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Riassunto del manuale di Faoro Amministrazione dell'Italia romana, Schemi e mappe concettuali di Storia Romana

E' il riassunto del manuale del professor Faoro inerente all'Amministrazione dell'Italia romana

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 15/05/2022

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Faoro: l’amministrazione dell’Italia romana
Capitolo 1
I Cesari e l’Urbe= forte centralità dell’imperatore > si poneva come un magistrato di età
repubblicana più che come un tiranno inaccessibile. Rappresentava il popolo e esercitava le sue
funzioni di fronte a spazi pubblici. La stessa edilizia fin dall’epoca augustea era ambito di esclusivo
intervento imperiale. Sul piano istituzionale e politico i magistrati dovevano essere eletti col
consenso dell’imperatore. Pur ribadendo la sua centralità si sviluppò sempre più la pratica fi
delegare ad altri le sue competenze.
Le riforme amministrative di Augusto: Augusto si rende conto che il personale amministrativo di
età repubblicana non era sufficientemente organizzato ed era composto sostanzialmente di
schiavi pubblici impiegati in archivi o nella vigilanza degli incendi; per altre questioni, es
acquedotti, gli appalti venivano dati ad imprenditori privati. Altro personale era costituito
dall’entourage di amici e parenti del magistrato in carica, che a seguito dello scadere del mandato
di quest’ultimo, si ritirava > annualità = scarsa professionalizzazione.
Riforme augustee: per i primi anni del Principato furono limitate senza modificare le
caratteristiche fondamentali in vigore fino a quel momento. In un secondo momento si assiste alla
razionalizzazione e gerarchizzazione delle figure amministrative.
Materia delle riforme: 1) gestione degli acquedotti = dal 33 al 12 aC Agrippa mantenne una
competenza informale sulla gestione degli acquedotti della capitale. Infatti lui nel 33 fece riparare
a sue spese vari acquedotti e impiegò i suoi schiavi per il mantenimento della rete idrica della città.
Alla morte di Agrippa Augusto eredita i servi di Agrippa rendendoli “servi pubblici” e nomina un
curator aquarum.
2) prevenzione degli incendi = in un primo momento istituita una squadra di 600 schiavi pubblici
sotto il controllo degli edili (ostacolare l’iniziativa personale del senatore Rufus che aveva
impiegati centinaia di suoi schiavi come pronto intervento) > dal 7 aC i vigli vennero ripartiti in 14
distretti, supervisionati da 1 magistrato per ciascuno distretto e retti da dei vicomagistri > 6 dC
nominato un prefetto dei vigili dall’imperatore e numero dei vigili aumentati a 7 coorti (erano
liberti).
3) annona = nel 22 aC introduzione di due praefecti frumenti dandi di rango pretorio per
alleggerire il lavoro degli edili nella distribuzione delle razioni gratuite > 8 dC nominato il
“praefectus annonae”.
Riforme augustee formalizzate in seguito: 1) praefectus urbi = certezza dall’età tiberiana; 2)
l’impegno amministrativo degli schiavi e dei liberti soprattutto in materie finanziarie. Dovevano
assistere il principe nei suoi ambiti di competenza e nella gestione del bilancio dello Stato.
NB: i nuovi officia non sostituiscono le vecchie magistrature.
Giustizia e ordine pubblico: diritto di Augusto di agire come giudice di primo grado e in appello in
questioni civili e penali. Probabilmente alla base di questa prassi vi stava il diritto di possesso
dell’imperium, legato all’inizio alla carica di console che Augusto ricoprì dal 31 al 23.
Probabilmente il suo intervento in questioni giuridiche era limitato solo a quei casi più importanti
istituiti ad hoc dal Senato.
23: anno dell’investitura alla tribunicia potestas, perse il titolo di console ma ciò non ebbe
conseguenze sulla durata del comando provinciale di Augusto né sulla sua estensione > continua
ad esser proconsole nelle province. In quanto proconsole teoricamente la sua materia di
legiferazione era quella extraurbana, in quanto non era più console e quindi non era più dotato
sell’imperium > legge del 19 aC per cui il Senato e il popolo riconobbero ad Augusto le insegne
consolari anche per l’ambito urbano. Applicabilità dell’imperium di Augusto anche a Roma e in
Italia.
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Faoro: l’amministrazione dell’Italia romana Capitolo 1 I Cesari e l’Urbe= forte centralità dell’imperatore > si poneva come un magistrato di età repubblicana più che come un tiranno inaccessibile. Rappresentava il popolo e esercitava le sue funzioni di fronte a spazi pubblici. La stessa edilizia fin dall’epoca augustea era ambito di esclusivo intervento imperiale. Sul piano istituzionale e politico i magistrati dovevano essere eletti col consenso dell’imperatore. Pur ribadendo la sua centralità si sviluppò sempre più la pratica fi delegare ad altri le sue competenze. Le riforme amministrative di Augusto: Augusto si rende conto che il personale amministrativo di età repubblicana non era sufficientemente organizzato ed era composto sostanzialmente di schiavi pubblici impiegati in archivi o nella vigilanza degli incendi; per altre questioni, es acquedotti, gli appalti venivano dati ad imprenditori privati. Altro personale era costituito dall’entourage di amici e parenti del magistrato in carica, che a seguito dello scadere del mandato di quest’ultimo, si ritirava > annualità = scarsa professionalizzazione. Riforme augustee: per i primi anni del Principato furono limitate senza modificare le caratteristiche fondamentali in vigore fino a quel momento. In un secondo momento si assiste alla razionalizzazione e gerarchizzazione delle figure amministrative. Materia delle riforme: 1) gestione degli acquedotti = dal 33 al 12 aC Agrippa mantenne una competenza informale sulla gestione degli acquedotti della capitale. Infatti lui nel 33 fece riparare a sue spese vari acquedotti e impiegò i suoi schiavi per il mantenimento della rete idrica della città. Alla morte di Agrippa Augusto eredita i servi di Agrippa rendendoli “servi pubblici” e nomina un curator aquarum.

  1. prevenzione degli incendi = in un primo momento istituita una squadra di 600 schiavi pubblici sotto il controllo degli edili (ostacolare l’iniziativa personale del senatore Rufus che aveva impiegati centinaia di suoi schiavi come pronto intervento) > dal 7 aC i vigli vennero ripartiti in 14 distretti, supervisionati da 1 magistrato per ciascuno distretto e retti da dei vicomagistri > 6 dC nominato un prefetto dei vigili dall’imperatore e numero dei vigili aumentati a 7 coorti (erano liberti).
  2. annona = nel 22 aC introduzione di due praefecti frumenti dandi di rango pretorio per alleggerire il lavoro degli edili nella distribuzione delle razioni gratuite > 8 dC nominato il “praefectus annonae”. Riforme augustee formalizzate in seguito: 1) praefectus urbi = certezza dall’età tiberiana; 2) l’impegno amministrativo degli schiavi e dei liberti soprattutto in materie finanziarie. Dovevano assistere il principe nei suoi ambiti di competenza e nella gestione del bilancio dello Stato. NB: i nuovi officia non sostituiscono le vecchie magistrature. Giustizia e ordine pubblico: diritto di Augusto di agire come giudice di primo grado e in appello in questioni civili e penali. Probabilmente alla base di questa prassi vi stava il diritto di possesso dell’imperium, legato all’inizio alla carica di console che Augusto ricoprì dal 31 al 23. Probabilmente il suo intervento in questioni giuridiche era limitato solo a quei casi più importanti istituiti ad hoc dal Senato. 23: anno dell’investitura alla tribunicia potestas, perse il titolo di console ma ciò non ebbe conseguenze sulla durata del comando provinciale di Augusto né sulla sua estensione > continua ad esser proconsole nelle province. In quanto proconsole teoricamente la sua materia di legiferazione era quella extraurbana, in quanto non era più console e quindi non era più dotato sell’imperium > legge del 19 aC per cui il Senato e il popolo riconobbero ad Augusto le insegne consolari anche per l’ambito urbano. Applicabilità dell’imperium di Augusto anche a Roma e in Italia.

Procedure extra ordinem: i processi giudicati dall’imperatore erano con procedura extra ordinem, cioè in cui il magistrato ascolta le parti in causa e pronuncia la sentenza, senza rinviare le parti ad un giudice terzo. Augusto era assistito da un consilium durante le sue decisioni ma il fatto che lo ascoltasse era al quanto facoltativo, importava quel che decideva lui. Augusto esercitò il potere di “coercitio”, già avuto dai consoli in età repubblicana, per infliggere pene senza processo, e il diritto del “Pater familias” per cui poteva giudicare tutti i membri sotto la sua potestas (usato per gli scandali che colpirono la casa imperiale). Ø Augusto rendeva giustizia come proconsole per gli affari provinciali e come pater familias per gli affari domestici. Si sviluppa una concorrenza fra la sua giurisdizione e quella delle corti tradizionali: specialità del tribunato imperiale erano i processi crimen maiestatis, ma non era una cosa certa, potevano esser giudicati anche dal senato. Apertura universale dei tribunato imperiale: chiunque poteva appellarsi ma non tutti avevano il privilegio di esser giudicati direttamente dall’imperatore e spesso si ricorreva alla procedura del rinvio ad una corte esistente o alla nomina di un giudice delegato. Sicurezza pubblica: in età repubblicana era ripartita tra differenti magistrati (preotri, edili, tresviri capitales) e ricadeva sui consoli solo per questioni gravi. Adesso istituita la coorte pretoria = una forza militare che accompagnava i triumviri e poteva intervenire per sedare disordini a motivazione politica. Nella pratica non aveva alcun ruolo nella gestione ordinare della sicurezza pubblica e interveniva raramente. Coorti urbane= erano 3 e si occupavano della protezione e del controllo della città. Come numerazione seguono quella delle coorti pretorie (quindi partono da X, XI, XII) > stesso comando imperiale?. Erano ripartite in vari luoghi (riunite nello stesso luogo solo con Tiberio > castra praetoria). Ø Possiamo dire che per l’ordine pubblico l’imperatore prima lo lasciò come competenza dei magistrati tradizionali e poi nominava degli incaricati imperiali. Edilizia ed urbanistica: in età augustea si registra un monopolio quasi totale del principe sui nuovi progetti di edilizia pubblica a Roma. Tradizionalmente invece veniva finanziata dal Senato e coi soldi dell’aerarium e poi affidati ad impreditori privati; i censori si occupavano della confisca dei territori in cui costruire e degli edili alla fine si assicuravano che tutto fosse stato fatto coerentemnte al contratto. In età imperiale tramonta la censura come magistratura a sé stante e i suoi compiti sono spalmati fra gli altri attori istituzionali fra cui lo stesso principe. Gli attori attivi nell’ambito della costruzione pubblica si ridussero all’imperatore e ai membri della sua famiglia. Augusto infatti istituì il suo foro e lo fece non con la confisca dei terreni ma coll’acquisto di questi ultimi ai privati. In più il finanziamento fu pagato dal principe che attingeva tanto dal suo patrimonio personale quanto dai bottini di guerra. Le finanze cittadine: aerarium- fiscus principis. Aerarium= era la cassa della città di Roma, l’antica cassa dello stato poi sostuita col fiscus principis. Riceveva i proventi dalla tassazione diretta delle province pubbliche e pagava lo stipendio dei governatori provinciali. Col tempo finì per finanziare soltanto le spese concernenti la città di Roma. Continua a finanziare i ludi pubblici. Fiscus imperialis= ruolo fondamentale per le finanze statali, raccoglieva le entrate derivate dallo sfruttamento delle province direttamente amministrate dal principe, includeva i proventi delle proprietà dell’imperatore e e i proventi delle imposte percepite dalle città. La gestione di questa cassa fu dapprima data ai liberti del principe, col titolo di “a rationibus” (= ministro delle finanze) e poi sotto i Flavi e Marco Aurelio da personale di ordine equestre.

centurionato in una legione o presso altre milizie. Ogni coorte era governata da un tribuno. Tanto i tribuni quanto i centurioni erano di nomina imperiale. Servizio: nel 13 aC Augusto fissa la durata di servizio a 16 anni per i legionari e 12 per i pretoriani. Al termine del mandato potevano richiedere l’honesta missio. Pretoriani scelti fra i cittadini romani prima di Roma e colonie antiche, poi anche del Nord italia. Arruolamento: avveniva a seguito di una verifica (probatio) dei requisiti fisici e morali, nonchè di una dichiarazione (professio) nella quale il candidato dichiarava la propria età, il proprio status di civis Romanus e la propria origine. Trattamento economico: le coorti pretorie erano le coorti d’elitè, avevano lo stipendio più alto di tutti e inoltre godevano dei “donativa” imperiali, cioè elargizioni di denaro fatte dall’imperatore per ingraziarseli (infatti la loro azione è decisiva in momenti di ascesa\crisi di un impero: si veda l’uccisione di Caligola e l’acclamazione di Claudio dai pretoriani). Compiti: accompagnavano l’imperatore in ogni suo spostamento, lo assistevano a qualsiasi cerimonia partecipasse. Le coorti pretorie potevano essere usate come unità combattente e dal II dC si registra abitualmente sui campi di battaglia. Ambiente in cui legiferavano: Roma e dintorni > mantenimento occasionale dell’ordine pubblico, missioni di polizia politica. Erano immunes, cioè esenti dai munera (obblighi di truppa), devono questo privilegio alla posizione di particolare perizia tecnica. Il loro peso scema col tempo fino allo scioglimento definitivo con Costantino (ormai gli imperatori erano sempre più impegnati al limes e meno a Roma). I prefetti del pretorio: creati da Augusto nel 2 aC, posti alla testa delle coorti pretorie. Compiti: originariamente quello di comandare in vece del principe le coorti pretorie sulle quali i prefetti esercitavano un potere di disciplina militare, di giurisdizione sui soldati semplici e di nomina degli ufficiali a grado di centurione. Tuttavia il comando supremo rimaneva sempre nelle mani dell’imperatore, cui spettava, fra le altre cose, il congedo dei soldati. Erano i funzionari più vicini all’imperatore, tanto che nel II dC assunsero il titolo di “viri eminentissimi”. La carica di prefetto al pretorio conferiva diverse possibilità di ascesa sociale e politica: tramite l’adlectio, infatti, potevano accedere al Senato e potevano portare gli ornamenti propri dei magistrati senatorii. Nomina: inizialmente erano quasi tutti cavalieri italici, poi, soprattutto nel periodo dell’anarchia militare, vennero scelti dalle province - Illiria-. Prerequisiti: esperienza militare seguita da un cursus nel novero delle procuratele equestri. Dal periodo di Marco Aurelio e Adriano compaiono regolarmente nel consilium principis, in cui svolgono un ruolo di consulenza per il principe, il quale poteva affidare a loro la responsabilità di giudicare in sua vece. Suddivisione in materia di giurisdizione criminale col prefetto urbano: il prefetto al pretorio legiferava in Italia e fino a 100 miglia da Roma. Collegialità: i prefetti erano 2, scelti dall’ordine equestre. Con i Severi si registra l’introduzione di un “agens vice praefectorum praetorio” quando i prefetti al pretorio erano assenti dalla città, era un supplente. Nell’ultima fase del principato, con l’affermarsi della lontananza degli imperatori da Roma, il prefetto al pretorio divenne uno solo, riportato poi a 2 negli anni della tetrarchia. Fu Costantino che alla fine privò i prefetti al pretorio di ogni rimanente responsabilità militare, trasformandoli in amministratori civili (NB: prerogative militari: sotto la loro autorità stavano altre unità di stanza capitale: cohortes urbanae, equites singulares Augusti, frumentarii deputati).

Il prefetto dell’annona: si occupava dell’annona, cioè dell’approvvigionamento granaio della città, servizio indispnesabile per le frumentationes, rese un’assunzione regolare con la legge frumentaria di Gaio Gracco (123). Nel corso della prima metà del I secolo questa funzione ricadde sugli edili, 4 magistrati annuali coadiuvati da un quaestor Ostiensis (che regolava i rapporti fra Roma e il porto di Ostia). Poteva capitare anche che il Senato nominasse delle commissioni frumentarie ad hoc e desse l’incarico a personaggi specifici come a Pompeo Magno. Cesare creò poi i ceriales, altri due edili per le questioni frumentarie. Durante il principato questo servizio passò nelle mani degli imperatori. Con Augusto nel 18 aC vengono nominati 4 ex pretori chiamati “praefecti frumenti dandi” col compito di garantire il corretto svolgimento delle frumentationes. Questi prefetti continuano a resistere anche al tempo del prefetto dell’annona e si occupano sempre delle frumentationes. Nell’8 dC nacque la prefettura dell’annona, un cavaliere incaricato di gestire la cura annonae. Era un funzionario di rango equestre nominato a tempo indeterminato. Funzioni: curava il trasporto e lo stoccaggio del grano, controllava le varie fasi del trasporto del grano partendo dalla stipula dei contratti con gli armatori privati; sorvegliava gli “horrea”, cioè i magazzini siti a Roma presenti nelle aree di stoccaggio; doveva stabilire le misure ponderali e volumetriche dei mercati utilizzati nei mercati di Ostia e Roma; aveva la responsabilità di importare olio nella capitale; vigilava che ogni derrata raggiungesse la finalità per cui era stata stoccata: 1) vettovagliamento delle truppe nella capitale; 2)immagazzinamento come riserva per il periodo del mare clausum invernale; 3) necessità dell’impero e altre destinazioni. Sede delle frumentationes: porticus Minucia frumentaria. Grano: si prendeva dalle province di Sicilia, Sardegna, Africa ed Egitto. Macchina organizzativa: aveva alle sue dipendenze un adiutor di rango equestere, degli officiales delle coorti urbane o del pretorio, un gruppo di schiavi e liberti imperiali. Procurator annonae et in portu: scopo di agevolare l’ancoraggio delle navi annonarie e di facilitare il trasbordo delle derrate negli horrea adiacenti. Agiva nel porto di Ostia e un altro era nel porto di Pozzuoli. Il prefetto dell’annona collaborava con gli altri prefetti, in particolare col praefectus urbi. Cessò di esistere con Costantino, in epoca flavia era al terzo posto di importanza: dopo il prefetto del pretorio e il prefetto d’Egitto. Il prefetto dei vigili e il servizio antincendio: nell’età repubblicana il servizio ricadeva tra le competenze degli edili, che lo delegavano in particolar modo ai triumviri nocturni e triumviri capitales. Era un sistema inefficace, a volte operazioni antincendio erano finanziate dai privati coi fondi propri. Negli anni del principato augusteo, in risposta all’iniziativa privata dell’edile Egnatius Rufus, Augusto istituì 600 schiavi pubblici come forza antincendio permanente posta sotto l’autorità degli edili curuli. A seguito di in grosso incendio del 7 aC Augusto decise di distribuire fra le 14 regiones dei corpi antincendio, sotto la supervisione dei vico magistri. Non c’era ancora un’organizzazione gerarchica e organizzata per tutta la città, per cui nel 6 dc Augusto nominò un praefectus vigilum di rango equestre. Questi dunque aveva la giurisdizione, il comando e il coordinamento dei reparti assegnati alla prevenzione alla lotta antincendio: i vigiles. questi erano organizzati in 7 coorti e ognuna agiva su due regiones, mentre in ciascuna di esse c’era un corpo di guardia. Nel tempo dovette verificarsi un progressivo aumento degli effettivi. Inquadramento militare con tribuni e centurioni di nomina imperiale.

Homines novi= nuovi membri immessi nella curia scelti per gran parte dall’ordine equestre e dalle elites italiche e in misura minore dai provinciali. Prerogative: giudicavano le questione che venivano sottoposte al loro giudizio in forza della loro “auctoritas” e mostravano le loro decisioni in dei “senatus consulta”. Essi erano formati da: 1) una praescriptio con la data dell’assemblea e il nome dei magistrati che l’avevano convocata; 2) una relatio che esponeva in breve l’argomento di cui si parla; 3) decretum cioè la decisione del senato. Compiti del senato: esprimere il consensus dei Cesari, quindi la loro ascesa al principato; dichiarare il principe nemico pubblico o dichiarargli la damnatio memoriae; assegnare a ciascun principe un titolo; assegnare gli ornamenta triumphalia; fare cambiamenti nel calendario; istituire nuovi sacerdozi e dare il permesso a sacrifici straordinari; Col tramonto delle assemblee il potere legislativo viene trasferito dai comizi al Senato. Materie: ius civile (diritto privato); processi de maiestate (di lesa maestà) e de repetundis; concessione di erigere in luoghi pubblici statue in onore dell’imperatore o di privati. I magistrati: rivestono per prima cosa un ruolo politico più che amministrativo, si configura come il diritto\dovere dell’elite di partecipare al governo della città-stato. Erano cariche elettive. Principi cardine: annualità, collegialità. In età imperiale si assiste ad un declino di queste magistrature a causa del progressivo accrescimento del potere del principe. Quest’ultimo inoltre, nonostante l’elettività delle cariche, poteva raccomandare apertamente un candidato particolare (commendatio) > gran privilegio l’essere un “candidatus principis”. Presto la selezione dei candidati venne trasferita al senato. Augusto fissò dei limiti di età per accedere alle magistrature e nonostante la progressiva perdita di importanza di quest’ultime, tuttavia la pretura e il consolato garantivano sempre la possibilità di ricoprire incarichi al servizio dell’imperatore in Urbe o nelle province. I “nova officia” erano infatti destinati a ex pretori ed ex consoli. Consoli: era la suprema magistratura di età repubblicana, guidava i dibattiti in assemblea tanto per la politica interna che per la politica estera poiché si occupava dell’approvazione di fronte ai comizi delle proposte di legge elaborate dal Senato. In caso di guerra guidavano le armate, erano inoltre i supremi rappresentanti religiosi dello Stato. Indossavano la toga ed erano sempre preceduti da 12 littori nei loro incarichi civili. Sedevano sulla sella curulis. Dal 52 aC con una riforma di Pompeo si fece sì che gli incarichi nelle province venissero dati agli ex magistrati (es proconsolato o propretore), motivo per il quale nell’anno del consolato il console stava la maggior parte del tempo in Urbe. Consoli suffetti: utilizzati per aumentare i senatori di rango consolare. Tale pratica vedeva l’abdicazione dei consoli dopo solo alcuni mesi in carica per lasciare il posto ad altri due consoli e così via > si avevano più consoli al posto dei soliti 2 in un anno. Via via col consolidarsi del principato, i consoli perdono sempre più peso ma nonostante ciò continuavano a svolgere attività di grande importanza: in assenza del principe essi accoglievano le ambasciate straniere in Senato ed elaboravano i decreti senatori in risposta alle loro petizioni. Legislazione consolare: presentavano al popolo le leggi comiziali sebbene lo facesse anche il principe con la tribunicia potestas. Intervento de consoli per il conferimento della tribunicia potestas al nuovo imperatore e per regolare la successione al potere > intervenivano nei momenti di transizione oppure ogni qualvolta c’erano un vuoto di potere. Celebravano i riti religiosi di Stato. Avevano responsabilità in cause di diritto privato specialmente per assicurare l’esecuzione dei fedecommessi testamentari. I loro giudizi erano extra ordinem, cioè in via diretta, con l’assistenza o meno di un consiglio.

Costruzione pubblica: per lo più spettava al principe in età imperiale ma i consoli potevano ancora ricevere dal Senato la possibilità di collaudare e approvare edifici o infrastrutture di nuova costruzione. Pretori: altra magistratura cum imperio, creata inizialmente per per alleggerire il carico di lavoro giurisdizionale dei consoli. Potevano presiedere il senato, far approvare leggi, infliggere pene capitali, guidare le legioni in battaglia. Erano accompagnati da 6 littori, nel corso degli anni i pretori crescono di numero. Nel 242 istituito il pretore peregrinus, nel 227 quelli per amministrare Sicilia e Sasrdegna e poi nel 197 altri due per la penisola Iberica. Presiedevano nei tribunali penali permanenti (quaestiones perpetuae). Età minima per esercitare la carica: 30 anni Incarichi: amministravano la giustizia sia penale che civile > praetor urbanus = giustizia fra le due parti entrambi di cittadini romani; p peregrinus = giustizia fra due parti o entrambe straniere o una romana e una straniera. Facevano i processi “per formulas”= diviso in 2 step: il primo step era di fronte al magistrato (fase in iure) e l’altro di fronte al giudice cui il magistrato aveva rinviato le parti (fase apud iudicem). Il pretore nella prima fase emanava una formula testuale che descriveva le pretese di ciascuno nella controversia > il pretore nominava con un decretum il giudice privato che avrebbe giudicato in maniera definitiva la causa. Invece di un giudice unico potevano esserci i decemviri stlitibus iudicandis per le questioni di stato personale (libero o schiavo) o i centumviri per le controversie di questioni ereditarie. Editto dei pretori: era pubblicato ad inizio del loro anno di carica e vi veniva inclusa ogni formula ormai stabilizzatasi, usata dal pretore; questa veniva dunque proposta ai cittadini per tutte le situazioni che potevano esservi ricondotte. Giudicavano dalla sella curulis collocata o nel foro o all’interno di una delle due basiliche. Sappiamo che il nuovo foro di Augusto era utilizzato per gli iudicia pubblica (processi penali), probabilmente in una delle esedre che affiancavano il tempio di Marte Ultore. Quaestiones perpetuae: per i reati di concussione, di adulterio, di frodi elettorali. Durante il processo le parti attraverso i loro avvocati presentavano i testimoni e idocumenti, la giuria emetteva il suo verdetto e il pretore pronunciava la sua sentenza di assoluzione o di condanna. Tribunato centumvirale: per le cause ereditarie, si riuniva nella Basilica Giulia, formato da 105 giudici. Pretori specializzati: nominati in età imperiale, erano incaricati di gestire personalmente tutto il processo con la rpocedura della cognitio extra ordinem. Praetores aerarii= gestione del tesoro e dell’archivio pubblico, poi mutati da Nerone nei praefecti aerarii Saturni. Costituivano il tribunale competente per tutte le controversie legate alla confisca dei beni dei condannati o all’incameramento delle eredità vacanti che andavano così ad ampliare il fiscus Caesaris. Praetor fiscalis sotto Nerva per le controversie con il fisco a Roma e in Italia. Ex pretori amministravano l’aerarium militare, cassa istituita da Augusto per pagare i premi di congedo ai legionari. Pretori: si occupavano anche della certificazione dei requisito di accesso dei cosiddetti Latini Iuniani alla cittadinanza romana, emettevano proprio l’editto che gliel’assicurava. Essi erano schiavi menomati prima del 30esimo anno di età e potevano diventare cittadini romani se avevano dei figli di almeno un anno nati da matrimonio legittimo. Si occupavano dei ludi pubblici in epoca imperiale. Gli edili: è una carica che venne gradualmente ridimensionata, è attestata fino a Severo Alessandro. Si parla di collegio di edili: esso era suddiviso in 3 coppie di magistrati: gli edili curuli, gli edili plebei e gli edili ceriali.

competenza nella coniazione di monete d’oro e d’argento, lasciandogli solo quelle bronzee (fino al 4). Sede: tempio di Giunone Moneta in Campidoglio, sede della zecca di Roma, poi spostato nella regio III di Roma, nell’ambito delle opere che concernevano la demolizione della Domus Aurea di Nerone. Soppresso da Aureliano.

  1. Decemviri stlitibus iudicandis: occupavano la seconda posizione nella gerarchia del vigintivirato. In epoca reppublicana erano membri di un collegio di 10 uomini incaricato di dirimere controversie in ambito giudiziario in materia di libertà individuale. In età augustea la loro responsabilità giudiziaria fu attribuita a giudici di rango equestre, mentre loro si occupavano della convocazione del tribunale dei centumviri (centumviralis hasta= organismo giudiziario presieduto da un praetor hastarius in cui si giudicavano cause di notevole impatto pubblico tra cui le cause testamentarie; aveva la sua sede nella Basilica Giulia.) Editto perpetuo: fissazione dell’editto perpetuo nel 133 dC con Adriano, introducendo così nuove procedure giudiziarie che si svolgevano sotto il controllo del princeps per il tramite di funzionari da lui scelti. Scomparsa con Diocleziano.
  2. Quattuorviri viarum curandarum: collegio di 4 magistrati incaricati della pulizia delle strade, in epoca repubblicana essi operavano sotto l’autorità degli edili. Disponevano di uni specifico personale di servizio tra cui ci sono i viatores = coloro che li accompagnavano in occasione dei loro spostamenti pubblici. 4)Triumviri capitales: si collocano all’ultimo gradino della gerarchia viginitvirale,a accresciuti da cesare a 4 e ritornati con Augusto a 3. Vi accedevano giovani appartenenti a famiglie di prestigio e di rango inferiore fra quelli che potevano entrare nelle magistrature vigintivirali. Infatti era molto raro poi che chi aveva ricoperto tale carica raggiungesse poi la questura. Gestione del Tullianum: il carcere di Roma. Essi avevano la loro sede presso la Columna Maenia vicino al foro e vicino alla rupe Tarpeia. Sovrintendevano alle esecuzioni capitali disponendo di un personale addetto: c’era un carnifex = boia, che uccideva tramite strangolamento; specialisti delle punizioni corporali in particolare delle fustigazioni. Si occupavano anche del rogo dei libri damnati dal potere imperiale. Nel corso del III dC le loro prerogative vennero assorbite dal prefetto urbano. I curatores:
  3. La cura aquarum: dopo la morte di Agrippa, il quale aveva provveduto privatamente all’approvvigionamento idrico di Roma, fu istituita una commissione di 3 senatori per curare il sistema idrico urbano. Tale organo inizialmente era formato da un curator aquarum di rango consolare e da 2 adiutores, uno di rango pretorio e uno di rango inferiore. Dal II dC la cura aquarum risulta invece affidata ad un singolo curator di rango consolare, nominato dal principe > era fra le curatele urbane quella di piu alto grado. Compiti (regolati dalla lex Quincitia de aquaeductibus): approvvigionamento pubblico e privato dell’acqua di Roma, manutenzione degli 11 acquedotti di Roma, verifica degli allacciamenti; aveva anche potere giurisdizionale sulla risoluzione di liti sorte in ambito idrico come la captazione fraudolenta di acqua pubblica (l’acqua pubblica era un diritto esclusivo per il privato cittadino, che poteva averla solo su concessione del principe e dietro pagamento di un vectigal). Affiancato da un personale tecnico: procurator aquarum di estrazione libertina e poi di rango equestre; familiae aquariae= erano due gruppi, l’una aquaria pubblica composta di 240 fra servi e liberti, l’altra aquaria Caesaris composta da servi e liberti imperiali.

Esigenza di una forma (un piano catastale aggiornato) e di un archivio in cui erano riportati i lavori eseguiti. II secolo dC: “curatores aquarum et Minuciae” > sembra far riferimento ad una connessione con le frumentationes.

  1. Cura alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis: dapprima nacque una commissione di 5 senatori estratti a sorte, destinati a sorvegliare la portata del Tevere (spesso soggetto ad inondazioni). Dal 15 dC la cura era affidata ad un unico senatore di rang consolare affiancatp da 4 senatori di rango inferiore designati come curatores riparum et alvei Tiberis. Legittimazione: prima senatoria, poi imperiale. Post metà I secolo: un solo curator alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis (fognature). Compiti: manutenzione e cura dell’alveo del Tevere, pulizia e sgombero delle rive e manutenzione delle banchine, assegnazione ai privati di suolo pubblico. Aiutanti: adiutor di rango equestre + schiera di manovali e tecnici di varia estrazione. Sedi: una lungo il Tevere e l’altra ad Ostia.
  2. Cura locorum publicorum iudicandorum e la cura aedium sacrarum et operum locurumque publicorum: collegio di 5 senatori costituito da un consolare e 4 di rango inferiore incaricati di restituire territori pubblici divenuti illecitamente privati (espropriati). Dopo la metà del I dC sostituita da cura aedium sacrarum et operum locurumque publicorum, nominati in numero di 2 tra i soli senatori di rango consolare > prestigio elevato. Compiti: responsabilità di templi e delle strutture pubbliche, sorveglianza delle strutture monumentali (come i fori imperiali, circhi, stadi, terme), concessione del suolo pubblico “locus adsignatus a curatore”. Coadiuvati da adiutores e subcuratores. Procurator operum publicorum = funzionario di rango equestre scelto dal princeps per lo svolgimento di opere di manutenzione circoscritte. Spesso affidavano i loro lavori ad appaltatori.
  3. Cura tabularum publicarum: gestione dell’archivio del Senato presso l’aerarium Saturni (diverso dal Tabularium, curato invece dal personale dell’imperatore). Si trattava di 3 senatori incaricati di restituire, ripristinare e salvaguardare i documenti ormai illeggibili. Capitolo 3: l’amministrazione di quartiere La riforma del 7 aC e la divisione dello spazio urbano: dal 7 aC, a seguito di un incendio che colpì la città, Augusto promosse una ripartizione territoriale che portò Roma ad essere divisa in 14 regiones ognuna delle quali divisa in vici. Questa suddivisione adempiva a diverse funzioni: 1) distribuzione e gestione dei servizi: cura viarum, cura aquarum, servizio antincendio connessi alla ripartizione regionale e vicana. In ogni vicus inoltre doveva esserci un magazzino “horreum” in cui i residenti potessero depositsre i beni preziosi che non sapevano difendere.
  4. funzione censitaria: per comprendere la popolazione davvero residente in città e capire quanti erano cittadini romani e quanti no > diminuirono con Augusto drasticamente i beneficiari delle frumentationes.
  5. funzione catastale: sviluppo di un catasto urbano, forma urbis, nel quale venivano distinte in modo preciso le pertinenze di suolo pubblico da quelle di suolo privato.
  6. controllo del mercato e del commercio: ciò era alla base del controllo pubblico della produzione di pane > prevista una veridica delle misure di peso e di capacità per scongiurare truffe. Le regiones: a ciascuna regio venne assegnato un numero: 8 rientravano all’interno del perimetro delle mura serviane, 6 rimanevano fuori. In seguito cominciarono anche ad esser riconosciute con toponimi riferibili a luoghi significativi situati al loro interno. A presiedere ogni regione venne

Privilegi: erano accompagnate dai 12 littori durante i loro pubblici spostmenti, non erano soggette alla patria potestas del padre. Obblighi: fertilità, se si fosse saputo di un incestum la vestale veniva sepolta viva. Si riconoscevano dalla stola tipica e dall’acconciatura. Il collegio augurale: preposto ad officiare i riti connessi all’interpretazione dei segni naturali (auspicia) ora casuali (oblativa) ora domandati ritualmente (impetrativa), come espressione della volontà divina. Erano determinanti nell’approvare o impedire attività politiche\militari. Questa era una pratica risalente al periodo della dominazione etrusca. Caratteristiche del collegio: era formato da 16 membri, anche se poi il numero crebbe sempre. Venivano reclutati in accordo alla volontà del princeps; la nomina spettava a membri della nobilitas e aveva durata vitalizia. Ogni membro aveva una decuria, cioè un posto numerato dentro il collegio. Segno distintivo era il lituus. Auguri pubblici: personale ausiliari altamente specializzato, spesso reclutato dall’Etruria e controllato dal potere centrale che coadiuvavano gli auguri. Cinque tipologie di auspici: 1) ex caelo; 2) ex avibus; 3) ex quadrupedibus; 4) ex tripudiis (dal modo vorace di mangiare del pollame); 5) ex diris (segni fortuiti). Dopo la decifrazione bisognava riferire tutto al Senato che li teneva di conto per le decisioni da prendere. Inaugurationes= cerimonie che servivano a conferire uno statuto superiore (augeo) alla persona
luogo che si celebrava. Un esempio di inauguratio è nell’attribuzione di incarichi religiosi a vita a qualcuno come nel caso della scelta del pontifex maximus. Exauguratio = cerimonia opposta, si declassa una persona dal suo statuto. I quindecimviri sacris faciundis: legati al culto di Apollo, addetti alla consultazione dei libri Sibillini (libri greci profetici conservati nel tempio di Apollo sul Palatino; questi volumi si consultavano a seguito di eventi nefasti e\o catastrofi naturali). Era un modo per sapere come comportarsi per non intaccare la pax deorum. Collegio: formato da membri dlel’ordine senatorio; all’inizio 15 posti ma poi incremento progressivo. Chi faceva il quindecemviro poteva insieme svolgere un altro incarico sacerdotaler. C’era un magister del collegio. Erano anche preposti ad officiare le cerimonie Graeco ritu e i giochi indetti dal principe (come i ludi saeculares augustei del 17 aC). I semptemviri epulones: era l’ultimo e più recente dei sacerdozi maggiori, si occupava dell’organizzazione dei banchetti delle pubbliche feste, aventi una connotazione sacra. In origine il collegio era composto da 3 sacerdoti, poi portato a 10 con Cesare e poi ridotto a 7 con Augusto. L’ammissione dipendeva dalla raccomandazione imperiale. Epulum Iovis: banchetto in onore della triade capitolina di Giove, Giunone e Minerva. Si riconoscono per la patera, preposti poi anche al neonato culto imperiale. I sodales del culto imperiale: erano preposti al culto riservato al Genius Augusti, ai Lares Augustales e al Numen Augusti. Culto del divo Augusto: creato da Tiberio post mortem Augusti nel 14 dC > divinizzazione della memoria di Augusto. Culto affidato al collegio di ventuno Augustali, i sodales Augustales (c’era già un culto di Cesare con un flamen divi Iulii). I sodales erano persone dal rango elevato, eletti mediante sorteggio, a volte membri della stessa famiglia reale. I magistri celebravano il rito presso il tempio di Augusto e una volta l’anno a Boville, città natale di Augusto.

Nel tempo si affermò anche il culto di altri membri delle famiglie imperiali (culto di Drusilla, sorella di Caligola, morta nel 38; culto di Livia affidato alle Vestali nel 42). Collegi minori: Fratres Arvales: esponenti dell’ordine senatorio preposti al culto silvestre della Dea Dia. Officiavano verso la fine di maggio, era un culto legato alla sfera agricola, molto antico (carmen arvale in latino arcaico in cui si celebra il grano). Accompagnati da personale ausiliario. Il 3 gennaio facevano voti “pro salute imperatoria”. Collegio riorganizzato da Augusto con carica vitalizia. C’era un magister coadiuvato da un vice o da un flamen. Fetiales: membri della nobilitas senatoria; collegio di 20 sacerdoti eletti per aiutare in campo religioso le trattative diplomatiche e belliche. Lo stesso Augusto fu membro del collegio. C’erano sempre due sacerdoti: il “pater patratus populi Romani” = prestava giuramento a nome del popolo romano; “il verbenarius” = che portava con se una zolla di erba verbena strappata dal suolo dell’arce capitolina con lo scopo di tutelare i due officianti da influssi negativi. Alla columna bellica i fetiales buttavano un “hasta ferrata” = insanguinata che sanciva l’entrata in guerra del popolo romano. Luperci: giovani eletti fra i membri della nobilitas divisi in 3 gruppi: Quinctiales, Fabiani, Iulii (questo è tardo). Connesso alla sfera della fertilità e della purificazione, celebravano una cerimonia che partiva dal Lupercal; dovevano sacrificare una capra e un cane, col coltello impregnato del sangue delle vittime si toccava la fronte di due giovane che poi venivano purificate con della lana imbevuta di latte, dopo i due giovani dovevano ridere. I lupercales andavano in giro con un perizoma di pelle caprina sferzando colpi di frange alle donne per la città andando per la via sacra. Salii. 2 gruppi di 12 sacerdoti ciascuno: i Palatini (culto di Marte) e i Collini (culto di Quirino). Celebravano da marzo ad ottobre= periodo di inizio e conclusione ammesso per fare campagne belliche. Requisiti: esser membro del patriziato e avere entrambi i genitori in vita. Incarico vitalizio. Abbigliamento: tunica picta, trabea (mantellina militare), apex (copricapo conico). I sacerdoti compivano danze rituali spesso saltando (da qui il verbo) in tripudium, cioè con uno schema ritmico ternario che riproduceva quello degli incontri bellici. Avevano sulla spalla un’armatura sacra. Facevano anche canti rituali: carmen Saliare. CAPITOLO 5: IL PERSONALE AUSILIARIO AL SERVIZIO DEI MAGISTRATI E DEI SACERDOTI A ROMA Apparitores: cioè coloro che “stanno agli ordini di qualcuno”. I piu importanti erano senza dubbio gli scribae, poi seguivano i lictores etc etc. nella maggior parte dei casi gli apparitores erano individui di condizione libera, talvolta di ex schiavi degli stessi magistrati cui facevano servizio. Lex Cornelia de viginti quaestoribus = testimonia che era necessario il possesso della cittadinanza romana. Non potevano essere schiavi !! Nomina: i viatori e i preconi erano nominati annualmente entro il primo giorno di dicembre da parte dei consoli dell’anno, al fine di assegnarli a ciascun questore dei successivi 3 anni. Venivano poi messi in una squadra detta decuria. Ogni coppia di apparitores nominata entrava in funzione soltanto nell’anno magistraturale per il quale era stata designata. La Lex voluta da Silla, proponendo che viatori e preconi non fossero nominati dallo stesso magistrato cui spettavano, mirava a prevenire la formazione di rapporti clientelari fra gli apparitores e il magistrato cui provvedevano.

Status privilegiato degli italici: erano legati direttamente a Roma, maggiore integrazione politica: 25 aC Augusto permette ai decurioni delle colonie italiche di votare a distanza per le elezioni magistratuali della capitale. Suolo italico considerato ager romanus. Era competenza del Senato e dei magistrati urbani, tuttavia crebbe sempre più l’attenzione del principe finchè alcuni ambiti non divennero di esclusiva competenza imperiale come la dislocazione delle truppe (in Italia e a Roma non era previsto lo stazionamento delle truppe ma con Augusto sono introdotti i pretoriani che, come a Roma, agivano come forze di intervento anche nel resto della penisola), o lo ius nundinarum (cioè la concessione al principe di organizzare un mercato periodico in zone rurali). Ø Forte integrazione istituzionale: tutte le norme che si applicavano ai cittadini romani valevano anche per gli italici. La giurisdizione: Giurisdizione locale = affidata ai magistrati di colonie e municipi, avevano la giurisdizione sull’amministrazione e la fiscalità locale; giurisdizone centrale = riservata ai pretori, ai curatores, ai legati pro praetore Augusti; competevano su cause fiscali dove si parlava di alte somme, su cause concernenti le condizioni personali in senso lasto (acquisizione cittadinanza, manomissioni, accertamento della libertà), provvedimenti magis imperii quam iurisdictionis come gli interdetti, atti relativi alla proprietà dei beni, testamenti. Ai tribunali romani erano sempre attribuite le cause penali. Interventi personali dell’imperatore: teoricamente non gli spettavano perché l’Italia non era una provincia ma vediamo che si amplia progressivamente la sfera di influenza dell’imperatore, soprattutto in materia di appalti, controversie sull’ager pubblicus. Organizzazione amministrativa del territorio: Italia romana divisa in civitates, operazione compiuta sotto Augusto. Numerose città vennero trasformate in municipia, altre in colonie dopo l’istallazione di veterani. Si amplia la diffusione dei diritto romano. In Italia c’erano anche proprietà private o imperiali extra territoriali, cioè non afferenti all’amministrazione di alcuna civitas. Civitas: nucleo principale costituito dall’area urbana dove si trovavano gli spazi della vita pubblica. I territori più prossimi al centro ospitavano ville e altre unità produttive ed erano di proprietà dei cittadini. Piu in là, lontano dal centro, c’erano villaggi e paesi più o meno popolati con dei propri magistrati e un proprio ordo. Con Augusto: si assiste ad un ampliamento dei confini, annesso il territorio della Gallia Cisalpina; suddivisione in regiones, numerate progressivamente e poi munite di un etnico o nome geografico. Era una ripartizione di città fatta per un maggior ordine nell’archivio dei documenti delle numorose città italiche. Interventi in ambito economico-sociale: A seconda della situazione politica si introducevano\ si toglievano tasse > politica economica? Augusto: nuova tassa sull’eredità per finanziarie le crescenti spese militari. Rilancio dell’economia grazie ad una risistemazione delle infrastrutture, in particolare della rete stradale; installa oltre trecentomila veterani in numerose colonie dell’Impero ricostituendo così un ceto di proprietari; compito del principe fu anche quello di prestare aiuto finanziario alle città che erano state devastate dai terremoti; organizzazione dell’annona. Tiberio: pose per vari anni un freno alla coniazione di monete + il fatto che la maggior parte delle ricchezze si trovava nelle casse dello stato = 33 dC crisi finanziaria > esplodono i tassi di interesse. Il senato rispose a questa crisi imponendo nuovi limiti ai tassi e imponendo che 2\3 del capitale prima dato a prestito dovesse essere investito in terreni in Italia e che i debiti dovessero esser rimborsati. Rimborso dei debiti= debitori che vendono in massa i loro averi > svalutazione dei beni data dalla scarsità di circolazione della moneta. Aiuto di Tiberio: immette nel circuito bancario 100 milioni di sesterzi.

Vespasiano: questione dei subseciva. Rivendica al tesoro imperiale questi terreni, che teoricamente sarebbero pubblici, ma indebitamente occupati da privati e non tassati. La vendita di questi terreni permise di ricavare ingenti somme, spodestando tuttavia chi da tempo aveva occupato queste terre. Domiziano: editto che garantiva i diritti dei possessori in loco. Editto sulla limitazione della coltivazione della vite > 1) protezione dei coltivatori italici che si contendevano con quelli provinciali + motivo dell’afflusso di grano dall’Egitto e province, spingendo così gli italici a non coltivare più grano e ad esser sempre dipendenti dalle stesse province. Traiano: alimenta = programma di sussidi erogati per fanciulli e fanciulle delle città d’Italia. Contributi mensili pagati con gli interessi derivati dai prestiti fatti dall’imperatore a proprietari terrieri locali > ridare impulso demografico a certe regioni di Italia + proposito di mettere a disposizione capitali da investire nell’agricoltura. Sovrintendenti al programma: praefecti alimentorum di rango senatorio e procuratores di rango equestre. Organizzazione in distretti: i più vicini alla capitale erano affidati ai prefetti di rango senatorio mentre quelli più lontani a quelli di rango equestre. Sistema piuttosto diffuso nell’Italia centrale, testimoniato dalle tabulae alimentorum = registro dei prestiti concessi in relazione al programma alimentare. Le proprietà imperiali in Italia: si parte dal patrimonio di Augusto, ereditato da quello di Cesare e poi trasmesso in eredità ai successori. Le proprietà imperiali erano gestite dalla familia imperiale, cioè dai loro schiavi e liberti. C’erano numerosi fiduciari del principe con mansioni diverse: procuratores liberti che gestivano le proprietà singole o gruppi di proprietà in aree più o meno estese; i vilici, generalmente schiavi, amministravano le singole proprietà produttive. Gestione anche delle entrate pubbliche originate nella provincia > confluivano nel fiscus Caesaris, cioè la cassa dell’imperatore. Essa era unica e aveva carattere privato, tuttavia parte di essa veniva riservate per opere pubbliche come le ristrutturazioni di edifici da parte dell’imperatore “de sua pecunia”. Ampliamento progressivo del patrimonio imperiale: acquisizione di un numero sempre maggiore di terre e beni. L’imperatore era spesso, infatti, istituito erede principale degli amici più intimi; inoltre diventava proprietario dei beni dei condannati a morte; gli veniva conferita l’aurum coronarium, cioè una corona d’oro che le città inviavano al principe in occasione della sua accessione o per vittorie militari importanti. NB: obbligo di cessioni da parte dell’imperatore: 1) terreni donati, in segno di amicizia, dall’imperatore ai suoi collaboratori; 2) terre dei condannati a morte vendute all’asta > imperatore= funzione di ridistributore dei terreni; 3) opere di evergetismo. In Italia la proprietà imperiale era più che altro diffusa a Roma e in Campania. In quest’ultima si parla di tractus Campaniae, il distretto patrimoniale relativo alla Campania, affidato ad un liberto imperiale. C’era inoltre anche un procurator hereditatum, incaricato di gestire le proprietà di senatori e cavalieri presenti nella regione e lasciate in eredità al principe. Procurator patrimonii: nel distretto si occupava di tener aggiornata la forma patrimonii, cioè il registro delle proprietà inglobate nel patrimonio imperiale. Adriano: ratio privata = conto speciale del fisco creato per gestire le spese imperiali a carattere a privato, gestito da un procurator rationis privatae liberto. Res privata = parte della sostanza patrimoniale separata dal resto dei beni, non aveva in realtà carattere privato. Essa serviva a generare le entrate destinate ad alimentare la già esistente ratio privata. Disponeva di un procurator rei privatae. Sfruttamento dei beni patrimoniali: affidato a dei conductores, cioè a degli appaltatori e a dei coloni che vi venivano installati. I conductores riscuotevano il canone d’affitto dei coloni.

persona; in Italia misure del genere non furono mai promosse, essa fu interessata solo da censimenti generali fatti ad opera di Augusto per registrare i cittadini romani. Census locale: effettuato ogni 5 y da dei magistrati, i quinquennales, per quantificare le obbligazioni e le prestazioni che i coloni, i municipali e gli incolae dovevano alla città in cui erano domiciliati o a quella di cui possedevano l’origo. Tasse indirette: si trattava comunque di un versamento diretto di una somma calcolata su base percentuale. Vicesima libertatis = stabilita nel 357 aC. Riscossa in vari modi a seconda di come avveniva la manomissione dello schiavo: 1) se per via testamentaria, a Roma dinanzi al pretore l’ammontare dell’imposta veniva conteggiato all’atto dell’apertura del testamento; 2) altrimenti si ricorreva alla consultazione dei registri di censo a cui i pubblicani avevano accesso. L’ammontare della tassa riguardava una percentuale del 5% sul valore dello schiavo liberato; essa veniva versata dall’ex padrone dello schiavo o dai suoi discendenti. Centesima rerum venalium o ducentesima auctionum Vicesima quinta venalium manciporum = per il mantenimento dei vigiles Vicesima hereditatium = per alimentare l’aerarium militare, la cassa introdotta da Augusta. Pagamento del 5% su tutti i tipi di eredità. Erano esentati i lasciti sotto un certo ammontare, come anche i lasciti dei parenti più stretti. La somma da pagare su beni mobili e immobili veniva conteggiata rispetto al valore corrente dei beni al momento del versamento. Riscossione: avvenuta tramite societates publicanorum, società private di appaltatori noti come pubblicani. Essa si svolgeva sul territorio, era decentralizzata. Procuratori imperiali: introdotti a partire dall’età flavia, erano 2 ed erano responsabili della riscossione per Roma e per l’Italia. Convivenza tra società di appaltatori e procuratori imperiali, i secondi probabilmente dovevano avere un ruolo di controllo sull’attività degli appaltatori. I pubblicani post 58 (anno di rivolte vs i publicani) furono obbligati a pubblicare le leges che regolavano la loro attività. Regionalizzazione dei procuratori imperiali con Antonino Pio. Entro la fine del II dC scompaiono le testimonianze di societates di appaltatori > riscossione passata alla dipendenza di funzionari imperiali, divisi in familiae. La decentralizzazione parziale della giurisdizione: l’Italia veniva trattata come estensione di Roma, in cui non esisteva un governatore locale ma tutti afferivano direttamente ai magistrati urbani. Prassi cambiata drasticamente con Adriano, che introduce 4 legati pro praetore: cioè 4 ex consoli come giudici per l’Italia, scelti fra i membri di rango senatorio. Ciò era dovuto al fatto che avevano la fama e tradizione di esser grandi proprietari terrieri e patroni delle comunità cittadine. L’introduzione di questi legati era motivata dalle possibili controversie tra individui di rango sociale diverso, tra gruppi organizzati di individui o ancora tra due o più una comunità cittadine e, di conseguenza, dalla mancanza di magistrati dotati di imperium che operassero a livello locale. Relegatio ad tempus: competenza affidata ai nuovi legati istituiti da Adriano. La relegatio in insulam era la pena a cui erano sottoposti i colpevoli di determinati delitti come l'adulterio, lo stupro, il lenocinio, l'omicidio preterintenzionale causato per l'uso di filtri amorosi o abortivi o per maltrattamenti. Poteva essere comminato solo dai prefetti del pretorio e dal praefectus urbi. Legati soppressi da Antonino Pio. Iuridici: introdotti da Marco Aurelio intorno al 165-166 dC. Il nome deriva dagli iuridici di età augustea, che avevano competenze giurisdizionali e non di controllo del territorio. Entravano in materie di ambito pretorio come la manomissione di schiavi e la nomina di tutori. Essi erano scelti fra senatori che avevano ricoperto la pretura, erano di nomina imperiale. La carica si basava sulle divisioni regionali augustee benchè prima raggruppate in numero di 2 o di

  1. Marco Aurelio divise l’Italia in 5 distretti assegnando ai pretori urbani l’orbica dioecesis, cioè il

territorio di Roma e dintorni. Per le rimanenti 4 fu creato un iuridicus ciascuna. Nel 250 dC questi distretti vennero portati a 6:

  1. Liguria-Aemilia
  2. Tuscia-Aemilia
  3. Lucania-Brutti
  4. Flaminia-Picenum 5)Apulia-Calabria Ogni regione o gruppo di regioni cumulava un insieme di comunità cittadine, municipi o colonie, che formano la circoscrizione giudiziaria assegnata allo iuridicus. La durata del mandato era di 3 anni. CAPITOLO 7: LE CITTA’ Gli statuti cittadini: organizzazione della penisola in unità amministrative autonome di cittadini romani. Colonie e municipia= godevano di ampia autonomia amministrativa, si differenziavano nel nome e nel rango. Municipi: quelli creati presso le comunità di ex alleati erano governati da quattuorviri, quelli invece creati ex novo da duoviri. Colonie: organizzazione con a capo una coppia di duoviri. Dopo il 25 aC, anno della fondazione di Augusta Praetoria (aosta), non furono pià fondate colonie ex novo, furono tutte deduzioni di veterani in colonie e municipi già esistenti (potevano quindi mantenere un regime caratterizzato da quattuorviri). Dalla fine del I dC le fondazioni coloniali in Italia furono per lo più a titolo onorifico, cioè ci si limitava alla concessione del titolo di colonia ad una comunità cittadina già in essere. Opera di colonizzazione: nelle province portava al primo passo verso l’immunità e il diritto italico. Ottenimento del titolo di colonia accompagnato da più appellativi. Autonomia cittadina: si fondava sul corpo civico (= il populus all’interno della città), i magistrati e il senato locale. Lex municipii o lex coloniae: legge istituita da Roma al momento del sorgere di una nuova realtà cittadina, in occasione della deduzione della colonia oppure del mutamento di uno status di una comunità preesistente. Essa veniva incisa su tavole nel foro, solitamente bronzee. Riordino delle leges coloniae aut municipii dopo la lex giulia del 17 aC. Il corpo civico: origo= una seconda cittadinanza che i cittadini d’Italia e di qualsiasi altra comunità avevano, definiva la patria dell’individuo. Esso era uno status stabilito in base all’ascendenza maschile e determinava l’appartenenza ad una determinata comunità di cittadini. Trasmissione della cittadinanza: essa la si trasmetteva se entrambi i genitori erano cittadini romani e uniti dal vincolo matrimoniale, se il padre era un civis e la madre una peregrina, se il bimbo era nato dopo la manomissione del liberto, altrimenti restava peregrinus. Il neonato acquisiva i requisiti paterni, ciò vale anche per i figli adottati. Iscrizione ai cittadini: essa la si faceva entro 30 gg e ci si inseriva il tria nomina, il patronimico, la tribù di appartenenza (ciò non valeva per le donne che non hanno la tribù né il patronimico). Tabulae censoriae= tavole in cui è riprotato l’elenco dei coloni e dei municipes stilato in occasione dei censimenti. Incolae= sono cittadini romani che detenevano un domicilio diverso dal luogo in cui hanno l’origo

erano quindi obbligati nei confronti di 2 città. Condicio per esser incola è di risiedere nel luogo in cui si ha il domicilio. Essi potevano votare e ottenere la cittadinanza della comunità in cui risiedevano tramite l’adlectio. Ius honoris= estenso anche agli incolae, riguardava l’ammissione all’ordine decurionale.