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Riassunti di diritto penale libro
Tipologia: Dispense
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Le misure alternative alla detenzione in carcere e il carcere duro
Il valore della pena eseguita Le misure alternative alla detenzione sono forme di esecuzione della pena diverse dal carcere. Sono previste per favorire la risocializzazione del condannato, cioè il suo reinserimento nella società, ma anche per ridurre il sovraffollamento carcerario. Es: ● Affidamento in prova al servizio sociale ● Detenzione domiciliare ● Semilibertà ● Liberazione anticipata ● Liberazione condizionale (questa è nel codice penale, le altre nell’ordinamento penitenziario)
Queste misure vengono concesse in fase di esecuzione della pena, da parte del Tribunale di Sorveglianza, in base alla situazione personale del condannato, e non sono scelte dal giudice al momento della condanna.
Le sanzioni sostitutive sono pene diverse dal carcere che il giudice applica già al momento della condanna (es. lavoro di pubblica utilità). Le misure alternative, invece, intervengono dopo, in fase di esecuzione della pena detentiva, modificandone le modalità (es. da carcere a domiciliari o affidamento).
L’art. 27 della Cost dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Le misure alternative vanno in questa direzione: punire sì, ma aiutando il reo a reintegrarsi nella società. Tuttavia, negli anni sono servite anche per svuotare le carceri, spesso sovraffollate, con leggi chiamate anche “svuotacarceri”.
Nel codice Rocco, la pena doveva essere eseguita così com’era stata decisa dal giudice. Ma oggi le misure alternative possono modificare il tipo e la durata della pena effettivamente scontata, creando un distacco tra la pena minacciata, quella inflitta e quella realmente eseguita. Questo ha portato a: ● Una forte discrezionalità da parte dei giudici di sorveglianza (che decidono caso per caso, a volte anche con criteri poco oggettivi); ● Un certo malcontento sociale, soprattutto quando autori di reati gravi escono dal carcere molto prima della fine della pena, creando l’impressione che la giustizia non funzioni. ● La Corte Costituzionale ha limitato retroattività di leggi più severe, in base all’art. 25 Cost. (che vieta pene più gravi retroattive); ● La Corte EDU ha esteso la nozione di “pena” anche a modifiche successive che rendano più dura l’esecuzione. ● Inoltre, la riforma Cartabia (L. 134/2021) ha introdotto nuove pene sostitutive per pene brevi (semilibertà e detenzione domiciliare), avvicinandole al modello delle misure alternative, ma rendendole più stabili e meno soggette a revoca.
➔ 1975 – Riforma dell’ordinamento penitenziario: introduce misure alternative come affidamento in prova e semilibertà e valorizza la funzione rieducativa della pena ➔ 1986 – Legge Gozzini: introduce permessi premio e detenzione domiciliare e premia il comportamento positivo del detenuto ➔ Anni ’90 – Legge 203/1991 introduce l’art. 4-bis o.p., che limita le misure alternative per reati di mafia o terrorismo ➔ Anni 2000 – Legge Simeone e L. 207/2003 introducono l’indultino (sospensione condizionata degli ultimi 2 anni di pena), Legge ex Cirielli restringe accesso ai benefici per i recidivi ➔ Dal 2010 in poi: Introdotte nuove forme di esecuzione domiciliare (per gli ultimi mesi di pena), ed è previsto l’affidamento allargato per pene sotto i 4 anni
Problemi attuali: Troppa discrezionalità nella concessione delle misure alternative, uso eccessivo delle stesse per gestire il sovraffollamento carcerario, piuttosto che come strumento educativo, e distacco tra la pena dichiarata e quella realmente scontata, con perdita di fiducia nel sistema Proposte: Trasformare alcune misure alternative in pene autonome e definitive, senza passare per il carcere; riformare il codice per creare un sistema più coerente, prevedibile e credibile; dare criteri oggettivi per l’accesso alle misure alternative, riducendo l’arbitrarietà
Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p)
È una misura alternativa al carcere che permette al condannato di scontare la pena fuori dall’istituto penitenziario, vivendo nella società, ma sotto il controllo e la guida dei servizi sociali. Se il percorso ha esito positivo, la pena si considera scontata e si cancellano tutti gli effetti penali (es. recidiva, interdizioni). Favorisce il reinserimento sociale del condannato, evita il carcere, soprattutto per reati meno gravi, rieduca il condannato fuori dal carcere e riduce il sovraffollamento nelle carceri.
Per ottenere l’affidamento in prova, bisogna verificare:
1. Requisito oggettivo: la pena (anche residua) deve essere non superiore a 3 anni (o 4 anni nel caso dell’affidamento allargato). Conta la pena residua da scontare, detratte eventuali detenzioni già subite (es. in custodia cautelare) o sconti per liberazione anticipata. 2. Requisito soggettivo: il comportamento: Serve una valutazione positiva della personalità del condannato, Il giudice deve prevedere che il soggetto non commetterà altri reati, Serve una prognosi di rieducazione favorevole
1. Affidamento “trattamentale”: richiede osservazione in carcere per almeno un mese, serve per conoscere meglio il condannato prima di affidarlo ai servizi sociali, usato meno frequentemente oggi. 2. Affidamento “sostitutivo” (più usato): Non richiede osservazione in carcere, si applica se il comportamento del condannato dopo il reato è stato positivo, ed è prioritario rispetto al tipo trattamentale, perché meno afflittivo 3. Affidamento “allargato” (dal 2013): Si può concedere anche per pene (o residui) fino a 4 anni, Serve che nell’anno prima della richiesta il comportamento sia stato buono, Si può fare anche fuori dal carcere, es. se si è liberi o agli arresti domiciliari.
L’affidamento non è solo una sospensione della pena, è una vera e propria pena alternativa, con valore sanzionatorio, anche se meno afflittiva del carcere e mantiene un forte contenuto rieducativo. ● Applicabilità solo per pene fino a 3 anni (o 4 anni allargato) ● Escluso per alcune pene sostitutive (es. semidetenzione) ● Problemi con i cumuli di pena (se ci sono più condanne): bisogna valutare la pena complessiva, anche se non ancora unificata ● In caso di reati ostativi (es. mafia, terrorismo), non si può concedere, a meno che quella parte della pena sia già stata scontata ● Per alcuni reati come reati sessuali o di deformazione dell’aspetto è richiesta osservazione in carcere per almeno un anno ● Per stranieri espulsi non è applicabile, perché è necessario il rapporto con i servizi sociali italiani
ESEMPIO: Caso 1 – Marco è condannato a 2 anni e 6 mesi per furto aggravato. Ha già scontato 6 mesi in custodia cautelare. → Pena residua = 2 anni. → Il suo avvocato chiede l’affidamento in prova. → Il magistrato valuta il suo comportamento post-reato e lo ammette all’affidamento in prova. → Marco sconta la pena vivendo con la famiglia e seguendo un percorso con i servizi sociali. → Dopo 2 anni di esito positivo → pena estinta, nessun effetto penale residuo.
L’affidamento non è sempre possibile. Ci sono situazioni in cui la legge lo vieta, almeno in parte. Reati “ostativi” ex art. 4-bis o.p.: reati gravi come: ● Mafia (416-bis) ● Terrorismo ● Sequestro di persona a scopo di estorsione ● Estorsione aggravata ● Alcuni reati contro la PA (corruzione, concussione ecc.) In questi casi: l’affidamento si può concedere solo se c’è stata collaborazione con la giustizia oppure si dimostra che il condannato non è più legato alla criminalità organizzata
In casi particolari si può concedere l’affidamento anche senza collaborazione, se: ● Non ci sono legami attuali con associazioni criminali ● Non c’è rischio che si ricreino
Reati dell’art. 4-bis co. 1-ter (più lievi): reati sempre gravi, ma il giudice può concedere l’affidamento se non emergono legami attuali con mafie o terrorismo
Reati sessuali (art. 4-bis co. 1-quater): come violenza sessuale: serve osservazione collegiale della personalità per almeno 1 anno con partecipazione di esperti e il condannato deve partecipare a un programma di riabilitazione specifico
Altri limiti (art. 58-quater o.p.) ● Chi ha evaso o violato l’affidamento non può richiederlo per 3 anni dalla revoca ● Recidiva reiterata: l’affidamento può essere concesso una sola volta al recidivo solo se il nuovo reato è successivo a un precedente beneficio già concesso ● Il divieto assoluto non vale se il condannato ha già mostrato buona rieducazione ● Il divieto vale solo se il reato recidivo è stato commesso dopo aver già usufruito della misura alternativa
Una volta concesso l’affidamento, il magistrato di sorveglianza impone una serie di prescrizioni che regolano la vita del condannato fuori dal carcere, per accompagnarlo in un percorso di rieducazione. Prescrizioni principali (co. 5 e 6) Il magistrato può imporre regole su: ● Dimora (dove può abitare) ● Libertà di movimento (es. non può uscire di notte) ● Frequenza di locali (es. divieto di entrare in bar o zone a rischio) ● Lavoro (obbligo di cercarlo o mantenerlo) ● Divieto di frequentare certe persone o ambienti criminali ● Divieto/obbligo di soggiornare in certi comuni Prescrizioni risarcitorie e riparatorie (co. 7) L’affidato deve aiutare la persona offesa dal reato e rispettare gli obblighi verso la famiglia. In concreto, può essere obbligato a risarcire la vittima (con una somma) oppure a riparare il danno causato (es. eliminare le conseguenze del reato)
Modifiche e deroghe (co. 8) ● Il magistrato può modificare le prescrizioni ● Il direttore dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) può autorizzare deroghe temporanee (es. per un’urgenza)
Prescrizioni “atipiche” È ammesso imporre prescrizioni non previste espressamente dalla legge, purché abbiano scopo rieducativo e non violino i diritti fondamentali. Esempi: ● Frequentare corsi di formazione ● Fare terapia psicologica ● Incontrare regolarmente l’assistente sociale
Durante tutto il periodo: ● Il servizio sociale controlla il comportamento dell’affidato ● Lo aiuta a reinserirsi, affrontando problemi (casa, famiglia, lavoro) ● Fa relazioni periodiche al magistrato per aggiornare sulla situazione
Revoca dell’affidamento L’affidamento può essere revocato prima della fine solo se: ● Il condannato viola la legge ● O non rispetta le prescrizioni ● E ciò dimostra che si è allontanato dallo scopo rieducativo
Non basta una violazione “formale”: serve che il comportamento tradisca il progetto di reinserimento. Anche fatti che sono reato, non serve attendere la sentenza: se sono rilevanti per il trattamento, possono giustificare la revoca.
Effetti della revoca ● Il condannato torna in carcere ● Il tempo passato in affidamento conta comunque ai fini della pena residua ● Ma il tribunale può valutare la gravità e decidere se revocare retroattivamente, cioè non considerare valido il periodo di affidamento (se si scopre che l’affidato ha “finto” collaborazione fin dall’inizio)
FINE DELL’AFFIDAMENTO (co. 12) Esito positivo: ● Il tribunale di sorveglianza dichiara l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, tranne le pene accessorie perpetue (come l’interdizione dai pubblici uffici) ● Se il condannato è in gravi difficoltà economiche, può essere cancellata anche la pena pecuniaria
Nella pratica, spesso l’esito positivo viene dato se ha rispettato tutte le prescrizioni. Ma in teoria servirebbe anche valutare se c’è stato vero cambiamento personale, cioè: ● Comprensione del reato ● Rispetto delle regole sociali ● Evoluzione della personalità
Esito negativo (ma non revoca): ● Il tribunale non revoca, ma valuta negativamente l’intero percorso ● Ridetermina la pena che resta da espiare in carcere Questa è diversa dalla revoca, perché: ● La revoca riguarda una violazione specifica ● L’esito negativo riguarda tutto il percorso complessivo
Detenzione Domiciliare Art 47 È una misura alternativa al carcere: permette al condannato di scontare la pena: ● Nella propria abitazione ● In altro luogo di privata dimora ● In luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza
Scopo originario: umanitario (tutelare salute, famiglia, minori ecc.). Scopo attuale: anche deflazione carceraria, cioè ridurre il sovraffollamento delle carceri
Detenzione domiciliare per over 70 (art. 47-ter, co. 01) ● Vale per chi ha compiuto 70 anni all’inizio o durante l’esecuzione della pena. ● Senza limiti di pena (anche ergastolo) ● Esclusioni: ○ Reati sessuali (es. 609-bis, -quater, -octies) ○ Reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 4-bis o.p. e art. 51 co. 3-bis c.p.p.) ○ Reati contro la personalità individuale ○ Delinquenti abituali, professionali o per tendenza ○ Recidiva aggravata inizialmente esclusa → ma poi la Corte Costituzionale ha detto che è illegittimo escludere questi soggetti
Detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter, co. 1) ● Concessa per pena fino a 4 anni di reclusione, anche se residua di pena più lunga ● Per l’arresto (pena meno grave della reclusione) non ci sono limiti ● Vale solo per casi specifici:
b) Padri con figli <10 anni (se la madre è morta o impossibilitata)
d) Over 60 con invalidità (anche parziale)
Detenzione domiciliare generica (art. 47-ter, co. 1-bis) ● Vale per qualsiasi condannato ● Se la pena (o residuo pena) non supera i 2 anni ● Deve essere esclusa la possibilità di affidamento in prova ● Il soggetto non deve essere pericoloso (cioè, deve esserci bassa possibilità di recidiva) ● Non ammessa per reati dell’art. 4-bis o.p. (mafia, terrorismo, violenza sessuale, ecc.)
Detenzione domiciliare alternativa al rinvio pena (art. 47-ter, co. 1-ter) ● Vale per chi ha diritto al rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per motivi di salute o maternità ● Si preferisce la detenzione domiciliare al posto del rinvio → si continua a eseguire la pena, ma in modo più umano ● Senza limiti di pena o di reato ● Il tribunale di sorveglianza stabilisce durata e proroghe
Sanzioni per violazione della misura (art. 47-ter, co. 8 e Corte Cost.) ● Se il detenuto si allontana dal domicilio, commette evasione (reato ex art. 385 c.p.) Tuttavia, la Corte Costituzionale ha detto che per le madri, l’evasione si configura solo se l’assenza supera le 12 ore. Se è inferiore → possibile revoca della misura, non reato
Detenzione domiciliare per malati gravi (AIDS ecc.) (art. 47-quater o.p.) ● Vale per chi ha AIDS conclamato e grave immunodeficienza ● Deve esserci un programma di cura in corso o da iniziare ● Nessun limite di pena ● Nessun reato ostativo ● Serve certificazione del servizio sanitario pubblico o penitenziario ● Se dopo la concessione della misura il soggetto viene arrestato o imputato per reati gravi (art. 380 c.p.p.) → la misura può essere revocata
Detenzione domiciliare speciale per madri o padri (art. 47-quinquies o.p.) Serve quando: ● Il genitore (madre o padre, se la madre non può) ha figli <10 anni ● Non può accedere alla detenzione domiciliare ordinaria (es. pena >4 anni) ● Non c’è pericolo concreto di recidiva ● È possibile ripristinare la convivenza ● Ha già scontato almeno 1/3 della pena, oppure 15 anni se condannato all’ergastolo Il figlio può essere accolto in casa propria, casa famiglia protetta o istituto a custodia attenuata per detenute madri. Il tribunale di sorveglianza può: ● Revocare la misura se il comportamento è incompatibile ● Prorogarla dopo i 10 anni del figlio ● Oppure convertirla in assistenza esterna ai minori (art. 21-bis o.p.) Se il genitore si allontana senza motivo: <12 ore: possibile revoca; 12 ore: evasione penale
Controlli elettronici (art. 58-quinquies o.p.) ● Il tribunale può disporre controlli con strumenti elettronici, es braccialetto elettronico ● Si applicano anche le norme dell’art. 275-bis c.p.p., in quanto compatibili
Esecuzione domiciliare delle pene fino a 18 mesi (Legge 199/2010 – “Svuota carceri”) ● Non è una misura alternativa: è un modo di esecuzione della pena ● Vale per pene ≤18 mesi (anche residuo) ● Obbligatoria se ci sono le condizioni (non serve l’istanza del condannato) ● Luoghi: casa propria, comunità terapeutiche e luoghi pubblici/privati di cura o assistenza ● Possono beneficiarne: tossicodipendenti o alcoldipendenti in programma di recupero Esclusioni (art. 1, co. 2): ● Reati ostativi (art. 4-bis o.p.) ● Delinquenti abituali/professionali/per tendenza ● Sottoposti a sorveglianza particolare (art. 14-bis o.p.) ● Rischio di fuga ● Assenza di domicilio idoneo ● Pericolo concreto di nuovi reati
Semilibertà (art. 48 o.p.) La semilibertà è una modalità di esecuzione della pena che consente al condannato (alla reclusione o all’arresto) oppure all’internato per misure di sicurezza di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere, per svolgere attività lavorative, istruttive, o comunque utili al reinserimento sociale. Il detenuto semilibero indossa abiti civili; viene assegnato a istituti specifici oppure a sezioni autonome di carceri ordinarie; segue un programma di trattamento, approvato dal magistrato di sorveglianza, che va oltre l’attività esterna (es. può includere obblighi nei rapporti familiari o con i servizi sociali) e deve rispettare orari precisi di uscita e rientro.
Assenza ingiustificata dal carcere (art. 51 co. 2-4)
Liberazione anticipata È un beneficio premiale che consiste in una riduzione della pena di 45 giorni per ogni semestre ( mesi) di pena effettivamente scontato, a condizione che il detenuto abbia partecipato positivamente al trattamento rieducativo durante quel periodo, incentivare l’adesione attiva e immediata del condannato al trattamento rieducativo. Premio facilmente raggiungibile se si collabora.
Il magistrato di sorveglianza (art. 69, co. 8 o.p.) valuta ogni singolo semestre. Possono essere valutati: ● I periodi di detenzione effettiva in carcere; ● I periodi di custodia cautelare; ● La detenzione domiciliare; ● Il periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale; ● I periodi di semilibertà, semidetenzione e liberazione condizionale; ● La detenzione all’estero, se poi l’esecuzione si conclude in Italia.
Per concedere il beneficio serve una “positiva partecipazione all’opera di rieducazione”. Non basta semplicemente “non aver creato problemi”. Occorre: ● Un impegno attivo rispetto alle opportunità offerte: lavoro, studio, corsi, attività sociali; ● Comportamenti positivi con altri detenuti, personale penitenziario, famiglia, comunità esterna; ● Tenere conto delle capacità individuali: salute, intelligenza, cultura, background. ● Non serve dimostrare un vero “ravvedimento” (a differenza della liberazione condizionale). Basta l’impegno reale e non solo formale.
Comportamento durante l’affidamento in prova l’art. 47, co. 12-bis o.p. richiede un concreto recupero sociale, valutato sui comportamenti che indicano un evoluzione personale positiva.
Valutazione semestrale ● Ogni semestre è autonomo: se in uno il detenuto non merita il beneficio, ciò non pregiudica il riconoscimento nei successivi. ● Non serve che i 6 mesi siano continuativi: si possono sommare periodi frammentari di detenzione (se legati allo stesso titolo esecutivo). ● Sono ammesse pause nel periodo di detenzione (es. sospensioni per malattia), se giustificate. Il beneficio può essere riconosciuto anche: ● A chi non è in carcere ma è sottoposto a misure extramurarie (es. affidamento); ● A periodi precedenti di detenzione (fintanto che l’esecuzione della pena non sia terminata). ● Una volta che l’esecuzione si è conclusa, non si può più chiedere la liberazione anticipata su quei periodi.
Effetti sulla pena residua (art. 54 co. 4 o.p.) La riduzione dei giorni: ● Accorcia il tempo di pena ancora da scontare; ● Conta come se fosse già stata scontata la pena ridotta; ● Permette l’accesso anticipato ad altri benefici: permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale.
Esempio: s e un detenuto ha scontato 3 anni, e ha avuto 270 giorni di liberazione anticipata (45 x 6), può chiedere altri benefici come se avesse scontato 3 anni e 270 giorni. Particolarmente importante per chi è condannato all’ergastolo, perché questi “sconti” anticipano l’accesso alla liberazione condizionale, che richiede un lungo periodo di pena scontata e libertà vigilata.
Revoca del beneficio È possibile la revoca se, durante l’esecuzione della pena, il detenuto commette un nuovo reato doloso (non colposo); viene condannato per quel reato dopo che la liberazione anticipata è stata già concessa; anche se la pena originaria è già terminata, purché il nuovo reato sia stato commesso nel periodo di esecuzione della pena precedente.
Liberazione anticipata speciale (art. 4 d.l. 146/2013) Misura straordinaria per fronteggiare il sovraffollamento carcerario. Prevede una detrazione di 75 giorni per semestre invece di 45. Possono beneficiarne:
Liberazione condizionale È una misura premiale che consente al condannato di sospendere l’esecuzione della parte finale della pena, prima che sia completamente scontata, se ha dimostrato di essere realmente risocializzato.
Effetti della liberazione condizionale:
Questi effetti non sono automatici, dipendono dal comportamento del condannato durante il periodo di prova.
Le 3 condizioni per ottenere la liberazione condizionale (art. 176 c.p.)
1. Condizione oggettiva: riguarda la quantità di pena scontata ● Il condannato deve aver scontato almeno 30 mesi di carcere (2 anni e mezzo) o almeno metà della pena inflitta. ● Se è recidivo (salvo recidiva semplice), i requisiti sono più severi: deve aver scontato almeno 4 anni e almeno i ¾ della pena totale. ● Per i condannati all’ergastolo: ● Devono aver scontato 26 anni di pena per poter chiedere la liberazione condizionale. ● È essenziale per garantire la legittimità costituzionale dell’ergastolo (cioè per evitare che diventi una pena inumana o contraria alla rieducazione). 2. Condizione soggettiva: riguarda il comportamento del detenuto. Il detenuto deve: ● Aver tenuto comportamenti che dimostrano un sicuro ravvedimento; ● Mostrare che la rieducazione ha avuto successo. Il Tribunale di sorveglianza deve esprimere una valutazione positiva, basata su una “prognosi di non recidiva”, cioè sulla probabilità che non commetterà nuovi reati. Anche se non si pretende di indagare i pensieri o le emozioni del reo, si possono considerare: segnali concreti di cambiamento; un vero interesse per le vittime, ad es: alleviare le sofferenze; chiedere perdono; pagare i danni.
● Minorenni; ● Condannati militari.
Rinvio e la sospensione dell’esecuzione della pena secondo gli artt 146, 147, 148 C.P.e 47-ter comma 1-ter dell’Ordinamento Penitenziario (o.p.). Gli articoli 146, 147 e 148 c.p. servono a tutelare diritti fondamentali della persona, come: Diritto alla salute (art. 32 Cost.) Tutela della maternità e dell’infanzia (artt. 30 e 31 Cost.) Dignità umana e proporzione della pena (art. 27 co. 3 Cost., art. 3 CEDU)
Il principio è: l’esecuzione della pena non può andare contro la dignità e i diritti fondamentali del condannato. Se così fosse, la pena diventerebbe più grave di quanto previsto dalla legge e sarebbe illegittima e disumana.
Esistono due forme di rinvio: Rinvio obbligatorio (art. 146 c.p.) → Il giudice deve rinviare l’esecuzione della pena, senza possibilità di scelta. Rinvio facoltativo (art. 147 c.p.) → Il giudice può scegliere se rinviare la pena oppure no, in base alla situazione concreta.
Detenzione domiciliare umanitaria (art. 47-ter co. 1-ter o.p.) Nei casi di rinvio obbligatorio o facoltativo, invece di rinviare semplicemente l’inizio della pena, il giudice può modificare le modalità di esecuzione e disporre: la detenzione domiciliare, cioè scontare la pena a casa (con eventuali limiti di durata), in condizioni più compatibili con la dignità e i bisogni del condannato.
Rinvio obbligatorio (art. 146 c.p.): Il giudice è obbligato a rinviare la pena se il condannato si trova in una di queste 3 situazioni:
1. Donna incinta: Il rinvio è obbligatorio per proteggere il nascituro. Non si applica dopo 2 mesi dall’interruzione della gravidanza. 2. Madre con figlio minore di 1 anno: Serve a tutelare il rapporto madre-bambino nei primi mesi di vita. Non vale se la madre è decaduta dalla responsabilità genitoriale; il figlio è morto, abbandonato o affidato ad altri; il parto è avvenuto da meno di due mesi. 3. Grave malattia fisica (es. AIDS conclamata): Se il condannato ha una patologia gravissima e non curabile in carcere,il rinvio è obbligatorio solo se la malattia è incompatibile con la detenzione; Altrimenti si può valutare il rinvio facoltativo (art. 147).
Rinvio facoltativo (art. 147 c.p.): Il giudice può decidere se rinviare la pena, valutando caso per caso. Le ipotesi principali sono:
1. Domanda di grazia presentata: Serve a evitare che la pena venga eseguita prima che arrivi la decisione sul provvedimento di grazia. Il rinvio non è più possibile se sono passati più di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Grave infermità fisica (non incompatibile con il carcere): Se la malattia non è gravissima, ma comunque seria e curabile meglio fuori dal carcere; Il giudice valuta la gravità oggettiva della malattia; se la malattia mette a rischio la vita; se è meglio curabile fuori dal carcere. 3. Madre con figlio minore di 3 anni: Serve a proteggere il rapporto madre-figlio fino ai 3 anni. Non si applica se c’è decadenza, morte, abbandono o affidamento ad altri del bambino.
Limiti al rinvio facoltativo (art. 147 co. 4 c.p.) Anche nei casi previsti dalla legge, il giudice non può concedere il rinvio se: C’è rischio che il condannato commetta altri reati. In tal caso, la protezione dei valori costituzionali deve cedere di fronte alla sicurezza pubblica.
Valutazioni del Tribunale di Sorveglianza Il giudice deve fare un bilanciamento: Da una parte, il principio di obbligatorietà dell’esecuzione della pena; Dall’altra, i diritti fondamentali del condannato (salute, famiglia, dignità). Per esempio: ● Se c’è domanda di grazia → il giudice valuta la probabilità che venga concessa; ● Se c’è malattia → valuta quanto è grave e se può essere curata meglio fuori dal carcere.
Scelta tra rinvio e detenzione domiciliare ● Rinvio: la pena è sospesa e non decorre, il condannato è libero e ritorna in carcere dopo il periodo ● Detenzione domiciliare: la pena non è sospesa, non decorre, il condannato è limitato a casa e continua a scontare la pena
Secondo parte della dottrina, la detenzione domiciliare è preferibile perché permette comunque di espiare la pena, ma in forma più umana e riduce il rischio che la pena venga sospesa troppo a lungo (impedendo la funzione rieducativa). La giurisprudenza la preferisce quando c’è il rischio che il condannato liberi del tutto possa delinquere ancora, così si controlla il soggetto, ma si tutelano i suoi diritti.
Questione del sovraffollamento carcerario La Corte costituzionale (sent. 279/2013) ha detto che il sovraffollamento carcerario, se porta a condizioni disumane, può rendere la pena illegittima. Tuttavia, non ha esteso il rinvio della pena a questi casi, lasciando che sia il legislatore a trovare soluzioni. La legge 117/2014 ha infatti introdotto l’art. 35-ter o.p. prevede una riduzione della pena o un risarcimento economico per chi ha subito condizioni contrarie alla dignità umana in carcere. Il problema di base: la condizione carceraria è dura per tutti i detenuti, ma diventa molto più difficile per chi ha patologie psichiche (disturbi mentali). In alcuni casi, si crea una vera incompatibilità tra il carcere e la malattia mentale, cioè la detenzione diventa insostenibile o dannosa per la persona.
L’articolo 148 c.p. prevede che se un condannato sviluppa una malattia mentale durante la pena, il giudice deve verificare se questa malattia è talmente grave da impedire di eseguire la pena in carcere. Se sì, la pena non deve essere sospesa o rinviata, ma la sua esecuzione deve cambiare: invece di stare in carcere, il condannato viene ricoverato in strutture speciali per malati di mente.
Problemi con la legge attuale ● L’articolo 148 non è stato abrogato (cioè non è stato cancellato), ma è in parte obsoleto. ● Prima si pensava che in questi casi la pena si sospendesse o si rinviasse, ma la Corte Costituzionale ha detto che ciò è incostituzionale. ● Ora il tempo passato in queste strutture speciali deve essere calcolato come parte della pena (cioè si sta scontando comunque la pena, ma in modo diverso). ● Inoltre, le strutture indicate dalla legge (manicomi, case di cura) sono state chiuse o superate da altre più moderne, come le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).
La situazione delle REMS e la riforma Le REMS sono nate per sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari e sono pensate per ospitare malati di mente che sono stati giudicati non imputabili o con una diminuzione di responsabilità. Però, queste strutture accolgono solo persone con misure di sicurezza, non i detenuti con infermità psichiche sopravvenute durante la detenzione. La legge che avrebbe dovuto migliorare i trattamenti terapeutici (legge 103/2017) non è stata completamente attuata. Per questo la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto di concedere la detenzione domiciliare umanitaria anche per gravi infermità psichiche sopravvenute. Ora, il detenuto con grave malattia mentale può ottenere la detenzione domiciliare come già avviene per chi ha patologie fisiche gravi.
Carcere duro e tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto (art. 41-bis) L’articolo 41-bis dell’o.p. è una norma eccezionale e speciale, pensata per fronteggiare situazioni di emergenza legate alla criminalità organizzata o terroristica. Serve per limitare drasticamente i contatti del detenuto con l’esterno e con altri detenuti, impedire che i capi mafiosi o altri soggetti pericolosi continuino a comandare “da dentro” il carcere, interrompere i collegamenti tra il detenuto e la sua organizzazione criminale.
Si può applicare a: detenuti (anche in custodia cautelare, quindi non ancora condannati in via definitiva), soggetti pericolosi collegati ad associazioni mafiose, terroristiche o eversive, soggetti che hanno commesso delitti elencati nell’art. 4-bis o.p. oppure reati commessi per agevolare queste organizzazioni.
Ma l’appartenenza alla categoria non basta da sola. Deve anche esserci la presenza attuale di collegamenti con l’organizzazione criminale (anche in termini di probabilità, non serve la certezza) e gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il Ministro della Giustizia, valutati questi elementi, può adottare un decreto che dispone il regime del 41-bis per quel soggetto.
Non modifica la pena (quantità o tipo), ma cambia profondamente il trattamento all’interno del carcere. L’obiettivo è isolare il detenuto e impedirgli ogni contatto pericoloso, attraverso misure molto restrittive, previste dal comma 2-quater dell’art. 41-bis o.p.: Esempi di restrizioni: ● Detenzione in sezioni speciali e isolate (spesso in carceri su isole), ● Limitazioni dei colloqui (sia nel numero che nelle modalità), ● Videoregistrazione e controllo audio dei colloqui, tranne quelli col difensore, ● Censura della corrispondenza (salvo quella col difensore), ● Controllo e limitazione di denaro, beni, oggetti ricevibili dall’esterno, ● Divieto di scambiare oggetti con altri detenuti di altri “gruppi di socialità”, ● Limitazioni alla permanenza all’aperto, ● Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti. ● Tutto questo per evitare ogni contatto con altri esponenti dell’organizzazione criminale.
Il decreto iniziale dura 4 anni, può essere prorogato per periodi di 2 anni, se persistono i collegamenti con la criminalità e ogni proroga deve essere motivata: va spiegato perché il detenuto è ancora pericoloso.
Il detenuto può opporsi, anche se si tratta di una decisione dell’amministrazione penitenziaria, il detenuto ha diritto a tutela giurisdizionale. È garantita dalla Costituzione (art. 24 e 113 Cost.). É competente la magistratura di sorveglianza, e non il giudice amministrativo, in particolare, il Tribunale di sorveglianza di Roma.
Come si può opporre il detenuto? Reclamo ex art. 41-bis, commi 2-quinquies e 2-sexies o.p.: Serve per contestare il decreto che ha applicato o prorogato il regime. Si basa sulla mancanza dei presupposti (es. il detenuto non ha più contatti con la mafia). Reclamo ex art. 14-ter o.p.: È una procedura pensata per altri regimi speciali (art. 14-bis), ma applicata anche al 41-bis. Si usa quando il detenuto lamenta la violazione di un diritto soggettivo, ad esempio la salute o il diritto all’informazione.
Reclamo ex art. 35 o.p. e art. 69 co. 6 e 35-bis o.p.: È usato per contestare atti o omissioni dell’amministrazione che violano diritti fondamentali. Il magistrato può ordinare la rimozione della situazione lesiva. Se l’amministrazione non rispetta il provvedimento, il detenuto può chiedere
l’ottemperanza: cioè forzare l’esecuzione del provvedimento.
Domanda di revoca: Anche se la legge (L. 94/2009) ha eliminato il riferimento alla “domanda di revoca”, la giurisprudenza dice che il detenuto può sempre chiedere la cessazione del 41-bis. Se il Ministero ignora o rifiuta, si può fare reclamo e il giudice può ordinare la revoca del regime. Alcune misure previste dal 41-bis richiedono l’autorizzazione del giudice, per esempio la censura della corrispondenza, perché altrimenti si violerebbe l’art. 15 Cost. (segretezza della corrispondenza). Ci sono state molte questioni di legittimità costituzionale: alcune respinte, altre accolte dalla Corte Costituzionale. Anche la Corte EDU (Europea dei Diritti dell’Uomo) ha affermato che il 41-bis non è di per sé contrario alla CEDU, ma la sua applicazione va valutata caso per caso, per garantire che non violi i diritti fondamentali del singolo detenuto.
Esempi di possibili violazioni: ● Se il detenuto non può uscire all’aperto in modo sufficiente, si può violare il diritto alla salute. ● Se viene bloccato l’accesso a certi canali televisivi, si può porre un problema di libertà d’informazione (sempre se la misura è eccessiva e non giustificata).