Scarica Riassunto-di-Istituzioni-di-Diritto-dell'Unione-Europea - Villani e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! ISTITUZIONI DI DIRITTO DELL’ UNIONE EUROPEA CAPITOLO 1: ORIGINI,EVOLUZIONE E CARATTERI DELL’ INTEGRAZIONE EUROPEA I PRIMI MOVIMENTI EUROPEISTI Uno dei primi promotori del (1°)progetto di unire gli Stati europei fu il conte Richard Coundenhove-Kalergi , il quale fondò nel 1924 un associazione denominata Unione Paneuropea, avente lo scopo di preservare l’Europa, da una parte, dalla minaccia sovietica e dall’altra dalla dominazione economica degli Stati Uniti. Fondamentalmente furono 3 le concezioni che ispirarono tale progetto: 1. visione di tipo confederale, (tipica del periodo poiché richiamava le organizzazioni internazionali tradizionali nascenti all'epoca), avanzata da Aristide Briand, il cui progetto prevedeva la creazione di una organizzazione politica tra gli Stati partecipanti , con obbiettivi comuni a tutti ma NoN metteva in discussione la sovranità di ognuno. [=fu il 1°passo ufficiale x 1unione europea, ma tale progetto presentato alla Società delle Nazioni, nel 1930, NoN ebbe seguito) PERMANENZA DEI NAZIONALISMI. 2. visione di tipo federalista, visione che accomunava tre autori: SPINELLI, ROSSI E COLORNI. Secondo tale impostazione, espressa nel Manifesto di Ventotene (1941, “x1europa libera e unita”), l’obiettivo immediato era 1unione politica europea secondo cui i Paesi europei, al fine di assicurare la pace, avrebbero dovuto rinunciare alla propria sovranità, giungendo csì ad una nuova entità, la Federazione europea, dotata di un proprio esercito, di una propria moneta, di proprie istituzioni e di una propria politica estera. NO NAZIONALISMI. 3. visione funzionalista e graduale, =Jean Monnet, che, oltre a partire con gli stessi obiettivi della 2°concezione(muove dalla necessità del mantenimento della pace), si proponeva di costruire progressivamente una situazione d'integrazione tra i Paesi europei (non immediata), attravs forme di coesione e solidarietà tra gli stessi. LE ORGANIZZAZIONE EUROPPE DEL SECONDO DOPOGUERRA Una delle 1°organizzazioni europee fu L’ OECE ,Organizzazione europea di cooperazione economica, creata nel 1948 sotto la spinta di George Marshall,(=Segret. Di Stato statunitense), il quale, nel celebre discorso tenuto all'uni di Harvard, enunciò1piano di aiuti xricostruzione dell’Europa sconvolta dalla guerra, chiedendo di attuare 1istituzione che si prendesse il compito di amministrare tale aiuti e garantisse stabilità economica e politica; richiesta rifiutata dall'Unione sovietica e dai Paesi socialisti, ma accolta dai Paesi dell’Europea occidentale e si concretizzò appunto nell’OECE (trasformatasi poi nel 1960 in Organizz x la Coop e lo Sviluppo Econom=OCSE). L'OCSE è una tipica organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, cioè destinata a operare mediante organi composti dai rappresentanti dei governi degli Stati membri,la cui azione è soggetta al consenso unanime di tali governi e si rivolge agli Stati stessi, non già ai loro cittadini; tale carattere intergovernativo appartiene anke ad1altra organizzaz europea creata in quegli anni dal Trattato di Londra del 1949 : CONSIGLIO D’ EUROPA . Queste esperienze(come anche l'Unione dell'europa Occident=UEO, xla difesa militare), crearono un clima favorevole ad ulteriori e+strette collaborazioni tra Stati europei. LA NASCITA DELLA COMUNITA’ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO La CECA è la 1°organizzaz che dà il via al vero e proprio processo d'integrazione eu. Nasce come comunità sopranazionale e non+quindi come1organizzazione internazionale. La novità è principalmente il trasferimento dei poteri sovrani da parte degli Stati membri a enti ,appunto le comunità sopranazionali. All’origine della CECA vi è la celebre dichiarazione del ministro degli esteri francese Robert Schuman, che contiene la proposta, rivolta anzitutto alla Germania (in relazione allo storico contrasto Francia – Germania), ma anche agli altri Stati Europei che intendevano aderirvi, DI METTERE IN COMUNE, sotto un Alta Autorità, l’insieme della produzione di carbone e acciaio(risorse ke erano tradizionale terreno di scontro tra i2stati), assicurando al contempo la loro libera circolazione, x favorire una solidarietà di fatto tra i due Stati principalmente coinvolti (usando qndi tali risorse come strumento d'utilità condivisa). La proposta fu accettata non solo dalla Germania e dalla Francia, ma anche dall'Italia e dal Benelux(=unione economica dal 1948=Olanda, Belgio e Lussemburgo); così i 6 Stati firmarono il Trattato di Parigi del 1951, istitutivo della CECA, che prevedeva la creazione di 1mercato comune dei prodotti carbo-siderurgici, l'osservanza di condizioni di normale concorrenza e l’eliminazione e il divieto dei dazi e delle restrizioni quantitative alla circolazione di tali prodotti tra gli Stati membri. Tale Trattato,inoltre, prevedeva1articolato apparato organizzativo formato da : -un’ Alta Autorità , composta da personalità indipendenti con funzioni “sopranazionali”; 1 Assemblea comune,composta dai rappresentati dei popoli degli Stati mebri e dai delegati designati dai parlamenti nazionali fra i propri membri, con funzioni di controllo politico sull'Alta Autorità; dal Consiglio speciale dei ministri, formato da 1 ministro x ciascuno Stato, competente a emanare pareri talvolta vincolanti x l'Alta Autorità; e dalla Corte di Giustizia, organo giudiziario, chiamato ad assicurare il risp del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato. IL FALLIMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA DI DIFESA(CED) E IL RILANCIO DEL PROCESSO D'INTEGRAZIONE EUROPEA: LA CEE E LA CEEA Il successo della CECA impresse al processo d'integrazione eu una spinta forse eccessiva e prematura: infatti, gli stessi Stati che sottoscrissero il Trattato CECA ne firmarono 1altro a Parigi , nel 1952, istitutivo della CED = Comunità Europea di Difesa, che comportava la creazione di un esercito europeo, 1apparato istituzionale e di 1meccanismo di reazione a qlsiasi aggressione contro 1Stato membro. Tale trattato NON entrò mai in vigore(=non fu ratificato dalla Francia); tale fallimento in realtà fu dovuto anche all'adozione di1diverso metodo nell'integraz eu, +politico-militare, inadeguato x quei tempi; la vicenda ebbe xò il merito di riportare a 1nuovo impulso del metodo funzionalista x il rilancio del processo d'integrazione, conducendo alla firma, a Roma, nel 1957 del Trattato Istitutivo della COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA= CEE, e della COMUNITA’ EUROPEA DELL ENERGIA ATOMICA= CEEA. La CEE ha natura prevalentemente economico-commerciale, come la CECA, ma diversamente da qst'ultima non ha un intervento settoriale, bensì generale: stabilisce 1unione doganale, l’eliminazione dei dazi, delle restrizioni quantitative e di ogni altro ostacolo agli scambi di merci tra Paesi membri; stabilisce 1politica commerciale comune e sopratto la creazione di un mercato comune, caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone, servizi e capitali tra gli Stati. Quindi, si propone di intervenire sopratto in quei segmenti dell’economia più deboli, in quelle fasce sociali fragili e in zone geografiche in ritardo di sviluppo. Quanto alla CEEA(poi Euratom), nasce con lo scopo, connesso SOLO ad USI PACIFICI dell'energia nucleare, di contribuire ad elevare il tenore di vita degli Stati membri e far sviluppare gli scambi con gli altri Paesi. Con nascita della CEE e della CEEA, l'Assemblea comune,(attuale PE), e la Corte di giustizia della CECA vennero unificate x le 3 Comunità. In seguito poi, con il Trattato di Bruxelles del 1965, vennero unificati anke l'Alta Autorità ed il Consiglio dei ministri, mantenendo tutti le funzioni ed i poteri previsti dal Trattato istitutivo della CECA. IL CARATTERE SOPRANAZIONALE DELLE COMUNITA’ EUROPPE: IL PARZIALE TRASFERIMENTO DI POTERI LEGISLATIVI La differenza principale tra le 3Comunità europee(CECA\CEE\CEEA)e le comuni organizzazioni internazionali è proprio il loro – CARATTERE SOPRANAZIONALE-- Entrambe nascono dalla conclusione di un accordo tra gli Stati membri col quale stabiliscono gli scopi comuni e la struttura dell'ente, ma: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALE CLASSICHE: gli Stati membri sono rappresentati SOLO dai propri governi nei vari organi dell’organizzazione (xes. Assemblea generale ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite); NO partecipazione dei popoli degli Stati membri; gli atti di queste organizzazioni hanno come destinatari gli Stati membri, i quali daranno poi esecuzione al loro interno agli obblighi che nascono da tali atti. PER QSTI MOTIVI C.D ORGANIZZAZIONI INTER-governative!! COMUNITA’ SOPRNAZIONALI: partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità (mediante il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale); trasferimento parziale di sovranità dagli Stati membri alla Comunità, i cui organi hanno il potere di adottare atti obbligatori e applicarli anke all’interno della comunità, senza alcuna mediazione da parte degli Stati membri (=CARATTERE DI DIRETTA E IMMEDIATA APPLICABILITA’); infine, destinatari dei diritti e degli obblighi che derivano dagli atti comunitari non sono solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini. Infatti, dall'intro della moneta unica, il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia hanno manifestato la volontà di restare fuori dall'unione monetaria, csì nel Trattato di Maastricht si preferì allegare allo stesso Trattato il Protocollo14 consentendo al Regno unito di restarne fuori. Successivamente xò, le poxibilità di NON partecipare a specifici sviluppi dell'integrazione sono aumentate e risolte mediante le cd clausole di “OPTING OUT” o “OPTING IN” e mediante il meccanismo della“cooperaz rafforzata”. GLI SVILUPPI SUCCESSIVI E FALLIMENTO DELLA “COSTITUZIONE EUROPEA” Innovazioni significative sono state apportate, da: Trattato di Amsterdam dell'ottobre 1997, entrato in vigore il1°maggio 1999, ha accentuato 1connotazione politico-sociale proclamando i principi di libertà, democrazia, risp dello stato di diritto e dei diritti umani, quali principi fondanti dell'Unione (e prevedendo 1procedimento di tipo sanzionatorio in caso di loro grave e persistente violazione da parte di 1Sato membro). Formalizza e regola il meccanismo della “cooperazione rafforzata”; introduce(nel 2°pilastro)L'Alto rappresentante xla politica estera e di sicurezza comune; realizza1parziale “comunitarizzazione“ del 3°pilastro, sottraendo alcune materie(la circolazione delle persone, l'asilo, l'immigrazione..)appartenenti a qst'ultimo x”portarle”nel 1°, sottoponendole csì ai procedimenti, alle competenze delle istituzioni e ai tipi di atti propri delle Comunità. Modeste sono le innovazioni del Trattato di Nizza del 2001, in vigore dal 1°febbraio 2003, il quale contiene novità di un certo rilievo sull'organizzaz giudiziaria, prevedendo la poxibilità che le istituzioni eu possano creare nuovi organi giudiziari e modificare alcune competenze di quelli già esistenti(ma non vennero attuate). Inoltre, NON contiene la Carta di Nizza dei diritti fondamentali, solennemente adottata proprio in quel periodo dal PE, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre del 2000. Tra gli sviluppi + recenti, invece, il Trattato firmato a Roma il 29ott 2004 che adotta 1COSTITUZIONE EUROPEA, il quale, se fosse entrato in vigore, avrebbe comportato 1profonda trasformazione dell'assetto normativo e istituzionale. Ciononostante si “tradusse” nel Trattato di Lisbona del 2007. TRATTATO DI LISBONA DEL 2007 Fu approvato il 19ott 2007 e, dopo varie concessioni, entrò in vigore il 1°dicembre 2009; del resto la sua entrata in vigore era subordinata alla ratifica di TUTTI gli Stati membri, come xla “Costituzione europea”, xò a differenza di qst'ultima(=ke unificava in un solo Trattato quello sull'Unione europea e qllo sulla Comunità europea), il Trattato di Lisbona conserva la distinzione, ma modifica profondamente il loro contenuto; infatti, la sua denominazione ufficiale è “Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea”, csì i vecchi Trattati si trasformano nel TUE e nel TFUE . Qsti 2 Trattati hanno lo stesso valore giuridico e su di essi si fonda l'Unione Europea; in qsto modo si realizza l'unificazione dell'Unione europea e della Comunità europea nella sola UNIONE (invece, sopravvive all'unificazione degli enti europei la CEEA o Euratom, alla quale il Trattato di Lisbona dedica 1Protocollo contenente modifiche xraccordarlo al TUE ed al TFUE). Altri contenuti del Trattato di Lisbona riguardano: Abolizione della struttura in 3pilastri [sopratto il 3°pilastro, al quale vengono estese le regole, i procedimenti, gli atti e le competenze di carattere generale dell'Unione; solo la politica estera e di sicurezza comune resta assoggettata a regole proprie, che ne perpetuano il carattere marcatamente intergovernativo, con l'attribuzione delle +significative competenze alle istituzioni formate dai rappresentanti dei governi(Consiglio europeo e Consiglio) e di solito votazione unanime]; Istituzione di 1Presidente dell'Unione eletto x2 anni e mezzo dal Consiglio europeo e dell'Alto rappresentante(da "per la politica estera e di sicurezza comune" a "per gli affari esteri e la politica di sicurezza"); Aumento dei poteri del PE, sia in materia di bilancio che di adozione degli atti dell'Unione, ponendo la “codecisione” come procedura legislativa ORDINARIA; Attribuzione dei poteri di vigilanza sull'applicazione del principio di sussidiarietà ai parlamenti nazionali + previsione di 1potere d'iniziativa legislativa esercitabile dai cittadini europei(=1milione); Viene garantito il valore giuridico della Carta di Nizza , tramite 1norma(art6) nel TUE, che rinvia ad essa e viene anke inserita 1base giuridica xl'adesione dell'Unione alla Convenzione eu x i diritti dell'uomo; CAPITOLO 2: OBIETTIVI, PRINCIPI E CARATTERI DELL’UNIONE EUROPEA GLI OBIETTIVI DELL'UNIONE EUROPEA Nell'art 3 TUE sono indicati gli obiettivi che in passato caratterizzavano i 3pilastri + una gamma di valori ed interessi, da tutelare e realizzare, aggiuntisi nel tempo: “ L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori ed il benessere dei suoi popoli”..; Il riferimento ai valori non si riduce ad 1vago richiamo a generici principi, ma si ricollega all'art 2 TUE, che enuncia tali valori come condizioni imprescindibili xl'ingresso nell'Unione. ..“L'Unione offre ai suoi cittadini 1spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate x qnto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro qst'ultima”.. Qsto obiettivo richiama il settore ke era denominato dal Trattato di Maastricht “giustizia e affari interni”(=GAI, costituente all'epoca il 3°pilastro), materia che ormai rientra a pieno titolo nel diritto dell'Unione a seguito della soppressione della struttura a pilastri; infatti l'espressione”spazio di libertà, sicurezza e giustizia”mette in luce il necessario contemperamento tra le esigenze di libertà di circolazione e quelle di sicurezza, sia ai confini esterni dell'Unione che a qlli interni, mediante la coop giudiziaria e di polizia. ..”L'Unione instaura 1mercato interno. Si adopera xlo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su 1crescita equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su 1economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su 1elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.”.. Particolarmente importante è il riferimento al mercato interno, sopratto in considerazione della sua definizione, data dall'art 26 TFUE : “..comporta1spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati.” Si tratta del “nucleo duro” dell'originaria costruzione europea, ma in coerenza col superamento dell'originario(specificamente economico)disegno europeo, l'art 3 dichiara anke che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni, promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra uomini e donne, la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti dei minori; promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri, rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Infine: ..”L'Unione istituisce 1unione economica e monetaria, la cui moneta è l'euro”..riferendosi ad 1politica economica che rispetti prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane ed 1bilancia dei pagamenti sostenibile, e che si fonda sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e su obiettivi comuni, conformemente al principio di 1economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Gli Stati restano competenti ad assumere le proprie determinazioni al riguardo, ma non sono del tutto liberi, poiché tenuti ad operare xla realizzazione e il risp di tali principi. Al contrario, invece, della politica monetaria, che costituisce competenza esclusiva dell'Unione(restandone esclusi gli Stati ke non soddisfano le condizioni necessarie xl'intro dell'euro, cd “Stati membri con deroga”). E' opportuno sottolineare l'impegno, presente nel citato art 3 e solennemente ribadito dall'art 21 TUE, all'osservanza del diritto internazionale(in quanto l'Unione è 1soggetto di tale ordinamento) ed al risp dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Anke nel TFUE sono presenti disposizioni relative ai principi sui quali l'Unione deve uniformare la propria azione, principi considerati trasversali alle diverse politiche ed ai suddetti obiettivi, che comprendono: eliminazione delle inuguaglianze e promozione parità tra uomini&donne (art 8 TFUE); promozione di 1elevato livello di occupazione, protezione sociale, lotta contro l'esclusione, elevato livello di istruzione, tutela della salute umana (art 9 TFUE); lotta alle discriminazioni fondate sul sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (art 10); tutela dell'ambiente, sopratto in prospettiva di1sviluppo sostenibile (art 11) e protezione dei consumatori (art 12). Inoltre, L'Unione e gli Stati membri devono tener conto pienamente delle esigenze di benessere degli animali in qnto “esseri senzienti” nell'ambito delle politiche di vari settori (come pesca, agricoltura,trasporti,mercato interno,ricerca e sviluppo tecnologico..). I VALORI FONDANTI DELL’ UNIONE EUROPEA L'art 2 TUE stabilisce i valori sui quali si fonda l'Unione, ovvero sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Essi si ricavano dai caratteri della società : la dignità umana= appare come fondamento dell'intero complesso dei diritti umani, così come l'uguaglianza=x 1verso costituisce essa stessa 1diritto fondamentale e si ricollega allo stato di diritto; qst'ultimo è preso dalla moderna concezione dello Stato, in contrapposizione con lo stato assoluto e comporta sostanzialmente la sottoposizione della società e dei poteri pubblici alla legge & esprime la necessità che nella stessa Unione tutti i soggetti coinvolti(istituzioni, organi, Stati ed i singoli) siano subordinati al risp del diritto risultante dai Trattati, dal diritto derivato e da ogni norma giuridica applicabile nell'ordinam europeo. Quanto alla libertà= il termine non va riferito alle numerose libertà riconosciute dai Trattati, ma alla sua dimensione politica, quale garanzia del risp di 1sfera di autonomia dei cittadini rivendicata nei riguardi dei pubblici poteri. Il valore poi della democrazia= anke se non facilmente definibile né sul piano concettuale né sul piano normativo, implica 1rinvio ai principi basilari delle democrazie occidentali; non comporta alcun modello rigido, che sarebbe in contraddizione con lo stesso principio di democrazia, dato che essa sottende ad 1processo interno ad 1comunità e legato alle sue tradizioni, esigenze e concezioni predominanti..tuttavia richiede la garanzia di alcuni requisiti minimi, ma essenziali, quale anzitto la derivazione dei poteri pubblici dalla volontà popolare. Infine l'art 2 richiama i diritti umani= espressione di xsè generica, oltre ad implicare1rinvio agli ordinamenti degli Stati membri e ai principi affermatesi a livello internazionale, ad iniziare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948, richiama anche gli sviluppi dovuti alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (e da qsta stessa applicati, nei limiti delle sue competenze, xverificarne il risp da parte delle istituzioni europee e degli Stati), ponendosi csì in una visione di continuo arricchimento ed evoluzione di tali diritti. In definitiva, qsti valori non solo devono esser rispettati dalle istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, ma sono anke dichiarati necessariamente condivisi e rispettati dagli Stati membri; in caso contrario, non è poxibile x 1Stato esser ammesso all'Unione e 1Stato già membro può esser sottoposto alla procedura sanzionatoria, con conseguente sospensione di alcuni diritti( vedi prox paragrafo). IL MECCANISMO SANZIONATORIO NEL CASO DI VIOLAZIONE GRAVE E PERSISTENTE DI TALI VALORI L'Osservanza dei suddetti valori + appartenenza all'Europa=requisiti essenziali xl'ammissione all'Unione(art 49 TUE e cd VALENZA “ESTERNA” dei valori fondanti). Ma L'Unione prevede anche la poxibilità che si determini una involuzione in Stati già membri e pertanto l'art 7 TUE, inserito dal Trattato di Amsterdam del 1997 e modificato da quello di Nizza del 2001 e poi da qllo di Lisbona del 2007, ha istituito 1meccanismo di controllo sulla condotta degli Stati membri, che può condurre all'accertamento di 1grave e persistente violazione di tali valori e, di conseguenza, a sanzioni sospensive di diritti inerenti la qualità di Stato membro dell'Unione . Tale art NON riguarda ipotesi di 1sporadica violazione, per quanto grave, ma di 1violazione grave e persistente , cioè di 1condotta o 1politica statale in contrasto con i valori fondamentali(xes, 1colpo di Stato, 1politica razzista o di repressione dell’opposizione, di abituale ricorso alla tortura, di soppressione della libertà di stampa..). Il meccanismo INIZIA CON LA PROPOSTA di 1/3 degli Stati membri o della Commissione, a cui segue poi la deliberazione unanime del Consiglio europeo(senza tener conto ovviamente del voto del rappresentante dello Stato membro in questione); necessaria è anche l'approvazione del PE, cioè 1sua deliberazione che dichiari, negli stessi termini del Consiglio europeo, l'esistenza di 1grave e persistente violazione anche solo di 1 valore di cui all'art 2 TUE. E’cmq garantito il principio del contraddittorio, cioè il diritto, xlo Stato membro in questione, di risp alle accuse ed esporre le proprie ragioni PRIMA ke il Consiglio e il Parlamento deliberino al riguardo. NoN è invece previsto 1adeguato controllo giudiziario sulla procedura, poiché è attivabile SoLo dallo Stato in questione e l'unica competenza esercitabile in proposito dalla Corte di giustizia può riguardare solo “vizi procedurali”(xes, regolarità della delibera, risp del principio del contraddittorio), e non quindi pronunciarsi sul merito, cioè l'effettiva esistenza della grave e persistente violazione. LE SANZIONI PREVISTE possono consistere nella sospensione di alcuni dei diritti derivanti dai Trattati, compreso il diritto di voto nel Consiglio, mentre tutti gli obblighi connessi alla qualità di membro devono continuare cmq ad esser rispettati dallo Stato in questione. Tali misure sanzionatorie possono esser successivamente modificate o revocate dal Consiglio, x rispondere ai cambiamenti della situazione che ha portato alla loro imposizione. Tale procedimento NoN è stato Mai applicato; INVECE, col Trattato di Nizza (ispirati dal cd “affare Haider”, leader di 1partito politico nato in Austria nel 2000, d'ispirazione ultranazionalista e xenofoba, che aveva destato forti preoccupazioni) si modificò l'art 7, inserendo una “PROCEDURA DI PREALLARME”, (modificata poi ancora dal Trattato di Lisbona) volta a verificare l'esistenza di Quindi la convenzione delibera mediante consenso e adotta 1raccomandazione, mentre la vera e propria decisione spetta alla conferenza! Ne consegue che la CIG ben può modificare il testo raccomandato dalla convenzione; ma la poxibilità che possa persino “stravolgerlo”appare remota, poichè sembra difficile che 1testo preparato da 1organo fortemente rappresentativo e con 1metodo trasparente e aperto possa esser del tto sconfessato dai governi degli Stati. Infine, quando la conferenza adotta il testo sul quale abbia trovato 1intesa unanime(“di comune accordo”), l'entrata in vigore degli eventuali emendamenti approvati sarà effettiva solo dopo la ratifica da parte di TUTTI gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Se poi, dopo 2anni dalla firma del nuovo trattato(di revisione), i 4/5 degli Stati membri lo hanno ratificato, mentre gli altri hanno incontrato delle difficoltà, il Consiglio europeo potrà aprire 1dibattito politico, ma non vi è alcuna poxibilità di “imporre” tale trattato, né di assicurare l'entrata in vigore tra i ratificanti. L'art 48 contempla anche PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE: la prima, riguarda le modifiche relative alla 3°parte del TFUE, concernente le politiche e le azioni interne dell'Unione(qndi escluse, xes, le norme sulla cittadinanza, sull'azione esterna, sulle istituzioni, quelle finanziarie..ecc). La procedura inizia sempre con 1progetto da parte di 1qlsiasi Stato membro, dal PE o dalla Commissione ed è poi sottoposto al Consiglio europeo; qst'ultimo, previo parere del PE, della Commissione(e, se del caso, della BCE), può decidere all'unanimità di modificare le disposizioni della suddetta parte 3°. Tale decisione entra in vigore in seguito di approvazione da parte di tti gli Stati membri. Tale procedura di revisione NoN può essere utilizzata xestendere le competenze assegnate all'Unione dai Trattati. La cd “clausola passerella”, introdotta col Trattato di Lisbona, costituisce la seconda procedura di revisione semplificata: consiste nel “passaggio” dalla votazione all'unanimità nel Consiglio alla votazione a maggioranza qualificata, o il passaggio da 1procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria(=”codecisione”); tale procedura è esclusa in varie materie, come nel settore della difesa e x le decisioni con implicazioni militari. Le modifiche sono adottate dal Consiglio europeo all'unanimità, previa approvazione del PE, che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri. La posizione presa dal Consiglio europeo va trasmessa ai parlamenti nazionali e, in caso di opposizione, entro 6mesi da tale trasmissione, da parte anche solo di 1parlamento nazionale, la decisione non è adottata. Oltre a qste procedure di revisione (ordinaria e semplificate), specifiche disposizioni dei Trattati prevedono, x determinati casi, ulteriori procedure semplificate di revisione e talvolta, procedure cd di “revisione delegata”, che consistono nell'attribuzione alle istituzioni europee del potere di adottare atti diretti a integrare o sviluppare il contenuto di particolari disposizioni: es classico è l'art 25 TFUE, il quale prevede che “il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo 1procedura legislativa speciale e previa approvazione del PE, può adottare disposizioni intese a completare i diritti ..[appartenenti ai cittadini dell'Unione]..Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle risp norme costituzionali.” Inoltre, in altre disposizioni ancora, la modifica o l'integrazione dei Trattati consegue direttamente alla decisione delle istituzioni europee; ci riferiamo x es, all'art 281 TFUE, il quale prevede che il PE ed il Consiglio possono modificare le disposizioni dello Statuto della Corte, deliberando su richiesta della Corte stessa e previa consultazione della Commissione o su proposta di qst'ultima e previa consultazione della Corte. Cmq tale delibera comporta modifica degli stessi Trattati xkè lo Statuto della Corte è stabilito con protocollo separato e, ai sensi dell'art 51 TUE, i protocolli costituiscono “parte integrante” dei Trattati. L'AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI La procedura di ammissione all’UE è regolata dall'art 49, il quale prevede 2fasi: la prima, si svolge nel quadro delle istituzioni europee e la seconda, invece, coinvolge gli Stati membri. Il procedimento prende avvio su iniziativa dello Stato che intende aderire all’Unione: lo “Stato richiedente” trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del PE, il quale si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Sono previsti 2requisiti per l’adesione: 1 di natura geografica, cioè lo Stato candidato deve appartenere all’Europa, e l'altro di natura politica, cioè è necessario che lo Stato rispetti e promuova i principi ex art 2 TUE, sui quali si fonda l’Unione. Il primo criterio è ogg di 1mera constatazione da parte delle competenti istituzioni dell’Unione, mentre il secondo implica un giudizio, una valutazione discrezionale di tali istituzioni. L'unanimità prevista xla delibera del Consiglio comporta che l'adesione di 1 nuovo membro sia subordinata al consenso di TUTTI gli Stati membri. Il parere della Commissione è obbligatorio, nel senso che, x la validità della procedura di adesione, il Consiglio è giuridicamente tenuto a consultare la Commissione; ciò non vuol dire xò che il parere di qst'ultima vincoli il Consiglio, che può ben discostarsene. INVECE, l'approvazione del PE comporta che la delibera del consiglio sia subordinata al suo consenso; pertanto, in materia di adesione, (oltre che ciascun Stato membro) anche il PE può respingere la domanda dello Stato candidato. L'ultima parte di tale norma “codifica”1tecnica sperimentata con risultati soddisfacenti nelle+ recenti adesioni, consistente in 1fase di pre-adesione durante la quale, sotto il controllo della Commissione, i candidati devono conformarsi progressivamente a 3criteri: -quello giuridico=consistente nella capacità del Paese candidato di adeguarsi all'acquis dell'Unione; -quello politico= relativo all'effettivo risp dei principi enunciati all'art 2 TUE; -quello economico= implicante la garanzia dello Stato candidato di assicurare il funzionamento di 1mercato aperto in libera concorrenza. Una volta che il Consiglio abbia deliberato di accogliere la domanda di adesione, il procedimento si conclude con la stipulazione di 1accordo tra lo Stato aderente e gli Stati membri, contenente le condizioni di ammissione e gli adattamenti dei Trattati. Il contenuto dell'accordo di adesione prevede emendamenti ai Trattati istitutivi, ma solo nella misura richiesta dall'adesione (xes relativi alla composizione degli organi ed alle procedure di votazione); solitamente l'accordo contiene specifiche disposizioni relative ai tempi e ai limiti di applicazione del diritto dell'Unione nei riguardi del nuovo Stato membro, al quale sono normalmente concesse delle deroghe, temporanee o perpetue, in determinate materie (1ruolo determinante sulle scelte e sui tempi dell'adesione è svolto dal Consiglio europeo). L'ingresso dello Stato richiedente nell'Unione ha luogo solo al momento in cui entra in vigore (xtutti gli Stati contraenti, sia qlli già membri, sia quello, o quelli, richiedenti) l'accordo di adesione...cioè con la ratifica degli Stati contraenti (“conformemente alle proprie norme costituzionali”). Nella prassi, le 2fasi, tendono a sovrapporsi e a concludersi simultaneamente. IL RECESSO DALL'UNIONE EUROPEA Il Trattati sull'Unione europea non conteneva alcuna disposizione in merito ad 1 eventuale diritto di recesso unilaterale degli Stati membri. Tuttavia tale ipotesi doveva ritenersi cmq consentita secondo le condizioni previste dal diritto internazionale generale (xes qualora vi sia il consenso degli altri Stati membri, o nel caso di mutamento fondamentale delle circostanze). L’art 50 TUE, introdotto con il Trattato di Lisbona, attribuisce x la 1°volta agli Stati membri 1 diritto di recesso volontario , cioè non subordinato + a condizioni sostanziali, ma solo procedurali e cmq tali da non impedire ad 1Stato membro di ritirarsi, se lo vuole, dall'Unione. Csì lo Stato che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo, alla luce degli orientamenti formulati da qst'ultimo, l'Unione negozia e conclude con lo Stato in questione 1 accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del PE. IL recesso segna anche il momento di cessazione dell'applicazione dei Trattati allo Stato interessato, momento che coincide con l'entrata in vigore dell'accordo stesso. MA, se non si riesce a concludere 1accordo, i Trattati cessano ugualmente di esser applicabili, 2 anni (prorogabili eventualmente) DOPO la notifica della decisione di recedere & allo spirare dei 2 anni, il recesso produce pienamente i suoi effetti. Naturalmente nulla esclude che lo Stato possa successivamente rientrare nell'Unione, ma va applicato il procedimento previsto dal citato art 49. CAPITOLO 3: I PRINCIPI DELIMITATIVI TRA LE COMPETENZE DELL’UE E QUELLE DEGLI STATI MEMBRI LE COMPETENZE DI ATTRIBUZIONE Le competenze dell’Unione sono delimitate, risp a quelle esercitabili dagli Stati membri, in base ad alcuni principi. IL 1°principio che viene in rilievo ai fini della ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri è il PRINCIPIO D'ATTRIBUZIONE, secondo il quale l’Unione dispone esclusivamente delle funzioni e dei poteri che gli Stati membri, volontariamente, hanno convenuto di attribuirle con i Trattati istitutivi xrealizzarne gli obiettivi, mentre ogni altra competenza resta nelle mani degli Stati. Ciò significa che i poteri dell'Unione NON sono “originari”, cioè che essa possiede x forza propria (come xes lo Stato è titolare della sovranità territoriale poikè esercita 1controllo esclusivo su 1determinata comunità territoriale), MA sono “derivati”, in quanto attribuitigli dagli Stati attravs accordi; qsto carattere dei poteri dell'Unione conferma che essa NoN intende innalzarsi a 1sorta di super Stato, o Stato federale, ma, nonostante le peculiarità del fenomeno già esaminate, si colloca +ttosto nel solco delle organizzazioni internazionali, visto che in esse i poteri derivano dall'accordo istitutivo ed in qsto trovano il proprio fondamento ed i propri limiti. L'Unione, anzi, esclude ogni trasformazione in 1entità federale & sente la necessità, invece, di salvaguardare la sovranità e l'identità nazionale degli Stati membri, cioè il complesso della cultura, della civiltà, delle tradizioni, dell'arte di ciascuno Stato; e qsto suo rispetto evidenzia l'esigenza di preservare le specificità, le “diversità” di ciascuno di essi, che non vanno assolutamente annullate in nome di 1ipotetica “omologazione” a livello europeo, che rischierebbe di tradursi nell'imposizione dei modelli degli Stati + forti sugli altri. Ciò non significa negare 1identità culturale EUROPEA, ma solo vedere tale identità come 1continuo arricchimento che nasce dall'incontro, dalla reciproca conoscenza e apprezzamento della ricchezza di civiltà e cultura di cui ogni Stato è portatore. Il principio d'attribuzione è ribadito in molte disposizioni (art 3, art 4 e art 5 TUE, art 7 TFUE), a dimostrazione di quanto gli Stati membri tengano alla sua osservanza ed anche xqsto il suo rispetto è giuridicamente sanzionato; infatti, se l'Unione o le sue istituzioni agissero al di là delle competenze che gli sono state conferite, gli atti emanati sarebbero illegittimi, in qnto viziati da incompetenza e soggetti a dichiarazione di nullità dalla Corte. ----------------------------------------------------------------------------------▶ Le limitazioni al principio d'attribuzione◀ -------------------------------------------------------------------------------------- LE COMPETENZE “SUSSIDIARIE” Il principio d'attribuzione appare ridimensionato dalla poxibilità, prevista dall'art 352 TFUE, di conferire nuovi poteri, detti “competenze sussidiarie”, all'Unione SENZA xò ricorrere ad1 formale modifica dei Trattati. Infatti l'art contiene la cd clausola di flessibilità , la quale permette che, quando 1azione dell'Unione appaia necessaria xraggiungere 1degli obiettivi contenuti nei Trattati SENZA che qsti ultimi prevedano i poteri d'azione richiesti a tal fine, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del PE, delibera all'unanimità adottando le disposizioni appropriate. Quindi, in realtà, il procedimento è abbastanza rigoroso poiché richiede la proposta della Commissione, l'approvazione del PE e sopratto il voto unanime del Consiglio= Ciò avviene anche nelle materie nelle quali sono previste procedure legislative speciali, se l'intenzione è attribuire poteri aggiuntivi all'Unione (mentre talvolta in tali procedure legisl speciali il Consiglio delibera a maggioranza ed il PE ha solo 1potere consultivo, non vincolante, e non 1potere decisionale insito invece nell'approvazione). L'ipotesi prevista dall'art 352 è che 1 determinato scopo rientri già nella competenza dell'Unione, cioè nel “quadro delle politiche definite nei Trattati”, ma che qst'ultima non sia stata provvista dai Trattati dei poteri d'azione necessari x realizzarlo; pertanto, non sarebbe poxibile estendere la portata dei Trattati ampliando le stesse materie rientranti nel loro ambito. Per qsto lo stesso art dispone vari limiti alla sua applicazione: anzitutto, le misure fondate su tale art non possono comportare 1 armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati la escludano. Inoltre, il ricorso a tale procedura è del tutto escluso in materia di politica estera e di sicurezza comune (=intangibilità delle competenze e procedure stabilite x la PESC), a conferma che, malgrado l'apparente eliminazione dei “pilastri”, tale materia conserva 1sua specificità che la sottrae alle regole generali operanti nell'ordinamento dell'Unione. Il principio di sussidiarietà, si collega poi al “principio di prossimità” e “di trasparenza”, secondo i quali le scelte e le decisioni concernenti il perseguimento degli obiettivi europei dovrebbero esser assunte al livello +adatto a consentire ai cittadini di esprimere le proprie esigenze e determinazioni, cioè nel modo +trasparente poxibile e +vicino poxibile ai cittadini stessi. Al principio in esame si riferisce anche il Protocollo n°2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che pone alcuni obblighi alle istituzioni europee e regola i poteri di vigilanza sull'applicazione del principio di sussidiarietà attribuiti ai parlamenti nazionali, con particolar riguardo all'adozione di atti legislativi. Tale Protocollo dispone, anzitutto, che la Commissione, prima di proporre 1atto legislativo (salvi i casi di straordinaria urgenza), effettua ampie consultazioni, tenendo conto, se del caso, anche della dimensione regionale e locale dell'azione intrapresa. Ogni proposta dev'esser motivata con riguardo al principio di sussidiarietà, nonché di proporzionalità e accompagnata da 1scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il risp di tali principi. Il Protocollo aggiunge 1serie di disposizioni volte a garantire l'info dei parlamenti nazionali e a conferire loro poteri di vigilanza significativi; parliamo, quindi, di prescrizioni molto stringenti e rigorose. Infatti, è previsto l'obbligo della Commissione, del PE e del Consiglio di trasmettere i progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati, le risoluzioni del PE e le posizioni del Consiglio ai parlamenti nazionali, ciascuno dei quali (o ciascuna camera) può mettere in moto 1procedura di preallarme (“early warning”), x cui entro 8 sett dalla trasmissione di 1progetto di atto legislativo, ciascun parlamento nazionale (o sua camera), può formulare 1parere motivato (inviato ai presidenti del PE, del Consiglio e della Commissione), nel quale dichiara di ritenere che il progetto NoN sia conforme al principio di sussidiarietà; l'emanazione di 1siffatto parere va tenuta conto dalle istituzioni (o Stati) proponenti poiché, se il parere proviene da almeno 1/3 dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (2voti xciascun parlamento ed 1 per camera, xqlli bicamerali), esso ha l'effetto di 1 “veto sospensivo” e quindi il progetto di atto legislativo dev'esser riesaminato e, al termine di ciò, l'istituzione (o il gruppo di Stati) proponente è tenuta a motivare la sua decisione, che può consistere sia nel mantenere il progetto, sia di modificarlo o ritirarlo. Se, invece, 1atto da adottare con procedura legislativa ordinaria viene contestato, x violazione della sussidiarietà, dalla maggioranza semplice dei voti dei parlamenti nazionali, la Commissione deve riesaminare la proposta e, ove intenda mantenerla, deve inviare il proprio parere e qlli dei parlamenti nazionali al PE e al Consiglio, che ne tengono conto e verificano la compatibilità con il principio di sussidiarietà. Se, ancora, il Consiglio (a maggioranza del 55% dei suoi membri, o il PE (a maggioranza dei voti espressi), ritengono che la proposta sia incompatibile con la sussidiarietà, essa non forma oggetto di ulteriore esame, ma è respinta in limine litis (=“sulla soglia”,”prima che inizia la lite”). Infine, il Protocollo n°2 stimola la partecipazione dei parlamenti nazionali alla eventuale impugnazione di atti legislativi europei che violino il principio di sussidiarietà, poiché 1Stato membro può impugnare 1atto del genere dinanzi alla Corte non solo di propria iniziativa, ma anche a nome del suo parlamento nazionale, o di una sua camera, in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno (=potere riconosciuto anche al Comitato delle regioni, organo rappresentativo degli enti regionali degli Stati membri, ma solo x l'annullamento di atti x la cui approvazione sia prescritta la sua consultazione). Perciò, la Corte è competente a pronunciare l'invalidità di 1atto che sia viziato x “violazione dei Trattati” e in tale ipotesi assolutamente rientra anche la violazione del principio di sussidiarietà, senza bisogno di 1valutazione di merito sull'opportunità dell'intervento dell'Unione. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E' il 2°principio sul quale si basa l'es delle competenze dell'Unione ed è affermato nel par 4 dello stesso art 5 TUE: “ In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario x il conseguimento degli obiettivi dei Trattati”. Venne codificato ad opera del Trattato di Maastricht del 1992, anche se da tempo già affermato ed applicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia come principio generale del diritto dell'Unione. Esso vincola non solo l'Unione ma anche gli Stati membri, con la conseguenza che la sua violazione da parte di qsti ultimi rappresenta una infrazione sottoponibile al giudizio della Corte di giustizia. Infatti, riguardo agli Stati membri la proporzionalità opera spesso come limite all'es della facoltà loro concessa di porre delle eccezioni alle libertà previste dai Trattati. Tale principio comporta 1valutazione circa la congruità dei mezzi impiegati risp all'obiettivo perseguito e implica che tali mezzi devono essere limitati a quelli occorrenti x il raggiungimento dell’obiettivo in questione. Ciò significa che anche qst principio, in quanto riferito all'Unione, è teso a porre 1argine alla sua azione; ma, a differenza del principio di sussidiarietà, quello della proporzionalità opera nell’intero campo di applicazione dei Trattati , comprese le materie nelle quali l'Unione ha una competenza esclusiva. Anche tale principio si estende poi agli altri due pilastri in virtù della sua corrispondenza a un principio generale. L'art 5 fa, inoltre, espresso riferimento non solo al contenuto dell'azione (che dev'esser in linea con tale principio), ma anche alla forma, cioè ai tipi da atti adottabili. In pratica le misure normative, graduate risp all'obiettivo, devono avere la minor obbligatorietà poxibile..csì, se non è indispensabile 1regolamento (obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile) dovrà emanarsi una direttiva (obbligatoria solo x il risultato da raggiungere), e , se non è necessario 1atto vincolante, dovrà preferirsi 1raccomandazione. L'Unione può anche, qualora sia poxibile, raggiungere 1obiettivo prescindendo dall'emanazione di 1suo atto, limitandosi ad incentivare azioni degli Stati membri o a promuovendo il “principio del mutuo riconoscimento”, xil quale le legislazioni dei vari Stati, pur restando differenti tra loro, riconoscono determinate situazioni giuridiche. Ma il principio di proporzionalità non esaurisce il suo ruolo sul piano normativo degli atti adottabili; esso impone che non si vada al di là del necessario anche x qnto riguarda gli oneri amministrativi e finanziari derivanti dall'intervento dell'Unione. Al riguardo il citato Protocollo n°2 ha cura di precisare che tali oneri, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali e locali, sugli operatori economici e sui cittadini, devono esser il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo. Va sottolineato che i poteri di controllo affidati ai parlamenti nazionali da tale Protocollo riguardano solo il principio di sussidiarietà e non possono estendersi al risp del principio di proporzionalità. LE SITUAZIONI PURAMENTE INTERNE AI SINGOLI STATI Ultimo limite alla competenza dell'UE nei confronti degli Stati membri, è rappresentato dall'impossibilità giuridica xl'Unione d'intervenire in situazioni che siano puramente interne ad 1singolo Stato membro o che, in ogni caso, sfuggano all’ambito d'applicazione del diritto dell'Unione. Si tratta di 1limite che si ricollega al citato principio delle competenze d'attribuzione, in virtù del quale l'Unione può agire solo nella misura delle competenze conferitele dagli Stati membri con i Trattati. Tra l'altro, tale limite, in numerosi settori del diritto dell'Unione, spesso viene applicato solo a situazioni “transnazionali”, cioè che mettano in rapporto almeno2 Stati membri; è il caso delle 4libertà nelle quali si concretizza il concetto di mercato interno: la libertà di circolazione delle merci, persone, servizi & capitali; quindi, ci si riferisce alle merci esportate da uno Stato membro all’altro, o alle persone che si spostino da 1Stato membro all'altro (xoffrire o ricevere 1servizio) o che pur non spostandosi, svolgano cmq servizi diretti (anche) vs 1Stato diverso dal proprio. Per cui, se non ci sono “spostamenti” tra i Paesi dell'Unione, gli Stati restano liberi, in linea di principio, di applicare la propria normativa. Tuttavia, pur continuando a rispettare la competenza degli Stati membri, la Corte di giustizia sembra voler ampliare le possibilità d'intervento dell'Unione, interpretando restrittivamente la nozione di situazione puramente interna e ritenendo rilevanti ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione anche elementi secondari o meramente potenziali ; infatti, di rado la Corte è arrivata ad affermare che 1situazione non presentava alcun elemento di estraneità. Ne costituiscono esempi: In materia di circolazione dei servizi, tranne ovviamente nei casi in cui il prestatore di lavoro o il fruitore del servizio si spostino da 1Stato membro all'altro, normalmente, le situazioni sono di natura interna. Ma la situazione cessa di esser interna, e ricade nell'ambito del diritto dell'Unione, anche nell'ipotesi in cui non sono gli individui a spostarsi, ma i servizi, pur se solo in parte. E' il caso della sentenza Carpenter 11Lugl2002, in cui la Corte ha riconosciuto il diritto della moglie (filippina) del sign.Carpenter, cittadino inglese, di soggiornare nel Regno Unito con il proprio coniuge, il quale prestava servizi (vendita di spazi pubblicitari a riviste di varia natura e ulteriori servizi) anche verso editori con sede in Stati diversi dal suo. In materia di circolazione delle merci, con la sentenza Mathot del 18Feb1987 , la Corte ha affermato l'inapplicabilità dell'art 30 (oggi 34 TFUE=che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e qlsiasi misura di effetto equivalente a restrizioni simili) rispetto ad 1normativa del Belgio che poneva delle prescrizioni sull'etichettatura del burro prodotto in tale Stato. La questione era stata sollevata nell'ambito di 1procedimento penale a carico del sig.Mathot, imputato di aver messo in commercio burro da lui preparato in una confezione non recante il nome e l'indirizzo del preparatore, trasgredendo csì la legge belga, a norma della quale era obbligatorio, xil burro prodotto in Belgio, indicare sulla confezione il nome e l'indirizzo del produttore, del fabbricante, del preparatore o del venditore; ma lo stesso obbligo non vigeva xil burro importato dagli altri Stati membri e ciò poteva svantaggiare i produttori, fabbricanti o preparatori belgi rispetto ai loro concorrenti stranieri, creando quindi un «effetto restrittivo o equivalente contrastante con l'art. 30 del trattato CEE». Tuttavia, la Corte ha sottolineato che l'art 30 era inteso a eliminare gli ostacoli xl'importazione di merci, non già a garantire che le merci di origine nazionale fruiscano, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate; xciò, la differenza di trattamento fra merci (come in qsto caso), che non sia atta ad ostacolare l'importazione o a sfavorire la distribuzione e collocazione delle merci importate, non ricade sotto il divieto stabilito dal suddetto articolo e di conseguenza, pur ammettendo che sussista 1discriminazione a danno del burro nazionale (e quindi, ammettendo che la vicenda cmq ricade nell'ambito di applicazione del diritto comunitario), la Corte ha ritenuto applicabile tale art solo nei casi in cui ha riconosciuto 1effetto restrittivo dell’importazione di merci a danno delle stesse. In materia di circolazione dei lavoratori subordinati, la sentenza Uecker & Jacquet del 5Giugn1997 , costituisce 1raro caso in cui la Corte ha affermato che la situazione NoN presentava alcun elemento di estraneità (quindi “Sì Situaz meram interna”!); in essa, infatti, la Corte ha negato il diritto dei coniugi stranieri di lavoratori cittadini di 1Stato membro, di accedere al lavoro in tale Stato, in quanto la normativa europea non può esser applicata ai lavoratori che non abbiano mai esercitato il diritto di circolazione. La sign.ra Uecker, cittadina norvegese, e la sign.ra Jacquet, cittadina russa, coniugate entrambe con cittadini tedeschi e residenti in Germania, chiedevano l'allungamento dei loro contratti di lavoro basandosi su 1regolamento relativo alla libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. La loro richiesta xò venne respinta poiché entrambe cittadine di Paesi 3° e, anche se coniugate con 2cittadini europei, qsti non avevano mai esercitato il diritto di libera circolazione e di conseguenza le signore in qstione non potevano avvalersene. Anche riguardo alle persone è possibile che le situazioni interne ricadano nel diritto e nella competenza dell'Unione, qualora ciò sia previsto da norme dei Trattati in vista di dati obiettivi, come la parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (art 157 TFUE), di cui caso esemplare è la sentenza Defrenne del 1975\76, nella quale la Corte ha riconosciuto l'efficacia diretta “orizzontale” di certe disposizioni del Trattato (in specie il principio di parità di retribuzione), in ragione della loro particolare impo, consentendo alle persone di far valere 1diritto non solo vs 1Stato membro ma anche nei confronti di 1altra persona. In qsto caso, 1hostess aveva avanzato pretesa d'indennità al suo datore di lavoro, x aver subito in 1certo periodo, in qnto lavoratrice di sesso femminile, 1discriminazione in fatto di retribuzione risp ai colleghi maschi che svolgevano lo stesso suo lavoro. In conclusione può dirsi che, in alcune importanti materie, le situazioni puramente interne ad 1Stato membro sono sottratte alla competenza dell'Unione e all’applicazione del suo diritto, rimanendo riservate allo Stato in qstione. Tuttavia, non può dedursi da ciò nessuna regola generale poiché è lo stesso diritto dell'Unione che definisce i propri confini e ben può, in varie materie e a vario titolo (xes prevedendo misure di armonizzazione normativa) regolare situazioni interne. IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E' il principio, contenuto nell'art 4 TUE (ex art 10 TCE), in virtù del quale gli Stati membri devono adottare ogni misura necessaria ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni europee. Inoltre, devono facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione . E' stata la giurisprudenza della Corte di giustizia a rinvenire tale “obbligo”, (che, in pratica, esprime la formula pacta sunt servanda, connaturata alla stipulazione di ogni trattato internazionale), applicandolo sopratto alla luce del cd principio dell'effetto utile, in virtù del quale ogni disposizione va interpretata e applicata in maniera tale da ricavarne tutti gli effetti idonei a farle conseguire, nella maniera +completa, il proprio obiettivo. Vi sono molti esempi di tale giurisprudenza, in alcuni casi anche “creativa” [come nel caso della sentenza Costa c ENEL del 15Lugl1964, con la quale la Corte affermò il primato del diritto comunitario su quello nazionale, con conseguente impoxibilità xgli Stati membri di far prevalere 1legge interna successiva in contrasto con l'ordinamento comunitario, oppure come la sentenza Francovich & Bonifaci, 19Nov1991, che affermò l'obbligo degli Stati membri (a certe condizioni) di risarcire i danni provocati ai singoli dalle proprie violazioni di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione]. In primo luogo, l'obbligo di leale collaborazione fu intelligentemente applicato “a rovescio”, cioè quale obbligo di cooperazione dell'Unione e, quindi delle istituzioni europee a favore degli Stati membri e, successivamente, ha trovato applicazione anche nei rapporti TRA le istituzioni europee stesse. Ma, tale principio di generale collaborazione e cooperazione, nasce sopratto riferito a ciascuno Stato membro e si specifica con riguardo a TUTTI gli organi e le autorità pubbliche, siano essi legislativi, giudiziari o amministrativi e che siano formalmente dello Stato o enti territoriali. Infatti, come conseguenze dell'obbligo di leale cooperazione, la Corte di giustizia ha affermato: obbligo del giudice nazionale di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti dei singoli derivanti dal diritto comunitario direttamente applicabile, adottando provvedimenti provvisori a tutela dei singoli anche nelle ipotesi in cui il diritto interno vieti l’emissione di tali provvedimenti, disapplicando la norma interna che li impedisce [sentenza Factortame, 19Giugn1990]; CAPITOLO 5: LE ISTITUZIONI DELL’ UNIONE E DELLA COMUNITA’ EUROPEA QUADRO GENERALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI L’UE dispone di 1ampia e articolata struttura organizzativa (1quadro istituzionale unico nel suo genere), la cui azione è diretta a “promuovere i suoi valori, perseguirne gli obiettivi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni” (art 13 TUE). La regolamentazione relativa alla composizione, al funzionamento, alle competenze ed ai poteri dei diversi organi è ripartita tra il TUE ed il TFUE. Alcuni di tali organi sono definiti “ISTITUZIONI”, ciò non solo per sottolineare la loro particolare importanza, ma anche xil fatto che alcune disposizioni dei Trattati si riferiscono espressamente ad esse e non agli altri organi: -PARLAMENTO EUROPEO\\ -IL CONSIGLIO EUROPEO\\ -IL CONSIGLIO\\ -LA COMMISSIONE EUROPEA\\ -LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE\\ -LA CORTE DEI CONTI EUROPEA\\ -BANCA CENTRALE EUROPEA. Il PE, il Consiglio e la Commissione sono le 3fondamentali istituzioni politiche & “rappresentative”, rispettivamente dei cittadini degli Stati membri, dei loro governi e dell'interesse unitario dell'Unione; “fondamentali” xkè, si tratta delle 3 istituzioni destinate, in base ai Trattati, a collaborare e ad interagire tra loro nel quadro delle +importanti funzioni dell'Unione (quali la normativa e, +in generale la funzione decisionale, l'approvazione del bilancio e la conclusione di accordi internazionali) e, x qsto, tali procedimenti sono detti “interistituzionali”. Quindi i rapporti tra queste istituzioni devono corrispondere a quel principio di leale collaborazione che, stabilito originariamente nelle relazioni tra gli Stati membri e l'Unione, è stato esteso dalla Corte di giustizia anche ai rapporti tra le istituzioni & devono conformarsi al riparto di competenze tra le stesse, stabilito dai Trattati; riparto dal quale emerge 1principio di equilibrio istituzionale, xcui ogni istituzione esercita le proprie competenze nel risp di quelle delle altre istituzioni. Il risp di tale principio è sottoposto al controllo della Corte di giustizia, che ben può determinare l'illegittimità degli atti adottati in sua violazione. Le altre istituzioni si caratterizzano xla piena indipendenza, trattandosi di istituzioni giudiziarie (Corte di giustizia), dell'autorità monetaria (BCE) e dell'autorità di controllo dei conti (Corte dei Conti). L’ apparato dell'UE poi comprende il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), formato dalla BCE, dalle banche centrali nazionali ed altri organi bancari, xes la Banca europea x gli investimenti, con spiccata autonomia, 1propria struttura organizzativa e di propria personalità giuridica. I Trattati istituiscono anche organi ausiliari, come i Comitati (il PE, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da 1Comitato economico e sociale e da 1Comitato delle regioni), che esercitano funzioni x lo + consultive in specifiche materie. Altro organo caratterizzato da piena indipendenza è il Mediatore europeo, ma va ricordato anche il Comitato politico e di sicurezza, previsto dall'art 38 TUE, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), che svolge funzioni di controllo sulla situazione internazionale (operazioni militari, gestione delle crisi..) e sull'attuazione delle politiche in materia ed ha funzioni consultive nei riguardi del Consiglio e dell'Alto rappresentante xgli affari esteri e la politica di sicurezza. Ulteriori organismi, infine, sono creati con atti delle istituzioni europee, con compiti vari di natura tecnica, scientifica, gestoria, operativi, di sostegno e coordinamento dell'azione delle autorità statali...e sono, solitamente, designati col termine di “agenzie”: Agenzia europea dell'ambiente (EEA), Agenzia europea x la sicurezza aera (EASA), Il Centro europeo xlo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)...In materia di cooperazione penale e di polizia vanno ricordati l'Organismo europeo x il consolidamento della cooperazione giudiziaria (Eurojust) e l'Ufficio europeo di polizia (Europol), regolati nel TFUE. IL PARLAMENTO EUROPEO Il PE è l'istituzione rappresentativa dei cittadini dell'Unione, l'organo democratico xeccellenza. Tale istituzione esisteva già al momento della nascita della CECA, come Assemblea e fu 1istituzione comune alla CEE ed alla CEEA sin dalla loro costituzione. Il num dei parlamentari europei è variato molte volte, in corrispondenza dei successivi ampliamenti degli Stati membri, dai 6 originari agli attuali 27, i quali hanno comportato 1aumento anche dei parlamentari. L'attuale PE, eletto x la legislatura 2009-2014, è formato da 736 parlamentari, suddivisi secondo 1criterio grossomodo demografico: xes alla Germania ne sono assegnati 99, all'Italia e al Regno Unito 72, scendendo fino agli attuali 5 di Malta. L'art 14 TUE non assegna 1 num fisso x ciascun Paese, ma solo 1num max dell'intero Parlamento, consistente in 750+ il Presidente (che aumenterà nel corso della presente legislatura a 754, secondo qnto stabilito con intesa politica dal Consiglio, ripartendo 18 seggi in +, che il PE ha contemplato quali membri “osservatori” che partecipano ai lavori ma senza diritto di voto né poxibilità di ricoprire cariche all'interno del PE=cd “parlamentari fantasma”). Il criterio di assegnazione dei seggi è 1 criterio degressivamente proporzionale, cioè comporta che il num dei parlamentari degli Stati membri NoN è in rapporto diretto col num di cittadini di ognuno di tali Stati, ma anzi..mano a mano che la popolazione si riduce, tale criterio opera in maniera meno decisiva: csì in definitiva gli Stati demograficamente maggiori hanno 1 num di parlamentari inferiore a quello che gli spetterebbe in base ad 1rigido rapp proporzionale fra parlamentari e popolazione dello Stato. Il num dei componenti del PE e la loro assegnazione a ciascuno Stato sono cmq stabiliti dal Consiglio europeo con decisione all'unanimità, su iniziativa del PE e con la sua approvazione. L'unanimità, in pratica, significa che la materia richiede 1accordo fra tutti gli Stati e l'approvazione del PE implica la necessità del suo consenso. Tali parlamentari si aggregano in “gruppi parlamentari”, secondo affinità politiche e assolutamente non secondo la propria cittadinanza o nazionalità; se la consistenza numerica di 1gruppo scende sotto i 25deputati, il gruppo può esser autorizzato ad esistere sino alla successiva seduta, purchè rappresenti almeno 1/5 degli Stati membri ed esista da + di 1anno. Non sono ammessi gruppi misti, xcui i deputati che non appartengono a nessun gruppo restano tali e sono esclusi da alcuni privilegi riservati ai gruppi. Tale articolazione del PE in gruppi politici tra diversi Stati, mette in luce il carattere sopranazionale di tale istituzione, consentendo di configurarla come istituzione rappresentativa dei cittadini europei, aggregati nelle loro componenti politiche non nazionali; infatti, i partiti politici a livello europeo sono 1impo fattore xl'integrazione in seno all'Unione, poiché contribuiscono a formare 1coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'UE. Sono previste anche delle incompatibilità del mandato parlamentare europeo con altre cariche, xes con la partecipazione alla Commissione, alla Corte di giustizia, al governo di 1Stato membro, nonché col mandato di membro del parlamento nazionale (l'Italia ha stabilito anche l'incompatibilità con le cariche di Presidente di giunta regionale e di assessore regionale). I privilegi e le immunità previste xi parlamentari europei sono regolati dal Protocollo n°7 con specifiche disposizioni ed è lo stesso PE che può revocarli in base al suo Regolamento interno. In origine i componenti del PE erano eletti tra i componenti dei parlamenti nazionali, cioè dei “delegati”ke i parlamentari nazionali designavano tra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro. Questo sistema xò aveva scarsa rappresentatività, in quanto non erano espressione diretta del popolo europeo, che restava del tutto estraneo alla formazione del PE. Inoltre, i procedimenti attravs cui i parlamenti nazionali eleggevano i delegati raramente rispettavano 1criterio di proporzionalità rispetto ai partiti rappresentati nei parlamenti stessi (csì i partiti di minoranza erano praticamente inesistenti) & gli stessi componenti del PE, essendo anche membri del proprio parlamento nazionale erano indotti a impegnarsi +in quest’ultimo che in quello europeo, anche xkè all’epoca, i poteri del PE, erano ben scarsi. Dopo molteplici iniziative, il Consiglio adottò nel 1975 1decisione che introdusse l'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto e le 1°elezioni dirette del PE si tennero nel 1979. L'adozione di 1procedura elettorale uniforme è condizionata da 1procedimento alquanto complesso (ma convenzionale), che richiede, 1deliberazione unanime del Consiglio e la successiva approvazione degli Stati membri in base alle rispettive norme costituzionali (che corrisponde ad 1atto di ratifica di 1accordo internazionale): Il PE elabora il progetto di voto x permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto e previa sua approvazione (a maggioranza dei membri che lo compongono), interviene il Consiglio ke stabilisce le disposizioni necessarie che non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto. Organizzazione e funzionamento Il PE elegge tra i suoi membri -il Presidente\ -14 Vicepresidenti e 5 questori (=che tti e 3insieme compongono l'Ufficio di Presidenza). Essi durano in carica 2 anni e mezzo, cioè la metà della durata quinquennale del PE stesso. Ulteriori organi sono: • Conferenza dei presidenti, formata dal Presidente del Parlamento+i presidenti dei gruppi politici; • Conferenza dei presidenti di commissione, composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Le commissioni permanenti (fra qste qlla x le petizioni) durano x 2 anni e mezzo ed hanno competenza x materia (attualmente sono 20); il loro compito è quello di preparare, istruire e consultare le tematiche sulle quali dovrà deliberare il Parlamento esprimendosi con risoluzioni, pareri e raccomandazioni. Le commissioni temporanee, invece, durano12 mesi (prorogabili) e sono costituite dal Parlamento per una specifica questione (xes le commissioni temporanee d’inchiesta, incaricate di esaminare denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione). Questi casi possono essere imputabili sia alle istituzioni, sia agli organi dell'Unione, che agli Stati membri. L'inchiesta cessa di esistere con la consegna della sua relazione al PE, il quale può assumere le iniziative che ritiene più opportune . Riunioni Il PE tiene una sessione ordinaria annuale e si riunisce di diritto il 2°martedì di Marzo; tale sessione ha durata annuale e ogni tornata ha luogo, di regola, ogni mese. Per quanto riguarda la sede del PE è fissata d’intesa comune dai governi degli Stati membri, a Strasburgo, dove si tengono le 12tornate plenarie mensili, mentre quelle aggiuntive e le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles. Sono previste xle votazioni diverse maggioranze a seconda delle specifiche materie, ma affinchè il PE possa svolgere i suoi lavori, occorre che sia presente 1\3dei componenti; le votazioni sono considerate valide qualunque sia il num dei votanti, a meno che, il Presidente all'atto della votazione su richiesta di almeno 40 deputati, constati l'assenza del num legale. Le funzioni & i poteri In origine il Parlamento aveva 1ruolo meramente consultivo e poteri molto modesti, in quanto si limitava alla formulazione di pareri (talvolta facoltativi, + spesso obbligatori, ma mai vincolanti) riguardo alle proposte di atti presentate dalla Commissione e sulle quali il potere di decisione apparteneva esclusivamente al Consiglio. Qsto quadro di deficit democratico, si è progressivamente eroso, portando il PE ad assumere 1potere “legislativo” condiviso con il Consiglio (e con la Commissione). Ciò si è realizzato con l'istituzione della procedura della “codecisione”, che conferisce al PE 1posizione paritaria con il Consiglio; tale procedura è regolata dall'art 294 TFUE e col Trattato di Lisbona è diventata la procedura legislativa ordinaria. NON ha potere d'iniziativa, prerogativa esclusiva della Commissione, ma il Trattato di Maastricht gli ha riconosciuto 1potere di “preiniziativa”, poiché con la maggioranza dei membri che lo compongono il PE può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte su determinate qstioni xle qli reputa necessaria l'azione dell'Unione. Se la Commissione se ne sbatte, deve comunque darne motivazione al PE, anche se cmq è difficile visti i forti strumenti di pressione politica a disposizione del PE su di lei, nel quadro del loro rapp fiduciario. Il PE esercita impo funzioni anche in materia di bilancio, nonché di controllo sulle altre istituzioni. In particolare.. SIGNIFICATIVI sono i POTERI DI CONTROLLO del Parlamento sulla Commisione:infatti, il PE esamina , almeno 1mese prima dell'apertura della sua sessione e in seduta pubblica, la relazione generale annuale sull'attività della Commissione, che qst'ultima è tenuta a pubblicare ogni anno. Attravs tale esame il PE analizza e valuta l'operato della Commissione e di tte le istituzioni dell'Unione. Inoltre la Commissione è tenuta anche a presentare, assieme alla relazione generale, 1programma d’azione relativo all’anno successivo, sul quale il Parlamento può esprimere proprie valutazioni, orientamenti ed indirizzi. Ma i 2strumenti+incisivi di controllo politico del PE sulla Commissione sono rappresentati dalle cd interrogazioni e dalla mozione di censura: Le interrogazioni possono essere scritte o orali, xcui la Commissione è tenuta a rispondere oralmente (se sono interrogazioni con richiesta di risposta orale , xle quali possono prendere iniziativa solo 1commisione, 1gruppo politico o almeno 40 deputati)....o xiscritto (se sono interrogazioni con richiesta di risposta scritta , che possono esser presentate da ciascun deputato). Cmq, è previsto 1“question time” in ciascuna tornata, durante il quale ciascun deputato può presentare 1sola interrogazione. Per quanto riguarda la mozione di censura , invece, ci si riferisce al potere del PE di provocare le dimissioni della Commissione. Essa può considerarsi come una mozione di sfiducia nei suoi confronti (come qlla che può emettere il parlamento italiano, determinando la caduta del governo), e ciò è possibile in quanto il rapporto di fiducia tra le 2istituzioni rileva anche ai fini della stessa nascita della Commissione. L'adozione di tale mozione è comunque circondata da molteplici garanzie: Innanzitutto, la decisione di mozione deve essere sostenuta da un ampia maggioranza, cioè i 2/3 dei voti espressi e a maggioranza dei componenti; in secondo luogo la mozione può esser discussa solo dopo averla ben esaminata, non prima di tre giorni dal suo deposito e infine la discussione deve avvenire con la massima trasparenza, cioè con votazione pubblica. Conseguenza dell’approvazione della mozione di censura sono le dimissioni collettive di membri della Commissione e non è ammessa la censura contro singoli commissari, xcui anche se motivata dalla condotta di singoli membri della Commissione, si ripercuote cmq sull'intera Commissione. PER QUANTO RIGUARDA IL POTERE DI CONTROLLO sul Consiglio, originariamente non esisteva alcun rapporto con il Consiglio, ma prima nella prassi, poi nei Trattati, è stato riconosciuto al PE anche vs il Consiglio 1diritto d'interrogazione. Inoltre, il Presidente di turno del Consiglio, nell'assumere la carica, presenta 1relazione semestrale sul programma di lavoro e 1relazione annuale sulla propria attività. Non è neanche proponibile una possibilità di censurare il Consiglio come invece x la Commissione, dato il rapporto di fiducia che già è alla base del Consiglio stesso, tra i suoi componenti ministri ed i parlamenti nazionali. PER QNTO RIGUARDA IL CONTROLLO sul Consiglio europeo, anche con qsto il PE in origine no rapporti; ma oggi anche xil Consiglio europeo è prevista la presentazione al PE di 1relazione dopo ogni riunione, da parte del suo Presidente. Inoltre sono anche in qsto caso è prevista la possibilità xil PE di ascoltare il Consiglio europeo, seguendo xò le modalità previste dal Regolamento interno dello stesso Consiglio europeo (e non come x la Commissione & il Consiglio seguendo il Regolamento del PE). Scarsi poi i RAPPORTI CON LA BCE, organo di piena indipendenza, tuttavia anche il Presidente BCE deve presentare al PE 1relazione annuale d'attività, sulla quale il PE può dibattere svolgendo una, seppur blanda, forma di controllo. dalla poxibilità x1Stato membro di impugnare 1atto del Consiglio adottato col proprio voto favorevole, poxibilità che non sarebbe ammissibile ove l'atto fosse giuridicamente attribuito agli Stati membri in quanto tali. La sua composizione è variabile, poiché esso è formato dai ministri competenti ratione materiae in corrispondenza agli argomenti di volta in volta posti al suo ordine del giorno e l'elenco delle varie formazioni è adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata. La presidenza del Consiglio è determinata con votazione a maggioranza qualificata secondo 1sistema di rotazione paritaria, cioè che assicura a tti gli Stati membri, a turno, tale presidenza x 1periodo di 6mesi. Più precisamente, viene predeterminato 1gruppo di 3Stati membri (cd “troika”), tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione, x 1periodo di 18mesi; ciascun membro di tale gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio (tranne di qlla “Affari esteri”) x 6mesi e gli altri 2 membri lo assistono in tutti i suoi compiti. Diversa è la presidenza del Consiglio “Affari esteri”, che spetta ad 1organo individuale e non ad 1Stato membro: si tratta dell'Alto rappresentante xgli affari esteri e la politica di sicurezza, nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l'accordo del Presidente della Commissione, poiché fa anche parte di qst'ultima in qualità di 1dei suoi vicepresidenti. Il Consiglio è poi assistito da 1Segretariato generale, la cui organizzazione è decisa a maggioranza semplice e la cui responsabilità è affidata ad 1Segretario generale, nominato sempre dal Consiglio a maggioranza qualificata. Il Consiglio si riunisce: su convocazione del suo Presidente xiniziativa dello stesso Presidente/ di 1Stato membro/ della Commissione. La sua sede è a Bruxelles, ma in Aprile, Giugno e Ottobre tiene le sue sessioni a Lussemburgo. Le sue riunioni avvengo in seduta pubblica, qndo delibera e vota su 1progetto legislativo; le sessioni sono suddivise in2 parti, dedicate, alle deliberazioni su atti legislativi & le attività non legislative, x le quali non vige l'obbligo della pubblicità. Nel funzionamento del Consiglio 1ruolo significativo è svolto dal Comitato dei rappresentanti permanenti=COREPER, istituito dal Regolamento interno nel 1958. Il COREPER è anch'esso 1organo intergovernativo, essendo formato dai delegati dei governi degli Stati membri, possiede compiti preparatori ed esecutivi risp al lavoro del Consiglio e si articola in 2parti: il “ Coreper I ” , composto dai rappresentanti permanenti aggiunti & il “ Coreper II ” , composto dai rappresentanti permanenti aventi il rango diplomatico, tra quali si distribuiscono le materie da trattare. Il COREPER svolge 1ruolo impo ai fini dell'adozione degli atti del Consiglio, poiché riceve dal Consiglio la proposta della Commissione e, dopo adeguata istruttoria, è posta in discussione nel COREPER al fine di raggiungere una posizione unanime. Se Sì la questione viene scritta al punto A dell’ordine del giorno del Consiglio, il quale l’approva senza rimetterla in discussione; se NO, il COREPER sottopone 1rapporto di carattere istruttorio in merito all'argomento, che viene iscritto al punto B dell’ordine del giorno e adeguatamente riesaminato e discusso nel Consiglio. Quindi, il COREPER finisce spesso x diventare il reale interlocutore della Commissione. Il sistema di votazione nel Consiglio prevede come quorum costitutivo (perchè possa procedere alla votazione) la maggioranza dei membri aventi titolo di voto. Peraltro, tale quorum non sempre garantisce la poxibilità di adottare 1atto qndo sia richiesta la maggioranza qualificata o l'unanimità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i Trattati dispongano diversamente , cioè la magg qualificata è la regola generale . In effetti, da 1punto di vista “quantitativo”, tale maggioranza risulta la regola + diffusa; in particolare, è prevista nella procedura legislativa ordinaria di “codecisione”. Le altre 2votazioni che possono esser previste, solo quando espressamente prescritte, sono: maggioranza semplice (=xcui il Consiglio delibera con la maggioranza dei membri che lo compongono) e l'unanimità (xla quale le astensioni dei membri presenti o rappresentati non vengono considerate); mentre l'astensione non lo impedisce, il raggiungimento dell'unanimità non si può avere in caso di assenza (e mancata rappresentanza) di 1membro. Ogni Stato membro può ricevere la delega a votare in nome di 1solo altro Stato membro. Tuttavia qsta disciplina relativa alla votazione a maggioranza qualificata si applicherà solo dal 1°Nov2014. Perciò la disciplina attualmente vigente è caratterizzata dal sistema di ponderazione, il quale implica che gli Stati membri non hanno 1 voto ciascuno, ma al voto dei diversi Stati è assegnato 1diverso coefficiente numerico fissato dal Protocollo n°36. Tale sistema è stato previsto sin dalle origini, ma ha dovuto esser aggiornato in occasione di ogni successivo allargamento. L'assegnazione del coefficiente num viene fatta in base all'importanza di ciascuno Stato (sotto il profilo politico, economico, demografico): xes ai 4 “grandi”, Germania, Italia, Francia e Regno Unito è assegnato il valore 29, al Belgio, RepubCeca, Ungheria e Portogallo=12, a Cipro, Estonia e Lituania=4 e a Malta=3. Il sistema consiste nel prevedere 1duplice maggioranza, 1 fondata sulla ponderazione del voto, l'altra sul num degli Stati votanti; la prima maggioranza (quella ponderata) è formata da 255 voti, considerato che il num complessivo dei voti è di 345, di conseguenza la minoranza di blocco è di 91 voti. Affinché 1delibera sia approvata occorre che si determini xò anche 1 altra maggioranza oltre a qsta, consistente nella maggioranza (metà+1) degli Stati membri. Solo se il voto a favore della deliberazione esprime, almeno, sia 255 voti ponderati, sia i voti di 14 Stati membri (27Stati/2=13,5), essa è adottata. Qst'ultima maggioranza dei membri è sufficiente qndo la deliberazione è presa su proposta della Commissione, ma qndo non sia prescritta la proposta della Commissione, è richiesta 1maggioranza qualificata aggravata dei membri, cioè i 255 voti devono esprimere almeno i 2/3 degli Stati membri. E' prevista, infine, anche 1ulteriore condizione di adozione della delibera: si tratta della cd clausola della verifica demografica, in base alla quale ogni Stato membro può chiedere (e solo su richiesta di 1Stato membro) che si verifichi che la suddetta maggioranza qualificata esprima anche che le popolazioni degli Stati che hanno votato favorevolmente, sommate tra loro, rappresentino il 62% della popolazione totale dell’Unione. Le funzioni del Consiglio, oltre ad apparire speculari x certi versi alle funzioni del PE, fanno riferimento a singole disposizioni dei Trattati: 1) esercita, CONGIUNTAMENTE al PE, la funzione legislativa e la funzione di bilancio emerge così, 1ruolo paritario tra il Consiglio ed il PE. 2) esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite dai Trattati. nell'esercizio di tali funzioni il Consiglio non emana solo atti legislativi, ma, se previsto dalle disposizioni dei Trattati, emana anche atti di indirizzo, di assistenza, di consulenza..cioè atti non giuridicamente vincolanti(come le raccomandazioni). Con riguardo a settori specifici, gli atti del Consiglio possono acquistare 1maggiore efficacia giuridica (xes in materia di occupazione, elabora annualmente degli orientamenti di cui gli Stati devono tener conto nelle rispettive politiche). Poteri + specifici e + incisivi risultano poi dalle disposizioni sulla politica economica (come l'adozione di 1raccomandazione contenente gli indirizzi di massima x le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, 1 compito di sorveglianza, di assistenza finanziaria, poteri sanzionatori vso Stati membri con 1disavanzo pubblico eccessivo). Il Consiglio detiene il potere decisionale nella politica estera e di sicurezza comune, anche se non si tratta di 1 potere legislativo, poiché in tale materia è esclusa la poxibilità di adottare atti legislativi. In tale materia il Consiglio opera sulla base degli orientamenti generali e delle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo, adotta le decisioni x 1intervento operativo, che stabiliscono gli obiettivi, la portata, i mezzi, le condizioni d'attuazione e, se necessario, la durata ; decisioni ke vincolano gli Stati. Spetta al Consiglio, inoltre, su proposta dell'Alto rappresentante o su iniziativa di 1 Stato membro, adottare le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di 1missione operativa avente anche implicazioni militari. Nei rapporti con la Commissione, il Consiglio, al pari del PE, può chiederle di procedere a tti gli studi che esso ritiene opportuni x il raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tte le proposte del caso; se la Commissione non ritenga di presentare 1proposta deve comunicare al Consiglio le proprie motivazioni. Provvede alla nomina di altre istituzioni o organi, (come la stessa Commissione, il Comitato esecutivo della BCE, la Corte dei Conti..), fissa gli stipendi, le indennità, le pensioni di coloro che rivestono le principali cariche nelle istituzioni europee (xes del Presidente del Consiglio europeo ^.^) ed interviene a volte nella definizione di atti normativi concernenti l'azione di altre istituzioni (xes il regolamento di procedura della Corte di giustizia è stabilito dalla stessa, ma è sottoposto all'approvazione del Consiglio). LA COMMISSIONE E' 1istituzione politica con carattere tipicamente sopranazionale, tenuta ad operare nell'esclusivo interesse dell'Unione e in posizione di piena indipendenza. Essa è formata da individui indipendenti che si caratterizzano x la loro competenza (in pratica “tecnocrati”). Originariamente il num dei commissari era fissato a 9, in modo da consentire ai Paesi membri + impo (Francia, Italia, Germania) di avere 2 commissari di propria cittadinanza, mentre gli altri (Belgio, Lussemburgo e Olanda) ne avevano 1 a testa; successivamente si è posta l'esigenza di limitare la crescita della Commissione ed evitare che diventasse 1organo poco efficiente, csì il num dei commissari non venne definito, ma si stabilì che comprendesse 1 cittadino di ciascuno Stato membro= quindi, oggi risulta formata da 27 componenti. Solo cittadini degli Stati membri possono far parte della Commissione e le variazioni della sua composizione numerica non richiedono 1revisione dei Trattati. Competenza & indipendenza sono i requisiti che caratterizzano i membri della Commissione e qst'ultima nel suo insieme, ai quali è stato aggiunto “l'impegno europeo”: mentre la competenza e l'impegno europeo sono ogg di 1valutazione inevitabilmente discrezionale da parte dei soggetti che, a vario titolo, intervengono nella loro nomina, invece, l'indipendenza dei commissari è regolata scrupolosamente (dagli artt 17 TUE e 245 TFUE) ed è anche garantita da un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione. In particolare, i commissari : devono far prevalere, in ogni momento, l'interesse generale dell'Unione sugli interessi nazionali e personali; non possono sollecitare, né accettare istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o ente pubblico o privato; devono astenersi da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti; non possono esercitare, x la durata delle loro funzioni, nessun'altra attività professionale, anche se non remunerata (anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni, alcuni obblighi sopravvivono, in particolare i doveri di “onestà e delicatezza” nell’assunzione di determinate funzioni o vantaggi). Allo stesso modo gli Stati membri devono rispettare tale carattere indipende nte e astenersi da qualsiasi tentativo di influenzare le loro decisioni. Csì, al fine di garantire il massimo livello di correttezza e moralità nel 1999 (con la Commissione presieduta da Romano Prodi) si adottò 1codice di condotta dei commissari..stabilendo che gli obblighi previsti erano passibili di controllo giudiziario e soggetti a sanzioni in caso di violazioni. Inoltre, sia il Consiglio che la Commissione possono chiedere alla Corte di giustizia, qualora 1 commissario violi i propri obblighi, di pronunciarne le dimissioni d'ufficio o, se abbia cessato già le sue funzioni, la decadenza del diritto a pensione o altri vantaggi simili. La disciplina della nomina della Commissione ha conosciuto una lunga evoluzione, fino al Trattato di Lisbona del 2007. In origine i membri della Commissione erano nominati di comune accordo, cioè all’unanimità dai governi degli Stati membri, e al di fuori del quadro istituzionale. In seguito il procedimento di nomina si è ricondotto nell'ambito dell'Unione, si è eliminata l'unanimità, si è assegnato 1 potere decisionale al PE e un ruolo di partecipazione al Presidente della Commissione. Il mandato della Commissione è di 5 anni, cosicchè coincide con la durata del PE. In particolare: il Consiglio europeo, delibera a maggioranza qualificata x proporre al PE 1candidato alla carica di Presidente della Commissione; tale candidato è eletto dal PE a maggioranza dei membri che lo compongono; Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando sempre a magg qualificata, propone entro 1 mese 1nuovo candidato, che eletto dal PE secondo la stessa procedura; Il Consiglio, di comune accordo col Presidente della Commissione eletto, adotta l'elenco delle personalità che vengono proposte dai vari Stati membri come possibili membri della Commissione, selezionate conformemente ai criteri citati; Il Presidente\ l'Alto rappresentante\ gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad 1voto di approvazione da parte del PE; in seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo deliberando a maggioranza qualificata. Come si può notare, attualmente il PE ha il potere di condizionare l'investitura della Commissione e non solo (come in origine) la “caduta”. La cessazione anticipata dalla carica di commissario può avvenire: – xdecesso, – xdimissioni volontarie o – d’ufficio. Le dimissioni d’ufficio sono pronunciate dalla Corte qualora il commissario abbia commesso una colpa grave o non risponda +alle condizioni necessarie xl'es delle sue funzioni (xes, non abbia +la cittadinanza europea o sia diventato incapace..). Quando invece le dimissioni o il decesso riguardino il Presidente o l'Alto rappresentante, qsti sono sostituiti x la restante durata del mandato; mentre se l'interessato è 1altro membro della Commissione, è sostituito con 1membro della stessa nazionalità xla restante durata del mandato, da parte del Consiglio di comune accordo con il Presidente della Commissione e previa consultazione del PE (xò lo stesso Consiglio può, all'unanimità e su proposta del Presidente della Commissione, decidere di non procedere alla sostituzione se la restante durata del mandato è breve). Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'intera Commissione, i membri restano in carica, curando gli affari di ordinaria amministrazione, fino alla loro sostituzione che sarà limitata fino alla restante durata del mandato. L'organizzazione interna della Commissione si articola in direzioni generali, servizi e uffici; il Presidente affida ai commissari particolare settori d’attività, con compiti di preparazione dei lavori della Commissione e di esecuzione delle decisioni e x l'espletamento delle proprie competenze ogni commissario costituisce dei gabinetti incaricati di assisterlo (xò la responsabilità x gli atti dei singoli commissari ricade sempre sull'intera Commissione nel risp del principio di collegialità). Il sistema di votazione prevede come quorum deliberativo la maggioranza dei membri della Commissione, ma di fatto essa delibera per consensus. I membri sono tenuti ad assistere a tutte le riunioni, salvo impedimento, che è soggetto alla valutazione del Presidente. La Commissione si riunisce almeno 1 volta alla settimana & ogni volta che se ne presenti la necessità. Una posizione di primato nella Commissione è qlla del Presidente della Commissione xkè: ha un ruolo attivo nella individuazione di candidati alla carica di commissario; stabilisce gli orientamenti della Commissione e attribuisce ai singoli commissari i diversi settori, riservandosi la possibilità di modificare le loro attribuzioni e fermo restando ch'essi operano sotto la sua autorità; inoltre, ha il potere di nomina dei vicepresidenti (con l'eccezione dell'Alto rappr, che è vicepresidente automaticamente) e ha il potere x garantire 1doppio grado di giurisdizione, col diritto di impugnare le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte. Riguardo alla prima esigenza, la creazione del tribunale si è rivelata misura cmq insufficiente, soprattutto xkè i ricorsi sono progressivamente aumentati x il “successo” riscosso dalla Corte, cioè la fiducia sempre più accresciuta, riposta nella Corte da parte degli Stati membri, istituzioni europee, ma anche dagli operatori giuridici nazionali (giudici e avvocati); infine anche in conseguenza del progressivo allargamento dell'Unione a 27 Paesi ha influito, x il corrispondente aumento delle occasioni, e dei soggetti, suscettibili di provocare l'es delle competenze della Corte. Csì, xcercare di alleggerire il peso del contenzioso della Corte, il Trattato di Nizza del 2001 ha previsto la poxibilità di affiancare al Tribunale anche dei tribunali specializzati, istituiti dal PE e dal Consiglio deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, mediante regolamenti, su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia (o su richiesta della Corte e previa consultazione della Commissione); qsti tribunali sono incaricati di conoscere in 1°grado alcune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche e la loro disciplina è prevista nello Statuto della Corte e nei regolamenti di procedura (stabiliti da ciascun tribunale di concerto con la Corte e sono soggetti all'approvazione del Consiglio a magg qualificata) delle diverse giurisdizioni dell'Unione. Lo Statuto della Corte è stabilito con 1Protocollo separato, il quale ex art 51 TUE ha lo stesso valore giuridico dei Trattati ed è attualmente il n°3 (il PE ed il Consiglio possono, deliberando secondo procedura legislativa ordinaria, modificare le disposizioni dello Statuto, su richiesta della Corte e previa consultazione della Commissione o vicevs). Sulla base di qste disposizioni il Consiglio nel 2004 ha istituito il Tribunale della funzione pubblica dell'UE, competente a pronunciarsi in 1° sulle controversie tra l'Unione ed i suoi agenti; contro le sue decisioni può esser proposta impugnazione, SOLO x motivi di diritto, al Tribunale, il quale, nella materia in esame, diventa csì giudice di 2°grado e, di seguito...le decisioni del Tribunale, possono esser eccezionalmente oggetto di riesame da parte della Corte, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse. COMPOSIZIONE DELLA CORTE La Corte di giustizia è composta da un giudice xogni Stato membro (ATTENZIONE, i giudici xò non rappresentano il loro Stato, è 1tipico organo di individui); sono nominati dagli Stati di comune accordo x 6 anni e il loro mandato è rinnovabile. I requisiti richiesti x la nomina sono: indipendenza e notoria competenza, cioè tali giudici devono essere scelti << tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste x l'es, nei rispettivi Paesi, delle +alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza>>. La loro nomina è preceduta (come x gli avvocati generali e x i membri del Tribunale) da 1parere sulla loro adeguatezza fornito da 1comitato di 7 personalità scelte tra gli ex membri della Corte e del Tribunale, membri dei max organi giurisdizionali nazionali, 1 dei quali proposto dal PE. Poi, i giudici, designano tra di loro, il Presidente x 3 anni (rinnovabili); la Corte nomina il Cancelliere, fissandone lo Statuto. La Corte è assistita, poi, da 8 avvocati generali, il cui num può essere aumentato dal Consiglio, all’ unanimità, su richiesta della Corte. L'avvocato generale (la cui nomina e i cui requisiti sono identici a qlli dei giudici) ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità ed in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento conformemente allo statuto della Corte. A differenza di 1pubblico ministero, egli partecipa all'esercizio della funzione giurisdizionale ed è 1membro dell'istituzione giudiziaria. Tra gli avvocati generali non esiste alcun ordine gerarchico e non perseguono la difesa di alcun tipo di interesse. I giudici godono dell'immunità dalla giurisdizione, che si estende oltre la cessazione delle funzioni xqnto concerne gli atti compiuti in veste ufficiale e xò può esser tolta dalla Corte in seduta plenaria. La Corte ha sede a Lussemburgo e si riunisce in sezioni, composte da 3 o 5 giudici, o in grande sezione, da 13 giudici e presieduta dal Presidente della Corte; eccezionalmente può riunirsi in seduta plenaria, cioè nella sua composizione completa di tutti i giudici. Il Tribunale ha anch'esso sede a Lussemburgo, è formato da almeno 1 giudice x Stato membro (num fissato dallo Statuto della Corte) con meccanismo di nomina uguale ai giudici della Corte, compresi i requisiti. Le funzioni di avvocato generale sono svolte da 1 giudice, ma solo nelle ipotesi contemplate dal Regolamento dello stesso Tribunale. Il Tribunale della funzione pubblica è composto da 7 giudici, nominati dal Consiglio su proposta del comitato citato, che formula 1elenco di candidati idonei in num doppio risp a quelli da nominare. LA BANCA CENTRALE EUROPEA Svolge 1ruolo estremamente impo nell'ambito dell'unione economica e monetaria; in tale ambito le istituzioni dell'Unione vedono le loro funzioni e i loro poteri sottoposti ad 1regolamentazione diversa risp a quella generale risultante dai Trattati. Perciò l'unione economica e monetaria appare come 1sorta di sistema speciale nell'ambito dell'Unione. Infatti, x la politica economica il ruolo + impo è attribuito al Consiglio ed al Consiglio europeo, mentre + modesti sono i poteri della commissione e specialemente del PE. X la politica monetaria, poteri estremanete incisivi, e pressochè esclusivi, sono attribuiti alle autorità monetarie, che consistono nella BCE e il sistema europeo di banche centrali (SEBC); Qst'ultimo ha come obiettivo principale, il mantenimento della stabiltà dei prezzi ed i suoi compiti fondamentali sono: definire e atturare la politica monetarie dell'Unione; svolgere le operazioni sui cambi; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Peraltro il SEBC non è 1organo autonomiìo, in quanto è composto dalla BCE, con sede a Francoforte, e dalle banche centrali nazionali ed è retto dagli organi decisionali della BCE. E' quindi la BCE, fornita di personalità giuridica e riconosciuta come istituzione, che col suo apparato esercita in concreto le competenze in materia monetaria, a cominciare dall'emissione e dal governo dell'euro. Gli organi della BCE sono il Consiglio direttivo ed il Comitato esecutivo: il 1° è composto dai membri del consiglio esecutivo della BCE e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati parteciapnti all'euro. Il Comitatao esecutivo, invece, comprende il Presidente, il vicepresidente e 4 membri, nominati tra le persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario e cittadini degli Stati menbri, dal Consiglio europeo, che delibera a maggiornaza qualificata su raccomandazione del consiglio e previa consultazione del PE e del Consiglio direttivo della BCE. Il loro mandato di 8 anni non è rinnovabile. Il Comitato esecutivo svolge funzioni preparatorie ed esecutive rsip al Consiglio direttivo e, in genrale, attua la politica monetaria sulla base delle determinazioni del Consiglio direttivo, il quale stabilisce le linee guida della politica monetaria. La BCE si caratterizza x la sua posizione di indipendenza, sia nei confronti degli Stati membri che delle istituzioni politiche europee. Tale scelta risponde all'intento politico di voler sottrarre le decisioni di politica monetaria da ogni forma di condizionamento o di pressione politica proveniente da organi o istiutzioni politiche europee e nazionali. Tale indipendenza non implica “incomunicabilità” fra le autorità monetarie europee e le istituzioni. Tant'è che il Presidente del Consiglio e 1membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE ed il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio su argomenti relativi agli obiettivi ed ai compiti SEBC. Inoltre, la BCE trasmette 1relazione annuale sull'attività della SEBC e sulla politica monetaria al PE, al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo. La BCE svolge anche funzioni consultive e talvolta deve esser obbligatoriamente consultata, come sulle proposte di atti dell'Unione rientranti nelle sue competenze e, dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legilative che rientrino nelle sue competenze. Di particolare impo è il potere normativo, che permette alla BCE di assolvere i compiti del SEBC, poiché essa può emanare regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri. Tali atti hanno le stesse caratteristiche che l'art 288 TFUE assegna agli atti dell'ordinamento dell'Unione: regolamenti e decisioni sono obbligatori e i primi, di portata generale, sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Colpisce la circostanza che essi sono adottati al di fuori di qlsiasi partecipazione o controllo di istituzioni politiche (in specie del PE=”deficit democratico”). LA CORTE DEL CONTI Nasce col Trattato di Bruxelles del 1975, x rispondere all'esigenza di assicurare 1controllo finanziario esterno alle singole istituzioni (esigenza tanto +sentita in quanto le Comunità venivano a dotarsi di 1 sistema di finanziamento autonomo, “delle risorse proprie”, al posto dei contributi degli Stati membri); la presenza di 1organo simile contribuiva ad 1gestione finanziaria +trasparente, in linea con gli sviluppi in senso democratico che si andavano realizzando (sopratto quelli concernnti la disciplina del bilancio). Oggi la Corte dei Conti è formalmente riconosciuta come istituzione. E' 1organo di individui, di natura non giurisdizionale, e i suoi membri (1cittadino x ciascun Stato membro) sono scelti tra personalità che fanno parte, o hanno fatto parte nei rispettivi Paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono 1qualifica specifica xtale funzione e che offrano garanzie d'indipendenza; sono nominati x 6 anni dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta di ciascun Stato membro e previa consultazione del PE. Con disposizione analoga ai membri della Commissione, i membri della corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo e si astengono da ogni atto incompatibile col carattere delle loro funzioni; inoltre, non possono esercitare nessun'altra attività professionale, anche non remunerata e possono esser destituiti dalle loro funzioni o dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o altri vantaggi, qualora la Corte di giustizia constati ch'essi non sono + in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano + gli obblighi derivanti dalla loro carica. La sua funzione principale è assicurare il controllo finanziario dell'Unione esaminando i conti di tutte le entrate e le spese, compresi quelli degli organismi creati dall'Unione (salva espressa esclusione). Si tratta di 1controllo cd “esterno”, cioè effettuato da 1istituzione nei confronti delle altre istituzioni o organi; il controllo riguarda la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e si estende all'accertamento della sana gestione finanziaria (quindi non ha carattere meramente formale, ma anche, in 1certa misura, di merito x qnto concerne l'economicità della gestione finanziaria. Nell’esercizio della sua funzione, la Corte dei conti, dispone di strumenti d'indagine incisivi possibilità di controllare i documenti mediante sopralluoghi presso le altre istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo e organismo che gestisce le entrate e le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri. Inoltre, la Corte dei conti, assiste il PE e il Consiglio nella loro attività di controllo sull’esecuzione del bilancio. Uno dei principali risultati della funzione di controllo finanziario consiste nella “dichiarazione di affidabilità dei conti (comprendente l'attestazione della legittimità e regolarità delle relative operazioni), che la Corte dei conti presenta al PE ed al Consiglio; nonché nella “relazione generale annuale”, redatta dopo la chiusura di ogni es finanziario e trasmessa alle altre istituzioni europee. Entrambe sono oggetto di esame da parte del PE ai fini della sua delibera di discarico, con la quale esso dà atto alla Commissione dell'esecuzione di bilancio. La Corte dei conti ha anche una funzione consultiva, nel senso che può dare pareri su richiesta di 1delle altre istituzioni della Comunità; si tratta di pareri facoltativi, cioè altre istituzioni hanno la facoltà, non l'obbligo di richiederli. Solo in qualche raro caso il parere è obbligatorio (xes xil PE ed il Consiglio, qndo devono adottare delle misure di prevenzione e di lotta contro frodi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione), in casi simili la mancata richiesta del parere costituirebbe 1vizio d'invalidità dell'atto. Cmq la podestaà consultiva può esser esercitata dalla Corte anche di propria iniziativa, presentando in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari. IL MEDIATORE EUROPEO E' 1organo individuale istituito dal Trattato di Maastricht con lo scopo di avvicinare il cittadino alle istituzioni europee. Il suo compito è di promuovere la buona amministrazione nell'Unione intervenendo x riparare i casi di cattiva amministrazione. E' nominato dal PE dopo ogni elezione dello stesso Parlamento x la durata della legislatura e il suo mandato è rinnovabile. Malgrado gli stretti rapporti col PE, il Mediatore NON Può ESSER CONSIDERATO 1SUO ORGANO; infatti esercita le sue funzioni in piena indipendenza, non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo e x tutta la durata del suo mandato egli non può esercitare nessun'altra attività professionale, anche se non remunerata. In qsto senso si è espresso chiaramente il Tribunale nell'ordinanza “Lamberts c Mediatore europeo e Parlamento” del 2001. L'indipendenza del Mediatore, anche nei riguardi del PE è confermata dal fatto che qst'ultimo non può revocarne la nomina, ma può solo chiedere alla Corte di giustizia di dichiararlo dimissionario (provocando csì la cessazione dalle sue funzioni), qualora abbia commesso una colpa grave o non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni. Le funzioni del Mediatore sono previste all'art 228 TFUE e dal suo Statuto approvato dal PE; ha il compito principale di ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risiede o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi e degli organismi dell'Unione (salve le competenze giudiziarie della Corte di giustizia). Alché istruisce tali denunce, investendo l'istituzione interessata; tale istituzione, dispone poi di 3 mesi x comunicargli il suo parere al riguardo, dopodiché il Mediatore trasmette 1realzione al PE e all'istituzione, organo o organismo in qstione & provvede ad informare la xsona che ha sporto denunzia. Non si richiede nel denunciante 1interesse ad agire, al contrario del diritto di petizione. Per casi di cattiva amministrazione devono intendersi non solo le ipotesi di illegittimità, cioè nelle quali l'azione è posta in violazione del diritto, ma anche i casi di amministrazione cd impropria, cioè in contrasto con i criteri di trasparenza, efficacia, correttezza, equità..Il compito del Mediatore è cercare anche di riparare l'eventuale torto subito o cmq risolvere il problema sollevato dalla denuncia, x qsto conduce 1indagine in collaborazione con l'istituzione, l'organo o organismo incolpati. Una volta ricevuta la denuncia, o anche di propria iniziativa, il Mediatore, procede alle indagini. Elabora 1relazione con progetti di raccomandazioni e la invia all'istituzione, organo o organismo interessati e al denunciante. Se questa non dovesse fornire 1risposta soddisfacente, come l’accettazione delle raccomandazioni, il Mediatore invierà al PE 1relazione speciale sul caso, con relative raccomandazioni. TUTTAVIA, anche se l'azione del Mediatore non esprime mai atti giuridicamente obbligatori, il suo contributo alla soluzione dei casi è solitamente molto efficace. • il progetto è respinto dal Consiglio MA APPROVATO dal PE= qst'ultimo entro ulteriori 14gg dal rigetto del Consiglio può decidere di approvare tti o solo alcuni degli emendamenti originariamente adottati risp alla posizione del Consiglio, deliberando a maggioranza dei suoi membri=il bilancio è definitivamente adottato!!! Quindi in qst'ultimissima ipotesi la posizione paritaria delle 2istituzioni viene alterata a favore del PE. Inoltre, 1volta che il bilancio è stato adottato, è formalmente il Presidente del PE che constata l'adozione e la sua esecuzione (cioè erogazione spese e riscossione entrate) è di competenza e responsabilità della Commissione (ampiamente coadiuvata dagli Stati membri), sotto il controllo finanziario della Corte dei conti (che presenta al PE e al Consiglio 1relazione di affidabilità dei conti e di regolarità e legittimità delle relative operazioni). Ma il controllo +importante sull'attività complessiva della Commissione appartiene sempre al PE , che, su raccomandazione del Consiglio, attravs la cd decisione di scarico (che può esser anche ritardata o accompagnata da osservazioni) dà atto alla Commissione dell'esecuzione di bilancio. Se invece il bilancio NON viene adottato entro il 1°gennaio, le spese vengono erogate secondo il regime dei dodicesimi, in base al quale le spese effettuate mensilmente non possono superare 1/12simo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente, né 1/12simo di quelli previsti nel progetto di bilancio non adottato. L’ ADOZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI Il secondo procedimento interistituzionale è quello relativo all’ adozione degli atti comunitari o procedimento “legislativo”.Le procedure di adozione degli atti comunitari,in linea di principio,possono essere 3: -procedura di consultazione – procedura di cooperazione - procedura di codecisione. Questa classificazione si fonda sul differente ruolo che le tre istituzioni politiche svolgono nell’ ambito di ciascuna procedura. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE tutte e 3 le procedure sono accomunate dal fatto che prima di procedere,ci deve esse una FORMALE PROPOSTA da parte della Commissione,in assenza della quale non è possibili avviare nessun tipo di procedura decisionale. La proposta della Commissione va preparata non solo dopo delle riflessioni della stessa commissione,ma anche dopo segnalazioni,sollecitazioni,dialoghi con gli ambienti sociale e gruppi di interesse,che gli consente di tenere conto delle reali esigenze ,delle aspettative degli ambienti sociali nei quali gli atti comunitari sono destinati a produrre effetti. Il potere esclusivo di proposta della Commissione è rafforzato dalla disposizione dell’ art 250,par 1,la quale fa notare che il Consiglio ,può si respingere la proposta della Commissione,laddove non si formi xò ,nello stesso Consiglio, la maggioranza richiesta per l’ adozione in atto,ma LA SUA ,MODIFICAZIONE da parte del Con. non è possibile,ameno che non si deliberi all’ unanimità. Anche il par 2 rafforza il potere della Commissione nella fase di proposta in quanto le consente di modificarla ,ovviamente per cercare di avere il consenso delle altre due istituzioni,Parlamento e Consiglio,che con lei ,sono competenti nel processo decisionale. La Commissione può anche ritirare la proposta laddove dopo aver rivalutato gli interessi della Comunità ritenga la stessa superflua. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE Tale procedura è caratterizzata dalla partecipazione del Parlamento a titolo consultivo. Una volta formulata la proposta ,questa viene trasmessa al Consiglio,il quale chiede in proposito il parere del Parlamento. Emesso tale parere il Consiglio decide o meno se adottare l’ atto. Ci sono casi in cui però non è prevista la consultazione del Parlamento ,come per esempio: - nell’ attuazione del mercato interno , - nella definizione della tariffa doganale comune - in disposizioni circa la navigazione marittima e aerea o anche nelle misure sui movimenti di capitali con Paesi terzi. IL Trattato prevede invece più spesso,casi in cui la CONSULTAZIONE E’ OBBLIGATORIA per l’ adozione di provvedimenti contro le discriminazioni , in materia di diritti elettorali o in materia di politica agricola comune. L’ obbligo di consultazione al Parlamento comporta che ,in caso di mancata con sul., l’ atto eventualmente emanato dal Consiglio sia considerato illegittimo per “ violazione delle forme sostanziali” . comportando quindi la nullità dell’ atto considerato da parte della Corte di giustizia. Importante è che l’ obbligo di cui si parla non deve esaurirsi alla sola richiesta di parere del Consiglio al Parlamento,ma è necessario che ,prima di emanare un atto,il Consiglio attenda che il Parlamento abbia effettivamente espresso la sua opinione ,della quale bisogna tenere conto. La procedura di parere obbligatorio implica ancora che, qualora il Consiglio o la Commissione modifichi la proposta in modo sostanziale e cioè quando essa viene realmente mutata rispetto a quella già esaminata,deve essere richiesto il parere del Parlamento. LA PROCEDURA DI COOPERAZIONE Regolata dall’ art 252 e introdotta con L’ Atto unico europeo del 1986 è la seconda procedura ,detta di cooperazione. L’ inizio della procedura è uguale alla consultazione obbligatoria;una volta ricevuto il parere del Parlamento ,il Consiglio non adotta definitivamente l’ atto,ma,a maggioranza qualificata,adotta una “posizione comune”.Quest’ ultima è comunicata ,assieme alla posizione della Commissione a riguardo,al Parlamento,il quale è chiamato a pronunciarsi in proposito. Se entro 3 mesi il Parlamento approva la posizione comune ,o non si pronuncia proprio,il Consiglio può adottare l’ atto ;Se al contrario la respinge il Consiglio lo può adottare solo all’ unanimità. Ci può essere un terzo caso ,oltre alla approvazione o al rigetto,ossia la proposta da parte del Parlamento di nuovi emendamenti alla posizione comune. In tal caso la Commissione è chiamata a riesaminare la proposta in seguito agli emendamenti;quindi trasmette la proposta riesaminata e il suo parere in merito al Consiglio .Questo provvede ad una seconda lettura.In questa fase il Consiglio può accettare gli emendamenti del Parlamento non recepiti dalla Commissione solo all’ unanimità. IN definitiva si può dire che questa procedura si differenzia dalla prima in quanto il Parlamento ha il potere di “doppia lettura”la proposta della Commissione e quindi della posizione comune del Consiglio e il potere di obbligare quest’ ultimo a deliberare all’ unanimità qualora intenda adottare una posizione comune respinta dallo stesso Parlamento. LA PROCEDURA DI CODECISIONE IN questa procedura si può notare un allineamento dei poteri del parlamento rispetto al Consiglio. La procedura di codecisione è stata introdotta con il Trattato di Maastricht del 1992 ed è regolata dall’ art 251. Essa prevede due fasi nella lettura del testo da esaminare : la prima fase è di conciliazione tra i rappresentanti delle due istituzioni in caso di disaccordo e la seconda è la fase della decisione definitiva che avviene solo se il parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un pieno accordo sul medesimo testo. La procedura di codecisione è quella più ampiamente prescritta. Questa procedura si differenzia molto dalle altre. Parte dalla proposta della Commissione,che è inviata contemporaneamente sia al Parlamento che al Consiglio,così da favorire un confronto tra le due istituzioni. Sulla proposta prima ,esprime il suo parere il Parlamento e poi il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata. Quest’ ultimo può giungere a tre diverse decisioni: 1-può adottare l’ atto se approva tutti gli eventuali emendamenti alla proposta contenuti nel parere del Parlamento 2- può adottare l’ atto se il Parlamento non ha proposto alcun emendamento 3- nel caso non concordi con il Parlamento,il Consiglio non adotta l’ atto ma una posizione comune che trasmette al Parlamento. In tal caso il Parlamento è chiamato a pronunciarsi in seconda lettura,entro 3 mesi ,sul testo rielaborato nella posizione comune del Consiglio. Anche in questo caso si aprono 3 possibilità: 1 – può approvare la posizione comune,anche tacendo,e quindi l’ atto si considera adottato nel testo contenuto nella posizione comune 2- può respingere, a maggioranza assoluta, la posizione comune e in tal caso l’ atto non si adotta 3- può proporre emendamenti alla posizione comune e il testo emendato è comunicato al Consiglio,nonché alla Commissione. E’ ora il Consiglio che torna in seconda lettura sull’atto proposto. Se entro 3 mesi approva tutti gli emendamenti del parlamento deliberando all’ unanimità,l’ atto è approvato nel testo risultante dagli emendamenti .In caso contrario si apre una procedura di conciliazione. Viene convocato dal Presidente di turno del Consiglio,d’ intesa con il presidente del Parlamento,un comitato di conciliazione , composto da rappresentanti del consiglio e rappresentanti del Parlamento , chiamati a giungere ad un accordo su un testo comune approvato a maggioranza qualificata dai rapp.del Consiglio e a maggioranza dai rapp. del Parlamento. In veste di conciliatore ,contribuisce alla ricerca dell’ accordo La Commissione. IL CUORE DELLA PROCEDURA è proprio la ricerca di UN ATTO CONDIVISO tra il parlamento e il Consiglio e quindi non vale la regola secondo cui l’ atto può essere adottato se il Consiglio vota all’ unanimità. LA CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI E LA COMPETENZA DELLA CE L’ ultimo procedimento interistituzionale da considerare è quello di stipulazione da parte della Comunità europea di accordi internazionali con Stati terzi o con altre organizzazioni internazionali. Il Trattato CE. pone una disciplina che riguarda la competenza della Comunità a stipulare tali accordi,il procedimento di stipulazione,il ruolo che in esso hanno le diverse istituzioni e infine gli effetti giuridici degli accordi nell’ ordinamento comunitario. Per quanto riguarda la competenza della CE a stipulare accordi ,i principi normativi sui quali la Corte riconosce tale competenza sono rappresentati :- dal riconoscimento della personalità giuridica della Comunità europea(art 281) ; - dalla teoria dei poteri impliciti ;- dall’ obbligo di leale collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità. Dall’ art 281,la Corte ha quindi desunto che la Comunità ha la competenza di stipulare accordi sul piano esterno,in tutte le materie nelle quali ha la competenze di adottare atti normativi sul piano interno. Se non si riconoscesse tale competenza,ci sarebbe il rischio che gli Stati menbri,stipulando essi stessi accordi con paesi terzi pregiudichino la normativa comunitaria. La disposizione che attribuisce personalità giuridica alla Comunità(art 281) ,enuncia quindi il principio del parallelismo delle competenze (in virtù del quale ,ogni qual volta la Comunità ha il potere di adottare una normativa al proprio interno essa è provvista anche del potere di concludere accordi sul piano esterno,con Stati terzi o organizzazioni internazionali ) Inoltre la competenza può essere esclusiva o concorrente con quella degli Stati membri. Nelle materie di competenza esclusiva solo la Comunità ha il potere di concludere accordo internazionali salvo la possibilità che sia la Comunità ad autorizzare gli Stati membri a concludere specifici accordi.La competenza esclusiva riguarda la politica commerciale e la gestione e conservazione delle risorse biologiche marine. Nelle materie di competenza concorrente il potere di concludere accordi internazionali coesiste con quello degli Stati membri. Anche in tal caso però gli Stati membri devono esercitare i propri poteri in modo da non compromettere i fini delle Comunità,in virtù del principio di leale collaborazione. CAPITOLO 7: LE FONTI DELL’ ORDINAMENTO COMUNITARIO CARATTERI GENERALI l’ ordinamento giuridico comunitario è riconducibile ad una pluralità di fonti: FONTI PRIMARIE O FONTI DI DIRITTO COMUNITARIO ORIGINARIO: Il Trattato istitutivo CE e successivi trattati che lo hanno modificato e integrato i Protocolli allegati al Trattato e che fanno parte integrante di esso disposizioni contenute in accordi e atti di adesione con Stati membri ACCORDI INTERNAZIONALI DELLA CE FONTI SECONDARIEO FONTI DI DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO REGOLAMENTI DIRETTTIVE atti obbligatori che le istituzioni comunitarie hanno il potere di emanare DECISIONI Tra le fonti primarie e secondarie c’è un vero e proprio rapporto gerarchico;le seconde infatti sono subordinate alle prime. Ciò significa che esse ,per essere valide ,non devono violare il Trattato ,ne modificare o abrogare le disposizione contenuti nei trattati istitutivi IL TRATTATO CE. Il Trattato CE ,da un punto di vista formale ,nasce come un “accordo internazionale” e come tale è soggetto alle regole del diritto internazionale generale. Tuttavia ,da un punto di vista sostanzialistico,nella misura in cui,esso dà vita ad un ente,ad un organizzazione internazionale,stabilendo i suoi fini ,le sue regole di funzionamento,il suo apparato istituzionale e i suoi poteri,si pone anche come L’ ATTO COSTITUZIONALE di base di tale ente. Il carattere costituzionale del Trattato CE si accentua anche dal fatto che esso dà vita ad un ente sopranazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato alla propria sovranità e il cui ordinamento giuridico riconosce come soggetti giuridici non solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini . Da tale riconoscimento discende che disposizioni,il cui contenuto è chiaro-preciso e incondizionato,possono avere EFFICACIA DIRETTA ,o effetti diretti,nel senso che sono idonee ad attribuire ai singoli dei diritti;tali diritti possono essere esercitati da quest’ ultimi nell’ ambito dell’ ordinamento degli Stati membri ,e per la cui tutela possono anche rivolgersi ai tribunali degli Stati membri. Bisogna distinguere però il concetto di EFFICACIA DIRETTA E quello di APPLICABILITA’ DIRETTA. Quest’ ultimo concetto implica che disposizioni aventi applicabilità diretta,possono essere immediatamente applicati all’ interno degli Stati senza bisogno di mediazione degli stessi ,o meglio senza bisogno di un atto di esecuzione o adattamento all’ ordinamento da parte loro. Spesso questi due termini si sono sovrapposti. In realtà essi si differenziano non solo da un punto di vista concettuale(in quanto l’ efficacia diretta si riferisce ad una qualità soggettiva della disposizione e l’ applicabilità diretta ad una qualità oggettiva ),ma si differenziano da un punto di vista soprattutto pratico perché quest’ ultimo non attribuisce nessun tipo di diritto. semmai obblighi per gli Stati. Inoltre gli effetti diretti operano nei rapporti tra Stati membri e singoli effetti diretti verticali 1. la generalità 2. l’ obbligatorietà 3. la diretta applicabilità GENERALITA’: essa implica che il regolamento si applichi ad una serie indeterminata di destinatari,ossia a più categorie di destinatari determinate astrattamente e individuate sulla base di elementi oggettivi e non di qualità personali. Esso si differenzia quindi dalla decisione in quanto quest’ ultima non ha portata generale ma Individuale ,diretta cioè a destinatari limitati e specifici. OBBLIGATORIETA’in tutti i suoi elementi ciò significa che tale obbligatorietà è,integrale,cioè non è limitata ai soli risultati da raggiungere,come nel caso nella direttiva. LA DIRETTA APPLICABILITA’:negli Stati membri essa mette in evidenza l’ aspetto essenziale della sopranazionalità:infatti i regolamenti esprimono la capacità della Comunità europea di produrre una normativa che raggiunge direttamente i singoli ,creando per essi diritti e obblighi senza che ci sia il bisogno che gli Stati membri facciano qualcosa per darle esecuzione e per farla adattare. L’ applicabilità diretta dei regolamenti comporta che essi acquistino efficacia giuridica all’ interno degli Stati membri al momento stesso in cui,dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea,entrano in vigore sul piano comunitario. Bisogna aggiungere tuttavia che la diretta applicabilità non esclude che possano essere necessari o meglio opportuni ulteriori atti comunitari di esecuzione. Ciò può avvenire qnd si tratta di regolamenti di carattere ” normativo”,in relazione ai quali il Consiglio o La Commissione possono emanare dei regolamenti di esecuzione,o in qnd si tratta di regolamenti il cui contenuto non sia pienamente self-executing(auto-sufficiente),cioè chiaro-preciso e incondizionato,e per cui è necessario un atto statale di esecuzione che determini le misure da adottare, necessarie per la sua applicazione.(CASI ECCEZIONALI) LE DIRETTIVE Dalla sua definizione risulta che essa può avere sia portata generale destinata a tutti gli Stati membri portata particolare destinata ad alcuni ma è cmq sempre rivolta ad essi e mai ai singoli. -In questo caso l’ obbligatorietà è soltanto parziale,nel senso che limita o vincola gli Stati solo per i risultati da raggiungere,riconoscendo agli Stati la libertà di scegliere i mezzi e le forme necessarie per raggiungere il risultato prescritto. -L a direttiva non unifica integralmente(come fanno i regolamenti)Il diritto degli Stati membri,ma si limita a riavvicinare,ad armonizzare tali diritti;appare perciò meno intrusivo nella realtà degli stati membri. -A differenza del regolamento ,essa non ha applicabilità diretta,e per acquistare efficacia giuridica all’ interno degli Stati è necessario che questi ultimi diano esecuzione alla direttiva integrando il suo contenuto con FORME E MEZZI ,con i quali raggiungere i risultati prescritti ,visto che essa si limita appunto a prescrivere solo l’ obiettivo. -Le direttive inoltre stabiliscono il termine entro il quale gli Stati debbano darne esecuzione,che può variare da pochi mesi ad alcuni anni. Ciò non significa ,tuttavia ,che prima di tale scadenza,la direttiva non abbia efficacia giuridica. Essa infatti,appena entra in vigore,ha efficacia e determina un obbligo a carico degli Stati destinatari,denominato STAND-STILL.Esso consiste nel divieto per gli Stati di adottare misure che abbiano il risultato di rendere più difficile l’ attuazione della Direttiva. Al contrario i provvedimenti devono appunto facilitare tale esecuzione,e i mezzi con i quali fare questo devono essere comunicati alla Comunità. CAPITOLO 8: LE COMPETENZE GIUDIZIARIE La Comunità europea è una Comunità di diritto ,all’ interno della quale gli Stati membri e le istituzioni che ne fanno parte non possono sottrarsi al controllo giudiziario della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado,per quanto riguarda la conformità degli atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato CE. Quest’ultimo attribuisce a ciascun apparato giudiziario delle competenze specifiche,ma mentre le sentenza del Tribunale di 1° grado possono essere oggetto di ricorso alla Corte,le competenze di quest’ ultima non sono soggette ad un doppio grado di giurisdizione. La ripartizione delle competenze si basa sia sull’ oggetto del ricorso sul soggetto del ricorso RIPARTO DI COMPETENZE: Al Tribunale spetta: l’ annullamento di atti comunitari,qualora il ricorrente sia una persona fisica o giuridica il ricorso in carenza l’ azione di risarcimento danni contro la comunità le controversie tra le comunità e i loro agenti(spesso demandati al Tribunale di Funzione pubblica dell’ Ue) Alla Corte spetta: l’ annullamento di atti comunitari ricorso in carenza qualora il ricorrente sia o un istituzione,o uno Stato membro,o la Banca centrale europea procedura di infrazione contro uno Stato membro che ha violato gli obblighi derivanti dal Trattato competenza consultiva in merito alla compatibilità di un accordo previsto dalla Comunità con le disposizione del Trattato. LA LITISPENDENZA TRA LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO E L’ IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI TALE TRIBUNALE Ci possono essere situazioni in cui si verifichi un caso di “LITISPENDENZA” ,nel senso che lo stesso caso può essere sottoposto sia alla Corte di giustizia ,sia al tribunale di primo grado,o che essi presentino lo stesso problema interpretativo o di validità di un atto. In tal caso si può procedere in tre modi: 1. il Tribunale,ascoltate le parti,può sospendere il procedimento e attendere la pronuncia della Corte;Il doppio grado di Giurisdizione è garantito ma resta il fatto che il Tribunale si sentirà cmq vincolato alla pronuncia della Corte 2. il Tribunale ,nel caso in cui si tratti di ricorsi di annullamento,può decidere di declinare la sua competenza a favore della Corte;il doppio grado di giur.è annullato. 3. la Corte sospende il procedimento ,e attende la pronuncia del Tribunale;è garantito il doppio grado di giurisdizione ma i tempi della giustizia sono destinati a rallentare. IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DINNANZI ALLA CORTE: Le sentenze del Tribunale possono essere oggetto di ricorso o di impugnazione dinnanzi alla Corte. Tale impugnazione non comporta però un –RIESAME DEL CASO, questione di fatto – da parte della Corte di giustizia ,ma essa si deve limitare ai soli motivi di diritto ,cioè gli argomenti di diritto presentati a sostegno della domanda .La Corte quindi si deve limitare a valutare se ci siano stati eventuali vizi giuridici nella sentenza del Tribunale ,se ci sia stata incompetenza da parte dello stesso. Inoltre il ricorrente, nell’ atto di impugnazione, non può presentare dinanzi alla Corte motivi nuovi ,ma solo quelli già criticati nell’ atto. Se l’ impugnazione è accolta,La Corte annulla la decisione del Tribunale e rinvia la causa a quest’ ultimo ,il quale è chiamato a decidere nuovamente,tenendo presente però della decisione della Corte sui punti di diritto. LA PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO GLI STATI MEMBRI Competenza esclusiva della Corte di giustizia è IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI. La procedura con la quale la Corte esercita tale controllo è la Procedura di infrazione. -La procedura di infrazione è diretta ad accertare se ci sia stata una violazione degli obblighi comunitari da parte di uno Stato membro. Questa procedura può essere promossa sia dalla Commissione che da uno Stato membro. Nel primo caso bisogna dire che la Commissione ha tale potere di iniziativa ,in virtù del fatto che una delle sue funzioni è proprio quella di vigilare sul rispetto del diritto comunitario. Questa ruolo ,infatti sarebbe di difficile esercizio qualora essa non fosse informata da denunce e esposti,provenienti da soggetti vari. Essa non è costretta ad avviare un procedimento contro uno Stato(NON DOVERE GIURIDICO) ma gode di un ampio potere discrezionale nel farlo. FASI DELLA PROCEDURA La procedura di infrazione promossa dalla Commissione si articola in due fasi: Una fase precontenziosain cui non viene coinvolta la Corte di giustizia,e si attua un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro coinvolto .Questa fase ha lo scopo di dare la possibilità allo Stato di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario,ma anche di sviluppare un utile difesa contro la denuncia,prima che venga coinvolta la Corte. Tale fase inizia con l’ invio di una LETTERA, detta di messa in mora ,da parte della Commissione, allo Stato interessato. In tale lettera essa indica gli elementi di fatto e gli elementi di diritto in base ai quali reputa che sussista l’ infrazione ,nonché le specifiche disposizioni violate dallo Stato. Ricevuta la lettera ,lo Stato viene posto nella condizione di presentare delle osservazioni circa l’ eventuale violazione,come pure le sue presumibili giustificazioni. Se le giustificazioni dello Stato risultano insufficienti alla Commissione essa emette un c.d. PARERE MOTIVATO ,ossia un atto che precisa in maniera rigida e formale gli addebiti contestati. Fondamentalmente ciò che differenzia la lettera di messa in mora, dall’ atto motivato è che mentre la prima è considerata come un succinto riassunto degli addebiti,il secondo deve contenere invece un esposizione precisa,rigida, formale e particolareggiata dei motivi che hanno spinto la Commissione a convincersi che lo Stato abbia compiuto l’ infrazione. Il trattato non stabilisce quale sia il termine entro il quale lo Stato debba conformarsi al parere ,e neanche quello per presentare le proprie osservazioni ;ma la Corte ha affermato che debba trattarsi di un tempo ragionevole . Qualora lo Stato non si conformi al parere motivato allora si passa alla fase contenziosa. FASE CONTENZIOSA interviene la Corte e il si avvia un processo dinanzi alla stessa. I RICORSI PROMOSSI DAGLI STATI MEMBRI :2°CASO La procedura di infrazione ,può essere promossa anche da uno Stato membro ;tuttavia è un ipotesi estremamente rara. Qualora uno stato membro ritenga che un altro abbia violato il Trattato ,esso può rivolgersi alla sola Corte e non ad altri procedimenti disponibili di regolamento delle controversie. Anche in questo caso c’è una fase precontenziosa con un coinvolgimento della Commissione;essa è chiamata a emanare un parere motivato dopo che gli Stati,sia quello ricorrente che quello accusato, siano stati messi nella condizioni di presentare le proprie osservazioni in contraddittorio. Inoltre qualora la Commissione non emetta il parere entro 3 mesi o affermi che secondo lei la violazione non ci sia stata,ciò non impedisce allo Stato ricorrente di presentare direttamente il ricordo alla Corte LA SENTENZA DELLA CORTE E LA SUA ESECUZIONE Se la Corte ,a seguito del processo, giudichi lo Stato responsabile degli addebiti contestatigli ,essa emana una –sentenza dichiarativa dell’ inadempimento ,ossia di accertamento della violazione. Tale sentenza obbliga lo Stato in questione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la sua esecuzione. Tali provvedimenti possono L’ annullamento può essere anche parziale,nel senso che vengono annullati solo i punti dell’ atto considerati illegittimi dal ricorrente. Questo però si può fare solo se questi punti possono essere effettivamente separati dal resto dell’ atto e solo se l’ annullamento parziale non determini una modifica sostanziale del contenuto dell’ atto. L’ ECCEZIONE DI INVALIDITA’ DEGLI ATTI COMUNITARI La competenza della Corte della giustizia a “legittimare atti comunitari” e a controllare la condotta delle istituzioni,si manifesta anche nella ECCEZIONE DI INVALIDITA’. Questa eccezione risulta essere una ulteriore tutela per i singoli,in quanto stabilisce che quest’ ultimi possano contestare un atto illegittimo di portata generale,(anche quando esso sia un regolamento) anche quando sia già scaduto il termine per la sua impugnazione. IL RICORSO IN CARENZA Il ricorso in carenza è un ricorso diretto a sindacare la “legittimità dei comportamenti delle istituzioni comunitarie” e quindi diretto a controllare se nell’adozione di un atto,atto che sono obbligate ad emanare, ci siano state omissioni. (ps:il ricorso in carenza è proponibile anche contro la BCE.) Tale ricorso è proponibile quindi,solo in caso di INERZIA,di astensione della istituzionecioè mancata emanazione dell’ atto. Inoltre la mancata emanazione dell’ atto,deve avvenire in “violazione del Trattato” ;nel senso che affinché il ricorso sia proponibile l’ istituzione deve aver violato l’ OBBLIGO giuridico di emanare l’ atto in questione. Quindi esso non è ammissibile qualora l’ istituzione abbia UNA DISCREZIONALITA’ ad emanare o meno un atto. Diverso è il caso in cui l’ istituzione gode di discrezionalità circa il contenuto dell’ atto,pur essendo obbligata ad emanarlo. Anche in questo caso se c’è inerzia,il ricorso è proponibile. Per quanto riguarda i soggetti legittimati a proporre il ricorso il carenza ,anche in questo caso si ripropone la distinzione tra Ricorrenti privilegiati e Ricorrenti non privilegiati. Ricorrenti privilegiati sono gli Stati membri,le istituzioni comunitarie quali ,Parlamento,Commissione,Consiglio e in questo caso anche Corte dei Conti. Ricorrenti non privilegiati sono BCE e persone fisiche o giuridiche. Nel caso dei singoli il ricorso in carenza deve riguardare la mancata emanazione di un atto che produce effetti giuridicamente vincolanti e che è destinato a loro;quindi sono escluse raccomandazioni e pareri. Prima che l’ istituzione interessata riceva il ricorso ,avviene una fase PRECOTENZIOSA,in cui si intima,tramite una richiesta,all’ istituzione di adottare l’ atto ,fissando anche il termine entro il quale essa deve prendere posizione; cioè due mesi . L’ AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO LA COMUNITA’ Un ulteriore competenza della Corte giustizia sull’ operato della Comunità è la competenza in materia di responsabilità extracontrattuale,cioè quella di riconoscere che la Comunità debba risarcire i danni provocati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’ esercizio delle loro funzioni Un problema è relativo ai rapporti tra la Corte e I giudici nazionali ,la cui competenza permane quando l’ azione risarcitoria riguarda danni derivanti da un atto illecito imputabile non alla Comunità ma agli Stati membri. In tal caso di potrebbe dire che se l’ atto comunitario è illecito e il danno deriva da un attività dello Stato che ha dato solo esecuzione all’ atto comunitario ,allora l’ illecito è imputabile alla sola Comunità e rientra nella competenza della Corte.(atto illecito -atto di esecuzione lecito).Se invece,l’ atto comunitario è lecito ,mentre quello di esecuzione dello Stato è illecito,allora i danni saranno attribuiti allo Stato in questione e la competenza è dei giudici nazionali. Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in 5 anni dal momento in cui avviene il dannonon dal momento in cui viene emanato l’ illecito. LA COMPETENZA IN VIA PREGIUDIZIALE E LE SUE FUNZIONI Competenza esclusiva della Corte di giustizia è quella PREGIUDIZIALE,prevista dall’ art 234. Essa è relativa all’ interpretazione di una disposizione di diritto comunitario o alla validità di un atto. Il suo parere è necessario affinché il giudice nazionale possa decidere circa la causa.