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Riassunto aggiornato per Concorso Profilo Amministrativo Cat. B, C e D, Dispense di Amministrazione Pubblica

Riassunto aggiornato scritto a PC di tutti gli argomenti per i concorsi profilo amministrativo: TUEL, nuovo codice appalti, procedimento amministrativo, trasparenza, anticorruzione, privacy, codice amministrazione digitale, codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 19/09/2023

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Scarica Riassunto aggiornato per Concorso Profilo Amministrativo Cat. B, C e D e più Dispense in PDF di Amministrazione Pubblica solo su Docsity! CONCORSI PUBBLICI ENTI LOCALI RIASSUNTO PER CONCORSO PROFILO AMMINISTRATIVO B, C e D - D.Lgs. 267/2000 TESTO UNICO ENTI LOCALI (TUEL): • Il Comune (artt. 3 TUEL e 114 Cost.) • Funzioni (art. 118 Cost) • Consiglio Comunale (art. 42 TUEL) • Giunta Comunale (art. 48 TUEL) • Sindaco (art. 50 e 54 TUEL) • Segretario Generale (art. 97 TUEL) • Statuto e Regolamenti (artt. 6 e 7 TUEL) • Atti amministrativi degli Enti Locali - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI (TUEL PARTE II) - CONTROLLI INTERNI NELLA PA (TUEL CAPO III) - L. 241/1990 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO DOCUMENTALE - L. 190/2012 LEGGE ANTICORRUZIONE - L. 33/2013 ACCESSO CIVICO, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA - DIRITTO AMMINISTRATIVO: ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, REQUISITI LEGITTIMITÀ - EFFICACIA, VIZI ATTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO - DPR 445/2000 TESTO UNICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - D.LGS 150/2009 DECRETO BRUNETTA - PRIVACY E GDPR - DPR 62/2023 CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (MODIFICATO CON D.P.R. 81/2023) - CONFLITTO DI INTERESSI E REATI CONTRO LA PA - I DIRIGENTI NEGLI ENTI LOCALI - RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI - D.LGS 36/2023 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 1 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D D. LGS. 267/2000 TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (TUEL) IL COMUNE Art. 3 → il Comune è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; Art 114 Cost → i Comuni sono enti autonomi, con propri Statuti, poteri e funzioni, che concorrono a formare la Repubblica (insieme a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato); Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Elementi costitutivi del Comune: territorio sul quale esplica le sue potestà, popolazione che ha la dimora abituale (residenza) nel territorio, patrimonio rappresentato dalle attività economiche. Il Comune è un soggetto giuridico con personalità giuridica pubblica, con il nome, lo stemma e il gonfalone. Con legge Regionale si istituiscono nuovi comuni (minimo 10.000 ab.) o si modifica la circoscrizione e il nome. Con legge Statale e Referendum il Comune può passare ad un’altra Regione. FUNZIONI DEL COMUNE Art. 118 Cost. → le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. FUNZIONI PROPRIE (art. 13): funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale e precisamente servizi alla persona, assetto e utilizzazione del territorio e sviluppo economico; 2 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D CONSIGLIO COMUNALE Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri che va da un minimo di 12 ad un massimo di 60 a seconda del numero di abitanti dei Comuni (da 3.000 a oltre 1 milione di abitanti). Il Consiglio è disciplinato dal TUEL per la modalità di elezione, la durata in carica e il numero dei consiglieri, mentre è disciplinato dai Regolamenti in relazione al suo funzionamento e nello specifico per la modalità di convocazione e di presentazione delle proposte e per il numero di consiglieri per la validità delle sedute. I Consigli nei comuni con più di 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella 1° seduta, il quale ha poteri di convocazione dei Consigli, di direzione dei lavori e delle attività. La 1° seduta del Consiglio deve essere convocata entro 10 gg dalla proclamazione del Consiglio e deve tenersi entro 10 gg dalla convocazione; nella 1° seduta il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità nei casi previsti. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO (art. 42): • adozione di Statuti, Regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento uffici e servizi (escluso il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta) ; • programmi, piani, bilanci e variazioni, rendiconto; • convenzioni e forme associative; • organizzazione e concessione dei servizi pubblici, istituzioni e aziende speciali, affidamento dei servizi pubblici mediante convenzione; • istituzione di tributi e tariffe (escluse le aliquote che sono di competenza Giunta); • mutui e aperture di credito; • spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi (escluse per locazione immobili e forniture continuative); • acquisti e vendite immobiliari, appalti e concessioni; • nomina dei rappresentanti del Comune e del Consiglio 5 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI: i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, di presentare interrogazioni e mozioni (risposta del Sindaco e assessori entro 30 gg), chiedere la convocazione del Consiglio, ottenere tutte le informazioni e notizie utili all’espletamento del proprio mandato dagli uffici comunali, loro aziende ed enti indipendenti. GIUNTA COMUNALE (art. 48): la Giunta è l’organo esecutivo con funzioni residuali su tutte le materie non attribuite dalla legge o Statuto ad altri organi, è l’organo fiduciario del Sindaco che la convoca e la presiede ed è formata dagli assessori che non devono essere superiori ad 1/3 dei Consiglieri e comunque non superiori a 12. Funzioni della Giunta: • predisposizione del Bilancio di Previsione (BP) e adozione in via d’urgenza di variazioni di bilancio che devono essere ratificate dal Consiglio entro 60gg; • redazione della relazione sui risultati conseguiti rispetto ai programmi allegata al rendiconto; • stipula dei mutui, autorizzazione ai prelievi dal Fondo di Riserva e anticipazioni di tesoreria, determinazione delle aliquote dei tributi locali; • approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, conferimento degli incarichi per la progettazione e direzione lavori, nomina della Commissione per il collaudo; • adozione e approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvazione del procedimento dei concorsi pubblici e degli atti di assunzione; • approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e relative variazioni; SINDACO (artt. 50 e 54): il Sindaco è l’organo monocratico con una duplice veste di capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di governo, viene eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e dura in carica 5 anni. FUNZIONI DEL SINDACO COME CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: • rappresenta l’ente; • convoca e presiede la Giunta; • sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e all’esecuzione degli atti; 6 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D • sovrintende all’espletamento delle funzioni Regionali e Statali delegate al Comune; • nomina e revoca i rappresentanti del Comune, Responsabili Servizi, dirigenti; • dirige la protezione civile; • coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici; • adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria, igiene pubblica, grave incuria e degrado e per la tutela del riposo; • adotta ordinanze non contingibili e urgenti per max 30 gg limitando orari di vendita di cibi e bevande alcoliche in determinate aree con afflusso rilevante di persone; FUNZIONI DEL SINDACO COME UFFICIALE DI GOVERNO: • vigila sulla sicurezza e sull’ordine pubblico; • adotta ordinanze contingibili e urgenti per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica • segnala all’Autorità Giudiziaria la condizione irregolare dello straniero; • tiene i registri di stato civile e popolazione; • effettua adempimenti in materia elettorale, statistica e leva militare; Il Sindaco può cessare la carica per: • dimissioni: che diventano efficaci ed irrevocabili dopo 20 gg; • rimozione: per atti contrari alla Costituzione, violazioni di legge o gravi motivi ordine pubblico; • mozione di sfiducia: che deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 Consiglieri e provoca lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario. SEGRETARIO GENERALE (art. 97): svolge compiti di consulente giuridico-amministrativo dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, Statuto e Regolamenti, ha funzioni gestionali se non viene nominato il Direttore generale (nei Comuni < 100.000 ab.) e quindi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, svolge funzioni formali come verbalizzare sedute, rogare gli atti, certificazione e pareri in mancanza del Responsabile dei Servizi. Il Segretario viene reclutato tramite un concorso pubblico necessario per poter frequentare il corso per iscrizione all’Albo nazionale dei segretari e può essere revocato con provvedimento del Sindaco, previa delibera di Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. 7 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D • ordinanze contingibili ed urgenti: emesse dal Sindaco quale rappresentante dell’ente (art. 50) per fronteggiare emergenze locali sanitarie e di igiene pubblica, grave degrado del territorio o patrimonio culturale o pregiudizio riposo residenti, anche intervenendo su orari di vendita alimenti e bevande; oppure quale ufficiale di Governo (art. 54) per prevenire gravi pericoli per la pubblica sicurezza, comunicandoli preventivamente al Prefetto. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI → sono atti gestionali con cui i dirigenti attuano gli obiettivi del PEG in attuazione degli indirizzi degli organi politici, diventano “esecutive” con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. Art. 191: gli EL possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio e attestazione della copertura finanziaria. Art. 192: la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole, la modalità di scelta del contraente e le ragioni. ORDINANZE DIRIGENZIALI → anche i dirigenti possono emettere delle ordinanze dette ordinanze gestionali, ad es. sospensione lavori edilizi, abbattimento e ripristino, provvedimenti per la circolazione stradale. Altre importanti definizioni relative agli enti locali: UFFICIO → insieme di persone fisiche e materiali organizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente. Queste persone sono legate dal rapporto di servizio che ha come contenuto principale il dovere d’ufficio, agire nell’interesse dell’ente e che nel caso dei dipendenti ha natura professionale o d’impiego mentre per il Sindaco si dice onorario. ORGANO → è il principale strumento di imputazione attraverso il quale la PA agisce, si parla infatti di rapporto organico o imputazione organica che consiste nell’imputazione alla persona giuridica sia degli atti che dei fatti che degli effetti. Art. 28 Cost.: la PA risponde degli illeciti commessi dai suoi dipendenti 10 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Art. 191 co. 4 TUEL: prevede l’interruzione del rapporto organico quando manca la copertura finanziaria cioè l’impegno di spesa registrato e quindi l’obbligazione intercorre tra il fornitore e il funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Il rapporto organico ha varia natura: NATURA GERARCHICA: comprende tutte le potestà di sovraordinazione che sono l’ordine, l’indirizzo, la programmazione, il controllo e l’avocazione (un organo esercita il potere di competenza di un altro organo in presenza di una norma di legge); NATURA DI DIREZIONE: un ufficio sovraordinato ha il potere di emanare le direttive e indicare gli scopi da perseguire stabilendo le priorità e lasciando la possibilità all’ufficio inferiore di decidere circa le modalità; NATURA DI COORDINAMENTO: potere di armonizzazione mediante contratti, raccolta di informazioni e confronto di risultati ad es. tramite l’organo collegiale nel quale tutti gli uffici equiordinati sono rappresentati. Importante la differenza tra la competenza e la delega: COMPETENZA → complesso di poteri e funzioni che possono essere esercitati dall’ente, organo e ufficio, secondo quanto stabilito dalla legge; la competenza può essere: • esterna: poteri e funzioni che possono essere esercitati verso i destinatari nel rispetto dell’art. 97 Cost. • interna: compiti attribuiti a ciascun organo e ufficio all’interno dell’ente che può essere prevista anche da una disciplina non legislativa (per materia, per territorio e per grado). DELEGA → è stato inserito il comma 1-bis nell’art. 17 del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che i dirigenti, con atto sottoscritto e motivato, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un tempo determinato, possono delegare ai dipendenti con funzioni più elevate nell’ufficio, alcune competenze relative alla responsabilità sulle procedure di appalto e concorso, atti di gestione finanziaria e del personale. 11 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Sono escluse le materie già delegate ai dirigenti sottordinati e quelle relative a proposte e pareri da rendere agli Uffici di Direzione Generale (UDG). Il potere di delega deve essere previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che deve individuare la disciplina di dettaglio ed i soggetti verso i quali la delega può valere (Posizione Organizzativa o Categoria D). La delega si traduce nel trasferimento solo della modalità di esercizio poiché la titolarità della funzione rimane al delegante. D.Lgs 81/2008 (Legge sulla sicurezza) → la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa. Non sono delegabili la valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi. ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI (TUEL PARTE II) PRINCIPI GENERALI (art. 151): gli EL ispirano la propria gestione al principio di programmazione prevedendo che entro il 31/7 presentino il Documento Unico di programmazione (DUP) e deliberano entro il 31/12 il Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) riferiti ad un orizzonte temporale di almeno un triennio. Le previsioni del BPF sono elaborate in base alle linee strategiche del DUP osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs 118/2011. Il DUP è composto da una sezione strategica (la cui durata è = al mandato amministrativo) e da una sezione operativa (la cui durata è = a quella del BPF). Il BPF comprende le previsioni di competenza e di cassa del 1° esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. I risultati della gestione finanziaria-economico-patrimoniale sono indicati nel Rendiconto che comprende il Conto di Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, al quale è allegata una relazione della Giunta che valuta l’efficacia delle azioni in base ai risultati conseguiti. 12 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D - accertamenti e impegni che si prevede di imputare agli esercizi del BPF; - entrate che si prevede di riscuotere e spese di cui si autorizza il pagamento nel 1° esercizio senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e conto residui. Art. 166 – FONDO DI RISERVA: deve essere non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza previste in bilancio; il fondo è utilizzato con deliberazione della Giunta per esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente sono insufficienti. Art. 167 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’: in base agli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione viene accantonata una quota del risultato di amministrazione che non può essere destinata ad altro utilizzo. Art. 169 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) : è facoltativo per gli enti sotto i 5.000 abitanti e viene deliberato dalla Giunta entro 20 gg dall’approvazione del BPF, individua gli obiettivi della gestione e li affida ai Responsabili dei Servizi con le dotazioni necessarie. - le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; - le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Il PEG è deliberato in coerenza con il BPF e con il DUP e comprende il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance che sono unificati organicamente nel PEG. Art. 170 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) : costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del BPF, ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Può essere redatto in forma semplificata per gli enti al di sotto dei 5.000 abitanti. Si compone di due sezioni: - Sezione strategica: ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo 15 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D - Sezione operativa: ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione. Il DUP viene presentato entro il 31/7 di ogni anno da parte della Giunta al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Inoltre entro il 15/11 di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP insieme allo schema di delibera del BPF. Art. 175 – VARIAZIONI DI BILANCIO E DI PEG: Le variazioni del BPF possono essere effettuate: - di norma dal Consiglio entro il 30/11 di ogni anno; - dalla Giunta in via d’urgenza da ratificare da parte del Consiglio entro 60 gg oppure variazioni non discrezionali ad es. compensazioni tra macroaggregati dello stesso programma o missione; - dai Responsabili dei Servizi per variazioni non discrezionali ad es. per adeguare le previsioni. Le variazioni di PEG devono essere effettuate dalla Giunta entro il 15/12 di ogni anno. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio entro il 31/7 di ogni anno, si verificano tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Sono vietate le variazioni di Giunta compensative tra macroaggregati di titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. I prelevamenti dai fondi di riserva e spese potenziali sono di competenza della Giunta entro il 31/12 di ogni anno. FASI DELL’ENTRATA Art. 179 ACCERTAMENTO: sulla base di idonea documentazione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un titolo giuridico idoneo, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la scadenza, distinguendo tra entrate “ricorrenti” e “non ricorrenti” con la codifica della transazione elementare. 16 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Il Responsabile del procedimento di accertamento dell’entrata trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario idonea documentazione per le registrazioni contabili secondo il principio della competenza finanziaria e il principio applicato della contabilità finanziaria. L’accertamento è registrato quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadenza ed è vietato l’accertamento attuale di entrate future. Art. 180 RISCOSSIONE: è la fase dell’introito da parte del tesoriere o di altro incaricato delle somme dovute all’ente a mezzo di ordinativo di incasso sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, che deve indicare: debitore, somma da riscuotere, titolo e tipologia, codifica di bilancio, n° progressivo, esercizio finanziario, data di emissione, codifica SIOPE, codici della transazione elementare. Gli ordinativi di incasso sono imputati all’esercizio in cui il tesoriere ha incassato le entrate; quelli non riscossi entro la fine dell’esercizio vengono restituiti al tesoriere per l’annullamento e l’emissione in conto residui per l’esercizio successivo. Art. 181 VERSAMENTO: è la fase del trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente da parte degli incaricati alla riscossione interni, i quali devono effettuare il versamento entro 15 gg lavorativi, ed esterni. FASI DELLA SPESA Art. 183 IMPEGNO DI SPESA: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare e il soggetto creditore, indicata la ragione del credito e la relativa scadenza e viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio. Regole: - tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione scade (Principio della competenza finanziaria potenziata); - non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio la relativa obbligazione giuridica; - le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi; 17 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Art. 190 RESIDUI PASSIVI: sono somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. → è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate; → le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Art. 191 REGOLE PER L’ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED EFFETTUAZIONE DELLE SPESE: gli EL possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del BPF e l’attestazione della copertura finanziaria. Eccezione per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati da un evento eccezionale o imprevedibile: la Giunta entro 20 gg dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile del procedimento, sottopone al consiglio il “Provvedimento di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio” (art. 194 lettera e) che deve essere adottato dal consiglio entro 30 gg. Art. 192 DETERMINAZIONI A CONTRATTARE: la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni. Art. 193 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: gli EL devono rispettare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. - almeno 1 volta entro il 31/7 di ogni anno il Consiglio delibera il permanere degli equilibri di bilancio da allegare al rendiconto; - in caso di accertamento negativo deve: ripristinare il pareggio, ripianare gli eventuali debiti e adeguare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; - possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale; - quando ciò non è possibile l’ente può impiegare la quota libera del risultato di amministrazione; 20 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Art. 194 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO: con deliberazione del Consiglio gli EL riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive b) copertura di disavanzi di consorzi e aziende speciali c) ricapitalizzazione di società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici locali d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi ex art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza Art. 195 UTILIZZO DI ENTRATE VINCOLATE: - gli EL possono utilizzare le entrate vincolate per finanziare le spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile, previa deliberazione della Giunta (art. 222) - con i primi introiti non vincolati deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti Art. 196 CONTROLLO DI GESTIONE: il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficienza e l’economicità nella realizzazione degli obiettivi. Art. 197 MODALITA’ DEL CONTROLLO DI GESTIONE: sono previste 3 fasi 1) predisposizione del PEG; 2) rilevazione di costi e proventi; 3) valutazione rispetto al Piano degli Obiettivi A conclusione del controllo viene inviato un referto agli amministratori dell’ente, ai Responsabili dei servizi e alla Corte dei conti. Art. 227 RENDICONTO DELLA GESTIONE: il Rendiconto è formato dal Conto del bilancio, Conto economico e Stato patrimoniale e dimostra i risultati della gestione, avanzo o disavanzo di amministrazione; viene deliberato dal Consiglio entro il 30/4 dell’anno successivo, tenendo conto della relazione dell’organo di revisione, contestualmente al rendiconto consolidato che dimostra i risultati degli eventuali organismi strumentali. 21 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D In caso di mancata approvazione entro il 30/4 si applica l’art. 141 comma 2 che prevede lo scioglimento e sospensione del Consiglio. Nel sito internet dell’ente nella sezione “Bilanci” viene pubblicata la versione integrale e semplificata; la Giunta, contestualmente all’approvazione del rendiconto, adegua se necessario i residui, le previsioni di cassa e le previsioni del Fondo Pluriennale Vincolato, alle risultanze dello stesso. In caso di disavanzo si applica l’art. 188 → delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso anche negli esercizi successivi ma non oltre la consiliatura; il piano di rientro può prevedere economie di spesa, tutte le entrate escluse quelle da prestiti o vincolate e l’alienazione di beni patrimoniali disponibili. La deliberazione contiene le cause del disavanzo e le misure adottate e viene allegata al BPF e al rendiconto e ogni 6 mesi il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano di rientro. Allegati al Rendiconto: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato, prospetto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, tabella accertamenti e impegni assunti, prospetto dati SIOPE, elenco residui, elenco crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione, relazione sulla gestione della Giunta, relazione dei revisori dei conti, elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto e bilancio consolidato, tabella dei parametri di riscontro sulla situazione di deficitarietà strutturale, piano degli indicatori e risultati di bilancio. Art. 228 CONTO DEL BILANCIO: dimostra i risultati finali della gestione di competenza e di cassa e del risultato di amministrazione e comprende, distintamente per residui e per competenza: - per l’entrata le somme accertate riscosse e da riscuotere - per la spesa le somme impegnate pagate, da pagare e da pagare negli esercizi successivi (Fondo Pluriennale Vincolato) Prima di inserire nel Conto del bilancio i residui attivi e passivi l’ente provvede al “riaccertamento dei residui” che consiste nel controllo di tutti i residui, se devono essere mantenuti in bilancio e se sono stati imputati correttamente, secondo l’art. 3 comma 4 del 22 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D risultati complessivi della gestione tramite il bilancio consolidato, secondo la competenza economica. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art. 147-quinquies) → è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, Direttore generale, Responsabile dei servizi, secondo le rispettive responsabilità e sotto la vigilanza dell’Organo di revisione. Tale controllo è disciplinato dal Regolamento di Contabilità e svolto nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile degli EL e dell’art. 81 della Costituzione. CONTROLLO DI GESTIONE (art. 196) → verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’ente, efficacia, efficienza, economicità nella realizzazione degli obiettivi; viene svolto con una cadenza periodica stabilita dal Regolamento di Contabilità e prevede: Piano Esecutivo di Gestione, rilevazione dei risultati e comparazione con il Piano degli Obiettivi. La struttura operativa addetta fornisce il referto agli organi di governo e ai Responsabili dei Servizi per valutare l’andamento dei servizi di cui sono responsabili oltre che alla Corte dei conti. L’evoluzione dei controlli interni negli ultimi 10 anni trova fondamento nel principio cardine di distinzione tra “politici” e “tecnici”, quindi poteri di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei dirigenti. Dai controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti da parte di organi esterni si è passati ai controlli interni con dei parametri “aziendalistici”. - il controllo STRATEGICO supporta gli organi politici per verificare l’attuazione dei programmi dell’ente e fornire alla Giunta e al Consiglio dei parametri per una eventuale “ricognizione dei programmi”; - il controllo di GESTIONE invece supporta la dirigenza come un computer di bordo il cui presupposto è la “pianificazione”: Piano Esecutivo di gestione, rilevazione dei costi e dei proventi, comparazione con il PDO e azione correttiva. 25 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D LEGGE 241/1990 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRINCIPI GENERALI DELLA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (art. 1): l’attività amministrativa persegue fini determinati dalla legge (principio di legalità) ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario. La PA nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente. I soggetti privati preposti alle attività amministrative assicurano un livello di garanzia non inferiore a quello delle PA. La PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. I rapporti tra cittadino e PA sono improntati su collaborazione e buona fede (comma 2-bis introdotto dalla L. 120/2020) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2): ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la PA deve concluderlo tramite un provvedimento espresso entro 30 gg. In caso di irricevibilità, inammissibilità o infondatezza, possono adottare un provvedimento espresso semplificato la cui motivazione può consistere in un sintetico punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le PA misurano e pubblicano nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per i cittadini e le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Le modalità ed i criteri sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 4-bis introdotto dalla L. 120/2020). I termini di conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o del ricevimento della domanda, se è di iniziativa di parte. 26 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Tali termini possono essere sospesi per 1 sola volta per un massimo di 30 gg per acquisizione delle informazioni o certificazioni che non sono nei documenti in possesso della PA. Le determinazioni relative ai provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta adottati dopo la scadenza dei termini, sono inefficaci salva la possibilità di convalida se ci sono ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole (comma 8-bis introdotto dalla L. 120/2020). La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, responsabilità disciplinare e responsabilità amministrativo-contabile del dirigente. L’organo di governo individua il soggetto a cui attribuire il “potere sostitutivo” in caso di inerzia tra le figure apicali e viene indicato per ogni procedimento nella Home Page del sito in forma ben visibile. L’interessato decorso il termine per la conclusione del procedimento vi si può rivolgere perché concluda in un termine pari alla metà di quello originario. Il titolare del potere sostitutivo deve comunicare il responsabile del ritardo per l’avvio del procedimento disciplinare, altrimenti assume la medesima responsabilità oltre a quella propria. Entro il 30/1 comunica all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine, suddivisi per tipologia e competenza. CONSEGUENZE PER IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2-bis): la PA e i soggetti privati preposti alle attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto causato per l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Nei procedimenti ad istanza di parte, escluso per i concorsi pubblici e silenzio qualificato, l’istante ha diritto all’indennizzo per mero ritardo, alle condizioni stabilite dalla legge o Regolamento e vengono detratte dal risarcimento. MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO (art. 3): ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli riguardanti l’organizzazione amministrativa, svolgimento di concorsi pubblici e il personale, salvo per gli atti normativi e quelli a contenuto generale. La motivazione deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della PA, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Se risultano da altro atto, nella decisione deve essere indicato e reso disponibile anche questo atto. In ogni atto notificato al destinatario devono indicarsi il termine e l’autorità a cui poter ricorrere. 27 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D presentare osservazioni scritte e documenti: i termini di conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono dopo 10 gg le osservazioni presentate o la scadenza del termine dei 10 gg. Del mancato accoglimento il Responsabile del procedimento ne da ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego. Se il provvedimento viene annullato in giudizio, la PA non può addurre i motivi ostativi precedenti. Queste disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali e previdenziali su istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO (art. 11): la PA può concludere, in accoglimento delle osservazioni secondo l’art. 10, degli accordi con gli interessati per determinare il contenuto del provvedimento finale o in sostituzione di questo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perseguendo il pubblico interesse. Il Responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri in cui invita il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati. Devono essere conclusi per atto scritto a pena di nullità e si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. La stipulazione dell’accordo è preceduta dalla determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento finale, a garanzia dell’imparzialità e buon andamento (art. 97 Costituzione). AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO (art. 13): le norme sul procedimento non si applicano all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, pianificazione, programmazione e procedimenti tributari. CONFERENZE DI SERVIZI (artt. 14 e segg): la conferenza di servizi può essere di vario tipo: 1) PRELIMINARE: può essere indetta su motivata richiesta dell’interessato per progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi corredata da uno studio di fattibilità; 2) ISTRUTTORIA: può essere indetta dalla PA procedente per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o più procedimenti connessi; 3) DECISORIA: è sempre indetta dalla PA procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di pareri, intese, concerti o nulla osta resi da 30 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D diverse PA; di solito si svolge in forma “semplificata”, indetta entro 5 gg dall’inizio del procedimento, e in modalità “asincrona”, con invio di documenti per via telematica. I lavori devono concludersi entro 45 gg, cioè le PA devono dare il parere altrimenti vale come “silenzio assenso”; la determinazione motivata di conclusione (positiva o negativa) deve essere data entro 5 gg. La conferenza di servizi in forma “simultanea” invece, viene adottata in genere per procedimenti complessi, in modalità “sincrona”, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche telematica, dei rappresentanti delle PA competenti e deve concludersi entro 45 gg dalla riunione, possono essere invitati gli interessati. Si considera come assenso senza condizioni per chi non partecipa o non si esprime o dissenso non motivato o riferito a questioni fuori oggetto. DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (deve essere motivata): se adottata all’unanimità è immediatamente efficace mentre se adottata in base a posizioni prevalenti, l’efficacia è sospesa per il periodo utile all’esperimento dei rimedi previsti (autotutela della PA tramite la revoca e l’annullamento d’ufficio). Entro 10 gg dalla comunicazione della determinazione conclusiva è esperibile l’opposizione all’autorità che ne sospende l’efficacia. ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16): gli organi consultivi delle PA devono rendere i pareri (telematici) ad essi obbligatoriamente richiesti entro 20 gg, nel caso di pareri facoltativi devono comunicare il termine entro il quale il parere sarà reso e comunque entro 20 gg. Decorso il termine la PA procede senza il parere e il Responsabile del procedimento non è responsabile dei danni derivanti dalla mancata espressione del parere. Non si applica alla tutela ambientale, territoriale e salute dei cittadini. Resta fermo il termine di 45 gg per i pareri obbligatori del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. VALUTAZIONI TECNICHE (art. 17): se per l’adozione di un provvedimento devono essere acquisite valutazioni tecniche di organi o enti e questi non provvedono nei termini o comunque entro 90 gg, il Responsabile del procedimento deve chiedere le valutazioni tecniche ad altri organi o enti che abbiano le qualifiche necessarie o ad altri istituti universitari (cd. Silenzio devolutivo). EFFETTI DEL SILENZIO ED INERZIA NEI RAPPORTI TRA PA E GESTORI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI (art. 17-bis): quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di 31 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D una PA devono essere acquisiti assensi, concerti o nulla osta da altre PA o da gestori di beni e servizi pubblici, questi devono essere dati entro 30 gg dal ricevimento dello schema di provvedimento e documentazione. Decorsi i termini vale il silenzio assenso (cd. Silenzio infraprocedimentale). AUTOCERTIFICAZIONE (art. 18): le PA devono adottare misure organizzative idonee per garantire l’applicazione delle disposizioni del DPR 445/2000 in materia di autocertificazione e presentazione di atti e documenti dai cittadini alle PA. I documenti attestanti atti, stati e qualità necessari per l’istruttoria, sono acquisiti d’ufficio se in possesso della PA procedente o di altre PA; agli interessati può richiedere solo gli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà sostituiscono ogni tipo di documentazione, nei procedimenti su istanza di parte per benefici economici, autorizzazioni, indennità, ecc. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SCIA (art. 19): ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta, comprese le domande per iscrizione in albi o ruoli per attività imprenditoriale o commerciale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, dalla cui data di presentazione alla PA può essere iniziata l’attività. Se la PA accerta la carenza di requisiti e presupposti della segnalazione, entro 60 gg dal ricevimento, vieta la prosecuzione e dispone la rimozione di eventuali effetti dannosi. Se l’attività può essere conformata alle normative, la PA assegna al privato un termine non inferiore a 30 gg per adottare le misure necessarie prescritte; decorso il termine senza l’adozione di tali misure l’attività è vietata. La PA inoltre può sospendere l’attività in caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela di interessi sensibili (ambiente, salute, sicurezza). SILENZIO ASSENSO (art. 20): nei procedimenti ad istanza di parte, per atti a carattere discrezionale e non vincolanti, se la PA non comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel termine previsto di conclusione del procedimento (30 gg) o non indice una conferenza di servizi, il silenzio della PA equivale all’accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze. In questi casi la PA competente può assumere determinazioni in via di autotutela (che sono la revoca e l’annullamento d’ufficio). DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (ART. 21): In caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e il dichiarante è punito ai sensi dell’art 483 c.c. 32 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D - interessati: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; - controinteressati: soggetti individuati o facilmente individuabili che dall’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; - documento amministrativo: ogni contenuto di atti detenuto dalla PA e riguardanti attività di pubblico interesse. L’accesso ai documenti amministrativi è principio generale dell’attività amministrativa per favorire la partecipazione ed assicurare l’imparzialità e la trasparenza della PA. Tutti i documenti della PA sono accessibili, esclusi quelli ex art. 24. Ambito di applicazione: PA, enti pubblici, gestori pubblici servizi, aziende autonome e speciali. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO (art. 24): il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato (Legge 801/1977), segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge, nei procedimenti tributari, relativamente alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione da parte della PA, nei procedimenti selettivi nei confronti di documenti psico-attitudinali. - le singole PA individuano le categorie di documenti sottratti all’accesso; - non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della PA; - il governo può sottrarre documenti all’accesso per la sicurezza pubblica, relazioni internazionali, politica monetaria, tecniche investigative, interessi sanitari, finanziari, industriale e commerciale. MODALITA’ DEL DIRITTO DI ACCESSO (art. 25): il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia di documenti amministrativi con rimborso solo del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo. La richiesta di accesso deve essere motivata e rivolta alla PA che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Decorsi 30 gg dalla richiesta questa si intende respinta e il richiedente può fare ricorso al TAR o richiesta di riesame al Difensore Civico (per atti di comuni, province o regioni), oppure alla Commissione per l’accesso (per atti di amministrazioni statali). Il Difensore Civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro 30gg. 35 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi si trova presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituita con DPCM e formata da 10 membri, rinnovata ogni 3 anni: vigila sulla piena conoscibilità dell’attività della PA ed elabora una relazione annuale sulla trasparenza. SEGRETO D’UFFICIO (art. 28) L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio e non può trasmettere a chi non ha diritto informazioni su provvedimenti amministrativi o notizie di cui è a conoscenza, al di fuori delle ipotesi previste dal diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, rilascia copie di atti e documenti nei casi non vietati dall’ordinamento. Ambito di applicazione: amministrazioni statali, enti pubblici, società a capitale pubblico PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LE SUE FASI Il procedimento amministrativo è una serie coordinata di atti ed operazioni con lo scopo comune dell’emanazione del provvedimento finale per perseguire un fine pubblico. La Legge 241/1990 improntata su principi di trasparenza e partecipazione, ha sancito il passaggio da una attività amministrativa frutto di una imposizione della PA ad una attività che tende ad una concertazione con il destinatario del provvedimento finale. In seguito le Leggi 15 e 80 del 2005 hanno avvicinato ancora di più i cittadini alla PA con l’introduzione del preavviso di rigetto, gli accordi integrativi e sostitutivi e l’uso della telematica. Gli interventi normativi poi del codice del processo amministrativo nel 2010, la legge 190/2012 e il D.Lgs 33/2013, hanno portato l’attività amministrativa sempre ad una maggiore trasparenza; da ultima la Legge 3/2019 cd. “legge spazzacorrotti”. Fasi del procedimento amministrativo: 1) INIZIATIVA: fase propulsiva del procedimento che può essere ad iniziativa privata tramite istanze (domanda per ottenere un vantaggio), denunce (dichiarazione per ottenere un provvedimento ad es. dei redditi) e ricorsi (reclamo per ottenere il riesame di legalità o di merito degli atti della PA perché lesivi di diritti o interessi legittimi), oppure di iniziativa d’ufficio ossia da parte della PA in modo autonomo (dall’organo competente ad emanare il provvedimento finale) o eteronomo (da organo diverso da quello competente ad emanare 36 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D il provvedimento finale, tramite le richieste → quando la PA si rivolge ad altra PA per sollecitare l’emanazione di un atto, o le proposte → manifestazione di giudizio dell’organo propulsivo circa il contenuto dell’atto). Dalla fase di iniziativa nascono 3 obblighi: termine di conclusione del procedimento, individuazione del Responsabile del procedimento e comunicazione di avvio agli interessati. 2) ISTRUTTORIA: si acquisiscono e valutano i fatti (condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione e circostanze di fatto), gli interessi (pubblici e privati coinvolti nel procedimento con la conseguente partecipazione dei portatori per il principio del “giusto procedimento”) e si svolge secondo il principio inquisitorio (ampio potere di iniziativa della PA) e della libera valutazione delle prove. 3) DECISORIA: è la fase deliberativa dove si determina il contenuto dell’atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione. Se trattasi di un atto discrezionale la PA fa una comparazione tra interessi acquisiti e coinvolti nell’azione amministrativa, se invece si tratta di un atto “vincolato” la PA si limita a verificare la sussistenza dei presupposti e l’adozione del provvedimento. 4) INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: momento eventuale se la legge non ritiene sufficiente la perfezione dell’atto per valutare la legittimità o la congruità dell’atto (controllo) o per portarlo a conoscenza dei destinatari 8comunicazione, pubblicazione o notificazione). PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: il principio della partecipazione al procedimento amministrativo è di fondamentale importanza poiché permette la soddisfazione di tutti i principi dell’azione amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza). Gli istituti della partecipazione sono: 1) comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8) 2) intervento nel procedimento (art. 9) 3) diritto dei partecipanti (art. 10) 4) preavviso di rigetto (art. 10bis) 37 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D - economicità → conseguire l’obiettivo col minor dispendio di risorse; - efficacia → richiama il conseguimento del risultato, la PA deve perseguire un fine di interesse pubblico ed è efficace se effettivamente lo raggiunge; - pubblicità → impone che la PA sia conoscibile all’esterno e mette a disposizione degli utenti le sue informazioni e documenti; - trasparenza → è il passaggio della conoscenza della PA agli utenti, è una accessibilità totale dei documenti della PA allo scopo di tutelare i cittadini e favorire forme diffuse di controllo (diritto di accesso, partecipazione al procedimento, dovere di motivazione dei provvedimenti); - ragionevolezza → congruità dell’azione amministrativa, ponderare gli interessi coinvolti; - proporzionalità → i mezzi devono essere giustificati rispetto al fine da perseguire; La L. 120/2020 ha inoltre previsto con l’art. 2Bis L. 241/1990 che i rapporti tra la PA ed i cittadini devono essere retti da collaborazione e buona fede. LEGGE 190/2012 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Legge 190/2012 ha modificato il codice penale, il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) e la Legge 241/1990 (Procedimento amministrativo) ed ha prodotto il D.Lgs 235/2012 (T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo), D.Lgs 33/2013 (riordino della trasparenza amministrativa), D.Lgs 39/2013 (incompatibilità e inconferibilità) e il DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Tale legge disciplina le misure organizzative della PA per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. Le principali misure anticorruzione sono le seguenti: 40 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D -PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE→ ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, viene adottato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), costituisce atto di indirizzo per le PA, individua i principali rischi di corruzione ed i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione; -PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA→ documento di natura programmatica, con valenza triennale e aggiornato annualmente, con il quale ogni PA individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione ed indica le misure per prevenire e contrastare. Il Piano triennale viene predisposto dal Responsabile anticorruzione con il coinvolgimento di tutto l’ente ed è adottato dall’organo di indirizzo entro il 31/1 di ogni anno e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” della PA; - ANAC – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE→ individuata dal comma 1 della legge 190, è una autorità amministrativa indipendente che adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (nazionale al quale tutte le PA devono attenersi per elaborare il proprio Piano anticorruzione), controlla l’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza delle PA, ha poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni e documenti, ordina l’adozione di atti o provvedimenti ovvero la rimozione di comportamenti, ha poteri sanzionatori verso gli enti che non adottano il Piano triennale anticorruzione e il Codice di comportamento , riceve notizie e segnalazioni di illeciti (whistleblowing), esercita la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e presenta al Parlamento una relazione entro il 31/12 sull’attività svolta. Ulteriori misure anticorruzione derivano da: - CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013 modificato dal DPR 82/2023 - WHISTLEBLOWING art 54-bis del TUPI introdotto dalla L. 190/2012 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE art. 53 co. 16 del TUPI introdotto dalla L. 190/2012 - INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI D.LGS 29/2013 - ROTAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE La delega al Governo disposta con la L. 190/2012 di adottare un decreto legislativo per riordinare la disciplina della pubblicità e trasparenza, ha visto l’adozione del cd. Codice della 41 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Trasparenza D. Lgs 33/2013, che vede la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti della PA con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e uso delle risorse pubbliche della PA. Ulteriori misure anticorruzione vengono attuate in particolar modo nei seguenti ambiti: - Concorsi pubblici: divieto per chi è condannato per delitti contro la PA di prendere parte alle commissioni di concorso (art. 35-bis TUPI introdotto dalla L. 190/2012); - Appalti pubblici: le stazioni appaltanti dadottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni (at. 16 Nuovo Codice Appalti Dlgs 36/2023) RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE La figura del Responsabile anticorruzione è stata istituita dalla L. 190/2012 che stabilisce che ogni PA approvi un Piano triennale anticorruzione (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT), la cui predisposizione e verifica della successiva attuazione spetta appunto al Responsabile anticorruzione. L’Organo di Indirizzo individua questa figura di solito tra i dirigenti di ruolo in servizio, e negli EL è di norma il segretario o il dirigente apicale. Il Responsabile anticorruzione predispone il Piano triennale anticorruzione in via esclusiva, essendo vietato l’ausilio esterno, e lo sottopone all’Organo di Indirizzo per l’approvazione; ne verifica poi l’efficace attuazione (relazione annuale) e propone modifiche dello stesso nel caso di significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della PA. Verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a maggiore rischio corruttivo, definisce le procedure per formare i dipendenti, segnala all’Organo di Indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni circa l’attuazione delle misure anticorruzione e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato tali misure. Essendo anche Responsabile della Trasparenza (D.Lgs 33/2013) effettua il controllo circa l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte della PA, assicura la completezza e 42 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D riordinato la disciplina della pubblicità, trasparenza e accesso alle informazioni ed agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’ente. L’accesso civico “semplice” come diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione nel caso in cui la PA ometta la pubblicazione, senza obbligo di motivazione e senza alcun limite se non nella legittimazione soggettiva del richiedente. Con il D.Lgs 97/2016 cd. Decreto Trasparenza, per il controllo diffuso sulla PA, è stato introdotto l’accesso civico “generalizzato” cd. FOIA. Ognuno di questi provvedimenti è stato ispirato dalla famosa PA come “casa di vetro” di Filippo Turati nel discorso alla Camera dei Deputati nel 1908. Grazie al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD nel 2005) è stata implementata una “trasparenza informazionistica” da perseguire da parte della PA, un nuovo modello di trasparenza relativa a tutte le informazioni non riservate per espressa disposizione di legge. Con la Riforma Madia del 2017 è stato dato impulso alla riorganizzazione della PA, alla digitalizzazione, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’anticorruzione e alla trasparenza. Si parla di trasparenza attiva poiché le PA erogano i propri servizi con le modalità telematiche anche mediante la collaborazione dei cittadini che usano gli strumenti della Carta Nazionale dei Servizi e SPID. LEGGE 33/2013 ACCESSO CIVICO, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PRINCIPIO GENERALE DELLA TRASPARENZA (art.1): la trasparenza si intende come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla PA con lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all’attività amministrativa degli interessati e favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e uso delle risorse pubbliche. La trasparenza attua (nel rispetto del segreto di stato, d’ufficio, statistico e di protezione dati personali) i principi costituzionali e democratici di: imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza, integrità e lealtà. Inoltre garantisce le libertà individuali e collettive, i diritti civili, 45 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D politici e sociali, realizzando una PA aperta e al servizio del cittadino, a contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. OGGETTO (art. 2): la legge disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle PA (e da autorità portuali, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione), garantita dall’accesso civico e dalla pubblicazione di informazioni, dati e documenti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle PA, nel sito web istituzionale, e chiunque ha diritto di accedervi direttamente e immediatamente, senza autenticazione ne identificazione. SOGGETTI (art. 2-bis): i soggetti sottoposti sono tutte le PA ex art. 1 co. 2 D.Lgs 165/2001 (TUPI). Si applica anche, se compatibile, a Enti Pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni o fondazioni o enti di diritto privato con bilancio > 500,000€ finanziate da PA. PUBBLICITA’ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA’ (art. 3): tutti i documenti, dati ed informazioni oggetti di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli. L’ANAC può sostituire alle forme integrali quelle riassuntive, mediante delibera e previa consultazione pubblica, di alcuni dati e documenti e prevedere modalità semplificate per i comuni < 15.000 abitanti per ordini e collegi professionali. TRASPARENZA USO RISORSE PUBBLICHE (art.4bis): l’AgID d’intesa con il MEF gestisce il sito “Soldi Pubblici” dove è possibile consultare i pagamenti delle PA per tipologia di spesa e ambito temporale; ciascuna PA pubblica tali dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” compresi i nomi dei beneficiari. ACCESSO CIVICO (art. 5): co. 1 (cd. semplice) L’obbligo di pubblicare per le PA informazioni, dati e documenti, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, se è stata omessa la pubblicazione; co. 2 (cd. generalizzato) Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo (funzioni istituzionali, risorse pubbliche e dibattito pubblico), chiunque ha diritto di accedere ai dati, informazioni e documenti detenuti dalla PA ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto della tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L’esercizio dell’accesso civico (commi 1 e 2) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. 46 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D L’istanza di accesso può essere trasmessa per via telematica all’ufficio che detiene i dati, informazioni o documenti oppure al Responsabile del procedimento, ad altro ufficio indicato nella “Amministrazione Trasparente” oppure, se i documenti sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, al Responsabile anticorruzione. Il rilascio dei documenti è gratuito salvo il costo sostenuto dalla PA per la riproduzione su supporti materiali. Se la PA individua dei contro interessati, relativamente al caso di accesso generalizzato non nel caso di pubblicazione obbligatoria, deve inviargli la copia della richiesta di accesso e loro possono entro 10 gg presentare opposizione motivata; decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e ai controinteressati. - ACCOGLIMENTO: la PA trasmette tempestivamente i dati, informazioni e documenti al richiedente o li pubblica sul sito se obbligatorio comunicando il link; - ACCOGLIMENTO NONOSTANTE OPPOSIZIONE: la PA ne da comunicazione al controinteressato e dopo 15 gg trasmette i dati, informazioni e documenti al richiedente; - DINIEGO TOTALE O PARZIALE / MANCATA RISPOSTA: il richiedente può fare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione che decide entro 20 gg con provvedimento motivato oppure ricorso al TAR contro la decisione della PA o del Responsabile anticorruzione o al Difensore Civico, nel caso di enti locali, il quale si pronuncia entro 30 gg. Il controinteressato invece nel caso di accoglimento dell’accesso nonostante l’opposizione può fare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione oppure ricorso al TAR o al Difensore Civico. ESCLUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO (art. 5-bis): • escluso→ segreto di Stato e negli altri casi previsti dall’art. 24 L. 241/1990 • rifiutato→ per evitare un pregiudizio a interessi pubblici (sicurezza nazionale, sicurezza e ordine pubblico, difesa, relazioni internazionali, indagini, politica e stabilità finanziaria) e privati (protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali ad es. diritto d’autore, proprietà intellettuale, segreti commerciali). 47 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D → BANDI DI CONCORSO → VALUTAZIONE PERRFORMANCE E PREMI → DATI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA → CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI → BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO: compresi i canoni di locazione VIGILANZA E SANZIONI RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA → il Responsabile anticorruzione svolge di norma le funzioni del Responsabile per la Trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale anticorruzione, egli controlla che la PA adempia agli obblighi di pubblicazione, assicura la completezza delle informazioni e l’aggiornamento, segnala all’organo di indirizzo, all’OIV, ANAC e UPD (nei casi più gravi) i casi di omissione e di ritardo; DIRIGENTI → devono garantire il tempestivo e regolare afflusso delle informazioni da pubblicare; OIV→ verifica la coerenza tra il Piano triennale anticorruzione e gli obiettivi di programmazione, accerta che gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione e nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi con l’anticorruzione e la trasparenza e riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; ANAC→ definisce criteri e schemi standard per l’organizzazione dei documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, controlla l’adempimento da parte delle PA sugli obblighi di pubblicazione, ha poteri ispettivi, può richiedere notizie, documenti e informazioni e può ordinare la pubblicazione di dati, l’adozione di atti o la rimozione di comportamenti; controlla l’operato dei Responsabili anticorruzione e può chiedere il rendiconto, può chiedere agli OIV informazioni sul controllo effettuato, può usare le banche dati del DFP (Dipartimento della Funzione Pubblica) per monitorare gli adempimenti. Se verifica un mancato rispetto lo segnala al competente UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari) della PA per l’attivazione del procedimento disciplinare, ai vertici politici, all’OIV e alla Corte dei conti per attivare le altre forme di responsabilità. 50 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D RESPONSABILITA’ PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: responsabilità disciplinare e dirigenziale, danno di immagine, retribuzione di risultato e trattamento accessorio; SANZIONI: da € 500 a € 10.000 ACCESSO CIVICO E PRIVACY Esistono 3 tipi di accesso agli atti della PA che si differenziano per le finalità, per il grado di legittimazione e per l’ampiezza degli atti accessibili: Accesso documentale: occorre essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso, deve essere motivato, rivolto alla PA che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e da diritto a prendere visione ed estrarre copia del documento; Accesso civico semplice: si esercita nei confronti di tutti i documenti per i quali vige l’obbligo di pubblicazione per la PA e la loro eventuale mancata pubblicazione comporta il diritto di chiunque di richiederli. Sono soggetti a pubblicazione tutte le informazioni, dati e documenti riguardanti l’organizzazione e l’attività della PA, da effettuare nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei propri siti istituzionali. Non comporta motivazione e non è soggetto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Accesso civico generalizzato: diritto di chiunque di accedere ai documenti della PA ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e concepito per favorire forme diffuse di controllo sulla PA relativamente alle funzioni istituzionali, l’uso delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; questo tipo di accesso cd. FOIA è stato introdotto dal D.Lgs 97/2016 (Decreto trasparenza). FOIA = Freedom of information Act – la legge sulla libertà dell’informazione fa diventare la trasparenza e il controllo diffuso sull’azione amministrativa la regola generale mentre la riservatezza e il segreto eccezioni. 51 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D DIRITTO AMMINISTRATIVO: ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, REQUISITI LEGITTIMITÀ-EFFICACIA, VIZI ATTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO ATTO AMMINISTRATIVO: atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da una autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa ELEMENTI ESSENZIALI: sono necessari a livello giuridico per dare vita all’atto 1) SOGGETTO: organo della PA o privato nell’esercizio di una pubblica funzione che pone in essere l’atto; 2) DESTINATARIO: organo pubblico o soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento e deve essere determinato o determinabile (se manca = nullità, se errato = annullabilità); 3) VOLONTA’: deve essere consapevolmente voluto; 4) OGGETTO: è un comportamento, un fatto o un bene e deve essere determinato, possibile e lecito; 5) CONTENUTO: è la parte precettiva dell’atto, ciò che si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, ecc. e deve essere determinato o determinabile, possibile e lecito; 6) SCOPO: deve essere collegato alla funzione amministrativa; 7) FORMA: esplicita con atti formali o non formali, implicita si desume dal . . di solito ha forma scritta ma può essere orale, tacita, segnaletica; STRUTTURA FORMALE: intestazione (autorità emanante), preambolo (norme e regolamenti), motivazione (interessi coinvolti, ragioni della scelta), dispositivo (dichiarazione di volontà), luogo, data e sottoscrizione. ELEMENTI ACCIDENTALI: possono essere apposti su atti “discrezionali” 1) TERMINE: iniziale o finale dell’efficacia; 2) CONDIZIONE: subordina l’inizio o la fine dell’efficacia al verificarsi di un evento futuro e incerto; solo per atti di amministrazione attiva e di controllo; 52 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D - inesecutorio, inannullabile, insanabile e inconvalidabile (può essere convertito) ECCESSO DI POTERE: è la figura più importante ma difficile da riconoscere, indica che la PA fa un cattivo uso del potere, stretto legame con il concetto di discrezionalità. 1. SVIAMENTO DI POTERE → quando la PA usa il potere per un fine diverso da quelli stabiliti dalla legge; 2. TRAVISAMENTO DEI FATTI → ritiene esistente un fatto inesistente oppure da ai fatti un significato errato, illogico o irrazionale; 3. ILLOGICITA’ O CONTRADDITTORIETA’ DELL’ATTO → le premesse sono in contraddizione con la conclusione o la motivazione; 4. CONTRADDITTORIETA’ TRA + ATTI O PARTI → non è chiara la volontà della PA; 5. INGIUSTIZIA MANIFESTA → atto totalmente iniquo dove è presente un insanabile contrasto con i principi di equità e diritto; DISCREZIONALITA’: - TECNICA: nell’esercizio di un potere vincolato deve accertare l’esistenza di un fatto previsto dalla legge come presupposto per l’emanazione dell’atto; - AMMINISTRATIVA: confronta interessi pubblici e privati per emanare l’atto; INCOMPETENZA RELATIVA: l’atto è di competenza di un altro organo dello stesso ramo della PA (es. Giunta, Consiglio, dirigente) e può essere per grado o per materia. VIOLAZIONE DI LEGGE: è residuale, quando l’atto viola una norma procedurale. CONSEGUENZE DELL’ANNULLABILITA’: si verifica in seguito ad un provvedimento amministrativo o ad una sentenza del Giudice amministrativo ed ha efficacia retroattiva. L’atto è efficace ed esecutivo quindi può essere eseguito fino a che non viene annullato; l’atto può essere sanato, ratificato o convertito in un atto valido. CLASSIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI: • NATURA → atti di amministrazione attiva (soddisfano immediatamente e direttamente gli interessi propri della PA), consultiva (pareri, consigli tecnici o economici degli organi di amministrazione attiva) e di controllo (sindacano gli atti degli organi di amministrazione attiva sotto il profilo della legalità o del merito, es. i visti); 55 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D • PSICHICO → manifestazione di volontà (provvedimento amministrativo), di conoscenza (certificazioni), di giudizio (pareri, valutazioni) o misti (proposte); • DISCREZIONALITA’ → discrezionali o vincolati; • EFFICACIA → costitutivi (creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico) o dichiarativi (accertano una situazione senza influirvi); • RISULTATO → ampliativi (attribuiscono nuovi poteri ampliando la sfera giuridica) o restrittivi (estingue un diritto o crea nuovi obblighi); • DESTINATARI → particolare ( ad un solo soggetto) o con pluralità di destinatari e può essere generale (non sono determinati o lo saranno in seguito es. concorso), collettivo (verso un complesso di individui unitario es. scioglimento del consiglio), plurimo (unico atto scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari es. decreto vincitore di concorso); • AGENTI → semplice (emanato da una sola persona) o collegiale (emanato da una pluralità di persone) e può essere un atto complesso (volontà di più organi con stesso fine e stesso interesse), di concerto (iniziativa dell’organo competente che per l’adozione ha bisogno dell’adesione di un altro organo) o previa intesa (per l’adozione serve l’assenso di un altro organo); DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO Le situazioni giuridiche soggettive possono essere: - DI VANTAGGIO (attive) → ampliano la sfera giuridica di un soggetto (interesse legittimo e diritto soggettivo) - DI SVANTAGGIO (passive) → restringono la sfera giuridica di un soggetto (obbligo, onere, soggezione, ecc) DIRITTO SOGGETTIVO → posizione giuridica di vantaggio di un soggetto al quale viene riconosciuta una UTILITA’ in ordine ad un bene e la TUTELA degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato; Es. diritto di libertà, diritto di guidare, diritto di proprietà 56 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D INTERESSE LEGITTIMO → posizione giuridica di vantaggio di un soggetto in relazione ad un BENE DELLA VITA oggetto di un provvedimento amministrativo, attribuendogli poteri idonei per il corretto esercizio del potere; Es. la pretesa di legittimità in un concorso pubblico DPR 445/2000 TESTO UNICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (T.U.D.A.) Il T.U.D.A. disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la trasmissione di documenti da parte della PA, disciplina cioè la documentazione amministrativa cercando un punto d’equilibrio tra “certezza pubblica” e “semplificazione”, per snellire gli adempimenti burocratici inerenti all’uso della documentazione amministrativa. Si applica a cittadini italiani e dell’UE, persone giuridiche, società di persone, PA ed enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o nell’UE. I cittadini extracomunitari regolari possono usare la “dichiarazione di atto notorio” nel limite dei fatti accertabili da soggetti pubblici italiani oppure applicando una convenzione internazionale tra l’Italia e il paese del dichiarante. COPIE AUTENTICHE: si ottengono con qualsiasi procedimento che garantisca la riproduzione fedele e duratura del documento, da parte del Pubblico Ufficiale (P.U.), notaio, segretario comunale, ecc. Alla fine del documento si attesta “la conformità” con l’originale, data e luogo di rilascio, n° fogli, nome e cognome del P.U., qualifica, firma e timbro. LEGALIZZAZIONE DI FIRME E FOTO: indicare il nome e cognome di chi vuole legalizzare la firma. Il PU indica la data e il luogo, nome e cognome, qualifica, firma e timbro. Le foto sono legalizzate dalla PA competente al rilascio del documento e non è soggetta al pagamento del bollo. 57 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: CONTESTO NORMATIVO, IMPATTO E PASSI OPERATIVI DEL COMUNE I primi riferimenti normativi risalgono agli anni 90 con l’introduzione della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), la firma digitale e il protocollo informatico. Il DPR 445/2000 ha raccolto in un testo unico tutte le disposizioni normative e regolamentari, introducendo la “de-certificazione” e il divieto di richiedere i certificati se è possibile l’acquisizione d’ufficio; da inizio nel nostro paese ad un importante processo di “sburocratizzazione” e semplificazione amministrativa per far funzionare la PA in modo efficace e trasparente. Con il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) D.Lgs 82/2005 si fa un ulteriore passo avanti dando per la prima volta la possibilità ai cittadini di relazionarsi con la PA in modalità telematica, attraverso l’informazione digitale, la formazione del documento (documento informatico e firma digitale), gestione e conservazione (protocollo e procedimento informatico), trasmissione (interoperabilità e P.E.C.) e disponibilità dell’informazione digitale (tramite l’accesso). Il C.A.D. negli anni ha subito diverse modifiche di razionalizzazione e semplificazione, per ultimo nel 2017. Si parla di “trasparenza informatica” da perseguire da parte della PA, relativa a tutte le informazioni non riservate per espressa disposizione di legge. Successivamente viene esteso a tutte le PA l’obbligo di usare per le comunicazioni ufficiali con i cittadini la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e con il D.Lgs 150/2009 (Decreto Brunetta) viene introdotto il principio di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. In questa fase le PA hanno l’obbligo di rendere sempre disponibile un canale digitale sicuro e certificato, in grado di far dialogare i cittadini con le PA. Nel 2012 nasce l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con il compito di razionalizzare il complesso delle funzioni dell’innovazione digitale della PA e di conseguenza nasce l’Agenda Digitale Italiana che definisce le strategie di sviluppo delle tecnologie digitali per una riforma della PA. 60 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Nel 2016-2017 si ha l’ultima riforma del C.A.D. che vede una semplificazione anche grazie alle Linee guida AgID che determina una adozione del C.A.D. più rapida, promuovendo l’interoperabilità tra i servizi pubblici per garantire ai cittadini una fruizione più semplice. Con la Legge 120/2020 grazie alla C.I.E. e allo S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) i cittadini possono accedere ai servizi pubblici con un unico ID e l’identificazione digitale è equiparata alla esibizione di un documento di identità; viene introdotto il Codice di condotta tecnologica della PA che prevede regole omogenee su tutto il territorio nazionale per favorire il processo di trasformazione digitale nella PA, diventando la modalità abituale di comunicare con gli uffici pubblici e nello stesso tempo superare il divario digitale. - D.LGS 150/2009 DECRETO BRUNETTA OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL’EFFICIENZA NELLA PA Il Decreto Brunetta prevede 3 modifiche normative sostanziali che riguardano: A) MODIFICHE AL TUPI (TESTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO) continuate dalla Riforma madia D.Lgs 75/2017 contro i cd. “furbetti del cartellino” B) INTRODUZIONE DELL’ART. 55-TER NEL TUPI “RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PENALE”: viene prevista l’autonomia tra processo penale e procedimento disciplinare superando il rapporto di pregiudizialità che esisteva nel pubblico impiego: quindi il procedimento disciplinare può iniziare, proseguire e terminale anche in pendenza del processo penale. La possibilità di sospendere il procedimento disciplinare è una facoltà della PA nell’interesse del buon andamento, attuando un canone di prudenza. C) MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE che prevede le novità seguenti: - CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE (art. 4): 1) definizione e assegnazione degli obiettivi su base triennale e degli indicatori; 2) collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse; 61 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D 3) monitoraggio e correzioni; 4) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 5) sistemi premianti; 6) rendicontazione dei risultati agli organi interni ed esterni e ai cittadini; - MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE (art. 6) → gli Organismi di valutazione (O.I.V.) verificano la performance rispetto agli obiettivi, segnalano la necessità di interventi correttivi all’organo di indirizzo e validano la Relazione sulla performance; - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art. 7) → le PA adottano e aggiornano annualmente il Sistema, che viene adottato in coerenza degli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica, che riguarda il grado di attuazione dei piani e dei programmi, il grado di soddisfazione degli utenti, la qualità dell’organizzazione e delle competenze, la qualità delle relazioni con i cittadini e la qualità delle prestazioni; - PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 10) → triennale entro il 31/01 – Allegato del PEG in conformità degli obiettivi del DUP, approvato dalla Giunta che può definire in autonomia gli obiettivi in mancanza del decreto del DFP di cui all’art. 5 del Decreto Brunetta; - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (art. 10) → annuale entro il 30/06 – Approvata dalla Giunta previa valutazione dell’O.I.V., evidenzia a consuntivo i risultati della performance dell’anno precedente rispetto agli obiettivi, negli EL può essere unificata al Rendiconto; ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ART. 14) → ogni PA si deve dotare di un O.I.V. e il D.F.P. assicura la corretta istituzione e composizione, di norma è composto da 3 componenti e il D.F.P. definisce i criteri per istituirlo in forma monocratica. I componenti non possono essere i dipendenti o chi riveste incarichi elettivi, politici, sindacali o chi ha collaborazioni o presta consulenze; L’O.I.V. svolge le seguenti funzioni: - monitora il Sistema di misurazione e valutazione della performance e relazione annuale; - comunica criticità alla Giunta, al DFP e alla Corte dei conti; - valida la Relazione sulla Performance; - propone alla Giunta la valutazione e i premi dei dirigenti di vertice. 62 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Titolare del trattamento (art. 4): la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; egli mette in atto tecniche organizzative adeguate per garantire e poter dimostrare che il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo conforme al GDPR. Il più importante adempimento è la tenuta del Registro delle attività di trattamento un documento molto complesso che da conto delle caratteristiche dei trattamenti e delle misure adottate in base al principio dell’accountability. Responsabile del trattamento (art. 4): la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento; egli viene designato da un contratto, deve avere competenze specialistiche e risorse necessarie per garantire che i trattamenti siano conformi al GDPR e può essere interno alla PA (nonostante molti studiosi ritengano che il GDPR non lo preveda) oppure esterno alla PA (es. gestore del sito web); Persone autorizzate al trattamento dei dati personali (art. 4) sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile: i dipendenti dell’ente e coloro che collaborano con l’ente in modo esclusivo nella struttura. L’interessato (art. 4): è la persona fisica, identificata o identificabile, alla quale si riferiscono i dati personali trattati; nell’ente pubblico gli interessati possono essere i dipendenti, i fornitori e più in generale i destinatari dei provvedimenti amministrativi, Responsabile Protezione Dati – D.P.O. (art. 37): la sua nomina per gli enti pubblici è obbligatoria e può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure un soggetto esterno che assolve i suoi compiti in base ad un contratto di servizi ed è indipendente rispetto ad essi. Si occupa di fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal G.D.P.R., sorvegliare sulla osservanza delle disposizioni e occuparsi della formazione del personale che partecipa al trattamento, coopera con il Garante se questo chiede delucidazioni all’ente o per eventuali consultazioni. Garante per la protezione dei dati personali (art. 51): è una autorità pubblica indipendente che controlla l’applicazione del G.D.P.R. al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone e agevolare la libera circolazione dei dati personali; 65 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Tra i principali compiti ci sono: attività divulgativa per favorire la comprensione riguardo ai rischi e ai diritti correlati al trattamento dei dati, consulenza alle istituzioni per l’applicazione del G.D.P.R., trattamento dei reclami svolgendo le opportune indagini I principali poteri sono (art. 58) : chiedere informazioni ai titolari e responsabili del trattamento, condurre indagini, notificare le presunte violazioni del G.D.P.R., ottenere l’accesso ai dati e anche ai locali del titolare e responsabile compresi tutti gli strumenti di trattamento dei dati. Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali comuni (art. 6): Il trattamento è lecito nei seguenti casi: 1) l’interessato ha espresso il consenso, che deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile) al trattamento dei propri dati personali per uno o più specifiche finalità 2) serve per l’esecuzione di un contratto in cui è parte l’interessato ad es. asili, mense scolastiche, impianti sportivi, parcheggi 3) serve per adempiere ad un obbligo legale ad es. norme sulla sicurezza, motivi sanitari 4) necessario per la salvaguardia della vita dell’interessato Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali particolari (art. 9): è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale a meno che non ci sia stato il consenso al trattamento, oppure se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico, oppure se il trattamento è necessario in materia di diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro, motivi medici, elettorali, per tutelare un interesse vitale oppure se un dato personale è stato reso pubblico. La violazione dei dati personali cd. Data Breach (art. 33): in caso di violazione dei dati personali (distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata) il titolare del trattamento deve notificare la violazione al Garante entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal G.D.P.R. (art. 83) devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e tengono conto della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo, del numero di interessati lesi, delle precedenti violazioni, della 66 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D cooperazione per porvi rimedio e di tutti i fattori aggravanti e attenuanti. La sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino ad € 20.000.000. DPR 62/2013 CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI (E MODIFICHE CON D.P.R. 81/2023) 1 – DISPOSIZIONI GENERALI → il Codice definisce ai fini dell’art. 54 del TUPI D.Lgs 165/2001 i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici devono osservare; tale Codice è integrato dai Codici di comportamento adottati dalle singole PA; 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE → va applicato non solo ai dipendenti delle PA ma viene esteso ai collaboratori e consulenti, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione con le autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere per la PA e a tal fine vengono inserite disposizioni o clausole in caso di violazione del Codice. 3 – PRINCIPI GENERALI → il dipendente osserva la Costituzione servendo la nazione con disciplina e onore, conformandosi ai principi dell’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa) e perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della propria posizione e poteri; egli non usa le informazioni per fini privati ed evita comportamenti che possono nuocere agli interessi o all’immagine della PA. Il dipendente rispetta i principi di: integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi. La gestione delle risorse pubbliche deve seguire il contenimento dei costi senza pregiudicare la qualità dei risultati, perseguendo economicità, efficacia ed efficienza. 4 – REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA’ → il dipendente non chiede né accetta per se o altri regalie, salvo quelli d’uso di modico valore (max 150 Euro), a titolo di corrispettivo per 67 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D documenti non accessibili informazioni circa i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta o se non è competente la inoltra all’ufficio competente. 13 – DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI: - svolge con diligenza le funzioni assegnate, persegue gli obiettivi e adotta un comportamento organizzativo adeguato; - prima di assumere l’incarico comunica gli interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi, la propria situazione patrimoniale, dichiarazione dei redditi e se ha parenti o affini entro il 2° grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche o economiche in contatti frequenti con l’ufficio o coinvolti nelle decisioni o attività; - comportamento leale, trasparente, imparziale ed esemplare; - cura il benessere organizzativo dell’ufficio, rapporti cordiali, formazione del personale, circolazione delle informazioni e valorizza le differenze di genere ed età, ripartisce equamente il lavoro tenendo conto delle attitudini del personale in base a criteri di rotazione, valutando in modo imparziale; - se a conoscenza di un illecito attiva se competente il procedimento disciplinare o segnala tempestivamente all’U.P.D., fa denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, se riceve una segnalazione di illecito tutela il segnalante ai sensi dell’art. 54-bis D.Lgs 165/2001; 14 – CONTRATTI → il dipendente non ricorre a mediazione di terzi né promette utilità a titolo di intermediazione per stipulare contratti o facilitarne la conclusione: - non conclude per la PA contratti (appalto, finanziamento o assicurazione) con imprese con cui ha stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente; se li conclude la PA, il dipendente si astiene redigendo un verbale scritto. - se conclude a titolo privato contratti con aziende private con cui ha stipulato contratti per conto della PA nel biennio, il dipendente informazioni per scritto il dirigente. - se il dipendente riceve rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio da parte di soggetti che partecipano a procedure negoziali, ne informazioni subito per iscritto il proprio superiore. 70 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D 15 – VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA’ FORMATIVE: Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001 sull’applicazione del codice vigilano i dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina: le PA si avvalgono dell’U.P.D. che svolge anche le funzioni degli uffici etici. L’U.P.D. svolge le funzioni disciplinari ai sensi dell’art 55-bis del D.Lgs 165/2001, l’aggiornamento del Codice di Comportamento, l’esame delle segnalazioni di violazione ricevute e la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. Il Responsabile anticorruzione cura la diffusione del Codice, ne monitora l’attuazione, pubblica il Codice su sito dell’ente e trasmette all’A.N.A.C. i risultati del monitoraggio. L’U.P.D. opera in raccordo con il Responsabile anticorruzione conformandosi alle previsioni del Piano triennale anticorruzione. 16 – RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DEL CODICE → la violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio e da luogo a Responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, ferme restando le eventuali responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni che sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (CCNL), che vengono valutate caso per caso a seconda della gravità del comportamento e del pregiudizio anche morale al decoro e al prestigio della PA. Le sanzioni espulsive sono applicate in base alla gravità dei casi: - regalie di importo superiore ai 150 euro + correlazione atto ufficio tipico - costrizione ad aderire ad associazioni o organizzazioni - conclusione di contratti per conto della PA con soggetti privati con i quali ha stipulato contratti nel biennio precedente e nel caso di recidiva anche nei seguenti casi: - si accettano incarichi nel biennio da privati con interessi economici significativi - conflitto di interesse sulle decisioni - diffusione di notizie false 71 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D I CCNL possono prevedere ulteriori casi di sanzioni da applicare secondo le varie tipologie di violazioni. PRINCIPALI NOVITA’ DEL D.P.R. 81/2023 CHE HA MODIFICATO IL D.P.R. 62/2013 Il nuovo Regolamento in vigore dal 14 luglio 2023 ha apportato alcune modifiche sostanziali agli articoli dedicati al comportamento in servizio dei dipendenti pubblici, ai rapporti con il pubblico, alla formazione sulla tematica dell’etica pubblica. Le principali novità sono: • è possibile l’utilizzo dei mezzi informatici forniti dall’amministrazione per assolvere alle incombenze personali senza allontanamento dalla sede di servizio per tempi ristretti e tali da non arrecare pregiudizio alcuno ai compiti istituzionali; • l’account di posta istituzionale deve essere utilizzato solo per finalità connesse all’attività lavorativa; • le caselle di posta personali del pubblico dipendente non possono essere usate per finalità connesse all’attività lavorativa, salvo i casi di oggettivo impedimento all’uso della posta istituzionale; • è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica oltraggiosi, discriminatori e che possano, in qualunque modo, coinvolgere la responsabilità dell’amministrazione. Rapporti con il pubblico Il dipendente pubblico opera nella maniera più completa e accurata possibile, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente; Il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della PA in generale, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali. Formazione Al personale delle PA sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità che includono anche cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da 72 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Art. 53 TUPI – INCOMPATIBILITA’ E CUMULO DI INCARICHI: è vietato conferire incarichi di direzione e gestione del personale a chi ha rivestito incarichi politici e sindacali nel biennio precedente e al di fuori dei doveri d’ufficio che non siano previsti per legge o autorizzati. co. 16-ter PANTOUFLAGE: i dipendenti che hanno svolto poteri autoritativi o negoziali per conto della PA non possono svolgere nei 3 anni successivi alla cessazione del lavoro incarichi per i soggetti privati con i quali erano in contatto. Dlgs 39/2013 – DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSI NEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI: prevede la nullità nei casi di inconferibilità e la decadenza per i casi di incompatibilità in attuazione della L. 190/2012; vigilano l’ANAC e i Responsabili anticorruzione delle singole PA. I DIRIGENTI NEGLI ENTI LOCALI Relativamente al ruolo dei dirigenti le principali fonti normative sono le seguenti: art. 107 TUEL → distinzione tra politici e tecnici, cioè tra poteri di indirizzo e controllo politico e amministrativo degli organi di governo e poteri gestionali (amministrativi, finanziari e tecnici) dei dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse. Compiti dei dirigenti non tassativi → presidenza in commissioni di gara e di concorso, responsabilità nelle procedure di appalti e di concorsi, stipulazione di contratti, atti di gestione finanziaria compresa l’assunzione di impegni di spesa, gestione del personale, autorizzazioni concessioni e analoghi, provvedimenti di sospensione lavori, vigilanza edilizia e sanzioni amministrative. Art. 109 TUEL → conferimento a tempo determinato degli incarichi dirigenziali, con provvedimento motivato del sindaco secondo le modalità del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e in base a criteri di competenza professionale e obiettivi del programma amministrativo (revoca in caso ci inosservanza delle direttive e mancato raggiungimento degli obiettivi). art. 110 TUEL → il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce una quota (max 30%) di posti che può essere coperta con contratti a tempo determinato tramite 75 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D concorso previa previsione statutaria; per obiettivi determinati può prevedere collaborazioni ad alto contenuto professionale. Art. 17 TUPI → i dirigenti dirigono gli uffici e controllano i Responsabili del Procedimento anche con potere sostitutivo, individuano i profili anche per elaborare il Piano Triennale Fabbisogno Personale, gestiscono le risorse finanziarie e strumentali, valutano il personale per la progressione economica e i premi. D.lgs 150/2009 → il dirigente è visto come “datore di lavoro pubblico” con responsabilità della gestione delle risorse umane e della qualità e quantità delle prestazioni dei dipendenti, individua i profili per elaborare il Piano anticorruzione e valuta i dipendenti. Art. 53 TUPI → divieto di conferimento di incarichi 1) direttivi gestione personale se nel biennio precedente ha avuto incarichi politici o sindacali 2) al di fuori dei doveri d’ufficio 3) non autorizzati o previsti dalla legge. Gli incarichi devono essere conferiti secondo criteri oggettivi per escludere conflitti di interessi e incompatibilità secondo l’art. 97 della Costituzione. Divieto di Pantouflage → i dipendenti della PA con poteri autoritativi o negoziali che hanno cessato il loro rapporto di lavoro non possono assumere incarichi nei 3 anni successivi con i soggetti con i quali hanno svolto quei poteri. Art. 21 TUPI → Responsabilità dirigenziale art. 13 DPR 62/2013 CODICE DI COMPORTAMENTO → disposizioni per i dirigenti: - conflitto di interessi - tutela del Whistleblower - procedimento disciplinare tempestivo 76 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D I REATI CONTRO LA PA Riforme recenti: - Legge 190/2012 modifica della corruzione e concussione - Legge 69/2015 aumenta sanzioni al peculato e corruzione + prevede la riparazione pecuniaria e concussione anche per gli Incaricati di Pubblico Servizio - Legge 3/2019 “cd. Legge spazzacorrotti” aumenta la prevenzione e repressione della corruzione + pene accessorie interdizione Pubblico Ufficiale e divieto di contrattare con la PA PUBBLICO UFFICIALE: colui che esercita una funzione pubblica legislativa, giurisdizionale e amministrativa, e adotta atti autoritativi o certificativi (es. consiglieri comunali, notai, ufficiale giudiziario). INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO: chiunque svolga attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione senza avere i poteri tipici di quest’ultima, escluse mansioni d’ordine o materiali (es. dipendente pubblico). SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’: professioni forensi ad es. avvocato o sanitarie, svolge prestazioni dichiarate dalla PA di “pubblica necessità”. CONCUSSIONE: il pubblico ufficiale che abusando dei proprio poteri costringe taluno a dare o promettere denaro o altre utilità indebitamente a lui o ad un terzo (reclusione da 6 a 12 anni). CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO (art 319 codice penale cd. propria): il pubblico ufficiale che riceve indebitamente denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l’esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio 8reclusione da 6 a 10 anni). CORRUZIONE PER L’ ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art 318 codice penale cd. impropria): il pubblico ufficiale che per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (reclusione da 1 a 8 anni); è sganciata dal compimento di uno specifico atto d’ufficio e comprende qualsiasi comportamento che violi i doveri di imparzialità e fedeltà. AGGRAVATA→ se riguarda impieghi pubblici, stipendi, pensioni, tributi o contratti nei quali è interessata la PA a cui appartiene. 77 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto. PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (art. 2): favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. L’obiettivo del legislatore è quello di evitare il cosiddetto “blocco della firma” cioè il timore del funzionario di incorrere in responsabilità per danno erariale enunciando che non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Individua la colpa grave in violazione di norme del diritto, dei vincoli amministrativi, regole di prudenza, perizia e diligenza. PRINCIPIO DELL’ACCESSO AL MERCATO (art. 3): le SA favoriscono l’accesso al mercato degli OE rispettando i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO (art. 5) Nella procedura di gara le SA e gli operatori economici devono rispettare i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ E DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE (art. 6) In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la PA può dar vita a modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore per il perseguimento di attività sociali. PRINCIPIO DI AUTO-ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (art. 7) Le SA possono affidare direttamente a società in-house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, adottando un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. 80 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE. DIVIETO DI PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO (art. 8) Le PA nel perseguire le proprie finalità istituzionali sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, garantendo l’applicazione del principio dell’equo compenso. Le PA possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE (art. 9) in caso di circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. PRINCIPI DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI MASSIMA PARTECIPAZIONE (art. 10) I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione tassative di cui agli articoli 94 e 95. Le SA possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese. SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA E METODI DI CALCOLO DELL’IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI (art. 14) Le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali; c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati; 81 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. (da leggere se si vuole approfondire) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (art. 15) Le SA nominano un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e di esecuzione, tra i dipendenti della SA, assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’Allegato I.2 (da leggere se si vuole approfondire) CONFLITTO DI INTERESSI (art. 16) Le SA adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione e ne può influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione. La percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati. La persona che ha conflitto di interessi ne da comunicazione alla SA ed astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione. FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (art. 17) Prima dell’avvio delle procedure di affidamento le SA con apposito atto, adottano la “decisione di contrarre” (ossia la determina a contrarre) individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 82 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D Il Programma triennale dei lavori pubblici contiene i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro. Il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici. PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (art. 48) Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, secondo il quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO (art. 50) le SA procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ex. Art. 14 con le seguenti modalità: - AFFIDAMENTO DIRETTO: • per lavori di importo inferiore a 150.000 euro; • per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro; anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO: 85 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D • per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, • per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, • per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, Per gli affidamenti con Procedura negoziata senza bando le SA procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI (art. 52) In caso di affidamento diretto con importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La SA verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. In caso di esito negativo dei controlli la SA procede: - alla risoluzione del contratto - all’escussione della garanzia definitivamente - alla comunicazione all’ANAC - alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla SA da 1 a 12 mesi dal provvedimento. PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura aperta (art. 71), Procedura ristretta (art. 72) Procedura competitiva con negoziazione (art. 73), Dialogo competitivo (art. 74), Partenariato per l’innovazione (art. 75) e Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76). DOCUMENTI DI GARA (art. 82) Costituiscono documenti di gara in particolare: 86 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito b) il disciplinare di gara c) il capitolato speciale d) le condizioni contrattuali proposte BANDI E AVVISI ( art. 83) Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara ove è indicato il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. DOMANDE, DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, OFFERTE (art. 91) L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla SA per compilare i seguenti atti: a) la domanda di partecipazione b) il documento di gara unico europeo (DGUE) c) l’offerta d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara Con il DGUE redatto in forma digitale l’operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui all’articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all’articolo 103. COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 93) Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (art. 94) 87 Concorsì – Riassunto per concorso profilo amministrativo cat. B, C e D