. (ragioni sanitarie, disciplinari e cautelari) L'isolamento del detenuto rappresenta una situazione del tutto eccezionale: di norma detenuto delle riprese ma agli altri perché la vita in comune è considerato un elemento basilare del trattamento rieducativo. Il comma 1 stabilisce tassativamente i casi in cui è consentito l'isolamento continuo e cioè:
L’art. 73 del Regolamento specifica le modalità di attuazione dell'isolamento, che dovranno garantire comunque le normali condizioni di vita del recluso, ad eccezione di quelle assolutamente incompatibili con le ragioni che lo hanno determinato ( comma 3 ).
Il comma 4 afferma l'accesso ai colloqui visivi con gli autorizzati (difensori e i garanti i diritti dei detenuti). Solo in caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o cose, o in presenza di fatti di particolare gravità il direttore può disporre in via cautelare del detenuto permanga in una camera individuale in attesa che si convochi il consiglio di disciplina per adottare i provvedimenti del caso. —> PERQUISIZIONI PERSONALI: Le perquisizioni sono importanti operazioni di servizio volta ricercare sulla persona del detenuto nei locali dell'istituto, oggetti di cui non è consentito il possesso e che possono essere stati intenzionalmente occultati. Le perquisizioni si rendono necessarie al fine di garantire l'ordine, la sicurezza e la disciplina all'interno dell’istituto (art. 34 o.p.). La perquisizione personale un atto estremamente delicato, deve essere cura del personale di custodia incaricato di tale servizio procedere con la dovuta accuratezza E con la consapevolezza di ottemperare ad un semplice dovere d'ufficio senza alcuna intenzione di umiliare soggetto passivo dell’atto. Le perquisizioni personali possono essere ordinarie o straordinarie:
avvengono all'atto dell'ingresso in istituto del detenuto in caso di trasferimento, a queste si aggiungono tutte quelle che vengono effettuate quotidianamente sia sulla persona che ne locale dell’Istituto.
circostanze tali da far ritenere che siano stati occultati strumenti atti ad offendere oggetti di cui non è consentito il possesso, il direttore può chiedere la collaborazione del personale appartenente alle forze di polizia. —> ISTANZE E RECLAMI : Ai detenuti ed agli internati viene offerto un sistema di garanzia affinché venga assicurato rispetto dei loro diritti e interessi. L’art. 35 o.p. prevede che essi possono rivolgere istanze reclami orali e scritti anche in busta chiusa:
penitenziaria e al Ministro della giustizia;
L’art. 75 Reg. prevde il dovere per il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il direttore dell'Istituto di offrire la possibilità ai detenuti di entrare direttamente in contatto con loro, attraverso colloqui individuali che devono essere particolarmente frequenti. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano il detenuto o internato che ha prestato istanza reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento. —> RECLAMO GIURISDIZIONALE : L’art. 69 o.p. attribuisce al magistrato di sorveglianza funzioni di vigilanza intervento per eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Il reclamo giurisdizionale (art. 35bis o.p.) rivolta a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento ( reclami materia disciplinare ) o a una condotta illegittima dell'amministrazione penitenziaria ( reclamo giurisdizionale per condotte illegittime dell’amministrazione ). Il reclamo deve riguardare posizioni soggettive che sorgono e si sviluppano nell'ambito dell'esecuzione penale e, se accolto, consente di ottenere l'annullamento del provvedimento o l'eliminazione della condotta dell'amministrazione che hanno determinato un grave pregiudizio al detenuto o all’internato. Reclamo al magistrato di sorveglianza consente invece di ottenere il risarcimento del danno subito, per il quale competente il giudice civile. Il reclamo può riguardare (art. 69 co. 6 o.p.):
agiscono quando ormai hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere, hanno diritto a chiedere al giudice civile la medesima somma di denaro. L' azione di cui al comma 3 deve essere proposta, appena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione della custodia cautelare in carcere. —> IL REGIME DISCIPLINARE : L’art. 36 o.p. stabilisce che il sistema delle ricompense e delle sanzioni disciplinari costituisce un aspetto fondamentale del trattamento rieducativo del reo in quanto è diretto a stimolare il senso di responsabilità e le doti di autocontrollo del soggetto. La riforma penitenziaria, operata dal D.lgs 123/2018 si occupa degli articoli 36 e 40, rispettivamente, sul procedimento disciplinare, per specificare che nell'applicazione della sanzione disciplinare si deve tener conto del programma di trattamento in corso e sulla composizione del consiglio di disciplina, eliminando il sanitario e inserendo al suo posto un professionista esperto in psicologia, servizio sociale, psichiatria o criminologia clinica ex art. 80. Ricompense: Le ricompense sono premi concessi detenute ed agli internati che si siano distinti per il loro comportamento nell'attività scolastica, nel lavoro, nell'attività organizzate negli istituti E ne rapporti interpersonali (art. 37 o.p.). Esse in sostanza sono un riconoscimento della effettiva volontà di partecipare all'opera di rieducazione. Le ricompense sono previste dall’art. 76 Reg.:
domiciliare, della semilibertà, della licenza, della liberazione anticipata, della remissione del debito e del beneficio di cui all’articolo 94 D.P.R. 309/90 (affidamento in prova in casi particolari);
La ricompensa dell'encomio concesso dal direttore dell'istituto, tutte le altre sono concesse dal consiglio di disciplina che un organo collegiale composto dal direttore, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80, sentito il gruppo di osservazione (art. 40 o.p.). Infrazioni disciplinari e relative sanzioni: In materia di infrazione disciplinare il nuovo ordinamento penitenziario, agli articoli 38 e 39, fissa due principi fondamentali:
fatto che non sia espressamente previsto come reato da regolamento;
provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato il quale esso esporre le proprie discolpe. Le sanzioni disciplinari sono le punizioni inflitte ai detenuti che si siano resi responsabili di una infrazione disciplinare prevista dal regolamento all’articolo 77. Esse sono:
Le sanzioni del richiamo dell'ammonizione sono deliberate dal direttore, Le altre sono deliberate dal consiglio di disciplina. La sanzione dell'esclusione dall'attività in comune la più grave delle sanzioni ed è l'unica attuabile con l'isolamento continuo del detenuto. Il procedimento disciplinare: Tutte le sanzioni disciplinari vengono comminate a seguito di una procedimento disciplinare di cui all’articolo 38 o.p. e 81 Reg. Questo procedimento si apre con un rapporto di un operatore penitenziario redatto nei confronti di un detenuto cambia commesso una mancanza disciplinare
accertato presunta, In seguito rapporto viene trasmesso per via gerarchica al direttore in quale contesta l'addebito all'accusato la invita discolparsi. Compiuti gli accertamenti preliminari, il direttore convoca l'accusato davanti a sé, Si ritiene dire infliggere una sanzione di sua competenza, ho davanti al consiglio di disciplina si ritiene che debba essere inflitta una sanzione di competenza di questo organo. Nel corso dell'udienza l'accusato facoltà di intervenire ed esporre le proprie discolpe. Terminata questa fase, con immediata decisione viene deliberata la sanzione , che va subito notificata al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza ed è annotata nella cartella personale. E sanzioni possono essere sospese per un termine di sei mesi, a cui consegue l'estinzione della sanzione. —> SITUAZIONI DI EMERGENZA ART. 41BIS Tale articolo, nella sua versione originaria, prevedeva la possibilità di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti esclusivamente in ipotesi eccezionale di rivolte carcerarie o altri gravi situazioni di emergenza. Il comma 1 ha previsto che in casi eccezionali, riferite all'insorgenza di rivolte, e cioè a tentativi di detenuti di rivoltarsi contro l'autorità di assumere il controllo dell'istituto con evidente pericolo anche di violazione di massa, il ministro della giustizia ha facoltà di sospendere , nell'Istituto interessato o in parte di esso, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati (cd. Regime di sospensione collettiva ). Presupposti applicativi del regime differenziato sono:
Al tribunale di sorveglianza è attribuita la competenza per la verifica dei presupposti. Con il D.L. 152/92 si sono introdotte una serie di strumenti di differenziazione del regime penitenziario, individuando in particolare due fasce di condannati presuntivamente legati alla criminalità organizzata o eversiva cui limitare la concessione di benefici. Con il D.L. 306/92 veniva inserito il comma 2 dell’art. 41bis o.p. che amplia la possibilità di sospensione delle ordinarie regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei diritti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4bis. Il regime di detenzione speciale in oggetto consiste in un sistema di limitazioni finalizzate a impedire la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e a evitare che dà il carcere si continuino a gestire le attività illecite. Il comma 2 è finalizzato di impedire che condannati per reati gravi possono fomentare o gestire rivolta all'interno delle carceri, consentendone la sospensione totale o parziale delle regole di trattamento (cd. regime di sospensione individuale ). Per questo motivo è stabilito che quando ricorrano gravi motivi di ordine sicurezza pubblica, Anche a richiesta del ministro dell'interno, il Ministro di giustizia ha la facoltà di sospendere in tutto in parte:
altre fattispecie penali di cui all’art. 4bis co.1 primo periodo o.p. (cd. Presupposto formale di accesso regime).
un'associazione criminale, terroristica o eversiva. (viene richiesta la prognosi di pericolosità del detenuto; quindi il giudice dovrà valutare la sussistenza in concreto del rischio che il soggetto, per l'attualità dei legami con l'associazione criminale di appartenenza, continui ad esercitare dal carcere le funzioni connesse al suo ruolo all'interno dell’organizzazione). Il comma 2bis stabilisce il regime del cd. carcere duro che rappresenta uno strumento di contrasto alle più importanti organizzazioni criminali su uno dei territori più essenziale per la loro stessa sussistenza, Ossia la comunicazione tra i membri della criminalità organizzata. La legittimazione attiva attribuita al ministro della giustizia ed assume la forma del decreto motivato, primariamente viene sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini o quello presso il giudice procedente.
—> DIVIETO DI CONCESSIONE DI BENEFICI PENITENZIARI (cd. reati ostativi ): La norma di riferimento è l’art. 4bis o.p. che si riferisce ai benefici penitenziari, i quali sono:
La fattispecie stato oggetto di numerose modifiche legislative da una pluralità di interventi interpretativi della corte costituzionale che ha inciso fortemente sulla portata applicativa della norma. Con l’introduzione dell’art. 4bis o.p. il legislatore ha voluto disciplinare le modalità esecutive della pena sulla base di un doppio binario trattamentale, caratterizzato da un regime di accesso ai benefici più rigide per talune categorie di condannati ed un circuito trattamento tale ordinario per gli autori degli illeciti non rientranti del novero dei cd. reati ostativi. Alla luce dell'attuale formulazione della disposizione è possibile distinguere, con riferimento agli illeciti per cui opera regime preclusivo:
assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste al capo VI o.p., con l'espressa esclusione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi in cui tali detenuti ed internati collaborano con la giustizia a norma dell’art. 58ter o.p. (cd. reati di prima fascia );
comma 1, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva È altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, anche qualora risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna (art. 4bis comma 1bis o.p.) (cd. reati di seconda fascia );
conviventi e per atti persecutori, realizzate allo scopo di commettere delitti di criminalità organizzata: l'ammissione ai benefici penitenziari può essere concessa solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva (art. 4bis co. 1ter o.p.) (cd. reati di terza fascia );
sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti ex art. 80 o.p. (cd. reati di quarta fascia );
il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13bis o.p. (art. 4bis co.1quinquies o.p.); L’art. 4bis al comma 2 detta le regole istruttorie: autorità preposta dalle informazioni al magistrato al tribunale di sorveglianza, indicando gli eventuali elementi concreti relativi a collegamenti quella criminalità organizzata, è il comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica. La decisione avviene, decorsi 30 giorni senza che sia intervenuta la risposta. —> LA COLLABORAZIONE EX ART. 58TER O.P .: In capo ai detenuti di prima fascia, vige la regola dell'obbligatorietà della collaborazione con la giustizia ai fini della concessione di benefici penitenziari. La collaborazione prestata, anche dopo la condanna, ai sensi dell’articolo 58ter o.p. consente al detenuto per uno dei delitti di cui all’art. 4bis comma 1 o.p. tanto l'accesso ai benefici, quanto di fruire dell'assegnazione al lavoro esterno, del permesso premio, della semilibertà—> prima che maturino i termini più rigorosi singolarmente stabiliti per ciascuno di questi istituti. Il comma 1 stabilisce che la collaborazione rilevante ai sensi delle disposizioni di ordinamento penitenziario consiste nell’essersi “adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata conseguenze ulteriori” oppure nell’avere “aiutato concretamente l'autorità di polizia l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione alla cattura degli autori dei reati”.
Il comma 2 attribuisce il compito di accertare la sussistenza della condotta collaborativa al tribunale di sorveglianza che decide assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine quali è stata prestata la collaborazione; inoltre la condicio sine qua non per tale accertamento è la domanda di concessione di un qualsiasi beneficio penitenziario: in quanto da tale momento il tribunale di sorveglianza provvede ad assumere informazioni idonee ad accertare l'utile collaborazione con la giustizia. —> L’ ERGASTOLO OSTATIVO : Per ergastolo ostativo si intende la situazione in cui viene a trovarsi soggetto che sia stato condannato all'ergastolo per uno dei delitti previsti dalla cd. prima fascia dell’art. 4bis o.p. che non abbia prestato collaborazione ex art. 58ter o.p. Tali condannati all'ergastolo rappresentano l'unico caso ancora esistente nel nostro ordinamento di attuazione dell’ ergastolo ostativo , ossia di ergastolo per cui non sia prevista alcuna forma di liberazione condizionale o di esecuzione extra muraria della pena. Incaricati la mancata collaborazione con la giustizia genera una presunzione assoluta di permanenza dei legami con l'organizzazione criminale ( presunzione assoluta di pericolosità sociale ) e l'ergastolo finisce con il presentare tutti i connotati di un avere propria pena perpetua. Fanno eccezione a tale regola le due ipotesi di cd. collaborazione impossibile o irrilevante di cui all’art. 4bis comma 1bis o.p. (delitti di seconda fascia) e cioè i casi in cui:
con la giustizia;
partecipazione al fatto criminoso; In tali casi l'ergastolano procedere benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione , purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. La pena dell'ergastolo ostativo è stata oggetto di accesi dibattiti dal punto di vista costituzionale e della non conformità ai principi dell’art. 3 della CEDU, che proibisce la tortura e sanziona quei trattamenti inumani e degradanti contrari al principio della dignità umana. La Corte Edu con sent. 13 giugno 2019 , ritenuto che l'attuale disciplina dell'ergastolo stativo violi il principio della dignità umana nella parte in cui restringe la sua ipotesi di collaborazione con la giustizia la possibilità per il ricorrente di accedere alla liberazione condizionale. Per tali motivi necessario che l'ordinamento italiano adotti una riforma dell’ergastolo ostativo , che garantisca i detenuti una concreta reale possibilità di riesame della sentenza di condanna di ottenere la liberazione, anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Consentendo quindi all'autorità giudiziaria di valutare caso per caso se il detenuto abbia compiuto quei progressi, soprattutto in punto di rivisitazione critica della propria condotta criminosa, che non rendono più necessario il mantenimento del regime detentivo. La Corte Costituzionale con sent. 4 dicembre 2019 n. 253 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 4bis comma 1 o.p., nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. —> la corte ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo ostativo. La presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e pareri del divario autorità. La presunzione di pericolosità può essere superata se il magistrato di sorveglianza acquisisce elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale o che vi sia il pericolo di ripristino di questi rapporti.