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Riassunto per Concorsi Polizia Locale (Cat. C), Schemi e mappe concettuali di Diritto Amministrativo

Versione aggiornata 2022 per concorsi polizia locale cat. C (municipale). Le materie presenti nelle dispense sono: - Diritto costituzionale, codice penale e codice di procedura penale (polizia giudiziaria) - Diritto amministrativo e sistema sanzionatorio (l. 689/1981) e degli enti locali (TUEL) - Disciplina commercio - Codice della strada - Disciplina di pubblica sicurezza (Tulps, Armi, Stupefacenti, Immigrazione) - Polizia urbana, sanitaria, rurale - tanto altro, leggere il sommario

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

In vendita dal 13/01/2022

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Scarica Riassunto per Concorsi Polizia Locale (Cat. C) e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! PREPARAZIONE CONCORSI PER POLIZIA LOCALE Diritto costituzionale.. Diritto penale... Diritto processuale. Polizia giudiziaria. Diritto amministrativo... Sistema sanzionatorio amministrativo e I. 689/1981 Diritto degli enti locali... Accesso agli atti. | contratti della Pubblica Amministrazione... Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione . Regolamento europeo sulla Privacy — Direttiva UE 2016/679... Accesso, organizzazione e competenze della polizia locale... Il codice della strada .. La disciplina di pubblica sicurezza (disciplina armi, stupefacenti, immigrazione) .. La disciplina edilizia e ambientale. La disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande ..... Polizia urbana, rurale. sanitaria, veterinaria e mortuaria | principali atti e verbali di polizia municipale... DPI: TR ON eroe Rita ORDINAMENTO GIURIDICO E CONCETTO DI STATO Un'organizzazione stabile di individui, per potersi definire tale, deve garantire il rispetto di un insieme di regole di condotta, finalizzato al perseguimento di finalità comuni, alle quali il gruppo assicura un'adesione media. Le regole che disciplinano un ordinamento giuridico sono dette norme giuridiche. L'insieme delle norme giuridiche che caratterizzano un dato ordinamento costituiscono il diritto. Il diritto pubblico si occupa della disciplina dello stato, dei suoi organi e delle sue istituzioni, regola la loro attività interna e quella nei confronti dei soggetti privati. Quello privato disciplina i rapporti privati tra i soggetti intesi in senso ampio cioè sia che si tratti di persone sia che si tratti di enti privati. EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA Quando la norma giuridica dispiega i propri effetti andando a modificare l'ordinamento giuridico si dice che essa è efficace. La norma entra in vigore, e inizia ad avere efficacia, nel momento successivo a quello in cui è portata a conoscenza dei cittadini, tramite la sua pubblicazione. Il tempo intercorrente tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della norma viene definito vacatio legis, e dura 15 giorni. La retroattività di una legge è da considerarsi evento eccezionale e in materia penale è proibita dall'art. 25 comma 2 Cost. LO STATO Lo Stato si ha quando una popolazione si sottomette ad un potere politico e dà vita ad un ordinamento che è in grado di soddisfare i suoi interessi generali. Per aversi uno Stato devono essere presenti i tre elementi: Popolo; Territorio; Governo sovrano. La forma di stato attualmente vigente in Italia raccoglie diverse dimensioni: ® Stato pluralista, formato da una pluralità di forme sociali e politiche. ® Stato democratico, la sovranità appartiene al popolo che la esercita in maniera indiretta con la rappresentanza, con le elezioni, e in maniera diretta tramite referendum, leggi di iniziativa popolare e petizioni alle camere. ® Stato costituzionale, con la presenza di una costituzione rigida che limita Costituzione rigida che pone limiti alla legge del parlamento ® Stato sociale, perseguimento dell’uguaglianza sostanziale, puntando a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà a tutti. ® Stato repubblicano, il Capo dello Stato è persona eletta periodicamente e la forma repubblicana è immodificabile (art. 139 Cost.) LA COSTITUZIONE È entrata in vigore il 1° gennaio 1948 con l'approvazione da parte dell'Assemblea costituente, a seguito del referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946. La Costituzione è l'atto supremo dell'ordinamento in quanto posta dal potere costituente: è scritta, votata, non concessa da un sovrano. Essa si compone di diverse parti: e Principi fondamentali: gli articoli 1-12 costituiscono un nucleo di valori intangibili posti a fondamento della nostra democrazia e dell’azione dei poteri dello Stato. Il loro valore si dice essere “precettivo” poiché sono norme suscettibili di applicazione diretta anche quando manchi, nel caso concreto, una esauriente disciplina ordinaria di dettaglio. particolare religione e tutti sono liberi di non avere un credo religioso ed essere, quindi, atei. L'unica limitazione prevista è quella di non essere contrari al buon costume e alla morale corrente. L'articolo 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero attraverso l’uso di qualsiasi mezzo di diffusione, che sia stampa o con i mezzi tecnologici più moderni, senza essere posti sotto censura. SEZIONE TERZA: | RAPPORTI ETICO - SOCIALI Gli articoli 29, 30 e 31 garantiscono i i della fami tutti gli effetti. La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, i cui principi fondamentali sono: l'eguaglianza morale tra i due coniugi, la tutela dell’unità familiare, il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e il mantenimento e l'istruzione dei figli in assenza dei genitori, perché ignoti, incapaci o defunti. Ad oggi sono state poi riconosciute le unioni di fatto, o convivenze, e le unioni omosessuali. lia che, come quelli del singolo individuo, sono intangibili e riconosciuti a L'articolo 32 sancisce e tutela il cure mediche, col diritto dell’autodeterminazione terapeutica, che esclude la sottoposizione del malato a trattamenti obbligatori, se non quando la legge lo dispone, come nei casi dei vaccini obbligatori, in nome dell’incolumità del singolo interessato e del resto della collettività. Nell'articolo è previsto anche il diritto all'ambiente salubre, da intendersi come protezione e preservazione delle condizioni indispensabili alla salute. itto alla salute. Si prevede anche la regola della volontarietà del paziente nel sottoporsi alle Gli articoli 33 e 34 disciplinano la materia dell'istruzione scolastica, garantendo il diritto alla cultura e alla scuola e prevede: - la libertà di insegnamento e la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione; - il principio del libero accesso all'istruzione scolastica (scuola aperta a tutti), senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri; - l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione dell’obbligo; - il riconoscimento del diritto di studio anche a coloro privi di mezzi, purché siano capaci e meritevoli, attraverso borse di studio o assegni familiari. SEZIONE QUARTA: | RAPPORTI ECONOMICI Gli articoli 35, 36, 37 e 38 trattano del lavoro, considerato come un fenomeno sociale che connota la natura di uno Stato e concernono il rapporto di lavoro subordinato e la libertà sindacale, in pratica i diritti sociali dei lavoratori. Tra i principi del rapporto di lavoro subordinato vanno ricordati: A. il principio della tutela del lavoro; B. il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente; C. il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite; D. l'eguaglianza di diritti fra lavoratori e lavoratrici; E. il diritto all'educazione e all’avviamento professionale. L'articolo 39 sancisce il principio della libertà di organizzazione sindacale. È possibile costituire più sindacati per una medesima categoria, è possibile scegliere a quale sindacato aderire oppure è possibile anche non aderire a nessuno di quelli esistenti, è possibile anche fare propaganda sindacale purché non si arrechi danno al datore di lavoro. Il principale strumento di lotta sindacale volto al soddisfacimento delle rivendicazioni dei lavoratori è lo sciopero, che consiste nell’astensione concentrata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo e rappresenta una forma di autotutela, riconosciuta e garantita dalla Costituzione. L'articolo 42 sancisce che la proprietà può essere pubblica o privata e che i titolari del diritto di proprietà possono essere lo Stato, gli enti o i privati. La proprietà può essere sottoposta a limiti ed espropriata. SEZIONE QUINTA: | RAPPORTI POLITICI Il corpo elettorale è la parte attiva del popolo, l'insieme dei cittadini che godono dell'elettorato attivo, il diritto di costituire, attraverso il voto, i collegi politicamente rappresentativi dello Stato (Parlamento, Consigli Regionali, Provinciali e Comunali). La capacità di votare e di esprimere la propria volontà politica attraverso il voto si definisce elettorato attivo. Due sono i requisiti richiesti: la cittadinanza italiana e la maggiore età. L’elettorato passivo consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive. Chiunque sia elettore è, a sua volta, anche eleggibile. Per l'appartenenza alla Camera dei deputati l’età non può essere inferiore ai 25 anni, mentre per l'appartenenza al Senato ai 40. La capacità di essere eletti può subire delle limitazioni per il sopravvenire di alcune cause che impediscono di fatto una possibile elezione. L'articolo 48 stabilisce requisiti e modalità per rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero senza che siano costretti a rientrare in Italia per recarsi alle urne. L'Italia è una Repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei modi e nei limiti della Costituzione. Il popolo non esercita la sovranità in modo diretto, ma in modo indiretto, eleggendo dei rappresentanti con il compito di fare gli interessi del Paese. L'Italia è una democrazia rappresentativa e per scegliere i propri rappresentanti si ricorre all’interme diazione di organismi in grado di orientare le attività e le scelte dei cittadini, ovvero i partiti politici, associazioni di persone con comunanza di ideologia e di interessi che, attraverso una stabile organizzazione, mirano a influenzare la determinazione dell'indirizzo politico del Paese. Nessun limite di natura ideologica è previsto per la costituzione di un partito politico, tranne il divieto di ricostruire il partito fascista (articolo 49). L'articolo 50 prevede che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni popolari alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi ed esporre comuni necessità. Il diritto di petizione può essere azionato più facilmente rispetto all'iniziativa legislativa popolare o referendum, poiché non richiede né particolari formalità né un numero minimo di firmatari e può avere ad oggetto tutte le materie. L'articolo 51 garantisce la parità di accesso alle cariche elettive. Tutti i cittadini dell’uno o dell'altro sesso possono accedere alle cariche elettive o agli uffici pubblici, a tal fine la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini. Tra i doveri inderogabili, nell'articolo 52, abbiamo il dovere di difesa della Patria, considerato sacro, ma che non si traduce necessariamente con l'obbligo di prestare il servizio militare. L'articolo 53 obbliga tutti i cittadini e gli stranieri che hanno interessi economici in Italia a concorrere alle spese pubbliche attraverso prelievi fiscali in ragione della capacità contributiva di ciascuno, considerata il parametro democratico a cui è ispirato il sistema tributario, che richiede maggiori sacrifici economici a coloro che godono di un reddito più elevato. L'articolo 54 impone il dovere di fedeltà, secondo cui tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. REVISIONE COSTITUZIONALE La costituzione italiana è ri, ne costituzionale è ida, per integrarla con leggi costituzionali o modificarla con leggi di revi necessario un procedimento di tipo aggravato. L'art. 138 della Costituzione prevede che per cambiare la Costituzione sia necessaria una duplice lettura da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a 3 mesi 1. Primalettura dove è sufficiente la maggioranza relativa (la metà + 1 dei votanti) per ciascuna camera. in questa fase i due rami del parlamento possono apportare al progetto di legge qualsiasi emendamento ed il testo farà le navette tra camere e senato fino a che le due assemblee non si pronunceranno positivamente sullo stesso testo. 2. Seconda lettura maggioranza (qualificata) dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, con la promulgazione del presidente della Repubblica, senza necessità di richiedere il referendum Se in seconda lettura la maggioranza è assoluta, invece, entro 90 giorni dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, 500.000 elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera possono richiedere il referendum costituzionale. DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI Ai soggetti di diritto possono essere imputate due distinte situazioni giuridiche: * situazionigiuridiche favorevoli: - ipoteri (astratta possibilità di ottenere determinati effetti giuridici con il loro esercizio); - idi esempio il diritto di proprietà, il diritto alla protezione dei dati personali ecc.); i soggettivi (situazione attiva, concreta e attuale di vantaggio che fa riferimento a un bene particolare, per - gli interessi legittimi (situazione attiva, attuale e concreta, concernente nella legittima pretesa da parte del cittadino che la Pubblica Amministrazione operi secondo canoni e criteri previsti dalle norme costituzionali e ordinarie); * situazioni giuridiche sfavorevoli: - gli obblighi (comportamenti da tenere necessariamente per il rispetto di un diritto altrui); - i doveri (comportamenti da tenere necessariamente che prescindono dall'esistenza di un corrispettivo diritto altrui, ad esempio i doveri costituzionali a tutela di un interesse generale); - le soggezioni (comportamenti propri di chi è soggetto ad un potere, ad esempio dei figli minori verso i genitori). SEPARAZIONE DEI POTERI Per la teoria della separazione dei poteri (Montesquieu, Spirito delle leggi, 1748) ogni potere deve essere attribuito ad un organo diverso in posizioni di reciproca indipendenza tra loro, al fine di evitare che possa essere minacciata la libertà. | poteri individuati da Montesquieu sono: ® legislativo: elabora leggi; : applica leggi; : giudica e condanna chi non rispetta le leggi. | poteri devono potersi condizionare in modo da bilanciarsi reciprocamente secondo uno schema di pesi e contrappesi (check and balance): in Italia il presidente della Repubblica ha come compito principale quello di garantire gli equilibri fra i diversi poteri. FONTI DEL DIRITTO Ogni ordinamento pone delle regole affinché determinate norme vengano ritenute parte stessa dell'ordinamento. Si chiamano fonti del diritto quegli atti o fatti che l'ordinamento abilita a produrre norme giuridiche. Requisiti delle norme devono essere generalità e astrattezza, nel primo caso significa che devono essere riferite a tutti i cittadini, nel secondo deve essere una regola ripetibile nel tempo. Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione, ad esempio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per testo unico (abbreviato in T.U.), nel diritto italiano, si intende una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia. Per procedere al riordino della normativa esistente si è deciso di emanare i cosiddetti codici di settore, provvedimenti che, nelle intenzioni del legislatore, non sono una mera raccolta coordinata di norme esistenti ma si pongono l’obiettivo di operare un’organica revisione della disciplina di una materia con innovazioni anche dal punto di vista sostanziale, pur nei limiti consentiti dalla delega ricevuta. In realtà, al di là della diversa terminologia utilizzata, non vi è una sostanziale differenza con il testo unico di tipo innovativo. ‘ato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, oppure le fonti sulla produzione sono norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo. Ci sono le fonti di produzione sono ciascun atto o fatto abili - Procedimento in sede legislativa o deliberante. || procedimento diventa abbreviato, senza l'approvazione dell'assemblea. Almeno che governo o 1/5 del parlamento non si opponga. Per alcune materie questa modalità è da escludere. ® Discussione în aula, se non si è proceduto in sede deliberante c’è una discussione generale. Se il procedimento è quello ordinario i parlamentari possono proporre degli emendamenti, ovvero delle modifiche al testo approvato dalla commissione. Dopo di ciò si ha la votazione articolo per articolo a voto palese. ® Messaggio dall’altra camera e ad eventuali navette, se il progetto è approvato, viene trasmesso con apposito messaggio al presidente dell'altra camera, che dovrà approvare il progetto nella stessa identica formulazione. Qualsiasi modificazione comporta il ritorno alla camera che lo aveva approvato per prima, questo su e giù viene chiamato navette. La proposta di legge è approvata se al momento della votazione è presente in aula la maggioranza dei componenti (quorum costitutivo), e se vota a favore la maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). ® Promulgazione, una volta che la legge è stata approvata sullo stesso testo da entrambe le camere viene promulgata entro 30 giorni dal presidente della Repubblica oppure può rinviare alle camere il testo, se le Camere approvano nuovamente la legge deve essere promulgata. * Pubblicazione, dopo la promulgazione la legge deve essere pubblicata entro 3 giorni sulla Gazzetta ufficiale. ® Entrata in vigore, dal momento della pubblicazione decorre un periodo di tempo (di norma 15 giorni) chiamato Vacatio legis, trascorso il quale diventa obbligatoria per tutti. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viene eletto dal Parlamento in seduta comune (Camera dei deputati) e da 58 delegati regionali (tre per ciascuna regione eletti dal consiglio regionale, la Valle d'Aosta ne ho solo uno). E richiesta una maggioranza qualificata: nelle prime tre votazioni essa è %4 del collegio, e dalla quarta votazione in poi è la maggioranza assoluta dei componenti. Unico requisito è essere un cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. La carica non è compatibile con nessun'altra e non vi è limite al numero dei mandati. La durata della carica è di 7 anni (art. 85.1): è una durata notevolmente lunga (superata solo da quella dei giudici costituzionali che è di 9 anni). Ciò lo svincola da legami politici immediati con l'organo che lo elegge. Qualora il presidente non sia in grado di adempiere temporaneamente alle sue funzioni per qualsiasi ragione, esse passano al presidente del Senato della Repubblica istituto: viene chiamato supplenza. In caso di impedimento permanente si ha l’indizione dell'elezione del nuovo presidente. ATTRIBUZIONI In ordine alla rappresentanza esterna: - accoglie i rappresentanti esteri; - ratifica itrattati eventualmente su autorizzazione delle Camere; - dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; - effettua visite ufficiali all’estero. In ordine all'esercizio delle funzioni parlamentari: - nomina fino a 5 senatori a vita - può convocare le Camere in seduta straordinaria - fissa la prima riunione delle nuove Camere - può inviare messaggi alle Camere - può sciogliere le Camere o anche una solo di esse (tranne negli ultimi 6 mesi del mandato, se non coincidono con gli ultimi 6 mesi della legislatura) In ordine alla funzione legislativa: - promulga le leggi approvate dal Parlamento ed emana gli atti aventi forza di legge - può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione (ma è obbligato a promulgare se le Camere le approvano nuovamente) In ordine alla funzione esecutiva e di governo: - conduce le consultazioni per la formazione del governo - nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri - accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni - hailcomando delle Forze armate - presiede il Consiglio supremo di difesa (Csd) In ordine all'esercizio della sovranità popolare: - indice le elezioni delle Camere - indice i referendum previsti dalla Costituzione - dichiara l'abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole In ordine all'esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: - nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale - presiede il Consiglio superiore della magistratura (Csm) - può concedere grazia e commutare le pene GOVERNO DELLA REPUBBLICA Il governo, potere esecutivo e vertice dell’amministrazione, costituisce l'organo che più di ogni altro promuove, elabora e realizza le politiche pubbliche. Il governo è anche il vertice dell'apparato amministrativo statale: ogni branca dell’amministrazione dello Stato ha al suo vertice un ministro a cui indirizzi settoriali risponde, mentre l’intera amministrazione risponde a quelli generali fissati dal Consiglio dei ministri e prodotti in direttive dal Presidente del consiglio. È un organo complesso costituito da altri organi. Secondo l'art. 92 il governo della Repubblica è composto da: - presidente del Consiglio dei ministri - ministri - Consiglio dei ministri PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO Il governo si forma attraverso diverse fasi: * Consultazioni: Accertato il risultato elettorale, il presidente della Repubblica deve individuare il possibile Presidente del Consiglio del Governo capace di ottenere la fiducia del Parlamento. A tal fine procede alle consultazioni dei Capi dei Gruppi parlamentari, dei rappresentanti delle coalizioni e dei Presidenti dei rami del Parlamento. e Conferimento dell’incaric : Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, in caso di consultazioni senza risultati significativi il p.d.R. procede affidando un mandato esplorativo a una personalità politica che avrà il compito di individuare una possibile maggioranza. In caso di consultazioni da cui risulti un nome che può ottenere la fiducia il Presidente conferisce l'incarico direttamente a quella personalità in forma esclusivamente orale. Del conferimento dell'incarico dà notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi politici. L’incaricato qualora accetti l’incarico lo fa con riserva che scioglierà proponendo la lista dei ministri. e Nominaegiuramento: Prima della fiducia, il presidente della Repubblica, con la firma del presidente del Consiglio nominato: - nomina il Presidente del Consiglio - designa singoli ministri - accetta le dimissioni del Governo uscente. Il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano il giuramento. Il nuovo governo entra in funzione con il giuramento, ma si può occupare solo di ordinaria amministrazione fino alla votazione della fiducia. Nella prima seduta del C.d.M designa i viceministri e i sottosegretari. * Fiducia: Entro 10 giorni il Governo deve ottenere il voto di fiducia tramite mozione motivata dai gruppi parlamentari e votazione nominale per appello. Se il governo non dovesse ottenere la fiducia delle camere, resta in carica per gli affari correnti fino all'insediamento di un nuovo governo. ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Il decreto legge ed il decreto legislativo sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo in situazioni di necessità ed urgenza o per discipline complesse e articolate. Secondo il principio di separazione dei poteri, il potere legislativo è attribuito al Parlamento, quindi costituiscono un'eccezione al normale processo di emanazione delle leggi ordinarie. La differenza tra il decreto legge ed il decreto legislativo riguarda l'iter di emanazione degli atti ed il relativo intervento parlamentare. Con il decreto legge, nei casi di necessità ed urgenza, il Governo può legiferare in maniera autonoma. L'atto viene esaminato dal Parlamento soltanto dopo la sua emanazione. Con il decreto legislativo invece l'intervento del Parlamento è preventivo. Mediante la legge di delega, infatti, il Parlamento indica al Governo sia l'oggetto del decreto legislativo che i tempi entro cui può esercitare la funzione legislativa. DECRETO LEGISLATIVO L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che il Governo può emanare atti aventi forza di legge su delega del Parlamento nel rispetto di una serie di vincoli circa l'oggetto ed i tempi di emanazione. In questo caso, quindi, è il Parlamento che delega al Governo il potere di legiferare su una determinata materia attraverso la legge di delega. L'iter del decreto legislativo è il seguente: - deliberazione del Consiglio dei ministri; - decreto presidenziale di emanazione; - pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore. Il decreto legislativo deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica almeno 20 giorni prima del termine stabilito dalla legge di delega. Tale periodo permette al Capo dello Stato di poter esercitare la sua funzione di controllo e la relativa possibilità di rinviare il decreto legislativo al Consiglio dei ministri. DECRETO LEGGE Il decreto legge è un atto con forza di legge che il governo può adottare in casi straordinari di necessità e urgenza. Essi hanno efficacia provvisoria con forza equiparata alla legge ordinaria, sono deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica. Entrambe combinano l'elezione diretta con la composizione del consiglio comunale che garantisce al sindaco eletto una sicura maggioranza numerica, rispettando la proporzionalità interna alle liste che lo sostengono e alle liste che restano in minoranza. Nei comuni maggiori si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio. Ciascun candidato può essere collegato a una o più liste e gli elettori possono esprimere due scelte: una per il sindaco e una per la lista dei consiglieri. È possibile scegliere una lista diversa da quella collegata al candidato cui si accorda il proprio voto (voto disgiunto). Nella fase intermedia tra primo e secondo turno i due candidati che vanno al ballottaggio possono collegarsi a liste diverse rispetto a quelle che li avevano appoggiati nella prima votazione. In fase di ballottaggio gli elettori possono scegliere soltanto il candidato sindaco; non sono ammessi voti alle liste. Nei comuni minori, ciascun candidato sindaco è collegato a una lista sola, si vota in un solo turno, il candidato che prende più voti è eletto e ciò comporta l'elezione dei % dei consiglieri. Quanto alle circoscrizioni, previste solo nei comuni molto grandi, sono affidati dalla legge allo statuto del Comune, in mancanza si applicano le norme relative ai comuni con più di 15.000 abitanti. GOVERNI REGIONALI E LOCALI Nel corso del 2001 è stato modificato il titolo V (ossia la parte dedicata a comuni, province e regioni) della parte seconda della costituzione italiana attraverso la riscrittura di molti articoli e l'introduzione di nuove norme che hanno determinato un sostanziale ampliamento dei compiti e delle funzioni attribuite a questi soggetti. In particolare, ora, secondo il nuovo art. 114: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. | Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.» La Riforma del 2001 ha cambiato la competenza legislativa ed ha stabilito: e Materie di competenza statale, definita competenza esclusiva, nelle quali solo lo Stato è abilitato a legiferare. Le competenze esclusive dello Stato sono elencate nel comma 2 art. 117 Cost. da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma. e Materie a competenza concorrente, nelle quali spetta alle regioni legiferare, ma restando riservata alla legge dello Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia. Nelle materie di competenza concorrente elencate dall'articolo 117.3 la potestà legislativa regionale deve esercitare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. e Materie di competenza residuale, che “spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Ma la prassi ha dimostrato che l'operatività della clausola di residualità è tutt'altro che automatica. La Corte ha riconosciuto “l’impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle regioni... per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile a una delle materie elencate nei commi e Ill dell’art. 117 della Costituzione”. In questi casi, ancor prima della clausola di residualità a favore della competenza regionale, deve applicarsi il differente criterio di prevalenza: le funzioni relative a materie innominate, prima di essere riconosciute alle regioni, devono superare una verifica diretta ad accertare se queste non possono essere comunque ricondotte nell’ambito delle materie espressamente elencate dall'art 117 comma 2. LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (DISCIPLINATE DALL'ART. 118) rietà verticale introdotto dalla riforma del 2001, le funzioni amministrative spettano di regola all'ente più vicino al cittadino, mentre l'intervento degli enti di livello superiore è solo sussidiario. Il primo comma dell’art. 118 dispone infatti che esse in via generale “sono attribuite ai comuni”, a meno che la legge non provveda a conferire a province, città metropolitane, regioni o allo Stato per garantire, di volta in volta, esigenze di carattere unitario. LE REGIONI: ORGANIZZAZIONE E ORGANI NECESSARI CONSIGLIO REGIONALE Il Consiglio regionale — organo rappresentativo della collettività regionale — è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini residenti nella Regione (che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età) e dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. Esso esercita le potestà legislative conferite dalla Costituzione (art. 121, co. 2, Cost.), comprensive del potere di deliberare lo statuto (art. 123, co. 2, Cost.), e le funzioni assegnate dalle leggi e dallo statuto. Inoltre può fare proposte di legge alle Camere. In particolare: - | avanza proposte di legge al Parlamento (art. 121, co. 2, Cost.); - esprime pareri in materia di fusione o creazione di Regioni e di mutamento delle circoscrizioni provinciali e creazione di altre Province (artt. 131 e 133 Cost.); - eleggei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.); - puòrichiedere il referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e quello consultivo (138 Cost.). Il numero massimo dei membri del Consiglio regionale è determinato, a esclusione del Presidente della Giunta, in relazione alla popolazione della Regione. La medesima disposizione stabilisce il numero massimo di assessori (un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale). Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono a: - approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto; - rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie dello stesso Presidente della Giunta; - dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. GIUNTA REGIONALE E PRESIDENTE DELLA REGIONE La Giunta regionale è l'organo collegiale esecutivo delle Regioni, composto dal Presidente, da un Vicepresidente eventuale e dagli assessori, preposti a settori omogenei dell’Amministrazione regionale. La Giunta attua la specifica e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo mediante l'iniziativa legislativa, presentando disegni di legge al Consiglio, nonché la predisposizione e la presentazione degli stati di previsione del bilancio e del conto consuntivo e, inoltre, la programmazione economica e territoriale. Il Presidente della Regione riveste la duplice funzione di rappresentante della Regione e di Presidente della Giunta. LE REGIONI A STATUTO SPECIALE (ART. 116.1) Le regioni a statuto speciale, (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia) nascono a causa di questioni storiche e geografiche e sono previste dalla Costituzione. Le regioni a statuto speciale godono di particolari forme e condizioni di autonomia. Gli statuti vengono adottati con legge costituzionale, e viene definito il particolare profilo dell'autonomia di ciascuna regione. Da ciò ne consegue che gli statuti delle regioni speciali sono giuridicamente abilitati a derogare al quadro generale fissato dalla Costituzione. Queste regioni hanno: - potestà legislativa in un numero di materie più ampio di quello previsto per le regioni ordinarie; - competenza legislativa esclusiva in alcune materie; - autonomia finanziaria sulla base di specifiche previsioni statutarie che assicurano risorse ingenti alle regioni speciali, fermo restando il divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento. I COMUNI: ORGANIZZAZIONE E ORGANI NECESSARI Il Comune, secondo la previsione normativa, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. SINDACO Organo monocratico (un'unica persona fisica), politico, con competenze tipiche (che si trovano nel TUEL), è sia organo del comune sia rappresentante dello Stato presso l’amministrazione locale (sindaco quale ufficiale di governo, simbolo del decentramento amministrativo), presiede la Giunta ed è membro del Consiglio. |l Sindaco ha la rappresentanza dell'ente, nomina, convoca e presiede la Giunta (negli enti di minori dimensioni può anche presiedere il Consiglio) e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti amministrativi. Salvo quanto riservato alla dirigenza dall'art. 107 D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'ente comunale È eletto a suffragio universale diretto a turno unico nei comuni fino a 15.000 abitanti o eventuale ballottaggio negli altri comuni. Può essere rieletto per due mandati consecutivi (tre nei comuni fino a 3.000 abitanti. Ogni mandato dura 5 anni. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, inoltre, il Sindaco: - provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni (entro 45 giorni dall’insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico); - nomina responsabili degli uffici e dei servizi; - attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Il Sindaco, capo dell’Amministrazione locale, è anche ufficiale del Governo. In tale veste egli (0 il suo sostituto), eventualmente seguendo atti di indirizzo del Ministro dell'Interno, sovrintende: - all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; - allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria; - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto. Il Sindaco, inoltre: - nell’esercizio delle funzioni sopra elencate, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno; - sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, eventualmente anche con delega al Presidente del Consiglio circoscrizionale 0, in sua mancanza, ad un consigliere comunale; - adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (provvedimenti preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione). Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il vincolo non si applica ai Sindaci dei Comuni con una popolazione fino a 3.000 abitanti che possono candidarsi anche per un terzo mandato. SISTEMA GIUDIZIARIO Negli Stati democratici, la funzione giurisdizionale, che si realizza nella potestà di dare pratica attuazione alle norme di è attribuita ad un potere indipendente e autonomo rispetto a quello legislativo ed esecutivo: il potere giudiziario, formato dall'insieme dei giudici, ossia dalla magistratura (principio della separazione dei poteri). ritto, In relazione ai diversi ambiti di tutela, in cui la funzione giurisdizionale si esplica, è possibile operare una distinzione tra: ® giurisdizione civile, attribuita a giudici ordinari e destinata a tutelare i diritti soggettivi dei privati e degli enti pubblici quando operano come soggetti di diritto privato; ® giurisdizione penale, attribuita a giudici ordinari e destinata a sanzionare, attraverso l'applicazione di pene criminali, le violazioni della legge penale; istrativa, attribuita a giudici speciali, i giudici amministrativi, e destinata a tutelare gli interessi legittimi dei privati. PRINCIPI GIURISDIZIONALI io del giudice naturale e tituzione di giudici speciali o straordinari: non possono essere istituiti giudici straordinari, cioè istituiti dopo che il fatto illecito sia stato commesso ed appositamente per quel fatto o per quel soggetto. | cittadini, infatti, hanno il diritto di sapere in via preventiva quali sono i fatti illeciti, ed anche quale sarà il giudice competente. L’art. 102, co. 1, Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari, mentre permette di costituire presso gli organi giurisdizionali ordinari sezioni specializzate per giudicare in merito a materie di elevata tecnicità (questo spiega perché a tali sezioni possono accedere esperti estranei alla magistratura). Il divieto di istituire giudici straordinari trova la sua ragion d'essere nell'art. 25 Cost., ai sensi del quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Il giudice naturale è quello che in base a precisi criteri di competenza — territoriale, per valore o per materia — indicati dalla legge ha il compito di decidere una determinata controversia. L'individuazione di tale giudice è fatta una volta per tutte con una legge del Parlamento, e vale perciò per tutte le controversie che dovessero successivamente insorgere. Diritto di azione: tale diritto permette ad ogni soggetto di attivarsi (cioè di “agire” di fronte all'autorità giudiziaria, contro qualcuno) affinché siano tutelati i propri «diritti» (verso gli altri soggetti) e gli «interessi legittimi» itto alla difesa: la Costituzione riconosce come inviolabile tale diritto, in quanto tutti devono potersi difendere, «in ogni stato e grado del procedimento». Coloro che sono in particolari condizioni di indigenza, possono richiedere il “gratuito patrocinio”, cioè l'assistenza da parte di un avvocato, senza spese. Principio di indipendenza: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Obbligo della motivazione: tutti i provvedimenti del giudice devono essere “motivati”. Principio del giusto processo: ogni processo, civile, penale, amministrativo, deve svolgersi “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Esso, tra l’altro, prevede l'assistenza di un interprete per la parte in causa (“attore” o “convenuto”) che non parli o non comprenda la lingua usata nel processo. Principio del favor rei e del favor libertatis: comporta per prima cosa che, in virtù della presunzione d’innocenza, l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato è sopportato per intero dal pubblico ministero: spetta all'ufficio dell'accusa provare la responsabilità penale dell’accusato. Non c'è condanna se la responsabilità penale dell'imputato non è provata. Più attinente alla libertà personale del reo, in senso stretto, è invece il principio del favor libertatis, che assicura al cittadino il trattamento penale più mite fra quello previsto dalla legge penale vigente all’epoca della commissione del reato e quello previsto da una legge successiva, purché entrambe le leggi siano antecedenti al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. MAGISTRATURA Secondo l'articolo 104 Cost. la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Rafforzato dall’articolo 101 che dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Con questo si ribadisce la separazione dei poteri all’interno del sistema giudiziario italiano, quindi indipendenza del potere giudiziario. | magistrati non sono eletti ma entrano tramite concorso e quindi tramite una selezione proprio per mantenere una maggiore indipendenza. | magistrati sono soggetti alla garanzia dell’inamovil per scelta del consiglio superiore della magistratura. lità (art. 107 co. 1) ovvero non possono essere rimossi o sostituiti se non L'indipendenza della magistratura va considerata sotto il profilo esterno, piena autonomia del potere giudiziario da indebite intromissioni degli altri poteri, e sotto il profilo interno, rapporti fra i magistrati all’interno dello stesso ordine giudiziario. GRADI DI GIUDIZIO A seconda del tipo di giudizio abbiamo nel giudizio civile: ® inprimo grado Giudice di Pace, secondo grado (appello) il Tribunale, terzo grado (legittimità) Corte di Cassazione; ® Inprimogrado Tribunale, secondo grado (appello) Corte d'appello, terzo grado (legittimità) Corte di Cassazione. Sono giudici di primo grado, ovvero i primi che giudicano una determinata controversia, a seconda della materia e/o del valore oggetto della controversia, il Giudice di Pace o il Tribunale. Il Giudice di Pace è competente a giudicare le controversie aventi modico valore o riferite ad una determinata materia (art. 7 c.p.c.) mentre il Tribunale, in primo grado, è competente a decidere le controversie di valore superiore (Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice, art. 9 c.p.c.). Nel giudizio Penale: ® Inprimo grado Giudice di Pace, secondo grado (appello) il Tribunale, terzo grado (legittimità) Corte d'Assise ® Inprimogrado Tribunale, secondo grado (appello) Corte d'appello, terzo grado (legittimità) Corte di Cassazione ® Inprimo grado Corte d'Assise, secondo grado (appello) Corte d'Assise d'appello, terzo grado (legittimità) Corte di Cassazione Nel primo grado di giudizio i processi possono svolgersi davanti a un Giudice di Pace, o ad un Tribunale a seconda della gravità del reato. Reati più lievi sono decisi dal Giudice di Pace mentre reati più gravi e più severamente puniti sono decisi dal Tribunale. | delitti più gravi, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni sono giudicati in primo grado dalla Corte d'Assise. Nel giudizio Amministrativo: * Inprimogrado Tar, secondo grado Consiglio di Stato. CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA Il CSM è organo di autogoverno che ha lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri espresso nella Costituzione della Repubblica italiana. Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni (dopo il concorso pubblico), assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo). Pur essendo un organo riconosciuto dalla costituzione al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, il Csm è stato disciplinato nel dettaglio soltanto dalla legge 195 del 1958 (10 anni dopo l’entrata in vigore della carta repubblicana), poi modificata più volte nel tempo. La legge attualmente in vigore, la numero 44 del 2002, prevede che il consiglio sia composto da 27 membri. Il CSM è presieduto dal presidente della Repubblica e altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 24 componenti sono eletti: ® 2/3 datutti imagistrati ordinari (16 membri togati) ® 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (8 membri laici). CORTE COSTITUZIONALE Possiede 4 funzio! - controlla la legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge di Stato e regioni - èl’autorità giudicante in caso di conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato, tra Stato e regioni, tra regioni - decide l'ammissibilità del referendum abrogativo - giudica sulla messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica La Corte costituzionale è composta di quindici giudici: - 1/3 (5 giudici) nominati dal presidente della Repubblica; - 1/3(5 giudici) eletti dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni, tre quinti dei componenti nelle votazioni successive; - 1/3(5 giudici) eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (3 dalla Corte di cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei conti). | giudici restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. La corte elegge tra i suoi membri un presidente con mandato triennale rinnovabile. In caso di messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della corte, sedici membri (i cosiddetti giudici aggregati) estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il parlamento compila ogni nove anni. Il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'art. 90 stabilisce una forma di irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ameno che non sia macchiato di due reati: alto tradimento (collusione con potenze straniere) e attentato alla Costituzione (identificare quelle violazioni che siano tali da mettere a repentaglio carattere essenziali dell'ordinamento). Si definisce azione un movimento corporeo percepibile all’esterno (principio di materialità) ed idoneo ad offendere (principio di offensività) il bene giuridico tutelato. L'azione, più precisamente, può consistere sia in un semplice movimento articolare o spostamento del corpo, quanto nel proferire parole. L'evento può definirsi come il risultato esteriore della condotta, ovvero come il risultato dell’azione o dell’omissione. Si può considerare l'evento in senso naturali l'offesa arrecata dal reato. ico, come qualsiasi modificazione del mondo esteriore, e in senso giuridico, come All’interno dell'elemento oggettivo del reato, accanto alla condotta e all’evento, il legislatore prende in considerazione il nesso causale, il quale sussiste quando è possibile attribuire un determinato evento ad una determinata condotta. Secondo l’art. 40, co. 1, c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI REATO In relazione al soggetto attivo del reato, i reati possono poi essere distinti in comuni o propri. | primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la P.A.). Esistono reati che, in relazione al soggetto attivo, possono essere monosoggettivi o plurisoggettivi (detti anche a concorso necessario perché possono essere compiuti solo da più persone). In relazione alla condotta del soggetto agente di distingue tra: * reati commissivi, in cui l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente; * reatiomissivi, in cui il danno si concretizza a seguito di una condotta meramente omissiva del soggetto agente. I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri (che consistono nel mancato compimento dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (0 commissivi mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire). Con riguardo alla descri; jone della condotta si distinguono, poi: - ireatia forma vincolata, quando la legge richiede che la condotta sia posta in essere secondo determinate modalità o attraverso determinati mezzi; - ireatia forma libera, in cui la legge, considerata la particolare importanza del bene tutelato, non limita la rilevanza penale della condotta a determinate forme, ritenendo sufficiente la sua idoneità ad offendere il bene protetto. In relazione all’evento si distingue tra: - reati di mera condotta, che si realizzano con il solo compimento di una determinata condotta (es. evasione); - reati di evento, per la cui configurazione è richiesto, oltre all’azione o all’omissione, anche il prodursi di un evento esteriore (es. omicidio). Si definiscono istantanei quei reati in cui la realizzazione del fatto tipico integra e al contempo esaurisce l'offesa (es. omicidio) e reati permanenti quelli in cui la realizzazione del fatto tipico integra ma non esaurisce l'offesa, che perdura nel tempo e si ha il protrarsi nel tempo dell’offesa dovuto alla condotta volontaria del soggetto attivo, che dunque può porvi fine in qualsiasi momento (es. sequestro di persona a scopo di estorsione). Si definiscono reati abituali (es. maltrattamenti in famiglia) quelli che si consumano solo a seguito della reiterazione intervallata nel tempo di più condotte identiche od omogenee fra loro. Esiste un'ulteriore classificazione dei reati in: * reatidi danno, nei quali vi è una lesione del bene giuridico, distrutto o diminuito; ® reatidi pericolo, nei quali basta che il bene venga soltanto minacciato, per cui si ha un’anticipazione della soglia della tutela penale prevista per alcuni beni particolarmente rilevanti per la collettività. ELEMENTI SOGGETTIVI (COLPEVOLEZZA: DOLO, COLPA E PRETERINTENZIONE) DOLO Il Codice penale richiama il dolo nell'art. 42, co. 2, c.p., a termini del quale “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale 0 colposo espressamente preveduti dalla legge”. Il dolo rappresenta la forma più grave della colpevolezza. Chi agisce con dolo aggredisce il bene protetto in una forma particolarmente intensa, l'evento dannoso o pericoloso è previsto e voluto dall’agente quale conseguenza della propria condotta. In questa norma sono indicati i due elementi del dolo: la previsione (o rappresentazione), che costituisce il momento intellettivo del dolo, e la volontà, che rappresenta il momento volitivo del dolo. In diritto si riconosce anche il dolo eventuale quando l’individuo non cerca di raggiungere l'evento criminoso, ma ritiene che sia seriamente probabile. In quest'ultimo caso, il soggetto, pur di non rinunciare all’azione e agli eventuali vantaggi, accetta che possa verificarsi l'evento dannoso. Si distingue tra: * dolo d’impeto, quando tra la decisione di commettere il reato e la condotta del reato v'è uno stacco temporale minimo o inesistente, forma meno intensa di dolo; * dolodi proposito, quando tra la decisione di commettere il reato e la condotta del reato v'è un notevole stacco temporale; ® premeditazione, circostanza aggravante dei reati di omicidio e lesioni, il proposito di commettere il reato (elemento soggettivo) persiste per tutto il considerevole lasso temporale intercorrente tra la stessa deliberazione criminosa e la condotta (elemento oggettivo). Ciò che evidenzia una maggiore capacità criminale dell'agente. Il dolo deve avere ad oggetto tutti gli elementi tipici della fattispecie criminosa. Si ritiene che pertanto debbano essere preveduti e voluti dal soggetto agente i seguenti elementi del reato: - la condotta; - il nesso di causalità; - gli elementi della fattispecie; - antigiuridicità speciale; - la qualifica soggettiva dell'autore; - l'evento naturalistico, che deve essere previsto come conseguenza della propria azione; - l'evento in senso giuridico, inteso cioè come lesione o messa in pericolo del bene-interesse protetto. COLPA Nel caso della colpa, a differenza del dolo, manca l'elemento volitivo. Inoltre, occorre che l'evento si sia verificato per inosservanza di regole cautelari, ossia per imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero per la violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In definitiva, il delitto colposo, modello eccezionale di illecito penale, è un rimprovero al soggetto per avere realizzato un fatto non voluto, sebbene prevedibile, cagionato mediante la violazione di regole cautelari di condotta, fatto che il soggetto poteva evitare se avesse osservato, così come era in suo potere, la regola violata. Si parla di colpa cosciente (detta anche “con previsione”) quando l'agente non vuole commettere il reato ma prevede come possibile la verificazione dell'evento dannoso o pericoloso, pur agendo con la certezza che l'evento medesimo non si verificherà, confidando nella propria capacità di controllare l’azione. Tale figura si distingue dal dolo eventuale, che si caratterizza per l'accettazione del rischio della verificazione di un evento non direttamente voluto. La responsabilità oggettiva è concepita come una responsabilità penale eccezionale (“la legge determina i casi”), per un “evento” indipendente dall’atteggiamento psichico dell'agente, né doloso, né colposo, né preterintenzionale, e addebitato sulla base del mero nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento stesso. PRETERINTENZIONE Si ha la preterintenzione quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Nel nostro ordinamento le ipotesi pacifiche di preterintenzione sono solo due: l'omicidio preterintenzionale e l'aborto preterintenzionale. DIFFERENZE DOLO, COLPA E PRETERINTENZIONE IN BREVE Il dolo: richiede due componenti psicologiche, una che attiene al piano dell'intelletto e una a quello della volontà. Il soggetto, dunque, deve - rappresentarsi e avere coscienza dell'evento; - volere l'evento. La colpa: risponde a titolo di colpa il soggetto che provoca un certo evento senza volerlo ma che avrebbe potuto evitare con un comportamento adeguato. Si parla dunque di colpa quando: - l'evento provocato non è voluto; - è stato prodotto conla violazione di regole cautelari, scritte (leggi o altri provvedimenti) o non scritte (regole sociali, di prudenza, diligenza, perizia); - l'evento provocato è esattamente quello che le regole cautelari mirano ad evitare. La preterintenzione: elemento soggettivo misto. Il soggetto: - vuole, con le caratteristiche proprie del dolo, commettere un certo fatto; - senza un’intenzione specifica e quindi con uno stato d'animo che si avvicina a quello della colpa, cagiona altre e più gravi conseguenze. AGGRAVATI Si definiscono aggravati (o qualificati) dall'evento quei reati che ricevono un aumento della pena nel caso in cui si verifichino determinati eventi indicati dal legislatore. L'evento, ulteriore è più grave, si aggiunge dunque ad un fatto che, già di per sé, rappresenta un reato. Ad esempio nell'omissione di soccorso, se accade che, a causa del comportamento del colpevole, la vittima aggravi le sue condizioni, è previsto un aumento di pena. LA PENA Si parla di pena per indicare la misura sanzionatoria, a carattere necessariamente afflittivo, che viene comminata dalla legge penale ed inflitta dall'Autorità giudiziaria a chi viola la legge medesima. La pena può incidere sul bene libertà personale e sul bene patrimonio. Nel nostro ordinamento il concetto di sanzione penale ricomprende non solo le pene ma anche le misure di sicurezza (sistema del doppio binario). Tre sono le principali teorie che nel diritto penale moderno si esprimono con riguardo alla funzione della pena: retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale. 1. Secondolateoria retributiva, la pena servirebbe, appunto, a retribuire il male che il reo ha cagionato alla società commettendo il reato. Per i soggetti tra i quattordici e i diciotto anni d’età, spetta al giudice accertare se, in concreto, l'agente era capace d'intendere e di volere al momento in cui ha commesso il reato. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Invece, se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale L’infermità mentale. Il legislatore prende in considerazione le ipotesi in cui l’autore di un reato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, a causa di una propria infermità, in uno stato di mentale tale da: - escludere la capacità d'intendere o di volere; - scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere e di volere. Anche i disturbi della personalità possono costruire causa idonea ma non assumono rilievo ai fini della imputabilità gli stati emotivi e passionali. ® Ubriachezzae intossicazione da stupefacen L’ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore (valo lo stesso per le sostanze stupefacenti), definita ubriachezza accidentale, costituisce causa di esclusione della punibilità se è tale da rendere il soggetto agente privo della capacità d'intendere e di volere; è causa di diminuzione della pena se invece è solo idonea a far scemare grandemente tale capacità. Non è invece causa di esclusione dell’imputabilità l’ubriachezza volontaria o colposa e qualora fosse preordinata al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa la legge dispone anche un aumento della pena. * Sordomutismo. L'art. 96 c.p. non prevede alcuna presunzione d’incapacità in caso di sordomutismo; statuisce, invece, che occorre procedere ad un accertamento, caso per caso, per verificare se, a causa di tale minorazione, il sordomuto era incapace o parzialmente incapace d'intendere e di volere al momento della commissione del reato: nel primo caso, la punibilità è esclusa (comma 1); se invece la capacità d'intendere o di volere risulta “grandemente scemata, ma non esclusa”, la pena è diminuita. DISCIPLINA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONI COLPEVOLEZZA (SCUSANTI) Ai fini della sussistenza di un reato occorre che, accanto alla tipicità si accerti l’esistenza della co/pevolezza. Elemento, quest’ultimo escluso in presenza di circostanze che rendono il comportamento delittuoso necessitato da parte dell’agente. Tali circostanze sono denominate scusanti (o cause di esclusione della colpevolezza): il fatto resta tipico e dunque illecito, ma non è punibile in quanto non colpevole. Si differenziano dalle scriminanti, in quanto lasciano inalterata la tipicità e dalle esimenti, in quanto escludono sia la punibilità del reato che la colpevolezza. Le scusanti trovano espresso riconoscimento legislativo come ad esempio i/ caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico. Il caso fortuito è un fatto imprevedibile ed inevitabile che sottrae alla pena l’autore del fatto criminoso. Forza maggiore è definita in dottrina come un'energia esterna al soggetto agente, alla quale questi non è in grado di resistere, per cui lo determina necessariamente ad agire. Si definisce il costringimento fisico come una mera specificazione della forza maggiore in quanto, in tal caso, la forza irresistibile promana non dalla natura ma dall'uomo. CIRCOSTANZE DEL REATO Si definiscono circostanze del reato quegli elementi accidentali la cui presenza è rilevante ai fini della modificazione della pena del reato in termini quantitativi o qualitati: ® aggravanti e attenuanti; * comuni, cioè potenzialmente applicabili ad un insieme non predeterminabile di reati, e speciali, ovvero previste solo con riguardo a determinati reati; ® oggettive, che cioè operano obiettivamente e dunque si estendono a tutti i compartecipi nel concorso di persone nel reato, e soggettive, che operano invece nei soli confronti del soggetto cui si riferiscono; ® tipiche e generiche (o anche definite o indefinite); * adeffetto ordina terzo, e ad effetto speciale, che invece determinano un aumento o una diminuzione della pena in misura superiore ad , che cioè comportano un aumento o una diminuzione della pena in misura non superiore ad un un terzo. Parte della dottrina parla invece di circostanza ad efficacia speciale con riguardo all'ipotesi in cui la circostanza determina l'applicazione di una pena di specie diversa; * obbligatorie e discrezionali, a seconda che il giudice sia o meno vincolato a tenerne conto. Con riguardo alle circostanze attenuanti, l'art. 59 c.p. dispone che, al pari delle scriminanti, esse operano anche se dal reo non conosciute o per errore ritenute inesistenti: operano, cioè, a prescindere dalla loro conoscenza o conoscibilità. Il fondamento di tale norma si rinviene nel principio del favor rei. Con riguardo alle circostanze aggravanti, è stabilito un diverso criterio d’imputazione: dispone l’art. 59 c.p. che esse sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore colposo. LA RECIDIVA La recidiva (letteralmente “ricaduta” nel reato) è la condizione di colui che, avendo riportato una condanna (con sentenza passata in giudicato) per delitto non colposo, commette un altro reato. L'istituto comporta un aggravamento di pena, in proporzione alla maggior capacità a delinquere dimostrata dal reo. Si discute se la recidiva possa essere inquadrata tra le circostanze aggravanti del reato. IL TENTATIVO Il nostro sistema penale punisce non solo la consumazione del reato, ma disponendo un trattamento sanzionatorio attenuato, anche il tentativo: se l’azione non si compie (tentativo incompiuto) o l'evento non si verifica (tentativo compiuto). È pacifico che il delitto tentato costituisce un autonomo titolo di reato e non una circostanza attenuante del reato consumato. Il tentativo presuppone necessariamente il dolo. Esso è certamente dolo di consumazione, nel senso che l'agente vuole commettere un delitto, dunque mira alla sua consumazione, ma non ci riesce per cause estranee alla sua volontà. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO Il Codice penale contiene una serie di norme disciplinanti l'ipotesi in cui il reato sia commesso da più persone, in concorso tra loro. In base alla natura del contributo che ciascun concorrente dà alla realizzazione del reato, si distingue, in dottrina e in giurisprudenza, tra concorso morale e concorso materiale. Il concorso morale (partecipazione psichica) può aversi in tutte e tre le fasi del reato: ideativa, preparatoria ed esecutiva. Il concorso materiale (partecipazione fisica) si configura quando uno o più soggetti intervengono nella serie degli atti (condotta) che danno vita all'elemento materiale del reato, sin dall'inizio della realizzazione del reato ovvero in corso d'opera. Le componenti dell'elemento soggettivo nel concorso di persone sono le seguenti: * dolodel fatto criminoso, che deve necessariamente sussistere in tutti i partecipanti; * dolo del concorso, da intendere come volontà di concorrere con altri nella realizzazione del fatto criminoso. Non occorre, invece, ai fini della sussistenza del dolo: ® un previo accordo tra i partecipanti, essendo punibile anche la condotta di chi, anche sconosciuto agli altri agenti, agevoli il disegno criminoso in via del tutto estemporanea, in vantaggio di un soggetto ignaro; * lareciproca consapevolezza di cooperare con altri, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Pur adottando il principio della “pari responsabilità”, il legislatore ha ritenuto opportuno ammettere la gradazione della pena in relazione al ruolo che ciascun compartecipe svolge all’interno del reato. Per questo motivo, lo stesso legislatore ha previsto circostanze aggravanti ed attenuanti attraverso cui graduare la pena in funzione dell’effettivo contributo di ciascun concorrente alla realizzazione comune. L'AGENTE PROVOCATORE Nel nostro ordinamento manca una definizione legislativa di agente provocatore. Inizialmente ci si riferiva solo a colui che istiga a commettere un reato, nella veste dunque di concorrente morale. Nel corso del tempo si è arrivati a ricomprendere le ipotesi in cui l'agente provocatore assume la veste di soggetto passivo del reato o si infiltra in un'associazione a delinquere, allo scopo di scoprirne la struttura e denunciarne i partecipanti (cosiddetto infiltrato). In tutte le ipotesi esposte, la condotta dell'agente è lecita purché miri a far scoprire l’autore di un reato e dunque ad assicurarlo alla giusti; CONCORSO DI REATI E CONCORSO APPARENTE DI NORME Il concorso di norme si ha quando ad uno stesso fatto si applicano due norme diverse (o anche più). In tal caso, non essendo pensabile che il soggetto possa essere punito due volte per uno stesso fatto, occorre scegliere quale norma applicare. In questi casi i criteri risolutivi sono il principio di specialità, il criterio di sussidiarietà e il criterio dell’assorbimento. Si parla di concorso di reati quando un soggetto viola più volte la legge penale e dunque risponde di più reati: ® conpiùazioniodomissioni si cagionano più reati (concorso materiale, artt. 71 ss. c.p.); ® conuna sola azione od omissione si violano più norme (concorso formale); ® conunao più azioni od omissioni si dà luogo ad una pluralità di reati tutti rientranti in un medesimo disegno criminoso dell’agente (reato continuato, art. 81 c.p.). Si ha concorso materiale quando con più azioni od omissioni, si cagionano più reati. Il legislatore applica al concorso materiale il regime del cumulo materiale, il quale prevede che al colpevole vengano comminate tutte le pene corrispondenti ai reati commessi, fatta salva l’esistenza di limiti destinati a temperarne il rigore. Il concorso formale di reati sussiste quando il reo, con una sola azione od omissione, viola più norme di legge penale, realizzando più reati. In caso di concorso formale di reati opera il più favorevole regime del cumulo giuridico, il quale prevede che si applichi la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Come limite al cumulo giuridico la pena non può comunque essere superiore a quella risultante dalla somma delle pene previste per i singoli reati in concorso tra loro. Si ha un reato continuato quando il reo con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Le singole azioni delittuose fanno parte di un unico progetto, che deve essere quindi pensato, deliberato nelle sue linee essenziali e atto a conseguire un determinato fine. Si tratta, pertanto, di una iniziale programmazione di compiere una pluralità di reati, sin dall’inizio preordinati alla realizzazione di un unico fine, anche se non è richiesta la preventiva programmazione dettagliata delle modalità attraverso le quali le singole azioni delittuose verranno realizzate. Sul piano sanzionatorio si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo (cumulo giuridico). CAUSE DI ESTINZIONE Le cause d’estinzione del reato previste dalla legge sono: la morte del reo, l’amnistia propria, la prescrizione, l’oblazione nelle contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale, l'estinzione del reato per condotte riparatorie. VI. Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.) Comprende i delitti contro la pubblica incolumità e cioè quei fatti che potrebbero ledere o mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di diverse persone. Questi fatti si articolano in delitti di comune pericolo mediante violenza (artt. 422-437 c.p.), mediante frode (artt. 438-448 c.p.) e delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452 c.p.). VI-bis. Delitti contro l’ambiente (artt. 452-bis/452-quaterdecies c.p.) VII. Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) L’oggetto giuridico dei reati contro la fede pubblica (titolo VII), detti anche reati di falso, è duplice: il primo è la fede pubblica, il secondo è l'interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. Il presupposto per la punibilità di questi reati è che la falsità sia giuridicamente rilevante e cioè che sia idonea a ingannare la generalità delle persone e ad offendere gli interessi specifici tutelati. VIII. Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.) IX. Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544 c.p.) XII. Quali atti osceni; pubblicazioni e spettacoli osceni; tratta di donne e di minori commessa all’estero. is. Delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544-bis/544-sexies c.p.) i contro la fami lia (artt. 556/574-ter c.p.) Tutti quei fatti che offendono la famiglia intesa, in aderenza al dettato costituzionale, come cellula prima della società e formazione sociale fondata sul rapporto di coniugio e di filiazione (costrizione o induzione al matrimonio; incesto; violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio; maltrattamenti contro familiari e conviventi). Delitti contro la persona (artt. 575/623-ter c.p.) Tutti quei fatti che ledono o mettono in pericolo i beni fondamentali dell’individuo e cioè la vita, l'integrità fisica, l'onore e la libertà morale e personale. Il Codice penale contempla diverse fattispecie di omicidio, Si tratta, in particolare, dell'omicidio doloso, dell'omicidio colposo, dell'omicidio stradale, dell'omicidio preterintenzionale e dell'omicidio del consenziente. Il nostro ordinamento, in ogni caso, punisce anche altre fattispecie delittuose accomunate al vero e proprio omicidio dal medesimo fatto-base consistente nella causazione della morte di un uomo. Si tratta dei delitti di morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) e istigazione o aiuto al suicidio (art. 470 c.p.). XIII. Delitti contro il patrimonio (artt. 624/649-bis c.p.) Quei fatti che offendono gli interessi patrimoniali delle persone fisiche o giuridiche. Ai fini della tutela giuridica, il patrimonio va inteso quale bene funzionale alla conservazione, allo sviluppo e all'autonomia della persona umana, la cui componente più pregnante, il diritto di proprietà, è protetta anche a livello costituzionale. Si distinguono due categorie: Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone (artt. 624-639 c.p.) e Delitti contro il patrimonio mediante frode (artt. 640-648 c.p.). LE CONTRAVVENZIONI Le contravvenzioni che riguardano l’ attività della pubblica amministrazione sono quelle contravvenzioni (violazioni) contenute nel libro terzo del codice penale e prendono in esame fatti che, in sé, offendono l’attività della PA. intesa in senso lato (esteso). Tale libro è suddiviso in 3 titoli: - contravvenzioni di polizia (artt. 650-730 c.p.): - contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731-734 c.p.): - contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734-bis.): Per la punibil configurabilità del tentativo. Ad una contravvenzione non potrà essere riconosciuta la sentenza penale straniera, sono ammesse à è richiesta almeno la colpa, salvo che si tratti di contravvenzioni necessariamente dolose, è esclusa la l’oblazione, l'estradizione, la sospensione condizionale della pena, la semilibertà, le sanzioni sostitutive per le contravvenzioni punite con l'arresto, salvo quanto disposto in tema di armi; non sono ammessi l'arresto in flagranza, il fermo, le misure cautelari personali e non si applicano le circostanze inerenti solo ai delitti, la competenza è del Tribunale Monocratico, salvo che per le contravvenzioni che il D.Lgs. n.274/2000 ha attribuito alla competenza penale del Giudice di Pace e si procede d'ufficio. Sono applicabili i provvedimenti del giudice, ex art. 205 c.p., in tema di misure di sicurezza. La contravvenzione è un reato appartenente alla categoria di minore gravità. Nel c.p. i reati sono distinti in delitti e contravvenzioni. Il criterio distintivo è di carattere prettamente formale, essendo basato sulla pena prevista. Stabilisce, infatti, l'art. 39 c.p. che "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice", mentre l'art. 17 c.p. precisa che pene per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa, mentre pene per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. Anche se dottrina e giurisprudenza hanno variamente cercato un discrimine tra delitti e contravvenzioni, finora il criterio formale appare l'unico in grado di distinguerli. INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ (ART. 650 C.P.) L’art. 650 punisce chiunque non osservi un provvedimento dato legalmente da un'autorità, per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato. Ne risponde dunque chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce reato più grave. E’ la classica figura di norma penale in bianco, il precetto acquista concretezza ed attualità solo al momento in cui è dato il provvedimento (qualsiasi atto che prescrive al soggetto un determinato comportamento, negativo o positivo, con carattere di obbligatorietà), indicato nella norma stessa, è inoltre un reato sussidiario che può trovare applicazione, solo quando il fatto non sia previsto come reato da una norma specifica. Di recente, la giurisprudenza ha sostenuto che, salvo eventuali motivi di urgenza, il provvedimento deve essere redatto in forma scritta. Tipologie di provvedimenti tassativi (l'assenza delle sotto indicate ragioni non configura il reato in oggetto) che riguardano la norma: - Provvedimento dato per ragioni di giustizia: qualsiasi atto autorizzato da una norma giuridica che costituisce un mezzo per rendere più agevole l’attività del giudice o della polizia giudiziaria. - . Provvedimento dato per ragioni di sicurezza pubblica: qualsiasi provvedimento tendente al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà, alla prestazione di soccorso in caso di pubblici o privati infortuni, alla prevenzione dei reati. - . Provvedimento dato per ragioni di ordine pubblico: provvedimento volto al mantenimento della tranquillità pubblica e pace sociale. - Provvedimento dato per ragioni di igiene: provvedimento dato per questioni riguardanti la sanità pubblica. Trattandosi di contravvenzione, il fatto è punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, la buona fede esclude la colpevolezza, l'elemento soggettivo è escluso quando il soggetto attivo, non sia stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni in base alle quali il provvedimento che lo riguarda è stato emesso. La pena è l'arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 206 Euro. INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI (ART. 731 C.P.) Risponde di tale contravvenzione chiunque, investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l’istruzione elementare ( istruzione elementare e post-elementare). L’inadempimento deve essere senza giusto motivo, cioè per cause che non consentono alla persone indicate nell'articolo, di conformarsi ai doveri che la legge li impone: - Perla mancanza di scuole nel luogo - Perla mancanza assoluta di insegnanti - Perlo stato di salute, fisico o psichico del fanciullo che non consenta di essere assoggettato all'insegnamento - Perl’inidoneità assoluta dei locali destinati a scuola Non può essere considerato un giustificato motivo la protesta o la reazione ad un provvedimento legittimo dell'autorità ( es. Cambio di sezione, trasferimento sede, etc). Il reato in questione è permanente e si esaurisce solo con l'adempimento dell’obbligo. In caso di divorzio dei genitori, l'obbligo di aver cura dell'istruzione compete anche al genitore non affidatario. DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (ART. 733 C.P.) Risponde di tale contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia, un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento ( azione del nuocere) al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. È stato ritenuto rilevante ai fini della contravvenzione in oggetto, anche un restauro non eseguito a regola d’arte. L'oggetto giuridico della norma è costituito dalla salvaguardia del patrimonio culturale dello stato. La punibilità è indifferentemente a titolo di dolo o colpa. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL’INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.) Risponde penalmente chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un Habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora, compromettendone lo stato di conservazione. La figura contravvenzionale è stata introdotta dal d.lgs. 121/2011 per dare attuazione a talune direttive comunitarie nel nostro ordinamento sulla tutela penale dell’ambiente, per le quali gli stati membri devono impegnarsi a reprimere penalmente chiunque causi, intenzionalmente o per grave negligenza, qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto. Con habitat si intende il luogo fisico, l’ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in cui dispone di tutte le risorse necessarie a svilupparsi, di condizioni climatiche ottimali per la sopravvivenza. Habitat all’interno di un sito protetto si intende quella zona che sia classificata per una specie come zona a tutela speciale o zona di speciale conservazione. - il procedimento diventa processo e si compone dell’udienza preliminare, nella quale il giudice dell'udienza preliminare (GUP) esamina l'accusa, stabilendo se essa sia fondata o meno, e, nel caso l'accusa risulti fondata, dell’udienza dibattimentale, innanzi al giudice monocratico o collegiale (Tribunale o Corte d'Assise), al termine della quale viene emessa la sentenza. Il procedimento è costituito dagli atti delle indagini preliminari gestite dal Pubblico Ministero che si avvale dell’ausilio della Polizia Giudiziaria nella ricerca, individuazione ed acquisizione degli elementi che si rivelino idonei. Anche in tale fase può prospettarsi l'intervento del giudice (GIP), nel caso in cui debba assicurarsi, per il compimento di uno o più atti, la garanzia che la sua presenza comporta. L’art. 1 del c.p.p. attribuisce il potere giurisdizionale ai giudici. La funzione giurisdizionale è attribuita ai magistrati ordinari. Le uniche giurisdizioni penali speciali legittimamente previste dall'ordinamento sono da individuarsi nei Tribunali militari e nella Corte costituzionale. Tutti coloro che esercitano la giurisdizione sulla base di quanto è stabilito dalla legge sono organi giurisdizionali penali, ovvero: * il Tribunale: composto da giudici togati, può operare sia in composizione monocratica che collegiale, a seconda della materia attribuita per competenza; * laCortediAssise di primo grado: si trova presso ogni distretto di Corte d'Appello ed è composta da due giudici togati e sei giudici popolari; * laCorted’Appello: organo composto da giudici togati competenti per i giudizi di impugnazione avverso le sentenze di primo grado; * laCortediAssise d'Appello: decide sulle decisioni della Corte di Assise di primo grado; ® il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza: si occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena; ® la Corte di Cassazione: è il giudice di legittimità e assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO | procedimento penale ha per protagonisti tre soggetti cosiddetti necessari: ® ilgiudice, imparziale e terzo. È il titolare della funzione giurisdizionale, ossia esercita il potere di ius dicere, di interpretare ed applicare la norma, determinando così la regola per il caso concreto sottoposto alla sua cognizione; * il Pubblico Ministero (P.M.). il magistrato che riveste, nell’ambito del procedimento penale, la parte pubblica, in quanto agisce nell'interesse dello Stato per un fine di diritto pubblico; ® l’indagato. A cui si possono aggiungere altri soggetti eventuali, tra cui /a persona offesa dal reato, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e gli enti esponenziali. COMPETENZA DEL GIUDICE io e La potestà giurisdizionale è ripartita tra vari giudici sulla base di alcuni criteri di competenza che sono materia, terri connessione. Per quanto riguarda la competenza per materia il codice disciplina la competenza in questo modo: * laCortediAssise è competente: - peri delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal D.P.R. 9-10-1990, n. 309; - peri delitti previsti dagli artt. 579, 580, 584 del Codice penale; - perogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del Codice penale; - peridelitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (recante sanzioni sulla riorganizzazione del partito fascista), dalla L 9-10-1967 n. 962 (sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio) e nel titolo | del libro Il del Codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni; - peri delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, co. 6, 600, 601, 602 del Codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni; ® il Tribunale: ha competenza generale, in quanto il codice stabilisce che è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di Assise o del Giudice di Pace; * il Tribunale collegiale: è competente per tutti i reati con pena superiore a dieci anni e per altri con pena inferiore ma con un carattere di particolare allarme sociale; ® il Tribunale monocratico: ha competenza residuale per tutti quei reati con pena non superiore a dieci anni. * il Giudice di Pace: è competente in ordine a delitti e contravvenzioni di minore gravità, e in particolare è chiamato a giudicare in merito a episodi di microcriminalità tra privati cittadini. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. La competenza per connessione trova la sua origine nella necessità di attribuire ad un unico magistrato procedimenti che, anche se di competenza di più magistrati, siano legati tra loro da un particolare vincolo. Si ha connessione: - se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento (connessione oggettiva); = se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (connessione soggettiva); - se deireati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (connessione teleologica). In ipotesi di connessione, la competenza per materia è spostata in favore del giudice superiore, secondo un ordine discendente che contempla la Corte di Assise, il Tribunale e il Giudice di Pace. In presenza di una connessione tra reati, la competenza per territorio va invece individuata in capo al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, in capo al giudice competente per il primo reato. IL PUBBLICO MINISTERO Al Pubblico Ministero compete, per dettato costituzionale, la titolarità dell’azione penale, intendendosi per essa la domanda dell’organo dell'accusa diretta a chiedere al giudice la fondatezza di una data notizia di reato. In funzione dell'eserci: dell’azione penale che il P.M. deve, in seguito alla notizia di reato, raccogliere, durante la fase delle indagini preliminari, tutti gli elementi probatori necessari per la ricostruzione dei fatti (funzione inquirente) così da avere, alla fine delle indagini, un quadro chiaro circa l'esercizio o meno dell’azione penale nei confronti dell’indagato. io IP.M.: * svolge accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici; ® procedeall’individuazione di persone e di cose; ® compie personalmente l’esame delle persone informate sui fatti; ® compie l’esame delle persone imputate in un procedimento connesso ovvero delle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, purché assistite da un difensore; ® previoinvio dell’informazione di garanzia, compie personalmente l'interrogatorio dell’indagato al quale il difensore ha diritto di assistere; ® previoinvio dell’informazione di garanzia, dispone con decreto motivato l'ispezione delle persone, delle cose e dei luoghi. Il difensore ha il diritto di assistere al compimento di tale attività; ® previoinvio dell’informazione di garanzia, compie il confronto dell’indagato con altri indagati o con le persone informate dei fatti o imputate; * ricevele dichiarazioni spontanee dell’indagato; * disponecon decreto motivato la perquisizione personale “quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato” o la perqu ne locale “quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell’evaso”. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto senza essere preavvisato. Tale attività può anche essere delegata alla P.G.; * dispone con decreto motivato il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto senza essere preavvisato. Tale attività può anche essere delegata alla P.G. * peralcune ipotesi di reato compie personalmente l’intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione, o può delegarne l'esecuzione alla P.G., previa autorizzazione da richiedere al GIP, con decreto motivato da comunicarsi non oltre 24. Il Gip entro 48 ore decide sulla convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. Tutti gli atti di indagine preliminare svolti dal P.M. devono essere documentati ed inseriti nel fascicolo delle indagi L’IMPUTATO E L'’INDAGATO Con il termine imputato ci si riferisce al soggetto nei cui confronti il P.M. ha esercitato l’azione penale. Prima di tale momento si potrà parlare unicamente di indagato, e cioè della persona che è sottoposta alle indagini preliminari, che è quindi soggetta a investigazioni. Importanti sono le garanzie che il codice assicura all’indagato, in quanto l’art. 61 c.p. riconosce a quest’ultimo le stesse di cui gode l'imputato. La qualità di indagato cessa con l'archiviazione del procedimento oppure si consolida in quella di imputato, con l'esercizio dell’azione panale da parte del P.M. Perché un soggetto possa essere definito imputato, e quindi assumerne la relativa qualifica, si presuppone l’esistenza di alcuni requisiti soggettivi, in particolare: identificazione del soggetto che ha commesso il reato; soggetto in vita e capacità processuale. L’imputato è titolare di una serie di diritti. Tra questi: - diritto alla difesa (art. 24 Cost.); - diritto di nominare un difensore di fiducia 0, in mancanza, di vedersi assegnato un difensore d'ufficio (artt. 96, 97, 369- bis c.p.p.); - diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, se non abbiente; - diritto di non rispondere in sede di interrogatorio (art. 64, co. 3, c.p.p.); - diritto all’autodifesa rivolgendosi direttamente al giudice (art. 121 c.p.p.) o rendendo spontanee dichiarazioni al P.M. o alla P.G. (articoli 374 e 350, co. 7, c.p.p.); - diritto alla prova (art. 190 c.p.p.); - diritto di conferire immediatamente con il difensore nel caso di custodia cautelare in carcere (art. 104 c.p.p.); - diritto all'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.); - diritto di partecipare al processo (art. 485 c.p.p.); - diritto alla libertà morale in sede di interrogatorio (art. 64, co. 2, c.p.p.); - diritto di non presenziare all'udienza (art. 486 c.p.p.); - diritto all’impugnazione. PATOLOGIE DEGLI ATTI PROCESSUALI Per quanto riguarda la patologia processuale, il vizio che affligge l'atto può essere più o meno grave e, proprio in relazione a tale aspetto, occorre distinguere fra: ® inesistenza. Èil vizio più radicale, che si configura nei casi in cui l'atto manca dei suoi requisiti fondamentali, il che impedisce persino di riconoscerlo come atto processuale. ® nullità. È la figura di invalidità che contrassegna l’atto giuridicamente esistente, ma difforme rispetto allo schema legale tipico. Principio fondamentale in tema di nullità è quello della tassatività. Un atto è nullo nei soli casi previsti dalla legge. ® merairregolarità. È qualsiasi vizio formale dell'atto non sanzionato dalla legge con la nullità. Quando si verifica, il giudice deve provvedere alla sua eliminazione, eventualmente facendo ricorso alla correzione degli errori materiali. È il vizio meno grave in quanto non determina l’inefficacia dell'atto. INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Le indagini preliminari costituiscono quella fase del procedimento caratterizzata, a differenza della fase dibattimentale, dove la parità delle parti è l'elemento cardine. Esse hanno inizio quando una notizia di reato perviene alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Mi giudizio (esercizio dell’azione penale) e formulare una richiesta di rinvio a gii istero ed hanno la finalità di consentire al P.M. di verificare se sussistono elementi idonei a sostenere un'accusa in izio o se invece non ve ne siano e sia opportuno chiedere l'archiviazione del procedimento. GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI (GIP) Anche se la fase delle indagini preliminari ha natura essenzialmente investigativa, è tuttavia previsto che durante tale fase operi il Giudice per le indagini preliminari (GIP) il quale ha una funzione di garanzia: non svolge indagi esse “funzioni di controllo” imparziale sui provvedimenti che incidono sulle fondamentali libertà garantite dalla Costituzione preliminari, ma esercita su di NOTIZIA DI REATO La notizia di reato si distingue in atipica (comunicazione anonima, notizia confidenziale, sorpresa in flagranza, notizia di stampa ecc.), che per definizione non è disciplinata dalla legge, e tipica, la quale può assumere diverse forme: ® informativa della P.G. (art. 347 c.p.p.). È una segnalazione con la quale la P.G., acquisita la notizia di reato, comunica al P.M. in forma scritta e senza ritardo. * denuncia. È la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o della P.G. l'avvenuta commissione di un reato perseguibile d'ufficio. Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio la denuncia è obbligatoria. ® referto (art. 334 c.p.p.). È la segnalazione che l’esercente una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. quando abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. UDIENZA PRELIMINARE Si tratta di una fase del procedimento penale funzionale ad assicurare che un giudice (il giudice dell'udienza preliminare, GUP) controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero (artt. 416-437 c.p.p.), svolgendo in tal modo una funzione di filtro funzionale alla deflazione del dibattimento. L'udienza preliminare è anche la sede tipica della definizi la richiesta di riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato. jpata del processo penale. Nell'ambito di tale udienza, infatti, il giudice può decidere se accogliere ACQUISIZIONE DELLA PROVA Per acquisizione probatoria si intende l'operazione con cui si introduce e si forma la prova nel processo. | mezzi di prova, selezionati nella fase dell'ammissione, devono portare alla conoscenza dei fatti cui sono deputati e all’apprensione delle cose preesistenti dai quali desumerli; ciò integra una sequenza di operazioni cronologicamente successiva, oltre che logicamente e praticamente distinta. L'ammissione del singolo mezzo di prova, di regola, deve essere chiesta dalle parti al giudice (principio dispositivo in materia probatoria); ammrissibilità si basa su criteri predeterminati che limitano la discrezionalità del giudice. Le prove possono essere escluse solo se ; il giudice deve provvedere sulla richiesta di ammissione senza ritardo con ordinanza motivata. Il giudizio di vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. | mezzi di prova sono quegli strumenti processuali che permettono di acquisire un elemento di prova, ovvero un elemento utile alla decisione del giudice. Il codice di procedura penale prevede i seguenti mezzi di prova: * testimonianza. Permette la rappresentazione di un fatto di interesse processuale attraverso le dichiarazioni di una persona che ne è a conoscenza. Rendere testimonianza rappresenta un obbligo giuridico e morale e ad ognuno e riconosciuta la capacità di testimoniare. Qualora ricorrano alcune caratteristiche fisiche (es. minore età) o mentali (es. malattie inficianti le capacità intellettive e/o volitive) nel soggetto chiamato a testimoniare, il giudice può disporre gli opportuni accertamenti con i mezzi consentiti dalla legge. Alcuni professionisti (medici, avvocati, investigatori privati, consulenti, notai, ecclesiastici e pubblici ufficiali su materie coperte dal segreto d'ufficio) possono astenersi. L'esame è compiuto direttamente dal P.M. o dal difensore che lo ha chiesto (art. 498 c.p.p.). Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l’ordine indicato nell’art. 496 c.p.p. (controesame). Chi ha chiesto l'esame può ancora proporre nuove domande (riesame). * esame delle parti. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentano. ® confronti. Condizione essenziale che giustifica il ricorso al confronto risiede nel fatto che dalle dichiarazioni di persone già esaminate o interrogate emerga un disaccordo su fatti o circostanze importanti. * ricognizioni. Si assume quando occorre procedere all’individuazione di persone, cose o di altri oggetti di percezione sensoriale che il soggetto chiamato deve riconoscere. ® esperimento giudiziale. È ammesso quando risulta opportuno accertare se un fatto sia, o possa essere, avvenuto in un determinato modo. * pe scientifiche o artistiche . Quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, * documenti. Questi mezzi di prova sono costituiti da tutta quella serie di documenti e scritti idonei a rappresentare fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. | legislatore stabilisce che è obbligatoria l'acquisizione del documento che costituisce il corpo di reato cioè la cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso ovvero la cosa che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. È, inoltre, sempre consentita l’acqui: zione di documenti che provengono dall’imputato. INCIDENTE PROBATORIO L'incidente probatorio consiste nell’acquisizione di prove in un momento precedente al dibattimento ovvero, nelle indagini preliminari o nell'udienza preliminare; naturalmente, tali prove saranno utilizzate solo successivamente. È uno strumento che consente la formazione della prova prima che sia iniziato il dibattimento davanti al GIP. La tipologia di prove da assumere e le situazioni che permettono di ricorrere all'incidente probatorio sono tassativamente elencate dall'articolo 392 c.p.p. Si tratta, in particolare: - della testimonianza, quando vi è fondato motivo di ritenere che un testimone non potrà essere esaminato nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento o che lo stesso sia esposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; - dell'esame dell’indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri; - dell'esame delle persone indagate di un reato connesso o collegato; - del confronto, quando vi sono persone che in altro incidente probatorio o al P.M. hanno reso dichiarazioni discordanti e ricorra una delle circostanze indicate alla lettera a) della norma; - della perizia o dell'esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; - della ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento. LA DECISIONE Esaurita l'assunzione delle prove, il Pubblico Ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione finale, la quale non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità (art. 523 c.p.p.). Terminata tale ultima fase, viene adottata, in camera di consiglio, la decisione, che troverà fondamento solo ed unicamente sulla base delle prove raccolte legittimamente durante la fase dibattimentale. Tale decisione del Tribunale o della Corte d'Assise sarà adottata con sentenza, la quale potrà avere una diversa natura a seconda che sia di proscioglimento o di condanna. RITI SPECIALI Il giudizio (rito) abbreviato si tratta di un rito alternativo che contempla il salto della fase dibattimentale, poiché la decisione è presa dal GUP nel corso dell'udienza preliminare. È un rito premiale perché l'imputato che ne faccia richiesta, concedendo un risparmio allo Stato in termini di risorse da spendere per lo svolgimento del dibattimento, ha in cambio la riduzione della pena pari a un terzo, in caso di condanna. L'imputato verrà giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini e contenuti nel fascicolo del P.M. Il procedimento per decreto (penale) è un rito speciale che permette di anticipare la condanna ad una pena pecuniaria prima del giudizio, salva opposizione. Vengono a mancare sia l'udienza preliminare che il dibattimento. Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) è un accordo tra imputato e pubblico ministero per l'applicazione, da parte del giudice, di una pena non superiore a cinque anni di reclusione anche congiunti a pena pecuniaria. In sostanza con il patteggiamento l'imputato ottiene uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo, ma rinuncia anche a far valere la propria innocenza. Il patteggiamento è ammesso solo entro determinati limiti e non è applicabile per alcuni reati. Il giudizio direttissimo, al pari del giudizio immediato, salta l'udienza preliminare, prevedendo un rapido passaggio al dibattimento sulla base di un atto unilaterale del P.M. che presenta l'imputato al giudice dibattimentale. Il giudizio direttissimo viene celebrato dinnanzi al Tribunale monocratico, mantenendo così il tradizionale schema la cui peculiarità consiste in un rapido passaggio al dibattimento sulla base di un atto unilaterale del Pubblico Ministero, che presenta l'imputato al giudice dibattimentale. Il giudizio immediato, disciplinato dall'art. 453 c.p.p., come il giudizio direttissimo, si caratterizza per la mancanza della fase dell'udienza preliminare e il passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento. Alla base del ricorso a tale rito, nella maggior parte delle occasioni, c'è una richiesta del Pubblico Ministero al giudice delle indagini preliminari, sulla quale quest’ultimo decide sulla base del fascicolo inviatogli dallo stesso Pubblico Ministero. L'iniziativa può derivare, oltre che dal P.M., anche dallo stesso imputato al quale sia stato notificato il decreto che fissa l'udienza preliminare, e ciò a differenza di quanto previsto per il giudizio direttissimo. POLIZIA GIUDIZIARIA La Pol Giudì è tra i soggetti del procedimento penale. Le indagini preliminari sono svolte, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero; nel dirigere le indagini il P.M. dispone direttamente della P.G. Il codice di procedura penale dedica alla Polizia Giudiziaria un duplice gruppo di norme: ® ilprimone definisce le funzioni (artt. 55-59 c.p.p.) e ne delinea i profili strutturali e organizzativi analiticamente regolati nelle disposizioni di attuazione (artt. 5-20 att. c.p.p.); ® ilsecondo ne disciplina il profilo dinamico: vale a dire, l’attività di indagine che la Polizia Giudiziaria svolge a iniziativa autonoma (artt. 347-357 c.p.p.), oppure su “delega” o sulla base di “direttive” del Pubblico Ministero (artt. 348, co. 3, e 370 c.p.p.). L'organico della polizia giudiziaria è formato: dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; dagli ufficiali e dagli agenti della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza (le cosiddette sezioni di P.G.); dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato. Ognuno di questi corpi agisce alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria. Il codice legittima al compimento di specifici atti solo gli ufficiali, e non anche gli agenti di P.G. ali della polizia giudi; - dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; - gliufficiali superiori ed inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; - il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Sono agenti della polizia giudiziaria: - il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; - icarabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie delle Province e dei Comuni, quando sono in servizio. Ai sensi dell'art. 55 c.p. la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (attività informativa), à investigativa), compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (attività assicurativa). L'attività informativa può essere scissa in due distinti aspetti: quello dell’acquisizione della notizia di reato da parte della P.G. e impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori (attività repressiva), ricercarne gli autori (atti quello della comunicazione della notizia di reato (notitia criminis) al P.M. Una volta effettuata detta comunicazione (anche in forma orale, in particolari casi di urgenza, a cui deve seguire senza ritardo quella scritta) al P.M., questa permetterà a quest’ultimo di apprendere i dati necessari per l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 c.p.p.), facendo per le indagini. Rientra nell'attività investigativa della P.G. tutta l’attività di iniziativa o delegata dal Pubblico Ministero, finalizzata alla vera e propria investigazione. L'attività assicurativa consiste nel fatto che la P.G. deve compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova. così decorrere i termii ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Apprendere notizia di reato tramite fonti qualificate (denuncia del P.U., referto sanitario, querela, denuncia del privato), o tramite d jativa autonoma (notizia confidenziali, delazioni anonime, informazione occasionale, costatazione diretta). L'attività di polizia giudiziaria può essere: * attivitàdi ispezioni, sequestri, accertamenti urgenti ecc. (347-357 c.p.p.); iziativa autonoma, per atti irripetibili o d'urgenza che non permetta la delega del P.M., perquisizioni, ® attività guidata, quella che la Polizia Giudiziaria svolge nell’ambito delle direttive del P.M. e, cioè, entro le linee generali (obiettivi di indagine) da lui tracciate; * attività delegata, che consiste nel compimento da parte della polizia giudiziaria, di atti specificamente richiesti e indicati dal P.M. intervenuto nella direzione delle indagini (perquisizioni, ispezioni, sequestri, 358-370 c.p.p.,) quando il PM stesso ha assunto il pieno coordinamento operativo delle indagini; * attiesecutivi, quale ulteriore attività di polizia giudiziaria. La polizia locale può compiere funzioni di notifica come nel caso delle ordinanze emesse dall’A.G.: - l'annotazione, ovvero tutti i fatti salienti dell'attività investigativa; - il verbale: ex artt. 357-373 c.p.p. in forma riassuntiva o integrale; - la relazione di servizio: ha carattere soltanto interna esplicante l’attività svolta su un singolo servizio. ATTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICIALI / AGENTI Identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 1 c.p.p.); accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 4); esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato (art. 349, co. 2); ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art. 349, co.3); assunzione di sommarie informazioni dall’indagato (art. 350); assunzione di notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini sul luogo del fatto, senza la presenza del difensore (art. 350, commi 5 e 6); ricezione di spontanee dichiarazioni dall’indagato (art. 350, co. 7); assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351); esecuzione di ordini dell’autorità giudiziaria; ricezione di denunce, querele e referti (artt. 331, 333, 334 e 337 c.p.p.); perquisizioni (art. 352 c.p.p.); accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone (art. 354 c.p.p.):; sequestro penale probatorio (art. 354 c.p.p.), arresto in flagranza; fermo di indiziato di delitto; adempimenti materiali conseguenti l'arresto (come ad esempio avviso ai familiari e al difensore); AGENTE si si si si no no si si si no no, fatto salvo in casi di urgenza si no si si si UFFICIALE si si si si si si si si si si si si si si si si OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DEL REATO Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse. | pubblici ufficiali quando hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto. Avvenuta la qualifica da parte dell’agente o ufficiale di P.G., il cittadino interpellato acquisisce la consapevolezza di trovare dinanzi a se un «Pubblico Ufficiale»; da ciò consegue che il cittadino interpellato assume le conseguenze penali derivanti da un suo eventuale rifiuto di declinare le generalità (ad esempio: art. 651 c.p. - rifiuto di generalità; art. 496 c.p. — false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui) o da più gravi comportamenti che dovesse assumere nei confronti del Pubblico Ufficiale (ad esempio: oltraggio a P.U. - art. 341-bis c.p.; - ingiuria — artt. 594 e 61, n. 10 c.p.; art. 336 c.p. - violenza e minaccia; art. 337 c.p. - resistenza). Successivamente potrà "chiedere le generalità" al soggetto: il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è previsto dall'art. 651 c.p. L'obbligo di dare le proprie generalità riguarda sia i trasgressori, sia i testimoni, ossia “chiunque possa avere attinenza con un accertamento di polizia giudiziaria o per illecito amministrativo”. In caso di rifiuto di esibizione dei documenti potrà procedere al suo «accompagnamento» presso il proprio Ufficio ai fini della sua identificazione, fermo restando il rapporto all'Autorità giudiziaria (P.M. presso il Tribunale) per il reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale). Secondo l’art. 347 c.p.p., ovvero “Obbligo di ire la notizia del reato”, le notizie di reato non acquisite direttamente dagli organi inquirenti possono essere presentate direttamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, la quale, ai sensi della norma in esame, deve riferirla (anche quando acquisita di propria iniziativa) tempestivamente e senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto, indicando gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova e le attività già compiute. La polizia giudiziaria deve inoltre comunicare, ove possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificare la persona nei cui confronti sono svolte le indagini, nonché delle persone in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti. Per gli atti in cui è prevista l'assistenza del difensore ex artt. 364 e ss., si prevede che entro 48 ore dal compimento dell'atto sia trasmessa la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero. Per i reati particolarmente gravi elencati dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. da 1a 6, per ovvie ragioni di esigenze di celerità degli accertamenti investigativi, la comunicazione va fatta immediatamente in forma orale, cui deve seguire, in forma scritta e senza ritardo quella di cui sopra. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi. Nell'ottica di assicurazione delle fonti di prova (finalità tipica del sequestro probatorio), la polizia giudiziaria ha il dovere inoltre di curare "che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero" ai sensi dell'art. 354 cpp. IDENTIFICAZIONE DI UNA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINE La polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 348, deve raccogliere ogni elemento utile ala ricostruzione dei fatti ed alla individuazione del colpevole, procedendo alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, oltre alla ricerca delle persone in grado di riferire circostanza utili per la ricostruzione del quadro probatorio. La norma in esame disciplina la prima attività tipica della PG, ovvero quella di procedere alla identificazione delle persone indagate e di quelle in grado di riferire circa l'andamento dei fatti. Quando procede alla identificazione, la PG deve osservare innanzitutto le disposizioni di cui all'art. 66, invitando cioè il soggetto a dichiarare le proprie generalità e quant'altro possa valere ad identificarlo, ammonendo l'indagato circa le conseguenze per il rifiuto o per il mendacio; lo invita inoltre ad eleggere il proprio domicilio per le notificazioni ex art. 161. Alla identificazione dell'indagato può procedersi anche, ove occorra, tramite rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché ad altri accertamenti. Tali atti devono ad ogni modo compiersi senza pregiudizi per la libertà personale diversi da quelli consistenti nella momentanea ed eventuale immobilizzazione dell'individuo al fine di fotografare o misurare. Il fermo (art. 384 c.p.p.) è una privazione della libertà personale che il Pubblico Ministero dispone, anche senza casi di flagranza, quando sono presenti determinati elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, a carico della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, oppure di un delitto sulle armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. Eseguito il provvedimento di arresto o di fermo di indiziato di delitto, una serie di adempimenti sorge in capo agli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria operanti: - immediata informativa al Pubblico Ministero del luogo ove è avvenuto l’arresto o il fermo; - avvertimento all’arrestato o al fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; - immediato avvertimento dell'avvenuto arresto o fermo al difensore di fiducia eventualmente nominato o al difensore d'ufficio designato dal P.M.; - traduzione in carcere dell’arrestato o del fermato al più presto e comunque mai oltre le 24 ore dall’arresto o dal fermo; - redazione del verbale di arresto o di fermo e trasmissione dello stesso entro le 24 ore dall'esecuzione dell’atto precautelare; il mancato rispetto del termine determina l’inefficacia della misura; - comunicazione senza ritardo, previo consenso, dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'interessato; - in caso di arresto o fermo di madre di prole di minore età, immediata comunicazione al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo. Compete al P.M.: ® interrogare l’arrestato o il fermato, dandone tempestivo avviso al difensore; * disporre con decreto motivato la liberazione dell’arrestato o del fermato: 1. serisulta che l'arresto o il fermo sono stati eseguiti per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge; 2. sel’arresto oil fermo sono divenuti inefficaci perché l’arrestato o fermato non è stato messo a disposizione del P.M. e il verbale dell’atto non è stato trasmesso a costui entro 24 ore dall’arresto o fermo oppure perché lo stesso P.M. entro 48 ore dall’arresto o fermo non ha chiesto la convalida al giudice; 3. seritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione all’arrestato o fermato di una misura coercitiva; *e ovenonordinila liberazione, richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti entro 48 ore dall’arresto o dal fermo; ® nelcasoin cui non partecipi all'udienza di convalida, trasmettere al giudice le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano. UDIENZA DI CONVALIDA Entro 48 ore dall’arresto o dal fermo il Pubblico Ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico Ministero e al difensore (art. 390 c.p.p.). L'udienza di convalida consente il controllo dei provvedimenti precautelari addottati e si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato. Il GIP interroga l’arrestato o il fermato, se comparso, ed il suo difensore e poi può: ® convalidare con ordinanza (cd. ordinanza di convalida) l'arresto o il fermo ® nonconvalidare l'arresto o il fermo. In entrambi i casi l'ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione sia dall’arrestato/fermato sia dal P.M. In ogni caso l’arresto o il fermo cessano di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice. PERQUISIZIONI, ACQUISIZIONE DI PLICHI O CORRISPONDENZA E SEQUESTRI Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche senza munirsi del preventivo decreto dell’Autorità Giudiziaria, procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso (art. 352, co. 1, c.p.p.). In caso di esecuzione di custodia cautelare o di ordine di carcerazione per reati ex art. 380 c.p.p. ovvero in caso di esecuzione di fermo di indiziato di delitto, l'ufficiale di P.G. procede a perquisizione personale e locale se l'urgenza non consente l'emissione di un decreto di perquisizione del P.M. (art. 352, co. 2, c.p.p.). Quando la P.G. agisce di propria iniziativa il verbale di perquisizione va convalidato entro 48 ore dal P.M. Qualora invece la Polizia Giudiziaria sia delegata dal P.M. allo svolgimento di una perquisizione da questi disposta, non dovrà dimostrarsi la sussistenza di alcun presupposto ed il verbale dovrà limitarsi a riferire le modalità di esecuzione dell'atto; in tale circostanza, la Polizia Giudiziaria avrà altresì cura di notificare all'interessato il decreto con il quale il P.M. ha disposto la perqui: zione. L'acquisizione dei plichi o corrispondenza, visto l’art. 15 Cost., “può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria”. Di regola, il plico sigillato deve essere trasmesso intatto al pubblico ministero per l'eventuale sequestro ma la polizia giudiziaria può chiedere al magistrato inquirente l'autorizzazione all'apertura immediata e all'accertamento del contenuto quando vi sia fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca ed all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo. Inoltre, nei casi in cui sia consentito il sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono sospendere l'inoltro della corrispondenza, ordinando al servizio postale di non trasmetterla. Tuttavia, se entro quarantotto ore il pubblico ministero non convalida l'attività, e quindi non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza devono essere inoltrati. ALTRE ATTIVITÀ DI P.G. * Identificazione della persona indagata e di quelle informate dei fatti. * Accompagnamento nei propri uffici delle persone che rifiutino di farsi identificare ovvero forniscano generalità o documenti di identificazione che si ritengono falsi per un tempo non superiore alle 12 ore o 24 nel caso di identificazione complessa. ® Assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata. * Assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata. ® Ricezione di dichiarazioni spontanee dalla persona indagata. * Assunzione di sommarie informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, purché assistite da un difensore. Anche dopo che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini, la P.G. continua a compiere atti di propria iniziativa, raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. - compiegli atti che le vengono specificamente delegati dal P.M. ivi compresi “gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore” (art. 370 c.p.p.); - compie gli atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal P.M.; - svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il Pubblico Ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. Tutti gli atti di indagine preliminare svolti dalla P.G. devono essere documentati e successivamente trasmessi al P.M. (art. 357 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indagii IL VERBALE L'attività d'indagine è documentata mediante il verbale che è l'esposizione delle attività compiute dall’Ufficiale o dall’Agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni. Il Verbale è un modo più "formale" di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. Il verbale è una modalità di documentazione più completa ed accurata: serve a documentare gli atti di indagine che incidono sulla libertà dell’indagato (ad esempio, spontanee dichiarazioni rese dall’indagato) o che possono avere piena utilizzabilità in giudizio ai fini della decisione del Giudice (ad esempio, perquisizioni, sequestri, sommarie informazioni testimoniali). L'esigenza della verbalizzazione deriva dalla eventuale utilizzabilità degli atti anche in dibattimento, sia pure con attenuata forza probatoria. | processi verbali redatti dalla PG. sono «atti pubblici» perché provengono dal Pubblico Ufficiale, ma essi non godono, nel Codice Vassalli, di fede privilegiata, fino a querela di falso, potendo il Giudice disattenderli a prescindere da questa. Quando trattasi di attività investigativa cui il difensore dell’indagato ha diritto di assistere (atti cd. garantiti), il relativo verbale deve essere subito depositato presso l'Ufficio del P.M., per consentire al difensore di prenderne visione ed estrarne (o richiederne) copia (art. 366). Il verbale deve contenere: 1. la menzione del luogo, anno, mese, giorno e ora di compilazione; 2. generalità degli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria; 3. descrizione delle operazioni compiute e/o delle dichiarazioni ricevute; 4. attestazione della avvenuta lettura dell'atto; 5. sottoscrizione degli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria e delle persone intervenute. Relativamente alle attività della Polizia Giudiziaria deve essere redatto "verbale" per i seguenti atti 1. denunce, querele; 2. sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagii 3. informazioni assunte da persona informata sui fatti ovvero da persona imputata in procedimento connesso o di un reato collegato; 4. perquisizioni e sequestri; 5. identificazione dell’indagato e di altre persone, acquisizione di plichi o corrispondenza, 6. accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone o cose; 7. verbale dinotificazione; 8. verbale relativo a violazione amministrativa; 9. verbali di arresto o di fermo; 10. verbale operazioni esecuzione custodia cautelare; 11. verbale operazioni intercettazioni, conversazioni, comunicazioni; 12. verbale di vane ricerche; 13. verbale interrogatorio; 14. verbale di consegna ad istituto di custodia; 15. verbale di immediata liberazione; 16. verbale di acquisizione e apertura plichi; soggetti singoli, ma categorie di soggetti indeterminati e indeterminabili a priori; è proprio questo il caso degli atti amministrativi generali che hanno in comune con quelli normativi il carattere della generalità ma non condividono quello dell’astrattezza (es. bandi di gara o di concorso). La distinzione è importante dal momento che il regime giuridico è diverso; ad esempio per gli atti amministrativi l'art. 3 L. 241/1990 impone l'obbligo della motivazione, requisito non richiesto per quelli normativi. Il provvedimento amministrativo è quell’atto a rilevanza esterna, produttivo di effetti procedimento amministrativo. i, con il quale si conclude il DIRITTO SOGGETTIVO, POTESTÀ, FACOLTÀ, INTERESSE LEGITTIMO Il diritto soggettivo è il potere di un individuo di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, pretendendo che altri soggetti tengano una determinata condotta nell'interesse del titolare del diritto soggettivo. Si tratta quindi, di una posizione di potere (impedire altrui interferenze, pretendere un comportamento, potere di rivolgersi al giudice) Questa posizione di potere è data nella maniera più ampia e immune da controlli esterni (altri poteri sono finalizzati o conferiti con rigorosa specificità dei motivi)e per realizzare un proprio interesse. L'esercizio del diritto con finalità differenti rispetto all'interesse tutelato dall'ordinamento costituisce un illecito che prende il nome di abuso del diritto. La potestà è il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse che non è proprio di chi agisce, bensì di un altro soggetto. Le facoltà consistono nel potere del titolare di un diritto soggettivo di comportarsi in un certo modo (cioè di fare o di non fare qualcosa, di tenere o di non tenere una determinata condotta). L’interesse legittimo è quello che ciascun amministrato vanta a finché la Pubblica Amministrazione agisca nel rispetto della legalità ovvero la pretesa alla legittimità di un atto amministrativo. Per esempio, il partecipante ad un pubblico concorso ha l'interesse, giuridicamente tutelato, che la procedura di selezione si svolga nel rispetto delle norme di legge e di quelle fissate nel bando di concorso. La tutela degli interesse legittimo è rimessa al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) al quale il soggetto titolare deve ricorrere per tutelare il proprio interesse leso. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA L'organo amministrativo si caratterizza — rispetto all'ufficio — per l'aspetto propriamente funzionale, in quanto ad esso sono riconosciuti compiti decisionali e deliberativi. L'organo è titolare di una specifica competenza, che è una parte o quota della competenza amministrativa dell'ente del quale l’organo fa parte. Inoltre, nell’ambito della sfera di competenza assegnatagli, l'organo si avvale del complesso di beni e persone strumentali all'esercizio delle potestà attribuitegli. L'organo è sia, sotto il profilo soggettivo, la persona (es. Sindaco) o il complesso di persone (es. Giunta). Il rapporti di immedesimazione organica è una peculiare forma di rapporti di organizzazione tra il titolare dell'organo e l'ente nel quale l’organo manifesta la volontà. La competenza è il complesso dei poteri esercitabili da un organo e può essere: - per materia si determina in relazione all'oggetto che l'organo svolte (es. Ministro dell'Istruzione ha competenza in materia di organizzazione dell'attività scolastica); - perterritorio che delimita l'ambito spaziale; - | per grado ovvero in relazione alla scala gerarchica. Per quanto riguarda l’incompetenza, si distingue in: ® l’incompetenza assoluta si configura quando l'organo amministrativo emana un atto: - in una materia sottratta alla sua competenza amministrativa e riservata ad un altro potere dello Stato (straripamento di potere); - riservato alla competenza di un settore dell’amministrazione completamente diverso (difetto di attribuzione); - relativo ad un oggetto che si trova nella circoscrizione territoriale di un altro organo amministrativo; ® l’incompetenza relativa si verifica quando l’organo che emana l’atto appartiene allo stesso settore di amministrazione dell’organo che sarebbe competente secondo le regole generali. Si può distinguere un’incompetenza per materia (nel caso in cui l'atto emanato sia riservato per materia ad altro organo dello stesso settore amministrativo) o per territorio (nel caso in cui l'atto è emanato da un organo che, sebbene competente per materia, non lo è per territorio). ENTI PUBBLICI Gli enti pubblici sono persone giuridiche che perseguono fini rilevanti per l'ordinamento dello Stato. Una caratteristica propria di taluni enti pubblici è la cosiddetta autarchia, ovvero la potestà di emanare atti amministrativi aventi gli stessi caratteri e la stessa efficacia giuridica di quelli emanati dallo Stato. Per ottenere che tali atti siano osservati dai loro destinatari, gli enti pubblici non devono ricorrere agli organi giurisdizionali, ma possono avvalersi dei mezzi amministrativi di cui dispongono (autotutela): è il caso, per esempio, dell’ingiunzione di pagamento che gli uffici esattoriali fanno recapitare ai contribuenti morosi. Si distinguono diverse tipologie di enti pubblici: * Glienti pubblici territoriali sono quelli in cui il territorio rappresenta sia lo spazio fisico entro il quale l’ente esercita la sua sovranità sia uno degli elementi costitutivi. Hanno autonomia politica, normativa, statutaria, amministrativa e finanziaria. Rientrano in questa categoria la Regione e gli altri enti locali (ministeri, regioni, provincie, comuni, camere di commercio). * Glienti pubblici non territoriali sono detti anche enti istituzionali e si caratterizzano per il fatto che il territorio rappresenta soltanto l'ambito spaziale entro il quale essi esercitano la loro competenza, per il perseguimento di fini propri dello Stato o degli enti territoriali minori (Regioni ed autonomie locali). * Glienti pubblici strumentali sono quelli che operano sotto il controllo di un ente maggiore per lo svolgimento di funzioni ausiliarie. GOVERNO Il Governo è il vertice dell'apparato amministrativo pubblico, che gestisce e orienta mediante il suo potere di determinazione dell’indirizzo politico dello Stato. Inoltre, il Governo esercita poteri normativi, nonché poteri di nomina rispetto a quei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell’Amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. Nell'ordinamento delineato dalla Costituzione italiana, il potere di nominare il Presidente del Consiglio e i Ministri (ossia la compagine governativa) da questi proposti spetta al Presidente della Repubblica Un ministero statale (anche dicastero o ministero secondo vari ordinamenti statali, tra i quali quello italiano) è uno degli apparati amministrativi in cui si articola la pubblica amministrazione, al quale vertice è preposto un membro del governo, il Ministro. Un ministero (o dicastero) è costituito dai seguenti organi e uffici: - Ministro; - Sottosegretario; - Gabinetto del Ministro e altri uffici di diretta collaborazione; - (eventuale) Segretario generale; - Dipartimento; - Direzione generale; - Divisione (o Servizio). A capo del Ministero è posto il Ministro, componente del corpo politico al quale viene affidata la responsabilità di un ramo di amministrazione e che dirige l’azione amministrativa, adotta le decisioni di maggiore importanza e propone al Consiglio dei Ministri la nomina dei dirigenti con funzioni generali. Vi sono comunque anche Ministri che, pur facendo parte del Governo, sono detti «senza portafoglio», perché, avendo funzioni di minima complessità operativa, non sono a capo di un Ministero (es. il Ministro per i Rapporti con il Parlamento). | Ministri senza portafoglio esercitano le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. GLI ENTI LOCALI L'ente locale è un soggetto pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che esercita funzioni e ha competenze territorialmente e funzionalmente limitate. In quanto enti pubblici, gli enti locali possono essere dotati di potestà amministrative (autarchia) e normative (autonomia). Per il principio dall'ente più vicino al territorio, per poi salire per gradi a livelli di sempre maggiori dimensioni. i sussidiarietà le funzioni amministrative vanno svolte principalmente | PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA | principi dell’attività amministrativa possono essere sintetizzati in: ® principio di legali L’art. 97 Cost. stabilisce i pubblici ufficisono organizzati secondo dispo: buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. L'azione dei pubblici poteri deve avere un fondamento ni di legge, in modo che siano assicurati il normativo, e se del caso la legge provvede a dettare la disciplina fondamentale della materia, cioè le direttrici lungo le quali l’azione amministrativa dovrà muoversi. * principi dibuon andamento e imparzialità. L’art 97. alcomma 2 spiega che devono essere “assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Per buon andamento si intende l'efficienza dell’azione amministrativa, ovvero la sua rispondenza all'interesse pubblico affidato alle cure dell’Amministrazione stessa. L'espressione abbraccia la relazione fra risorse impiegate (umane e materiali) e risultati ottenuti (efficienza in senso stretto), come il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti (efficacia). Il principio di imparzialità indica che l’Amministrazione, nella cura degli interessi che le sono affidati, deve essere equidistante dagli interessi in competizione. ® principio di ragionevolezza. Si tratta di un principio fondamentale in cui confluiscono il principio di imparzialità, di eguaglianza e di buon andamento. Significa che l’attività della P.A. deve essere immune da censure sul piano logico, deve essere aderente ai dati di fatto e agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria, coerente con le premesse e i criteri fissati dalla stessa Amministrazione. ® principio di sussidiarietà. Prevede che l'intervento degli organi dello Stato debba essere inteso esclusivamente come sostitutivo nel caso in cui l’autorità più prossima ai cittadini sia impossibilitata ad agire per conto proprio. L'art. 118, co. 1, Cost. dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. | livelli amministrativi territoriali superiori intervengono solo se possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. * principio di proporzionalità. Le limitazioni alle libertà individuali non devono superare la misura di quanto assolutamente necessario al raggiungimento dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito. Tale principio impone alla Pubblica Amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, di impiegare mezzi commisurati e tempi idonei allo scopo da perseguire, in maniera efficace proporzionatamente. La proporzionalità consiste nell’esercitare la giusta misura del potere in modo da assicurare un'azione idonea ed adeguata alle circostanze di fatto, che non alteri il giusto equilibrio fra i valori, gli interessi e le situazioni giuridiche. IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO Una particolare categoria di atto amministrativo è il provvedimento amministrativo, quale atto conclusivo di un procedimento amministrativo e dotato di autoritarietà, che consiste nell’imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica del destinatario. Il provvedimento amministrativo è efficace ed esecutorio, ossia può essere in grado di essere condotto coattivamente ad esecuzione (solo nei casi e con le modalità previste dalla legge). Il provvedimento amministrativo presenta le seguenti caratteristiche: - èunatto tipico, in quanto deve essere espressamente previsto dall'ordinamento; - èunatto nominativo, nel senso che per ogni interesse pubblico alla cui cura la P.A. è preposta deve essere previsto il corrispondente provvedimento amministrativo; - èunatto autoritativo, in quanto è posto in essere anche contro la volontà del destinatario o dei destinatari; - èunatto unilaterale, perché si basa sulla sola volontà della Pubblica Amministrazione; - èunatto esecutorio, nel senso che le autorità pubbliche ne possono dare immediata e diretta esecuzione, senza che sia necessaria una preventiva pronuncia giurisdizionale; di proposizione del ricorso. - èunatto inoppugnabile quando scadono i termii Le tipologie possono essere: * provvedimento favorevoli (autorizzazione, concessione, ammissione) Le autorizzazioni sono provvedimenti discrezionali che incidono sui diritto soggettivo dell'interessato, e volgono alla rimozione di un limite legale all'esercizio di un attività. Figure analoghe alle autorizzazioni sono: abilitazioni, approvazioni (atto di controllo), nulla-osta, licenze, registrazione, la dispensa. Le concessioni sono quei provvedimenti amministrativi con i quali la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive ai destinatari ampliandone la sfera giuridica Possono essere di 2 ti - concessioni costitutive (concessione di un nuovo beneficio — es. concessione di far esercitare una funzione); - concessioni traslative (concessione di una funzione preesistente ad un terzo, es. concessione di esercitare un servizio di trasporto pubblico). * provvedimenti sfavorevoli, come espropriazione, sanzione amministrativa, requisizione, sequestro preventivo ecc. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il procedimento amministrativo solitamente è una sequenza ordinata di atti ordinati per contemperare più interessi per arrivare alla gestione finale che si esprime attraverso il provvedimento amministrativo, ovvero l’esito finale che caratterizza il procedimento amministrativo. Il procedimento essendo di tipo regolamentare, è definito come “normativo”, e, inoltre, ha lo Esso deve assicurare la realizzazione di più interessi, scopo di scopo di definire organi, competenze, atti, tempi e responsabilità. sia quello pubblico “primario” sia gli eventuali interessi “secondari”. La L. 7-8-1990, n. 241 ha dettato una disciplina organica valevole per tutti i procedimenti, ispirandosi ai principi di ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa, coniugati con il principio dell'efficienza. Prima di questa legge la Pubblica Amministrazione assumeva le decisioni in via unilaterale, e senza possibilità alcuna di replica da parte dei destinatari, mentre nel modello procedimentale introdotto nel 1990 ai privati è riconosciuto il più ampio diritto di partecipare all’attività amministrativa. PRINCIPI * il principio del giusto procedimento che, garantendo il diritto di partecipazione degli interessati attraverso anche la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto; * ilprincipio della trasparenza, che rende obbligatorio per la Pubblica Amministrazione motivare il provvedimento amministrativo, identificare preventivamente l’ufficio e il responsabile del procedimento, e consentire al cittadino l’accesso alla documentazione amministrativa; * il principio di semplificazione per snellire e rendere più celere l’azione amministrativa. In questa prospettiva, in particolare, vanno visti gli istituti fondamentali del silenzio assenso, della SCIA e della conferenza di servizi; * ilprincipio di correttezza e buona fede; * ilprincipio di informatizzazione amministrativa per incentivare l’uso della telematica; * ilprincipio dell’economicità ovvero realizzare il miglior risultato possibile in rapporto alla quantità di risorse a disposizione; * il principio dell'efficacia, che impone una congruenza fra i risultati programmati e quelli raggiunti; ® Il principio di imparzialità. LE FASI 1. Iniziativa: la fase che da avvio al procedimento. Nel caso il procedimento sia instaurato da parte del privato, può essere un procedimento a istanza volta ad ottenere un provvedimento favorevole oppure un ricorso per ottenere un riesame di atti considerati lesivi di interessi legittimi o di diritti. Nel caso il procedimento sia instaurato da parte dell’amministrazione questo può essere per una richiesta che sollecita l'adozione di un atto che non potrebbe altrimenti essere esaminato oppure per una proposta che indica il tipo di contenuto da dare all'atto da emanare. 2. Istruttoria: in questa fase l’amministrazione svolge l'acquisizione dei fatti rilevanti, documenti, stime e pareri; individua gli interessi coinvolti e procede alla loro ponderazione. Nel caso di provvedimento negativo, priva della fase decisoria, si ha un preavviso di rigetto (art. 10-bis). Disciplinato dall'art. 10-bis L. 241/1990 prevede che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sia tenuto a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. | richiedenti hanno 10 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 3. Decisoria (o costitutiva): viene deliberato, emanato e formato il contenuto del provvedimento. Viene effettuata un'ulteriore valutazione dei presupposti e degli elementi alla base dell'atto. Il provvedimento contiene l’Indicazione dettagliata (decorrenza, durata, oneri, vantaggi) delle modalità di attuazione e dei soggetti a cui è rivolta (anche se si tratta di una generalità), delle eventuali conseguenze in caso di mancata attuazione e dei rimedi per opporvisi. 4. Integrazione dell'efficacia: è una fase eventuale che riguarda quei procedimenti nei quali, ai fini dell'efficacia del provvedimento siano previsti il controllo preventivo e la pubblicazione. l'integrazione dell'efficacia può essere subordinata - all'adempimento di specifiche operazioni; - al verificarsi di certi fatti; - all'emanazione di ulteriori atti (controllo, pubblicità). Il procedimento può avere natura recettizia, ovvero produce effetti solo dal momento in cui è portato a conoscenza del destinatario mediante comunicazione o pubblicazione. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO La gestione delle fasi del procedimento è affidata al responsabile del procedimento previsto (obbligo) dalla L. 241/1990. Il nominativo del responsabile e il luogo in cui è ubicata l’unità operativa devono essere comunicati a tutti gli interessati. Il responsabile del procedimento è la figura con la quale il cittadino può confrontarsi per qualsiasi aspetto relativo al procedimento. Questa figura deve garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e efficienza, per questo motivo funge da sollecitatore dell’azione amministrativa assicurando la connessione tra le varie fasi del procedimento evitando fenomeni di inerzia e dispersione. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici sono obbligati ad astenersi in caso di presenza di conflitti di interesse, segnalando suddette situazioni. Al responsabile del procedimento sono assegnati compiti di impulso, direzione e coordinamento dell'istruttoria procedimentale e, in via eventuale, di decisione finale. | suoi compiti sono dettagliatamente indicati nell’art. 6 L. 241/1990. In primo luogo, il responsabile deve valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento. Il responsabile, inoltre, accerta di ufficio i fatti e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO La comunicazione consente al soggetto coinvolto dall’azione amministrativa di avere conoscenza dell'avvio di un procedimento destinato a sfociare in un atto che produrrà effetti nei suoi confronti. Scopo della comunicazione è consentirgli di partecipare ed esercitare i diritti che la legge gli attribuisce. Nella comunicazione devono essere indicati: - l'Amministrazione procedente; - l'oggetto del procedimento promosso; - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; - la data entro la quale, secondo i termini previsti dalla legge, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione; - nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. | destinatari della comunicazione sono individuati dall’art. 7 L 241/1990: - isoggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; - isoggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ovvero gli enti pubblici portatori di interessi differenti rispetto a quelli dell’Amministrazione procedente; - isoggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subire un pregiudizio dal provvedimento finale (es. un soggetto potenzialmente escluso da una graduatoria di concorso a seguito di un'istanza dell'interessato). OBBLIGO DI CONCLUSIONE ESPLICITA DEL PROCEDIMENTO In base al quadro normativo disegnato dagli artt. 2 e 2-bis L. 241/1990 le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concludere un procedimento avviato d'ufficio o a istanza di parte con l'adozione di un provvedimento finale espresso. La legge non individua esplicitamente il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi, compito demandato alle singole amministrazioni o agli enti pubblici nazionali, che vi provvedono attraverso l'adozione di uno specifico atto. Essa, tuttavia, fissa dei precisi paletti in materia, stabilendo, all'art. 2, tre diversi possibili termini: ® 90giorni, nel caso in cui l’amministrazione o l'ente adottino l'atto di loro competenza (può anche essere inferiore ai 90 giorni). ® 180giorni, laddove vi siano particolari interessi pubblici o si tratti di un procedimento particolarmente complesso. ® 30giorni, se non vi sono indicazioni di legge oppure se le amministrazioni e gli enti non hanno provveduto ad approvare gli atti di loro competenza. | termini decorrono dall’inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. L’art. 14-bis disciplina la conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, da utilizzare, di regola, per la conferenza istruttoria e in modo obbligatorio per quella decisoria (con le eccezioni previste dall'art. 14-bis, commi 6 e 7). La conferenza è indetta dall’Amministrazione procedente, entro 5 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. L’Amministrazione procedente deve comunicare alle altre Amministrazioni interessate il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Se vi sono Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine è fissato in 90 giorni, se altre disposizioni non prevedano un termine diverso. L'art. 14-ter L. 241/1990 disciplina lo svolgimento della conferenza in forma simultanea e modalità sincrona. La riunione si svolge nella data indicata dall’Amministrazione procedente e i lavori devono concludersi non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di convocazione. Anche al di fuori delle conferenze di servizi le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (vedi art. 15. L. 241/1990). Gli accordi di programma sono uno strumento di auto coordinamento e consiste nel raggiungimento di un consenso unanime delle Amministrazioni o enti interessati circa un’opera, progetto o intervento da realizzare (art 34. TUEL). LE AUTORIZZAZIONI E LA SCIA L'autorizzazione è il provvedimento con cui la P.A. che provvede alla rimozione di un limite legale che vincolava parte della sfera giuridica soggettiva del destinatario, cioè, si consente ai destinatari di compiere attività che non possono essere svolte da chiunque. Le ipotesi in cui è richiesto il rilascio di uno specifico atto autorizzatorio sono state notevolmente ridotte negli ultimi anni con l'introduzione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si tratta di un'informativa con la quale un soggetto comunica all'autorità competente la volontà di intraprendere una specifica attività e che ha l’effetto di consentire l'immediato avvio della stessa senza dover attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari. La SCIA ha la funzione di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta. La SCIA non è un procedimento amministrativo, è un atto del privato che autocertifica stati, qualità e requisiti diretto alla P.A., finalizzato all’abilitazione dell'attività dichiarata, senza il rilascio di autorizzazioni. L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’Amministrazione competente, mentre tutti i controlli amministrativi atti ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività sono svolti successivamente alla presentazione della SCIA. La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle agenzie per le imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Con il decreto SCIA 1 (D.Lgs. 126/2016) è stata introdotta la SCIA unica. Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato possa presentare un’unica SCIA. L'efficacia della segnalazione è immediata. Tale disposizione riguarda esclusivamente le attività “liberalizzate’”’, vale a dire quelle per le quali all'amministrazione spetta solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. Per le attività che richiedono più autorizzazioni, invece, l’amministrazione a cui ci si rivolge convocherà la conferenza di servizi e, in questo caso, l’inizio dell'attività sarà subordinato all'esito della riunione. Il decreto SCIA 2 riporta in allegato una tabella (tabella A) ove si fa una ricognizione delle diverse tipologie degli interventi edilizi e dei relati regimi amministrativi, ossia fornisce le indicazioni sul titolo abilitativo in funzione dell'intervento. Con la concessione la Pubblica Amministrazione conferisce ex novo posizioni giuri la sfera giuridica (non rimuove un limite, a differenza dell’autorizzazione). che attive al destinatario, ampliandone così La SCIA può essere utilizzata come procedimento alternativo al permesso di costruire (come in passato la DIA), in alcuni casi (ad es. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati). Si tratta della cosiddetta SuperSCIA. Il permesso di costruire rimane l’unico titolo autorizzativo “espresso”, ovvero per il quale occorre attendere il rilascio da parte del Comune. Il permesso va richiesto per interventi edilizi rilevanti (come nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, ristrutturazione urbanistica, varianti essenziali a titoli autorizzativi già rilasciati). Quindi, con la Scia, l’attività può iniziare immediatamente. Entro 60 CESIENIE giorni la P.A. può contestare l'irregolarità della segnalazione e fermare i lavori. Dopo i 60 giorni può intervenire in autotutela solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse. Non è un # procedimento amministrativo e neanche un atto della P.A. bensì del privato. Non è uno strumento facoltativo ma deve essere usata per può essere: ès mance una firma, un allegato... tutti i casi previsti dove è possibile accertare dei requisiti oggettivi, È i non vi è discrezionalità amministrativa. Si parla di scia condizionata quando l'efficacia della SCIA è [==] OCA condizionata dal rilascio di un autorizzazione come ad esempio per l’i installazione dell’insegna dell’attività in una zona a vincolo paesaggistico. CoA Dal punto di vista del diritto amministrativo non è possibile avvalersi del silenzio per quanto riguarda la SCIA (è un atto del privato e non un procedimento a istanza di parte), ma il mancato controllo da parte dell’amm.ne sulla SCIA ed eventuali comunicazioni accessorie consolidano la stessa. PATOLOGIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO Un provvedimento perfetto si definisce valido ed efficace solo in presenza di specifici requisiti: in particolare, si è soliti distinguere tra requisiti di legittimità e requisiti d’efficacia. La perfezione si distingue dall’efficacia, che è l'attitudine dell'atto a produrre effetti giuridici, e dalla validità, che attiene alla conformità dell'atto alle regole dell'ordinamento. Sono requisiti di legittimità quelli che rendono un atto perfetto anche valido: - presupposti di fatto e di diritto - compatibilità, competenza e legittimazione - corrispondenza all'interesse pubblico - corrispondenza alla causa del potere - rispetto dei precetti di logica e imparzialità - mancanza di vizi della volontà - esistenza e sufficienza della motivazione Sono requisiti di efficacia quelli di esecutività, ovvero i controlli per il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto, e quelli di obbligatorietà, ovvero gli atti di comunicazione (notificazione, la trasmissione e la pubblicazione del provvedimento). Per quanto riguarda gli stati patologici dell’atto amministrativo, si dice che l'atto è: ® imperfetto: quando non sia concluso il suo ciclo di formazione (es. è imperfetto il decreto del Presidente della Repubblica non controfirmato dal Ministro competente); ® irregolare: vizio per il quale sono previste sanzioni amministrative a carico dell'agente (es. mancanza data prima della sottoscrizione) non compromette efficacia; * inefficace: quando, benché perfetto, non è idoneo a produrre effetti giuridici, in quanto sono inesistenti i requisiti di efficacia richiesti; * ineseguibile: quando diventa inefficace per il sopravvenire di un atto ostativo); * invalido: ritenuta la categoria estrema della patologia, può assumere la configurazione: - della nullità, se la difformità dell'atto rispetto al modello legale è radicale, ovvero manca degli elementi essenziali (soggetto, forma, oggetto), difetto assoluto di attribuzione, in violazione e esclusione di un giudicato o altri casi previsti dalla legge ed è quindi inesistente fin dalla sua emanazione (art. 21 L 241/90). L'atto nullo può essere convertito in un atto diverso con i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, sempre che sia raggiunto lo stesso interesse pubblico. - dell’annullabilità, quando, pur non avendo i difetti visti prima ed essendo “nato”, quindi formalmente in regola, ha, però, delle caratteristiche particolari per colpa delle quali può essere, in qualsiasi momento, dichiarato invalido o dalla stessa P.A. o dal giudice amministrativo. Queste caratteristiche sono chiamati vizi di legittimità. | VIZI DI LEGITTIMITÀ È illegittimo il provvedimento amministrativo emesso in violazione delle norme giuridiche che lo disciplinano, dall'altro, il provvedimento illegittimo è suscettibile di annullamento. Ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza relativa. L'illegittimità può essere: - totale o parziale; - originaria (mai successiva); - derivata, quando risulta invalido un altro atto che ne costituisce il presupposto. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni. L'atto amministrativo annullabile è giuridicamente esistente, efficace e sanabile. INCOMPETENZA RELATIVA Si ha incompetenza relativa quando l’organo che emana l’atto appartiene allo stesso settore di amministrazione dell'organo che sarebbe competente secondo le regole generali. Si può distinguere un’incompetenza per materia, per territorio. n questi casi l’atto è annullabile 0, eventualmente, sanabile. Nell'ipotesi in cui l'atto venga adottato da autorità appartenente ad altro ordine di poteri o ad altro settore della Pubblica Amministrazione si verifica la fattispecie dell'incompetenza assoluta, che comporta la nullità dell'atto. ECCESSO DI POTERE L’eccesso di potere è un vizio che investe la causa dell'atto amministrativo, cioè la sua funzione, che deve essere quella predeterminata dalla legge. Affinché si possa parlare di eccesso di potere occorre che: - l’atto sia discrezionale (dato che gli atti vincolati hanno un contenuto predeterminato non possono essere invalidati per eccesso di potere); - l’atto realizzi un fine diverso da quello previsto dalla legge; - l’eccesso di potere sia provato. La giurisprudenza ha elaborato specifiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere: - travisamento ed erronea valutazione dei fatti; - contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti; - inosservanza di circolari e norme interne; * conferma:èuna manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente ripetendone il contenuto. ® rinnovazione: consiste nell’emanazione di un nuovo atto con effetti ex nunc, in luogo di quello annullato, con la ripetizione della procedura a partire dall'atto endoprocedimentale viziato. La rinnovazione è possibile sempre che l’atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine sostanziale (ad es., perché manca un presupposto). CONTROLLI E RESPONSABILITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il controllo consiste nella verifica della regolarità di un atto o dell’operato di un determinato soggetto. Generalmente la gerarchia attribuisce all'organo funzionalmente sovraordinato il potere di controllare l’attività dell'organo subordinato. La responsabilità della Pubblica Amministrazione si basa sugli stessi principi di diritto privato (art. 2043 c.c.). Pertanto ne sono elementi: * lacondotta antigiu ‘a (fatto illecito) che si concretizza in una condotta antigiuridica produttiva di un danno ingiusto. La condotta omissiva può consistere sia nel mancato compimento di un comportamento doveroso, sia nell’omissione di un atto dovuto; viceversa, la condotta commissiva o attiva può consistere tanto in un comportamento materiale del dipendente quanto nel compimento di un atto amministrativo illegittimo; ® la colpevolezza dell’agente (dolo o colpa della P.A.) ossia l’atteggiamento del dipendente o del funzionario che pone in essere attività materiali dannose per il privato; ® l’evento dannoso (danno ingiusto) è il fatto illecito; ® ilnesso di causalità tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso. RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA ATTO LECITO Vi sono alcuni casi in cui la Pubblica Amministrazione, pur avendo agito attraverso atti legittimi nell'interesse della collettività, provochi un danno (cosiddetto danno non antigiuridico) o comunque un “disagio” ai privati cittadini: in tali ipotesi, proprio al fine di compensare il disagio subito dal privato, a fronte di un beneficio concreto della collettività, è prevista la possibilità di corrispondergli un indennizzo. Il risarcimento consiste nella sanzione della specifica obbligazione di reintegrare il patrimonio nelle condizioni in cui si trovava prima di subire il danno (status quo ante), l'indennizzo (o indennità), derivando da una lesione senza colpa, si concretizza nell’obbligo di versare al soggetto danneggiato un compenso uguagliato al valore del bene colpito e, in ogni caso, diverso o inferiore al risarcimento. DANNO DA RITARDO Se la Pubblica Amministrazione ingiustificatamente non si pronuncia sull’istanza del privato si ha un danno da ritardo che prevede l'obbligo di risarcimento. Dal danno da ritardo differisce l'indennizzo da ritardo, conseguente al vano decorso del tempo previsto dalla legge senza che la Pubblica Amministrazione si sia pronunciata, indipendentemente dal verificarsi o meno di un vero e proprio danno. IL SISTEMA DELLE TUTELE Accanto ai rimedi giurisdizionali il nostro ordinamento prevede una terza via, di tipo non giurisdizionale: la cosiddetta tutela in via amministrativa. | ricorsi amministrativi si differenziano da quelli giurisdizionali perché sono rivolti ad autorità appartenenti all’Amministrazione, le quali si pronunciano con un provvedimento (decisione amministrativa) al termine di un procedimento amministrativo di secondo grado. Nel D.P.R. 1199/1971 sono contemplate tre tipologie di ricorsi amministrativi: ® Il ricorso gerarchico, a sua volta distinto in ricorso gerarchico proprio (indirizzato all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha adottato l’atto ritenuto lesivo) e in ricorso gerarchico improprio (si caratterizza per la mancanza di un rapporto gerarchico tra l'autorità che ha adottato l'atto impugnato e quella decidente). * Il ricorso in opposizione, basato su motivi di legittimità e di merito ed esperibile nei soli casi previsti dalla legge con presentazione allo stesso organo che ha emanato l’atto, solo contro atti non definitivi; ® Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, un rimedio di carattere generale, esperibile cioè in tutti i casi in cui non sia escluso dalla legge. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha per oggetto atti amministrativi definitivi. Gli atti amministrativi diventano definitivi a seguito del rigetto del ricorso gerarchico o a seguito dell’inutile decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del medesimo. Sono, invece, automaticamente definitivi gli atti adottati dagli organi di vertice della Pubblica Amministrazione o dagli organi collegiali o quelli che, per legge, sono dichiarati definitivi. Avverso gli atti non definitivi, è esperibile il ricorso gerarchico 0, contemplato, il ricorso in opposizione, nonché il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale. Avverso gli atti definitivi, invece, è esperibile il ricorso giurisdizionale o quello straordinario al Capo dello Stato. L'interesse a ricorrere può essere costituito da un diritto soggettivo, da un interesse legittimo o da un interesse diffuso e deve essere personale, diretto e attuale. Sotto il profilo dei termini, il ricorso amministrativo gerarchico e in opposizione deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla data della pubblicazione del provvedimento (ove prevista) o, infine, dalla data della piena conoscenza dell'atto. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve, invece, essere proposto entro il termine di 120 giorni. BENI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ | beni pubblici costituiscono la dotazione di carattere materiale di cui le Pubbliche Amministrazioni si servono per svolgere i loro compiti, così come le persone titolari del rapporto di servizio costituiscono le risorse umane. | beni pubblici, secondo la classificazione operata dal Codice civile, si distinguono in tre gruppi: beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili, beni patrimoniali disponibili. * beni demaniali, che fanno parte del demanio pubblico in quanto destinati alla collettività, sono inalienabili, non possono cioè essere venduti o altrimenti trasferiti, e non possono essere espropriati né usucapiti. È possibile, però, che determinate facoltà di utilizzazione di tali beni siano date in concessione a soggetti privati: per esempio si può consentire ad un privato di aprire uno stabilimento balneare o un ristorante su una spiaggia. Non possono essere costituiti, sui beni demaniali, diritti a favore di terzi (es. una servitù di passaggio) se non nei modi e miti stabiliti tassativamente dalla legge. Non possono essere espropriati. Sono trasferibili ad altro ente territoriale. nei * beni patrimoniali indisponibili sono permanentemente destinati a servizi o finalità di interesse pubblico e non possono essere sottratti a tale destinazione se non con particolari procedure. Vi rientrano, per esempio, gli edifici destinati a ospitare le sedi degli uffici pubblici. Sono incommerciabili ma possono formare oggetto di diritti parziari a favore di terzi. Sono suscettibil di espropriazione per il perseguimento di un interesse superiore rispetto a quello soddisfatto con l'originaria destinazione. * beni patrimoniali disponibili non sono inderogabilmente destinati a soddisfare un interesse pubblico, perché servono soltanto a produrre un reddito. Può trattarsi di beni immobili o mobili, di crediti, di titoli o di denaro. Sono pignorabili e usucapibili, sono assoggettabili a espropriazione per causa di pubblica utilità e possono formare oggetto di diritti dei terzi. Tali beni, inoltre, in quanto commerciabili, possono essere alienati. È prevista la possibilità che la pubblica autorità possa acquisire coattivamente beni di proprietà privata attraverso la procedura dell’espropriazione per pubblica utilità. Affinché tale misura possa essere adottata è necessario che ricorrano i tre elementi indicati nel testo costituzionale: un’espressa previsione legislativa, un motivo di interesse generale e la corresponsione di un indennizzo. L’espropriazione è preordinata alla realizzazione di opere, edifici o strutture di interesse pubblico e costituisce l’esito diun procedimento amministrativo nel quale assume rilievo centrale la dichiarazione di pubblica utilità da parte dell'autorità espropriante, seguita dall’emanazione del decreto di espropriazione, con cui si sancisce definitivamente l’effetto traslativo del bene privato in favore dell’autorità espropriante. Non tutti i beni immobili possono essere oggetto del procedimento espropriativo. i dell’espropriazione i beni si possono classificare in: ® beninonespropriabili: ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 1-bis, D.P.R. 327/2001, i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione mentre i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell’uso civico; ® beniespropriabili solo a determinate condizioni: ai sensi dell’art. 4, co. 2 ss., D.P.R. 327/2001, i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. OCCUPAZIONE LEGITTIMA Il provvedimento di occupazione: - permette alla Pubblica Amministrazione di occupare il bene in maniera continuativa, compiendo le atti tassativamente indicate dal legislatore nelle varie fattispecie e limitando di fatto i diritti di proprietà; serve a utilizzare il bene secondo le finalità pubbliche sotto condizione che venga effettuato un procedimento espropriativo. Ai sensi dell'art. 8, co. 1, L 689/1981 “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla lisposizione disci che ricorre quando con una sola azione od omissione si commettono più violazioni, della medesima o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. È l’univocità dell’azione che costituisce il necessario presupposto per l'applicazione della speciale disciplina del cumulo giuridico, mutuata dal diritto penale (art. 81 c.p.), in base alla quale è comminata una sanzione pari a quella prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo. a il concorso formale di sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. La L'articolo 8-bis disciplina l’istituto della reiterazione delle violazioni amministrative. Si tratta di un parametro che indica la propensione del sanzionato a commettere le violazioni amministrative. In questo caso non è previsto alcun aumento di pena, ma sono date delle mere definizioni relativamente alle varie ipotesi di reiterazione, rinviando per gli eventuali effetti della stessa alla disciplina di settore. Si ha reiterazione (cd. reiterazione generica) quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio siano accertate con un unico provvedimento esecutivo. Sono della stessa indole “/e violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni”. La reiterazione non opera se le violazioni successive alla prima sono commesse in tempi ravvicinati e sono programmazione unitaria. L’art. 9 regola il concorso apparente di norme in base al principio di spet verifica quando un medesimo fatto è riconducibile a diverse disposizioni sanzionatorie, le quali appaiono tutte applicabili ma in realtà una sola è la norma concretamente applicabile, ovvero quella avente natura speciale. à. Il fenomeno del concorso apparente di norme si L'art. 10 dopo aver definito la sanzione amministrativa pecuniaria come quella avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, fissa i limiti edittali di pena, che possono andare da un minimo di 10 euro ad un massimo di 15.000 euro, che trovano applicazione nei criteri dettati dal successivo art. 11, il quale prevede che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, bisogna considerare: - la gravità della violazione; - l’opera svolta dall’agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; - la personalità del trasgressore; - le condizioni economiche del trasgressore. ITER DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PECUNIARIO (L. 689/1981) L’art. 12 L. 689/1981 si parte dalla definisce che i principi generali in materia d'illecito amministrativo si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecu pagamento di una somma di denaro. COSI CSO CORE ESTESI Pagamento in misura ridotta fentro 60 9g) Contestazione (e notificazione) ilenzio. mediata 0 entro 90 9g cosa può fare il trasgessore DETTI CI IL Scritti difensivi ia del ECO UNE IE TOA CAI La disciplina della fase Ù n contravvenzione / sanzione di accertamento della (termine = 5 anni dal fatto) violazione è contenuta nell’art. 13, che provvede innanzitutto ad indicare i poteri esercitabili dall’Amministrazione procedente. Per atti di accertamento si intende la sequenza di atti ed attività coincidenti con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza del fatto illecito e della congrua determinazione della pena pecuniaria. La L. 689/1981 individua un procedimento sanzionatorio tipo, articolato a sua volta in due fasi: una prima incentrata sull’attività degli organi di vigilanza, preordinata all'acquisizione di elementi istruttori e finalizzata alla contestazione formale dell'illecito al soggetto ritenuto autore dell'illecito (artt. 13-15); una seconda procedimentale in senso stretto, caratterizzata dal contraddittorio con l'interessato e destinata a concludersi con un provvedimento sanzionatorio ovvero con un'ordinanza di archiviazione. In generale, qualora non fossero già stati attribuiti dalle leggi speciali, la norma in oggetto conferisce agli accertatori il potere di: - assumere informazioni; - procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora; - procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici; - procedere ad ogni altra operazione tecnica; - procedere al sequestro cautelare (facoltativo) delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20 L. 689/1981, ossia le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, o ne sono il prodotto; nonché le cose il cui uso, fabbricazione, detenzione, porto o alienazione costituiscono violazione amministrativa, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione e si tratti di cose il cui uso possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Mentre la facoltà di procedere al sequestro costituisce, in linea generale, per gli organi accertatori un potere da esercitarsi discrezionalmente, secondo l'apprezzamento che costoro facciano di una determinata situazione che lo consente, è sempre obbligatorio il sequestro di un veicolo posto in circolazione se per esso non sia stato rilasciato il documento di circolazione o se sia privo dell’assicurazione obbligatoria (art. 13, co. 3). La perquisizione (esclusivamente locale, mai personale) è consentita solo ai soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ed è ammessa solo quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova dell'illecito. L'accertamento dell'illecito amministrativo spesso avviene tramite il prelevamento di campioni da analizzare. Perla contestazione delle violazioni il cui accertamento richiede l'effettuazione di analisi su campioni l’art. 15 detta specifiche regole. In particolare, in tal caso, il responsabile del laboratorio deve comunicare l'esito dell'analisi all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione, oltre ad avere, come la contestazione immediata e la notifica, funzione di informare l'interessato, di consentirgli il pagamento in misura ridotta e comunque una difesa, è strumentalmente ine dell’analisi. La collegata alla facoltà, riconosciuta agli obbligati al pagamento della sanzione, di proporre istanza per la revi: richiesta di revisione va presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Il mancato esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione rende incontestabili i risultati della prima analisi. CONTESTAZIONE, NOTIFICAZIONE, PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE L’art 14, dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore, vale a dire all'autore materiale della violazione, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. La contestazione consiste in un atto in forma scritta, firmato dall’accertatore, in cui si dà atto della trasgressione accertata e del fatto che la stessa è stata contestata. Di fatto la “contestazione” non è altro che l'informazione resa alla persona indicata come trasgressore dell'illecito accertato. L'organo che procede alla contestazione immediata della violazione deve redigere il relativo verbale e consegnarne copia al trasgressore e, se presente, anche all’obbligato in solido. Si tratta di un atto scritto, firmato dal funzionario che ha accertato la violazione e nel quale si fa dichiarazione del tipo di trasgressione constatata e del fatto che di essa è stato informato il trasgressore. L’art. 16 disciplina il pagamento in misura ridotta con la finalità di favorire la più rapida definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori: attribuisce ai soggetti cui sia stata contestata la violazione amministrativa la facoltà di effettuare il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole, pari al doppio del minimo, ove previsto, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione. L’estinzione dell’obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione determina l’estinzione dell’obbligazione anche a carico dell’obbligato solidale. Con la L. 125/2008 è stata prevista la possibilità, per la Giunta comunale o provinciale, di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, un diverso importo del pagamento in misura ridotta. OBBLIGO DEL RAPPORTO Qualora non sia stato effettuato nel termine il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Autorità amministrativa competente (art. 17). Il rapporto deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, con l'indicazione delle violazioni accertate, degli autori delle stesse, degli eventuali obbligati in solido nonché ogni eventuale chiarimento utile. Il rapporto amministrativo è l'atto riassuntivo e conclusivo di tutte le attività e le indagini svolte dal pubblico ufficiale in ordine ai fatti accertati come illeciti amministrativi. L'Autorità competente a ricevere il rapporto va individuata in relazione alle norme violate: - sela violazione riguarda materie attribuite alla competenza statale, l'Autorità deputata a ricevere il rapporto è l'ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia cui si riferisce la violazione, secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 571/1982. Quando il Ministero non ha ufficio periferico l'attribuzione a decidere è devoluta al Prefetto; - se la violazione riguarda una materia di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto va presentato all'ufficio regionale competente; - perla violazione ai regolamenti provinciali, competente è il Presidente della Provincia; - sela violazione riguarda regolamenti comunali, competente è il Sindaco. Territorialmente è competente l’ufficio del luogo della commessa violazione. ORDINANZA INGIUNZIONE | destinatari del verbale di illecito amministrativo, mediante contestazione o successiva notifica dello stesso, hanno la possibilità di potersi difendere facendo pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto della violazione, scritti difensivi, documenti o chiedendo di essere sentiti. Il termine entro il quale va investita l'Autorità amministrativa è di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione (art. 18). L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. In entrambi i casi è imposta l'adozione dell'ordinanza motivata. L’ordinanza-ingiunzione è adottata a seguito di una valutazione positiva dell’accertamento ex art. 18, co. 2, L. 689/1981 e con essa viene determinata la somma dovuta dall’autore della violazione e dagli eventuali soggetti responsabili in solido. Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento della sanzione irrogata deve essere effettuato presso l'ufficio del registro o il diverso ufficio indicato nello stesso provvedimento sanzionatorio entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dello stesso; il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all’estero. L'ufficio che riceve il pagamento è tenuto a darne comunicazione all'organo che ha applicato la sanzione. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE L'Autorità competente può applicare alcune misure, già previste dalla legge penale come pene accessorie. Presupposto per l'applicazione della sanzione accessoria è l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento (o la sentenza di condanna), in modo da garantire l'adozione del provvedimento accessorio successivamente all'affermazione di responsabilità del trasgressore. Tra le sanzioni accessorie amministrative figura la confisca che consiste nell’espropriazione delle cose strettamente collegate con l’illecito ed è finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero a sottrarre al trasgressore i beni che costituiscono il frutto dell'illecito. Il comma 3 dell'art. 20 ha previsto un'ipotesi di confisca amministrativa facoltativa delle cose La conferenza Stato-città ed autonomie locali è organo di raccordo istituito in via amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di coordinamento, studio, informazione e confronto sugli indirizzi di politica generale che sono in grado di incidere sulle funzioni proprie degli enti locali e su quelle delegate ai medesimi enti da leggi dello Stato. La conferenza unificata è stata istituita dal D.Lgs. 281/1997 per la trattazione delle materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni. La conferenza unificata svolge funzioni: - consultive, esprimendo pareri sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati, sul documento di programmazione economica e finanziaria, sugli schemi di decreti legislativi adottati in base all’art. 1 L. 59/1997; - dipromozione e stipulazione di intese e accordi tra Governo, Regioni ed enti locali al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze. FORME ASSOCIATIVE: CONVENZIONI E CONSORZI Il consorzio tra enti locali si presenta come un ente polifunzionale, la cui configurazione varia in relazione all'attività svolta. La sua diffusione risponde all'esigenza di correggere gli eccessi del municipalismo e di ridurre i rilevanti squilibri tra i comuni italiani, in favore soprattutto dei comuni più sfavoriti sul piano delle risorse umane e materiali. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili, mentre lo statuto determina l’organizzazione e le funzioni del consorzio. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati, e in particolare dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. In via generale il legislatore ha affidato agli enti locali la valutazione sull'opportunità di riunirsi in un consorzio. Tuttavia, in alcuni casi, individuati nella presenza di un rilevante interesse pubblico, lo Stato può disporre la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. LE UNIONI DI COMUNI Sono enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi. Ogni Comune può far parte di una sola unione. Lo scopo è quello di realizzare un ente locale diffuso su tutto il territorio posto a servizio di tutte le tipologie di Comuni, in modo da realizzare una forma di cooperazione strutturale. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei medesimi Comuni. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA Gli accordi di programma sono strumenti di cooperazione cui le Pubbliche Amministrazione e gli enti locali possono far ricorso allor quando la programmazione o l'esecuzione di interventi o opere coinvolga diversi livelli di governo. Il fine è la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. itervento che richiedono, per la loro completa IL DIFENSORE CIVICO Il Difensore civico è un organo di natura amministrativa chiamato a svolgere un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione locale. A tal fine ha il potere di segnalare, su impulso dei cittadini o anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini controllo eventuale nei casi di richiesta ai sensi dell’art. 127 D.Lgs. 267/2000. ; inoltre, esercita il Ciascun ente, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, aveva facoltà di prevedere o meno la figura del Difensore civico. L'art. 2, co. 186, L. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha però imposto la soppressione di tale figura nei Comuni e la possibilità di attribuire le relative funzioni, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tal caso assume la denominazione di Difensore ci comunali e la loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività dell’amministrazione provinciale e comunale. ico territoriale ed ha la stessa funzione dei difensori ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI Gli atti tipici attraverso cui operano gli organi collegiali sono: - deliberazioni e mozioni del Consiglio; - deliberazionie direttive della Giunta. Le mozioni sono indirizzate agli altri organi di governo dell'ente (Giunta e Sindaco o Presidente), mentre le direttive sono indirizzate ai dirigenti dell'ente. Gli atti tipici attraverso cui operano gli organi monocratici sono: - ordinanze e decreti del Sindaco; - ordinanze, determinazioni, concessioni, autorizzazioni, altri atti amministrativi ampliativi o ablativo-conformativi del dirigente. A queste attività si affiancano quelle di diritto privato. Negli Enti Locali i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ai dirigenti spettano tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo, dell'ente o tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Sono attribuiti ai dirigenti competenze tipiche aggiuntive alla competenza residuale: - presidenza delle commissioni di gara e di concorso; - responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; - stipulazione dei contratti; - gliatti di gestioni finanziaria; - gliatti di amministrazione e gestione del personale; - iprovvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi; - tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; - gliatti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal sindaco. LE DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI La determinazione è l’atto tipico attraverso il quale si esprime la volontà del dirigente dell’ente locale, ovvero il Sindaco o l’assessore che esercita competenze gestionali nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, sempre che, sulla base del regolamento sugli uffici o servizi, sia investito della responsabilità di alcuno di essi. La determina a contrarre è il provvedimento, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. Le determine sono quindi gli atti amministrativi tipici monocratici con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi stabiliti dagli indirizzi e dalle programmazioni dell’ente. Con le determinazioni, che possono avere o meno rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l’amministrazione verso l'esterno. LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI La deliberazione è l’atto tipico dell'organo collegiale, e nell’ente locale è proprio sia del Consiglio che della Giunta e della Conferenza metropolitana. Non è altro che un atto formale che identifica la decisione di un organo e gli effetti che da essa scaturiscono. Nell'ambito della Pubblica Amministrazione, dei Comuni nello specifico, la deliberazione è lo strumento attraverso cui si esprimono gli indirizzi politico-amministrativi: approvazione dei bilanci e dei regolamenti. Le delibere comunali diventano esecutive dopo il periodo di pubblicità previsto (affissione di 15 giorni) o, in alcuni casi, con effetto immediato. La delibera esprime la volontà della pluralità di persone che l’ha emanata ed è proprio a tale pluralità che è imputata, non ai singoli soggetti che compongono l'organo. Questo aspetto la differenzia dalla convenzione, quell’atto che è invece imputato ai singoli soggetti che l'hanno conclusa. Il procedimento deliberativo è caratterizzato da una scansione logico-temporale in fasi: ® Iniziativa. Legittimati ad avviare l’iniziativa sono: - ogni membro (singolarmente o con altri) del collegio competente all'adozione dell’atto); - icittadini e le associazioni, nel numero minimo previsto dallo statuto e dai regolamenti (proposta di deliberazione di iniziativa popolare); - il responsabile del procedimento amministrativo. * Istruttoria. Presa l'iniziativa da parte di chi ne abbia la competenza, vanno verificati i presupposti di fatto e di diritto per la valida adozione dell'atto amministrativo richiesto. Questi adempimenti rientrano nella competenza del responsabile del procedimento. Questa fase si chiude con l'acquisizione, sulla proposta di deliberazione, dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile. * Costitutiva. Una volta compiuti tutti gli adempimenti istruttori da parte del responsabile del procedimento ‘amministrativo, la fase costitutiva è propria dell'organo competente all’assunzione dell'atto e, quindi, dello stesso responsabile del procedimento, ove investito della decisione finale, ovvero della Giunta o del Consiglio, per le deliberazioni giuntali e consiliari. ® Integrazione dell'efficacia. La deliberazione diventa efficace grazie alla (sola) pubblicazione all’albo pretorio dell’ente. Tutte le deliberazioni devono essere obbligatoriamente pubblicate mediante affissione all’albo pretorio dell'ente, per un periodo di 15 giorni consecutivi. Un termine diverso può essere previsto, ma solo dalla legge e mai dalle fonti locali (statuto e regolamento). Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La legge consente all'organo che ha adottato l'atto di dichiararlo immediatamente eseguibile, ove ricorra l'urgenza e sia espressa una votazione conforme dalla maggioranza dei componenti dell'organo. LE ORDINANZE L'ordinanza è un atto amministrativo, sovente legato ai presupposti della necessità ed urgenza. Negli enti locali, è un atto tipico dell’organo monocratico dell’ente e può essere adottato, secondo i casi, dal Sindaco o dal dirigente. Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo. Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). Quando contengono norme generali ed astratte sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto. In certi casi le ordinanze possono essere emanate in deroga all'ordinamento giuridico vigente, ma non ai suoi principi generali né a norme costituzionali: sono le cosiddette ordinanze libere, di cui sono esempi i bandi militari e le ordinanze contingibili e urgenti. SERVIZI ELETTORALI L'ufficio elettorale: . prowede alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, nelle quali sono iscritti i cittadini italiani residenti nel Comune aliani residenti all’estero (AIRE), maggiorenni, che non hanno impedimenti all'esercizio del ® aggiorna l’albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, cura gli adempimenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali; * tieneleliste elettorali generali di tutti gli elettori e le liste di sezione (seggio), provvede al loro aggiornamento con periodiche revisioni e rilascia le tessere elettorali. SVILUPPO ECONOMICO Gli uffici dedicati alle attività economiche sono impegnati, tra l’altro, nella predisposizione del piano commerciale nel rilascio di autorizzazioni, licenze, valutazione ecc. per l'esercizio di attività commerciali, per le attività artigianali nonché per l'apertura di esercizi commerciali, per la somministrazione di alimenti e bevande; gestiscono le aree di pubblico mercato e gli incentivi al commercio. Cura le partecipazioni comunali per ciò che attiene alle procedure amministrative per la costituzione di nuove società e per l’adesione a società già costituite; fornisce supporto ai servizi di merito rispetto agli adempimenti amministrativi relativi ai disciplinari di affidamento del servizio; segue gli aumenti di capitale, i conferimenti e le fusioni; cura le cessioni azionarie gestendo le procedure di evidenza pubblica; effettua le valutazioni di convenienza e di opportunità nella dismissione di servizi e nella scelta delle forme alternative di gestione di servizi pubblici o di altre attività dell’Amministrazione. Per le società in house e per l'Azienda Forestale organizza l'attività finalizzata al controllo analogo, comprensiva della convocazione della Conferenza fra enti. Analizza i bilanci, predispone e aggiorna annualmente il rapporto economico delle società e delle aziende partecipate. Cura gli adempimenti in materia di trasparenza per quanto attiene ai dati delle società e relativi amministratori nonché quelli di connessi all'attività di controllo sulle società da parte del Ministero delle Finanza e Corte dei conti. Svolge la funzione di agente contabile consegnatario di azioni e titoli. Cura i progetti di valorizzazione delle attività economiche, di concerto con le categorie, al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione della città; cura i procedimenti per l'attribuzione dei riconoscimenti previsti dalle normative provinciali di settore destinate alle attività economiche; cura il coordinamento per la realizzazione di iniziative commerciali da parte di terzi su spazi pubblici. Nell'ambito delle politiche comunali a favore della filiera corta nel settore agricolo, implementa e supporta iniziative, anche mediante attività di informazione, sensibilizzazione e promozione, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle aziende agricole e la calmierazione dei prezzi dei prodotti agricoli, garantendo l'origine e la qualità degli stessi a favore dei consumatori. Cura la gestione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e per l'accettazione e il controllo delle SCIA inerenti all'esercizio delle attività economiche secondo le rispettive procedure previste dalle relative leggi e norme. Provvede alla predisposizione e all’aggiornamento dei regolamenti e degli atti a valenza generale inerenti alle atti soggette ad autorizzazione comunale o a segnalazione certificata di inizio attività. Coordina le funzioni amministrative ed esercita le competenze attribuite al Comune dalla legislazione vigente in riferimento allo Sportello unico per le attività produttive. economiche Cura gli adempimenti di competenza del Comune in materia di rilevazioni ISTAT tramite l'apposita struttura costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Cura inoltre la raccolta e l'organizzazione di tutte le altre informazioni e statistiche necessarie all'azione dell'Amministrazione e l'effettuazione di studi di carattere generale sulle materie di competenza comunale. Collabora nella realizzazione di indagini statistiche specifiche nelle diverse fasi di progettazione, definizione metodologica, elaborazione, ecc. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è uno strumento operativo a disposizione di ogni cittadino italiano o persona giuridica (ente, società, cooperativa ecc.) dei Paesi comunitari ed extracomunitari, per lo sviluppo economico del territorio. Il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive è il referente unico per le imprese, sul territorio in cui si svolge l’attività o dove è situato l'impianto, per tutte le procedure relative all'esercizio di attività produttive di beni e servizi (localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività). Per “attività produttive” si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Lo Sportello può essere gestito anche in forma associata da più Comuni. Tutte le segnalazioni, domande, comunicazioni e dichiarazioni relative alle attività di produzione di beni e servizi di competenza del SUAP, devono essere presentate esclusivamente in forma telematica allo sportello unico per le attività produttive. Le richieste presentate attraverso altri canali sono respinte. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Il Regolamento SUAP è impostato fra due modalità differenti: il "procedimento automatizzato" fondato sulla SCIA ed il “procedimento ordinario” o "procedimento unico" concernente gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA. Per quanto riguarda il parere preventivo, è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. Qualora occorrano chiarimenti tecnici, quindi circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Gli adempimenti di cui gli enti competenti devono farsi carico al fine di svolgere in modo coordinato l’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Parimenti rilevante è la normativa in materia di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, oggetto di copiosa disciplina europea, nazionale e speciale per le emergenze rifiuti, i cui aspetti gestionali e procedurali sono fonte di notevoli responsabilità, con i connessi servizi di smaltimento rifiuti, dopo la raccolta, e gestione delle discariche. SERVIZI AL PUBBLICO IN MATERIA URBANISTICA Si tratta di servizi che hanno per oggetto l'acquisizione di documenti e notizie sul piano regolatore generale, l'acquisizione e la consultazione di norme e tavole urbanistiche, certificazioni e visure della cartografia urbanistica, nonché la gestione del catasto. In tale ambito vengono gestite le pratiche relative al condono edilizio, alle dismissioni di immobili pubblici, ai programmi di recupero di aree urbane degradate, nonché le nuove funzioni di stimolo, sostegno e controllo dell’ecocompatibilità degli edi di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di riassetto rilevanti. Vi rientrano la viabilità, i lavori e i cantieri, con relative informazioni alla cittadinanza. Se non affidata ad altri settori, vi rientrano la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei cimiteri e dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ In questa ampia area di interventi si possono individuare i seguenti settori: - la gestione di scuole dell'infanzia e primaria; - le politiche attive del lavoro, la formazione e l'orientamento professionale; - le prestazioni offerte dal Servizio sanitario; - gli interventi sociali e assistenziali in favore delle famiglie in difficoltà dei minori e degli anziani; - le agevolazioni a favore dei disabili; - l'assistenza agli immigrati; - icentri di ascolto destinati ai bambini, alle donne, alle vittime di abusi; - l'accreditamento e il coordinamento delle associazioni di volontariato; - le strutture per il tempo libero; - il sistema dei trasporti pubblici; - la concessione di contributi per manifestazioni turistiche. POLIZIA LOCALE - le attività di vigilanza in materia di polizia stradale, amministrativa, commerciale, edile, ambientale, tributaria, mortuaria; - le attività di polizia giudiziaria e di sicurezza; - iservizi connessi alle contravvenzioni e alle depenalizzazione; - gestione dei volontari per la vigilanza (le cosiddette ronde). SERVIZI SOCIALI Nell'ordinamento giuridico, l'assistente sociale è il professionista che lavora nell’ambito dei servizi sociali mettendo le proprie conoscenze e capacità al servizio della comunità, intesa come singoli individui, famiglie o gruppi di persone. Il suo compito è quello di prevenire e risolvere situazioni di disagio sociale e di bisogno. A seconda del titolo di studio ottenuto, si possono distinguere due tipi di assistenti sociali: - l'assistente sociale vero e proprio, cioè quello che ha conseguito la laurea triennale; - l'assistente sociale specialista, cioè quello che ha conseguito la laurea magistrale. Entrambi devono superare l'esame di Stato ed iscriversi all’apposito Albo professionale. | servizi sociali operano sulla base di una normativa nazionale, regionale e locale, con l’obiettivo di promuovere la salute, il benessere e l'autonomia dei cittadini. L'attività dell'assistente sociale si svolge a favore di una vasta platea di utenti che vivono in condizioni di disagio economico e sociale. In particolare, questo professionista lavora soprattutto con: - l’indicazione del debitore - l'ammontare della somma da riscuotere - la causale - gli eventuali vincoli di destinazione delle somme - l’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio a cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza - lacodifica -. il numero progressivo - l'esercizio finanziario e la data di emissione Il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma versata in favore dell’ente anche senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all’ente richiedendo la regolarizzazione. ENTRATA: VERSAMENTO Il versamento costituisce l’ultima fase dell'entrata, consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. Gli incaricati della riscossione interni ed esterni versano al tesoriere le somme riscosse. SPESA: IMPEGNO È la prima fase del procedimento di spesa, con la quale a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della disponibilità finanziaria. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sempre nei limiti delle previsioni nello stesso comprese. SPESA: LIQUIDAZIONE È la fase in cui in base ai documenti atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa., a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla corrispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi pattuiti. L'atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile proponente è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. SPESA: ORDINAZIONE E PAGAMENTO L’ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente di provvedere al pagamento delle spese. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità e deve contenere: - il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario - la data di emissione - l'intervento sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui - lacodifica - l’indicazione del creditore - l'ammontare della somma e la scadenza - la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa - le eventuali modalità agevolative di pagamento richieste dal creditore - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede inoltre alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. ACCESSO AGLI ATTI Accesso documentale L. 241/1990 Serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell'art. 24 della L 231/1990. Il fondamento giuridico del diritto di accesso (conoscitivo) sta nel principio di trasparenza dell’attività ammi segnatamente negli artt. 97 e 98 Cost., ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubbl Accesso civico d.lgs. 33/2013, art. 5, co. Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L'accesso Civico può essere esercitato da chiunque. anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti. Non è possibile chiedere la pubblicazione di dati documenti e informazioni non obbligatorie. Accesso generalizzato d.lgs. 33/2013, art. 5, co. 2 Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni. Rende accessibili i documenti. le informazioni e i dati in possesso della P.A., non soggetti ad obbligo ci pubblicazione, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti. L'accesso generalizzato può essere negato o differito solo nei casi previsti dall'art. 5-bis del d.Igs.. 33.2013. uffici. Il diritto di accesso è inteso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi per favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. | possibili titolari del diritto di accesso sono riconosciuti individuando un interesse: - puntuale; - diretto (personale); -. concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento; - corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; - serio, meritevole, non emulativo e adeguatamente motivato. L’art. 22, lett. b), L. 241/1990 estende la qualifica di interessati (potenziali titolari del diritto di accesso) ai soggetti privati portatori di interessi diffusi come i comitati o le associazioni di categoria. L’accesso è escluso: - pertuttii documenti coperti dal segreto di Stato; - nei procedimenti tributari; - nei confronti delle attività della Pubblica Amministrazione dirette all'emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di programmazione e pianificazione; - nei procedimenti selettivi, quando vengono in rilievo documenti contenenti informazioni di natura psico-attitudinale relativi a terzi. Il comma 4 dell’art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 esplicitamente sottrae all'accesso anche la denuncia fatta dal dipendente pubblico di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il cosiddetto whistleblower (la disposizione è stata introdotta dalla L. 190/2012 e integralmente sostituita dalla L. 179/2017). AI di fuori di queste ipotesi, il comma 6 dell'art. 24 enuncia la regola di principio secondo cui il diritto di accesso può essere escluso per l'esigenza di salvaguardare: - la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; - la politica monetaria e valutaria; - l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; - la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni; - l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Il procedimento per l’accesso si attiva a istanza dell'interessato con una richiesta, formale o informale, ma sempre motivata: * accesso informale: si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, se non sussistono dubbi sulla legittimazione del richiedente e sul suo interesse alla conoscenza dei documenti richiesti o sull’accessibilità dei documenti stessi. In caso di accoglimento della richiesta l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all’esibizione del documento e all'eventuale rilascio di copie, salvo il rimborso dei costi; * accessoformale:ilrichiedente è invitato a presentare una richiesta scritta nella quale occorre indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto dell'istanza, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi. In ogni caso il funzionario che riceve la richiesta di accesso deve procedere alla verifica dell'identità del richiedente. Il regolamento attuativo del diritto di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 12-4-2006, n. 184) ha previsto che il soggetto pubblico cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dar loro comunicazione, con raccomandata A/R, dell'avvenuta istanza di accesso. Entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione i controinteressati possono poi presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione all'accoglimento dell'accesso. Entro 30 giorni dalla richiesta, la Pubblica Amministrazione deve esprimere le sue determinazioni: ® seaccogliela richiesta, indica le modalità e fissa il termine (non inferiore a 15 giorni) per prendere visione dei documenti o ottenerne copia (l'accoglimento si estende di regola anche agli altri documenti richiamati e appartenenti allo stesso procedimento); * serifiuta l’accesso, totalmente o parzialmente, o lo differisce, il responsabile del procedimento deve motivare il provvedimento con riferimento specifico alla normativa vigente. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che l’Amministrazione si sia pronunciata, «questa si intende respinta» (ipotesi di silenzio rigetto), con la conseguenza che l'interessato può attivare uno dei rimedi previsti (TAR, Commissione per l’accesso, Difensore civico). ACCESSO CIVICO L'accesso civico è un istituto introdotto dall’art. 5 D.Lgs. 33/2013 e riguarda la richiesta di consulta: ne, da parte di chiunque: - di documenti, informazioni o dati per i quali vi era un obbligo di pubblicazione e sia stato omesso da parte dell’amministrazione competente (accesso civico); - didatie documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli che devono essere obbligatoriamente pubblicati (accesso civico generalizzato). L'istituto è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico da parte dei cittadini. L'istituto trova origine in una specifica disposizione della legge anticorruzione (L. 190/2012). L'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di: