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Diritto soggettivo e oggettivo: concetti fondamentali e applicazioni, Dispense di Diritto Privato

Ho preso 26 con Reali, questa dispensa è il riassunto tra il "Trimarchi" e quello in più che spiegava a lezione. incompleto

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 03/06/2022

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RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO (APPUNTI+TRIMARCHI)
I L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO
DIRITTO: è una scienza pratica e si presenta come un Insieme di comandi rivolti ai
consociati con lo scopo di dare ordine alla loro convivenza e di organizzare le
lor attività.
la parola diritto deriva da IUSSUM che è il participio passato di IUBEO
(comandare) .
nel linguaggio neo latino “directum”= giusto eguale, “ubi societas, ibi ius” = dove
c’è una società c’è il diritto.
DIRITTO SOGGETTIVO= è il potere di agire di un soggetto a tutela di un
proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa
dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo
DIRITTO OGGETTIVO= è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi
che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO in diritto è l'insieme ordinato e coerente delle
norme giuridiche presenti in uno Stato, che regolano la vita di una comunità
all'interno di un sistema giuridico, Le regole stabilite e applicate in modo
strutturato ( e non in via transitoria ) e devono essere effettivamente
osservate (PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ).
NORMA GIURIDICA: Comando giuridico GENERALE ed ASTRATTO. Questo suo
carattere è fondamentale per garantire maggior ordine nella vita sociale, per
evitare che essa possa favorire o danneggiare una determinata persona e per
impedire discriminazioni al momento della sua applicazione.
NORMA GIURIDICA È FORMATA DA:
1. Testo=
2. Precetto= è il significato o l’interpretazione del testo della norma.
per l’interpretazione della legge può essere sempre personale , e per l’effetto
essa viene regolamentata dalle disposizioni sulla legge in generale.
I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA sono espressione del principio di
uguaglianza
GENERALE = contemplano un ipotesi di fatto (detta anche FATTISPECIE si
distinguono in semplice , , complessa e a formazione progressiva ) alla quale è
collegata una conseguenza che è rilevante al diritto
ASTRATTA= , in modo che contempla tutte le fattispecie
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RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO (APPUNTI+TRIMARCHI)

I L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO

DIRITTO: è una scienza pratica e si presenta come un Insieme di comandi rivolti ai consociati con lo scopo di dare ordine alla loro convivenza e di organizzare le lor attività. la parola diritto deriva da IUSSUM che è il participio passato di IUBEO (comandare). nel linguaggio neo latino “directum”= giusto eguale, “ubi societas, ibi ius” = dove c’è una società c’è il diritto.  DIRITTO SOGGETTIVO= è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo  DIRITTO OGGETTIVO= è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico. L’ORDINAMENTO GIURIDICO in diritto è l'insieme ordinato e coerente delle norme giuridiche presenti in uno Stato, che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico, Le regole stabilite e applicate in modo strutturato ( e non in via transitoria ) e devono essere effettivamente osservate ( PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ ). NORMA GIURIDICA: Comando giuridico GENERALE ed ASTRATTO. Questo suo carattere è fondamentale per garantire maggior ordine nella vita sociale, per evitare che essa possa favorire o danneggiare una determinata persona e per impedire discriminazioni al momento della sua applicazione. NORMA GIURIDICA È FORMATA DA:

  1. Testo=
  2. Precetto= è il significato o l’interpretazione del testo della norma. per l’interpretazione della legge può essere sempre personale , e per l’effetto essa viene regolamentata dalle disposizioni sulla legge in generale. I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA sono espressione del principio di uguaglianza  GENERALE = contemplano un ipotesi di fatto (detta anche FATTISPECIE si distinguono in semplice , , complessa e a formazione progressiva ) alla quale è collegata una conseguenza che è rilevante al diritto  ASTRATTA=, in modo che contempla tutte le fattispecie

 STRUTTURA= ipotetica  FUNZIONE di previsione del futuro  Le sanzioni / i rimedi = ex adempimento di un contratto c’è una sanzione , sul piano del diritto privato non si può fare giustizia da soli , c’è l’esecuzione forzata ( mediante l’uso della forza pubblica ) , dove il giudice ordina alla controparte di soddisfare gli adempimenti. Ex esecuzione forzata: Art 2932 c.c. contratto preliminare ( compravendita beni immobili) esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ( ESECUZIONE FORZATA ) se cita in giudio la parte inadempiente , il giudice emette una sentenza costitutiva che trasferisce la proprietà del bene del contratto di compravendita. Il diritto attribuisce particolari VANTAGGI subordinandoli ad alcune condizioni, per esempio, si riconosce efficacia ad un contratto, ma solo se è lecito secondo le sue prescrizioni. Altrimenti esso sarà INVALIDO, l’invalidità si può considerare una sanzione. Non tutte le norme sono collegate al meccanismo sanzionatorio (es. art. 315 cod. civ. à figlio deve rispettare i genitori, se non dovesse accadere non vi è nessuna sanzione). Il rispetto della norma giuridica nasce assai prima spesso dalla sua accettazione fondata sul riconoscimento della sua utilità , il timore della sanzione è solo uno dei fattori che entrano nel gioco delle motivazioni. UNA NORMA GIURIDICA è una regola in generale , sono vincolanti nei confronti di tutti i consociati, elemento fondamentale della norma giuridica è dotata di Autorità. Art 575 c.c. è sia una norma giuridica , ma anche una norma morale. NORME MORALI ( assoluta e autonoma e gli uomini ne condividono il valore ) e norme giuridiche ( non necessariamente gli uomini ne condividono il valore , ma è ETERONOMA , cioè trae forza vincolante dall’essere un atto dotato di autorità emanato da un organo dello stato. LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO L’indicazione delle fonti del diritto italiano (sono diverse da quelle attuali) è contenuta all’art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale” che precedono

  1. LEGGI ORDINARIE, la differenza principale con quelle costituzionali sta nel fatto che quest’ultime non solo regolamentano privati, i giudici e gli organi dello Stato, ma anche il Parlamento stesso. Le leggi devono sottostare alla Costituzione e se vengono considerate dalla Corte Costituzionale non conformi ad essa se ne dichiara l’invalidità. Il CODICE CIVILE è una legge ordinaria dello Stato, dove sono racchiuse le principali norme del diritto privato , anche se alcune norme di base relative a determinati settori del diritto debbano essere cercate fuori dal C.C. come per le leggi sul divorzio, sui contratti agrari, assicurazioni private. Art 15 PRELEGGE stabilisce quali legge sono abrogate emanando una legge posteriore oppure perché la legge posteriore è incompatibile con la legge anteriore o perché regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore
  2. LEGGI REGIONALI, devono sottostare ai limiti ed ai principi delle leggi ordinarie e costituzionali, inoltre non possono essere in contrasto con quelle di altre regioni. (Le regioni: Sicilia, Sardegna , Valle d’Aosta , Trentino alto Adige , Friuli Venezia Giulia sono a STATUTO SPECIALE per radici storiche , esse hanno un’autonomia legislativa più accentuata, rispetto alle regioni ordinarie. L’art 117 della Cost. definisce le materie fondamentali nelle quali la potestà legislativa spetta esclusivamente allo stato (l’ordinamento civile e penale, la giurisdizione, il diritto processuale. La Costituzione specifica poi un elenco di materie nelle quali alle Regioni è attribuita una potestà legislativa concorrente con quella dello Stato e per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
  3. REGOLAMENTI, sanciti dall’art 3 e 4 delle PRELEGGI , sono norme fonte di legge secondaria e devono conformarsi alle leggi , si distinguono in varie categorie a seconda della materia regolata. Per quanto riguarda il diritto privato vi sono REGOLAMENTI DI ESECUZIONE à disciplinano l’applicazione delle leggi statali e regionali, specificandole e completandole;
  4. USI o CONSUETUDINI, si sviluppano per pratica costante , l’art 8- PRELEGGE. Per la loro esistenza sono necessari un ELEMENTO MATERIALE OGGETTIVO, ovvero la pratica costante e uniforme tenuta per lungo tempo dalla generalità, e un ELEMENTO PSICOLOGICO SOGGETTIVO, ossia la convinzione che la pratica sia obbligatoria in quanto conforme ad una regola giuridica. Ex Art 1326 C.C. esempio di USI, altri esempi di USI marittimi, sono subordinati alle leggi sulla navigazione , ma sono prevalenti sulle norme comuni di diritto civile e commerciale. Differenza tra Usi e legge , la legge non può venir meno per DESUETUDINE, ma può venir ABROGTA solo da un’altra legge successiva.

Per LEGGE si intende :  Legge in senso lato= Atto normativo ,scritto avente forza di legge ordinaria , che contiene una o più norme giuridiche.  La legge in senso stretto è un atto normativo specifico DIRITTO POSITIVO= è il diritto vigente in quel momento storico DIRITTO NATURALE = è la fonte dei vari diritti positivi schemi vecchi L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA la norma giuridica è generale ed astratta, ma alla fine è sempre un fatto concreto, una situazione che deve essere giudicata giuridica o meno, lecita o illecita si deve giungere ad un giudizio non più generale ed astratti, ma bensì individuale e concreto. Questo giudizio viene espresso dal giudice nella SENTENZA, la quale deve essere conforme alla norma generale. l’attività giurisdizionale , nel nostro ordinamento è l’attività di concretizzazione della norma giuridica (= di adattamento del caso alla fattispecie ) ,si parla di conformità della sentenza alla norma giuridica. Il giudice deve accertare il fatto, attraverso i mezzi di prova ( Ex. i testimoni) , dopo di che deve individuare la norma e interpretarla. l’art 12 delle disposizioni sulla legge delinea 3 criteri di interpretazione oggettivi della legge :

  1. l’interpretazione letterale della norma
  2. si ragiona per analogia legis , da applicare alla fattispecie in questione
  3. se il caso rimane ancora in dubbio , si ragiona per analogia secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato

 L’equità serve per autorizzare il giudice a determinare per approssimazione, un valore in mancanza di prova rigorosa , art 1226 c.c. La legge è vincolante per la generalità dei casi ai quali si riferisce. La regola costituita dal giudice in sede di interpretazione o di integrazione, invece, costituisce solo un passaggio nella motivazione della setenza che decide un singolo caso; per gli altri giudici ai quali possa capitare casi simili , la sentenza non è vincolante ≠ ordinamento UK Il diritto viene prodotto anche al livello dell’attività giurisdizionale, il giudice debba in qualche misura completare e perfezionare la legge è inevitabile. Il legislatore si limita consapevolmente a dettare direttive assai generali, delegando la giurisprudenza il compito di svilupparle e completarle. II DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO L’ordinamento giuridico si suddivide in:

  • DIRITTO PUBBLICO, ha per oggetto l’organizzazione dello Stato, degli enti pubblici e gli altri pubblici, ovvero quelli che sono costituiti per realizzare interessi collettivi. Inoltre, rientrano in questa categoria i rapporti reciproci di questi enti quando riguardano l’esercizio delle loro funzioni pubbliche e i rapporti di questi con i privati quando in essi si manifesta la SUPREMAZIA dell’ente pubblico e la soggezione del privato; Il diritto pubblico assume un carattere di supremazia nei confronti di quello privato, anche se questo non è sempre vero, infatti i poteri di supremazia sono contenuti in limiti definiti in relazione alle necessità pubbliche e ad un giusto contemperamento tra interessi pubblici e privati.

Di conseguenza al di fuori di questi limiti trovano applicazione le regole dettate dal diritto privato.

  • DIRITTO PRIVATO, regola i rapporti reciproci degli individui sia nel campo personale che in quello patrimoniale, regola anche l’organizzazione e l’attività di società, associazioni e altri enti privati. LE NORME GIURIDICHE SI DISTINGUONO IN:  NORME IMPERATIVE/COGENTI = sono norme inderogabili come l’art 2744c.c ( divieto del patto commissorio), le parti non posso fare diversamente da quello che è prescritto nella norma giuridica  NORME DISPOSITIVE = sono norme derogabili, le parti possono stabilire diversamente delle clausole di default , la funz del c.c. è di regolare quelle situazioni che le parti si dimenticano di regolare. come per l’art 1402 c.c. Il c.c. è fatto di NORME IMPERATIVE principalmente. di regola nel DIRITTO PUBBLICO= è costituito da norme imperative nel DIRITTO PRIVATO = norme dispositive. III LA COST. RICOPRE PIÙ FUNZIONI :
  1. Disciplina l’organizz. Dello sato
  2. Legittimare i poteri pubblici
  3. Disciplina la validità dell’attività legislativa La costituzione proclama i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini, proclama la parte generale di tutto il diritto sia pubblico che privato , come l’art 30 cost.) che poi viene ripreso dal c.c. come per l’art 147c.c.). La cost stabilisce all’art 42 cost. ultima comma i principi generali della successione legittima e testamentaria e i diritti dello stato sulle eredità. Ripreso nel 457c.c. art 42 della cost. dove il nostro ordinamento riconosce la proprietà, ma la proprietà non è contemplata nella cost. è definita nell’art 832 del c.c.

interesse, leda un diritto dell’obbligato o lo privi del potere di fatto finora esercitato su una cosa. ESEMPIO:  il creditore non pagato non può sottare beni al venditore con la forza per venderli e soddisfarsi sul ricavo; di regola non è ammesso nemmeno il diritto di ritenzione.  patto commissorio art.2744 c.c.  servitù di passaggio ( diritto reale di servitù) ci sono delle DEROGHE al principio che vieta l’autotutela privata, la legge la consente quando:

  1. LA LEGITTIMA DIFESA (art. 2044 Cod. Civ) .= .quando è necessaria per difendere un proprio o altrui diritto contro un’aggressione, ma la difesa deve essere sempre proporzionata all’offesa
  2. DIRITTO DI RITENZIONE (art 2756 c.c) = quando un creditore che detiene un bene del suo debitore può trattenerlo finché il debitore non adempi il debito. IL DIRITTO SOGGETTIVO = È la massima espressione giuridica del singolo e si può definire come un insieme di Pretese+ Facoltà+ immunità e poteri riconosciuti al singolo, per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento. “il rilievo della volontà nell’ambito del diritto soggettivo , emerge in tutta la sua pienezza nel caso dei vizi del consenso art 1427 c.c.” Nel DIRITTO PRIVATO un posto del massimo rilievo spetta al diritto Soggettivo, il carattere essenziale del diritto Soggettivo è la liberta nel suo esercizio da ogni intervento esterno, attribuendo al singolo una zona di potere nella quale egli può muoversi liberamente. IL PROBLEMA è di trovare dove sia il confine del proprio diritto soggettivo, entra così in gioco una valutazione dell’attualità degli interessi in conflitto e della rilevanza sociale degli interessi stessi. Per esempio la delimitazione del diritto alla riservatezza , va

compiuta tenendo conto del contrapposto interesse all’informazione giornalistica. Non sempre è possibile e opportuno definire il Diritto Soggettivo mediante norme rigide, nella loro generalità e astrattezza, e relativamente stabili nel tempo. Talvolta il limite va determinato in relazione a circostanze precise e a criteri specifici. consente allora che il limite sia determinato caso per caso, dal giudice o dall'autorità amministrativa, come nel caso delle Immissioni art 844 c.c., il giudice deve stabilire se esse non superano la normale tollerabilità. Il limite al diritto soggettivo e voluto direttamente dal l'interesse pubblico. Per esempio, l'esportazione , va accertato caso per caso, si ha l'intervento della pubblica amministrazione. La legge stabilisce dei limiti e criteri per arrivare l’espropriazione , rispettando sempre il PRINCIPIO DI LEGALITÀ. Il DIRITTO SOGGETTIVO è essenziale, l'attribuzione di una sfera di autonomia, nella quale il titolare del diritto stesso può muoversi a proprio arbitrio. Questo aspetto appare in pieno rilievo se il diritto soggettivo viene confrontato e contrapposto alla nozione di POTESTÀ = ovvero il potere attribuito ad una persona per l’esercizio di una FUNZIONE rivolta a proteggere e realizzare un interesse altrui ,EX la potestà dei genitori. La figura principale di tale potere consiste nella DISCREZIONALITÁ ossia la possibilità di decisione finalizzata proprio alla realizzazione di determinati interessi. CONTROLLI e RIMEDI in caso di abuso= art 330 c.c. sono previsti limiti al diritto soggettivo ergo sono previsti limiti anche alla potestà. L’AUTONOMIA PRIVATA ovvero il potere del singolo di regolare nel modo che ritiene di suo interesse i rapporti giuridici, essa si esplica tramite i NEGOZI GIURIDICI, sono dichiarazioni dispositive alle quali l’ordinamento fa seguire effetti giuridici conformi all’intento del dichiarante ( contratto-testamento-matrimonio) e si svolge entro i limiti posti dal diritto. Chi compie un NEGOZIO GIURIDICO agisce in un regime di autonomia privata , deve poter disporre della sua sfera

si può dire che questo soggetto è titolare di una PRETESA, EX al dovere del debitore corrisponde la pretesa del creditore. La PRETESA ci può designare con il termine più specifico di OBBLIGO.

  • OBBLIGO= è il dovere corrispondente ad una pretesa, infatti dire che A ha nei confronti di B l’obbligo di tenere un certo comportamento equivale a dire che a B spetta la corrispondente pretesa nei confronti di A;
  • FACOLTÁ= possibilità di scelta. Ad esempio il proprietario di una macchina ha la facoltà di utilizzarla, demolirla e cosi via. L’esercizio di una facoltà presuppone che esso non sia impedito da altri, tuttavia essa è protetta contro certi tipi di interferenza, ma non verso altri;
  • POTERE= possibilità di operare modifiche, creazioni, trasferimenti o estinzioni di pretese e obblighi nel modo voluto;
  • SOGGEZIONE= La situazione di chi subisce le conseguenze dell’esercizio del potere giuridico, si chiama SOGGEZZIONE.
  • IMMUNITÁ= deriva dalla mancanza di potere. Se A non ha il potere di modificare una certa situazione giuridica di B, diciamo che B ha una corrispondente immunità. Un esempio importante è quello del debitore e del creditore; IL DIRITTO SOGGETTIVO COMPORTA SEMPRE LA PRESENZA DI UNA PRETESA. Il fascio delle pretese , facoltà, immunità e poteri può subire variazioni identiche in alcuni casi , ma spesso vengono modificati solo alcuni elementi. come per l’usufrutto= diritto

reale di godimento art 981c.c. Il diritto di proprietà è un aggregato di PRETESE ( di escludere altri dall’utilizzazione della cosa ), di FACOLTÀ ( di utilizzare la cosa, non utilizzarla ) di POTERI ( di trasferita, di abbandonarla ), IMMUNITÀ ( non subire l’alienazione da parte di un terzo). L’USUFRUTTO SAREBBE LA MODIFICA DI ALCUNI ELEMENTI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, la facoltà del godimento del bene prevista dal diritto di proprietà. Il nudo proprietario dispone la potestà mentre l’affittuario ha la facoltà del godimento del bene. RAPPRESENTANZA SENZA POTERE ART 1398 C.C. “Falsus procurator” ha avuto il POTERE di rappresentare l’altro sogg , ma sta eccedendo le FACOLTÀ che gli sono state attribuite , il contratto è giuridicamente valido , ma è inesistente. CONCETTI CORRELATIVI:( ) CONCETTI OPPOSTI ( ) pretesa obbligo facoltà mancanza di pretesa potere soggezione immunità mancanza di potere CLASSIFICAZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO I diritti soggettivi si distinguono in:

  • DIRITTI RELATIVI, attribuiscono ad una persona pretese che questa può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate ( credito di una somma di denaro) ;
  • DIRITTI ASSOLUTI , attribuiscono ad una persona pretesa che

Il conduttore gode un diritto potestativo di prelazione verso il proprietario.  DIRITTO DI RECESSO = da una società o da una associazione o da un rapporto contrattuale. si può esercitare quando si vuole e gli altri componenti non possono impedire il mio DIRITTO AL RECESSO ( diritto potestativo di prelazione ) Il diritto potestativo si esercita tramite l’esercizio dell’azione giudiziaria , EX, l’azione di annullamento o di risoluzione del contratto. ONERE L’onere è un comportamento non obbligatorio, ma richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere. Esempio il compratore di una cosa difettosa, se vuole può farsi volere dei rimedi di legge, ha l’onere di denunciare i difetti al venditore entro otto giorni dalla scoperta. RAPPORTI GIURIDICI SEMPLICI E COMPLESSI CHI È IL CREDITORE E IL DEBITORE DEL RAPPORTO DI COMPRA VENDITA? Entrambi (DOMANDA ESAME) RAPPORTO DI COMPRAVENDITA È UN RAPPORTO COMPLESSO ( si scinde in più rapporti giuridici semplici ), ENTARMBI SONO CREDITORI E DEBITORI dipende da quale obbligazione consideriamo. il debitore è sia acquirente che deve pagare la somma di denaro al venditore, che deve trasferire la proprietà all’acquirente , ( RAPPORTO GIURIDICO CREDITIZZIO ) , se una delle due parti è inadempiente può rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione. I FATTI GIURIDICI E GLI ATTI GIURIDICI Sono fatti giuridici, quelli che in base alla norma di diritto, concorrono a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. I fatti giuridici si possono. Suddividere in due:

  1. Fatti in senso stretto= Che rivela. Un fatto rilevante nel diritto ( Come la nascita).
  2. Atti umani=che configurano fatti giuridici in senso stretto, ( l’imprudenza un'automobilista).
  1. Atti giuridici= rileva il comportamento dell’essere umano : l’accettazione di un contratto , intimazione a pagare. a. Atti leciti= Conformi alle norme dell'ordinamento giuridico. b. Atti illeciti= Atti compiuti in violazione di doveri giuridici. c. Atti negoziali= Sono manifestazioni di volontà con le quali singoli, nell'esercizio dell'autonomia privata, intendono costituire, modificare o estinguere negozi giuridici, e così regolarvi i propri interessi nei rapporti con gli altri. d. Atti non negoziali= Non sono essenzialmente rivolti a creare, modificare estingue negozi giuridici, bensì a produrre un risultato di fatto. Ci sono due diversi tipi: i. Atti materiali= Che si propongono modificazioni materiali nel mondo esterno, ( Trasferimento del domicilio). ii. Comunicazioni= Che hanno lo scopo di informare o di intimare. Le comunicazioni a contenuto puramente informativo vengono dette anche dichiarazione di scienza. A tutti questi atti non negoziali seguono gli effetti giuridici stabiliti dalla legge, senza che importi in alcun modo se tali effetti siano voluti oppure no. VI LA CAPACITÀ GIURIDICA CAPACITÁ GIURIDICA : è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi. Essa si distingue dalla capacità di agire , che è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà.  Persona giuridica in senso lato = destinatari di diritti e di obblighi , ma non hanno l’autonomia patrimoniale perfetta , EX società di persone  Persona giuridica in senso stretto = si lega alla capacità d’agire, hanno un ‘autonomia patrimoniale perfetta. ex la SPA, S.r.l. , la capacità d’agire e la capacità giuridica si acquistano nello stesso momento. La capacità giuridica si acquista, di regola, al momento della nascita (art.

nel compimento di certi atti. L’abituale infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri interessi dà luogo ad una sentenza di INTERDIZIONE, quando sia necessaria per assicurare un’adeguata protezione all’incapace. L’interdetto è privo della generale capacità di compiere atti giuridici ( sia ordinaria che straordinaria amm.) ed è affidato ad un TUTORE (art. 414 c.c). Se l’infermità di mente non è così grave da giustificare l’interdizione, si può pronunciare una sentenza di INABILITAZIONE , che limita solo la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazion e e attribuisce all’inabilitato l’assistenza di un CURATORE. La legge prende anche in considerazione la posizione delle persone che, per effetto di infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, hanno necessità di un’assistenza per l’attuazione dei propri interessi. Per questi casi è prevista una AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (ANZIANI) , la quale può essere disposta anche solo per un periodo determinato. È disposta dal giudice tutelare su ricorso dello stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, del coniuge, della persona stabilmente convivente, o di altri soggetti indicati dalla legge. L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO = ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di quelli che il beneficiario può compiere solo con la sua assistenza. Minori, interdetti, inabilitati, beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono in stato di INCAPACITÀ LEGALE:

  • ASSOLUTA = à quella dei MINORI e degli INTERDETTI , che non possono stipulare validamente nessun negozio giuridico;
  • RELATIVA = à quella dei MINORI EMANCIPATI , degli INABILITATI e dei BENEFICIARI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO , i quali hanno una più o meno limitata capacità di agire, ( compiere atti di ORDINARIA AMM. Per gli astti di straordinaria amm sono affiancati da dei soggetti). Quando vi è INCAPACITÁ LEGALE ASSOLUTA le norme protettive dell’incapace trovano applicazione anche se questi abbia la capacità naturale di intendere e di volere. In particolare, il contratto, stipulato dal MINORE o dall’INTERDETTO è annullabile sempre. Per dichiarare l’INTERDIZIONE o INABILITAZIONE serve una Sentenza ( anche nel caso di revoca), sono assoggettate a “PUBBLICITÀ NOTIZIA” nei registri dello stato civile, in modo che tutti siano in grado di venirne a conoscenza. INCAPACE NATURALE = (in maniera transitoria) , può essere di fatto incapace di intendere e di volere a causa per esempio quando si è ubriachi. Per l’annullamento del rapporto giuridico si distingue che tipo di negozio giuridico è stato stipulato: •I negozi del diritto di famiglia = posso essere sempre annullati (Matrimonio) art N.120 c.c , per il testamento e per la donazione sono sempre annullabili. •Gli atti unilaterali ( se fatti da un’incapace di intendere e volere in via transitoria) , sono annullabili se gravemente dannosi.
  • Nel campo dei contratti ( art 1321 c.c. ) , per l’annullamento del rapporto giuridico bisogna dimostrare che l’latra parte ha agito in malafede, sapendo del mio stato di incapacità naturale, come sancisce l’art 428 c.c.
  • l’incapace di intendere e di volere civilmente dei propri atti illeciti, almeno che lo Stato di incapacità derivi da sua colpa, come sancisce l'articolo 2046 COD CIV.