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Riassunti diritto pubblico con Mancini
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Ordinamento giuridico insieme di norme che compongono l’organizzazione sociale. Ordinamento necessità di stabilità che può realizzarsi solo se gli interessi generali sono durevoli nel tempo e organizzazione. Lo stato è legittimato a produrre regole in quanto ordinamento giuridico nato come gruppo sociale stabile. Norme giuridiche regole giuridiche di comportamento che per distinguersi da altri tipi di regole (es morali, etiche…) devono possedere 2 caratteristiche:
Fonti di cognizione non vere e proprie fonti del diritto ma strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti/norme esistenti; raccolgono le fonti del diritto. Trovo leggi sulla gazzetta ufficiale e nelle raccolte degli atti normativi. Esistono pluralità delle fonti att o. Nello stato liberale 800esco conoscevano solo l legge come fonte del diritto. La legge è espressione del Parlamento, organo sovrano perché direttamente eletto dal popolo legge fonte del diritto per eccellenza. Con evoluzione degli ordinamenti istituzionali, al paramento si sono affiancati altri organi: cresciuta l’importanza del governo e si è ritenuto opportuno dotare il governo di fonti del diritto e di poter emanare norme (decreti legge, regolamenti, decreti legislativi). Inoltre con la divisione verticale del potere (che l’Italia conosce con la costituzione repubblicana che dà vita alle regioni) si dà alle regioni la possibilità di emanare fonti atto attraverso leggi/statuti/regolamenti regionali. Gli enti locali dispongono di propri fonti che non sono leggi ma statuti e regolamenti (tranne Bolzano e Trento). Livello di normazione è anche sovrannazionale in quanto dopo il 900 l’IT ha aderito a organizzazioni internazionali e che fanno parte del nostro ordinamento giuridico. IT è assoggetta alle fonti dell’UE. Oggi si discute delle fonti autonome create da organizzazioni private che si dotano di regole proprie applicabili a tutti coloro che entrano a far parte delle organizzazioni. Inoltre le fonti vengono continuamente emanate nel tempo stratificazione nel tempo delle fonti del diritto (IT ha iper produzione normativa). È inevitabile che si producano delle ANTINOMIE : contrasti tra norme/fonti in cui si ravvisa che due fonti del diritto contengano disposizioni contrastanti. Ciascun ordinamento al proprio interno deve prevedere CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE per prevenire/risolvere le antinomie per garantire la certezza del diritto nei riguardi dei cittadini che non saprebbero come comportarsi ma anche per aiutare l’interprete che deve applicarle. I criteri individuati sono 3: gerarchico, di competenza e cronologico. CRITERIO GERARCHICO AMBITO APPLICATIVO: contrasto tra fonti di rango diverso. Le fonti sono collocate su diversi livelli secondo una gerarchia piramidale. A determinare l’appartenenza di ciascun tipo di fonte ad un livello e la forza di cui sono dotate è la Costituzione in base a elementi che riguardano la forma della fonte che a sua volta deriva dal soggetto competente ad emanarla e dal procedimento che deve seguire per emanarla. Consuetudini regolamenti interministeriali [fonti 3 grado] regolamenti governativi [fonti 2 grado] leggi e atti aventi forza di legge (decreti legge e legislativi) [fonti 1 grado] costituzione [al di sopra del sistema delle fonti] Forza attiva di una fonte: capacità di ciascun tipo di fonte di modificare fonti del medesimo rango o di rango inferiore. Forza passiva è la capacità di ciascun tipo di fonte di resistere alla modifica da parte di fonti di rango inferiore. Es la legge (fonte di 1 grado) ha la capacità di modificare le altre fonti primarie e inferiori e la capacità di resistere alla modifica da parte delle fonti di gradi inferiori. La legge ha la forza di fonte di 1 grado per ragioni di carattere ordinamentale anche storiche in quanto è l’atto emanato dal Parlamento, organo rappresentativo dell’ordinamento direttamente eletto dal popolo e organo ritenuto espressione della sovranità popolare. La stessa ragione ha portato a considerare di rango primario anche quelle emanate dal governo ma che in realtà non sono proprio equiparabili. Ai regolamenti è attribuito rango 2 in quanto sono fonti atto che il governo emana per attuare le leggi e per attuarla la deve rispettare. Le fonti del diritto dell’UE provengono da un ordinamento esterno al quale l’IT aderisce e si collocano allo stesso livello della costituzione (salvi contro limiti, non possono andare contro principi fondamentali).
Disciplina la successione delle fonti nel tempo. AMBITO APPLICATIVO: contrasto tra fonti del medesimo rango e della medesima competenza che sono emanate in tempi diversi, si succedono nel tempo e dispongono diversamente. REGOLA APPLICATIVA: la fonte più recente prevale su quella meno recente LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI , in quanto le norme sono espressione degli orientamenti politici del parlamento che essendo eletto direttamente esprime gli orientamenti nel tempo. Al modificarsi delle maggioranze (parl e gov) corrispondono indirizzi politici che si traducono con nuove norme. Riportata nell’art 15 delle preleggi (disposizioni preliminari al codice civile). EFFETTO GIURIDICO derivato è l‘ ABROGAZIONE della fonte meno recente che non viene annullata ma ne viene circoscritta nel tempo l’efficacia. Entrambe le fonti sono valide e la vecchia continua a ricevere applicazione riguardo ai rapporti sorti precedentemente l’abrogazione mentre per i rapporti successivi si applica la nuova fonte. Esistono 3 tipi di abrogazione:
UNICO CASO in cui il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile è la materia penale [art 25,2 cost] perché previsto direttamente dalla costituzione. Il principio di irretroattività della legge penale deve essere integrato con la retroattività della legge più favorevole al reo (prevista dalla costituzione): se interviene successivamente una legge penale più favorevole allora è applicabile retroattivamente. Nucleo di resistenza/limiti retroatti vità. La retroattività vale solo riguardo a rapporti pendenti /aperti ovvero ancora suscettibili di definizione/regolazione (causa in corso non ancora concluso con sentenza). Non può toccare rapporti esauriti /definiti: non più suscettibili a regolazione:
Insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. Posta al di sopra delle alte fonti del diritto. Creata da un’ assemblea costituente che immediatamente dopo la WW2 è stata eletta dal popolo, incaricata di redigere il testo costituzionale. All’interno erano presenti gli esponenti di tutte le principali partiti antifascisti dell’epoca. La costituzione è il risultato di un compromesso tra forze politiche. È atto instaurativo di un nuovo ordinamento giuridico repubblicano che nasce dal superamento della dittatura fascista. La costituzione racchiude i valori fondamentali che costituiscono l’identità dell’ordinamento repubblicano e attorno ai quali tutte le forze politiche si devono riconoscere. È frutto di un potere costituente : che crea un nuovo ordinamento costituzionale. Una volta esercitato, il potere costituente, scompare dalla scena e cominciano ad operare i poteri costituiti : istituiti, previsti e disciplinati dalla Costituzione (parlamento, governo, presidente della repubblica…). L’esigenza di dar vita a un potere costituente nasce in seguito a momenti traumatici e rivoluzionari (es crollo monarchie). Caratteristiche:
Ruolo di centralità per ragioni storiche: per i romani era l’unica fonte del diritto conosciuta nel nostro ordinamento. È emanata dal parlamento, organo direttamente elettivo, e la legge è dunque considerata fonte direttamente espressiva della volontà del popolo. In genere contiene norme generali e astratte (tranne leggi provvedimento che sono puntuali e concrete) per la tutela al principio di eguaglianza ed è fonte a competenza generale (principio di preferenza della legge) perché si può occupare in linea di principio di tutte le materie salvo eccezioni che devono essere espressamente previste dalla Costituzione (riserve esclusive di competenza a favore di un’altra fonte) Al primato della legge è collegato il principio di legalità che svolge la funzione di limitare le discrezionalità del potere dell’esecutivo (governo e pubblica amministrazione) dato che la legge deve sia attribuirne il potere che vincolarne l’esercizio. Gli atti della pubblica amministrazione devono trovare fondamento nella legge perché è espressione degli interessi dei cittadini. In alcuni casi la Costituzione prevede riserve di legge riguardo a determinate materie; obiettivo: attribuire alla legge una competenza che altrimenti non avrebbe e escludere l’intervento di altre fonti (secondarie) nella disciplina di determinate materie. A seconda del tipo di riserva di legge, il rapporto tra legge e reg gov è diverso. Si trovano nella 1 parte della costituzione, che riguarda i diritti e le libertà fondamentali. Costituzione prevede che per limitare quei diritti/libertà occorrano espresse previsioni legislative. È proprio riguardo ai diritti e alle libertà che
bisogna garantire il principio di uguaglianza (riguardano tutti allo stesso modo) e garantire che le limitazioni siano espressione della volontà popolare. L’istituto della riserva di legge è collegato alla crescita del potere del parlamento (rappresentativo del popolo) nei confronti del governo (non elettivo). Riserva di legge costituiva garanzia che su certe materie deliberasse il parlamento a tutela degli interessi dei cittadini. Oggi il Governo è espressione della maggioranza parlamentare e non è contrapposto al parlamento perciò la ratio delle riserve di legge non sta nella difesa del Parlamento rispetto al governo ma è uno strumento di garanzia delle minoranze parlamentari che possono bloccare approvazione o modificare legge. Anche gli atti con forza di legge del governo sono legittimati a disciplinare materie riservate alla legge.
Una volta che viene presentato il progetto di legge, il PDR lo assegna ad una commissione competente per materia. La scelta del procedimento da seguire spetta al presidente della camera. Le due camere possono scegliere procedimenti diversi. A seconda del ruolo che le commissioni sono chiamate a svolgere, sono possibili 3 diversi procedimenti all’interno dei quali la funzione istruttoria e quella deliberativa sono ripartite diversamente tra commissioni e aula. Fase istruttoria ha la funzione di predisporre un testo da sottoporre alla camera, nel quale siano palesi le ragioni della normativa, dare la possibilità di unificare in un unico testo altri progetti di legge che hanno analogo oggetto e se occorre, raccogliere pareri da altre commissioni. o ORDINARIO / in sede referente Commissione opera in sede referente: esamina il progetto di legge nelle linee generali (segue un voto) e articolo per articolo (altro voto) per poi votare il testo nel complesso insieme a una relazione finale che verrà presentata all’aula. Svolge tutta la fase istruttoria all’interno della commissione. Commissione manda tutto all’aula che svolge la fase deliberativa (deve approvare). Il relatore della commissione fa la relazione all’aula. A questo punto il progetto di legge viene esaminato dall’aula nelle sue linee generali. Se qualcuno presenta una mozione di non passaggio agli articoli il procedimento si interrompe (ai parlamentari non interessa di proseguire nell’approvazione; raro perché disegno di legge presentato da gov che ha magg parlamentare). Esaminate le linee generali si esamina articolo per articolo e parte la presentazione degli emendamenti che è un diritto importante dell’opposizione. Prima si votano gli e mendamenti soppressivi , che vogliono sopprimere un articolo. Se respinti si votano gli emendamenti modificativi , che lo modificano. Si passa eventualmente a quelli aggiuntivi. I gruppi parlamentari fanno la dichiarazione di voto prima di passare alla votazione finale: ciascun gruppo parlamentare dichiara il voto perché il progetto di legge può essere anche profondamente mutato dalla votazione finale a causa degli emendamenti. o DECENTRATO / sede deliberante Commissione opera in sede deliberante: svolge entrambe le fasi deliberativa e istruttoria. Offre maggiore rapidità nell’approvazione ma minori garanzie rispetto all’ordinario perché non ha il passaggio in aula: i lavori delle commissioni sono resi pubblici solo attraverso i resoconti inoltre i progetti approvati dalla commissione sono approvati da un numero ristretto di rappresentanti. Dal momento che offre minori garanzie si può ricorrere a questo procedimento solo per progetti di minore importanza (stabiliti dal presidente della camera o senato) ma può accadere che i parlamentari vogliano che voti il plenum. Garanzia: prima che venga dichiarata aperta la votazione finale in commissione, 1/5 dei componenti della commissione, 1/10 dei componenti della camera (:opposizione strumento di ostruzionismo parlamentare per allungare tempi di approvazione) o il governo possono chiedere che si torni al procedimento ordinario l’aula si può riappropriare in ogni momento delle proprie facoltà e di provvedere direttamente all’approvazione del progetto di legge. Casi in cui fin dall’inizio NON È POSSIBILE ricorrere al procedimento decentrato e sono previsti dall’ art 72.4 cost che stabilisce una riserva di assemblea per l’approvazione di determinate leggi perché sono leggi espressive di indirizzo politico con le quali il parlamento esprime il proprio controllo nei riguardi del governo e dunque in virtù della loro importanza devono essere approvate con il procedimento ordinario (: leggi di bilancio, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, in materia costituzionale, ed elettorale e aggiunti dai regolamenti parlamentari: leggi di conversione dei decreti legge e leggi che il pres rinvia alle camere). o MISTO / sede redigente Procedimento previsto dai regolamenti parlamentari (NON cost) che lo disciplinano in modo diverso. camera non è un procedimento autonomo ma è un subprocedimento di quello ordinario: si parte dal procedimento ordinario, l’aula vota sulle linee generali e può decidere di rimettere l’approvazione articolo per articolo alla commissione che poi rimette all’aula per la votazione finale. L’aula non può più apportare emendamenti.
Per il senato è un procedimento autonomo che viene avviato in commissione (discussione e approvazione emendamenti). All’aula è riservata solo la votazione finale del progetto di legge. Commissione opera in sede redigente. Valgono i limiti di cui all’art72.4 cost. Quando il progetto viene approvato dalla camera la fase costitutiva non è terminata perché il presidente della camera deve mandare il testo del progetto di legge al presidente del senato. Le due camere devono approvare il progetto di legge nel medesimo testo (si passa a 3 fase). Se al senato vengono apportati emendamenti si torna alla camera, che deve riapprovare solo le parti emendate dal senato (navetta parlamentare). Vincolo per approvazione delle leggi è la copertura finanziaria.
Equiparate alla legge e quindi dispongono dello stesso regime giuridico: stessa forza attiva e resistenza passiva, possono integrare riserve di legge, assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale (art134 cost). Il fatto che siano emanate dal governo costituisce un’eccezione al principio di separazione dei poteri (secondo cui la funzione legislativa spetta al parlamento). Governo è in grado di normare in modo più rapido e tecnico rispetto al parlamento. Parlamento rimane titolare del potere normativo primario e ne consente solo l’esercizio al governo tant’è che il Parlamento esercita un controllo preventivo o successivo sugli atti con forza di legge. DECRETI LEGISLATIVI Disciplinati dall’art76 cost. Serve per normare materie ad alto grado di tecnicismo. Istituto della Delegazione/delega è un istituto generale del diritto: il soggetto titolare del potere (delegante) delega l’esercizio ad un altro soggetto (delegato). Il delegante può riappropriarsi dell’esercizio del potere in ogni momento. Il processo è duale in quanto intervengono Parlamento e governo: a monte vi è la legge delega approvata dal parlamento e a valle il decreto legislativo approvato dal governo.
Il decreto viene deliberato dal Consiglio Dei Ministri, emanato dal PDR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in virtù della sua urgenza. Procedimento interamente governativo. Essendo parlamento il titolare del potere normativo primario, il Parlamento esercita un controllo successivo (a causa) sull’azione del governo. Il giorno stesso della pubblicazione il decreto viene presentato alle camere per la conversione in legge (se le camere sono sciolte la costituzione prevede che si riuniscano entro 5gg per procedere alla conversione del decreto legge). Conversione del decreto legge È un disegno di legge di iniziativa governativa riservata (solo il governo la può assumere) e vincolata (governo obbligato a presentare il decreto legge alle camere per la conversione). Il disegno di legge consiste in 1 solo art con il quale si chiede che il Parlamento converta in legge il decreto legge. La conversione deve avvenire entro 60gg e in quel caso si ha la novazione della fonte e il decreto legge si trasforma in fonte parlamentare (legge). In caso di mancata conversione perché camere bocciano decreto legge o lasciano spirare il termine di 60gg, il decreto legge perde efficacia ex tunc (retroattivamente: dalla sua emanazione, come non fosse mai stato emanato) secondo l’art77. Ciò potrebbe provocare problematiche perché il decreto legge ha prodotto effetti nei 60gg di vigenza, che in alcuni casi possono essere irreversibili. La costituzione si preoccupa di stabilire (art77.3) che laddove il Parlamento lo ritenga necessario, possa intervenire con una legge di sanatoria : legge che vada a disciplinare i rapporti/effetti sorti durante la provvisoria vigenza del decreto legge non convertito. Possibilità che si è attuata nel corso dei decenni (deviazione dal modello costituzionalmente istituito) ed è la possibilità per il Parlamento di introdurre in sede di conversione degli emendamenti. In questo caso il problema che si pone riguarda l’efficacia temporale degli emendamenti. L’art15 della legge 400/1988 stabilisce che gli emendamenti apportati in sede di conversione hanno sempre efficacia pro futuro (dall’entrata in vigore della legge). La corte costituzionale ha distinto a seconda di tipo di emendamento:
Non c’è alterità tra delegante e delegato. Inoltre il governo non può delegare il potere legislativo se non è titolare del potere che si vuole delegare (Parlamento).
implica la possibilità del popolo di essere chiamato ad esprimersi direttamente su una legge. In una forma di governo parlamentare, il referendum costituisce uno strumento in mano alle minoranze per controllare la maggioranza e l’aderenza di una legge alla volontà popolare. La costituzione IT disciplina 3 tipi di referendum : approvativo per leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; consultivo in materia di Regioni e enti locali; abrogativo sulle leggi e atti aventi forza di legge. REFERENDUM ABROGATIVO funzione di abrogare attraverso un voto popolare una legge. Richiesto da 500 mila elettori o 5 consigli regionali. È strumento delle minoranze. Perché sia valido necessita della partecipazione della maggioranza degli aventi diritto (quorum) e che sia raggiunta la maggioranza dei voti validi. Disciplinato da una legge ordinaria. Normativa costituzionale individua i limiti di oggetto: categorie di leggi (leggi tributarie, di bilancio, leggi di amnistia e indulto…) Iniziativa per raccolta firme affidata dalla legge ai promotori (10 cittadini) che presentano la richiesta di referendum alla cancelleria del Corte Costituzionale. Depositano le firme nei 3 mesi successivi alla richiesta. Accertamento legittimità e giudizio di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale. Indizione a cura del PDR, votazione e scrutinio delle schede e proclamazione del risultato. PDR proclama avvenuta abrogazione con decreto presidenziale che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ha effetto a decorrere della pubblicazione.
Non esiste all’interno della costituzione ma è stata coniato dalla dottrina. Si indica il modo in cui vengono distribuite le funzioni espressive del potere politico tra gli organi supremi di un ordinamento e fa riferimento anche ai rapporti tra gli organi. Attiene al modo in cui viene distribuita tra gli organi di vertice, la funzione di indirizzo politico. INDIRIZZO POLITICO: attività di individuazione e selezione delle finalità pubbliche/interessi pubblici che le forze politiche di maggioranza vogliono perseguire in un certo periodo storico. Si realizza attraverso l’esercizio delle funzioni legislativa ed esecutiva. Presupposto della forma di governo è la forma di stato: dallo stato feudale (sovranità deriva da rapporti di natura privata), attraverso lo stato assoluto (caratterizzato da accentramento dei poteri nelle mani del re. Sovranità illimitata, cittadini subordinati e privi di diritti), stato di diritto (forma di stato nella quale gli atti del potere pubblico debbono rispettare la legge e possono essere dichiarati invalidi se ciò non accade) ad arrivare allo stato costituzionale (costituzioni superiori alle leggi). PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI alla base della nascita dello stato liberale di diritto perché nello stato assoluto tutti i poteri si accentravano nelle mani del sovrano. Teorizzato per la prima volta nel 1689 dal barone di Montesquieu, che sosteneva che le 3 diverse funzioni dovessero essere affidate a 3 diversi poteri:
È detta forma di governo bicefala : a 2 teste; indirizzo politico duale perché detenuto dal Capo dello Sato e il Presidente del Consiglio. Fattori di condizionamento: fino al 2000 elezioni presidenziali e parlamentari si tenevano in tempi sfalsati. Dal 2000 durata delle camere e del Presidente sono equiparate (non è garanzia che si abbiano maggioranze politiche omogenee perché sistema elettorale diverso). Accadde che Chirac eletto presidente con 70% ma alle camere aveva maggioranza di 50% e avevano ancora durata di 1 anno. Chirac decise di sciogliere le camere e andare a elezione anticipata. Le elezioni furono vinte dai socialisti e si instaurò la coabitazione. A quel punto dovette nominare presidente del consiglio espressione dei socialistidualismo rafforzato. Se anche all’interno delle camere c’è maggioranza dello stesso colore politico di quello che ha eletto Presidente allora Pres può nominare come Capo del governo un’esponente del proprio partito direzione monocratica perché indirizzo politico detenuto da Capo dello Stato. DIRETTORIALE solo Svizzera Al vertice c’è il Consiglio Federale : organo collegiale composto di 7 membri (tutti pari) e contemporaneamente svolge le funzioni di Capo Dello Stato e Capo Del Governo. Questo organo dura 7 anni e viene eletto a rotazione un presidente che serve solo per motivi rappresentativi. Viene eletto dal Parlamento con ampi criteri di rappresentatività vari: si deve fare in modo che all’interno dell’organo siano rappresentati tutte le forze politiche e le diverse etnie oltre che la rappresentatività religiosa. NO rapporto di fiducia con il Parlamento. Parlamento è Assemblea Federale che ha durata prestabilita, è elettivo ed esercita funzione legislativa. Non può essere sciolto dal consiglio federale. Indirizzo politico risiede nel circuito assemblea federale e consiglio federale, organi che stanno in un rapporto di separazione tra loro e non possono condizionare reciprocamente la durata in carica. Sistema dei partiti politici e culturale omogeneo e molte decisioni sono rimesse al referendum perché può essere richiesto facilmente (spesso richiesto da assemblea federale). PARLAMENTARE diff usa in EU nata in GB L’elemento caratterizzante è il rapporto di fiducia tra governo e parlamento: il governo non può operare se non gode della fiducia del Parlamento ovvero se non dispone di una maggioranza parlamentare che lo sostiene in ENTRAMBE le camere. Rileva il ruolo del Capo dello Stato (organo di vertice dell’ordinamento) che si riserva il potere di nominare il PCM e lo scioglimento anticipato delle camere (serve consenso PCM) e proprio in relazione al suo ruolo si è assistito ad un’evoluzione della forma di governo parlamentare che in origine era dualistica dove l’indirizzo politico veniva ripartito tra il Parlamento e il Capo dello stato. Era la forma di governo britannica: in origine il sovrano partecipava a tutti gli effetti all’indirizzo politico; inizialmente i parlamenti erano dotati di scarsa autonomia rispetto al re e successivamente era co-titolare dell’indirizzo politica assieme al re. Le leggi approvate dal parlamento dovevano essere approvate anche dal sovrano. Inoltre il rapporto di fiducia intercorreva tra il governo e il Capo dello stato: la regina nominava capo del governo e ministri di sua fiducia (poteva anche revocare gli incarichi). Il governo rispondeva al sovrano che disponeva anche del potere di scioglimento delle camere. Poteva sciogliere la camera bassa (House of Common: camera dei comuni; elettiva) mentre non poteva sciogliere la camera alta perché carica vitalizia ed erano nominati dal re. Re rivestiva un ruolo di effettivo governo. Era dualistica anche la forma originaria IT perché con lo statuto albertino il re partecipava attivamente al procedimento legislativo. Veniva nominata anche una persona di fiducia del re: i ministri intrattenevano rapporto di fiducia con re che li poteva nominare e revocare in qualsiasi momento. Indirizzo politico ripartito tra Parlamento e sovrano.
La forma di governo si è evoluta in una forma di governo monistica : il capo dello stato è stato gradualmente estromesso dal circuito dell’indirizzo politico che è rimasto interamente concentrato nelle mani della maggioranza parlamentare e del governo da essa sostenuto. PDR svolge solo ruolo di garanzia e ha poteri di intervento nelle relazioni P-gov solo per garantire regolarità costituzionale. È stata un’evoluzione storico consuetudinaria. In GB non c’è scritto da nessuna parte del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il rapporto di fiducia tra governo e sovrano viene meno con l’ascesa al trono della dinastia degli Hannover: re tedesco si disinteressava delle vicende politiche britanniche. In assenza del re il 1 ministro Walpole colmava il vuoto politico ed acquisiva sempre maggiori poteri in via di fatto e cominciò a portare avanti il proprio indirizzo politico. Per farlo necessitava di una maggioranza parlamentare che lo sosteneva, staccandosi dal sovrano. In IT l’instaurazione in via consuetudinaria è legata alla figura di Camillo Benso conte di Cavour che voleva portare avanti un importante progetto di riforme. Il re si disinteressava delle vicende politiche. Cavour per portare avanti il suo programma ricerca l’appoggio del parlamento si formano i primi schieramenti politici. Cavour rafforzò ulteriormente il rapporto con il Parlamento. Parlamento per ricevere appoggio al senato (di nomina regia) aveva bisogno che fossero presenti elementi di suo gradimento. Quando il re faceva nomine di senatori, Cavour suggeriva al re chi nominare al senato facendo nominare persone di sua fiducia in modo da avere anche al senato posizioni condivise. Nell’ordinamento britannico il sovrano non è più governante ma regnante: non esercita più alcun potere effettivo di governo. Formalmente è la regina a nominare il primo ministro ma sceglie il 1 ministro del partito vincitore delle elezioni; ruolo puramente ornamentale. Oggi forma di governo parlamentare monistico dove il principio di separazione dei poteri non è applicato in modo rigoroso anzi c’è un rapporto circolare tra gli organi. Parlamento eletto dal popolo, che appoggia il governo il cui Capo è nominato dal presidente. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune ma può sciogliere le camere. Fattori di condizionamento per funzionamento della forma di governo in base ai quali si sono sviluppati 2 diversi modelli di forma di governo parlamentare: