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Introduzione alle Società per Azioni: Processi di Ristrutturazione e Governance, Appunti di Diritto Commerciale

Una introduzione alle società per azioni (s.p.a.), descrivendo i processi di trasferimento del patrimonio tra società (la scissione), la natura e i diritti associati alle azioni, le obbligazioni, i tipi speciali di azioni e la fusione e la trasformazione di società. Vengono inoltre presentati i tre modelli di governance per le società per azioni (tradizionale, dualistico e monistico) e le società a socio unico (s.r.l. A socio unico).

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 17/02/2020

bobba996
bobba996 🇮🇹

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LA SCISSIONE:
processo mediante il quale il patrimonio di una società viene trasferito parzialmente o interamente ad altre
società. Due tipi: totale (il patrimonio della società viene trasferito interamente a due o più società, quindi
la prima si estingue) o parziale (la società trasferisce parte del suo patrimonio ad una o più società senza
estinguersi).
SRL A SOCIO UNICO:
l’unico socio conserva la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo
patrimonio e non il socio. Esistono due condizioni: deve aver effettuato integralmente i conferimenti di
denaro al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo e deve aver specificato nel registro delle
imprese che sia una società unipersonale.
LE AZIONI:
costituiscono una frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per diventare socio e
rappresentano le partecipazioni nelle SPA. Diversi tipi di valore delle azioni: valore nominale, valore reale e
valore di mercato. Attribuiscono ai soci vari diritti patrimoniali (partecipazione agli utili) e amministrativi
(partecipazione all’assemblea e diritto di voto).
LE OBBLIGAZIONI:
sono titoli di credito nominativi che possono essere messe per le S.P.A. Conferiscono al socio la qualità di
creditore. Le emissioni delle obbligazioni sono deliberate dagli amministratori e la somma delle
obbligazioni emesse non può essere superiore al doppio del capitale sociale. Diversi tipi: ordinarie,
partecipanti, indicizzate, in valuta estera, convertibili in azioni e cum warrant.
PARTICOLARI TIPI DI AZIONI:
1) azioni per i dipendenti: date gratuitamente ai dipendenti; 2) di godimento: in caso di diminuzione del
capitale della società; 3) di risparmio: che conferiscono un dividendo maggiorato rispetto all’azione
ordinaria; 4) le speciali: devono essere approvate da un’assemblea speciale.
LA FUSIONE:
l’atto di fusione tra due o più società viene stipulato in forma di atto pubblico, deve essere iscritto entro
trenta giorni nel registro delle imprese. Una volta avvenuta l’iscrizione dell’atto non è possibile dichiararne
la validità o la nullità. Esiste un processo di fusione chiamato leveraged buy-out tramite il quale una società
contrae debiti di un’altra per acquistarne il controllo. E quella transfrontaliera, fusione di una società
italiana con una avente sede all’estero.
LA TRASFORMAZIONE:
cambiamento del tipo di società ad un altro. Può essere omogenea o eterogenea: la prima se avviene da
una società ad un’altra e la seconda avviene se il passaggio avviene da una società ad un ente non
societario. Trasformazione progressiva ed evolutiva da società di persone a società di capitali. In caso
contrario la trasformazione è regressiva.
I MODELLI DI GOVERNANCE o SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE:
nell’ambito delle società per azioni è possibile scegliere tre modelli di amministrazione e controllo: 1)
modello tradizionale o latino: prevede la presenza di tre organi: assemblea, consiglio di amministrazione e
collegio sindacale ai quali si aggiunge una società di revisione legale; 2) modello dualistico: prevede la
presenza di tre organi: assemblea, consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza; 3) modello monistico:
prevede la presenza di due organi: assemblea e consiglio di amministrazione.
LE S.A.S.:
un esempio è qualsiasi tipo di attività commerciale, una società che vende mobili dal design innovativo. È
caratterizzato da due categorie di soci: accomandatari (rispondono illimitatamente e solidamente per le
obbligazioni sociali e solo a loro è affidata l’amministrazione della società) e accomandanti (rispondono
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LA SCISSIONE :

processo mediante il quale il patrimonio di una società viene trasferito parzialmente o interamente ad altre società. Due tipi: totale (il patrimonio della società viene trasferito interamente a due o più società, quindi la prima si estingue) o parziale (la società trasferisce parte del suo patrimonio ad una o più società senza estinguersi). SRL A SOCIO UNICO : l’unico socio conserva la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e non il socio. Esistono due condizioni: deve aver effettuato integralmente i conferimenti di denaro al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo e deve aver specificato nel registro delle imprese che sia una società unipersonale. LE AZIONI : costituiscono una frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per diventare socio e rappresentano le partecipazioni nelle SPA. Diversi tipi di valore delle azioni: valore nominale, valore reale e valore di mercato. Attribuiscono ai soci vari diritti patrimoniali (partecipazione agli utili) e amministrativi (partecipazione all’assemblea e diritto di voto). LE OBBLIGAZIONI: sono titoli di credito nominativi che possono essere messe per le S.P.A. Conferiscono al socio la qualità di creditore. Le emissioni delle obbligazioni sono deliberate dagli amministratori e la somma delle obbligazioni emesse non può essere superiore al doppio del capitale sociale. Diversi tipi: ordinarie, partecipanti, indicizzate, in valuta estera, convertibili in azioni e cum warrant. PARTICOLARI TIPI DI AZIONI:

  1. azioni per i dipendenti: date gratuitamente ai dipendenti; 2) di godimento: in caso di diminuzione del capitale della società; 3) di risparmio: che conferiscono un dividendo maggiorato rispetto all’azione ordinaria; 4) le speciali: devono essere approvate da un’assemblea speciale. LA FUSIONE: l’atto di fusione tra due o più società viene stipulato in forma di atto pubblico, deve essere iscritto entro trenta giorni nel registro delle imprese. Una volta avvenuta l’iscrizione dell’atto non è possibile dichiararne la validità o la nullità. Esiste un processo di fusione chiamato leveraged buy-out tramite il quale una società contrae debiti di un’altra per acquistarne il controllo. E quella transfrontaliera, fusione di una società italiana con una avente sede all’estero. LA TRASFORMAZIONE: cambiamento del tipo di società ad un altro. Può essere omogenea o eterogenea: la prima se avviene da una società ad un’altra e la seconda avviene se il passaggio avviene da una società ad un ente non societario. Trasformazione progressiva ed evolutiva da società di persone a società di capitali. In caso contrario la trasformazione è regressiva. I MODELLI DI GOVERNANCE o SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE : nell’ambito delle società per azioni è possibile scegliere tre modelli di amministrazione e controllo: 1) modello tradizionale o latino: prevede la presenza di tre organi: assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale ai quali si aggiunge una società di revisione legale; 2) modello dualistico: prevede la presenza di tre organi: assemblea, consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza; 3) modello monistico: prevede la presenza di due organi: assemblea e consiglio di amministrazione. LE S.A.S.: un esempio è qualsiasi tipo di attività commerciale, una società che vende mobili dal design innovativo. È caratterizzato da due categorie di soci: accomandatari (rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali e solo a loro è affidata l’amministrazione della società) e accomandanti (rispondono

illimitatamente alla quota conferita e non possono partecipare all’amministrazione della società né concludere affari in nome della società). S.N.C.: tutti i soci rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali anche se non sono amministratori ed è la forma sociale più elementare per lo svolgimento di un ‘attività commerciale. Qualsiasi modifica dell’atto costitutivo o istituzione di una sede secondaria va iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni. Due cause di scioglimento della società possono essere la dichiarazione di fallimento o il provvedimento da parte dell’attività governativa. LA SOCIETà SEMPLICE (S.S.): è un tipo di società di persone che può svolgere attività agricole o attività immobiliare o sportive e dilettantistiche. I conferimenti assunti dai soci possono essere in proprietà (i beni si trasformano in proprietà della società) o in godimento (il socio rimane titolare dei beni e la società acquista su di essi il diritto di godimento). L’amministrazione è affidata a tutti i soci della società e può essere disgiuntiva (ciascun socio può prendere decisioni senza consultare gli altri) o congiuntiva (in cui le decisioni vengono prese all’unanimità). Si parla di responsabilità illimitata perché i soci rispondono solidamente (un eventuale creditore può agire su ciascun socio per la riscossione dei debiti) e personalmente (il socio risponde con il proprio patrimonio presente e futuro). Lo scioglimento del rapporto sociale può avvenire per: causa di morte, recesso da parte di un socio o esclusione del socio. I COMPITI DELL’ASSEMBLEA: Si divide in ordinaria e straordinaria. I compiti di quella ordinaria sono: approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci, determinazione del compenso, esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. I compiti di quella straordinaria: modificare lo statuto, nominare e sostituire e determinare i poteri dei liquidatori. Il Consiglio di Amministrazione, Gestione o Sorveglianza può avere competenza di istituzione e soppressione di sedi secondarie, riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, aumento del capitale sociale, fusione tra società controllante e controllata.