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Sui concetti di diritto ecclesiastico, ente ecclesiastico e il patrimonio storico ed artistico della Chiesa Cattolica in Italia. Esplora la definizione, contenuto e oggetto del diritto ecclesiastico, il concetto di ente ecclesiastico e la protezione del patrimonio storico ed artistico. Il testo illustra come le norme di diritto ecclesiastico sono pubblicistiche e come gli enti ecclesiastici possono essere riconosciuti civilemente.
Tipologia: Appunti
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Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso. Le norme di cui si compone sono norme unilaterali , in quanto prodotto della legislazione emanata dallo Stato e non costituiscono un corpo organico, ritrovandosi in tutti i settori del nostro ordinamento giuridico, e cioè nella Costituzione, nel codice civile e penale, nel codice di procedura civile e penale, nelle leggi amministrative e finanziarie, nel diritto commerciale e del lavoro. Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno la loro fonte in atti bilaterali , quali i concordati con la Chiesa cattolica o le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Tali norme sono esterne al nostro ordinamento e acquistano vigore al suo interno solo attraverso le leggi di esecuzione (per i concordati), o le leggi di approvazione (per le intese). Il diritto ecclesiastico va distinto da tutti gli ordinamenti confessionali, in particolare dal diritto canonico , che riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico e in cosa consiste il fattore religioso.
L’ evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi.
Quanto al Concordato, esso era composto da 4 articoli e i suoi punti essenziali erano:
L’entrata in vigore della Costituzione del 1948 rappresenta un momento importante nell’evoluzione del diritto ecclesiastico. Nella Costituzione non è più accolto il principio confessionale che era stabilito all’art. 1 dello Statuto Albertino, ma manca anche qualsiasi dichiarazione sulla laicità dello Stato, che può dedursi solo da tutta una serie di altre norme. Sorge il problema dei rapporti tra norme costituzionali e quelle pattizie. Fu così che nel 1968 fu costituita la commissione Gonella , guidata dall’on. Gonella, costituita di soli rappresentanti dello Stato, poi sostituita da una commissione mista , cioè composta da membri nominati sia dallo Stato che dal Vaticano. Il problema di fondo era quello di decidere se procedere all’abrogazione o alla revisione dei Patti. Prevalse il criterio del quaeta non movere e si affermò l’orientamento revisionista che ha dato vita agli accordi di Villa Madama del 1984.
Sempre in questa fase cominciano ad essere sottoscritte le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. A tutt’oggi sono state sottoscritte sei intese , approvate con legge:
A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcune importanti questioni pratiche. Dal 1870 (breccia di Porta Pia) , infatti, lo Stato Pontificio non esisteva più, in quanto era stato privato del suo il territorio. Poiché erano riconosciuti soggetti di diritto internazionale solo gli Stati, si poneva allora il problema del riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale. -> Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezioni moniste, dualiste e miste.<- Le concezioni moniste erano sintetizzate nella posizione dello Jemolo, secondo cui anche se gli enti erano due, e cioè lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, impersonata dal Pontefice, il soggetto di diritto internazionale era unico, la Santa Sede appunto. Secondo i sostenitori delle concezioni dualiste lo Stato della Città del Vaticano costituiva un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede. I sostenitori delle concezioni miste consideravano la Chiesa cattolica una società perfetta, libera e sovrana (societas iuridice perfecta) che prescindeva dall’esistenza di uno Stato territoriale. Ciò premesso, è possibile dire che la personalità internazionale va riconosciuta solo alla Santa Sede , che è un ente distinto dallo Stato della Città del Vaticano, avente anch’esso rilevanza internazionale. A loro volta entrambi non vanno confusi con la Chiesa cattolica che non ha una personalità internazionale distinta da quella della Santa Sede.
L’art. 8 Cost. pone attualmente varie problematiche, soprattutto per l’indeterminatezza del concetto di confessione religiosa. In Italia, (a differenza della Spagna) infatti, non esiste un registro delle entità religiose, per cui le confessioni, vengono qualificate tali sulla base di una serie di elementi individuati dallo stesso art. 8 Cost. cioè gli statuti, un’organizzazione interna, rappresentanti con cui rapportarsi all’esterno ecc… Anche se le confessioni restano libere sul piano delle opzioni fideistiche e dei contenuti religiosi è sempre lo Stato a dover qualificare confessione un mero gruppo religioso, a stabilire nei suoi confronti misure legislative, ivi comprese quelle di stipulare intese e così via.. Le intese sono atti di diritto interno che necessitano della successiva legge di approvazione.
Attualmente sono sei le intese stipulate.
La Costituzione del 1948 non sancisce il principio confessionista, per cui il nostro Stato può considerarsi legittimamente laico. Il concetto di laicità nasce con l’Illuminismo e con la caduta dell’assolutismo regio, che attribuiva alla Chiesa una posizione politica di grande rilievo, per cui lo Stato doveva essere necessariamente confessionale per godere dell’appoggio ecclesiastico. In effetti, lo Stato liberale rappresenta l’unico esempio di Stato laico, in quanto è caratterizzato da una legislazione anticlericale e di tipo unilaterale. Sono assolutamente condivisibili le parole di Paolo Casavola, il quale prevede che il concetto di laicità dello Stato sia radicato nelle viscere della Costituzione, in particolare negli artt. 2,3,7,8,9,20. Lo Stato deve assumere una posizione di neutralità ed è proprio quest’ultima che manca nel nostro ordinamento. È riscontrabile, infatti, nella nostra società una sorta di “ confessionismo strisciante ”, testimoniato dalle feste religiose e dal calendario, dall’apposizione di simboli religiosi nei tribunali e nelle scuole, dal fatto che i vescovi sono considerati anche autorità civili. Al momento attuale dunque il nostro Stato non può essere definito del tutto laico.
Quanto alle fonti del diritto ecclesiastico, non ha più ragione di essere la vecchia distinzione del D’Avack tra fontes cognoscendi ed existendi , poiché per fonte si intende il fatto o l’atto che produce le norme e non il documento che materialmente le rende riconoscibili. Del D’Avack è invece del tutto condivisibile la posizione per cui questi sostiene che le norme del nostro diritto ecclesiastico preconcordatario che non siano state abrogate o derogate da norme successive, sono da considerare pienamente vigenti nel nostro ordinamento giuridico. Gli ecclesiastici sono soliti distinguere tra: fonti unilaterali e fonti bilaterali. A loro volta, tali fonti vanno ulteriormente distinte e classificate secondo i criteri di gerarchia e competenza. Le gerarchie normative possono essere: strutturali, quando un determinato potere normativo trae la sua esistenza dall’altro; formali, quando la relazione tra fonti è istituita dalle fonti stesse; logiche, cioè istituite dalla struttura del linguaggio delle fonti e non dal diritto; assiologiche, quando la relazione tra le norme è istituita dalle valutazioni degli interpreti.
Quanto alla classificazione delle fonti, esse sono ordinate gerarchicamente, secondo l’elencazione dell’art. 1 prel.; in questa materia bisogna fare riferimento all’ordinamento giuridico dello Stato, che è il solo a poter inserire nel proprio ambito fonti esterne, attraverso il rinvio formale o materiale e la presupposizione e a conferire agli atti o fatti normativi aventi forza di legge il relativo grado gerarchico. Le norme di diritto esterno acquistano rilevanza nell’ordinamento interno a condizione che l’ordinamento statuale non abbia in materia specifiche disposizioni; che le norme cui si rinvia non introducano principi contrari a quelli su cui si basa il nostro ordinamento e che abbiano un contenuto ben determinato o determinabile.
Le fonti del diritto ecclesiastico interno sono:
Il rapporto tra le fonti di diritto interno ed esterno è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, che nella sentenza 168/1991 ha affermato il principio secondo cui: “l’ordinamento statale non è aperto in modo incondizionato alle norme comunitarie poiché è comunque vigente il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale”. Dunque quello delle fonti si configura come un sistema chiuso, in cui lo Stato è l’unica fonte possibile, garanzia di omogeneità ed unitarietà.
La dottrina costituzionalistica ha evidenziato come ormai sia messo in discussione il principio di tassatività e tipicità delle fonti. Ciò è dovuto soprattutto all’introduzione della delegificazione, cioè di un tipo di legge avente effetti peculiari e diversi da quelli delle altre leggi ordinarie, che da un lato ha determinato la rottura del numero chiuso e dall’altro ha comportato l’ammissibilità della creazione di nuove fonti collocate a livello primario.
Vanno esaminate, anzitutto, quelle contenute nell’ Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984.
La bestemmia è punita dall’art. 724 c.p. Essa è considerata una contravvenzione per cui è prevista solo un’ammenda. Norme penali si ritrovano anche nel TRATTATO LATERANENSE :
Gli ecclesiastici provvedono ad assicurare ai propri adepti l’assistenza spirituale nelle Forze armate , nelle strutture sanitarie e negli istituti di prevenzione e pena.
-> L’attuale legge 230/1998 ricollega, così, il diritto degli obiettori alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, oltre che al dovere costituzionale di difesa della Patria. Chi intende avvalersi del diritto di prestare il servizio civile (in sostituzione del servizio di leva), deve “presentare domanda al competente organo di leva entro 15 giorni, a partire dal 1° gennaio 1999, dalla data di arruolamento”, indicandone i motivi. Il diritto di obiezione di coscienza non è esercitabile da chi è in possesso del porto d’armi, o abbia presentato domanda per prestare il sevizio militare nelle Forze armate, nei carabinieri, nella guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella polizia penitenziaria o nel corpo forestale, da chi sia stato condannato per detenzione di armi, o per violenza contro persone o delitti derivanti dall’appartenenza a gruppi eversivi o criminalità organizzata. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, il Ministro della difesa decreta l’accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto, contro cui può presentarsi ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti di chi presta servizio militare. È istituito “l’Ufficio nazionale per il servizio civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”, con una sede centrale e sedi regionali. Presso questo organo è tenuto l’albo degli enti e delle organizzazioni convenzionate, senza scopo di lucro e con fini di assistenza, la lista degli obiettori, ed è istituita una Consulta nazionale in via permanente. L’Ufficio nazionale, tra l’altro, provvede all’organizzazione del servizio e alla “formazione e addestramento” degli obiettori. “Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione ed uno di attività operativa”. Il rifiuto di prestare il servizio civile comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni. La prestazione del servizio civile è incompatibile con l’assunzione di impieghi pubblici o privati, con l’esercizio di attività professionali, o la partecipazione a corsi o tirocini propedeutici a tali attività. L’obiezione di coscienza rimane pertanto sottoposta ai due limiti generali di fedeltà alla Repubblica e ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. -> Quanto all’obiezione di coscienza circa l’interruzione volontaria della gravidanza bisogna fare riferimento alla legge 194/1978, che prevede l’esercizio dell’interruzione volontaria della gravidanza negli ospedali autorizzati, consentendo però al personale sanitario ed ausiliario che non condividesse di richiedere l’esonero da queste attività, salvo i casi di imminente pericolo di vita. -> Circa l’obiezione al giuramento , inteso sia come impegno che come riferimento alla divinità, è più volte intervenuta la Corte costituzionale. In una sentenza del1979 ha ritenuto illegittimi gli artt. del c.p.c. e del vecchio c.p.p. che non contenevano l’inciso “se credente”. Il nuovo c.p.p. ha risolto il problema adoperando una formula che impegna solo la responsabilità e giuridica del testimone. Quanto al processo civile, la Corte costituzionale ha ribadito la propria posizione in una recente sentenza del 1996. Le c.d. obiezioni di coscienza rivendicate possono considerarsi solo nei rispettivi ambiti, di lavoro, fiscale o politico. -> L’unica eccezione è costituita dall’obiezione ai trattamenti sanitari obbligatori e dalle emotrasfusioni, rifiutate dai Testimoni di Geova per motivi religiosi.
In passato il sostentamento del clero era condizionato dal sistema beneficiale , nel senso che all’ufficio ecclesiastico di parroco , vescovo o cardinale , spesso si accompagnava un beneficio , cioè un insieme di beni attraverso cui avveniva il sostentamento dell’ufficio stesso. L’ammontare di questi beni era così rilevante che spesso sorgevano dispute sull’amministrazione di quelli vacanti, che ritornavano all’autorità civile fino alla nomina di un nuovo titolare ecclesiastico. Questi erano i c.d. diritti di regalia, che furono mantenuti dalla legge delle guarentigie ed aboliti poi dal Concordato del 1929. Tuttavia il sistema beneficiale era insufficiente , sia perché non tutti gli uffici ecclesiastici godevano di un beneficio, sia perché vi erano molti ecclesiastici sprovvisti di uffici. Lo Stato decise allora di intervenire attraverso i supplementi di congrua , cioè delle integrazioni della rendita di ciascuno fino a un minimo ritenuto dignitoso. L’ammontare di tali integrazioni variava anche in base alla funzione svolta. Si realizzò così un sistema che impegnava sia la Chiesa che lo Stato e che consentiva a quest’ultimo anche di esercitare un certo controllo sul clero. Il nuovo Codex iuris canonici del 1983 non ha abolito il sistema beneficiale, rendendo così indispensabile un intervento normativo in materia. Ciò è stato realizzato con la legge 222/1985. In essa si stabilisce di istituire in ogni diocesi l’ “Istituto per il sostentamento del clero” o Istituti interdiocesani, oltre ad un Istituto centrale “che integri le riserve degli altri Istituti”, tutti aventi personalità giuridica, al fine di garantire “il dignitoso sostentamento del clero che è al servizio della diocesi”. La remunerazione “è equiparata, solo ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente” e “L’Istituto centrale effettua le ritenute fiscali e versa i contributi previdenziali e l’Irpef”. I singoli sacerdoti sono tenuti a comunicare all’Istituto diocesano: -a) “l’ammontare della remunerazione che ricevono dagli enti ecclesiastici presso cui esercitano il ministero -b) gli stipendi che eventualmente percepiscono da altri soggetti”. Se la somma dei proventi risulta inferiore alla misura determinata dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana), l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato”. All’integrazione si provvede mediante i redditi patrimoniali di ciascun Istituto integrati, se insufficienti, dall’Istituto centrale.
L’istruzione religiosa va inquadrata nell’ambito del diritto allo studio. Le sue problematiche vanno affrontate sulla base delle norme costituzionali, concordatarie e di diritto comune. Quanto alle norme costituzionali, l’art. 33 Cost. afferma il principio del pluralismo scolastico, riconoscendo ad “Enti e privati il diritto sia di istituire scuole o istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”, sia di ottenere, per quelle “che chiedono la parità, piena libertà ed un trattamento per i loro alunni equivalente a quello degli alunni delle scuole statali”. L’art. 34 Cost. sancisce il diritto allo studio, affermando che: “La scuola è aperta a tutti”, stabilendo i limiti dell’istruzione obbligatoria e garantendo “ai capaci e meritevoli” il diritto a “raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso borse di studio, assegni, ecc.”. Dato che l’istruzione costituisce una res mixta, è stata oggetto anche di disposizioni concordatarie. L’Accordo del 1984 stabilisce che: “La Repubblica italiana garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione”. Si garantisce che: “Gli istituti universitari, i seminari e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere solo dall’autorità ecclesiastica. I titoli accademici, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche sono riconosciuti dallo Stato, al pari dei diplomi conseguiti presso la Scuola vaticana. “Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento della competente autorità ecclesiastica. Altrove si garantisce che: “Agli studenti di teologia il diritto di usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare previsti per gli studenti delle università italiane”. Dunque nelle scuole confessionali il diritto allo studio è assicurato nel rispetto dei principi sul pluralismo scolastico e religioso e l’autonomia delle confessioni, solo che ciò accade in modo sicuramente maggiore per la confessione cattolica, mentre invece andrebbero garantiti a tutti. Al riguardo l’Accordo del 1984 stabilisce che: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Inoltre “Nel rispetto della libertà di coscienza, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità ecclesiastica, senza che dalla scelta ne derivi alcuna discriminazione”.
In realtà, la dichiarazione di avvalersi o meno dell’insegnamento, comporta una vera e propria schedatura, e quindi implicitamente una discriminazione, tanto più rilevante se si pensa che a coloro che non si avvalgono dell’insegnamento non è garantita alcuna alternativa, né è permesso sottrarvisi, dato che si tratta di un corso curriculare e non collocato all’inizio o alla fine dell’orario di lezione, come accade invece negli Stati Uniti col relised time. Su questi problemi è intervenuta più volte la Corte costituzionale secondo cui, dapprima, gli alunni non erano tenuti a seguire alcun altro insegnamento obbligatorio, anche se non erano autorizzati ad allontanarsi dalla scuola e secondo cui, in seguito, l’insegnamento della religione non è causa di discriminazione, poiché permette all’alunno di potersi allontanare dalla scuola. Va poi considerato il problema dell’insegnamento della religione e dello status giuridico degli insegnanti. L’insegnamento religioso fu reintrodotto dall’art. 36 del Concordato del 1929, secondo cui la materia diventava di nuovo obbligatoria ma se ne poteva essere dispensati su domanda dei genitori o di chi ne fa le veci. L’insegnamento è impartito da professori ritenuti idonei dall’ordinario diocesano. L’attestato di idoneità ha durata annuale e l’eventuale revoca impedisce di svolgere l’insegnamento. Dunque gli insegnanti sono considerati quali incaricati annuali, pagati dalla Pubblica Amministrazione ma sottoposti all’assoluta discrezionalità dell’ordinario diocesano. Nel 1989 un’intesa tra l’autorità scolastica e la C.E.I. ha riguardato tutta la materia, mentre nessuna innovazione vi è stata circa lo status giuridico degli insegnanti, che è oggetto di competenza normativa esclusiva dello Stato. Gli insegnanti hanno comunque gli stessi diritti e doveri degli altri loro colleghi e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali” dei loro alunni.