Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Il Diritto Ecclesiastico Italiano: Definizione, Obiettivo e Enti Ecclesiastici, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sui concetti di diritto ecclesiastico, ente ecclesiastico e il patrimonio storico ed artistico della Chiesa Cattolica in Italia. Esplora la definizione, contenuto e oggetto del diritto ecclesiastico, il concetto di ente ecclesiastico e la protezione del patrimonio storico ed artistico. Il testo illustra come le norme di diritto ecclesiastico sono pubblicistiche e come gli enti ecclesiastici possono essere riconosciuti civilemente.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 12/05/2021

giuseppe-tringali-1
giuseppe-tringali-1 🇮🇹

4.5

(4)

12 documenti

1 / 36

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CAPITOLO I Il diritto ecclesiastico italiano
1) Definizione, contenuto e oggetto del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso.
Le norme di cui si compone sono norme unilaterali, in quanto prodotto della legislazione emanata dallo
Stato e non costituiscono un corpo organico, ritrovandosi in tutti i settori del nostro ordinamento giuridico,
e cioè nella Costituzione, nel codice civile e penale, nel codice di procedura civile e penale, nelle leggi
amministrative e finanziarie, nel diritto commerciale e del lavoro.
Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno la loro fonte in atti bilaterali, quali i concordati con la
Chiesa cattolica o le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Tali norme sono esterne al nostro
ordinamento e acquistano vigore al suo interno solo attraverso le leggi di esecuzione (per i concordati), o le
leggi di approvazione (per le intese).
Il diritto ecclesiastico va distinto da tutti gli ordinamenti confessionali, in particolare dal diritto canonico,
che riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica.
È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico e in cosa consiste il
fattore religioso.
- Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle Chiese, soprattutto nei loro rapporti con le
altre Chiese e con lo Stato;
- religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui.
Dunque una norma giuridica può qualificarsi come ecclesiastica o religiosa solo sulla base del suo
contenuto materiale.
Le norme di diritto ecclesiastico sono pubblicistiche (concernenti al diritto pubblico) , a cosa è dovuta
questa connotazione?
- In primo luogo a ragioni sistematiche, cioè alla necessità di porre il diritto ecclesiastico nell’alveo delle
norme di diritto pubblico, tenendo anche conto che la data d’inizio della disciplina, con Francesco Scaduto
nel 1885, coincide con lo sviluppo del diritto pubblico in Italia.
- In secondo luogo al fatto che una legislazione a livello costituzionale quale è in genere quella del diritto
ecclesiastico si rinviene quasi esclusivamente nell’ambito del diritto pubblico.
- Infine alla politicizzazione dei rapporti tra Stato e Chiesa
In effetti, premesso che le distanze tra pubblico e privato sono negli ultimi anni molto diminuite, bisogna
evidenziare però che il diritto ecclesiastico non può essere considerato come un settore del diritto pubblico
dello Stato, perché così si finirebbe col limitarne l’oggetto e l’importanza.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24

Anteprima parziale del testo

Scarica Il Diritto Ecclesiastico Italiano: Definizione, Obiettivo e Enti Ecclesiastici e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

CAPITOLO I Il diritto ecclesiastico italiano

1) Definizione, contenuto e oggetto del diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso. Le norme di cui si compone sono norme unilaterali , in quanto prodotto della legislazione emanata dallo Stato e non costituiscono un corpo organico, ritrovandosi in tutti i settori del nostro ordinamento giuridico, e cioè nella Costituzione, nel codice civile e penale, nel codice di procedura civile e penale, nelle leggi amministrative e finanziarie, nel diritto commerciale e del lavoro. Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno la loro fonte in atti bilaterali , quali i concordati con la Chiesa cattolica o le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Tali norme sono esterne al nostro ordinamento e acquistano vigore al suo interno solo attraverso le leggi di esecuzione (per i concordati), o le leggi di approvazione (per le intese). Il diritto ecclesiastico va distinto da tutti gli ordinamenti confessionali, in particolare dal diritto canonico , che riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico e in cosa consiste il fattore religioso.

  • Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle Chiese, soprattutto nei loro rapporti con le altre Chiese e con lo Stato; - religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui. Dunque una norma giuridica può qualificarsi come ecclesiastica o religiosa solo sulla base del suo contenuto materiale. Le norme di diritto ecclesiastico sono pubblicistiche (concernenti al diritto pubblico) , a cosa è dovuta questa connotazione?
  • In primo luogo a ragioni sistematiche, cioè alla necessità di porre il diritto ecclesiastico nell’alveo delle norme di diritto pubblico, tenendo anche conto che la data d’inizio della disciplina, con Francesco Scaduto nel 1885, coincide con lo sviluppo del diritto pubblico in Italia.
  • In secondo luogo al fatto che una legislazione a livello costituzionale quale è in genere quella del diritto ecclesiastico si rinviene quasi esclusivamente nell’ambito del diritto pubblico.
  • Infine alla politicizzazione dei rapporti tra Stato e Chiesa In effetti, premesso che le distanze tra pubblico e privato sono negli ultimi anni molto diminuite, bisogna evidenziare però che il diritto ecclesiastico non può essere considerato come un settore del diritto pubblico dello Stato, perché così si finirebbe col limitarne l’oggetto e l’importanza.

2) Svolgimento legislativo e dottrinale. Dalla legislazione unilaterale a quella pattizia e alla

contrattazione bilaterale.

Dalla legislazione unilaterale…

L’ evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi.

  • Il primo periodo è quello liberale , caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di tipo giurisdizionalista. A questo periodo risalgono le leggi eversive e la legge sulle guarentigie, promulgate dopo lo Statuto Albertino.
  • Il secondo periodo è caratterizzato dalla legislazione bilaterale , incentrata sulla stipula dei Patti Lateranensi e dalla ripresa delle trattative bilaterali con la Chiesa cattolica, ma anche dalla continuazione della legislazione unilaterale dello Stato.
  • Il terzo periodo, tuttora in corso, è caratterizzato dall’entrata in vigore della Costituzione , che all’art. 7 conferma i Patti Lateranensi, dalla contrattazione bilaterale, la cui massima espressione è l’accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984, e dalla stipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Con l’unità d’Italia (1861) fu estesa a tutto il regno la legislazione sarda e ciò ebbe un duplice effetto negativo :
  • quello di abrogare le legislazioni degli ex Stati e cancellare le consuetudini locali;
  • di estendere al Paese una legislazione che era il frutto di quel particolarismo. La “Legge che escludeva dagli Stati sardi la Compagnia di Gesù e vietava le case della corporazione delle Dame del Sacro Cuore” del 1848 segna l’inizio della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico (mirata a sovvertire l’ordine costituito). Questa legislazione, dal carattere spiccatamente anticlericale, era in contrasto con il carattere confessionale dello Stato sancito dall’art. 1 dello Statuto Albertino: ‘’LA RELIGIONE CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA E’ LA SOLA RELIGIONE DELLO STATO’’ . Tale contraddizione è giustificata sia dal fatto che lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile e non rigida, che dal fatto che con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 si pose al centro della scena politica la Questione romana , che comportava la soppressione del potere temporale della Chiesa e che determinò una forte contrapposizione tra il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio.

Quanto al Concordato, esso era composto da 4 articoli e i suoi punti essenziali erano:

  • il riconoscimento della religione cattolica quale religione dello Stato italiano;
  • la previsione di una serie di esoneri e privilegi in favore delle persone fisiche ecclesiastiche;
  • si stabilivano le festività della Chiesa che lo Stato italiano riconosceva; -la Santa Sede doveva comunicare preventivamente allo Stato italiano la nomina di Arcivescovi e Vescovi, che doveva essere approvata, mentre i Vescovi dovevano prestare giuramento di fedeltà nelle mani del Capo dello Stato;
  • erano previste agevolazioni finanziarie e fiscali per gli enti ecclesiastici, nonché interventi economici a sostegno del clero (le c.d. congrue);
  • era previsto per tutti gli ecclesiastici il divieto di iscriversi e militare in qualunque partito politico ed era riconosciuta l’istruzione parificata e l’insegnamento della religione in tutte le scuole pubbliche(tranne università. Ma l’elemento più innovativo del Concordato è rappresentato dal riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, in quanto fino a quel momento la tradizione legislativa italiana aveva seguito il principio del “doppio binario”, per cui il matrimonio religioso era del tutto separato da quello civile.

4)…alla contrattazione bilaterale

L’entrata in vigore della Costituzione del 1948 rappresenta un momento importante nell’evoluzione del diritto ecclesiastico. Nella Costituzione non è più accolto il principio confessionale che era stabilito all’art. 1 dello Statuto Albertino, ma manca anche qualsiasi dichiarazione sulla laicità dello Stato, che può dedursi solo da tutta una serie di altre norme. Sorge il problema dei rapporti tra norme costituzionali e quelle pattizie. Fu così che nel 1968 fu costituita la commissione Gonella , guidata dall’on. Gonella, costituita di soli rappresentanti dello Stato, poi sostituita da una commissione mista , cioè composta da membri nominati sia dallo Stato che dal Vaticano. Il problema di fondo era quello di decidere se procedere all’abrogazione o alla revisione dei Patti. Prevalse il criterio del quaeta non movere e si affermò l’orientamento revisionista che ha dato vita agli accordi di Villa Madama del 1984.

Sempre in questa fase cominciano ad essere sottoscritte le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. A tutt’oggi sono state sottoscritte sei intese , approvate con legge:

  1. con la Tavola Valdese;
  2. con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; 3)con le Assemblee di Dio in Italia;
  3. con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane;
  4. con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; 6)con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. E altre due non ancora convertite in legge, con i Testimoni di Geova e con i buddhisti. Queste le linee di massima dello svolgimento legislativo del diritto ecclesiastico italiano, il quale ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e di rinnovamento.

CAPITOLO II

Profili internazionalistici e pubblicistici

1)Profili internazionalistici. Dinamica giuridica dei concordati

A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcune importanti questioni pratiche. Dal 1870 (breccia di Porta Pia) , infatti, lo Stato Pontificio non esisteva più, in quanto era stato privato del suo il territorio. Poiché erano riconosciuti soggetti di diritto internazionale solo gli Stati, si poneva allora il problema del riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale. -> Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezioni moniste, dualiste e miste.<- Le concezioni moniste erano sintetizzate nella posizione dello Jemolo, secondo cui anche se gli enti erano due, e cioè lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, impersonata dal Pontefice, il soggetto di diritto internazionale era unico, la Santa Sede appunto. Secondo i sostenitori delle concezioni dualiste lo Stato della Città del Vaticano costituiva un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede. I sostenitori delle concezioni miste consideravano la Chiesa cattolica una società perfetta, libera e sovrana (societas iuridice perfecta) che prescindeva dall’esistenza di uno Stato territoriale. Ciò premesso, è possibile dire che la personalità internazionale va riconosciuta solo alla Santa Sede , che è un ente distinto dallo Stato della Città del Vaticano, avente anch’esso rilevanza internazionale. A loro volta entrambi non vanno confusi con la Chiesa cattolica che non ha una personalità internazionale distinta da quella della Santa Sede.

  • L’art. 7 Cost., infine, presenta delle problematiche più complesse. Esso stabilisce, al comma 1, lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine e, al comma 2, che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ne consegue che le modifiche unilaterali richiedono il procedimento di revisione costituzionale e ciò conferisce un carattere di specialità ai Patti stessi, nel senso che le disposizioni in essi contenute non solo assumevano un carattere costituzionale, ma in quanto speciali prevalevano sulle stesse norme costituzionali. Questa interpretazione molto forzata si basava sulla teoria dell’ordinamento giuridico di Kelsen, secondo cui il diritto internazionale prevale su quello interno. Ma riconoscere la prevalenza delle disposizioni pattizie su quelle costituzionali non è pensabile, e pertanto si affermò una tesi diversa, secondo cui l’art.7 ha costituzionalizzato il principio pattizio, e non le singole norme dei Patti lateranensi..
  • L’art. 8 Cost. fa riferimento alle confessioni acattoliche stabilendo che “Tutte le confessioni diverse dalla cattolica sono egualmente libere davanti alla legge”. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  • L’art. 19 Cost. tutela la libertà religiosa, un diritto soggettivo pubblico, che in quanto tale va tutelato dallo Stato, sancendo che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
  • Quanto all’art. 20 Cost., la norma mira ad impedire in materia di enti, associazioni o istituzioni, sia una legislazione anti-ecclesiastica che favoritiva, applicando all’istituto del riconoscimento e al regime di tali enti la disciplina di diritto comune.

3) Il regime giuridico delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

L’art. 8 Cost. pone attualmente varie problematiche, soprattutto per l’indeterminatezza del concetto di confessione religiosa. In Italia, (a differenza della Spagna) infatti, non esiste un registro delle entità religiose, per cui le confessioni, vengono qualificate tali sulla base di una serie di elementi individuati dallo stesso art. 8 Cost. cioè gli statuti, un’organizzazione interna, rappresentanti con cui rapportarsi all’esterno ecc… Anche se le confessioni restano libere sul piano delle opzioni fideistiche e dei contenuti religiosi è sempre lo Stato a dover qualificare confessione un mero gruppo religioso, a stabilire nei suoi confronti misure legislative, ivi comprese quelle di stipulare intese e così via.. Le intese sono atti di diritto interno che necessitano della successiva legge di approvazione.

Attualmente sono sei le intese stipulate.

  • La prima intesa è quella sottoscritta dalla Tavola Valdese nel 1984 ed alla quale sembrano essersi ispirate anche le altre. I suoi punti essenziali sono: ->la denunzia della legge del 1929 sui culti ammessi; ->il riconoscimento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordinamento valdese, ->nonché del principio di non ingerenza da parte dello Stato, nell’ambito dell’ordinamento valdese, in materia ecclesiastica. ->È affermato che la Tavola Valdese si sosterrà autonomamente e che la tutela penale in materia religiosa va realizzata attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. ->Si tutelano poi i diritti dei valdesi che prestano il servizio militare e la relativa assistenza spirituale negli ospedali, negli istituti penitenziari, ecc., i cui oneri sono a carico degli organi ecclesiastici competenti. ->Singolare è la rinuncia all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; è garantito però il diritto degli acattolici di non avvalersene su richiesta dei soggetti interessati, se maggiorenni, o dei loro genitori o tutori. ->Si riconoscono poi effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme dell’ordinamento valdese, purché siano rispettate le norme sulla pubblicazione e l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile; ->resta ferma la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e si riconoscono le lauree e i diplomi rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia e la facoltà degli studenti di usufruire del rinvio militare. ->Infine si stabilisce l’impegno a rivedere il contenuto dell’accordo entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, prevedendo però la possibilità di convocarsi prima nel caso in cui fosse opportuno. ->Poiché il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri avviene grazie ad offerte volontarie, la legge introduce la possibilità di detrarle ai fini dell’Irpef e stabilisce inoltre che anche la Tavola Valdese concorre alla ripartizione dell’8/1000.
  • Quanto all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno del 1988, i suoi punti essenziali sono: ->la garanzia del diritto per gli avventisti, per ragioni di fede contrari all’uso delle armi e soggetti all’obbligo del servizio militare di essere assegnati, su loro richiesta e secondo le norme sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile; ->nonché la garanzia dell’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari, fermo restando che i relativi oneri economici sono a carico dell’Unione delle Chiese Avventiste. ->Per quel che riguarda il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi ufficiali e di impartire i propri, di istituire scuole parificate e di concedere diplomi, le disposizioni si ispirano al modello dell’intesa con la Tavola Valdese. ->Si riconosce il riposo sabbatico, che va dal tramonto del venerdì a quello del sabato. L’unico limite è costituito dalle “imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento”. Esso comporta il diritto di assentarsi dalle scuole il sabato e di sostenere le prove di esame in un giorno diverso. ->Infine i fedeli possono dedurre sul reddito, ai fini Irpef, i contributi volontari e possono concorrere alla ripartizione dell’8/1000.

4) La laicità dello Stato

La Costituzione del 1948 non sancisce il principio confessionista, per cui il nostro Stato può considerarsi legittimamente laico. Il concetto di laicità nasce con l’Illuminismo e con la caduta dell’assolutismo regio, che attribuiva alla Chiesa una posizione politica di grande rilievo, per cui lo Stato doveva essere necessariamente confessionale per godere dell’appoggio ecclesiastico. In effetti, lo Stato liberale rappresenta l’unico esempio di Stato laico, in quanto è caratterizzato da una legislazione anticlericale e di tipo unilaterale. Sono assolutamente condivisibili le parole di Paolo Casavola, il quale prevede che il concetto di laicità dello Stato sia radicato nelle viscere della Costituzione, in particolare negli artt. 2,3,7,8,9,20. Lo Stato deve assumere una posizione di neutralità ed è proprio quest’ultima che manca nel nostro ordinamento. È riscontrabile, infatti, nella nostra società una sorta di “ confessionismo strisciante ”, testimoniato dalle feste religiose e dal calendario, dall’apposizione di simboli religiosi nei tribunali e nelle scuole, dal fatto che i vescovi sono considerati anche autorità civili. Al momento attuale dunque il nostro Stato non può essere definito del tutto laico.

CAPITOLO III Le fonti del diritto ecclesiastico

5) Principi generali

Quanto alle fonti del diritto ecclesiastico, non ha più ragione di essere la vecchia distinzione del D’Avack tra fontes cognoscendi ed existendi , poiché per fonte si intende il fatto o l’atto che produce le norme e non il documento che materialmente le rende riconoscibili. Del D’Avack è invece del tutto condivisibile la posizione per cui questi sostiene che le norme del nostro diritto ecclesiastico preconcordatario che non siano state abrogate o derogate da norme successive, sono da considerare pienamente vigenti nel nostro ordinamento giuridico. Gli ecclesiastici sono soliti distinguere tra: fonti unilaterali e fonti bilaterali. A loro volta, tali fonti vanno ulteriormente distinte e classificate secondo i criteri di gerarchia e competenza. Le gerarchie normative possono essere: strutturali, quando un determinato potere normativo trae la sua esistenza dall’altro; formali, quando la relazione tra fonti è istituita dalle fonti stesse; logiche, cioè istituite dalla struttura del linguaggio delle fonti e non dal diritto; assiologiche, quando la relazione tra le norme è istituita dalle valutazioni degli interpreti.

Quanto alla classificazione delle fonti, esse sono ordinate gerarchicamente, secondo l’elencazione dell’art. 1 prel.; in questa materia bisogna fare riferimento all’ordinamento giuridico dello Stato, che è il solo a poter inserire nel proprio ambito fonti esterne, attraverso il rinvio formale o materiale e la presupposizione e a conferire agli atti o fatti normativi aventi forza di legge il relativo grado gerarchico. Le norme di diritto esterno acquistano rilevanza nell’ordinamento interno a condizione che l’ordinamento statuale non abbia in materia specifiche disposizioni; che le norme cui si rinvia non introducano principi contrari a quelli su cui si basa il nostro ordinamento e che abbiano un contenuto ben determinato o determinabile.

2) Le fonti di diritto ecclesiastico interno

Le fonti del diritto ecclesiastico interno sono:

  • le norme della Costituzione riguardanti il fattore religioso,
  • le leggi costituzionali,
  • le leggi ordinarie,
  • i regolamenti e
  • gli usi in tale materia.

3) Le fonti di diritto esterno

Il rapporto tra le fonti di diritto interno ed esterno è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, che nella sentenza 168/1991 ha affermato il principio secondo cui: “l’ordinamento statale non è aperto in modo incondizionato alle norme comunitarie poiché è comunque vigente il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale”. Dunque quello delle fonti si configura come un sistema chiuso, in cui lo Stato è l’unica fonte possibile, garanzia di omogeneità ed unitarietà.

4) Sistematica delle fonti. Possibili prospettive

La dottrina costituzionalistica ha evidenziato come ormai sia messo in discussione il principio di tassatività e tipicità delle fonti. Ciò è dovuto soprattutto all’introduzione della delegificazione, cioè di un tipo di legge avente effetti peculiari e diversi da quelli delle altre leggi ordinarie, che da un lato ha determinato la rottura del numero chiuso e dall’altro ha comportato l’ammissibilità della creazione di nuove fonti collocate a livello primario.

Vanno esaminate, anzitutto, quelle contenute nell’ Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984.

  • L’art. 4 dispone per gli ecclesiastici la facoltà di chiedere l’esonero per il servizio militare e di non dare ai magistrati “ informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza in virtù del proprio ministero”: non si tratta di un divieto assoluto, in quanto gli ecclesiastici sono liberi di comportarsi diversamente. Ancora l’art. 4 concede agli studenti di teologia e ai novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di “usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare riconosciuti agli studenti delle università italiane”. È inoltre stabilito che “in caso di mobilitazione gli ecclesiastici non assegnati alla cura di anime sono chiamati ad esercitare il ministero tra le truppe, o, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari”.
  • È stabilito che gli ecclesiastici possono effettuare collette “all’ingresso o all’interno degli edifici di culto o ecclesiastici”, e che essi devono ritenersi ufficiali di stato civile per quanto riguarda il matrimonio religioso ad effetti civili.
  • In caso di epidemie o calamità , anche i ministri di culto possono validamente ricevere un testamento “in presenza di due testimoni di età superiore ai sedici anni”.
  • L’illecito commesso da un religioso nell’esecuzione di un’attività svolta col consenso dei superiori, impegna questi ultimi e l’ente committente della prestazione e l’obbedienza del religioso verso i suoi superiori è considerata dal diritto statale “come ogni altra obbedienza legalmente dovuta”. Come può constatarsi, la condizione giuridica degli ecclesiastici nell’ordinamento italiano non assume caratteri di particolare privilegio. Quanto alle NORME PENALI sulla condizione giuridica degli ecclesiastici, i ministri di culto possono essere sia soggetti attivi che passivi di un reato. Nel primo caso(attivi), “l’aver commesso il fatto con abuso di potere o con violazione di doveri” costituisce un aggravante, per cui la pena è aumentata fino ad un terzo. Nel secondo caso(passivi), l’aver commesso un reato sia nei confronti dei ministri di culto cattolico che di un culto ammesso nello Stato costituisce un aggravante. Nel caso di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico , costituisce un aggravante il concorso di violenza o di minaccia alle persone. Il capo II, titolo IV, libro II del c.p. tratta “Dei delitti contro la pietà dei defunti’’. Essi riguardano: la violazione del sepolcro, punita con la reclusione da uno a cinque anni (art. 407); il vilipendio delle tombe o di cose destinate al culto dei defunti, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 408); il turbamento di un funerale o servizio funebre, punito con la reclusione fino a un anno (art. 409); il vilipendio, la distruzione, soppressione o sottrazione, l’occultamento e l’uso illegittimo di un cadavere puniti in vario modo (artt. 410, 411, 412 e 413 c.p.).

La bestemmia è punita dall’art. 724 c.p. Essa è considerata una contravvenzione per cui è prevista solo un’ammenda. Norme penali si ritrovano anche nel TRATTATO LATERANENSE :

  • l’art. 8: ‘’L’Italia, considerando sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro il Presidente della Repubblica’’. “A richiesta della Santa Sede e per delegazione di quest’ultima, l’Italia si impegna a punire i delitti commessi nella Città del Vaticano, salvo quando il reo si rifugi in territorio italiano, nel qual caso nei suoi confronti si procede secondo le leggi italiane. Dal canto suo, la Santa Sede consegnerà allo Stato le persone rifugiate nella Città del Vaticano o negli immobili immuni, imputate di atti, commessi nello Stato italiano, che siano ritenuti delittuosi da entrambi gli Stati.” Molto importante è l’art. 23 del Trattato lateranense, che riconosce rilevanza nell’ordinamento italiano alle sentenze ed ai provvedimenti delle Autorità ecclesiastiche, riguardo persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare. Alla luce di questa disposizione, il giudice civile non può negare efficacia giuridica ad un provvedimento canonico in senso stretto, che incide sulla situazione giuridica soggettiva di un soggetto, come la rimozione dalla funzione di parroco. L’ecclesiastico può rivolgersi al giudice solo nel caso in cui vi sia stata una violazione procedimentale o se sia stata lesa una sua libertà fondamentale di cittadino, e in tal caso ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

3) L’assistenza spirituale nel Diritto Ecclesiastico

Gli ecclesiastici provvedono ad assicurare ai propri adepti l’assistenza spirituale nelle Forze armate , nelle strutture sanitarie e negli istituti di prevenzione e pena.

  • Quanto alle istituzioni militari , il primo intervento legislativo risale ad un d.l.lgt. (decreto legislativo luogotenenziale) del 1915, che istituì i cappellani militari di terra e di mare dipendenti da un vescovo di campo.-> In seguito, la legge 873/1973 poneva i cappellani militari alle dipendenze sia dell’autorità civile che ecclesiastica. Ma il carattere confessionista è stato definitivamente superato con la legge 382/1978, secondo cui la nomina a cappellani militari presuppone il godimento dei diritti civili e politici e dei relativi requisiti fisici, dopo di che essi entrano con lo Stato in un rapporto di pubblico impiego e sono assimilati ai gradi militari.
  • Quanto agli istituti di prevenzione e pena , va detto che la religione era considerata uno strumento essenziale per la riabilitazione dei carcerati, tanto che era obbligatoria la partecipazione alle funzioni di culto. È evidente la lesione della libertà religiosa che così si realizzava. Ai detenuti acattolici era concesso di restare nelle celle e ricevere l’assistenza spirituale solo su richiesta. La legge 354/1975, invece, tutela pienamente la libertà religiosa, riconoscendo “ai detenuti acattolici e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa e praticarne il culto. Si assicura la celebrazione dei riti di culto cattolico e a ciascun istituto è assegnato almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su richiesta, l’assistenza spirituale dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”.

-> L’attuale legge 230/1998 ricollega, così, il diritto degli obiettori alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, oltre che al dovere costituzionale di difesa della Patria. Chi intende avvalersi del diritto di prestare il servizio civile (in sostituzione del servizio di leva), deve “presentare domanda al competente organo di leva entro 15 giorni, a partire dal 1° gennaio 1999, dalla data di arruolamento”, indicandone i motivi. Il diritto di obiezione di coscienza non è esercitabile da chi è in possesso del porto d’armi, o abbia presentato domanda per prestare il sevizio militare nelle Forze armate, nei carabinieri, nella guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella polizia penitenziaria o nel corpo forestale, da chi sia stato condannato per detenzione di armi, o per violenza contro persone o delitti derivanti dall’appartenenza a gruppi eversivi o criminalità organizzata. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, il Ministro della difesa decreta l’accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto, contro cui può presentarsi ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti di chi presta servizio militare. È istituito “l’Ufficio nazionale per il servizio civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”, con una sede centrale e sedi regionali. Presso questo organo è tenuto l’albo degli enti e delle organizzazioni convenzionate, senza scopo di lucro e con fini di assistenza, la lista degli obiettori, ed è istituita una Consulta nazionale in via permanente. L’Ufficio nazionale, tra l’altro, provvede all’organizzazione del servizio e alla “formazione e addestramento” degli obiettori. “Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione ed uno di attività operativa”. Il rifiuto di prestare il servizio civile comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni. La prestazione del servizio civile è incompatibile con l’assunzione di impieghi pubblici o privati, con l’esercizio di attività professionali, o la partecipazione a corsi o tirocini propedeutici a tali attività. L’obiezione di coscienza rimane pertanto sottoposta ai due limiti generali di fedeltà alla Repubblica e ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. -> Quanto all’obiezione di coscienza circa l’interruzione volontaria della gravidanza bisogna fare riferimento alla legge 194/1978, che prevede l’esercizio dell’interruzione volontaria della gravidanza negli ospedali autorizzati, consentendo però al personale sanitario ed ausiliario che non condividesse di richiedere l’esonero da queste attività, salvo i casi di imminente pericolo di vita. -> Circa l’obiezione al giuramento , inteso sia come impegno che come riferimento alla divinità, è più volte intervenuta la Corte costituzionale. In una sentenza del1979 ha ritenuto illegittimi gli artt. del c.p.c. e del vecchio c.p.p. che non contenevano l’inciso “se credente”. Il nuovo c.p.p. ha risolto il problema adoperando una formula che impegna solo la responsabilità e giuridica del testimone. Quanto al processo civile, la Corte costituzionale ha ribadito la propria posizione in una recente sentenza del 1996. Le c.d. obiezioni di coscienza rivendicate possono considerarsi solo nei rispettivi ambiti, di lavoro, fiscale o politico. -> L’unica eccezione è costituita dall’obiezione ai trattamenti sanitari obbligatori e dalle emotrasfusioni, rifiutate dai Testimoni di Geova per motivi religiosi.

5) Il sostentamento del clero. Aspetti previdenziali

In passato il sostentamento del clero era condizionato dal sistema beneficiale , nel senso che all’ufficio ecclesiastico di parroco , vescovo o cardinale , spesso si accompagnava un beneficio , cioè un insieme di beni attraverso cui avveniva il sostentamento dell’ufficio stesso. L’ammontare di questi beni era così rilevante che spesso sorgevano dispute sull’amministrazione di quelli vacanti, che ritornavano all’autorità civile fino alla nomina di un nuovo titolare ecclesiastico. Questi erano i c.d. diritti di regalia, che furono mantenuti dalla legge delle guarentigie ed aboliti poi dal Concordato del 1929. Tuttavia il sistema beneficiale era insufficiente , sia perché non tutti gli uffici ecclesiastici godevano di un beneficio, sia perché vi erano molti ecclesiastici sprovvisti di uffici. Lo Stato decise allora di intervenire attraverso i supplementi di congrua , cioè delle integrazioni della rendita di ciascuno fino a un minimo ritenuto dignitoso. L’ammontare di tali integrazioni variava anche in base alla funzione svolta. Si realizzò così un sistema che impegnava sia la Chiesa che lo Stato e che consentiva a quest’ultimo anche di esercitare un certo controllo sul clero. Il nuovo Codex iuris canonici del 1983 non ha abolito il sistema beneficiale, rendendo così indispensabile un intervento normativo in materia. Ciò è stato realizzato con la legge 222/1985. In essa si stabilisce di istituire in ogni diocesi l’ “Istituto per il sostentamento del clero” o Istituti interdiocesani, oltre ad un Istituto centrale “che integri le riserve degli altri Istituti”, tutti aventi personalità giuridica, al fine di garantire “il dignitoso sostentamento del clero che è al servizio della diocesi”. La remunerazione “è equiparata, solo ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente” e “L’Istituto centrale effettua le ritenute fiscali e versa i contributi previdenziali e l’Irpef”. I singoli sacerdoti sono tenuti a comunicare all’Istituto diocesano: -a) “l’ammontare della remunerazione che ricevono dagli enti ecclesiastici presso cui esercitano il ministero -b) gli stipendi che eventualmente percepiscono da altri soggetti”. Se la somma dei proventi risulta inferiore alla misura determinata dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana), l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato”. All’integrazione si provvede mediante i redditi patrimoniali di ciascun Istituto integrati, se insufficienti, dall’Istituto centrale.

7) L’istruzione religiosa

L’istruzione religiosa va inquadrata nell’ambito del diritto allo studio. Le sue problematiche vanno affrontate sulla base delle norme costituzionali, concordatarie e di diritto comune. Quanto alle norme costituzionali, l’art. 33 Cost. afferma il principio del pluralismo scolastico, riconoscendo ad “Enti e privati il diritto sia di istituire scuole o istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”, sia di ottenere, per quelle “che chiedono la parità, piena libertà ed un trattamento per i loro alunni equivalente a quello degli alunni delle scuole statali”. L’art. 34 Cost. sancisce il diritto allo studio, affermando che: “La scuola è aperta a tutti”, stabilendo i limiti dell’istruzione obbligatoria e garantendo “ai capaci e meritevoli” il diritto a “raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso borse di studio, assegni, ecc.”. Dato che l’istruzione costituisce una res mixta, è stata oggetto anche di disposizioni concordatarie. L’Accordo del 1984 stabilisce che: “La Repubblica italiana garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione”. Si garantisce che: “Gli istituti universitari, i seminari e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere solo dall’autorità ecclesiastica. I titoli accademici, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche sono riconosciuti dallo Stato, al pari dei diplomi conseguiti presso la Scuola vaticana. “Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento della competente autorità ecclesiastica. Altrove si garantisce che: “Agli studenti di teologia il diritto di usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare previsti per gli studenti delle università italiane”. Dunque nelle scuole confessionali il diritto allo studio è assicurato nel rispetto dei principi sul pluralismo scolastico e religioso e l’autonomia delle confessioni, solo che ciò accade in modo sicuramente maggiore per la confessione cattolica, mentre invece andrebbero garantiti a tutti. Al riguardo l’Accordo del 1984 stabilisce che: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Inoltre “Nel rispetto della libertà di coscienza, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità ecclesiastica, senza che dalla scelta ne derivi alcuna discriminazione”.

In realtà, la dichiarazione di avvalersi o meno dell’insegnamento, comporta una vera e propria schedatura, e quindi implicitamente una discriminazione, tanto più rilevante se si pensa che a coloro che non si avvalgono dell’insegnamento non è garantita alcuna alternativa, né è permesso sottrarvisi, dato che si tratta di un corso curriculare e non collocato all’inizio o alla fine dell’orario di lezione, come accade invece negli Stati Uniti col relised time. Su questi problemi è intervenuta più volte la Corte costituzionale secondo cui, dapprima, gli alunni non erano tenuti a seguire alcun altro insegnamento obbligatorio, anche se non erano autorizzati ad allontanarsi dalla scuola e secondo cui, in seguito, l’insegnamento della religione non è causa di discriminazione, poiché permette all’alunno di potersi allontanare dalla scuola. Va poi considerato il problema dell’insegnamento della religione e dello status giuridico degli insegnanti. L’insegnamento religioso fu reintrodotto dall’art. 36 del Concordato del 1929, secondo cui la materia diventava di nuovo obbligatoria ma se ne poteva essere dispensati su domanda dei genitori o di chi ne fa le veci. L’insegnamento è impartito da professori ritenuti idonei dall’ordinario diocesano. L’attestato di idoneità ha durata annuale e l’eventuale revoca impedisce di svolgere l’insegnamento. Dunque gli insegnanti sono considerati quali incaricati annuali, pagati dalla Pubblica Amministrazione ma sottoposti all’assoluta discrezionalità dell’ordinario diocesano. Nel 1989 un’intesa tra l’autorità scolastica e la C.E.I. ha riguardato tutta la materia, mentre nessuna innovazione vi è stata circa lo status giuridico degli insegnanti, che è oggetto di competenza normativa esclusiva dello Stato. Gli insegnanti hanno comunque gli stessi diritti e doveri degli altri loro colleghi e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali” dei loro alunni.