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Norme sulla Libertà Religiosa e le Confessioni Religiose in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sui regimi e le norme che riguardano la libertà religiosa e le confessioni religiose in Italia, incluse le convenzioni internazionali, le leggi statali e regionali, e la garanzia della libertà religiosa costituzionale. Viene anche esplorato il ruolo della comunità internazionale nella protezione della libertà religiosa.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 19/05/2018

Gaia992
Gaia992 🇮🇹

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LE FONTI
Le fonti si dividono in
fonti sulla produzione: definiscono i soggetti ed i procedimenti e sono in rapporto
strumentale con le fonti di produzione
fonti di produzione: atti e fatti idonei a produrre diritto
fonti di cognizione: atti e documenti che permettono la conoscibilità delle fonti del diritto
gerarchia delle fonti
costituzione
trattato di lisbona ( in particolare i regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili
come 2201 del 2003, relativo all'esecuzione delle decisioni matrimoniali)
norme di derivazione pattizia e concordataria : 1) fonti rinforzate 2) fonti atipiche
fonti atipiche : a) norme che concernono la chiesa cattolica
b) norme che concernono le altre confessioni religiose
leggi che contengono l'ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali, seconda la
procedura prevista dall'art 80 cost.
Leggi emanate in modo unilaterale dallo stato
atti aventi forza di legge e di natura regolamentare
norme regionali
norme dell'ordinamento canonico e di altri ordinamenti confessionali
La libertà religiosa
nella costituzione italiana si ha l'enunciazione della libertà religiosa nell'art 19: '' tutti hanno diritto
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LE FONTI

Le fonti si dividono in

  • fonti sulla produzione: definiscono i soggetti ed i procedimenti e sono in rapporto strumentale con le fonti di produzione
  • fonti di produzione: atti e fatti idonei a produrre diritto
  • fonti di cognizione: atti e documenti che permettono la conoscibilità delle fonti del diritto gerarchia delle fonti
  • costituzione
  • trattato di lisbona ( in particolare i regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili come 2201 del 2003, relativo all'esecuzione delle decisioni matrimoniali)
  • (^) norme di derivazione pattizia e concordataria : 1) fonti rinforzate 2) fonti atipiche fonti atipiche : a) norme che concernono la chiesa cattolica b) norme che concernono le altre confessioni religiose
  • leggi che contengono l'ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali, seconda la procedura prevista dall'art 80 cost.
  • Leggi emanate in modo unilaterale dallo stato
  • atti aventi forza di legge e di natura regolamentare
  • norme regionali
  • norme dell'ordinamento canonico e di altri ordinamenti confessionali

La libertà religiosa nella costituzione italiana si ha l'enunciazione della libertà religiosa nell'art 19: '' tutti hanno diritto

di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, indivduale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume''. Contenuti dell'art 19:

  • tutti hanno diritto, cittadini, stranieri, apolidi
  • la garanzia è posta a tutela della libertà di aderire o meno ad una fede religiosa
  • la professione della fede è libera, sia in forma indivuduale che associata
  • è sancita la libertà di farne propaganda
  • è garantita la libertà di praticarne il culto
  • limite: riti contrari al buon costume: comportamenti e fatti riguardanti il comune senso del pudore in materia sessuale. La libertà religiosa inoltre, essendo un diritto inviolabile della persona, trova fondamento nella carta costituzionale anche negli art:
  • 2: la cost sancisce il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
  • art 3 comma 1: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, razza, religione, lingua, opinione politica e condizioni sociali
  • art 3 comma 2: lo stato ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini ed impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La libertà religiosa può avere diverse interpretazioni:
  • principio filosofico: liberazione dello spirito dell'uomo da ogni preconcetto dogmatico
  • principio teleologico: liberrtà di appartenere ad una confessione religiosa e di conformare gli atti della vita ad essa
  • principio giuridico: mantenimento nella società di un ordinamento giuridico tale che ogni individuo possa perseguire la sua fede religiosa senza che gli altri possano porre ostacoli. Quello che ci interessa in questa sede è sicuramente il principio giuridico, in quanto la libertà religiosa è un diritto di libertà. Esistono diverse concezioni sui diritti di libertà:
  • il concetto filosofico: concerna la proprità della persona umana nei confronti dello stato
  • il concetto storico: si riferisce al fatto innegabile che in alcuni ordinamenti sia stata riconosciuta una rilevanza maggiore ad alcune libertà piuttosto che ad altre, e tutto questo è senza dubbio riconosciuto alla libertà religiosa che si è affermata nel tempo come prerogativa della persona umana. Manifestazioni della libertà religiosa:
  • libertà matrimoniale
  • insegnamento reliogoso nella scuola

religiose

  • tutela delle minoranze affinchè possano praticare la propria religione
  • le restrizioni nell'effettivo esercizio dei diritti di libertà possono essere poste solo dalla legge per esigrnze particolari

libertà delle confessioni religiose cosa è una confessione religiosa: una comunità sociale stabile, con normazione propria, rigida o attenuata, con una concezione propria del mondo , basata sull'esistenza di un essere superiore che è in rapporto con gli uomini. La confessione è diversa dall'associazione con fine religioso, la quale non ha una concezione sua propria del mondo, ma prende ispirazione da una comunità vasta circa i principi da accettare ed i comportamenti da tenere.

Art 8 costituzione: '' tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge''. In sostanza la norma dispone:

  • la libertà di organizzazione della professione di ogni fede religiosa
  • il godimento di uguale tutela da parte della legge per il raggiungimento delle finalità proprie di ogni confessione
  • la parità di tutela penale senza discriminazione per le confessioni
  • l'assenza di discriminazioni da parte del legislatore, del giudice e della p.a. Divieto di discriminazione: art 20 costi: '' il carattere ecclesiastico ed il fine religioso di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative , ne di speciali gravami per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività''.
  • Beneficiari della tutela: la norma utilizza i termini associazioni ed istituzioi. Si tratta di soggetti giuridicamente riconosciuti o non riconosciuti e si considerano enti esponenziali delle confessioni religiose
  • qualificazione propria dei soggetti: i soggetti beneficiari delle tutela devono avere o - carattere ecclesiastico: la qualifica di ecclesiastico è riconosciuta ad ogni ente esponenziale di confessioni religiosa - fine religioso: funzionamento degli organi di governo per l'organizzazione della cura pastorale e la pratica del culto
  • significato della norma: lo stato può porre limitazioni solo nel rispetto delle norme costituzionali
  • oggetto della tutela:
  • costuzione ente
  • capacità giuridica dell'ente
  • attività da essi svolte

regime giuridico del rapporto fra lo stato e le confessioni religiose durante l'assemblea costituente, per l'elaborazione della norma che poi sarà l'art 7 , il dibattito fu molto ampio. Soprattutto dossetti intervenne ripetutamente durante i lavori dell'assemblea , chiarendo il suo pensiero: il riconoscimento della originarietà dell'ordinamento della chiesa risponde alla posizione dottrinale che si oppone alla statualità del diritto. Dossetti sottolineava che la base della teoria da lui sostenuta era il principio della distinzione tra l'ordinamento dello stato e quello della chiesa, il cui ordinamento deve essere indipendente e non confondibile con quello dello stato, cosi che ambedue possano procedere per strade distinte ed indipendenti. L'insrimento

confessione religiosa non lo è, e questo lo si evince dall'art 8 comma 2 il quale chiarisce che l'ordinamento della confessione religiosa non può contrastare con l'ordinamento dello stato. Inolte il rapporto tra lo stato e la chiesa è da conseiderarsi di diritto esterno, in qanto regolato dal diritto internazionale, mentre il rapporto tra lo stato e le confessioni religiose è di diritto interno perchè regolato all'interno dell'ordinamento dello stato

  1. potere statutario: la confessione religiosa è titolare del diritto statutario che può esercitare come non esercitare. La statuto rappresenta la carta costituente e contiene le finalità della confessione
  2. autonomia delle confessioni: il riconoscimento del potere statutario delle confessioni da ad esse un potere di auto regolamentazione dei propri interessi, evita quindi l'ingerenza da parte dello stato e della sua pretesi di ifissarne i contenuti.
  3. Limite al potere statutario: è rappresentato dal contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Il limite riguarda il potenziale pregiudizio che potrebbe deriviare all'interesse pubblico ed agli interessi dei singoli.

Le intese art 8 comma 3: i rapporti delle confessioni diverse dalla cattolica con lo stato sono regolati per legge sulla base delle intese con le relative rappresentanze. È la legge lo strumento indicato dalla costituzione per regolare il rapporto tra lo stato e la confessione religiosa.

  1. che cosa sono le intese: la parola indica accordi su interessi, l'intesa ha la funzione di costituire una condizione di legittimità, in quanto il legislatore non potrebbe avviare nessun procedimenti legislativo in materia di rapporti con una confessione religiosa senza un proventivo accordo. L'intesa è una convenzione di diritto pubblico interno
  2. rapporto tra legge ed intesa: la costituzione ci dice che sia la legge dello stato lo strumento per regolare i suoi rapporti con una confessione religiosa. La legge di approvazione dell'intesa è a tutti gli effetti una legge statale, ma nella gerarchia della fonti vanta una certa resistenza in quanto condizionata da un presupposto, l'intesa, costituzionalmente previsto.
  3. Chi negozia e stipula le intese: le parti abilitate al negoziato sono
  • governo, nel caso in cui l'intesa riguardi una specifica materia la responsabilità p investita dal ministro competente in quella materia
  • parlamento, che verifica le clausole ed approva la legge
  • dall'altro lato le confessioni religiose, che presentano una struttura istituzionale ed una organizzazione interna.
  1. Contenuti delle intese.
  • Autonomia ed indipendenza dell'ordinamento confessionale
  • attuazione del principio di bilateralità
  • ministri di culto: qualifica riservata ai soggetti che nelle confessioni religiose svolgono particolari funzioni istituzionali
  • assistenza spirituale
  • celebrazione del matrimonio: lo stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito di tutte le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo stato
  • (^) cultura religiosa nella scuola statale: questa è la materia dove è piu evidente la diversità tra la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, le quali non svolgono un normale insegnamento relativo alla propria fede nelle scuole dello stato.
  • Libertà di professione, organizzazione ed attività
  • libertà per le affissioni e la raccolta di collette
  • regime edifici di culto : tutte le intese prevedono il divieto di occupazione, espropriazione , demolizione degli edifici aperti al culto. Inoltre è previsto il divieto di ingresso della forza pubblica negli edifici di culto senza preavviso e senza l'accordo con i responsabili
  • tutela beni culturali : collaborazione tra stato e confessione religiosa per la tutela dei beni
  • riconiscimento titoli accademici

patti lateranesi con l'evento militare del 20 settembre 1870, quando cioè roma venne conquistata dall'esercito italiano, lo stato pontificio venne considerato debellato, con l'occupazione della gran parte del territorio, ad eccezione della basilica di san pietro e dei giardini, fino a caste sant'angelo. L'intenzione del governo italiano, quando occupò roma era proprio quella di lasciare allo stato pontificio una parte di territorio dove poter continuare ad esercitare i suoi poteri. La questione romana consisteva nell'esigenza di regolare sia la condizione giuridica del papa, che si trovava privato del suo stato, sia le relazioni tra lo stato italiano e la santa sede. Le difficoltà per risolvere queste problematiche erano rappresentate dall'intransigenza di papa pio 9 , che considerava l'occupazione di roma come una usurpazione che lo rendeva progioniero. Lo stato italiano aveva pensato di risolvere la questione con la legge della guarentigie 1871, perchè il suo oggetto principale era quello di garantire l'indipendenza del papato. Ma essa era pur sempre una legge dello stato, che manifestava il potere unico di esso. Quindi questa soluzione non fu la definitiva , infatti

  • la basilica di san pietro e la piazza
  • il palazzo apostolico: residenza del papa
  • altri palazzi ed edifici circostanti
  • giardini la struttura dello stato del vaticano è di difficile collocazione negli schemi giuridici, con i patti lateranesi si volle realizzare uno strumento che rendessi visibile l'indipendenza della santa sede dallo stato e che consentisse al papa di presentarsi in piena libertà e come capo della chiesa. Lo strimento è stato quello della costituzione dello stato del vaticano.
  • Lo stato del vaticano è sovrano ma non posside tutte le caratteristiche di una società politica
  • esiste per permettere l'esecizio delle libertà della santa sede
  • (^) non sviluppa una attività economica propria di uno stato
  • la base primaria per il sostentamento della santa sede è rappresentato dalle offerte spontanee dei cattolici di tutto il mondo nel 1929 vennero emanate da papa pio 9 le prime 6 leggi dello stato vaticano e tra queste una legge fondamentale, che è stata poi sostitutita da giovanni paolo 2 nel novembre 2000. secondo tale legge il sommo pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, giudiziario, esecutivo. Il governo dello stato del vaticano si organizza:
  • potere legislativo: compete alla pontificia commissione cardinalizia, con mandato di 5 anni. È presieduta da un cardinale e comporta da altri cardinali.
  • Organo consultivo: il consigliere generale ed i consiglieri di stato, prestano la loro assitenza nell'elaborazione delle leggi ed in altre materie
  • apparato amministrativo: governatorato
  • organi di potere giudiziario: giudice unico, tribunale, corte di appello e cassazione che esercitano le competenze in nome del pontefice
  • segretario generale: sovraintende all'applicazione delle leggi ed all'attività amministrativa del governatorato
  • ufficio del lavoro: competente per le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello stato e l'amministrazione. Le garanzie dell'italia alla santa sede
  1. garanzie politiche e giuridiche generali:
  • (^) religione dello stato: art 1 trattato, la religione cattolica, apostolica e romana è l religione dello stato. Tale clausola rendeva piu forte la posizione della chiesa cattolica. Dopo la stipulazione del trattato il legislatore aveva confermato l'impegno assunto circa la qualificazione religiosa dello stato, prevedendo nel codice del 1930 i delitti contro la rleigione dello stato. La corte si è occupata piu volte della tutela penale:
  • inizialmente la corte ha cercato di accettare il fatto che la religione cattolica fosse in un piano

diverso rispetto alle altre confessioni

  • successivamente ha affrontato la questione riguardante il p 1 del protocollo adizionale dell'accordo di villa madama il quale sancisce che '' si considera non piu in vigore il principio della religione cattolica come religione di stato'', e si è chiesta se svuotasse di contenuto l'art 1 dei patti lateranensi.
  • in una sentenza del 2000 ha sancito l'illegittimità dell'art 402 cp ( religione di stato) argomentando tale conclusione in forza dei principi di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione, ed uguale libertà di fronte alla legge di tutte le confessioni religiose
  • sovranità e la giurisdizione sulla città del vaticano : regime giuridico di piazza s pietro:
  • la piazza è aperta al pubblico e soggetta a poteri della polizia italiana
  • i poteri di polizia sono esercitati fino ai piedi della scalinata della basilica
  • nel caso in cui la piazza sia temporaneamente sottratta sl libero transitio le autorità si ritireranno al di la del colonnato del bernini
  • diritto di legazione e il libero transito: il pontenfice ha il diritto di nominare ed inviare suoi rappresentanti diplomatici nel rispetto delle norme di diritto internazionale. Le garanzie che sono in questo ambito riconosciute dallo stato alla santa sede sono:
  • diritto di legazione attivo e passivo
  • immunità degli inviati dei governi esteri presso la santa sede
  • libertà di corrispondenza con la santa sede riconosciuta a tutti gli stati
  • riconoscimento sul territorio italiano dei diplomatici della santa sede
  • libertà di transito attraverso il territorio italiano per i diplomatici della santa sede ed i dignitari della chiesa
  • cittadinanza e residenza vaticana: in conformità alle norme di diritto internazionale sono soggette alla sovranità della santa sede tutte le persone aventi stabile residenza nella città del vaticano. Un quadro completo su quella che è la cittadinanza vaticana ci viene data dalla legge sulla cittadinanza emanata da papa pio 11 dopo la stipulazione dei patti. Sono cittadini vaticani:
  • i cardinali residenti nella citta del vaticano o roma
  • coloro che risiedono stabilmente nella citta del vaticano per ragioni di dignità, curia, ufficio, impiego,
  • coloro che risiedono nella città del vaticano espressamente autorizzati dal pontefice
  • il coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle di un cittadino vaticano purchè convivente ed autorizzati alla condizioni previste dalla legge
  • esenzioni a favore degli enti centrali garanzie reali
  • proprietà ed immunita degli immobili
  • assetto urbanistico e servizi
  • esenzione da dazi e diritti doganali

Accordo di villa madama l'accordo di villa madama è cosi denominato perchè firmato nell'edificio di rappresentanza del ministro degli affari esteri madama, l'8 febbrario 1984. con l'accordo di villa madama si è dato vita ad un nuovo accordo e non semplicemente a modifiche del concordato del 1929, infatti i contenuti dell'accordo sono nuovi rispetto a quelli dei patti lateranensi. Preambolo: sono espresse le motivazioni sulla base delle quali si è regolato i rapporto tra lo stato e la chiesa:

  • processo di trasformazione politica e sociale che ha interessato l'italia, e gli sviluppi promossi nella chiesa dal concilio vaticano 2.
  • principi della costituzione italiana e dichiarazioni del vaticano 2 circa la libertà religiosa ed i rapporti tra la chiesa e la comunità politica ed il nuovo codice canonico. Nella prima parte sono presenti le garanzie generali che lo stato riconosce alla chiesa cattolica operante in italia: a) indipendenza e sovranità dello stato e della chiesa b) reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e del paese
  • negli art 2 e 3 garanzie per le istituzioni e la struttura della chiesa e per la sua attività.
  • art 4: detta norme a proposito della condizione giuridica degli ecclesiastici. Hanno questa denominazione tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento dall'ordine. e) l'art 8 dell'accordo sancisce il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio celebraro secondo le norme di diritto canonico , con il presupposto che i due nubendi si trovino sia di fornte allo stato sia di fronte alle chiesa nella medesima situazione giuridica che consente di celebrare il matrimonio. Procedimento di delibazione: la corte di appello competente per territorio prima di riconoscere efficacia alla sentenza di nullità

del tribunale ecclesiastico, deve compiere degli accertamenti:

  • la sentenza di nullità emessa dal tribunale ecclesiastico, può essere trasmessa alla corte di appello competente per territorio, ativando il procedimento di delibazione
  • il procedimento di delibazione è il procedimento necessario a rendere ammissibile nello stato un provvedimento emesso da un altro stato. È mirato a rendere escutiva la sentenza ecclesiastica ma può essere attiviato solo su richiesta di una delle parti , senza che sia necessario il consenso dell'altra
  • la corte di appello deve attivare una procedura di accertamento, che riguarda
  • la competenza del giudice ecclesiastico che ha emesso la sentenza
  • l'esercizio del diritto di agire e resistere in giudizio che deve essere stato assicurato alle parti dal tribunale ecclesiastico
  • l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere
  • se l'accertamento ha esito positivo, la corte di appello emana una sentenza con la quale dichiara efficace la sentenza emessa dal tribunale ecclesiastico
  • l'ufficiale di stato civile, preso atto della sentenza della corte di appello, rende esecutiva la pronuncia del tribunale ecclesiastico, trascrivendo nei registri civili la cessazione degli effetti del matrimonio. Insegnamento della religione cattolica nelle scuole nel concordato lateranense era stato sancito l'obbligo dell'insegnamento religioso nelle scuole, con possibilità di esonero per gli acattolici. Naturalmente tale disciplina è cambiata con l'accordo di villa madama , il quale all'art 9. comma 2 stabilisce:
  • lo stato riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto del fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio italiano
  • lo stato si obbliga affichè l'insegnamento della religione cattolica continui nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
  • al fine di rispettare la libertà di coscienza, viene sancito il diritto di ciascun studente di avvelersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica( tale diritto viene esercitato al momento dell'iscrizione nella scuola per i maggiorenni e dai genitori per i minorenni)
  • il fatto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non deve dar luogo a nessuna forma di discriminazione l'art 9 comma 2 dell'accordo di villa madama è stato successivamente integrato dal punto 5 del protocollo addizionale:
  • l'insegnamento è impartito in conformità con la dottrina della chiesa e deve essere svolto come una esposizione della dottrina cattolica
  • gli insegnanti sono dei dipendenti pubblici , devono essere riconosciuti idonei dall'autorità

la procedura per il riconoscimento ha come termine un provvedimento del ministro dell'interno e consiste in un accertamento compiuto dal competente organo dello stato. Il procedimento concerne nell'acquisizione di fatti e dati al fine di poter attribuire una qualità giuridica alla struttura. Per quanto riguarda due tipi di enti le norme concordatarie prevedono ulteriori requisiti per il riconoscimento: 1 chiese: il ricoscimento è possibile se:

  • sono aperte al culto pubblico
  • non siano annesse ad altro ente ecclesiastico
  • siano forniti di mezzi necessari per la manitenzione e l'asercizio del culto
  • le fondazioni di culto: sono patrimoni destinati a fini di culto, il riconoscimento è possibile se:
  • i mezzi sono sufficiente per il raggiungimento dei fini
  • vi è corrispondenza con le esigenze religiose della popolazione mutamento dell'ente: ogni mutamento sostanziale dell'ente ( fine, destinazione) è possibile ma con un provvedimento espresso dal ministro dell'interno
  • mutamento sostanziale del fine: si verifica quando il fine e la sua attività viene a cessare prevendo un altro fine ed un altra attività
  • mutamento di destinazione dei beni: se si verifica una diminuzione consistente dei beni della fondazione
  • mutamento del modo di esistenza: può avvenire nel caso di accorpamento di più persone giuridiche soppressione o estinzione dell'ente: può avvenire
  • quando viene soppresso dall'autorità competente
  • quando rimane inattivo per 100 anni
  • quando di scoglie l'associazione secondo lo statuto o quando viene meno secondo il giudizio dell'autorità competente cessazione dell'ente con provvedimento statale: avviene quando vi è la perdita di un requisito , la cessazione avviene con una procedura analoga a quella usata per il riconoscimento e può essere o di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento. Finanziamento chiesa cattolica e sostentamento del clero la chiesa prima dell'accordo di villa madama basava il suo finanzimamento sul cd sistema beneficiale, che consisteva nell'unione dell'ufficio ecclesiastico di :
  • vescovo
  • parroco
  • canonico in una massa patrimoniale che serviva a garantire il sostentamento del suo titolare. Il sistema

beneficiale però nell'epoca moderna si presentò non piu redditizio e non in grado di garantire in dignitiso sostentamento. Si sovverti a questo problema con la riforma presente nell'accordo di villa madama che prevede:

  • in ogni diocesi viene eretto l'istituto per il sostentamento del clero e l'istituto centrale per il sostentamento del clero che opera a livello nazionale. Questi hanno personalità giuridica civile e sono enti autonomi ;
  • ogni istituto ha un consiglio di amministrazione
  • periodicamente la conferenze episcopale determina la misura della remunerazione per un dignitoso sostentamento del clero. Tenuto conto della remunerazione ricevuta ove i sacerdoti prestano servizio, viene stabilta l'integrazione spettante con l'intervento dell'istituo centrale
  • (^) l'istituto centrale a questo punto versa i contributi previdenziali ed assistenziali
  • i sacerdoti che prestano servizio in una diocesi comunicano annualmente all'istituto la remunerazione che ricevono
  • le forme di finanziamento della chiesa invece sono 2:
  1. le erogazioni liberali, versate da persone fisiche detraibili dal proprio reddito fino ad un umporto di 2 milioni
  2. quota pari all'8 x 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base delle dichiarazioni annuali di carattere umanitario
  • la conferenza episcopale italiana trasmette ogni anno all'autorità statale un rendiconto sulla utilizzazione delle somme pervenute.