Scarica RIASSUNTO UNIONE EUROPEA e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! L’UNIONE EUROPEA L’Unione Europea è una comunità sovranazionale composta da 27 stati membri; il progetto di creazione dell’Unione europea ebbe origine dopo la seconda guerra mondiale, con l’idea di scongiurare il rischio di ulteriori conflitti in futuro, instaurando una stretta collaborazione tra i Paesi europei. Il percorso ha inizio nel 1951 con la stipula del trattato di istituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) tra i sei Paesi dell’Europa occidentale (Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo). L’iniziativa è ispirata dalla proposta del Ministro degli esteri francese, Robert Schuman. L’obiettivo è quello di evitare che un Paese possa armarsi segretamente contro gli altri, in quanto i principali giacimenti di carbone-acciaio sono localizzati nel confine tra Francia e Germania, Paesi con un contrasto alle spalle. Il processo di cooperazione prosegue con l’estensione ad altri settori economici: nel 1957 i Paesi fondatori della CECA stipulano il Trattato di Roma, istituendo la Comunità europea per l’energia atomica (Euratom) e la Comunità economica europea (CEE); quest’ultima nasce con l’obiettivo di instaurare un mercato comune, fondato sulla libera circolazione di merci, servizi, lavoratori e capitali tra gli Stati membri e sul perseguimento di politiche comuni in materia economica (un esempio sarà il Trattato di Schengen del 1985). L’estensione della base associativa prende avvio negli anni settanta (con l’ingresso del Regno Unito, Irlanda e Danimarca) e culmina negli anni 2004 e 2007 con l’entrata di dodici Paesi dell’Europa orientale per terminare nel 2013 con l’entrata da parte della Croazia. Il percorso di modifica dei trattati istitutivi ha invece inizio negli anni ottanta. L’Atto unico europeo, stipulato nel 1986, rilancia l’obiettivo di unificazione economica fondato sulla realizzazione di un mercato unico inteso come spazio senza frontiere tra gli Stati membri. TRATTATO DI MAASTRICHT Con il Trattato di Maastricht del 1992 nasce l’Unione Europea, nel cui contesto sono ricondotte le comunità già esistenti (CECA, CEE e Euratom); la CEE in particolare assume la denominazione di CE (Comunità Europea) perdendo la connotazione esclusivamente economica. Sul versante economico, il Trattato promuove il rafforzamento dell’obiettivo di unificazione attraverso la creazione di un'Unione economica monetaria (UEM); il 1° gennaio del 2002, verrà adottata una moneta unica (euro) tra gli Stati membri data l’imposizione della Banca Centrale Europea (BCE) con sede a Francoforte che con le banche centrali nazional, concorre al Sistema europea delle Banche centrali (SEBC). Il Trattato di Maastricht avvia infine un percorso di identità comune tra i cittadini degli Stati membri: attribuisce infatti la cittadinanza europea in aggiunta a quella nazionale. TRATTATO DI AMSTERDAM Il Trattato di Amsterdam del 1997 introduce nuovi settori e materie di intervento comunitario e apporta alcune modifiche all’assetto delle istituzioni europee per favorire l’efficiente funzionamento dell’Unione. CARTA DI NIZZA Contestualmente al Trattato di Amsterdam, viene emanata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) che attesta l’interesse del sistema comunitario per la tutela dei diritti dell’uomo. La Carta dei diritti fondamentali è un documento di estrema importanza, anche se soltanto con il successivo Trattato di Lisbona è stata incorporata nel diritto comunitario primario assumendo forza giuridica vincolante. Il consiglio di Laeken del dicembre del 2001 ha avviato un processo costituente europeo, convocando una Convenzione sull'avvenire dell’Europa con il compito di elaborare un progetto di Costituzione europea; in meno di due anni la Costituzione ha redatto un progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004; la Costituzione però non ha mai visto la luce perché nel 2005 la Francia e i Paesi Bassi hanno bloccato il processo di ratifica. Fallito il tentativo di dare all’Europa una Costituzione, nel 2007 viene adottato il Trattato di Lisbona: l’innovazione principale è il superamento della distinzione soggettiva tra Comunità Europea e Unione Europea, per tanto resta un’unica entità con la denominazione di Unione Europea (UE). Il Trattato di Lisbona individua con precisione le materie nel cui ambito l’UE può agire e specifica i poteri a essa riconoscibili, ossia le modalità con cui l’Unione può operare. A differenza della Costituzione europea (che doveva essere composta da 448 articoli), il Trattato di Lisbona si limita a 70. Esso introduce poi nuovi strumenti volti a garantire all'Unione maggiore democrazia, efficienza, tutela dei diritti e poteri sul piano internazionale, in particolare: ● nell’ottica di assicurare maggiore democrazia e trasparenza, sono incrementati i poteri del Parlamento europeo ● è disciplinata la cosiddetta iniziativa dei cittadini, ovvero la possibilità consentita da almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri di sollecitare la Commissione perché formuli proposte normative ● per definire in modo più lineare le relazioni tra Unione e Stati, viene introdotta una chiara classificazione delle competenze sociale, salute e tutela dei consumatori; concorrenza; trasporti; telecomunicazioni ed energia; agricoltura e pesca; ambiente; istruzione, gioventù e cultura. La presidenza del Consiglio è assunta a turno dagli Stati membri ogni sei mesi, secondo un sistema di rotazione paritaria stabilito dal Consiglio stesso all’unanimità. CONSIGLIO EUROPEO E’ un organo distinto dal Consiglio dell’Unione; svolge funzioni diverse e presenta una composizione differente. E’ infatti formato dai capi di Stato o di governo dei Paesi membri e si riunisce per definire le principali priorità, le strategie comuni, gli orientamenti politici generali dell’Unione, le risorse da mettere a disposizione nel perseguire gli obiettivi; svolge quindi una funzione di indirizzo politico dell’Unione. LA COMMISSIONE EUROPEA Partecipa all’esercizio della funzione legislativa, svolgendo un ruolo di iniziativa: propone al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione nuovi atti normativi e programmi nell’interesse dell’Unione. E’ soprattutto il perno del sistema amministrativo dell’Unione di cui è organo esecutivo: ● assicura l’attuazione degli atti normativi adottati dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione ● gestisce le politiche e il bilancio dell’UE ● garantisce la corretta applicazione del diritto dell’Unione ● può svolgere compiti di controllo anche nei riguardi dei soggetti operanti all’interno degli Stati membri. La Commissione è formata da un componente per ciascuno Stato membro; la designazione è proposta dal Governo nazionale e approvata dal Parlamento europeo. Ciascun commissario, non rappresenta la posizione del proprio Paese di provenienza ma agisce in piena indipendenza nell’interesse generale dell’UE. LA CORTE DI GIUSTIZIA E’ costituita da un giudice per ciascuno Stato membro e si avvale dell’assistenza di alcuni avvocati generali, con il compito di formulare pareri sulle questioni di diritto sottoposte all’esame. Svolge funzioni giurisdizionali e di controllo, garantendo che gli atti normativi dell'Ue siano interpretati e applicati in modo uniforme all’interno degli Stati membri. Se quindi un giudice nazionale ha dubbi riguardo l’interpretazione di atto, può chiedere chiarimenti alla Corte. In alcuni casi possono rivolgersi alla Corte di giustizia anche i privati: una persona può chiederle di pronunciarsi su un atto dell’Unione che la riguarda direttamente o di cui è destinataria. LA CORTE DEI CONTI Composta da un esperto di ciascun Stato membro; la sua funzione principale è quella di effettuare una revisione di natura contabile delle entrate e delle uscite dell’UE. L’obiettivo è controllare che i fondi europei siano raccolti e spesi in modo adeguato LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) Con sede a Francoforte è un organo specializzato all’emissione dell’euro curando il mantenimento della stabilità dei prezzi, favorendo in tal modo la crescita e l’occupazione. LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO Nell’ordinamento dell’Unione europea si distinguono: 1. il diritto originario, che comprende i trattati istitutivi delle Comunità originarie e i trattati di modifica 2. il diritto derivato, che comprende tutti gli atti giuridici emanati dalle istituzioni europee DIRITTO DERIVATO Si indicano gli atti che gli organi dell’Unione sono abilitati a emanare per attuare concretamente operative le previsioni contenute nei trattati istitutivi. Ai sensi dell’articolo 288 TFUE, essi sono i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni, i pareri. I regolamenti, le direttive e le decisioni sono atti normativi con portata vincolante, ossia obbligano i destinatari a rispettare le regole di comportamento contenute negli atti stessi. REGOLAMENTO è un atto direttamente applicabile nell’intera Unione europea, ossia all’interno di tutti gli Stati membri: vincola la generalità dei soggetti appartenenti ai diversi Paesi dell’Unione; il regolamento europeo, in quanto immediatamento applicabile in ciascun Paese, può attribuire diritti o imporre obblighi direttamente in capo ai soggetti operanti all’interno dello Stato. DIRETTIVA è un atto che fissa un obiettivo da realizzare per tutti gli Stati membri; è quindi rivolta esclusivamente agli organi nazionali dei Paesi UE e non immediatamente a cittadini e imprese; spetta a ciascun Paese definire entro uno specifico termine (solitamente due anni) come raggiungere tali obiettivi, attraverso l’adozione di un atto normativo interno, definito recepimento. DECISIONE è un atto che può avere destinatari di tipo diverso, in quanto può rivolgersi agli Stati oppure a individui e imprese; inoltre può avere carattere generale (quando è indirizzata a tutti gli Stati o alla generalità delle persone di ciascun Paese), oppure individuale (se è rivolto a un singolo Stato oppure a soggetti determinanti). L’Unione può adottare due ulteriori tipi di atti privi di carattere normativo e di valore vincolante; in particolare: ● con la raccomandazione le istituzioni europee rendono note le proprie posizioni e suggeriscono una possibile linea di azione, senza imporre alcun obbligo ai destinatari dell’atto ● tramite il parere, invece, le istituzioni UE esprimono il proprio punto di vista su una specifica questione.