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Approfondimento informatico sull’esame
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il costante sviluppo della digitalizzazione all’interno delle Pubbliche Amministrazioni può rappresentare un’occasione non solo per certificare un progresso ed un processo in continua evoluzione ma soprattutto per allargare la platea di utenti il cui accesso ai servizi di queste possa risultare semplificato ed efficiente. A tal proposito, ricorre il ventesimo anniversario dell’emanazione della “Legge Stanca”, conosciuta come legge 4 del 2004 che, basandosi sul principio di uguaglianza contenuto nell’articolo 3 della Costituzione, prevedeva “ Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.” L’obiettivo principale della legge è garantire l’inclusione nei processi digitali ad un numero sempre maggiore di utenti, ponendo enfasi su coloro i quali sono affetti da una qualsiasi forma di disabilità rivolgendosi ai “soggetti erogatori” quali PA, enti pubblici ,aziende private concessionarie di servizi pubblici , aziende municipalizzate regionali , enti di assistenza e di riabilitazione pubblici ,aziende a partecipazione pubblica, appaltatrici di servizi informatici, organi di diritto pubblico e soggetti usufruitori di contributi pubblici o agevolazioni di servizi online ed altri soggetti che offrono servizi al pubblico tramite infrastrutture digitali. A questi soggetti viene imposto un obbligo di rendere quanto più comprensibile e chiaro il funzionamento e l’utilizzo dei propri siti web e delle proprie applicazioni oltre al redigere una “Dichiarazione di accessibilità” all’interno della quale vengono illustrate tutte le informazioni ed il rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla legge, su cui vigila l’organo apposito chiamato AgID ovvero Agenzia per l’Italia Digitale. Nonostante il nobile principio per cui la legge prenda vita, vent’anni dopo la sua emanazione ,l’indagine dell’ Digital Economy and Society Index che pone enfasi sull’accessibilità digitale da parte delle persone con disabilità, rileva come il 73% delle persone affette da disabilità non possa completare un’operazione su oltre il 25% dei siti web visitati dovute a vari fattori si possono annoverare tra cui la difficoltà di interfacciarsi con lo schermo dovute sia alla complessità della struttura dei portali online oltre che una mancanza di servizi ad hoc per persone ipovedenti o soggetti epilettici. Una percentuale abbastanza ampia se si considera che in Italia circa il 21% della popolazione sia affetto da disabilità gravi o meno che siano. Per questo motivo la “Legge Stanca” ha subito un aggiornamento al fine di adattarsi al repentino sviluppo delle infrastrutture digitali, attraverso il dl. 106 del 2018 nel cui testo si evince la “Riforma dell’attuazione della direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”, apportando modifiche alla
terminologia contenuta nel testo originario del dl. 9 del 2004 e nuove disposizioni ai soggetti erogatori, affiancando ai tradizionali siti web anche le “applicazioni mobili”. Grazie al dl. 76 del 2020, conosciuto anche come “Decreto Semplificazioni”, i cui articoli 29 bis e 29 ter estendono l’ambito di applicazione della “Legge Stanca” anche ai soggetti erogatori riconosciuti come privati, sottolineando come in questa specifica fase storica (complice la crisi pandemica) siano sempre più necessarie “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale “. In particolare, l’articolo 29 bis garantisce ai soggetti disabili l’accesso a sussidi tecnici ed informatici volti a favorirne la loro autonomia ed autosufficienza, mentre l’articolo 29 ter si sofferma più sulla valutazione degli stati di invalidità previa valutazione di un’apposita commissione. Dal 28 giugno 2025, in Italia entrerà in vigore la Direttiva Europea 2019/882 “sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”, anche conosciuta come conosciuta come” European Accessibility Act (EAA)” che dovrà garantirà la semplificazione riguardo i siti di home banking, servizi pubblici , e-commerce , documenti digitali quali fatture ,estratti conti ecc. Il focus della direttiva consiste quindi nell’inclusività ed abbattimento di barriere garantendo che i prodotti ed i servizi vengano progettati e forniti in modo accessibile alle persone con varie forme di disabilità, puntando ad accrescere la loro partecipazione alle dinamiche sociali, oltretutto è proprio il fatto che sia una direttiva europea a testimoniare come si tenta di ridurre le barriere legali e normative che ostacolano la libera circolazione dei prodotti e servizi accessibili all’interno dell’ Unione Europea, coprendo prodotti come: terminali hardware, sistemi operativi , automazione del self-service e dispositivi di lettura e-book con annessi software, affiancando al tema dell’inclusione sociale , quello della partecipazione al mercato interno cercando di renderlo più equo e funzionale. Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82: Codice dell’amministrazione digitale (CAD) Il decreto legislativo 82/2005, conosciuto come Codice dell’amministrazione digitale (CAD), ha come scopo la regolamentazione delle tecnologie digitali all’interno della Pubblica Amministrazione grazie all’introduzione di un quadro normativo utile a favorire l’innovazione digitale, adottando strumenti informativi nei procedimenti amministrativi, migliorando l’accessibilità, l’informazione e la trasparenza verso gli utenti. In particolare, l’articolo 23 ter definisce “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”. L’importanza di questo articolo risiede nella regolamentazione della copia analogica e della copia informatica dei documenti equiparandone il valore giuridico come esplicato nel comma numero 3 per cui “ le copie su supporto informatico di documenti formati dalla
mirando a favorire la “digitalizzazione della documentazione ” affiancandoli e, nella maggior parte dei casi, sostituendoli ai formati cartacei. Oltretutto, per rendere le infrastrutture digitali utili ed accessibili alla popolazione, si manifesta la promozione della cosiddetta “Cultura Digitale” prevedendo una serie di iniziative atte ad incentivare i cittadini alla partecipazione digitale, destinando attenzioni particolari ai minori e alle categorie protette cercandone di aumentare le competenze informatiche e l’uso dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Conclusioni e considerazioni finali. Dai provvedimenti trattati in questo approfondimento si può evincere come nel corso degli anni il tema dello sviluppo digitale abbia progressivamente avuto un ruolo sempre più di primo piano, complice anche la Pandemia mondiale legata al COVID-19, che in un certo senso ha fatto “correre ai ripari” tutti i Paesi poiché in virtù dell’impossibilità a svolgere “in presenza” determinate attività tipiche della Pubblica Amministrazione. Collegato al tema dello sviluppo digitale, risulta essere l’inclusività verso le categorie deboli della nostra società, poiché la tutela non è solo sociale ma soprattutto politica ed economica in quanto si cerca di permettere a questi la partecipazione alla vita pubblica del Paese. Gran parte di questi provvedimenti trovano negli organi sovranazionali la loro fonte, a testimonianza di come ci sia un forte impegno della Comunità Europea nel garantire una situazione di progresso in maniera equa a tutti gli Stati membri nell’incentivazione di una burocrazia digitale semplificata e facilmente accessibile. Soffermandoci sull’ Italia , il processo di digitalizzazione è ancora quasi agli stati iniziali e questo è dovuto sia ad una scarsa ed arretrata formazione dei pubblici impiegati, che si estende anche ai cittadini, oltre che alla criticità dei processi informatici. Infatti da un’indagine promossa dall’Inca e realizzata da Osservatorio Futura con la Fondazione Di Vittorio su “Digitalizzazione della PA e le ricadute sullo Stato Sociale”, emerge da un campione di seimila intervistati che il 92%, di questi la maggioranza (ovvero il 60% circa) risulta appartenere alla fascia di età compresa tra i 35 ed i 55 anni, ha ammesso