Scarica Riassunto delle fonti di diritto costituzionale: NOZIONI GENERALI e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! VIII FONTI:NOZIONI GENERALI Definizioni Le fonti del diritto Si definisce “fonte del diritto” l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche,cioè a innovare all’ordinamento giuridico stesso. Si possono distinguere vari tipi di fonte: • fonti di produzione • fonti di cognizione • fonti atto e fonti fatto 1.FONTI DI PRODUZIONE Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente: è la stessa Costituzione ad indicare gli atti che possono produrre il diritto (le fonti). In realtà, la Costituzione indica solamente le fonti ad essa immediatamente inferiori (fonti primarie,cioè le leggi e gli atti ad esse equiparati). Saranno tali fonti, successivamente, a regolare quelle ancora inferiori (fonti secondarie). Le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate a innovare l’ordinamento stesso si chiamano usualmente norme di riconoscimento oppure fonti sulla produzione delle norme. 2.FONTI DI COGNIZIONE:PUBBLICAZIONE E RICERCA DEGLI ATTI NORMATIVDEGLI ATTI NORMATIVI Si dicono fonti di cognizione gli strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di produzione. Esistono fonti ufficiali e fonti private. La più importante delle fonti ufficiali è la Gazzetta Ufficiale(G.U.) Fonti ufficiali: • la Gazzetta Ufficiale (G.U.) • Bollettini ufficiali delle Regioni (B.U.R.) • Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (G.U.C.E.) Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni. Trascorso tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza della legge(ignorantia legis non excusat) e l’obbligo del giudice di applicarla(”iura novit curia”). 3. FONTI –FATTO E FONTI-ATTO Le fonti di produzione si distinguono in 2 categorie: le fonti – atto(o atti normativi) e le fonti – fatto(o fatti normativi). Fonti - atto (atti normativi): “Le fonte-atto sono parte degli atti giuridici ,che potremmo definire come i comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo a effetti giuridici””. • Hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti • Implicano l’agire volontario di un organo abilitato dall’ordinamento giuridico attraverso una norma di riconoscimento. • Per produrre effetti normativi, ogni fonte-atto deve essere universalmente riconoscibile. “La fonte-atto è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche” Fonti - fatto (fatti normativi): Sono fonti-fatto tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento (es. trattati internazionali; atti comunitari). Dunque le fonti . fatto sono tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce e di cui ordina o consente l’applicazione,non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto indicato dall’ordinamento,ma per il semplice “fatto” di esistere;appartengono alla categoria dei fatti giuridici,cioè quegli eventi naturali(la nascita)che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento. FONTI-ATTO: atti normativi posti in essere da organi o enti nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti. E dunque atti normativi posti in funzione da un determinato organo con una determinata procedura. FONTI-ATTO:Costituzione Leggi costituzionali Leggi statali Leggi regionali Decreti legge Decreti legislativi Statuti regionali Regolamenti parlamentari Regolamenti governativi Referendum abrogativi FONTI-FATTO: fonti non scritte determinati da fatti sociali (es. il pugno che x tira a y) o naturali (es. la nascita) considerati idonei a produrre diritto. Cioè casi in cui l’ordinamento giuridico sia prodotto non da un atto ma da un fatto, specialmente dalla consuetudine. FONTI-FATTO: Regolamenti comunitari Consuetudine 3.2. Tipicità delle fonti – atto Ogni tipo di fonte ha una sua forma essenziale;la forma tipica dell’atto è data da una serie di elementi quali l’intestazione all’autorità emanante(per es., “Decreto ministeriale”),il nome proprio dell’atto(per ex. “legge”),il procedimento di formazione dell’atto stesso. Per “procedimento” si intende quella sequenza di atti preordinata al risultato finale che è l’emanazione dell’atto. Qualsiasi atto normativo non rispetti il procedimento prescritto ha un vizio di forma. Dal punto di vista redazionale,l’atto è suddiviso in articoli,e questi in commi:gli articoli,spesso corredati da una “rubrica” che ne indica l’argomento,possono essere raggruppati in “capi”,e questi in “titoli” e “parti”. 3.3. Le consuetudini La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza. Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo della consuetudine: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: il c.d.“opinio juris ac necessitatis” F 0E 0l’elemento soggettivo). Secondo le Disposizioni preliminari al Codice Civile (1942), la consuetudine è fonte del diritto, ma interviene solo quando non esistono fonti-atto in grado di regolare un certo caso. Oggi la consuetudine è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni e vi sono solo poche tracce: A) La prima traccia si trova nelle “Disposizioni preliminari al codice civile”(dette anche “Preleggi”). L’art 1,disegnando la gerarchia delle fonti,enumera,dopo la legge i regolamenti,le norme corporative,anche gli “usi”,che sono proprio le consuetudini(poste all’ultimo posto della gerarchia). Oppure, secondo l’art. 8, “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”: è la fonte-atto stessa che richiama la consuetudine. Esistono tre diversi generi di consuetudini: - Consuetudo praeter legem ("oltre la legge o introduttiva"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge,quindi può operare in materie non regolate da fonti – atto - Consuetudo secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge - Consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera in direzione opposta al precetto legislativo,quindi in contrasto con le fonti – atto. 7.2. Efficacia delle norme e principio di irretroattività delle leggi L’efficacia è una figura generale del diritto,e consiste nell’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici. La norma diventa efficace quando la disposizione da cui è tratta entra in vigore. Vige il principio di irretroattività degli atti normativi;essi,cioè,dispongono solo per il futuro,e non hanno effetti per il passato. Questo principio è codificato dall’art. 11 delle “Preleggi”: “La legge non dispone che per l’avvenire:essa non ha effetto retroattivo”. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Un esempio di norma retroattiva invece è la “norma penale di favore”(favor rei),cioè la norma che abroga il reato o ne alleggerisce le conseguenze penali;dunque la legge retroattiva è applicabile anche per eventi che si sono svolti prima della sua approvazione 7.3. Effetti temporali dell’abrogazione Il principio di irretroattività vale anche per l’abrogazione. La vecchia norma perde efficacia dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo atto,e questo significa non solo che non sarà più la regola dei rapporti giuridici sorti dopo quella data,ma anche che tutti i rapporti precedenti restano in piedi e rimangono regolati da essa. La vecchia norma,benché abrogata,sarà quindi pur sempre la norma che il giudice dovrà applicare ai vecchi rapporti. Può quindi capitare che il giudice si trovi ad applicare ancora norme abrogate da diversi anni. In gergo si dice che l’abrogazione opera ex nunc(“da ora”). 7.4. Tipi di abrogazione L’articolo 15 delle Preleggi indica 3 ipotesi di abrogazione: • abrogazione espressa: per “dichiarazione espressa del legislatore”. L’abrogazione espressa è il contenuto di una disposizione;siamo sul piano della legislazione,dei testi scritti,delle disposizioni. Ovviamente ciò che dispone il legislatore vale per tutti(“erga omnes”). • abrogazione tacita: perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Il giudice deve ritenere che prevalga la norma successiva e di considerare la vecchia come abrogata. Mentre le disposizioni del legislatore valgono erga omnes,le interpretazioni del giudice valgono nel singolo giudizio(inter partes) • abrogazione implicita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Simile all’abrogazione tacita,infatti non c’è una disposizione che dichiari l’abrogazione della legge precedente. Quest’abrogazione opera sul piano dell’interpretazione,non su quello della legislazione. La differenza dall’abrogazione tacita è che questa si basa su un contrasto di singole norme,la seconda si basta ritiene abrogata una o più leggi. 7.5. Abrogazione deroga e sospensione La deroga nasce da un contrasto tra norme di tipo diverso,nel senso che la norma derogata è una norma generale,mentre la norma derogante è una norma particolare: è semplicemente un’eccezione alla regola. Così diversa dall’abrogazione è la deroga: la norma abrogata perde efficacia per il futuro(e può riprendere efficacia solo nel caso in cui il legislatore emani una ulteriore disposizione che lo prescriva(è il caso della c.d. “riviviscenza della norma abrogata”), la norma derogata non perde la sua efficacia ma ne viene limitato il campo di applicazione. Simile alla deroga è la sospensione: limitata a un certo periodo, a certe categorie o zone. 8. IL CRITERIO GERARCHICO E L’ANNULLAMENTO 8.1. Definizioni. In base a tale criterio, la norma superiore si deve preferire a quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto inferiore.(lex superior derogat legi inferiori F 0E 0 la norma superiore deroga quella inferiore). La Costituzione prevale sulla legge,la legge sul regolamento e questo sulla consuetudine. La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento: è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma che, a quel punto, perdono validità. L’atto invalido è atto “viziato” e mentre l’abrogazione opera nel ricambio fisiologico dell’ordinamento,l’annullamento colpisce situazioni patologiche che si verificano in esso. I “vivi di legittimità” possono essere di due tipi: vizi formali o vizi sostanziali. I primi riguardano la “forma” dell’atto e quindi sarà l’intero atto ad essere viziato;i secondo riguardo i contenuti normativi di una disposizione,cioè le norme:la disposizione sarà viziata perché produce un’antinomia. 8.2. Effetti dell’annullamento Al contrario dell’abrogazione, l’annullamento opera non solo per il futuro ma anche per il passato (ex tunc), ma limitatamente ai rapporti pendenti. Gli effetti dell’annullamento si avvertono solo per quei rapporti giuridici che l’interessato posso sottoporre a un giudice,che siano cioè ancora “azionabili”:questi si dicono rapporti “pendenti” (o “aperti”,in contrapposizione ai rapporti “esauriti”(o “chiusi”),i quali non possono più essere dedotti davanti al giudice. In genere i rapporti si chiudono con il decorso del tempo(estinzione del diritto per prescrizione;decadenza,cioè perdita della possibilità di esercitare il diritto),oppure per volontà dell’interessato(acquiescenza),o perché il rapporto è stato definito con una sentenza ormai non oppugnabile(giudicato) 8.3. Rapporti tra criterio cronologico e criterio gerarchico Criterio cronologico= tra due norme contrastanti prevale quella più recente (l’altra è abrogata); agisce sull’efficacia, delimitandola: ossia la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici Criterio gerarchico = tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato (l’altra è annullata) ; agisce sulla validità, ripristinando l’ordine: ossia gli effetti prodotti dalla norma invalida vanno rimossi F 0 E 0Se una norma posteriore di grado inferiore contraddice una norma precedente di grado superiore,non c’è abrogazione della norma superiore da parte della norma inferiore,ma annullamento di quest’ultima. Il criterio gerarchico prevale su quello cronologico. Nel caso inverso la risposta dipende dal fatto che le due norme siano “omogenee” o meno. Due norme possono dirsi omogenee se sono entrambe “di principio” o entrambe “di dettaglio”:se sono omogenee,prevale il criterio cronologico su quello gerarchico e quindi la norma successiva superiore abroga direttamente una norma precedente di grado inferiore 9. CRITERIO DELLA SPECIALITA’. 9.1. Difinizioni In base a tale criterio, in caso di contrasto tra due norme, si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale (lex speciali derogat legi generali), anche se quest’ultima è successiva (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali). 9.2. Effetti dell’applicazione del criterio di specialità La preferenza per la norma speciale non incide né sull’efficacia né sulla validità della norma generale: entrambe rimangono efficaci e valide. L’interprete opera solamente una scelta tra le due norme (inter partes). L’effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è la deroga . Deroga: criterio di specialità complessità dell’ordinamento opera ex nunc effetti:inter partes erga omnes (se espressa) 10.CRITERIO DELLA COMPETENZA Serve a spiegare come è attualmente organizzato il sistema delle fonti: si tratta di un criterio esplicativo e non prescrittivo;cioè serve a spiegare come è organizzato attualmente il sistema delle fonti,e non a indicare all’interprete come risolvere le antinomie. La Costituzione assegna competenze “particolari” ad alcuni atti equiparati alla legge formale: ad esempio, ai regolamenti parlamentari riserva la competenza a disciplinare il procedimento di formazione delle leggi. 11.RISERVE DI LEGGE E PRINCIPIO DI LEGALITA’ Si ha una riserva di legge quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata materia,. Dunque prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario Essa, perciò, è una regola riguardante l’esercizio della funzione legislativa. La riserva di legge, affermatasi con il sorgere dei Parlamenti medievali, ha una funzione garantista, che si è rafforzata ulteriormente nelle costituzioni contemporanee a causa della loro rigidità. Ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall'articolo 70. Diverso significato ha il principio di legalità. Esso affonda le sue radici nello Stato di diritto,di cui è elemento integrante. Esso prescrive che l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva della competenza:la sua ratio è di assicurare un uso regolato del potere. 11.1.Tipologie di riserve di legge Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge: -riserve di legge e riserve ad altri atti -riserve alla legge formale ordinaria e riserve alle fonti primarie -infine tra le riserve alle fonti primarie si possono distinguere i diversi tipi (assoluti,relative,rinforzate). a) Le riserve a favore di atti diversi dalla legge sono rari. Si tratta di: • Riserva di legge costituzionale:la Costituzione rinvia esplicitamente ad una legge costituzionale. • riserva a favore dei regolamenti parlamentari • riserve a favore dei decreti di attuazione degli Statuti speciali. • riserva di legge formale o ordinaria b) Riserva di legge formale ordinaria: impone che sulla materia intervengano solo atti legislativi prodotti dal Parlamento. c)la riserva assoluta prescrive che una materia sia integralmente regolata dalla legge ordinaria o da atti ad essa equiparati. Es.: art.13,2 che consente che la libertà personale sia limitata “nei soli casi e modi previsti dalla legge”. In molti casi, alla riserva di legge assoluta si aggiunge la riserva di giurisdizione: la disciplina della materia non solo è regolata integralmente dalla legge ma per la sua applicazione è anche necessaria un’autorizzazione giudiziaria. Es.: art.13 che consente che la libertà personale sia limitata “per atto motivato dell’autorità giudiziaria”. d)la riserva relativa non esclude che alla disciplina della materia concorra anche il regolamento amministrativo,ma richiede che la legge disciplini preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi. e) le riserva rinforzata talvolta la Costituzione non si limita a rinviare alla legge la disciplina di una materia ma pone ulteriori vincoli al legislatore. Schema riassuntivo delle riserve costituzionali