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RIASSUNTO DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Sintesi del corso di Diritto della Previdenza Sociale

Riassunto del manuale indicato dal professore per sostenere l'esame relativo ai capitoli richiesti dal docente; cap. I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 06/05/2024

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Scarica RIASSUNTO DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE e più Sintesi del corso in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE Cap 1 LA PREVIDENZA SOCIALE Lo stato sociale: il terzo millennio sembra aver acquisito come identità il modello di capitalismo maturo delle democrazie occidentali valorizzato dall’assenza ehm di confronti sostenibili nei sistemi titolari di diversa ispirazione. Se il capitalismo maturo sembra esplicitare il valore della liberazione dalla povertà come strumento necessario per conservare il modello stesso, il cittadino responsabilizzato dalle rivoluzioni moderne sembra ritenere che la protezione dei soggetti meno fortunati non possa e non debba realizzarsi in danno dell'equità. Se il nuovo millennio quindi offre identità quanto al riconoscimento della funzione sociale dello Stato, propone anche delle difformità riguardo ai confini di questa funzione, i modelli per la realizzazione, la gerarchia degli obiettivi che devono essere perseguiti. Il punto di partenza di questa domanda del dover essere dello Stato sociale e la constatazione della complessità dei fenomeni economici e del governo del loro dispiegarsi. Lo scontro è ancora tra coloro che sostengono la necessità di nuovi interventi dello Stato finalizzati a promuovere e comprimere il libero di spiegarsi nel mercato e coloro che invece ritengono che l'assenza di interventi favorisca il corretto equilibrarsi del mercato. Per quanto riguarda la nostra materia è utile ricordare che essa nasce nel contesto della legislazione sociale da un'esigenza di protezione (del lavoro) come momento di equilibrio tra istanze di progresso e volontà di conservazione. Il punto di equilibrio raggiunto in ogni ordinamento si modifica nel tempo in ragione sia dell'evolversi della situazione economica nazionale e internazionale sia dall'ampliarsi dei diritti di cittadinanza e rappresentanza dei soggetti più deboli. Quindi il pendolo oscilla tra i detentori del capitale e i detentori del lavoro operando distribuzioni di potere ricchezza in via prevalente all'interno del mondo della produzione. l'entrata nel sistema del principio universalistico introduce elementi di novità in un contesto consolidato prospettando in alternativa alla solidarietà la configurazione di un diritto sociale alla liberazione dal bisogno il nome della cittadinanza. la modifica di approccio appare profonda perché potenzialmente riassumere la dialettica tra marxismo e capitalismo. L'uguaglianza sostanziale si realizza assicurando l'identità di soddisfazione dei bisogni e il modello pone come obiettivo primario dello Stato sociale la redistribuzione della ricchezza affidando al legislatore ordinario l'eventuale permanenza di differenziazioni reddituale. L'inizio del terzo millennio impone allo stato sociale un'ulteriore adeguamento degli obiettivi il contesto delle compatibilità economiche segnala al mondo dei produttori l'impossibilità di sistemi previdenziali generosi imponendo l'abbandono di una distribuzione etica delle risorse e il ritorno a un'equità corrispettiva. la crescita dell'esclusione sociale incrementata da fenomeni di immigrazione amplia le aree di intervento della solidarietà che intaccano le risorse disponibili nel bilancio nazionale e qui vi è una revisione necessaria dello Stato sociale il cui obiettivo primario deve essere quello dell'equità nell'ambito di uno sviluppo economico e un costo collettivo sostenibile. quindi significa favorire un'equa ripartizione della ricchezza prodotta che valorizzi l'apporto delle responsabilità e delle attività del singolo e vuol dire anche coinvolgere la solidarietà collettiva nella creazione e promozione di pari opportunità così da consentire ad ogni individuo di essere artefice del proprio destino. Stato sociale e previdenza sociale: l'espressione tipica dello Stato sociale è la previdenza sociale. Questa risponde all'esigenza di realizzare una tutela per i lavoratori subordinati che si vengono a trovare in condizioni di bisogno per eventi che ne danneggiano la capacità lavorativa e di produzione di ricchezza. Questa esigenza trova origini nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino avvenuto in Francia nel 1793 oltre che alle prime conferme nella legislazione sociale dei vari paesi europei nell'arco temporale tra l'ottocento e i primi anni del 1900. In questi anni infatti vi è il passaggio dallo stato di diritto di matrice liberista allo stato sociale di matrice interventista. La promozione di un modello di Stato attento alla liberazione del bisogno dei suoi cittadini è avvenuta soprattutto dopo la conclusione della seconda guerra mondiale. Si richiama in particolare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'assemblea generale delle Nazioni unite nel 1948 che per la prima volta in ambito sovranazionale ricomprende tra i diritti umani i diritti sociali, accanto a quelli di natura civile e politica, come indispensabili alla dignità dell'uomo e al libero sviluppo della personalità. l'obiettivo dello Stato sociale si concretizza nella liberazione del bisogno identificato come ostacolo prevalente al pieno sviluppo della persona umana. L'obiettivo della liberazione del bisogno sposta la proiezione della tutela del lavoratore al cittadino e questo andrà ad influenzare l'evolversi dei modelli di Stato sociale nei singoli ordinamenti. Inizialmente il richiamo alla liberazione del bisogno si porrà soprattutto come propulsivo del binomio previdenza assistenza traslando quest'ultima dall'area della beneficenza a quella dei diritti sociali. va anche considerato che il connotarsi complessivo del welfare non si concretizza solo sul versante della previdenza e assistenza sociale ma anche in interventi di promozione dell'occupazione sul mercato del lavoro sia come politica attiva per l'impiego che come regolazione del rapporto di lavoro. la circostanza che la concretizzazione dei diritti sociali si realizza attraverso una strumentazione molto articolata e sinergica anche nell'area di protezione e storicamente riservata alle assicurazioni sociali, integrata solo dalla beneficenza pubblica e privata, per rendere meno agevole definire la stessa nozione di previdenza sociale e tracciare confini rispetto ad altri interventi di tipo assistenziale. Oggi l'espressione previdenza sociale è legata alla tecnica delle prestazioni economiche, temporanee o permanenti, integralmente o parzialmente sostitutive del reddito del lavoro ma non sembra idonea a ricomprendere quell'ampia gamma di interventi protettivi che si configurano come erogazione di servizi, misure di prevenzione, attribuzioni di credito o di esenzioni fiscali e che vengono messe in atto da strutture pubbliche e iniziative private in rapporto di sussidiarietà. questo perché anche nel linguaggio corrente si utilizza l'espressione sicurezza sociale come formula riassuntiva di esperienze giuridiche che permangono eterogenei e mutevoli seppur accomunate dalla generica finalità di tutela della persona umana. La nozione di previdenza sociale: chiarito sullo stato sociale e la sua politica non si esauriscono né la previdenza sociale e che la stessa costituisce il nucleo storico originario del divenire dello Stato come sociale, è possibile assumere alcuni confini convenzionali della materia oggetto di queste lezioni. Questi confini riguardano l'area dei soggetti e dei bisogni protetti. Innanzitutto è possibile realizzare una linea di demarcazione tra i diritti previdenziali e i diritti sociali. È stato sottolineato che ciò che caratterizza queste due tipologie di diritti e la circostanza che per la loro soddisfazione non basta la garanzia dell'estensione da interventi esterni ma è necessario che l'ordinamento adotti iniziative di carattere positivo. nei diritti previdenziali il cittadino è considerato in relazione alla sua qualità di produttore di reddito da lavoro, l'oggetto della tutela è l'assenza di questo reddito e il bisogno viene soddisfatto attraverso un trasferimento di ricchezza che sostituisce parzialmente o integralmente il reddito perduto o non acquisito. Nei diritti sociali il cittadino invece viene considerato in relazione al suo essere persona umana e l'oggetto della tutela riguarda la promozione della fruizione di prestazioni economiche o servizi che siano idonei a prevenire il generarsi del bisogno o garantire la soddisfazione. E intuitivo quindi che i diritti previdenziali e quelli sociali insistono su bisogni aventi una comune matrice. Un esempio può essere la materia della sanità per comprendere come al relativo bisogno si colleghi il diritto sociale alla salute che investe la prevenzione e la cura del cittadino come persona e il diritto previdenziale all'identità di malattia cioè un reddito sostitutivo di quello da lavoro perduto in ragione dell'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa. Si può quindi affermare che il confine tra i diritti previdenziali e diritti sociali è un confine mobile poiché è mobile anche la nozione di previdenza sociale. Sistema previdenziale e modelli ordinamentali: è necessario adesso andare a esaminare i modelli che si sono affermati per soddisfare i bisogni dei produttori di reddito da lavoro laddove questo reddito veniva ad essere perduto o comunque non era percepibile per cause non imputabili al produttore stesso. La prima esperienza storica di tutti gli ordinamenti europei riguardo a ciò è legato al modello delle assicurazioni sociali preceduto dall'utilizzo delle assicurazioni strade in chiave obbligatoria. L'opzione era del tutto coerente alla motivazione originaria dell'intervento dell'ordine pubblico laddove lo stato liberale veniva a presidiare quelle situazioni di rischio connesse allo sfruttamento del lavoro. L'imposizione di un onere articolo è che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ottiene il diritto al mantenimento ed assistenza sociale e per i lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio malattia invalidità e vecchiaia o disoccupazione involontaria. Cap. 7 IL SISTEMA GIURIDICO DELLA PREVIDENZA E DELL’ASSISTENZA SOCIALE Il sistema giuridico della previdenza sociale: con l'espressione sistema giuridico della previdenza e dell'assistenza sociale si intende l'insieme dei rapporti intercorrenti tra i soggetti che partecipano alla realizzazione della tutela previdenziale e assistenziale e i rapporti intercorrenti tra lo stato e gli interrogatori di queste prestazioni oltre che anche i rapporti intercorrenti tra il beneficiario e l'ente erogatore. Tra questi rapporti quelli che vengono messi al centro dallo studio della materia sono ovviamente quelli che legano gli enti erogatori e i beneficiari delle prestazioni perché in essi si realizza il fine inerente all'essenza della comunità statuale in coerenza all'articolazione dicotomica del sistema stesso. Possono essere definiti come rapporto giuridico previdenziale e rapporto giuridico assistenziale. La dottrina tradizionale aveva ricostruito il rapporto previdenziale secondo una struttura analoga a quella del rapporto di assicurazione privata. Lo schema era quello di un rapporto trilaterale, formato dal rapporto intercorrente tra il lavoratore e l'istituto assicuratore, dal rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro e da quello tra il datore di lavoro l'istituto assicuratore. Questo rapporto giuridico previdenziale veniva descritto come un rapporto complesso ma unitario. il sistema previdenziale italiano è un sistema a tratto universale che deve realizzare la liberazione dal bisogno di tutti i cittadini attraverso l'erogazione di prestazioni uniformemente determinate per garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita come previsto dall'articolo 38 della cost., e dunque l'effettivo godimento dei diritti civili e politici secondo articolo tre della cost., al cui finanziamento concorrono tutti i membri della collettività nazionale in ragione della capacità contributiva articolo 53. Si interiorizza quindi nel rapporto previdenziale quello assistenziale acquisendo unicità al rispetto al sistema giuridico. La fattispecie da cui deriva il rapporto giuridico previdenziale è una fattispecie complessa a formazione progressiva nel quale il sorgere del diritto è condizionato dalla preesistenza cronologica di specifici fatti richiesti dal legislatore. Gli elementi essenziali di questa fattispecie sono la qualità di produttore di reddito da lavoro e l'assolvimento dell'obbligo contributivo nello stesso periodo di riferimento nel quale si è prodotto il reddito da lavoro. il rapporto giuridico previdenziale sorge nel momento in cui il produttore di reddito inizia l'attività lavorativa che sia autonoma o subordinata e genera delle aspettative. Il diritto soggettivo invece sorge nel momento in cui si verifica l'evento che si presume generatore di bisogno. Il bisogno invece è diverso da quello cui si dà risposta con il rapporto assistenziale infatti nella fattispecie previdenziale si realizza un trasferimento di ricchezza sostitutivo temporaneo o definitivo di un preesistente reddito da lavoro di cui il soggetto protetto viene ad essere privato mentre nella fattispecie assistenziale il trasferimento si realizza per la liberazione del bisogno conseguente all'assenza di un reddito. Per quanto riguarda la tutela, nel momento in cui si verifica l'evento generatore di bisogno il produttore di reddito se ha i requisiti richiesti dal legislatore matura dei diritti soggettivi perfetti ad una prestazione che può essere a tempo indeterminato (Pensione di vecchiaia, inabilità, reversibilità, rendita per inabilità permanente da infortunio o malattia perfezionale) o determinato (Indennità di malattia, maternità, prestazioni economiche per la tubercolosi, assegno di invalidità, prestazioni economiche per inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale, indennità di disoccupazione, integrazioni salariali..) Con termine finale certo ma predefinito quanto alla sua estinzione massima. Proprio l'esistenza di diritti soggettivi spiega il ricorso all'istituto della revoca e alla tecnica dell'avvolgimento del diritto. L'ordinamento condiziona l'obbligatorietà del rapporto previdenziale alla sua necessarietà per l'assolvimento della funzione costituzionale prevista dall'articolo 38 cost., E quindi a livello di reddito sostitutivo che tramite quel rapporto deve essere garantito per realizzarla. La ricostruzione del rapporto giuridico previdenziale come fattispecie complessa a formazione progressiva da cui nasce il diritto alla prestazione impone di stabilire la rilevanza delle situazioni soggettive giuridicamente tutelate nell'iter di perfezionamento del rapporto medesimo. L'ordinamento non riconosce un diritto a che il rapporto di lavoro abbia una durata sufficiente a consentire il completarsi della fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione salvo laddove ciò favorisca un differimento di spesa. In questo risulta il riconoscimento di situazione giuridica forte qualificabili come diritti soggettivi. di Tra queste la più importante è il diritto alla prosecuzione della contribuzione che consente al soggetto protetto attraverso l'adempimento dell'obbligo contributivo di raggiungere i requisiti per il completarsi della fattispecie costitutiva del diritto. Il Sistema giuridico e la Corte costituzionale: la centralità nella nostra materia Della Corte costituzionale è conseguenza dell'inserimento dei diritti previdenziali e assistenziali tra i valori tutelati dalla costituzione. Le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale riguardo alla ricostruzione del sistema confermano l'articolarsi del sistema su tre aree ben distinte: quella previdenziale, quella assistenziale e quella dei diritti sociali. Innanzitutto la Corte riconosce come costituzionalmente necessitata la distinzione tra previdenza e assistenza sociale. L’art. 38 Ipotizza due modelli di intervento sociale strutturalmente differenziati, uno fondato sul principio di solidarietà ma e l'altro suscettivo di essere realizzato mediante strumenti mutualistico assicurativi rivolti a soggetti diversi riferiti a bisogni e fatti giuridici difformi e con prestazioni necessariamente diversificate. L'operato della Corte ha generato una costruttiva e costante dialettica con gli organi statali preposti alla formazione delle leggi e si pone come centrale motore di dinamismo per il sistema previdenziale. La Corte costituzionale attraverso le sentenze è stata chiamata ehm innanzitutto a presidiare il principio di uguaglianza operando in molti casi l'estensione dello stesso ambito soggettivo delle prestazioni previdenziali e assistenziali. ovviamente il percorso ricostruttivo della Corte è stato complesso dovendo comunque scontare l'evolversi della società civile nella percezione dei valori di riferimento e quindi la Corte ha inizialmente ritenuto compatibile con la carta costituzionale la permanenza di differenziazioni di genere dell'età pensionabile. la Corte pur giustificando discipline diverse in ragione di difformi identità lavorative oppure di specificità della gestione di riferimento ha sempre ritenuto illegittime le discipline irrazionalmente disparità varie. Il sistema delle fonti nazionali e internazionali: la garanzia dei diritti previdenziali e dei diritti sociali è rimessa a un insieme di fonti che individuano la tipologia e il grado della tutela assicurata ai soggetti protetti. Sappiamo già che nel nostro ordinamento la fonte primaria di questi diritti ha la costituzione presidiata dalla presenza Della Corte costituzionale. Inoltre però le fonti di questa materia possono essere distinte tra fonti internazionali, comunitarie, regionali e nazionali. Le prime fonti sono quelle internazionali e vengono definite anche universali in questo modo definite perché promanano da organismi internazionali a partecipazione generalizzata la cui azione interessa tutti gli Stati. E questi organismi sono in particolare l'organizzazione delle Nazioni unite e l'organizzazione internazionale del lavoro. In particolare quest'ultima opera attraverso risoluzioni, raccomandazioni e convenzioni finalizzate a produrre un atto normativo con effetto diretto negli Stati membri a seguito di loro ratifica. Tra gli atti più significativi prodotti dall'onu invece possiamo ricordare oltre alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo anche il patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione la donna avvenuta nel 79. Per quanto riguarda l'oil sono di maggior rilievo la convenzione sulla soglia minima di sicurezza sociale e la convenzione sulla parità di trattamento dei cittadini e degli stranieri in materia di sicurezza sociale. Tra le fonti internazionali vanno ricordati anche gli accordi e le convenzioni bilaterali con paesi extracomunitari oltre che accordi di associazione o cooperazione dei paesi extracomunitari con l'unione europea che sono gli stessi accordi con cui il nostro paese ha tutelato la posizione previdenziale dei cittadini che lavoravano all'estero e degli stranieri che lavoravano nel territorio nazionale. Tra gli organismi regionali possono ricordarsi il Consiglio d'Europa, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, organismo internazionale nato nel 61 a sostituzione dell'organizzazione europea per la cooperazione. nell'ampia produzione normativa del Consiglio d'Europa è importante ricordare la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950 oltre che la carta sociale europea, il codice europeo di sicurezza sociale, la Convenzione europea di sicurezza sociale e l'accordo complementare. Tra gli organismi regionali a particolare rilievo l'unione europea in ragione degli effetti diretti che producono negli ordinamenti nazionali le sue fonti normative. Come sappiamo l'unione europea nasce con il trattato di Maastricht del 92 dalle comunità europee che l'avevano preceduta che sono la ceca e la cee, e dai loro trattati istitutivi. Il percorso iniziato nel 1951 con il trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio proseguito poi con il trattato di Roma nel 1957 e con la comunità economica europea proseguendo anche dopo Maastricht con il trattato di Amsterdam del 97 e quello di Lisbona del 2007 delineando poi un possibile welfare europeo come funzionale alla coesione sociale. Con il tempo poi c'è stato anche un allargamento degli Stati membri che sono 27. nelle fonti primarie dell'ordinamento dell'unione europea vengono garantite la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità e il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità con il coordinamento delle discipline nazionali e la totalizzazione che consente il cumulo Di tutti i periodi assicurativi maturati dal lavoratore migrante nei paesi membri. Alle fonti secondarie che sono atti prodotti dal consiglio dalla commissione o dal Parlamento sono affidati ai compiti di armonizzazione e Coordinamento delle politiche sociali. La principale fonte secondaria sono i regolamenti in quanto direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e si aggiungono anche le direttive che hanno il carattere obbligatorio e quindi effettuano normativo indiretto in quanto gli Stati pur essendovi vincolati alla loro attuazione conservano un margine di autonomia quanto alle modalità di conformazione ma la mancata attuazione delle direttive nei termini massimi indicati determina l'avvio di una procedura di infrazione da parte della commissione. I soggetti erogatori della prestazione previdenziale: volendo offrire una visione dei soggetti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel loro insieme è necessario premettere che l'assetto organizzativo ruota attorno allo stato. Per quanto riguarda il rapporto previdenziale bisogna dire che lo stato può assolvere i compiti di cui incaricato dall'articolo 38 della costa sia attraverso enti strumentali pubblici o privati sia che direttamente. il processo di armonizzazione e omogeneizzazione dell'ultimo decennio vede lo stato abbandonare il modello della gestione diretta e privilegiare quello della gestione affidata ad enti pubblici appositamente dedicati che sono appunto gli enti previdenziali operando tra la loro rarefazione e quindi attraverso accorpamenti fusioni o liquidazioni per individuare specifici soggetti erogatori delle prestazioni. Questo processo si è completato nel 2011 con la soppressione dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport e la loro confluenza come gestioni speciali nell'inps. Ad oggi l'inps ha acquisito definitivamente competenza generale nel settore privato e pubblico. L'altro ente con queste connotazione l'inail che presidia il contrasto e le tutele per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con competenza estesa anche nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. sono rimasti ormai soltanto alcuni enti erogatori del trattamento pensionistico come l'istituto nazionale di previdenza per i giornalisti e quelli privatizzati come le casse di previdenza dei liberi professionisti che non sono ancora rientrati nell'ambito della competenza dell'Inps. Sempre tra i soggetti che svolgono una funzione di amministrazione attiva per l'erogazione delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale sono da ricordare il ministero del lavoro, il ministero della salute, il ministero dell'economia è quello degli interni. Il ministero del lavoro svolge attività di vigilanza, organizzazione e direttiva anche sugli enti che erogano prestazioni previdenziali e assistenziali. L'articolazione di questo ministero prevede a livello centrale o un segretario generale e 10 direzioni generali. Le direzioni territoriali e interregionali sono state sostituite invece dall'ispettorato nazionale del lavoro introdotto con il decreto legislativo del 2015 con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Riguardo le competenze del ministero del lavoro in materia previdenziale e se risultano distribuite tra la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, la direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, la direzione generale delle politiche previdenziali e assicurative, la direzione generale per l'attività ispettiva. lei competenze in materia assistenziale sono invece accentrate presso la direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, nonché presso la direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e presso la direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale per le imprese. presso questo ministero opera anche la commissione di vigilanza sui fondi pensione che è l'autorità indipendente in materia di previdenza complementare. Il ministero della salute sovraintende al servizio sanitario nazionale e all'operato delle regioni cui sono state trasferite la maggior parte delle competenze in materia. Al ministero fa capo l'istituto superiore di sanità che è l'organo di coordinamento tecnico scientifico per le prestazioni sanitarie mentre l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è confluito nell l'inail. Il ministero dell'economia e delle finanze invece sovraintende ai finanziamenti statali per gli enti preposti alla gestione e alla erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il ministero degli interni gestisce alcune attività assistenziali provvedendo agli interventi straordinari, curando l'adempimento degli accordi internazionali e i rapporti con gli organismi stranieri ed internazionali preposti, operando per l'accoglienza dei profughi e dei rifugiati e vigilando su tutti gli altri enti preposti ad operare nel settore. Per quanto riguarda il lavoro autonomo l'estensione della tutela previdenziale è avvenuta secondo un processo molto lento interessando inizialmente solo i settori nei quali risultava difficile una distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato come ad esempio il lavoro nello spettacolo, sportivi professionisti o compartecipanti familiari nel lavoro agricolo o laddove risultava comune la situazione di sottoprotezione ad esempio gli artigiani commercianti e i coltivatori diretti. Il processo ebbe un'accelerazione quando viene ad interessare le attività libero professionali con l'estensione alle categorie fornite di albo ma non di Cassa di previdenza. Si perviene così all'estensione dell'obbligo assicurativo a tutti i lavoratori autonomi quindi i soggetti che esercitano per professione abituale e non esclusiva attività di lavoro autonomo ricomprendendo anche i lavoratori parasubordinati che sono oggi definiti i lavoratori coordinati e continuativi e anche le vecchie e nuove professioni. L'obbligo assicurativo è stato esteso con riferimento a specifici istituti ad alcune fattispecie contigue al rapporto di lavoro e la ragione di questa inclusione viene richiamata nel modello assicurativo in particolare alla nozione di rischio che ha la base del modello. l'istituto interessato e l'assicurazione infortuni sul lavoro malattie professionali e la finalità è quella di garantire una tutela previdenziale a soggetti che pur essendo esposti allo stesso rischio di lavoratori subordinati ne sarebbero privi. In questo caso si può parlare degli alunni e i docenti che svolgono attività di sperimentazione o coloro che abitano in luoghi in cui si svolgono attività di lavoro pericolose, i ricoverati e gli operatori di case di cura, medici con apparecchiature radiologiche, titolari di borse di studio e rapporti di tirocinio. Un discorso a parte merita la legge che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per chi svolge in ambito domestico attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare, che istituì appunto un fondo speciale presso l'inail. è stato poi inserito nel sistema di tutela, per via di assicurazione obbligatoria, quella nei confronti dei detenuti per la loro attività lavorativa, del clero secolare e dei ministri delle confessioni diverse dalla cattolica, soggetti che svolgono attività politica o sindacale, parlamentari. Si deve ricordare poi anche l'importante previsione legislativa avvenuta nel 2007 che estendendo la facoltà di riscatto corso di laurea con il versamento del relativo onere a soggetti che non avendo iniziato a svolgere attività lavorativa non sono iscritte ad alcuna forma di previdenza obbligatoria rendendo configurabile la posizione assicurativa in assenza di lavoro. soggetti protetti sono anche i familiari del produttore di reddito di lavoro. l'ordinamento riconosce il diritto ai familiari iure proprio pur restando riferito al rapporto previdenziale del lavoratore e quindi sorto il diritto possono intervenire nei confronti dei superstiti fenomeni di affievolimento in relazione alla loro situazione personale o patrimoniale. In alcuni casi la tutela è estesa anche a parenti (nell'impresa familiare) e affini fino al terzo grado (settore del commercio e settore terziario in genere). Alcune discipline prevedono dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla tutela previdenziale: -innanzitutto bisogna far riferimento all'età poiché l'instaurazione del rapporto assicurativo resta condizionata da quella di ammissione del lavoro (15 anni salvo le autorizzazioni della direzione provinciale del lavoro per l'impiego di minori in attività culturali, artistiche sportive, pubblicitarie e nel settore dello spettacolo). In ogni caso va ricordato che il rapporto previdenziale si instaura automaticamente con il presupposto di fatto di una prestazione di lavoro soggetta ad obbligo assicurativo e quindi anche in assenza di capacità giuridica specifica. Per quanto riguarda la tutela, l'età è un requisito fondamentale per l'accesso al pensionamento. -tra i requisiti oggettivi è rilevante soprattutto la qualifica che può determinare il regime previdenziale di riferimento e le differenziazioni nelle prestazioni mentre sono irrilevanti le mansioni. Assume rilievo in particolare se l'attività svolta rientra o meno tra i lavori usuranti poiché in questo caso sono previsti dei benefici per la determinazione del trattamento pensionistico. - centrale poi per la tutela previdenziale non è solo l'inquadramento del datore di lavoro ma anche la dimensione dell'impresa -la nazionalità invece non influisce sulla tutela previdenziale in quanto vi è l'esistenza del principio generale della territorialità secondo il quale i rapporti a connotazione pubblicistica sono regolati dalla legge del paese in cui è avvenuto il fatto e quindi dove è stata svolta la prestazione lavorativa e adempiuta l'obbligazione contributiva. È importante ricordare che la tutela assistenziale per sua natura è rivolta a tutti i cittadini ed è erogata previo accertamento dello Stato di bisogno che può essere presunto o effettivo. L'identificazione di una più ampia gamma di casuali per il sorgere del diritto alla prestazione non ha modificato l'opzione per l'accertamento dell'effettività del bisogno assumendosi a parametro prioritario la povertà. Il diritto comunitario inoltre pur dichiarando applicabile la normativa nazionale anche alle prestazioni speciali a carattere non contributivo ha disposto comunque la non erogabilità fuori dallo stato di residenza delle prestazioni assistenziali connotate dal requisito dell'attribuzione in via definitiva e a tempo indeterminato. Cap. 8 L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E IL FINANZIAMENTO Finanziamento e obbligo contributivo: il finanziamento del sistema previdenziale è disciplinato da una normativa disomogenea data da un processo normativo che ha risposto ad esigenze contingenti ed occasionali piuttosto che ad organici disegni riformatori. Il meccanismo di finanziamento resta ancorato al modello intorno al quale viene costruito il sistema previdenziale. L'assicurazione sociale riprende lo schema del contratto di assicurazione andando però a sostituire il premio con il contributo previdenziale obbligatorio pagato dal soggetto protetto che fruisce la prestazione lavorativa. La natura dell'obbligazione contributiva: l'obbligazione contributiva sorge all'atto del verificarsi delle condizioni previste dalla legge che sono quelle che determinano l'automatica costituzione del rapporto previdenziale e dunque la nascita di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo l'iscrizione all'albo professionale e la previsione del conseguimento di un reddito minimo. La natura di corrispettivo della prestazione non risolve il problema della qualificazione dell'obbligazione contributiva perché non solo nasce per legge ma può anche assumere connotazioni di solidarietà o mutualità che non corrispondono alle libere opzioni delle categorie interessate. Non convincenti appaiono i tentativi di qualificare il contributo previdenziale come una tassa o come un contributo speciale o come un'imposta. in realtà più volte la giurisprudenza ha escluso la possibilità di qualificare i contributi previdenziali come dei veri e propri tributi derivando questa esclusione dal carattere sinallagmatico ex lege il rapporto giuridico nascente dall'assicurazione obbligatoria e dall'individuazione del destinatario della prestazione attraverso l'apertura di apposita posizione assicurativa. La Corte costituzionale ha costantemente escluso che le contribuzioni previdenziali abbiano natura tributaria essendo delle prestazioni patrimoniali dirette a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del sistema previdenziale. bisogna dunque prendere atto che ci si ritrova di fronte ad un'autonoma categoria giuridica che non è riconducibile a figure preesistenti e che si caratterizza con proprie peculiarità. I contributi trovano la loro fonte nell'articolo 38 della Costituzione e corrispondono a una specifica categoria giuridica che rappresenta uno dei momenti più significativi dell'autonomia del sistema giuridico della previdenza sociale. Il contributo previdenziale è un elemento essenziale della fattispecie giuridica previdenziale e sorge all'atto del verificarsi delle condizioni previste dalla legge quindi la nascita del rapporto previdenziale connotandosi come obbligatorio o volontario in ragione dell atteggiarsi della disciplina legislativa. L'adempimento dell'obbligo contributivo: l'obbligazione contributiva e inderogabile, personale, solidale, indivisibile è indisponibile. - Inderogabile= questo requisito discende dall'origine legale dell'obbligo contributivo che lo sottrae all'autonomia privata. l'inderogabilità esprime l'indisponibilità dei soggetti destinatari rispetto alla fattispecie legale cosicché essi non possano sottrarsi alla contribuzione se non facendo venir meno i presupposti che determinano il nascere dell'obbligo o del diritto alla contribuzione - Personale= l'obbligo contributivo è personale anche se è individuato dalla legge. La legge identifica anche il soggetto obbligato all'adempimento che può essere una delle due parti del rapporto ma non è esclusa La possibilità di adempimento da parte di una terza parte. Infatti vanno ricordate ipotesi di accollo di responsabilità solidali come ad esempio l'obbligo del datore di lavoro di provvedere per il lavoratore salva l'azione di rivalsa. - indivisibile= questo poiché il pagamento dovuto per il periodo di riferimento non può essere frazionato. sul datore di lavoro grava anche un'obbligazione di denuncia periodica del proprio debito contributivo che può qualificarsi come una dichiarazione di riconoscimento di debito. per quanto riguarda la vigilanza la materia è stata recentemente modificata per effetto del decreto legislativo del 2015, La riforma ha coinvolto i servizi ispettivi dell'Inps oltre quello dell'inail e del ministero del lavoro è stata introdotta l'agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro che da gennaio del 2017 ha sostituito le direzioni interregionali e territoriali del lavoro le cui competenze sono attribuite alle sedi dell'ispettorato stesso. In particolare provvede ad esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché di legislazione sociale nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del ministero del lavoro. L'effettività dell'adempimento contributivo è rafforzata in caso di ritardi o omissioni dalla previsione delle sanzioni civili e si tratta di obbligazioni accessorie che sorgono automaticamente all'atto dell'inadempimento e che crescono dinamicamente a seconda della gravità dello stesso e quindi se si tratta di un ritardo virgola di un'omissione o di un'evasione. Ehi risultano diffusi gli interventi legislativi che promuovono la regolarizzazione contributiva a mezzo di riduzione delle sanzioni sopra richiamate riconoscendo gli enti anche margini discrezionali in presenza di giustificate cause. Accanto alle sanzioni civili ci sono anche quelle amministrative previste per la violazione di norme in materia di previdenza tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e per il contrasto del lavoro sommerso. Esistono anche in materia residua le sanzioni penali per le ipotesi di omissione o falsità in registrazioni o denunce obbligatorie quando ne deriva una significativa evasione contributiva oppure per il mancato versamento all'ente previdenziale delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti e del committente sui compensi dovuti ai lavoratori a progetto o collaboratori in genere e queste sanzioni penali sono sanabili entro tre mesi dalla constatazione con un adempimento operoso. Il versamento indebito dei contributi previdenziali invece dal luogo ad un indebito oggettivo con conseguente diritto all'esercizio dell'azione di ripetizione per la restituzione del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza onere di provare il maggior danno. Legittimato all'azione di ripetizione e il datore di lavoro anche per la quota di contributi a carico del lavoratore e deve essere effettuato entro 5 anni dall'accertamento dell'indebito risultando diversamente te acquisiti contributi alla gestione di competenza e computati nella posizione assicurativa del lavoratore interessato. I soggetti dell'obbligazione contributiva: non tutti i soggetti che concorrono a vario titolo all'operatività del sistema previdenziale sono coinvolti nell'obbligazione e contributiva in quanto non è necessario coincidenza tra soggetti obbligati al pagamento del contributo e i beneficiari della prestazione né tra enti creditori ed erogatori della tutela. Il soggetto attivo si identifica nel singolo ente previdenziale individuato dalla legge, dall'autonomia collettiva o dall'autonomia privata, quando il legislatore riconosce al beneficiario la facoltà di optare tra diversi regimi previdenziali di iscrizione. questo conferma come l'obbligazione contributiva sia direttamente riferibile al soggetto destinatario della tutela cui il legislatore conferisce un vero e proprio diritto potestativo (di scelta della tutela a lui più favorevole) da cui esercizio consegue l'acquisizione della qualità di creditore dei contributi e l'identificazione del contenuto dell'obbligo da adempiere nell'interesse beneficiario della prestazione. Spesso il soggetto destinatario del finanziamento può non coincidere con il soggetto legittimato alla riscossione del contributo previdenziale. il soggetto passivo dell'obbligazione contributiva non sempre coincide con il soggetto protetto anche se è tenuto all'adempimento dell'interesse di quest'ultimo che è il beneficiario gli effetti. Infatti va distinto il caso in cui voi l'onere della contribuzione grava interamente sul datore di lavoro da quella in cui l'onere sia ripartito tra questi e il lavoratore stesso. Anche in questo secondo caso il datore di lavoro risponde per l'intero importo dei contributi dovuti avendo il diritto di rivalsa sul lavoratore. Ora l'identificazione tra il datore di lavoro è il soggetto passivo dell'obbligazione contributiva può essere applicata solo come principio generale infatti la legislazione previdenziale utilizza una serie articolata di nozioni con il fine di individuare il soggetto cui imputare l'obbligazione contributiva. Quindi il datore di lavoro è il concedente nei confronti dei compartecipanti familiari dei coloni artigiani e commercianti per i familiari, scuole per gli insegnanti e gli alunni che svolgono esercizio tecnico scientifico, partiti sindacati per i loro attivisti e gli enti locali per l'indennità di carica dei loro amministratori. Nell'ambito del lavoro autonomo la regola generale è quella della permanenza dell'obbligo in capo al soggetto protetto ma sono state individuate alcune fattispecie in cui l'obbligo contributivo viene imputato non al soggetto beneficiario ma al committente. A coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati di vendite a domicilio se detengono un reddito annuo superiore a 5.000 €è previsto che l'obbligo contributivo viene imputato al committente e non al soggetto beneficiario. La tecnica utilizzata dal legislatore è quella di identificare un solo soggetto passivo come responsabile delle obbligazione contributiva anche se l'onere della contribuzione è ripartito su di una pluralità di posizioni soggettive per semplificare la riscossione garantendo effettività del finanziamento. La modulazione degli obblighi contributivi: va ricordato che l'obbligazione contributiva non può essere imposta tramite atto amministrativo secondo articolo 23 cost. Questa riserva di legge può considerarsi rispettata quanto la legge si limiti a determinare le condizioni per l'esistenza dell'obbligo contributivo rinviando per la determinazione del quantum alla discrezionalità della pubblica amministrazione. adire l'autorità giudiziaria per accertare l'esatto adempimento contributivo del datore di lavoro e del committente. Si è sempre sostenuto che il principio di automaticità delle prestazioni debba essere presidiato dalla responsabilità dell'ente previdenziale in ordine alla vigilanza sul corretto adempimento dell'obbligazione contributiva e al recupero delle contribuzioni omesse nonché in ordine alla puntualità ed esattezza delle informazioni fornite al beneficiario in riferimento alla propria posizione assicurativa. La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'ente previdenziale diretta laddove lo stesso abbia dato comunicazioni errate su di una posizione contributiva con conseguente obbligo di risarcire il danno e ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'ente previdenziale che nonostante una denuncia abbia lasciato cadere in prescrizione i contributi con conseguente obbligo di regolarizzazione della posizione contributiva. Nell'ipotesi di prescrizione della contribuzione non versata l'ordinamento ritiene equo affidare al beneficiario il recupero della posizione previdenziale. d'altra parte nell'unica ipotesi in cui ha ammesso l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per i contributi prescritti il legislatore ha richiesto il preventivo infruttuoso esperimento dell'azione risarcitoria ovvero il mancato soddisfacimento dell'interesse alla reintegrazione della posizione previdenziale. Conservazione del rapporto e completamento della fattispecie: l'ordinamento riconosce al soggetto protetto un'articolata rete di situazioni giuridiche soggettive strumentali alla conservazione e al completamento del rapporto previdenziale Per garantire l'esistenza di tutti gli elementi necessari al concretizzarsi della fattispecie nel momento del verificarsi dell'evento generatore di bisogno. Queste situazioni vanno tenute distinte da quelle esaminate nel precedente paragrafo strumentali a presidiare il corretto svolgimento del rapporto OA reagire alle patologie conseguenti all'inadempimento del soggetto passivo. Le situazioni giuridiche soggettive a cui si fa riferimento sono quelle in cui si determinano le condizioni per l'interruzione o la sospensione del rapporto previdenziale a seguito del venir meno o della sospensione dell'elemento necessario per la sussistenza cioè il rapporto di lavoro. L'interesse individuale alla conservazione e al completamento del rapporto previdenziale è tutelato attraverso il diritto soggettivo alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il diritto viene riconosciuto per consentire le perfezionamento del rapporto giuridico previdenziale in assenza dell'anzianità contributiva minima oppure per incrementare l'anzianità acquisita. si tratta di un istituto generalizzato all'interno delle varie gestioni previdenziali in passato caratterizzato da discipline differenziate se pur oggetto di normative organiche. Il legislatore poi aveva previsto la possibilità di costituire dei fondi nazionali di previdenza finalizzati al perseguimento di politiche di sostegno del reddito e dell'occupazione nei processi di ristrutturazione. La tutela garantita dai fondi consisteva in una contribuzione posta a carico del datore di lavoro per tutto il periodo di godimento delle prestazioni calcolata secondo un'aliquota simile a quella della contribuzione obbligatoria sulla retribuzione. La base imponibile era disciplinata dalla fonte regolamentare venendo previste norme di raccordo finalizzate ad evitare indebiti arricchimenti sul piano contributivo. Il nuovo sistema è finalizzato ad assicurare ai lavoratori appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa attraverso erogazione di prestazioni garantite dalle diverse tipologie di fondi previsti dalla novella e quindi fondi di solidarietà bilaterali, sono fondi di solidarietà bilaterali alternativi e fondi di solidarietà tra residuale. Le prestazioni economiche erogate dai nuovi fondi consistono nell'assegno ordinario riconosciuto in costanza di rapporto di lavoro in presenza delle causali previste per l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria. completamento della fattispecie e opzioni del soggetto protetto: nel momento in cui la fattispecie a formazione progressiva giunge a maturazione il si determina l'evento generatore di bisogno, il soggetto protetto diviene titolare di un diritto soggettivo perfetto alla prestazione. Lo stesso si vede riconosciuta la facoltà di scelta circa il momento in cui esercitare il diritto e le stesse modalità di esercizio. Si pensi al diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dell'età pensionabile che determina in modo particolarmente accentuato nel sistema di contributivo anche l'entità della prestazione. L'ordinamento prevede anche che la fattispecie già completa e produttrice di effetti in termini di prestazione possa essere ulteriormente arricchita dalla ripresa dell'attività di produzione di reddito dal lavoro. La tecnica non consiste nel riaprire la fattispecie originaria ricalcolando la prestazione ma nell'utilizzarlo come presupposto per la nascita di un'autonoma fattispecie derivata riferita alla stessa gestione che dà diritto però a una prestazione definita sul cemento di quella originaria. Il supplemento di pensione può essere concesso dopo almeno un biennio dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Un'altra ipotesi è quella che in capo allo stesso soggetto si determini una concorrenza di rapporti previdenziali riferiti a gestioni diverse a causa del contestuale svolgimento di più attività lavorative e diversamente qualificate quindi che siano subordinate autonome a progetto e così via. la concorrenza di più rapporti previdenziali può essere realizzata nell'ipotesi in cui un soggetto svolga contemporaneamente diverse attività lavorative con conseguente costituzione automatica di più fattispecie previdenziali ad esempio il professore universitario che esercita contemporaneamente l'attività di avvocato di dottore commercialista. In questo caso le prestazioni sono tra loro cumulabili potendosi prevedere interventi limitativi solo laddove si determinano effetti distorsivi della mutualità o della solidarietà collettiva. Fa diverso invece quando si determina una concorrenza di rapporti previdenziali facenti capo allo stesso soggetto ma non riferiti allo stesso evento come ad esempio la vecchiaia ma eventi diversi come ad esempio invalidità infortunio sul lavoro disoccupazione malattia o maternità infatti in questo caso l'ordinamento può escludere la percezione di una delle due prestazioni sostanzialmente alternative per l'assenza del bisogno e questo spesso accade quando vi è percezione contemporanea delle prestazioni per invalidità e infortunio sul lavoro. La prestazione previdenziale: i diritti previdenziali sono diritti fondamentali in quanto tali sono personali, irrinunciabili, inalienabili, indisponibili, intrasmissibili, inviolabili. La loro natura e la valenza pubblicistica li limita la disponibilità da parte degli interessati enne incrementa le garanzie anche attraverso la sottrazione della prestazione dai beni che integrano la garanzia patrimoniale. L'intangibilità della prestazione si comprime solo a fronte di crediti da parte di specifici soggetti consentendo la sequestrabilità e la pignorabilità nei limiti del quinto fatto salvo il trattamento minimo. Per quanto riguarda l'indisponibilità il legislatore e la giurisprudenza riconoscono ai soggetti protetti dei diritti di opzione in ordine alla modulazione della tutela. Al completarsi della fattispecie previdenziale sorge un diritto perfetto al godimento della prestazione che è direttamente e immediatamente azionabile. In alcune ipotesi però il godimento del diritto può essere condizionato da oneri posti a carico dell'interessato e previsti dalle regolamentazioni per il suo godimento. perché l'interessato possa ricevere il trattamento pensionistico è necessaria la presentazione della domanda. Il principio della domanda è rilevante perché costituisce il presupposto di un'eventuale azione giudiziaria che in assenza della domanda è improponibile e perché in alcuni casi la mancata presentazione comporta la perdita del diritto. Anche gli enti previdenziali hanno obblighi di comportamento nei confronti dei soggetti protetti la cui inosservanza può determinare la responsabilità per danni come ad esempio la tempestiva informazione in merito alla ricorrenza di specifiche facoltà o diritti. Il diritto a pensione è imprescrittibile. si prescrivono invece i ratei di pensione e di rendita entro archi temporali differenziati sia in relazione agli istituti di riferimento sia in ragione della circostanza che il diritto è stato riconosciuto o meno. Stringenti sono i termini di decadenza per la proposizione dell'azione in giudizio. Sono previsti anche termini di decadenza per la proposizione della domanda amministrativa, il termine decadenziale per l'azione giudiziaria decorre dalla data di conclusione del procedimento amministrativo mentre per la prescrizione il termine decorre dalla data in cui può essere esercitato il diritto. Il ritardo di pagamento dell'ente previdenziale determina per ogni rateo specifici danni di mora. Adeguatezza e corrispettività: si è già visto che la prestazione previdenziale si configura come prestazione economica individualizzata che realizza un trasferimento di ricchezza sostitutivo del reddito da lavoro temporaneamente o definitivamente perduto. La prestazione in servizi risulta essere confinata ad ipotesi residuali funzionali a determinare un recupero della capacità lavorativa e quindi a limitare il trasferimento di ricchezza in ragione del superamento dell' evento generatore. Il valore delle prestazioni rese in servizio non è apprezzato dall'ordinamento quest'ultimo infatti non sono state implementate, dividendo sempre più il nocciolo duro dei diritti sociali. Una problematica è quella dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali richiamate dall'articolo 38 della costituzione in quanto esse debbano essere idonee a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia. Ovviamente l'impianto costituzionale impone solo la garanzia del minimo vitale. La problematica è stata particolarmente avvertita in materia pensionistica sia riguardo al dimensionarsi della prestazione minima che della massima. Nel succedersi delle riforme si è pervenuti ad un arresto che può ritenersi difficilmente reversibile e che si concretizza nell'escludere che la garanzia di adeguatezza possa riferirsi ad un trattamento strettamente rapportato all'entità della retribuzione acquisita al termine della loro vita lavorativa. Bisogna dire che il legislatore ha modulato di volta in volta le nozioni di adeguatezza in ragione delle sensibilità sociali del periodo e delle risorse disponibili per finanziamenti integrativi da parte dello Stato con la previsione di minimi e di massimi di pensione cioè tetti per le prestazioni a sostegno di reddito. Peraltro quanto alla materia pensionistica dopo una lunga stagione in cui il legislatore si era orientato verso la garanzia della conservazione del livello del reddito le riforme che si sono succedute dal 95 hanno introdotto un modello corrispettivo che è il calcolo contributivo della pensione connotato dalla finalità di assicurare un'effettiva corrispondenza tra trattamento e percorso lavorativo nella sua integrità. L'effettività della tutela e la sua delicatezza nel tempo sono state garantite per le pensioni ancora soggette al calcolo retributivo dalla fissazione di un livello minimo e d'altra parte per tutte le pensioni retributive e contributive. Cap. 10 MALATTIA, REDDITO FAMILIARE, INVALIDITA’ ED INABILITA’ rapporto previdenziale e malattia: la tutela previdenziale dell'evento malattia deve essere inquadrata nell'ambito del riconoscimento costituzionale del diritto alla salute, art.32 cost. Questo diritto si concretizza in particolare nei servizi diretti alla prevenzione e alla cura e alla riabilitazione. In coerenza ai principi espressi dalla carta del lavoro del 27 già l'impianto codicistico protezione dei lavoratori aveva previsto come obbligazioni contrattuali del datore di lavoro quello di tutela dell'integrità fisica e la personalità morale. Lo schema universalistico assunto come riferimento dalla riforma sanitaria ha subito nel tempo qualche modulazione connessa alle difficoltà di conservare l'equilibrio finanziario. Le fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari possono essere contratti e accordi collettivi anche aziendali oppure accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dalle rispettive associazioni oppure regolamenti di enti aziende o enti locali o associazioni no profit o società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute. La partecipazione dei privati al sistema di protezione della salute si può dire concretizzata anche dalla disciplina finalizzata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. l'universalità è il principio guida della riforma della tutela e ciò comporta l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso al servizio con garanzia di parità di trattamento. lo schema di riferimento è quello classico delle assicurazioni Ciò vuol dire che con il sorgere del rapporto di lavoro laddove è previsto l'obbligo assicurativo si costituisce anche il rapporto previdenziale avente ad oggetto l'erogazione di un trattamento economico sostitutivo del reddito temporaneamente perduto a seguito dell'evento malattia. Destinatari della tutela continuano ad essere gli operai dell'industria e categorie assimilate, lavoratori dell'agricoltura, lavoratori a domicilio non tradizionali, lavoratori del commercio e assimilati. Per gli impiegati provvede il datore di lavoro e sono esclusi i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari nonché per il settore del commercio impiegati dipendenti da proprietari di stabili i portieri i viaggiatori e i piazzisti i dipendenti dai partiti politici e da organizzazioni sindacali. La disciplina poi si è estesa all'area dei lavoratori autonomi coordinati e continuativi, associati in partecipazione, apprendisti e professionisti iscritti alla quarta gestione inps. L'evento protetto e ovviamente la malattia e quindi qualsiasi alterazione dello Stato di salute che determini un'incapacità lavorativa attuale o una condizione morbosa che pur se non genera un'inidoneità al lavoro richiede terapie non compatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa. Vengono ricomprese anche le cure termali per patologie laddove indifferibili rispetto ad un successivo periodo feriale. Inoltre la malattia sorta durante il periodo di ferie non sospende il decorso. Ovviamente il soggetto beneficiario è tenuto a certificare l'evento e dal 2005 questa certificazione deve essere effettuata dal medico curante direttamente con trasmissione diretta all'inps per via telematica e il lavoratore è tenuto a consegnare o recapitare per posta l'attestazione della malattia al datore di lavoro a meno che quest'ultimo non la chieda direttamente all'istituto sempre via telematica. la disciplina della certificazione della malattia dei lavoratori pubblici e privati è stata modificata nel 2010 imponendo che per i casi di e malattia superiore a 10 giorni o comunque dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza deve essere giustificata mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica oppure da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale e le ne osservanza di questo obbligo di trasmissione della certificazione medica per via telematica costituisce un illecito disciplinare e comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento oppure la decadenza per i medici convenzionati della decadenza appunto con le aziende sanitarie locali. Inoltre dal 2010 i medici sono tenuti a segnalare nei certificati di ferie, aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali, permessi retribuiti, festività soppresse e sciopero o congedo matrimoniale. La legge assume riferimento la famiglia mononucleare e considera componenti del nucleo il coniuge e i figli e equiparati di età inferiore ai 18 anni o se inabili senza limiti di età. Ehm del nucleo familiare possono far parte anche i fratelli e le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni senza limiti di età se a causa di un difetto fisico o mentale si trovino nell'impossibilità assoluta di dedicarsi a proficuo lavoro siano orfani di entrambi i genitori. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti liquidata su posizione assicurativa derivante da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore ai 18 anni oppure senza limiti di età se a causa di un'infermità fisica o mentale si trova nell'impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. L'istituto è finanziato per il lavoro subordinato con i contributi posti a carico dei datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro e determinato in misura percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore e differenziato per i singoli settori produttivi. Il versamento avviene secondo il sistema del coagulo in quanto la prestazione viene anticipata dal datore di lavoro con l'eccezione del settore agricolo. Le imprese senza fini di lucro possono essere esentate dalla contribuzione con conseguente mancata instaurazione del rapporto previdenziale per i loro dipendenti a condizione che dimostrino di assicurare agli stessi prestazioni equivalenti. Per il completamento della fattispecie non sono richiesti requisiti di anzianità contributiva né assicurativa essendo sufficiente la sussistenza del rapporto previdenziale e il determinarsi delle condizioni previste dalla disciplina di riferimento. L'assegno è determinato in considerazione della disciplina applicabile e quindi in base al numero dei competenti del nucleo familiare, alla loro qualità e allo scaglione nel quale si attua il complessivo reddito della famiglia. Per lo stesso nucleo familiare non può essere riconosciuto più di un assegno , in ogni caso la prestazione è incompatibile con qualsiasi trattamento di famiglia. L'inps prevede all'erogazione per tutti i soggetti protetti salvo le già ricordate ipotesi di anticipazione del datore di lavoro mentre per le rendite di infortunio e malattia prevede l'inail. Rapporto previdenziale e maternità: con l'inizio dell'attività lavorativa si costituisce di conseguenza il rapporto previdenziale che ha ad oggetto l'erogazione trattamento economico sostitutivo del reddito temporaneamente perduto a seguito dell'evento maternità. La protezione riguarda il periodo di astensione obbligatoria, quello di astensione facoltativa e la sospensione del rapporto di lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva oltre che riguardare anche l'evento che si realizza tramite l'adozione e l'affidamento preadottivo. Soggetti titolari del rapporto sono tutte le lavoratrici subordinate sono incluse anche le lavoratrici autonome comprese le libere professioniste e con le iscritte alla quarta gestione inps. A queste il legislatore ha stabilito che la tutela della maternità debba avvenire nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. Sono comprese nella tutela anche le lavoratrici sospese, assenti da lavoro, disoccupate e quelle impiegate in lavori socialmente utili, lavoratrici precarie del settore pubblico. La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità ehm di maternità anche nei confronti delle lavoratrici licenziate per le ipotesi di giusta causa. Titolare del rapporto e anche il padre cui la legge riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro in sostituzione della madre sia durante il periodo di astensione obbligatoria sia durante quello di astensione facoltativa. L'astensione obbligatoria imposta nell'interesse del nascituro comporta la sospensione del rapporto di lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva inoltre un decreto legislativo del 2001 prevede la possibilità di far ricorrere ai 5 mesi di sospensione dall'inizio dell'ultimo mese di gravidanza se vi eh autorizzazione del medico. Nell'ipotesi di parto prematuro il periodo di astensione non goduto prima dell'evento viene goduto successivamente per mantenere integra la durata dei 5 mesi. Ehi il decreto legislativo 151 del 2001 prevede anche che se il neonato viene ricoverato in una struttura pubblica o privata durante il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice questa possa richiedere la sospensione di questo periodo per godere alla data di dimissione dalla struttura del neonato del periodo di sospensione. Nel caso in cui vi è morte o grave infermità della madre o di abbandono o affidamento esclusivo del bambino il diritto all'astensione obbligatoria viene riconosciuto al padre anche lavoratore autonomo o libero professionista per un periodo di tre mesi. Ehi è stabilito che il padre lavoratore possa fruire del congedo di maternità non retribuito previsto per il periodo di permanenza all'estero necessario ai fini dell'espletamento delle procedure di adozione internazionale. Per quanto riguarda l'astensione facoltativa successiva al parto sempre lo stesso decreto legislativo riconosce ai genitori nei primi 12 anni di vita del bambino con un limite massimo di sei mesi per ciascun genitore ma il padre può chiedere un mese in più con allungamento del periodo complessivo ad 11 mesi mentre il genitore solo fruisce di 10 mesi. Ciascun genitore ha diritto anche di astenersi durante le malattie del bambino di età inferiore ad 8 anni e l'astensione è limitata a 5 giorni l'anno se il bambino ha un'età compresa tra i tre e 8 anni. Il congedo parentale per i genitori del bambino portatore di handicap grave può essere prolungato sino alla misura massima complessiva di tre anni fino al raggiungimento del dodicesimo anno di età del bambino. In alternativa al prolungamento di congedo parentale possono essere richieste due ore di permesso giornaliero retribuito sino al terzo anno di vita del bambino portatore di handicap. Per tutto il periodo di astensione obbligatoria la prestazione consiste in un'indennità giornaliera pari all'ottanta percento della retribuzione globale media giornaliera per il lavoro subordinato. Dopo il compimento dell'ottavo anno l'indennità viene erogata solo in ipotesi in cui il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il beneficiario accessorio più significativo con successo per l'evento maternità è rappresentato dall'accredito di contribuzione figurativa riconosciuto per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa determinatisi in costanza di rapporto di lavoro. L'indennità di maternità non è cumulabile con il reddito da lavoro salvo che per le libere professioniste. L'indennità poi è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, infortunio sul lavoro e per malattia professionale ed è incompatibile con i trattamenti di disoccupazione, integrazione salariale. Rapporto previdenziale e invalidità/inabilità da rischi comuni: un rapporto previdenziale che si costituisce con l'inizio dell'attività lavorativa è quello che attiene alla tutela dello Stato di bisogno conseguente all'invalidità o inabilità al lavoro e quindi una prolungata la capacità del soggetto a produrre reddito. La tutela viene realizzata attraverso un'apposita assicurazione che disciplina in unitario complesso normativo anche eventi di vecchiaia e di morte ed è gestita dall'Inps e denominata assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Ehi la fattispecie previdenziale si completa nel momento in cui il titolare del rapporto ottiene una ridotta capacità di lavoro in occupazioni confacenti le proprie abitudini in modo permanente a causa di un difetto fisico o mentale a meno di 1/3 e si ha qui l'invalidità oppure quando il titolare del rapporto a causa di un difetto fisico mentale si trova nell'assoluta e permanente possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e qui invece si ha l'inabilità. Il regime vigente distingue tra invalidità e inabilità ed assume in riferimento la capacità di lavoro. L'invalido ha diritto a un assegno ordinario di invalidità non reversibile ai superstiti che viene erogato per un periodo di tre anni ma e può essere prorogato per un periodo della stessa durata. Dopo tre riconoscimenti consecutivi la conferma triennale è automatico fermo il permanente potere di accertamento e revisione dell'ente previdenziale. Al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia con eventuale ricalcolo del trattamento. naturalmente nel caso in cui l'invalido non matura il compimento dell'età pensionabile i requisiti per la pensione di vecchiaia conserva il diritto all'assegno di invalidità. L'inabile invece ha diritto a una pensione di inabilità subordinata quanto all'erogazione, alla rinunzia alla retribuzione e ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo ed alla contestuale cancellazione da elenchi o albi professionali. La prestazione è reversibile ai superstiti ed è costituita da una somma pari all'importo dell'assegno di invalidità integrato da una maggiorazione contributiva pari in genere alla differenza tra il suddetto assegno e quanto all'assicurato sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno. Rapporto previdenziale e infortunio sul lavoro: il rapporto previdenziale che è finalizzato alla tutela contro l'infortunio sul lavoro è quello che ha dato origine alla stessa previdenza sociale. Si tratta di un rapporto che sorge automaticamente in ragione dell'inizio di un'attività lavorativa che l'ordinamento considera pericolosa. La tutela previdenziale a fronte dei rischi da lavoro non si esaurisce nell'assicurazione obbligatoria di cui trattasi manifestandosi altresì con altri strumenti protettivi tra cui lo strumento dell'accredito figurativo di anzianità contributiva che compensa al lavoratore con benefici sul piano pensionistico. Per lavoro pericoloso che comporta la nascita di questo rapporto previdenziale si intende quello delle persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, apparecchi a pressione, apparecchi e impianti elettrici e termici, nonche quello delle persone che svolgono la loro attività in ambienti nei quali questi apparecchi o macchine operano e infine sono considerate pericolose alcune lavorazioni tassativamente indicate come ad esempio le attività edilizie, i lavori di bonifica e le attività di carico e scarico e quelle sussidiarie complementari. In agricoltura alla tutela estesa a tutte le attività assumendo anche una nozione di impresa agricola sai più ampia di quella del codice civile attraverso all'inclusione di attività connesse e qui i requisiti della manualità e dell'abito qualità dell'attività lavorativa sono specificati dalla legge. Il processo di estensione nell'ambito soggettivo di operatività di questa assicurazione nata per il lavoro operaio prevede ad oggi anche l'ambito dell'istruzione e la formazione (ad esempio apprendisti, alunni degli istituti di istruzione agraria, allievi di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, insegnanti eccetera) sacerdoti religiosi e religiose, detenuti in stabilimenti di pena e ricoverati in casi di cura, soggetti impiegati in lavoro socialmente utile, lavoratori italiani operanti all'estero, soci delle cooperative sociali, medici radiologi, lavoratori a domicilio e addetti a servizi domestici e familiari. l'evento protetto e l'infortunio che si è prodotto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro oppure un inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni. la malattia professionale si distingue dall'infortunio sul lavoro perché tutela l'inabilità che discende non già da una causa violenta ma da una malattia e quindi da un agente patogeno insito nella natura dell'attività esercitata che agisce lentamente nel tempo. L'ambito della tutela coincide con quello dell'infortunio sul lavoro essendo unico il rapporto previdenziale di riferimento venendo a maturazione la fattispecie determina il diritto alla prestazione in regione del verificarsi dell'infortunio e della malattia professionale. Rapporto previdenziale e infortunio domestico: il processo di generalizzazione del sistema previdenziale a tutti i produttori di reddito da lavoro non poteva non interessare coloro che svolgono in ambito domestico un'attività finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare. Questi soggetti producono un reddito che si manifesta non in termini di acquisizione di ricchezza bensì di minor bisogno della stessa il cui valore economico si apprezza laddove quell'apporto lavorativo venga a mancare generando il bisogno di sostituzione. L'intervento del legislatore è stato sollecitato dalla Corte costituzionale che segnalava l'assoluta indennità tra lavoro prestato in famiglia e tra il lavoro autonomo e/o subordinato. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti per causa violenta o virulenta in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico a condizione che dall'infortunio sia di derivata un'abilità permanente al lavoro non inferiore al 33%. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e all'ambiente domestico ove dimora allo stesso nucleo familiare ma sono esclusi gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico che si sono verificati fuori dal territorio nazionale e quelli derivanti da calamità naturali quel crollo degli immobili derivanti da cedimenti strutturali, guerre, insurrezioni o tumulti popolari. È soggetto all'assicurazione obbligatoria qualsiasi persona compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via esclusiva e non occasionale attività finalizzate alla cura degli altri componenti del proprio nucleo familiare e nell'ambiente domestico dove dimora il nucleo stesso e per nucleo familiare si intende un'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e aventi medesima dimora abituale. L'ente gestore è l'inail presso il quale è istituito un fondo autonomo speciale con contabilità separata evidenziata nei bilanci annuali dell'istituto e questo fondo è alimentato da premi assicurativi, somme aggiuntive, reddito finanziario degli investimenti e dalle altre entrate tra le quali i trasferimenti operati dal ministero del lavoro presi i getti esentati dall'obbligo contributivo. La prestazione erogata al momento del perfezionamento del rapporto previdenziale e la rendita di inabilità permanente liquidata in base alle previsioni contenute dalla legge e la rendita viene calcolata assumendo a base la retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite nel settore industriale. Cap. 11 DISOCCUPAZIONE, INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO, INTEGRAZIONI SALARIALI Mercato del lavoro e ammortizzatori sociali: l'adozione di misure di contrasto alla disoccupazione si collega alla previsione costituzionale del diritto al lavoro di tutti i cittadini che impone alla Repubblica di porre in essere iniziative idonee a promuovere questo diritto. Gli interventi possono riguardare sia l'ambito di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro come i servizi per l'impiego, la formazione e l'addestramento professionale, La fattispecie si completa in caso di insolvenza accertata con procedura concorsuale e quindi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidazione coatta amministrativa o in mancanza di tale accertamento all'esito negativo dell'esecuzione forzata. Il datore di lavoro presenta la domanda anche dopo 15 giorni dall'accertamento dell'insolvenza o dell'inadempimento e a questo punto si determina un accollo del fondo di garanzia che subentra nella posizione del debitore e che ha azione di regresso nei suoi confronti. Sono soggetti del rapporto previdenziale tutti i lavoratori subordinati nel settore privato, degli enti pubblici economici e i soci di cooperative di produzione e lavoro ma sono esclusi i pubblici dipendenti, i lavoratori degli enti pubblici non economici e coloro i quali ricevono il trattamento di fine rapporto da un ente previdenziale di categoria. L'assicurazione gestita dall'Inps mentre per i giornalisti prevede l'inpgi. L'obbligazione contributiva grava integralmente sui datori di lavoro. La prima prestazione consiste nel pagamento del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori previa determinazione delle somme corrisposte dal datore di lavoro ad esempio a titolo di anticipazione e il diritto a questa prestazione Vive in 5 anni dal momento in cui può essere fatto valere. La seconda prestazione riguarda il pagamento dei crediti di lavoro relativi negli ultimi tre mesi del rapporto purché rientranti nel periodo di 12 mesi che precede il provvedimento di apertura della procedura concorsuale. Per quanto riguarda l'entità della prestazione è previsto un pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Il diritto a questa prestazione si prescrive in un anno che decorre dalla data in cui il credito può essere fatto valere. La terza prestazione consiste nella contribuzione figurativa riferita a tutto il periodo di omissione utile non solo per il computo dell' anzianità contributiva ma anche ai fini della determinazione dell'entità del trattamento previdenziale spettante mentre la quarta prestazione riguarda la previdenza complementare ed è erogata dall'apposito fondo di garanzia istituito presso l'inps chiamato a intervenire nel caso in cui non possa essere corrisposto al lavoratore la prestazione di previdenza complementare a causa di un omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Rapporto previdenziale e integrazioni salariali: tra le forme di tutela del reddito interno e al rapporto di lavoro la più significativa è quella che si realizza con la cassa integrazione guadagni il quale è un istituto che ha connotazione nazionale incentrandosi sulle indennità di disoccupazione e sul reddito di cittadinanza. L'istituto noto durante la seconda guerra mondiale corrispondeva alle esigenze di garantire un reddito integrativo o sostitutivo ai lavoratori a fronte di eventi temporanei che non consentivano l'attività produttiva. Questa funzione poi si è venuta a modificare via via che il legislatore ne ha acconsentito l'intervento non solo in ipotesi di impossibilità oggettiva all'attività di impresa ma anche in relazione a situazioni temporanee di difficoltà sul mercato. Gli eventi che danno accesso alle prestazioni denominati cause integrabili sono differenziati quanto l'evento ordinario e straordinario. Per l'evento ordinario le cause giustificative sono eventi transitori non imputabili all'imprenditore e agli operai incluse le interperie stagionali, situazioni temporanee di mercato. Il legislatore nel 2015 ha individuato tre fattispecie che legittimano la richiesta dell'intervento straordinario che sono la riorganizzazione aziendale e ricomprende anche la fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale, la crisi aziendale e il contratto di solidarietà. Nel primo caso deve essere presentata da parte del datore di lavoro richiedente un programma di riorganizzazione aziendale contenente un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva oltre che indicazioni sugli investimenti e sull'attuale attività di formazione dei lavoratori e poi questo programma devi essere finalizzato a un recupero occupazionale del personale interessato dalla integrazione straordinaria. nel secondo caso il datore di lavoro è tenuto a presentare un programma di crisi aziendali in cui contenere un piano di risanamento volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, funzionaria virgola di gestione o derivante da condizionamenti esterni e deve indicare l'intervento correttivi da affrontare e gli obiettivi finalizzato alla continuazione dell’ attività. Alla terza causa si deve evidenziare il decreto legislativo 148 del 2015 che ha abrogato lo storico impianto normativo del contratto di solidarietà facendo perdere autonomia all'istituto che viene oggi attratto dalla disciplina del titolo terzo del tale decreto delegato in materia di integrazione salariale straordinaria diventando una causale della stessa. Le prestazioni consistono in un'indennità integrativa (a seguito di una riduzione d'orario) o un'indennità sostitutiva (quindi la sospensione) della retribuzione pari all'ottanta percento della retribuzione globale netta per le ore non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Il lavoratore ha altresì diritto alle prestazioni per carichi di famiglia. In caso di malattia l'indennità sostituisce il trattamento ordinario e sostituisce anche l'eventuale integrazione contrattualmente prevista a carico del datore di lavoro. Ricordiamo comunque che le integrazioni salariali danno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Il trattamento è anticipato con successivo poi conguaglio dall'imprenditore chi agisce come ad adictus solutionis causa alla fine di ogni periodo di paga. Il decreto legislativo 148 del 2015 prevede inoltre che in presenza di documentate difficoltà finanziarie dell'impresa la sede dell'Inps territorialmente competente o il ministero del lavoro possono utilizzare il pagamento diretto da parte dell'ente previdenziale delle integrazioni valoriali. La durata massima dell'integrazione ordinaria è di tre mesi prorogabili di trimestre in trimestre sino ad un massimo di 12. Per le piccole imprese localizzate nelle aree di declino industriale può essere erogata per 24 mesi nell'arco di un triennio. Qualora però l'impresa abbia fruito di integrazione salariale ordinaria per 52 settimane consecutive potrà proporre una nuova domanda per la stessa unità produttiva esclusivamente nel caso in cui sia trascorso un periodo di 52 settimane di Normale attività indicando la cosiddetta stop and go. In ogni caso l'integrazione salariale relativa a più periodi consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio. Nella domanda di concessione l'impresa dovrà indicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente indicando anche una distinzione per orari contrattuali. Per quanto riguarda l'integrazione straordinaria bisogna dire che essa ha permesso di evitare il ricorso di licenziamenti collettivi. Ehi anche l'intervento straordinario prevede un obbligo assicurativo a carico degli imprenditori e il finanziamento è integrato sia da interventi diretti da parte dello Stato sia dalla cosiddetta mutualità tra gestioni. Per la concessione dell'intervento sono previste due procedure differenziate per quello ordinario e per quello straordinario. Le domande devono essere proposte dopo l'attivazione di una procedura di consultazione sindacale e devono essere disposte alla sede locale dell'Inps o alla competente direzione del ministero del lavoro entro un termine tassativo dall'inizio della sospensione o della riduzione d'orario. tendenzialmente il decreto legislativo 148 del 2015 ha stabilito che la domanda di integrazione salariale ordinaria debba essere presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in caso di presentazione tardiva il trattamento non sarà concesso per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Per quanto riguarda la domanda di integrazione straordinaria sempre lo stesso decreto prevede che debba essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale Oppure dalla data di stipula dell'accordo aziendale riguardo il ricorso all'intervento comunque sia la sospensione o riduzione dell'orario non possono essere adottate prima del trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. Dal 1 gennaio 2016 è stato previsto che per le integrazioni salariali ordinarie ah concederle se ne occupa la sede inps territoriale competente mentre per l'intervento straordinario decide il ministero del lavoro con un decreto. Cap. 12 PENSIONE DI VECCHIAIA, PRESTAZIONI IN FAVORE DI SUPERSTITI Rapporto previdenziale e vecchiaia: il rapporto previdenziale più importante che nasce sempre dopo l'inizio di un'attività di lavoro e quello che tutela lo stato di bisogno conseguente alla necessità di un reddito sostitutivo per l'ultimo periodo di esistenza del soggetto protetto. In questo rapporto è possibile riscontrare che il diritto alla prestazione non sorge soltanto al momento del raggiungimento della vecchiaia ma anche con il maturarsi di specifici requisiti di anzianità assicurativa e contributiva costruiti dal soggetto beneficiario nel tempo tramite lo svolgimento di attività di lavoro. la tutela è stata estesa a tutti i soggetti che svolgendo un'attività lavorativa anche non produttiva di reddito economico si presentavano bisognosi di tutela. Dunque il rapporto previdenziale di cui si parla interessa qualunque soggetto che svolge attività lavorativa e la sua esistenza è il presidio più significativo del permanere di un ordinamento democratico che tutela i soggetti meritevoli Senza trascurare i cittadini che incolpevolmente non hanno potuto realizzarsi come produttori di reddito. L'effettività della tutela previdenziale può dirsi presidiata anche dal principio di automaticità delle prestazioni che neutralizza gli effetti dell'omissione o evasione contributiva sul del rapporto previdenziale seppur nell'ambito del lavoro subordinato e con il limite dei contributi non prescritti e quindi recuperabili dall'ente previdenziale. L'operatività del principio di automaticità nell'ambito del lavoro subordinato e conseguenza del diverso articolarsi rispetto al lavoro autonomo dell'imputazione degli obblighi di contribuzione di quelli di adempimento in quanto proprio nel lavoro subordinato l'onere finanziario della contribuzione è ripartita tra il datore del lavoro che è il soggetto passivo e il lavoratore che ne ha il beneficiario secondo una proporzione oscillante tra i 2/3 e i ¾. il completamento della fattispecie pensione di vecchiaia non impone la cessazione dell'attività lavorativa nella fruizione immediata della prestazione previdenziale. Nello stesso rapporto di pubblico impiego il raggiungimento dell'età pensionabile non costituisce causa di estinzione automatica del rapporto di lavoro limitandosi la possibilità di permanere in servizio ad ipotesi eccezionali temporaneamente delimitate dal legislatore. Non esiste una stessa limitazione per il rapporto di lavoro subordinato privato né per il lavoro autonomo In quanto per questi rapporti il raggiungimento dell'età pensionabile fa sorgere soltanto il diritto del soggetto protetto a fruire del trattamento previdenziale e l'interessato potrà decidere di esercitare il diritto immediatamente o successivamente o anche di non esercitarlo. La qualità di pensionato non impedisce di riprendere lo svolgimento di un'attività lavorativa Uguale o diversa dalla precedente facendo sorgere un nuovo rapporto previdenziale. Il diritto a pensione è imprescrittibile, si prescrivono però i ratei di pensione. La prescrizione è decennale per quelli maturati e non liquidati mentre quinquennale per quelli liquidati e non riscossi. Rapporto previdenziale ed età pensionabile: La riforma di cui alla legge 214 del 2011 ha portato a compimento l'impianto introduttivo avvenuto nel 95, generalizzando il criterio contributivo di calcolo delle pensioni per le anzianità maturate a partire dal 2012. Per tutti coloro che sono andati in pensione a seguito del 31 dicembre 2011 il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia è stato portato - a 66 anni per i pubblici dipendenti senza distinzioni di sesso e per lavoratori di sesso maschile nel settore privato, - a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato che ha visto un meccanismo di incremento nel 2012 arrivando a 66 anni - ah 66 anni per gli uomini e a 63 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome con sempre meccanismo di progressione nel 2012 Arrivando a 66 anni voi successivamente il legislatore poi ha previsto un'ulteriore spostamento e così dal 2021 l'età minima per l'accesso al trattamento pensionistico dovrà essere non inferiore a 67 anni. L'elevazione costante dell'età pensionabile è l'effetto del suo adeguamento al modificarsi della speranza di vita media. La riforma del 2011 richiede per la maturazione del diritto Assieme al requisito anagrafico anche un'anzianità contributiva minima di 20 anni con un'ulteriore condizione che il montante contributivo risultante da questa anzianità sia tale da determinare l'erogazione di una rendita di importo non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Il criterio di computo del trattamento pensionistico: quindi a partire dal 1 gennaio 2012 l'importo delle pensioni di vecchiaia viene determinato utilizzando il criterio contributivo di calcolo. Il criterio di calcolo contributivo era stato introdotto già nel 1969 il prevede che si assuma la media della retribuzione percepite nel periodo di riferimento indicato dalla legge ottenendo quindi la retribuzione pensionabile o base pensionabile. Concretamente l'importo della pensione si determina attraverso l'applicazione ai parametri del tasso o aliquota di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva sino a un massimo di quarant'anni. Dunque l'importo della pensione retributiva può essere pari all'ottanta per 100 della retribuzione media del periodo di riferimento Ehi. Il montante contributivo Sul quale si calcolano gli importi delle pensioni si calcola comunque in riferimento a un predeterminato annuo contributivo e pensionabile che viene rivalutato annualmente e questo detto massimo opera come indicatore massimo della soglia della previdenza pubblica così che la copertura residua resta comunque affidata alla previdenza complementare e individuale o collettiva. Ehi una volta determinato il montante contributivo questo capitale teorico viene convertito in rendita sulla base di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell'età di pensionamento e del tempo per il quale l'assicurato percepirà il trattamento. Voi il problema del calcolo contributivo è quello di non poter assicurare prestazioni idonee a garantire tassi di sostituzione significativi tra pensione e reddito da lavoro. dello Stato nella previdenza di base ma attribuisce alla competenza legislativa concorrente delle regioni la previdenza complementare. in ogni caso dopo il decreto legislativo del 93 la promozione statuale del fenomeno si fa più intensa. Ci sono più vantaggi di questa forma previdenziale come ad esempio quella di garantire al singolo con la libertà di adesione un'individuazione del livello di bisogno meritevole di protezione e quindi del tasso di sostituzione tra pensione e reddito di lavoro oltre che dà la possibilità di accumulare risparmio e investirlo concorrendo al rilancio sia dell'attività produttiva che dell'occupazione. l'impianto sistematico: l'impianto della previdenza complementare è stato dettato dal decreto legislativo del 2005 numero 252 e ad oggi è definitivo ma è stato emanato sulla base della delega della legge del 2004 numero 243. L'intervento finalizzato ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento dei fondi pensione finalizzato anche al perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di bilancio sull'intero settore della previdenza complementare ed è finalizzato alla revisione della disciplina fiscale e a rendere obbligatoria l'esposizione del rendiconto annuale dei fondi. Questo nuovo decreto legislativo che abroga quello del 93 sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2008 modificando la disciplina di ciascuno degli aspetti del rapporto di previdenza complementare ma i tempi della riforma hanno subito un'accelerazione tant'è che è stato anticipato l'operatività dei nuovi precetti al 2007. La disposizione di apertura del decreto legislativo 252/2005 sancisce che il fine del sistema di previdenza complementare è quello di erogare prestazione volte ad incrementare il livello di copertura assicurativa della previdenza obbligatoria. L'identità funzionale tra previdenza complementare e previdenza obbligatoria non può essere intesa quale identità assoluta dei due sistemi e dei relativi meccanismi di disciplina. In base alle opzioni previste dal decreto legislativo 252/2005 ehm il lavoratore che decide di entrare nel sistema di previdenza complementare può scegliere il fondo a cui aderire non essendo più vincolato dalla presenza di atti di autonomia contrattuale relativi alla categoria professionale di appartenenza. Le fonti contrattuali collettive prevalgono esclusivamente sugli atti unilaterali dei datori di lavoro istitutivi di fondi dimensione ed in caso di mancata manifestazione di volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando entro il termine previsto della legge. La struttura giuridica: quanto alla forma giuridica che i fondi di pensione possono assumere il legislatore della riforma prevede sostanzialmente come schema generale quello dell'associazione non riconosciuta rinviando quindi la connotazione della posizione individuale dell'iscritto agli accordi delle associati. I fondi pensione possono essere costituiti anche come per Le giuridiche di diritto privato prevedendo il legislatore una procedura semplificata per il riconoscimento della personalità e questo modello è obbligatoriamente individuato per i lavoratori autonomi che subordinati qualora il fondo si costituisca nell'ambito di categorie comparti o raggruppamenti. la costituzione dei fondi pensione costituisce un requisito necessario ma non sufficiente per il legittimo esercizio dell'attività di previdenza complementare che deve essere autorizzato dalla covip che vigila sul sistema, concede l'autorizzazione a seguito di un procedimento di valutazione dei requisiti del fondo e dei componenti dei suoi organi stabiliti con uno o più decreti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale. Proprio la tutela della posizione dell'iscritto costituisce la ratio di quelle previsioni che impongono una determinata composizione degli organi dei fondi pensione nonché specifici requisiti di onorabilità e professionalità dei loro componenti. L'articolo 5 del decreto legislativo 252/2005 prevede per i fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro, il rispetto negli organi collegiali di amministrazione e controllo del principio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori imponendo il metodo elettivo in chiave di massima valorizzazione del criterio di democraticità. In attuazione della legge del 2004 sono state dettate poi disposizioni per la composizione e i requisiti dei membri degli organismi di vigilanza dei fondi pensione aperti che rappresentano gli interessi dei soggetti aderenti. infatti la posizione degli iscritti è tutelata dalla possibile e esperibilità nei confronti dei componenti degli organi collegiali e del responsabile del fondo. Nei confronti dei componenti dell'organismo di controllo può essere promossa l'azione di responsabilità contro i sindaci delle società di capitali. il programma pensionistico può essere a prestazione o a contribuzione definita, quest'ultima garantisce l'equilibrio del fondo in quanto la prestazione pensionistica non è predeterminata ma dipende dal rendimento della gestione del risparmio contributivo. la gestione e i controlli: per contrastare possibili abusi e rischi nella politica di investimento la legge vieta la gestione diretta imponendo che questa venga affidata ad organismi specializzati come società di intermediazione mobiliare o società di gestione dei fondi comuni di investimento o eventualmente società di assicurazione sempre secondo il decreto legislativo 252/2005. In ogni caso la legge impone a tutela degli iscritti oltre gli obblighi di informazione e trasparenza anche opzioni prudenziali negli investimenti del risparmio accantonato. Inoltre per la tutela degli assicurati il legislatore prevede che i valori affidati al gestore costituiscano patrimonio separato ed autonomo secondo il codice civile e questi valori sono sottratti all'azione esecutiva dei singoli creditori del gestore non possono essere coinvolti in eventuali procedure concorsuali che lo interessino in caso di sua insolvenza. a questo fine infatti le risorse finanziarie del fondo devono essere collocate presso una banca depositaria distinta dal gestore creando quindi una separazione rigorosa finalizzata a prevenire abusi e utilizzi impropri del risparmio previdenziale questa banca poi è obbligata a eseguire le istruzioni del gestore previa verifica della loro conformità alla disciplina vigente, allo statuto del fondo e ai criteri di investimento definiti da un apposito decreto ministeriale. Sulla gestione poi viene svolta una funzione di controllo dalla commissione di vigilanza sul fondo pensione che è un organo che autorizza l'esercizio del fondo pensione e questa autorizzazione che riguarda tutte le tipologie di fondi è concessa solo se i fondi si costituiscono secondo le forme giuridiche previste. Inoltre la commissione esercita compiti di vigilanza sulla corretta gestione dei fondi e la vigilanza viene esercitata sugli statuti e sulla normativa interna di essi compresa la conformazione agli interventi regolamentari a carattere generale emanati sempre dalla commissione. Una disciplina speciale poi riguarda i fondi preesistenti al decreto legislativo del 93 che sono originati da atti dell'autonomia collettiva o da iniziative unilaterali del datore di lavoro oltre che organizzati nelle strutture e identità giuridiche più varie. il legislatore ha previsto per questi fondi ehm un processo di conformazione graduale alla disciplina generale imponendo da subito alcune misure finalizzate ad evitare possibili dissesti finanziari. Ehi inoltre va ricordato l'obbligo per gli organi responsabili di comunicare alla commissione di vigilanza al determinarsi di vicende o eventi idonei a incidere sull'equilibrio finanziario. A questo riguardo la commissione dopo aver operato adeguati controlli e svolto opportune valutazioni dovrà assumere i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario del fondo e nel caso in cui non si può evitare lo scioglimento del fondo si procede alla liquidazione. il finanziamento: il finanziamento dei fondi grava sui destinatari e qualora siano obbligati anche sui datori di lavoro o committenti per il lavoro autonomo coordinato e continuato. L'entità e le modalità dell'obbligazione contributiva possono essere determinate dall'interessato oppure dalle fonti istitutive. La contribuzione può essere determinata in cifra fissa oppure in percentuale di singole voci retributive o della retribuzione assunta come base di computo del trattamento di fine rapporto. Ad oggi il finanziamento della previdenza complementare avviene in via del tutto prevalente con la destinazione ad essa dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto. La disciplina prevede il conferimento espresso o tacito dei lavoratori degli accantonamenti maturandi del trattamento di fine rapporto ai fondi di pensione prestazioni, anticipazioni, vicende modificative: il campo privilegiato di operatività dei fondi è logicamente quello della tutela pensionistica per la vecchiaia anche se più in generale esso può dirsi insistere su tutti gli eventi protetti dell'assicurazione obbligatoria corrispondente e quindi invalidità inabilità e morte. È possibile che le fonti istitutive prevedono anche altre prestazioni stabilendo quindi condizioni di accesso nei limiti consentiti dalla legge. Per la prestazione pensionistica il legislatore ha stabilito che il diritto si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza richiedendo comunque un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni presso il fondo pensione. Ehi il legislatore prevede anche la possibilità di anticipazione del trattamento sino a un massimo di 5 anni nel caso in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi. Cap. 14 ASSISTENZA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA assistenza sociale e modello costituzionale: come abbiamo detto alla previdenza sociale si sovrappone l'assistenza sociale con la sua vocazione universalistica e solidaristica e con il principio del finanziamento ad integrale carico dello Stato necessariamente collegato alla leva fiscale e con egualitarismo delle prestazioni finalizzate in via esclusiva alla liberazione dei bisogni socialmente rilevanti. l'indicazione del costituente sembra particolarmente restrittiva in quanto all'articolo 38 prevede soltanto che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale scandendo così il principio che il video sogno debba essere generato dalla povertà e dalla l'inabilità e quindi da assenza di idoneità fisica a divenire produttore di reddito di lavoro. Particolare riguardo il diritto del lavoro il quale deve essere assicurato a ciascun soggetto l'opportunità di porsi come soggetto attivo del mercato del lavoro. però il dramma dello Stato contemporaneo è quello dell'esclusione sociale, cosicché laddove l'ordinamento non riesco a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla società civile l'assistenza sociale risulta essere un presidio sicuro per evitare l'abbandono di coloro che incolpevolmente si trovino in stato di bisogno. Bisogna dire che con il tempo i diritti sociali si sono enucleati come un naturale completamento dei diritti di libertà che informano la persona umana e il suo essere cittadino di un ordinamento a base democratica. Ehi la complessità del fenomeno che deve essere governato impone l'utilizzo di una varietà di strumenti di realizzazione delle tutele sociali ed un armonico articolarsi dei singoli meccanismi di intervento. Presidio storico di questi diritti restano comunque le società intermedie prima fra tutte la famiglia che si pone come generatrice è destinataria di tutela per gli eventi centrali della vita umana come la maternità, l'infanzia e la stessa istruzione in formazione. Infatti e alla famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio (art.29) che viene affidato il dovere e il diritto di mantenere istruire e educare i figli (art.30) chiamando a concorrervi anche la famiglia patriarcale e rimarcando la reciprocità dei diritti e dei doveri estesa anche a parenti e affini. Compito dell'ordinamento è quello di agevolare con misure economiche e altre provvidenze il formarsi della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché proteggere la maternità e la funzione familiare della donna e provvedere al mantenimento dei figli quando i genitori siano impossibilitati a farlo (art.31). Poi ci sono anche altri tipi di interventi realizzabili esempio quelli incentrati sul trasferimento di ricchezza, quelli incentrati sulla leva fiscale, quelli riferiti ai servizi sociali. Questo complesso insieme di interventi aveva trovato nel 2000 con una legge un'importante tentativo di sistemazione che segnalava la tensione dell'ordinamento verso la costruzione di un diritto della sicurezza sociale. Assistenza sociale e sistema ordinamentale: La costituzione assume come referente per l'assistenza sociale il disabile. l'obiettivo primario è il recupero fisico e mentale in chiave riabilitativa e il suo inserimento nel mercato produttivo giocato in termini di diritti sociali tali ad esempio il supporto alla famiglia, istruzione, formazione, assistenza medica e psicologica, servizio all'impiego, collocamento obbligatorio eccetera. Se il percorso di recupero riesce e l'obiettivo è raggiunto e poi la previdenza sociale a tutelarlo in quanto produttore di reddito. Nel caso in cui invece il progetto di recupero non riesce per il fallimento dell'azione riabilitativa EO interventi per promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro, diviene necessario ricorrere al rapporto assistenziale che garantisce una tutela economica di stampo universalistico a favore dei cittadini sprovvisti di reddito e menomati nella propria integrità psicofisica al fine di assicurare il mantenimento e di evitare il rischio della loro emarginazione e esclusione dalla società civile. Tra gli istituti assistenziali i più significativi restano quelli a favore degli invalidi civili. Secondo la legge 118 del 1981 ehm si intendono per invalidi civili i cittadini affetti da menomazioni fisiche e mentali funzionali e sensoriali sia congenite che acquisite anche a carattere progressivo che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a una certa percentuale oppure se minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età. Tra gli invalidi civili rientrano anche i ciechi civili e i sordomuti Purché sordità non sia di natura psichica o da cause di guerra, lavoro o servizio. Ehi inoltre la legge prevede che la prestazione venga corrisposta nei casi di invalidità non solo con il requisito appunto dell'invalidità ma anche con il possesso della cittadinanza italiana e residenza del nostro paese ma possono essere comunque riconosciute le prestazioni anche a cittadini di paesi comunitari presenti sul territorio nazionale motivi di lavoro oppure stranieri legalmente soggiornanti. Ehi io te l'ho ordinato prevede il diritto alla stazione via solo in presenza di redditi collocati entro precisi limiti periodicamente rilevati e differenziati per categorie e entità delle menomazioni.