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RIASSUNTI OTTIMI LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA, Dispense di Diritto

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Scarica RIASSUNTI OTTIMI LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! ORGANI DI GOVERNO -RIFORMA GELMINI: in base all‟art.2 della Legge 240/2010 le università statali modificano i propri statuti rispetto anche agli organi di governo (Rettore, Direttore Generale, CDA, Senato Accademico) e mera organizzazione, il tutto secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, e trasparenza dell‟attività amministrativa. Sono organi dell‟università : A. IL RETTORE ; B. IL SENATO ACCADEMICO ; C. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; D. IL DIRETTORE GENERALE ; E. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ; F. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI . Lo statuto determina per ogni organo : -LA COMPOSIZIONE , -LE ATTRIBUZIONE ; -LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA‟ DI ELEZIONE e -LA DURATA DELLA CARICA. IL RETTORE (art.14 ) e LA SUA ELEZIONE (art.15) Il RETTORE è la più alta autorità accademica , ed è colui che rappresenta legalmente l‟università . E‟ eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane ; dura in carica 6 anni ed il mandato non è rinnovabile. L‟elezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma , con modalità stabilite dal Regolamento generale dell‟Ateneo. Sono elettori del Rettore : I. I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ; II. I RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ; III. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI ; IV. - I RAPPRESENTATI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENZIALE NEL SENATO ACCADEMICO , -NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVE PRESENTI , -NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO , ED -I RAPPRESENTATI ELETTI DEL PERSONALE DELL‟AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN NUMERO PARI AL 2% DEI PROFESSORI E RICERCATORI CON DIRITTO DI VOTO. L‟elezione è indetta dal Decano dei professori ordinari non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato . Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto ed è eletto colui che riceve il maggior numero di voti (in caso di parità prevale chi è più anziano ). L‟eletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per l‟Università. Nel caso di anticipata cessazione , le funzioni di ordinaria amministrazione vengono affidate ad un PRORETTORE e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando l‟avviso di convocazione almeno 20 giorni prima della data stabilita per la prima votazione. Il rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato Accademico e approvata dal corpo elettorale (ciò comunque non è possibile prima di 2 anni dall‟inizio del mandato ) a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti . La mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto; ed è approvata con la maggioranza dei 3/5 dei votanti.  Svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento dell‟attività scientifiche e didattiche ;  E‟ responsabile del perseguimento delle finalità delle università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza , trasparenza e promozione del merito ;  Convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ;  Emana i regolamenti ;  Propone il documento di programmazione triennale dell‟Ateneo;  Propone il bilancio di previsione annuale e triennale e la programmazione del personale ;  Propone il Direttore generale ;  Ha iniziativa per i procedimenti disciplinari ;  e Propone ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi . IL PRORETTORE E I DELEGATI DEL RETTORE (art.16) Il Rettore nomina tra i professori ordinari a tempo pieno presso l‟Ateneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento . Egli può richiedere al Rettore una limitazione dell‟attività didattica e partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione . Inoltre il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso l‟Ateneo , tra quelli esperti nel settore oggetto della delega con avviso sul sito internet dell‟Ateneo  Può revocare la delega. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (art.21) Esso è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti ed è nominato con decreto del Rettore. I. Un membro effettivo , con funzioni di Presidente scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ; II. Un membro effettivo e un supplente vengono designati dal MEF ; III. Un membro effettivo e un supplente vengono designati dal MIUR . Almeno 2 dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere confermati solo una volta . Essi percepiscono una indennità di carica annuale non modificabile per l‟intera durata del loro ufficio e l‟incarico non può essere affidato al personale dipendente dell‟Università. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. NUCLEO DI VALUTAZIONE (art.22) e COMPOSIZIONE (art.23) E‟ organo indipendente e l‟Ateneo ne assicura l‟autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari , nonché la pubblicità e la diffusione degli atti , nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza . E‟ composto da 7 membri : I. UN PROFESSORE DELL‟ATENEO A TEMPO PIENO ; II. UN RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ; III. 5 COMPONENTI NON APPARTENENTI AI RUOLI DELL‟ATENEO a decorrere dai 3 anni precedenti la designazione ; essi devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale (esterni all‟ateneo) I componenti durano in carica 4 anni , con l‟eccezione del RAPPRESENTATE DEGLI STUDENTI che dura 2 anni . L‟incarico piò essere rinnovato immediatamente. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE : - Valuta la qualità e l‟efficacia dell‟offerta didattica, nonché l‟efficacia dell‟attività di ricerca svolta dai dipartimenti; -Svolge anche in raccordo con l‟ANVUR procedure di valutazione su strutture e persone; -Formula al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione proposte per il miglioramento e l‟ottimizzazione della organizzazione delle attività didattiche e di ricerca; -Conferisce le lauree honoris causa ; -Esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento dei dipartimenti ; -Trasmette al Rettore un rapporto annuale sull‟attività svolta . Le modalità di organizzazione e funzionamento del NDV sono disciplinate da apposito REGOLAMENTO . DIRETTORE GENERALE ( art.24) Il Direttore Generale: è la figura ai vertici direzionali dell‟amministrazione, ed è sostitutivo della precedente figura denominata direttore amministrativo. L‟incarico è attribuito dal CDA, sentito il parere del senato accademico, su proposta del Rettore stesso. Esso viene scelto tra le personalità di elevata qualificazione e di comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Il contratto ha durata di 3 anni , rinnovabili tenendo conto degli obiettivi raggiunti. Egli partecipa senza diritto di voto , alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Spettano al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione : -Gestione e organizzazione dei servizi, -Gestione delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, -Gestione finanziaria ; -Nonché i compiti attribuiti ai dirigenti generali delle amministrazioni statali, in quanto compatibili. NB: altre competenze specifiche gli sono attribuite dagli statuti (ma è espressamente prevista dalla Legge che le sue competenze non si estendano ad attività di didattica e di ricerca ) Con la legge 240/2010 vengono soppresse LE FACOLTA‟ E GLI ISTITUTI e il nucleo centrale dell‟articolazione interna dell‟Università diventa IL DIPARTIMENTO. E‟ il fulcro dell‟attività didattica , di formazione e di servizio agli studenti. Ogni dipartimento ha una commissione paritetica di docenti e studenti con lo scopo di valutare l‟offerta formativa e la qualità della didattica. Ogni dipartimento ha come organi costitutivi (le cui caratteristiche sono definite sempre dallo Statuto di Ateneo) :  DIRETTORE( promuove le attività dipartimentali, presiede il Consiglio e la Giunta , vigila sull‟osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti );  GIUNTA;  CONSIGLIO . I D d d I L d ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA‟ In base al Legge 240/2010 l‟organizzazione delle università prevede i seguenti organi: 1)RETTORE ; 2)SENATO ACCADEMICO ; 3)CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; 4)COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ; 5)NUCLEO DI VALUTAZIONE ; 6)DIRETTORE GENERALE . 1- IL RETTORE ha tra le sue competenze la rappresentanza legale dell‟università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2- IL SENATO ACCADEMICO ha tra le sue funzioni: formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture; approvare il regolamento di ateneo; approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di ateneo. 3- ILCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l‟attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale. 4- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI si occupa del controllo della contabilità di ateneo ed e composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Il collegio ha mandato per un massimo di quattro anni. 5- IL NUCLEO DI VALUTAZIONE verifica la qualità e l‟efficacia dell‟offerta didattica, dell‟attività di ricerca svolta dai dipartimenti, delle attività svolte dalle strutture e dal personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 6- IL DIRETTORE GENERALE sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha competenza sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell‟ateneo. COLLEGIO DI DISCIPLINA ( art.28) Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l‟invito a manifestare la disponibilità ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso l‟Ateneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma così modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore più anziano nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. L‟avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l‟archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle spese. DIRETTORE GENERALE (art.24) IL DIRETTORE GENERALE è la figura che ha sostituito il Direttore Amministrativo al vertice dell‟amministrazione dell‟ateneo. Questo organo non può svolgere mansioni di ricerca o didattica ma E‟ L‟ORGANO RESPONSABILE (sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione ) DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, DELLE RISORSE STRUMENTALI e DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO dell‟ateneo(e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella P.A.). L‟incarico è conferito e revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico , a personalità di alta qualifica professionale e comprovata esperienza pluriennale in ruoli dirigenziali. IL CONTRATTO (di diritto privato ) E‟ A TEMPO DETERMINATO PER UNA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI ED E‟ RINNOVABILE SOLTANTO TENENDO CONTO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI. Il trattamento economico è definito in conformità a criteri fissati con decreto MUR-MEF , ove l‟incaricato sia assegnato a un dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI , VERIFICA LA REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI ED IL REGOLARE ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONALE DELL‟ATENEO. E‟ COMPOSTO DA 5 MEMBRI TOTALI : 3 COMPONENTI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI . ed è nominato con decreto del Rettore.  UN MEMBRO EFFETTICO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati di stato ;  UN MEMBRO EFFETTIVO E UN MEMBRO SUPPLENTE vengono designati dal MUR ;  UN MEMBRO EFFETTIVO E UN MEMBRO SUPPLENTE vengono designati dal MEF. Almeno 2 membri effettivi devono essere iscritto al Registro dei revisori contabili . ESSO DURA IN CARICA 4 ANNI E PUO‟ ESSERE RINNOVATO PER UNA VOLTA. Percepiscono una indennità di carica annuale non modificabile per l‟intera durata del loro ufficio e l‟incarico non può essere affidato al personale dipendente dell‟Università. I COMPITI E LE MODALITA‟ DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA‟. CONSIGLIO DEGLI STUDENTI IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E‟ UN ORGANO DI RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI , E‟ COMPOSTO DA MASSIMO 45 STUDENTI CHE RAPPRESENTANO LE DIVERSE AREE DEL‟ATENEO. I MEMBRI DURANO IN CARICA 2 ANNI E SONO RIELEGGIBILI SOLO UNA VOLTA. LE MODALITA‟ DI ELEZIONE E L‟ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO SONO STABILITE CON REGOLAMENTO D‟ATENEO . E‟ UN ORGANO : 1. CONSULTIVO IN QUANTO FORNISCE PROPOSTE E PARERI AL RETTORE, AL SENATO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; 2. PROPOSITIVO IN QUANTO PUO „ PROPORRE AGLI ORGANI INTERESSATI INIZIATIVE, REGOLAMENTI E MODIFICHE DELL‟OFFERTA FORMATIVA ; 3. MONITORA I REGOLAMENTI , LE ATTIVITA‟ DIDATTICHE E NE SEGNALA CRITICITA‟ ; 4. UNA RAPPRESENTAZA DI ESSI FANNO PARTE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( + NVA) ; 5. POSTO A GARANZIA DEGLI STUDENTI . ELEGGE TRA I SUOI COMPONENTI IL RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . CODICE ETICO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IL CODICE ETICO introdotto dalla Riforma Gelmini deve essere adottato da ogni Ateneo. E‟ deliberato dal Senato Accademico , previo parere del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con decreto dal Rettore.  DETERMINA I VALORI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA‟ UNIVERSITARIA ;  PROMUOVE IL RICONOSCIMENTO E IL RISPETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI ;  L‟ACCETTAZIONE DI DOVERI E RESPONSABILITA‟ VERSO L‟ISTITUZIONE ;  e DETTA REGOLE DI CONDOTTE NELLA COMUNITA‟. IL CODICE ETICO E‟ VOLTO AD EVITARE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI ABUSO , REGOLARE I CASI DI CONFLITTI DI INTERESSI , DI VIOLAZIONE DELLE NORME O CONFLITTI SULLA PROPRIETA‟ INTELLETTUALE. IL Rettore può deferire il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE alla Commissione Etica , inviandole le segnalazioni a lui pervenute su violazioni del Codice ; la decisione poi spetta al Senato Accademico sulla base dell‟istruttoria della Comm.Etica. Laddove il Rettore ravvisi fatti di particolare gravità , può egli stesso : 1. CONTESTARE E NOTIFICARE I FATTI ALL‟INTERESSATO ; 2. AUDIZIONE DELL‟INTERESSATO (ove necessario ) ; 3. EVENTUALI ACQUISIZIONI TESTIMONIALI. Entro 30 giorni , sulla base di ciò che ha ottenuto , il Rettore può : I. DICHIARARE CHIUSO IL PROCEDIMENTO ; II. INVIARE GLI ATTI AL COLLEGIO DI DISCIPLINA( ove ravvisi una sanzione grave ) ; III. IRROGARE LA SANZIONE DELLA CENSURA , con provvedimento motivato. IL COLLEGIO DI DISCIPLINA E‟ stato introdotto dalla Riforma Gelmini (l.240/2010) . E‟ COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI A PROFESSORI(ordinari e associati) e RICERCATORI PER OGNI FATTO CHE POSSA DAR LUOGO ALL‟IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PIU‟ GRAVE DELLA CENSURA. E‟ COMPOSTO DA 3 PROFESSORI ORDINARI, 2 PROFESSORI ASSOCIATI E 2 RICERCATORI, PIU‟ALTRETTANTI SUPPLENTI(individuati dal Senato Accademico su proposta del Rettore). IL MANDATO DURA 4 ANNI , NON CONSEVUTIVAMENTE RINNOVABILE. ACQUISITI GLI ATTI E LA PROPOSTA DEL RETTORE , IL COLLEGIO SVOLGE LA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO , NEL RISPETTO DEL GIUDIZIO TRA PARI , DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLA PROPORZIONALITA‟ DELLA SANZIONE. ENTRO 30 GIORNI SI ESPRIME CON PARERE CONCLUSIVO CIRCA LA PROPOSTA DEL RETTORE , LA RESPONSABILITA‟ DEL DOCENTE E LA RELATIVA SANZIONE . IL COLLEGIO PUO: I. ARCHIVIARE IL PROCEDIMENTO ; II. RESTITUIRE GLI ATTI AL RETTORE ( per l‟applicazione della censura ) ; III. TRASMETTERE GLI ATTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CASO DI DELBERA DI UNA SANZIONE PIU‟ GRAVE DELLA CENSURA. I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE POSSONO ESSERE SOSPESI PER NON PIU‟ DI 2 VOLTE E PER MASSIMO 60 GIORNI PER VOLTA. IN OGNI CASO IL PROCEDIMENTO SI ESTINGUE OVE LA DECISIONE FINALE NON PERVENGA ENTRO 180 GIORNI DALL‟AVVIO DELLO STESSO. DIPARTIMENTI La Legge GELMINI del 2010 ha dato un nuovo assetto ai DIPARTIMENTI (nati nel 1980) . Prima di tale riforma , essi avevano solo competenza in ambito di ricerca . Oggi invece i DIPARTIMENTI assumano un ruolo centrale ; essi sono strutture primarie competenti in materia di indirizzo, organizzazione e gestione delle attività didattiche e di ricerca. Sono dotati di AUTONOMIA GESTIONALE e AMMINISTRATIVA per tutte le attività che li riguardano direttamente. Ad esse vengono attribuite:  RISORSE FINANZIARIE : da destinare a spese di investimento e funzionamento (budget annuale dopo l‟approvazione del Bilancio Unico d‟Ateneo da parte del CdA);  BUDGET-DOCENTI : 80% di quanto determinato dal CdA può essere destinato a concorsi, chiamate o trasferimento dei docenti, mentre il 20% su base premiale e progettuale. I DIPARTIMENTI : A)COLLABORANO alla realizzazione dei Corsi di Studio di loro pertinenza, proponendone l‟ordinamento didattico e/o le relative modifiche alla Facoltà di riferimento, per la successiva approvazione del Senato Accademico ; B) COMPILANO annualmente una Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) ; C) DEFINISCONO gli obiettivi annuali, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ; D) ELABORANO un Piano Triennale delle attività di Ricerca e di Terza Missione, aggiornabile annualmente; E) ELABORANO annualmente un Piano Triennale del fabbisogno di personale docente e TAB ; F) ORGANIZZANO le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento ; G) PROPONGONO L‟ATTIVAZIONE dei procedimenti per il reclutamento e la chiamata diretta dei docenti e ricercatori; H) PROPONGONO L‟ISTUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri misti; I)PROPONGONO al Senato Accademico l‟attivazione/modifica dei Dottorati di Ricerca e di Master di I e II livello; j)PROPONGONO al Senato Accademico i nominativi dei docenti per la partecipazione alla Commissione Ricerca. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 50 unità. Ogni Dipartimento afferisce ad una Facoltà, alla quale spettano compiti di coordinamento e di valutazione delle attività: ogni Facoltà aggrega non meno di 3 e non oltre 12 Dipartimenti. Sono ORGANI DEL DIPARTIMENTO : 1) DIRETTORE DI DIPARTIMENTO: eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive. Nominato con decreto del Rettore, resta in carica 3 anni e non può essere rieletto più di 1 volta consecutiva. Rappresenta il Dipartimento, ha funzioni di indirizzo politico-programmatico, definendo obiettivi e programmi nel quadro delle strategie dettate dagli organi centrali: - PRESIDEDE e CONVOCA il Consiglio e la Giunta (su richiesta, rispettivamente, di 1/4 e 1/3 dei componenti) ; - VIGILA sull‟osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti ; - PROPONE il Piano Triennale della Ricerca, aggiornabile annualmente; - FORNISCE al RAD (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO ) le indicazioni per la formulazione della proposta di budget annuale e triennale; - RELAZIONA annualmente sulle esigenze di personale docente e TAB . 2)GIUNTA DI DIPARTIMENTO: presieduta dal Direttore di Dipartimento e composta dal RAD e da almeno 2 rappresentanti dei membri del Consiglio di Dipartimento per ogni categoria (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori, personale TAB e studenti), con mandato di almeno 2 anni e non rieleggibili più di 1 volta consecutiva. La Giunta : -AFFIDA ai professori gli insegnamenti nei corsi di Dottorato di Ricerca ; -HA FUNZIONI ISTRUTTORIE sulle materie del Consiglio ; -COADIUVA il Direttore nella redazione del Piano Triennale della Ricerca e nella proposta di budget. 3)CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: composto da tutto il personale docente e equiparato afferente al Dipartimento, nonché dal RAD e da una rappresentanza del personale TAB e di studenti (in pari numero e non inferiori al 15% dei docenti). Gli eletti durano in carica almeno 2 anni. Si riunisce su base trimestrale ed è l‟organo deliberante del Dipartimento: - ADOTTA il Regolamento organizzativo del Dipartimento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ; - DETTA CRITERI GENERALI per l‟utilizzo dei fondi, del personale e dei mezzi assegnati al Dipartimento ; - APPROVA la proposta di budget annuale e triennale del RAD, trasmettendola al Direttore Generale ; - APRROVA, su base annuale, la proposta triennale delle esigenze di personale TAB ; - APPROVA annualmente il Piano Triennale delle Ricerche ; - DELIBERA la programmazione didattica per i Corsi di Studio di sua competenza; - DELIBERA in ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori; - FORMULA proposte ed esprime pareri circa la costituzione di Centri di ricerca, di servizi e Centri misti ; - ELBORA la Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio e della Ricerca Dipartimentale . 4)RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO (RAD): coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Dipartimento ed è responsabile delle attività amministrativo-contabili. La figura del RAD ha sostituito il Segretario Amministrativo in seguito alla riorganizzazione degli Atenei operata dalla riforma Gelmini, al fine di una più netta separazione tra ambiti scientifico-didattici e amministrativo-gestionali. Inquadrato nella categoria EP, il RAD è sottoposto funzionalmente al Direttore di Dipartimento ma gerarchicamente al Direttore Generale, ed è da questi delegato a svolgere le funzioni: - PARTECIPA alle sedute del Consiglio e della Giunta, con funzioni di Segretario verbalizzante ; - ADOTTA gli atti amministrativo-contabili della Struttura d‟appartenenza, compresi quelli che impegnano la Sapienza verso l‟esterno, in virtù di poteri di spesa e organizzazione delle risorse umane delegati dal Direttore Generale ; - ELABORA la proposta di budget annuale e triennale, sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento ; - E‟ RESPONSABILE dell‟organizzazione del personale preposto alle attività amministrativo- gestionali della Struttura ; - È RESPONSABILE di tutte le fasi del processo di acquisizione delle risorse (fino alla emissione degli ordinativi di incasso, relativa sottoscrizione e trasmissione all‟Istituto Cassiere), nonché degli atti negoziali relativi alla Struttura 5)COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO: organo di coordinamento interdipartimentale composto dai Direttori dei Dipartimenti, con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca. Svolge funzioni consultive su ogni argomento sottoposto dal Rettore e dagli altri organi, esprimendo pareri su: - DESTINAZIONE delle risorse per la ricerca ; - ISTITUZIONE delle Scuole di Dottorato e dei Centri di ricerca; - ORGANIZZAZIONE delle strutture scientifiche ; - PROGRAMMAZIONE dell‟attività di ricerca e di terza missione ; - REGOLAMENTI dei Dipartimenti . STRUMENTI E SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO Tutti gli studenti iscritti nella Regione ove ha sede legale l‟Università o l‟Istituzione AFAM , hanno diritto a strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo, ciò si manifesta attraverso : 1. SERVIZI ABITATIVI ; 2. SERVIZI DI RISTORAZIONE ; 3. SERVIZI DI ORIENTAMENTO ; 4. TRASPORTI ; 5. ATTIVITA‟ A TEMPO PARZIALE ; 6. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE ; 7. ACCESSO ALLA CULTURA ; 8. CONTRIBUTI PER LA MOBILITA‟ INTERNAZIONALE ; 9. MATERIALE DIDATTICO ; LE SEGRETERIE LE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE si occupano della gestione amministrativa della carriera degli studenti :  Immatricolazioni e iscrizioni ;  Trasferimenti e passaggi di corso ;  Certificazioni ;  Tasse ed esoneri . LE SEGRETERIE DIDATTICHE sono invece responsabili degli aspetti connessi al percorso formativo degli studenti :  Offerta formativa ;  Didattica ;  Lezioni ;  Esami. Le Segreterie devono conservare e aggiornare in appositi fascicoli personali tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli studenti. L‟Università provvede al trattamento dei dati personali tenendo conto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazioni delle finalità. I dati sono raccolti e trattati per finalità istituzionali: organizzazione delle lezioni, attività didattiche e seminari, gestione della carriera degli studenti, comunicazioni istituzionali, erogazione di agevolazioni. Certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera degli studenti devono essere rilasciati con marca da bollo. A richiesta dell‟interessato, possono essere rilasciati in carta semplice i certificati destinati ad un uso per il quale la legge non prescrive l‟imposta di bollo (iscrizione, iscrizione con esami, laurea, laurea con esami). I predetti certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni di autocertificazione redatte dagli stessi studenti (DPR 445/2000). LA CARRIERA DELLO STUDENTE La L.264/1999 disciplina le NORME IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI. In particolare, distingue tra :  CORSI AD ACCESSO LIBERO e  CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO. Questi ultimi sono corsi il cui numero di posti disponibili è predeterminato a livello nazionale (medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, architettura, scienze della formazione primaria) o dai singoli Atenei (corsi che prevedono l‟utilizzo di laboratori specializzati o posti-studio personalizzati in numero limitato). L‟ammissione ai corsi ad accesso programmato è disposta dagli Atenei previo superamento di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi. Il bando viene pubblicato almeno 60 giorni prima delle prove, mentre la comunicazione dei risultati/graduatorie avviene entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse. La collocazione in graduatoria sotto una soglia prestabilita nel bando determina l‟attribuzione di un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà obbligatoriamente essere assolto dallo studente entro il primo anno di corso. L‟anno accademico inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre. Per poter partecipare ai Corsi, si usa distinguere tra:  PRE-ISCRIZIONE: domanda rivolta all‟Università da parte degli iscritti all‟ultimo anno degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore, effettuata allo scopo di programmare l‟offerta formativa negli Atenei ;  ISCRIZIONE: consiste nell‟inoltro della domanda da parte degli studenti, tramite autocertificazione dei titoli richiesti ;  IMMATRICOLAZIONE: è l‟atto di immissione al Corso di Studio, a seguito dell‟accertamento della veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti e previo pagamento della prima rata, o quota di immatricolazione (a pena di rinuncia) . Per le necessarie verifiche in materia di veridicità dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive degli studenti, gli Atenei possono accedere all'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), nonché alle banche dati dell‟INPS (verifica dei dati ISEE). È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università, a diverse Facoltà della stessa Università o Istituto e a diversi corsi di laurea della stessa Facoltà. L‟iscrizione diviene “fuori corso” quando si supera la durata normale del Corso senza aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l‟ammissione all‟esame finale. Le procedure di iscrizione, nonché la verbalizzazione degli esami, sono eseguite esclusivamente in modalità informatica. Alcune delle principali modifiche alla carriera dello studente riguardano specifici casi di:  PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO: la domanda è presentata presso la Segreteria del corso di iscrizione, secondo le scadenze e le procedure di accesso per il corso di destinazione. Ad essa è allegato il modulo di riconoscimento degli esami (il riconoscimento spetta al Consiglio del Corso di destinazione) ed un contributo per le spese di passaggio non è corrisposto per passaggi effettuati nell‟anno di immatricolazione e richiesti da studenti che non hanno ancora sostenuto esami ;  TRASFERIMENTO AD UN ALTRO ATENEO: la procedura rispecchia quella del passaggio di Corsi, con la differenza che, in caso di trasferimenti a Corsi a numero programmato, si rende necessario il nulla-osta dell‟Ateneo di destinazione ;  PASSAGGIO A TEMPO PARZIALE: concede la possibilità agli studenti di concordare un percorso formativo con un numero di CFU compreso tra 18-45 (invece dei 60 CFU annuali previsti). La domanda è approvata dalla Facoltà di appartenenza e comporta la riduzione dei contributi di iscrizione, in misura proporzionale alla riduzione concordata dei CFU annuali ;  INTERRUZIONE DELLA CARRIERA PER 1 ANNO ACCADEMICO: su richiesta dello studente ed esclusivamente per infermità gravi, prolungate e debitamente certificate (durante l‟interruzione non è possibile sostenere esami, pena l‟annullamento);  RINUNCIA AGLI STUDI: comporta l‟annullamento dell‟intera carriera universitaria e la perdita di tutti gli esami sostenuti. È irrevocabile e deve essere inoltrata con atto scritto, in modo chiaro ed esplicito ;  DECADENZA: gli studenti che, seppur in regola con le tasse di iscrizione, non sostengono esami per 8 anni consecutivi, sono considerati decaduti (salvo coloro che debbano svolgere unicamente la prova finale di Laurea). IL SENATO ACCADEMICO (art.17 ) e LA SUA COMPOSIZIONE (art.18) Il SENATO ACCADEMICO è l'organo rappresentativo di indirizzo propositivo e consultivo e di verifica in materia di attività didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. E' composto su base elettiva da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell‟ateneo e non superiore a 35 : F. IL RETTORE che lo presiede ; G. 8 DIRETTORI DI DIPARTIMENTO (per rappresentare le diverse aree scientifico-disciplinari ); H. 16 ELETTI IN UN COLLEGIO UNICO costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, associati e ricercatori ; I. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (TRA CUI IL PRESIDENTE ) ; J. 4 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENZIALE. Il Senato Accademico dura in carica massimo 4 anni , rinnovabile una sola volta . Ma per quanto concerne gli STUDENTI e i DIRETTORI DI DIPARTIMENTO la durata del mandato è rispettivamente 2 anni e 3 anni mentre per i RICERCATORI la carica è correlata alla durata del contratto. Esso è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto. Partecipano alle sedute senza diritto di voto: Pro-Rettore, Presidi di Facoltà, e il Direttore Generale con funzione di segretario verbalizzante. Il Senato Accademico delibera: - ATTRIBUZIONI di obiettivi operativi al Direttore Generale, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento (nell‟ambito del Piano integrato della Performance), su proposta del Rettore e di concerto con il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; - CODICE di Comportamento dei dipendenti ; - CODICE ETICO E LE SUE VIOLAZIONI , su proposta del Rettore, ove non siano di competenza del Collegio di Disciplina ; - CRITERI di ripartizione di risorse finanziarie e budget-docenti tra Dipartimenti e Facoltà ; - ESPRIME pareri obbligatori non vincolanti sui documenti di programmazione strategica, sui documenti di bilancio (sui quali ha altresì facoltà di proposta) e sul Regolamento per l‟amministrazione, la finanza e la contabilità ; - PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO, sentiti il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e le strutture scientifiche e didattiche ; - PROPOSTE di istituzione, riorganizzazione e soppressione di Corsi e/o Strutture (Dipartimenti, Facoltà e Centri) ; - REGOLAMENTI relativi all‟organizzazione generale di Ateneo, alla didattica e alla ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà, previo parere favorevole del CdA ; - RELAZIONE sulla Ricerca e ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, sulla base dell‟attività scientifica dei Dipartimenti ; - RELAZIONE sulla Didattica, anche sulla base dei dati sull‟attività didattica dei singoli docenti ; - STABILISCE il calendario accademico ; - STATUTO E LE SUE MODIFICHE, previo parere favorevole del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. In casi di grave inosservanza dei doveri istituzionali o del Codice etico, il Senato Accademico può proporre una mozione di sfiducia al Rettore, a maggioranza di 2/3 dei componenti, ma non prima di 2 anni dall‟inizio del suo mandato. Entro 30 giorni dall‟approvazione della delibera, il Decano convoca il corpo elettorale, che si esprime con votazione a maggioranza. La consultazione è valida qualora partecipi almeno il 50% dell‟elettorato attivo per l‟elezione del Rettore. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION (art.19) e LA SUA COMPOSIZIONE (art.20) Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA) è l‟organo di programmazione finanziaria e del personale, con funzioni di indirizzo strategico e controllo della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale e vigilanza sulla sostenibilità finanziaria. È composto da massimo 11 componenti: e) IL RETTORE che lo presiede ; f) 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI ; g) 5 MEMBRI APPARTENENTI AI RUOLI DELL‟ATENEO ; h) 3 PERSONALITA‟ EMINENTI di comprovata competenza gestionale e di grande professionalità in campo scientifico e culturale non appartenenti ai ruoli dell‟ateneo nei 3 anni precedenti la designazione e non devono trovarsi in alcuna posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale. La nomina è con decreto ministeriale: la durata del mandato (stabilita dallo statuto ) è di massimo di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva. Ad eccezione degli studenti la cui carica è invece biennale. Alle adunanze partecipano senza diritto di voto il PRORETTORE e il DIRETTORE GENERALE che cura la verbalizzazione dei lavori e inoltre il Rettore invita a partecipare anche il PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : - ADOTTA il Regolamento per l‟Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, e ogni altro regolamento non di competenza del Senato Accademico ; - ATTRIBUZIONE di obiettivi operativi al Direttore Generale, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento (nell‟ambito del Piano Integrato della Performance), su proposta del Rettore e di concerto con il Senato; - BILANCI E CONTI CONSUNTIVI, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, trasmettendoli al MUR e al MEF (in caso di mancata approvazione entro i termini, spetta al CdA approvare l‟esercizio provvisorio ) ; - CONFERIMENTO dell‟incarico al Direttore Generale, su proposta del Rettore , sentito il Senato Accademico ; - DOCUMENTO ANNUALE di Bilancio sociale, per informare la comunità accademica su strategie, risorse usate e servizi resi ; - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA , previo parere del Senato Accademico ; - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, annuale e pluriennale (triennale ) ; - EMANA sanzioni/archivia procedimenti disciplinari verso i docenti, previo parere del Collegio di Disciplina ; - ISTITUZIONE,RIORGANIZZAZIONE O SOPPRESSIONE di Corsi di Studio, Facoltà, Dipartimenti e altri Centri autonomi di spesa, previo parere del Senato Accademico e sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento; - PROPOSTE di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, sentito il Senato Accademico ; - PROVVEDIMENTI relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico; - PROGRAMMI edilizi, convenzioni e contratti di sua competenza ; ORGANI DI GOVERNO -RIFORMA GELMINI: in base all‟art.2 della Legge 240/2010 le università statali modificano i propri statuti rispetto anche agli organi di governo (Rettore, Direttore Generale, CDA, Senato Accademico) e mera organizzazione, il tutto secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, e trasparenza dell‟attività amministrativa. Sono organi dell‟università : A. IL RETTORE ; B. IL SENATO ACCADEMICO ; C. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; D. IL DIRETTORE GENERALE ; E. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ; F. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI . Lo statuto determina per ogni organo : -LA COMPOSIZIONE , -LE ATTRIBUZIONE ; -LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA‟ DI ELEZIONE e -LA DURATA DELLA CARICA. IL RETTORE (art.14 ) e LA SUA ELEZIONE (art.15) Il RETTORE è la più alta autorità accademica , ed è colui che rappresenta legalmente l‟università . E‟ eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane ; dura in carica 6 anni ed il mandato non è rinnovabile. L‟elezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma , con modalità stabilite dal Regolamento generale dell‟Ateneo. Sono elettori del Rettore : I. I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ; II. I RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ; III. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI ; IV. - I RAPPRESENTATI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENZIALE NEL SENATO ACCADEMICO , -NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVE PRESENTI , -NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO , ED -I RAPPRESENTATI ELETTI DEL PERSONALE DELL‟AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN NUMERO PARI AL 2% DEI PROFESSORI E RICERCATORI CON DIRITTO DI VOTO. L‟elezione è indetta dal Decano dei professori ordinari non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato . Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto ed è eletto colui che riceve il maggior numero di voti (in caso di parità prevale chi è più anziano ). L‟eletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per l‟Università. Nel caso di anticipata cessazione , le funzioni di ordinaria amministrazione vengono affidate ad un PRORETTORE e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando l‟avviso di convocazione almeno 20 giorni prima della data stabilita per la prima votazione. Il rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato Accademico e approvata dal corpo elettorale (ciò comunque non è possibile prima di 2 anni dall‟inizio del mandato ) a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti . La mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto; ed è approvata con la maggioranza dei 3/5 dei votanti.  Svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento dell‟attività scientifiche e didattiche ;  E‟ responsabile del perseguimento delle finalità delle università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza , trasparenza e promozione del merito ;  Convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ;  Emana i regolamenti ;  Propone il documento di programmazione triennale dell‟Ateneo;  Propone il bilancio di previsione annuale e triennale e la programmazione del personale ;  Propone il Direttore generale ;  Ha iniziativa per i procedimenti disciplinari ;  e Propone ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi . IL PRORETTORE E I DELEGATI DEL RETTORE (art.16) Il Rettore nomina tra i professori ordinari a tempo pieno presso l‟Ateneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento . Egli può richiedere al Rettore una limitazione dell‟attività didattica e partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione . Inoltre il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso l‟Ateneo , tra quelli esperti nel settore oggetto della delega con avviso sul sito internet dell‟Ateneo  Può revocare la delega. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (art.21) Esso è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti ed è nominato con decreto del Rettore. I. Un membro effettivo , con funzioni di Presidente scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ; II. Un membro effettivo e un supplente vengono designati dal MEF ; III. Un membro effettivo e un supplente vengono designati dal MIUR . Almeno 2 dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere confermati solo una volta . Essi percepiscono una indennità di carica annuale non modificabile per l‟intera durata del loro ufficio e l‟incarico non può essere affidato al personale dipendente dell‟Università. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. NUCLEO DI VALUTAZIONE (art.22) e COMPOSIZIONE (art.23) E‟ organo indipendente e l‟Ateneo ne assicura l‟autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari , nonché la pubblicità e la diffusione degli atti , nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza . E‟ composto da 7 membri : I. UN PROFESSORE DELL‟ATENEO A TEMPO PIENO ; II. UN RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ; III. 5 COMPONENTI NON APPARTENENTI AI RUOLI DELL‟ATENEO a decorrere dai 3 anni precedenti la designazione ; essi devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale (esterni all‟ateneo) I componenti durano in carica 4 anni , con l‟eccezione del RAPPRESENTATE DEGLI STUDENTI che dura 2 anni . L‟incarico piò essere rinnovato immediatamente. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE : - Valuta la qualità e l‟efficacia dell‟offerta didattica, nonché l‟efficacia dell‟attività di ricerca svolta dai dipartimenti; -Svolge anche in raccordo con l‟ANVUR procedure di valutazione su strutture e persone; -Formula al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione proposte per il miglioramento e l‟ottimizzazione della organizzazione delle attività didattiche e di ricerca; -Conferisce le lauree honoris causa ; -Esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento dei dipartimenti ; -Trasmette al Rettore un rapporto annuale sull‟attività svolta . Le modalità di organizzazione e funzionamento del NDV sono disciplinate da apposito REGOLAMENTO . DIRETTORE GENERALE ( art.24) Il Direttore Generale: è la figura ai vertici direzionali dell‟amministrazione, ed è sostitutivo della precedente figura denominata direttore amministrativo. L‟incarico è attribuito dal CDA, sentito il parere del senato accademico, su proposta del Rettore stesso. Esso viene scelto tra le personalità di elevata qualificazione e di comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Il contratto ha durata di 3 anni , rinnovabili tenendo conto degli obiettivi raggiunti. Egli partecipa senza diritto di voto , alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Spettano al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione : -Gestione e organizzazione dei servizi, -Gestione delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, -Gestione finanziaria ; -Nonché i compiti attribuiti ai dirigenti generali delle amministrazioni statali, in quanto compatibili. NB: altre competenze specifiche gli sono attribuite dagli statuti (ma è espressamente prevista dalla Legge che le sue competenze non si estendano ad attività di didattica e di ricerca ) Con la legge 240/2010 vengono soppresse LE FACOLTA‟ E GLI ISTITUTI e il nucleo centrale dell‟articolazione interna dell‟Università diventa IL DIPARTIMENTO. E‟ il fulcro dell‟attività didattica , di formazione e di servizio agli studenti. Ogni dipartimento ha una commissione paritetica di docenti e studenti con lo scopo di valutare l‟offerta formativa e la qualità della didattica. Ogni dipartimento ha come organi costitutivi (le cui caratteristiche sono definite sempre dallo Statuto di Ateneo) :  DIRETTORE( promuove le attività dipartimentali, presiede il Consiglio e la Giunta , vigila sull‟osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti );  GIUNTA;  CONSIGLIO . I D d d I L d ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA‟ In base al Legge 240/2010 l‟organizzazione delle università prevede i seguenti organi: 1)RETTORE ; 2)SENATO ACCADEMICO ; 3)CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; 4)COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ; 5)NUCLEO DI VALUTAZIONE ; 6)DIRETTORE GENERALE . 1- IL RETTORE ha tra le sue competenze la rappresentanza legale dell‟università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2- IL SENATO ACCADEMICO ha tra le sue funzioni: formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture; approvare il regolamento di ateneo; approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di ateneo. 3- ILCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l‟attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale. 4- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI si occupa del controllo della contabilità di ateneo ed e composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Il collegio ha mandato per un massimo di quattro anni. 5- IL NUCLEO DI VALUTAZIONE verifica la qualità e l‟efficacia dell‟offerta didattica, dell‟attività di ricerca svolta dai dipartimenti, delle attività svolte dalle strutture e dal personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 6- IL DIRETTORE GENERALE sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha competenza sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell‟ateneo. COLLEGIO DI DISCIPLINA ( art.28) Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l‟invito a manifestare la disponibilità ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso l‟Ateneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma così modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore più anziano nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. L‟avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l‟archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle spese. DIRETTORE GENERALE (art.24) IL DIRETTORE GENERALE è la figura che ha sostituito il Direttore Amministrativo al vertice dell‟amministrazione dell‟ateneo. Questo organo non può svolgere mansioni di ricerca o didattica ma E‟ L‟ORGANO RESPONSABILE (sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione ) DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, DELLE RISORSE STRUMENTALI e DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO dell‟ateneo(e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella P.A.). L‟incarico è conferito e revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico , a personalità di alta qualifica professionale e comprovata esperienza pluriennale in ruoli dirigenziali. IL CONTRATTO (di diritto privato ) E‟ A TEMPO DETERMINATO PER UNA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI ED E‟ RINNOVABILE SOLTANTO TENENDO CONTO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI. Il trattamento economico è definito in conformità a criteri fissati con decreto MUR-MEF , ove l‟incaricato sia assegnato a un dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI , VERIFICA LA REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI ED IL REGOLARE ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONALE DELL‟ATENEO. E‟ COMPOSTO DA 5 MEMBRI TOTALI : 3 COMPONENTI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI . ed è nominato con decreto del Rettore.  UN MEMBRO EFFETTICO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati di stato ;  UN MEMBRO EFFETTIVO E UN MEMBRO SUPPLENTE vengono designati dal MUR ;  UN MEMBRO EFFETTIVO E UN MEMBRO SUPPLENTE vengono designati dal MEF. Almeno 2 membri effettivi devono essere iscritto al Registro dei revisori contabili . ESSO DURA IN CARICA 4 ANNI E PUO‟ ESSERE RINNOVATO PER UNA VOLTA. Percepiscono una indennità di carica annuale non modificabile per l‟intera durata del loro ufficio e l‟incarico non può essere affidato al personale dipendente dell‟Università. I COMPITI E LE MODALITA‟ DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA‟. CONSIGLIO DEGLI STUDENTI IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E‟ UN ORGANO DI RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI , E‟ COMPOSTO DA MASSIMO 45 STUDENTI CHE RAPPRESENTANO LE DIVERSE AREE DEL‟ATENEO. I MEMBRI DURANO IN CARICA 2 ANNI E SONO RIELEGGIBILI SOLO UNA VOLTA. LE MODALITA‟ DI ELEZIONE E L‟ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO SONO STABILITE CON REGOLAMENTO D‟ATENEO . E‟ UN ORGANO : 1. CONSULTIVO IN QUANTO FORNISCE PROPOSTE E PARERI AL RETTORE, AL SENATO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; 2. PROPOSITIVO IN QUANTO PUO „ PROPORRE AGLI ORGANI INTERESSATI INIZIATIVE, REGOLAMENTI E MODIFICHE DELL‟OFFERTA FORMATIVA ; 3. MONITORA I REGOLAMENTI , LE ATTIVITA‟ DIDATTICHE E NE SEGNALA CRITICITA‟ ; 4. UNA RAPPRESENTAZA DI ESSI FANNO PARTE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( + NVA) ; 5. POSTO A GARANZIA DEGLI STUDENTI . ELEGGE TRA I SUOI COMPONENTI IL RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . CODICE ETICO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IL CODICE ETICO introdotto dalla Riforma Gelmini deve essere adottato da ogni Ateneo. E‟ deliberato dal Senato Accademico , previo parere del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con decreto dal Rettore.  DETERMINA I VALORI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA‟ UNIVERSITARIA ;  PROMUOVE IL RICONOSCIMENTO E IL RISPETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI ;  L‟ACCETTAZIONE DI DOVERI E RESPONSABILITA‟ VERSO L‟ISTITUZIONE ;  e DETTA REGOLE DI CONDOTTE NELLA COMUNITA‟. IL CODICE ETICO E‟ VOLTO AD EVITARE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI ABUSO , REGOLARE I CASI DI CONFLITTI DI INTERESSI , DI VIOLAZIONE DELLE NORME O CONFLITTI SULLA PROPRIETA‟ INTELLETTUALE. IL Rettore può deferire il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE alla Commissione Etica , inviandole le segnalazioni a lui pervenute su violazioni del Codice ; la decisione poi spetta al Senato Accademico sulla base dell‟istruttoria della Comm.Etica. Laddove il Rettore ravvisi fatti di particolare gravità , può egli stesso : 1. CONTESTARE E NOTIFICARE I FATTI ALL‟INTERESSATO ; 2. AUDIZIONE DELL‟INTERESSATO (ove necessario ) ; 3. EVENTUALI ACQUISIZIONI TESTIMONIALI. Entro 30 giorni , sulla base di ciò che ha ottenuto , il Rettore può : I. DICHIARARE CHIUSO IL PROCEDIMENTO ; II. INVIARE GLI ATTI AL COLLEGIO DI DISCIPLINA( ove ravvisi una sanzione grave ) ; III. IRROGARE LA SANZIONE DELLA CENSURA , con provvedimento motivato. IL COLLEGIO DI DISCIPLINA E‟ stato introdotto dalla Riforma Gelmini (l.240/2010) . E‟ COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI A PROFESSORI(ordinari e associati) e RICERCATORI PER OGNI FATTO CHE POSSA DAR LUOGO ALL‟IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PIU‟ GRAVE DELLA CENSURA. E‟ COMPOSTO DA 3 PROFESSORI ORDINARI, 2 PROFESSORI ASSOCIATI E 2 RICERCATORI, PIU‟ALTRETTANTI SUPPLENTI(individuati dal Senato Accademico su proposta del Rettore). IL MANDATO DURA 4 ANNI , NON CONSEVUTIVAMENTE RINNOVABILE. ACQUISITI GLI ATTI E LA PROPOSTA DEL RETTORE , IL COLLEGIO SVOLGE LA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO , NEL RISPETTO DEL GIUDIZIO TRA PARI , DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLA PROPORZIONALITA‟ DELLA SANZIONE. ENTRO 30 GIORNI SI ESPRIME CON PARERE CONCLUSIVO CIRCA LA PROPOSTA DEL RETTORE , LA RESPONSABILITA‟ DEL DOCENTE E LA RELATIVA SANZIONE . IL COLLEGIO PUO: I. ARCHIVIARE IL PROCEDIMENTO ; II. RESTITUIRE GLI ATTI AL RETTORE ( per l‟applicazione della censura ) ; III. TRASMETTERE GLI ATTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CASO DI DELBERA DI UNA SANZIONE PIU‟ GRAVE DELLA CENSURA. I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE POSSONO ESSERE SOSPESI PER NON PIU‟ DI 2 VOLTE E PER MASSIMO 60 GIORNI PER VOLTA. IN OGNI CASO IL PROCEDIMENTO SI ESTINGUE OVE LA DECISIONE FINALE NON PERVENGA ENTRO 180 GIORNI DALL‟AVVIO DELLO STESSO. DIPARTIMENTI La Legge GELMINI del 2010 ha dato un nuovo assetto ai DIPARTIMENTI (nati nel 1980) . Prima di tale riforma , essi avevano solo competenza in ambito di ricerca . Oggi invece i DIPARTIMENTI assumano un ruolo centrale ; essi sono strutture primarie competenti in materia di indirizzo, organizzazione e gestione delle attività didattiche e di ricerca. Sono dotati di AUTONOMIA GESTIONALE e AMMINISTRATIVA per tutte le attività che li riguardano direttamente. Ad esse vengono attribuite:  RISORSE FINANZIARIE : da destinare a spese di investimento e funzionamento (budget annuale dopo l‟approvazione del Bilancio Unico d‟Ateneo da parte del CdA);  BUDGET-DOCENTI : 80% di quanto determinato dal CdA può essere destinato a concorsi, chiamate o trasferimento dei docenti, mentre il 20% su base premiale e progettuale. I DIPARTIMENTI : A)COLLABORANO alla realizzazione dei Corsi di Studio di loro pertinenza, proponendone l‟ordinamento didattico e/o le relative modifiche alla Facoltà di riferimento, per la successiva approvazione del Senato Accademico ; B) COMPILANO annualmente una Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) ; C) DEFINISCONO gli obiettivi annuali, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ; D) ELABORANO un Piano Triennale delle attività di Ricerca e di Terza Missione, aggiornabile annualmente; E) ELABORANO annualmente un Piano Triennale del fabbisogno di personale docente e TAB ; F) ORGANIZZANO le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento ; G) PROPONGONO L‟ATTIVAZIONE dei procedimenti per il reclutamento e la chiamata diretta dei docenti e ricercatori; H) PROPONGONO L‟ISTUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri misti; I)PROPONGONO al Senato Accademico l‟attivazione/modifica dei Dottorati di Ricerca e di Master di I e II livello; j)PROPONGONO al Senato Accademico i nominativi dei docenti per la partecipazione alla Commissione Ricerca. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 50 unità. Ogni Dipartimento afferisce ad una Facoltà, alla quale spettano compiti di coordinamento e di valutazione delle attività: ogni Facoltà aggrega non meno di 3 e non oltre 12 Dipartimenti. Sono ORGANI DEL DIPARTIMENTO : 1) DIRETTORE DI DIPARTIMENTO: eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive. Nominato con decreto del Rettore, resta in carica 3 anni e non può essere rieletto più di 1 volta consecutiva. Rappresenta il Dipartimento, ha funzioni di indirizzo politico-programmatico, definendo obiettivi e programmi nel quadro delle strategie dettate dagli organi centrali: - PRESIDEDE e CONVOCA il Consiglio e la Giunta (su richiesta, rispettivamente, di 1/4 e 1/3 dei componenti) ; - VIGILA sull‟osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti ; - PROPONE il Piano Triennale della Ricerca, aggiornabile annualmente; - FORNISCE al RAD (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO ) le indicazioni per la formulazione della proposta di budget annuale e triennale; - RELAZIONA annualmente sulle esigenze di personale docente e TAB . 2)GIUNTA DI DIPARTIMENTO: presieduta dal Direttore di Dipartimento e composta dal RAD e da almeno 2 rappresentanti dei membri del Consiglio di Dipartimento per ogni categoria (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori, personale TAB e studenti), con mandato di almeno 2 anni e non rieleggibili più di 1 volta consecutiva. La Giunta : -AFFIDA ai professori gli insegnamenti nei corsi di Dottorato di Ricerca ; -HA FUNZIONI ISTRUTTORIE sulle materie del Consiglio ; -COADIUVA il Direttore nella redazione del Piano Triennale della Ricerca e nella proposta di budget. 3)CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: composto da tutto il personale docente e equiparato afferente al Dipartimento, nonché dal RAD e da una rappresentanza del personale TAB e di studenti (in pari numero e non inferiori al 15% dei docenti). Gli eletti durano in carica almeno 2 anni. Si riunisce su base trimestrale ed è l‟organo deliberante del Dipartimento: - ADOTTA il Regolamento organizzativo del Dipartimento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ; - DETTA CRITERI GENERALI per l‟utilizzo dei fondi, del personale e dei mezzi assegnati al Dipartimento ; - APPROVA la proposta di budget annuale e triennale del RAD, trasmettendola al Direttore Generale ; - APRROVA, su base annuale, la proposta triennale delle esigenze di personale TAB ; - APPROVA annualmente il Piano Triennale delle Ricerche ; - DELIBERA la programmazione didattica per i Corsi di Studio di sua competenza; - DELIBERA in ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori; - FORMULA proposte ed esprime pareri circa la costituzione di Centri di ricerca, di servizi e Centri misti ; - ELBORA la Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio e della Ricerca Dipartimentale . 4)RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO (RAD): coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Dipartimento ed è responsabile delle attività amministrativo-contabili. La figura del RAD ha sostituito il Segretario Amministrativo in seguito alla riorganizzazione degli Atenei operata dalla riforma Gelmini, al fine di una più netta separazione tra ambiti scientifico-didattici e amministrativo-gestionali. Inquadrato nella categoria EP, il RAD è sottoposto funzionalmente al Direttore di Dipartimento ma gerarchicamente al Direttore Generale, ed è da questi delegato a svolgere le funzioni: - PARTECIPA alle sedute del Consiglio e della Giunta, con funzioni di Segretario verbalizzante ; - ADOTTA gli atti amministrativo-contabili della Struttura d‟appartenenza, compresi quelli che impegnano la Sapienza verso l‟esterno, in virtù di poteri di spesa e organizzazione delle risorse umane delegati dal Direttore Generale ; - ELABORA la proposta di budget annuale e triennale, sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento ; - E‟ RESPONSABILE dell‟organizzazione del personale preposto alle attività amministrativo- gestionali della Struttura ; - È RESPONSABILE di tutte le fasi del processo di acquisizione delle risorse (fino alla emissione degli ordinativi di incasso, relativa sottoscrizione e trasmissione all‟Istituto Cassiere), nonché degli atti negoziali relativi alla Struttura 5)COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO: organo di coordinamento interdipartimentale composto dai Direttori dei Dipartimenti, con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca. Svolge funzioni consultive su ogni argomento sottoposto dal Rettore e dagli altri organi, esprimendo pareri su: - DESTINAZIONE delle risorse per la ricerca ; - ISTITUZIONE delle Scuole di Dottorato e dei Centri di ricerca; - ORGANIZZAZIONE delle strutture scientifiche ; - PROGRAMMAZIONE dell‟attività di ricerca e di terza missione ; - REGOLAMENTI dei Dipartimenti . STRUMENTI E SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO Tutti gli studenti iscritti nella Regione ove ha sede legale l‟Università o l‟Istituzione AFAM , hanno diritto a strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo, ciò si manifesta attraverso : 1. SERVIZI ABITATIVI ; 2. SERVIZI DI RISTORAZIONE ; 3. SERVIZI DI ORIENTAMENTO ; 4. TRASPORTI ; 5. ATTIVITA‟ A TEMPO PARZIALE ; 6. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE ; 7. ACCESSO ALLA CULTURA ; 8. CONTRIBUTI PER LA MOBILITA‟ INTERNAZIONALE ; 9. MATERIALE DIDATTICO ; LE SEGRETERIE LE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE si occupano della gestione amministrativa della carriera degli studenti :  Immatricolazioni e iscrizioni ;  Trasferimenti e passaggi di corso ;  Certificazioni ;  Tasse ed esoneri . LE SEGRETERIE DIDATTICHE sono invece responsabili degli aspetti connessi al percorso formativo degli studenti :  Offerta formativa ;  Didattica ;  Lezioni ;  Esami. Le Segreterie devono conservare e aggiornare in appositi fascicoli personali tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli studenti. L‟Università provvede al trattamento dei dati personali tenendo conto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazioni delle finalità. I dati sono raccolti e trattati per finalità istituzionali: organizzazione delle lezioni, attività didattiche e seminari, gestione della carriera degli studenti, comunicazioni istituzionali, erogazione di agevolazioni. Certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera degli studenti devono essere rilasciati con marca da bollo. A richiesta dell‟interessato, possono essere rilasciati in carta semplice i certificati destinati ad un uso per il quale la legge non prescrive l‟imposta di bollo (iscrizione, iscrizione con esami, laurea, laurea con esami). I predetti certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni di autocertificazione redatte dagli stessi studenti (DPR 445/2000). LA CARRIERA DELLO STUDENTE La L.264/1999 disciplina le NORME IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI. In particolare, distingue tra :  CORSI AD ACCESSO LIBERO e  CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO. Questi ultimi sono corsi il cui numero di posti disponibili è predeterminato a livello nazionale (medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, architettura, scienze della formazione primaria) o dai singoli Atenei (corsi che prevedono l‟utilizzo di laboratori specializzati o posti-studio personalizzati in numero limitato). L‟ammissione ai corsi ad accesso programmato è disposta dagli Atenei previo superamento di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi. Il bando viene pubblicato almeno 60 giorni prima delle prove, mentre la comunicazione dei risultati/graduatorie avviene entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse. La collocazione in graduatoria sotto una soglia prestabilita nel bando determina l‟attribuzione di un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà obbligatoriamente essere assolto dallo studente entro il primo anno di corso. L‟anno accademico inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre. Per poter partecipare ai Corsi, si usa distinguere tra:  PRE-ISCRIZIONE: domanda rivolta all‟Università da parte degli iscritti all‟ultimo anno degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore, effettuata allo scopo di programmare l‟offerta formativa negli Atenei ;  ISCRIZIONE: consiste nell‟inoltro della domanda da parte degli studenti, tramite autocertificazione dei titoli richiesti ;  IMMATRICOLAZIONE: è l‟atto di immissione al Corso di Studio, a seguito dell‟accertamento della veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti e previo pagamento della prima rata, o quota di immatricolazione (a pena di rinuncia) . Per le necessarie verifiche in materia di veridicità dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive degli studenti, gli Atenei possono accedere all'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), nonché alle banche dati dell‟INPS (verifica dei dati ISEE). È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università, a diverse Facoltà della stessa Università o Istituto e a diversi corsi di laurea della stessa Facoltà. L‟iscrizione diviene “fuori corso” quando si supera la durata normale del Corso senza aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l‟ammissione all‟esame finale. Le procedure di iscrizione, nonché la verbalizzazione degli esami, sono eseguite esclusivamente in modalità informatica. Alcune delle principali modifiche alla carriera dello studente riguardano specifici casi di:  PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO: la domanda è presentata presso la Segreteria del corso di iscrizione, secondo le scadenze e le procedure di accesso per il corso di destinazione. Ad essa è allegato il modulo di riconoscimento degli esami (il riconoscimento spetta al Consiglio del Corso di destinazione) ed un contributo per le spese di passaggio non è corrisposto per passaggi effettuati nell‟anno di immatricolazione e richiesti da studenti che non hanno ancora sostenuto esami ;  TRASFERIMENTO AD UN ALTRO ATENEO: la procedura rispecchia quella del passaggio di Corsi, con la differenza che, in caso di trasferimenti a Corsi a numero programmato, si rende necessario il nulla-osta dell‟Ateneo di destinazione ;  PASSAGGIO A TEMPO PARZIALE: concede la possibilità agli studenti di concordare un percorso formativo con un numero di CFU compreso tra 18-45 (invece dei 60 CFU annuali previsti). La domanda è approvata dalla Facoltà di appartenenza e comporta la riduzione dei contributi di iscrizione, in misura proporzionale alla riduzione concordata dei CFU annuali ;  INTERRUZIONE DELLA CARRIERA PER 1 ANNO ACCADEMICO: su richiesta dello studente ed esclusivamente per infermità gravi, prolungate e debitamente certificate (durante l‟interruzione non è possibile sostenere esami, pena l‟annullamento);  RINUNCIA AGLI STUDI: comporta l‟annullamento dell‟intera carriera universitaria e la perdita di tutti gli esami sostenuti. È irrevocabile e deve essere inoltrata con atto scritto, in modo chiaro ed esplicito ;  DECADENZA: gli studenti che, seppur in regola con le tasse di iscrizione, non sostengono esami per 8 anni consecutivi, sono considerati decaduti (salvo coloro che debbano svolgere unicamente la prova finale di Laurea). IL SENATO ACCADEMICO (art.17 ) e LA SUA COMPOSIZIONE (art.18) Il SENATO ACCADEMICO è l'organo rappresentativo di indirizzo propositivo e consultivo e di verifica in materia di attività didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. E' composto su base elettiva da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell‟ateneo e non superiore a 35 : F. IL RETTORE che lo presiede ; G. 8 DIRETTORI DI DIPARTIMENTO (per rappresentare le diverse aree scientifico-disciplinari ); H. 16 ELETTI IN UN COLLEGIO UNICO costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, associati e ricercatori ; I. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (TRA CUI IL PRESIDENTE ) ; J. 4 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENZIALE. Il Senato Accademico dura in carica massimo 4 anni , rinnovabile una sola volta . Ma per quanto concerne gli STUDENTI e i DIRETTORI DI DIPARTIMENTO la durata del mandato è rispettivamente 2 anni e 3 anni mentre per i RICERCATORI la carica è correlata alla durata del contratto. Esso è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto. Partecipano alle sedute senza diritto di voto: Pro-Rettore, Presidi di Facoltà, e il Direttore Generale con funzione di segretario verbalizzante. Il Senato Accademico delibera: - ATTRIBUZIONI di obiettivi operativi al Direttore Generale, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento (nell‟ambito del Piano integrato della Performance), su proposta del Rettore e di concerto con il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; - CODICE di Comportamento dei dipendenti ; - CODICE ETICO E LE SUE VIOLAZIONI , su proposta del Rettore, ove non siano di competenza del Collegio di Disciplina ; - CRITERI di ripartizione di risorse finanziarie e budget-docenti tra Dipartimenti e Facoltà ; - ESPRIME pareri obbligatori non vincolanti sui documenti di programmazione strategica, sui documenti di bilancio (sui quali ha altresì facoltà di proposta) e sul Regolamento per l‟amministrazione, la finanza e la contabilità ; - PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO, sentiti il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e le strutture scientifiche e didattiche ; - PROPOSTE di istituzione, riorganizzazione e soppressione di Corsi e/o Strutture (Dipartimenti, Facoltà e Centri) ; - REGOLAMENTI relativi all‟organizzazione generale di Ateneo, alla didattica e alla ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà, previo parere favorevole del CdA ; - RELAZIONE sulla Ricerca e ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, sulla base dell‟attività scientifica dei Dipartimenti ; - RELAZIONE sulla Didattica, anche sulla base dei dati sull‟attività didattica dei singoli docenti ; - STABILISCE il calendario accademico ; - STATUTO E LE SUE MODIFICHE, previo parere favorevole del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. In casi di grave inosservanza dei doveri istituzionali o del Codice etico, il Senato Accademico può proporre una mozione di sfiducia al Rettore, a maggioranza di 2/3 dei componenti, ma non prima di 2 anni dall‟inizio del suo mandato. Entro 30 giorni dall‟approvazione della delibera, il Decano convoca il corpo elettorale, che si esprime con votazione a maggioranza. La consultazione è valida qualora partecipi almeno il 50% dell‟elettorato attivo per l‟elezione del Rettore. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION (art.19) e LA SUA COMPOSIZIONE (art.20) Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA) è l‟organo di programmazione finanziaria e del personale, con funzioni di indirizzo strategico e controllo della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale e vigilanza sulla sostenibilità finanziaria. È composto da massimo 11 componenti: e) IL RETTORE che lo presiede ; f) 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI ; g) 5 MEMBRI APPARTENENTI AI RUOLI DELL‟ATENEO ; h) 3 PERSONALITA‟ EMINENTI di comprovata competenza gestionale e di grande professionalità in campo scientifico e culturale non appartenenti ai ruoli dell‟ateneo nei 3 anni precedenti la designazione e non devono trovarsi in alcuna posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale. La nomina è con decreto ministeriale: la durata del mandato (stabilita dallo statuto ) è di massimo di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva. Ad eccezione degli studenti la cui carica è invece biennale. Alle adunanze partecipano senza diritto di voto il PRORETTORE e il DIRETTORE GENERALE che cura la verbalizzazione dei lavori e inoltre il Rettore invita a partecipare anche il PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : - ADOTTA il Regolamento per l‟Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, e ogni altro regolamento non di competenza del Senato Accademico ; - ATTRIBUZIONE di obiettivi operativi al Direttore Generale, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento (nell‟ambito del Piano Integrato della Performance), su proposta del Rettore e di concerto con il Senato; - BILANCI E CONTI CONSUNTIVI, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, trasmettendoli al MUR e al MEF (in caso di mancata approvazione entro i termini, spetta al CdA approvare l‟esercizio provvisorio ) ; - CONFERIMENTO dell‟incarico al Direttore Generale, su proposta del Rettore , sentito il Senato Accademico ; - DOCUMENTO ANNUALE di Bilancio sociale, per informare la comunità accademica su strategie, risorse usate e servizi resi ; - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA , previo parere del Senato Accademico ; - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, annuale e pluriennale (triennale ) ; - EMANA sanzioni/archivia procedimenti disciplinari verso i docenti, previo parere del Collegio di Disciplina ; - ISTITUZIONE,RIORGANIZZAZIONE O SOPPRESSIONE di Corsi di Studio, Facoltà, Dipartimenti e altri Centri autonomi di spesa, previo parere del Senato Accademico e sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento; - PROPOSTE di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, sentito il Senato Accademico ; - PROVVEDIMENTI relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico; - PROGRAMMI edilizi, convenzioni e contratti di sua competenza ; IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (art.21) Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell‟Ateneo. Esso è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti ed è nominato con decreto del Rettore. IV. Un membro effettivo , con funzioni di Presidente scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ; V. Un membro effettivo e un supplente vengono designati dal MEF ; VI. Un membro effettivo e un supplente vengono designati dal MUR . Almeno 2 dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. Dura in carica massimo 4 anni e i suoi componenti possono essere confermati solo una volta . Essi percepiscono una indennità di carica annuale non modificabile per l‟intera durata del loro ufficio e l‟incarico non può essere affidato al personale dipendente dell‟Università. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Il Collegio svolge le seguenti funzioni: - EFFETTUA analisi e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio ; - EFFETTUA verifiche di cassa, con cadenza almeno trimestrale, e di gestione del servizio di tesoreria ; - ESPRIME parere in ordine all‟approvazione dei documenti di bilancio preventivi e consuntivi ; - HA DIRITTO di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell‟Ateneo ; - PROCEDE ad atti di ispezione e controllo,anche individuali, redigendo apposito verbale al termine; - VERIFICA l‟osservanza dei principi contabili e delle norme che presiedono la formazione dei bilanci ; - VERIFICA l‟esattezza, la chiarezza e la corretta esposizione dei dati in bilancio e dei risultati della gestione ; - VERIFICA gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi e redige apposita relazione da allegare agli stessi ; - VERIFICA la corrispondenza dei dati del bilancio di esercizio con quelli tenuti nel corso della gestione. FACOLTA‟ LE FACOLTA‟ sono strutture di coordinamento, razionalizzazione , monitoraggio delle attività didattiche , nonché delle attività di ricerca e di terza missione dei DIPARTIMENTI. Attraverso i loro organi : A) APPROVANO l‟istituzione dei Consigli di Area Didattica; B) COORDINANO annualmente la programmazione generale delle attività didattiche ; C) DEFINISCONO gli obiettivi annuali e triennali, in base alle proposte dei Dipartimenti e agli indirizzi del CdA e del Senato ; D) ELABORANO annualmente un Piano Triennale del fabbisogno di personale TAB E) ESPRIMONO pareri sulle proposte dei Dipartimenti afferenti in merito alla chiamata di professori e ricercatori ; F) ESPRIMONO PARERE OBBLIGATORIO sulle proposte dei Dipartimenti e Consigli di Area Didattica/Corso di Studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di Studio e dei relativi ordinamenti didattici, nonché dei Master di loro pertinenza, inoltrando la proposta di attivazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione; G) REDIGONO ANNUALMENTE sentito il Comitato di monitoraggio di Facoltà, una Relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmettono al NVA ; H) SONO RESPONSABILI del funzionamento di segreterie didattiche e servizi agli studenti (mobilità, orientamento, tutorato). Sono ORGANI DELLA FACOLTA‟ : 1)PRESIDE : nominato dal Rettore tra i professori ordinari a tempo pieno, previa consultazione dell‟Assemblea di Facoltà, dura in carica 3 anni. Coordina e presiede le riunioni dell‟Assemblea di Facoltà e della Giunta. 2)ASSEMBLEA DI FACOLTA‟: ne fanno parte tutti i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai Dipartimenti, oltre a una rappresentanza del personale TAB e di studenti (in pari numero e non inferiori al 15% dei docenti), al Coordinatore dell‟Ufficio e al RAD. Le singole componenti dell‟Assemblea eleggono le rispettive rappresentanze della Giunta. 3)GIUNTA : presieduta dal Preside e composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti, da una rappresentanza di studenti e da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti. La sua composizione rispetta il principio della pariteticità delle componenti del personale docente. Si riunisce mensilmente, con funzioni deliberanti su tutti i compiti della Facoltà, nonché di amministrazione dei fondi e coordinamento logistico delle attività didattiche. La Giunta propone, sulla base di un regolamento-tipo, il Regolamento organizzativo di Facoltà, che dovrà essere approvato dal Senato Accademico previo parere del CdA. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati da: - Coordinatore dell‟Ufficio di Facoltà: svolge funzioni di segretario per l‟Assemblea di Facoltà (con voto deliberante) e la Giunta di Facoltà, nonché di coordinamento del personale TAB afferente alla Facoltà ; - Responsabile Amministrativo Delegato (RAD): collabora con il Preside, partecipa alle sedute dell‟Assemblea di Facoltà (con voto deliberante) e della Giunta ed è responsabile delle attività amministrativo-contabili ; - Manager didattico: coordina la Segreteria didattica e supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato e le forme di informazione agli studenti ; - Responsabile Segreteria Studenti: sovrintende le procedure amministrative inerenti alla carriera degli studenti 4)COMITATO DI MONITORAGGIO DELL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA E SCIENTIFICA : supporta il NVA e il Presidio di Qualità ; 5) GARANTE DEGLI STUDENTI DELLA FACOLTA‟ :: nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di Facoltà, per un periodo di 3 anni. È a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte, ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside 6) COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) : composta da un numero minimo di 3 docenti e 3 studenti, il più possibile rappresentativi dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà. I docenti sono designati dall‟Assemblea di Facoltà, tra coloro che hanno svolto attività d'insegnamento negli ultimi 3 anni e che sono stati valutati positivamente. Gli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo della Facoltà. È presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio. Per garantirne la terzietà, non possono farne parte i Presidenti dei CdS (o equivalenti) e i Direttori di Dipartimento/Presidi di Facoltà. Svolge diverse funzioni: - MONITORA l‟offerta formativa, la qualità della didattica e l‟attività di servizio agli studenti di professori e ricercatori ; - INDIVIDUA indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività ; - FORMULA pareri sull‟attivazione e la soppressione di Corsi di Studio ; - SEGNALA eventuali disfunzioni e avanza proposte al riguardo ; - REDIGE una Relazione annuale con valutazioni sull‟offerta formativa dei Corsi di Studio ed eventuali proposte, che trasmette al Team Qualità e al NVA entro il 31/12 per essere poi allegata nella SUA-CdS. La relazione è inviata ai Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento e Presidenti dei CdS, nonché pubblicata sul sito del MUR e dell‟ANVUR. CENTRI E SSAS Ogni ateneo può istituire :  CENTRI INTERDIPARTIMENTALI, ossia strutture finalizzate a potenziare le attività di ricerca e/o i servizi tramite l‟integrazione interdisciplinare o il migliore impiego delle risorse, che possono assumere forma di: - CENTRI RICERCA: deputati ad attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più Dipartimenti ; - CENTRI DI SERVIZI: deputati alla gestione di servizi e apparati scientifici d‟uso comune a più Dipartimenti ; - CENTRI MISTI DI RICERCA E SERVIZI : deputati ad entrambe le suddette funzioni. I Centri sono istituiti con decreto del Rettore: l‟istituzione, la conferma, la modifica e la loro soppressione sono deliberati dal CdA, previo parere del Senato Accademico, in base alla proposta di almeno 2 Dipartimenti interessati. La proposta di istituzione del Centro necessita della delibera del Consiglio o della Giunta di ogni Dipartimento, corredata del parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento. La durata del Centro è stabilita all‟atto dell‟istituzione, comunque non superiore a 3 anni, e può essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere delle finalità che lo giustificano. Il loro numero non può essere superiore al 50% di quello dei Dipartimenti. I Regolamenti organizzativi dei Centri sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del CdA, sulla base di un Regolamento-tipo approvato dal Senato Accademico e dal CdA. Sono organi del Centro:  DIRETTORE: nominato con decreto del Rettore e scelto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti stessi. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile una sola volta. Presiede il Comitato Direttivo, il Consiglio tecnico-scientifico e rappresenta il Centro. Predispone annualmente un Piano delle Attività, indicando le risorse necessarie, e una Relazione sulle attività realizzate e le risorse utilizzate, approvati dal Comitato Direttivo e dal CdA ;  COMITATO DIRETTIVO: nominato con decreto del Rettore e composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo scelti dai Dipartimenti. Dura in carica per l‟intera durata del Centro, con funzioni di coordinamento, amministrazione e gestione (approvazione dei bilanci, dei Piani delle Attività e delle Relazioni annuali del Direttore) ;  CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO: è costituito dai componenti del Comitato Direttivo, dai docenti e dal personale TAB partecipante alle attività del Centro. Ha funzioni consultive ed esprime pareri al Comitato direttivo sui servizi erogati. L‟Amministrazione Centrale, le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri della Sapienza sono considerati CENTRI DI RESPONSABILITÀ, e, nello specifico, CENTRI DI SPESA, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa. Sono centri di responsabilità, in quanto consentono agli Organi di governo di rilevare gli effetti delle decisioni dei loro responsabili. Sono centri di spesa poiché i dirigenti responsabili di ogni centro svolgono le loro funzioni istituzionali nel limite delle risorse di budget assegnate. Alla gestione amministrativo-contabile dei Centri di spesa è preposto il Responsabile Amministrativo Delegato (RAD), gerarchicamente sottoposto al Direttore Generale e da lui nominato. INELEGGIBILITA‟, INCOMPATIBILITA‟, VALIDITA‟ DELLE VOTAZIONI Le VOTAZIONI PER L‟ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE negli organi collegiali di governo dell'Università e in quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto, salvo per la componente studentesca degli organi dello Statuto, per la quale si applica un quorum strutturale del 10%. L'elezione può essere reiterata per una volta: in caso di ulteriore non validità, la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo. La mancata individuazione delle rappresentanze non infirma la costituzione dell'organo. Le sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali dell‟Ateneo, salvo diverso quorum espressamente previsto dalla legge, sono valide quando risulti presente il 50%+1 dei componenti. Similmente, le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole del 50%+1 dei presenti. Le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI sono indette, ogni biennio, con decreto del Rettore, reso pubblico almeno 90 giorni prima della data fissata per le votazioni (tra 01/10 e 31/10). L‟ELETTORATO ATTIVO : spetta a tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all‟anno accademico corrente. L‟ELETTORATO PASSIVO : spetta agli studenti che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta). Lo Statuto prevede infine diverse forme di INELEGGIBILITÀ e INCOMPATIBILITÀ:  I MANDATI DEI COMPONENTI DI TUTTE LE CARICHE sono limitati a 2 consecutivi (salvo il Rettore): l‟ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell‟incarico, aumentata di 1 anno ;  L‟ELETTORATO PASSIVO per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo ;  LE CARICHE di Rettore, Pro-Rettore vicario, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento sono incompatibili.  NON PUO‟ FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico, e viceversa ;  NON PUO‟ FAR PARTE del Nucleo di Valutazione chi sia componente degli organi di governo dell‟Università . In caso di incompatibilità, l‟interessato deve optare entro 30 giorni dalla seconda elezione. Ove l‟opzione non sia esercitata entro il termine, s‟intende acquisita l‟opzione per la elezione o designazione più recente. DIRITTI E DOVERI DI STUDENTI E DOCENTI Gli STUDENTI sono componenti a pieno titolo della comunità universitaria ( non hanno diritto all‟elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno 1 esame negli ultimi 3 anni ). L‟Università si adopera per favorirne il diritto allo studio, permettere il loro sviluppo fisico-intellettuale e il loro inserimento nel tessuto sociale ed agevolare il loro percorso didattico. È dovere dell‟Ateneo assicurare la trasparenza dell‟informazione e delle procedure, garantendo la pubblicità del bilancio, nonché delle proposte e dei provvedimenti degli Organi di Governo nel sito istituzionale. I DIRITTI E I DOVERI DEGLI STUDENTI sono enunciati nello Statuto e regolati dalla Carta dei diritti degli studenti, che viene predisposta dal Senato Accademico, sentito il Garante degli Studenti. Tra i diritti degli studenti vi sono: - DIRITTO ad una formazione di qualità, all‟accesso al sistema bibliotecario e alle forme di tutoraggio ; - DIRITTO DI LIBERA AGGREGAZIONE E GESTIONE DI SPAZI COMUNI (identificati dal CdA, sentito il Senato Accademico ) ; - DIRITTI COSTITUZIONALI(libertà di espressione, di pensiero, di riunione, di associazione e di organizzazione); - DISPONIBILITA‟ di spazi attrezzati e servizi che consentano lo svolgimento adeguato delle attività di studio e formazione ; - GARANZIA DELL‟EFFETTIVITA‟ DEL DIRITTO ALLO STUDIO, anche per i privi di mezzi, e del riconoscimento del merito ; - PARTECIPAZIONE ATTIVA delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corsi di Studio/Area didattica all‟elaborazione dei programmi di insegnamento ; - PRESENZA OBBLIGATORIA di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi collegiali dell‟Ateneo ; - RISPETTO DELLA DIGNITA‟ INDIVIDUALE (senza distinzione di genere, orientamento sessuale, etnia, cittadinanza, credo religioso, opinione politica, condizioni personali e sociali); - TUTELA della privacy e garanzia del diritto di accesso alle informazioni in base agli obblighi di trasparenza. I diritti degli studenti sono tutelati dai GARANTI DEGLI STUDENTI di Ateneo e di ogni singola Facoltà, con l‟autorità e il compito di segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, anche sulla base delle loro istanze. Il Garante di Università riunisce con cadenza periodica i Garanti di Facoltà e relaziona semestralmente al Rettore ed al Senato Accademico. Tra i DOVERI FONDAMENTALI DEGLI STUDENTI si possono elencare, oltre al dovere di contribuzione: - PARTECIPARE alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di Studio al quale sono iscritti ; - SOTTOPORSI alle prove che danno luogo al conseguimento dei CFU ; - RISPETTARE il Codice Etico e di Comportamento di Ateneo ; - ASSUMERE un comportamento rigoroso e leale in ogni attività interna all‟Università ; - RISPETTARE tutti i beni comuni nell‟Università. Ai DOCENTI è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento, secondo i principi costituzionali, e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e agli strumenti e strutture necessari, nonché il rispetto delle norme sullo stato giuridico definite a livello nazionale. Ai docenti fanno capo vari obblighi: a) ASSOLVERE alle funzioni didattiche loro assegnate ; b) INSERIRE il proprio curriculum nel sito della struttura a cui afferiscono ; c) TRASMETTERE all‟Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica, nei tempi e nei modi stabiliti. Il mancato assolvimento degli obblighi comporta l‟esclusione dall‟accesso ai fondi di finanziamento e costituisce motivo d‟avvio di procedimenti disciplinari. I docenti sono poi sottoposti a valutazione della loro attività didattica e di ricerca, tenendo conto dei giudizi espressi dagli studenti e in base agli indicatori usati nella comunità scientifica internazionale. Il PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle attività di didattica e di ricerca, in relazione alle finalità della struttura di afferenza. Ogni Struttura è sottoposta a valutazione periodica riguardo l‟efficacia e l‟efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione . La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto. L‟ASSETTO COSTITUZIONALE DELL‟UNIVERSITA‟– EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO L‟università, quale centro di formazione culturale e ricerca scientifica, trova un fondamento costituzionale:  Art.9: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica ;  Art.33: sancisce la libertà dell‟arte, della scienza e del loro insegnamento. I docenti sono liberi d‟esercitare le funzioni didattiche senza vincoli politici, religiosi o ideologici, nel rispetto della libertà d‟opinione dei discenti. Lo Stato detta le norme generali sull‟istruzione: entro tali vincoli, le istituzioni di alta cultura possono dotarsi di ordinamenti autonomi;  Art.34: sancisce il principio per il quale la scuola è aperta a tutti (obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni). I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi: lo Stato si adopera per rendere effettivo tale diritto tramite borse di studio, assegni e altre provvidenze, attribuite per concorso. LE FORME DI AUTONOMIA Solo a partire dagli anni‟90 il Paese avvia un progetto di riforma che, attraverso il conferimento di una maggiore autonomia alle università, mirava al loro ammodernamento. Fondamentale è la L.168/89, istitutiva del MINISTERO DELL‟UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (MURST). Mentre la precedente normativa tendeva a negare la natura di “enti” delle Università, attribuendo ad esse una natura strumentale finalizzata all‟esercizio di funzioni statali, la creazione di uno specifico ministero, la definizione della sua sfera di competenza e il riconoscimento della personalità giuridica di università ed enti di ricerca hanno contribuito ad affermare la loro natura indipendente. Centrale è il secondo titolo della legge, che elenca le forme di autonomia: 1)AUTONOMIA NORMATIVA : è rappresentata dalla possibilità per gli atenei di emanare STATUTI e REGOLAMENTI finalizzati all‟istituzione , organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche , di ricerca e di servizio e degli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. Nel sistema universitario gli STATUTI e i REGOLAMENTI, in quanto manifestazioni primarie e secondarie di autonomia , hanno la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato. 2)AUTONOMIA ORGANIZZATIVA : è il potere di ogni ateneo di creare e gestire le strutture organizzative interne necessarie al suo funzionamento. In base alla L.240/2010 il limite a cui si deve attenere l‟autonomia organizzativa è il controllo di legittimità e di merito del MUR. L‟autonomia Normativa e Organizzativa sono strettamente collegate : attraverso l‟autonomo esercizio della potestà normativa (statuti e regolamenti), in attuazione dell‟articolo 33 della Costituzione, gli atenei disciplinano l‟organizzazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché quelle attinenti alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile. Lo STATUTO è l‟atto normativo fondamentale che disciplina l‟organizzazione e il funzionamento dell‟ateneo. È deliberato a maggioranza assoluta dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e inviato al MUR, che può esercitare per 1 sola volta ed entro 60 giorni, il controllo di legittimità e di merito tramite richiesta motivata di riesame. Gli organi competenti dell‟università possono non conformarsi ai rilievi ministeriali, a seconda dei casi di:  RILIEVI DI LEGITTIMITA ‟: dopo il rinvio, lo Statuto è nuovamente approvato dalla maggioranza dei 3/5 ;  RILIEVI DI MERITO : dopo il rinvio, lo Statuto è nuovamente approvato dalla maggioranza assoluta . In ultima istanza, il MUR può ricorrere alla giurisdizione amministrativa, ma per i soli vizi di legittimità. Dopo il controllo ministeriale, lo Statuto è emanato dal Rettore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Lo STATUTO Include: - Articolazione interna delle strutture didattiche e amministrative ; - Compiti, durata dei mandati, composizione e modalità di elezione degli organi di ateneo - Funzionamento degli organi (ineleggibilità o incompatibilità, quorum strutturali e funzionali); - Principi organizzativi generali dell‟attività didattica, di ricerca e dei servizi ; - Principi e procedure di emanazione dei Regolamenti di Ateneo e di quelli interni a ciascuna struttura. La L.240/2010, individua alcuni requisiti fondamentali ai quali gli Statuti universitari devono necessariamente uniformarsi : a)DEFINIZIONE dei compiti, numero massimo di membri e durata massima del mandato dei 6 organi di governo ; b)ELETTIVITA‟ del Rettore, nell‟ambito dei professori ordinari in servizio presso le università italiane; c)COSTITUZIONE del Senato Accademico su base elettiva ; d)COMPOSIZIONE paritetica del Consiglio di Amministrazione ; e)INCOMPATIBILITA‟ dei membri del Senato e del Consiglio di Amm. con altre cariche accademiche ; f)GARANZIA di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di governo. I REGOLAMENTI UNIVERSITARI sono atti amministrativi di carattere generale. Sono norme attuative-integrative dello statuto: il loro scopo è disciplinare nel dettaglio le disposizioni statutarie, dandone concreta attuazione ed esecuzione. I regolamenti di ateneo relativi alla ricerca e alla didattica sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere del CdA per gli aspetti di sua competenza. Al Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, spetta la delibera di tutti gli altri regolamenti. Sono sottoposti alla verifica ministeriale di legittimità e merito, nel medesimo termine di 60 giorni previsto per gli Statuti. Sono emanati dal Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del MUR: di norma, entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Ai sensi di legge, l‟iniziativa per l‟elaborazione e la modifica dei regolamenti compete al Rettore o ad almeno 1/3 dei componenti dell‟organo cui spetta la proposta, il parere o l‟approvazione degli stessi. Le Strutture interne agli atenei che sono dotate di autonomia gestionale e amministrativa (Facoltà, Dipartimenti, Centri) si dotano di propri Regolamenti inerenti l‟organizzazione interna, sulla base di un Regolamento-tipo redatto dal Senato Accademico e dal CdA . Suddetti regolamenti devono essere approvati dagli organi centrali di governo. 3)AUTONOMIA FINANIARIA : la L.168/89 concede agli atenei la facoltà di adottare un Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme della contabilità pubblica, che disciplini i termini e le modalità per la predisposizione dei bilanci, le procedure amministrative e le forme di controllo interno sui risultati di gestione. La L.537/1993 ha ampliato l‟autonomia finanziaria, raggruppando gli esistenti finanziamenti statali con destinazione vincolata in 3 capitoli, tra cui il principale è il FFO, e concedendo agli atenei di fissare in modo autonomo i livelli di contribuzione degli studenti, nel rispetto dei limiti massimi nazionali.  il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO);  il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche (FEU);  il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS). Con l‟aumento della spesa pubblica, il Governo ha attuato riforme di armonizzazione dei sistemi contabili delle PA, ponendo limiti alla loro autonomia: a tal fine, gli atenei non possono più derogare alle norme della contabilità pubblica, ma applicare schemi di bilancio definiti con decreto ministeriale. Le riforme sono avviate con la L.240/2010 e proseguite con il D.Lgs. 91/2011 e il D.Lgs. 18/2012. 4)AUTONOMIA SCIENTIFICA : riconosciuta già con il DPR 382/1980 (università come “sedi primarie della ricerca scientifica”), che introduce i Dipartimenti, come strutture deputate al coordinamento dell‟attività di ricerca, istituisce il dottorato di ricerca e il ruolo dei ricercatori. La L.168/89 ribadirà espressamente la libertà di ricerca di strutture scientifiche, docenti e ricercatori, istituendo, come detto, il MURST come autorità nazionale di coordinamento delle attività di ricerca. Con la L.240/2010, il Dipartimento diverrà struttura primaria di riferimento anche per le attività didattiche. 5)AUTONOMIA DIDATTICA : si riconosce a ciascun Ateneo la potestà di emanare un proprio Regolamento didattico che detta la disciplina per il rilascio dei vari titoli di studio. L‟AUTONOMIA DIDATTICA DOPO LA RIFORMA DEL DM 509/99 Alla vera autonomia didattica si è arrivati soltanto con il DM 509/99. Tale decreto infatti determina la nuova tipologia dei titoli di studio che le Università possono rilasciare ma, per la prima volta, gli Atenei sono liberi di definire la propria offerta formativa decidendo le denominazioni e i curricula dei corsi di studio se pur nel rispetto di standard definiti a livello nazionale( e costituzionali ). 1)I titoli che gli Atenei possono rilasciare secondo il DM 509/99 sono:  LAUREA ;  LAUREA SPECIALISTICA ;  CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ;  DOTTORATO DI RICERCA . 2)INTRODUZIONE DEI CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ) : 1 CFU = 25 ore di lavoro ; 3)INTRODUZIONE DELLE CLASSI DI LAUREA ; 4)DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI ; 5)DISCIPLINA DELL‟ACCESSO AI CORSI DI STUDIO : oltre al diploma è richiesto anche il possesso o l‟acquisizione di una adeguata preparazione iniziale ; 6)POSSIBILITA‟ DI ATTIVARE/DISATTIVARE CORSI DI STUDIO TRAMITE AUTONOME DELIBERAZIONI , previa redazione di una relazione tecnica del NVA. 19/2012); - Attuazione del diritto allo studio e definizione dei LEP (D.Lgs. 68/2012); - Introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo (D.Lgs. 18/2012); - Previsione di meccanismi di commissariamento degli atenei in dissesto finanziario (D.Lgs. 199/2011); - Adozione di piani triennali economico-finanziari e di reclutamento del personale (D.Lgs. 49/2012);  ISTITUISCE l‟ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN);  DISCIPLINA lo status giuridico (scatti triennali di stipendio) e le procedure di chiamata di professori e ricercatori ;  ISTIUISCE il FONDO PER IL MERITO, presso il MUR, al fine di promuovere l‟eccellenza e il merito degli studenti ;  ABOLISCE il periodo di straordinariato e il giudizio di conferma, rispettivamente, per professori ordinari e associati ;  ISTITUISCE il FONDO PER LA PREMIALITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI, presso il MUR, ripartito con decreto ministeriale in proporzione alla valutazione dei risultati raggiungi effettuata dall‟ANVUR ;  DEFINISCE l‟equivalenza del titolo di specializzazione in area medica con il dottorato di ricerca ;  INTRODUCE una “QUOTA PEREQUATIVA” pari ad almeno 1,5% del FFO destinato alle università statali che presentino una situazione di sotto finanziamento superiore al 5% (non derivante da criteri premiali);  ISTITUISCE il FONDO PER LA FORMAZIONE E L‟AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA, presso il MUR ;  ISTITUISCE il COMITATO NAZIONALE DEI GARANTI PER LA RICERCA (CNGR, ora Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca) con il compito di selezionare e valutare i progetti di ricerca ;  ABOLISCE i contratti a tempo indeterminato per i ricercatori, introducendo 2 diverse tipologie di contratti a tempo determinato (tipo A e B), nonché la disciplina per l‟assegnazione degli assegni di ricerca Come descritto dalla riforma Gelmini, le università sono «sede primaria di libera ricerca e libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze ed operano per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». La “mission degli atenei”, pertanto, abbraccia 3 ambiti:  DIDATTICA: gli atenei sono tenuti alla razionalizzazione e alla qualificazione dell‟offerta didattica. La prima intende l'insieme degli interventi mirati a bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti, in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento e scongiurare corsi con basso numero di iscritti. Per qualificazione si intende l‟insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell‟offerta formativa e la sua coerenza con le esigenze del mondo del lavoro. Il campo della didattica include i servizi agli studenti: le università devono garantire il rispetto del diritto allo studio e assicurare l‟uniformità dei LEP sul territorio nazionale(borse di studio, orientamento e tutorato);  RICERCA SCIENTIFICA: obiettivo basilare degli atenei, quali “sedi primarie della ricerca scientifica”, è il perseguimento dell‟avanzamento della conoscenza attraverso il potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca (dottorato). Le università concorrono inoltre all‟incremento della competitività del Paese, tramite le attività di ricerca applicata e seguendo le priorità indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca ;  TERZA MISSIONE: si intende l‟insieme delle attività con le quali gli atenei interagiscono direttamente con la società e il territorio di riferimento. Sono attività volte alla divulgazione scientifica, al trasferimento delle conoscenze in ambito produttivo-imprenditoriale e alla sperimentazione sul territorio dei risultati della ricerca universitaria, tramite intese e convenzioni scientifiche che Atenei e/o Dipartimenti possono sottoscrivere con enti locali, soggetti pubblici o privati. ORGANI DI LIVELLO NAZIONALE Si deve alla L.168/89 : l‟ istituzione del MURST (MINISTERO PER L‟UNIVERSITA‟ E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA) e la definizione delle funzioni d‟indirizzo e coordinamento degli atenei e degli istituti di ricerca . La sua istituzione ha soppiantato la figura del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica, operante dal 1962 come Ministro senza portafoglio. In attuazione della delega al Governo disposta dalla legge Bassanini (L.59/1997), il D.Lgs.300/99 ha provveduto al riordino della struttura e dei compiti dei Ministeri, istituendo il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca (MIUR) e accorpando il Ministero della Pubblica Istruzione al MURST, con funzioni di regolamentazione, supporto e valorizzazione dell‟autonomia scolastica, universitaria e degli enti di ricerca. Nel 2006 il MIUR è stato nuovamente scisso nel Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e dell‟Università e della Ricerca (MUR), ma la Legge Finanziaria del 2008 ha nuovamente ricostituito il MIUR. Ultimo in ordine cronologico, il DL 1/2020 sopprime il MIUR per istituire il MINISTERO DELL‟ISTRUZIONE (MI) e il MINISTERO DELL‟UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR). MINISTERO DELL‟UNIVERSITA‟ E DELLA RICERCA Il MINISTERO DELL‟UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR) ha funzioni di indirizzo, regolamentazione, finanziamento, supporto, monitoraggio e vigilanza delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Il MUR indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema universitario e le sue componenti e, tramite l‟ANVUR, ne verifica e valuta i risultati. Si articola in 5 DIREZIONI GENERALI, coordinate da un Segretario Generale. Nella FORMAZIONE SUPERIORE, svolge funzioni di:  INDIRIZZO, COORDINAMENTO , NORMAZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI PLURIENNALI ;  VERIFICA dei piani triennali di sviluppo e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale ;  FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO dei bilanci, nonché definizione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti ;  CONTROLLO sugli Statuti, sui Regolamenti e sugli ordinamenti didattici (mediante richiesta di riesame) ;  CRITERI GENERALI di istituzione, accreditamento e valutazione di sedi e Corsi di Studio ;  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE delle procedure nazionali per il reclutamento di docenti universitari ;  PROGRAMMAZIONE degli accessi e definizione delle procedure per l‟iscrizione ai Corsi a numero programmato ;  ATTUAZIONE di norme dell‟UE in materia di armonizzazione e integrazione del sistema universitario ;  MONITORAGGIO dei LEP e attuazione di interventi in materia di garanzia del diritto allo studio ;  GESTIONE dell‟Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati (ANS) ;  PRESENTAZIONE al Parlamento di un Rapporto triennale sullo stato dell‟istruzione universitaria (sentiti CUN e CRUI) . In merito al settore della RICERCA SCIENTIFICA, svolge funzioni di:  INDIRIZZO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA IN AMBITO NAZIONALE ;  MONITORAGGIO, VIGILANZA E VALUTAZIONE degli enti pubblici di ricerca (approvazione dei programmi pluriennali);  APPROVAZIONE di Statuti e Regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate ;  GESTIONE E DEFINIZIONE dei criteri di ripartizione dei fondi per il finanziamento della ricerca (FOE, FISR, FIRST); COORDINAMENTO della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;  FUNZIONI DI SUPPORTO alla redazione del PNR e di monitoraggio sulla sua applicazione, riferendo al CIPE;  GESTIONE dell‟Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR);  GESTIONE dell‟Anagrafe Nazionale dei Professori ordinari e associati e dei Ricercatori ;  PRESENTAZIONE al Parlamento di un Rapporto annuale e triennale sullo stato della ricerca nazionale . ORGANI CONSULTIVI DEL MUR 1) IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN) è un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario a livello nazionale. Trattasi di organo consultivo e propositivo del MUR, istituito nel 1979, che svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario e formula pareri, proposte, mozioni, raccomandazioni su:  OBIETTIVI della programmazione universitaria;  CRITERI per l‟utilizzo della quota di riequilibrio del FFO ;  CRITERI GENERALI per l‟ordinamento degli studi universitari ;  REGOLAMENTI didattici degli Atenei (entro un termine di 45 giorni) ;  DEFINIZIONE dei settori scientifico-disciplinari e dei settori concorsuali ;  CRITERI E PARAMETRI di valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;  NOMINA delle Commissioni di docenti incaricati di esprimere pareri ai fini delle procedure di chiamata diretta ;  PARERE sul Rapporto triennale sullo stato dell‟istruzione universitaria, che il MUR invia al Parlamento . Disciplinato dalla L.18/2006, il CUN si compone di 58 consiglieri, nominati con decreto ministeriale e in carica per 4 anni. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di 2 volte. Tra essi vi sono: - 42 docenti (1 ordinario, 1 associato e 1 ricercatore eletti per ognuno dei 14 settori scientifico- disciplinari) ; - 8 rappresentanti degli studenti (eletti dal CNSU); - 3 rappresentanti del personale TAB ; - 3 membri designati dalla CRUI, tra i suoi componenti ; - 1 membro designato dal CODAU, tra i suoi componenti ; - 1 membro designato dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei Presidi di Facoltà, tra i suoi componenti . Il Presidente è eletto all‟interno del Consiglio stesso, fra i professori ordinari, e nomina un Vice- presidente. L‟elettorato attivo e passivo per docenti e personale TAB è attribuito alle stesse categorie di personale. SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE PERIODICA E ACCREDITAMENTO La delega al Governo in materia di valorizzazione della qualità e dell‟efficienza della didattica e della ricerca universitaria, disposta dalla riforma Gelmini, è stata recepita dal D.Lgs.19/2012, che ha introdotto il sistema di AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE PERIODICA E ACCREDITAMENTO (AVA) delle sedi e dei Corsi di Studio. Il sistema è stato adottato con il DM 47/2013, poi aggiornato dal DM 987/2016 e dal vigente DM 6/2019. Il sistema AVA ha l‟obiettivo di verificare e garantire la qualità della didattica e della ricerca svolte negli atenei, tramite l‟applicazione di procedure di accreditamento iniziale e periodico di sedi e Corsi di Studio, basate sulla definizione di indicatori ex-ante definiti dall‟ANVUR, e di procedure per la valutazione periodica, basate sul modello di Assicurazione della Qualità (AQ). Il sistema si fonda su un confronto continuo tra le procedure di valutazione esterna e quelle di valutazione interna. Gli indicatori di valutazione sono elaborati dall‟ANVUR e adottati con decreto del MUR, in coerenza con gli standard e le linee guida europee: vengono pubblicati sul sito del MUR, dell‟ANVUR e di ciascuna Università e sono aggiornati con cadenza triennale per i Corsi di Studio e quinquennale per le Sedi. ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO Con ACCREDITAMENTO INIZIALE si intende l‟autorizzazione del MUR ad attivare Sedi e Corsi di Studio a seguito dell‟accertamento della loro rispondenza a criteri definiti ex ante dall‟ANVUR, volti a verificarne i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione della ricerca e di sostenibilità economico-finanziaria.  CORSI DI STUDIO: l‟accreditamento iniziale, di durata massima triennale, è disposto entro il 15/06 antecedente l‟anno accademico di attivazione. La richiesta necessita del parere positivo del CUN sull‟ordinamento didattico e del parere vincolante del NVA sul possesso dei requisiti per l‟accreditamento iniziale. A tal fine, a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti, il NVA redige una Relazione tecnico-illustrativa che invia al MUR. Entro 30 giorni, il MUR invia la documentazione all‟ANVUR che si esprime entro 120 giorni. I CdS non attivati per 2 anni accademici consecutivi sono soppressi . La verifica dei requisiti avviene tramite controllo a distanza della completezza della Banca dati dell‟offerta formativa (SUA-CdS), ma l‟ANVUR può avvalersi delle visite in loco delle CEV. Tra i requisiti di attivazione vi sono: a) TRASPARENZA: l'attivazione dei CdS è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del MUR, che include della Scheda Unica Annuale relativa ai Corsi di Studio attivati presso gli atenei (SUA-CdS) ; b) ASSCIURAZIONE DELLA QUALITA‟ (AQ): in ogni Corso deve essere garantita la qualità delle attività formative tramite attività di monitoraggio e autovalutazione svolte dai NVA, dalle Commissioni Paritetiche e dai Presidi di Qualità ; c) DOCENZA: disponibilità in organico di un numero minimo di “docenti di riferimento”, tra i quali un minimo di docenti di ruolo, calcolati in base al numero di studenti iscritti, in possesso di necessaria qualificazione didattica; d) STRUTTURE: presenza di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattiche, di ricerca e di servizi per gli studenti; e) LIMITI alla parcellizzazione delle attività didattiche: stabiliscono la durata minima di ogni esame e vige il divieto di proporre attività formative cui corrispondano meno di 6 CFU (ovvero 5, su delibera dell‟organo competente) . Il computo della docenza e delle risorse strutturali necessarie è eseguito in base alla numerosità massima di studenti  SEDI: per l‟accreditamento iniziale delle sedi sono verificati, oltre ai requisiti di trasparenza, strutture adeguate e sistema di AQ, anche la sostenibilità economico-finanziaria e, per ogni Dipartimento della sede, la completezza nella banca dati SUA-RD (Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti). La richiesta di accreditamento è trasmessa dalla sede richiedente al MUR, che la invia all‟ANVUR entro 30 giorni. L‟ANVUR esprime un parere sulla sussistenza dei requisiti entro 120 giorni, anche avvalendosi di visite in loco di Commissioni di Esperti (CEV). A partire al 2016, l‟accreditamento iniziale delle sedi è disposto solo a seguito di processi di fusione tra Atenei accreditati o se inerenti l‟istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei accreditati. Ove ravvisi elementi di dissenso, il MUR chiede un riesame della valutazione, al quale l‟ANVUR risponde entro 30 giorni. L‟ACCREDITAMENTO PERIODICO consiste nella verifica da parte dell‟ANVUR, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i Corsi di Studio, della persistenza dei requisiti di accreditamento iniziale, nonché di ulteriori requisiti di qualità, efficienza ed efficacia, rilevati dagli indicatori di Assicurazione della Qualità (AQ) definiti dall‟ANVUR: a) Qualità della didattica (regolarità degli studi, attrattività, sostenibilità, efficacia, docenza) ; b) Internazionalizzazione (mobilità degli studenti in uscita, attrattività internazionale) ; c) Qualità della ricerca, solo per le sedi (VQR, qualità e attrattività dei dottorati e dell‟ambiente di ricerca); d) Sostenibilità economico-finanziaria, solo per le sedi (tasso di indebitamento, spese per il personale) . L‟accreditamento periodico può essere anticipato su segnalazione del NVA o del MUR. In caso di esito positivo, per le sedi l‟accreditamento si rinnova per altri 5 anni, mentre per i CdS è prorogato fino al termine dell‟accreditamento della sede.  CORSI DI STUDIO: l‟accreditamento periodico dei CdS si consegue previa valutazione a distanza da parte dell‟ANVUR, tramite la CEV, oltre che sulla base dell‟attività di valutazione interna dei NVA ;  SEDI: l‟accreditamento periodico della sede è conseguito previa verifica dell‟ANVUR sulla base dell‟esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) selezionate dall‟ANVUR stessa, che a loro volta si basano su: - ANALISI della relazione annuale dei NVA, trasmessa entro il 30/04 ; - VALUTAZIONE delle informazioni contenute nelle SUA-CdS e nelle SUA-RD ; - ANALISI delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo (AQ). Entro 120 giorni dalle visite in loco, le CEV redigono una Relazione finale e la trasmettono all‟ANVUR. L‟ANVUR, entro 45 giorni dalla ricezione della Relazione finale della CEV, redige un Rapporto sulla visita e colloca gli atenei in 3 fasce: a) Fascia A = sedi con giudizio “molto positivo” → Accreditamento quinquennale ; b) Fascia B = sedi con giudizio “soddisfacente” → Accreditamento quinquennale ; c) Fascia C = sedi con giudizio “condizionato” → Accreditamento temporalmente vincolato (decade in caso di mancato superamento delle riserve entro i termini stabiliti nella valutazione); d) Sedi con giudizio “insoddisfacente” → Non ottengono l'accreditamento e sono soppresse. La fascia in cui è collocato l'Ateneo condiziona i risultati della successiva applicazione degli indicatori : - Fascia A → il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore superiore a 1 ; - Fascia B → il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore pari a 1 ; - Fascia C → il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore inferiore a 1 . Con il DM 987/2016, le fasce sono diventate 5 (A, B, C, D, E) con l‟aggiunta di un giudizio “pienamente soddisfacente”. L‟accreditamento periodico della sede comporta l‟accreditamento periodico di tutti i suoi Corsi di Studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi . A seguito del giudizio motivato dell‟ANVUR, l‟accreditamento è disposto/negato con decreto del MUR. In casi di dissenso, il MUR chiede un riesame motivato entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti, al quale l‟ANVUR risponde entro 20 giorni. L‟ANVUR trasmette i risultati della valutazione periodica al MUR ogni anno entro il 31/07. AUTONOMIA DIDATTICA: ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO L‟AUTONOMIA DIDATTICA degli atenei trova il suo massimo punto di espressione nella possibilità loro concessa di istituire ed attivare nuovi corsi di studio tramite autonome deliberazioni. Tale possibilità viene per la prima volta concessa dal DM 509/99, previa comunicazione al MUR. In seguito, il DM 270/04 ha specificato che l‟attivazione di nuovi corsi di studio avviene nel rispetto di requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti stabiliti con decreto del MUR, previa relazione favorevole del NVA ed esclusivamente in seguito all‟inserimento dei Corsi nella Banca Dati dell'offerta formativa del Ministero (SUA-CdS). Anche il CUN è chiamato ad esprimere parere obbligatorio in fase di istituzione del Corso. In fase di modifica dell'ordinamento didattico del Corso di Studio, invece, si esprime esclusivamente nei casi di: a) PROPOSTA di accorpamenti di Corsi di Studio ; b) VARIAZIONE del quadro delle attività formative ; c) MODIFICHE SOSTANZIALI DELL‟ORDINAMENTO (denominazione, lingua o modalità di erogazione del Corso di Studio) ; d) RICHIESTA FORMALE da parte del MUR Nel 2007, con vari decreti ministeriali fu data completa attuazione al DM 270/04, completando la “cornice normativa” entro la quale gli atenei possono istituire CdS di Laurea e Laurea Magistrale. CONTRATTI DI LAVORO E RUOLI L‟organico degli atenei si articola in : 1)PERSONALE DOCENTE e 2)PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO-BIBLIOTECARIO (TAB). Mentre il PERSONALE TAB è stato assoggettato alla normativa sulla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (intrapresa dal D.Lgs.29/1993 e culminata nel D.Lgs.165/2001) ; la disciplina del reclutamento e dello status giuridico economico dei DOCENTI UNIVERSITARI resta connotata da tratti strettamente pubblicistici, seppur oggetto di recenti riforme: prima la L.230/2005 (Legge Moratti), poi la L.240/2010 (Legge Gelmini). Nel rispetto dell‟autonomia riconosciuta alle Università, le procedure di reclutamento del personale docente e del personale TAB sono gestite direttamente dagli atenei tramite concorsi locali disciplinati con regolamenti, nel rispetto dei propri fabbisogni di personale, dei vincoli di bilancio e dei principi generali definiti dalla legge dello Stato. PERSONALE DOCENTE  PROFESSORE ORDINARIO : o di I fascia, in possesso di ASN, al quale sono riservate le funzioni di Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento e di Consiglio di Corso di Studi, nonché di norma la direzione delle Scuole di Specializzazione ;  PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO (3+3 ): professore con contratto di 3 anni, rinnovabile per altri 3 anni, finanziato da soggetti esterni per attività di ricerca, riservato a coloro che hanno conseguito l‟idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ad essi è riservato il trattamento economico e giuridico dei professori ordinari (si considerano quindi professori di I fascia );  PROFESSORE ASSOCIATO : o di II fascia, in possesso di ASN. Dopo 3 anni dall‟immissione in ruolo è sottoposto a giudizio di conferma, espresso da una Commissione nominata dal MUR. In casi di giudizio sfavorevole è tenuto in servizio per un biennio, al termine del quale è sottoposto a nuovo giudizio. Ove anche questo sia negativo, è dispensato dal servizio ;  PROFESSORE AGGREGATO : ai ricercatori, assistenti di ruolo ad esaurimento e tecnici laureati con almeno 3 anni di attività di insegnamento possono essere affidati compiti didattici e di tutorato, con il loro consenso e nel rispetto dell‟inquadramento giuridico ed economico. Per l‟anno accademico, essi assumono il titolo di “professore aggregato” ;  PROFESSORE A CONTRATTO (1+4): gli atenei possono stipulare contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione della durata massima di 1 anno, rinnovabili annualmente per un massimo di 5 anni, a beneficio di esperti in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti sono stipulati dal Rettore, mentre il trattamento economico è determinato con decreto del MUR-MEF e corrisposto in 1 o 2 soluzioni. Sono stipulati per la copertura di corsi integrativi, nel limite massimo di 1/10 degli insegnamenti impartiti nella struttura. I contratti non danno luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali: l‟ateneo provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Nel personale docente sono inclusi i RICERCATORI UNIVERSITARI. La L.240/2010 abolisce la figura del ricercatore a tempo indeterminato (figura ad esaurimento), prevedendo contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non può mai superare i 12 anni, anche se con Istituzioni diverse e non continuativi. Similmente ai professori, sono scelti mediante procedure pubbliche alle quali sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione medica o equivalente. Come i professori associati, anche i ricercatori sono sottoposti al medesimo giudizio di conferma dopo 3 anni dall‟immissione in ruolo, in base all‟attività scientifica e didattica integrativa. Si distingue tra:  RTD DI TIPO A (3+2): contratto di durata triennale, prorogabile per altri 2 anni, per una solta volta e previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti dal Ministro. Possono prevedere il regime di tempo pieno o tempo definito ;  RTD DI TIPO B (3 anni): contratto di durata triennale non rinnovabile, stipulato solo a tempo pieno(il DL 34/2019 ha esteso anche ai contratti a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito ) e riservato a: - Coloro che hanno già usufruito dei contratti di tipo A ; - Coloro che hanno conseguito l‟ASN alle funzioni di professore di I o II fascia ; - Coloro che hanno usufruito di assegni di ricerca o borse post-dottorato per 3 anni, anche non consecutivi. Alla scadenza del terzo anno di contratto(nei limiti delle risorse assunzionali disponibili, l‟università può anticipare l‟inquadramento dopo il primo anno di contratto) , il ricercatore di tipo B che abbia conseguito l‟ASN è sottoposto a procedura valutativa da parte di una Commissione nominata dall‟ateneo. Se l‟esito è positivo, viene inquadrato nel ruolo dei professori associati, nell‟ambito delle risorse disponibili dell‟università (cosiddetta “tenure track”)  ASSEGNISTA DI RICERCA: gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere conferiti da università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca a studiosi in possesso di Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca e di un curriculum scientifico professionale idoneo. Hanno durata compresa tra 1 e 3 anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio. Sono ammessi rinnovi di durata inferiore a 1 anno, e comunque non inferiore a 6 mesi, solo per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La durata complessiva compresa di rinnovi non può superare i 6 anni. Enti e università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni mediante Regolamento che preveda la pubblicazione di un bando con le aree scientifiche d‟interesse e la presentazione di progetti di ricerca, titoli e pubblicazioni scientifiche. L‟importo dell‟assegno è stabilito dall‟ateneo, nel rispetto di un importo minimo determinato con decreto ministeriale (circa 20.000€ annui lordi). Gli atenei beneficiano di un Fondo per il cofinanziamento degli assegni di ricerca, gestito e ripartito dal MUR. La titolarità degli assegni comporta, per i dipendenti pubblici, il collocamento in aspettativa senza assegni, ed è incompatibile con: - Personale di ruolo di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca ; - Studenti iscritti a corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca con borsa o specializzazione medica ; - Dipendenti di datori di lavoro privati, ancorché part-time. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE Dal 2006, le università adottano PROGRAMMI TRIENNALI entro il 30/06 di ogni anno, nei limiti delle loro risorse e coerenti con le linee di indirizzo definite con decreto del MUR, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU. Tali programmi individuano: a) Corsi di Studio da istituire e attivare e/o sopprimere ; b) Programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) Azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi a favore degli studenti ; d) Programmi di internazionalizzazione ; e) Fabbisogno di personale docente e non docente . Piani e programmi sono valutati dal MUR, anche avvalendosi della collaborazione dell‟ANVUR (salvo i piani di fabbisogno di personale). Dei piani e dei programmi delle Università si tiene conto anche nella ripartizione di una quota del FFO. La programmazione triennale degli atenei viene incentivata a seguito della delega al Governo disciplinata dalla riforma Gelmini. In attuazione di essa, è stato emanato il D.Lgs. 49/2012, i cui punti salienti sono:  Adozione, a decorrere dal 2014, del Bilancio Unico d‟Ateneo di previsione triennale ;  Possibilità di contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento ;  Obbligo di predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria, valutato dal MUR-MEF, per gli atenei con un tasso di indebitamento superiore al 10% o un tasso di spese per il personale superiore all‟80% ;  Valutazione delle politiche di reclutamento del personale da parte dell‟ANVUR (produzione scientifica, responsabilità di specifici progetti di ricerca, grado di internazionalizzazione del personale docente) . Secondo il D.Lgs. 49/2012, gli atenei, nell‟ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, predispongono PIANI TRIENNALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE docente, ricercatore, dirigente e TAB. I piani vengono adottati annualmente dal CdA, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del Bilancio Unico d‟Ateneo di previsione triennale. La programmazione è realizzata nel rispetto del limite massimo della spesa per il personale pari all‟80%, calcolato rapportando le spese complessive per il personale alla somma dei contributi statali e delle tasse universitarie. Eppure, ogni Ateneo può contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle risorse derivanti dalle proprie cessazioni dell‟anno precedente. Il limite massimo nazionale relativo al turn over è stato elevato al 100% dal 2018. Per determinare le risorse disponibili per il reclutamento, nei piani triennali la composizione dell‟organico dell‟Ateneo è rappresentata tramite punti-organico attribuiti in diversa misura alle categorie di personale. La programmazione triennale è comunicata annualmente al MUR: la comunicazione è condizione necessaria per procedere all‟assunzione di personale tramite procedure concorsuali. L‟attribuzione annuale delle facoltà assunzionali da parte del MUR avviene mediante ripartizione di una quota di punti-organico base e una quota di punti premiali, assegnata in base alla virtuosità dell‟ateneo. generale, a tutti i contratti erogati dall‟Ateneo. Le fasi del reclutamento dei docenti presso la “Sapienza” possono essere così sintetizzate: 1) OGNI DIPARTIMENTO, nel rispetto della disponibilità di risorse, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per procedure di chiamata dei Professori di I fascia e dei Professori di I e II fascia per procedure di chiamata dei Professori di II fascia, effettua la proposta di chiamata, approvata con delibera del CdA ; 2) IL BANDO è emanato con Decreto rettorale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web di Ateneo e del MUR ; 3) LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE svolte da Commissioni giudicatrici, composte da 3 membri appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e nominati in maggioranza tra docenti esterni (almeno 1/3 donne). I membri devono possedere i requisiti per partecipare come Commissari ASN. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale previa designazione con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato e sono composte da: - 3 professori di I fascia per le procedure di chiamata di professori di I fascia ; - 2 professori di I fascia e 1 professore di II fascia per le procedure di chiamata di professori di II fascia ; 4) LA COMMISSIONE conclude le procedure valutative dei curricula, dell‟attività didattica prestata a livello universitario e della produzione scientifica dei candidati entro 60 giorni dalla prima riunione (prorogabili dal Rettore per 60 giorni) ; 5) IL RETTORE approva gli atti della Commissione entro 30 giorni dalla verifica del possesso dei requisiti ; 6) IL DIPARTIMENTO formula la proposta di chiamata entro i 30 giorni successivi all'approvazione degli atti. CHIAMATA DIRETTA Nonostante non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento, l‟accesso alla carica di professore di I, II fascia e ricercatore a tempo determinato è possibile tramite ricorso alla CHIAMATA DIRETTA, ai sensi della Legge Moratti (L.230/05). È una forma di reclutamento diretto, che non prevede bandi delle università, ma una proposta nominativa che l‟Ateneo invia direttamente al MUR per la valutazione. L‟attivazione dei procedimenti di chiamata è proposta dai Dipartimenti, acquisendo il parere della Giunta di Facoltà, e formulata dal Rettore al MUR, previo parere favorevole del Senato Accademico per gli aspetti scientifici e approvazione del CdA. Il MUR concede o rifiuta il nulla osta previo parere dalla Commissione ASN, rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Il Rettore dispone la nomina con decreto, determinando la classe di stipendio in base alla eventuale anzianità di servizio e a valutazioni di merito. La chiamata avviene nell‟ambito delle disponibilità di bilancio e può essere disposta, previa pubblicazione di un avviso sul sito web di Ateneo, a favore di: a) STUDIOSI IMPEGNATI ALL‟ESTERO DA ALMENO 3 ANNI, in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere ; b) Coloro che, avendo già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MUR un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane nell'ambito del “PROGRAMMA DI RIENTRO DEI CERVELLI”, hanno conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata ; c) STUDIOSI VINCITORI DI PROGRAMMI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE, finanziati dall‟UE o dal MUR ; d) STUDIOSI DI CHIARA FAMA, per la copertura di posti di professore ordinario, con almeno 1 requisito tra: - OCCUPARE analoga posizione in università straniere da almeno 3 anni ; - ESSERE STATI insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale ; - AVER RICOPERTO incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali per almeno 3 anni. I contratti a titolo oneroso possono essere attribuiti nell‟ambito delle disponibilità finanziarie dell‟università. I contratti a titolo gratuito non devono superare il 5% dell‟organico di docenti di ruolo in servizio nell‟ateneo. STATUS GIURIDICO DI PROFESSORI E RICERCATORI Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a TEMPO PIENO o a TEMPO DEFINITO: nel primo caso la quantità delle attività annue di ricerca, studio e insegnamento è pari a 1.500 ore, nel secondo caso è pari a 750 ore. L‟opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio o, nel caso di passaggio tra i due regimi, con domanda al Rettore da presentare almeno 6 mesi prima dell‟inizio dell‟anno accademico, e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. I COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI sono attribuiti ai docenti dai Dipartimenti di afferenza, ed includono attività di: - DIDATTICA FRONTALE : lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, che danno luogo a CFU ; - DIDATTICA INTEGRATIVA: attività accessorie di supporto ai corsi di assegnamento ufficiali, che non sono direttamente associate all‟erogazione di CFU (seminari, tirocini e stage); - SERVIZIO AGLI STUDENTI: comprende attività di assistenza per la stesura degli elaborati finali, orientamento, tutorato . Compito istituzionale di professori e ricercatori è di guidare il processo di formazione culturale dello studente, secondo quanto previsto dal sistema di TUTORATO. Il tutorato è diretto ad orientare e ad assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. Ferma restando per i docenti la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, secondo le esigenze della programmazione, le strutture didattiche possono attribuire a professori e ricercatori l‟affidamento e la supplenza di ulteriori corsi, col consenso dell‟interessato. I PROFESSORI sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, incluse attività di orientamento, tutorato e verifica dell‟apprendimento, non meno di 350 ore se a tempo pieno16 (di cui 120 di didattica frontale) e non meno di 250 ore se a tempo definito (di cui 80 di didattica frontale). Per i RICERCATORI, l‟impegno annuo per lo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti è pari ad un massimo di 350 ore per il tempo pieno e un massimo di 200 ore per il tempo definito. Ogni Ateneo disciplina i DOVERI ACCADEMICI e i COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI del corpo docenti tramite Regolamento interno. Ai docenti è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, seppur ad essi sia fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni delle strutture didattiche per quanto concerne il coordinamento dei programmi di insegnamento. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate, definendo e rendendo pubblici i contenuti degli insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento. Hanno altresì l‟obbligo di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica, nei tempi stabiliti e con le modalità richieste, nonché di inserire il proprio curriculum nel sito della Struttura di afferenza. Ai docenti compete la partecipazione agli organi accademici collegiali relativi la didattica, l‟organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca. PERSONALE NON DOCENTE La disciplina del RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO per molti anni si è basata principalmente sul DPR 3/1957 (Testo Unico degli impiegati civili dello Stato), ma a partire dagli anni ‟90 ha conosciuto 4 principali riforme: - Prima privatizzazione: L.421/92 con delega al D.Lgs.29/1993 (Revisione del pubblico impiego); - Seconda privatizzazione: L.59/1997 con delega al D.Lgs.80/1998 ; - Riforma Brunetta: L.15/2009 con delega al D.Lgs.150/2009 (Ciclo di gestione della Performance) - Riforma Madia: L.124/2015 con delega ai D.Lgs.74/2017 e D.Lgs.75/2017 . Obiettivo principale delle riforme di privatizzazione è l‟introduzione nel settore pubblico dei principi di efficienza propri dei modelli di gestione del settore privato. Tale scopo si raggiunge attraverso un‟opera di decentramento e razionalizzazione delle PA, ponendo in primo piano l‟orientamento ai risultati in un modello in cui il cittadino viene sempre più inteso come “cliente” (New Public Management). In seguito alle prime 2 riforme, è stato adottato il D.Lgs.165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), che tuttora disciplina il rapporto di lavoro del PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO (TAB) in servizio presso gli Atenei. Nonostante l‟opera di privatizzazione, si tratta tuttavia di un “modello misto”, poiché alle norme del diritto comune si affiancano disposizioni di legge che introducono discipline limitate ai soli dipendenti delle PA. Le novità più importanti introdotte dal Testo Unico sul Pubblico Impiego sono: APPLICAZIONE delle norme di diritto privato e della contrattazione collettiva al pubblico impiego; DEVOLUZIONE al giudice ordinario delle controversie inerenti il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; INTRODUZIONE del piano triennale dei fabbisogni di personale In definitiva, quindi, il rapporto di lavoro del personale TAB si basa sul D.Lgs.165/2001, sul CCNL e sul Codice Civile. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Secondo il DPR 3/1957, possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i requisiti di: 1) Cittadinanza italiana ; 2) Maggiore età ; 3) Idoneità fisica all‟impiego. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall‟elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall‟impiego presso una PA. La perdita della cittadinanza italiana, l‟accertamento della produzione di documenti falsi all‟atto della presa in servizio, nonché la mancata risposta alla diffida a cessare eventuali cause di incompatibilità (entro 15 giorni), comportano la decadenza dall‟impiego. Dal momento che il personale TAB non svolge funzioni che implicano l‟esercizio di poteri o inerenti alla tutela dell‟interesse nazionale, possono accedervi anche i cittadini membri dell‟UE e i loro familiari (anche senza cittadinanza comunitaria ma in possesso di diritto di soggiorno). Il DPR 686/1957 disciplina le norme sull‟accesso agli impieghi pubblici e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, avviate con decreto ministeriale. Con l‟emanazione del DPR 487/1994 in seguito alla prima privatizzazione, i concorsi unici sono indetti con DPCM: tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo della PA. Il decreto fissa il termine massimo di 6 mesi dalla prova scritta entro il quale deve concludersi la procedura concorsuale. Ai sensi del D.Lgs.165/2001, prima di espletare i concorsi per la copertura di posti vacanti, gli Atenei devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo prioritariamente all‟immissione in ruolo di dipendenti appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre PA, in posizione di comando o fuori ruolo, che presentino domanda di trasferimento. Il reclutamento del personale delle PA avviene in base al Piano triennale dei fabbisogni di personale, tramite:  PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE (concorsi per esami), che possono altresì prevedere: - Una riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi per i dipendenti a tempo determinato con almeno 3 anni di servizio presso la PA che emana il bando ; - Una riserva dei posti, entro un massimo del 50%, per le progressioni economiche del personale interno ; - Una valutazione dei titoli (concorsi per titoli ed esami), da effettuare dopo la prova scritta ;  AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO, ove il profilo richieda solo la scuola dell‟obbligo ;  CHIAMATA DIRETTA PER ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CATEGORIE PROTETTE, in ordine numerico seguendo le liste delle direzioni provinciali del lavoro, previa verifica della compatibilità dell‟invalidità con la mansione. Per quanto riguarda la Sapienza, lo svolgimento dei concorsi è subordinato all‟assunzione di apposita delibera del CdA di definizione dei punti organici, nell‟ambito della programmazione annuale e triennale di fabbisogno di personale. I concorsi sono indetti con provvedimento del Direttore dell‟Area Risorse Umane. Le amministrazioni affidano lo svolgimento operativo dei concorsi ad una Commissione giudicatrice (nominata ad hoc per ogni concorso):le Commissioni stabiliscono criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali. Per ogni concorso, la PA pubblica un bando, con i termini di presentazione delle domande (non inferiori a 30 giorni), i requisiti richiesti e la modalità di svolgimento delle prove. Al termine, la graduatoria dei candidati resta in vigore per 3 anni, è pubblicata nel sito della PA e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. A parità di merito sono presenti diversi titoli di preferenza. I candidati che hanno superato la prova sono ammessi alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo di almeno 5 anni. Secondo le disposizioni di legge, i contratti stipulati dalle PA per il loro fabbisogno ordinario di personale sono a tempo indeterminato, salva la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ad esperti di comprovata specializzazione, per far fronte a specifiche esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RELAZIONI SINDACALI La CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE si svolge tra l‟Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle PA (ARAN) e le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Sono ammesse alla contrattazione le RSA che hanno nel comparto una rappresentatività almeno del 5%, considerando la media tra dato associativo e dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale degli iscritti alla singola RSA rispetto al totale degli iscritti nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle Rappresentanze Unitarie del Personale(è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori), rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito. La contrattazione collettiva nazionale si svolge nell‟ambito di 4 comparti (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Istruzione e Ricerca, Sanità). A livello di singolo comparto, prima di ogni rinnovo contrattuale le PA, tramite i Comitati di Settore, formulano gli indirizzi per la contrattazione collettiva. Per le Università e gli enti di ricerca opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio, tramite il Ministro per la PA e l‟innovazione, di concerto con MEF e MUR (sentita anche la CRUI). Gli atti di indirizzo dei comitati di settore sono sottoposti al Governo che, nel termine di 20 giorni, ne valuta la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. L‟atto è poi trasmesso all‟ARAN, che avvia la trattativa negoziale convocando le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative. Una volta raggiunta un‟ipotesi di accordo, questa è trasmessa entro 10 giorni dalla sottoscrizione dall'ARAN ai Comitati di Settore e al Governo. Acquisito il parere favorevole, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti, che ne certifica l'attendibilità e la compatibilità con la programmazione e il bilancio entro 15 giorni. I CCNL hanno durata triennale e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ARAN e delle PA interessate. Le PA hanno inoltre facoltà di stipulare contratti collettivi integrativi con l‟ARAN, di durata massima di 3 anni. La contrattazione collettiva nazionale disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. In alcune materie è vincolata dai limiti previsti dalla legge (sanzioni disciplinari, progressioni economiche, mobilità, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio), mentre in altri è del tutto esclusa (organizzazione degli uffici, materie oggetto di partecipazione sindacale, prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali). I CCNL costituiscono una fonte diretta di disciplina del lavoro, indicando: - Qualifiche professionali e relative mansioni ; - Regime retributivo di attività (stipendio tabellare, lavoro straordinario e trattamenti economici accessori collegati) ; - Orario di lavoro, durata e distribuzione (ferie, congedi, permessi, aspettative) ; - Responsabilità disciplinare, obblighi dei dipendenti, tipologia delle infrazioni e relative sanzioni ; - Sistema delle relazioni sindacali (informazione, confronto e contrattazione collettiva integrativa). CODICE DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI DIPENDENTI Il rapporto di servizio tra il dipendente e la PA si instaura con un contratto, da cui derivano il dovere di agire prestando una determinata attività (dovere di ufficio) ed i comportamenti da seguire nei confronti della PA e dei cittadini (codice di comportamento). Nel CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013) vengono indicati doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, a livello nazionale. Nei singoli Atenei, le disposizioni del codice sono integrate con un codice di comportamento interno, definito previo parere obbligatorio del NVA, nelle sue funzioni di OIV, e in base alle Linee guida del PNA e dell‟ANAC. Il Codice è consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all‟assunzione. Le disposizioni del codice si applicano a tutti i soggetti in rapporti con l‟Ateneo, ivi compresi gli organismi o enti controllati o partecipati. Sul rispetto dell‟applicazione del codice vigilano i dirigenti responsabili di struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. La PA è tenuta a pubblicare il codice disciplinare, corredato di sanzioni, sul sito proprio istituzionale. La pubblicazione sul sito istituzionale equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all‟ingresso della sede di lavoro. In particolare, tra i DOVERI DEL DIPENDENTE vi sono: - Servire responsabilmente la Repubblica e osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto e ogni altra legge ; - Uniformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell‟azione amministrativa; - Rispettare i criteri di economicità, efficienza, efficacia, integrità, correttezza, buona fede e trasparenza ; - Perseguire l‟interesse pubblico senza abusare della propria posizione o dei poteri di cui è titolare; - Rispettare il segreto d‟ufficio e la tutela della privacy, non usando a fini private informazioni in possesso ; - Assicurare lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati con le altre PA; - Assicurare la piena parità di trattamento dei destinatari, astenendosi da azioni discriminatorie ; - Fornire ai cittadini ogni informazione cui abbia titolo e rispettare gli obblighi di pubblicazione (trasparenza); - Eseguire gli ordini impartiti dai superiori gerarchici (non quando l‟atto sia palesemente illegittimo); - Denunciare all‟autorità giudiziaria e segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito ; - Non chiedere o accettare compensi, regali o utilità connesse alla prestazione lavorativa ( si intendono quelli di valore superiore ai 150 che non possono essere richiesti ma solo accettati (anticorruzione) ; - Non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all‟ufficio di appartenenza ; - Comunicare l‟adesione a organizzazioni/associazioni i cui interessi possano interferire con l‟attività d‟ufficio ; - Informare per iscritto, all‟atto di assegnazione all‟ufficio, il dirigente responsabile di tutti i rapporti di collaborazione retribuiti che il dipendente ha o abbia avuto con soggetti privati negli ultimi 3 anni ; - Astenersi dal partecipare all‟adozione di atti o attività che coinvolgano interessi propri, di parenti entro il 2° grado, di coniugi/conviventi, di persone con cui abbia legami di inimicizia, frequentazione abituale o rapporti di debito/credito significativi, nonché in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza (obbligo di astensione) ; - Non concludere, per conto dell‟amministrazione, contratti di appalti, forniture, finanziamenti, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto utilità nel biennio precedente, informandone il dirigente dell‟ufficio; - Esporre il badge identificativo nei rapporti con il pubblico ; - Dare tempestivo avviso all‟amministrazione in caso di malattia o cambio di residenza RESPONSABILITÀ E SANZIONI In base alla violazione e alla sanzione prevista, la RESPONSABILITÀ DELL‟IMPIEGATO PUBBLICO può essere:  DISCIPLINARE: deriva da violazione dei doveri inerenti al rapporto d‟impiego ;  CIVILE (o patrimoniale): si configura se l‟inosservanza comporta un danno economicamente apprezzabile all‟amministrazione o a terzi e la sanzione consista nell‟obbligo di risarcire il danno. Si distingue tra: - CIVILE VERSO TERZI: si configura ove l‟impiegato pubblico cagioni un danno ingiusto a terzi, tramite un‟omissione ingiustificata di atti/operazioni al cui compimento è obbligato per legge. Secondo l‟articolo 28 della Costituzione, è una forma di responsabilità concorrente: nel caso la condotta antigiuridica del dipendente sia posta in essere nell‟esercizio delle funzioni, la responsabilità è sia dell‟amministrazione che del funzionario che pone in essere la condotta (negli organi collegiali, la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare il dissenso). - AMMINISTRATIVA: si configura ove il pubblico impiegato cagioni un danno patrimoniale alla PA di appartenenza, a seguito di una condotta dolosa o gravemente colposa. Pertanto, oltre al rapporto di servizio, all‟elemento oggettivo (danno) e al nesso di causalità tra fatto/omissione e danno, necessita di un elemento soggettivo: il dolo o colpa grave. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato è responsabile se ha agito per delega del superiore, ed è tenuto a risarcire all‟amministrazione i danni derivanti dalla violazione dei suoi obblighi di servizio. I giudizi per l‟accertamento della responsabilità amministrativa e contabile spettano alla Corte dei Conti ; - CONTABILE: sussiste ove l‟illecito riguardi maneggio di denaro, somme o valori di appartenenza statale  PENALE: la trasgressione dei doveri d‟ufficio si concretizza nella figura del reato;  DIRIGENZIALE: sorge ove il dirigente non raggiunga gli obiettivi prefissati o in caso di inosservanza delle direttive. Le sanzioni implicano l‟impossibilità di rinnovo dell‟incarico, la recessione dal rapporto di lavoro e la decurtazione della retribuzione di risultato fino all‟80%: sono adottate previo parere del Comitato dei Garanti, rilasciato entro 45 giorni. La RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE sorge per violazione dei doveri d‟ufficio, dei codici di comportamento o del codice etico. La sua sussistenza è dichiarata previo svolgimento di un procedimento disciplinare interno, svolto in contraddittorio tra le parti e concluso con una eventuale sanzione disciplinare. Vige pertanto l‟obbligo di istituire in ogni PA un UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD), competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e responsabile per l‟aggiornamento del codice di comportamento interno. L‟irrogazione della sanzione del rimprovero verbale è di competenza del Responsabile della struttura. Ove si preveda l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il Responsabile della struttura segnala i fatti rilevanti all'UPD, tempestivamente e comunque entro 10 giorni. L'UPD, entro un termine di 30 giorni, notifica i fatti e convoca l‟interessato per il contraddittorio in sua difesa, con preavviso di almeno 20 giorni. Il procedimento si conclude, con archiviazione/irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla notifica. Salvo i casi in cui si preveda il licenziamento, l‟UPD e il dipendente possono procedere in via conciliativa alla determinazione concordata della sanzione. Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità della sanzione sono determinati in base a diversi criteri generali: a) Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate ; b) Rilevanza degli obblighi violati ; c) Responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata e dalle funzioni esercitate ; d) Grado di disservizio/danno/pericolo causato dall‟amministrazione agli utenti o a terzi ; e) Circostanze aggravanti/attenuanti (comportamento verso gli utenti, precedenti disciplinari nel biennio). 1. Rimprovero verbale ; 2. Rimprovero scritto (censura) ; 3. Multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione : - Inosservanza delle disposizioni di servizio (malattia, orario di lavoro, obbligo di esposizione del badge); - Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro; - Condotta scorretta verso terzi ; - Negligenza o insufficiente rendimento nell‟esecuzione dei compiti assegnati ; 4. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni : - Assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; - Comportamenti minacciosi, ingiuriosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, di utenti o di terzi ; - Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia ; - Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell‟amministrazione; 5. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 15 giorni : - Rifiuto di collaborare od attestazione falsa all‟Ufficio Disciplinare inerente procedimenti contro terzi ; 6. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi : - Violazione di obblighi lavorativi che abbia determinato la condanna della PA al risarcimento del danno ; - Mancato esercizio o decadenza dall‟azione disciplinare causa omissione o ingiustificato ritardo degli atti DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO PER 18 MESI IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA (36 mesi ) ;  DIRITTO AL COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA‟: per soppressione di ufficio o riduzione di organico, ove non sia possibile il ricollocamento presso altra PA (con indennità dell‟80% dello stipendio per massimo 24 mesi);  DIRITTO ALLA RISERVATEZZA , NEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI ;  DIRITTO ALLE PARI OPPORTUNITA‟ (almeno 1/3 dei posti delle commissioni di concorso sono riservati alle donne) CICLO DELLA PERFORMANCE E SISTEMA DI VALUTAZIONE Circa la valutazione del personale TAB, dei dirigenti e del Direttore Generale, ogni Ateneo svolge il CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE descritto dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009), al fine di incrementare efficienza e garantire trasparenza dell‟attività e valorizzazione del merito. Ogni PA è tenuta ad adottare ogni anno un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei singoli dipendenti e dell‟organizzazione nel complesso (SMVP), descrivendo agli stakeholders le metodologie applicate per assicurare il corretto svolgimento del ciclo della performance. Il ciclo segue diverse fasi: 1. Programmazione strategica (Piano Strategico) : - Il Rettore propone il documento di programmazione pluriennale di Ateneo al CdA e al Senato Accademico; 2. Programmazione operativa (Piano Integrato) : - Basandosi sugli obiettivi strategici di Ateneo, il Piano della Performance individua gli obiettivi operativi, i relativi indicatori e i target di risultato. Dal 2015, secondo le linee guida dell‟ANVUR, il Piano è presentato unicamente al PTPCT e al piano di Assicurazione della Qualità (AQ) in un unico documento: il Piano della Performance integrato. Anch‟esso è proposto dal Rettore al CdA e al Senato Accademico, e dev‟essere approvato entro il 31/01 ; - Su proposta del Rettore, il CdA assegna obiettivi operativi a Direttore Generale, Presidi, Direttori di Dipartimento ; - Il Direttore Generale assegna obiettivi operativi ai dirigenti/Direttori di Area, in base alle linee di indirizzo del CdA ; - I dirigenti e i responsabili di struttura assegnano obiettivi operativi al personale TAB loro assegnato. 3. Monitoraggio in corso d‟anno (ed eventuale revisione degli obiettivi/attivazione di interventi correttivi) : - Svolto dai NVA, che hanno facoltà di segnalare interventi correttivi al CdA ed eventuali irregolarità o disfunzioni del sistema di valutazione all‟ANAC. A loro spetta la verifica del grado di soddisfazione degli studenti (customer satisfaction), nonché la redazione di una Relazione annuale sul funzionamento del SMVP entro il 30/04 ; - Il Direttore Generale redige una Relazione semestrale di monitoraggio, che trasmette al NVA entro il 31/07 . 4. Misurazione e valutazione della performance : - Per valutare la performance organizzativa e individuale, il CdA adotta e aggiorna ogni anno entro il 31/12, un SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMVP), previo parere vincolante dei NVA, in cui elenca e descrive le metodologie utilizzate per assicurare il corretto svolgimento del ciclo della performance ; - La misurazione e valutazione della performance è svolta dagli NVA, dai dirigenti e dagli utenti ; - Agli NVA spetta la valutazione delle performance organizzativa, del Direttore Generale e dei dirigenti ; - Al Direttore Generale spetta la valutazione dei singoli dirigenti/Direttori di Area, con il supporto del NVA ; - I dirigenti sono preposti alla valutazione del personale TAB affidato alla loro struttura/ufficio. 5. Rendicontazione dei risultati della performance agli organi interni e sul sito istituzionale: - Tramite la Relazione sulla Performance, il Direttore Generale evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse allocate. Anch‟essa, secondo le linee guida dell‟ANVUR, viene integrata con le azioni realizzate ai fini della trasparenza e dell‟anticorruzione, e prende il nome di Relazione integrata sulla Performance. La Relazione deve essere validata dal NVA ed approvata dal CdA entro il 30/06 Nel rispetto del principio di trasparenza verso utenti, cittadini e stakeholders, le PA pubblicano sul loro sito istituzionale il SMVP in uso, completo di Piano e Relazione sulla Performance. La funzione di indirizzo e redazione di Linee-guida per la corretta gestione del ciclo della performance delle Università e degli enti di ricerca è svolta dall‟ANVUR. Per quanto riguarda la performance organizzativa, vengono considerati i seguenti indicatori:  Effettivo grado di attuazione di piani e programmi;  Rispetto dei tempi e delle risorse previste, degli standard qualitativi e quantitativi definiti ;  Grado di soddisfazione degli utenti e dei destinatari dei servizi ;  Efficienza nell‟impiego delle risorse (contenimento dei costi, ottimizzazione dei tempi) ;  Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  Promozione delle pari opportunità Per quanto riguarda la performance individuale, vengono considerati i seguenti indicatori:  Risultati gestionali: grado di raggiungimento degli obiettivi individuali (per dirigenti e responsabili) ;  Qualità del contributo assicurato alla performance dell‟unità organizzativa di appartenenza ;  Competenze dimostrate ;  Comportamenti professionali e organizzativi (puntualità, accuratezza, comunicazione, relazione, problem solving). Nell‟ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio, la quota delle risorse destinate a remunerare le performance organizzative e individuali è stabilita dal CCNL. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono finanziati con le risorse per la contrattazione collettiva integrativa: a) Bonus annuale delle eccellenze: premia il personale dirigente e non, entro il mese di aprile di ogni anno ; b) Premio annuale per l‟innovazione: premia, in base alle candidature, il progetto in grado di produrre cambiamenti significativi nei servizi offerti o nei processi interni di lavoro ; c) Progressioni economiche e di carriera ; d) Attribuzione di incarichi e responsabilità ; e) Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. Per quanto riguarda la PERFORMANCE INDIVIDUALE, le schede di valutazione sono compilate dal Direttore o Responsabile di Struttura (dal NVA per il Direttore Generale), che assegna ad ogni dimensione analizzata un valore da 1 a 5. Il punteggio individuale scaturisce dalla somma dei valori attribuiti ad ogni parametro. A seconda del punteggio, si quantifica la percentuale degli incentivi da erogare rispetto agli importi massimi. La valutazione del personale senza indennità di responsabilità (categorie B, C e D) assume il parametro di “produttività collettiva” anziché i risultati gestionali, ossia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di gruppo e di struttura. La valutazione dell‟apporto individuale all‟interno della produttività collettiva è effettuata dal Direttore/Responsabile di Struttura direttamente per il Leader del gruppo e, sentito lo stesso, per gli altri componenti del gruppo. Tale valutazione si basa su 4 dimensioni di comportamenti organizzativi osservabili: Relazione, Risultati, Impegno e Flessibilità. Il processo di valutazione include un colloquio con il valutato sui risultati della performance individuale. Il colloquio viene svolto dal Direttore/Responsabile della Struttura (dal NdV per il Direttore Generale) e l‟interessato ha 15 giorni di tempo dalla data dell‟audizione per presentare eventuali controdeduzioni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei Direttori di Dipartimento o dei Presidi di Facoltà può comportare, previa delibera del Senato Accademico, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore. Per quanto riguarda i dirigenti, lo Statuto di Sapienza prevede che, qualora il dirigente non raggiunga i 2/3 degli obiettivi assegnati, il Direttore Generale potrà valutare la revoca dell‟incarico.