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riassunto cavalieri renzo , Sintesi del corso di Diritto Civile

riassunto del libro di Renzo Cavalieri "Letture di diritto cinese"

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 12/01/2014

federica.pieri.31
federica.pieri.31 🇮🇹

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5.DIRITTO CIVILE
a) I Principi Generali di Diritto Civile
Il diritto civile cinese contemporano è stato ispirato :
Dalla tradizione giuridica romano-germanica, così come è sempre stato, a parte il periodo maoista,
fin dalla storia post-imperiale.
Nel testo sono sinteticamente recepiti molti istituti tipici del diritto civile borghese e sono affermate
la tutela dei diritti personali e patrimoniali, autonomia soggettiva e auto responsabilità. Riprese
anche nozioni della dogmatica romano-germanica quali il negozio giuridico, personalità giuridica,
rappresentanza.
Elementi di originalità derivanti dalla diversità socioculturale del paese asiatico rispetto a quello del
continente europeo e dalla struttura socialista dello Stato
L’impianto generale e gli strumenti logici e terminologici si rifanno alla codificazione nazionalista
del 1929-30, legislazione di stile sovietico degli anni 50 e diversi progetti codicistici elaborati dalla
nascita della RPC, tenendo anche conto di diversi codici europei e asiatici e le evoluzioni della
dottrina civilistica nazionale. Lo stile autoctono si riflette nello stile dirigistico evidente in un
diffuso utilizzo di clausole generali quali l’interesse pubblico , l’ordine economico sociale o la
politica dello Stato, nonché in richiami alle finalità politiche e sociali del diritto civile o in
un’immutata enfasi sulla proprietà pubblica e sul momento amministrativo. Es: art 6 conferma la
politica del Partito come sussidiaria al diritto civile. Art. 134: dedicato ai modi di assumere
responsabilità civile, che presenta una forte matrice pubblicistica.
Sin dagli anni cinquanta si sono fatti tentativi di codificazione ma ancora non vi è un codice. È presente
solamente un gruppo ristretto di grandi leggi civili, prodotte continuamente dall’inizio della riforma,
chiamato PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO CIVILE (Mingfa Tongze),
costituito da 156 articoli, breve ma importantissimo.
Furono approvati il 12 aprile 1986 dopo quattro anni di lavoro
Diviso in 9 capitoli: principi fondamentali, persone fisiche, persone giuridiche, negozi giuridici,
diritti civili, responsabilità civile, prescrizione, applicabilità della legge al cittadino straniero, articoli
supplementari.
Non tratta materia matrimoniale e successoria, presenti in leggi speciali, ma norme fondamentali in
materia di soggetti, di atti giuridici, di obbligazioni, responsabilità civile, proprietà e diritti reali e
disposizioni generali sulla tutela dei diritti. Data la sua brevità, il testo si limita a delineare linee
generalissime degli istituti che disciplina (contratto, solo 12 articoli, integrato da leggi speciali e
decreti poi).
MATERIA D’IMPRESA
Diversi articoli sono dedicati all’impresa in generale, in particolare nel cap II e III, dedicati rispettivamente
alle persone fisiche e quelle giuridiche.
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5.DIRITTO CIVILE

a) I Principi Generali di Diritto Civile

Il diritto civile cinese contemporano è stato ispirato :

  • Dalla tradizione giuridica romano-germanica, così come è sempre stato, a parte il periodo maoista, fin dalla storia post-imperiale.

Nel testo sono sinteticamente recepiti molti istituti tipici del diritto civile borghese e sono affermate la tutela dei diritti personali e patrimoniali, autonomia soggettiva e auto responsabilità. Riprese anche nozioni della dogmatica romano-germanica quali il negozio giuridico, personalità giuridica, rappresentanza.

  • Elementi di originalità derivanti dalla diversità socioculturale del paese asiatico rispetto a quello del continente europeo e dalla struttura socialista dello Stato

L’impianto generale e gli strumenti logici e terminologici si rifanno alla codificazione nazionalista del 1929-30, legislazione di stile sovietico degli anni 50 e diversi progetti codicistici elaborati dalla nascita della RPC, tenendo anche conto di diversi codici europei e asiatici e le evoluzioni della dottrina civilistica nazionale. Lo stile autoctono si riflette nello stile dirigistico evidente in un diffuso utilizzo di clausole generali quali l’interesse pubblico , l’ordine economico sociale o la politica dello Stato, nonché in richiami alle finalità politiche e sociali del diritto civile o in un’immutata enfasi sulla proprietà pubblica e sul momento amministrativo. Es: art 6 conferma la politica del Partito come sussidiaria al diritto civile. Art. 134: dedicato ai modi di assumere responsabilità civile, che presenta una forte matrice pubblicistica.

Sin dagli anni cinquanta si sono fatti tentativi di codificazione ma ancora non vi è un codice. È presente solamente un gruppo ristretto di grandi leggi civili, prodotte continuamente dall’inizio della riforma, chiamato PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO CIVILE (Mingfa Tongze),

  • costituito da 156 articoli, breve ma importantissimo.
  • Furono approvati il 12 aprile 1986 dopo quattro anni di lavoro
  • Diviso in 9 capitoli: principi fondamentali, persone fisiche, persone giuridiche, negozi giuridici, diritti civili, responsabilità civile, prescrizione, applicabilità della legge al cittadino straniero, articoli supplementari.
  • Non tratta materia matrimoniale e successoria, presenti in leggi speciali, ma norme fondamentali in materia di soggetti, di atti giuridici, di obbligazioni, responsabilità civile, proprietà e diritti reali e disposizioni generali sulla tutela dei diritti. Data la sua brevità, il testo si limita a delineare linee generalissime degli istituti che disciplina (contratto, solo 12 articoli, integrato da leggi speciali e decreti poi).

MATERIA D’IMPRESA

Diversi articoli sono dedicati all’impresa in generale, in particolare nel cap II e III, dedicati rispettivamente alle persone fisiche e quelle giuridiche.

Persone fisicheuna dozzina di articoli dell’impresa individuale o familiare (di piccole dimensioni o con massimo di 7 addetti) e la società di persone, entrambe prive di personalità giuridica, questa disciplinata dettagliatamente dalla legge il 1 agosto 1997.

Persone giuridiche dedica in 8 brevi articoli alcune regole fondamentali riguardanti tutte le persone giuridiche, in particolare “le persone giuridiche d’impresa”, ossia imprese statali e collettive e imprese speciali a investimento estero (uniche ammesse all’epoca dell’adozione dei Principi Generali).

b) Matrimonio, filiazione, successioni

LA RIFORMA DELLE IMPRESE E IL DIRITTO COMMERCIALE

Sino alla fine anni 80 non esisteva un diritto commerciale e le leggi facevano riferimento i al diritto civile o al diritto dell’economia.

Il 13 aprile del 1988 si giunse alla LEGGE SULLE IMPRESE DI STATO con la quale vennero per la prima volta formalizzati i risultati della sperimentazione.

  • Ufficializza il principio della separazione della proprietà dall’amministrazione con cui vengono riconosciute all’impresa, persona giuridica autonoma, amministrata e rappresentata dal direttore, amplissimi diritti di gestione e di disposizione dei beni che le erano affidati dallo Stato. L’autonomia le rendeva responsabili per le scelte produttive commerciali e finanziarie e per i risultati economici raggiunti, sia nel caso di una produzione superiore alla quota sia inferiore.

Questa legge porta alla promulgazione della LEGGE SUL FALLIMENTO DELLE IMPRESE DI STATO (1986) che rompe il sistema della ciotola di riso, che garantiva un posto di lavoro e un salario anche alle imprese non redditizie.

Per l’impresa privata, il 28 giugno 1988 fu emanato un Decreto provvisorio col quale si consentiva per la prima volta in tutto il territorio nazionale la costituzione di società private a responsabilità limitata, i cui contorni erano però indefiniti a causa della mancanza di una legge societaria.

A questo livello il diritto commerciale nascente costituiva ancora un sistema autonomo da quello politico- amministrativo ed era vago e incerto così come indeterminato era il contenuto delle nuove libertà e dei nuovi diritti economici concessi con estrema cautela da un legislatore reticente.

Un’eccezione a questo quadro era costituito dalla disciplina delle imprese a partecipazione estera , più chiara moderna e liberale di quella sul commercio interno che poi fornì l’ispirazione a materie diverse dalla sua. Da qui si riprese l’armamento logico e terminologico per la trasformazione nell’odierno diritto commerciale moderno. Ma mancava una legge societaria che fornisse un quadro normativo generale a cui le incerte e lacunose discipline normative delle varie tipologie di impresa pubblica privata o investimento estero potessero essere ricondotte, oltre che leggi sui titoli di credito e di partecipazione, mercati finanziari, garanzie, proprietà concorrenza…… di molti istituti del diritto civile e commerciale.

Finalmente il 29 dicembre 1993 fu adottata la Legge sulle società commerciali con cui vennero introdotte su scala nazionale le due principali tipologie occidentali di società:

  1. società a responsabilità limitata

  2. società per azioni.

Fu poi modificata 3 volte (vedi altro file)

Con la modifica apportata nel 2005 :

  • È stata aumentata l’autonomia dei privati sia nella fase costitutiva sia nella gestione della società, riducendo il numero e la portata delle norme imperative e sono stati abbassati i minimi di capitale, consentendo l’accesso alla società di capitale anche a piccoli imprenditori.
  • Tutela dei soci di minoranza

Molte altre leggi sono state emanate per regolare le diverse tipologie di imprese a metà anni 90: legge sulle società di persone , sulle imprese di proprietà individuale, imprese rurali e comunali.

Leggi parallele in materia tributaria, finanziaria, industriale, lavoristica, fallimentare sono:

  • Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche (2007)
  • (^) Legge sul fallimento 2006

….

Per quanto riguarda la disciplina della concorrenza e del mercato la prima legge in materia risale 1993 : LEGGE SULLA CONCORRENZA SLEALE, provvedimento breve e generico che qualifica come sleali una serie di atti compiuti dagli operatori economici nell’esercizio della propria attività. Contiene pochissime norme sui comportamenti monopolistici disciplinati invece dalla

LEGGE CONTRO I MONOPOLI o LEGGE ANTITRUST del 2007.

Questa è adeguatamente analitica e tecnicamente ben strutturata, colpisce le intese monopolistiche, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni di operatori che elimino o restringano la concorrenza e alltribuisce al Consiglio per gli Affari di Stato il compito di costituire due organismi finalizzati ad attuarne le norme. Benché non manchi di carenze tuttavia costituisce un passo verso un assetto più competitivo e trasparente del mercato cinese.