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Il Processo Legislativo Italiano: Fonti e Procedimento, Schemi e mappe concettuali di Istituzioni Diritto Pubblico

Riassunti diritto pubblico con Mancini

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 01/05/2023

Elisaaac
Elisaaac 🇮🇹

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FONTI DEL DIRITTO: atti e fatti che un ordinamento giuridico legittima a produrre norme giuridiche.
Ordinamento giuridico insieme di norme che compongono l’organizzazione sociale. Ordinamento necessità di
stabilità che può realizzarsi solo se gli interessi generali sono durevoli nel tempo e organizzazione.
Lo stato è legittimato a produrre regole in quanto ordinamento giuridico nato come gruppo sociale stabile.
Norme giuridiche regole giuridiche di comportamento che per distinguersi da altri tipi di regole (es morali, etiche…)
devono possedere 2 caratteristiche:
-Generalità: le norme giuridiche hanno come loro destinatari la totalità dei consociati ovvero tutti gli individui
che compongono l’ordinamento. Non fa riferimento a situazioni o oggetti determinati.
-Astrattezza: le norme contemplano delle fattispecie astratte che in quanto astratte sono suscettibili di
ricevere applicazione concreta in modo ripetitivo per un numero indefinito di volte. Ripetibilità della regola.
Sono anche dotate del carattere di cattività (suscettibili di attuazione forzata) e se trasgredite→ punizione.
Attraverso l’interpretazione (giudiziale o autentica), viene attribuito un significato concreto alla disposizione che
diviene norma.
Le regole di interpretazione sono dettate nelle Disposizioni Sulla Legge In Generale (preleggi), che contengono anche
le norme che disciplinano le modalità di applicazione delle fonti e la loro gerarchia.
Fonti atto a produrre le norme giuridiche è un atto (= azione che un soggetto ha consapevolmente posto in essere
con un elemento di volontà). Atti che contengono norme giuridiche volontariamente emanati da un soggetto
competente ad emanarli secondo una procedura stabilita. (es leggi in quanto emanate volontariamente dal
Parlamento secondo procedimento legislativo; anche Costituzione, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti).
Fonti fatto derivano da comportamenti. (scarsamente diffuse negli ordinamenti di civil law, IT, più diffuse in quelli di
common law, UK). Sorgono spontaneamente all’interno della società. È ridotto l’elemento volontaristico e non viene
seguita una procedura per emanarla.
Unico tipo riconosciuto nel nostro ordinamento è la CO NSUET UD INE c osti tuz ion al e, che si trova soprattutto nel
diritto civile ed è definita ‘usi’. Destinatari sono i consociati e sono anche coloro che contribuiscono a formarla.
La consuetudine si compone di 2 elementi:
- Materiale: DIUTURNITAS o LONGA REPETITIO FACTI, lunga ripetizione di fatti. Una consuetudine è infatti un
comportamento costantemente ripetuto nel tempo.
- Psicologico: OPINIO IURIS ovvero il convincimento da parte di chi lo pone in essere che quel comportamento
sia giuridicamente dovuto/imposto. Considerati vincolanti
Qui sta la differenza con le regole di buona condotta che non sono fonti di diritto, infatti il comportamento non viene
sanzionato giuridicamente.
Non possono contrastare con le fonti atto (vietate le consuetudini CONTRA LEGEM), a volte è la stessa fonte atto a
richiamare una consuetudine. Esistono fonti atto SECUNDUM LEGEM in cui gli usi integrano le leggi o PAETER LEGEM
ovvero intervenire laddove non ci siano previsioni di fonti atto.
La consuetudine si distingue dalla convenzione costituzionale: comportamento ripetuto nel tempo che nasce
da un accordo tra più organi costituzionali (crea una norma) e consegue dall’applicazione di una norma
costituzionale esistente. Queste non sono più vincolanti quando i presupposti vengono meno.
La prassi invece è l’applicazione di una norma: comportamento interpretativo di norme esistenti.
Fonti di produzione fonti che contengono il diritto oggettivo ovvero norme giuridiche con destinatari i consociati (es
legge, decreto legge, regolamento, consuetudine).
Fonti sulla produzione fonti che non contengono norme giuridiche rivolte direttamente i cittadini ma contengono
norme che individuano i soggetti competenti ad emanare fonti di produzione e il procedimento che deve essere
seguito per emanarle. Ogni fonte di produzione ha una propria fonte sulla produzione. Tutte le fonti sulla produzione
si trovano all’interno della Costituzione.
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FONTI DEL DIRITTO: atti e fatti che un ordinamento giuridico legittima a produrre norme giuridiche.

Ordinamento giuridico insieme di norme che compongono l’organizzazione sociale. Ordinamento necessità di stabilità che può realizzarsi solo se gli interessi generali sono durevoli nel tempo e organizzazione. Lo stato è legittimato a produrre regole in quanto ordinamento giuridico nato come gruppo sociale stabile. Norme giuridiche regole giuridiche di comportamento che per distinguersi da altri tipi di regole (es morali, etiche…) devono possedere 2 caratteristiche:

  • Generalità : le norme giuridiche hanno come loro destinatari la totalità dei consociati ovvero tutti gli individui che compongono l’ordinamento. Non fa riferimento a situazioni o oggetti determinati.
  • Astrattezza : le norme contemplano delle fattispecie astratte che in quanto astratte sono suscettibili di ricevere applicazione concreta in modo ripetitivo per un numero indefinito di volte. Ripetibilità della regola. Sono anche dotate del carattere di cattività (suscettibili di attuazione forzata) e se trasgredite→ punizione. Attraverso l’interpretazione (giudiziale o autentica), viene attribuito un significato concreto alla disposizione che diviene norma. Le regole di interpretazione sono dettate nelle Disposizioni Sulla Legge In Generale (preleggi), che contengono anche le norme che disciplinano le modalità di applicazione delle fonti e la loro gerarchia. Fonti atto a produrre le norme giuridiche è un atto (= azione che un soggetto ha consapevolmente posto in essere con un elemento di volontà). Atti che contengono norme giuridiche volontariamente emanati da un soggetto competente ad emanarli secondo una procedura stabilita. (es leggi in quanto emanate volontariamente dal Parlamento secondo procedimento legislativo; anche Costituzione, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti). Fonti fatto derivano da comportamenti. (scarsamente diffuse negli ordinamenti di civil law, IT, più diffuse in quelli di common law, UK). Sorgono spontaneamente all’interno della società. È ridotto l’elemento volontaristico e non viene seguita una procedura per emanarla. Unico tipo riconosciuto nel nostro ordinamento è la CONSUETUDINE costi tuzionale , che si trova soprattutto nel diritto civile ed è definita ‘usi’. Destinatari sono i consociati e sono anche coloro che contribuiscono a formarla. La consuetudine si compone di 2 elementi:
  • Materiale: DIUTURNITAS o LONGA REPETITIO FACTI, lunga ripetizione di fatti. Una consuetudine è infatti un comportamento costantemente ripetuto nel tempo.
  • Psicologico: OPINIO IURIS ovvero il convincimento da parte di chi lo pone in essere che quel comportamento sia giuridicamente dovuto/imposto. Considerati vincolanti Qui sta la differenza con le regole di buona condotta che non sono fonti di diritto, infatti il comportamento non viene sanzionato giuridicamente. Non possono contrastare con le fonti atto (vietate le consuetudini CONTRA LEGEM), a volte è la stessa fonte atto a richiamare una consuetudine. Esistono fonti atto SECUNDUM LEGEM in cui gli usi integrano le leggi o PAETER LEGEM ovvero intervenire laddove non ci siano previsioni di fonti atto. La consuetudine si distingue dalla convenzione costituzionale : comportamento ripetuto nel tempo che nasce da un accordo tra più organi costituzionali (crea una norma) e consegue dall’applicazione di una norma costituzionale esistente. Queste non sono più vincolanti quando i presupposti vengono meno. La prassi invece è l’applicazione di una norma: comportamento interpretativo di norme esistenti. Fonti di produzione fonti che contengono il diritto oggettivo ovvero norme giuridiche con destinatari i consociati (es legge, decreto legge, regolamento, consuetudine). Fonti sulla produzione fonti che non contengono norme giuridiche rivolte direttamente i cittadini ma contengono norme che individuano i soggetti competenti ad emanare fonti di produzione e il procedimento che deve essere seguito per emanarle. Ogni fonte di produzione ha una propria fonte sulla produzione. Tutte le fonti sulla produzione si trovano all’interno della Costituzione.

Fonti di cognizione non vere e proprie fonti del diritto ma strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti/norme esistenti; raccolgono le fonti del diritto. Trovo leggi sulla gazzetta ufficiale e nelle raccolte degli atti normativi. Esistono pluralità delle fonti att o. Nello stato liberale 800esco conoscevano solo l legge come fonte del diritto. La legge è espressione del Parlamento, organo sovrano perché direttamente eletto dal popolo  legge fonte del diritto per eccellenza. Con evoluzione degli ordinamenti istituzionali, al paramento si sono affiancati altri organi: cresciuta l’importanza del governo e si è ritenuto opportuno dotare il governo di fonti del diritto e di poter emanare norme (decreti legge, regolamenti, decreti legislativi). Inoltre con la divisione verticale del potere (che l’Italia conosce con la costituzione repubblicana che dà vita alle regioni) si dà alle regioni la possibilità di emanare fonti atto attraverso leggi/statuti/regolamenti regionali. Gli enti locali dispongono di propri fonti che non sono leggi ma statuti e regolamenti (tranne Bolzano e Trento). Livello di normazione è anche sovrannazionale in quanto dopo il 900 l’IT ha aderito a organizzazioni internazionali e che fanno parte del nostro ordinamento giuridico. IT è assoggetta alle fonti dell’UE. Oggi si discute delle fonti autonome create da organizzazioni private che si dotano di regole proprie applicabili a tutti coloro che entrano a far parte delle organizzazioni. Inoltre le fonti vengono continuamente emanate nel tempo  stratificazione nel tempo delle fonti del diritto (IT ha iper produzione normativa). È inevitabile che si producano delle ANTINOMIE : contrasti tra norme/fonti in cui si ravvisa che due fonti del diritto contengano disposizioni contrastanti. Ciascun ordinamento al proprio interno deve prevedere CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE per prevenire/risolvere le antinomie per garantire la certezza del diritto nei riguardi dei cittadini che non saprebbero come comportarsi ma anche per aiutare l’interprete che deve applicarle. I criteri individuati sono 3: gerarchico, di competenza e cronologico. CRITERIO GERARCHICO AMBITO APPLICATIVO: contrasto tra fonti di rango diverso. Le fonti sono collocate su diversi livelli secondo una gerarchia piramidale. A determinare l’appartenenza di ciascun tipo di fonte ad un livello e la forza di cui sono dotate è la Costituzione in base a elementi che riguardano la forma della fonte che a sua volta deriva dal soggetto competente ad emanarla e dal procedimento che deve seguire per emanarla. Consuetudini  regolamenti interministeriali [fonti 3 grado]  regolamenti governativi [fonti 2 grado]  leggi e atti aventi forza di legge (decreti legge e legislativi) [fonti 1 grado] costituzione [al di sopra del sistema delle fonti] Forza attiva di una fonte: capacità di ciascun tipo di fonte di modificare fonti del medesimo rango o di rango inferiore. Forza passiva è la capacità di ciascun tipo di fonte di resistere alla modifica da parte di fonti di rango inferiore. Es la legge (fonte di 1 grado) ha la capacità di modificare le altre fonti primarie e inferiori e la capacità di resistere alla modifica da parte delle fonti di gradi inferiori. La legge ha la forza di fonte di 1 grado per ragioni di carattere ordinamentale anche storiche in quanto è l’atto emanato dal Parlamento, organo rappresentativo dell’ordinamento direttamente eletto dal popolo e organo ritenuto espressione della sovranità popolare. La stessa ragione ha portato a considerare di rango primario anche quelle emanate dal governo ma che in realtà non sono proprio equiparabili. Ai regolamenti è attribuito rango 2 in quanto sono fonti atto che il governo emana per attuare le leggi e per attuarla la deve rispettare. Le fonti del diritto dell’UE provengono da un ordinamento esterno al quale l’IT aderisce e si collocano allo stesso livello della costituzione (salvi contro limiti, non possono andare contro principi fondamentali).

CRITERIO CRONOLOGICO

Disciplina la successione delle fonti nel tempo. AMBITO APPLICATIVO: contrasto tra fonti del medesimo rango e della medesima competenza che sono emanate in tempi diversi, si succedono nel tempo e dispongono diversamente. REGOLA APPLICATIVA: la fonte più recente prevale su quella meno recente LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI , in quanto le norme sono espressione degli orientamenti politici del parlamento che essendo eletto direttamente esprime gli orientamenti nel tempo. Al modificarsi delle maggioranze (parl e gov) corrispondono indirizzi politici che si traducono con nuove norme. Riportata nell’art 15 delle preleggi (disposizioni preliminari al codice civile). EFFETTO GIURIDICO derivato è l‘ ABROGAZIONE della fonte meno recente che non viene annullata ma ne viene circoscritta nel tempo l’efficacia. Entrambe le fonti sono valide e la vecchia continua a ricevere applicazione riguardo ai rapporti sorti precedentemente l’abrogazione mentre per i rapporti successivi si applica la nuova fonte. Esistono 3 tipi di abrogazione:

  1. espressa il legislatore indica direttamente (elenca) quali sono le norme che vengono abrogate dall’entrata in vigore della nuova fonte. Si opera sul piano legislativo offrendo chiarezza in quanto l’interprete quando deve applicare le norme non incontra ostacoli.
  2. tacita o per incompatibilità la nuova legge non dice nulla a proposito delle disposizioni che si intendono abrogate. Il giudice sul piano interpretativo deve capire che la disposizione meno recente è stata abrogata tacitamente in quanto quella più recente dice qualcosa diversamente rispetto alla prima. PROBLEMA in quanto l’applicazione della nuova disposizione è rimessa all’interprete. Un giudice può ritenere che le due norme siano incompatibili e quindi abrogata quella meno recente mentre un altro giudice può non ritenere abrogata la vecchia e continua ad applicarla. Rischi di disuguaglianza.
  3. implicita o per nuova disciplina per intera materia sul piano legislativa non si dice nulla. Il legislatore più recente ha ridisciplinato in maniera organica la materia e che quindi si ritiene interamente abrogata la vecchia disciplina. Utilizzo di abrogazione tacita o implicita crea incertezza nel diritto perché spostano al momento applicativo il problema di determinale quale norma è esistente nell’ordinamento e sino a quel momento non vi è sicurezza sulla vigenza o meno della norma. Abrogazione tacita/implicita è prassi di governi e maggioranze parlamentari instabili perché abrogazione espressa incorpora una decisione politica ed è possibile solo se gov e maggioranza parlamentare stabile perché non ho rischio di fratture all’interno della maggioranza. Si era ritenuto di aver trovato una soluzione attraverso la CLAUSOLA DI ABROGAZIONE ESPRESSA imponendo che la legge venga abrogata solo in modo espresso. Questa clausola non ha nessuna efficacia in quanto il criterio cronologico dice che la nuova legge valga sempre sulla legge: il solo fatto che disponga in modo diverso impone l’abrogazione tacita. Effi cacia nel tempo delle fonti del diritt o – divieto di retroatti vità Art 11 delle preleggi (disposizioni preliminari del cod civile): le leggi hanno efficacia solo per l’avvenire e non si applicano retroattivamente. In linea di principio le fonti hanno efficacia solo pro futuro e vi è un divieto di retroattività: una fonte si applica solo ai rapporti sorto successivamente alla sua entrata in vigore. Il divieto di retroattività favorisce la certezza del diritto. Il divieto di retroattività è derogabile e non una regola assoluta in quanto stabilito da regole di rango 1 (preleggi del codice civile 1942). Se faccio legge (rango1) del 2021 che stabilisce retroattività ho un contrasto tra norme del medesimo rango e dunque si applica il criterio cronologico. Se si fosse voluto stabilire il divieto assoluto di retroattività delle fonti lo si sarebbe dovuto inserire nella Costituzione. È dunque inefficace perché sempre derogabile da leggi di pari rango. La corte costituzionale si riserva di valutare se la retroattività è corretta o meno: una legge può essere retroattiva se la retroattività serve a tutelare principi/valori costituzionale. Corte costituzionale ha legato il divieto di retroattività alla ragionevolezza della legge: Es stabilito con legge retroattiva che le pensioni venivano diminuite: qui retroattività legittima in quanto necessaria per preservare l’equilibrio del bilancio.

UNICO CASO in cui il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile è la materia penale [art 25,2 cost] perché previsto direttamente dalla costituzione. Il principio di irretroattività della legge penale deve essere integrato con la retroattività della legge più favorevole al reo (prevista dalla costituzione): se interviene successivamente una legge penale più favorevole allora è applicabile retroattivamente. Nucleo di resistenza/limiti retroatti vità. La retroattività vale solo riguardo a rapporti pendenti /aperti ovvero ancora suscettibili di definizione/regolazione (causa in corso non ancora concluso con sentenza). Non può toccare rapporti esauriti /definiti: non più suscettibili a regolazione:

  • Definiti con sentenza passata in giudicato: sentenza rispetto alla quale non esistono più gradi di giudizio. Sentenza non più impugnabile (non può andare oltre corte di cassazione ma anche sentenza di tribunale/di primo grado che ha dei termini nei quali deve essere impugnata altrimenti passa in giudicato)
  • Prescrizione: ho tot tempo per esercitare diritto. Se prescrizione spirata ma nuova legge aumenta il termine  richiesta illegittima perché decorso termine di prescrizione.
  • Decadenza: codice civile prevede che se una determinata facoltà non si esercita entro un tempo previsto non è più possibile esercitare il diritto (es denuncia dei vizi/difetti)

COSTISTUZIONE

Insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. Posta al di sopra delle alte fonti del diritto. Creata da un’ assemblea costituente che immediatamente dopo la WW2 è stata eletta dal popolo, incaricata di redigere il testo costituzionale. All’interno erano presenti gli esponenti di tutte le principali partiti antifascisti dell’epoca. La costituzione è il risultato di un compromesso tra forze politiche. È atto instaurativo di un nuovo ordinamento giuridico repubblicano che nasce dal superamento della dittatura fascista. La costituzione racchiude i valori fondamentali che costituiscono l’identità dell’ordinamento repubblicano e attorno ai quali tutte le forze politiche si devono riconoscere. È frutto di un potere costituente : che crea un nuovo ordinamento costituzionale. Una volta esercitato, il potere costituente, scompare dalla scena e cominciano ad operare i poteri costituiti : istituiti, previsti e disciplinati dalla Costituzione (parlamento, governo, presidente della repubblica…). L’esigenza di dar vita a un potere costituente nasce in seguito a momenti traumatici e rivoluzionari (es crollo monarchie). Caratteristiche:

  • Per quanto concerne il suo procedimento di formazione, è una costituzione democratica in quanto redatta da un’assemblea costituente eletta dal popolo. (non ottriata come statuto albertino non era costituzione democratica perché re Carlo Alberto aveva convocato giuristi e li aveva incaricati di redigere il testo dello statuto sulla falsa riga della costituzione FR e successivamente la aveva “graziosamente elargita”= dono che faceva al popolo  concessa dal re)
  • È scritta essendo un atto (manifestazione di volontà) [a differenza di quella UK es, che non esiste come testo di costituzionale, è formata per lo più da consuetudini formate nel corso dei secoli], no preamboli, è unitaria.
  • Lunga riguardo ai contenuti: contiene tutti i principali contenuti delle costituzioni moderne (si trovano disciplina delle fonti del diritto, delle forme di governo e dei diritti e delle libertà che in altre costituzioni si trovano nel preambolo o carte affiancate). Determina un assetto organico della società oltre che contenere norme di tipo verticale (regolano rapporto stato-cittadino) e orizzontale (regolano rapporto tra cittadini)
  • Rigida = non può essere modificata attraverso l’ordinario procedimento legislativo ma per la sua modifica occorre seguire un procedimento aggravato. Prevede meccanismi di autoprotezione: si vogliono proteggere la posizione di superiorità della Costituzione nella gerarchia delle fonti (meccanismo: giustizia costituzionale=giudizio di legittimità costituzionale delle fonti) e i contenuti/principi della costituzione da eventuali modifiche attraverso la sua rigidità. Impedisce che riforma costituzione avvenga per volontà della maggioranza di governo.
  • Superiore a causa della natura dell’atto (potere costituente).
  1. In seconda deliberazione il progetto viene approvato con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti  maggioranza elevata perché suppone che anche gran parte delle opposizioni hanno approvato il progetto di legge e si presume che il consenso sia lo specchio del consenso ampio del popolo. Non si può richiedere il referendum e il processo ha esito positivo. Referendum richiesto diverse volte dal 2001 con la riforma del titolo V (riforma di sistema) [andata a buon fine]. Le due riforme di sistema successive, rif Berlusconi (2006) e Renzi (2016) che modificavano la costituzione in molti articoli furono respinte. L’ultima (taglio dei parlamentari), al momento dell’approvazione i partiti erano d’accordo ma nell’ultimo voto al senato non venne raggiunta la maggioranza qualificata di 2/3 in entrambe le camere, si è riuscito a richiedere il referendum esito positivo. Limiti alla revisione costi tuzionale
  • ONTOLOGICO (immanente) si può revisionare/modificare la costituzione ma non sostituirla integralmente poiché è frutto dell’esercizio del potere costituente e se si volesse una nuova costituzione si dovrebbe ricorrere ad un nuovo potere costituente, non può essere dato dall’art 138 perché revisione è un potere costituito. (questione qualitativa e non quantitativa)
  • ESPRESSO da art 139 costituzione: la FORMA REPUBBLICANA il fatto che IT è una repubblica non può essere discusso attraverso revisione perché la scelta della forma repubblicana era avvenuta precedentemente l’approvazione della Costituzione. Questo era un prius logico (condizione preliminare rispetto ad un'altra situazione), indicazione vincolante per l’assemblea costituente. È immodificabile tutto ciò che riguarda la forma di stato repubblicana con tutti i suoi principi coessenziali.
  • IMPLICITI Corte Costituzionale dice che non possono essere modificati i principi supremi dell’ordinamento costituzionale ovvero quelli che conferiscono identità all’ordinamento costituzionale. Modificare quelli porterebbe ad un mutamento della costituzione e dunque alla formazione di una nuova. Es principio di uguaglianza, della dignità umana, della libertà di manifestazione del pensiero, del procedimento aggravato di cui all’art 138 in cui non si può toccare ciò che garantisce la rigidità della costituzione e dunque gli stessi elementi dell’aggravamento. Gli articoli possono essere modificati nella formulazione ma non nel contenuto. L’esistenza dei principi supremi dell’ord. costituzionale (sono i controlimiti = si possono opporre alla normativa europea) introduce la gerarchia interna nelle fonti di rango costituzionale in quanto questi principi hanno forza passiva maggiore perché sono immodificabili mentre le altre norme della costituzione si possono revisionare. Vi è una subgerarchia al cui vertice stanno i principi supremi dell’ord costituzionale  disposizioni costituzionali e leggi di revisione costituzionali  leggi costituzionali (alla base perché vanno ad integrare le altre).

LEGGI fonti di rango primario

Ruolo di centralità per ragioni storiche: per i romani era l’unica fonte del diritto conosciuta nel nostro ordinamento. È emanata dal parlamento, organo direttamente elettivo, e la legge è dunque considerata fonte direttamente espressiva della volontà del popolo. In genere contiene norme generali e astratte (tranne leggi provvedimento che sono puntuali e concrete) per la tutela al principio di eguaglianza ed è fonte a competenza generale (principio di preferenza della legge) perché si può occupare in linea di principio di tutte le materie salvo eccezioni che devono essere espressamente previste dalla Costituzione (riserve esclusive di competenza a favore di un’altra fonte) Al primato della legge è collegato il principio di legalità che svolge la funzione di limitare le discrezionalità del potere dell’esecutivo (governo e pubblica amministrazione) dato che la legge deve sia attribuirne il potere che vincolarne l’esercizio. Gli atti della pubblica amministrazione devono trovare fondamento nella legge perché è espressione degli interessi dei cittadini. In alcuni casi la Costituzione prevede riserve di legge riguardo a determinate materie; obiettivo: attribuire alla legge una competenza che altrimenti non avrebbe e escludere l’intervento di altre fonti (secondarie) nella disciplina di determinate materie. A seconda del tipo di riserva di legge, il rapporto tra legge e reg gov è diverso. Si trovano nella 1 parte della costituzione, che riguarda i diritti e le libertà fondamentali. Costituzione prevede che per limitare quei diritti/libertà occorrano espresse previsioni legislative. È proprio riguardo ai diritti e alle libertà che

bisogna garantire il principio di uguaglianza (riguardano tutti allo stesso modo) e garantire che le limitazioni siano espressione della volontà popolare. L’istituto della riserva di legge è collegato alla crescita del potere del parlamento (rappresentativo del popolo) nei confronti del governo (non elettivo). Riserva di legge costituiva garanzia che su certe materie deliberasse il parlamento a tutela degli interessi dei cittadini. Oggi il Governo è espressione della maggioranza parlamentare e non è contrapposto al parlamento perciò la ratio delle riserve di legge non sta nella difesa del Parlamento rispetto al governo ma è uno strumento di garanzia delle minoranze parlamentari che possono bloccare approvazione o modificare legge. Anche gli atti con forza di legge del governo sono legittimati a disciplinare materie riservate alla legge.

  • Riserva di legge ASSOLUTA laddove è costituita dalla Costituzione, la legge è chiamata ad occuparsi interamente della materia. Non c’è spazio di intervento per i regolamenti perché si trovano nelle libertà fondamentali e esigenza di garanzia è fortemente sentita dalla costituzione. “ nei soli casi e modi previsti dalla legge ” Es libertà personale art13 limitazioni stabilite solo dalla legge. Minimo spazio riservato ai REGOLAMENTI DI STRETTA ESECUZIONE : regolamenti che non contengono norme giuridiche e dunque non vanno a disciplinare la materia oltre la legge ma si limita a consentire che la legge riceva esecuzione Es legge sullo spaccio di stupefacenti si limita a dire che è punito chiunque cede ad altri dietro corrispettivo sostanze stup. Per integrare questa legge periodicamente vengono emanati regolamenti del ministero della sanità che elencano le sostanze in questione.
  • Riserva di legge RELATIVA laddove prevista dalla Costituzione, la materia deve essere disciplinata dalla legge ma si consente, in seconda battuta l’intervento delle fonti secondarie. “in base alla legge/secondo disposizioni di legge” La Costituzione riserva alla legge la disciplina di carattere generale ma permette ai regolamenti di intervenire con normativa di dettaglio che sviluppano i principi generali. (deve esserci base legislativa) Es art23: nessuna prestazione personale/patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Prestazioni patrimoniali sono imposte, tasse… che sono previste dalla legge ma disciplinate dai regolamenti. Alcune tasse sono statali/regionali/comunali es IMU entità stabilita in modo diverso tra i comuni perché la legge dice che l’Aliquota la stabilisce ciascun comune nel limite di un min e max poi ciascun comune determina la propria.
  • Riserva di legge RINFORZATA per contenuto la Costituzione non si limita a stabilire se una materia deve essere disciplinata dalla legge ma predetermina anche i contenuti che quella legge deve avere. La costituzione indirizza il legislatore/ne limita la discrezionalità. Es art16 limitazione alla libertà di circolazione. Costituzione dice che la legge può limitare la libertà di circolazione soltanto in via generale e per motivi di sanità e sicurezza pubblica (soli casi in cui la legge può limitare la circolazione). È anche una riserva relativa. Rinforzo per contenuto Rinforzo può essere per procedimento per le quali la cost prevede un procedimento di formazione più complicato con la previsione di intese, pareri di altri organi, consultazioni che si inseriscono a monte del processo legislativo. Derivano dalla necessità di regolare situazioni non equali o dalla necessità di garantire situazioni di autonomia. Es art8 leggi che disciplinano i rapporti con le confessioni religiose a cattoliche devono essere precedute da un’intesa che verrà recepita testualmente dalla legge. In genere le leggi approvate dal Parlamento non necessitano di un’intesa. Scopo: non si vuole che lo stato unilateralmente disciplini questioni religiose. Legge è meramente formale. Rinforzo può essere per maggioranza quando la costituzione prevede una maggioranza diversa rispetto alla maggioranza semplice per l’approvazione di una legge. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Procedimento: complesso coordinato di atti e fasi che si susseguono e culminano nell’emanazione di un atto finale. È la principale modalità di esercizio di tutte le funzioni pubbliche (funzione amministrativa emana provvedimenti amministrativi; funzione giurisdizionale è detto processo e culmina nella sentenza). Modalità di esercizio della funzione legislativa e porta alla produzione della legge.

Una volta che viene presentato il progetto di legge, il PDR lo assegna ad una commissione competente per materia. La scelta del procedimento da seguire spetta al presidente della camera. Le due camere possono scegliere procedimenti diversi. A seconda del ruolo che le commissioni sono chiamate a svolgere, sono possibili 3 diversi procedimenti all’interno dei quali la funzione istruttoria e quella deliberativa sono ripartite diversamente tra commissioni e aula. Fase istruttoria ha la funzione di predisporre un testo da sottoporre alla camera, nel quale siano palesi le ragioni della normativa, dare la possibilità di unificare in un unico testo altri progetti di legge che hanno analogo oggetto e se occorre, raccogliere pareri da altre commissioni. o ORDINARIO / in sede referente Commissione opera in sede referente: esamina il progetto di legge nelle linee generali (segue un voto) e articolo per articolo (altro voto) per poi votare il testo nel complesso insieme a una relazione finale che verrà presentata all’aula. Svolge tutta la fase istruttoria all’interno della commissione. Commissione manda tutto all’aula che svolge la fase deliberativa (deve approvare). Il relatore della commissione fa la relazione all’aula. A questo punto il progetto di legge viene esaminato dall’aula nelle sue linee generali. Se qualcuno presenta una mozione di non passaggio agli articoli il procedimento si interrompe (ai parlamentari non interessa di proseguire nell’approvazione; raro perché disegno di legge presentato da gov che ha magg parlamentare). Esaminate le linee generali si esamina articolo per articolo e parte la presentazione degli emendamenti che è un diritto importante dell’opposizione. Prima si votano gli e mendamenti soppressivi , che vogliono sopprimere un articolo. Se respinti si votano gli emendamenti modificativi , che lo modificano. Si passa eventualmente a quelli aggiuntivi. I gruppi parlamentari fanno la dichiarazione di voto prima di passare alla votazione finale: ciascun gruppo parlamentare dichiara il voto perché il progetto di legge può essere anche profondamente mutato dalla votazione finale a causa degli emendamenti. o DECENTRATO / sede deliberante Commissione opera in sede deliberante: svolge entrambe le fasi deliberativa e istruttoria. Offre maggiore rapidità nell’approvazione ma minori garanzie rispetto all’ordinario perché non ha il passaggio in aula: i lavori delle commissioni sono resi pubblici solo attraverso i resoconti inoltre i progetti approvati dalla commissione sono approvati da un numero ristretto di rappresentanti. Dal momento che offre minori garanzie si può ricorrere a questo procedimento solo per progetti di minore importanza (stabiliti dal presidente della camera o senato) ma può accadere che i parlamentari vogliano che voti il plenum. Garanzia: prima che venga dichiarata aperta la votazione finale in commissione, 1/5 dei componenti della commissione, 1/10 dei componenti della camera (:opposizione  strumento di ostruzionismo parlamentare per allungare tempi di approvazione) o il governo possono chiedere che si torni al procedimento ordinario  l’aula si può riappropriare in ogni momento delle proprie facoltà e di provvedere direttamente all’approvazione del progetto di legge. Casi in cui fin dall’inizio NON È POSSIBILE ricorrere al procedimento decentrato e sono previsti dall’ art 72.4 cost che stabilisce una riserva di assemblea per l’approvazione di determinate leggi perché sono leggi espressive di indirizzo politico con le quali il parlamento esprime il proprio controllo nei riguardi del governo e dunque in virtù della loro importanza devono essere approvate con il procedimento ordinario (: leggi di bilancio, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, in materia costituzionale, ed elettorale e aggiunti dai regolamenti parlamentari: leggi di conversione dei decreti legge e leggi che il pres rinvia alle camere). o MISTO / sede redigente Procedimento previsto dai regolamenti parlamentari (NON cost) che lo disciplinano in modo diverso.  camera non è un procedimento autonomo ma è un subprocedimento di quello ordinario: si parte dal procedimento ordinario, l’aula vota sulle linee generali e può decidere di rimettere l’approvazione articolo per articolo alla commissione che poi rimette all’aula per la votazione finale. L’aula non può più apportare emendamenti.

 Per il senato è un procedimento autonomo che viene avviato in commissione (discussione e approvazione emendamenti). All’aula è riservata solo la votazione finale del progetto di legge. Commissione opera in sede redigente. Valgono i limiti di cui all’art72.4 cost. Quando il progetto viene approvato dalla camera la fase costitutiva non è terminata perché il presidente della camera deve mandare il testo del progetto di legge al presidente del senato. Le due camere devono approvare il progetto di legge nel medesimo testo (si passa a 3 fase). Se al senato vengono apportati emendamenti si torna alla camera, che deve riapprovare solo le parti emendate dal senato (navetta parlamentare). Vincolo per approvazione delle leggi è la copertura finanziaria.

  1. INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA (promulgazione e pubblicazione) Al termine della fase costitutiva la legge è “ perfetta ” (: ha concluso il procedimento di formazione) ma non è ancora efficace (: capacità di produrre effetti giuridici) perché deve superare l’ultima fase.
  • PROMULGAZIONE PDR attesta che la legge è stata approvata da entrambe le camere: riceve il testo della legge dal presidente dell’ultima camera che la ha approvata e entro 30gg deve promulgarla con una formula sacramentale: “si fa obbligo a chiunque di osservarla e applicarla e farla osservare e applicare”. Nei 30gg il PDR può decidere di non promulgarla ma rinviarla alle camere affinché la riesaminino. Nel nostro ordinamento il PDR è un organo neutrale e dunque a differenza del re in epoca statutaria, non partecipa al procedimento legislativo e se non ne condivide l’indirizzo politico non può rinviarla alle camere perché altrimenti sarebbe un organo politico. Può rinviare la legge alle camere quando ravvisi evidenti e marcati profili di illegittimità costituzionale (evidenti perché altrimenti si sostituirebbe alla corte costituzionale) segnalandoli alle camere. È un suggerimento. Presidente fa un messaggio motivato alle camere: indica le ragioni che lo inducono a rinviare la legge; le camere possono riapprovare la legge tale e quale o, vista l’autorità dal quale vengono le osservazioni, le camere apportano modifiche. Il presidente può rinviare la legge 1 sola volta poiché altrimenti sarebbe un potere di veto e si trasformerebbe in un organo di indirizzo politico.
  • PUBBLICAZIONE curata dal Ministro Della Giustizia che appone il visto e il sigillo alla legge e ne cura la pubblicazione sulla Raccolta Ufficiale Degli Atti Normativi e sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento della pubblicazione sulla gazzetta decorre un periodo di vacatio legis (14gg) in cui la legge non è ancora in vigore. Entra in vigore il 15° giorno per darne conoscenza a tutti della legge.

ATTI CON FORZA DI LEGGE fonti di rango primario

Equiparate alla legge e quindi dispongono dello stesso regime giuridico: stessa forza attiva e resistenza passiva, possono integrare riserve di legge, assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale (art134 cost). Il fatto che siano emanate dal governo costituisce un’eccezione al principio di separazione dei poteri (secondo cui la funzione legislativa spetta al parlamento). Governo è in grado di normare in modo più rapido e tecnico rispetto al parlamento. Parlamento rimane titolare del potere normativo primario e ne consente solo l’esercizio al governo tant’è che il Parlamento esercita un controllo preventivo o successivo sugli atti con forza di legge. DECRETI LEGISLATIVI Disciplinati dall’art76 cost. Serve per normare materie ad alto grado di tecnicismo. Istituto della Delegazione/delega è un istituto generale del diritto: il soggetto titolare del potere (delegante) delega l’esercizio ad un altro soggetto (delegato). Il delegante può riappropriarsi dell’esercizio del potere in ogni momento. Il processo è duale in quanto intervengono Parlamento e governo: a monte vi è la legge delega approvata dal parlamento e a valle il decreto legislativo approvato dal governo.

Il decreto viene deliberato dal Consiglio Dei Ministri, emanato dal PDR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in virtù della sua urgenza. Procedimento interamente governativo. Essendo parlamento il titolare del potere normativo primario, il Parlamento esercita un controllo successivo (a causa) sull’azione del governo. Il giorno stesso della pubblicazione il decreto viene presentato alle camere per la conversione in legge (se le camere sono sciolte la costituzione prevede che si riuniscano entro 5gg per procedere alla conversione del decreto legge). Conversione del decreto legge È un disegno di legge di iniziativa governativa riservata (solo il governo la può assumere) e vincolata (governo obbligato a presentare il decreto legge alle camere per la conversione). Il disegno di legge consiste in 1 solo art con il quale si chiede che il Parlamento converta in legge il decreto legge. La conversione deve avvenire entro 60gg e in quel caso si ha la novazione della fonte e il decreto legge si trasforma in fonte parlamentare (legge). In caso di mancata conversione perché camere bocciano decreto legge o lasciano spirare il termine di 60gg, il decreto legge perde efficacia ex tunc (retroattivamente: dalla sua emanazione, come non fosse mai stato emanato) secondo l’art77. Ciò potrebbe provocare problematiche perché il decreto legge ha prodotto effetti nei 60gg di vigenza, che in alcuni casi possono essere irreversibili. La costituzione si preoccupa di stabilire (art77.3) che laddove il Parlamento lo ritenga necessario, possa intervenire con una legge di sanatoria : legge che vada a disciplinare i rapporti/effetti sorti durante la provvisoria vigenza del decreto legge non convertito. Possibilità che si è attuata nel corso dei decenni (deviazione dal modello costituzionalmente istituito) ed è la possibilità per il Parlamento di introdurre in sede di conversione degli emendamenti. In questo caso il problema che si pone riguarda l’efficacia temporale degli emendamenti. L’art15 della legge 400/1988 stabilisce che gli emendamenti apportati in sede di conversione hanno sempre efficacia pro futuro (dall’entrata in vigore della legge). La corte costituzionale ha distinto a seconda di tipo di emendamento:

  • Aggiuntivi efficacia pro futuro
  • Soppressivi (sopprimono una parte de decreto legge) efficacia retroattiva perché un emendamento soppressivo equivale a non convertire quella parte di decreto (l’art77)
  • Modificativi (non si sa efficacia) Abuso sempre più marcato della decretazione d’urgenza ha conseguenze importanti sul piano delle fonti del diritto (decreto legge diventa lo strumento ordinario di decretazione primaria mentre la legge è strumento residuale  decreto diventa iniziativa legislativa rinforzata) ma anche sul piano della forma di governo perché si sposta il baricentro della normazione primaria dal Parlamento al governo (il Parlamento assume un ruolo residuale e si limita a convertire in legge i decreti legge; diventa organo strumentale alla normativa di governo). CAUSA: interpretazione estensiva dei presupposti (sempre più labili). Il governo laddove voleva disciplinare velocemente una materia e sapeva di non avere una maggioranza solida in parlamento, emanava decreto legge giustificandolo con ragioni d’urgenza inesistenti e il parlamento si limitava ad approvarlo. Altro elemento di abuso è il fenomeno della reiterazione dei decreti legge: decorsi i 60gg senza che il decreto legge fosse stato convertito in legge, al 61gg il governo ripresentava un decreto legge esattamente identico a quello non convertito e così via. L’art15 della legge 400/1988 Limiti che indicano i casi in cui non è possibile adottare un decreto legge che in realtà sono inutili perché riproducono i limiti già desumibili dalla costituzione e inefficaci perché intervento a livello legislativo (r1) nei confronti di una fonte di rango 1 successiva:
  • Non può conferire delega legislativa

Non c’è alterità tra delegante e delegato. Inoltre il governo non può delegare il potere legislativo se non è titolare del potere che si vuole delegare (Parlamento).

  • Non può delegare riguardo le materie di cui all’art72.4 (che devono essere approvate dal procedimento ordinario) Era gia implicito nell’art72.4. inoltre non avrebbe senso perché il governo deve redigere bilancio e dovrebbe approvarselo da solo. Viene meno il controllo del Parlamento che è presupposto delle leggi di indirizzo politico.
  • Non può riprodurre norme di un decreto legge non convertito per voto contrario delle camere Credeva di aver risolto problema reiterazione. In realtà la reiterazione era legato al fatto che le camere lasciavano decorrere i 60gg senza votare: caso non contemplato in questo art. caso della reiterazione era già contemplato nell’art
  • Non può regolare i rapporti giuridici sorti durante il periodo di provvisoria vigenza del decreto legge non convertito Inutile: art77.3 cost prevede espressamente che a regolare rapporti giuridici sorti durante la vigenza provvisoria del decreto è solo la legge del parlamento
  • Non può ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime se non per vizi formali. Annullamento = la fonte viene eliminata dall’ordinamento giuridico per cui nessuna fonte del diritto successivamente la può far rivivere  si violerebbe l’efficacia del giudicato costituzionale. Il giudicato costituzionale non può essere violato.
  • Devono contenere misure immediatamente applicabili Sono norme che non necessitano di essere attuate da altre fonti. Se nel decreto si trovano norme che per l’applicazione rinviano ad altre fonti attuative, viene meno il presupposto di urgenza.
  • Devono avere un contenuto specifico, omogeneo, corrispondente al titolo (devono essere di matrice unitaria oggettiva ma anche teleologica: finalistica) Si vuole contrastare il fenomeno dei decreti omnibus ovvero quei decreti legge nei quali si inserivano norme fuori dal contesto La corte si riserva di indagare la matrice unitaria. Questo principio vale anche per gli emendamenti emanati in sede di conversione. Controlli sulla decretazione d’urgenza. Governo (dovrebbe autocontrollarsi e adottarli solo dove ravvisi veramente l’esistenza di casi d’urgenza). Un secondo controllo dovrebbe attuarlo il Presidente della Repubblica rinviando il decreto legge ma vista l’urgenza della decretazione, prima di rinviare un decreto legge deve pensarci a fondo. Camere nei regolamenti parlamentari era stato introdotto un controllo preventivo: si rimetteva alla Commissione Affari Costituzionali un’operazione di filtro. Veniva portato il decreto legge per verificare la sussistenza dei presupposti di urgenza. Nel caso in cui i presupposti non vi fossero, il decreto legge non veniva neanche portato all’aula. Questa operazione di filtro non ha mai funzionato: la commissione era composta da deputati in misura proporzionale ai gruppi parlamentari  la sua maggioranza rispecchiava quella del governo. Corte costituzionale però deve affrontare ostacoli di carattere politico (corte evita di intervenire negli equilibri politici perché è organo non politico ma di garanzia) ma anche giuridico: il decreto legge dura 60gg ed è una tempistica che non permette alla corte di svolgere un giudizio di legittimità costituzionale inoltre se il decreto è convertito in legge la corte costituzionale può valutare la legittimità della conversione? Inizialmente nega e afferma che una volta che il Parlamento ha convertito il decreto in legge, ha sanato ogni eventuale vizio del decreto (anche se non sussistevano presupposti). Successivamente cambia orientamento: se il decreto era viziato lo è anche la legge di conversione  la corte può sindacare la legge di conversione anche sotto il profilo dell’esistenza o meno dei presupposti di necessità e urgenza. La corte ha precisato il perimetro del suo sindacato: non può fare valutazione politica ma può sindacare solo sull’ evidente mancanza dei presupposti riconducibile allo stesso testo del decreto. Corte ha individuato 2 casi: laddove nel decreto vi siano disposizioni non direttamente applicabili e che rinviano ad altre fonti per la loro applicazione (mancanza di urgenza); disposizioni/norme strane fuori contesto (anche negli emendamenti). Corte interviene anche sulla REITERAZIONE: dapprima 1988 aveva lanciato un monito al Parlamento, dopodiché con la sentenza 360/1996 la corte è intervenuta con annullamento: la prassi della reiterazione è costituzionalmente illegittima per art77cost. Casi in cui la reiterazione in riferimento allo stesso oggetto del decreto legge è consentita: nuovi e diversi presupposti di necessità e urgenza; stessi presupposti di urgenza e necessità ma disposizioni di contenuto diverso rispetto al precedente.

strumenti diretti di partecipazione popolare - Referendum

implica la possibilità del popolo di essere chiamato ad esprimersi direttamente su una legge. In una forma di governo parlamentare, il referendum costituisce uno strumento in mano alle minoranze per controllare la maggioranza e l’aderenza di una legge alla volontà popolare. La costituzione IT disciplina 3 tipi di referendum : approvativo per leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; consultivo in materia di Regioni e enti locali; abrogativo sulle leggi e atti aventi forza di legge. REFERENDUM ABROGATIVO funzione di abrogare attraverso un voto popolare una legge. Richiesto da 500 mila elettori o 5 consigli regionali. È strumento delle minoranze. Perché sia valido necessita della partecipazione della maggioranza degli aventi diritto (quorum) e che sia raggiunta la maggioranza dei voti validi. Disciplinato da una legge ordinaria. Normativa costituzionale individua i limiti di oggetto: categorie di leggi (leggi tributarie, di bilancio, leggi di amnistia e indulto…) Iniziativa per raccolta firme affidata dalla legge ai promotori (10 cittadini) che presentano la richiesta di referendum alla cancelleria del Corte Costituzionale. Depositano le firme nei 3 mesi successivi alla richiesta. Accertamento legittimità e giudizio di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale. Indizione a cura del PDR, votazione e scrutinio delle schede e proclamazione del risultato. PDR proclama avvenuta abrogazione con decreto presidenziale che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ha effetto a decorrere della pubblicazione.

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO FORMA DI GOVERNO

Non esiste all’interno della costituzione ma è stata coniato dalla dottrina. Si indica il modo in cui vengono distribuite le funzioni espressive del potere politico tra gli organi supremi di un ordinamento e fa riferimento anche ai rapporti tra gli organi. Attiene al modo in cui viene distribuita tra gli organi di vertice, la funzione di indirizzo politico. INDIRIZZO POLITICO: attività di individuazione e selezione delle finalità pubbliche/interessi pubblici che le forze politiche di maggioranza vogliono perseguire in un certo periodo storico. Si realizza attraverso l’esercizio delle funzioni legislativa ed esecutiva. Presupposto della forma di governo è la forma di stato: dallo stato feudale (sovranità deriva da rapporti di natura privata), attraverso lo stato assoluto (caratterizzato da accentramento dei poteri nelle mani del re. Sovranità illimitata, cittadini subordinati e privi di diritti), stato di diritto (forma di stato nella quale gli atti del potere pubblico debbono rispettare la legge e possono essere dichiarati invalidi se ciò non accade) ad arrivare allo stato costituzionale (costituzioni superiori alle leggi). PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI alla base della nascita dello stato liberale di diritto perché nello stato assoluto tutti i poteri si accentravano nelle mani del sovrano. Teorizzato per la prima volta nel 1689 dal barone di Montesquieu, che sosteneva che le 3 diverse funzioni dovessero essere affidate a 3 diversi poteri:

  • Funzione legislativa esercitata al potere legislativo  parlamento
  • Funzione esecutiva esercitata dal potere esecutivo  governo
  • Funzione giurisdizionale esercitata dal potere giudiziario  corpo dei giudici. I 3 poteri devono essere separati e reciprocamente autonomi per evitare di concentrare i poteri in un unico soggetto che li avrebbe esercitati in modo arbitrario mentre i 3 poteri sono in grado di controllare e bilanciare gli altri. Teoria applicata in modo molto rigoroso negli USA mentre in IT si parla di principio di divisione dei poteri perché gli organi sono legati in un processo circolare [: popolo elegge Parlamento → P elegge PDR → PDR nomina PCM e il governo → governo e Parlamento sono legati dal rapporto di fiducia]. Elementi condizionanti della forma di governo
  • Disposizioni costituzionali che disciplinano le attribuzioni dei diversi organi
  • Consuetudini (in UK convenzioni) costituzionali : comportamenti/regole non scritte di comportamento degli organi costituzionali (es consultazioni in occasione della formazione del governo)
  • Enorme rilievo nella determinazione della forma di governo nel UK dove non hanno costituzione scritta ma si ha il richiamo ai precedenti
  • Sistema dei partiti : (condizionato da legge elettorale) o Multipartitismo estremo : partiti numerosi portatori di posizioni diversificate (per società frammentata). La coalizione (e programma) si formerà successivamente alle elezioni o Multipartitismo moderato : società omogenee esprimono un numero ridotto di partiti, no estremi o Bipolarismo (multipartitismo moderato): la competizione elettorale si svolge tra due coalizioni di partiti contrapposti con a capo un leader della coalizione e un programma definito. Il leader della coalizione che vince diventa capo del governo. Meno stabile del bipartitico perché stabilità deriva dalla coesione della coalizione. o Bipartitismo : elezioni sono una competizione tra 2 forze che si presentano alle elezioni con a capo un leader e un programma definito. Il leader che vince le elezioni diventa capo del Governo e porta avanti il suo programma. (sist elettorale maggioritario)
  • Leggi elettorali : sistemi elettorali sono meccanismi di trasformazione dei voti in seggi parlamentari e sono disciplinati attraverso leggi. Il sistema elettorale consegue al sistema sociale e alla struttura dei partiti. Ci sono diverse modalità: o Proporzionali elevato livello di rappresentatività e basso livello di selettività perché garantiscono l’accesso al Parlamento anche a partiti con pochi voti. Partito ha tanti seggi in Parlamento quanti voti ha ottenuto. Attribuiti i seggi si verificano i candidati eletti di ciascuna lista: se la legge elettorale prevede il meccanismo delle preferenze, saranno eletti i candidati con il numero più elevato di preferenze. o Maggioritari elevato livello di selettività e basso livello di rappresentatività perché accedono al Parlamento solo le forze politiche che hanno ottenuto più voti nei collegi. Vince il partito con più voti. o Maggioritario a doppio turno (sist a multipartitismo moderato): se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza si procede ad un secondo turno di votazione tra i candidati che hanno ottenuto almeno una certa %. Al secondo turno vince candidato che ottiene più voti.
  • Elementi extra giuridici : elementi storici e sociali che condizionano gli altri fattori. Ogni forma di governo si adatta alle caratteristiche storiche e culturali di ciascun paese. Archeti pi 4 contenitori in cui si riportano 4 tipi di governo con caratteristiche comuni anche se le forma di governo di ciascun contenitore funziona in modo totalmente diverso rispetto. Modelli ricavati da elementi concreti. PRESIDENZIALE usa Presidente (+ vicepresidente) che è direttamente elettivo (in carica 4 anni ; rieleggibile 1 sola volta per garantire alternanza e autocontrollo: sapendo di non poter essere rieletto non fa politiche dannose) Non è esattamente vero perché nei singoli stati si vota per i partiti e ciascuno stato elegge un numero di elettori presidenziali (grandi elettori). I grandi elettori eleggono il presidente. È sia Capo Dello Stato che Capo Del Governo. Forma di governo a direzione monocratica (composto da 1 sola persona): effettivo detentore della funzione di indirizzo politico, in virtù del rapporto diretto con il corpo elettorale, è il Presidente. Non esiste un vero e proprio governo come organo collegiale. Esistono Sottosegretari Di Stato che il presidente può decidere se nominare o meno (corrispondono ai ministri). Congresso (=Parlamento) è bicamerale (senato e camera dei rappresentanti); esercita la funzione legislativa e ha una diversa origine e durata rispetto al presidente; sono votati in modo sfalsato. In questo modo si garantisce una rigorosa separazione dei poteri tra Pres e congresso: a metà del mandato presidenziale si tengono infatti le elezioni di mid-term: dopo 2 anni da elezione presidente potrebbe prevalere una maggioranza politica diversa rispetto a quella che lo aveva eletto.

È detta forma di governo bicefala : a 2 teste; indirizzo politico duale perché detenuto dal Capo dello Sato e il Presidente del Consiglio. Fattori di condizionamento: fino al 2000 elezioni presidenziali e parlamentari si tenevano in tempi sfalsati. Dal 2000 durata delle camere e del Presidente sono equiparate (non è garanzia che si abbiano maggioranze politiche omogenee perché sistema elettorale diverso). Accadde che Chirac eletto presidente con 70% ma alle camere aveva maggioranza di 50% e avevano ancora durata di 1 anno. Chirac decise di sciogliere le camere e andare a elezione anticipata. Le elezioni furono vinte dai socialisti e si instaurò la coabitazione. A quel punto dovette nominare presidente del consiglio espressione dei socialistidualismo rafforzato. Se anche all’interno delle camere c’è maggioranza dello stesso colore politico di quello che ha eletto Presidente allora Pres può nominare come Capo del governo un’esponente del proprio partito direzione monocratica perché indirizzo politico detenuto da Capo dello Stato. DIRETTORIALE solo Svizzera Al vertice c’è il Consiglio Federale : organo collegiale composto di 7 membri (tutti pari) e contemporaneamente svolge le funzioni di Capo Dello Stato e Capo Del Governo. Questo organo dura 7 anni e viene eletto a rotazione un presidente che serve solo per motivi rappresentativi. Viene eletto dal Parlamento con ampi criteri di rappresentatività vari: si deve fare in modo che all’interno dell’organo siano rappresentati tutte le forze politiche e le diverse etnie oltre che la rappresentatività religiosa. NO rapporto di fiducia con il Parlamento. Parlamento è Assemblea Federale che ha durata prestabilita, è elettivo ed esercita funzione legislativa. Non può essere sciolto dal consiglio federale. Indirizzo politico risiede nel circuito assemblea federale e consiglio federale, organi che stanno in un rapporto di separazione tra loro e non possono condizionare reciprocamente la durata in carica. Sistema dei partiti politici e culturale omogeneo e molte decisioni sono rimesse al referendum perché può essere richiesto facilmente (spesso richiesto da assemblea federale). PARLAMENTARE diff usa in EU nata in GB L’elemento caratterizzante è il rapporto di fiducia tra governo e parlamento: il governo non può operare se non gode della fiducia del Parlamento ovvero se non dispone di una maggioranza parlamentare che lo sostiene in ENTRAMBE le camere. Rileva il ruolo del Capo dello Stato (organo di vertice dell’ordinamento) che si riserva il potere di nominare il PCM e lo scioglimento anticipato delle camere (serve consenso PCM) e proprio in relazione al suo ruolo si è assistito ad un’evoluzione della forma di governo parlamentare che in origine era dualistica dove l’indirizzo politico veniva ripartito tra il Parlamento e il Capo dello stato. Era la forma di governo britannica: in origine il sovrano partecipava a tutti gli effetti all’indirizzo politico; inizialmente i parlamenti erano dotati di scarsa autonomia rispetto al re e successivamente era co-titolare dell’indirizzo politica assieme al re. Le leggi approvate dal parlamento dovevano essere approvate anche dal sovrano. Inoltre il rapporto di fiducia intercorreva tra il governo e il Capo dello stato: la regina nominava capo del governo e ministri di sua fiducia (poteva anche revocare gli incarichi). Il governo rispondeva al sovrano che disponeva anche del potere di scioglimento delle camere. Poteva sciogliere la camera bassa (House of Common: camera dei comuni; elettiva) mentre non poteva sciogliere la camera alta perché carica vitalizia ed erano nominati dal re. Re rivestiva un ruolo di effettivo governo. Era dualistica anche la forma originaria IT perché con lo statuto albertino il re partecipava attivamente al procedimento legislativo. Veniva nominata anche una persona di fiducia del re: i ministri intrattenevano rapporto di fiducia con re che li poteva nominare e revocare in qualsiasi momento. Indirizzo politico ripartito tra Parlamento e sovrano.

La forma di governo si è evoluta in una forma di governo monistica : il capo dello stato è stato gradualmente estromesso dal circuito dell’indirizzo politico che è rimasto interamente concentrato nelle mani della maggioranza parlamentare e del governo da essa sostenuto. PDR svolge solo ruolo di garanzia e ha poteri di intervento nelle relazioni P-gov solo per garantire regolarità costituzionale. È stata un’evoluzione storico consuetudinaria. In GB non c’è scritto da nessuna parte del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il rapporto di fiducia tra governo e sovrano viene meno con l’ascesa al trono della dinastia degli Hannover: re tedesco si disinteressava delle vicende politiche britanniche. In assenza del re il 1 ministro Walpole colmava il vuoto politico ed acquisiva sempre maggiori poteri in via di fatto e cominciò a portare avanti il proprio indirizzo politico. Per farlo necessitava di una maggioranza parlamentare che lo sosteneva, staccandosi dal sovrano. In IT l’instaurazione in via consuetudinaria è legata alla figura di Camillo Benso conte di Cavour che voleva portare avanti un importante progetto di riforme. Il re si disinteressava delle vicende politiche. Cavour per portare avanti il suo programma ricerca l’appoggio del parlamento  si formano i primi schieramenti politici. Cavour rafforzò ulteriormente il rapporto con il Parlamento. Parlamento per ricevere appoggio al senato (di nomina regia) aveva bisogno che fossero presenti elementi di suo gradimento. Quando il re faceva nomine di senatori, Cavour suggeriva al re chi nominare al senato facendo nominare persone di sua fiducia in modo da avere anche al senato posizioni condivise. Nell’ordinamento britannico il sovrano non è più governante ma regnante: non esercita più alcun potere effettivo di governo. Formalmente è la regina a nominare il primo ministro ma sceglie il 1 ministro del partito vincitore delle elezioni; ruolo puramente ornamentale. Oggi forma di governo parlamentare monistico dove il principio di separazione dei poteri non è applicato in modo rigoroso anzi c’è un rapporto circolare tra gli organi. Parlamento eletto dal popolo, che appoggia il governo il cui Capo è nominato dal presidente. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune ma può sciogliere le camere. Fattori di condizionamento per funzionamento della forma di governo in base ai quali si sono sviluppati 2 diversi modelli di forma di governo parlamentare:

  • A PREMINENZA DELL’ESECUTIVO : nel circuito maggioranza parlamentare-governo prevale l’esecutivo. Tipica britannica (modello Westminster: sede del Parlamento britannico). Ragione della preminenza dell’esecutivo è dato dal sistema partiti e dal sistema elettorale. In GB esiste BIPARTITISMO : partito laburista e il partito conservatore e il sistema elettorale è maggioritario uninominale: in ciascun collegio elettorale viene eletto colui che riporta anche 1 solo voto in più degli altri. Ciò porta ad una polarizzazione del Parlamento: ingresso in Parlamento solo di poche forze politiche. Ciò determina il rafforzamento del primo ministro. Il Premier nominato (dal PDR) è il leader del partito che ha vinto elezioni (investitura popolare indiretta). Leader acquisisce forza già dal momento elettorale ed è in grado di avere ampia autonomia nella determinazione dell’indirizzo politico. Già nella nomina dei ministri dispone di grande forza e autonomia e dunque nomina ministri esponenti del suo partito. Premier crea compagine governativa a lui fedele e dispone di una maggioranza parlamentare compatta e fedele. Governo è organo di direzione della maggioranza parlamentare. Parlamento è strumento di realizzazione dell’indirizzo politico determinato dal governo ma assume ruolo di controllore del governo. Governo determina ordine del giorno del parlamento e ha grande rilievo nella rapidità della realizzazione dell’indirizzo politico. Potere di scioglimento camere detenuto dal Premier che vi fa ricorso perché o si rende conto di non disporre più della maggioranza parlamentare (scioglie per fare appello al popolo: voto) o ritiene sia un momento particolarmente favorevole al suo partito. Ruolo fondamentale hanno anche opposizioni che formano un governo ombra (governo contrapposto a quello vero) subito dopo le elezioni e dispongono di un proprio statuto (prerogative di cui possono disporre). Consente all’opposizione di mostrare all’opinione pubblica le soluzioni alternative che propone per le prossime elezioni. Si realizza anche dove c’è BIPOLARISMO con leggi elettorali maggioritarie che ha determinato un cambiamento del sistema dei partiti (drasticamente ridotto il numero dei partiti) con creazione di coalizioni.